REGOLAMENTO COMUNALE:
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
REGOLAMENTO COMUNALE:
NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Provincia di Siena
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Disposizioni generali
Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone Articolo 4 - Funzionario Responsabile
Articolo 5 – Presupposto del canone
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI
Articolo 6 - Disposizioni generali in materia di occupazione Articolo 7 - Titolarità della concessione
Articolo 8 - Tipi di occupazione Articolo 9 - Occupazioni occasionali
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Articolo 10 - Rilascio delle concessioni Articolo 11 - Concessioni
Articolo 12 - Istanze d’urgenza
Articolo 13 - Rinnovo delle concessioni
Articolo 14 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione
Articolo 15 - Estinzione della concessione Articolo 16 - Occupazioni abusive
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni
Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici Articolo 19 - Determinazione della tariffa
Articolo 20 - Determinazione del canone Articolo 21 - Durata dell'occupazione Articolo 22 - Dimensione dell'occupazione
Articolo 23 - Occupazioni non assoggettate al canone
Articolo 24 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari Articolo 25 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 26 - Concessioni che comportano la manomissione del suolo pubblico Articolo 27 - Occupazioni connesse a manifestazioni ed eventi
Articolo 28 - Accessi e passi carrabili
Articolo 29 - Occupazione con impianti di installazione di mezzi pubblicitari Articolo 30 - Opere, depositi e cantieri stradali
Articolo 31 - Mercati
Articolo 32 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative
Articolo 33 - Occupazioni per l’installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo Viaggiante
Articolo 34 - Occupazione per comizi e raccolta firme Articolo 35 - Occupazione con elementi di arredo Articolo 36 - Occupazioni di altra natura
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI UBBLICITARI
Articolo 37 - Istanze per i messaggi pubblicitari
Articolo 38 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
Articolo 39 Istruttoria amministrativa Articolo 40 - Procedure
Articolo 41 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni Articolo 42 - Rinnovo, proroga e disdetta
Articolo 43 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
Articolo 45 - Rimozione della pubblicità
Articolo 46 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 47 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone Articolo 48 - Modalità per l'applicazione delle tariffe
Articolo 49 - Modalità di determinazione del canone Articolo 50 - Esoneri ed esenzioni
Articolo 51 - Esoneri ed esenzioni Articolo 52 - Riduzioni
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 53 - Servizio delle Pubbliche Affissioni
Articolo 54 - Determinazione del canone per le pubbliche affissioni Articolo 55 - Riduzioni
Articolo 56 - Esenzioni
Articolo 57 - Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni
TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI
Articolo 58 - Modalità e termini per il pagamento del canone Articolo 59 - Versamenti e rimborsi
Articolo 60 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA’ ED ACCERTAMENTI
Articolo 61 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive Articolo 62 - Sanzioni accessorie
Articolo 63 - Autotutela
Articolo 64 - Attività di verifica e controllo
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 65 - Disposizioni finali
ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
ALLEGATO "B" ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DEL COMUNE CON LA CLASSIFICAZIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i criteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari .
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare l’invarianza dell’entrata, intervenendo cioè in modo da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce, fatta salva, a partire dall’anno 2021, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Articolo 2 - Disposizioni generali
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.
3. La richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.
Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal
soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. L’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude quella del canone per le occupazioni di aree pubbliche.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all’art. 86, comma 5 del presente Regolamento.
6. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
Articolo 4 - Funzionario Responsabile
Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività or- ganizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite dalla Giunta Comunale tenendo conto dell’organizzazione dell’Ente.
Articolo 5 – Presupposto del canone
1. Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per “dicatio ad patriam” ovvero per destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.
3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all’occhio distratto del passante.
7. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
8. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).
9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI
Articolo 6 - Disposizioni generali in materia di occupazione
1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.
4. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta
comunicazione o attuate contro il divieto dell’Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.
5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, comma 5.
