Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie.
Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie.
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI, NATANTI ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Modello S09018/KS – Ed. 01.07.2017
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Divisione
UnipolSai KMSICURI
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI, NATANTI ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Ed. 01.07.2017
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
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NOTA INFORMATIVA
PAGINE
A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 - Informazioni generali
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3 - Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni
4 - Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5 - Aggravamento e diminuzione del rischio
6 - Premi
7 - Recesso
8 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
9 - Regime fiscale
10 - Legislazione applicabile
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11 - Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 12 - Reclami
13 - Perizia contrattuale
GLOSSARIO
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
Glossario
A - Condizioni generali comuni
B - Condizioni particolari comuni C - Sezione Corpi veicoli terrestri
C.1 • Incendio
C.2 • Furto e rapina
C.3 • Fenomeni naturali
C.4 • Eventi socio-politici
C.5 • Kasko
C.6 • Collisione
C.7 • Garanzie accessorie
C.8 • Cristalli
C.9 • Sinistri: incendio, furto e rapina, fenomeni naturali, eventi socio-politici, collisione, kasko, garanzie accessorie, cristalli
C.10 • Adeguamento del valore assicurato e del premio
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Codice prodotto 9018
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
D - Sezione Assistenza
E - Sezione Infortuni del conducente F - Sezione “Tortoragione salute”
G - Sezione Tutela legale H - Sezione Ritiro patente
I - Sezione “Assistenza psicologica”
Riferimenti di legge
• Codice Civile
• Codice Penale
• Decreto Legislativo n. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private
• Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 Nuovo codice della strada
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINE
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 4
Codice prodotto 9018
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
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NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assi- curazione CVT (Corpi Veicoli Terrestri) di vei- coli a motore, rimorchi, natanti e imbarcazioni da diporto, nonché per altre garanzie, deno- minato “UnipolSai KMSICURI” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni rela- tive a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al con- tratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secon- do lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sotto- scrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contrante e dell’assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informa- zioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxx- to_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le altre modifiche del Fa- scicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Interme- diario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU-
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NOTA INFORMATIVA
RAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUI- DATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI AS- SICURAZIONE.
1. Informazioni generali.
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve Uni- polSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Grup- pi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.7096584, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx
- xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettro- nica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assi- curativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società.
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2015 il patrimonio netto della So- cietà è pari ad € 5.561.726.646,53 con capitale sociale pari ad € 2.031.445.959,93 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.973.947.985,60. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rap- porto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvi- bilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,96.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà de-
cidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.
La Società manterrà operanti le garanzie pre- state fino alla data di effetto del nuovo contrat- to, ma non oltre il quindicesimo giorno successi- vo alla scadenza del contratto.
Si rinvia all’art. A.1 delle Condizioni di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. Le coperture offerte dal contratto, specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziale in base alla tipologia del veicolo o del natante assicurato, sono le seguenti:
a) Incendio: copre i danni materiali e di- retti subiti dal veicolo o dal natante in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi, fulmine.
Si rinvia all’art. C.1 delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
b) Xxxxx e rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapi- na.
Si rinvia all’art. C.2 delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
c) Fenomeni naturali: copre i danni ma- teriali e diretti subiti dal veicolo in con- seguenza di inondazione, allagamento, alluvione, mareggiata, grandine, pres- sione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valan- ga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.
Si rinvia all’art. C.3 delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
d) Eventi socio-politici: copre, a condizio- ne che il veicolo sia riparato e solo se le spese di riparazione sono comprovate dalla relativa documentazione fiscale, i danni materiali e diretti subiti dal veico- lo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabo- taggio e atti di vandalismo.
Si rinvia all’art. C.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di detta- glio.
e) Kasko: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro animali ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovi- na di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del veicolo con qualunque mezzo purché identificato.
Si rinvia all’art. C.5 delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
f) Collisione: copre i danni materiali e di- retti subiti dal veicolo durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione, investimento di una persona identifi- cata lesa a seguito del sinistro, urto di animali.
Si rinvia all’art. C.6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di detta- glio.
g) Garanzie accessorie: copre le spese so- stenute e comprovate da documenta- zione fiscale, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazio- ne quali, a titolo esemplificativo, ripri- stino degli airbag a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi; rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti in caso di furto o smarrimento della stessa.
Si rinvia all’art. C.7 delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
h) Cristalli: copre le spese sostenute e comprovate da documentazione fisca- le per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o
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rottura conseguente a cause accidenta- li, fatto di terzi, fenomeni naturali.
Si rinvia all’art. C.8 delle Condizioni di as- sicurazione per gli aspetti di dettaglio.
i) Assistenza: la Società mette a disposi- zione dell’assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole presta- zioni, una prestazione di immediato aiu- to nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a tito- lo esemplificativo, il soccorso stradale del veicolo e la messa a disposizione di un’autovettura sostitutiva.
Si rinvia agli artt. D.1, D.3, D.8, D.11, D.16 e D.19 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
j) Infortuni del conducente: copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stes- so in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in oc- casione della salita e discesa dal veicolo stesso.
Si rinvia agli artt. E.1 e E.2 delle Condi- zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
k) “Tortoragione salute”: in caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identi- ficato sulla Scheda di polizza, in conse- guenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati e verificatasi du- rante la circolazione, la Società mette a disposizione dell’assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate con Unisalute, medici o specialisti affin- ché vengano effettuate le necessarie visite specialistiche, gli opportuni ac- certamenti diagnostici ed i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
Si rinvia agli artt. F.1 e F.2 delle Condi- zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
l) Tutela legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Con- dizioni di assicurazione.
Si rinvia all’art. G.1, G.11 e G.21 delle Con- dizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
m) Ritiro patente: copre, nei limiti pat- tuiti e alle condizioni previste nelle Condizioni di assicurazione, le spese sostenute dal conducente del veicolo assicurato, a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione, purché l’evento abbia prodotto, nei confronti dei terzi, la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli.
Si rinvia agli articoli H.1 e H.2 delle Con- dizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
n) “Assistenza psicologica”: la Società, tramite Unisalute, presta supporto psicologico in conseguenza di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle perso- ne coinvolte nell’incidente.
Si rinvia agli articoli I.2 e I.3 delle Condi- zioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospen- sioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’in- dennizzo.
Si rinvia agli artt. A.3, A.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, D.3, D.4, D.10, D.11, D.20, D.21,
E.3, F.3, G.2, G.8, G.12, G.18, G.20, G.26, H.3, I.5
e I.6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette garanzie sono prestate con scoperti, franchigie/ mini- mi non indennizzabili e nel limite delle somme assicurate.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a
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NOTA INFORMATIVA
quanto indicato sulla Scheda di polizza, nonché agli articoli C.6, C.8, D.3, D.7, D.11, E.5, F.4, G.1, G.8, G.11, G.18, G.19, G.26, H.2
e I.3 delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da par- te del contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, franchigie/minimi non inden- nizzabili e somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia/minimo non indennizzabile 1° esempio
- somma assicurata € 10.000,00;
- danno € 1.500,00;
- franchigia/minimo non indennizzabile
€ 250,00.
Indennizzo: €1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00.
2° esempio
- somma assicurata € 10.000,00;
- danno € 200,00;
- franchigia/minimo non indennizzabile
€ 250,00.
Nessun indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 10.000,00;
- scoperto 10% con la franchigia/mini- mo non indennizzabile di € 500,00.
Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.
2° esempio
- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 3.000,00;
- scoperto 10% con la franchigia/mini- mo non indennizzabile di € 500,00.
Indennizzo: €3.000,00 - €500,00 = € 2.500,00 (lo scoperto del 10% del danno è inferiore alla franchigia/minimo non inden- nizzabile).
Meccanismo di funzionamento del li-
mite della somma assicurata:
- somma assicurata € 50.000,00;
- danno € 60.000,00. Indennizzo: € 50.000,00.
Assicurazione parziale: nell’assicu- razione prestata a “valore intero”, la somma assicurata deve corrisponde- re al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
Esempio:
Indennizzo =
ammontare del danno x somma assicurata
________________________
Valore delle cose assicurate
Esempio di assicurazione parziale rela- tivo alla garanzia Incendio:
- somma assicurata : € 50.000,00;
- valore del veicolo: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00.
Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l’appli- cazione di eventuali scoperti e franchi- gie/minimi non indennizzabili).
Si rinvia all’art. C.9.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di detta- glio.
Avvertenza: per le garanzie Kasko, Col- lisione e Infortuni del conducente, la So- cietà rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice civile. Per le altre garanzie la Società si riserva il diritto di recuperare nei confronti dell’assicurato, le somme che abbia in- debitamente pagato a seguito di un atto doloso dell’assicurato stesso.
Si rinvia agli articoli C.5, C.6 e E.5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspet- ti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio.
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente o dell’assicurato sul- le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del con-
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NOTA INFORMATIVA
tratto potrebbero comportare effetti sulla pre- stazione.
Si rinvia all’art. A.5 delle Condizioni di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio.
Il contraente o l’assicurato devono dare comuni- cazione scritta alla Società o all’Agenzia presso cui è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio.
Si rinvia all’art. A.5 delle Condizioni di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostan- za rilevante che determina la modificazione del rischio.
Esempio di variazione del rischio per la garan- zia Xxxxx e rapina
Successivamente alla stipula del contratto l’assicurato cambia la propria residenza, trasfe- rendola in un’altra città. Tale circostanza deter- mina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all’Agenzia poiché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, la Società ha la facoltà di ridurre l’in- dennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione.
6. Premi.
Il pagamento del premio, salvo diverso accordo tra le parti, deve essere eseguito presso l’Agen- zia alla quale è assegnato il contratto o alla So- cietà tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
Si rinvia all’art. A.3 delle Condizioni di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
Il premio può essere frazionato semestralmente con l’applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. Avvertenza: sono previsti degli sconti sui premi applicati:
1. dalla Società qualora il contraente scelga una o, se compatibili, più soluzioni che pre- vedano:
• l’installazione e l’attivazione di un antifurto e localizzatore satellitare che abbia le ca- ratteristiche tecniche previste dall’art. C.2 delle Condizioni di assicurazione;
• l’applicazione delle condizioni previste in una convenzione;
2. dall’Intermediario, qualora decida di effet- tuare un’ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla Società.
7. Recesso.
La Società può recedere dal contratto con pre- avviso di 15 giorni nel caso in cui il veicolo assi- curato venga alienato. Si rinvia all’art. A.7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivan- ti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Per l’assicurazione di Tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Ai sensi dell’art. 1913 del codice civile, il sini- stro deve essere denunciato immediatamen- te e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l’assicurato ne siano venuti a conoscenza.
Per la garanzia “Assistenza”, il sinistro deve es- sere denunciato immediatamente contattando la Struttura organizzativa.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo. Si rinvia agli artt. C.9.1, D.8, D.16, D.24, E.4, F.5 e H.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Regime fiscale.
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicura- zione sono a carico del contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è sog- getto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Furto e rapina, Eventi socio-politici, Fenomeni naturali, Kasko, Collisione, Ga-
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NOTA INFORMATIVA
ranzie accessorie, Cristalli e Ritiro patente: 13,50%;
b) Tutela legale: 12,50%;
c) Infortuni del conducente e “Tortoragione sa- lute”: 2,50%;
d) Assistenza e “Assistenza psicologica”: 10%.
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Infortuni del conducente e “Tortoragione salu- te”
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è il giorno dell’infortunio.
Il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro alla Società immediatamente e comun- que entro 3 giorni da quando ne sono venuti a co- noscenza, con l’indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.
Per la garanzia “Assistenza”, il contraente o l’assicurato deve contattare la Struttura orga- nizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel momento in cui si verifica il sinistro.
Per la garanzia infortuni del conducente l’as- sicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all’indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
Per la garanzia “Assistenza psicologica” l’assi- curato dovrà contattare o sarà contattato dalla Centrale operativa di Unisalute e dovrà indicare la data dell’incidente stradale, la targa del veico- lo coinvolto, i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le prestazioni.
Si rinvia agli artt. C.9.1, C.9.2, E.4, E.5, F.5, F.6,
H.5 e I.4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. La gestione dei sinistri relativi alla garanzia As- sistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi
S.c.r.l., con Sede Legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00
- 00000 XXXXXX e Sede Operativa in Corso Mas- simo d’Azeglio 14, 10125 TORINO.
Si rinvia agli articoli X.0, X.0, X.0, X.00, , X.00, D.23 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tu- tela legale è affidata ad ARAG SE Rappresen- tanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona.
Si rinvia agli articoli G.4, G.5, G.14, G.15, G.22 e
G.23 – delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
La gestione dei sinistri relativi alle garanzie “As- sistenza psicologica” e “Tortoragione Salute” è affidata a UniSalute S.p.A. – via Larga, 8 – 40138 Bologna.
Si rinvia all’art. I.4 delle Condizioni di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
12. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestio- ne del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabili- tà, dell’effettività della prestazione, della quan- tificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicu- rativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), de- vono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure utilizzando l’apposito modulo di presen- tazione dei reclami disponibile sul sito www. xxxxxxxxx.xx
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, pos- sono essere inoltrati per iscritto anche all’Agen- zia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel recla- mo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli inter-
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NOTA INFORMATIVA
mediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Ban- che, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gesti- ti dando riscontro al reclamante entro il termi- ne massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Con- sumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi di- pendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro for- nito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più com- piutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di set- tore vanno presentati direttamente all’IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxx- bers_en.htm chiedendo l’attivazione della pro- cedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un
organismo di mediazione ai sensi del Decre- to Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successi- ve modifiche e integrazioni); in talune mate- rie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assisten- za di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.
13. Perizia contrattuale (garanzie diverse dalla R.C.A.)
Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni C, E, F e I delle Condizioni di assicu- razione, che la Società e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici.
Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del conducente, il collegio medico ri- siede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.
Per la garanzia Tutela Legale, in caso di con- flitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire deman- data ad un arbitro che decide secondo equità. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
GLOSSARIO
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.
• Abitazione: residenza anagrafica dell’assicu- rato.
• Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo o al natante fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da parte di ditte specializzate, contestualmen- te o successivamente all’acquisto, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
• Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo o al natante costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
• Accessori fono-audiovisivi: radio, radiotele- fono, lettore compact disc, lettore dvd, navi- gatore satellitare, mangianastri, registratore, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo o al natante, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario del- la quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
• Assicurato: persona fisica o giuridica il cui in- teresse è protetto dall’assicurazione.
Per la garanzia “Tortoragione salute”, è il con- ducente del veicolo assicurato.
• Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
• Assicurazione “a valore intero”: forma di assi- curazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo o del natante (e degli accessori aggiuntivi non di se- rie, se assicurati). Se l’assicurazione è prestata per un valore inferiore, l’assicurato sopporta la relativa parte proporzionale di danno.
• Assicurazione “a primo rischio assoluto”: for- ma di assicurazione che assicura una determi- nata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è ap- plicabile la regola proporzionale.
• Assistenza: l’assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all’ articolo 2, comma 3, del de- creto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell’offrire una prestazione di imme- diato aiuto all’assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto.
• Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
• Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
• Bagaglio: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive, ma- teriale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.
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NOTA INFORMATIVA
• Calamità naturale (per la garanzia Tutela le- gale): condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere ec- cezionale che causano ingenti danni alle atti- vità produttive dei settori dell’industria, del commerico, dell’artigianato e dell’agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciu- to con decreto ministeriale.
• Carta verde: certificato internazionale di assi- curazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
• Centrale operativa: struttura di UniSalute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in fun- zione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscrit- ta con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefo- nico con l’assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni descritte nelle Sezioni “Tortoragio- ne salute” e “Assistenza psicologica”.
• Contraente: persona fisica o giuridica che sti- pula il contratto di assicurazione.
• Contratto di leasing: contratto di locazione fi- nanziaria in cui il locatore concede in godimen- to il veicolo o al natante contro il corrispettivo di un canone periodico.
• Danni indiretti: danni non inerenti la materiali- tà della cosa assicurata.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la ma- terialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Danno di natura contrattuale (per la garanzia della Tutela legale): danno dovuto ad un ina- dempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto e verbale.
• Danno totale: perdita del veicolo o del natante assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l’assicurazione
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NOTA INFORMATIVA
o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo o del natante al momento del sinistro.
• Deprezzamento: svalutazione del veicolo o del natante, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
• Ebbrezza alcolica: condizione di alterazio- ne conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’art. 186 del Nuovo codice della strada. Per la garanzia Infortuni del con- ducente è la condizione di alterazione deter- minata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
• Effetto: data in cui acquistano efficacia le ga- ranzie prestate.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velo- cità.
• Eurotax: pubblicazione dell’editoriale Sangui- netti per la determinazione del valore dei vei- coli nuovi ed usati.
• Famigliare: persona iscritta nello stato di fa- miglia dell’assicurato.
Per la garanzia “Assistenza psicologica”, è la persona iscritta nello stato di famiglia del con- ducente del veicolo assicurato.
• Foratura: foro prodotto nella camera d’aria/ pneumatico di autoveicoli da un chiodo o da un altro oggetto tagliente con conseguente sgonfiamento.
• Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato per ogni sini- stro e che può essere espressa in cifra fissa oppure in giorni.
• Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne in- giusto profitto per sé o per altri.
• Guasto: evento dovuto ad usura, difetto, rottu- ra, mancato funzionamento di parti meccani- che, che renda impossibile l’utilizzo del veicolo in condizioni normali.
• Guida sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi o psicotrope: guida in stato di alterazio- ne psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’art. 187 del Nuovo codice della strada.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo, del natante o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
• Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisi- che oggettivamente constatabili.
• Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipen- dentemente dalla professione svolta.
• Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
• IVASS: Istituito per la vigilanza sulle Assicura- zioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Legge: decreto legislativo n.209 del 7.9.2005, Codice delle assicurazioni private e successi- ve modificazioni.
• Locatario: utilizzatore di un veicolo o di un natante affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria.
• Minimo non indennizzabile: importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile.
• Natante: unità da diporto munita di motore, natante adibito ad uso privato diverso dal di- porto o al servizio pubblico di trasporto di per- sone, motore amovibile, come indicato sulla Scheda di polizza.
• Nuovo codice della strada: decreto legislativo
n. 285 del 30.4.1992, e successive modifiche.
• Organismo di mediazione (per la garanzia della Tutela legale): organismo pubblico e privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della giustizia che si occupa di ge- stire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
• Polizza: documento che prova l’assicurazione.
• Premio: somma dovuta dal contraente alla So- cietà.
• Premio netto: somma dovuta dal contraente alla Società al netto dell’imposta sulle assicu- razioni.
• P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
• Prestazioni sanitarie: prestazioni che la So- cietà eroga tramite la società UniSalute per le garanzie “Tortoragione salute” e “Assistenza psicologica”.
• Proprietario: intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati al proprie- tario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di loca- zione finanziaria.
• Psicoterapeuta: laureato in medicina od in psi- cologia con una formazione specifica in psico- terapia presso una scuola riconosciuta.
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NOTA INFORMATIVA
• Psicoterapia: trattamento di tipo psicologico previsto nell’ambito della garanzia “Assistenza psicologica” che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l’adattamen- to all’ambiente circostante, l’integrazione della identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malesse- re delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.
• Quattroruote: listino mensile, redatto dall’edito- riale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “Codi- ce Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
• Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile al- trui, sottraendola a colui che la detiene, me- diante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
• Regola proporzionale: norma che stabilisce che l’indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veico- lo o per il natante e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
• Responsabilità contrattuale (per la garanzia della Tutela legale): attiene alla violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a colo- ro che hanno stipulato un contratto.
• Rescissione (per la garanzia della Tutela le- gale): azione esperita dal soggetto che ha con- cluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle note- voli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
• Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istitu- to di cura.
• Xxxxxxx: possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Risoluzione (per la garania della Tutela le- gale): istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzio- ne del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per ina- dempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
• Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare, in conse- guenza dell’inopponibilità di eccezioni deri- vanti dal contratto.
• Scoperto: parte del danno indennizzabile a ter- mini di polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro.
• Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo o del natante per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
• Sforzo: impiego di energie muscolari, concen- trate nel tempo, messe in atto dall’assicurato
– anche volontariamente – che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.
• Sinistro/Caso assicurativo: verificarsi del fat- to dannoso per il quale è prestata l’assicura- zione. Per la garanzia Tutela legale, verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia - per il quale è prestata l’assicurazione.
• Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
• Stato di calamità naturale (per la garanzia Tu- tela legale): situazione conseguente al verifi- carsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle at- tività produttive dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.
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NOTA INFORMATIVA
Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciu- to con decreto ministeriale.
• Struttura organizzativa (per la garanzia Assi- stenza): complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presi- dio o dotazione centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., con Sede Legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 00000 XXXXXX destinato alla gestione dei sinistri del ramo Assistenza.
• Struttura organizzativa esterna (per la garan- zia Assistenza): struttura organizzativa di Pron- to Assistance Servizi S.c.r.l , con Sede Legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 00000 XXXXXX alla quale la Società delega la gestione dei sinistri del ramo Assistenza.
• Surrogazione: diritto che la Società ha, in for- za dell’art. 1916 del codice civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.
• Tutelalegale: l’assicurazionerientrantenelramo 17 di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 209/05 Codice delle assicurazioni private, disciplinata agli artt. 163 - 164 – 173 - 174 e correlati.
• Unico caso assicurativo (per la garanzia Tute- la legale): il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
• UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di As- sicurazioni, Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx.
• Valore assicurato: valore del veicolo che, a seconda della tipologia, è determinato in base al “Codice Infocar” del listino di Quattroruote o dalla rivista Eurotax giallo/vendita del mese d’immatricolazione.
Nel periodo nel quale in caso di danno totale la liquidazione avviene sulla base del “valore a nuovo” del veicolo, il valore assicurato potrà corrispondere al prezzo di listino del veicolo stesso al momento dell’acquisto, o potrà es- sere diversamente indicato dal contraente se comprovato da fattura di acquisto.
• Veicolo: veicolo o rimorchio identificato sulla Scheda di polizza. Si considerano facenti par- te del veicolo, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzatu- re e gli accessori di serie stabilmente fissati, inerenti l’uso a cui il veicolo è destinato.
Sono esclusi gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrez- zature non stabilmente installate sul veicolo e strumentali all’attività svolta.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/07/2017
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxx
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 0000000 Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
GLOSSARIO
Per i termini utilizzati di seguito valgono le definizioni riportate nel Glossario della Nota
informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
A
CONDIZIONI GENERALI COMUNI
A.1 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata di un anno, o, su richie- sta dell’assicurato, di un anno più frazione, si ri- solve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di un anno costituisce periodo assicu- rativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore a tale momento.
Alla scadenza del contratto, se il contraente decide di non rinnovarlo, la Società, per consen- tirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, manterrà comunque operanti le garanzie pre- state fino alla data di effetto del nuovo contrat- to, ma non oltre il quindicesimo giorno successi- vo alla scadenza stessa.
A.2 – Applicazioni del premio e delle Condizio- ni di asscurazione
Al contratto si applicano le tariffe e le Condizio- ni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo.
Il Fascicolo informativo è a disposizione del con- traente presso ogni Agenzia della Società e sui siti internet xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere | |
pagato alla consegna della polizza. | |
Le eventuali rate successive devono essere pa- | |
gate alle scadenze pattuite contro il rilascio di | |
quietanze che dovranno indicare la data di pa- | |
gamento e la firma della persona autorizzata a | |
riscuotere il premio. | |
A.3 – Pagamento del premio
In quest’ultimo caso trova applicazione l’art.
1901 comma 2 del codice civile e la Società ri- sponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate del premio successive.
Il pagamento , salvo diverso accordo tra le par- ti, deve essere eseguito presso l’Agenzia a cui è
Il pagamento del premio può essere effettuato
assegnato il contratto.
dal contraente tramite:
- assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
del titolo.
Il pagamento del premio con assegno viene ac- cettato con riserva di verifica e salvo buon fine
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pa- gato, il disposto dell’art. 1901 del codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.
A.4 – Estensione territoriale/Limiti della navi- gazione
Limitatamente ai veicoli, l’assicurazione (salvo |
le eventuali limitazioni previste alle Sezioni As- |
sistenza, “Tortoragione salute”, “Assistenza psi- |
cologica”) vale per il territorio della Repubblica |
italiana, della Città del Vaticano, della Repubbli- |
ca di San Marino e degli Stati dell’Unione Euro- |
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A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI
della Russia, della Serbia e della Svizzera.
pea, nonché per il territorio dell’Andorra, della Bosnia-Erzegovina, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco,
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati fa- centi parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Limitatamente ai natanti, l’assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonchè per le acque interne dei Paesi europei.
A.5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente
Il premio della presente assicurazione è calcola- to con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio: luogo di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing, appartenenza ad un ente convenzionato con la Società) o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
A.6 – Sostituzione del contratto
In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto della polizza sosti- tuita.
A.7 – Trasferimento della proprietà del veicolo o del natante
scadono successivamente.
sicurato rimane obbligato a pagare i premi che
in mancanza di comunicazione, l’as-
Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non è causa di scioglimento del con- tratto di assicurazione. L’assicurato è tenuto a comunicare alla Società l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assi- curazione;
La Società, ricevuta la comunicazione di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante assicurato e copia del
relativo atto di trasferimento entro i successivi 10 giorni potrà recedere dal contratto con pre- avviso di 15 giorni come previsto dall’art. 1918
Società.
del Codice civile.
Sia nel caso di recesso della Società che nel caso in cui l’assicurato chieda la risoluzione del contratto, la Società provvederà all’annullamen- to dello stesso, nonchè al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali, con effetto dalla data della comunicazione alla
Qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.
A.8 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero
Nel caso di cessazione del rischio a causa di de- molizione del veicolo o del natante e di esporta- zione definitiva all’estero, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società.
consegna del veicolo per la demolizione.
rilasciato ai sensi di legge attestante l’avvenuta
deve fornire alla Società copia del certificato
il contraente, inoltre,
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo,
immatricolazione.
prietà, della carta di circolazione e della targa di
attestante la restituzione del certificato di pro-
tazione del Pubblico Registro Automobilistico
te, invece, deve fornire alla Società la documen-
il contraen-
Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo,
fornire alla Società:
Limitatamente ai natanti, nel caso di cessazio- ne del rischio a causa di demolizione o di espor- tazione definitiva all’estero, il contraente deve
- l’attestazione del Registro di iscrizione, ove prevista, certificante la restituzione del cer- tificato o della licenza di navigazione e del documento di iscrizione alla Capitaneria di Porto;
- la documentazione attestante l’avvenuta demolizione del natante.
In tutti i casi, il contratto si risolve e la Società
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A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI
rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale, e ciò dalla data di demolizione del veicolo o del natante, di esportazione definitiva all’estero ri- sultante dalla documentazione indicata sopra. Qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.
Per i contratti di durata inferiore a 1 anno, la So- cietà non procederà alla restituzione della mag- giorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
A.9 - Sospensione in corso di contratto
Non è consentita la sospensione del contratto.
A.10 - Risoluzione del contratto per furto tota- le, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante.
In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data in cui il contraente ne ha dato notizia alla Società.
La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza di
quella pagata.
Il contraente ha diritto al rimborso della relati- va parte del premio netto pagato e non goduto,
previa tempestiva presentazione alla Società di
copia della denuncia alle autorità.
Quanto al premio non goduto relativo alla garan- zia Xxxxx e rapina, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stata causata da appropriazione indebita.
A seguito di furto totale, rapina o appropriazio- ne indebita del veicolo o del natante non è am- messa la sostituzione del contratto.
A.11 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o do- micilio elettivo del contraente o dell’assicurato.
A.12 - Oneri a carico del contraente
Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all’assi- curazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del contraente, anche se il paga- mento sia stato anticipato dalla Società.
A.13 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente rego- lato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
B
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
B.1 – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (valida solo se espres- samente richiamata sulla Scheda di polizza)
La Società si obbliga, in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata sulla Scheda di polizza, per tutta la du- rata del vincolo a favore di dette società a:
a) non consentire alcuna modifica delle garan- zie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria;
b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il vei- colo o il natante entro quindici giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o della rata di premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicu- rativo, fermo restando che il mancato pa- gamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
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B - CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e rapina, Eventi socio-politici, Fenomeni naturali, Collisione x Xxxxx, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art.1891 – 2° comma del codice civile, corrisposto all’ente o alla società vincolataria, e di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.
B.2 – Vincolo (valida solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza)
È operante il testo di vincolo allegato alla Sche- da di polizza.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
C
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
L’assicurazione è prestata dietro pagamento del relativo premio, per le garanzie espressa- mente richiamate sulla Scheda di polizza non- ché delle Condizioni di assicurazione identifi- cate.
Le garanzie sono prestate nel limite del valore assicurato per il natante, per il veicolo o per il rimorchio e per gli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, e nei limiti previsti dalle Ga- ranzie accessorie.
Per “veicolo”, se non diversamente indicato, si intende “veicolo o rimorchio assicurato”.
C.1 - INCENDIO Oggetto della garanzia
La Società presta l’assicurazione per i danni ma- teriali e diretti subiti dal veicolo o dal natante in conseguenza di: incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi, fulmine.
L’assicurazione è estesa alla colpa grave dell’as- sicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo o il natan- te.
Valori assicurati
La garanzia è prestata “a valore intero” e il va- lore assicurato per il veicolo o per il natante è comprensivo del valore degli accessori di serie. Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assi- curati solo se il loro valore complessivo è indi- cato sulla Scheda di polizza.
Esclusioni
L’assicurazione non è prestata per i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di ter- rorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da dolo del contraente e/o dell’assi- curato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal re- golamento particolare di gara;
d) causati da fe nomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Scoperto e minimo non indennizzabile
In caso di sinistro, la Società detrae dall’am- montare del danno indennizzabile lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.
C.2 - FURTO E RAPINA
La Società presta l’assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal natan- te in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina.
La Società risponde anche dei danni causati al veicolo o al natante nell’esecuzione o nel tenta- tivo di furto o di rapina di cose non assicurate poste al suo interno.
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C - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
L’assicurazione è estesa:
- ai danni da circolazione o da navigazione av- venuti durante il possesso abusivo del veico- lo o del natante conseguente al furto o alla rapina;
- alla colpa grave dell’assicurato, del contra- ente e/o delle persone che detengono legit- timamente il veicolo o il natante.
Valori assicurati
La garanzia è prestata “a valore intero” e il valore assicurato per il veicolo o per il natante è com- prensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicu- rati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.
Esclusioni
L’assicurazione non è prestata per i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, in- surrezioni, disordini, scioperi, atti di terrori- smo e sabotaggio, tumulti popolari, sommos- se, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d’aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smotta- menti del terreno, uragani, alluvioni, inonda- zioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da atti vandalici;
c) causati da dolo del contraente e/o dell’assi- curato;
d) dovuti ad appropriazione indebita.
Scoperto, franchigia e minimo non indennizza- bile
In caso di sinistro, la Società detrae dall’am- montare del danno indennizzabile lo scoperto, la franchigia o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.
precisato di seguito.
xxxxxxx si aggiunge lo scoperto del 25% come
allo scoperto pattuito sulla Scheda di
Se il contratto prevede che il veicolo sia dotato: dell’antifurto e localizzatore satellitare, nei casi previsti,
In caso di furto totale o rapina senza il ritrova- mento del veicolo, non è applicata la franchigia pattuita sulla scheda di polizza.
Antifurto e localizzatore satellitare
(valida per autovetture, autocari, autocaravan e ope- rante solo se indicato sulla Scheda di polizza)
Il contraente/assicurato dichiara che sul vei-
colo per il quale è prestata la garanzia Furto e rapina è installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS, per il quale è stato attivato abbonamento al relativo servizio e che risulta conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata:
- direttiva 95/54/CE per la EMC (compatibili- tà elettromagnetica);
- direttiva Ec 73/23 per la sicurezza elettrica;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- direttiva 2004/104/CE (ISO 7637).
Dichiara, altresì, che tale dispositivo è stato in- stallato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del veicolo e/o suo rap- presentante.
Il contraente/assicurato si impegna a consegna- re all’Agenzia della Società, all’atto dell’emissio- ne del contratto di assicurazione:
- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in polizza;
- contratto di fornitura dei servizi e del docu- mento comprovante l’avvenuta installazione.
la Società presta la
In considerazione delle dichiarazioni rese dal con- traente/assicurato e degli obblighi dallo stesso assunti, considerati essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed eco- nomiche di maggior favore,
xxxxxxxx Xxxxx e rapina a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satel- litare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le proce- dure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satel- litare venga gestito totalmente da una cen- trale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia
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emesso una certificazione di verifica e collau- do, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comu- nicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione sa- tellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di for- nitura e/o abbonamento ai servizi e di instal- lazione;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodi- to, abbia la periferica di bordo sempre atti- va, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell’allar- me causata dall’assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.
Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina,
nei casi in cui:
• una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
• il segnale di allarme, relativo al furto del veico- lo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell’evento avvenga median- te un messaggio vocale o scritto;
• l’assicurato, pur messo a conoscenza dell’esi- stenza di un guasto a carico del sistema an- tifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari in- terventi di ripristino,
la garanzia viene prestata con l’applicazione di uno scoperto contrattuale del 25%, cumu- labile con quello eventualmente previsto sul- la Scheda di polizza.
Esclusioni
La garanzia Furto e rapina non è operante:
• in caso di interruzione della fornitura di ser- vizi da parte della centrale per mancato pa-
gamento del canone;
• per mancata consegna o non conformità della documentazione sopra prevista;
• nel caso in cui il contraente e/o l’assicura- to abbia in corso contenziosi con i gestori dei telefoni che possano avere come con- seguenza, diretta o indiretta, l’interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.
In caso di furto/rapina, il contraente/assicu- rato, conferisce alla Società la facoltà di assu- mere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satel- litare ogni notizia necessaria per risalire al po- sizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relati- ve movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incu- stodito; a tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
In caso di ritrovamento del veicolo, il contra- ente/assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo.
C.3 - FENOMENI NATURALI (garanzia valida solo per i veicoli)
Oggetto della garanzia
La Società presta l’assicurazione per i danni ma- teriali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, mareg- giata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, va- langa, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasporta- te; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto. L’assicurazione è estesa alla colpa grave dell’as- sicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.
Valori assicurati
La garanzia è prestata “a valore intero” e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicu- rati solo se il loro valore complessivo è indicato
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sulla Scheda di polizza.
Scoperto e minimo non indennizzabile
In caso di sinistro, la Società detrae, dall’am- montare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.
C.4 - EVENTI SOCIO- POLITICI (garanzia valida solo per i veicoli)
La Società, qualora il veicolo venga riparato, presta l’assicurazione per i danni materiali e di- retti subiti dal veicolo in conseguenza di: disor- dini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.
L’assicurazione è estesa alla colpa grave dell’as- sicurato, del contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.
La Società riconosce l’indennizzo solo se le spe- se di riparazione sono comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
Valori assicurati
La garanzia è prestata a valore intero e il valo- re assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicu- rati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.
Esclusioni
L’assicurazione non è prestata per i danni:
a) conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro vei- colo;
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c) avvenuti mentre l’assicurato o il conducente ha preso parte attiva all’evento socio-politi- co;
d) causati da dolo del contraente e/o dell’assi- curato.
Scoperto e minimo non indennizzabile
In caso di sinistro, la Società detrae, dall’am-
montare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.
C.5 - KASKO
(garanzia valida solo per i veicoli ad eccezione di motocicli, ciclomotori, macchine operatrici e macchine agricole)
Oggetto della garanzia
La Società presta l’assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a segui- to di:
- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compreso l’urto con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti e di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato.
L’assicurazione è estesa alla colpa grave dell’as- sicurato, del contraente, dei loro famigliari, dei trasportati a bordo del veicolo e/o delle perso- ne che lo detengono legittimamente.
Valori assicurati
La garanzia è prestata “a valore intero” e il valore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicu- rati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.
Esclusioni
L’assicurazione non è prestata per i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terro- rismo e sabotaggio, tumulti popolari, som- mosse, occupazioni militari, eruzioni vulca- niche, trombe d’aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
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b) causati da dolo o attività illecita del contra- ente e/o dell’assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del vei- colo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
d) causati da traino attivo e passivo, da mano- vre a spinta o a mano, da circolazione “fuori- strada”;
e) causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope quando il fatto sia stato san- zionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;
f) avvenuti quando il conducente non era abi- litato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di superamento con esito fa- vorevole dell’esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice della strada; nel caso di patente scaduta, l’assicurazione è presta- ta a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro stesso con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postu- mi del sinistro stesso;
g) causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazione di carico e scarico;
h) alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
i) dovuti a vizi di costruzione del veicolo cono- sciuti dall’assicurato.
Scoperto e minimo non indennizzabile
In caso di sinistro, la Società detrae, dall’am- montare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (art.1916 del codice civile) nei confronti dell’assicurato, del conducente e del- le persone che detengono legittimamente il veicolo.
C.6 - COLLISIONE
(garanzia valida solo per i veicoli ad eccezione di motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus)
Oggetto della garanzia
La Società presta l’assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:
- collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di imma- tricolazione;
- investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro;
- urto di animali.
L’assicurazione è estesa alla colpa grave dell’as- sicurato, del contraente e/o delle persone che lo detengono legittimamente.
Valori assicurati
La garanzia è prestata “a valore intero” e il va- lore assicurato per il veicolo è comprensivo del valore degli accessori di serie.
Gli accessori aggiuntivi non di serie sono assicu- rati solo se il loro valore complessivo è indicato sulla Scheda di polizza.
Esclusioni
L’assicurazione non è prestata per i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, in- surrezioni, disordini, scioperi, atti di terrori- smo e sabotaggio, tumulti popolari, sommos- se, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d’aria, bufere, allagamenti, mareggiate, valanghe, smotta- menti del terreno, uragani, alluvioni, inonda- zioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da dolo o attività illecita del contra- ente e/o dell’assicurato;
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C - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
c) verificatisi durante la partecipazione del vei- colo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
d) causati da traino attivo e passivo, da mano- vre a spinta o a mano, da circolazione “fuori- strada”;
e) causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope quando il fatto sia stato san- zionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, del relativo regolamento e delle successive modifiche;
f) verificatisi mentre il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo i casi di: superamento con esito favo- revole dell’esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle autorità a norma del Nuovo codice della strada; nel caso di patente sca- duta, l’assicurazione è prestata a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 120 giorni dalla data del sinistro con altra dello stesso tipo, salvo il caso in cui il man- cato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
Scoperto e minimo non indennizzabile
In caso di sinistro, la Società detrae, dall’am- montare del danno indennizzabile, lo scoperto o il minimo non indennizzabile, se pattuiti sulla Scheda di polizza.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (art.1916 del codice civile) nei confronti del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.
