Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
Edizione speciale
con riferimenti ai decreti del Consiglio federale che conferiscono obbligatorietà generale al CCL
Stato 1° giugno 2019
CCL
costruzioni ferroviarie 2019 DOG
(n. art. 1210313)
Editore
Schweizerische Paritätische Kommission Gleisbau Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie
SPK Gleisbau; CPS construction de voies ferrées; CPS costruzioni ferroviarie
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx Telefono 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
xxxx@xxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
VSG
Le parti del CCL costruzioni ferroviarie
Associazione svizzera delle imprese ferroviarie c/o Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx
Telefono 000 000 00 00 xxx@xxxxxxxxxx.xx
Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx Telefono 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxx 00
Telefono 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
Syna – il sindacato
Xxxxxxxxxxxx 0
Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxx Telefono 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
SBV SSE
SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs
Questa edizione speciale è pubblicata in tedesco, italiano e francese. Foto di copertina: referenza Infra Suisse
Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
CCL costruzioni ferroviarie 2019
del 5 dicembre 2018
Edizione speciale
con riferimenti ai decreti del Consiglio federale che conferiscono obbligatorietà generale al CCL
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Stato 1° giugno 2019
Testi
Il CCL costruzioni ferroviarie 2019 è stampato in tedesco, italiano e francese (il testo originale è quello tedesco).
Abbreviazioni
ASQ Associazione Svizzera dei Quadri
DOG Dichiarazione di obbligatorietà generale
AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti
CCL PEAN Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale
CCL Contratto collettivo di lavoro
CF Centro di formazione Sursee della SSIC
CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CNM 2019–2022 Contratto nazionale mantello 2019–2022
CO Codice svizzero delle obbligazioni
CPSA Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile
CPS costruzioni Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie ferroviarie
DCF Decreto del Consiglio federale
XXXX Xxxxx federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Xxxxx sull’assicurazione contro la disoccupazione)
XXXXX Xxxxx federale sull’assicurazione contro gli infortuni LC Legge federale sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento)
LDist Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Xxxxx sui lavoratori distaccati)
LIPG Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno LL Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e
nel commercio (Legge sul lavoro)
LOCCL Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
ODist Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera SECO Segreteria di Stato dell’economia
SSIC Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Syna Syna – il sindacato
Unia Sindacato Unia
NB: Il termine «impresa, azienda» sottintende anche il «datore di lavoro» ai sensi della legge. Per facilitare la lettura, tutti i termini riferiti a funzioni sono riportati in forma maschile, ma includono anche l’accezione femminile.
Indice
SPIEGAZIONI SULL’EDIZIONE SPECIALE
DEL CCL COSTRUZIONI FERROVIARIE 2019 DOG
Pagina
I. Scopo dell’edizione speciale IV
II. Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG) V
2. DCF vigenti il 1° giugno 2019 per il CCL costruzioni
3. Campo di applicazione di obbligatorietà generale
del CCL costruzioni ferroviarie VI
a) Campo di applicazione territoriale VII
b) Campo di applicazione aziendale VII
c) Campo di applicazione personale VII
d) Contributi alle spese di applicazione e di formazione/
e) Parità di trattamento per i lavoratori distaccati IX
III. Adeguamenti redazionali mediante rinvio globale IX
IV. DCF che conferiscono obbligatorietà generale al
CCL costruzioni ferroviarie dal 2000 X
PRIMA PARTE
1. Disposizioni generali
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG I
2. Disposizioni materiali
II CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
SECONDA PARTE
Allegati al CCL costruzioni ferroviarie 2019
Gli allegati al Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie sono parte integrante del CCL. Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono stampate in grassetto.
Allegato 1 | Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto) | 40 |
Allegato 2 | abrogato | 43 |
Allegato 3 | abrogato | 43 |
Allegato 4 | Convenzioni sull’adeguamento dei salari individuali/effettivi in virtù dell’articolo 2 CCL costruzioni ferroviarie • Salari 2019/2020: DOG in vigore dal 1° aprile 2019 |
conforme al DCF del 1° marzo 2019;
modifica conforme alla Convenzione addizionale
del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019 46
•Salari 2014: DOG in vigore dal 1° aprile 2014
conforme al DCF del 6 marzo 2014; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 25 novembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014 | 48 | |
• Salari 2012 e 2013: DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 conforme al DCF dell’11 settembre 2012; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012 | 50 | |
Allegato 5 | Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie (complemento all’art. 1bis CCL costruzioni ferroviarie) | 54 |
Allegato 6 | Disposizioni di applicazione ai sensi dell’articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie | 58 |
TERZA PARTE
Informazioni sull’applicazione 61
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG III
SPIEGAZIONI sull’edizione speciale del CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
I. Scopo dell’edizione speciale
Con la presente edizione speciale del Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2019 (CCL costruzioni ferroviarie 2019), la Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie si propone di presentare in modo differenziato la complessa delimitazione tra le disposizioni vincolanti soltanto per le parti contraenti e i loro affiliati e quelle dichiarate di obbligatorietà generale (DOG). Il testo qui pubblicato (CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG) contiene tutte le modifiche apportate finora e riproduce il CCL costruzioni ferroviarie con gli articoli di obbligatorietà generale validi dal 1° giugno 2019. Le disposizioni stampate in grassetto sono state dichiarate di obbligatorietà generale dal Consiglio federale1. Le disposizioni in caratteri normali non sono invece di forza obbligatoria.
Non sono di obbligatorietà generale le disposizioni che
– hanno validità reciproca soltanto per le associazioni contraenti2;
– costituiscono ripetizioni di disposizioni di legge vincolanti3;
– si scostano da disposizioni di legge vincolanti a svantaggio dei lavoratori4.
Questa versione del CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG elaborata dalla Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie è destinata a tutte le persone e a tutti gli organismi (parti contraenti, autorità, tribunali, avvocati ecc.) che devono applicare e fare applicare il Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. Si tratta di uno strumento avente lo scopo di facilitare i compiti di applicazione agli addetti.
1 La presente edizione speciale è stata redatta dalla Commissione paritetica svizzera per le costru- zioni ferroviarie prestando grande attenzione alla correttezza del testo di obbligatorietà gene- rale. Non si tratta tuttavia di una pubblicazione convalidata da un’autorità federale.
2 Cfr. Roncoroni, Kommentar zum AVEG, N 41 f. zu Art 1–21 AVEG in: Andermatt et al., Hand- buch zum kollektiven Arbeitsrecht, Basel 2009
3 Cfr. Roncoroni, loc. cit., N 49 f. zu Art. 1–21 XXXX
0 Art. 358 CO; cfr. Roncoroni, loc. cit., N 132 ff. zu Art. 1–21 AVEG
IV Spiegazioni sull’edizione speciale CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
II. Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG)
1. Effetti della DOG
Se le condizioni previste dalla legge sono soddisfatte5, l’autorità competente, a domanda di tutte le parti contraenti, può estendere il campo di applicazione di un CCL ai datori di lavoro e ai lavoratori del ramo che non sono vincolati da tale contratto. La dichiarazione di obbligatorietà generale ha lo scopo di garantire condizioni di lavoro minime alle imprese attive sullo stesso mercato e di impedire che un’azienda possa ottenere un vantaggio concorrenziale sleale imponendo condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto a quelle usuali. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, fanno parte dello stesso ramo le imprese che si trovano in un rapporto di concorrenza diretta, in quanto offrono prodotti o servizi della stessa natura6.
Per effetto della DOG, le disposizioni contrattuali convenute dalle parti sociali del CCL costruzioni ferroviarie sono vincolanti per tutti i datori di lavoro dello stesso ramo, quindi anche per le cosiddette imprese outsider che non sono affiliate all’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie.
2. DCF vigenti il 1° giugno 2019 per il CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
Questa versione cartacea del CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG corrisponde all’atto di base del 2000 e tiene conto dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell’8 giugno 2005, del 13 agosto 2007,
del 21 ottobre 2008, del 16 febbraio 2009, del 14 gennaio 2010, del 1° feb-
braio 2010, del 29 giugno 2010, del 6 febbraio 2012, dell’11 settembre 2012,
del 6 marzo 2014, del 25 luglio 2016, del 9 maggio 2017, del 1° marzo 2019
e del 2 maggio 2019.
Le parti contraenti hanno prorogato il CCL costruzioni ferroviarie il 5 dicembre 2018 e lo hanno posto in vigore il 1° gennaio 2019, con numerose modifiche, con la denominazione CCL costruzioni ferroviarie 2019. È così stata garantita la continuità nel passaggio dal CCL costru- zioni ferroviarie 2016 al CCL costruzioni ferroviarie 2019.
5 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311)
6 DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 con rinvio a DTF 134 III 11 consid. 2 seg.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale V
Con la convenzione del 5 dicembre 2018, le parti contraenti hanno regolamentato i salari 2019–2020 e disposto diverse modifiche. Nell’am- bito delle modifiche materiali, hanno modificato numerose disposizioni contrattuali (cfr. art. 2 cpv. 1bis [abrogato], art. 9 cpv. 6 [nuovo], art. 12 cpv. 7
lett. b/d, art. 12 cpv. 7bis, art. 17 cpv. 6 n. 5 [nuovo] e 6 [nuovo], art. 22 cpv. 2, art. 30) come pure le disposizioni di applicazione nell’allegato 6 del CCL costruzioni ferroviarie (art. 1bis [nuovo], art. 2 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a, art. 2 cpv. 4bis [nuovo], art. 4 cpv. 2bis [nuovo], art. 4 cpv. 2ter [nuovo], art. 4 cpv. 2 lett. b).
Dando seguito alla prima domanda presentata dalle parti contraenti per la rimessa in vigore del CCL costruzioni ferroviarie e gli adeguamenti salariali 2019–2020, il Consiglio federale – con decreto del 1° marzo 2019 – ha dichiarato l’obbligatorietà generale del CCL costruzioni ferroviarie 2019 dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2022. A tal fine ha rimesso in vigore i DCF summenzionati e dichiarato l’obbligatorietà generale dei salari per il 2019 e il 2020. Accogliendo una seconda domanda delle parti contraenti, il Consiglio federale – con decreto del 2 maggio 2019 – ha conferito obbligatorietà generale alle modifiche materiali del CCL costruzioni ferroviarie 2019 con effetto dal 1° giugno 2019.
I DCF emanati dal 2000 sono elencati in ordine cronologico decrescente al punto «IV. DCF che conferiscono obbligatorietà generale al CCL per le costruzioni ferroviarie dal 2000», con i rimandi al Foglio federale: il primo atto menzionato è il decreto più recente, quello del 2 maggio 2019, l’ultimo il decreto di base del 3 ottobre 2000 che conferisce obbligatorietà generale al CCL per le costruzioni ferroviarie del 16 marzo 1998.
