Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di TORRE BOLDONE per l’anno 2014
Visto il parere favorevole espresso il 23.02.2015 dal Revisore dei Conti e a seguito della delibera n. 36 del 23.02.2015 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente
La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, dalla dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx e dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxx
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
CISL Sig.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx CGIL xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Sottoscrivono il presente contratto.
Torre Boldone, 9.03.2015
Titolo I° Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Torre Boldone e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a
6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal 01.01.2014 a prescindere dal momento della sua sottoscrizione.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. Il presente contratto ha validità per l’anno 2014 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al d. lgs. 150/2009 a far data dal 01.01.2014, salvo:
• modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
• la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
• la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
Art. 2
Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
b) dal presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale e previa l’acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL 22.01.2004.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle XX.XX. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.
Art. 3
Interpretazione autentica delle clausole controverse
1. Le parti danno atto che:
a) “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);
b) le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
2. Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
Art. 4
Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza
1. L’amministrazione si impegna a favorire la piena attuazione al disposto dell’art. 17 CCNL del 22.01.2004 in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area delle vigilanza prevedendo che una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art. 208 del D.Lgs 295/92 e successive modificazioni ed integrazioni sia destinata a tali finalità.
Le modalità di gestione di dette risorse saranno oggetto di appositi incontri su proposta del responsabile di settore della polizia locale e/o delle rappresentanze sindacali.
2. Le risorse finora accantonate sono:
anno totale incassato quota accantonata
2013 € 136.768,00 € 5.000,00
2014 € 82.217,00 € 5.030,00
Art. 5
Disciplina del lavoro straordinario
1. In applicazione dell'art. 14 commi 1,2, e 4 CCNL 01.04.1999, le parti prendono atto che per l'anno 2014 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 6.167,18.
2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché, in applicazione del comma 5 dello stesso articolo 14 del CCNL 01.04.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico degli altri enti.
3. Sono altresì escluse le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell'art 208 D.lgs. 285 del 1992 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di
cui all'art. 186, 186 bis e 187 dello stesso codice della strada. Per tali prestazioni straordinarie relativamente all’anno 2014 viene stanziato un fondo pari ad € 6.000,00.
4. L'amministrazione comunale si impegna a determinare entro il mese di febbraio di ogni anno il budget orario dei vari settori e a darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali. Le parti s’incontreranno almeno tre volte l’anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.
5. In base alla normativa contrattuale vigente l’effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del responsabile di settore e dovrà essere debitamente motivata.
6. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
TITOLO II
Disciplina dell’utilizzo delle risorse decentrate
1. Le parti, prendono atto della costituzione del fondo di parte stabile e di parte variabile, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito con determina del responsabile del settore finanziario n. gen. 542 del 08.10.2014 e con delibera di giunta comunale n. 173 del 29.09.2014 per l’anno 2014.
2. Le parti convengono che, a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali storiche, le risorse riportate nell’allegato A al presente contratto vengano ripartite tra i diversi istituti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 6
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Ai fini del presente contratto s'intende per attività disagiata un'attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).
Es.: l’operaio di categoria B che svolge attività in luoghi aperti e soggetti alle più svariate condizioni meteorologiche, è esposto ad un maggior disagio dall’impiegato, pur inquadrato nella medesima categoria B, che svolge la propria attività in ufficio.
3. L’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turno o di reperibilità;
Il compenso mensile lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in
€ 25,82 per dodici mensilità per tutti i profili professionali.
4. Tale importo:
a) è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento;
b) è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista per 11 mesi | |
operai | 3 | ||
agenti p.l. | 3+1 p.t. | ||
TOTALE | € 1.668,11 |
5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 24 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 7
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: rischio, reperibilità e maneggio valori
1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente ;
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista per 11 mesi | ||
1 | operai | 2 | ||
2 | assistenti domiciliari | 3 | ||
TOTALE | € 1.337,15 |
2. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.
Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
In caso di assenza dal servizio, in applicazione dell’art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 112/08 l’indennità per reperibilità non viene corrisposta.
L’indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
€ 6.190,49
somma prevista
N. dipendenti
Area d'attività
TOTALE
3. L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 500,00 e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio demografico).
a) L’indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
b) gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
c) tale indennità è graduata in relazione all’importo medio mensile che il servizio ha avuto nell’anno precedente secondo la seguente tabella:
Servizio | Importo medio mensile | Indennità individuale |
Anagrafe 3 dipendenti | ||
Ragioneria 2 dipendenti | ||
Totale previsto | € 738,63 |
d) le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Servizio | n. addetti | Somma prevista | ||
1 2 | Anagrafe Ragioneria | 3 2 | ||
3 | Totale | € 738,63 |
4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 8
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.
L’indennità è graduata secondo i seguenti criteri: incarico di responsabile di servizio € 1.200,00 annui, incarico di responsabile di servizio e sostituzione temporanea del responsabile di settore € 2.000,00 annui.
2. L’indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata in quote mensili, ed è graduata secondo la seguente tabella:
Descrizione della specifica responsabilità | Indennità |
a) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti | € 1.200,00 |
b) Responsabilità di servizio e sost. Resp. Di settore | € 2.000,00 |
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell’indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare.
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
6. Dalla stipula del presente contratto, salva diversa pattuizione futura, il fondo per le specifiche responsabilità resta determinato nell’importo di € 12.400,00, anche nel caso dovessero essere attribuite ulteriori responsabilità da parte dei responsabili di settore.
In tal caso l’importo dell’indennità verrà riproporzionata in relazione alla disponibilità del fondo.
Nel caso in cui le posizioni per specifiche responsabilità vengano in futuro ridotte, s’intende che l’importo resterà determinato nel limite di € 2.000,00 e € 1.200,00 come indicato al comma 2 del presente articolo. Ciò che residua rispetto ai 12.400,00 destinati a tali indennità andranno a confluire nel fondo per la produttività collettiva.
1. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Somma prevista
€ 12.400,00
TOTALE
2
C
Resp. Serv. E sost. Resp. Settore
7
C/D
Resp. Servizio
x. xxxxxxx
Cat.
Specifica responsabilità
Tipo
a)
b)
8. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, cumulabile con quella di cui al comma 1. del presente articolo nella misura massima di € 300 annuali.
9. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione della relativa indennità:
Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni | Indennità |
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe | € 300,00 |
10. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
11. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
12. L’attribuzione dell’indennità è collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale. La corresponsione dell’indennità avviene semestralmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
13. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
tipo | Responsabilità, compiti, funzioni | n. addetti | Somma prevista | ||
a) | Uff. stato civile e anagrafe | 3 | € | ||
TOTALE | € 816,67 |
14. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 9
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria.
1. Le parti danno atto che per l’anno 2014 non sono previste progressioni orizzontali, pertanto le relative modalità di un’eventuale applicazione di questo istituto è rinviata al prossimo contratto collettivo decentrato integrativo.
Art. 10
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. L’art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L’attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in
vigore del relativo rinnovo contrattuale”. E’quindi necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell’1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
a) le risorse destinate all’attuazione dell’art. 92 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l’anno corrente ammontino ad un totale di: € 5.000,00
3. Le risorse previste per l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all’incentivazione di prestazioni o di risultati di personale per l'anno corrente ammontano complessivamente a: € 5.000,00
Art. 11
Risorse destinate a compensare la performance organizzativa ed individuale
1) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo II°.
2) La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell’1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Per quanto attiene il peso della valutazione dei comportamenti organizzativi e della performance, verrà applicata la proporzione del 50% per la valutazione dei comportamenti organizzativi e del 50% per la realizzazione dei progetti contenuti nelle schede di progetto allegate alla deliberazione di giunta comunale n. 169/2014 avente per oggetto: “approvazione peg anno 2014”
3) Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:
a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:
Categoria | Parametro |
A | 1 |
B | 1,10 |
Accesso B3 | 1,20 |
C | 1,30 |
D | 1,40 |
Accesso D3 | 1,50 |
I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un valore complessivo che rapporta il numero dei dipendenti dell'ente al sistema di classificazione professionale vigente;
c) le risorse destinate alla produttività collettiva sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
d) moltiplicando tale importo unitario per il risultato dei precedenti punti a) e b) relativi al personale appartenente ad ogni settore si ottiene l’importo per la produttività di competenza dello stesso.
4) Assegnato il budget di settore le risorse sono distribuite tra il relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall’ente.
5) Ad ogni dipendente deve essere assegnato almeno un obiettivo che sia realizzabile, misurabile e corrispondente alle mansioni svolte. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dai responsabili di settore, esso rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004.
6) L’effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di marzo dell’anno successivo in applicazione dei seguenti criteri generali e della relativa procedura applicativa.
a) alla realizzazione degli obiettivi viene assegnato il 50% delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi;
b) la valutazione del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall’apposito nucleo sulla scorta dei reports predisposti dal responsabile del settore in cui sono indicati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi concordati con i collaboratori, l'eventuale scostamento rispetto alle previsioni, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di settore, la percentuale di erogazione delle risorse nell'anno. Gli eventuali risparmi andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
c) l’erogazione del restante 50% delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avviene mediante compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione individuale annuale.
d) per l’erogazione della quota di cui al punto c) si procede moltiplicando la valutazione individuale per il parametro di cui alla tabella contenuta nel precedente comma 3, lett. b), i risultati così ottenuti vengono sommati per tutti dipendenti del settore, le risorse destinate alla valutazione individuale sono divise per tale somma dando come risultato un valore unitario che viene infine moltiplicato per la valutazione di ciascun dipendente moltiplicata per parametro della categoria di appartenenza. Per l’applicazione della procedura si rimanda all’ allegato C del presente contratto;
e) prima di procedere all’effettiva erogazione delle risorse di cui al punto c) a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L’importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell’anno;
f) i risparmi derivanti dall’applicazione dei precedenti punti c), d) ed e) andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 5, del D.L. 112/08, mentre costituiranno economie di bilancio per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08.
7) Nel caso non si sia provveduto ad assegnare gli obiettivi ai dipendenti del settore le risorse di cui al presente articolo verranno interamente distribuite tra il personale del settore di appartenenza in
applicazione delle lettere b) e e) del precedente punto 6). Della mancata articolazione in sub- obiettivi da assegnare ai collaboratori del proprio settore si dovrà tenere in debito conto ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato del responsabile del settore.
8) Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
9) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono per il corrente anno pari a:
€ 20.668,66.
TITOLO III°
Disposizioni finali
Art. 12 Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione se ed in quanto applicabili e in ogni caso se non in contrasto di norme imperative.
Torre Boldone, 9.03.2015
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
Per la R.S.U. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
I rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto: CISL Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CGIL Xxxxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO A
Individuazione delle risorse decentrate
Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004
1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione sulle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
RISORSE STABILI | |
CCNL 01.04.1999 art. 14 comma 4 riduzione lav. straor. 1999 | € 168,46 |
economie lavoro straorinario 2012 | € 198,14 |
art. 15 c. 1 | € 57.702,79 |
led-art. 15 lett. g) | € 11.583,78 |
0,52% monte salari 1997-art.15 c.1 lett.j) | € 3.207,99 |
Art. 15 comma 5 | € 15.372.96 |
CCNL 05/10/01 1,1% monte salari 1999- art. 4 c.1 | € 7.547,11 |
Art. 4 c.2 - | € 5.207,87 |
CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari 2001- art. 32 | € 5.186,86 |
0,50% monte salari 2001- art. 32 Art. 32 comma 7 alte profess. CCNL 09.05.2006 0,5%monte salari 2003- art. 4 c.1 | € 4.182,95 € 4.431,08 |
CCNL 11/04/2008 0,6% monte salari 2005 -art. 8 | € 5.676,79 |
Riduzione personale cessato art. 9 c. 2bis d.l. 78/2010 anno 2014 | € 6.681,60 |
TOTALE | € 113.785,18 |
a) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall’art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).
€ 1.673,18
RISORSE VARIABILI
Art. 15 comma 1 – lettera k (come integrato dall’art. 4 comma 3 CCNL 05.10.2001) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale: art. 92 d. lgs. 163/2006 (progettazioni interne all’ente) per € 5.000,00
art. 15, comma 2 CCNL 1999 (punto i) della delibera n. 70 del 01.04.2008) integrazione delle risorse decentrate di un importo corrispondente all’1.2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997 (monte salari 1997 = € 1.107.944,00) per € 6.000,00.
Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL 1999 l’importo viene destinato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel servizio“ Torre Boldone sicura per l’anno 2014”;
Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto
1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell’indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
4. Per l’anno 2013 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:
Categoria D | € | 46,95 |
Categoria C | € | 41,46 |
Categoria B | € | 35,58 |
Categoria A | € | 29,31 |
Per un totale annuo complessivo di € 15.541,81 residuo € 103.254,73.
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate.
1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
• cessato dal servizio;
• che ha avuto una progressioni verticale
• che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell’organico dell’ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguente importi:
Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio | |
Importo di ulteriori LED assegnati al 01/01/99 per il personale attualmente in servizio | |
Importo dovuto a reinquadramenti operati ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.3.1999 per il personale attualmente in servizio | |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 1999 | |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2001 (a valere dal 2002 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2003 (a valere dal 2004 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2007 (a valere dal 2008 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | |
IMPORTO TOTALE | € 54.423,66 |
Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali .
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle indennità dovute al personale educativo, risulta ammontare:
€ 48.831,07
TOTALE FONDO
Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività
1. Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell’indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l’anno 2013 così suddiviso tra i diversi istituti:
Finalità del compenso | Risorse assegnate | |
Compenso per attività disagiate. | € | 1.668,11 |
Indennità di turno. | € | |
Indennità di rischio. | € | 1.337,15 |
Indennità di reperibilità. | € | 6.190,49 |
Indennità di maneggio valori. | € | 738,63 |
Indennità per orario ordinario estivo, notturno ed estivo- notturno. | € | |
-Compenso per particolari responsabilità | € | 12.400,00 |
Compenso per specifiche responsabilità | € | 816,67 |
Indennità di direzione o di staff (ex 8^ q.f.) per il personale non titolare di posizione organizzativa | € | |
Retribuzione di posizione e di risultato: | € | |
Progressione economica orizzontale per l’anno in corso. | € | |
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione della prestazione e del risultato. | € | |
Risorse destinate ai messi notificatori | € | |
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi | € | |
TOTALE | € | 23.151,05 |
2. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.