CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
VALIDO NELL'AMBITO DELLA REGIONE TOSCANA
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REALTÀ DEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE, SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO, NONCHÉ DA TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
UNEBA
FIRENZE, 23 GENNAIO 2004
UNEBA
UNIONE NAZIONALE ISTITUZIONI E INIZIATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE
FISASCAT-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO – CISL
F.P. - CGIL
FUNZIONE PUBBLICA - CGIL
UILTuCS — UIL
UNIONE ITALIANA TURISMO COMMERCIO E SERVIZI – UIL
COMPOSIZIONE DELLE PARTI
In data 23 gennaio 2004
TRA
L'UNIONE NAZIONALE ISTITUZIONI E INZIATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE UNEBA
della Regione Toscana, rappresentata dal Presidente regionale Xxxxxx Xxxxxx e da Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, coordinatore della delegazione imprenditoriale, Xxxxxxxx degl'Innocenti, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
E
LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E
DEL TURISMO FISASCAT-CISL Regionale rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx
LA FUNZIONE PUBBLICA FP - CGIL Regionale rappresentata da Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx
LA UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI UILTuCS -
UIL Regionale rappresentata da Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx
Quali rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali
Si è stipulato il presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro CICRT che si riferisce, nella fattispecie e per competenza, agli artt. 4 e 5 del vigente CCNL UNEBA, ed ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Considerato che le trasformazioni economiche e sociali, con particolare riferimento ai cambiamenti in corso nel sistema sanitario regionale, hanno fortemente inciso sui comportamenti, costumi, nuovi bisogni di una società caratterizzata, tra l'altro, da processi di invecchiamento della popolazione; che l'ambito territoriale diventa sempre più importante nella organizzazione e nella realizzazione delle risposte ai bisogni sociali; che tutto ciò pone nuove sfide alle Istituzioni, alle Associazioni Imprenditoriali e al Sindacato.
Considerato che il vigente Contratto Collettivo Nazionale UNIEBA comprende compiti e responsabilità di competenza delle parti a livello regionale.
Le parti si impegnano a sviluppare un sistema di relazioni sindacali territoriale e aziendale capace di mettere in relazione bisogni e diritti dell'utenza, efficienza e qualità nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi, nuove opportunità occupazionali ed erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti, formazione del personale e miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il migliorato sistema di relazioni sindacali concorrerà a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi.
Il presente CICRT si applica a tutti i lavoratori dipendenti da Associazioni e Iniziative Assistenziali, operanti nel campo sociale, socio-sanitario, assistenziale educativo nonché da tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all'UNEBA, ivi comprese le II. PP. AA. BB. depubblicizzate.
Per Associazioni ed Iniziative Assistenziali si intendono tutte quelle specificate dall'art. 1 del vigente CCNL.
Le parti firmatarie riconoscono il presente CICRT come unico contratto regionale da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo per le realtà aderenti all'UNEBA e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti in tutto in territorio regionale.
Clausola di salvaguardia
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nelle materie disciplinate dal presente accordo precedentemente previste a livello territoriale o di singola istituzione.
Gli importi derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del presente accordo verranno:
- erogati per l'intera quota qualora le singole Istituzioni non abbiano concordato o remunerato alcunché;
- assorbiti qualora le singole Istituzioni avessero erogato importi superiori;
- integrati fino a concorrenza qualora le singole Istituzioni avessero erogato importi inferiori.
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2004 e scade il 31 dicembre 2007.
Si intenderà prorogato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della sua scadenza.
Fermo restando la validità di quanto previsto dall’art. 5 del vigente CCNL UNEBA, le Parti, su richiesta di una delle stesse, si incontreranno, di norma annualmente, per verificare i programmi ed i progetti di sviluppo e per assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci moli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CICRT, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione o di accreditamento.
A tal fine, con cadenza annuale, l'UNEBA Toscana fornirà alle OO. SS. i dati aggregati a livello regionale relativi
- all'andamento dell'occupazione, suddivisa per qualifiche professionali, nelle Istituzioni presenti in Toscana e aderenti all'UNEBA;
- alle politiche di formazione, qualificazione e riqualificazione del personale.