3. Campo di applicazione di obbligatorietà generale del CCL costruzioni ferroviarie
Con la dichiarazione di obbligatorietà generale, il Consiglio federale determina in modo vincolante a quali imprese le disposizioni del contratto collettivo vengono estese sotto il profilo territoriale, profes- sionale e aziendale (art. 12 cpv. 2 LOCCL). Il Consiglio federale determina anche l’inizio e la durata di validità dell’obbligatorietà generale. Il campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie DOG è stato precisato e ridefinito per l’ultima volta con il DCF del 29 giugno 2010. Le relative disposizioni di obbligatorietà generale (in vigore dal 1° agosto 2010) sono riportate qui di seguito7.
7 Sono documenti giuridicamente autentici soltanto i testi ufficiali dei decreti del Consiglio federale.
VI Spiegazioni sull’edizione speciale CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
a) Campo di applicazione territoriale8
«L’obbligatorietà generale si applica su tutto il territorio svizzero.»
b) Campo di applicazione aziendale9
«Le disposizioni di carattere obbligatorio, stampate in grassetto, contenute nell’allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e cottimisti indipendenti) che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.»
«Sono escluse le imprese e parti di imprese che:
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione relativo al personale secondo il capoverso 5;
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.»
c) Campo di applicazione personale10
«Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applicano anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo di applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno all’obbligatorietà generale se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.»
«Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
8 Versione conforme alla cifra I articolo 2 capoverso 1 del DCF del 29 giugno 2010
9 Versione conforme alla cifra I articolo 2 capoversi 3 e 4 del DCF del 29 giugno 2010. In virtù dell’ingresso alla cifra I del DCF del 29 giugno 2010, in relazione al campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie DOG sono stati modificati i DCF del 3 ottobre 2000, dell’11 agosto 2005, del 21 ottobre 2008 e del 14 gennaio 2010.
10 Versione conforme alla cifra I articolo 2 capoverso 5 del DCF del 29 giugno 2010
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale VII
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici;
d) i capi muratori e i capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.»
d) Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese11.
Il Parifonds Edilizia del settore principale dell’edilizia è com- petente per l’incasso, l’amministrazione e l’utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezio- namento (art. 3 CCL)12 .
Il Parifonds Edilizia del settore principale dell’edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti neces- sari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull’obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni13 .
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti14 .
11 Versione conforme alla cifra I articolo 2 capoverso 2 del DCF del 29 giugno 2010 (analoga alla cifra II articolo 2 capoverso 2 del DCF del 14 gennaio 2010)
12 Versione conforme alla cifra I articolo 2 capoverso 6 del DCF del 29 giugno 2010 (analoga alla cifra II articolo 2 capoverso 4 del DCF del 14 gennaio 2010)
13 Versione conforme alla cifra I articolo 2 capoverso 7 del DCF del 29 giugno 2010 (analoga alla cifra II articolo 2 capoverso 5 del DCF del 14 gennaio 2010)
14 Versione conforme alla cifra II articolo 3 del DCF del 25 luglio 2016
VIII Spiegazioni sull’edizione speciale CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
e) Parità di trattamento per i lavoratori distaccati
Le disposizioni di obbligatorietà generale del CCL costruzioni ferroviarie concernenti le condizioni lavorative e salariali si applicano, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge sui lavoratori distaccati15 e degli articoli 1 e 2 della pertinente ordinanza16 , anche ai datori di lavoro la cui sede si trova al di fuori del campo di applicazione territoriale del CCL costruzioni ferroviarie di obbligatorietà generale (cfr. punto II cifra 3 lettera a di cui sopra) e ai loro lavoratori, nella misura in cui sono distac- cati e svolgono lavori in detto campo di applicazione. I controlli dell’osservanza delle disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie di obbligatorietà generale competono alla Commissione parite- tica svizzera per le costruzioni ferroviarie.
III. Adeguamenti redazionali mediante rinvio globale
Il CCL costruzioni ferroviarie 2019, con gli adeguamenti salariali 2019/2020, è stato dichiarato di obbligatorietà generale dal 1° aprile 2019 con decreto del Consiglio federale del 1° marzo 2019 e riprende testual- mente il previgente CCL costruzioni ferroviarie 2016 del 14 dicembre 2015, così come gli allegati e gli accordi protocollari in vigore il 31 di- cembre 2018.
Con decreto federale del 2 maggio 2019 sono state apportate modifiche materiali al CCL costruzioni ferroviarie 2019, dichiarate di obbli- gatorietà generale con effetto dal 1° giugno 2019.
Inoltre i rimandi, in tutto il testo del CCL costruzioni ferroviarie, a versioni precedenti del CNM per l’edilizia principale sono da intendersi come rimandi al CNM 201917.
15 LDist; RS 823.20
16 ODist; RS 823.201
17 Versione conforme alla cifra II articolo 1 capoverso 2 del DCF del 1° marzo 2019
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale IX
IV. DCF che conferiscono obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie dal 200018
1. DCF del 2 maggio 2019 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2019 2793–2796): modifica (modifiche materiali)
2. DCF del 1° marzo 2019 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2019 1947–1950): rimessa in vigore e modifica (adeguamento dei salari 2019 e 2020)
3. DCF del 9 maggio 2017 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2017 3175–3180): modifica
4. DCF del 25 luglio 2016 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2016 6087–6088): rimessa in vigore e modifica
5. DCF del 6 marzo 2014 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2014 2129–2130): modifica (con adeguamento dei salari 2014)
6. DCF dell’11 settembre 2012 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2012 7137–7138): proroga e modifica (con adeguamento dei salari 2012 e 2013)
7. DCF del 6 febbraio 2012 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2012 1243–1244): rimessa in vigore
8. DCF del 29 giugno 2010 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2010 4443–4444): modifica (precisazione del campo di applicazione)
9. DCF del 1° febbraio 2010 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2010 985–986): modifica (adeguamento dei salari 2010)
10. DCF del 14 gennaio 2010 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2010 257–258): proroga e modifica
11. DCF del 16 febbraio 2009 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2009 791–792): modifica (adeguamento dei salari 2009)
12. DCF del 21 ottobre 2008 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2008 7501–7504): proroga e modifica (con adeguamento dei salari 2008)
18 Il testo dei decreti del Consiglio federale è consultabile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxx/xx/xxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege/Gesamtarbeitsvertraege_Bund/Allgemein verbindlich_erklaerte_Gesamtarbeitsvertraege/Gleisbau.html
X Spiegazioni sull’edizione speciale CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
13. DCF del 13 agosto 2007 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2007 5563–5564): rimessa in vigore e modifica
14. DCF dell’11 agosto 2005 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2005 4577–4578): modifica (adeguamento dei salari 2005)
15. DCF dell’8 giugno 2005 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2005 3565–3566): rimessa in vigore e modifica
16. DCF del 23 gennaio 2001 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2001 156): modifica (adeguamento dei salari 2001)
17. DCF del 28 novembre 2000 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2000 5298–5299): proroga e modifica (adegua- mento dei salari 2000)
18. DCF del 3 ottobre 2000 che conferisce obbligatorietà generale al CCL costruzioni ferroviarie (FF 2000 4513–4514): atto di base19
19 Il testo integrale del CCL costruzioni ferroviarie DOG del 16 marzo 1998 (CCL costruzioni ferroviarie 2000), che è parte integrante del DCF del 3 ottobre 2000, è consultabile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxx/xx/xxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege/Gesamtarbeitsvertraege_Bund/Allgemein verbindlich_erklaerte_Gesamtarbeitsvertraege/Gleisbau.html
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale XI
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie,
il Sindacato Unia e il Syna – il sindacato
in quanto parti del presente contratto collettivo di lavoro,
affermano di voler osservare anche nei loro rapporti reciproci i principi fissati dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM 2019–2022). Esse si impegnano pertanto a sostenersi a vicenda secondo i principi della buona fede e a promuovere gli interessi delle associazioni professionali per il bene comune dei datori di lavoro e dei lavoratori. Esse sono disposte a discute- re insieme, caso per caso, le questioni importanti che, secondo una o ambedue le parti, necessitano di un chiarimento, nonché a cercare una soluzione adeguata.
Il 5 dicembre 2018, le parti stipulano a Zurigo
per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
X. Xxxx, G.-X. Xxxxx, X. Xxxxxx
per l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
X. Xxxx, X. Xxxx, X. Xxxxxxx
per il Sindacato Unia
X. Xxxx, X. Xxxx, X. Xxxxxx
per il Syna – il sindacato
X. Xxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxx
il seguente contratto collettivo di lavoro (CCL costruzioni ferroviarie):
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione geografico1
Il Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie in Svizzera (CCL costruzioni ferroviarie) si applica su tutto il territorio della Confederazione elvetica.
Art. 1bis Campo di applicazione aziendale1
1 Il CCL costruzioni ferroviarie fa stato per i datori di lavoro (imprese, parti di imprese e cottimisti indipendenti), che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria:
a) i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati a impianti ferroviari;
b) i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.
2 Sono escluse le imprese e parti di imprese che:
a) impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione relativo al personale secondo l’articolo 1quinquies,
b) eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.
3 Per quanto qui non specificato si applica l’elenco delle attività dell’allegato 5 al CCL costruzioni ferroviarie.
4 Se un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie occupa per- sonale di un’impresa terza (ditta prestatrice) assoggettato allo stesso contratto, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CCL costruzioni ferroviarie.
1 Gli articoli sul campo di applicazione (art. 0, 0xxx, 0xxx, 0xxxxxx e 1quinquies) concordati dalle parti non sono di obbligatorietà generale. Adeguamento del 29 giugno 2010 della Convenzione addizionale del 2 aprile 2009, in vigore dal 1° agosto 2010.
Con la dichiarazione di obbligatorietà generale, il Consiglio federale determina per decreto il campo di applicazione.
Le spiegazioni sull’edizione speciale riportano, al punto «II. 3. Campo di applicazione di obbli- gatorietà generale del CCL costruzioni ferroviarie», considerazioni sul campo di applicazione geografico, aziendale e personale e i rimandi ai rispettivi decreti del Consiglio federale che confe- riscono obbligatorietà generale al campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie 2019.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 1
Art. 1ter Campo di applicazione aziendale per le imprese miste1
1 Imprese miste a tutti gli effetti e non a tutti gli effetti: in linea di principio si distingue tra imprese miste senza reparti autonomi (imprese miste non a tutti gli effetti) e imprese miste con reparti autonomi (imprese miste a tutti gli effetti).
2 Imprese miste non a tutti gli effetti, principio dell’unità tariffaria: per le imprese miste non a tutti gli effetti attive nel settore delle costruzioni ferroviarie si applica il principio dell’unità tariffaria. Sia singoli lavo- ratori, sia interi reparti estranei al settore rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro al quale sottostà l’impresa principale. Questo significa che tutti i dipendenti sono fondamental- mente assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie. Nel caso specifico occorre determinare qual è l’attività che caratterizza l’impresa nel suo insieme.