C.7 - GARANZIE ACCESSORIE (garanzia valida solo per i veicoli)
C.7.1 - “SCELTA MEDIUM”
La Società rimborsa le spese sostenute e com-
provate da documentazione fiscale relative a:
fino alla concorrenza di
1. danni riportati all’abitacolo del veicolo ed agli indumenti del conducente e dei tra- sportati in occasione di prestato soccorso ad infermi o a vittime di incidenti comun- que verificatisi,
€ 500,00 per sinistro. Il fatto deve essere comprovato da dichiarazione dell’ammini- strazione ospedaliera o del medico inter- venuto o dell’autorità. La garanzia non è operante per motocicli e ciclomotori;
2. danni da fenomeno elettrico comunque ve- rificatosi, fino alla concorrenza di € 250,00 per anno assicurativo. Non sono rimborsa- te le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia non è ope- rante per motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus;
fino alla concorrenza di €
3. ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio, a seguito della loro attivazio- ne per cause accidentali o per incidente da circolazione
500,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizza- bile in base ad altre garanzie prestate. La garanzia non è operante per motocicli, ci- clomotori, macchine operatrici, macchine agricole e autobus;
4. ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’assicurato o del contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo;
5. recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell’av- venuta comunicazione all’assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;
6. sostituzione delle serrature del veicolo con
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za di € 250,00 per anno assicurativo.
fino alla concorren-
altre dello stesso tipo e per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema an- tifurto, a seguito di smarrimento o sottra- zione delle chiavi o dei congegni elettronici per l’apertura delle portiere del veicolo e/o per lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata
La garanzia è prestata a condizione che l’assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità, fatta eccezione per l’ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un’autodichiarazione;
Registro Automobilistico (P.R.A.);
sesso o la radiazione rilasciata dal Pubblico
presentare il certificato di perdita del pos-
In caso di demolizione, l’assicurato deve
€ 300,00 per sinistro.
fino alla concorrenza di
7. immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di di- struzione o perdita totale del veicolo a seguito di incidente, incendio, fur- to o rapina,
per anno assicurativo;
fino alla concorrenza di € 250,00
8. duplicato della patente dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi, nel caso del- la sua perdita per incendio, furto, smarri- mento, xxxxxx, comprovati dalla denuncia presentata all’autorità, fatta eccezione per l’ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un’autodichiarazione. La garanzia è prestata
250,00 per sinistro;
fino alla concorrenza di €
9. custodia del veicolo, nell’attesa di ottener- ne lo svincolo, se è sequestrato con prov- vedimento dell’autorità adottato in con- seguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione,
chine operatrici, macchine agricole e auto-
operante per motocicli, ciclomotori, mac-
€ 150,00 per sinistro. La garanzia non è
fino alla concorrenza di
10. danno totale subito dal bagaglio tra- sportato sul veicolo in conseguenza di incidente
bus;
fino alla concorrenza
11. ripristino o la sostituzione, in caso di incen- dio o di incidente da circolazione, dei dispo- sitivi di antifurto e/o di localizzazione sa- tellitare del veicolo,
di € 600,00 per sinistro, a condizione che tali spese non siano risarcibili dal respon- sabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate. La garan- zia non è operante per motocicli, ciclomo- tori, macchine operatrici, macchine agrico- le e autobus;
12. rimborso tassa automobilistica per il pe- riodo intercorrente tra la data dell’evento e la data della sua scadenza in caso di distru- zione o perdita del veicolo a seguito di:
- sinistro stradale o incendio,
- furto o rapina.
In caso di demolizione del veicolo, il paga- | |
mento dell’indennizzo è subordinato alla | |
presentazione del certificato di perdita del | |
possesso rilasciato dal Pubblico Registro | |
Automobilistico (P.R.A.); |
13. acquisizione dei documenti richiesti dalla Società nel caso di perdita totale del veico- lo, per la liquidazione del relativo sinistro, indennizzabile in base ad una delle garan- zie previste dal contratto. Non rientra nella disciplina del presente articolo la procura a vendere, i cui costi sono sempre a carico della Società (art. C. 9.12 - Documenti da presentare alla Società).
za di € 150,00 per sinistro;
La garanzia è prestata fino alla concorren-
sto non liquidata ma non opera se il sinistro
strada e vale per la parte di danno da que-
da parte del Fondo di garanzia vittime della
solo dopo l’avvenuta liquidazione del danno
di € 500,00 per sinistro. La garanzia opera
fino alla concorrenza
14. danni subiti dal veicolo assicurato a segui- to di collisione con altro veicolo non iden- tificato che abbia prodotto danni gravi alla persona. L’importo indennizzabile viene determinato in proporzione al grado di re- sponsabilità del terzo
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C - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
15.
16.
17.
18.
è indennizzabile in base ad altre garanzie
prestate;
rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti, in caso di furto o smarrimento della stessa, regolarmente denunciati all’autorità, fatta eccezione per l’ipotesi di smarrimento per la quale dovrà fornire un’autodichiarazione.
fino alla concorrenza di
La garanzia è estesa alle spese per l’eventuale re-immatricolazione ed è prestata
€ 250,00 per sinistro. La garanzia non è operante per macchine operatrici, macchi- ne agricole e autobus;
tenuti in regolare locazione dall’assicurato.
dell’assicurato, salvo che si tratti dei locali
custodia o possesso del contraente e/o
Sono esclusi i danni a cose ed animali in uso,
de € 250.000,00 per sinistro.
fino alla concorrenza
danni alla persona, a cose e animali, in- volontariamente causati dall’assicurato in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo per fatto non inerente alla circolazione stradale.
La garanzia è prestata
e € 1.000.000,00 per danni a cose;
stro di € 5.000.000,00 per danni a persone
è prestata fino alla concorrenza per sini-
dell’assicurato e dei trasportati. La garanzia
colo stesso e alle cose in consegna o custodia
Sono esclusi i danni al vei-
responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontaria- mente causati a terzi non trasportati durante la sua circolazione.
responsabilità civile del contraente, assicura- to e, se persona diversa, del proprietario del veicolo assicurato, per fatto del figlio minore o della persona soggetta a tutela e con lui convivente che, a sua insaputa, metta in movi- mento o in circolazione il veicolo pur essendo sprovvisto dei requisiti previsti dalle disposi- zioni di legge in vigore.
per sinistro di € 5.000.000,00 per danni a
La garanzia è prestata fino alla concorrenza
persone e € 1.000.000,00 per danni a cose.
C.7.2 - “SCELTA LARGE”
• Operatività delle garanzie e veicoli assicura- bili
Le Garanzie accessorie prestate nella “Scelta Large” prevedono che la Società rimborsi le spese sostenute e comprovate da idonea docu- mentazione a seguito di tutte le garanzie sopra descritte nella “Scelta Medium” C.7.1 e per quel- le riportate di seguito.
Le garanzie sono prestate per macchine ope- ratrici, macchine agricole, autobus, autoveicoli trasporto cose e per uso speciale di peso a pie- no carico di oltre 3.500 Kg (35 quintali), e sia per il veicolo trainante che per l’eventuale rimorchio in circolazione agganciato al veicolo trainante. Quando il rimorchio è in sosta (staccato dalla motri- ce), sono prestate tutte le garanzie sopra descritte e quelle riportate di seguito ai soli punti 1) e 2).
• Garanzie
La Società presta l’assicurazione per:
concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.
residenza abituale dell’assicurato, fino alla
fino alla
1. trainare il veicolo assicurato che risul- ti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare autonomamente. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza o alla sua autocarrozzeria di fiducia, oppure
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina;
2. recuperare il veicolo assicurato qualora ri- sulti danneggiato in modo tale da:
– dover essere sollevato e trasportato;
– dover essere sollevato e poi trainato;
€ 2.500,00 per sinistro;
fino alla concorrenza di
– dover essere rimesso sulla sede stradale,
3. rimborsare le spese sostenute dall’assi- curato e dai passeggeri qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere
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per sinistro. La garanzia non è operante en-
fino alla concorrenza di € 300,00
autonomamente, per il rientro alla residen- za abituale
tro i limiti di 50 Km dalla residenza abituale dell’assicurato e delle persone trasportate;
sportate;
abituale dell’assicurato e delle persone tra-
rante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza
200,00 per sinistro. La garanzia non è ope-
fino alla concorrenza di €
4. le spese alberghiere sostenute dall’assi- curato e dalle persone trasportate sul vei- colo qualora non sia in grado di procedere autonomamente
€ 300,00 per sinistro
fino alla concorrenza di
5. le spese di rimessaggio per le pri- me 24 ore
qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assi- stenza siano chiusi;
gli autobus.
per sinistro. La garanzia non è operante per
to un risarcimento massimo di € 1.500,00
stituzione. In entrambi i casi verrà effettua-
del veicolo e dell’invio dell’automezzo in so-
pagate per le spese inerenti la riparazione
caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali
della denuncia alle Autorità competenti in
e le ricevute di scarico della merce, copia
del sinistro, le bolle di accompagnamento
xxxx eventualmente intervenute sul luogo
liquidazione del danno, i verbali delle Auto-
sizione degli incaricati della Società, per la
prova di quanto avvenuto, metterà a dispo-
In entrambi i casi l’assicurato, a com-
6. inviare un altro automezzo per la prosecu- zione del trasporto merci qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata. Nel caso in cui l’automezzo inviato in sosti- tuzione sia di proprietà dell’assicurato, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00 per Km. percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell’assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta for- zata.
7. inviare un tecnico qualora il veicolo assi- curato, risulti danneggiato in modo tale da rendere indispensabile il suo intervento per procedere alle dovute riparazioni. La Società rimborserà all’assicurato le spese sostenute
per sinistro. Dal rimborso è sempre esclu-
fino alla concorrenza di € 300,00
so il costo dei pezzi di ricambio. Nel caso in cui il tecnico sia un meccanico dipendente dell’assicurato, le spese sostenute, sempre con il massimo risarcimento di € 300,00 per sinistro, saranno riconosciute nei termini di seguito indicati:
– rimborso dei biglietti di viaggio (comunque effettuato) relativamente all’andata ed al ritorno; oppure rimborso per un importo di
€ 0.5 al Km. nel caso in cui il viaggio sia ef- fettuato con una autovettura dell’assicu- rato, da calcolarsi dalla residenza abituale dello stesso al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata e relativo ritorno;
dente.
compensi erogati a favore del dipen-
non verranno rimborsati retribuzioni o
– rimborso dell’eventuale pernottamento;
–
In entrambi i casi l’assicurato, a comprova di quanto avvenuto, mette- rà a disposizione degli incaricati dalla Società, per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o le ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la ri- parazione del veicolo e dell’invio di altro tecnico non dipendente dell’assicurato stesso, dell’eventuale pernottamento, i biglietti di viaggio, oppure, i registri sui quali risulteranno i dati identificativi dell’autovettura e del dipendente che ha effettuato la trasferta per le moti- vazioni di cui all’oggetto della presente garanzia;
8. inviare i pezzi di ricambio qualora il veico- lo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con propri mezzi ed i pezzi di ricambio occorrenti per la sua riparazione non possono esse-
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re reperiti sul posto. La Società rimborse- rà le spese per la spedizione, comunque effettuata, dei pezzi stessi, fino alla con- correnza di € 600,00 per sinistro. Dal rim- borso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio. La garanzia non è operante entro il limite di 50 Km. dalla residenza abituale dell’assicurato. A giustificazione dell’invio dei pezzi di ricambio, l’assicura- to metterà a disposizione degli incaricati della Società, per la liquidazione del dan- no, le fatture o le ricevute fiscali pagate comprovanti l’avvenuta riparazione o l’utilizzo dei pezzi di ricambio inviati;
9. trasportare in ambulanza le persone infor- tunate e trasportate sul veicolo assicurato, compreso il conducente, in caso di inciden-
to ufficiale comprovante il provvedimento adottato dall’autorità competente e deve indicare il luogo ove il veicolo sequestrato è custodito.
documentato, per un periodo massimo di 30
purché
€ 30,00
L’indennità giornaliera, pattuita in , è corrisposta dal giorno del sequestro,
giorni e cessa comunque, in ogni caso, alla data del provvedimento di dissequestro, anche se comunicato con ritardo all’interessato.
X.0 - XXXXXXXXX
(xxxxxxxx valida solo per i veicoli ad eccezione di motocicli , ciclomotori e rimorchi)
AUTOVETTURE
da documentazione fiscale
solo le spese sostenute e comprovate
nei limiti convenuti,
Oggetto della garanzia
€ 200,00 per sinistro;
fino alla concorrenza di
te stradale, dal luogo dell’incidente e fino al più vicino posto di pronto soccorso, ospe- dale o casa di cura,
La Società, sicurato
rimborsa all’as-
per la sostituzione o
con il limite di €
10. le spese di trasporto delle persone infortu- nate e trasportate sul veicolo assicurato, compreso il conducente, in caso di inciden- te stradale. La Società rimborserà all’assi- curato le spese sostenute per il trasporto dal posto dell’avvenuto ricovero e fino alla loro residenza abituale,
200,00 per sinistro;
la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rot- tura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell’assicurato, del contraente e delle persone che detengono le- gittimamente il veicolo.
Forme di garanzia
concorrenza di € 200,00 per sinistro;
fino alla
11. le spese per l’invio di un famigliare in caso di incidente stradale delle persone infortuna- te e trasportate sul veicolo assicurato, com- preso il conducente per recarsi sul luogo del ricovero. La Società rimborserà le spese di viaggio sostenute da un famigliare
consegnato e/o qualunque altro documen-
sentare copia del decreto di sequestro a lui
L’assicurato è tenuto a pre-
12. il sequestro del veicolo. La Società corri- sponde all’assicurato un’indennità giorna- liera nel caso di forzato fermo del veicolo assicurato, causato da sequestro disposto dall’autorità giudiziaria a seguito di inci- dente stradale.
La Società intende prestare la garanzia Cristalli | |
nella forma del risarcimento in forma specifica, | |
cioè assumendosi l’onere di riparare diretta- | |
mente il veicolo danneggiato. |
La garanzia è prestata con la “Scelta Medium” oppure con la “Scelta Large”.
tro cristalli ”Myglass”
sinistro, ad utilizzare esclusivamente il cen-
Il contraente assicurato si obbliga, in caso di
o “Scelta Medium”.
(per maggiori informa- zioni consultare il sito www.myglasscristalli. it o contattare il Numero Verde 800978494). In questo caso le spese necessarie alla ripa- razione o sostituzione dei cristalli rimango- no totalmente a carico della Società.
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Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all’e- stero che richiedano una riparazione urgen- te, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da “Myglass”, la ga- ranzia è prestata:
100,00 per sinistro.
- con l’applicazione di una franchigia di €
350,00 per sinistro;
- fino alla concorrenza complessiva di €
tro cristalli ”Myglass”
sinistro, ad utilizzare esclusivamente il cen-
Il contraente assicurato, si obbliga, in caso di
o “Scelta Large”.
(per maggiori informa- zioni consultare il sito www.myglasscristalli. it o contattare il Numero Verde 800978494). In questo caso, le spese necessarie alla ripa- razione o sostituzione dei cristalli rimango- no totalmente a carico della Società.
Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all’e- stero che richiedano una riparazione urgen- te, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da “Myglass”, la ga- ranzia è prestata:
100,00 per sinistro.
- con l’applicazione di una franchigia di €
500,00 per sinistro;
- fino alla concorrenza complessiva di €
L’assicurazione non è prestata:
Esclusioni
a) per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
b) per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
c) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari:
La garanzia non è prestata quando l’evento è | |
indennizzabile con altra garanzia prestata con | |
il presente contratto o con altro contratto assi- | |
curativo in vigore con la Società. |
d) per la sostituzione dei cristalli di veicoli mo- dificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.
AUTOCARRI E AUTOCARAVAN
sicurato solo le spese sostenute e comprovate
nei limiti convenuti, rimborsa all’as-
Oggetto della garanzia
La Società,
da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rot- tura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, ed è estesa alla col- pa grave dell’assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il vei- colo.
La Società intende prestare la garanzia Cristalli | |
nella forma del risarcimento in forma specifi- | |
ca, cioè assumendosi l’onere di riparare diret- | |
tamente il veicolo danneggiato |
Forme di garanzia
. La garanzia è prestata con la “Scelta Medium” oppure con la “Scelta Large”.
tro cristalli ”Myglass”
sinistro, ad utilizzare esclusivamente il cen-
Il contraente assicurato si obbliga, in caso di
o “Scelta Medium”
(per maggiori informa- zioni consultare il sito www.myglasscristalli. it o contattare il Numero Verde 800978494). In questo caso le spese necessarie alla ripa- razione o sostituzione dei cristalli rimango- mo totalmente a carico della Società.
fino alla concorrenza complessiva di € | |
350,00 per sinistro; | |
con l’applicazione di una franchigia di € | |
100,00 per sinistro. |
Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all’e- stero che richiedano una riparazione urgen- te, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da“Myglass”, la ga- ranzia è prestata:
-
-
o “Scelta Large”
Il contraente assicurato si obbliga, in caso di | |
sinistro,ad utilizzare esclusivamente il cen- | |
tro cristalli ”Myglass” | (per maggiori informa- |
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zioni consultare il sito www.myglasscristalli. it o contattare il Numero Verde 800978494). In questo caso,le spese necessarie alla ripa- razione o sostituzione dei cristalli rimango- mo totalmente a carico della Società.
Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all’e- stero che richiedano una riparazione urgen- te, qualora il contraente assicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da“Myglass”, la ga- ranzia è prestata:
- fino alla concorrenza complessiva di € 500,00 per sinistro;
- con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
Esclusioni
L’assicurazione non è prestata:
a) per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
b) per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
c) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
La garanzia non è prestata quando l’evento è | |
indennizzabile con altra garanzia prestata con il | |
presente contratto o con altro contratto assicu- | |
rativo in vigore con la Società. |
d) per la sostituzione dei cristalli di veicoli mo- dificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.
sone che detengono legittimamente il veicolo.
Forme di garanzia
La Società intende prestare la garanzia Cristalli nella forma del risarcimento in forma specifi- ca, cioè assumendosi l’onere di riparare diret- tamente il veicolo danneggiato. La garanzia è prestata con la “Scelta Medium” oppure con la “Scelta Large”.
o “Scelta Medium”
cristalli sostituiti o riparati.
complessiva di € 500 per sinistro, per tutti i
fino alla concorrenza
Il contraente assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad utilizzare esclusivamente il cen- tro cristalli ”Myglass” (per maggiori informa- zioni consultare il sito www.myglasscristalli. it o contattare il Numero Verde 800978494). In questo caso per le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli la garanzia è prestata
fino alla concorrenza complessiva di € | |
350,00 per sinistro; | |
con l’applicazione di una franchigia di € | |
100,00 per sinistro. |
In ogni caso, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all’estero che richiedano una ripa- razione urgente, qualora il contraente as- sicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da“Myglass”, la garanzia è prestata:
-
-
AUTOBUS, MACCHINE OPERATRICI ED AGRICOLE
o “Scelta Large”
(per maggiori informa-
da documentazione fiscale
sicurato solo le spese sostenute e comprovate
nei limiti convenuti, rimborsa all’as-
Oggetto della garanzia
cristalli sostituiti o riparati.
complessiva di € 750 per sinistro, per tutti i
fino alla concorrenza
La Società,
tro cristalli ”Myglass”
sinistro,ad utilizzare esclusivamente il cen-
Il contraente assicurato si obbliga, in caso di
per la sostituzione o
zioni consultare il sito www.myglasscristalli. it o contattare il Numero Verde 800978494). In questo caso per le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli la
la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, a seguito di danneggiamento o rot- tura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, è estesa alla colpa grave dell’assicurato, del contraente e delle per-
garanzia è prestata
In ogni caso, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all’estero che richiedano una ripa- razione urgente, qualora il contraente as- sicurato scelga di far riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso
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fino alla concorrenza complessiva di € | |
500,00 per sinistro; | |
con l’applicazione di una franchigia di € |
da“Myglass”, la garanzia è prestata:
-
-
100,00 per sinistro.
Esclusioni
L’assicurazione non è prestata:
a) per i danni causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
b) per i danni riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
c) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
d) per la sostituzione dei cristalli di veicoli mo- dificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.
La garanzia non è prestata quando l’evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicu- rativo in vigore con la Società.
C.9 - SINISTRI: INCENDIO, FURTO E RAPINA, FENOMENI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLI- TICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCES- SORIE, CRISTALLI
• C.9.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato
Ai sensi dell’art. 1913 del Codice civile, il sinistro deve essere denunciato alla Società immediata- mente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l’assicurato ne siano venuti a co- noscenza, con l’indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.
Nei casi di furto, rapina, incendio ed eventi socio- politici, il contraente e/o l’assicurato devono inol- tre presentare denuncia all’autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo, l’obbligo di fare quan- to possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del codice civile).
all’autorità estera, deve produrre alla Società co-
traente/assicurato, oltre alla denuncia presentata
il con-
Nel caso di smarrimento il contraente e/o l’assi- curato dovranno fornire un’autodichiarazione. In caso di furto o rapina avvenuto all’estero,
pia della denuncia presentata all’autorità italiana.
• C.9.2 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno liquidabile è determina- to in base alle condizioni che seguono.
a) autovetture
Per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Collisione e Xxxxx:
- in caso di danno totale, l’indennizzo viene calcolato con riferimento al valore che il vei- colo aveva al momento:
• della stipula del contratto per il primo periodo di assicurazione annuale o del rateo se il valore assicurato al momento della stipula del contratto non era inferio- re al valore di vendita del veicolo indica- to sul listino di Quattroruote a tale data o sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del veicolo sem- preché risulti comprovata da idonea fat- tura;
• della stipula di un contratto con rateo iniziale, per l’intera e successiva annuali- tà di rinnovo, se alla scadenza del rateo il veicolo era stato immatricolato da meno di 180 giorni;
• dell’ultimo rinnovo del contratto, prima del verificarsi del sinistro, successivo alla prima annualità, in caso di durata annuale o di rateo alla cui scadenza il veicolo era stato immatricolato da più di 180 giorni.
