PROTOCOLLO D'INTESA TRA
m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro.R.0000018.23-06-2021
PROTOCOLLO D'INTESA TRA
Ministero dell’istruzione
di seguito denominato “MI”
e
Fondazione Milano Cortina 2026
di seguito denominata “Fondazione”
,
di seguito congiuntamente le “Parti”
“Per la promozione di attività educative, culturali, formative e a sostegno dei valori dello sport nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio nazionale legate agli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026”
VISTI
• gli articoli 32, 33 e 97 della Costituzione Italiana;
• la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l’articolo 21 in materia di autonomia scolastica;
• il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 21 della citata legge n. 59 del 1997 che, tra l’altro, finalizza l’autonomia organizzativa alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
• il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
• le “Linee Guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle Scuole secondarie di primo e secondo grado” emanate in data 4 agosto 2009, prot. n. 4273;
• il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 recante “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo” e, in particolare, l’area disciplinare denominata "Educazione Fisica" nella quale sono specificati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, il linguaggio del corpo, il gioco, lo sport, le regole e il fair play, salute, benessere, prevenzione e sicurezza);
• i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti norme concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n 133;
• il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013 n. 52 recante “Regolamento di organizzazione del percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei” a norma dell’art. 3, comma 2, del citato
d.P.R. n 89 del 2010;
• la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
• i decreti legislativi 13 aprile 2017, nn. 60, 61 e 66, emanati in attuazione della citata legge n. 107 del 2015, articolo 1, commi 180 e 181, concernenti, rispettivamente, “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale” e “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”;
• il “Libro Bianco sullo sport”, COM(2007) 391 definitivo, presentato dalla Commissione delle comunità europee l'11 luglio 2007 e, in particolare, i punti 2.1 e 2.3, in cui sono evidenziati i benefici dello sport sulla salute e sull'istruzione e il suo ruolo per il rafforzamento del capitale umano dell'Europa grazie, ai valori da esso veicolati;
• la Risoluzione A/RES/70/1 del 25 settembre 2015 con la quale l'Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, individuando 17 obiettivi e 169 sotto obiettivi da raggiungersi entro il 2030;
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla Protezione dei dati”;
• il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
• il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025;
• la Carta olimpica che regola l’organizzazione, le azioni e il funzionamento del Movimento olimpico e fissa le condizioni per la celebrazione dei Giochi olimpici.
PREMESSO CHE
IL MI
• ha tra i propri fini istituzionali la realizzazione delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione e persegue la promozione di un percorso formativo integrato, che si proponga, quale scopo primario, la formazione e la crescita personale dello studente, non solo all’interno ma anche all’esterno del contesto scolastico;
• nei propri atti di indirizzo politico e programmatico e nel conseguimento della propria missione e dei fini istituzionali, definisce obiettivi che pongano le studentesse e gli studenti e il loro futuro al centro del sistema di istruzione del Paese;
• promuove, anche attraverso le istituzioni scolastiche autonome, secondo le rispettive competenze, la realizzazione di nuove forme di interazione, anche mediante reti di scopo che coinvolgano una pluralità di attori quali famiglie, enti locali, associazioni di volontariato, tessuto imprenditoriale, soggetti sostanzialmente coinvolti, pur nei distinti ruoli, in un rapporto di corresponsabilità educativa;
• programma le politiche nazionali per l’educazione motoria e sportiva, intese come ambito privilegiato di azione per la formazione trasversale dei giovani ai corretti e salutari stili di vita e al rispetto delle regole e delle norme sociali;