3 Imprese miste non a tutti gli effetti, determinazione dell’attività principale: l’attività principale dell’impresa nel suo insieme viene determinata in base al criterio della prestazione lavorativa in ore riferita all’attività dei reparti oggetto della verifica. Se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d’impiego. Se anche questo metodo non conduce a un risultato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari (fatturato e utile, iscrizione nel registro di commercio e affiliazione all’associazione professionale).
4 Imprese miste non a tutti gli effetti, criteri: un’impresa mista non a tutti gli effetti del settore delle costruzioni ferroviarie fornisce prestazioni in almeno un settore estraneo a quello delle costruzioni ferroviarie. Si presume che un’impresa è mista non a tutti gli effetti quando i seguenti punti sono in gran parte soddisfatti:
a) singoli lavoratori non possono essere attribuiti in modo inequivoca- bile a un reparto;
b) i lavori eseguiti nel reparto estraneo al settore sono forniti solo in via sussidiaria nell’ambito delle altre attività dell’impresa;
c) il reparto estraneo al settore non si presenta sul mercato come prestatore di servizi autonomo;
d) dall’esterno i reparti non sono identificabili come tali.
5 Imprese miste a tutti gli effetti, criteri: le imprese miste a tutti gli effetti hanno due o più reparti autonomi. Un reparto è definito auto- nomo quando sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:
a) singoli lavoratori possono essere assegnati in modo inequivocabile a determinati reparti; essi costituiscono un’unità organizzativa propria;
2 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
c) il reparto estraneo al settore non si presenta sul mercato come prestatore di servizi con un’identità propria;
d) dall’esterno i reparti sono identificabili come tali.
6 Imprese miste a tutti gli effetti, eccezione al principio dell’unità tariffaria: nel caso delle imprese miste a tutti gli effetti a tenore del capoverso 5, il principio dell’unità tariffaria viene infranto. Per i reparti autonomi estranei al settore e per tutti i dipendenti che vi lavorano viene applicato il CCL del ramo corrispondente. Per il reparto il cui ambito di attività rientra nel settore delle costruzioni ferroviarie fa stato il CCL costru- zioni ferroviarie.
Art. 1quater Delimitazione del campo di applicazione aziendale1
Se il campo di applicazione è in contraddizione con altri contratti collettivi di lavoro, deve essere concluso un accordo di delimitazione con tutte le parti interessate, al fine di far chiarezza sulla situazione.
Art. 1quinquies Campo di applicazione personale1
1 Il CCL costruzioni ferroviarie fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1bis capoverso 1 e 2 CCL costruzioni ferroviarie (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Si applica anche ai lavoratori di un’impresa assoggettata al campo d’applicazione che svolgono attività accessorie alla costruzione di binari. I guardiani di sicurezza con formazione sottostanno al presente contratto se vengono impiegati per la sicurezza sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.
2 Sono esclusi:
a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo prepon- derante questi lavori specifici;
d) capi muratori e capi fabbrica;
e) il personale con funzioni direttive;
f) il personale tecnico-amministrativo.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 3
Art. 2 Trattative durante la validità del contratto e disposizioni del CNM 2019–2022 e del CO
1 Gli adeguamenti salariali concordati dagli organi centrali della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da una parte, del Sindacato Unia e del Sindacato Syna dall’altra, così come gli altri adeguamenti del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (qui di seguito CNM 2019–2022) hanno valore indicativo2 per le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro.
1bis abrogato
2 Per i casi non disciplinati dal presente contratto collettivo di lavoro si applica il CNM 2019–2022 e, se neppure quest’ultimo prevede una regolamentazione, trova applicazione il Codice delle obbligazioni (CO).
Art. 3 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento3
1 Il Parifonds Edilizia, costituito dalle parti contraenti il CNM con la forma giuridica dell’associazione, ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/ perfezionamento.
2 I datori di lavoro e i loro dipendenti, compresi gli apprendisti, che rientrano nel campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie sono tenuti a versare contributi alle spese di applicazione e di forma- zione/perfezionamento al Parifonds Edilizia. Sono esclusi i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Se viene dichiarata l’obbligatorietà generale totale o parziale del Parifonds Edilizia, il campo di applicazione è determinato dalle pertinenti disposizioni del testo di obbligatorietà generale.
3 Da un lato il Parifonds Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall’altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4 Tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d’applicazione, di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello
2 Modifica da «vincolanti» a «valore indicativo» conforme alla Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
3 DOG in vigore dal 1° febbraio 2010 (DCF del 14 gennaio 2010); modifica conforme alla Conven- zione addizionale del 25 settembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010
4 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
0,7 per cento della massa salariale soggetta alla LAINF4, indipenden- temente dalla loro affiliazione a un’associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all’incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo alle spese d’applicazione, di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,5 per cento della massa salariale soggetta alla LAINF per i lavoratori assog- gettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera 90 giorni l’anno devono versare lo 0,4 per cento della massa salariale soggetta alla LAINF (0,35 per cento a carico del lavoratore; 0,05 per cento a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.– per ogni collaboratore e datore di lavoro5.
4bis La precedente regolamentazione dei contributi (articolo 3 capo- verso 4) viene verificata regolarmente (almeno una volta all’anno) dalle parti contraenti. Qualora dovesse emergere che il patrimonio complessivo del Parifonds Edilizia potrebbe scendere o è già sceso al di sotto della metà del fabbisogno annuo, le parti dovranno valutare tem- pestivamente la situazione ed eventualmente deliberare un opportuno adeguamento dei contributi entro i limiti del rapporto finora vigente di 0,7 a 0,5 tra il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro (in caso di datori di lavoro esteri, il rapporto è di cinque a uno tra il lavoratore e il datore di lavoro). Un’eventuale modifica dei con- tributi entrerà in vigore di regola a partire dal successivo anno civile.
5 I dettagli come l’organizzazione dell’associazione, l’impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l’applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del CCL costruzioni ferroviarie6.
Art. 4 Pace del lavoro
1 Nell’intento di salvaguardare la pace del lavoro, nell’interesse dell’intera economia nazionale, le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro chiariscono reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione importanti e le eventuali vertenze e si adoperano per la loro composizione nel senso delle disposizioni sull’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro.
4 Equivalente alla massa salariale SUVA
5 Versione conforme al DCF del 9 maggio 2017, in vigore dal 1° giugno 2017
6 Versione conforme alla Convenzione addizionale del 2 marzo 2017, in vigore dal 1° aprile 2017
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 5
2 In ogni caso le parti si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro soci a salvaguardare, per l’intera durata del presente contratto, la pace asso- luta del lavoro ai sensi dell’articolo 357a capoverso 2 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provo- cazioneallosciopero, ogni resistenza passiva comepureogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicottaggio.
Art. 5 Applicazione del contratto e divergenze d’opinione
1 Le parti contraenti provvedono all’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro. A questo scopo costituiscono una Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie). I dettagli sono disciplinati all’articolo 29 di questo contratto (e nell’allegato 6 al presente contratto).
2 In caso di divergenze d’opinione e controversie tra le parti e nel- l’eventualità di violazione della pace del lavoro si applica la procedura stabilita dalle disposizioni del Contratto nazionale mantello (art. 14–16 e 51 CNM 2019–2022).
Art. 6 Dichiarazione di obbligatorietà generale e contratti di adesione
1 Le parti contraenti si impegnano affinché questo contratto venga dichiarato il più presto possibile, per intero o nelle sue parti essenziali, di obbligatorietà generale dal Consiglio federale.
2 Le organizzazioni dei lavoratori contraenti si adoperano affinché questo contratto collettivo di lavoro venga firmato anche dalle imprese non organizzate e da quelle esterne, che eseguono lavori nella zona di applicazione del presente contratto. Per il resto sono applicabili le disposizioni del CNM 2019–2022.
Art. 7 Partecipazione, alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri
1 Le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro adottano la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione nel CNM 2019–2022 (Convenzione addizionale
«Partecipazione nell’edilizia principale», appendice 5 al CNM 2019– 2022). Questa convenzione addizionale contiene fra l’altro le norme sull’informazione nell’azienda, sulla sicurezza sul lavoro e sulla preven- zione delle malattie nell’impresa, su particolari situazioni aziendali come pure sulla rappresentanza dei lavoratori nell’impresa.
6 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
2 Le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro adottano la regolamentazione riguardante le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri (Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri, appendice 6 al CNM 2019–2022).
2. Disposizioni materiali
Art. 8 Periodo di prova
1 Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
2 abrogato
3 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento con preavviso di cinque giorni lavorativi.
Art. 9 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro
1 Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indipendente- mente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, osservando i seguenti termini:
a) nel primo anno di servizio, rispettivamente quando la durata del contratto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è stata complessivamente inferiore ai 12 mesi, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese;
b) nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, rispettivamente quando la durata del contratto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è stata superiore ai 12 mesi, il termine di disdetta è di due mesi, per la fine del mese;
c) dal decimo anno di servizio, il termine di disdetta è di tre mesi, per la fine del mese.
1bis Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi7.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 7
2 I termini di disdetta di cui al capoverso 1 e al capoverso 1bis non possono essere modificati (ridotti) a scapito del lavoratore7.
3 abrogato
4 abrogato
5 Entro la metà dell’anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN), le parti concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazioni e lo trasmettono alla fonda- zione paritetica. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinun- ciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente.
6 Le parti contraenti tengono in alta considerazione il potenziale rappresentato dai lavoratori anziani. Rientra nell’obbligo di assistenza del datore di lavoro trattare in modo socialmente responsabile i lavoratori anziani di lunga data. Ciò richiede una diligenza maggiore, in particolare in caso di licenziamento. L’impresa che prevede di licenziare lavo- ratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licen- ziamento spetta al superiore8 .
Art. 10 Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei
1 Dopo aver valutato la situazione degli ordinativi, i datori di lavoro informano tempestivamente gli attuali lavoratori stagionali e dimoranti temporanei – di norma con quattro settimane di anticipo, ma almeno 14 giorni prima della fine della stagione – sulle possibilità di riassun- zione nella stagione successiva. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che non possono essere riassunti perché non sufficientemente qualificati o per mancanza di lavoro sono informati per iscritto. Xxxxx rispettate eventuali disposizioni di legge.
7 DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 (DCF dell’11 settembre 2012); modifica conforme alla Con- venzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
8 DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019): modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
8 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
2 I datori di lavoro si impegnano affinché gli attuali lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei godano di priorità di assunzione rispetto a nuovi lavoratori stagionali o dimoranti temporanei con pari qualifica e prestazioni. I lavoratori stagionali e i dimoranti tempo- ranei che per la stagione successiva intendono rinunciare a una nuova occupazione nella stessa impresa devono informare tempestivamente il loro datore di lavoro.
