Fondazione LPP Commercio Svizzera
Fondazione LPP Commercio Svizzera
Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2019
Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento
Salario annuo assicurato art. 7
Salario annuo determinante meno importo di coordinamento (cfr. Appendice 5).
Finanziamento art. 8
Contributo di risparmio in % del salario annuo assicurato:
Dipendente. +
Età | Dat. di lav. |
25 – 34 | 8.0 |
35 – 44 | 11.0 |
45 – 54 | 16.0 |
55 – 65 | 19.0 |
Premio di rischio: in funzione del piano di previdenza scelto (vedi Appendice 4)
Prestazioni di vecchiaia art. 11 - art. 14
Pensionamento anticipato da 58 anni, pen- sionamento differito fino a 70 anni.
Rendita di vecchiaia o prelievo di capitale: La conversione del capitale di risparmio in una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'età di pensionamento e dell'a- liquota di conversione da applicare (cfr. Ap- pendice 5).
Rendita per figli di pensionati:
20% della rendita di vecchiaia corrente.
Prestazioni in caso di invalidità
art. 15 - art. 16
Rendita di invalidità:
in funzione del piano di previdenza scelto.
Rendita per figli di invalidi:
20% della rendita d’invalidità corrente.
Prestazioni in caso di decesso
art. 17 - art. 21
Rendita per il coniuge risp. rendita per il partner:
60% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso risp. della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso.
Rendita per orfani:
20% della rendita d’invalidità assicurata risp. della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso.
Capitale di decesso.
Prestazioni all'uscita art. 22 - art. 25
Capitale di risparmio:
All’uscita diviene esigibile il capitale di ri- sparmio incluso l'avere dei conti separati.
Divorzio art. 26 - art. 30
In caso di divorzio, i diritti acquisiti nel corso del matrimonio e fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio vengono com- pensati in forza della sentenza di divorzio.
Promozione della proprietà d'abitazione
art. 31 - art. 33
Prelievo anticipato o costituzione in pegno di prestazioni previdenziali per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà ad uso proprio.
Indice
A. Disposizioni generali 1
Art. 1 Nome e scopo 1
Art. 2 Terminologia e abbreviazioni 1
Art. 3 Persone assicurate, condizioni di affiliazione 2
Art. 4 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute 3
Art. 5 Età, età di pensionamento 4
Art. 6 Inizio e fine dell'assicurazione 5
Art. 7 Salario annuo assicurato 5
B. Finanziamento 7
Art. 8 Contributi 7
Art. 9 Conto di risparmio e conti separati 8
Art. 10 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni 9
C. Prestazioni di vecchiaia 11
Art. 11 Rendita di vecchiaia 11
Art. 12 Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 00
Art. 13 Prelievo di capitale dai conti separati 12
Art. 14 Rendita per figli di pensionati 12
D. Prestazioni in caso di invalidità 13
Art. 15 Rendita di invalidità 13
Art. 16 Rendita per figli di invalidi 14
E. Prestazioni in caso di decesso 15
Art. 17 Rendita per il coniuge 15
Art. 18 Rendita per il partner 16
Art. 19 Rendita per il coniuge divorziato 17
Art. 20 Rendita per orfani 17
Art. 21 Capitale di decesso 18
F. Prestazioni all’uscita 19
Art. 22 Esigibilità della prestazione di uscita 19
Art. 23 Entità della prestazione di uscita 19
Art. 24 Impiego della prestazione di uscita 20
Art. 25 Esigibilità di pretese dopo l’uscita 20
X. Xxxxxxxx 21
Art. 26 Principi in caso di divorzio 21
Art. 27 Persone assicurate attive 22
Art. 28 Invalidi prima dell'età di pensionamento 22
Art. 29 Pensionati di vecchiaia e invalidi dopo l'età di pensionamento 22
Art. 30 Rendita divorzile 23
H. | Finanziamento della proprietà d'abitazione | 24 |
Art. 31 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione | 24 | |
Art. 32 Rimborso del prelievo anticipato | 25 | |
Art. 33 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato | 25 | |
I. | Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni | 26 |
Art. 34 Coordinamento delle prestazioni previdenziali | 26 | |
Art. 35 Regresso e subrogazione | 27 | |
Art. 36 Obbligo di anticipo delle prestazioni e richiesta di restituzione | 28 | |
Art. 37 Cessione, costituzione in pegno e compensazione | 28 | |
Art. 38 Adeguamento delle rendite correnti al rincaro | 28 | |
Art. 39 Disposizioni comuni | 29 | |
Art. 40 Obbligo di informazione e di notificazione | 30 | |
Art. 41 Limitazione della responsabilità | 30 | |
Art. 42 Liquidazione parziale | 30 | |
J. | Organizzazione, amministrazione e controllo | 31 |
Art. 43 Consiglio di fondazione | 31 | |
Art. 44 Direzione operativa, esercizio | 32 | |
Art. 45 Ufficio di revisione, esperto | 32 | |
Art. 46 Obblighi di informazione | 32 | |
Art. 47 Obbligo di riservatezza | 33 | |
Art. 48 Eccedenze derivanti dai contratti d’assicurazione | 33 | |
K. | Misure in caso di sottocopertura | 34 |
Art. 49 Equilibrio finanziario, misure di risanamento | 34 | |
L. | Disposizioni transitorie e finali | 35 |
Art. 50 Entrata in vigore, modifiche | 35 | |
Art. 51 Lacune nel Regolamento, controversie | 35 | |
Art. 52 Disposizioni transitorie | 35 | |
M. | Terminologia e abbreviazioni | 36 |
N. | Appendici al Regolamento di previdenza | 38 |
Appendice 1 Entità dei contributi
Appendice 2 Riscatto riguardante il piano di previdenza Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato
Prospetto dei piani di previdenza; aggiornato al 1° gennaio 2019 Appendice 5 Importi limite, tassi di interesse e di conversione
Appendice 6 Domanda di prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia Appendice 7 Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso Appendice 8 Notificazione / Conferma del partner avente diritto
A. Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopo
Scopo | 1 Con il nome Fondazione LPP Commercio Svizzera opera una fondazione con sede a Reinach, che ha come finalità la tutela dalle conseguenze economi- che di età, decesso e invalidità per le dipendenti e i dipendenti delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché i loro familiari e superstiti, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l'invalidità (LPP). |
Imprese affiliate | 2 Alla Fondazione possono affiliarsi le seguenti imprese: a. datori di lavori della VSIG Commercio Svizzera; b. datori di lavoro dello Schweizerischer Verband der Internationalen Han- delsfirmen/Association Suisse des Maisons de Commerce International (SVIH); c. datori di lavoro di federazioni legate contrattualmente alla VSIG Commer- cio Svizzera risp. alla SVIH, a condizione che aderiscano alla Cassa di compensazione AVS Commercio Svizzera. |
Cassa pensione | 3 La Fondazione gestisce una Cassa pensione. I diritti e gli obblighi dei bene- ficiari della Cassa pensione e dei datori di lavoro affiliati sono disciplinati dal presente Regolamento. |
Struttura | 4 La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'assi- curazione principale. L'assicurazione preliminare è un'assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e di invalidità. L'assicurazione principale decorre dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età e presenta le seguenti componenti: a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione; b. un’assicurazione per i rischi di decesso e invalidità. |
Registrazione ai sensi della LPP | 5 La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP. Essa presta come minimo le prestazioni stabilite per legge. La Cassa pensione è soggetta alla BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB). |
Riassicurazione | 6 La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le prestazioni presso una compagnia di assicurazione sulla vita soggetta alla vigi- xxxxx in campo assicurativo in Svizzera. |
Art. 2 Terminologia e abbreviazioni
Elenco | 1 Nel Regolamento sono utilizzate la terminologia e le abbreviazioni secondo l'elenco del capitolo M. |
Neutralità di genere | 2 Laddove nelle disposizioni del Regolamento venga usata per le persone la forma femminile oppure la forma maschile, essa vale rispettivamente anche per l'altro sesso. |
Unione domestica registrata | 3 L’unione domestica registrata in conformità alla LUD è equiparata al matri- monio e il suo scioglimento giudiziale è equiparato al divorzio. Di conseguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai coniugi si appli- xxxx ugualmente anche per le persone assicurate oppure beneficiarie di rendita che vivono in un’unione domestica registrata. |
Art. 3 Persone assicurate, condizioni di affiliazione
Cerchia di per- sone assicurate, soglia di ingresso | 1 Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti delle imprese con cui la Cassa pensione ha sottoscritto un contratto di affiliazione, a condi- zione che percepiscano un salario annuo determinante che supera la soglia di ingresso, pari a 6/8 della rendita di vecchiaia AVS massima (cfr. 1 Appendice 5). Si fa salvo per quanto disposto dal cpv. 2. La soglia di ingresso per le per- sone parzialmente invalide viene adeguata mediante un’apposita riduzione al grado di capacità al guadagno. |
Condizioni di esclusione | 2 Non vengono affiliati alla Cassa pensione: a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età; b. i dipendenti che hanno già raggiunto l’età di pensionamento regolamen- tare (art. 5); c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massima di 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato per una durata su- periore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più impieghi successivi durano in totale più di 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di lavoro. Se prima del primo inizio del lavoro si pattuisce tuttavia che la durata dell'impiego o dell'im- pegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro; d. i dipendenti che esercitano un'attività lavorativa secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che eser- citano un'attività lavorativa indipendente come attività principale. Su ri- chiesta del dipendente e in accordo con il datore di lavoro possono essere assicurate attività lavorative secondarie; e. le persone che ai sensi dell'AI hanno un grado di invalidità minima del 70% nonché le persone che ai sensi dell'art. 26a LPP continuano ad es- sere provvisoriamente assicurate presso il loro precedente istituto di pre- videnza; f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavo- reranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esen- zione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non si applica alle persone che sono assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento. |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx | 0 Qualora il salario annuo determinante scenda al di sotto dell'importo definito come soglia d'ingresso (cfr. Appendice 5) e una persona non sia pertanto più soggetta all'assicurazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento, si estingue il diritto alle prestazioni regolamentari in aspettativa per il caso di vec- chiaia, invalidità e morte. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio e l'avere dei conti separati secondo l’art. 9 cpv. 4, senza versamento di contributi, per un periodo massimo di 2 anni, tranne nel caso in cui la persona assicurata richieda il bonifico della propria prestazione di uscita secondo l'art. 24. Se entro questo periodo subentra un caso di previdenza, vengono erogati il capitale di risparmio e l'avere dei conti separati. I diritti maturati seguono per analogia le disposizioni del presente Regolamento. |
Assicurazione fa- coltativa | 4 Chi svolge un'attività lucrativa indipendente può farsi assicurare su base fa- coltativa secondo l'art. 44 LPP. La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i dipen- denti a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono presso altri datori di lavoro. Eventuali eccezioni devono essere stabilite dal Consiglio di fon- dazione secondo criteri oggettivi. L'assicurazione facoltativa presuppone il con- senso del datore di lavoro. |
Assicurazione esterna | 5 La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. |
Congedo non re- tribuito | 6 In caso di congedo non retribuito l'assicurazione rimane in vigore in modo invariato nella misura in cui per la durata di tale congedo i contributi continuino a essere versati senza alcuna riduzione. Questa possibilità è limitata a 6 mesi. Qualora invece venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura assi- curativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo l’ultimo pagamento dei contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui al cpv. 3. |
Assicurazione dietro accordo in caso di con- gedo non retribuito | 7 Sussiste l'assicurazione dei rischi di morte e di invalidità in conformità al cpv. 6 soltanto se la persona assicurata per la durata del congedo non retribuito ha stipulato un’assicurazione dietro accordo, che mantiene in essere la copertura assicurativa in caso di infortunio non professionale. |
Art. 4 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute
Accertamento dello stato di sa- lute | 1 Al momento dell'ingresso nella Cassa pensione, essa può richiedere ai di- pendenti affiliandi una dichiarazione relativa al loro stato di salute da redigere tramite un formulario che viene messo a disposizione dalla Cassa pensione medesima. In questo caso la copertura assicurativa corrisponde alle prestazioni legge fino alla presentazione di tale dichiarazione sullo stato di salute. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la dichiarazione al proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indicazioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie spese l'effettuazione di una visita me- dica. La copertura assicurativa per le ulteriori prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha confermato l’affiliazione senza riserve. |
Riserva | 2 Qualora la visita medica evidenzi un grado di rischio più elevato, dietro rac- comandazione del medico di fiducia la Xxxxx pensione può formulare una ri- serva per motivi di salute relativa alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può avere una durata massima di 5 anni a far data dall'ingresso nella Cassa pen- sione. Se in costanza di durata di tale riserva subentra un caso di previdenza oppure un'inabilità al lavoro, dovuta a malattia, infermità o conseguenze di un infortunio per cui era in vigore una riserva, che genera l'invalidità o il decesso, le prestazioni di rischio che la Cassa pensione è tenuta a erogare vengono ri- dotte vita natural durante alle prestazioni stabilite per legge. Viene inoltre ero- gata in via aggiuntiva la parte del capitale di risparmio che eccede l'avere di vecchiaia LPP, laddove in tale caso si procede come nel caso di libero passag- gio (art. 24). |
Riserve pre- gresse | 3 Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita appor- tata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza. Per tale riserva si tiene conto del periodo già trascorso riguardo alla riserva presso il precedente istituto di previdenza, a condizione che essa sia stata for- mulata per la stessa causa. |
Patologie pre- gresse | 4 Qualora si verifichi un caso di previdenza o un'incapacità al lavoro, la cui causa ha comportato l'invalidità o il decesso, prima che la Cassa pensione ab- bia comunicato un'affiliazione senza riserve, la Cassa ha la facoltà di limitare vita natural durante le prestazioni di rischio a quelle stabilite per legge nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui il dipendente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali egli è soggetto a ricadute a seguito di patologie pregresse, nonché per malattie e infermità in corso. |
