Regolamento
Regolamento
per la certificazione di prodotti agroalimentari (Disciplinari Tecnici Privati)
rif. UNI EN ISO/IEC 17065:2012
Organismo di Certificazione di Sistemi e Prodotti
(TÜV Thüringen Italia Srl)
(per certificazioni accreditate di sistemi di gestione SGQ, SGA, SCR) (per certificazioni GlobalG.A.P., ISO22005, DTP)
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Sommario
1. Generalità e scopo 2
2. Definizioni 2
3. Riferimenti 3
4. Campo di applicazione 4
5. Prescrizioni generali 4
6. Processo di certificazione 4
7. Domanda di certificazione 4
8. Disciplinare Tecnico 5
9. Visita di pre-certificazione 5
10. Verifica documentale 6
11. Audit di certificazione 6
12. Prove di conformità 8
13. Rilievi 9
14. Emissione della certificazione 10
15. Sorveglianza 10
16. Obblighi dell’Organizzazione 11
17. Modifica condizioni di certificazione 12
18. Sospensione e revoca della certificazione 13
19. Rinuncia alla certificazione 14
20. Cessazione utilizzo della certificazione 15
21. Sicurezza 15
22. Ricorsi e reclami 15
23. Pubblicità e uso del logo 15
24. Riservatezza 15
Nota alla revisione 15
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1. Generalità e scopo
TÜV Thüringen Italia, di seguito denominata TTI, è un organismo di terza parte, che gestisce un sistema di controllo e certificazione di prodotti e servizi, ed opera nell’ambito della valutazione della conformità dei servizi, e dei prodotti ottenuti nel settore della produzione agricola, alimentare e industriale.
Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l’attività di controllo e certificazione delle Organizzazioni operanti nel settore agro-alimentare che hanno richiesto la certificazione di prodotto a TTI in funzione di Disciplinari Tecnici Privati (DTP). La conformità del prodotto e delle sue modalità di ottenimento implica il rispetto della normativa vigente a livello nazionale e comunitario.
In particolare il presente regolamento disciplina le attività che devono essere seguite dalle Organizzazioni per ottenere e mantenere la certificazione di conformità di prodotto, nonché le modalità a cui devono attenersi le Organizzazioni che abbiano intenzione di pubblicizzare la certificazione e di utilizzare i marchi a disposizione riportati negli esecutivi grafici, che fanno parte integrante del presente regolamento.
Eventuali deroghe al presente regolamento, comunque non in contrasto con le norme di riferimento per TTI, saranno oggetto di valutazione da parte di TTI stesso, che si riserva di accettarle.
2. Definizioni
ACCREDITAMENTO Attestazione di parte terza costituente formale dimostrazione della competenza di un
Organismo a svolgere specifiche attività di valutazione della conformità
AZIONE CORRETTIVA Xxxxxx tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di un’altra situazione
indesiderabile rilevata
CAMPIONAMENTO Prelievo di un campione di un oggetto di valutazione di conformità secondo una
procedura
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Documento emesso secondo le regole di un sistema di certificazione, il quale indica che,
con sufficiente certezza, un determinato prodotto, processo o servizio è in conformità con una specifica norma od un altro documento normativo
CERTIFICAZIONE Attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone CONFORMITÀ Soddisfacimento di un requisito
CORREZIONE
(TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA’)
Azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Documento con cui un’Organizzazione dà assicurazione scritta che un lotto identificabile
e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul certificato di conformità
DOCUMENTI CONTRATTUALI Sono rappresentati da Contratto per la fornitura dei servizi di certificazione, accordo
economico e Regolamento del Sistema o Schema di certificazione
DOCUMENTO NORMATIVO Documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernente determinate attività
(processi) o i loro risultati (prodotti o servizi). Comprende diversi tipi di documenti, quali: norme, specifiche tecniche, codici di pratica, regolamenti e documenti tecnici
DOCUMENTO TECNICO Costituisce il riferimento normativo volontario elaborato con il consenso delle parti
interessate e su procedimenti adeguati alle caratteristiche dell’oggetto della certificazione e alle aspettative del mercato. I documenti Tecnici sono elaborati, di norma da Enti competenti e sottoposti per l’approvazione all’Organismo di Certificazione che li valuta di concerto con le parti interessate
ISPETTORE (O AUDITOR) Persona che ha le caratteristiche personali dimostrate e la competenza per effettuare una
verifica ispettiva (o audit)
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ORGANIZZAZIONE Società, azienda, operatore, fornitore di prodotto certificato, ditta, impresa, associazione,
pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione, che richiede/ottiene la certificazione di prodotto
PROVA Determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione di conformità secondo una procedura
RAPPORTO DI PROVA Documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative
RECLAMO Contestazione relativa all’attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di TTI, o relative alle Organizzazioni, o relative ai prodotti coperti da certificazione
RICORSO La controversia attivata dall’Organizzazione avversa a decisioni prese da TTI
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Sistema di certificazione di prodotto riguardante specifici prodotti, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse regole e le stesse procedure specifiche
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Regole, procedure e modalità di gestione per effettuare la valutazione di conformità di prodotto di parte terza
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Dimostrazione che i requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo sono soddisfatti
VERIFICA ISPETTIVA (O AUDIT) Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica
ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri (politiche, procedure e requisiti) sono stati soddisfatti
Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nelle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, UNI CEI EN 45020:2006, UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO
19011:2012 e Documenti normativi e legislativi cogenti di riferimento applicabili.