3 Nessuna pretesa giuridica può essere fatta valere in presenza o assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 2 del presente contratto.
4 Se la CPS costruzioni ferroviarie constata manifesti abusi, comuni- cazione al riguardo è fatta all’autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi.
5 abrogato
Art. 11 Protezione contro la disdetta
1 Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, fatto salvo l’articolo 11 capo- versi 2 e 3, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicu- razione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
2 Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
3 Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’inti- mazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all’articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di ser- vizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolun- gato fino alla fine del mese successivo.
4 Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.
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5 Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementari: se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.
6 Disposizioni di legge: sempre che il CNM 2019–2022 non preveda altrimenti, fanno stato le disposizioni di legge relative alla protezione contro i licenziamenti e in particolare:
a) articoli 336–336b CO sulla disdetta abusiva;
b) articoli 336c e 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;
c) articoli 337c e 337d CO sulla risoluzione immediata e ingiustificata del rapporto di lavoro.
7 Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO9.
Art. 12 Disposizioni relative all’orario di lavoro
1 Definizione di orario di lavoro: per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.
Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l’articolo 19 capoverso 5 del presente contratto;
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
2 Orario a tempo parziale: il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
3 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali): per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi in- frasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc.
9 DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 (DCF dell’11 settembre 2012); modifica conforme alla Con- venzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
10 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane × 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie.
Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.
4 Giorni di assenza: le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi, vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale del settore dell’edilizia principale applicato presso la sede dell’impresa, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali parite- tiche locali del settore dell’edilizia principale.
In caso di inizio o cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore durante l’anno, l’orario di lavoro viene calcolato pro rata temporis. Per i lavoratori con salario mensile le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali secondo il capoverso 3 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base.
5 Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale) e lavoro a sciolte
a) L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale.
Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto col- lettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.
b) Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:
– minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
– massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).
c) Scostamenti: in caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 11
scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro. Modalità: la modifica a posteriori del calendario di lavoro può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
Gestione delle ore perse non lavorate: se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva.
Se il calendario di lavoro modificato vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.
d) Xxxxxx a sciolte – concetto: il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.
e) Xxxxxx a sciolte – premesse: il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
– l’impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata;
– sussiste una necessità specifica;
– è stato elaborato un piano delle sciolte e
– sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
f) Lavoro a sciolte – competenze: la domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capo- verso 5 lettera e.
g) Lavoro a sciolte – supplementi: ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato
12 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
h) A titolo complementare trova applicazione la direttiva dettagliata sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale in Svizzera (appendice 16 al CNM 2019–2022).
6 Xxxxxx non lavorativi
a) Concetto: la domenica, i giorni festivi e i giorni di riposo cantonali e ufficiali così come il sabato e il 1° agosto non si lavora. In casi motivati è ammesso il lavoro nei giorni non lavorativi; l’impresa deve darne comunicazione alla CPS costruzioni ferroviarie se possibile 24 ore prima dell’inizio dei lavori.
b) Supplemento: tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25 per cento. Sono fatti salvi eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (allegati).
c) Eccezione: in deroga a questo principio, il supplemento del 25 per cento per ore prestate di sabato non è dovuto se la prestazione lavorativa è resa necessaria da motivi di sicurezza o tecnica del traffico e se nella settimana in questione non sono ancora stati prestati cinque giorni lavorativi.
7 Ore supplementari
a) Concetto: le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supple- mentare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.
b) Supplemento e limiti: se l’orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base10 .
c) I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata
10 DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019): modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 13
l’aliquota più alta. Fa eccezione la regolamentazione di cui all’articolo 18 capoverso 4 CCL costruzioni ferroviarie11.
d) Compensazione: il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.
Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azze- rato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rima- nente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25 per cento12.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro.
e) Ore in difetto: le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l’ammontare è congruo.
7bis Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplemen- tari12 : per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settima- nali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso.
Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell’anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento.
L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l’inizio dell’anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti.
In analogia all’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull’accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.
11 Modifica conforme all’allegato della Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° dicembre 2012
12 DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019): modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
14 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
1 Diritto generale alle vacanze: il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:
Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario | |
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) | 10,6% del salario (corrisponde a 5 settimane di vacanza) |
Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13% del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza) |
2 Conteggio: il salario percentuale per le vacanze è calcolato confor- memente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. Durante il rapporto di lavoro è espressamente vietato compensare le vacanze con prestazioni in denaro. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.
3 Diritto pro rata alle vacanze: nell’anno civile in cui inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile e conformemente all’articolo 13 capoverso 1 del presente contratto.
4 Impedimento al lavoro: nei casi seguenti può esserci una riduzione del diritto alle vacanze:
a) Impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore: se l’impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze. Se, tuttavia, il periodo di assenza senza colpa del lavoratore supera comples- sivamente un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 2 CO).
b) Impedimento al lavoro con colpa del lavoratore: se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 1 CO).
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 15
5 Periodo delle vacanze: il periodo delle vacanze va concordato per tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore deve essere accordata la possibilità di prendere almeno due settimane consecutive di vacanza (art. 329c cpv. 1 CO), purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.
6 Vacanze aziendali: l’impresa stabilisce per tempo la data di eventuali vacanze aziendali dopo aver consultato i lavoratori o la loro rappre- sentanza. Se le vacanze aziendali sono state concordate per le settimane di Natale e Capodanno, i giorni lavorativi persi vanno computati al diritto alle vacanze.
7 Godimento delle vacanze: le vacanze devono essere godute di regola nel corso dell’anno. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).
8 Lavoro durante le vacanze: se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro rimunerato per conto di un terzo e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto (art. 329d cpv. 3 CO).
Art. 14 Giorni festivi
1 Giorni festivi indennizzabili: i lavoratori hanno diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi (almeno otto) che ricorrono in giorni di lavoro. Se i giorni festivi che danno diritto all’in- dennità cadono durante le vacanze, vanno ugualmente bonificati.
2 Indennità per i lavoratori a salario orario o per i lavoratori con pagamento mensile ponderato: per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore di lavoro medie giornaliere secondo l’articolo 12 capoverso 4 del presente contratto, da retribuire con il salario base. Il pagamento dell’indennità avviene alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.
3 Diritto all’indennità: il lavoratore matura il diritto all’indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:
a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
c) percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla Suva o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
16 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
4 Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei: i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi indennizzabili che cadono nelle settimane di Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.
5 Indennità forfetaria: le imprese hanno la possibilità di corrispon- dere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle disposizioni di cui sopra, un indennizzo forfetario del 3 per cento. Con ciò l’indennità per la perdita di salario nei giorni festivi previsti dalla legge è interamente compensata.
Art. 15 Assenze di breve durata
1 Diritto generale: ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate:
a) Proscioglimento ½ giornata. Qualora la distanza tra dall’obbligo militare: il posto di lavoro e quello del
proscioglimento sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera.
b) Matrimonio del lavoratore
e nascita di un figlio: 1 giorno
c) Decesso nella famiglia del
lavoratore (coniuge o figlio): 3 giorni
d) Decesso di fratelli,
genitori o suoceri: 3 giorni
e) Trasloco della propria eco- nomia domestica, se il rapporto
di lavoro non è disdetto: 1 giorno
2 Applicazione dell’articolo 324a CO: se il lavoratore, per altri motivi personali, è impedito senza colpa propria a prestare la sua opera, si applica l’articolo 324a CO.
3 Conteggio: per le assenze di breve durata menzionate all’articolo 15 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto il salario per le ore effettivamente perse, di cui il lavoratore avrebbe fruito se nel giorno in questione avesse lavorato secondo il calendario di lavoro vigente.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 17
4 Pagamento: l’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retri- butivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.
Art. 16 Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile in Svizzera
1 Entità dell’indennità: il lavoratore ha diritto a un’indennità durante il servizio obbligatorio militare, civile o di protezione civile in Svizzera in tempo di pace. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
Celibi | Coniugati o celibi con persone a carico | |
Per tutta la durata della scuola reclute | 50 % | 80 % |
Durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio: – nelle prime 4 settimane – dalla 5a alla 21a settimana – dalla 22a settimana (militari in ferma continuata) | 100 % 50 % 50 % | 100 % 80 % 80 % |
2 Diritto all’indennità: vi è diritto all’indennità quando il rapporto di lavoro:
a) è durato più di tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile o
b) dura più di tre mesi, compreso il periodo di servizio militare, civile o di protezione civile.
3 Calcolo della perdita di guadagno: per il calcolo della perdita di guadagno ci si basa sul salario orario, settimanale o mensile nonché sulle ore di lavoro considerate dalle norme di legge relative alle indennità di perdita di guadagno (IPG).
4 Deduzioni: qualora, per ragioni amministrative, vengano trattenuti al lavoratore sulle prestazioni IPG dei contributi della Suva, del fondo di applicazione e del fondo per la formazione13, tali contributi non vengono più rimborsati; le indennità di cui all’articolo 16 capoverso 1 del presente contratto sono considerate ridotte di un importo pari ai contributi in questione.
13 Oggi: Parifonds Edilizia
18 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
5 Coordinamento con le prestazioni IPG: se le prestazioni previste dall’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno superano quelle corrisposte dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 del presente contratto, l’importo eccedente spetta al lavoratore.
6 Tacitazione: con l’adempimento delle condizioni summenzionate viene tacitato l’obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi degli articoli 324a e 324b CO.
Art. 17 Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità)
1 Salari base: il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all’ora/al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capo- verso 6 del presente contratto:
a. Salario base 201914
Classi salariali
V | Q | A | B | C |
6251/35.55 | 5716/32.45 | 5509/31.25 | 5131/29.15 | 4624/26.25 |
b. Salario base dal 1o gennaio 202014
Classi salariali
V | Q | A | B | C |
6331/36 | 5796/32.90 | 5589/31.70 | 5211/29.60 | 4704/26.70 |
1bis Il salario orario di base viene calcolato con la seguente formula: salario mensile in base al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente 2112 : 12 = 176).
14 DOG in vigore dal 1° aprile 2019 (DCF del 1° marzo 2019): modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 19
Nota sui salari base dal 2012 al 2018: il salario base 2014 è rimasto invariato nel 2015, 2016, 2017 e 2018.
x. Xxxxxxx base dal 1° gennaio 2014 (DOG in vigore dal 1° aprile 2014 [DCF del 6 marzo 2014]; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 25 novembre 2013, in vigo- re dal 1° gennaio 2014)
Classi salariali
V | Q | A | B | C |
6171/35.10 | 5636/32.00 | 5429/30.80 | 5051/28.70 | 4544/25.80 |
b. Salari base dal 1° aprile 2013 (DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 [DCF dell’11 settembre 2012]; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012)
Classi salariali | ||||
V | Q | A | B | C |
6146/34.90 | 5614/31.90 | 5407/30.70 | 5031/28.60 | 4526/25.70 |
c. Salari base dal 1° aprile 2012 (DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 [DCF dell’ 11 settembre 2012]; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012)
Classi salariali | ||||
V | Q | A | B | C |
6055/34.40 | 5531/31.45 | 5327/30.25 | 4957/28.15 | 4459/25.35 |
20 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
2 Classi salariali: per i salari base previsti dall’articolo 17 capoverso 1 valgono le seguenti classi salariali:
Classi salariali | Requisiti | |
C | Lavoratori delle costruzioni ferroviarie | Lavoratori senza conoscenze professionali |
B | Lavoratori delle costruzioni ferrovia- rie con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegna- zione alla classe B. |
A | Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie | Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di costruttore ferroviario pratico CFP15. Capi gruppo e macchinisti semiqualificati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegna- zione alla classe A. |
Q | Costruttori di vie di traffico | Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente). |
V | Capi | Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall’impresa come capi. |
2bis Al termine dell’apprendistato, il salario base dei lavoratori con atte- stato federale di capacità (AFC) di costruttore di vie di traffico, indirizzo costruzioni ferroviarie, o con attestato estero equivalente (classe salariale Q), e con un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15 per cento, nel secondo anno al massimo del 10 per cento e nel terzo anno al massimo del 5 per cento15.
2ter Al termine dell’apprendistato, il salario base dei costruttori ferro- viari pratici con certificato federale di formazione pratica (classe salariale A) e con un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15 per cento, nel terzo anno al massimo del 10 per cento e nel quarto anno al massimo del 5 per cento15.
15 DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 (DCF dell’11 settembre 2012); modifica conforme alla Con- venzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 21
3 Esperienza professionale: per i lavoratori che dalle costruzioni e dal genio civile passano alle costruzioni ferroviarie, nell’assegnazione alla classe salariale va tenuto conto dell’esperienza professionale maturata.
4 Assegnazione alla classe salariale: l’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell’impresa e comunicata al lavoratore al più tardi alla scadenza del periodo di prova. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
5 Qualifica e adeguamento salariale: il lavoratore viene annualmente qualificato dal proprio datore di lavoro nell’ultimo quadrimestre dell’anno civile. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, l’idoneità professionale, il rendimento e l’affidabilità in materia di sicurezza.
6 Regolamentazioni salariali in casi particolari
a) Casi particolari: per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, prati- canti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;
3. lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell’edilizia per meno di due mesi in un anno civile;
4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con con- temporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente.
5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transi- zione fino all’inizio dell’apprendistato nell’anno in questione; se l’apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C16.
6. lavoratori che svolgono un’attività pratica nell’ambito di un pretirocinio d’integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi; la CPS costruzioni ferroviarie può prevedere eccezioni per formazioni equivalenti16.
16 DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019): modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
22 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
b) Divergenze d’opinione: in caso di divergenze d’opinione sull’adegua- tezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.
7 Versamento del salario in generale: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico17; i pagamenti in contanti non hanno alcun effetto liberatorio18. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.
8 Pagamento del salario mensile ponderato: se il salario viene cor- risposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.
9 Divieto di cessione del salario: il lavoratore non può cedere a terzi le proprie pretese salariali (art. 325 cpv. 2 CO). Cessioni già avvenute, eventualmente anche prima dell’inizio del contratto di lavoro, non vengono riconosciute dal datore di lavoro. Egli versa il salario, con effetto liberatorio, esclusivamente al lavoratore.
Una deroga da parte del datore di lavoro può esserci solo nei seguenti casi:
a) decisioni giudiziarie;
b) pignoramenti salariali in via esecutiva ai sensi dell’articolo 325 capoverso 1 CO.
10 Tredicesima mensilità: i lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
Il pagamento avviene come segue:
a) Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavo- ratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio men- sile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
17 DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (DCF del 9 maggio 2017); modifica conforme all’allegato della Convenzione per la proroga del CCL costruzioni ferroviarie del 14 dicembre 2015, in vigo- re dal 1° gennaio 2016
18 Modifica conforme all’allegato della Convenzione per la proroga del CCL costruzioni ferrovia- rie del 14 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 23
b) Pagamento pro rata: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1).
c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.
Art. 18 Supplementi salariali
1 In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario (art. 12 cpv. 7), lavoro di sabato (art. 12 cpv. 6) o lavoro di xxxxxxxx (art. 18 cpv. 2). È considerato lavoro diurno ai sensi della legge sul lavoro quello prestato tra le 05.00 e le
20.00 in estate e tra le 06.00 e le 20.00 in inverno.
2 Lavoro di domenica: per il lavoro di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 5.00 in estate e alle 6.00 in inverno) viene corrisposto un supplemento del 50 per cento (nelle zone in cui il contratto collet- tivo di lavoro per l’edilizia principale prescrive maggiori supplementi salariali, si applicano questi ultimi). Viene considerato lavoro di do- menica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali valevoli per i lavoratori delle FFS della regione.
3 abrogato
4 Lavoro domenicale nell’ambito dell’articolo 48 OLL219: se viene prestato lavoro domenicale in conformità alla regolamentazione prevista dalla normativa sul lavoro (art. 48 OLL2) e lavoro sull’arco di diversi fine settimana consecutivi e se il tempo di lavoro supera le 48 ore settimanali, i supplementi domenicali pari al 50 per cento e i supplementi per ore supplementari pari al 25 per cento devono essere cumulati per la sequenza di domeniche (a partire dalla seconda). In questi casi l’articolo 12 capoverso 7 lettera c CCL costruzioni ferroviarie non è applicabile.
19 Modifica conforme all’allegato della Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° dicembre 2012. Quando la presente edizione speciale è andata in stampa, la DOG di questa disposizione non era ancora stata decretata. La modifica viene però applicata dal 1° dicembre 2012
24 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
Art. 19 Indennità e rimborso spese
1 Lavoro notturno continuato: per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un’indennità di CHF 48.– a sciolta. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.– all’ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall’articolo 17b della legge sul lavoro.
2 Indennità di trasferta: i lavoratori che vengono trasferiti dall’im- presa da un cantiere a un altro hanno diritto alle spese di viaggio (costo del biglietto) così come a un’indennità per la perdita di salario che ne deriva. Al lavoratore devono essere rimborsate le spese supplementari inevitabili risultanti dalla trasferta.
3 Indennità per il vitto: a compensazione delle spese di trasferta (art. 327a e 327b CO) a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di CHF 16.– al giorno20 (dal 1° gennaio 2014: CHF 15.–; dal 1° gennaio 2017: CHF 16.–). Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all’indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un’indennità di CHF 11.– al giorno20 (dal 1° gennaio 2014: CHF 10.–; dal 1° gennaio 2017: CHF 11.–). Questi importi vengono adeguati, sempre che si possano fatturare eventuali aumenti ai committenti principali.
4 Indennità per l’auto: in caso di utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, di un autoveicolo di proprietà del lavoratore, vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) autovettura: CHF 0.60 a km
b) motocicletta: CHF 0.45 a km
c) ciclomotore: CHF 0.30 a km
Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
20 DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (DCF del 9 maggio 2017); modifica conforme all’allegato della Convenzione per la proroga del CCL costruzioni ferroviarie del 14 dicembre 2015, in vigo- re dal 1° gennaio 2016
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 25
5 Tempo di viaggio: se il tempo di viaggio giornaliero per recarsi sui cantieri fuori sede per l’andata e il ritorno da e verso il posto di raccolta comporta 30 minuti o meno, questo tempo di viaggio non viene inden- nizzato. Come punto di partenza vale la sede dell’impresa o l’alloggio assegnato dal datore di lavoro; a questo proposito è determinante la località più vicina al cantiere. Se invece il tempo richiesto è superiore a 30 minuti al giorno, per il tempo richiesto in più (cioè oltre i 30 minuti) sarà corrisposto il salario base. Per salario base si intende il salario indi- viduale contrattualmente convenuto, escluse le indennità e i supplementi.
6 Lavori in galleria: per i lavori in galleria viene corrisposta la seguente indennità:
a) Per i lavori in gallerie che, secondo i piani grafici, superano i 200 metri, viene corrisposta un’indennità di CHF 15.–. Per i lavori in gallerie più corte non sussiste questo diritto. Nel campo dei lavori sotterranei con trasporti pubblici sono indennizzati sola- mente i lavori che si svolgono oltre la fine dei binari.
b) Il diritto all’indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.
c) Durante un turno, l’indennità viene versata una sola volta.
d) Con questa indennità vengono compensate con una somma forfetaria le difficoltà del lavoro in galleria, quali rumori, sporcizia, polvere, gas di scarico, correnti, caldo, illuminazione artificiale, maggiore attenzione ecc. Con il diritto a questa indennità cade quella sugli abiti da lavoro del personale tecnico.
7 Indennità per addetto alla sicurezza: qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classe A nel periodo in cui assolve questa funzione.
8 abrogato
Art. 20 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie
1 Per l’introduzione e l’indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospensione temporanea delle attività aziendali, fanno stato le disposi- zioni di legge. L’approvazione del lavoro ridotto da parte di ogni lavoratore deve essere fatta per iscritto.
2 I lavori che si svolgono all’aperto, in caso di condizioni meteorolo- giche che pregiudicano la salute del lavoratore e/o ne impediscono uno svolgimento efficiente (pioggia, neve, fulmini, freddo intenso) devono essere interrotti, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile.
26 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
3 L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Prima dell’interruzione si devono consultare i lavoratori interessati.
4 Durante l’interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo sostituto in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo. Su ordine del datore di lavoro o del suo sostituto, durante l’interruzione del lavoro i lavoratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili.
5 Sono considerate attività ragionevolmente esigibili tutte quelle commisurate alle capacità dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.
6 Chi, per l’interruzione del lavoro, fa richiesta di un’indennità a un’assicurazione prevista dalla legge (assicurazione contro la disoccu- pazione), per i giorni di attesa previsti dalla legge deve computare l’orario di lavoro medio giornaliero (art. 12 cpv. 4) con l’orario di lavoro annuale. Il diritto all’indennità del lavoratore viene disciplinato dalle disposizioni di legge.
Art. 21 Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia21
1 Obbligo d’assicurazione: il datore di lavoro deve stipulare un’as- sicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.
2 Inizio dell’assicurazione: l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.
3 Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non re- tribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
4 Prestazioni assicurative: l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
a) 90 per cento del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
21 DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (DCF del 9 maggio 2017); modifica conforme alla Convenzione addizionale del 2 marzo 2017, in vigore dal 1° aprile 2017
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 27
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differi- mento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25 per cento, l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lettera b.