Pregressa inca- pacità al lavoro | 5 Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido ai sensi della LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al de- cesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un altro istituto di previdenza, quest’ultimo è chiamato a rispondere per l'eroga- zione delle rispettive prestazioni. |
Art. 5 Età, età di pensionamento
Età contributiva | 1 L'età per la determinazione dei contributi è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. |
Età di pensiona- mento | 2 L'età di pensionamento regolamentare decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È possibile un pensionamento anticipato o differito. |
Età al pensionamento | 3 L'età determinante per la determinazione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in anni e mesi. A tale scopo non si considera invece il periodo che intercorre tra il compleanno e il primo giorno del mese successivo. |
Età al riscatto | 4 L’età determinante per il calcolo in caso di riscatto (Appendice 2 e Appen- dice 3) si calcola sulla base del giorno preciso. |
Art. 6 Inizio e fine dell'assicurazione
Inizio | 1 La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure sorge per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso a partire dal momento in cui il dipendente percorre la via per recarsi al lavoro, non prima tuttavia del momento in cui sono adempiute le condizioni di affiliazione secondo l’art. 3. |
Fine | 2 La copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto di lavoro risp. in caso si scenda sotto la soglia d'ingresso secondo l'art. 3 cpv. 1, a con- dizione che non sussista il diritto a prestazioni di previdenza. I diritti degli assi- curati uscenti sono disciplinati dall’art. 22 all’art. 25. |
Affiliazione | 3 L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella all'assicurazione principale il 1° gen- naio successivo al compimento del 24° anno di età. |
Copertura suc- cessiva | 4 Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata conti- nua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora la persona stipuli un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza. |
Art. 7 Salario annuo assicurato
Salario annuo determinante | 1 Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo pattuito nel con- tratto di lavoro ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Ai fini della definizione del salario annuo determinante è necessa- rio tenere conto dei seguenti principi: a. possono essere conteggiati le componenti salariali occasionali o tempo- ranee, come indennità per lavoro a turni, regali per anniversario di servizio e gratifiche, nonché assegni familiari e indennità scolastiche; b. i compensi in natura non sono inclusi; c. non vengono detratte le perdite di salario dovute a malattia, infortunio, congedo di maternità o servizio militare ed anche durante la prosecuzione del pagamento del salario; d. in caso di professioni in cui il grado di occupazione o l'entità del salario sono soggetti a forti oscillazioni, è possibile stabilire il salario annuo de- terminante su base forfettaria in base al salario medio del rispettivo gruppo professionale o secondo il salario medio o il salario dell’anno pre- cedente. |
Importo di coordi- namento | 2 L’importo di coordinamento è pari a 7/8 della rendita di vecchiaia AVS mas- sima (cfr. Appendice 5). Il contratto di affiliazione può prevedere regole che de- rogano da tale principio (x.xx. una ponderazione aggiuntiva dell’importo di coor- dinamento rispetto al grado di occupazione, nessun importo di coordinamento). |
Salario annuo assicurato | 3 Il salario annuo assicurato corrisponde alla parte del salario annuo ecce- dente l'importo di coordinamento. |
Xxxxxxx / Mi- nimo | 4 Il salario annuo assicurato è limitato. Esso ammonta ad almeno 1/8 della rendita di vecchiaia AVS massima, laddove il massimo dipende invece dal piano di previdenza scelto dal datore di lavoro aderente (cfr. Appendice 4). |
Ingresso infran- nuale | 5 In caso di ingresso infrannuale, il salario annuo viene calcolato mediante proiezione sull’arco dell’intero anno. |
Adeguamenti sa- lariali | 6 Il salario annuo viene di norma stabilito ogni 1° gennaio per un anno. Si pos- sono definire degli adeguamenti infrannuali del salario annuo rispettivamente all'inizio del mese. Per le persone che soffrono di incapacità al lavoro e invalidità non sono previsti adeguamenti per quella quota di salario per la quale esse risultano incapaci al lavoro o invalide. Qualora si verifichi un caso di previdenza, si revocano gli adeguamenti eventualmente non dovuti. Sono possibili adegua- menti salariali retroattivi al massimo fino all’anno precedente compreso e se ne tiene conto soltanto nella misura in cui la persona assicurata non sia fuoriuscita al momento della notificazione. Se il salario annuo determinante supera il sestuplo della rendita di vecchiaia AVS massima (cfr. Appendice 5), ciò va comunicato tempestivamente alla Cassa pensione. Quest’ultima si riserva di richiedere un esame dello stato di salute secondo l’art. 4. |
Adeguamenti de- gli importi limite | 7 Per le persone parzialmente invalide, il massimo salariale e l'importo di coor- dinamento vengono adeguati al grado di capacità al guadagno attraverso una corrispondente riduzione. |
Diritto acquisito | 8 D'intesa tra il datore di lavoro e la persona assicurata, in caso di presumibile riduzione temporanea del salario assicurato per un periodo massimo di 2 anni è possibile mantenere il salario annuo assicurato precedente, a condizione che i rispettivi contributi continuino ad essere versati. |
Protrazione dell'assicura- zione sul prece- dente salario as- sicurato dopo i 58 anni di età | 9 Le persone assicurate il cui salario annuo determinante si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere, presen- tando apposita domanda scritta, che il precedente salario annuo assicurato venga mantenuto al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare. Per questa componente salariale ulteriormente coperta, la per- sona assicurata è tenuta a versare anche i contributi di competenza del datore di lavoro, laddove quest'ultimo ha comunque la facoltà di farsi carico di una parte di tali contributi. La protrazione dell'assicurazione sul precedente salario annuo assicurato non è possibile se la persona assicurata percepisce già pre- stazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale). |
Adeguamento salariale in caso di invalidità | 10 Qualora una persona assicurata venga dichiarata parzialmente invalida se- condo l'art. 15, la previdenza viene ripartita in base alla graduazione della ren- dita secondo l'art. 15 cpv. 3 in una parte passiva corrispondente al grado d'in- validità, per la quale non vengono effettuati adeguamenti salariali, e in una parte attiva corrispondente al residuo grado di capacità al guadagno, per la quale sono possibili adeguamenti salariali conformemente alle disposizioni del pre- sente articolo. |
B. Finanziamento
Art. 8 Contributi
Inizio dell’obbligo di contribuzione | 1 L'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro e della persona assi- curata decorre dall'affiliazione alla Cassa pensione. |
Fine dell’obbligo di contribuzione | 2 L'obbligo di versamento dei contributi termina: a. con l'uscita dalla Cassa pensione, b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia; c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso; d. a partire dal 91° giorno successivo al subentrare dell’inabilità al lavoro, secondo il grado di inabilità al lavoro; tuttavia al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento regolamentare. |
Contributi com- plessivi | 3 I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti: a. contributi di risparmio, b. contributi di rischio, c. eventuali contributi di risanamento. |
Contributi di ri- sparmio | 4 I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio. |
Contributi di ri- schio | 5 I contributi di rischio vengono utilizzati per il finanziamento del rischio di morte e d'invalidità. I contributi al Fondo di garanzia LPP e i costi amministrativi vengono sostenuti dalla Cassa pensione. In caso di necessità, possono essere addebitati ai datori di lavoro aderenti. I contributi di rischio non fanno parte delle prestazioni di uscita ai sensi dell’art. 23. |
Contributi di risa- namento | 6 I contributi di risanamento non fanno parte della prestazione di uscita se- condo l'art. 23. |
Entità dei contri- buti | 7 L’entità dei contributi di risparmio è stabilita nell’Appendice 1, quella dei contributi di rischio nell’Appendice 4 (in funzione del piano di previdenza). |
Detrazioni sala- riali | 8 Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo comples- sivo dei contributi. Egli detrae dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi devono essere pagati assieme ai con- tributi AVS. In caso di ritardo di pagamento da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un interesse di mora secondo la LAVS. |
Ingresso e uscita nel corso di un mese | 9 Per il mese in cui inizia il rapporto di lavoro ed anche per il mese in cui esso viene sciolto si riscuotono i contributi in base ai giorni precisi. |
Art. 9 Conto di risparmio e conti separati
Conto di rispar- mio | 1 Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata. |
Costituzione del capitale di rispar- mio | 2 Al conto di risparmio vengono accreditati: a. contributi di risparmio; b. prestazioni di entrata; c. rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione; d. trasferimenti per compensazione della previdenza in seguito a divorzio; e. eventuali importi di riscatto, oltre che f. gli interessi. Al conto di risparmio vengono addebitati: a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abita- zione; b. le pretese previdenziali derivanti dalla previdenza in seguito a divorzio. La somma di questi fattori dà il capitale di risparmio. |
Importo dei con- tributi di rispar- mio | 3 L’entità dei contributi di risparmio è stabilita nell’Appendice 1. |
Conti separati | 4 Le somme di riscatto ai fini del pensionamento anticipato e le quote delle prestazioni di ingresso che superano l’importo massimo secondo l'art. 10 cpv. 2 vengono risp. accreditate a un conto separato. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2. Qualora, in base al piano di previdenza, il calcolo della rendita d'invalidità sia in funzione del capitale di risparmio, non si tiene conto per questo calcolo dell'avere dei conti separati. |
Tasso di inte- resse | 5 Il tasso d’interesse applicato ai singoli conti per l’esercizio concluso viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione tenendo in considerazione la situazione finanziaria contingente. Questo tasso d’interesse vale per le persone assicurate al 31 dicembre, ad inclusione dei pensionamenti e delle uscite avve- nute alla stessa data. |
Tasso di inte- resse infrannuale | 6 Per gli eventi aziendali infrannuali (casi di previdenza e fuoriuscite) il Consi- glio di fondazione stabilisce un tasso di interesse infrannuale. |
Remunerazione | 7 L'interesse si calcola in base al livello dei conti rilevato alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile. |
Remunerazione pro rata | 8 Qualora venga apportata una prestazione di uscita, venga effettuato un ri- scatto, si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capi- tale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o per la compensazione della previdenza in seguito a divorzio oppure qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nel relativo anno si calcolano pro rata temporis. |
Gestione del capitale di ri- sparmio in caso di invalidità | 9 Il capitale di risparmio viene ripartito in una parte d’invalidità passiva e in una parte attiva, in funzione della graduazione delle rendite ai sensi dell’art. 15 cpv. 3. |
Art. 10 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni
Prestazione di entrata | 1 Tutte le prestazioni di uscita di precedenti rapporti e istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero pas- saggio, devono essere apportate alla Cassa pensione come prestazione di en- trata. La prestazione di entrata viene accreditata al conto di risparmio alla data del versamento, non prima tuttavia della data di entrata, fino al massimo importo possibile secondo il cpv. 2. L’importo della prestazione di entrata, che supera l’importo massimo secondo il cpv. 2, viene accreditato su un conto separato. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al trasferimento completo di tutte le prestazioni di uscita. |
Acquisto ai fini delle prestazioni massime | 2 Una persona assicurata abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni mas- sime può acquistare prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi momento prima dell’insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 6 sgg., conteggiando inoltre eventuali averi rivenienti dal conto separato per la presta- zione di entrata eccedente le prestazioni massime secondo il cpv. 1 ed anche gli averi rivenienti da precedenti rapporti di previdenza e quelli del pilastro 3a secondo l'art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 2. |
Riscatto ai fini del pensiona- mento anticipato | 3 Dopo che una persona assicurata abile al lavoro ha riscattato le prestazioni previdenziali massime ai sensi del cpv. 2, può in aggiunta riscattare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 3. L'avere del conto se- parato per la prestazione di entrata eccedente le prestazioni massime secondo il cpv. 1 deve fare cumulo su un possibile riscatto. Ai fini del riscatto di questi averi di previdenza si tiene un conto separato. |
Prosecuzione dell'attività lavo- rativa dopo il ri- scatto ai fini del pensionamento anticipato | 4 Qualora la rendita di vecchiaia risultante conteggiando l’avere del conto se- parato per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il 5% la rendita di vecchiaia regolamentare massima riveniente dal capitale di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti: a. il dipendente e il datore di lavoro interrompono il versamento dei contri- buti, ad eccezione dei contributi di rischio ai sensi dell’art. 8 cpv. 5 e dei contributi di risanamento ai sensi dell’art. 49 cpv. 4 lett. a; b. l’aliquota di conversione valida in quel momento viene congelata, eccetto che si verifichi una riduzione dell’aliquota in seguito a un adeguamento generale delle aliquote di conversione. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, si determina la rendita di vecchiaia dovuta applicando quest'aliquota di conversione congelata; c. il capitale di risparmio e gli averi dei conti separati non vengono più remu- nerati di interesse. Non si tiene conto dei superamenti del target di prestazione dovuti a riduzioni del salario annuo assicurato, a modifiche del grado di occupazione o a conferi- menti per la compensazione della previdenza a seguito di divorzio. |
Deducibilità fi- scale | 5 La deducibilità fiscale di un riscatto deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti. |
Limitazioni | 6 Qualora vengano effettuati riscatti su base volontaria, le prestazioni risultanti non potranno essere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale. Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo avere rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato un pre- lievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono effettuare riscatti volontari a partire dal 62° anno di età compiuto per gli uomini e dal 61° anno di età com- piuto per le donne, nella misura in cui il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non superi le pretese previdenziali massime consentite dal Regolamento. |