FRONTE DI SITUAZIONI CONTINGENTI E PARTICOLARI DEL MERCATO DEL LAVORO
Viene prevista una erogazione mensile lorda, per le sotto elencate figure, con un beneficio economico "a fronte di situazioni contingenti del mercato del lavoro", pari a:
- Euro 300,00 MEDICI
- Euro 100,00 INFERMIERI PROFESSIONALI
I benefici di cui sopra, riferiti al personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, saranno ridotti proporzionalmente nel caso di contratti Pan-time e assorbiti fino a concorrenza qualora a livello di Istituzione siano già previste analoghe erogazioni.
Il beneficio sarà altresì assorbito qualora nella contrattazione nazionale venisse introdotto uno specifico analogo istituto economico.
Le parti concordano di verificare annualmente le condizioni sopra indicate, come previsto dal primo punto della lettera "b" dell'art. 4 del vigente CCNL.
OPERATORE SOCIO SANITARIO SPECIALIZZATO (0.S.S.S.)
Le parti concordano sulla necessità di sviluppare un confronto entro il 31 ottobre 2004 per definire le opportune misure atte a valorizzare tale figura professionale nell’ambito delle competenze demandate a livello regionale.
A] fine di orientare in maniera prioritaria i comportamenti del personale dipendente al miglioramento continuo dell'assistenza e della qualità della vita degli assistiti, e per contribuire allo sviluppo di valori, modalità di lavoro e comportamenti omogenei alla creazione di una cultura di gruppo orientata al miglioramento continuo della qualità del servizio, e in attuazione di quanto previsto dal comma III dell'art. 5 del vigente CCNL, viene introdotto a livello di ogni singola Istituzione un sistema incentivante che si concretizzi nell'erogazione di importi di salario accessorio a fronte di progetti/obiettivo posti ad inizio anno e di risultati conseguiti nell'anno stesso.
I "progetti" in ogni singola Istituzione sono assegnati come obiettivi e “pesati” dalle singole Direzioni e verificati e condivisi con le Rappresentanze Sindacali.
Ai fini della misurazione del risultato la Direzione:
- attribuisce per ogni progetto un valore standard su base numerica in un range compreso fra 1 e 10.
- Esprime a fine esercizio una valutazione da 1 a 10 in modo da determinare se l'obiettivo è stato raggiunto e in quale misura.
- L'enfasi viene data ai risultati di gruppo per sottolineare e incentivare il lavoro di squadra.
Per ogni parametro è fissato un “peso” (fatto 100 il totale) che ne esplica l’importanza relativa, e per ogni parametro diversi livelli di raggiungimento del risultato fanno scattare il punteggio proporzionato al peso assegnato.
Il punteggio minimo per ottenere l’incentivo è di 101. La tabella 1) definisce lo schema di applicazione dei punteggi ai risultati raggiunti.
Una volta calcolato il punteggio ottenuto, il premio incentivante spettante (lordo annuo) viene ricavato in base alla tabella di conversione punteggio-premio incentivante di cui alla tabella 2. Comunque:
PUNTEGGIO | PREMIO INCENTIVANTE | |
Inferiore a 101 | nessun premio incentivante | |
Da 101 a 110 | premio incentivante minimo | |
Da 111 a 129 | premio incentivante crescente oltre il | |
minimo | ||
Da 130 e oltre | premio incentivante massimo. |
Pur in presenza di risultati positivi il premio incentivante non verrà erogato a coloro nei confronti dei quali, nell'anno, sono state comminate sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'eventuale erogazione compete in proporzione all'attività lavorativa prestata.
Al personale assunto a tempo determinato o assunto a tempo indeterminato in corso d'anno, l'eventuale erogazione compete proporzionalmente al lavoro prestato e sempreché abbia effettuato una prestazione superiore a sei mesi. Il premio incentivante, infine, non compete nei casi di
cessazione dal servizio nell'anno di competenza ad eccezione di coloro che cessino per raggiungimento dei limiti di età e di coloro che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva utile ai tini della percezione del trattamento pensionistico obbligatorio.
La tabella 1) indica il meccanismo di applicazione dei parametri di cui sopra.