6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant’altro previsto dalla specifica disciplina comunale. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l’ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico- edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata entro la tempistica prevista dalla specifica disciplina settoriale comunale.
11. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.
12. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
13. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
Articolo 7 - Titolarità della concessione
1. La concessione può essere richiesta:
a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni permanenti
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.Lgs. 285/1992;
f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.
Articolo 8 - Tipi di occupazione
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 9 - Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
d) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all’Ufficio comunale competente secondo la tempistica e le modalità previste dalla specifica disciplina comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. L’occupazione di suolo pubblico con banchi all’esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la
presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell’esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Articolo 10 - Rilascio delle concessioni
1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata alla posta certificata dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate dall’ufficio competente.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall’ufficio protocollo comunale.
3. Ove l’istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
4. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell’istruttoria.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell’art. 2, c.7, L. 241/1990.
7. La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica comunale e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all’art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Concessioni
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l’ufficio competente o l’eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento abilita l'occupazione.
3. L’atto di concessione deve contenere:
a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
b) l’esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
c) l’obbligo di corrispondere il canone;
d) l’obbligo di osservare quanto previsto al comma 8.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque
necessaria l’ordinanza del responsabile del Servizio.
8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di concessione ed in particolare ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia dei materiali;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
Articolo 12 - Istanze d’urgenza
1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell’“autorizzazione d’urgenza”. L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà essere inoltrata alla posta certificata dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate dall’ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l’occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza on line tramite sportello telematico, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art 61 comma 5 del presente Regolamento.
2. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d’urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all’atto della presentazione dell’istanza di occupazione, l’ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.
3. In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Articolo 13 - Rinnovo delle concessioni
1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
4. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.
5. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.
Articolo 14 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione
1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.
4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.
Articolo 15 - Estinzione della concessione
1. Sono causa di estinzione della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l’avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, decorsi trenta giorni dall’avvenuto trasferimento;
d) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
e) la cessazione dell’attività;
2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l’occupazione entro 15 giorni dall’avvenuta estinzione. Decorso tale termine l’occupazione è da considerarsi abusiva.
Articolo 16 – Occupazioni abusive
1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Dall’occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l’obbligazione di corrispondere l’indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l’occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L’applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l’occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni
1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826, dell’art. 1, della L. 160/2019 è ridotta a un quarto.
Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 2.
3. . Con deliberazione consiliare da adottare entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno di riferimento possono essere disposte integrazioni e variazioni della classificazione delle aree in relazione a modifiche dell’assetto urbano, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.
Articolo 19 - Determinazione della tariffa
1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all’unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 20 - Determinazione del canone
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.
Articolo 21 - Durata dell'occupazione
1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 28) per il coefficiente moltiplicatore (art. 29) per la misura dell'occupazione per il numero dei giorni di occupazione.
2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell’atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con la maggiorazione del 15%.
3. Con riferimento alle occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica la tariffa oraria ottenuta dividendo in ventiquattresimi la tariffa giornaliera aumentata del 100%. Per le occupazioni di durata superiori alle 10 ore si applica la tariffa giornaliera.
4. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da pubblici esercizi e/o da esercizi commerciali nel periodo dal 1 novembre al 15 marzo beneficiano di una riduzione dell’80% sull’entità del canone determinato.
Articolo 22 - Dimensione dell'occupazione
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non
direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 23 - Occupazioni non assoggettate al canone
1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
b) le occupazioni di aree cimiteriali;
e) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap; le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
f) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
g) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
h) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
i) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;
j) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
k) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite solo a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
m) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq ciascuno, e comunque per un totale complessivo di un mq. (orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili);
n) le occupazioni con bacheche, tende o simili, fisse o retrattili, di carattere temporaneo e permanenti;
o) le occupazioni di pronto intervento con xxxxx, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad otto ore;
p) le occupazioni per operazioni di trasloco, di pronto intervento per piccole riparazioni e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
q) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo; purchè non siano collocate per delimitare spazi di servizio;
r) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
s) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
t) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
u) le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale e celebrative del tempo libero, non comportanti attività di vendita, preparazione e somministrazione;
v) le occupazioni temporanee, per manifestazioni od iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, sportivo, culturale, istituzionale o a scopo benefico - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate anche se comportanti attività di vendita, preparazione e somministrazione. In tale caso, il legale rappresentante delle associazioni interessate dovrà rilasciare dichiarazione attestante il possesso dei sopracitati requisiti per l’esenzione;
w) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati.
x) le occupazioni effettuate da edicole con civette per giornali nella misura massima di tre espositori;
y) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
z) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Castellina in Chianti per attività di pubblico interesse;
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.
4. A norma dell’art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i,, convertito con L. n. 120/2020, il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
5. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo, in applicazione del successivo art. 86.
Articolo 24 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari
1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione può:
a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;
b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale;
c) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.
Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall’Ufficio comunale che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio destinato all’entrata disciplinata nel presente Regolamento.
Articolo 25 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi
1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.
2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dalla legge.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In deroga a quanto previsto al successivo Titolo V, il versamento del canone è effettuato entro il
30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 26 - Concessioni che comportano la manomissione del suolo pubblico
1. Per tipologie di concessione che comportino la manomissione dell’area occupata, con
conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall’occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo l’Amministrazione Comunale può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che preveda esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del Codice Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre giorni 15 dal suo ricevimento.
2. L’ammontare della cauzione sarà stabilita dai competenti Uffici Tecnici (Lavori pubblici ed urbanistica), di volta in volta secondo le diverse tipologie dell’occupazione in base alle superfici da manomettere ed al tipo di pavimentazione interessata con riferimento al sottostante prospetto indicativo.
Tipo pavimentazione prevalente | Importo cauzione | Cauzione minima |
Terreno vegetale | euro/mq 25,00 | euro 250,00 |
Aiuole e prati | euro/mq 40,00 | euro 250,00 |
Conglumerato bituminoso | euro/mq 100,00 | euro 700,00 |
Piastrelle ed autobloccanti | euro/mq 100,00 | euro 700,00 |
Ammatonati e pietra | euro/mq 200,00 | euro 1.000,00 |
3. È facoltà degli Uffici Tecnici applicare maggiorazioni fino al 50% rispetto a quanto sopra previsto per la presenza nel luogo oggetto della manomissione di manufatti e/o impianti che potrebbero in qualche modo essere danneggiati del tipo: cordolature, linee elettriche, condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, impianti di irrigazione ecc. Gli Enti e le Aziende gestori di pubblici servizi (Enel, Intesa, Telecom, ecc.) possono avvalersi dell'opportunità di stipulare apposite convenzioni con il Comune al fine di agevolare le procedure di rilascio delle singole autorizzazioni; tali convenzioni dovranno in ogni caso prevedere l'obbligo di presentazione di cauzioni forfetarie tramite polizze fideiussorie aventi scadenza superiore di almeno dodici mesi rispetto alla durata delle convenzioni stesse ed importo corrispondente alla superficie di suolo che si prevede di manomettere nell'arco di un anno. Anche le suddette polizze dovranno prevedere esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del Codice Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre giorni 15 dal suo ricevimento. Le predette convenzioni dovranno inoltre prevedere l'obbligo da parte dell'Ente o Azienda di comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco delle manomissioni che si intendono effettuare nel corso dell'anno successivo al fine di coordinarle con quelle previste dagli altri Enti o Aziende operanti sul territorio nonché con gli interventi di competenza comunale.
4. Il predetto deposito ha lo scopo di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni contenute o richiamate dal provvedimento autorizzativo nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, il rimborso di somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o eseguiti non conformemente, la tempestività di esecuzione dei ripristini a regola d'arte, il pagamento delle tasse e tributi previsti per legge, ed ogni altra inadempienza anche se qui esplicitamente non citata.
5. Conseguentemente all'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso il titolare
dell'autorizzazione provvederà a trasmettere domanda di restituzione del deposito cauzionale che dovrà contenere:
- dichiarazione in merito alla data effettiva di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto a suo tempo presentato, ovvero, in caso contrario, agli elaborati modificativi successivamente presentati ed approvati dagli uffici competenti.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
- documentazione fotografica atta ad illustrare lo stato dei luoghi a seguito degli interventi e dei ripristini effettuati;
- una dichiarazione che i lavori stessi risultano perfettamente conformi agli elaborati presentati in sede di istanza.
6. Il deposito cauzionale sarà restituito solo dopo verifica e rilascio di attestazione di regolarità tecnica effettuata dagli Uffici Tecnici; nei casi di irregolarità accertata il Comune potrà attivare le procedure per addivenire all'incameramento di parte o dell'intera garanzia versata oltre che alla richiesta di rimborso di ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.
7. Nel caso in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei ripristini, e ferma restando la facoltà per il Comune di provvedere all'escussione delle cauzioni prestate ed alla loro diretta esecuzione, è comunque fatto esplicito divieto per l'inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre località, fino a che lo stesso non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi prescritti il suolo pubblico in precedenza manomesso; il Titolare dell'autorizzazione, in quanto inadempiente, sarà unico e diretto responsabile di detto divieto; il Comune sarà quindi sollevato da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento anche se lo stesso fosse riferito a posa di servizi per l'utenza tenendo quindi il Comune stesso sollevato da ogni e qualsiasi danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse derivargli dall'impossibilità di esecuzione degli ulteriori lavori.
Articolo 27 - Occupazioni connesse a manifestazioni ed eventi
1. Le istanze comportanti l’occupazione di spazi ed aree pubbliche connesse a manifestazioni ed eventi (attività musicali e ricreative, rappresentazioni teatrali, ecc. anche comportanti la somministrazione di alimenti e bevande,) ricadenti nello stesso periodo, ma non ricompresi nel calendario degli eventi definito dall’Amministrazione comunale, sono esaminate ed autorizzate dalla Giunta Comunale. Dell’esito di tale esame, ne è data tempestiva comunicazione agli interessati.
2. La Giunta Comunale autorizza altresì le occupazioni di suolo pubblico concomitanti ad eventi compresi nel Calendario delle manifestazioni o autorizzati ai sensi del precedente comma 1.
Articolo 28 - Accessi e passi carrabili
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determi- nazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica
del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modi- fica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area latera- le posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rila- sci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con appo- sito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere auto- rizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modali- tà indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rien- trando nella misurazione del passo carrabile.
Articolo 29 - Occupazione con impianti di installazione di mezzi pubblicitari
1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente Regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dal comma successivo.
2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.
Articolo 30 - Opere, depositi e cantieri stradali
1. L’occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all’art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del Servizio infrastrutture sviluppo ed assetto del territorio che, sentiti i Servizi interessati, con apposito atto dispone e prescrive l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 21 del Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. L’occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo a condizione che l’esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.
2. Le modalità di autorizzazione e l’esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni.
3. Le occupazioni temporanee delle aree o spazi di cui all’art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui al successivo art. 40, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente Regolamento per la categoria, la superficie
dello spazio occupato e per la durata dell’occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al responsabile del servizio di cui all’art. 5, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione, ed è dallo stesso rilasciata previo parere dei servizi Servizio infrastrutture sviluppo ed assetto del territorio e Polizia Municipale, con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con l’obbligo del concessionario di osservare le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.
Articolo 31 - Mercati
1. Per i mercati settimanali, individuati con specifici atti deliberativi, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.
Articolo 32 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative
1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasioni di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità della normativa regionale e delle altre disposizioni vigenti.
2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa prevista dall’art. 17, tenuto conto della classificazione delle strade prevista dall’art. 18 del presente Regolamento.
Articolo 33 - Occupazioni per l’installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante
1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.
2. Per tali occupazioni è fissata una cauzione di € 50,00 per le attività circensi e di € 20,00 per gli spettacoli viaggianti.
3. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.
4. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l’obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell’occupazione, alla pulizia dell’area occupata collocando i rifiuti nei più vicini cassonetti della raccolta differenziata. Nel caso di inadempienza l’intervento di pulizia e ripristino è effettuato d’ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall’art. 50 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.
Articolo 34 - Occupazione per comizi e raccolta firme
1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno 15 giorni prima.
3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.
Articolo 35 - Occupazione con elementi di arredo
1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 1,00 mq. complessivi.
4. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
5. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
Articolo 36 - Occupazioni di altra natura
1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
Articolo 37 - Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Articolo 38 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
a) Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
d) Pubblicità con veicoli d’impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Articolo 39 - Istruttoria amministrativa
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comuni- cazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, prov- vede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri. Det- ti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporte- rà l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di
competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presenta- zione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di docu- mentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne di- mostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indi- cato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio oc- cupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione ac- certata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di compe- tenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sul- le stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per po- ter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dal- la data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e tempo- ranee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali non- ché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le venti- quattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’esposizione pub- blicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmen- te al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquida- zione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 40 - Procedure
1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provve- de ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla
viabilità e agli altri uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono esse- re espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richie- sta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presenta- zione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di docu- mentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.
Articolo 41 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabi- le della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblici- tari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene in- stallato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usu- frutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della au- torizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del
pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale con- dizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di ver- samento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino in- variati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti ven- dita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli eser- cizi coinvolti.
Articolo 42 - Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa pre- sentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà auto- matico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizza- ta.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazio- ne delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente all’anno seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 43 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme ge- nerali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontaredel nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con av- viso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedu- re disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Rego- lamento,nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
d) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro (30) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica,salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizza- zione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del con- cessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 45 - Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la ri- mozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesi- stenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere ef- fettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripri- stino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conse- guente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed uti- lità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decor- rere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 46 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o ef- fettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relati- vo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 47 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone
1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:
a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e
densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in 5 categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato “B” del presente Regolamento. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 2;
c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato “B” del presente Regolamento;
d) l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.
Articolo 48 - Modalità per l'applicazione delle tariffe
1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.
X. Xxxxx a carattere generale:
a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.
B. Norme specifiche:
a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
b) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;
c) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
i) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad
accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
C. Pubblicità su veicoli:
a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all’art. 1, comma 825 della L. 160/2019;
c) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
Articolo 49 - Modalità di determinazione del canone
1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.
3. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre al metro quadrato.
Articolo 50 - Esoneri ed esenzioni
1. Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
i) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli;
j) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall’art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
p) le vetrine esposizioni;
q) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.
3. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:
a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Castellina in Chianti riguardante la propria attività istituzionale;
c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.
Articolo 51 - Riduzioni
a) Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
e) Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
f) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
g) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
h) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.1
i) Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
Articolo 52 - Agevolazioni
1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale possono essere definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni;
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 53 – Servizio delle Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell’eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Articolo 54 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fi- no a cm 70x100 per periodi di esposizione di 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione è quella determinata con delibera di Giunta Comunale.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per le affissioni effettuate nel periodo 1 maggio – 30 settembre il canone è maggiorato del 50 per cento.
5. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si appli- xxxx sulla tariffa base.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente al- la richiesta del servizio;
7. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigo- re.
Articolo 55 - Riduzioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rien- tranonei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.38;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantro- piche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di benefi- cenza;
e) per i manifesti relativi ad annunci mortuari affissi tramite il Comune;
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto nonpotrà essere applicata la riduzione del diritto.
Articolo 56 - Esenzioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, espostinell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed airichiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per ilParlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
h) i manifesti relativi ad annunci mortuari affissi direttamente dall’interessato.
Articolo 57 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dalricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizio- ne l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dal- la data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere
a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro no- vanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esem- plari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente man- tenendo, nelfrattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. I manifesti devono essere fatti pervenire all’ufficio comunale, nell’orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio.
TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI
Articolo 58 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della L. 160/2019.
2. non sono soggetti a versamento o rimborso del canone gli importi inferiori a € 5.00.
3. il pagamento del canone dev’essere effettuato tramite la procedura online PAGO-PA
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, se di importo pari o inferiore a € 500,00, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione. Se l’importo è superiore può essere corrisposto in un numero di rate non superiore a quattro, senza interessi e di uguale importo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno la prima rata va versata contestualmente al rilascio dell’atto amministrativo, le altre di uguale importo, entro le scadenze concordate;
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine di cui al successivo comma 6. Qualora l’importo sia superiore a € 259,00 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 marzo, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre.
6. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.
8. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all’art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.
Articolo 59 - Versamenti e rimborsi
1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 15.00 per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi di legge.
Articolo 60 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal funzionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all’art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge, oltre al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 500.00;
d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.
TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA’ ED ACCERTAMENTI
Articolo 61 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicata una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. Alle altre violazioni consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.
7. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.
Articolo 62 - Sanzioni accessorie
1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i
materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
Articolo 63 - Autotutela
1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funzionario responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
Articolo 64 - Attività di verifica e controllo
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell’art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata le gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. L’Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell’entrata ai sensi dell’art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 65 - Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all’esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe
in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena
TARIFFE BASE
A) Occupazioni permanenti.
TARIFFA BASE ANNUALE PER MQ. | 1^ CATEGORIA | 2^ CATEGORIA |
€ 25,823 | € 25,823 | € 18,076 |
TARIFFA BASE ANNUALE PER ML. | 1^ CATEGORIA | 2^ CATEGORIA |
€ 12,911 | € 12,911 | € 9,038 |
B) Occupazioni temporanee
TARIFFA BASE GIORNALIERA PER MQ./ML. . | 1^ CATEGORIA | 2^ CATEGORIA |
€ 0,3615 | € 0,3615 | € 0,2711 |
C) Pubblicità e pubbliche affissioni
TARIFFA BASE ANNUALE. | 1^ CATEGORIA | 2^ CATEGORIA |
€ 0,3615 | € 0,3615 | € 0,2711 |
TARIFFA BASE GIORNALIERA. | 1^ CATEGORIA | 2^ CATEGORIA |
€ 0,3615 | € 0,3615 | € 0,2711 |
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA’ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI.
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFICIENTI MOLTIPLICATORI |
Chioschi | 2 |
Spazi soprastanti | 0,7 |
Spazi sottostanti (cisterne, pozzetti e simili) | 0,8 |
Sottosuolo (cavi, condutture e simili) | 0,8 |
Passi carrabili | 1,3 |
Accessi carrabili a filo del manto stradale | 0,7 |
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti | 2 |
Pubblici esercizi (bar, ristoranti) | 2 |
Attività edilizia | 2 |
Manifestazioni politiche, culturali o sportive | 0,6 |
Mercati settimanali | 2,10 |
Esercizi commerciali | 2 |