Immigrazione dall'estero | 7 Per le persone provenienti dall'estero, che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario annuo assicurato nei primi 5 anni successivi all’entrata. |
Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx- xxxx | 0 Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto. |
Calcoli ai fini del riscatto | 9 La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata un’indennità per gli oneri amministrativi comportati dai calcoli relativi al riscatto nella misura in cui tali oneri superino la misura usuale. L’entità dei costi si evince dal Regola- mento sui costi separato. |
C. Prestazioni di vecchiaia
Art. 11 Rendita di vecchiaia
Diritto | 1 Con il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia. |
Entità | 2 L’importo della rendita annua di vecchiaia è dato dal capitale di risparmio disponibile convertito attraverso l’apposita aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5. |
Pensionamento anticipato | 3 Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anti- cipato, a partire dalla conclusione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce una rendita dalla Cassa pensione. |
Pensionamento parziale | 4 In caso di parziale rinuncia all'attività lavorativa a partire dal compimento del 58° anno di età, la persona assicurata può richiedere un corrispondente pen- sionamento parziale, a condizione che il salario annuo determinante si riduca di almeno il 30% del salario annuo calcolato tramite proiezione rispetto al grado di occupazione del 100%. Sono possibili al massimo 3 fasi di pensionamento, laddove la terza fase conduce al pensionamento completo. Si applica inoltre l'art. 3 cpv. 1. |
Pensionamento differito | 5 Se una persona assicurata, d’intesa con il datore di lavoro, mantiene il rap- porto di lavoro oltre l’età di pensionamento regolamentare, è possibile differire il pensionamento fino alla conclusione del rapporto di lavoro, al più tardi tuttavia fino all’età di 70 anni. Il capitale di risparmio viene remunerato di interessi fino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, al più tardi fino all’età di 70 anni, mentre l’aliquota di conversione viene aumentata dei punti percentuali indicati nell’Appendice 5. Su richiesta e con il consenso del datore di lavoro è possibile continuare a versare i contributi di risparmio in questo periodo. I contributi di rischio vengono a cadere al raggiungimento dell’età di pensionamento regola- mentare. |
Condizioni per il differimento | 6 In caso di differimento dell’intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo determinante deve ammontare ad almeno due terzi del salario annuo che la persona assicurata percepiva all’inizio del differimento della rendita; in caso di differimento di metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve ammon- tare invece ad almeno un terzo. Si applica inoltre l'art. 3 cpv. 1. La domanda di differimento formulata tramite presentazione dell'apposito formulario deve per- venire alla Cassa pensione al più tardi al raggiungimento dell’età di pensiona- mento regolamentare. |
Invalidità e pen- sionamento | 7 Se una persona assicurata diviene invalida dopo un pensionamento parziale, vi è diritto alle prestazioni di invalidità solo per la parte attiva. Qualora la persona assicurata divenga invalida dopo un pensionamento anticipato o durante il pe- riodo di differimento, non vi è diritto alle prestazioni di invalidità, bensì prosegue o viene avviata l’erogazione delle prestazioni di vecchiaia. |
Decesso durante il differimento | 8 In caso di decesso di una persona assicurata durante il differimento delle sue prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti vengono definite come se le prestazioni di vecchiaia fossero giunte a maturazione al momento del de- cesso. |
Art. 12 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia
Prelievo del capi- tale di risparmio | 1 In luogo della rendita di vecchiaia la persona assicurata può percepire in forma di capitale l’intero capitale di risparmio oppure parti di esso. Tale prelievo in capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in propor- zione al capitale di risparmio prelevato. Il prelievo del capitale di risparmio com- porta l'estinzione di tutti i relativi diritti regolamentari vantati nei confronti della Cassa pensione. |
Pensionamento parziale | 2 In caso di pensionamento parziale secondo l’art. 11 cpv. 4 può essere chie- sto un prelievo di capitale proporzionale al grado di pensionamento. |
Dichiarazione scritta | 3 Un’apposita domanda scritta in tal senso (cfr. Appendice 6) deve essere pre- sentata alla Cassa pensione al più tardi 3 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento regolamentare ovvero al più tardi 3 mesi prima di un eventuale pensionamento anticipato. La domanda ha carattere irrevocabile. |
Restrizioni per i beneficiari di una rendita d’invali- dità | 4Per i beneficiari di una rendita d’invalidità è possibile il prelievo di capitale sol- tanto se la persona assicurata ha presentato la domanda scritta di prelievo in capitale prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro che ha generato l’invalidità. |
Art. 13 Prelievo di capitale dai conti separati
Versamento di capitale | 1 L'avere dei conti separati secondo l'art. 9 cpv. 4 viene versato in forma di capitale al momento del pensionamento. In caso di pensionamento parziale se- condo l’art. 11 cpv. 4 può essere richiesto un versamento proporzionale al grado di pensionamento. |
Riscatto relativo alla riduzione della rendita di vec- chiaia | 2 Attraverso l'avere dei conti separati è possibile aumentare la rendita di vec- chiaia fino alle prestazioni massime regolamentari invece di percepire un pre- lievo di capitale. |
Art. 14 Rendita per figli di pensionati
Diritto | 1 Xxxxx diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell’art. 20. |
Inizio / Fine | 2 La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1. |
Entità | 3 La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia in corso. |
D. Prestazioni in caso di invalidità
Art. 15 Rendita di invalidità
Diritto | 1 Xxxxx diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi dell'AI sono invalide per almeno il 25%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero as- sicurate nella Cassa pensione. È fatto salvo quanto disposto dall’art. 4. |
Grado di invali- dità | 2 Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. Per la parte sovra- obbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può discostarsi dal decreto dell’AI qualora il medico di fiducia della Cassa pensione attesti tale discostamento in un’apposita perizia. |
Graduazione della rendita | 3 Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta una rendita di invalidità intera. Vi è diritto a tre quarti di rendita nel caso di un grado minimo d'invalidità del 60% e a una rendita parziale in misura del grado d'invalidità nel caso di un grado minimo d'invalidità del 25%. Un grado di invali- dità inferiore al 25% non dà diritto alla rendita di invalidità. |
Inizio | 4 Scatta il diritto a una rendita d'invalidità dal momento in cui sorge il diritto a una rendita AI, non prima tuttavia della data di cessazione della protrazione del pagamento del salario o di esaurimento di eventuali indennità giornaliere di ma- lattia derivanti dall'assicurazione per perdita di salario. |
Fine | 5 Il diritto alla rendita di invalidità decade se il grado di invalidità scende sotto il 25%, al momento in cui si raggiunge l'età di pensionamento regolamentare oppure al decesso. |
Entità | 6 L’entità della rendita d'invalidità annua in caso d'invalidità totale si evince dal piano di previdenza scelto dal datore di lavoro affiliato. Le aliquote corrispon- denti possono essere desunte dall’Appendice 4. |
Diritto ai conti separati | 7 In caso d'invalidità viene inoltre corrisposto l'avere dei conti separati. In caso di invalidità parziale, viene riconosciuto tale avere in misura pari al rapporto tra la rendita di invalidità corrisposta dalla Cassa pensione e la rendita di invalidità totale. |
Infermità congenita | 8 Qualora, nel momento in cui decorre l'assicurazione presso la Cassa pen- sione, una persona è inabile al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma infe- riore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità, derivante da tali cause, per l'inabilità al lavoro soltanto se l'inabilità al lavoro è aumentata ad almeno il 40% durante il periodo dell’assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%. In tale caso, le prestazioni della Cassa pensione sono limi- tate alle prestazioni obbligatorie stabilite per legge. |
Esonero dal pa- gamento dei contributi di risparmio | 9 In presenza di un’inabilità al lavoro successiva alla cessazione dell’obbligo di contribuzione secondo l'art. 8 cpv. 2 lett. d, i contributi di risparmio vengono versati dalla Cassa pensione fino all’età di pensionamento regolamentare, in base alla graduazione della rendita conforme al cpv. 3, laddove si prende come riferimento l'ultimo salario annuo assicurato. |
Art. 16 Rendita per figli di invalidi
Diritto | Xxxxx diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'inva- lidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'art. 20. |
Inizio / Fine | 2 La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso mo- mento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d’invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1. |
Entità | 3 La rendita annua intera per figli di invalidi ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita d’invalidità assicurata. In caso di invalidità parziale, l’entità della rendita per figli d’invalidi è determinata dall'art. 15 cpv. 3. |
E. Prestazioni in caso di decesso
Art. 17 Rendita per il coniuge
Diritto | 1 Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'inabilità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, la persona deceduta era assicurata oppure se al momento del decesso percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vec- chiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge. |
Inizio / Fine | 2 Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero la rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per la prima volta e tale diritto si estingue con la morte del coniuge superstite. |
Entità | 3 La rendita per il coniuge annua ammonta al 60% della rendita d'invalidità assicurata o corrente e risp. al 60% della rendita di vecchiaia corrente. |
Capitalizzazione della rendita per il coniuge | 4 La rendita per il coniuge a seguito del decesso di un assicurato attivo può essere percepita anche in forma di capitale. Il valore del capitale corrisponde al valore contante attuariale. Si conteggia una riduzione della rendita secondo il cpv. 5. Se il coniuge superstite non aveva ancora compiuto il 45° anno di età al decesso della persona assicurata, il valore del capitale viene ridotto del 3% per ogni anno, concluso o iniziato, che manca al raggiungimento dei 45 anni di età del coniuge. Vengono corrisposte come minimo quattro annualità di rendita. Il coniuge superstite deve presentare la relativa domanda alla Cassa pensione prima dell’erogazione della prima rendita. La domanda ha carattere irrevocabile. Con il prelievo di capitale si estinguono tutti i diritti normativi, con l’unica ecce- zione del diritto alle rendite per orfani. |
Riduzioni della rendita | 5 Qualora il coniuge superstite sia più giovane di 10 anni rispetto alla persona assicurata, la rendita per il coniuge totale viene ridotta dell'1% per ogni anno completo o iniziato che supera la differenza di 10 anni. Qualora si contratti matrimonio dopo l’età di pensionamento regolamentare, la rendita per il coniuge si riduce secondo le seguenti modalità: a. matrimonio durante il 66° anno di età: 20% b. matrimonio durante il 67° anno di età: 40% c. matrimonio durante il 68° anno di età: 60% d. matrimonio durante il 69° anno di età: 80% Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 69° anno di età, non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge. Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 65° anno di età e la persona assicurata, al momento del matrimonio, soffra di una malattia grave, di cui dovrebbe essere a conoscenza, non è dovuta alcuna rendita nel caso in cui la persona assicurata deceda a seguito di questa malattia entro due anni dalla celebrazione del matrimonio. |
Nuovo matrimo- nio | 6 Nel caso il coniuge si risposi prima di compiere 45 anni di età, la rendita per il coniuge si estingue e viene corrisposta una liquidazione pari a tre annualità di rendita. Per il calcolo della liquidazione si computa una riduzione della rendita ai sensi del cpv. 5. Le rendite erogate oltre la data del nuovo matrimonio ven- gono detratte dalla liquidazione. |
Infermità conge- nita | 7Se, nel momento in cui decorre l'assicurazione presso la Cassa pensione, una persona è inabile al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% in seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste il diritto a prestazioni per superstiti derivante da tali cause dell'ina- bilità al lavoro soltanto se l'inabilità al lavoro aveva raggiunto almeno il 40% durante il periodo dell’assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%. In tale caso, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle presta- zioni obbligatorie stabilite per legge. |
Art. 18 Rendita per il partner
Diritto | 1 Per il partner convivente (etero- od omosessuale) notificato come tale dalla persona assicurata vi è diritto a una rendita per il partner di importo pari alla rendita per il coniuge, a condizione che: a. prima del decesso della persona assicurata, i partner avessero intratte- nuto in modo documentato una relazione di coppia fissa ed esclusiva, presso il domicilio comune e con un'economia domestica comune, e b. la persona assicurata e la persona beneficiaria non fossero coniugate al momento del decesso e non fossero imparentate secondo l'art. 95 del Co- dice civile, e c. in alternativa: la relazione indicata alla lett. a fosse durata ininterrotta- mente almeno per gli ultimi 5 anni oppure il partner indicato debba prov- vedere ad almeno un figlio comune con diritto a una rendita per orfani della Cassa pensione; e d. mentre era ancora in vita prima dell’insorgenza del caso di previdenza, la persona assicurata avesse comunicato per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del partner beneficiario (cfr. Appendice 8). In caso di omis- sione di tale notifica, la Cassa pensione non ha alcun obbligo di presta- zione. |
Diritto da parte dei beneficiari di rendita | 2 In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia o di invalidità sussiste il diritto a una rendita per il partner soltanto se tutti i requisiti di cui al cpv. 1 sussistevano già al momento della prima erogazione della rendita (di vecchiaia o di invalidità). |
Cumulo delle prestazioni previ- denziali | 3 La rendita per il partner viene ridotta dell’importo corrispondente a eventuali prestazioni per i superstiti relative ad altri casi di previdenza. |
Requisiti | 4 La persona assicurata risp. la persona beneficiaria è tenuta a presentare la documentazione necessaria per il chiarimento della situazione. Se subentra il caso previdenziale, la Cassa pensione provvede a verificare in modo conclusivo se sono adempiuti i requisiti per una rendita per il partner. |
Fine | 5 La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'avvio del rapporto con un nuovo partner o il decesso della persona che percepisce la rendita. Non sussi- ste il diritto a una liquidazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 6. |