Se il veicolo non è quotato dal listino di Quat- troruote, il valore assicurato non deve essere inferiore a quello di mercato al momento del- la stipula o dell’ultimo rinnovo del contratto.
riparato.
non eroga alcun indenizzo se il veicolo non viene
Per la garanzia Eventi socio-politici, la Società
avvenuta all’estero).
della sua prima immatricolazione (anche se
fissa del 30% trascorsi due anni dalla data
per i quali è applicato il degrado nella misura
audiovisivi e le ruote (pneumatici e cerchi)
fatta eccezione per gli accessori fono-
- In caso di danno parziale, l’ammontare del danno liquidabile è determinato senza l’ap- plicazione del degrado per i pezzi di ricam- bio,
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C - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Per la garanzia Garanzie accessorie, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorren- za delle somme assicurate. I danni al veicolo sono indennizzati senza applicazione del degrado.
Per la garanzia Cristalli, l’ammontare del dan- no liquidabile è determinato senza applicazio- ne del degrado e fino alla concorrenza della somma assicurata.
Per tutte le garanzie valgono altresì le seguen- ti norme:
- dall’ammontare del danno liquidabile è de- tratto lo scoperto o il minimo non indenniz- zabile o la franchigia pattuiti sulla Scheda di polizza se non modificati in base ad altre Condizioni di assicurazione.
- il valore del veicolo comprende gli accesso- ri aggiuntivi di serie;
per il veicolo.
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se as- sicurati, sono applicate le norme previste
Resta inteso che l’importo del danno indenniz- zabile non potrà essere superiore al valore del veicolo, o se inferiore, al valore assicurato.
b) altri veicoli
Per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Collisione e Xxxxx:
- in caso di danno totale, fermo il limite del valore assicurato se il sinistro avviene en- tro 180 giorni dalla data di prima immatri- colazione (anche se avventua all’estero), l’ammontare del danno indennizzabile è determinato sulla base del valore a nuovo del veicolo pubblicato sulla rivista Euro- tax giallo/vendita del mese in cui è stato immatricolato, con il limite del valore assi- curato, o sulla base della spesa effettiva- mente sostenuta per l’acquisto del veicolo sempreché risulti comprovata da idonea fattura. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista Eurotax giallo/vendi- ta, l’ammontare del danno indennizzabile è determinato sulla base del valore a nuovo del veicolo indicato nella fattura d’acquisto. Trascorsi 180 giorni dalla data di prima immatricolazione (anche se avventua all’e- stero), l’ammontare del danno liquidabile è determinato in base al valore commerciale del veicolo pubblicato sul numero della rivi-
sta Eurotax giallo/vendita antecedente alla data di avvenimento del sinistro. Qualora il veicolo non sia quotato dalla rivista Eurotax giallo/vendita, l’ammontare del danno liquida- bile è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
con il massimo del 50%.
- In caso di danno parziale, l’ammontare del danno liquidabile è determinato senza l’appli- cazione del degrado per i pezzi di ricambio. Per le parti meccaniche, e con riferimento alla data della sua prima immatricolazione (anche se avventua all’estero), l’ammontare del danno liquidabile è determinato in base al loro valore a nuovo ridotto del 10% annuo,
Per la garanzia Eventi socio-politici, la Società non eroga alcun indenizzo se ilveicolo non viene riparato. Per la garanzia Garanzie accessorie, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorren- za delle somme assicurate. I danni al veicolo sono indennizzati senza applicazione del degrado.
Per la garanzia Cristalli, l’ammontare del danno indennizzabile è determinato senza applica- zione del degrado e fino alla concorrenza della somma assicurata.
Per tutte le garanzie valgono altresì le seguenti norme:
- dall’ammontare del danno liquidabile è de- tratto lo scoperto o il minimo non indenniz- zabile o la franchigia pattuiti sulla Scheda di polizza se non modificati in base ad altre Condizioni di assicurazione.
- il valore del veicolo comprende gli accessori aggiuntivi di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicura- ti, sono applicate le norme previste per ilveicolo. Resta inteso che l’importo del danno indenniz- zabile non potrà essere superiore al valore del
veicolo, o se inferiore, al valore assicurato.
c) natanti
- in caso di danno totale, se il sinistro avviene entro 180 giorni dalla data di prima registra- zione o acquisto, l’ammontare del danno indennizzabile è determinato sulla base del valore a nuovo del natante indicato nella fattura d’acquisto, con il limite del valore assicurato.
Trascorsi 180 giorni dalla data di prima regi-
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strazione o acquisto, l’ammontare del danno liquidabile è determinato in base al valore di mercato del natante al momento del sinistro.
- In caso di danno parziale, l’ammontare del dan- no liquidabile è determinato senza l’applicazio- ne del degrado per i pezzi di ricambio.
Per le parti meccaniche, e con riferimento alla data della sua prima registrazione o acquisto, l’ammontare del danno liquidabile è determi- nato in base al loro valore nuovo ridotto del 10% annuo, con il massimo del 50%.
Valgono altresì le seguenti norme:
- dall’ammontare del danno liquidabile è de- tratto lo scoperto o la franchigia o il minimo non indennizzabile pattuito sulla Scheda di polizza se non modificati in base ad altre Condizioni di assicurazione;
- il valore del natante comprende gli accesso- ri aggiuntivi di serie;
il natante.
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se assi- curati, sono applicate le norme previste per
Resta inteso che l’importo del danno indenniz- zabile non potrà essere superiore al valore del natante, o se inferiore, al valore assicurato.
• C.9.3 - Regola proporzionale
Nel caso in cui l’assicurazione sia prestata “a valore intero” e venga accertato che il valore assicurato copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo o il natante ha al mo- mento del sinistro, la Società risponde dei dan- ni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non viene applicata:
- qualora il valore del veicolo o del natante non superi il 10% del valore assicurato;
- qualora il valore del veicolo o del natante sia comprovato dalla fattura d’acquisto.
• C.9.4 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni urgenti, l’assicurato non deve provvedere alla riparazione del veico- lo o del natante prima di avere ricevuto il con- senso della Società, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del sinistro.
La Società, invece di pagare l’indennizzo e con
il consenso dell’assicurato, può fare eseguire a regola d’arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato, nonché so- stituire il veicolo o il natante stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse con- dizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.
• C.9.5 - Procedura per l’accertamento del dan- no e relative controversie
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’assicurato.
In caso di mancato accordo, è possibile deman- dare la soluzione della controversia a periti no- minati rispettivamente dall’assicurato e dalla Società.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l’as- sicurato.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito mentre la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.
• C.9.6 - Mandato dei periti nominati dalle parti
I periti devono:
a) verificare l’esattezza delle descrizioni e del- le dichiarazioni risultanti dagli atti contrat- tuali, nonché verificare se l’assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla polizza;
b) indagare su circostanze, natura, causa e mo- dalità del sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valo- re che le cose medesime avevano al momen- to del sinistro;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali ri- nunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazio- ni di patti contrattuali.
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C - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
• C.9.7 - Migliorie
Non risultano indennizzabili le spese per modi- fiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo o al natante in occasione della riparazione, non- ché le spese di custodia, se non espressamen- te previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.
• C.9.8 - Indennizzo per equivalente
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia compro- vata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile è comprensivo dell’I.V.A., salvo il caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.
informare la Società non appena abbia notizia del
l’assicurato è tenuto ad
• C.9.9 - Recupero del veicolo/natante oggetto di furto o di rapina
In caso di furto o di rapina,
ritrovamento delveicoloo del natanteo di sue parti. Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente de- terminato e liquidato secondo i criteri applica- bili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate sulla Scheda di polizza.
Se il veicolo o il natante è ritrovato dopo il paga- mento dell’indennizzo, l’assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla So- cietà l’importo già riscosso, al netto degli even- tuali danni accertati sul veicolo o sul natante.
Qualora, invece, l’assicurato non eserciti la sud- detta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo o del natante, la Società darà ese- cuzione al mandato irrevocabile e gratuito con- feritole dal medesimo assicurato all’atto della liquidazione del danno, come previsto dall’ar- ticolo F 9.11 (Documenti da presentare alla So- cietà ), con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.
Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del
veicolo o del natante ritrovato è superiore all’in- dennizzo pagato, al netto delle spese necessa- rie per il recupero, la Società procede alla resti- tuzione dell’eccedenza all’assicurato.
In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa.
La Società comunicherà all’assicurato l’avvenu- ta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
• C.9.10 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, te- nendo conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti in polizza, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non inden- nizzabilità, ovvero l’opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i do- cumenti dalla stessa richiesti.
•C.9.11 - Documenti da presentare alla Società Nel caso in cui il sinistro abbia interessato le garanzie Furto o rapina o Eventi socio-politici, l’assicurato dovrà sempre produrre copia au- tentica della denuncia presentata all’autorità; in caso di danno totale, ovvero di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo o del natante, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l’estratto cronologico del veicolo o del natante, oppure, in sostituzio- ne, il certificato di proprietà del veicolo o del natante ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici compe- tenti. Nel caso di danno totale avvenuto entro 180 giorni dalla data d’acquisto del veicolo o del natante e qualora il veicolo non sia quotato dalla rivista Eurotax giallo/vendita, l’assicura- to dovrà produrre inoltre la copia della fattura d’acquisto del veicolo o del natante. Nel caso in cui il veicolo o il natante sia stato preceden- temente immatricolato o registrato all’estero, l’assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata per l’immatri- colazione o la registrazione in Italia. Nel solo caso del furto, l’assicurato contestualmente al pagamento dell’indennizzo, deve rilasciare alla
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C - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Società procura irrevocabile a vendere, con- dizionata al futuro ritrovamento del veicolo o del natante. Il costo di tale atto è a carico della Società.
In caso di furto e rapina con ritrovamento del veicolo o del natante, l’assicurato deve produr- re copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo o dal natante.
In caso di furto parziale, furto totale, rapina e incendio, qualora si tratti di autoveicoli come previsti all’art. 54 del Nuovo Codice della stra- da, si procederà al pagamento dell’indennizzo indipendentemente dal rilascio del certifica- to di chiusa inchiesta, salva l’ipotesi che vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 del Codice penale (fraudolento dan- neggiamento dei beni assicurati).
Per i restanti veicoli e per i natanti, in caso di furto parziale, rapina e incendio, il pagamento dell’indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.
C.10 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICU- RATO E DEL PREMIO
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del con- traente, ad adeguare i valori del veicolo o del natante e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al valore di mercato e, conseguen- temente, a modificare il premio relativo.
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C - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
D
SEZIONE ASSISTENZA
L’assicurazione non è operante per autobus, mac- chine agricole, macchine operatrici, rimorchi di autocarri e natanti.
AUTOVETTURE
D.1 - Rischio assicurato
nei limiti delle singole prestazioni
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’assicurato,
nonché alle condizioniche seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a tro- varsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. D.3 – Prestazioni, sulla base della for- ma che risulta scelta sulla Scheda di polizza.
D.2 – Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni
avviso al contraente.
Struttura organizzativa, dandone tempestivo
tà di cambiare la società di Assistenza e/o la
La Società ha la facol-
La Società per la gestione e liquidazione dei si- nistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, con Sede Legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 00000 XXXXXX e della sua Struttura organizzativa.
organizzativa organizza il trasporto del veicolo presso un’officina/carrozzeria convenzionata con la Società.
Nel caso in cui l’assicurato rifiuti il trasporto del mezzo presso un’officina/carrozzeria conven- zionata con la Società il veicolo sarà trasporta- to fino al punto di assistenza più vicino e attrez- zato per la riparazione del veicolo.
Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso
stradale; tuttavia qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza ed il veicolo ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura or- ganizzativa, la Società tiene a proprio carico an- che i costi relativi al secondo traino per trasfe- rirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile.
complessivi per sinistro; resta a carico dell’assi-
fino alla concorrenza di € 600,00
La Società tiene a proprio carico i costi soste- xxxx per il soccorso stradale e per l’eventuale se- condo traino
curato la parte di spesa eccedente.
A seguito di incidente da circolazione, la Strut- tura organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa
fino alla concorrenza di € 1.000,00.
D.3 – Prestazioni. “SCELTA BASIC” Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il conducente.
Prestazioni per il veicolo
L’assicurazione opera in caso di incidente da cir- colazione.
La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:
1. Soccorso stradale
In caso di incidente da circolazione la Struttura
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D - SEZIONE ASSISTENZA
2. Auto sostitutiva in Italia
Qualora l’assicurato abbia accettato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenziona- ta con la Società ed abbia autorizzato la ripara- zione del veicolo incidentato, sarà messa a sua disposizione in Italia un’autovettura sostitutiva (Categoria B), senza autista e con percorrenza illimitata.
L’autovettura sarà consegnata direttamente dalla carrozzeria convenzionata con la Società oppure, qualora la stessa ne fosse sprovvista, sarà prenotata presso una società di noleggio veicoli (Rent a car) convenzionata con la Socie- tà. Le spese sono a carico della Società.
L’auto sostitutiva sarà a disposizione dell’assi-
curato sino alla riconsegna del veicolo riparato con il massimo di 10 giorni consecutivi.
L’autovettura sostitutiva verrà fornita dalla so- cietà di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e alle condi- zioni previste dal proprio contratto di noleggio. L’autovettura in sostituzione è fornita all’assicu- rato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile autoveicoli terrestri,
- Incendio,
- Furto,
- Kasco.
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di no- leggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasco o dovuti ad atto doloso di terzi: il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio).
Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato costituisca forma cau- zionale a garanzia con carta di credito.
Eventuali altri mezzi di pagamento devono es- sere contrattualmente previsti ed accettati dalla società di noleggio.
Qualora l’assicurato abbia rifiutato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzio- nata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice del veicolo.
L’autovettura sostitutiva verrà fornita dalla so- cietà di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli
Prestazioni per il veicolo
L’assicurazione opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancan- za di carburante, errato rifornimento.
La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:
a 30 minuti e che consentano al veicolo di ri-
i cui tempi di esecuzione non siano superiori
1. Dépannage: esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazio- ne,
prendere la marcia.
Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
Sono invece a carico dell’assicurato i
I costi della manodopera per effettuare i pic- coli interventi di riparazione sono a carico della Società.
costi dei pezzi di ricambio e del carburante. Qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto van- dalico (a parziale deroga di quanto previsto all’interno dell’art D.4 - punto 2) il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’uti- lizzo, la Struttura organizzativa organizza, a scelta dell’assicurato, il soccorso stradale del veicolo:
• fino al punto di assistenza più vicino e at- trezzato per la riparazione del veicolo;
un solo soccorso
metrica restano a carico dell’assicurato.
I costi per l’eventuale eccedenza chilo-
50 km
• oppure, su richiesta dell’assicurato, presso un’officina di sua fiducia purché situata in un
orari di apertura dei propri centri e alle condi- zioni previste dal proprio contratto di noleggio
fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi.
raggio massimo di stro.
Per ogni sinistro è previsto
dal luogo del sini-
“SCELTA MEDIUM”
Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.
stradale; tuttavia qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza ed il veicolo ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio cari- co anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al
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D - SEZIONE ASSISTENZA
punto di assistenza disponibile scelto dall’assi- curato entro il limite di 50 km.
600,00 complessivi per sinistro; resta a carico
fino alla concorrenza di €
La Società tiene a proprio carico i costi soste- xxxx per il soccorso stradale e per l’eventua- le secondo traino
dell’assicurato la parte di spesa eccedente.
A seguito di incidente da circolazione, la Strut- tura organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.
Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Struttura organizzativa provve- de anche al montaggio delle catene in caso di necessità;
qualora il veicolo
2. messa a disposizione dell’assicurato, presso una Società di noleggio (Rent a car) convenzio- nata con la Società, un’autovettura sostitutiva (Categoria C o inferiore) in Italia, senza autista e con percorrenza illimitata,
subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.
La prestazione è operativa qualora siano ne- cessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice.
Qualora l’assicurato abbia accettato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzio- nata con la Società ed abbia autorizzato la ripa- razione del veicolo incidentato non è necessaria la certificazione delle ore di manodopera.
L’autovettura sostitutiva verrà fornita dalla so- cietà di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri:
tutti gli altri casi.
fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi in
• fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
•
L’autovettura in sostituzione è fornita all’assicu- rato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile obbligatoria,
- Incendio,
- Furto,
- Kasko.
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di no- leggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credi- to. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio;
Il costo dei pezzi di ricambio
3. invio all’estero, con il mezzo più rapido, dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia.
e le spese doganali saranno a carico dell’assicu- rato. In ogni caso, prima dell’invio dei pezzi di ri- cambio, l’assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
4. organizzazione, su richiesta dell’assicurato, della demolizione del veicolo a seguito di un in- cidente da circolazione, guasto, incendio, furto. La Struttura organizzativa vi provvederà di- rettamente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
La Società tiene a proprio carico le relative spe- se di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
conseguenza di guasto, incendio, incidente da
se, in
dersi in Italia a cura dell’assicurato stesso;
possesso e tutti gli altri documenti da xxxxxx-
al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di
la documentazione eventualmente necessaria
restano a carico dell’assicurato i costi per
5. disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo all’estero, su richiesta dell’assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società men- tre
6. recupero del veicolo dell’assicurato
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D - SEZIONE ASSISTENZA
circolazione, tentato furto o furto parziale, rapi- na tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all’estero, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell’assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell’assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del vei- colo ritrovato o riparato venga effettuato dal- la Struttura organizzativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’assicurato, purché in Italia. In tal caso resta a carico dell’assicurato il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti) e i costi per la documentazione even- tualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti il recupero, da richiedersi in Italia a cura dell’assicurato stesso;
7. rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall’estero, organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l’assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, ra- xxxx tentata, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di ri- parazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’assicurato.
Se il valore commerciale del veicolo dopo il sini- stro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede al suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla concorrenza di un importo mas- simo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l’eventuale eccedenza a carico dell’assicurato.
Prestazioni per la persona.
La Struttura organizzativa provvede alle se- guenti prestazioni:
se lo stesso riporti lesioni tali da
8. invio di un autista per trasferire il veicolo al domicilio dell’assicurato, con spese a carico della Società,
non poterlo guidare o il conducente del veicolo stesso subisca il ritiro, lo smarrimento od il fur- to della patente di guida e gli eventuali passeg- geri trasportati non siano in grado di guidare per oggettive ragioni;
9. messa in condizione degli assicurati di pro- seguire il viaggio fino al luogo di destinazione o di ritornare al luogo di residenza in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, fur- to tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espres- samente comprese (ad esempio: pedaggi xx- xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato costi- tuisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti e comunque accettati dalla società di noleggio. La Società tiene a proprio carico le spe- se, fino ad un massimo complessivo di
€ 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avvenuti all’estero;
10. organizzazione del pernottamento degli as- sicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tenta- to e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte.
La Società tiene a proprio carico le spese di per- nottamento e prima colazione fino a un massi-
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D - SEZIONE ASSISTENZA
mo di € 150,00 per assicurato e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;
11. rimpatrio sanitario, effettuandolo con il mez- zo ritenuto più idoneo dai medici della Struttu- ra organizzativa, se l’assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all’estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttura organiz- zativa ed il medico curante sul posto, ne renda- no necessario il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:
• autoambulanza senza limiti di percorso;
• treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
• aereo di linea classe economica, eventual- mente barellato;
• aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).
Il trasporto include l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, se ritenuta neces- saria dai medici della Struttura organizzativa. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di prose- guire il viaggio;
12. invio di un’autoambulanza in Italia con spe- se a carico della Società, se a seguito di infor- tunio da incidente da circolazione, l’assicurato necessiti, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un’altra struttu- ra ospedaliera o al suo domicilio;
13. invio di un fisioterapista al domicilio dell’as- sicurato per le cure necessarie, qualora lo stes- so, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o frattu- re semplici.
La Società tiene a proprio carico le spese relati- ve fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
14. messa a disposizione di un familiare con- vivente, con spese a carico della Società, di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e ricondurre i minori alla loro residenza, se l’assicurato, a se- guito di infortunio causato da incidente da cir- colazione, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di
€ 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
15. anticipo delle spese mediche dell’assicura- to, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farma- ceutiche o chirurgiche impreviste. L’assicurato deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto. La prestazione non è operan- te nel caso in cui l’erogazione dell’anticipo con- travvenga a norme valutarie;
16. messa a disposizione, gratuitamente, di un famigliare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per raggiungere l’as- sicurato ricoverato presso l’istituto di cura all’estero, se, a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l’assicurato sia ri- coverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di
€ 250,00;
17. messa a disposizione di un interprete all’estero nel caso di fermo, arresto, minac- cia di arresto dell’assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di
€ 600,00;
18. trasporto della salma, sino al luogo di inu- mazione in Italia, qualora l’assicurato sia dece- duto a seguito di incidente da circolazione.
La Struttura organizzativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luo- go dell’incidente.
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D - SEZIONE ASSISTENZA
Le spese sono a carico della Società con esclu- sione delle spese di inumazione e funerarie;
L’assicurato deve dare garanzia bancaria di re-
19. costituzione anticipo della cauzione civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella penale, per la libertà provvisoria dell’assicura- to, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l’assi- curato all’estero.
stituzione di quanto ricevuto;
L’assicurato deve dare garanzia bancaria di re-
20. anticipo per conto dell’assicurato, fino a € 2.000,00 per l’onorario di un legale, se l’assicu- rato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessiti di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente.
stituzione di quanto ricevuto;
€ 1.500,00
zia bancaria di restituzione di quanto ricevuto:
purché con garan-
21. effettuazione di anticipi,
parziale, rapina. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancan- za di carburante, errato rifornimento.
La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:
Oltre a tutte le prestazioni previste nella “Scelta Medium” sono operanti le seguenti in- tegrazioni ed estensioni di garanzia:
1. Dépannage
i cui tempi di
La Struttura organizzativa provvede a fare ef- fettuare, sul luogo del sinistro, quando le cir- costanze ne rendano possibile la realizzazione, piccoli interventi di riparazione,
esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
dei pezzi di ricambio e del carburante.
Sono invece a carico dell’assicurato i costi
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della So- cietà.
• fino a
per le spese da sostenere
2. Quick service
riparabili in un arco temporale massimo di 2 ore,
a parere del soccorritore sono
€ 250,00
per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrova- mento dopo furto;
Qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia su- bito danni che
• di se all’assicurato sono sottratti
€ 500,00
tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
la Struttura organizzativa, d’intesa con l’assi- curato, s’impegna a proseguire la riparazione
• fino a
se l’assicurato
per il pagamento di fatture dovesse sostenere spese
presso un’officina convenzionata mettendo ad immediata disposizione la struttura e le risorse
impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediata- mente.
“SCELTA LARGE”
Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.
Prestazioni per il veicolo
L’assicurazione opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o
necessarie per la riparazione del veicolo.
I costi delle prime due ore di manodopera sono a carico della Società. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell’eventuale carburante.
3. Soccorso stradale
simo di 100 km dal luogo del sinistro.
purché situata in un raggio mas-
Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto al punto 1 - Soccorso stradale della “Scelta Medium”, l’assicurato potrà richiedere il trasporto del proprio veicolo presso un’offi- cina/carrozzeria di sua fiducia o convenzionata con la Società,
In tal caso il trasporto alla destinazione richiesta dall’assi-
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D - SEZIONE ASSISTENZA
per l’eventuale eccedenza chilometrica resta-
I costi
curato potrà essere organizzato dalla Struttu- ra organizzativa anche non contestualmente al recupero del veicolo sul luogo di fermo.
no a carico dell’assicurato.
4. Invio taxi sul luogo del sinistro
La Struttura organizzativa provvederà ad inviare un taxi sul luogo del sinistro per per- mettere all’assicurato di raggiungere l’autono- leggio dove è stata messa a disposizione l’au- tovettura sostitutiva, oppure per rientrare dal luogo del sinistro alla propria abitazione, entro un limite di spesa di € 50,00 per intervento. Tutti gli eventuali eccessi di spesa resteranno a carico dell’assicurato.
5. Auto sostitutiva
Ad integrazione e parziale modifica di quan- to previsto al punto 2 - Auto sostitutiva della forma “Scelta Medium”, in caso di incidente stradale e qualora l’assicurato concordi con la Struttura organizzativa il ricovero del proprio veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società (Categoria D o inferiore), l’auto- vettura sostitutiva verrà fornita sino alla ricon- segna del veicolo riparato con il massimo di 30 giorni consecutivi.
Resta comunque inteso fra le parti che l’auto sostitutiva di 2000 cc è limitata alla disponibi- lità presso la società di noleggio. Qualora non fossero disponibili veicoli di tale cilindrata l’as- sicurato concorderà con la Struttura organiz- zativa o la ricerca del veicolo richiesto presso altre società di noleggio veicoli (Rent a car) oppure un veicolo di 1.600 cc.
L’autovettura in sostituzione è fornita all’assi- curato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile obbligatoria
- Incendio
- Furto
- Kasko.
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che col- piscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spe-
se di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato costituisca forma cauzionale a ga- ranzia con carta di credito. Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio.
D.4 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione –”Scelta Basic”, “Scelta Medium” e “Scelta Large”
Le prestazioni sopra descritte non sono ero- gate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
• partecipazione a gare o competizioni sporti- ve e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• atti di guerra, occupazione militare, rivolu- zione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrori- smo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (co- munque insorto, controllato o meno) di ener- gia nucleare o di radioattività;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’a- ria, uragani, alluvioni, allagamenti, inonda- zioni, grandine;
• guida sotto influenza di sostanze stupefa- centi;
• mancata revisione del veicolo;
• non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con pa- tente scaduta la stessa sia rinnovata entro
120 giorni dal sinistro.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
• i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
• indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
• i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organiz- zativa dovuti a circostanze fortuite o impre- vedibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.
Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole presta- zioni, verranno concessi compatibilmente con
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D - SEZIONE ASSISTENZA
a condizione che l’assicurato, anche me-
le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l’assicurato ed a condizione che egli non possa provvedere direttamente in loco e
diante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni ecc.) per la restituzione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell’anticipo.
D.5 – Diritto di rivalsa
La Società si riserva il diritto di rivalsa per som- me indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’assicurato.
D.6 – Estensione territoriale
Fermi eventuali limiti previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all’art. A.5 – Estensione territoriale delle Condi- zioni generali comuni.
D.7 – Modalità per la richiesta di assistenza
a) In caso di necessità, l’assicurato deve con- tattare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:
1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;
3. targa del veicolo assicurato.
I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero Verde 800 050 050
oppure
x00 000 00.00.000
per chiamate dall’Italia e dall’estero oppure telefax
x00 000 00.00.00
e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all’assi- curato ulteriore documentazione che dovrà es- sere spedita, in originale, a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’assicurato non prenda contatto con la Struttu- ra organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.
Tuttavia la Società, esclusivamente per gli as- sicurati con “Scelta Medium” o “Scelta Large”, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rim- borserà all’assicurato le spese da questi soste- nute nei casi in cui:
• siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
• siano conseguenti ad interventi disposti dal- le pubbliche autorità;
• lo stesso sia stato trasportato al pronto soc- corso.
In tali casi l’assicurato dovrà produrre opportu- na documentazione – da inviarsi esclusivamen- te alla propria Agenzia – ovvero:
• dichiarazione scritta dell’assicurato che de- nuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizza- tiva ed allegando alla stessa:
• in caso di autorizzazione, il numero di sini- stro comunicato dalla Struttura organizzati- va;
• in caso di intervento dell’autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordi- ne intervenute sul posto;
• in caso di trasporto d’urgenza, copia del cer- tificato di ricovero rilasciato dal pronto soc- corso;
• giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).
CICLOMOTORI E MOTOCICLI “SCELTA MEDIUM”
D.8 – Rischio assicurato
nei limiti delle singole presta-
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’assicurato,
zioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui
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D - SEZIONE ASSISTENZA
questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti pre- visti nelle prestazioni descritte nel successivo art. D.11 – Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sulla Scheda di polizza.
D.9 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società, per la gestione e liquidazione dei si- nistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza, si avvale della società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, con Sede Legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 00000 XXXXXX e della sua Struttura organizzativa. La Società ha la facol- tà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente.
D.10 - Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.
D.11 - Prestazioni Prestazioni per il veicolo
La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:
1. Dépannage: esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la re- alizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i
cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30
minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia (Dépannage).
Sono compresi anche i casi di foratu- ra, perdita o rottura delle chiavi, man- canza di carburante, errato rifornimento. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della So- cietà. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell’eventuale carburante. Qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico (a parziale deroga di quanto previsto all’inter-
no dell’art D.13- punto 2), il veicolo abbia subi- to danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura organizzativa organizza, a scelta dell’assicurato, il soccorso stradale del veicolo:
• fino al punto di assistenza più vicino e at- trezzato per la riparazione del veicolo;
ché situata in un raggio massimo di
pur-
• oppure, su richiesta dell’assicurato, presso un’officina di sua fiducia
50 km dal luogo del sinistro. I costi per l’eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell’assicurato.
Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale, tuttavia qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza ed il veicolo ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura or- ganizzativa, la Società tiene a proprio carico an- che i costi relativi al secondo traino per trasfe- rirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall’assicurato entro il limite di 50 km.
La Società tiene a proprio carico i costi soste- xxxx per il soccorso stradale e per l’eventuale se- condo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro, restando a carico dell’assicurato la parte di spesa eccedente.
A seguito di incidente da circolazione, la Strut- tura organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.
La prestazione è operativa qualora siano ne-
2. messa a disposizione dell’assicurato, presso una società di noleggio (Rent a car) convenzio- nata con la Società, un’autovettura sostitutiva (Categoria C o inferiore) in Italia, senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.
cessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. L’autovettura sostitutiva ver- rà fornita dalla società di noleggio veicoli (Rent
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D - SEZIONE ASSISTENZA
a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e secondo i seguenti criteri:
fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi in
• fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
•
tutti gli altri casi.
L’autovettura in sostituzione è fornita all’assicu- rato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile obbligatoria,
- Incendio,
- Furto,
- Kasko.
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di pro- lungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicura- to costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito;
e le eventuali spese doganali saranno a carico
Il costo dei pezzi di ricambio
3. invio all’estero, con il mezzo più rapido, dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia.
l’assicurato deve dare garan-
dell’assicurato. In ogni caso, prima dell’invio dei pezzi di ricambio,
zia del loro pagamento;
4. organizzazione su richiesta dell’assicurato, della demolizione del veicolo a seguito di un in- cidente da circolazione, guasto, incendio, furto. La Struttura organizzativa vi provvederà di- rettamente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
La Società tiene a proprio carico le relative spe- se di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
5. disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo all’estero, su richiesta dell’assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del
veicolo risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società men- tre restano a carico dell’assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da xxxxxx- dersi in Italia a cura dell’assicurato stesso;
6. recupero del veicolo dell’assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapi- na tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all’estero, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell’assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È facoltà dell’assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del vei- colo ritrovato o riparato venga effettuato dal- la Struttura organizzativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’assicurato, purché in Italia. In tal caso resta a carico dell’assicurato il costo del carburante; le altre spese non espressamen- te comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti) e i costi per la documentazione even- tualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti il recupero, da richiedersi in Italia a cura dell’assicurato stesso;
7. rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall’e- stero organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l’as- sicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina ten- tata, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, il veico- lo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di ri- parazione o di sostituzione di parti di ricambio e
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D - SEZIONE ASSISTENZA
di accessori sono a carico dell’assicurato.
Se il valore commerciale del veicolo dopo il sini- stro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede al suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla concorrenza di un importo mas- simo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l’eventuale eccedenza a carico dell’assicurato.
Prestazioni per la persona
La Struttura organizzativa effettua le seguenti prestazioni:
€ 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di €
fino ad un massimo complessivo di
8. messa in condizione degli assicurati di pro- seguire il viaggio fino al luogo di destinazione o di ritornare al luogo di residenza in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, fur- to tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relati- vo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le ga- ranzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedag- gi autostradali, traghetti, spese di prolunga- mento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito. La Società tiene a proprio cari- co le spese,
1.000 per i sinistri avvenuti all’estero;
9. organizzazione del pernottamento degli as- sicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tenta- to e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte.
500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;
mo di € 150,00 per assicurato e di complessivi €
fino a un massi-
La Società tiene a proprio carico le spese di per- nottamento e prima colazione
10. rimpatrio sanitario, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici della Struttura organizzativa, se l’assicurato è rico- verato a seguito di infortunio dovuto ad inci- dente da circolazione avvenuto all’estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttu- ra organizzativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente ad un Istituto di cura attrez- zato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il tra- sporto potrà essere effettuato con:
• autoambulanza senza limiti di percorso;
• treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
• aereo di linea classe economica, eventual- mente barellato;
• aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).
Il trasporto include l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, se ritenuta neces- saria dai medici della Struttura organizzativa. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di prose- guire il viaggio;
11. invio di un’autoambulanza in Italia con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l’assicurato neces- siti, successivamente al ricovero di primo soc- corso, del trasporto presso un’altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;
12. invio di un fisioterapista al domicilio dell’as- sicurato per le cure necessarie, qualora lo stes- so, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o frattu- re semplici.
La Società tiene a proprio carico le spese relati- ve fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
13. messa a disposizione di un familiare con- vivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consenti-
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re di raggiungere, prendersene cura e ricondur- re i minori alla loro residenza, se l’assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell’impossibilità di occu- parsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
€ 500,00 per sinistro e per anno assicurati-
La Società tiene a proprio carico anche le spe- se di albergo del familiare fino alla concorrenza di
vo;
L’assicurato
14. anticipo delle spese mediche dell’assicura- to, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farma- ceutiche o chirurgiche impreviste.
deve dare garanzia bancaria di restituzione di quanto ricevuto. La prestazione non è operante nel caso in cui l’erogazione dell’anticipo contrav- venga a norme valutarie;
15. messa a disposizione gratuitamente di un familiare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per raggiungere l’assicurato ricoverato presso l’istituto di cura all’estero, se a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l’assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di
€ 250,00;
16. messa a disposizione di un interprete all’estero nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente da cir- colazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;
17. trasporto della salma, sino al luogo di inuma- zione in Italia, qualora l’assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione.
La Struttura organizzativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luo- go dell’incidente.
Le spese sono a carico della Società con esclu- sione delle spese di inumazione e funerarie;
18. costituzione e anticipo della cauzione
civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella penale, per la libertà provviso- ria dell’assicurato, fino alla concorrenza di
L’assicurato deve dare garanzia bancaria di re-
€ 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l’assicurato all’estero.
stituzione di quanto ricevuto;
L’assicurato deve dare garanzia bancaria di re-
19. anticipo per conto dell’assicurato, fino a € 2.000,00 per l’onorario di un legale, se l’assicu- rato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessiti di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente.
stituzione di quanto ricevuto;
20. effettuazione di anticipi, purché con garan- zia bancaria di restituzione di quanto ricevuto:
• fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrova- mento dopo furto;
• di € 250,00 se all’assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
• fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l’assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediata- mente.
D.12 – Rischi esclusi dall’assicurazione
Le prestazioni sopra descritte non sono eroga- te per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
• partecipazione a gare o competizioni sporti- ve e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• atti di guerra, occupazione militare, rivolu- zione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrori- smo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (co- munque insorto, controllato o meno) di ener- gia nucleare o di radioattività;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
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uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;
• guida sotto influenza di sostanze stupefa- centi;
• mancata revisione del veicolo;
• non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con pa- tente scaduta la stessa sia rinnovata entro 120 giorni dal sinistro.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
• i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
• indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
• i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organiz- zativa dovuti a circostanze fortuite o impre- vedibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.
Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole presta- zioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese ove si trova momentaneamente l’assicurato ed a condizione che egli non possa provvedere direttamente in loco e a condizione che l’assicurato, anche me- diante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie. (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni ecc.) per la restituzione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell’anticipo.
D.13 – Diritto di rivalsa
La Società si riserva il diritto di rivalsa per som- me indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’assicurato.
D.14– Estensione territoriale
Fermi eventuali limiti previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all’art. A.5 – Estensione territoriale delle Condi- zioni generali comuni.
D.15 – Modalità per la richiesta di assistenza
a) In caso di necessità, l’assicurato deve con- tattare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:
1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;
3. targa del veicolo assicurato.
I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero Verde 800 050 050
oppure
x00 000 00.00.000
per chiamate dall’Italia e dall’estero oppure telefax
x00 000 00.00.00
e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all’assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l’assicurato non prenda contatto con la Struttura organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.
Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all’assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
• siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
• siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
• lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.
In talicasi l’assicurato dovrà produrre opportuna documentazione – da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia – ovvero:
• dichiarazione scritta dell’assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
• in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura organizzativa;
• in caso di intervento dell’autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine
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D - SEZIONE ASSISTENZA
o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto;
• in caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso;
• giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).
AUTOCARRI E AUTOCARAVAN “SCELTA MEDIUM”
D.16 – Rischio assicurato
che seguono
singole prestazioni nonché alle condizioni
nei limiti delle
La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’assicurato,
, una prestazione di immediato
D.19 - Prestazioni Prestazioni per il veicolo
La Struttura organizzativa effettua le seguenti
prestazioni:
1. organizzazione del soccorso stradale se, in conseguenza di incendio, guasto, furto (anche tentato o parziale), rapina, incidente da cir- colazione, foratura, atto vandalico (a parziale deroga di quanto previsto all’interno dell’art D.20- punto 2), il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo.
ri e autocarri di peso complessivo a pieno carico
motocar-
La Struttura organizzativa, a scelta dell’assicu- rato, provvede al soccorso stradale di
fino a 35 x.xx:
• fino al punto di assistenza più vicino e at- trezzato per la riparazione del veicolo;
massimo di 50 km
• oppure, su richiesta dell’assicurato, presso un’officina di sua fiducia purché situata in un
aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi
raggio
dal luogo del sini-
in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. D.19 – Prestazioni, sulla base della forma che risulta scelta sulla Scheda di polizza.
D.17 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni
avviso al contraente.
la Struttura organizzativa, dandone tempestivo
facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o
La Società ha la
La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza si avvale della società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, con Sede Legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 00000 XXXXXX e della sua Struttura organizzativa.
stro. I costi per l’eventuale eccedenza chilo- metrica restano a carico dell’assicurato.
carico superiore a 35 x.xx
Per gli autocarri di peso complessivo a pieno
la Struttura organizza- tiva provvede ad inviare un’officina mobile per la riparazione sul posto.
In caso di impossibilità ad effettuare la ripara- zione sul posto, la Struttura organizzativa orga- nizza il soccorso stradale per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza
purché situato nel raggio di 50 km dal luogo del | ||
sinistro. | ||
I costi per l’eventuale eccedenza chilometrica | ||
restano a carico dell’assicurato. |
dell’assicurato.
cambio utilizzati per la riparazione è a carico
€ 2.000,00. Il costo dei pezzi di ri-
Per tutti i veicoli sopra identificati, la Società tiene a carico le relative spese fino alla con- correnza di
D.18 - Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.
A seguito di incidente stradale, la Struttura or- ganizzativa provvede anche al
stradale
Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso
concorrenza di € 2.000,00.
colo fuoriuscito dalla sede stradale
recupero del vei-
e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla
, tuttavia qualora il soccorso stradale sia
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D - SEZIONE ASSISTENZA
la Società tiene a proprio carico anche i costi re-
effettuato durante la chiusura del punto di assi- stenza ed il veicolo ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa,
lativi al secondo traino per trasferirlo con tem- pestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall’Assicurato entro il limite di 50 km;
2. messa a disposizione dell’assicurato, presso una società di noleggio (Rent a car) convenziona- ta con la Società, di un veicolo sostitutivo in Italia con peso complessivo a pieno carico non superio- re a 35 x.xx, senza autista e con percorrenza illimi- tata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, con- seguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato.
La prestazione è operativa qualora siano ne- cessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice. Il veicolo sostitutivo verrà for- nito dalla società di noleggio veicoli (Rent a car) durante gli orari di apertura dei propri centri e secondo i seguenti criteri:
• fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi in
•
tutti gli altri casi.
Il veicolo sostitutivo è fornito all’assicurato con le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile obbligatoria;
- Incendio;
- Furto;
- Kasko;
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di no- leggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito;
3. recupero del veicolo dell’assicurato se, in con- seguenza di guasto, incendio, incidente da circo- lazione, tentato furto o furto parziale, rapina ten- tata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all’estero, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritro- vato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare. In tal caso, la Struttura organizzativa mette a disposizione dell’assicura- to, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o ri- parato;
4. invio all’estero, con il mezzo più rapi- do, dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione del veicolo, con spese a cari- co della Società, qualora non siano repe- ribili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell’assicurato. In ogni caso, prima dell’invio dei pezzi di ricambio, l’assi- curato deve dare garanzia del loro pagamento;
5. organizzazione, su richiesta dell’assicurato, della demolizione del veicolo a seguito di un inci- dente da circolazione, guasto, incendio, furto.
La Struttura organizzativa vi provvederà diretta- mente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pub- blico Registro Automobilistico;
6. disbrigo delle pratiche di abbandono del vei- colo all’estero, su richiesta dell’assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell’assicurato i costi per la documenta- zione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’assicurato stesso;
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D - SEZIONE ASSISTENZA
Prestazioni per la persona
La Struttura organizzativa provvede alle seguen-
ti prestazioni:
7. messa in condizione degli assicurati di prose- guire il viaggio fino al luogo di destinazione o di ritornare al luogo di residenza in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o par- ziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veico- lo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Restano a carico dell’assicurato: la fran- chigia o il relativo scoperto previsto dal Contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpisca- no le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito.
La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avve- xxxx all’estero;
8. organizzazione del pernottamento degli as- sicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inu- tilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assi- curati per almeno una notte.
500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;
mo di € 150,00 per assicurato e di complessivi €
fino a un massi-
La Società tiene a proprio carico le spese di per- nottamento e prima colazione
9. rimpatrio sanitario, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici della Struttura or- ganizzativa, se l’assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all’estero, nel quale sia rimasto coin- volto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Struttura organizzativa ed il me- dico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente ad un
Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua resi- denza in Italia. Il trasporto potrà essere effettua- to con:
• autoambulanza senza limiti di percorso;
• treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
• aereo di linea classe economica, eventual- mente barellato;
• aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi eu- ropei).
Il trasporto include l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, se ritenuta neces- saria dai medici della Struttura organizzativa. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio;
10. invio di un’autoambulanza in Italia con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l’assicurato necessiti, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un’altra struttura ospedalie- ra o al suo domicilio;
11. invio di un fisioterapista al domicilio dell’assi- curato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.
La Società tiene a proprio carico le spese relati- ve fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
12. messa a disposizione di un familiare con- vivente, con spese a carico della Società, di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e ricondurre i minori alla loro residenza, se l’assicurato, a se- guito di infortunio causato da incidente da circo- lazione, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
fino alla concorrenza di €
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare
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D - SEZIONE ASSISTENZA
13. anticipo delle spese mediche dell’assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causa- to da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L’assicurato deve dare ga- ranzia bancaria di restituzione di quanto ricevu- to. La prestazione non è operante nel caso in cui l’erogazione dell’anticipo contravvenga a norme valutarie;
14. messa a disposizione gratuitamente di un famigliare residente in Italia di un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per raggiungere l’assicurato ri- coverato presso l’istituto di cura all’estero, se a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l’assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;
15. messa a disposizione un interprete all’este- ro nel caso di xxxxx, arresto, minaccia di arresto dell’Assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;
16. trasporto della salma, sino al luogo di inuma- zione in Italia, qualora l’assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione.
La Struttura organizzativa provvede anche al di- sbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell’incidente.
Le spese sono a carico della Società con esclusio- ne delle spese di inumazione e funerarie;
17. costituzione e anticipo della cauzione civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella penale, per la libertà provviso- ria dell’assicurato, fino alla concorrenza di
€ 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l’assicurato.
tuzione di quanto ricevuto;
L’assicurato deve dare garanzia bancaria di resti-
18. anticipo per conto dell’assicurato, fino a € 2.000,00 per l’onorario di un legale, se l’assicu- rato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessiti di assistenza legale e non vi possa prov- vedere direttamente.
L’assicurato deve dare garanzia bancaria di resti-
tuzione di quanto ricevuto;
bancaria di restituzione di quanto ricevuto:
purché con garanzia
19. effettuazione di anticipi,
• fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamen- to dopo furto;
• di € 250,00 se all’assicurato sono sottratti tut- ti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credi- to, bancomat);
• fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l’assicurato dovesse sostenere spese impre- viste e si trovasse nell’impossibilità di provve- dervi direttamente ed immediatamente.
D.20 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
• partecipazione a gare o competizioni sporti- ve e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• atti di guerra, occupazione militare, rivoluzio- ne, saccheggi, invasione, insurrezione, scio- peri, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucle- are o di radioattività;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine;
• guida sotto influenza di sostanze stupefa- centi;
• mancata revisione del veicolo;
entro 120 giorni
• non abilitazione alla guida del conducente se- condo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente sca- duta la stessa sia rinnovata
dal sinistro.
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D - SEZIONE ASSISTENZA
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
• i sinistri avvenuti nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
• indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
• mancata revisione del veicolo;
• i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce;
• i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Struttura organiz- zativa dovuti a circostanze fortuite o impreve- dibili per i quali la Struttura organizzativa non assume responsabilità.
Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole presta- zioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese ove si trova momen- taneamente l’assicurato ed a condizione che egli non possa provvedere direttamente in loco e a condizione che l’assicurato, anche mediante per- sona da lui indicata, possa fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni ecc.) per la restitu- zione di ogni somma anticipata. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell’anticipo.
D.21 - Diritto di rivalsa
La Società si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’assicurato.
D.22 - Estensione territoriale
Xxxxx eventuali limiti eventualmente previsti dalle singole garanzie di Assistenza, vale quanto previsto all’art. A.5 – Estensione territoriale delle Condizioni generali comuni.
D.23 - Modalità per la richiesta di assistenza
a) In caso di necessità, l’Assicurato deve contat- tare la Struttura organizzativa fornendo le seguenti informazioni:
1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;
3. targa del veicolo assicurato.
I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero Verde 800 050 050
oppure
x00 000 00.00.000
per chiamate dall’Italia e dall’estero oppure telefax
x00 000 00.00.00
e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all’assicu- rato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX. Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’assicurato non prenda contatto con la Struttura or- ganizzativa nel momento in cui siverifica il sinistro. Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all’assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
• siano esplicitamente autorizzate dalla Strut- tura organizzativa;
• siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
• lo stesso sia stato trasportato al pronto soc- corso.
In tali casi l’assicurato dovrà produrre oppor- tuna documentazione – da inviarsi esclusiva- mente alla propria Agenzia – ovvero:
• dichiarazione scritta dell’assicurato che de- nuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
• in caso di autorizzazione, il numero di sinistro comunicato dalla Struttura organizzativa;
• in caso di intervento autorità, copia del ver- bale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’autosoccorritore che dichiara di aver rice- vuto l’incarico dalle forze dell’ordine interve- nute sul posto;
• in caso di trasporto d’urgenza, copia del certifi- cato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso;
• giustificativi di spese in originale (fatture, ri- cevute fiscali, scontrini, ecc.).
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D - SEZIONE ASSISTENZA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
E
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
L’assicurazione è operante solo per i veicoli ad eccezione dei rimorchi, ed è prestata per le garanzie espressamente richiamate sulla Scheda di polizza.
E.1 - Rischio assicurato
La Società presta l’assicurazione per le con- seguenze dirette e esclusive degli infortuni che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettua- te in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal veicolo stesso.
L’assicurazione è prestata anche per i seguen- ti eventi occorsi al conducente e avvenuti du- rante la circolazione:
• infortunio occorso in stato di malore o inco- scienza;
• infortunio causato da imperizia, da negligen- za o da imprudenza, anche gravi del condu- cente;
• infortunio causato da aggressioni, da tumul- ti popolari, da atti di terrorismo, da atti di vandalismo, da attentati, sempreché l’assi- curato non vi prenda parte attiva;
• annegamento;
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e gli strappi mu- scolari da sforzo;
• lesioni riportate in conseguenza di inspira- zione di gas o vapori.
• infortuni sofferti a seguito di atti compiu- ti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
E.2 - Garanzie
• Morte da infortunio
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente del veicolo entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamen-
te alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida la somma assicurata ai suoi eredi legittimi in parti uguali.
giorno dell’infortunio anche se successivamen-
entro due anni dal
Se il conducente deceduto ha figli minori ed il medesimo incidente da circolazione causa an- che il decesso del coniuge
te alla scadenza contrattuale della polizza, la Società liquida un’indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata, con il massimo di
€ 100.000,00.
Sono equiparati ai minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o a corsi universitari.
• Invalidità permanente da infortunio
entro due
Se l’infortunio ha come conseguenza un’inva- lidità permanente che si manifesta
anni dalla data di avvenimento dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza con- trattuale della polizza, la Società corrisponde l’indennizzo facendo riferimento alla tabella A per la valutazione delle menomazioni e alla tabella B per la percentuale di invalidità da li- quidare.
• Rimborso delle spese di cura da infortunio La Società effettua il rimborso delle spese so- stenute dall’assicurato in caso di ricovero pres- so un istituto di cura per:
• onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
• uso della sala operatoria, il materiale d’inter- vento, le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero;
• rette di degenza;
• esami e gli accertamenti diagnostici;
• trasporto con ambulanza dell’assicurato in un istituto di cura ed il ritorno a casa;
• prestazioni medico-infermieristiche, i trat- tamenti fisioterapici e rieducativi, i farmaci, l’acquisto e/o il noleggio di apparecchi pro- tesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche;
• tickets relativi alle prestazioni precedenti.
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E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
alla concorrenza della somma assicurata sul-
fino
Sono comprese anche le spese per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.
La garanzia è prestata per ogni sinistro e la Scheda di polizza.
E.3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta, l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento dello stesso tipo entro 120 giorni dalla data del sinistro. L’assicura- zione è operante anche se il mancato rinno- vo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro;
b) per l’infortunio causato dalla partecipazio- ne a reati dolosi commessi o tentati;
c) per gli infortuni causati da stato di ebbrezza alcolica occorsi al conducente alla guida del veicolo assicurato, in genere, nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in- tossicazioni da esse derivanti, salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico;
d) per l’infortunio causato da guerra, da insur- rezione, da eruzione vulcanica, da terremo- to, da inondazione;
e) per le conseguenze dirette od indirette de- rivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;
f) per le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi ne- cessari da infortunio;
g) per gli infarti;
h) per gli infortuni avvenuti durante la parte- cipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i) per le protesi dentarie e le cure odontoiatri- che;
l) a favore di chi abbia rubato o rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo.
E.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscrit- to alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando l’assicurato, o i suoi aventi diritto, ne hanno avuto la possibilità.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’in- dicazione della data, del luogo, delle modalità del sinistro e deve essere corredata da certifi- cato medico. Il decorso delle lesioni deve esse- re documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato o, in caso di morte, gli aventi dirit- to all’indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla So- cietà.
E.5 - Criteri per la determinazione dell’ammon- tare dell’indennizzo
La Società corrisponde l’indennizzo per le con- seguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patolo- giche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’in- fluenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
• Morte da infortunio
L’indennizzo per il caso di morte non è cumu- labile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se, dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza diretta dello stesso, la Società liquida la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente e non chiede il rimborso per il caso contrario.
• Invalidità permanente
a) Determinazione del grado di invalidità per- manente
L’indennizzo per l’invalidità permanente è liqui- dato anche secondo i seguenti criteri.
Per la perdita anatomica o funzionale di organi od arti, il grado di invalidità permanente è de- terminato secondo le percentuali indicate nella tabella A.
Se la lesione comporta solo una minorazione, le
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E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
percentuali della tabella A vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella A, essa viene stabilita con il rife- rimento ed in analogia ai valori indicati nella stessa tabella tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta dall’assicurato.
Se l’infortunio determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
Per la perdita totale o parziale, anatomica o fun- zionale, di più organi, di arti o di loro parti è ap- plicata la percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calco- late per ciascuna menomazione, con il massimo
Tabella A
del 100% di invalidità permanente.
In caso di perdita anatomica o riduzione fun- zionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesi- stente.
A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità per- manente, ha facoltà di anticipare un terzo del presunto grado di invalidità, con il massimo di
€ 6.000,00.
Nel caso in cui l’indennità assicurata sia supe- riore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell’indennità assicurata.
In caso di constatato mancinismo, le percen- tuali di riduzione dell’attitudine al lavoro sta- bilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
destro | sinistro | |
Sordità completa da un orecchio | 15% | |
Sordità completa bilaterale | 60% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | |
Altre menomazioni della facoltà visiva | (vedasi successiva tabella) | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | 0% | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio | 5% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo – omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo – omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo – omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 80% | 75% 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
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E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice o del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | |
destro | sinistro | |
Perdita totale dell’anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione 110° - 75° a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 30% 35% 45% 25% | 25% 30% 40% 20% |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 40% 45% 55% 35% | 35% 40% 50% 30% |
Anchilosi completa dell’articolazione radio - carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporanea abolizione dei movimenti di pronosupinazione a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22% 25% 35% | 18% 22% 30% |
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non ren- da possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso - metatarso | 30% | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita per ogni dito perduto | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibia - tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
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E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata al 16%.
In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
b) Conversione della percentuale di invalidità accertata in percentuale di invalidità da li- quidare
La percentuale di invalidità permanente, ac- certata sulla base della tabella A e dei criteri
Tabella B
esposti, viene convertita nella corrispondente percentuale di invalidità da liquidare stabilita dalla tabella B che segue.
% invalidità accertata | % invalidità da liquidare | % invalidità accertata | % invalidità da liquidare | % invalidità accertata | % invalidità da liquidare |
1 | 0,40 | 34 | 38 | 68 | 100 |
2 | 0,80 | 35 | 40 | 69 | 100 |
3 | 1,20 | 36 | 42 | 70 | 100 |
4 | 1,50 | 37 | 44 | 71 | 100 |
5 | 3 | 38 | 46 | 72 | 100 |
6 | 4 | 39 | 48 | 73 | 100 |
7 | 5 | 40 | 50 | 74 | 100 |
8 | 6 | 41 | 52 | 75 | 100 |
9 | 7 | 42 | 54 | 76 | 150 |
10 | 8 | 43 | 56 | 77 | 150 |
11 | 9 | 44 | 58 | 78 | 150 |
12 | 11 | 45 | 60 | 79 | 150 |
13 | 13 | 46 | 62 | 80 | 150 |
14 | 14 | 47 | 64 | 81 | 150 |
15 | 15 | 48 | 66 | 82 | 150 |
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E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
16 | 16 | 49 | 68 | 83 | 150 |
17 | 17 | 50 | 70 | 84 | 150 |
18 | 18 | 51 | 80 | 85 | 150 |
19 | 19 | 52 | 80 | 86 | 150 |
20 | 20 | 53 | 80 | 87 | 150 |
21 | 21 | 54 | 80 | 88 | 150 |
22 | 22 | 55 | 80 | 89 | 150 |
23 | 23 | 56 | 80 | 90 | 150 |
24 | 24 | 57 | 80 | 91 | 150 |
25 | 25 | 58 | 80 | 92 | 150 |
26 | 26 | 59 | 80 | 93 | 150 |
27 | 27 | 60 | 80 | 94 | 150 |
28 | 28 | 61 | 80 | 95 | 150 |
29 | 29 | 62 | 80 | 96 | 150 |
30 | 30 | 63 | 80 | 97 | 150 |
31 | 32 | 64 | 80 | 98 | 150 |
32 | 34 | 65 | 80 | 99 | 150 |
33 | 36 | 66 | 100 | 100 | 150 |
- | - | 67 | 100 | - | - |
c) Determinazione dell’ammontare dell’inden- nizzo
L’ammontare dell’indennizzo è determinato ap- plicando la percentuale di invalidità da liquidare alla somma assicurata.
• Spese di cura da infortunio
su presentazione, in
La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato
originale, delle relative notule, distinte, fatture, ricevute debitamente quietanzate e della car- tella clinica.
Le spese sostenute nei paesi aderenti all’Unio- ne Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro. Le spese sostenute nei paesi non aderenti all’Unione Monetaria, saranno rimborsate in Ita- lia e in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute, rilevato dalle quota- zioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
la presente
Qualora sia prevista, sulla Scheda di polizza, anche la garanzia Assistenza,
garanzia opera ad integrazione e in eccedenza a quanto eventualmente già prestato dalla stessa garanzia.
• Pagamento dell’indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società quantifica l’indennità dovuta, dandone comuni- cazione all’assicurato o agli interessati e, avuta
notizia della loro accettazione, provvede al pa- gamento.
L’indennità viene corrisposta in Italia.
• Controversie. Arbitrato irrituale
In caso di controversie sulla natura o sulle con- seguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’ap- plicazione dei criteri di indennizzabilità previ- sti dall’art. E.5 – Criteri per la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo, l’assicurato e la Società, ed in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, possono demandare, con apposito atto scritto, la decisione ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di disaccordo, il terzo medico è nomina- to dal presidente del consiglio dell’ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e | |
remunera il medico da essa designato. | |
Le spese del terzo arbitro sono a carico della | |
parte soccombente. |
Le decisioni del collegio medico, con dispensa da ogni formalità di legge, sono prese a mag- gioranza di voti e sono vincolanti per le parti, le
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E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnati- va salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazio- ne di patti contrattuali.
E’ data facoltà al collegio medico di rinviare, quando ne riscontri l’opportunità, l’accertamen- to definitivo
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel quale caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’inden- nizzo.
I risultati delle operazioni arbitrali devono es- sere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolan- ti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale defi- nitivo.
• Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del codice civile verso terzi re- sponsabili dell’infortunio.
• Esonero
L’assicurato è esonerato dall’obbligo di denun- ciare le altre assicurazioni infortuni per gli stes- si rischi che avesse in corso o stipulasse con la Società o con altre Imprese.
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E - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
F
SEZIONE “TORTORAGIONE SALUTE ”
L’assicurazione non è operante per autobus, macchine agricole, macchine operatrici, rimor- chi e natanti.
F.1 - Oggetto dell’assicurazione
In caso di lesioni fisiche al conducente del veicolo identificato sulla Scheda di polizza, in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore identificati con la targa o altro dato di immatricolazione e verificatasi durante la circolazione, la Società si obbliga ad erogare le prestazioni di seguito descritte per il tramite di UniSalute cui ha affidato la gestione dei si- nistri.
F.2 - Prestazioni
tutte risultare dalla prescrizione del medico cu-
prestazioni che dovranno comunque
Nel caso di lesioni fisiche rientranti nell’oggetto dell’assicurazione, UniSalute mette a disposi- zione dell’assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate, medici o specialisti af- finché vengano effettuate le necessarie visite specialistiche, gli opportuni accertamenti dia- gnostici nonché i trattamenti fisioterapici e ri- abilitativi,
Restano sempre escluse le visite e gli accerta-
rante. Il servizio di prenotazione delle suddette prestazioni mediche verrà effettuato diretta- mente dalla Centrale operativa di UniSalute, in accordo con l’assicurato.
menti odontoiatrici e ortodontici.
F.3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quel- lo stabilito dalla carta di circolazione;
b) per gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico, gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate;
c) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) per il conducente che, indipendentemente
dalla concreta valutazione dello stato di sa- lute, sia affetto da alcolismo, tossicodipen- denza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cere- brali, schizofrenia, forme maniaco depressi- ve o stati paranoidei;
f) per i delitti dolosi compiuti o tentati;
g) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicu- razione è tuttavia operante nel caso di gui- da da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involon- tariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il conducente rin- novi la patente entro 120 giorni dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei po- stumi del sinistro stesso;
h) nel caso di veicolo dato a noleggio con con- ducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
i) per il conducente nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti ovvero al quale sia sta- ta applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo codice della strada.
F.4 - Somme assicurate
Per le lesioni fisiche subite dal conducente:
entro la somma massima annua di
- qualora lo stesso sia responsabile, anche in parte, del sinistro, la Socie- tà si obbliga ad erogare le prestazio- ni
€ 1.500,00, indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nell’annualità assicurati- va;
alla concorrenza per sinistro di € 5.000,00.
la prestazione sarà effettuata fino
- qualora lo stesso non sia responsabile del sinistro,
F.5 - Denuncia del sinistro
scritto alla Società entro tre giorni o da quando
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso
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F - SEZIONE “TORTORAGIONE SALUTE”
ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell’art. 1913
del codice civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indica- zione del luogo, giorno ed ora dell’evento, non- ché una dettagliata descrizione delle sue moda- lità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documenta- to da ulteriori certificati medici.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla de- nuncia di sinistro può comportare la perdita to- tale o parziale del diritto alle prestazioni sopra descritte.
F.6 - Accesso alle prestazioni
Per ottenere le prestazioni di cui alla presente garanzia, e necessariamente dopo aver dato av- viso del sinistro alla Società secondo le modali- tà sopra precisate, l’assicurato dovrà rivolgersi alla Centrale operativa di UniSalute telefonan- do al numero verde 800.016.619 (dall’estero 051 6389046) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
L’assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione del- la prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della lesione ac- certata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
L’assicurato dovrà inoltre firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
F.7 - Estensione territoriale
L’assicurazione è prestata per gli infortuni nei Pa- esi per i quali è valida l’assicurazione (carta verde) e le prestazioni sono erogate nei territori della Re- pubblica italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano e nei Paesi nei quali UniSa- lute dispone di strutture convenzionate.
F.8 - Criteri d’indennizzo
La Società, tramite UniSalute, provvederà a liquidare direttamente alla struttura con- venzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate: a tal fine l’assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche
sostenute, coperte dalla garanzia.
La struttura sanitaria non potrà comunque ri- chiedere pagamenti all’assicurato nè promuo- vere nei suoi confronti azioni di rivalsa salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non previste dalla garanzia, eccedenti la som- ma/massimale assicurati, non autorizzate o non prescritte dal medico curante.
F.9 - Altre assicurazioni
Resta convenuto che l’assicurazione può cumu- larsi con altre assicurazioni, senza che il con- traente sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
F.10 - Controversie
Qualora tra l’assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni fisiche, la decisione della controversia può essere de- mandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto in- dicando i termini controversi.
Ciascuna delle parti sostiene
I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo, o, in caso contrario, dal presidente del consiglio dell’ordine dei medici della città nella quale ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso.
le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a ca- rico della parte soccombente.
È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento defi- nitivo delle lesioni fisiche ad epoca da definirsi dal collegio. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firma- re il relativo verbale.
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F - SEZIONE “TORTORAGIONE SALUTE”
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
G
SEZIONE TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela legale è stata af- fidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Dire- zione per l’Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx, XX (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG, alla quale l’assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti: Telefono centralino: 000.0000000; fax per denuncia del nuovo caso assicurativo: 045.8290557; mail per denuncia del nuovo caso assicurativo: xxxxxxx@xxxx.xx; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045.8290449.
La Società ha la facoltà di cambiare la società | |
alla quale è affidata la gestione dei sinistri Tu- | |
tela Legale dandone tempestivo avviso al Con- | |
traente. |
AUTOVETTURE “SCELTA MEDIUM”
G.1 – Oggetto dell’assicurazione
denunce per anno assicurativo
(ventimila) per sinistro e senza limite di
nei limiti del massimale di € 20.000,00
1. La Società, alle condizioni della presente po- lizza,
, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i se- guenti casi:
per fatti illeciti di terzi.
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento dei danni a persone e/o cose subiti
In caso di incidente tra veicoli, l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risar- cimento Diretto” (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l’offerta di risarci- mento comunicata dalla propria Compa- gnia RC Auto o in caso di mancata comuni- cazione della stessa entro i termini di cui
all’art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
caso di sinistri avvenuti all’estero.
- per i sinistri con lesioni a persone, in
caso di sinistri avvenuti in Italia;
periori a 9 (nove) punti di invalidità, in
- per i sinistri con lesioni a persone su-
limite di denunce per anno assicurativo:
20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza
massimale di €
a.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un
l’influenza dell’alcool).
Nuovo codice della strada (guida sotto
nel solo caso di violazione dell’art. 186
a.3) sinistri con danni subiti dai terzi traspor- tati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. G.2 – Esclusioni, lettera i)
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni con- nessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
i casi di estinzione del reato
con esclusione di tutti
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali con- seguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo,
. Fermo restan- do l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimbor- serà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presta- zione opera in deroga all’art. G.2 – Esclusioni, lettera e), i) e o);
d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in segui- to ad incidente stradale;
e) sostenere controversie relative a xxxxx, a
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G - SEZIONE TUTELA LEGALE
La garanzia
cose e/o persone, cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circo- lazione autorizzata del veicolo.
opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di re- sponsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 del codice civile);
purché comminate in conseguenza di un in-
f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa acces- xxxxx di ritiro, sospensione, revoca della pa- tente di guida irrogata in seguito ad inciden- te stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie
cidente stradale. ARAG, attraverso il legale nominato ai sensi dell’art. G.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale provvederà alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimen- to in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art.
G.2 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.
g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.
h) sostenere controversie contrattuali nascen- ti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da con- tratti riguardanti il veicolo assicurato.
2. L’assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento del legale incarica- to della gestione del caso assicurativo an- che quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di media- zione;
• le indennità a carico dell’assicurato spettan- ti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Or- ganismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli
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G - SEZIONE TUTELA LEGALE
organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le con- troversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno de- rivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell’assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. G.5 – Gestione del caso assicurativo, comma 4;
• le spese per l’intervento del consulente tec- nico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. G.5 – Gestione del caso assi- curativo, comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n°91 e suc- cessive modifiche e integrazioni), se non ri- petuto dalla controparte in caso di soccom- benza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a cari- co della controparte;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
esiti negativi.
no ulteriormente garantite nel caso di 2 (due)
Le operazioni di esecuzione forzata non vengo-
per la trasferta.
sa ogni duplicazione di onorari ed i compensi
esclu-
• le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicura- to qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie,
3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleg- gio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla Scheda di polizza.
Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbliga- toria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e che abbiano subito lesioni fisiche. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vegono prestate unicamente a favore del Contraente.
G.2 – Esclusioni
Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assi- milabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terre- moto, sciopero e serrate, nonché da deten- zione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e san- zioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquina- mento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’assicurato vie- ne perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una de- stinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla gui- da del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
i) nei casi di contestazione per guida sotto l’ef- fetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
m) se il veicolo non è omologato;
n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via defini- tiva che tale violazione non è stata commes- sa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’Art. G.1 – Oggetto dell’assicurazione, let- tera a.1) avviene prima dell’offerta di risar- cimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell’Art. 8 del DPR. 254/2006;
q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
s) per le vertenze contrattuali con la Società.
G.3 – Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha origina- to il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare nor- me di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
• durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicura- tiva con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni
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G - SEZIONE TUTELA LEGALE
già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documenta- zione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente con garanzia di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’art. G.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa sen- za soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza prece- dente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazio- ne della presente polizza anziché dalla ces- sazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto og- getto della controversia è già stato disdet- tato o se la rescissione, risoluzione o mo- dificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipulazione dell’assicurazione. Tale di- spositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di conti- nuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per og- getto domande scaturenti da fatti colle- gati e/o tra loro connessi e/o consequen- ziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesi- mo evento o fatto.
il relativo
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favo- re di tutti gli assicurati coinvolti, ma massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno di essi sopportati.
52 di 79
G - SEZIONE TUTELA LEGALE
G.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
deve immediatamente denun-
1. L’assicurato
ciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verifica- to e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzio- ne generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) gior- ni dalla data della notifica stessa.
3. L’assicurato ha il diritto di scegliere libe- ramente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’assicurato non fornisce tale indicazio- ne, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato.
5. L’assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l’intervento di un unico legale, ter- ritorialmente competente, per ogni grado di giudizio.
G.5 – Gestione del caso assicurativo
se le pretese dell’assicu-
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto libera- mente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca,
rato, a giudizio della Società o di ARAG, pre- sentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. G.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
se l’impugnazione, a
3. La garanzia assicurativa viene prestata an- che per ogni grado superiore di procedimen- to sia civile che penale
giudizio della Società o di ARAG, presenta
del presente articolo.
possibilità di successo, ai sensi del comma 2
zazione di ARAG.
4. L’assicurato non può addivenire direttamen- te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autoriz-
5. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicura- tivi tra l’assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbi- tro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale com- petente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all’assicurato. La Società avverte l’assicurato del suo dirit- to di avvalersi di tale procedura.
G.6 – Fornitura dei mezzi di prova e dei docu- menti occorrenti alla prestazione della garan- zia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, in- dicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti neces- sari.
G.7 – Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’assicurato i ri- sarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate tran- sattivamente e/o stragiudizialmente.
G.8 – Validità territoriale
La copertura assicurativa è operante nell’ambito territoriale per la quale è valida l’assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si rife- risce.
“SCELTA LARGE”
Per questa forma di garanzia valgono le condi- zioni della “Scelta Medium” modificate e inte- grate dalle condizioni di seguito riportate.
G.9 – Massimale assicurato per sinistro
Il massimale per sinistro si intende elevato ad
€ 50.000,00 (cinquantamila) senza limite di de- nunce per anno assicurativo.
G.10 – Atto di pirateria stradale – Spese di in- vestigazione
In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il mas- simale convenuto:
- l’esercizio dell’azione di risarcimento danni alla persona subiti dal conducente del veico- lo assicurato nei confronti dell’impresa desi- gnata dall’IVASS per la gestione del Fondo di garanzia delle vittime della strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all’identificazione del responsabile del fatto.
Le indagini avranno termine decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del fatto e la Socie- tà terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di€ 5.000,00 (cinquemila) perevento.
MOTOCICLI E CICLOMOTORI “SCELTA MEDIUM”
G.11 – Oggetto dell’assicurazione
1. La Società, alle condizioni della presente po-
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(ventimila) per sinistro e senza limite di
nei limiti del massimale di € 20.000,00
lizza,
denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i se- guenti casi:
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli, l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risar- cimento Diretto” (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l’offerta di risarci- mento comunicata dalla propria Compa- gnia RC Auto o in caso di mancata comuni- cazione della stessa entro i termini di cui all’art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
caso di sinistri avvenuti all’estero.
- per i sinistri con lesioni a persone, in
caso di sinistri avvenuti in Italia;
periori a 9 (nove) punti di invalidità, in
- per i sinistri con lesioni a persone su-
limite di denunce per anno assicurativo:
20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza
massimale di €
a.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un
giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo,
con esclusione di tutti
i casi di estinzione del reato. Fermo restan- do l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimbor- serà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presta- zione opera in deroga all’art. G.12 – Esclusio- ni, lettera e), i) e o);
d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in segui- to ad incidente stradale;
La garanzia
e) sostenere controversie relative a danni, a cose e/o persone, cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circo- lazione autorizzata del veicolo.
opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di re- sponsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 del codice civile);
di un incidente stradale.
purché comminate in conseguenza
f) proporre opposizione, in ogni ordine e gra- do, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizio- ne avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pe- cuniarie
l’influenza dell’alcool).
Nuovo codice della strada (guida sotto
nel solo caso di violazione dell’art. 186
a.3) sinistri con danni subiti dai terzi traspor- tati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. G.12 – Esclusioni, lettera i)
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale dal- la notizia di reato;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali con- seguenti ad incidenti da circolazione il cui
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ARAG, attraverso il legale nominato ai sensi dell’art. G.14 – De- nuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale provvederà alla redazione e pre- sentazione dell’opposizione e/o del ricorso.
mente alla materia amministrativa;
limitata-
giorni dalla data di notifica dello stesso.
provvedimento in originale entro 5 (cinque)
L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il
La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. G.12 – Esclusioni, lettera a)
g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
h) sostenere controversie contrattuali nascen-
ti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da con- tratti riguardanti il veicolo assicurato.
2. L’assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento del legale incari- cato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tra- mite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
• le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costi- tuito da un Ente di diritto pubblico oppu- re da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicura- tiva solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’am- bito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
di condanna anche al pagamento di
• le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza dell’assicura- to e
tali spese o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. G.15 – Gestione del caso assicurativo, comma 4;
• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. G.15 – Gestione del caso assicurativo, comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n°91 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giu- diziari;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a
carico della controparte;
• le spese per indagini per la ricerca di pro- ve a difesa;
• le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicu- rato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie,
compensi per la trasferta.
esclusa ogni duplicazione di onorari ed i
Le operazioni di esecuzione forzata non vengo- no ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleg- gio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla Scheda di polizza.
Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certifi- cato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all’as- sicurazione obbligatoria o come passeggeri di qual- siasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in in- cidenti stradali e che abbiano subito lesioni fisiche. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vegono prestate uni- camente a favore del Contraente.
G.12 – Esclusioni
Le garanzie non sono operanti nei seguenti
casi:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioat- tive;
c) per il pagamento di multe, ammende e san- zioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquina- mento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’assicurato vie- ne perseguito in sede penale;
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h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una de- stinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla gui- da del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
i) nei casi di contestazione per guida sotto l’ef- fetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
m) se il veicolo non è omologato;
n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via defini- tiva che tale violazione non è stata commes- sa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’Art. G.11 – Oggetto dell’assicurazione, let- tera a.1) avviene prima dell’offerta di risar- cimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell’Art. 8 del DPR. 254/2006;
q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
s) per le vertenze contrattuali con la Società.
G.13 – Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha origina- to il diritto al risarcimento;
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• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare nor- me di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa na- tura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
• durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assi- curativa con garanzia di Tutela Legale rispet- to ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza pre- cedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a com- provare l’esistenza di una polizza precedente con garanzia di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validi- tà del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termi- ni dell’art. G.14 – Denuncia del caso assicura- tivo e libera scelta del legale , entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa sen- za soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza prece- dente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazio- ne della presente polizza anziché dalla ces- sazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto og- getto della controversia è già stato disdet- tato o se la rescissione, risoluzione o mo- dificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipulazione dell’assicurazione. Tale di- spositivo non si intende operante per tutte
le polizze emesse senza soluzione di conti- nuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per og- getto domande scaturenti da fatti colle- gati e/o tra loro connessi e/o consequen- ziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesi- mo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il
relativo massimale resta unico e viene ripar- xxxx tra loro, a prescindere dal numero e dagli
oneri da ciascuno di essi sopportati.
ciare alla Società o ad ARAG
deve immediatamente denun-
G.14 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
1. L’assicurato
G.15 – Gestione del caso assicurativo
se le pretese dell’assicu-
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto libera- mente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca,
rato, a giudizio della Società o di ARAG, pre- sentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. G.14 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
se l’impugnazione, a
3. La garanzia assicurativa viene prestata an- che per ogni grado superiore di procedimen- to sia civile che penale
del presente articolo.
giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2
te con la controparte ad alcuna transazione | ||
della vertenza, né in sede extragiudiziaria né | ||
in sede giudiziaria, senza preventiva autoriz- | ||
zazione di ARAG. | ||
L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte | ||
e di periti deve essere concordata con ARAG. |
4. L’assicurato non può addivenire direttamen-
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzio- | |
ne generale della Società o ad ARAG notizia | |
di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) gior- | |
ni dalla data della notifica stessa. |
qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verifica- to e/o ne abbia avuto conoscenza.
2.
3. L’assicurato ha il diritto di scegliere libe- ramente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi prov- veda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato.
giudizio.
ritorialmente competente, per ogni grado di
È previsto l’intervento di un unico legale, ter-
5. L’assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6.
5.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicura- tivi tra l’assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbi- tro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale com- petente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all’assicurato. La Società avverte l’assicurato del suo dirit- to di avvalersi di tale procedura.
G.16 – Fornitura dei mezzi di prova e dei docu- menti occorrenti alla prestazione della garan- zia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurati-
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va è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possi- bile informazione e procurare i documenti necessari.
G.17 – Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’assicurato i ri- sarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o
sattivamente e/o stragiudizialmente.
liquidate in sede giudiziaria o concordate tran-
anticipati, gli onorari, le competenze e le spese
responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.
territoriale per la quale èvalida l’assicurazione della
La copertura assicurativa è operante nell’ambito
G.18 – Validità territoriale
cimento Diretto” (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l’offerta di risarci- mento comunicata dalla propria Compa- gnia RC Auto o in caso di mancata comuni- cazione della stessa entro i termini di cui all’art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
limite di denunce per anno assicurativo:
20.000,00 (ventimila) per sinistro e senza
massimale di €
a.2) l’esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all’art. 148 della Legge, sia per danni materiali sia per lesioni a persone, viene garantito con un
caso di sinistri avvenuti all’estero.
per i sinistri con lesioni a persone, in
caso di sinistri avvenuti in Italia;
- per i sinistri con lesioni a persone su- periori a 9 (nove) punti di invalidità, in
-
l’influenza dell’alcool).
Nuovo codice della strada (guida sotto
nel solo caso di violazione dell’art. 186
a.3) sinistri con danni subiti dai terzi traspor- tati (Art. 141 della Legge). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. G.20 – Esclusioni, lette- ra i)
AUTOBUS, AUTOCARRI, AUTOCARAVAN, MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI
“SCELTA MEDIUM”
G.19 – Oggetto dell’assicurazione
denunce per anno assicurativo
(ventimila) per sinistro e senza limite di
nei limiti del massimale di € 20.000,00
1. La Società, alle condizioni della presente po- lizza,
, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i se- guenti casi:
per fatti illeciti di terzi.
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento dei danni a persone e/o cose subiti
In caso di incidente tra veicoli, l’operatività viene garantita nei seguenti casi:
a.1) sinistri gestiti con la “Procedura di Risar-
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b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale dal- la notizia di reato;
i casi di estinzione del reato.
con esclusione di tutti
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali con- seguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo,
Fermo restan- do l’obbligo per l’assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimbor- serà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presta- zione opera in deroga all’art. G.20 – Esclusio- ni, lettera e), i) e o);
d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in segui- to ad incidente stradale;
La garanzia
e) sostenere controversie relative a danni, a cose e/o persone, cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circo- lazione autorizzata del veicolo.
opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di re- sponsabilità civile per spese di resistenza (Art. 1917 del codice civile);
purché comminate in conseguenza
f) proporre opposizione, in ogni ordine e gra- do, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizio- ne avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pe- cuniarie
di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale nominato ai sensi dell’art. G.22 – De- nuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale provvederà alla redazione e pre- sentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. G.20 – Esclusioni, lettera a) limitata- mente alla materia amministrativa.
g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.
h) sostenere controversie contrattuali nascen- ti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da con- tratti riguardanti il veicolo assicurato.
2. L’assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento del legale incarica- to della gestione del caso assicurativo an- che quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di media- zione;
• le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costitu- ito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto
previsto dalle tabella dei compensi per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le con- troversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno de- rivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell’assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese, o di transazione autorizzata da ARAG ai sen- si dell’art. G.23 – Gestione del caso assicura- tivo, comma 4;
• le spese per l’intervento del consulente tec- nico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. G.23 – Gestione del caso as- sicurativo, comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n°91 e suc- cessive modifiche e integrazioni), se non ri- petuto dalla controparte in caso di soccom- benza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti xxxxx- xxxxx;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a cari- co della controparte;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
esiti negativi.
no ulteriormente garantite nel caso di 2 (due)
Le operazioni di esecuzione forzata non vengo-
per la trasferta.
sa ogni duplicazione di onorari ed i compensi
esclu-
• le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicura- to qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie,
3. Le garanzie sono prestate: al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleg- gio/leasing, al conducente autorizzato, ai
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trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla Scheda di polizza.
Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbliga- toria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e che abbiano subito lesioni fisiche. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vegono prestate unicamente a favore del Contraente.
G.20 – Esclusioni
Le garanzie non sono operanti nei seguenti
casi:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioat- tive;
c) per il pagamento di multe, ammende e san- zioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquina- mento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’assicurato vie- ne perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una de- stinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla gui- da del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
i) nei casi di contestazione per guida sotto l’ef- fetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
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G - SEZIONE TUTELA LEGALE
l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
m) se il veicolo non è omologato;
n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via defini- tiva che tale violazione non è stata commes- sa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
p) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’Art.
G.19 – Oggetto dell’assicurazione, lettera a.1) avviene prima dell’offerta di risarcimento co- municata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell’Art. 8 del DPR. 254/2006;
q) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
r) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
s) per le vertenze contrattuali con la Società.
G.21 – Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del ve- rificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo ab- bia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa na- tura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali;
• durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.
Qualora la presente polizza sia emessa senza
soluzione di continuità della copertura assicura- tiva con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documenta- zione atta a comprovare l’esistenza di una poliz- za precedente con garanzia di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validi- tà del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termi- ni dell’art. G.22 – Denuncia del caso assicura- tivo e libera scelta del legale, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora la presente polizza sia emessa sen- za soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza prece- dente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazio- ne della presente polizza anziché dalla ces- sazione della polizza precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto og- getto della controversia è già stato disdet- tato o se la rescissione, risoluzione o mo- dificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipulazione dell’assicurazione. Tale di- spositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di conti- nuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per og- getto domande scaturenti da fatti colle- gati e/o tra loro connessi e/o consequen- ziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesi- mo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma
il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
deve immediatamente denun-
G.22 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
1. L’assicurato
ciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verifica- to e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzio- ne generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) gior- ni dalla data della notifica stessa.
3. L’assicurato ha il diritto di scegliere libe- ramente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non prov- veda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato.
5. L’assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l’intervento di un unico legale, ter- ritorialmente competente, per ogni grado di giudizio.
G.23 – Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto libera- mente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicu- rato, a giudizio della Società o di ARAG, pre- sentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. G.22 - De- nuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
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G - SEZIONE TUTELA LEGALE
se l’impugnazione, a
3. La garanzia assicurativa viene prestata an- che per ogni grado superiore di procedimen- to sia civile che penale
del presente articolo.
giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2
zazione di ARAG.
4. L’assicurato non può addivenire direttamen- te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autoriz-
5. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e pe- riti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicura- tivi tra l’assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbi- tro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale com- petente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all’assicurato. La Società avverte l’assicurato del suo dirit- to di avvalersi di tale procedura.
G.24 – Fornitura dei mezzi di prova e dei docu- menti occorrenti alla prestazione della garan- zia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurati- va è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo
in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possi- bile informazione e procurare i documenti necessari.
G.25 – Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’assicurato i ri- sarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenu- ti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o con- cordate transattivamente e/o stragiudizial- mente.
G.26 – Validità territoriale
La copertura assicurativa è operante nell’ambi- to territoriale per la quale è valida l’assicurazio- ne della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.
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G - SEZIONE TUTELA LEGALE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
H
SEZIONE RITIRO PATENTE
L’assicurazione non è operante per i rimorchi e per i natanti
H.1 - Rischio assicurato
La Società rimborsa, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, le spese soste- nute dal conducente del veicolo indicato sulla Scheda di polizza a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale con- seguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.
dizione che sia prosciolto o assolto dal reato.
la garanzia è operante a con-
La garanzia è operante se l’incidente avviene du- rante il periodo di validità dell’assicurazione e se produce, nei confronti dei terzi, morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli. Qualora il con- ducente sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga,
H.2 - Garanzie
• Autoscuola – Corso di recupero dei punti della patente.
anno assicurativo
fino alla concorrenza di € 500,00 per
Qualora dalla patente di guida del conducen- te siano decurtati dei punti, la Società rim- borsa,
te siano decurtati tutti i punti, la So- cietà rimborsa,
fino alla concorrenza di
€ 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le even- tuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.
stenute.
documentazione comprovante le spese so-
previa consegna della
La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra,
La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro il conducente forni- sca documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione della polizza, non fosse infe- riore a dodici.
• Spese di deposito
Qualora il veicolo assicurato sia sottoposto a sequestro presso un deposito giudiziario,
la Società, previa consegna di idonea docu- | |
mentazione, rimborserà le relative spese | |
fino alla concorrenza di € 600,00 per anno | |
assicurativo. |
xxxxx, xxxxx restando i minimi di legge.
di decurtazioni avvenute in costanza di po-
Il numero di corsi garantiti è pari al numero
, le spese sostenute per frequentare presso un’autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
• Spese per interprete
sistenza di un interprete.
xxxxxx, le spese sostenute per ricevere l’as-
concorrenza di € 1.000,00 per anno assicu-
sa, previa consegna della fattura e fino alla
la Società rimbor-
Qualora il conducente all’estero e a seguito dell’evento garantito sia sottoposto ad in- terrogatorio e/o arresto,
ducente sia pari od inferiore a dodici.
duo dei punti della patente di guida del con-
dopo il verificarsi dell’evento, il numero resi-
La prestazione è operante a condizione che,
corso ed il suo pagamento.
cumentazione comprovante la frequenza al
previa consegna della do-
La Società provvede al pagamento entro il limite di cui sopra,
tivo.
concorrenza di € 100,00 per anno assicura-
sostenute per ottenere i duplicati fino alla
la Società rimborsa le spese
• Spese per i documenti di circolazione Qualora in conseguenza dell’evento garan- tito si verifichi la distruzione dei documenti di circolazione,
L’assicurazione non è operante:
• Spese per l’esame di revisione della paten- te
Qualora dalla patente del conducen-
H.3 - Esclusioni
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H - SEZIONE RITIRO PATENTE
a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
b) in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Nuovo codice della strada (Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti);
c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell’art.189 del Nuovo codice della strada (obbligo di fermarsi e di presta- re soccorso in caso di incidente), salvo suc- cessivo proscioglimento o assoluzione;
d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) per fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasporta- te;
f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdi- ta dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.
H.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a segui- to della notifica del provvedimento adottato dall’autorità.
Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.
H.5 - Pagamento delle spese sostenute
La Società, previa consegna dell’idonea docu- mentazione, richiesta dalla natura delle singole prestazioni, provvederà al rimborso del costo sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo.
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H - SEZIONE RITIRO PATENTE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
I
SEZIONE “ASSISTENZA PSICOLOGICA”
L’assicurazione non è operante per autobus, macchine agricole, macchine operatrici, rimor- chi e natanti.
I.1 – Persone assicurate
La garanzia di assistenza psicologica è presta- ta a favore del conducente e del relativo nucleo famigliare del veicolo coinvolto in un incidente stradale.
I.2 – Oggetto dell’assicurazione
La garanzia è prestata per le conseguenze di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coin- volte nell’incidente, con le modalità descritte ai punti I.3: a), b) e c) delle Prestazioni.
I.3 - Prestazioni
a) Incidente stradale con decesso
Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale decede una persona, la centrale operativa di UniSalute provvederà a inviare, a proprie spe- se, presso la sua abitazione, oppure presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia, conven- zionato con UniSalute, per valutare le sue con- dizioni psichiche ed eventualmente anche quel- le dei suoi famigliari e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professioni- sta ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno psicoterapeuta conven- zionato con UniSalute.
Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società.
La decisione di procedere ad un eventuale trat- tamento o ad una visita psichiatrica è assunta
dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
richiederne l’attivazione entro un periodo di 180
potrà
Qualora l’assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’incidente,
giorni dalla data dell’incidente.
b) Incidente stradale con danno grave a perso- na assicurata
Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo fami- gliare riportano lesioni fisiche gravi (si veda l’elenco “A” riportato di seguito), la centrale ope- rativa di UniSalute provvederà ad inviare, a pro- prie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia conven- zionato con UniSalute per valutare le le condi- zioni psichiche dell’assicurato ed eventualmen- te anche quelle dei suoi familiari e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professioni- sta ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzio- nato con UniSalute.
Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi familiari assicu- rati. I costi relativi al trattamento saranno inte- ramente a carico della Società.
La decisione di procedere ad un eventuale trat- tamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Qualora l’assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’incidente stra- dale, la garanzia resterà comunque attiva per
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I - SEZIONE “ASSISTENZA PSICOLOGICA”
un periodo di 180 giorni dalla data dell’incidente
stesso.
c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona diversa da quella prevista nell’art. I.1
- Persone assicurate
Se il conducente del veicolo resta coinvolto in un incidente stradale nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo famigliare riporta una tra le lesioni fisiche gravi, permanenti e ir- reparabili comprese nell’elenco A che segue, la centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazio- ne, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumato- logia convenzionato con UniSalute stessa.
In alternativa, se le condizioni di salute lo con- sentono, la centrale operativa di UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo stu- dio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l’opportunità di dargli un so- stegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professioni- sta ne accerta la necessità, la garanzia potrà se- guire una visita psichiatrica e/o l’inizio del trat- tamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.
soluzione del disturbo e comunque non oltre le
proseguirà fino alla ri-
Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della Società,
quindici sedute.
La decisione di procedere ad un eventuale trat- tamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Qualora l’assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni im- mediatamente successivi all’incidete stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell’incidente stesso.
I.4 – Denuncia del sinistro e sua gestione
• Denuncia del sinistro
Per l’attivazione delle prestazioni, le persone assicurate dovranno contattare o saranno con-
tattati dalla centrale operativa di UniSalute, la quale provvederà a inviare uno psicoterapeu- ta, appartenente ad una rete nazionale di psi- cologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionata con UniSalute, come previsto nelle singole prestazioni. Per ogni richiesta di erogazione della prestazione prevista dall’art.
I.3 – Prestazioni, lettera a), l’assicurato verrà contattato da personale specializzato inca- ricato dalla centrale operativa di UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi famigliari e l’opportunità di dare loro un sostegno psico- logico.
Per ogni richiesta di erogazione delle prestazio- ni previste dall’art. I.3 – Prestazioni, alle lettere
b) e c), l’assicurato dovrà contattare la centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 al numero verde 800 822 499, fornendo:
- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede l’intervento;
- tutte le informazioni richieste dalla centrale operativa relative all’evento denunciato.
solamente nel caso in cui le persone
La centrale operativa di UniSalute sarà in gra- do di erogare le garanzie previste dal presente contratto
assicurate forniscano a UniSalute le seguenti informazioni sui sinistri ed eventualmente sulle persone coinvolte:
- la data dell’incidente stradale;
- la targa del veicolo coinvolto assicurato;
- i nominativi, gli indirizzi e numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le prestazioni.
Per ogni tipologia di sinistro, UniSalute si ri- serva il diritto di richiedere informazioni per le verifiche del caso che le persone assicurate/ contraente sono tenute a fornire.
• Controversie di natura medica
Le controversie di natura medica potranno es- sere deferite alla decisione di un collegio arbi- trale composto da tre medici.
I membri del collegio arbitrale saranno nomina- ti uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di
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I - SEZIONE “ASSISTENZA PSICOLOGICA”
Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soc- combente.
Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni for- malità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnati- va salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazio- ne di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono es- sere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l’au- torità giudiziaria competente.
Elenco “A” - Lesioni fisiche gravi, permanenti irreparabili
- Cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
- Lesione degli organi interni: ad esempio mil- za, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compro- missione della funzione.
- Amputazioni degli arti o di parti di essi, tran- ne le singole dita, comunque con perdita to- tale della funzione.
La perdita grave della funzione dell’arto o l’anchilosi è assimilabile all’amputazione.
- Esiti di fratture vertebrali mieliche con con- seguente grave deficit neurologico.
Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conse- guenti a fratture.
- Perdita della vista o dell’udito: totale perdita della vista o dell’udito o perdita parziale del- la vista (> 7/10 del visus).
- Apparato genitale: perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell’uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdi- ta della capacità di procreare. Aborto post- traumatico.
- Esiti di trauma cranico con gravi esiti neuro- logici, con conseguente perdita permanente dell’autonomia. In caso di perdita o conside-
revole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli famigliari.
- Esiti di grave politrauma: lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull’au- tosufficienza e stile di vita.
I.5 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
1. atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
2. dolo dell’assicurato.
L’assicurazione è operante esclusivamente sul
I.6 – Estensione territoriale
territorio italiano.
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I - SEZIONE “ASSISTENZA PSICOLOGICA”
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Natanti ed altre garanzie
RIFERIMENTI DI LEGGE
CODICE CIVILE
Art. 1882 – Nozione (assicurazione) L’assicurazione è il contratto col quale l’assicu- ratore, verso il pagamento di un premio, si obbli- ga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovve- ro a pagare un capitale o una rendita al verificar- si di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono es- sere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assi- curato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso con- senso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono oppor- re al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del con- traente, relative a circostanze tali che l’assicu- ratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se aves- se conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contra- ente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha di- ritto ai premi relativi al periodo di assicurazione
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RIFERIMENTI DI LEGGE
in corso al momento in cui ha domandato l’an- nullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la som- ma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione ine- satta o la reticenza.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicura- tore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichia- rato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxx- xx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892, 1893, 1391, 1392.
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mu- tamenti che producono una diminuzione del ri- schio tale che, se fosse stata conosciuta al mo- mento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del
premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è sta- ta fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha ef- fetto dopo un mese.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato av- viso all’assicuratore dei mutamenti che aggra- vano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe con- sentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può rece- dere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del ri- schio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assi- curatore i premi relativi al periodo di assicura- zione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’ag- gravamento del rischio sia tale che egli non avreb- be consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; al- trimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stes- so.
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga
i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi prece- denti il contratto è risoluto di diritto se l’assi- curatore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sini- stro, l’assicuratore risponde dei danni in propor- zione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sini- stro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assi- curatore o all’agente autorizzato a concludere il il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscen- za. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestia- me l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 – Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è pos- sibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del dan- no, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsidera- tamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali di- rettamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o di-
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RIFERIMENTI DI LEGGE
minuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsidera- tamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazio- ne non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicu- ratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è sur- rogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi re- sponsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui convi- venti o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (omissis).
Art. 1918 – Alienazione delle cose assicurate L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.
I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’ac- quirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’aliena- zione, non dichiara all’assicuratore, mediante rac- comandata, che non intende subentrare nel con- tratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recede- re dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all’ordine o al potere, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo
come l’acquirente non possono recedere dal contratto.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicura- zione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assi- curazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è ve- rificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclu- sione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha pro- mosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richie- sta del terzo danneggiato o dell’azione da que- sto proposta sospende il corso della prescri- zione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si appli- ca all’azione del riassicurato verso il riassicura- tore per il pagamento dell’indennità.
CODICE PENALE
Art. 642. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicura- zione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una po- lizza o la documentazione richiesta per la stipu- lazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o ag- grava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto oovero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documen- tazione relativi al sinistro. Se il colpevole conse-
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RIFERIMENTI DI LEGGE
gue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si ap- plicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicurato italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 148 - Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarci- mento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispe- zione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comuni- ca specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai condu- centi coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termi- ne indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il com- pletamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, ef- fettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicu- rato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni per- sonali o il decesso. La richiesta di risarcimen- to deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sini- stro ed essere accompagnata, ai fini dell’ac- certamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazio- ne medica comprovante l’avvenuta guarigio- ne con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicura- zione è tenuta a provvedere all’adempimen- to del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
2 bis.A fini di prevenzione e contrasto dei feno- meni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal ri- sultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP
n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al si- nistro. La relativa comunicazione è trasmes- sa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. En- tro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comuni- care al danneggiato le sue determinazioni
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RIFERIMENTI DI LEGGE
conclusive in merito alla richiesta di risarci- mento. All’esito degli approfondimenti con- dotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo pe- riodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernen- te le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’arti- colo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusi- ve. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risar- cimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’ar- ticolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accerta- menti strettamente necessari alla valuta- zione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunica- zione dei motivi per i quali l’impresa non ri- tiene di fare offerta sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’in- cidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o al- tro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determi- nato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini
di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei docu- menti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pa- gamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia co- municato di non accettare l’offerta. La som- ma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto perveni- re alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposi- zioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneg- giato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sini- stro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liqui- data, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestual- mente al deposito in cancelleria, copia del- la sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza pre- stata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corri- spettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’im- presa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al profes- sionista, ne dà comunicazione al danneggia- to, indicando l’importo corrisposto.
Art. 149 – Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabili- tà civile obbligatoria, dal quale siano derivati
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RIFERIMENTI DI LEGGE
danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veico- lo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguar- da i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente.
Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’ar- ticolo 139.
La procedura non si applica ai sinistri che coin- volgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo tra- sportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione del- la richiesta di risarcimento diretto, è obbli- gata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra imprese mede- sime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici dalla ricezione della comunicazione e ildanneggia- to è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicura- zione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al dan- neggiato che abbia comunicato di non accet- tare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
La somma in tal modo corrisposta è impu- tata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che im- pediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il dan- neggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del
responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previ- sto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 bis – Certificato di chiusura inchiesta
1. È fatto obbligo alla compagnia di assicura- zione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemen- te dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto dispo- sto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si pro- cede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso é effet- tuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
Art. 170 bis - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazio- ne dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere totalmente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992 N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA
Art. 54 – Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con al- meno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
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RIFERIMENTI DI LEGGE
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove po- sti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: vei- coli aventi una massa complessiva a pie- no carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti com- preso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclu- sivamente al traino di rimorchi o semiri- morchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veico- li destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizio- ni, caratterizzati dall’essere muniti per- manentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli carat- terizzati dall’essere muniti permanente- mente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ci- clo operativo delle attrezzature e di per- sone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della appli- cazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costitui- scono un’unica unità gli autotreni caratte- rizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose de- terminate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni mas- sime di cui all’61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli co- stituiti da un trattore e da un semirimor- chio;
j) autosnodati: autobus composti da due
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RIFERIMENTI DI LEGGE
tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veico- li i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono co- municanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la di- sgiunzione delle due parti possono esse- re effettuate soltanto in officina;
k) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanente- mente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;
l) mezzi d’opera: veicoli o complessi di vei- coli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e ma- teriali assimilati ovvero che completa- no, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in ec- cedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed auto- veicoli per usi speciali.
Art. 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in con- seguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pa- gamento di una somma da euro 527 ad euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alco- lemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamen-
to della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospen- sione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia sta- to accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa ac- cessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore cor- rispondente ad un tasso alcolemico supe- riore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accer- tamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartie- ne a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sem- pre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel bien- nio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del se- questro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza pro- voca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un va- lore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto
periodo della lettera c) del comma 2 del pre- sente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applica- zione dell’art. 222
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composi- zione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si ap- plicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il seque- stro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le nor- mali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorren- ti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stes- sa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’ag- gravante di cui al comma 2-sexies è destina- ta ad alimentare il Fondo contro l’incidenta- lità notturna di cui all’ art. 6-bis del decreto
– legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motiva- re l’obbligo di sottoposizione agli accerta- menti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità
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RIFERIMENTI DI LEGGE
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a pro- ve, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia al- trimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psi- co-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo pres- so il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal rego- lamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamen- to del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle ac- creditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condan- na per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa ac- cessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni
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RIFERIMENTI DI LEGGE
e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordi- nanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il condu- cente si sottoponga a visita medica secon- do le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di gui- da ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei com- mi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il condu- cente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il condu- cente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cau- telare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione del- la patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detenti- va e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previ- ste e consistente nella prestazione di un’at- tività non retribuita a favore della collettivi- tà da svolgere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i co- muni o presso enti o organizzazioni di assi- stenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzio-
ne penale ovvero gli organi di cui all’art. 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’ art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quel- la della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggua- gliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento po- sitivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazio- ne degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richie- sta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della viola- zione, dispone la revoca della pena sostitu- tiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico- fisica dopo aver assunto sostanze stupefa- centi o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione am- ministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della pa- tente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presen-
te comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la senten- za di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del vei- colo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a per- sona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stu- pefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono rad- doppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composi- zione monocratica. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è au- mentata da un terzo alla metà quando il rea- to è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’ar- ticolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motiva- re l’obbligo di sottoposizione agli accerta- menti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a pro- ve, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere
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che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e sen- za pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico- tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prele- vati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Mi- nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen- te disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bi- lancio dello Stato, di effettuazione degli ac- certamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessa- rio a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su cam- pioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di po- lizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovve- ro presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione de- gli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su ri-
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chiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure me- diche, ai fini indicati dal comma 3; essi pos- sono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali prov- vedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente di- sponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducen- te si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, co- munque, per un periodo non superiore a die- ci giorni. Si applicano le disposizioni dell’ar- ticolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il co- mando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accer- tamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovve- ro della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’arti- colo 119 e dispone la sospensione, in via cau- telare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. [soppresso]
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospen- sione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pe- cuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è op- posizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella par- tecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodi- pendente come definito ai sensi degli arti- coli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimen- to del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pub- blica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria rag- guagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilità. In caso di svolgimento posi- tivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ri- corso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione dispon- ga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavo- ro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pub- blico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione ammini- strativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Ed. 01/07/2017
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