Le Direzioni, al fine di facilitare l'introduzione del sistema incentivante, che le parti giudicano uno strumento indispensabile per orientare in maniera prioritaria i comportamenti del personale al miglioramento continuo dell'assistenza e della qualità della vita degli assistiti, promuoveranno trimestralmente appositi momenti di verifica interni al fine di analizzare i risultati raggiunti e programmare le azioni necessarie all'ottimale raggiungimento degli obiettivi.
Incentivo economico di presenza
Al fine di favorire la continuità del servizio e favorire quindi una migliore qualità di assistenza agli ospiti, le parti convengono che la riduzione delle assenze annue venga assunta come obiettivo.
Per favorire il raggiungimento di questo scopo viene istituito un incentivo economico di presenza. A tal fine sarà messo a disposizione di ogni singolo lavoratore un importo di Euro 150 annui lordi che si ridurrà di 8 Euro al giorno esclusivamente per i primi quattro giorni di assenza di ogni malattia o infortunio (con l’esclusione dei ricoveri ospedalieri e degli infortuni superiori a quindici giorni) fino all’azzeramento della dotazione iniziale.
Resta inteso che il periodo di assenza per maternità comporterà la riduzione proporzionale dell’importo annuo della dotazione iniziale.
Il sistema incentivante sarà applicato in via sperimentale nelle istituzioni operanti nella Regione Toscana che applicano il contratto UNEBA a partire dall' 1/1/2004. La verifica avverrà entro il 31/12/2005.
Opzione
Le singole Istituzioni potranno, ad inizio di ogni anno, optare per un sistema incentivante, sostitutivo di quello indicato nel presente articolo (progetti/obiettivo e incentivo economico di presenza), basato unicamente sul parametro dell’assenteismo. In tal caso sarà messo a disposizione di ogni lavoratore, dipendente dell’istituzione che opera l’opzione, un importo pari a Euro 300 annuo lordo che si ridurrà di 10 Euro al giorno per i primi quattro giorni di assenza di ogni malattia o infortunio (con l’esclusione dei ricoveri ospedalieri e degli infortuni superiori a quindici giorni) fino all’azzeramento della dotazione iniziale.
Resta inteso che il periodo di assenza per maternità comporterà la riduzione proporzionale dell’importo annuo della dotazione iniziale.
TABELLA 1
SCHEMA DI APPLICAZIONE DEI PUNTEGGI A RISULTATI RAGGIUNTI
Parametri Peso T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 101–110 111-114 115–119 120–124 125–129 130 e oltre
Progetti/obiettivo 100 101 110 115 120 125 130
TABELLA 2 - DI CONVERSIONE
LIVELLI CONTRATTUALI –IMPORTI ANNUI LORDI IN EURO
Livelli | T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 |
101–110 | 111-114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 | 130 e oltre | |
Q, 1, 2, | 90 | 107 | 125 | 142 | 160 | 180 |
3S, 3, 4S, 4, 5S | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
5, 6S, 6, 7 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 |
COMMISSIONE BILATERALE
Viene istituita una Commissione composta pariteticamente da 3 membri nominati dall'UNEBA regionale e da altrettanti nominati dalle OO. SS regionali che avrà il compito di predisporre gli atti necessari per la costituzione dell'Ente Bilaterale della Toscana, cosi come previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del vigente CCNL, che dovrà entrare in funzione con la data dell'l/1/2005.
Detta commissione avrà altresì il compito di interpretare le norme del presente CICR Toscana.
NATURA DELLE EROGAZIONI DERIVANTI DAL SISTEMA INCENTIVANTE
Gli importi economici erogati individualmente derivanti dall'applicazione del sistema incentivante di cui all'art. 5 del presente accordo, sono incerti nel loro ammontare, sono variabili, non predeterminabili, annuali e la loro struttura è correlata alla misurazione di elementi di qualità, produttività e competitività assunti come indicatori dei risultati dell' Istituzione applicante.
La loro erogazione verrà effettuata con le competenze del mese di febbraio.
Gli importi predetti, pertanto, non saranno utili ai fini di alcun istituto retributivo contrattuale, quale, a puro titolo di esempio, XIIIa e XIVa mensilità, TFR, scatti, maggiorazioni ecc.