Art. 19 Rendita per il coniuge divorziato
Diritto | 1 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per il coniuge di entità pari alle prestazioni stabilite per legge, a condizione che: a. il matrimonio sia durato almeno 10 anni; e b. al momento del divorzio gli sia stata riconosciuta una rendita in conformità all'art. 124e cpv. 1 oppure all'art. 126 cpv. 1 CC. |
Durata | 2 Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata do- vuta la rendita in conformità al cpv. 1 lett. b. |
Riduzione | 3 Le prestazioni vengono ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccede l'ammontare della prestazione spettante in forza della sentenza di divorzio. In tale contesto, le prestazioni per i superstiti dell'AVS rientrano nel conteggio soltanto nella misura in cui siano superiori all'importo di una rendita di invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto personalmente. |
Divorzio prima del 1° gennaio 2017 | 4 I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima del 1° gennaio 2017 una rendita o una liquidazione in capitale corrispondente a una rendita vitalizia hanno diritto alle prestazioni in conformità all'art. 20 OPP 2 valido fino al 31 dicembre 2016. |
Art. 20 Rendita per orfani
Diritto | 1 I figli di una persona assicurata deceduta o di una persona beneficiaria di una rendita di rendita deceduta hanno diritto a una rendita per orfani; gli affiliati hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta doveva provvedere in modo dimostrabile al loro sostentamento. |
Inizio / Fine | 2 Il diritto sorge con il decesso della persona assicurata, tuttavia non prima della cessazione della protrazione del pagamento del salario. Esso si estingue con il decesso o il compimento del 18° anno di età degli orfani. |
Xxxx speciali | 3 Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento del 18° anno di età, tuttavia non oltre il compimento dei 25 anni: a. ai figli che sono in formazione e non esercitano alcuna attività lavorativa principale; b. ai figli che al compimento del 18° anno di età sono invalidi, fino al conse- guimento della capacità al guadagno. La rendita a cui hanno diritto i figli invalidi viene determinata in base al rispettivo grado di invalidità (analo- gamente alla classificazione di cui all'art. 15 cpv. 3). |
Entità | 4 La rendita per orfani annua ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso, rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia o di invalidità in corso. |
Art. 21 Capitale di decesso
Diritto | 1 Se una persona assicurata attiva o una persona invalida decede, sorge il diritto a un capitale in caso di decesso. |
Ordine dei bene- ficiari | 2 Hanno diritto al percepimento, indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti secondo il seguente ordine: a. il coniuge superstite; in assenza di quest'ultimo b. i figli e/o gli affiliati della persona deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per orfani secondo l'art. 20; in assenza di questi ultimi c. le persone fisiche che venivano sostentate in misura determinante per almeno gli ultimi 24 mesi dalla persona assicurata al momento del suo decesso oppure la persona che nei 5 anni antecedenti al decesso ha in- trattenuto un rapporto ininterrotto di convivenza con l’assicurato presso il domicilio comune e con un'economia domestica comune oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di que- ste ultime d. i figli, nella misura in cui non rientrino già nella lett. b, i genitori e i fra- telli/sorelle. I requisiti per acquisire il diritto secondo la lett. c sussistono soltanto se la per- sona assicurata, mentre era ancora in vita, aveva notificato il nominativo della persona beneficiaria per iscritto alla Cassa pensione (cfr. Appendice 7). |
Dichiarazione | 3 La persona assicurata ha facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta alla Cassa pensione (cfr. Appendice 7) in cui vengono designati i beneficiari all'in- terno di una cerchia di aventi diritto e definiti gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso. |
Modifica della graduatoria di beneficiari | 4 La persona assicurata può modificare come segue la graduatoria dei bene- ficiari indicata al cvp. 2: a. se esistono persone di cui al cpv. 2 lett. c, la persona assicurata può as- segnare benefici proporzionali alle persone di cui alle lett. a, b e c, a pro- pria discrezione; b. se non esistono persone di cui al cpv. 2 lett. c, la persona assicurata può assegnare benefici proporzionali alle persone di cui alle lett. a, b e d, a propria discrezione. |
Mancata dichia- razione | 5 In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata ri- guardante la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo viene sud- diviso in parti uguali all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base alla graduatoria di cui al cpv. 2. In mancanza di una dichiarazione, con riguardo alle persone del gruppo indicato al cpv. 2 lett. d il diritto sussiste secondo la gradua- toria stabilita, ovvero come primi hanno diritto a percepire il capitale di decesso totale i figli; in caso di loro mancanza il diritto passa ai genitori e in mancanza di questi ai fratelli/sorelle. |
Entità | 6 Il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile al momento del decesso. Il capitale in caso di decesso viene ridotto del valore in contanti di tutte le rendite erogate a seguito del decesso e di tutte le presta- zioni già effettuate. In aggiunta, viene versato al 100% un eventuale avere dei conti separati. |
F. Prestazioni all’uscita
Art. 22 Esigibilità della prestazione di uscita
Esigibilità | 1 Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni ai sensi del presente Regolamento, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione alla fine dell'ul- timo giorno per il quale sussiste un obbligo di pagamento del salario e la pre- stazione di uscita diviene esigibile. |
Interessi di mora | 2 A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla Cassa pensione, la pre- stazione di uscita viene remunerata con il tasso di interesse LPP. Qualora la Cassa pensione non provveda a versare la prestazione di uscita maturata entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni in merito, a partire da tale termine verrà applicato un adeguato interesse di mora (cfr. Appendice 5). |
Art. 23 Entità della prestazione di uscita
Conteggio e mo- dalità di calcolo | 1 La Cassa pensione redige all'attenzione della persona assicurata uscente un conteggio relativo all'entità della prestazione di uscita. La prestazione di uscita viene calcolata conformemente agli artt. 15, 17 e 18 LFLP. Essa corrisponde all'importo maggiore risultante dal raffronto dei metodi di calcolo di seguito ri- portati. |
Capitale di ri- sparmio incl. averi dai conti separati | 2 Capitale di risparmio ai sensi dell'art. 15 LFLP: La prestazione di uscita ammonta al capitale di risparmio disponibile alla data di uscita, a cui si aggiunge un eventuale avere dei conti separati. |
Importo minimo | 3 Importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP: fatte salve le disposizioni di cui all'art. 49 cpvv. 5 e 6, la prestazione di uscita corrisponde al totale di: a. le prestazioni di ingresso apportate e le somme di riscatto, comprensive degli interessi; b. i contributi di risparmio versati dalla persona assicurata comprensivi degli interessi, addizionati di un supplemento pari al 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100%. Il tasso d’interesse corrisponde a quello LPP (cfr. Appendice 5). |
Avere di vec- chiaia LPP | 4 Avere di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP: la prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito alla data di uscita ai sensi della LPP. |
Riscatti del da- tore di lavoro | 5 In caso di uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro viene dedotta dalla prestazione di uscita. Tale detrazione si riduce di un decimo dell'importo di cui si è fatto carico il datore di lavoro per ogni anno di contribuzione. L'importo non consumato viene destinato alla riserva di contribu- zione del datore di lavoro. |
Art. 24 Impiego della prestazione di uscita
Nuovo istituto di previdenza | 1 La prestazione di uscita viene trasferita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. |
Conto / polizza di libero passaggio | 2 La persona uscente che non viene affiliata a un nuovo istituto di previdenza deve notificare alla Cassa pensione sotto quale forma intende mantenere la copertura previdenziale: a. apertura di un conto di libero passaggio; b. costituzione di una polizza di libero passaggio. |
Mancata comuni- cazione | 3 In mancanza di una comunicazione della persona uscente riguardo l’impiego della propria prestazione di uscita, essa verrà trasferita unitamente agli interessi alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di 6 mesi e non oltre il termine massimo di 2 anni, calcolati dall'evento di libero passaggio. |
Pagamento in contanti | 4 Dietro richiesta della persona uscente, la prestazione di uscita viene erogata in contanti, a condizione che: a. la persona lasci definitivamente la Svizzera; b. la persona inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria; c. la prestazione di uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata. Il pagamento in contanti ai sensi della lett. a non è consentito qualora una per- sona assicurata lasci definitivamente la Svizzera e abiti nel Liechtenstein. Gli assicurati non possono richiedere il pagamento in contanti in misura pari all'a- vere di vecchiaia LPP disponibile qualora restino obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea oppure di Islanda o Norvegia. |
Informazione ri- guardante il mantenimento della copertura previdenziale | 5 La Cassa pensione richiama l'attenzione delle persone assicurate su tutte le possibilità previste dalla legge e dal Regolamento per mantenere la copertura previdenziale; specificatamente essa fa notare alla persona assicurata com’è possibile mantenere tale copertura previdenziale per i casi di morte e d’invali- dità. |
Art. 25 Esigibilità di pretese dopo l’uscita
Responsabilità successiva | 1 Qualora la Cassa pensione sia chiamata a erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita, quest’ul- tima dovrà essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti o di invalidità da corrispondere. |
Riduzione | 2 Se non viene effettuato il rimborso, si riducono le prestazioni in misura corri- spondente. |
X. Xxxxxxxx
Art. 26 Principi in caso di divorzio
Principio | 1 In caso di divorzio, i diritti acquisiti dalla previdenza professionale nel corso del matrimonio e fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio ven- gono compensati in virtù della sentenza di divorzio. |
Ottenimento di averi da compen- sazione della previ- denza | 2 I diritti previdenziali riconosciuti a una persona assicurata attiva in seguito a divorzio vengono trattati alla stregua di una prestazione di uscita conferita. Con riguardo ai beneficiari di una rendita di invalidità, i diritti previdenziali assegnati vengono accreditati solo a condizione che si tenga un conto di risparmio per essi. |
Compensazione | 3 Un conguaglio tra prestazioni di uscita assegnate e quote di rendita asse- gnate presuppone il consenso della Cassa pensione e della persona assicurata. |
Riacquisto | 4 Il coniuge debitore ha la facoltà di riscattare le prestazioni di uscita trasferite per un'entità fino a concorrenza della somma di riscatto massima possibile. Per i beneficiari di una rendita di invalidità non è possibile un riacquisto dei diritti previdenziali trasferiti attingendo alla parte riguardante l'invalidità. |
Avere di vecchiaia LPP in caso di riac- quisto | 5 In caso di riacquisto effettuato in seguito a divorzio si accredita all'avere di vecchiaia LPP la quota che era stata attinta al momento del trasferimento. |
Diritti riguardanti le rendite per figli | 6 La compensazione della previdenza in seguito a divorzio non tange le rendite per figli di pensionati o per figli di invalidi corrisposte al momento dell'avvio del procedimento di divorzio. Se una rendita per figli di pensionati o di invalidi che veniva già erogata al momento dell'avvio del procedimento viene sostituita da una rendita per orfani, per determinare l'entità della rendita per orfani non si tiene conto di quelle riduzioni della rendita di vecchiaia o della rendita di invali- dità poste alla sua base, che sono state effettuate in seguito alla compensa- zione della previdenza in caso di divorzio. |
Pensionamento in- tercorso nel frattempo o raggiungimento dell'età di pensio- namento | 7 Se una persona assicurata attiva va in pensione durante il procedimento di divorzio o se il beneficiario di una rendita di invalidità raggiunge l'età di pensio- namento regolamentare durante il procedimento di divorzio, la Cassa pensione ricalcola la rendita retroattivamente, ponendo alla base del calcolo l'avere di previdenza ridotto del diritto previdenziale da trasferire. La quota della prestazione di uscita da trasferire ed anche la rendita ricalcolata vengono ridotte dell'importo pari alla decurtazione che sarebbe stata effettuata sulle mensilità di rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La riduzione viene ripartita rispettivamente per metà, con riserva di una regola- mentazione diversa nella sentenza di divorzio. In luogo di una riduzione perma- nente della rendita, la Cassa pensione può compensare gli importi versati in eccesso al coniuge debitore con le sue future mensilità di rendita. La Cassa pensione può rinunciare a una riduzione o a una compensazione qualora non li reputi essenziali. |
Art. 27 Persone assicurate attive
Riduzione capi- tale di risparmio | 1 Se in forza di una sentenza di divorzio una quota della prestazione di uscita di una persona assicurata attiva deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima all'avere dei conti separati e successivamente al capitale di risparmio. |
Adeguamento avere di vec- chiaia LPP | 2 L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente nella misura del rapporto tra l’importo percepito e l’intero capitale di risparmio (incluso l’avere dei conti separati). |
Art. 28 Invalidi prima dell'età di pensionamento
Trasferimento di una quota della prestazione di uscita ipotetica | 1 Se in forza di una sentenza di divorzio una quota della prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita d'invalidità, che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento regolamentare, deve essere trasferita all'istituto di pre- videnza o di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima all'e- ventuale avere dei conti separati e successivamente al capitale di risparmio. Se non si tiene un conto di risparmio per il beneficiario, la rendita di invalidità viene ridotta dell'importo nella misura in cui essa sarebbe stata decurtata se fosse stato posto alla base del suo calcolo l'avere di previdenza al netto dell'importo da trasferire. |
Prestazione di uscita ipotetica | 2 La prestazione di uscita ipotetica corrisponde all'importo a cui si avrebbe di- ritto in caso di termine dell'invalidità. |
Adeguamento avere di vec- chiaia LPP | 3 L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente nella misura del rapporto tra l’importo percepito e l’intero capitale di risparmio (incluso l’avere dei conti separati). |
Riduzione capi- tale di risparmio in caso di invali- dità parziale | 4 Con riguardo agli invalidi parziali si attinge dapprima all'avere dei conti se- parati tenuto per la parte attiva e poi al capitale di risparmio. Se tali averi non sono sufficienti, per l'importo residuo si attinge all'ipotetica prestazione di uscita corrispondente alla parte di invalidità. |
Riduzione in caso di rendita di invalidità coordi- nata | 5 La prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita di invalidità, la cui rendita è stata ridotta in seguito alla concomitanza con prestazioni dell'as- sicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, può essere impie- gata per la compensazione della previdenza soltanto se non venisse decurtata la rendita di invalidità che non dà diritto a una rendita per figli di invalidi. |
Art. 29 Pensionati di vecchiaia e invalidi dopo l'età di pensionamento
Assegnazione quota di rendita | 1 Se in forza di una sentenza di divorzio viene assegnata una quota di rendita di vecchiaia o di invalidità corrente al coniuge divorziato dopo l’età del pensio- namento regolamentare, la Cassa pensione corrisponde una rendita vitalizia al coniuge. La rendita di vecchiaia o di invalidità corrente viene ridotta vita natural durante dell'importo corrispondente alla quota di rendita assegnata. |
Calcolo della ren- dita divorzile | 2 L'entità della rendita divorzile si commisura alla quota di rendita assegnata, che viene trasformata in rendita in conformità alle norme di calcolo federali ov- vero in base al programma di conversione dell'UFAS, nel momento in cui il di- vorzio passa in giudicato. |
Art. 30 Rendita divorzile
Inizio del diritto | 1 Il diritto alla rendita divorzile scatta dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. |
Fine del diritto; aspettative | 2 Il diritto alla rendita divorzile termina con il decesso del coniuge divorziato creditore. La rendita divorzile non dà diritto ad ulteriori prestazioni. |
Pagamento diretto della rendita divor- zile | 3 Se il coniuge divorziato creditore percepisce una rendita di invalidità totale oppure se ha compiuto il 58° anno di età, egli può pretendere il pagamento diretto della rendita divorzile. Se ha raggiunto l'età di pensionamento AVS, la rendita viene erogata direttamente, a meno che egli non richieda il versamento della rendita al proprio istituto di previdenza e questo autorizzi un riscatto. |
Trasferimento in forma di capitale di una rendita divor- zile | 4 Se il coniuge divorziato creditore non ha ancora raggiunto l'età di pensiona- mento LPP e la rendita divorzile non viene erogata direttamente, essa viene trasferita in forma di capitale all'istituto di previdenza o di libero passaggio che egli ha indicato, a meno che lo stesso non richieda per iscritto un trasferimento graduale della rendita. Entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio deve essere inoltrata alla Cassa pensione una richiesta scritta in tal senso. L'entità del capitale da accreditare si calcola secondo le basi attuariali applicate dalla Cassa pensione, che erano determinanti al momento del pas- saggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con il trasferimento della rendita divorzile in forma di capitale si estinguono tutte le pretese del coniuge divorziato creditore nei confronti della Cassa pensione. |
Trasferimento gra- duale della rendita divorzile a un altro istituto | 5 Se il coniuge divorziato creditore ha fatto richiesta di un trasferimento gra- duale della rendita, le mensilità di rendita vengono trasferite a cadenza annuale in un'unica soluzione, entro il 15 dicembre, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore che viene indicato. L'importo annuo viene mag- giorato nella misura della metà dell'interesse regolamentare. Se alla Cassa pen- sione non è stata fornita alcuna indicazione riguardo l'istituto di previdenza o di libero passaggio o se l'istituto indicato non accetta più l'importo da accreditare, si effettua un accredito alla Fondazione Istituto collettore LPP non prima che sia trascorso un semestre. Si fa riserva per il pagamento diretto in conformità al cpv. 3. |
H. Finanziamento della proprietà d'abitazione
Art. 31 Prelievo anticipato o costituzione in pegno
per il finanziamento della proprietà d'abitazione
Prelievo antici- pato o costitu- zione in pegno | 1 Ogni 5 anni, tuttavia fino al compimento del 62° anno di età per gli uomini e risp. del 61° anno di età per le donne, una persona assicurata attiva può chie- dere di prelevare un importo (minimo CHF 20 000) per la proprietà d'abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un’abitazione di proprietà, partecipa- zione a proprietà d'abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). È conside- rato uso proprio l’impiego da parte della persona assicurata nel proprio luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può an- che tuttavia costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alla prestazione di previdenza. |
Entità | 2 Fino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza della propria prestazione di uscita. Se invece ha superato i 50 anni, ha diritto a un importo non superiore alla prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo. Eventuali rimborsi effettuati o prelievi già percepiti devono essere tenuti in considerazione ai sensi dell’OPPA. |
Obbligo di infor- mazione | 3 La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni relative all’im- porto di sua competenza per la proprietà d'abitazione e circa la riduzione delle prestazioni comportata da un simile prelievo. La Cassa pensione informa la per- sona assicurata sulla possibilità di copertura dei rischi comportati dalle lacune previdenziali venutesi a creare ed anche sull’obbligo fiscale. |
Documentazione | 4 Qualora la persona assicurata si avvalga della possibilità del prelievo antici- pato o della costituzione in pegno, essa è tenuta a presentare tutta la documen- tazione necessaria per attestare in modo esauriente l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà, la partecipazione a una proprietà d’abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario. |
Conseguenze | 5 Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio ed eventualmente anche una riduzione delle presta- zioni di rischio. Dietro richiesta della persona assicurata, la Cassa pensione può fungere da intermediaria per la stipulazione di un’assicurazione complementare finalizzata alla copertura della lacuna previdenziale venutasi a creare. |
Riduzione del ca- pitale di rispar- mio | 6 Dapprima si riduce l'avere dei conti separati secondo l'art. 9 cpv. 4 e in se- guito il capitale di risparmio. L’avere di vecchiaia LPP viene ridotto in misura proporzionale al capitale di risparmio percepito (senza averi dei conti separati). |
Commissioni | 7 La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata un’indennità per gli oneri amministrativi comportati dalla gestione della domanda di prelievo an- ticipato o di costituzione in pegno. Ugualmente le tariffe, le tasse e le altre spese dovute a terzi, a ciò connesse, sono poste a carico della persona assicurata. La Cassa pensione può vincolare le proprie prestazioni e i propri servizi al previo pagamento delle sue spese e tariffe. L’entità delle spese si ricava dal Regola- mento sui costi separato. |
Art. 32 Rimborso del prelievo anticipato
Rimborso facol- tativo | 1 La persona assicurata attiva può rimborsare l’importo prelevato anticipata- mente o parti di esso fino al compimento del 62° anno di età per gli uomini e risp. del 61° anno di età per le donne (minimo CHF 10 000). |
Quota LPP dei rimborsi | 2 In caso di rimborsi deve essere accreditata all'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata percepita al momento del prelievo anticipato. Se non è più possibile determinare la quota LPP, l'avere di vecchiaia LPP viene aumen- tato nella misura della parte dell'importo rimborsato risultante prima del rim- borso del prelievo anticipato. |
Obbligo di rim- borso | 3 Qualora l’abitazione di proprietà venga venduta o su questa siano concessi diritti economicamente equivalenti a un’alienazione, la persona assicurata è te- nuta a rimborsare l’importo del prelievo anticipato. L’obbligo di rimborso viene a cadere non appena la persona assicurata compie il 62° anno di età per gli uomini e risp. il 61° anno di età per le donne. Il prelievo anticipato deve essere ugualmente rimborsato se, in caso di decesso della persona assicurata, non è esigibile alcuna prestazione previdenziale. |
Art. 33 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato
Priorità | 1 Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della Cassa pensione, questa ha la facoltà di differire il disbrigo delle relative domande. In tale caso la direzione operativa stabilisce un ordine di priorità con cui trattare le domande e ne mette a conoscenza l'autorità di vigilanza. |
Sottocopertura | 2 In caso di sottocopertura, la Cassa pensione può limitare in termini temporali e di importo il pagamento del prelievo anticipato oppure negarlo in toto, qualora tale prelievo serva al rimborso di prestiti ipotecari. Essa informa la persona as- sicurata riguardo la durata e la portata di tale provvedimento. |
I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni
Art. 34 Coordinamento delle prestazioni previdenziali
Riduzioni delle prestazioni | 1 Le prestazioni in seguito a decesso e invalidità ai sensi del presente Rego- lamento vengono decurtate qualora, unitamente ad altri redditi conteggiabili, su- xxxxxx il 90% del presunto mancato guadagno. Sono considerati redditi conteg- giabili: a. le prestazioni di AVS/AI, b. le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare, c. le prestazioni erogate da altri enti assicurativi e istituti di previdenza na- zionali ed esteri in seguito al sinistro, d. le indennità giornaliere delle assicurazioni obbligatorie, e. le indennità giornaliere da assicurazioni volontarie, se queste sono finan- ziate almeno per metà dal datore di lavoro o, in sua vece, da una fonda- zione, f. le prestazioni di un'assicurazione stipulata dietro accordo per congedo non remunerato ai sensi dell'art. 3 cpv. 7, g. le prestazioni di istituti di libero passaggio (polizze di libero passaggio e conti di libero passaggio), h. il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo, ulteriormente conse- guiti o presumibilmente conseguibili da parte di persone invalide. Il presunto mancato guadagno corrisponde in misura ipotetica al reddito che la persona avrebbe percepito in assenza d'invalidità secondo il decreto dell’AI. Il reddito da attività lucrativa ancora presumibilmente conseguibile corrisponde in misura ipotetica al reddito d'invalidità secondo il decreto dell’AI. Si effettua un adeguamento dell’importo conteggiabile in occasione delle revisioni dell’AI. La parte non versata delle prestazioni assicurative passa alla Cassa pensione. |
Riduzioni delle prestazioni dopo il raggiungimento dell’età di pen- sionamento | 2 La rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita d'invalidità al raggiungi- mento dell'età di pensionamento regolamentare viene coordinata con le stesse modalità della precedente rendita d'invalidità, nella misura in cui siano erogate prestazioni dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare. Non si effettua una compensazione delle riduzioni delle prestazioni dell'assicu- razione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare al raggiungimento dell’età di pensionamento presso queste due assicurazioni. Le prestazioni ridotte dalla Cassa pensione non possono essere inferiori alle prestazioni stabilite per legge se sommate alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare e alle prestazioni estere compa- rabili. |
Protrazione dell'assicura- zione dopo i 58 anni | 3 In caso di protrazione dell'assicurazione sul salario annuo assicurato dopo l’età di 58 anni secondo l'art. 7 cpv. 9, ai fini del calcolo del coordinamento delle prestazioni previdenziali è determinante il salario annuo conseguito prima della riduzione del salario. |
Riduzione delle prestazioni e compensazione della previdenza in seguito a di- vorzio | 4 Se in caso di divorzio si ripartisce una rendita di invalidità dopo il raggiungi- mento dell'età di pensionamento regolamentare, la quota di rendita che è stata assegnata al coniuge creditore continua a rientrare nel calcolo della riduzione della rendita di invalidità del coniuge debitore. |
Protrazione prov- visoria dell'assi- curazione | 5 Durante la protrazione provvisoria dell’assicurazione con mantenimento del diritto alle prestazioni secondo l'art. 26a LPP, la Cassa pensione riduce la ren- dita di invalidità in proporzione all'abbassamento del grado di invalidità della persona assicurata, tuttavia fino alla misura in cui la riduzione viene compen- sata con un reddito supplementare della persona assicurata secondo l’art. 8a LAI. |
Conteggio cumu- lativo | 6 Eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti sotto il profilo attuariale. Le prestazioni per i superstiti della Cassa pensione e i redditi cumulabili dei superstiti vengono conteggiati assieme e se ne tiene conto complessivamente. La riduzione fa cumulo proporzionalmente sulle singole ren- dite. Non vengono conteggiati gli assegni per grandi invalidi, le indennità per la menomazione dell’integrità, le prestazioni di indennizzo, i contributi assistenziali e prestazioni analoghe, come anche il reddito supplementare delle persone in- valide conseguito durante i provvedimenti di integrazione secondo l’art. 8a LAI. Non viene ugualmente conteggiato l'avere dei conti separati. |
Comportamento scorretto | 7 Qualora altre istanze di assicurazione riducano o rifiutino le proprie presta- zioni a seguito di un comportamento colposo, si fa riferimento, come base ai fini del calcolo del coordinamento delle prestazioni previdenziali, alle prestazioni non ridotte. |
Momento tempo- rale determi- nante | 8 Il momento temporale determinante per il calcolo del coordinamento delle prestazioni di previdenza è quello della maturazione del diritto alle prestazioni d'invalidità risp. alle prestazioni in caso di decesso. La Cassa pensione può sottoporre a verifica in qualsiasi momento i requisiti e l’entità di una riduzione, ricalcolando le proprie prestazioni, qualora le circostanze subiscano mutamenti sostanziali. |
Ulteriori riduzioni | 9 Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provve- dimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Qualora l’assicurazione infortuni o quella militare ri- duca le proprie prestazioni, la Cassa pensione può in egual modo decurtare le sue prestazioni sovraobbligatorie. |
Soggetti che svolgono un'atti- vità lucrativa indi- pendente | 10 I soggetti che svolgono un’attività lucrativa indipendente godono soltanto in via sussidiaria del diritto a prestazioni a seguito di infortunio. Se il soggetto non ha aderito a un’assicurazione contro gli infortuni, vengono erogate soltanto le prestazioni previste per legge. |
Art. 35 Regresso e subrogazione
Subrogazione | 1 La Cassa pensione subentra a terzi responsabili per il caso di previdenza, nel momento dell’evento e fino a concorrenza delle prestazioni di legge, ri- guardo ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori benefi- ciari ai sensi del presente Regolamento. I dettagli sono regolamentati dall’art. 27 OPP2. |
Obbligo di ces- sione | 2 Gli aventi diritto a prestazioni d’invalidità o per superstiti devono cedere alla Cassa pensione le proprie pretese verso terzi civilmente responsabili fino a con- correnza dell’obbligo di prestazione. La Cassa pensione vanta infatti in tale mi- sura un diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili. Se viene rifiutata una cessione, la Cassa pensione può ridurre le proprie prestazioni in misura pari all’entità delle prestazioni di terzi che presumibilmente le verranno a man- care. |
Art. 36 Obbligo di anticipo delle prestazioni e richiesta di restituzione
Obbligo di anti- cipo delle presta- zioni | 1 Qualora un caso di previdenza faccia insorgere un diritto a prestazioni della previdenza professionale, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicura- zione militare e la persona assicurata non sia o non fosse affiliata all’istituto di previdenza debitore delle prestazioni quando è sorto il diritto alle medesime prestazioni, l’ultimo istituto di previdenza presso il quale tale persona era affi- liata ha l’obbligo di anticipare le prestazioni. Una volta accertato l’istituto di pre- videnza debitore delle prestazioni, l’istituto avente obbligo di anticipo può eser- citare un’azione di regresso nei suoi confronti. In caso di obbligo di anticipo delle prestazioni, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate a quelle stabilite per legge. |
Richiesta di rim- borso | 2 Può essere richiesto il rimborso di prestazioni percepite illecitamente. Una rinuncia alla richiesta di rimborso è possibile qualora la persona beneficiaria delle prestazioni fosse in buona fede e il rimborso stesso crei una situazione di grave disagio. |
Prescrizione del rimborso | 3 Il diritto al rimborso cade in prescrizione una volta decorso un anno dal mo- mento in cui l’istituto di previdenza avente diritto ne è venuto a conoscenza, al più tardi tuttavia 5 anni dopo l’erogazione della prestazione. Se il diritto di rim- borso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima. |
Compensazione del rimborso | 4 La Cassa pensione può compensare i diritti di rimborso con le prestazioni regolamentari. |
Art. 37 Cessione, costituzione in pegno e compensazione
Cessione / Costi- tuzione in pegno | 1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo quanto disposto dall’art. 31. |
Compensazione | 2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensione soltanto se essi si riferiscono a contributi regolamentari che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata. |
Art. 38 Adeguamento delle rendite correnti al rincaro
Adeguamento delle rendite | 1 Il Consiglio di fondazione verifica annualmente la possibilità di un eventuale adeguamento delle rendite correnti al rincaro tenendo in considerazione le pos- sibilità finanziarie della Cassa pensione. |
Rendite obbliga- torie | 2 Le rendite d'invalidità e le rendite per superstiti stabilite per legge, la cui du- rata è superiore a 3 anni, vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell’età di pensionamento LPP, conformemente a quanto di- sposto dal Consiglio federale. L’adeguamento delle prestazioni stabilite per legge oltre l’età di pensionamento LPP è regolamentato dal Consiglio di fonda- zione in ragione dei mezzi finanziari disponibili a tale scopo. In ogni caso, l’ade- guamento al rincaro è considerato assolto se e nella misura in cui le prestazioni previste dal presente Regolamento superano le prestazioni stabilite per legge. |
Conto annuale | 3 La Cassa pensione riporta nel proprio conto annuale o nella relazione an- nuale le delibere di cui al cpv. 1. |
Art. 39 Disposizioni comuni
Prestazioni mi- nime | 1 Qualora le prestazioni previste dal Regolamento risultino inferiori alle presta- zioni stabilite per legge, devono essere erogate queste ultime. Si fa riserva per le disposizioni riguardanti le riduzioni in seguito a sovrassicurazione. |
Decorrenza del pagamento e an- ticipo | 2 Nella misura in cui la Cassa pensione faccia affidamento sulle prestazioni di un altro istituto di assicurazione ai fini dell’erogazione delle proprie prestazioni, la corresponsione di tali prestazioni avviene soltanto a seguito delle delibere aventi validità legale da parte di tale assicuratore. In caso di ritardo di tale deli- bera benché il diritto appaia palesemente dimostrato, la Cassa pensione può erogare pagamenti a titolo di anticipo. |
Modalità di paga- mento | 3 Il pagamento delle rendite viene effettuato in rate mensili. Le rendite vengono bonificate al più tardi a fine mese sul conto bancario o postale in Svizzera che è stato indicato alla Cassa pensione. Gli aventi diritto che vivono all'estero pos- sono richiedere che il versamento venga effettuato su un conto dello Stato di domicilio. Il pagamento viene effettuato in franchi svizzeri. |
Esigibilità | 4 Le prestazioni di capitale e ogni altro pagamento che dipende dalla presen- tazione di documenti diventano esigibili al più tardi entro 4 settimane dalla pre- sentazione di tutti i documenti necessari ai fini di motivare il diritto, non prima tuttavia della data in cui scatta il diritto. Si fa riserva per l'art. 22. |
Remunerazione | 5 Le liquidazioni in capitale vengono remunerate a partire dalla scadenza con il tasso minimo LPP. In caso di pagamenti di rendita retroattivi non vi è diritto a interessi. |
Consenso del coniuge | 6 Per tutti i versamenti in capitale alla persona assicurata che vengono richiesti ed inoltre in caso di pignoramento del diritto alle prestazioni di previdenza è necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione può richiedere l’autentica ufficiale o un controllo di altra natura della firma apposta. |
Estinzione del di- ritto alla rendita | 7 Qualora il diritto alla rendita si estingua, essa viene pagata interamente per il mese in corso. |
Liquidazione in capitale in caso di rendita esigua | 8 Al momento del pensionamento o della sostituzione di una rendita di invali- dità attraverso la rendita di vecchiaia, viene liquidato il capitale di risparmio nel caso che la rendita di vecchiaia ammonti a meno del 10% della rendita di vec- chiaia AVS minima. La rendita per il coniuge viene sostituita da una liquidazione in capitale equivalente qualora ammonti a meno del 6% della rendita di vec- chiaia AVS minima, mentre una rendita per orfani viene liquidata in capitale qualora ammonti a meno del 2%. |
Prescrizione | 9 I diritti relativi alle prestazioni non cadono in prescrizione, a condizione che al verificarsi del caso di previdenza la persona assicurata non fosse uscita dalla Cassa pensione. I crediti relativi a contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni; gli altri tipi di crediti invece dopo 10 anni. A tale ri- guardo si applicano gli artt. 129 – 142 CO. |
Luogo di adempi- mento | 10 La Cassa pensione adempie i propri obblighi (pagamento delle rendite, ecc.) presso il domicilio della persona assicurata o della persona avente diritto in Svizzera o all'estero e, in mancanza di un siffatto domicilio, presso la sede della Cassa pensione o di un procuratore in Svizzera. I pagamenti all'estero vengono effettuati a rischio del beneficiario della prestazione. Le spese delle relative tran- sazioni sono a carico del beneficiario. Si fa riserva per le convenzioni bilaterali. |
Art. 40 Obbligo di informazione e di notificazione
Obbligo di informa- zione e di notifica- zione | 1 La persona assicurata e i suoi superstiti risp. tutti gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa pensione informazioni veritiere e tempestive sulle condizioni determinanti per l'assicurazione e la quantificazione delle prestazioni ed anche a segnalare eventuali modifiche, senza essere sollecitati a farlo. La documen- tazione e le prove richieste vanno presentate a proprie spese. |
Rifiuto dell’obbligo di informazione e di notificazione | 2 In caso di rifiuto o di omissione ad adempiere a tali obblighi, la Cassa pen- sione può interrompere le prestazioni assicurate o dovute. |
Violazione obbligo di notifica | 3 Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di notifica omettendo di comunicare un pregresso pregiudizio alla salute di cui è o dovrebbe essere a conoscenza o comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto, entro un periodo di 6 mesi da quando la Cassa pensione è venuta a conoscenza dell’avvenuta violazione dell’obbligo di segnalazione e/o di informazione, essa può rifiutare l’erogazione di prestazioni future, chiedere il rimborso di quelle già erogate, compresi gli interessi, o limitare le prestazioni a quelle minime di legge. |
Art. 41 Limitazione della responsabilità
Limitazione della responsabilità | 1 Le pretese nei confronti della Cassa pensione non possono eccedere le pre- stazioni di rischio esigibili né il capitale di risparmio individuale e l’avere dei conti separati, che sono effettivamente disponibili. |
Preminenza della LPP | 1 Le prescrizioni della LPP sono preminenti rispetto alle disposizioni del pre- sente Regolamento. Se tuttavia la Cassa pensione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, la legge non è applicabile retroattivamente. |
Art. 42 Liquidazione parziale
Diritto | 1 In caso di liquidazione parziale della Cassa pensione, le persone assicurate uscenti hanno diritto a una quota degli averi liberi eventualmente disponibili. Se sono adempiuti i requisiti, vi è inoltre diritto a una quota degli accantonamenti e della riserva per oscillazione di valore. In caso di sottocopertura è possibile ri- durre in corrispondenza le prestazioni di uscita. |
Requisiti e proce- dura | 2 I requisiti e la procedura vengono definiti in un apposito regolamento sepa- rato. |
J. Organizzazione, amministrazione e controllo
Art. 43 Consiglio di fondazione
Composizione | 1 Il Consiglio di fondazione è costituito da 6 membri e si compone per metà da rappresentanti del datore di lavoro e per l’altra metà da rappresentanti dei di- pendenti. |
Mansioni | 2 Il Consiglio di fondazione gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell’atto di fondazione, ai regolamenti e alle direttive delle autorità di vigilanza. Esso può delegare integralmente o parzial- mente l’amministrazione a uno o più soggetti terzi. Il Consiglio di fondazione designa la direzione operativa e istituisce le necessarie commissioni. |
Rappresentanti del datore di la- voro | 3 I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal Direttivo della VSIG e della SVIH, il quale può destituirli e sostituirli in qualsiasi momento. |
Rappresentanti dei dipendenti | 4I rappresentanti dei dipendenti vengono candidati dal Direttivo della Cassa di compensazione AVS Commercio Svizzera alla Società degli impiegati di com- mercio Svizzera. |
Costituzione | 5 Il Consiglio di fondazione si auto-costituisce. Esso elegge fra le proprie fila il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa pensione verso l’esterno e designa le persone aventi diritto vincolante di firma per conto della Cassa pensione, nonché il tipo di diritto di firma. |
Durata del man- dato | 6 La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di 3 anni. È ammessa una rielezione. Un membro che intrattiene un rapporto di lavoro con un’impresa affiliata abbandona il Consiglio di fondazione contestualmente alla risoluzione di tale rapporto. I membri eletti durante il mandato subentrano ai loro predecessori per il periodo residuo del mandato stesso. |
Riunioni | 7 Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente in caso di neces- sità, tuttavia almeno una volta all’anno. Ogni membro può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione. |
Deliberazione | 8 Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri Esso adotta le sue decisioni a maggioranza sem- plice. In caso di parità dei voti occorre cercare una soluzione di compromesso o rivolgersi a un’istanza arbitrale esterna. Le decisioni del Consiglio di fonda- zione devono essere annotate in un apposito verbale, che deve essere firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal segretario. |
Potere decisio- nale | 9 Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale in via definitiva per tutte le questioni, fatto salvo quanto disposto dall’art. 51 cpv. 2 del presente Regola- mento. Nel rispetto delle facoltà degli aventi diritto e delle disposizioni di legge, in singoli casi motivati il Consiglio di fondazione può adottare delibere che de- rogano dal Regolamento. |
Delibere circolari | 10 Le delibere del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare se nessun membro richiede la discussione orale. |
Art. 44 Direzione operativa, esercizio
Responsabilità | 1 Le attività correnti vengono svolte dalla Direzione operativa, sotto la super- visione del Consiglio di fondazione. |
Informazione | 2 La Direzione operativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione in merito all’andamento delle attività e immediatamente in caso di eventi di portata particolare. |
Esercizio e conto annuale | 3 Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre. Si effettua la rendicontazione in conformità alle disposizioni di legge. |
Art. 45 Ufficio di revisione, esperto
Ufficio di revi- sione | 1 Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione per lo svolgimento delle mansioni conformemente alla LPP, in particolare per l'esame annuo della gestione, della contabilità e della situazione patrimoniale. L’ufficio di revisione redige un rapporto scritto sugli esiti della propria verifica |
Esperto | 2 Il Consiglio di fondazione sceglie un esperto di previdenza professionale af- finché egli svolga le mansioni conformemente alla LPP. L’esperto di previdenza professionale verifica periodicamente se: a. l’istituto di previdenza offre la garanzia di poter adempiere i propri obblighi; b. le disposizioni regolamentari di natura attuariale riguardanti le prestazioni e il finanziamento rispondono alle norme di legge. |
Art. 46 Obblighi di informazione
Obbligo di infor- mazione | 1 La Cassa pensione informa annualmente le persone assicurate riguardo i diritti alle prestazioni, il salario annuo assicurato, i contributi, la situazione del conto di risparmio e dei conti separati, l’organizzazione e il finanziamento della Cassa pensione ed anche riguardo i membri del Consiglio di fondazione. |
Informazioni die- tro richiesta | 2 Dietro esplicita richiesta, le persone assicurate hanno diritto a ricevere il conto annuale e la relazione annuale nonché informazioni circa i redditi da ca- pitale, l’andamento attuariale del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del ca- pitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre in forma orale o scritta al Consiglio di fondazione suggerimenti e proposte concernenti la Cassa pensione. |
Obbligo di infor- mazione riguardo quota LPP | 3 La Cassa pensione stabilisce il rapporto tra l'avere di vecchiaia LPP e il ca- pitale di risparmio complessivo, incluso un avere dei conti separati, che risulta determinante al momento del trasferimento di un diritto previdenziale in seguito a divorzio o di un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione ad uso proprio. Tali informazioni devono essere inoltrate a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio nel caso in cui avvenga il trasferimento di quote della presta- zione di uscita o di quote di rendita. Se tali informazioni non vengono inoltrate dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio al momento dell'affi- liazione di una persona assicurata, la Cassa pensione ne farà richiesta. |
Obbligo di infor- mazione all'Uffi- cio centrale del 2° pilastro | 4 La Cassa pensione segnala all'Ufficio centrale del 2° pilastro, a cadenza an- nuale ovvero entro fine gennaio, tutte le persone per cui in dicembre dell'anno precedente veniva tenuto un conto di risparmio e/o un conto separato. |
Art. 47 Obbligo di riservatezza
Obbligo di riser- vatezza | 1 I membri del Consiglio di fondazione, dei comitati e le altre persone incaricate oltre che le persone a cui è affidata l’amministrazione sono tenuti al massimo riserbo in merito alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività per conto della Cassa pensione. In particolare, tale obbligo si estende alle circostanze personali, contrattuali e finanziarie della persona assicurata, dei suoi familiari e del datore di lavoro. Fa eccezione da questa regola lo scambio di dati con operatori di servizio esterni, necessario per la gestione della Cassa pensione, come ufficio di revisione, esperto, riassicura- tore, ecc. Una violazione di quest’obbligo di riservatezza è punibile ai sensi dell'art. 76 LPP. |
Conclusione del mandato | 2 L’obbligo di riservatezza resta in essere anche dopo l’abbandono del man- dato ovvero dopo la conclusione dell’attività. |
Art. 48 Eccedenze derivanti dai contratti d’assicurazione
Principio | Le eccedenze ottenute dalla compagnia d’assicurazione vengono impiegate per il finanziamento dell’aumento dell’aliquota di conversione (cfr. Appendice 5). |
K. Misure in caso di sottocopertura
Art. 49 Equilibrio finanziario, misure di risanamento
Bilancio attua- riale | 1 Qualora il bilancio attuariale evidenzi un disavanzo e non sia prevedibile al- cun miglioramento della situazione, l’equilibrio finanziario della Cassa pensione deve essere ripristinato attraverso una serie di adeguati provvedimenti (ridu- zioni delle prestazioni o aumenti dei contributi). |
Sottocopertura | 2 Una situazione di sottocopertura per un periodo limitato di tempo è consen- tita a condizione che la Cassa pensione adotti entro un termine adeguato ap- positi provvedimenti atti a sanare tale situazione. |
Informazione | 3 In caso di sottocopertura la Cassa pensione è tenuta a darne comunicazione all'autorità di vigilanza, agli assicurati, ai beneficiari di rendita e al datore di la- voro, fornendo informazioni in merito ai provvedimenti adottati. |
Misure | 4 La Cassa pensione è chiamata a risolvere autonomamente la situazione di sottocopertura, laddove i provvedimenti devono tenere conto del grado di sot- tocopertura e del profilo di rischio della Cassa pensione. Nel rispetto delle di- sposizioni di legge, in linea di principio è possibile l’adozione dei seguenti prov- vedimenti: a. contributi di risanamento di datore di lavoro e dipendenti; in particolare, il contributo a carico del datore di lavoro deve essere di importo almeno pari ai contributi complessivi dei dipendenti; b. contributi di risanamento da parte delle persone beneficiarie di rendita, laddove le prestazioni stabilite per legge non possono tuttavia essere ri- dotte; c. abbassamento del tasso di interesse al di sotto della soglia LPP, nella misura in cui i provvedimenti di cui alle lett. a e b si dimostrino insufficienti; d. riduzione delle prestazioni in aspettativa; e. versamenti di risanamento da parte del datore di lavoro. |
Entità contributi di risanamento | 5 L’entità degli importi di risanamento viene disciplinata dal Consiglio di fonda- zione ed è stabilita in un’integrazione al Regolamento. I contributi di risana- mento dei dipendenti non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione di uscita ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 (Importo minimo). |
Importo minimo del tasso di inte- resse | 6 Per tutta la durata di una sottocopertura il tasso di interesse per il calcolo della prestazione di uscita ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 (Importo minimo) viene ridotto al tasso con il quale vengono remunerati i capitali di risparmio. |
Persone benefi- ciarie di rendita | 7 La riscossione di un contributo da parte delle persone beneficiarie di rendita è ammissibile soltanto su quella parte di rendita che è sorta negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione della misura attraverso aumenti non prescritti dalla legge o dal Regolamento e che non corrisponde alle prestazioni obbligatorie ai sensi della legge. Resta garantita l'entità della rendita vigente al momento in cui è sorto il diritto alla medesima rendita. Il contributo delle persone beneficiarie di rendita fa cumulo sulle rendite correnti. |
L. Disposizioni transitorie e finali
Art. 50 Entrata in vigore, modifiche
Entrata in vigore | 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. Esso sostituisce tutti i regolamenti precedenti unitamente agli eventuali supplementi. |
Modifiche | 2 Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fonda- zione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dalle persone beneficiarie di rendita sono garantiti in ogni caso. |
Verifica del Re- golamento | 3 Le modifiche del Regolamento di previdenza devono essere portate a cono- scenza dei beneficiari e dell'autorità di vigilanza. |
Art. 51 Lacune nel Regolamento, controversie
Lacune | 1 In tutti i singoli casi in cui il presente Regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme allo scopo della Fondazione e alle norme di legge. |
Controversie, foro competente | 2 Eventuali divergenze relative all’interpretazione o all’applicazione del pre- sente Regolamento vengono composte dal tribunale competente. Foro compe- tente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell’azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta. |
Versione | 3 Fa fede la versione del Regolamento in lingua tedesca. |
Art. 52 Disposizioni transitorie
Inizio del diritto alla rendita prima del 2005 | 1 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia e d'invalidità, il cui diritto alla ren- dita è maturato prima del 1° gennaio 2005, non vi è alcun diritto a una rendita vedovile in caso di decesso. |
Rendite correnti | 2 Le rendite già in corso al 31 dicembre 2018 continueranno ad essere corri- sposte con importo invariato. Si fa salvo per quanto disposto dall'art. 49 del pre- sente Regolamento. |
Prestazioni in aspettativa | 3 L’entità delle prestazioni in aspettativa (rendita in aspettativa per il coniuge, ecc.), i requisiti determinanti per la maturazione del diritto alle prestazioni e le disposizioni in materia di riduzione a seguito di sovrassicurazione o per altri motivi si basano sul presente Regolamento. Se una rendita di invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia, l'entità della rendita di vecchiaia e delle prestazioni in aspettativa coassicurate si cal- cola in base al presente Regolamento. L’età termine per l’erogazione della ren- dita d'invalidità si basa ugualmente sul presente Regolamento. |
Incapacità al la- voro e invalidità parziale pregresse | 4 L’importo delle prestazioni per le persone assicurate al 31 dicembre 2018, riguardo cui il verificarsi dell’inabilità al lavoro, la cui causa ha comportato l’in- validità o il decesso, risale a prima del 1° gennaio 2019, viene determinato in base al Regolamento in vigore fino a fine 2018. In caso di un aumento del grado d’invalidità dopo il 31 dicembre 2018, le nuove prestazioni di nuova definizione vengono invece determinate ai sensi del presente Regolamento. |
Il Consiglio di fondazione Reinach; DATA
M. Terminologia e abbreviazioni
AI | Assicurazione federale per l’invalidità |
Aliquota di conversione | Percentuale regolamentare con cui viene calcolata una rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento (cfr. Appendice 5) |
Avere di vec- chiaia LPP | Avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP |
AVS | Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti |
Caso di previ- denza | Pensionamento, decesso o invalidità |
Cassa pen- sione | Nel presente Regolamento di previdenza: Fondazione LPP Commercio Sviz- zera |
CC | Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 |
CO | Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbli- gazioni) del 30 marzo 1911 |
Datore di la- voro | Le imprese con cui la Cassa pensione ha stipulato un contratto di affiliazione |
Dipendente | Persona (uomo o donna) che ha sottoscritto un contratto di lavoro con l’azienda fondatrice o con una sua impresa collegata |
Incapacità al guadagno | È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possi- bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considera- zione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che per- dura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ra- gionevolmente esigibili (art. 7 LPGA) |
Incapacità al lavoro | È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragio- nevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA) |
Infortunio | È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 4 LPGA) |
Invalidità | È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibil- mente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) |
LAI, OAI | Legge federale e ordinanza sull'assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 |
XXXXX | Xxxxx federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e rela- tive disposizioni esecutive |
XXX | Xxxxx federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992 e relative dispo- sizioni esecutive |
XXXX | Xxxxx federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 |
LFLP | Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Xxxxx sul libero passag- gio) |
LPGA | Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ot- tobre 2000 |
LPP | Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e relative disposizioni esecutive |
LPPA | Legge federale sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993 |
XXX | Xxxxx federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata) del 18 giugno 2004 |
Xxxxxxxx | È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro. Si considerano infermità con- genite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 LPGA). |
OLP | Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 3 ottobre 1994 |
OPP2 | Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invali- dità del 18 aprile 1984 |
OPPA | Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994 |
Partner | Partner (etero- od omosessuale) che convive in un rapporto analogo a quello coniugale |
Persone assi- curate | Tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile affiliati alla Cassa pensione |
Prestazioni sta- bilite per legge | Prestazioni minime stabilite per legge secondo la LPP |
Sottocopertura | Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo prin- cipi riconosciuti dall'esperto in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incluse eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impe- gni commerciali) |
Tasso di mora | Tasso d’interesse ai sensi dell’art. 7 OLP (cfr. Appendice 5) |
Tasso di inte- resse LPP | Tasso d’interesse con cui viene remunerato l’avere di vecchiaia LPP (cfr. Ap- pendice 5) |
Tasso di inte- resse proiettato | Tasso di interesse utilizzato per la stima del capitale di risparmio della persona assicurata fino all’età di pensionamento. Il tasso d’interesse proiettato non è garantito (cfr. Appendice 5) |
Tasso di inte- resse tecnico | Il tasso tecnico d’interesse è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell’aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite (cfr. Appendice 5) |
UFAS | Ufficio federale delle assicurazioni sociali |
N. Appendici al Regolamento di previdenza
Appendice 1 Entità dei contributi
Entità dei contributi di risparmio (art. 8 cpv. 4)
Età | Contributi di risparmio in % del salario annuo assicurato sec. l'art. 6 del Regolamento di previdenza (dipendenti + da- tore di lavoro) | di cui accrediti di vecchiaia sec. l'art. 16 LPP in % del salario coordinato sec. l'art. 8 LPP (di- pendenti + datore di lavoro) |
18 – 24 | - | - |
25 – 34 | 8.0 | 7.0 |
35 – 44 | 11.0 | 10.0 |
45 – 54 | 16.0 | 15.0 |
55 – 65 | 19.0 | 18.0 |
Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio. |
La ripartizione dei contributi di risparmio tra la persona assicurata e il datore di lavoro viene stabilita in un accordo separato. Se non esiste un simile accordo, i contributi di risparmio sono sostenuti in misura paritaria dalla persona assicurata e dal datore di lavoro.
Appendice 2 Riscatto riguardante il piano di previdenza
Il riscatto massimo possibile corrisponde all’importo (in % del salario annuo assicurato) calco- lato in base alla tabella di seguito riportata, al netto di un capitale di risparmio già accumulato e degli averi conteggiabili secondo l'art. 10 cpv. 2.
Età al riscatto | Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato | Età al riscatto | |
25 | 8 | 248 | 45 |
26 | 16 | 269 | 46 |
27 | 24 | 290 | 47 |
28 | 33 | 312 | 48 |
29 | 42 | 334 | 49 |
30 | 50 | 357 | 50 |
31 | 59 | 380 | 51 |
32 | 69 | 404 | 52 |
33 | 78 | 428 | 53 |
34 | 88 | 452 | 54 |
35 | 100 | 480 | 55 |
36 | 113 | 509 | 56 |
37 | 127 | 538 | 57 |
38 | 140 | 568 | 58 |
39 | 154 | 598 | 59 |
40 | 168 | 629 | 60 |
41 | 182 | 661 | 61 |
42 | 197 | 693 | 62 |
43 | 212 | 726 | 63 |
44 | 227 | 759 | 64 |
793 | 65 |
La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata medesima.
Esempio:
Età (art. 5 cpv. 4) Salario annuo assicurato Stato capitale di risparmio | CHF CHF | 40 anni 50’000 40'000 |
Importo massimo (168% di CHF 50'000) | CHF | 84'000 |
Possibile riscatto (CHF 84'000 ./. CHF 40'000) | CHF | 44'000 |
Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato
Il riscatto massimo possibile corrisponde all’importo (in % del salario annuo assicurato) calco- lato in base alla tabella di seguito riportata, al netto di un avere dei conti separati già accumu- lato secondo l’art. 9 cpv. 4. Tabella per gli uomini
Età al riscatto | Capitale di risparmio massimo possibile Riscatto ai fini del pensionamento anticipato in % del salario annuo assicurato per un’età di pensionamento di | ||||||
64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
27 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 |
28 | 4 | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 | 39 |
29 | 6 | 12 | 19 | 26 | 34 | 43 | 53 |
30 | 7 | 15 | 24 | 33 | 43 | 54 | 66 |
31 | 9 | 18 | 29 | 40 | 52 | 65 | 79 |
32 | 10 | 21 | 33 | 46 | 60 | 75 | 92 |
33 | 12 | 25 | 38 | 53 | 69 | 86 | 105 |
34 | 13 | 28 | 43 | 60 | 78 | 97 | 118 |
35 | 15 | 31 | 48 | 66 | 86 | 108 | 131 |
36 | 16 | 34 | 52 | 73 | 95 | 118 | 145 |
37 | 18 | 37 | 57 | 79 | 103 | 129 | 158 |
38 | 19 | 40 | 62 | 86 | 112 | 140 | 171 |
39 | 21 | 43 | 67 | 93 | 121 | 151 | 184 |
40 | 22 | 46 | 72 | 99 | 129 | 162 | 197 |
41 | 24 | 49 | 76 | 106 | 138 | 172 | 210 |
42 | 25 | 52 | 81 | 113 | 146 | 183 | 223 |
43 | 27 | 55 | 86 | 000 | 000 | 000 | 236 |
44 | 28 | 58 | 91 | 126 | 164 | 205 | 250 |
45 | 29 | 61 | 95 | 132 | 172 | 215 | 263 |
46 | 31 | 64 | 100 | 139 | 181 | 226 | 276 |
47 | 32 | 68 | 105 | 146 | 190 | 237 | 289 |
48 | 34 | 71 | 000 | 000 | 000 | 248 | 302 |
49 | 35 | 74 | 114 | 159 | 207 | 258 | 315 |
50 | 37 | 77 | 119 | 166 | 215 | 269 | 328 |
51 | 38 | 80 | 124 | 172 | 224 | 280 | 342 |
52 | 40 | 83 | 129 | 179 | 233 | 291 | 355 |
53 | 41 | 86 | 134 | 185 | 241 | 302 | 368 |
54 | 43 | 89 | 138 | 192 | 250 | 312 | 381 |
55 | 44 | 92 | 143 | 199 | 258 | 323 | 394 |
56 | 46 | 95 | 000 | 000 | 000 | 334 | 407 |
57 | 47 | 98 | 153 | 212 | 276 | 345 | 420 |
58 | 49 | 101 | 157 | 219 | 284 | 355 | 434 |
59 | 50 | 104 | 162 | 225 | 293 | 366 | - |
60 | 52 | 107 | 167 | 232 | 302 | - | - |
61 | 53 | 110 | 172 | 238 | - | - | - |
62 | 55 | 114 | 177 | - | - | - | - |
63 | 56 | 117 | - | - | - | - | - |
64 | 57 | - | - | - | - | - | - |
Esempio:
Età (art. 5 cpv. 4) Età prevista per il pensionamento anticipato Salario annuo assicurato | CHF | 40 anni 60 anni 50’000 |
Stato avere del conto separato | CHF | 20'000 |
Importo massimo (129% di CHF 50'000) | CHF | 64'500 |
Possibile riscatto (CHF 64'500 ./. CHF 20'000) | CHF | 44'500 |
La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata medesima.
Tabella per le donne
Età al riscatto | Capitale di risparmio massimo possibile Riscatto ai fini del pensionamento anticipato in % del salario an- nuo assicurato per un’età di pensionamento di | |||||
63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 19 |
28 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 29 |
29 | 5 | 11 | 17 | 24 | 31 | 39 |
30 | 7 | 14 | 21 | 30 | 39 | 48 |
31 | 8 | 16 | 26 | 36 | 46 | 58 |
32 | 9 | 19 | 30 | 41 | 54 | 68 |
33 | 11 | 22 | 34 | 47 | 62 | 78 |
34 | 12 | 25 | 38 | 53 | 69 | 87 |
35 | 13 | 27 | 43 | 59 | 77 | 97 |
36 | 15 | 30 | 47 | 65 | 85 | 107 |
37 | 16 | 33 | 51 | 71 | 93 | 116 |
38 | 17 | 36 | 56 | 77 | 100 | 126 |
39 | 19 | 38 | 60 | 83 | 108 | 136 |
40 | 20 | 41 | 64 | 89 | 116 | 145 |
41 | 21 | 44 | 68 | 95 | 123 | 155 |
42 | 23 | 47 | 73 | 101 | 131 | 165 |
43 | 24 | 49 | 77 | 107 | 139 | 174 |
44 | 25 | 52 | 81 | 112 | 147 | 184 |
45 | 27 | 55 | 85 | 000 | 000 | 000 |
46 | 28 | 58 | 90 | 124 | 162 | 203 |
47 | 29 | 60 | 94 | 130 | 170 | 213 |
48 | 31 | 63 | 98 | 136 | 177 | 223 |
49 | 32 | 66 | 103 | 142 | 185 | 233 |
50 | 33 | 69 | 107 | 148 | 193 | 242 |
51 | 35 | 71 | 111 | 154 | 201 | 252 |
52 | 36 | 74 | 115 | 160 | 208 | 262 |
53 | 37 | 77 | 120 | 166 | 216 | 271 |
54 | 39 | 79 | 124 | 172 | 224 | 281 |
55 | 40 | 82 | 128 | 178 | 231 | 291 |
56 | 41 | 85 | 133 | 183 | 239 | 300 |
57 | 43 | 88 | 137 | 189 | 247 | 310 |
58 | 44 | 90 | 141 | 195 | 255 | 320 |
59 | 45 | 93 | 145 | 201 | 262 | - |
60 | 46 | 96 | 150 | 207 | - | - |
61 | 48 | 99 | 154 | - | - | - |
62 | 49 | 101 | - | - | - | - |
63 | 00 | - | - | - | - | - |
00 | - | - | - | - | - | - |
Xxxxxxx:
Età (art. 5 cpv. 4) Età prevista per il pensionamento anticipato Salario annuo assicurato | CHF | 45 anni 62 anni 50’000 |
Stato dell’avere del conto separato | CHF | 15'000 |
Importo massimo (55% di CHF 50'000) | CHF | 27'500 |
Possibile riscatto (CHF 27'500 ./. CHF 15'000) | CHF | 12'500 |
La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata medesima.
Appendice 4 Prospetto dei piani di previdenza; stato al 1° gennaio 2019
Piano | Salario annuo assicurabile / assicurato massimo | Contributo di rischio in % del salario assicu- rato) | Rendita d'inva- lidità (in % del salario assicu- rato) | Termine d’at- tesa per pre- stazioni AI (in mesi) |
MINI M12 M24 | 85'320 / 60'435 | 2.40% 2.27% | Capitale di rispar- mio non remune- rato, calcolato tra- mite proiezione, moltiplicato per l’ali- quota di conver- sione determinante all’età di pensiona- mento regolamen- tare | 12 24 |
PLUS P12-40 P12-50 P12-60 P24-40 P24-50 P24-60 | 85'320 / 60'435 | 3.46% 4.18% 4.90% 3.11% 3.82% 4.54% | 40% 50% 60% 40% 50% 60% | 12 12 12 24 24 24 |
UEBER-1 U12-40 U12-50 U12-60 U24-40 U24-50 U24-60 | 148'000 / 123'115 | 3.46% 4.18% 4.90% 3.11% 3.82% 4.54% | 40% 50% 60% 40% 50% 60% | 12 12 12 24 24 24 |
UEBER-2 V12-40 V12-50 V12-60 V24-40 V24-50 V24-60 | 853'200 / 828'315 | 3.46% 4.18% 4.90% 3.11% 3.82% 4.54% | 40% 50% 60% 40% 50% 60% | 12 12 12 24 24 24 |
La ripartizione dei contributi di rischio tra la persona assicurata e il datore di lavoro viene sta- bilita in un accordo separato. Se non esiste un simile accordo, i contributi di rischio vengono sostenuti in misura paritaria dalla persona assicurata e dal datore di lavoro.
I piani sopra indicati sono possibili anche senza l’applicazione dell’importo di coordinamento. Il salario annuo assicurato massimo corrisponde in questo caso al salario annuo assicurato massimo.
Appendice 5 Importi limite, tassi di interesse e di conversione
Importi limite (in CHF) | Stato al 1° gennaio 2019 |
Rendita di vecchiaia AVS max. | 28'440 |
Soglia di ingresso | 21'330 |
Deduzione di coordinamento | 24'885 |
Salario annuo assicurabile massimo | cfr. Appendice 4 |
Xxxxxxx annuo assicurato massimo | cfr. Appendice 4 |
Xxxxxxx annuo assicurato minimo | 3'555 |
Tassi di interesse | Stato al 1° gennaio 2019 |
Avere di vecchiaia secondo la LPP (tasso di interesse LPP) | 1.00% |
Capitale di risparmio sovraobbligatorio incl. avere dei conti separati | 0.50% |
Tasso di interesse proiettato | Tasso di interesse LPP, al momento 1.00% |
Tasso di interesse tecnico | 2.00% |
Tasso di mora secondo LFLP | 2.00% |
Riserva di contribuzione del datore di la- voro | 0.50% |
Gli importi limite, il tasso di interesse LPP e il tasso di interesse di mora vengono adeguati di volta in volta in base agli indici determinati dal Consiglio federale per l'AVS e la previdenza professionale. Gli altri tassi di interesse vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione. Tali ade- guamenti valgono automaticamente senza aggiornamento della presente Appendice.
Importo dell’aliquota di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia all’età di pensionamento di 65 anni (uomini) risp. di 64 anni (donne):
Anno civile | Aliquota di conversione all’età di 65 risp. 64 anni | |
Uomini | Donne | |
2018 | 6.20% | 6.20% |
2019 | 6.10% | 6.10% |
dal 2020 | 6.00% | 6.00% |
L’aliquota di conversione può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione e adeguata il 1° gennaio di ogni esercizio. Non vige pertanto alcuna pretesa riguardo le eventuali prestazioni previdenziali in aspettativa precedentemente comunicate. Le persone assicurate direttamente interessate devono essere informate riguardo eventuali mo- difiche con almeno 6 mesi di preavviso.
Per ogni anno di pensionamento anticipato l'aliquota di conversione si riduce di 0,2 punti per- centuali. Per ogni anno di differimento del pensionamento, esso aumenta di 0,2 punti percen- tuali. Ai fini della definizione di tale aliquota, l’età della persona assicurata viene calcolata in modo esatto in anni e mesi (interpolazione).
Appendice 6 Domanda di prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia
Generalità del richiedente
Cognome: ............................................
Nome: ............................................
N. AVS ............................................
Conformemente al vigente Regolamento, al più tardi 3 mesi prima della maturazione del diritto alla rendita è possibile presentare una domanda di prelievo in capitale del capitale di risparmio.
La sottoscritta persona assicurata si avvale di tale possibilità chiedendo il versamento della seguente quota sotto forma di capitale:
........................ % del capitale di risparmio (max. 100%)
........................ CHF del capitale di risparmio
La sottoscritta persona assicurata è consapevole che tale prelievo in capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate e che per l'entità del capitale di risparmio prelevato si intendono estinte le pretese regolamentari nei confronti della Cassa pensione.
Questa domanda è irrevocabile.
Luogo e data: ..................................................
Firma del richiedente: ..................................................
Firma del coniuge: ..................................................
Al momento della notificazione del caso di vecchiaia viene richiesta l'autenticazione ufficiale della firma del coniuge.
Recapito: Fondazione LPP Commercio Svizzera, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
Appendice 7 Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di de- cesso
La sottoscritta desidera che, in caso di decesso prima dell’età di pensionamento, il capitale di decesso disponibile venga corrisposto ai superstiti aventi diritto secondo le seguenti modalità:
Graduatoria / Gruppo di beneficiari | Persone aventi diritto | Quota * (in % / in CHF) |
x. Xxxxxxx; | ................................................................... | ................ |
b. i figli/affiliati della persona deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per or- fani secondo l'art. 20; | ................................................................... ................................................................... ................................................................... | ................ ................ ................ |
c. le persone fisiche sostenute in misura de- terminante dalla persona assicurata al mo- mento del suo decesso almeno negli ultimi 24 mesi, oppure la persona che negli ultimi 5 anni antecedenti il decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l’assicurato o che deve provvedere al so- stentamento di uno o più figli comuni; | ................................................................... ................................................................... | ................ ................ |
d. gli altri figli, i genitori e i fratelli/sorelle. | ................................................................... ................................................................... ................................................................... | ................ ................ ................ |
Totale | 100 % |
* Si consiglia di indicare le quote spettanti in % alle singole persone rispetto all'intero capitale che la Cassa pensione deve versare. Vale il seguente principio:
possono essere beneficiate le persone di un gruppo di beneficiari soltanto in mancanza di persone del gruppo più alto in graduatoria. Eccezioni:
– le persone dei gruppi a, b e c possono essere beneficiate contemporaneamente;
– in mancanza di persone del gruppo c possono essere beneficiate contemporaneamente le per- sone dei gruppi a, b e d.
le persone beneficiate e i loro diritti all’interno di un gruppo di beneficiari ovvero di un nuovo gruppo composto (a, b e c oppure a, b e d) possono essere scelte a piacimento.
La persona assicurata prende atto che la presente dichiarazione perde validità se entra in contrasto con le norme di legge o le norme fiscali. Se non si presenta questo modulo, i diritti saranno basati sulla graduatoria. In tale caso avranno diritto al percepimento in primis le per- sone del gruppo a, in loro mancanza le persone del gruppo b e via dicendo.
Questa dichiarazione sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni riguardanti la sulla ripartizione del capitale di decesso.
Cognome e nome della persona assicurata: ............................................................................
Data di nascita: ............................................. Stato civile: .............................................
Xxxxx, data e firma: ...............................................................................................
Recapito: Fondazione LPP Commercio Svizzera, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
Appendice 8 Notificazione / Conferma del partner avente diritto
Notificazione del partner avente diritto
Secondo l’art. 18 del Regolamento, per il partner (etero- od omosessuale) notificato come tale dalla persona assicurata vi è diritto a una rendita per il partner di importo pari alla rendita per il coniuge secondo l’art. 17, a condizione che:
a. prima del decesso della persona assicurata, i partner avessero intrattenuto in modo do- cumentato una relazione di coppia fissa ed esclusiva, presso il domicilio comune e con un'economia domestica comune, e
b. la persona assicurata e la persona beneficiaria non fossero coniugate al momento del decesso e non fossero imparentate secondo l'art. 95 del Codice civile, e
c. in alternativa: la relazione indicata alla lett. a fosse durata ininterrottamente per almeno gli ultimi 5 anni oppure il partner indicato debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune avente diritto a una rendita per orfani della Cassa pensione; e
d. mentre era ancora in vita prima dell’insorgenza del caso di previdenza, la persona assi- curata avesse provveduto a comunicare per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del partner beneficiario. In caso di omissione di tale notifica, la Cassa pensione non ha alcun obbligo di prestazione.
La persona assicurata e il partner beneficiario confermano con la sottostante firma che sono adempiute le prerogative per avere diritto a una rendita per il partner secondo le lett. a e b.
Secondo l’art. 18 cpv. 4 del Regolamento, qualora si verifichi il caso di previdenza la Cassa pensione verifica sulla base della documentazione che il partner è tenuto ad esibire (certificato di residenza, libretto di famiglia, ecc.) se sono soddisfatti tutti i requisiti per ottenere il diritto a una rendita per il partner. Se le prerogative non sono adempiute (ad esempio in quanto non risulta notificato come beneficiario l'attuale partner oppure la convivenza non è durata almeno 5 anni), non sussiste alcun diritto a una rendita per il partner.
Persona assicurata | Partner beneficiario | |
Cognome, nome | .................................................. | .................................................. |
Data di nascita | .................................................. | .................................................. |
Data, firma | .................................................. | .................................................. |
Indirizzo privato | ........................................................................................................ |
In caso di rendite per il partner in corso
La rendita per il partner cessa con un nuovo matrimonio, l’avvio del rapporto con un nuovo partner oppure il decesso della persona che percepisce la rendita. Il partner che percepisce la rendita conferma che sono adempiute le prerogative per la prosecuzione del pagamento della rendita per il partner. La Cassa pensione ha la facoltà di verificare a cadenza regolare se sussiste il diritto alla prestazione (vedi art. 40). Può essere richiesto il rimborso delle presta- zioni percepite illecitamente (vedi art. 36 cpv. 2).
Partner che percepisce la rendita | |
Cognome, nome | ........................................................................................................ |
Data di nascita | ........................................................................................................ |
Indirizzo privato | ........................................................................................................ |
Data, firma Recapito: Fondazion | ........................................................................................................ e LPP Commercio Svizzera, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx |