DRAEXLMAIER Group – Condizioni generali di acquisto per beni, servizi e mezzi di produzione indiretti
DRAEXLMAIER Group – Condizioni generali di acquisto per beni, servizi e mezzi di produzione indiretti
Versione 1, data di pubblicazione 1 gennaio 2015
Tutti gli ordini di acquisto per beni, servizi e mezzi di produzione indiretti, effettuati dall’acquirente presso il fornitore (l’“Ordine di acquisto”) contestualmente o successivamente all’invio del presente documento, sono soggetti alle seguenti Condizioni Generali Indiretti (“Condizioni Generali Indiretti”), che regoleranno quindi il contratto di acquisto relativo a detto Ordine di acquisto (il “Contratto di acquisto”). Il destinatario dell’Ordine di acquisto viene definito “Fornitore” e l’acquirente (o i suoi affiliati designati) viene definito “Acquirente”. Con la dicitura Contratto di acquisto si designa qualsiasi contratto formato dall’accettazione (anche concludente) dell’Ordine di acquisto da parte del Fornitore, o qualsiasi contratto firmato dall’Acquirente e dal Fornitore per l’acquisto di beni, servizi e mezzi di produzione indiretti.
1. BASE DELL’ACCORDO E’ di fondamentale importanza che la consegna di beni e attrezzature di produzione indiretti (di seguito indicati come "beni") e/o la prestazione di servizi vengano effettuati al livello di qualità, al prezzo nonché nei tempi specificati nel Contratto di acquisto o nei documenti ad esso allegati.
2. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO
2.1. Ove non diversamente specificato in un accordo scritto tra le parti, l’Ordine di acquisto è da ritenersi accettato al verificarsi del primo dei seguenti eventi: il Fornitore (a) fornisce conferma di accettazione scritta; (b) esegue la consegna dei beni conformi entro i tempi indicati nell’ordine; (c) fornisce servizi entro i tempi indicati nell’ordine; oppure (d) avvia la lavorazione dei beni specifica per l’Acquirente.
2.2. Se non viene specificata una tempistica diversa per un Ordine di acquisto, il Fornitore è tenuto ad accettare o a rifiutare l’Ordine di acquisto entro 2 giorni dalla ricezione dello stesso, mediante comunicazione scritta all’Acquirente. Se non viene espressamente rifiutato nei tempi indicati nella sezione 2.2. del presente documento, l’Ordine di acquisto è da ritenersi accettato.
3. PRIORITA’ DELLE DISPOSIZIONI Le presenti Condizioni Generali Xxxxxxxxx, e, ove applicabile, gli eventuali documenti qui indicati, regolano, in via esclusiva ed esaustiva, tutti i Contratti di acquisto. Soltanto il consenso scritto dell’Acquirente vincolerà l’Acquirente stesso a termini successivamente trasmessi o proposti dal Fornitore. I termini generali qui riportati possono essere passibili di modifiche o integrazioni da parte dei documenti dell’Acquirente, quali l’Accordo di acquisto, l’Accordo sui servizi, l’Accordo sul trasporto dei beni, l’Accordo sull’apparecchiatura di produzione ("Accordi"), che saranno qui riportati come riferimento; in caso di conflitto, i termini del documento menzionato precedentemente saranno prevalenti sui termini dei documenti menzionati successivamente, fermo restando che tale conflitto non influisce sulle restanti disposizioni dei documenti:
(1) Contratto di acquisto individuale;
(2) Accordi;
(3) I presenti Termini e condizioni generali di acquisto per beni, servizi e apparecchiature di produzione indiretti
I documenti che costituiscono la Documentazione di acquisto sono applicabili se, e nella loro forma più recente, precedentemente al Contratto di acquisto, sono stati trasmessi al Fornitore, a condizione però che gli Accordi vengano applicati nella forma eseguita.
4. CONFEZIONAMENTO, MARCATURA E CONSEGNA (a) Ove non diversamente specificato nella Documentazione di acquisto, il Fornitore è tenuto ad eseguire a proprie spese le corrette operazioni di confezionamento, marcatura e consegna dei beni, in conformità alle specifiche riportate nella Documentazione di acquisto, oppure, laddove non specificato in tale documentazione, in conformità alle buone pratiche generalmente accettate, al fine di assicurare una consegna puntuale e priva di danni, garantire i più bassi costi di trasporto, soddisfare i requisiti dello spedizioniere e garantire l’arrivo dei beni al “luogo di spedizione” prestabilito privi di danni. Il Fornitore ha la responsabilità di tutti i beni fino al momento della consegna nel luogo prestabilito, indipendentemente dal punto di ispezione; (b) l’Acquirente non è tenuto, nei confronti del Fornitore, a pagare né a restituire i contenitori, l’imballo, i pallet o altri materiali di imballaggio; e (c) il Fornitore è tenuto ad elaborare i documenti di spedizione e a gestire la spedizione fino al luogo di consegna prestabilito, come indicato dall’Acquirente. (d) Il Fornitore è tenuto a fornire all’Acquirente la dichiarazione del fornitore, che deve essere conforme alla regolamentazione doganale attualmente applicabile.
Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire all’Acquirente il Certificato d’informazione INF.4 (Regolamento (CE) n. 1207/2001), approvato dalle autorità doganali, per i beni spediti.
5. TEMPI DI CONSEGNA:
5.1. La tempistica è un fattore fondamentale di ogni Contratto di acquisto, e il Fornitore è responsabile della stretta osservanza dei tempi di consegna stabiliti.
In caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, per qualsiasi motivo, il Fornitore sarà responsabile per tutte le perdite, i costi e le spese in cui l’Acquirente dovesse incorrere a causa di detto ritardo, incluse, senza limitazioni, le spese di trasporto e consegna espressi (incluse le spese di trasporto aereo e per il servizio di consegna nel weekend). Il Fornitore accetta inoltre, in relazione a detto ritardo, di essere responsabile per tutti i danni incidentali, consequenziali e liquidati dell’Acquirente, inclusi, senza limitazioni, la retribuzione di lavoro straordinario e i relativi costi per i benefit dei dipendenti, i costi operativi incrementali e i costi per il fermo produttivo, le spese per il trasporto e la consegna espressi (incluse le spese di trasporto aereo e per il servizio di consegna nel weekend), e altri costi, spese, tasse e perdite risultanti dall’impossibilità dell’Acquirente di rispettare i termini di un accordo a causa del ritardo.
5.2. L’Acquirente può rifiutare e restituire, a spese e rischio del Fornitore, (i) la consegna di beni (o di parte di essi) ricevuta prima della data di consegna, (ii) consegne parziali, o (iii) quantità eccessive di beni. Lo stesso criterio si applica alle consegne ricevute dopo la data, il periodo o la sequenza stabiliti per la consegna. In alternativa, l’Acquirente può accettare la consegna nei casi suddetti, ammesso che i termini di pagamento rimangano invariati.
6. ISPEZIONE E RIFIUTO
6.1. Il Fornitore accetta che l’Acquirente abbia il diritto di ispezionare e verificare i beni e le lavorazioni nella misura che l’Acquirente ritenga praticabile, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche durante la fabbricazione; che l’Acquirente abbia inoltre il diritto, indipendentemente da precedenti pagamenti o test, di comunicare al Fornitore il rifiuto dei beni o dei servizi offerti o la richiesta di variazione o riparazione; e che il Fornitore, a sue sole spese, attuerà tutte le misure necessarie a ottenere la piena conformità a tutti i termini del Contratto di acquisto.
6.2. Nel caso in cui un Ordine di acquisto includa servizi di installazione o montaggio dei beni acquistati, l’Acquirente potrà richiedere al Fornitore di eseguire dei test al fine di verificare la conformità degli stessi alle specifiche fornite o all’uso previsto, prima dell’accettazione finale dei beni. I pagamenti effettuati dall’Acquirente non costituiscono accettazione dei beni, né l’accettazione finale costituisce un riconoscimento da parte dell’Acquirente di difetti latenti né limita nessuno dei diritti dell’Acquirente, ivi inclusi, in via non limitativa, i diritti dell’Acquirente definiti nella sezione 8. di seguito e/o previsti dalla legge di responsabilità del produttore per i prodotti difettosi.
6.3. In nessuna circostanza il pagamento dei beni e servizi costituisce accettazione dei beni e servizi stessi né limita nessuno dei diritti dell’Acquirente, ivi inclusi, senza limitazioni, i diritti dell’Acquirente definiti nelle sezioni 8 e 14 di seguito.
7. TITOLO E PAGAMENTO
7.1. L’Acquirente otterrà pieno titolo di proprietà sui beni e servizi acquistati al momento della presa in consegna da parte dell’Acquirente stesso di detti beni e servizi. Il titolo di proprietà verrà trasferito presso la sede aziendale principale dell’Acquirente, all’indirizzo dell’Acquirente indicato sull’Ordine di acquisto, al momento della consegna. Pertanto, il rischio di perdita, distruzione o danneggiamento dei beni passa all’acquirente al momento della consegna.
7.2. I termini di pagamento sono di sessanta (60) giorni di calendario, dalla consegna dei beni ovvero prestazione dei servizi, e di ricezione di regolare e verificabile fattura, ove non diversamente concordato tra l’Acquirente e il Fornitore nell’Ordine di acquisto o in altro documento della Documentazione di acquisto. Nella misura in cui si applichi la legge tedesca all’Ordine di acquisto o ad altri documenti della Documentazione di acquisto, e ove non diversamente concordato tra l’Acquirente e il Fornitore, i termini di pagamento sono di trenta
(30) giorni di calendario dalla consegna puntuale dei beni e/o prestazione dei servizi e dalla ricezione di regolare e verificabile fattura.
8. GARANZIA Il Fornitore garantisce che i beni o i servizi forniti (1) sono conformi al relativo Ordine di acquisto, e alle eventuali specifiche, ai disegni, alle descrizioni o ai campioni forniti o specificati dall’Acquirente; (2) sono conformi allo stato dell’arte, di qualità soddisfacente, di buon materiale e lavorazione, esenti da difetti; (3) rappresentano i più recenti progressi in termini di ingegneria e tecnologia; (4) saranno idonei e sufficienti per lo scopo previsto, inclusa, in via non limitativa, l’idoneità a gestire la capacità prevista, (5) sono conformi a tutte le leggi e regolamenti (ove applicabile) e all’uso previsto nel luogo d’uso previsto, incluso quanto previsto dell’OSHA, ove attuabile nella giurisdizione applicabile; e (6) riportano tutte i marchi, i contrassegni e sono dotati delle certificazioni richieste per tale uso nel luogo d’uso previsto. Inoltre, il Fornitore assicura la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo di 15 anni dopo l’acquisto. Il Fornitore è passibile e responsabile di rimborso e
risarcimento completo di costi ragionevoli (incluse sanzioni e danni) connesi a prodotti o servizi difettosi, non idonei o non conformi. Il Fornitore accetta espressamente di manlevare e tenere indenne l’Acquirente da e contro qualsiasi rivendicazione, perdita, costo di compensazione, danno incidentale, speciale e consequenziale, e dalle spese di indennizzo risultanti da qualsiasi evento inclusi tutti i costi legali e gli oneri del rappresentante legale, che dovessero risultare dalla fornitura di prodotti difettosi o scaturire da prestazione di servizi viziati. Il termine di garanzia è di 36 mesi e inizia a decorrere con fornitura dei beni/merce e in caso di mezzi di produzione con la loro presa in consegna. Ove non diversamente concordato per iscritto, il Fornitore garantisce oltre tale periodo di 36 mesi che i beni forniti sono stati progettati e idonei per tutto il ciclo produttivo previsti. I termini e le condizioni della presente sezione 8 resteranno validi anche dopo la cessazione o la scadenza di qualsiasi relazione contrattuale tra le parti.
9. TRASFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE Il Fornitore non trasferirà, subappalterà né delegherà l’adempimento dei suoi doveri senza il previo consenso scritto dell’Acquirente, consenso che potrà essere negato per qualsiasi motivo, e in nessun momento può costituire o essere inteso costituire quale cessazione di crediti; il Fornitore rimarrà comunque sempre responsabile nei confronti dell’Acquirente per eventuali cessionari e/o subappaltatori.
10. OPZIONE DI CESSAZIONE DELL’ACQUIRENTE L’Acquirente, può, a propria discrezione, cessare il Contratto di acquisto, interamente o in parte, mediante comunicazione scritta al Fornitore, il quale, ricevuta tale comunicazione scritta, dovrà prontamente fermare i lavori alla data e nella misura indicate nella suddetta comunicazione, e porre fine a tutti gli ordini e/o contratti nella misura in cui gli stessi sono collegati al Contratto di acquisto cessato. Alla ricezione della comunicazione di cessazione del Contratto di acquisto, il Fornitore dovrà immediatamente informare l’Acquirente sulle quantità di materiali e di lavorazioni presenti in magazzino o acquistati e ricevuti prima della cessazione, nonché sulla possibilità di cessione più favorevole che il Fornitore può offrire riguardo a tali materiali. Il Fornitore opererà in modo conforme alle istruzioni dell’Acquirente nel trasferimento e nella cessione del titolo di proprietà e di possesso di detti beni e lavorazioni. L’Acquirente pagherà al Fornitore il prezzo dell’ordine per i beni e/o le lavorazioni terminate accettati dall’Acquirente e i costi del Fornitore per le lavorazioni in corso e per le materie prime assegnabili alle lavorazioni terminate, soggetti ad eventuali verifiche che l’Acquirente potrà condurre.
11. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Se il Fornitore (a) è in mora con la consegna di beni o nella prestazione di servizi nei tempi specificati nei Documenti di acquisto (o nelle modalità altrimenti espressamente concordate per iscritto con l’Acquirente), (b) è inadempiente rispetto alle disposizioni previste dal Contratto di acquisto e (laddove sia possibile rimediare) e non provvede a rimediare a tali inadempimenti entro 10 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte dell’Acquirente, (c) diventa insolvente, effettua cessioni in favore di creditori oppure avvia procedure di fallimento o di scioglimento, oppure (d) si fonde in un’altra azienda e/o viene espropriato o nazionalizzato, l’Acquirente può, mediante comunicazione scritta al Fornitore, dichiarare la risoluzione del Contratto di acquisto interamente o in parte, senza subire alcuna responsabilità ad eccezione del prezzo specificato nella Documentazione di acquisto per i beni prodotti e per i servizi completati, consegnati e accettati dall’Acquirente. Rispetto alle lavorazioni finite, in corso o altrimenti non finite relative al Contratto di acquisto, l’Acquirente si riserva il diritto di acquisire il possesso su tali lavorazioni, tutte o in parte e liberi da pegno, immediatamente dopo la comunicazione al Fornitore, indipendentemente dal fatto che i termini di prezzo finale siano stati concordati o meno. Se dopo la dichiarazione di risoluzione dovesse dimostrarsi che il Fornitore effettivamente non è stato inadempiente, le lavorazioni colpite da tale risoluzione dovranno ritenersi terminate secondo la precedente sezione 10, e i diritti e gli obblighi delle parti saranno regolati dalla detta sezione 10.
12. MODIFICHE L’Acquirente può, in qualsiasi momento e mediante comunicazione scritta al Fornitore richiedere modifiche dell’oggetto del Contratto di acquisto. Nel caso in cui una o più di tali modifiche dovessero causare un aumento o una diminuzione dei costi o del tempo necessario per l’esecuzione di una qualsiasi parte del Contratto di acquisto, il prezzo dell’ordine, i tempi di consegna o entrambi dovranno essere equamente corretti, ma solo se la modifica o le modifiche in questione sono state approvate dal rappresentante agli acquisti dell’Acquirente indicato sul relativo ordine di acquisto.
13. RISERVATEZZA Il Fornitore dovrà mantenere strettamente riservati i termini dei Contratti di acquisto, il fatto che egli vende all’Acquirente, che è stato contattato dall’Acquirente per la fornitura di beni e servizi, e tutte le informazioni scambiate in relazione a un potenziale o effettivo Contratto di acquisto che non siano pubblicamente disponibili. Il Fornitore accetta inoltre di non usare il nome dell’Acquirente in alcun modo, ivi incluso, in via non esaustiva, l’uso a fini pubblicitari o su materiali promozionali o pubblicazioni, senza il previo consenso scritto da parte dell’Acquirente.
14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Il Fornitore garantisce (e dichiara) che la vendita o l’uso dei beni e/o dei servizi non viola o non contribuisce alla violazione di alcun brevetto, copyright, marchio registrato, marchio di servizio o altra proprietà intellettuale di nessuna terza parte. Con la presente il Fornitore tutela, manleva e tiene indenne l’Acquirente da e contro qualsiasi azione/rivendicazione/procedimento per contraffazione/violazione (effettivi o minacciati) in qualsiasi paese e da tutte le responsabilità e passività da questi derivanti, incluse, in via non limitativa, le spese legali e procedurali. Tutti i campioni, le maschere di montaggio, gli stampi, le sagome, i modelli, i calibri, l’attrezzatura di test, i disegni, i progetti, le specifiche e tutti gli altri materiali forniti al Fornitore rimarranno di proprietà dell’Acquirente, e il Fornitore deve conservarli in modo riservato, non deve farne alcun uso ad eccezione di quello previsto per eseguire il Contratto di acquisto, e li restituirà immediatamente all’Acquirente alla conclusione o cessazione del relativo Contratto di acquisto.
15. FORZA MAGGIORE Tutti i Contratti di acquisto sono soggetti a modifica da parte dell’Acquirente in caso di disastro naturale, incendio, incidente, sciopero, atti amministrativi o qualsiasi altro evento al di fuori della sfera di controllo dell’Acquirente.
16. RIMEDI CUMULATIVI I diritti e i rimedi riservati all’Acquirente nella Documentazione di acquisto sono cumulativi e si aggiungono agli eventuali ulteriori diritti e rimedi previsti dalla legge o in via equitativa. Nessuna rinuncia ad agire in caso di qualsiasi violazione o inadempimento costituirà rinuncia ad agire in caso di altra violazione o inadempimento, né costituirà rinuncia a nessuno dei diritti dell’Acquirente.
17. ASSICURAZIONE
17.1. Il Fornitore è tenuto a mantenere, a proprie spese, una copertura assicurativa come ragionevolmente richiesto dall’Acquirente, e in ogni caso di entità adeguata e accettabile per l’Acquirente, in particolare come tutela da possibili rischi derivanti dai beni e/o dai servizi o in relazione al Contratto di acquisto. Il Fornitore dovrà fornire prontamente conferma di tale copertura, indicando l’importo della copertura stessa, i numeri di polizza e la data di scadenza, e richiederà alla compagnia assicurativa, al broker o all’agente di fornire all’Acquirente adeguata notifica scritta di eventuali scadenze o cancellazioni della polizza o delle polizze.
17.2. Se applicabile in determinate giurisdizioni (ad es. U.S.A., Regno Unito), l’Acquirente dovrà essere indicato come assicurato aggiuntivo nella polizza per la responsabilità civile con copertura globale cui si fa riferimento nel certificato di assicurazione, se i servizi devono essere eseguiti nelle strutture dell’Acquirente.
17.3. Previo consenso del Fornitore, l’Acquirente potrà procurare una copertura assicurativa al Fornitore, a carico di quest’ultimo.
18. DOCUMENTAZIONE / PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE
18.1.Tutta la documentazione, le forniture, i materiali, le attrezzature, gli strumenti, il relativo software e altri oggetti (unitamente a tutti i relativi annessi, pertinenze, modifiche, riparazioni, rinnovamenti e sostituzioni) forniti direttamente o indirettamente dall’Acquirente al Fornitore per l’esecuzione dei servizi, o per i quali il Fornitore è stato pagato (con eccezione degli ammortamenti di prezzo per pezzo) dall’Acquirente (la “Proprietà dell’Acquirente”), sono e rimarranno di proprietà dell’Acquirente, e tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla Proprietà dell’Acquirente rimarranno dell’Acquirente stesso, soggetti solo al diritto di possesso limitato garantito al Fornitore in base alla presente sezione. L’Acquirente avrà, in qualsiasi momento, il diritto al possesso immediato della Proprietà dell’Acquirente, su richiesta dell’Acquirente stesso.
00.0.Xx Fornitore dovrà trattare la Proprietà dell’Acquirente con la dovuta cura e diligenza, mantenendola sempre pronta all’uso. Ove non diversamente concordato per iscritto, i costi per la riparazione, manutenzione e disponibilità permanente della Proprietà dell’Acquirente in perfette condizioni è di competenza del Fornitore, in tutti i suoi aspetti.
00.0.Xx richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà comunicare il contenuto dei beni forniti all’Acquirente.
19. PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE / SICUREZZA
19.1. Durante l’esecuzione del Contratto di acquisto, il Fornitore accetta di rispettare tutte le leggi e i regolamenti federali, statali e locali applicabili, ivi inclusi, in via non esaustiva, le leggi e i regolamenti sulla tutela ambientale, le leggi in materia di pari opportunità sul lavoro, la legge sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, e la legge sugli standard di lavoro equo, e di garantire tale conformità anche per i subappaltatori e i fornitori. Il Fornitore si impegna ad eseguire l’attività senza pratiche corruttive, a non essere coinvolto in attività illecite e a mettere in pratica tutte le misure necessarie al fine di evitare tali situazioni. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi di lotta alla corruzione applicabili, incluso, in via non limitativa, lo UK Bribery Act.
19.2. Il Fornitore sarà il solo e unico responsabile della conformità a tutte le disposizioni di legge per le questioni relative al lavoro, nonché per tutte le
questioni relative al proprio personale e per i collaboratori designati o assunti dal Fornitore stesso per la prestazione dei servizi previsti da un particolare Ordine di acquisto sottoposto dall’Acquirente. Non ci dovranno essere rapporti contrattuali, di lavoro o di altro tipo tra il personale dell’Acquirente e quello del Fornitore o con i suoi collaboratori designati o assunti; di conseguenza, il Fornitore sarà il solo responsabile e si assume l’obbligo di manlevare e tenere indenne l’Acquirente da qualsiasi azione o rivendicazione che il personale del Fornitore o i suoi collaboratori designati o assunti potrebbero sollevare contro l’Acquirente.
19.3. Il Fornitore dovrà mettere in atto tutte le misure preventive necessarie per salvaguardare le strutture dell’Acquirente e dovrà tenere l’Acquirente indenne da ogni possibile danneggiamento e/o danno avvenuto in relazione a incidenti sul lavoro subiti dal personale del Fornitore o dai suoi collaboratori designati o assunti.
19.4. Il Fornitore si assume l’obbligo di eseguire tutte le attività relative agli Ordini di acquisto con la propria attrezzatura e strumentazione e/o con l’autorizzazione all’uso del rispettivo proprietario. Su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà, in qualsiasi momento, fornire una prova adeguata della proprietà delle attrezzature e strumentazioni usate dal Fornitore stesso per l’esecuzione dei servizi nelle strutture dell’Acquirente. L’Acquirente non risponderà di alcun beni e/o materiali usati dal Fornitore per l’esecuzione dei servizi acquistati dall’Acquirente.