Occupazioni temporanee effettuate durante l’anno | 2 |
Fiere | 8 |
Impianti distributori di carburante | 2 |
Altre attività | 2 |
Occupazioni temporanee per opere pubbliche realizzate da terzi per conto dell’Xxx.xx Comunale | 0,2 |
Pubblici spettacoli itineranti (circo e simili) | 0,6 |
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFICIENTI MOLTIPLICATORI |
MERCATI GIORNALIERA | 2,10 |
FIERE GIORNALIERA | 8,00 |
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFICIENTI MOLTIPLICATORI |
PUBBLICITA’ ORDINARIA | |
Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo | |
per ogni metro quadrato di superficie | 0,3787 |
superiore al metro quadrato | 0,4543 |
superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 | AUMENTATO DEL 50 % |
superiore a metri quadrati 8,5 | AUMENTATO DEL 100 % |
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI | |
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato |
per ogni metro quadrato di superficie | 0,3787 |
superiore al metro quadrato | 0,4543 |
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli | |
per ogni metro quadrato di superficie | 0,3787 |
superiore al metro quadrato | 0,4543 |
PUBBLICITÀ EFFETTUATA ALL'ESTERNO DEL VEICOLO | |
superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 | AUMENTO DEL 50 % |
superiore a metri quadrati 8,5 | AUMENTO DEL 100 % |
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg | 2,4790 |
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg | 1,6527 |
per autoveicoli e motoveicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | 0,8257 |
CON RIMORCCHIO | |
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg | 4,9580 |
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg | 3,3053 |
per autoveicoli e motoveicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | 1,65 |
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI | |
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare | |
METRO QUADRATO | 1,10 |
EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA | 0,55 |
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione | 3,45 |
OLTRE I TRENTA GIORNI | 1,73 |
PUBBLICITÀ VARIA |
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati | 82,63 |
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili | 41,32 |
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari | 3,45 |
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto | 10,33 |
PUBBLICHE AFFISSIONI | |
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 | |
per i primi 10 giorni | 1,72 |
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,52 |
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli | |
per i primi 10 giorni | 2,58 |
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,68 |
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli | |
per i primi 10 giorni | 2,58 |
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,68 |
Per quelli costituiti da più di dodici fogli | |
per i primi 10 giorni | 3,43 |
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 1,03 |
ALLEGATO B)
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.
N. | Definizione spazio o area pubblica | Ubicazione | Denominazione |
1 | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | xxx Xxxxxx |
0 | “ | “ | Roma |
3 | Corso | “ | Ferruccio |
4 | “ | “ | Xxxxxx x Xxxxxxx |
0 | “ | “ | IV Novembre fino incrocio X.xx Xxxxxxxxxxx |
0 | Xxxxxx | “ | delle Mura |
7 | “ | “ | Toscana |
8 | “ | “ | della Rocca |
9 | “ | “ | Xxxxxx xxxxx Xxxxx |
00 | “ | “ | delle Volte |
11 | “ | “ | Xxxxx xxxxxxxx |
12 | “ | “ | della Ghiacciaia |
13 | “ | Loc. Fonterutoli | Centro abitato |
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA II^ CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL CANONE DELLA COSAP.
N. | Definizione spazio o area pubblica | Ubicazione | Denominazione |
1 | Strada | Capoluogo | IV Novembre da V.le rimembranza ai Macelli |
2 | “ | “ | X.xx Xxxxxxxxxxx |
0 | “ | “ | Via Val d’Xxxx |
4 | “ | “ | Xxx Xxxxxxxxxxxx |
0 | “ | “ | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx |
0 | “ | “ | Via X. Xxxxxxxxxx * |
7 | “ | “ | Xxx X. Xxxxxxx |
0 | “ | “ | Xxx X. Xxxxx |
0 | “ | “ | Xxx Xxxxxxx |
00 | “ | “ | Xxx Xxxxxxx |
00 | “ | “ | Xxx Xxxxxxxxxx |
00 | “ | “ | Xxx Xxxxxxx |
00 | “ | “ | Xxx xxx Xxxxxxxx |
00 | “ | “ | Xxx xxx Xxxxxxxx |
00 | “ | “ | Via di Crocefiorentina * |
N. | Definizione spazio o area pubblica | Ubicazione | Denominazione |
16 | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxx xx Xxxxxxxxx |
00 | “ | Xxx. Xxx Xxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx |
00 | “ | Loc. Piazza | “ |
19 | “ | Loc. Fioraie | “ |
20 | “ | Loc. Lilliano | “ |
21 | “ | Loc. Tregole | “ |
* strade private di prossima acquisizione da parte dell’Ente
** strade provinciali