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di inden- nizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
5 Premi e prestazioni assicurative differite
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giorna- liera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’inden- nità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 per cento del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
6 Base salariale/guadagno giornaliero: l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.
7 Importo massimo delle prestazioni assicurative: le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato. L’importo versato in caso d’impedimento al lavoro non può superare l’importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della 13a mensilità).
28 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
8 Riserve assicurative: inabilità al lavoro dovute a recidive di ma- lattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:
Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un’azienda assogget- tata al CCL costruzioni ferroviarie:
fino a 6 mesi fino a 9 mesi fino a 12 mesi fino a 5 anni
Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia:
4 settimane
6 settimane
2 mesi
4 mesi
Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininter- rottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale o in quello delle costruzioni ferroviarie in Svizzera. Non sono prese in conside- razione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).
9 Fine dell’assicurazione
a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
– con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
– se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
– se è esaurito il massimo delle prestazioni.
b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicu- rativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al capoverso 4 di cui sopra.
10 Passaggio all’assicurazione individuale
a) All’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all’assicurazione individuale.
b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per iscritto sul loro diritto di passaggio.
c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L’assicu- razione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo dell’indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.
11 Responsabilità del datore di lavoro
a) Nella misura in cui l’assicurazione deve fornire le prestazioni sopra indicate, tutte le prestazioni conformi all’articolo 324a CO sono tacitate in caso di malattia del lavoratore.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 29
b) Il datore di lavoro deve concedere delle prestazioni conformi all’articolo 324a CO quando i lavoratori non possano essere assi- curati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.
c) Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell’assicurazione di fornire prestazioni, riconducibile ad una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, nella misura in cui il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
d) Xxxxxxx le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.
12 Area geografica di validità
a) L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
b) Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.
c) Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità com- petenti.
d) Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assi- curato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All’assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un’altra regione estera.
e) Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea/AELS.
30 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
13 Disposizioni transitorie: i contratti d’assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.
Art. 22 Assicurazione contro gli infortuni
1 Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavoratore, l’azienda non deve versare alcuna prestazione fintantoché le prestazioni assicurative dovute dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) coprono l’80 per cento del guadagno assicu- rato. I giorni di attesa della Suva devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80 per cento del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impresa di versare il salario ai sensi dell’articolo 324 a/b CO.
2 Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: : se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell’assicurazione per colpevolezza dell’assi- curato o pericoli straordinari o atti temerari, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa propor- zione22 .
3 Premi: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
Art. 23 Pagamento del salario in caso di morte del lavoratore
1 Condizioni ed entità: se il rapporto di lavoro cessa a causa del decesso del lavoratore, il salario è versato, a contare dal giorno della morte e sempre che il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza (art. 338 CO), come segue:
a) fino alla fine del 5° anno di servizio: una mensilità lorda;
b) a partire dal 6° anno di servizio: due mensilità lorde.
2 Possibilità di computo: se per effetto del decesso vengono versate prestazioni da parte di istituzioni di previdenza o di assicurazioni coprenti il rischio di morte, queste possono essere computate al salario da versare come segue:
a) premio a carico del solo datore di lavoro: l’intera prestazione;
b) premio paritetico: quota corrispondente al contributo
del datore di lavoro.
3 Esclusione del computo: è escluso il computo di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria.
22 DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019): modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 31
Art. 25 abrogato
Art. 26 Obbligo di diligenza e fedeltà
1 Principio: il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro asse- xxxxxxxx e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
2 Uso di macchine, utensili ecc.: il lavoratore deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.
3 Responsabilità: il lavoratore è responsabile per il danno provocato intenzionalmente o per negligenza nei confronti del datore di lavoro. Riguardo alla diligenza di cui deve dar prova il lavoratore si rinvia all’articolo 321e CO.
Art. 27 Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro
Se il datore di lavoro garantisce a un lavoratore un rapporto di lavoro per un determinato termine contrattuale o per una durata determinata, e se per sua colpa non rispetta il relativo accordo, egli deve pagare il salario al lavoratore.
Art. 28 Inosservanza del contratto da parte del lavoratore
1 Principio: qualora un lavoratore non adempia a una o più fattispecie elencate al capoverso 2 di questo articolo, egli deve versare al datore di lavoro, a titolo di indennizzo, un importo pari a un quarto della retri- buzione media mensile di base per ognuno dei casi citati (tali indennizzi sono cumulabili). Il datore di lavoro ha inoltre diritto ad essere risarcito per danni supplementari.
2 Obbligo di risarcimento: l’obbligo di indennizzare da parte del lavoratore matura quando:
a) non rispetta, per sua colpa, la data concordata sul contratto per l’inizio del lavoro. I termini di tolleranza sono i seguenti:
1. 10 giorni per i lavoratori stranieri che entrano per la prima volta in Svizzera;
2. 5 giorni per tutti gli altri lavoratori che entrano in Svizzera;
b) non rispetta, per sua colpa, la data contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro o non rispetta i termini di disdetta; termine di tolleranza 2 giorni;
32 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
3 Dovere di notifica: se le premesse per l’obbligo di risarcimento sono adempiute, il datore di lavoro deve informarne per iscritto il lavoratore interessato entro la fine del periodo di paga seguente.
4 Assenza dal posto di lavoro: se il lavoratore non inizia il lavoro senza motivi importanti o lo lascia senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 337d CO. Se il datore di lavoro fa valere questo diritto legale, scade quello secondo i capoversi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 29 Disposizioni di applicazione
Le disposizioni relative all’applicazione del presente contratto sono disciplinate nell’allegato 6; l’allegato 6 è parte integrante del presente contratto.
Art. 30 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta23
1 Entrata in vigore e durata: il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce quello del 14 dicembre 2015. In linea di principio è valido fino al 31 dicembre 2022. Nel 2019 non vengono condotte trattative secondo l’articolo 2.
1bis Qualora il CCL costruzioni ferroviarie non fosse più applicabile, tutti i lavoratori sottoposti a tale contratto, compresi gli apprendisti, come pure i datori di lavoro assoggettati devono continuare a versare i contributi di cui all’articolo 3 capoverso 4.
Ciascuna parte del CCL costruzioni ferroviarie può tuttavia rinunciare all’obbligo contributivo e al diritto alle prestazioni con disdetta scritta nei seguenti termini:
a. nel mese seguente la risoluzione del CCL costruzioni ferroviarie, per la fine del secondo mese successivo;
b. dal secondo mese dopo la risoluzione del CCL costruzioni ferroviarie, per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
2 Scioglimento: qualora il CNM 2019–2022 dovesse essere disdetto anticipatamente da una delle parti contraenti, anche il presente contratto può essere disdetto dalle parti contraenti osservando un termine di preavviso di tre mesi.
23 Versione conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 33
SECONDA PARTE
Allegati
I seguenti allegati sono parte integrante del CCL costruzioni ferroviarie 2019.
Allegato 1 Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)
Allegato 2 abrogato
Allegato 3 abrogato
Allegato 4 Convenzioni sull’adeguamento dei salari individuali/effettivi in virtù dell’articolo 2 CCL costruzioni ferroviarie
• Salari 2019/2020: DOG in vigore dal 1° aprile 2019 conforme al DCF del 1° marzo 2019; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
• Salari 2014: DOG in vigore dal 1° aprile 2014 conforme al DCF del 6 marzo 2014; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 25 novembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014
• Salari 2012 e 2013: DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 conforme al DCF dell’11 settembre 2012; modifica conforme alla Conven- zione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
Allegato 5 Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie (complemento all’art. 1bis CCL costruzioni ferroviarie)
Allegato 6 Disposizioni di applicazione ai sensi dell’articolo 29 CCL costru- zioni ferroviarie
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 35
Allegato 1 Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)
Allegato 2 abrogato
Allegato 3 abrogato
Allegato 4 Convenzioni sull’adeguamento dei salari individuali/effettivi in
virtù dell’articolo 2 CCL costruzioni ferroviarie: salari 2019–2020,
salari 2014, salari 2012 e 2013
Allegato 5 Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie (complemento all’art. 1bis
CCL costruzioni ferroviarie)
Allegato 6 Disposizioni di applicazione
ai sensi dell’articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie
1
2
3
4
5
6
1
Allegato 1
Tabella per la determinazione del salario percentuale
delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Tabella salario vacanze e 13a mensilità 39
Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)
Generi di salario e altre prestazioni versate Diritto del lavoratore a:
dal datore di lavoro al lavoratore salario 13a durante le mensilità vacanze
1. | Salari base | ||
101 | Salario orario, settimanale, mensile | sì | sì |
2. | Altre prestazioni di carattere salariale | ||
201 | 13a mensilità | no | no |
202 | Partecipazioni, gratifiche, provvigioni | no | no |
203 | Onorari a membri di un consiglio di amministrazione | no | no |
204 | Tantièmes | no | no |
3. | Salari in caso di assenze | ||
301 | Salario vacanze (pagato o accreditato) | no | sì |
302 | Salario nei giorni festivi | sì | sì |
303 | Salario assenze inevitabili secondo CCL | sì | sì |
304 | Indennità intemperie secondo CCL | sì | sì |
305 | Indennità per perdita salariale a causa di lavoro ridotto | sì | sì |
306 | Indennità per perdita salariale da parte del |
Parifonds per corsi di formazione e perfezionamento no1) no1)
307 Versamento del salario durante la formazione professionale, nella misura in cui è superiore alle
indennità Parifonds sì sì
no2) sì | no2) sì |
sì3) | sì3) |
308 Indennità giornaliera malattia, indennità infortuni Suva
309 Salario durante malattia o infortunio: parte che supera la cifra 308 (compresi i giorni di attesa Suva)
310 Versamento del salario durante SM, SC o XXX
000 | Premio fedeltà secondo articolo 38 capoverso 4 CNM 2016–2018 | sì | sì |
4. | Salari in natura | ||
401 | Salari in natura | sì | sì |
402 | Indennità per alloggio | sì | sì |
403 | Appartamento di servizio | no | sì |
5. | Supplementi e premi |
501 Supplementi per lavoro straordinario sì4) sì4)
502 Supplementi per lavoro notturno e domenicale sì sì
503 Supplementi per tempo di viaggio sì4) sì4)
504 Supplementi per lavori in acqua, fango o
condizioni difficili sì4) sì4)
505 Supplemento per lavori sotterranei sì sì
506 Premi di avanzamento, successo o durata sì sì
40 Tabella salario vacanze e 13a mensilità CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
6. | Indennità e spese | 1 | ||
601 | Indennità pranzo | no | no | |
602 | Indennità di trasferta, se rimborso spese | no | no | |
603 | Indennità per il tragitto, se rimborso spese | no | no | |
604 | Biglietti di trasporto gratis o a prezzo ridotto | no | no | |
605 | Rimborso spese di trasferta | no | no | |
606 | Rimborso spese di ogni genere | no | no | |
607 | Indennità per lavoro notturno a turni, se rimborso spese | no | no | |
608 | Indennità di altitudine, se rimborso spese | no | no | |
609 | Indennità vestiario per forte usura | no | no | |
7. | Regali e prestazioni diverse | |||
701 | Regali per anzianità di servizio, gratifiche | no | no | |
702 | Regali in natura | no | no | |
703 | Indennità di partenza | no | no | |
704 | Salario pagato in caso di decesso | no | sì | |
705 706 707 | Prestazioni del datore di lavoro per corsi di formazione (p. es. finanziamento di corsi) Elargizioni per anniversari aziendali, solo ogni 25 anni Contributi AVS/AI/IPG/AD o imposte assunte dal datore di lavoro | no no no | no no no | |
708 | Premi di riconoscimento per proposte | no | no | |
709 | Indennità per famiglia, figli, nascita e matrimonio | no | no | |
710 | Altri premi di fedeltà oltre a quelli della cifra 311 | no | no |
8. Salari per lavoro a cottimo 5) 4)
1) Il diritto alle vacanze e alla quota parte della 13a mensilità è compreso nelle prestazioni del Pari- fonds.