19.5. Il Fornitore dovrà occuparsi di ottenere e pagare per tutte le licenze, i permessi e le ispezioni richieste dalle autorità pubbliche riguardanti l’oggetto dell’Ordine di acquisto.
20. LEGGE APPLICABILE / GIURISDIZIONE Le disposizioni del Contratto di acquisto, comprese le presenti Condizioni Generali Indiretti, devono essere interpretate secondo le leggi del paese (Stato/Provincia ove applicabile) nel quale si trova la sede principale di attività dell’Acquirente, come indicato nell’indirizzo dell’Acquirente nell’Ordine di acquisto. Saranno esclusivamente competenti i Tribunali ordinari nel luogo di attività dell’Acquirente. Viene espressamente esclusa l’applicabilità delle disposizioni previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).
21. MODIFICHE / CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
21.1. Nessuna modifica, supplemento o emendamento alle presenti Condizioni Generali Indiretti saranno validi o vincolanti, ove non espressamente concordati per iscritto tra l’Acquirente e il Fornitore.
21.2. Nel caso in cui una disposizione delle presenti Condizioni Generali Indiretti dovesse essere dichiarata non attuabile o non valida, ciò non inficerà la validità delle restanti disposizioni.
22. RITENUTA ALLA FONTE
22.1. Nel caso in cui un regolamento legale prevedesse l’applicazione della ritenuta alla fonte e/o qualsiasi altro similare adempimento o imposta per l’Acquirente in relazione ai servizi forniti dal Fornitore (quali la fornitura di beni, l’esecuzione di servizi, la licenza di diritti), e questi dovessero essere pagati allo Stato o alle autorità governative, l’Acquirente avrà il diritto di dedurre il relativo importo della ritenuta alla fonte e/o degli altri simili adempimenti o imposte dalla remunerazione concordata. In tali casi, l’Acquirente dovrà eseguire il pagamento della remunerazione meno l’importo della ritenuta alla fonte e/o qualsiasi altro similare adempimento o imposta.
22.2. Nei casi in cui l’Acquirente avesse già pagato l’importo lordo della remunerazione senza dedurre la ritenuta alla fonte e/o qualsiasi altro similare adempimento o imposta, il Fornitore sarà obbligato a rimborsare all’Acquirente l’importo pagato per la ritenuta alla fonte e/o qualsiasi altro similare adempimento o imposta versato in relazione alla remunerazione, e tenere l’Acquirente indenne da tale pagamento.
22.3. Nella misura in cui il diritto di riscossione della ritenuta alla fonte e/o di qualsiasi altro similare adempimento o imposta, interamente o in parte, è limitato da accordi intergovernativi, il Fornitore dovrà immediatamente sottoporre tutta la documentazione (ad es. il certificato di residenza fiscale, certificato di esenzione) che rappresenta il prerequisito necessario per l’esenzione completa o parziale dalla ritenuta alla fonte per l’Acquirente.
23. DIRITTO DI ACCESSO DELL’ACQUIRENTE
L’Acquirente ha diritto, con un preavviso di ventiquattro (24) ore, di avere accesso alla struttura del Fornitore durante il normale orario di lavoro, allo scopo di ispezionare la prestazione del Fornitore come da presente Accordo. Tale diritto di accesso dovrà essere garantito, in particolare, a tutte le persone che lavorano su incarico dell’Acquirente e che sono responsabili del monitoraggio del processo di implementazione dei risultati di audit, delle ispezioni e che sono responsabili per la qualificazione del Fornitore. Inoltre, il diritto di accesso può essere esteso ai clienti e ai rappresentanti dell’Acquirente, o ai delegati delle pubbliche autorità che sono tenuti a eseguire ispezioni, tuttavia essi dovranno essere accompagnati da un rappresentante dell’Acquirente.
Il Fornitore assicurerà che l’Acquirente possa avvalersi dello stesso diritto di accesso anche nei confronti dei subfornitori e degli appaltatori del Fornitore.