AGRI-protect L’ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA
AGRI-protect L’ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Protezione giuridica per agricoltori
(Assicurazione di protezione giuridica per aziende, privata e di circolazione per assicurati Agrisano)
Assicuratore: Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx
Condizioni generali d‘assicurazione
valide dal 1° gennaio 2022
La società Agrisano Assicurazioni SA ha stipulato con la società Orion Assicura- zione di Protezione Giuridica SA un contratto collettivo su misura per i bisogni dell’agricoltura. Nelle questioni legali, gli specialisti di Xxxxx lavorano a fianco di Xxxxxxxxxx, uno dei servizi leader di consulenza e fiduciaria in agricoltura
dell’Unione Svizzera dei Contadini. In materia di AGRI-protect, il suo personale specializzato si occupa della regolazione dei sinistri nelle controversie giuridi- che specifiche all‘agricoltura, che richiedono conoscenze specialistiche.
Edizione 2022 – valido dal 1.1.2022 Assicurazioni Agrisano SA, Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx
INDICE
INFORMAZIONI PER LA CLIENTELA AI SENSI DELLA LCA 3
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE 5
A Validità territoriale 5
A1 Dove è valida l’assicurazione. 5
A2 Termini. 5
B Protezione giuridica per aziende e privata 5
B1 Chi e assicurato. 5
B2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati. 6
C Protezione giuridica di circolazione. 10
C1 Chi e assicurato. 10
C2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati. 10
D Disposizioni comuni. 12
D1 Quali prestazioni vengono fornite 12
D2 Franchigia 13
D3 Esclusioni. 13
D4 Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni. 14
D5 Quando l’assicurazione esplica i suoi effetti?. 14
D6 Come può essere disdetto il contratto a seguito di sinistro. 14
D7 Come viene liquidato un caso di sinistro. 14
D8 Divergenze d’opinione. 15
D9 Diritto di revoca e i suoi effetti. 15
D10 Cosa avviene con i premi. 15
D11 Violazione di obblighi. 15
D12 A chi devono essere indirizzate le comunicazioni. 15
D13 Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio. 16
D14 Retribuzione Broker 16
D15 Protezione dei dati 16
D16 Quale è il foro. 16
D17 Quali sono le disposizioni legali applicabili. 16
INFORMAZIONI PER LA CLIENTELA AI SENSI DELLA LCA
Le designazioni di persone valgono parimenti per entrambi i sessi.
Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica sull’impresa di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. I diritti e i doveri delle parti contrattuali risultano in modo esaustivo dalla documentazione contrattuale (richiesta / offerta, polizza, Condizioni d’assicurazione) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Laddove nelle presenti condizioni sia richiesta la forma scritta, è sufficiente anche un’altra forma che permetta la prova tramite testo (p. es. e-mail, formulario di contatto).
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, (di seguito denominata Orion), con sede a Basilea, soggetta alla vigilanza da parte dell’Au- torità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx). Orion opera solo in Svizzera (senza il Principato del Liechten- xxxxx). I contraenti con domicilio/sede al di fuori della Svizzera non possono stipulare un’assicurazione presso Orion. Un’assicurazione in essere si estingue con il trasferimento o la notifica di partenza dalla Svizzera.
Agrisano Assicurazioni SA (di seguito denominata Agrisano) è coinvolta nell’e- secuzione del contratto e su incarico di Orion può
• allestire i documenti contrattuali;
• richiedere i premi;
• modificare o disdire il contratto;
• ricevere tutte le comunicazionì.
Di fronte a un caso giuridico la preghiamo di contattare, per iscritto o per tele- fono, AGRI-protect, Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Tel. 0000 000 000.
Quali sono i rischi assicurati e a cosa si estende la copertura assicurativa?
In caso di problemi legali, l’Assicurazione di protezione giuridica sostiene gli assicurati in quanto Assicurazione contro i danni. Copre, tra le altre cose, i se- guenti ambiti giuridici, a condizione che siano assicurate le relative coperture:
• Protezione giuridica dell’azienda e privata: controversie derivanti dal suo settore aziendale e privato come diritto di risarcimento danni, diritto penale, diritto di proprietà, diritto assicurativo, diritto del lavoro, diritto contrattuale, diritto di locazione e diritto ereditario, così come riguardanti i pagamenti diretti, le licenze di costruzione, la pianificazione del territo- rio e delle zone.
• Protezione giuridica di circolazione: controversie riguardanti la mobilità, per esempio in seguito ad incidenti, in caso di procedimenti penali o amministrativi e in caso di controversie contrattuali riguardanti veicoli.
Le informazioni su ulteriori casi assicurativi, copertura territoriale e somme di assicurazione massime sono disponibili negli art. X0, X0, X0, X0 x X0.
Quale premio è dovuto?
L’ammontare del premio/dei premi dipende dai rischi assicurati e dalla coper- tura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e ad eventuali tasse (p. es. imposte, pagamento rateale) figurano nella documentazione contrat- tuale. Deve essere pagato all’inizio del periodo di assicurazione, a meno che non sia prevista una scadenza successiva in base alla documentazione con- trattuale o al conteggio dei premi. Xxxxx può adeguare il premio e le Condi- zioni d’assicurazione con l’inizio di ogni nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto indicato nelle Condizioni d’assicurazione.
Quali sono gli altri obblighi dell’assicurato?
Gli obblighi risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA. Obblighi importanti sono per esempio:
• Notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato;
• Notifica scritta immediata degli eventi assicurati;
• Collaborazione al chiarimento della fattispecie (in caso di sinistro, in caso di cambiamento del rischio, ecc.).
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
L’assicurazione prende avvio il giorno indicato nella polizza. Fino alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della copertura, Xxxxx può rifiutare la richiesta. Le condizioni contrattuali definiscono i casi in cui sia applicabile un periodo di carenza. Xxxxx eroga le proprie prestazioni non prima del paga- mento completo del primo premio. L’assicurazione vale per i casi giuridici che si verificano nel corso della durata del contratto e vengono notificati ad Orion.
Orion o l’assicurato possono sciogliere il contratto nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi, al 30 giugno o al 31 dicembre. Di regola il contratto si estingue mediante disdetta ordinaria. Se non vi è disdetta, il contratto si rinno- va tacitamente di un altro anno.
Altre possibilità di risoluzione risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla
LCA.
Il contratto può essere revocato?
Entro 14 giorni e in forma scritta, l’assicurato può revocare la propria richiesta di stipulare il contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Il termi- ne è rispettato, se l‘ultimo giorno del termine l’assicurato comunica ad Xxxxx la sua revoca o consegna alla Posta la sua dichiarazione di revoca.
Xxxxx come tratta i dati personali?
Xxxxx tratta i dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali), in rela- zione alla stipulazione e gestione del contratto e ad altri scopi. Maggiori infor- mazioni sul trattamento dei dati da parte di Xxxxx (sugli scopi, i destinatari dei dati, la custodia e i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in generale sono consultabili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati di- sponibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx. Tale dichiarazione può anche essere richiesta ad Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Il broker riceve una retribuzione?
Se una persona terza, per esempio un intermediario non vincolato (broker), si incarica di tutelare gli interessi dell’assicurato in relazione alla stipulazione o alla gestione di questo contratto d’assicurazione, è possibile che Orion cor- risponda a questa persona una retribuzione per la sua attività sulla base di un accordo. Qualora l’assicurato desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi alla persona terza coinvolta.
Contenuto del contratto di assicurazione
Il contenuto del contratto si basa su:
• le seguenti Condizioni generali di assicurazione
• la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
• la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
• l’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordi- nanza sulla sorveglianza, OS)
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE (CGA)
In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinante.
A Validità territoriale
A1 Dove è valida l’assicurazione
1 La validità territoriale è indicata nella colonna corrispondente della tabella «Quali sono gli ambiti giuridici assicurati» (art. B2 risp. C2).
2 Le misure di riscossione assicurate vengono intraprese solo nei limiti della validità territoriale applicabile all’ambito giuridico in questione.
A2 Termini
Validità territoriale | Sono assicurati, indipendentemente dal luogo dell’evento, i casi in cui il foro si trova all’interno del territorio geografi co indica- to, nella misura in cui il diritto nazionale corrispondente sia applicabile e il foro dell’esecuzione si trovi anch’esso nel territorio assicurato nel momento dell’annuncio del caso di sinistro. |
Svizzera | Copertura Svizzera. |
Europa | Europa geografi ca fi no agli Urali ed agli stati extraeuropei rivieraschi del Mediterraneo. |
Fuori Svizzera CHF … | Somma assicurata determinante in caso di foro giuridico al di fuori della Svizzera. |
B Protezione giuridica per aziende e privata
B1 Chi e assicurato
1. Sono assicurati:
• L’assicurato menzionato nella polizza.
• I suoi figli a condizione che abitino insieme a lui nella stessa economia domestica e fino a scadenza dell’anno di calendario nel quale compiono il loro 18esimo anno di vita.
• I successori in diritto di un assicurato, nel caso in cui dalla sua morte prenda avvio un caso coperto, oppure un caso coperto non si sia ancora concluso.
2. La protezione giuridica per aziende è concessa unicamente per aziende agricole. L’assicurazione subentra anche per casi in connessione con l’attività com- plementari dell’azienda agricola a condizione che il fatturato annuo non superi l’importo di CHF 100 000.
B2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati (enumerazione esaustiva)
Ambito giuridico: | Validità territoriale (definizione dei termini cfr. art. A2): | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: |
1 Pretese in risarcimento danni Le pretese in risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesione corporale/omicidio colposo) così come per i danni patri- moniali diretti che ne derivano. | Europa | Nessuno | Al momento in cui il danno è stato provocato. |
2 Legge sull’aiuto alle vittime d’infrazioni Le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. B2 cpv. 1 nell’ambito delle disposizioni legali sull’aiuto alle vittime d’infrazioni (LAVI). | Europa | 3 mesi | Al momento in cui il danno è stato provocato. |
3 Denuncia penale L’inoltro di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconosci- mento di pretese in risarcimento danni secondo l’art. B2 cpv. 1. | Europa | Nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle dis- posizioni penali è stata effettivamente o presumi- bilmente commessa. |
4 Difesa penale Difesa dell’assicurato in caso di una procedura penale avviata a suo carico per l’imputazione di violazione per negligenza di norme penale. | Europa | Nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle dis- posizioni penali è stata effettivamente o presumi- bilmente commessa. |
5 Diritti reali Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a beni mobili e animali. | Svizzera | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
6 Diritto d’assicurazione Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS / AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d’assicurazione con assicurazioni private. | Svizzera | 3 mesi | • in caso di danni a persone: alla prima mani- festazione di un danno alla salute, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o invalidità; • in caso di altri danni: nel momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle prete- se nei confronti dell’assicurazione; • in caso di controversia per presunta falsa dichiarazione della richiesta: al momento della dichiarazione della richiesta; • in tutti gli altri casi: nel momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizio- ni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. In quest’ultimo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’as- sicurato. |
7 Diritto del lavoro Le liti derivanti da un contratto di lavoro. | Svizzera | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
8 Diritto dei pazienti Le liti in qualità di paziente con medici, ospedali o altre istituzioni mediche: a in Svizzera. b all’estero, soltanto in caso di trattamenti medici che devono essere effet- tuati d’urgenza. | a Svizzera b Europa | 3 mesi, eccetto nel contesto di trattamenti che devo- no essere effettuati d’urgenza | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
9 Altro diritto contrattuale Le liti derivanti dai seguenti contratti (lista esaustiva): a contratto di compravendita (incluso E-Commerce) di beni mobili ed animali. b contratto di permuta e donazione di beni mobili ed animali. c comodato, contratto di deposito e di trasporto. d contratto d’appalto di beni mobili e mandato. e mutuo. | Svizzera | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
Somma assicurata in CHF per caso: | Franchigia: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. D3 la copertura assicurativa é esclusa: |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | • per delitti contro l’onore. • per le pretese di risarcimento quali conseguenza di un evento, nel quale l’assicurato era conducente di un veicolo a motore. | |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | ||
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | Anticipo di cauzioni penali: CHF 100 000 | per delitti contro l’onore. |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | Anticipo di cauzioni penali: CHF 100 000 | • per delitti contro l’onore. • nel procedure quali conseguenza di un evento, nel quale l’assicurato era conducente o detentore di un veicolo a motore. |
500 000 | CHF 300 più 10% | ||
500 000 | CHF 300 più 10% | ||
500 000 | CHF 300 più 10% | È assicurato un valore di causa massimo di CHF 150 000. Nei casi in cui questo valore venga superato (anche nei casi estragiudiziali), i costi vengono presi a carico proporzionalmente. Il valore di causa determinante corrisponde all’insieme delle pretese (inclusa la domanda riconvenzionale) e non ad un’eventuale azione parziale. | |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | b Il caso d’urgenza è dato, quando l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero, necessita di un trattamento medico ed un rimpatrio antici- pato in Svizzera non sia ragionevole. | • se l’assicurato va all’estero allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici. • in caso di liti derivanti da operazioni di chirurgia estetica, fatta eccezione di interventi medici divenuti necessari in seguito ad un infortunio o ad una malattia interventi divenuti necessari dal punto di visto medico. |
20 000 | CHF 300 più 10% | a per l’incasso di pretese non contestate. d • casi in relazione con un progetto di costruzione necessitante un permesso edilizio. • per l’incasso di pretese non contestate. e in casi di costituzione in pegno immobiliare. |
Ambito giuridico: | Validità territoriale (definizione dei termini cfr. art. A2): | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: |
10 Protezione giuridica per inquilini, conduttori e proprietari immobiliari La salvaguardia degli interessi giuridici dell’assicurato concernente immobili siti in Svizzera a concernente fondi utilizzati dall’impresa agricola dell’assicurato per liti derivanti da contratto d’appalto. b in qualità d’inquilino o conduttore per liti derivanti da contratto di locazi- one o d’affitto concernente immobili o fondi agricoli utilizzati dall’impresa agricola dell’assicurato. c in qualità d’inquilino nei confronti del locatore nelle liti derivanti dal cont- ratto di locazione, questo in relazione all’oggetto locato ad uso personale e non utilizzato a titolo professionale. d quale parte contraente di un contratto di locazione o di leasing di cose mobili. e quale proprietario fondiario per • le liti di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti concernenti ̵ le restrizioni alla vista ̵ la manutenzione e distanza legale di alberi e siepi ̵ le immissioni (rumore, fumo, odore) ̵ • le liti con assicurazioni. • le liti derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari e le liti relative ai confini come pure le richieste di risarcimento danni extracont- rattuali per danni materiali concernenti un immobile appartenente all’assicurato. • le liti con inquilini e conduttori, a condizione che si tratti di parti del centro dell’azienda secondo l’art. 6 cpv. 1 e 3 entro una distanza ai sensi dell‘art. 10 cpv. 1 lett. a dell‘Ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91) e che questi immobili sottostiano alla Legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11). f solo in connessione con l’azienda agricola: le liti • derivanti dalle disposizioni sulla tutela dell‘ambiente della Legge sulla protezione dell‘ambiente (RS 814.01), della Legge federale sulla prote- zione delle acque (RS 840.20), della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451), della Legge forestale (RS 921.0). • derivanti dalla bonifica del suolo agricolo. • derivanti dal diritto pubblico in materia di costruzione nei confronti del diretto confinante o dello Stato e concernente permessi di costruzione, espropriazione, alla pianificazione territoriale e alla polizia edilizia. | Svizzera | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. e Per le richieste di risarcimento danni extra- contrattuali: al momento in cui il danno viene provocato. |
11 Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni Orion accorda consulenza giuridica a nei casi relativi al diritto delle persone, della famiglia e delle successioni. b nei casi relativi all’attribuzione di un’azienda agricola in caso di successione secondo l’art. 11, l’art. 15 cpv. 1 e l’art. 21 della Legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11). | Svizzera | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. Nel diritto ereditario: Al momento in cui l’assicurato è in grado di ren- dersi conto che potrebbero sorgere delle diver- genze giuridiche, ma, al più tardi con il decesso del titolare dei beni oggetto del lascito. |
12 Riduzione e diniego dei contributi In caso di azione revocatoria di provvedimenti relativi alla riduzione o al rifiuto di pagamenti diretti di diritto cantonale e federale. | Svizzera | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
Somma assicurata in CHF per caso: | Franchigia: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. D3 la copertura assicurativa é esclusa: |
20 000 | a - e: | ||
CHF 300 più 10% | |||
a per liti in relazione con l’acquisto di immobili oppure con l’esecuzione di lavori di costruzione o di ristrutturazione necessitanti un permesso edilizio (interamente o parzialmente), come pure in relazione con i relativi lavori reparatori. | |||
e Se una lite con terzi concerne una parte comune di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in proporzione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. | e In caso di controversie non indicate come assicurate, come per esempio concernenti i costi comuni della proprietà per piani, il fondo di rinnova- mento, le misure di costruzione o altre misure relative a parti comuni dell’immobile, la comproprietà, l’amministrazione, etc. | ||
f CHF 300 più 25% | |||
500 | Nessuna | La consulenza giuridica si limita per a e b ogni ad un’unica consulenza giuridica per caso all’anno, a condizione che sia applicabile il diritto svizzero. Al posto di una consulenza propria, Xxxxx può decide- re di assumere le spese di una consulenza giuridica da parte di un avvocato oppure di un notaio. | a in materia di misure di protezione dell’unione coniugale e del diritto del divorzio. |
20 000 | CHF 300 più 25% | Tale importo è assicurato una sola volta per caso anche qualora siano interessati diversi assicurati AGRI-protect (x.xx. in caso di comproprietà). La riduzione o il rifiuto deve essere correlata alla violazione delle norme. | per i casi relativi alla presunta o effettiva violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni. |
C Protezione giuridica di circolazione
C1 Chi e assicurato
Sono assicurati:
• L’assicurato menzionato nella polizza in qualità di
̵ proprietario, detentore, locatore o conducente d’un veicolo a motore incl. rimorchi, di carrozzoni ad istallazione non fissa o di un veicolo nautico,
̵ conducente di un veicolo ferroviari,
̵ passeggero di un qualsiasi veicolo o di mezzi di trasporto pubblici,
̵ pedone, ciclista, cavaliere o utente di apparecchi per lo spostamento su strade pubbliche.
• I suoi figli a condizione che abitino insieme a lui nella stessa economia domestica e fino a scadenza dell’anno di calendario nel quale compiono il loro 18esimo
anno di vita in qualità di
̵ passeggero di un qualsiasi veicolo o di mezzi di trasporto pubblici,
̵ pedone, ciclista, cavaliere o utente di apparecchi per lo spostamento su strade pubbliche.
• ogni conducente autorizzato ad utilizzare un veicoli a motore immatricolato a nome dell’assicurato menzionato nella polizza quando effettua viaggi con quest’ultimi come pure i passeggeri durante tragitti.
• I successori in diritto di un assicurato, nel caso in cui dalla sua morte prenda avvio un caso coperto, oppure un caso coperto non si sia ancora concluso.
C2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati (enumerazione esaustiva)
Ambito giuridico: | Validità territoriale (definizione dei termini cfr. art. A2): | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realiz- zato: |
1 Pretese in risarcimento danni Le pretese in risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesione corporale/omicidio colposo) così come per i danni patri- moniali diretti che ne derivano. | Europa | Nessuno | Al momento in cui il danno è stato provocato. |
2 Legge sull’aiuto alle vittime d’infrazioni Le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. B2 cpv. 1 nell’ambito delle disposizioni legali sull’aiuto alle vittime d’infrazioni (LAVI). | Europa | 3 mesi | Al momento in cui il danno è stato provocato. |
3 Denuncia penale L’inoltro di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconos- cimento di pretese in risarcimento danni secondo l’art. C2 cpv. 1. | Europa | Nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa. |
4 Difesa penale La difesa dell’assicurato in caso di procedure penali o penali-amministrative avviate contro lui, a seguito di un incidente della circolazione o in caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. | Europa | Nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle disposizioni legali è stata effettivamente o presumibilmente commessa. |
5 Revoca della licenza Nelle procedure dinnanzi ad autorità amministrative svizzere riguardanti il ritiro della licenza di condurre o di circolazione oppure la tassazione canto- nale dei veicoli. | Svizzera | 3 mesi, nes- suno in caso di procedure riguardanti la revoca della licenza | Al momento in cui una prima infrazione alle disposizioni legali è stata effettivamente o presumibilmente commessa. |
6 Diritto reali Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali legati ad un veicolo. | Europa | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
Somma assicurata in CHF per caso: | Franchigia: | Osservazioni, estensioni o limitazioni partico- lari delle prestazioni: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. D3 la copertura assicurativa é esclusa: |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | • per delitti contro l’onore. • le liti in qualità di conducente di un veicolo d’un terzo per danni a questo veicolo. | |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | ||
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | Anticipo di cauzioni penali: CHF 100 000 | per delitti contro l’onore. |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | Anticipo di cauzioni penali: CHF 100 000 | • per delitti contro l’onore. • per le liti derivanti dall’accusa di inosservanza delle norme della circolazione nel traffico stazionario (divieto di sosta, divieto di parcheggio etc.). |
500 000 | CHF 300 più 10% | in procedure per convertire una licenza di condurre straniera in una svizzera nonché per riottenere una licenza ritirata in seguito ad una decisione in merito cresciuta in giudicato. | |
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | per la compravendita, la locazione ed il leasing di veicoli, se svolti dall’assicurato nell’ambito di un’attività professionale. |
Ambito giuridico: | Validità territoriale (definizione dei termini cfr. art. A2): | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realiz- zato: |
7 Diritto d’assicurazione Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS / AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d’assicurazione con assicurazioni private. | Svizzera | 3 mesi | • in caso di danni a persone: alla prima mani- festazione di un danno alla salute, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o invalidità; • in caso di altri danni: nel momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione; • in caso di controversia per presunta falsa dichiarazione della richiesta: al momento della dichiarazione della richiesta; • in tutti gli altri casi: nel momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattua- li, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. In quest’ultimo caso è determinante il momento della ricono- scibilità da parte dell’assicurato. |
8 Diritto dei pazienti Le liti in qualità di paziente nei confronti di medici, ospedali ed altre istituzi- oni mediche in Svizzera. | Svizzera | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
9 Contratti in relazione ad un veicolo Per far valere pretese o opporsi a pretese rette dai seguenti contratti del diritto delle obbligazioni: compravendita, noleggio, prestito, leasing, deposi- to, lavori di riparazione (enumerazione esaustiva). | Europa | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato. |
D Disposizioni comuni
D1 Quali prestazioni vengono fornite?
1 Nei casi assicurati Xxxxx si prende a carico fi no a concorrenza degli importi massimi elencati negli art. B2 e C2 (se un caso d‘assicurazione comprende più ambiti giuridici, per i quali le somme assicurate differiscono, solo la somma assicurata più bassa è determinante per l‘intero caso d‘assicurazione):
a la trattazione del caso da parte di Orion o uffici di consulenza specializzati incaricati con l’accordo di Orion, b le spese di avvocati, d’assistenza in caso di processo e di un mediatore,
c le spese per xxxxxxx ordinate in accordo con Xxxxx rispettivamente da un tribunale,
d le spese di giustizia o altre spese di procedura a carico dell’assicurato, compresi gli acconti,
e le indennità di procedura accordate a controparte e messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni,
f le spese di riscossione di una pretesa dell’assicurato a seguito di un caso assicurato, fi no al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla domanda di moratoria concordataria o di una comminatoria di fallimento,
g l’anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per custodia cautelare dell’assicurato,
h le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un procedimento giudiziario all’estero fi no ad un importo di CHF 5 000.
2 In genere non vengono prese a carico: a le multe,
b le spese legate ad analisi dell’alcolemia o ad analisi tossicologiche, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni di educazione stradale ordinate
dalle autorità amministrative in materia di circolazione, c le pretese di risarcimento,
d le spese e le tasse derivanti dalla decisione penale di prima istanza (come ad es. decreto di condanna, decisione di sanzione pecuniaria, ecc.) o dalla procedura amministrativa (ad es. ammonimento, ritiro della patente, misure di educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione. Queste spese sono a carico dell’assicurato anche in caso di ricorso,
e le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una persona responsabile o di un’assicurazione responsabilità civile; in tal caso Xxxxx versa soltanto degli anticipi,
f le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a procedure di concordato, come pure in relazione ad azioni d’opposizione, di contestazione
di graduatoria e di rivendicazione.
3 Tutte le liti aventi la stessa origine o che sono direttamente o indirettamente connesse tra di loro sono considerate come un unico caso assicurato. La somma assicurata va elargita una sola volta per caso, anche se questo concerne diversi ambiti giuridici. Le cauzioni e gli acconti sono accreditati in pieno alla somma assicurata. Ci sono conteggiati intera a Orion.
4 Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso contratto o da un contratto differente, Xxxxx ha il diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fintanto che una causa modello non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.
Somma assicurata in CHF per caso: | Franchigia: | Osservazioni, estensioni o limitazioni partico- lari delle prestazioni: | Ulteriori esclusioni figurano nell’art. D3 la copertura assicurativa é esclusa: |
500 000 | CHF 300 più 10% | ||
500 000 | CHF 300 più 10% | ||
500 000 Al di fuori della Svizzera: 100 000 | CHF 300 più 10% | • liti contrattuali in relazione con veicoli nautici con un prezzo di catalogo superiore a CHF 150 000. • per la compravendita, la locazione ed il leasing di veicoli, se svolti dall’assicurato nell’ambito di un’attività professionale. |
D2 Franchigia
Per ogni caso coperto è dovuta una franchigia. Essa comprende una partecipazione alla spese nell’importo di CHF 300 ed in aggiunta di una percentuale secondo l’art. B2 risp. C2 delle ulteriori prestazione esterne fornite da Orion. Qualora Orion fornisce solo prestazioni interne o qualora la prestazione assicurata è limitata a CHF 500 (art. B2 cpv. 11) la franchigia non è dovuta.
D3 Esclusioni
Non sono assicurati (tutte le esclusioni sono prioritarie in rapporto alle disposizioni degli art. B2 e C2): 1 Esclusioni per tutti i tipi di protezione giuridica
a tutte le persone, le qualità assicurate, i veicoli e tutti gli ambiti giuridici, che non vengono espressamente indicati come assicurati come x.xx. nel ambito del diritto societario (comprese le pretese di responsabilità formulate contro gli organi di una società), diritto delle fondazioni ed associazioni, diritto tributario (x.xx. imposte e tasse) e diritto degli stranieri,
b casi riguardanti pretese ed obblighi che in forza del diritto ereditario o per cessione / assunzione di debito sono state cedute all’assicurato,
c le liti risultanti da gioco e scommesse, acquisto e vendita di cartevalori come pure partecipazioni ad imprese, contratti di timesharing, gestione patri- moniale e operazioni di borsa, operazioni speculative o a termine, altre operazioni finanziarie e di investimento come pure nelle liti che ne derivano nei confronti di eventuali intermediari o mandatari,
d la difesa contro le pretese in risarcimento danni extracontrattuali formulate da terzi e tutti i casi ove deve intervenire un’assicurazione responsabilità
civile,
e le controversie in relazione con eventi bellici, sommosse, scioperi o serrate, danni nucleari provocati dall’energia atomica, danni genetici derivanti da radiazioni radioattive, incidenti chimici come pure prodotti alimentari, piante e animali geneticamente modificati,
f le liti risultanti dalla partecipazione a risse o baruffe,
g le liti con Xxxxx, con i suoi organi e i suoi collaboratori,
h le liti con gli avvocati scelti da Xxxxx o dall’assicurato in un caso assicurato,
i le liti derivanti dal diritto dell’esecuzione e fallimento (sono assicurate le misure d’incasso riguardanti i casi coperti secondo l’art. D1 cpv. 1 lett. f),
j salvo la consulenza giuridica descritta in art. B2 cpv. 11 le liti tra persone imparentate e non che vivono nella stessa economia domestica, tra coniugi e tra partner in concubinato.
2 Esclusioni supplementari per la protezione giuridica per imprese e per privati
a le controversie dell’assicurato in qualità di proprietario, possessore, detentore, conducente, comodatario, locatario, titolare di contratto di leasing, ac- quirente o venditore di veicoli a motore di tutti i generi (fatta eccezione dei ciclomotori), di veicoli su binari come pure di aeromobili o veicoli nautici con obbligo di immatricolazione,
b le liti derivanti dall’attività sportiva o di allenatore remunerate,
c casi in rapporto al lavoro in nero (per esempio assenza d’assicurazioni sociali, permesso di lavoro).
3 Esclusioni supplementari per la protezione giuridica di circolazione
a accuse di superamento di 30 km/h od oltre della velocità massima segnalata, di inabilità alla guida per causa di alcool (0.8 per mille od oltre), medica- menti o droghe come pure il rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue,
b in caso di recidiva: accusa di guida in stato d’inabilità a condurre per influsso dell’alcol anche se il tasso alcolico è inferiore allo 0.8 per mille,
c i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla circolazione stradale pubblica, non è autorizzato a condurre un veicolo, non è in possesso di una licenza valida o conduceva un veicolo non munito di targhe di controllo valide,
d le liti dell’assicurato in qualità di proprietario/detentore di taxi, pullman, vetture di scuola guida,
e le liti risultanti dalla partecipazione attiva a competizioni e corse di veicoli a motore (incluse le corse non autorizzate su strade pubbliche), ivi compre- si gli allenamenti,
f le controversie dell’assicurato in qualità di proprietario, detentore o conducente d’aeromobili.
D4 Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni
Xxxxx rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla Legge sul contratto d’assicurazione di ridurre le prestazioni in caso di sinistro causato per colpa grave; salvo nel caso in cui sussista una condanna, cresciuta in giudicato, per inabilità a condurre, dovuto all’influsso di alcol, di medicamenti o di stupefacenti, o per aver rifiutato di sottoporsi all’analisi del sangue.
D5 Quando l’assicurazione esplica i suoi effetti?
1 L’assicurazione ha inizio alla data menzionata nella polizza e termina alla fine del anno di calendario in corso. Essa si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, se una delle parti non riceve disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.
2 La copertura assicurativa è garantita per tutti i casi di sinistro che si verificano nel corso della durata del contratto rispettivamente dopo la scadenza del pe- riodo di carenza ai sensi dell’art. B2 et C2; a condizione che il bisogno di protezione giuridica si manifesti pure entro la durata del contratto. Nel caso in cui esista una copertura simile presso un assicuratore precedente che copre lo stesso rischio, e il passaggio avviene senza interruzione, il periodo di carenza non si applica. Ciò non vale quando la copertura viene estesa. La copertura non è accordata se un caso viene annunciato dopo l’annullamento della polizza o della rispettiva assicurazione complementare.
D6 Come può essere disdetto il contratto a seguito di sinistro?
1 In ogni caso di sinistro possono disdire il contratto per scritto
• L’assicurato menzionato nella polizza: entro e non oltre 14 giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del caso,
• Agrisano: entro e non oltre la data di liquidazione del caso.
2 Se il contraente disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue al ricevimento da parte di Agrisano dell’avviso di disdetta. Il premio d’assicurazione non consumato viene restituito, salvo se la disdetta avviene entro un anno dalla conclusione del contratto. In tal caso Agrisano ha diritto al premio per l’anno in corso.
3 Se Agrisano disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo il ricevimento da parte del contraente dell’avviso di disdetta. La parte di premio non consumata sarà rimborsata.
D7 Come viene liquidato un caso di sinistro?
1 Allorquando si realizza un caso di sinistro, per il quale un assicurato intende ricorrere ai servizi di AGRI-protect, egli deve annunciarlo immediatamente per scritto a Agrisano o Orion.
2 Xxxxx decide il modo di procedere nell’interesse dell’assicurato. Lei (od una società terza prestatrice di servizi designata da essa) conduce all’occorrenza le trattative nel tentativo di risolvere bonariamente la vertenza e propone nei casi opportuni una mediazione. Lei decide se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve richiedere una perizia. Xxxxx può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma. La persona assi- curata é tenuta a non impartire mandati, senza prima avere ottenuto l’autorizzazione scritta da parte di Xxxxx. In caso di violazione di tale obbligo, Xxxxx paga unicamente CHF 300 delle spese di mandato sommatesi prima del consenso scritto. Se non disposto altrimenti, la Orion regola i conti con l’avvocato (anche in caso di controversia giudiziaria) secondo il carico di xxxxxx.Xx l’assicurato e il suo avvocato concordano di pagare un premio in caso di successo, quest’ultimo non va a carico di Xxxxx.
3 Anziché assumere le spese giusta l’art. E1, Xxxxx ha diritto a sostituire l’interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente
conto del rischio di processo e d’incasso.
4 Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un conflitto di interessi, Orion garantisce all’assicurato la libera scelta dell’avvocato. Qualora l’assicurato decidesse di revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese supple- mentari che ne risultano. Xxxxx ha diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assi-curato. In tal caso, l’assicurato può proporre tre avvocati di studi legali differenti, fra i quali Xxxxx sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Il rifiuto di un avvocato non dev’essere giustificato.
5 L’assicurato s’impegna a fornire ad Xxxxx le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazi- oni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi tempestivamente ad Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l’assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Xxxxx sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Xxxxx la documentazione neces- saria per esaminare la copertura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo.
6 L’assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Xxxxx senza l’accordo di quest’ultima.
7 Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all’assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di Xxxxx, nella misura delle prestazi- oni massime da essa fornite.
D8 Divergenze d’opinione
1 In caso di divergenze d’opinione relative al procedimento in un caso di sinistro coperto oppure alle probabilità di successo del caso di sinistro, Xxxxx motiva tempestivamente per scritto la sua posizione giuridica e contemporaneamente informa l’assicurato del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro 20 giorni. Nel caso in cui l’assicurato non richieda l’avvio della procedura arbitrale entro detto termine, tale omissione è da considerarsi come una rinuncia.
A partire dal ricevimento di tale comunicazione l’assicurato può intraprendere tutte le misure necessarie alla tutela dei suoi interessi. Orion non è tenuta a rispondere per le conseguenze dovute ad un’insufficiente tutela di interessi, in particolare per il mancato rispetto dei termini. Le spese della procedura arbitrale devono essere anticipate equamente dalle parti e vanno a carico della parte soccombente. Il mancato pagamento dell’anticipo da una delle parti equivale al riconoscimento della valutazione giuridica della controparte.
2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figurano il motivo delle richieste formu- late dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative del codice procedura civile svizzero (CPC).
3 Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l’assicurato avvia un processo a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla proposta scritta di Xxxxx, o all’esito della procedura arbitrale, Xxxxx si assumerà ai sensi delle condizioni d’assicurazione tutte le spese che ne sono derivate, come se avesse acconsentito alla procedura.
D9 Diritto di revoca e i suoi effetti
1 L’assicurato può revocare la sua richiesta di stipulazione del contratto o la dichiarazione della sua accettazione per iscritto o con un’altra forma che permet- ta la prova tramite testo.
2 Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.
3 Il termine è rispettato se l’assicurato comunica all’impresa di assicurazione la sua revoca l’ultimo giorno del termine di revoca o porta alla Posta la sua
dichiarazione di revoca.
4 La revoca causa che la richiesta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione risultino inefficaci sin dall’inizio.
5 Le parti devono rimborsare le prestazioni già ricevute.
D10 Cosa avviene con i premi?
1 Il primo premio è esigibile secondo le scadenze indicate nella proposta.
2 Se la tariffa dei premi aumenta o le condizioni di assicurazione cambiano nel corso della durata del contratto, Agrisano o Orion possono richiedere l’adeguamento del contratto (del) con effetto a partire dall’anno assicurativo successivo. A tale scopo Agrisano o Orion sono tenute a rendere noto all’assicurato indicato nella polizza i nuovi premi o le nuove condizioni assicurative entro e non oltre 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo. Qualora l’assicurato non fosse d’accordo con il nuovo regolamento del contratto assicurativo o con l’adeguamento del contratto, avrà facoltà di disdire tale contratto per la fine dell’anno di assicurazione in corso. Ai fini della validità della disdetta la relativa comunicazione deve pervenire a Agrisano al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. Si ritiene accettata la modifica del contratto, in mancanza di disdetta entro la fine dell’anno d’assicurazione.
3 Se l’assicurato conclude l’assicurazione di protezione giuridica senza altre assicurazioni, il premio annuo è da pagare in una rata sola ed è aumentato di spese amministrative di CHF 30 all’anno.
4 Nel caso in cui il premio fosse stato pagato anticipatamente per un determinato periodo d’assicurazione e il contratto viene annullato prima della fine di tale periodo, Agrisano rimborserà il premio anticipato per il periodo d’assicurazione non usufruito. Il rimborso non viene effettuato, se
• il contratto al momento dello scioglimento era in vigore da meno di un anno e viene sciolto su iniziativa del contraente,
• l’assicurato contravviene ai suoi obblighi nei confronti di Agrisano ossia di Xxxxx, nell’intento di indurla in inganno.
D11 Violazione di obblighi
Xxxxx può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni in caso di violazione colpevole dell’obbligo di notifica o di collaborazione (ad es. informazione intenzionalmente incompleta o inesatta su un fatto). Questo anche nel caso in cui non risulti un danno superiore.
D12 A chi devono essere indirizzate le comunicazioni?
1 Tutte le comunicazioni ad Agrisano possono essere validamente indirizzate alle agenzie regionali di Agrisano. Le dichiarazioni di sinistro devono essere
indirizzate alla sede di Orion a Basilea.
2 Se la persona assicurata non lo vieta esplicitamente, Agrisano e Xxxxx sono autorizzate a comunicare con questa e con altre parti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici quali le e-mail. Agrisano e Xxxxx non si assumono alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, l’inoltro, la copia, l’utilizzo o la manipolazione non autorizzate di informazioni e dati di ogni genere.
D13 Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio?
I cambiamenti di indirizzo o di domicilio civile devono essere comunicati entro 30 giorni ad Orion. Se il contraente d’assicurazione trasferisce il suo domicilio civile all’estero, la copertura d’assicurazione si estingue a partire dalla data di partenza annunciata all’autorità svizzera competente.
D14 Retribuzione Broker
Se un terzo, per esempio un broker, si incarica di tutelare gli interessi del contraente d’assicurazione relativamente alla conclusione o all’amministrazione di questo contratto d’assicurazione, è possibile che Agrisano corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua attività sulla base di una convenzione. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.
D15 Protezione dei dati
1 Agrisano e Xxxxx rispettano la sfera privata ed elaborano i dati personali rispettando severamente le direttive e i principi della Legge federale sulla protezi- one dei dati. Attuano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire una protezione dei dati adeguata e conforme ai tempi.
2 Agrisano e Xxxxx elaborano i Suoi dati personali, tra le altre cose, nell’ambito della stipulazione e gestione del contratto. Maggiori informazioni sul tratta- mento dei dati da parte di Xxxxx e Agrisano (sugli scopi, i destinatari dei dati, la custodia e i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in generale sono consultabili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx oppure www.agrisano. ch/it/chi-siamo/governo-dimpresa/protezione-dei-dati/. Tale dichiarazione può anche essere richiesta a Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, rispettivamente a xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, oppure ad Agrisano, Responsabile aziendale della protezi- one dei dati, Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, rispettivamente a xxxx@xxxxxxxx.xx.
D16 Quale è il foro?
Per le liti che risultano dal presente contratto, Xxxxx riconosce come foro la sede sociale o il domicilio dell’assicurato.
D17 Quali sono le disposizioni legali applicabili?
Xxxxxxx le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.