2) Il diritto alle vacanze e alla quota parte della 13a mensilità è compreso nelle prestazioni della Suva e deve essere co-assicurato nell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.
3) Il diritto alle vacanze e alla quota parte della 13a mensilità è compreso nelle prestazioni IPG e della CCM e viene accreditato al datore di lavoro.
4) l diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità sussiste soltanto se il lavoro straordinario (pos. 501), il tempo di viaggio (pos. 503), rispettivamente il supplemento per lavoro nell’acqua e nel fango, altri supplementi per lavori faticosi (pos. 504) sono calcolati in base alle ore, non quando però il conteggio avviene in base a importi forfetari in franchi. Per queste posizioni non hanno parimenti diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità i lavoratori che percepiscono un salario mensile.
5) In caso d’impiego di cottimisti si deve applicare una regolamentazione conforme all’articolo 46 CNM 2019–2022 (lavoro a cottimo) e all’articolo 50 CNM 2019–2022 (modalità di pagamento), specialmente per quanto concerne il diritto alle vacanze e alla 13a mensilità.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Tabella salario vacanze e 13a mensilità 41
2
3
Allegato 2 e
Allegato 3
abrogati
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 43
Allegato 4
Convenzioni sull’adeguamento dei salari individuali/effettivi in virtù dell’articolo 2 CCL costruzioni ferroviarie
• Salari 2019–2020:
DOG in vigore dal 1° aprile 2019 conforme al DCF del 1° marzo 2019; modifica conforme alla convenzione addizionale
4
del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
• Salari 2014:
DOG in vigore dal 1° aprile 2014 conforme al DCF del 6 marzo 2014; modifica conforme alla Convenzione addizionale
del 25 novembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014
• Salari 2012 e 2013:
DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 conforme al DCF dell’11 settembre 2012; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Convenzioni sui salari 45
Salari 2019–20201:
DOG in vigore dal 1° aprile 2019 conforme al DCF del 1° marzo 2019; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
Art. 1 (…) Art. 2 Salari base
I salari base secondo l’articolo 17 capoverso 1 CCL costruzioni ferroviarie (stato 31.12.2018) sono aumentati rispettivamente di CHF 80.– (salari mensili) e CHF
0.45 (xxxxxx xxxxx) dal 1° gennaio 2019 e rispettivamente di CHF 80.– (salari mensili) e CHF 0.45 (salari orari) dal 1° gennaio 2020.
Art. 3 Salari effettivi2
1 A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l’articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l’aumento 2019) e nel 2019 (per l’aumento dall’1.1.2020) e deve essere in grado di «svolgere piena- mente l’attività lavorativa».
2 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’au- mento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all’articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze si applica l’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.
3 La base di calcolo per l’adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.
1 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono stampate in grassetto.
2 I salari base messi in vigore dalle parti con effetto dal 1° gennaio 2019 con la Convenzione addi- zionale del 5 dicembre 2018 e dichiarati di obbligatorietà generale con il DCF del 1° marzo 2019, entrato in vigore il 1° aprile 2019, sono riportati all’art. 17 del CCL costruzioni ferroviarie.
46 Convenzioni sui salari CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
La presente convenzione entra in vigore, previa approvazione degli organi competenti, il 1° gennaio 2019.
Zurigo, 5 dicembre 2018
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Xxxxxxxx Xxxx, Xxxx-Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
Per l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per il Sindacato Unia
Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx
Per il Syna – il sindacato
4
Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Convenzioni sui salari 47
Salari 20141:
DOG in vigore dal 1° aprile 2014 conforme al DCF del 6 marzo 2014; modifica conforme alla Convenzione addizionale del 25 novembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014
Le parti contraenti, avendo constatato che l’Ufficio federale di statistica ha cal- colato un rincaro negativo pari allo –0,1 per cento da fine setttembre 2012 a fine settembre 2013, stipulano la seguente Convenzione addizionale sull’adeguamento del Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 28 marzo 2012 (CCL costruzioni ferroviarie 2012) in materia di salari effettivi, di salari base e di adeguamento dell’indennità per il pranzo:
Art. 1 In generale
1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l’arti- colo 2 della presente convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2013 in un’im- presa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.
2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l’articolo 2 della presente con- venzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 di questo articolo, la piena capacità lavorativa (si veda il cpv. 3 del presente articolo).
3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’au- mento salariale che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.
Art. 2 Adeguamento dei salari effettivi 2014
1 L’adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:
– di un aumento generale dello 0,4 per cento e
– di un adeguamento individuale (aumento al merito).
2 Modalità di calcolo
L’adeguamento salariale di cui al capoverso 1 di questo articolo si determina come segue:
a) Aumento generale
L’impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale a ogni la- voratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2013. L’aumento è pari allo 0,4 per cento per tutte le classi salariali secondo l’articolo 17 capoverso 2 del CCL costruzioni ferroviarie.
1 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono stampate in grassetto.
48 Convenzioni sui salari CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
b) Aumento al merito
Per l’aumento al merito, l’impresa deve aumentare complessivamente dello 0,4 per cento la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie.
La modalità di calcolo dell’aumento della massa salariale è la seguente:
– La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2013.
– I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie (la- voratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, com- presi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione è effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio.
– Il totale dei salari è aumentato dello 0,4 per cento e l’importo risultante è distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l’importo è riconvertito in salario mensile.
Art. 3 Adeguamento dei salari base 20142
Art. 4 Adeguamento dell’indennità per il pranzo3
Art. 5 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale
La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° gennaio 2014. Le parti contraenti si impegnano affinché essa sia dichiarata di obbligatorietà generale entro il 1° gennaio 2014.
4
Zurigo/Berna/Olten, 25 novembre 2013
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, J.-X. Xxxxxxxxx
Per l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
X. Xxxx, X. Xxxx, H.P. Xxxxxxxx
Per il Sindacato Unia
X. Xxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx
Per il Syna – il sindacato
X. Xxxxx, X. Xxxxxx, P.-X. Xxxxxxxx
2 I salari base messi in vigore dalle parti il 1° gennaio 2014 con la Convenzione addizionale del 25 novembre 2013 e dichiarate di obbligatorietà generale con decreto del Consiglio federale del 6 marzo 2014 con effetto dal 1° aprile 2014 sono riportati all’articolo 17 capoverso 2 CCL costru- zioni ferroviarie.
3 La modifica messa in vigore dalle parti il 1° gennaio 2014 con la Convenzione addizionale del 25 novembre 2013 e dichiarata di obbligatorietà generale con decreto del Consiglio federale del 6 marzo 2014 con effetto dal 1° aprile 2014 è riportata all’articolo 19 capoverso 3 CCL costruzio- ni ferroviarie.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Convenzioni sui salari 49
Salari 2012 e 20131:
DOG in vigore dal 1° ottobre 2012 conforme al DCF dell’11 settembre 2012;
modifica conforme alla Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
Art. 1 In generale
1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo gli articoli 2 e 3 della presente convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2011 e nel 2012 in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.
2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo gli articoli 2 e 3 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 di questo articolo, la piena capacità lavorativa (si veda il cpv. 3 del presente articolo).
3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’au- mento salariale che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l’articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.
Art. 2 Adeguamento dei salari effettivi 2012
1 In generale
a. In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie hanno diritto, all’entrata in vigore di questo decreto del Consiglio federale, a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L’adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:
– di un aumento generale (aumento base, cpv. 2 lett. a) e
– di un eventuale aumento individuale (aumento al merito, cpv. 2 lett. b).
b. Gli aumenti salariali già concessi nel 2012 possono essere computati per l’adeguamento salariale di cui al presente articolo.
2 Calcolo
Le modalità dell’adeguamento salariale citato nel capoverso 1 di questo articolo sono le seguenti:
a. Aumento base: l’impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale (aumento base) a ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2011. L’aumento è dell’1,2 per cento per tutte le classi salariali secondo l’articolo 17 capoversi 1 e 2 del CCL costruzioni ferroviarie.
1 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono stampate in grassetto.
50 Convenzioni sui salari CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
b. Aumento al merito
1. Per l’aumento al merito, l’impresa deve aumentare complessivamente dello 0,3 per cento la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL co- struzioni ferroviarie.
2. Modalità per il calcolo dell’aumento della massa salariale
2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2011.
2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario men- sile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettua- ta in conformità all’articolo 17 capoverso 1bis del CCL costruzioni ferroviarie.
2.3 Il totale dei salari secondo il numero 2.2 viene aumentato dello 0,3 per cento e l’importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l’importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b numero 2 del presente capoverso.
Art. 3 Adeguamento dei salari effettivi 2013
1 In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie hanno diritto, dal 1° gennaio 2013, a un adeguamento del salario individuale (effet- tivo). L’adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore.
4
2 Le modalità dell’adeguamento salariale citato nel capoverso 1 di questo articolo sono le seguenti: l’impresa è tenuta a concedere un adeguamento sala- riale generale (aumento base) a ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2012. L’aumento è dell’1 per cento per tutte le classi salariali secondo l’articolo 17 capoversi 1 e 2 del CCL costruzioni ferroviarie.
Art. 4 Adeguamento dei salari base2
Art. 5 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale
La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° aprile 2012. Non appena la presente convenzione sarà stata approvata dagli organi competenti, le parti con- traenti chiederanno al Consiglio federale di conferirle carattere obbligatorio gene- rale.
2 I salari base messi in vigore dalle parti il 1° aprile 2012 con la Convenzione addizionale del
28 marzo 2012 e dichiarate di obbligatorietà generale con decreto del Consiglio federale dell’11 settembre 2012 con effetto dal 1° ottobre 2012 sono riportati all’articolo 17 CCL costru- zioni ferroviarie.
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Convenzioni sui salari 51
Zurigo, 28 marzo 2012
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, J.-X. Xxxxxxxxx
Per l’Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
X. Xxxx, X. Xxxx, H.P. Xxxxxxxx
Per il Sindacato Unia
X. Xxxxxxxx, H.U. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx
Per il Syna – il sindacato
X. Xxxxx, X. Xxxxxx, P.-X. Xxxxxxxx
52 Convenzioni sui salari CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
Allegato 5
Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie (complemento all’art. 1bis CCL costruzioni ferroviarie)
5
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Attività delle imprese di costruzioni ferroviarie 53
Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie
(complemento all’art. 1bis CCL costruzioni ferroviarie)1
Il campo di applicazione aziendale si applica alle imprese, parti di imprese, aziende in subappalto e ai cottimisti indipendenti che svolgono attività/lavori nei seguenti settori:
A Lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari
1) Costruzione di binari
2) Ricostruzione totale di binari principali e secondari
a. Sostituzione di vecchie rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, pietrisco e costruzione di un nuovo planum con PSS o HMT 32
b. Questi lavori includono anche la neutralizzazione dei binari con saldatura di tutti i giunti delle rotaie e costruzione dei necessari circuiti elettrici
3) Ricostruzione di rotaie in binari principali e secondari
a. Sostituzione delle vecchie rotaie in una o entrambe le linee, con neutraliz- zazione, saldatura dei giunti delle rotaie e sostituzione dei vecchi dispositivi di fissaggio
b. Controllo dello scartamento e degli impianti
4) Ricostruzione di traversine in binari principali e secondari
Sostituzione di vecchie traversine e fissaggi con contemporaneo rinnovo del pietrisco e costruzione di banchine
5) Ricostruzione di scambi
a. Sostituzione di scambi (parti intere)
b. Costruzione del planum con PSS o HMT 32
c. Costruzione di banchine con bordi di raccordo
d. Montaggio di dispositivi di riscaldamento negli aghi degli scambi
6) Lavori di manutenzione nei e sui binari
a. Sostituzione di materiale della soprastruttura danneggiato, come rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, parti degli scambi, parti centrali, dilatazioni, giunti di isolamento
b. Riparazione di saldature di rotaie danneggiate
c. Regolazione dello scartamento e tiraggio dei dispositivi di fissaggio
d. Verifica della massa di controllo degli scambi e delle parti centrali
e. Aggiunta di pietrisco e livellamento del profilo del pietrisco
f. Calcatura dei binari e controllo della loro posizione
g. Controllo dei punti di assicurazione e costruzione delle necessarie correzioni
h. Calcatura delle traversine di spinta e ostacolo
i. Levigazione e sbavatura delle rotaie e degli scambi
j. Smerigliatura delle superfici di rotolamento
k. Controllo degli aghi degli scambi
1 Modifica conforme all’adeguamento del 29 giugno 2010 della Convenzione addizionale del 2 aprile 2009, in vigore dal 1° agosto 2010
54 Attività delle imprese di costruzioni ferroviarie CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
l. Controllo dei supporti dei giunti
m. Controllo dei collegamenti delle rotaie
n. Pulizia degli scambi
o. Sgombero della neve
7) Varie
a. Produzione e montaggio di respingenti in cemento e respingenti scorrevoli
b. Costruzione di binari industriali con pietrisco, calcestruzzo e manto
c. Conduzione di macchine per il sollevamento di binari
d. Conduzione di macchine automatiche per la calcatura e la livellazione di binari e scambi
e. Costruzione di impianti per binari industriali
f. Costruzione di binari per tram
g. Costruzione di rotaie a cremagliera per ferrovie di montagna
h. Prestito di personale (squadre) alle ferrovie
B Lavori in rapporto diretto con il binario
8) Costruzione di banchine e loro raccordi
9) Lavori di manutenzione nei e sui binari
a. Pulizia di banchine, fosse e tubi di drenaggio, pozzetti (per garantire ovunque il deflusso di acqua)
b. Lavori di manutenzione della scarpata
c. Sgombero della neve
10) Drenaggio dei binari
a. Drenaggio del planum
b. Deviazione dell’acqua di superficie
c. Costruzione di tubi di drenaggio, pozzi di controllo, pozzi di drenaggio, fosse di drenaggio
d. Abbassamento del livello freatico
e. Pulizia e risciacquo di tubi di drenaggio
11) Marciapiedi
Costruzione di nuovi marciapiedi con relativi lavori di edilizia e genio civile
12) Cavi
a. Costruzione di nuovi canali per cavi ai binari con attraversamento di binari, blocchi di condotti per cavi, inserimento di cavi, tracciati
5
b. Demolizione di vecchi canali per cavi
13) Fondamenta di pali
x. Xxxxx delle fondamenta
b. Armatura e messa in opera del calcestruzzo
c. Demolizione di vecchie fondamenta e smaltimento
14) Varie
a. Produzione e posa di lastre di cemento per passaggi a livello
b. Costruzione di fondamenta per stadere e piattaforme girevoli
c. Trivellazioni e avanzamento a spinta
d. Conduzione di gru scorrevoli su rotaie per la posa di elementi di cemento
e. Conduzione di scavatrici idrauliche scorrevoli su rotaie
f. Sistemazione del planum
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Attività delle imprese di costruzioni ferroviarie 55
g. Risanamento dei pendii
h. Costruzione di sovrappassi
i. Costruzione di sottopassaggi pedonali
C Lavori direttamente correlati con la sicurezza sul binario o nelle sue immediate vicinanze
15) Esecuzione di servizi di sicurezza
a. Guardiano di sicurezza con o senza impiego di un sistema di allarme elettronico
b. Guardiano di sicurezza
c. Impiego di illuminazioni per cantieri e impianti di allarme secondo le norme FFS
56 Attività delle imprese di costruzioni ferroviarie CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
Allegato 6
Disposizioni di applicazione ai sensi dell’articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie
6
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Disposizioni di applicazione 57
Disposizioni di applicazione
ai sensi dell’articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie
Ai sensi dell’articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie valgono le seguenti disposi- zioni di applicazione:
Art. 1 Competenze
L’applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e la composizione di vertenze e di controversie nel territorio contrattuale sono di competenza delle parti contraenti in virtù dell’articolo 357 a/b CO.
Art. 1bis Sistema d’informazione Alleanza Costruzione
Le parti contraenti sostengono e partecipano al sistema d’informazione Alleanza Costruzione (SIAC), valido per l’intero settore delle costruzioni e in tutta la Svizzera. In quanto organo di applicazione, la CPS costruzioni ferroviarie provvede a trasmettere puntualmente le informazioni di applicazione necessarie a garantire l’operatività del sistema SIAC1.
Art. 2 Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie): nomina, competenze e compiti2
1 Nomina: entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie designano la Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie) che avrà la forma giuridica di un’associazione. La CPS costruzioni ferroviarie è espressamente incaricata dell’esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie durante la sua validità.
2 Competenze: la CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il dirit- to all’esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell’articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari2 .
La CPS costruzioni ferroviarie è legittimata a trattare questioni e divergenze relative all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti. Non è autorizzata a emanare nuove norme, in quanto ciò è di competenza esclusiva delle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie.
3 Compiti: la CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:
a) garantire l’applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie o ad altra convenzione2;
b) in particolare:
1. esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. concilia le vertenze tra l’impresa e il lavoratore che riguardano l’assegna-
1 Modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019
2 Modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019;
DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019)
58 Disposizioni di applicazione CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
zione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie);
3. veglia sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM);
4. concilia le controversie fra l’impresa e il lavoratore che riguardano la sicu- rezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM);
5. concilia le divergenze di opinione ai sensi dell’articolo 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale» (appendice 5 al CNM);
6. comunica alle autorità, come gli uffici cantonali del lavoro e i committenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni del CCL costruzioni ferroviarie, purché validamente giudicate;
7. svolge altri compiti in conformità ad eventuali norme legali.
4 Procedura: la CPS costruzioni ferroviarie conduce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico. La CPS costruzioni ferroviarie:
a) decide di controllare o far controllare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie;
b) esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie e controlla i cantieri. A tal fine può chiedere l’assistenza delle commissioni professionali paritetiche locali del CNM;
c) elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all’impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato;
d) può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati;
e) al termine delle sue indagini elabora un giudizio scritto, che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione e l’indicazione delle possibilità di ricorso. Il giudizio deve inoltre indicare:
1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
2. se oltre alla constatazione della violazione del CCL costruzioni ferroviarie viene pronunciata un’ammonizione o una sanzione,
3. se segue una notifica alle autorità e
4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.
4bis In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito3.
5 Opinione pubblica: per tutta la durata della procedura davanti alla CPS costruzioni ferroviarie si dovrà evitare ogni polemica pubblica sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. È permessa un’informazione oggettiva dei membri.
Art. 3 abrogato
6
3 Modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019;
DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019)
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Disposizioni di applicazione 59
Art. 4 Sanzioni
1 Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.
2 La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50 000.–; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.
2bis La CPS costruzioni ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l’impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori, ottiene la tessera SIAC in modo illecito oppure ostacola le procedure di controllo4 .
2ter Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie – si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all’avvio della procedura4 .
3 La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere in futuro il lavoratore o il datore di lavoro in colpa a contravvenire al CCL costruzioni ferroviarie. L’importo della multa convenzionale viene stabilito in modo cumulativo in considerazione dei fattori seguenti:
a) importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (cfr. cpv. 2 lett. b del presente articolo);
b) violazione di disposizioni contrattuali di natura non finanziaria;
c) violazione singola o multipla (comprese recidive) delle disposizioni contrat- tuali collettive, e gravità della violazione;
d) dimensioni dell’impresa;
e) il fatto che il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora abbia già soddisfatto in parte o completamente i propri obblighi;
f) il fatto che il lavoratore faccia valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in colpa o che abbia comunque intenzione di farlo nell’imme- diato futuro.
4 La multa convenzionale deve essere versata alla CPS costruzioni ferroviarie entro 30 giorni. La CPS costruzioni ferroviarie impiegherà l’importo per l’appli- cazione e l’esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie.
4 Modifica conforme alla Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019;
DOG in vigore dal 1° giugno 2019 (DCF del 2 maggio 2019)
60 Disposizioni di applicazione CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG
TERZA PARTE
Informazioni sull’applicazione
Organo paritetico di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie)
(art. 29 CCL costruzioni ferroviarie in combinato disposto con l’allegato 6 del CCL costruzioni ferroviarie)
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie CPS costruzioni ferroviarie
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Casella postale, 8042 Zurigo Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
xxxx@xxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG Disposizioni di applicazione 61