3. Riferimenti
Statuto di TTI SRL | Atto costitutivo della Società TTI SRL |
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 | Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi |
UNI CEI 70017:2008 | Valutazione della Conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto |
Regolamenti, circolari e prescrizioni di ACCREDIA | |
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 | Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali |
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 | Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura |
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005 | Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: requisiti generali |
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005 | Valutazione della Conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: documentazione di supporto |
UNI CEI EN 45020:2006 | Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale |
UNI EN ISO 9000:2005 | Sistemi di gestione per la qualità – fondamenti e terminologia |
UNI EN ISO 19011:2012 | Linee guida per gli audit di sistema di gestione |
UNI CEI EN ISO/IEC 17007:2010 | Valutazione della conformità – Linee guida per l’elaborazione di documenti normativi idonei per la valutazione di conformità |
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I documenti di riferimento delle Organizzazioni oltre a quelli contrattuali sono rappresentati da quelli Normativi, che includono la Legislazione vigente applicabile al prodotto ed alle attività oggetto di certificazione, ed i Documenti Normativi di riferimento per la certificazione stessa.
4. Campo di applicazione
Il presente regolamento illustra il procedimento per ottenere la certificazione di prodotto da parte delle aziende che operano nel comparto agroalimentare in conformità alle normative vigenti, alle norme tecniche previste nei singoli disciplinari ed alle procedure operative interne di TTI.
5. Prescrizioni generali
TTI fornisce il rilascio della certificazione di conformità dei sistemi di rintracciabilità a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che operano nei settori di competenza di TTI, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure specifiche di codesto Organismo di Controllo.
TTI non fornisce servizi di consulenza per l'impostazione, il mantenimento e il miglioramento dei sistemi di gestione e produzione attinenti lo scopo di certificazione.
6. Processo di certificazione
A fronte di specifiche richieste provenienti dalle Organizzazioni interessate, TTI fornisce le informazioni necessarie alla comprensione dello schema di certificazione prescelto e degli adempimenti previsti per l’ottenimento della certificazione di conformità.
Nello specifico TTI rende disponibili i seguenti documenti:
− Materiale informativo sulle attività di TTI;
− Modulo di domanda per il rilascio della certificazione;
− Tariffario;
− Norme tecniche di riferimento e loro eventuali allegati;
− Eventuali Linee Guida per la predisposizione del Documento Tecnico e/o Disciplinare Tecnico;
− Copia del Regolamento di certificazione;
− Copia del modulo di contratto;
− Offerta economica
Qualora in fase di valutazione documentale, di pianificazione della valutazione o di verifica ispettiva emergessero delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato in fase di preparazione dell’accordo economico, l’offerta potrà essere soggetta a revisione.
7. Domanda di certificazione
L’accesso ai servizi di certificazione dei prodotti agroalimentari avviene con la compilazione e l’invio da parte dell’Organizzazione dei seguenti documenti:
− domanda di certificazione ed allegati richiesti;
− eventuale questionario informativo;
− offerta economica sottoscritta per accettazione;
− contratto.
Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o dal Titolare dell’Organizzazione ed inviati a TTI. Il contratto deve essere spedito in originale.
Al ricevimento dei documenti, TTI valuta la possibilità di erogare il servizio entro i termini indicati dall’Organizzazione richiedente. Qualora TTI ritenga di non poter erogare il servizio entro detti termini,
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comunica all’Organizzazione la data presumibile entro la quale sarà in grado di accettare la domanda. Nel caso in cui i documenti fossero incompleti, TTI informa l’Organizzazione entro 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento e se tali integrazioni, necessarie per l’erogazione del servizio, non dovessero pervenire entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta, la domanda decade e deve essere ripresentata.
TTI, valutata la completezza e la correttezza dei documenti presentati e dei dati in essi contenuti, trasmette per iscritto l’accettazione della domanda di certificazione attraverso una comunicazione scritta specifica o attraverso il Piano di Valutazione.
8. Disciplinare Tecnico
I Disciplinari Tecnici possono essere elaborati da TTI oppure dalle Organizzazioni richiedenti la certificazione di prodotto, processo o servizio in relazione a caratteristiche particolari, non contenute nei Documenti Tecnici di TTI.
I Documenti Tecnici devono contenere i requisiti di prodotto, processo o servizio certificabili, non essere in contrasto con le prescrizioni normative cogenti e volontarie applicabili ed evidenziare il valore aggiunto.
I Documenti Tecnici sono verificati dal Responsabile Tecnico TTI e dal Direttore Generale della Divisione Certificazione in relazione alla completezza ed esattezza delle informazioni riportate, del rispetto delle Norme cogenti applicabili e dei requisiti di certificabilità presenti.
In presenza di una richiesta di certificazione a fronte di un disciplinare tecnico redatto e promosso dall’organizzazione stessa, l’iter di certificazione può proseguire solamente dietro l’approvazione ufficiale del disciplinare tecnico da parte di TTI. L’Organizzazione può richiedere la certificazione secondo un Disciplinare Tecnico redatto e promosso da TTI.
Ogni disciplinare tecnico per il quale l’organizzazione richiede la certificazione di prodotto dovrà fare riferimento ai requisiti applicabili ad uno dei modelli di assicurazione della qualità previsti dalle norme della serie UNI EN ISO 9000 nella edizione in vigore. Inoltre ogni Disciplinare tecnico dovrà sempre prevedere e gestire almeno i seguenti minimi requisiti:
− Gestione della documentazione e delle registrazioni della qualità;
− Rintracciabilità e tracciabilità;
− Separazione e identificazione del prodotto certificato da quello non certificato;
− Gestione dei reclami pervenuti dai clienti;
− Gestione delle non conformità;
− Riesame.
9. Visita di pre-certificazione
La visita di pre-certificazione può essere richiesta dall’Organizzazione, qualora la ritenga utile, in forma scritta, direttamente negli appositi spazi della domanda di certificazione, oppure attraverso comunicazione successiva.
La visita di pre-certificazione, se richiesta, deve essere effettuata prima dell’avvio dell’attività di valutazione della conformità vera e propria, non può essere ripetuta, non è considerata parte del processo di certificazione e la sua eventuale esecuzione non può ridurre la durata della verifica iniziale di certificazione.
La visita di pre-certificazione ha lo scopo di valutare l’adeguatezza dell’organizzazione, del sistema di gestione del prodotto e/o processo, e/o servizio, a fronte del Documento Normativo di riferimento ed eventualmente di individuare con esattezza lo scopo e l’estensione della certificazione.
TTI prende accordi con l’Organizzazione per la conduzione della visita di pre-certificazione, in relazione alla durata, ai siti produttivi interessati, e con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi comunica alla stessa il Piano di Visita di pre-certificazione.
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L’esecuzione della visita di pre-certificazione è affidata ad uno o più ispettori ed eventuali esperti di settore, al fine di garantire le competenze necessarie. Uno degli ispettori ha la funzione di Responsabile del Gruppo di Visita di pre-certificazione. Il gruppo di Visita di pre-certificazione può comprendere anche Osservatori (compresi quelli dell’Organismo di Accreditamento) o Ispettori in addestramento.
La visita di pre-certificazione prevede una riunione di apertura, cui è invitata a partecipare la Direzione aziendale, per definire le modalità di esecuzione, anche a livello logistico, ed ottenere e fornire eventuali chiarimenti.
L’Organizzazione deve consentire al Gruppo di Visita di pre-certificazione il libero accesso ai siti produttivi, strutture, aree, attività e documenti oggetto della valutazione allo scopo di valutare la conformità al Documento Normativo di riferimento ed ai requisiti contrattuali, inclusi quelli contenuti nel Regolamento di Certificazione.
Nell’ambito della riunione di chiusura il Responsabile del Gruppo di visita di pre-certificazione presenta il Rapporto della Visita di pre-certificazione che contiene le eventuali non conformità emerse rispetto ai Documenti di riferimento. Le non conformità segnalate non comportano da parte dell’Organizzazione la comunicazione a TTI delle azioni correttive che intende intraprendere e non sono sottoposte ad analisi per il rilascio della certificazione.
La visita di pre-certificazione è eseguita a seguito del versamento del corrispettivo così come da offerta economica sottoscritta.
10. Verifica documentale
L’Organizzazione richiedente la certificazione è tenuta a presentare la documentazione aziendale (es. Manuale, Disciplinare Tecnico, Piano della Qualità, Piano dei Controlli) conforme ai Documenti Normativi di riferimento in funzione dello schema di certificazione, e comunque ritenuti rilevanti ai fini della valutazione delle procedure di ottenimento del prodotto. Tale documentazione deve, inoltre, recepire gli obblighi derivanti dall’applicazione dei Regolamenti Tecnici o documenti analoghi emessi dagli Organismi di Accreditamento di TTI in funzione dello schema di certificazione.
TTI esamina la Documentazione Tecnica dell’Organizzazione Richiedente, valutando la conformità della stessa rispetto ai requisiti definiti nei Documenti Normativi di riferimento.
Qualora la Valutazione Documentale fosse affidata ad un Gruppo di Valutazione Documentale che includa Ispettori esterni e/o Esperti di settore, oppure eseguita nell’ambito della Verifica ispettiva “in campo”, tale incarico è reso noto all’Organizzazione attraverso la trasmissione del Piano di Valutazione.
Al termine della valutazione dei documenti aziendali, se gli stessi risultano non essere pienamente conformi ai Documenti Normativi di riferimento, TTI chiede all’Organizzazione di introdurre adeguate modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui i documenti aziendali revisionati non pervengano entro i termini stabiliti da TTI, la pratica di certificazione viene sospesa. Qualora non pervengano per ulteriori 90 giorni lavorativi, la pratica è archiviata.
A seguito dell’esito conforme dell’esame della documentazione aziendale, TTI o il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva pianifica l’attività di verifica ispettiva e campionamento del prodotto.
11. Audit di certificazione
Lo scopo della verifica ispettiva di certificazione è la valutazione della conformità al Disciplinare Tecnico ed al quadro Normativo di riferimento del prodotto e/o processi e/o servizi specificati.
TTI trasmette all’Organizzazione richiedente il Piano di Valutazione che include la programmazione dell’attività di verifica ispettiva in termini di componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva, tempi ed eventualmente date di esecuzione.
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Il Gruppo di Verifica Ispettiva può essere costituito da un solo componente, che ha la funzione di Responsabile, e può comprendere anche Esperti di settore, Osservatori, Ispettori Supervisori e Ispettori in addestramento.
Nei casi in cui è richiesta la certificazione sulla base di più Documenti Normativi, TTI in accordo con l’Organizzazione predispone Verifiche Ispettive combinate (con un Gruppo di Verifica composto da Ispettori qualificati per ogni singolo Schema di Certificazione) oppure integrate (con Gruppo di Verifica composto da Ispettori qualificati per tutti gli Schemi di Certificazione).
L’Organizzazione può ricusare componenti del Gruppo di Verifica Ispettiva, comunicando per iscritto a TTI le motivazioni, entro due giorni lavorativi dalla trasmissione del Piano di Valutazione.
TTI valuta la ricusazione, e qualora ritenga le motivazioni giustificate provvede a inoltrare il Piano di Valutazione con il nominativo del nuovo componente il Gruppo di Verifica Ispettiva all’Organizzazione.
La programmazione dell’attività di verifica ispettiva tiene conto dei criteri stabiliti nei Documenti Normativi di riferimento e nelle Regole dello schema di certificazione, quindi dei periodi di esecuzione dei processi produttivi, della stagionalità delle produzioni e dell’effettiva presenza dei prodotti nei siti oggetto di certificazione, ma anche dei periodi nei quali possono essere disponibili i documenti necessari per eseguire eventuali test (es. di rintracciabilità) nell’ambito delle verifiche ispettive.
L’Organizzazione deve assicurare al Gruppo di Verifica Ispettiva:
− assistenza durante le fasi della verifica ispettiva;
− accesso in condizioni di sicurezza ai siti ed ai processi produttivi oggetto di certificazione;
− disponibilità dei documenti del sistema di gestione del prodotto e delle registrazioni previste dal sistema di gestione del prodotto e dai Documenti Normativi di riferimento.
Le medesime garanzie devono essere assicurate agli Ispettori degli Organismi di Accreditamento di TTI (es. ACCREDIA) che affiancano il Gruppo di Verifica Ispettiva. Eventuali inadempienze in relazione ad accesso ai siti, processi e documenti comportano la mancata concessione della certificazione.
La verifica ispettiva prevede la riunione iniziale con la Direzione dell’Organizzazione, lo svolgimento della verifica di conformità dei documenti aziendali, delle registrazioni e dei processi produttivi, l’eventuale campionamento di prodotti e la riunione finale.
La riunione iniziale del Gruppo di Verifica Ispettiva con la Direzione dell’Organizzazione, ha lo scopo di:
− illustrare le procedure ed i criteri utilizzati per la conduzione della verifica;
− confermare il programma, anche a livello logistico;
− concordare i luoghi di esecuzione della verifica ispettiva;
− identificare il rappresentante dell’Organizzazione incaricato di fungere da interfaccia con il Gruppo di Verifica Ispettiva;
− chiarire eventuali dubbi.
La verifica delle strutture produttive, dei processi e dei prodotti dell’Organizzazione comporta la valutazione di conformità ai requisiti dei Disciplinari Tecnici e Normativi di riferimento. La verifica è condotta secondo il metodo del campionamento ed è basata su interviste al personale, osservazione diretta delle attività svolte, delle prove, dei luoghi, dei documenti e delle registrazioni. Eventuali consulenti dell’Organizzazione possono assistere alla Verifica Ispettiva, esclusivamente in veste di osservatori; a loro è concessa la facoltà di intervenire quando chiamati in causa da uno dei componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva.
Ai fini della raccolta di eventuali evidenze necessarie a supporto di conformità e/o di non conformità, l’operatore deve inoltre garantire la possibilità di tale raccolta a mezzo copiatura, fotocopiatura o fotografia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Al termine delle attività il Gruppo di Verifica Ispettiva redige il Rapporto della verifica stessa e lo presenta nel corso della riunione finale ai rappresentanti dell’Organizzazione, allo scopo di illustrarne i contenuti ed in
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particolare le eventuali Non Conformità emerse. L’Organizzazione può chiedere chiarimenti in relazione ai risultati e qualora lo ritenesse opportuno può verbalizzare eventuali riserve nel rapporto stesso.
Il rapporto di verifica ispettiva, completo di eventuali allegati, dopo essere stato sottoscritto negli appositi spazi dai componenti del Gruppo di Verifica e per accettazione, dal Rappresentante dell’Organizzazione, è lasciato in copia all’Organizzazione stessa.
Il Rapporto di Verifica Ispettiva è da ritenersi confermato se TTI a seguito del riesame dello stesso, non comunica variazioni e/o rettifiche delle risultanze, entro dieci giorni lavorativi dal suo rilascio.
L’Organizzazione deve trasmettere al TTI entro 28 giorni solari dalla data di emissione del Rapporto di Verifica proposte di azioni correttive relative alle non conformità emerse.
12. Prove di conformità
Le prove di conformità, ove previste, rappresentano l’attività di valutazione che consente di accertare se i requisiti del prodotto oggetto di certificazione sono rispettati.
TTI trasmette all’Organizzazione richiedente il Piano di Valutazione che include la programmazione dell’attività di campionamento e successive prove di conformità.
Le prove di conformità sono pianificate ed eseguite secondo quanto stabilito nei Disciplinari Tecnici e Normativi di riferimento, oppure nel documento che definisce le Regole dello schema di certificazione, in termini di numerosità, tipologia di matrice (es. matrici vegetali, prodotti agricoli, materie prime, ingredienti, prodotti semilavorati, prodotti finiti) luoghi di prelievo, metodi di campionamento e di prova.
Le prove di conformità possono essere eseguite prima, durante o dopo l’attività di verifica ispettiva presso i siti operativi.
Per gli schemi di certificazione per i quali sono previste prove di conformità, il Gruppo di Verifica Ispettiva esegue il campionamento suddividendo ogni singolo campione in tre aliquote, di cui una è inviata al Laboratorio di prova, una è conservata da TTI come contro campione ed una è consegnata al rappresentante dell’Organizzazione come secondo contro campione.
Al termine del campionamento il componente il Gruppo di Verifica Ispettiva o incaricato del campionamento, redige il Verbale di Prelievo che deve essere sottoscritto anche dal rappresentante dell’Organizzazione.
I campioni da sottoporre a prova devono essere prelevati dalla normale produzione. Nel caso in cui siano prelevati campioni di prodotto appositamente ottenuto per le prove, questi devono essere ottenuti con gli stessi mezzi, ingredienti, componenti e/o materie prime, ricette o formule, attrezzature e modalità previste per la normale produzione. TTI si riserva di essere presente durante la realizzazione del prodotto oggetto di campionamento.
I Laboratori di prova ai quali sono affidati i campioni da sottoporre alle prove sono accreditati in accordo con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
TTI si riserva di presenziare, con propri tecnici, durante la preparazione e l’esecuzione delle prove, presso laboratori dell’Organizzazione accreditati in accordo con la Norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
Le prove sono considerate concluse positivamente quando, dall’esame dei relativi Rapporti non emergono non conformità rispetto ai requisiti dei Documenti Normativi di riferimento, tenendo conto anche dei criteri di accettabilità dei risultati.
Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti stabiliti, TTI comunica i risultati emersi all’Organizzazione e la possibilità di fare ripetere la prova da un Laboratorio accreditato in accordo con la Norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Qualora l’Organizzazione decida di ripetere la prova deve trasmetterne il rapporto a TTI entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del risultato non conforme.
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Qualora il risultato della prova sulla seconda aliquota risulti essere conforme si dispone l’esecuzione della terza prova sull’aliquota di TTI, che viene affidata ad un altro Laboratorio accreditato in accordo con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il cui risultato è considerato definitivo.
Nel caso in cui l’Organizzazione accetti il risultato della prima prova, oppure quando la seconda o la terza prova attestino la non conformità del prodotto, TTI chiede l’attivazione da parte dell’Organizzazione richiedente, entro un limite di tempo concordato, ma non superiore ad un anno, di misure atte al ripristino della conformità del prodotto ai requisiti definiti nei Documenti Normativi di riferimento. In questo caso le prove di conformità del prodotto devono essere ripetute.
I risultati delle prove di conformità sono resi disponibili, su richiesta, all’Organizzazione.
13. Rilievi
TTI nell’ambito dell’attività di Valutazione rileva:
− Non Conformità Essenziali, quando si riscontrano carenze sostanziali rispetto ai requisiti definiti nei Documenti Normativi e contrattuali di riferimento, che compromettono la conformità del prodotto, dei processi o del servizio, e il mancato rispetto della normativa cogente applicabile. Sono segnalate quando un requisito critico è disatteso in modo esteso e/o sistematico;
− Non conformità Xxxxxxxx, quando si riscontrano carenze sostanziali rispetto ai requisiti definiti nei Documenti Normativi e contrattuali di riferimento, che non compromettono la conformità del prodotto. Sono segnalate quando un requisito critico è disatteso in modo non esteso e/o sistematico, oppure, un requisito non critico non è soddisfatto in modo esteso e/o sistematico;
− Non conformità Xxxxxx, quando si riscontrano carenze formali ma non sostanziali rispetto ai requisiti definiti nei Documenti Normativi e contrattuali di riferimento. Sono segnalate quando un requisito non critico è disatteso in modo non esteso e/o sistematico.
La classificazione delle non conformità ai requisiti stabiliti nei documenti di riferimento, è basata sui seguenti parametri:
− criticità: una non conformità può essere relativa a requisiti più o meno critici, in relazione alla conformità del prodotto, dei processi e/o del servizio;
− estensione: una non conformità ad un requisito può derivare dalla mancata ottemperanza/soddisfazione di un requisito o da una parziale rispondenza al requisito stesso;
− sistematicità: una non conformità può presentarsi accidentalmente o sistematicamente; essa può cioè dipendere da una disattenzione/dimenticanza di qualche operatore piuttosto che dalla mancanza di una prescrizione/regola o dalla non applicazione sistematica delle regole esistenti.
Tenuto conto dei parametri di criticità, estensione e sistematicità, le non conformità possono essere classificate:
− Non conformità essenziale, quando emerge che un requisito critico è disatteso in modo esteso e/o sistematico;
− Non conformità importante, quando un requisito critico è disatteso in modo non esteso e/o sistematico, oppure, un requisito non critico non è soddisfatto in modo esteso e/o sistematico.
− Non conformità marginale, quando un requisito non critico è disatteso in modo non esteso e/o sistematico.
Sono ritenuti critici tutti i requisiti contrattuali. I requisiti critici del documento normativo di riferimento sono identificati nelle corrispondenti check list di verifica.
Le Non Conformità Essenziali pregiudicano la certificazione o il suo mantenimento, e prevedono la richiesta da parte di TTI all’Organizzazione di definire ed attuare adeguati trattamenti ed azioni correttive. L’attuazione delle azioni correttive accettate preventivamente da TTI, ai fini del rilascio della certificazione e dell’annullamento della sospensione del Certificato, deve essere valutata attraverso Verifiche supplementari
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Ispettive o documentali.
Le Non Conformità Importanti e Xxxxxxxxx non pregiudicano la certificazione o il suo mantenimento, e prevedono la richiesta da parte di TTI all’Organizzazione di definire ed attuare adeguate azioni correttive. La mancata presentazione a TTI, di proposta di azioni correttive relative alle non conformità importanti da parte dell’Organizzazione, entro i termini definiti da TTI, può comportare la sospensione dell’Iter di Certificazione o del Certificato.
La verifica dell’attuazione delle azioni correttive corrispondenti a non conformità importanti e Marginali avviene nell’ambito della prima Verifica Ispettiva utile.
14. Emissione della certificazione
Il RS di TTI decide in merito alla concessione della certificazione, ed il suo pronunciamento positivo comporta l’emissione del certificato di conformità.
L’emissione del certificato obbliga l’Organizzazione a mantenere le caratteristiche di conformità del prodotto rispetto ai Documenti Normativi di riferimento e a permettere l’attività di sorveglianza.
L’eventuale pronunciamento negativo del RS di TTI, comporta l’informazione scritta da parte di TTI all’Organizzazione che specifica:
- La motivazione del pronunciamento;
- il tipo di non conformità;
- i termini indicati dal RS di TTI entro i quali l’Organizzazione deve attuare le azioni correttive necessarie a soddisfare i requisiti per il rilascio del certificato di conformità.
L’Organizzazione deve dimostrare di aver attuato le azioni correttive, inviando entro i termini stabiliti adeguata documentazione e, ove applicabile, un’adeguata gestione del prodotto non conforme.
TTI, verificata la documentazione sulle azioni correttive, dispone affinché sia svolta una nuova Verifica Ispettiva.
Nel caso in cui l’Organizzazione non attui entro i termini stabiliti le azioni correttive, il RS di TTI può deliberare il decadimento della pratica di certificazione di cui è data comunicazione scritta all’Organizzazione.
Il certificato di conformità contiene:
- il marchio di certificazione di TTI;
- la ragione sociale di TTI;
- il numero del certificato di conformità;
- il prodotto e le caratteristiche certificate;
- la ragione sociale dell’Organizzazione che ha ottenuto la certificazione di prodotto, con l’indicazione della sede legale e dei siti operativi in cui avviene la produzione del prodotto oggetto di certificazione;
- i Documenti Normativi di riferimento;
- la data di inizio di validità;
- la firma del GMAN di TTI.
Qualora previsto è indicata anche la data di scadenza del Certificato di Conformità.
A seguito dell’emissione del certificato di conformità, l’Organizzazione può chiedere a TTI l’autorizzazione all’uso del marchio di Certificazione, secondo quanto disposto dal regolamento per l’uso del marchio di TTI.
15. Sorveglianza
TTI dopo la concessione del certificato di conformità, effettua l’attività di sorveglianza tramite verifiche ispettive e prove di conformità sul prodotto, allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti di conformità rispetto ai Documenti Normativi di riferimento, oltre che l’uso corretto dei marchi e dei certificati.
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L’attività di Xxxxxxxxxxxx è pianificata ed eseguita in relazione a quanto stabilito nei Documenti Normativi, o nelle Regole dello Schema di Certificazione di riferimento. Nei casi in cui la frequenza dell’attività di sorveglianza non è specificata, TTI l’esegue annualmente, nell’arco dell’anno solare.
TTI si riserva di rafforzare l’attività di sorveglianza sulla base di quanto deciso dal proprio RS.
TTI trasmette alle Organizzazioni entro 15 giorni dalla data di inizio dell’attività di sorveglianza, il Piano di Valutazione che include la pianificazione di:
- Verifiche Ispettive;
- campionamento di prodotto per l’esecuzione delle Prove di Conformità;
- verifica dell’attuazione di eventuali Azioni Correttive.
Le modalità di esecuzione delle Verifiche Ispettive e del campionamento per l’effettuazione delle prove di conformità del prodotto sono le stesse descritte in fase di Valutazione iniziale.
TTI si riserva la facoltà di eseguire campionamenti di prodotto direttamente nei luoghi di vendita, anche allo scopo di verificare il corretto utilizzo dei marchi di certificazione. Nel caso in cui il campionamento avvenisse in assenza di un rappresentante dell’Organizzazione, TTI provvederà ad inviare il contro campione accompagnato dal verbale di prelievo.
TTI si riserva inoltre di eseguire Verifiche ispettive non programmate a seguito di:
- uso non conforme del certificato e del marchio di certificazione;
- ricevimento di reclami o segnalazioni relativi al prodotto certificato, ritenuti particolarmente significativi;
- necessità di valutare l’attuazione di azioni correttive relative a non conformità importanti o essenziali;
- cambiamenti rilevanti della struttura dell'Organizzazione;
- richiesta di trasferimento della certificazione;
- sospensione della certificazione, al fine di valutare l’attuazione delle azioni correttive e/o risoluzione delle situazioni che hanno generato il provvedimento;
- richiesta di Organismi di Accreditamento di TTI;
- modifiche rilevanti del Manuale o Disciplinare Tecnico aziendale.
TTI comunica all’Organizzazione l’eventuale necessità di eseguire verifiche ispettive non programmate. La validità del certificato di conformità è confermata e/o rinnovata a seguito dell’esito positivo dell’attività di sorveglianza.
16. Obblighi dell’Organizzazione
TTI richiede ai propri clienti il rispetto dei seguenti comportamenti:
a. soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l’attuazione di opportune modifiche quando queste sono comunicate da TTI;
b. assicurare, se la certificazione si applica alla produzione in corso, che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto;
c. adottare tutte le necessarie disposizioni per:
1. la conduzione della valutazione e della sorveglianza (se richiesta), compresa la fornitura, ai fini dell’esame, della documentazione e delle registrazioni, e l’accesso alle apparecchiature pertinenti, al (i) sito (i), area(e), personale, e subappaltatori del cliente;
2. l’istruttoria dei reclami;
3. la partecipazione di osservatori, se applicabile;
d. fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa;
e. non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito a TTI e non fare alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che TTI possa considerare ingannevole o non autorizzata;
f. sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione, interrompere l’utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento a questa e intraprendere azioni come richiesto dallo schema di certificazione (per esempio, la cessazione dell’uso dei documenti di certificazione) ed adottare qualsiasi altra misura richiesta;
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g. fornire copie dei documenti di certificazione ad altri, che siano riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione;
h. nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario, conformarsi ai requisiti di TTI o a quanto specificato dallo schema di certificazione;
i. conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto nello schema di certificazione relativo all’utilizzo di marchi di conformità, e conformarsi alle informazioni relative al prodotto;
j. mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbiano conoscenza concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste registrazioni disponibili a TTI quando richiesto;
k. intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto riscontrato nei prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione;
l. documentare le azioni intraprese;
m. informare TTI, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione (Esempi di tali modifiche sono riportati nei singoli accordi di certificazione, anche in riferimento alle esigenze specifiche degli schemi di certificazione).
Inoltre, l’Organizzazione in possesso del certificato di conformità si impegna nei confronti di TTI a:
n. mantenere la conformità del sistema di gestione del prodotto ed il prodotto stesso ai Documenti Normativi di riferimento;
o. restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta di TTI;
p. mantenere una corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto oggetto di certificazione e separazione da prodotto di altra classe;
q. accettare a proprie spese le verifiche ispettive, valutazioni documentali e/o prove di prodotto supplementari, non programmate;
r. comunicare la proposta di azioni correttive relative alle non conformità emerse e segnalate da TTI entro 28 giorni solari dalla data di richiesta;
s. conservare i campioni di prodotto ottenuto, se espressamente richiesto da TTI, al fine di eseguire prove di conformità;
t. attuare le azioni correttive relative alle non conformità accertate da TTI entro i tempi definiti;
u. consentire l’accesso ai siti produttivi, ai processi, ai documenti oggetto di verifica agli Ispettori, Osservatori ed Esperti incaricati da TTI e dagli Organismi di Accreditamento di TTI;
v. comunicare qualsiasi segnalazione dell’Autorità Pubblica in relazione ad inadempienze alla Normativa cogente;
w. comunicare eventuali coinvolgimenti in processi giudiziari conseguenti a leggi sulla responsabilità di prodotto o violazioni delle leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
x. inviare il Manuale o Disciplinare Tecnico aziendale a seguito di revisioni o modifiche;
y. inviare gli aggiornamenti apportati in relazione ai siti produttivi oggetto di certificazione, inclusi quelli coinvolti nelle filiere.
Tali impegni sono assunti dall’Organizzazione con la sottoscrizione del Contratto per la fornitura dei servizi di controllo e certificazione.
A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra citate, TTI in relazione alla frequenza e gravità delle situazioni, si riserva di adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento (Sospensione o Revoca).
17. Modifica condizioni di certificazione
L’Organizzazione deve informare TTI di qualsiasi progetto di modifica da apportare alle condizioni che hanno permesso la certificazione, fra le quali rientrano a titolo indicativo e non esaustivo:
- i prodotti certificati;
- i processi produttivi,
- il sistema di gestione del prodotto;
- i dati contenuti ed allegati alla Domanda di Certificazione.
Le modifiche sono valutate da TTI entro un mese dal loro ricevimento.
Nel caso si renda necessaria una nuova valutazione, l’Organizzazione deve comunicare la data di ultimazione delle modifiche introdotte o da introdurre, al fine di consentire a TTI la pianificazione della
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suddetta valutazione. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità delle modifiche, L’Organizzazione può fornire documentazione integrativa o sostitutiva per il superamento delle motivazioni di inammissibilità.
Qualora a seguito di modifiche l’Organizzazione comunichi a TTI la sospensione temporanea delle attività produttive di uno o più prodotti oggetto di certificazione, TTI si riserva di sospendere la validità del certificato, nel caso in cui non sia presente prodotto oggetto di certificazione, e di mantenere l’attività di sorveglianza, invece, nel caso in cui sia presente prodotto certificato.
A seguito delle modifiche introdotte dall’Organizzazione, TTI provvede alla ri-emissione del certificato di conformità nel caso in cui gli elementi contenuti nel certificato abbiano subito variazioni.
Qualora dette modifiche comportino valutazioni documentali aggiuntive o integrative e/o l’esecuzione di una o più verifiche ispettive presso le strutture dell’Organizzazione e/o l’esecuzione di prove di conformità, TTI si riserva di valutare eventuali integrazioni rispetto all’accordo economico in essere inviando all’Organizzazione un’ulteriore offerta economica che integri o sostituisca l’accordo in vigore. TTI esegue le attività aggiuntive solo dopo la ricezione dell’offerta economica sottoscritta per accettazione.
Qualora TTI, a seguito di modifiche del quadro normativo relativo al funzionamento degli Organismi di Certificazione e conseguentemente ai risultati delle Verifiche Ispettive Interne e di quelle degli Enti di Accreditamento, apporti cambiamenti al Sistema di Certificazione, si impegna ad informare tutte le Organizzazioni e a dare la possibilità alle stesse di presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento.
Le Organizzazioni, entro i termini indicati nella precedente comunicazione possono inviare, mediante lettera raccomandata a/r, la rinuncia alla certificazione. In questo caso l’Organizzazione rimane obbligata al pagamento dei corrispettivi maturati alla data del recesso, ovvero la quota parte per il tempo in cui è stato inserito nel sistema di certificazione di TTI.
Il mancato recesso entro i termini stabiliti comporta l’accettazione da parte dell’Organizzazione delle modifiche comunicate.
La mancata attuazione, alla data stabilita, delle azioni correttive richieste può comportare la sospensione o la revoca della certificazione. La sospensione è comminata nel caso in cui l’Organizzazione abbia attivato le azioni correttive, ma non le abbia ultimate alla data stabilita.
18. Sospensione e revoca della certificazione
La certificazione può essere sospesa, per un periodo massimo di un anno, nei seguenti casi;
- richiesta dell’Organizzazione;
- riscontro di non conformità essenziale, nell’ambito delle verifiche ispettive e controlli di conformità del prodotto;
- mancata attivazione delle azioni correttive entro i termini fissati, a seguito di modifica alle Regole del Sistema di Certificazione;
- mancato consenso all’accesso da parte degli Ispettori degli Organismi di Accreditamento di TTI, durante l’attività di sorveglianza di TTI;
- mancata disponibilità a ricevere le verifiche ispettive e l’esecuzione dei campionamenti per le prove di conformità di sorveglianza nei periodi individuati da TTI, sulla base della stagionalità delle coltivazioni e della programmazione dei processi produttivi;
- presenza di significative modifiche ai prodotti certificati, e/o ai processi produttivi e modalità di controllo, non comunicati a TTI;
- mancata disponibilità a ricevere verifiche ispettive supplementari non programmate;
- esistenza di procedimenti giudiziari o amministrativi, riguardanti prodotti o processi oggetto di certificazione;
- utilizzo non corretto del Certificato e/o del Marchio di Certificazione;
- reiterata inattivazione di azioni correttive relative alle non conformità Importanti;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
TTI comunica all’Organizzazione la sospensione della certificazione, a mezzo PEC/raccomandata A/R, specificando le motivazioni, le condizioni di ripristino ed il termine entro il quale devono essere attuate.
La sospensione della certificazione è emessa dal CTC di TTI.
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Durante il periodo di sospensione della certificazione l’Organizzazione non può utilizzare il Certificato ed i Marchi di certificazione.
Qualora la sospensione della certificazione riguardi un prodotto che sta per essere immesso sul mercato, il provvedimento diventa attuativo, in modo cautelativo, dal momento della rilevazione.
Nel caso in cui siano riscontrate non conformità essenziali del prodotto che possono pregiudicare la sicurezza dei consumatori, TTI si riserva di chiedere all’Organizzazione di provvedere al ritiro e/o richiamo del prodotto.
TTI provvede all’accertamento della risoluzione delle non conformità e/o situazioni che hanno generato la sospensione attraverso verifiche documentali, verifiche ispettive e/o prove sul prodotto.
La sospensione può essere annullata solo quando l’Organizzazione ha risolto in modo soddisfacente le non conformità riscontrate o le situazioni che avevano dato origine al provvedimento di sospensione.
L’annullamento della sospensione è comunicato all’Organizzazione a mezzo PEC/raccomandata A/R.
La sospensione della certificazione può riguardare anche parte del campo di applicazione, in relazione a singoli prodotti, processi e/o siti, quindi in questo caso si provvede ad una Riduzione del campo di applicazione del certificato di conformità.
La riduzione della certificazione comporta la ri-emissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è valida.
L’Organizzazione inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.
Se non si sono verificate le condizioni per annullare la sospensione, il certificato è revocato. La revoca della certificazione è disposta nei seguenti casi:
- verifica di circostanze per le quali è prevista la sospensione, giudicate da TTI particolarmente gravi;
- mancato annullamento della Sospensione della certificazione;
- cessazione dell’attività dell’Organizzazione;
- sospensione delle forniture di prodotto certificato;
- richiesta dell’Organizzazione (rinuncia).
La revoca della certificazione è emessa dal CTC di TTI. L’Organizzazione è informata della revoca della certificazione attraverso comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC/raccomandata A/R, che può includere, se del caso, anche le azioni che deve intraprendere per i prodotti presenti sul mercato o in procinto di esserlo.
A seguito della revoca del certificato, l’Organizzazione deve:
- cessare l’utilizzo di copie del certificato;
- eliminare ogni riferimento alla certificazione e relativi marchi da tutti i documenti tecnici, commerciali e pubblicitari;
- comunicare ai clienti la revoca del certificato.
L’Organizzazione può presentare una nuova domanda di certificazione, ma l’accettazione della stessa è subordinata alla verifica dell’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le cause che avevano dato luogo alla revoca del certificato, compreso il pagamento dei corrispettivi.
19. Rinuncia alla certificazione
L’Organizzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione, inviando a TTI una comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o Titolare.
Qualora l’Organizzazione rinunci nel periodo che intercorre fra l’accettazione della domanda e l’emissione del certificato, la stessa è tenuta a corrispondere a TTI i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione eseguite fino al momento dell’arrivo a TTI della comunicazione della rinuncia.
Nel caso l’archiviazione della pratica di certificazione avvenga prima dell’emissione del certificato, l’Organizzazione richiedente la certificazione deve corrispondere a TTI i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione eseguite fino al momento dell’archiviazione.
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L’Organizzazione che rinuncia è tenuta a versare a TTI la quota per i servizi ricevuti nel frattempo, secondo quanto previsto dal tariffario o secondo quanto descritto nell’offerta economica.
20. Cessazione utilizzo della certificazione
L’Organizzazione deve cessare l’uso della certificazione e, quindi, anche ogni forma di uso del marchio e della pubblicità in caso di sospensione, revoca e rinuncia.
Qualora l’Organizzazione utilizzi la certificazione in difformità a quanto sopra, TTI, fatta salva ogni altra azione, si riserva di rendere pubblico su quotidiani, riviste e sito web e nei modi ritenuti più opportuni, che l’Organizzazione non può più fare riferimento alla certificazione. I costi della pubblicazione sono a carico dell’Organizzazione inadempiente.
21. Sicurezza
Ai sensi dell’art.26 e, ove applicabile, del Titolo IV del DLgs.81/2008 e s.m.i., il Cliente fornirà a TÜV Thüringen Italia prima dell’inizio delle attività indicazioni su:
- i rischi specifici esistenti presso i luoghi di lavoro nei quali opererà il personale TÜV Thüringen Italia
- le modalità di comportamento che i tecnici TÜV Thüringen Italia dovranno rispettare per lavorare in sicurezza all’interno del sito.
Tali indicazioni saranno riportate in schede specifiche o in alternativa in estratti del DVR del sito o, ove applicabile, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto dall’art.100 del DLgs.81/2008 e s.m.i. Sempre ove necessario e applicabile il Cliente fornirà Piano di evacuazione e di emergenza.
È fatta responsabilità del Cliente mettere a disposizione tutti gli strumenti, attrezzature (inclusi Specifici Dispositivi di Protezione in caso di lavorazioni speciali) ed il personale qualificato che dovessero essere necessari per l’esecuzione delle attività oggetto della presente offerta. Si chiede infine la disponibilità di una persona che accompagni ed assista il tecnico TÜV Thüringen Italia all’interno del sito nell'espletamento delle attività commissionate e lo informi di eventuali ulteriori fattori di rischio rispetto a quanto già trasmesso.
22. Ricorsi e reclami
La Procedura di gestione del processo di certificazione TTI regolamenta la gestione degli stessi. Se il reclamo/ricorso si riferisce ad attività di certificazione il reclamo stesso è trasmesso, dopo una prima analisi, al CSI che lo gestisce in accordo con specifica procedura.
23. Pubblicità e uso del logo
L’Organizzazione certificata ha facoltà:
- di pubblicizzare l'avvenuta certificazione del sistema di gestione in conformità a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del logo che può essere richiesto a TTI o scaricato dal sito internet;
- di rendere pubblico il certificato di conformità.
24. Riservatezza
TTI assicura il grado di riservatezza, dei dati in proprio possesso oggetto dell’attività istituzionale, a tutti i livelli.
Nota alla revisione
Questo documento del sistema qualità dell’Organismo di Controllo TTI sostituisce ogni altro precedente con la stessa codifica.
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