• definisce le proprie politiche in coerenza con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e, in particolare:
− con riferimento all’obiettivo 4 - istruzione di qualità, promuove l'educazione allo sviluppo sostenibile e ai corretti stili di vita, ai diritti umani, a una cultura di pace, di non violenza e di uguaglianza di genere, per la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile;
− con riferimento all’obiettivo 13 - lotta contro il cambiamento climatico, promuove azioni volte a rafforzare nelle studentesse e negli studenti le conoscenze e le competenze necessarie a contribuire allo sviluppo sostenibile e a potenziare le capacità di adattamento, sensibilizzando i giovani ai temi legati al clima e ai disastri naturali, alle misure di contrasto ai cambiamenti climatici e alla capacità umana e istituzionale in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce;
− con riferimento all’obiettivo 15 - la vita sulla terra, promuove azioni di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, essenziali agli equilibri globali per lo sviluppo sostenibile;
La Fondazione
• non ha scopo di lucro e opera quale soggetto di diritto privato, prefiggendosi, nell’ambito dello sviluppo del movimento olimpico, di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 (di seguito “Giochi Invernali 2026”), in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta olimpica, nel Codice etico del Comitato olimpico internazionale (“CIO”) e nell’Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 tra il CIO, il CONI, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d’Ampezzo (“Host City Contract”);
• ha la responsabilità dell’organizzazione dei Giochi Invernali 2026 sulla base degli obblighi contrattuali assunti verso il CIO e cura l’approvvigionamento delle strutture, dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici;
• orienta le proprie politiche in modo da renderle coerenti con i valori della Carta olimpica, che racchiude i principi fondamentali dell’Olimpismo e gli obiettivi dell’Agenda olimpica 2020 e, in particolare:
− con riferimento alla raccomandazione 4 - includere la sostenibilità in tutti gli aspetti dei Giochi Olimpici, sviluppa una strategia di sostenibilità che comprende aspetti economici, sociali e sfere ambientali in tutte le fasi di progettazione dei Giochi olimpici, in particolare, nelle sue operazioni quotidiane (quali l'approvvigionamento di beni e servizi, l’organizzazione di eventi);
− con riferimento alla raccomandazione 22 - diffondere un'istruzione basata sui valori olimpici, si prodiga per assicurare la diffusione sul territorio nazionale di un'istruzione basata sui valori olimpici, incentivando attività di collaborazione in tal senso funzionali;
− intende collaborare con il MI in iniziative molteplici, tra le quali attività di promozione dei valori dello sport, dell’olimpismo, del paralimpismo e dell’inclusione nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio nazionale, agendo in regime di diritto privato ai sensi dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito dalla Legge n. 31 del 2020;
Le Parti condividono interessi e obiettivi di lungo periodo individuati nel novero degli obiettivi dell’Agenda olimpica 2020 adottata dal CIO e dell’Agenda 2030 adottata dall’ONU, la cui realizzazione a livello globale è funzionale alla costruzione di società eque, sostenibili e prospere;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Finalità del Protocollo d’intesa
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Le Parti, con il presente Protocollo, intendono definire i contenuti dell’Intesa al fine di stabilire una collaborazione tesa a promuovere, nell’ambito della progressiva organizzazione degli eventi sportivi dei Giochi Invernali 2026, i valori dello sport, dell’olimpismo, del paralimpismo e dell’inclusione nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio nazionale, mediante indizione di concorsi di idee, campagne di comunicazione, percorsi educativi e iniziative congiunte volte a stimolare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei più giovani nell’evento sportivo olimpico.
Articolo 2
Oggetto della collaborazione
1. Le Parti favoriscono la collaborazione reciproca in attività volte a promuovere un percorso progettuale e formativo che accompagnerà le studentesse e gli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione fino allo svolgimento dei Giochi Invernali 2026.
2. Le Parti, nel dare attuazione a tale collaborazione, attraverso un piano strategico congiunto, si impegnano a:
− incoraggiare l’avvicinamento delle studentesse e degli studenti alla cultura dello sport e dell’ambiente;
− favorire il legame tra lo sport e il territorio, ripercorrendo la storia dei luoghi dove si svolgono le Olimpiadi e Paralimpiadi, anche allo scopo di affrontare i grandi temi dello sviluppo sostenibile e dell’interconnessione fra ambiente, economia e società, e sostenendo progetti di sport ed educazione già esistenti sul territorio nazionale che vengano ritenuti di interesse dalle Parti;
− sostenere il legame tra sport, tecnologia e mondo del lavoro, mediante attività volte ad approfondire il contributo della scienza e della tecnologia nello sport, tutelando la salute degli atleti, la correttezza e la sicurezza: dalle app ai dispositivi, dai rilevamenti biometrici allo studio di nuovi materiali performanti;
− implementare il rapporto tra sport e istruzione diffondendo la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e del benessere, inclusa la lotta al doping e ai disturbi alimentari;
− far conoscere alle studentesse e agli studenti le regole del mondo delle Olimpiadi e Paralimpiadi, portando nelle aule e nei laboratori testimonianze ed esperienze concrete sull’importanza del rispetto delle regole, del fair play e la narrazione delle buone pratiche anche da parte dei testimonial;
− sensibilizzare le studentesse e gli studenti agli sport invernali e alle discipline paralimpiche;
− promuovere gemellaggi tra scuole dei paesi partecipanti ai Giochi Invernali 2026 per sensibilizzare all’interculturalità;
− diffondere i temi relativi allo sport connessi ai valori della solidarietà e all’educazione alla Pace;
− cooperare all’implementazione di progetti digitali, come ad esempio un portale web dedicato, di comunicazione, sensibilizzazione e informazione sulle iniziative promosse dalla Fondazione rivolte agli studenti.
3. Il MI si impegna a:
− promuovere le opportunità derivanti da tale collaborazione attraverso gli Uffici scolatici regionali e i propri canali di comunicazione;
− indire uno o più concorsi di idee e avviare altre iniziative, da definire nell’ambito del Tavolo di cui all’articolo 3, al fine di coinvolgere le studentesse e gli studenti delle scuole italiane in percorsi educativi e di partecipazione attiva;
− cooperare con la Fondazione nella progettazione di una o più campagne di comunicazione volte a favorire il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nel percorso che porti il Paese ad ospitare i Giochi Invernali del 2026;
− organizzare, d’intesa con la Fondazione, sul territorio nazionale iniziative di sensibilizzazione in ordine ai valori olimpici e paralimpici;
− a non usare il marchio e/o i segni distintivi delle Olimpiadi, Paralimpiadi e/o di Milano-Cortina 2026 al di fuori delle finalità e dell’oggetto della collaborazione previsti agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo, nelle modalità di cui al successivo articolo 5.
4. La Fondazione si impegna a:
− supportare il MI nella diffusione, presso le studentesse e gli studenti delle scuole del territorio nazionale, dei valori olimpici e paralimpici, dello sport e dell’inclusione, attraverso la definizione di un programma strategico operativo e il coinvolgimento di Ambassador e sportivi, promuovendo a tal fine il raccordo tra tutti i soggetti istituzionali interessati dai Giochi Invernali 2026;
− supportare l’attività del MI nella gestione dei concorsi di idee, sui temi di cui al comma 2 del presente articolo, assicurando un dialogo continuo durante lo sviluppo delle attività nelle scuole e la messa in rete del know how della Fondazione;
− supportare il MI nella realizzazione e diffusione di una o più campagne di comunicazione sui temi delle Olimpiadi e Paralimpiadi;
− cooperare con il MI nella definizione di ulteriori attività educative sui temi di cui al comma 2 del presente articolo;
− facilitare la partecipazione da parte delle scuole agli eventi dei Giochi Invernali 2026, nei modi e nei limiti richiesti e nell’esercizio della loro autonomia.
Articolo 3
Tavolo di coordinamento
1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti si impegnano a mantenere un’agile struttura di governo e coordinamento, costituita con apposito provvedimento a cura della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e l’orientamento scolastico con mandato esteso a tutto il periodo di vigenza del presente accordo.
2. Il Tavolo di coordinamento che, previa comunicazione scritta e compatibilmente con le esigenze strategiche del presente Protocollo, potrà essere liberamente convocato da entrambe le Parti, ha il compito di proporre le concrete modalità operative e le azioni necessarie per promuovere le opportunità che sorgeranno dalla collaborazione tra le Parti, monitorare l’andamento delle stesse e valutare l'efficacia dei risultati rispetto agli obiettivi attesi, nonché individuare e proporre ulteriori ambiti di intervento nello spirito dell'Intesa, nel rispetto degli impegni assunti dalla Fondazione nei confronti del CIO.
3. Il Tavolo di coordinamento è composto da tre rappresentanti per ciascuna delle parti e coordinato da un rappresentante del Ministero dell'istruzione. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dall'Ufficio V della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico.
4. Ai lavori del Tavolo è ammessa la partecipazione di altri soggetti in ragione del relativo patrimonio di competenza e specializzazione nelle materie collegate ai contenuti del presente Protocollo.
5. Per la partecipazione al Tavolo di coordinamento, ai relativi componenti non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.
Articolo 4
Attuazione del Protocollo
1. L’attuazione del presente Protocollo è affidata, per il Ministero dell’istruzione, alla Direzione generale per lo studente, l’integrazione e l’orientamento scolastico, presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e, per la Fondazione, alla persona del Direttore Strategic Partnership.
2. Per la realizzazione di singole azioni oggetto del presente Protocollo possono essere predisposti anche specifici accordi operativi.
Articolo 5
Promozione e comunicazione
1. Le parti si impegnano a dare diffusione e pubblicità al presente Protocollo attraverso i rispettivi canali di comunicazione e - come indicato all’articolo 1 - alle iniziative che verranno concordate e adottate in attuazione del Protocollo stesso, secondo modalità previamente concordate e confermate tramite e-mail o per iscritto nell’ambito dei lavori del Tavolo di coordinamento, di cui all’art. 3.
Articolo 6
Durata
1. Il presente Protocollo ha durata sino al 31 luglio 2026, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le parti da comunicarsi a mezzo PEC con almeno sei mesi di preavviso.
2. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo.
Articolo 7
Divieto di uso del marchio
1. Il presente Protocollo non attribuisce alle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d’autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell’altra Parte e/o del CIO. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possano dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, esse concordano di stipulare previamente separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, fuori delle finalità e dell’oggetto della collaborazione previsti agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo, nelle modalità di cui all’art. 5.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna per quanto di propria competenza, le operazioni di trattamento dei dati personali di cui al presente accordo in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati di volta in volta applicabile e danno atto di aver ricevuto, l’una dall’altra, l’informativa descrittiva delle caratteristiche del trattamento dei dati personali scambiati per la negoziazione e per l’esecuzione del Protocollo.
2. Il trattamento dei dati personali si attiene a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dal DM 305/05/2006 pubblicato in G.U. n.11 del 15 gennaio 2007 e successive modificazioni”.
Articolo 9
Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni riservate al di fuori delle finalità previste dal Protocollo, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso; le Parti si impegnano ad evitare che tali informazioni riservate siano comunicate a terzi, limitandone la diffusione al solo personale e alle istituzioni locali che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per i fini di cui al Protocollo e purché si siano previamente vincolate ad un obbligo di riservatezza conforme al presente accordo.
2. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non si applica:
− alle informazioni che le Parti rivelano al proprio personale, ai soli fini dell'esecuzione del Protocollo;
− alle informazioni rivelate e già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dal proprio inadempimento o dalla violazione di obblighi di riservatezza;
− alle informazioni che devono essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.
3. I suddetti obblighi di riservatezza si intendono ascritti anche alle istituzioni locali, enti o organismi che entreranno in contatto con le Parti e varranno sia in costanza del presente Protocollo che successivamente, senza limitazione di tempo e spazio.
Articolo 10
Partecipazione finanziaria
Dall’attuazione del presente Protocollo non devono derivare oneri a carico delle Parti, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ministero dell’istruzione
Il Ministro dell’istruzione Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXX C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Fondazione Milano Cortina 2026
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXX Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issue Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) dig identity, not usable to require other SPID digital Luogo: milano
Data: 22/06/2021 10:10:11
Il Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx