ACCORDO AZIENDALE DI II LIVELLO
ACCORDO AZIENDALE DI II LIVELLO
Addì ………………….
Fra
Elior Ristorazione SpA – Divisione Itinere, rappresentata dai sigg.ri …………………………….
e
Le Segreterie Nazionali delle seguenti OOSS:
FILT CGIL rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx e ……………………….…………...
FIT – CISL rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx e ……………………………………..
UILTRASPORTI rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e ……………………………….
UGL TAF rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx e ………………………………………..
FAST MOBILITA’ rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e ……………………………….
SALPAS ORSA FERROVIE rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e …………………………………………...
Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis 4 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 16-12-2016 e ss. mm. ii. (d’ora in avanti CCNL), per la società Elior Ristorazione SpA – Divisione Itinere.
Le parti intendono pertanto raggiungere un livello di contrattazione maggiormente mirata alla gestione peculiare del settore, nel quale viene richiesto una specifica professionalità per la diversità delle esigenze di servizi offerti alla clientela.
La volontà delle Parti è quella di rinnovare aggiornare il vigente accordo aziendale adeguandolo ai mutati scenari di produzione, al nuovo modello di servizio ed alla normativa di riferimento, dotando quindi l’Azienda di un più efficacie strumento di gestione della prestazione fino al termine dell’appalto a concludere l’appalto attualmente in proroga.
In tal senso le Parti concordano che il presente Accordo decorra dal 01 luglio 2018 al 31 ottobre 2019 ottobre 2019 maggio 2021 (data scadenza ultima proroga) e non siano previste ulteriori proroghe o rinnovi. così come previsto all’art. 5 del CCNL.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme previste dal presente accordo si applicano, al personale diretto e indiretto impiegato nel perimetro dell’appalto dei servizi di ristorazione e catering a bordo treno e servizi accessori e complementari nonché della logistica afferente gli stessi
Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, troveranno completa applicazione l’accordo del cambio appalto del 30 ottobre 2013 (e successiva ratifica in data 28.04.2014), nonché le norme del vigente CCNL / Attività Ferroviaria 20.7.2012.
In merito alla diaria del personale viaggiante, stabilita al punto 2) dell’art. 9 che segue, le parti convengono di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2015, al fine di effettuare una verifica inerente gli incrementi di produttività conseguiti.
DECORRENZA E DURATA
sottoscritto tra le parti il 14 ottobre 2014 da intendersi qui confermate e trascritte. Il presente
modificato continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’accordo di II livello già
Il presente accordo decorre dal 01/08/2018 al 31/10/2019 e per quanto ivi non integrato e/o
accordo, potrà essere rinnovato così come previsto all’art. 5 del CCNL Mobilità – AF del 16 dicembre 2016 (già art. 5 del CCNL di settore del 20. 07.2012). Lo stesso, inoltre, salvo disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza, prorogherà i suoi effetti per la medesima durata, agli stessi patti e condizioni e così ad ogni successiva scadenza.
Le Parti potranno comunque recedere dal presente Contratto in ogni tempo con preavviso di trenta giorni, a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Articolo 1 RELAZIONI INDUSTRIALI
Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:
- Informazione
- Contrattazione Informazione
Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell' art. l del CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:
•eventuale evoluzione dell'assetto societario;
•linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
•modifica della macrostruttura organizzativa;
•dettaglio delle attività date in appalto;
•andamento generale dell'orario di lavoro;
•percorsi formativi;
•dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell’ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
•progetti di azioni positive;
•obiettivi di produttività;
•tassi di adesione al Fondo Pensione Complementare Eurofer;
•modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo
A livello di unità produttiva:
•organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
•Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale (in occasione del Cambio orario di Trenitalia);
•Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
•Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.
Contrattazione
Mobilità Attività Ferroviarie 20.7.2012,
La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità Ferroviaria, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL
nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:
•norme applicative della disciplina del lavoro;
•disciplina di funzionamento delle RSA RSU e RLS;
•criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive;
•premio di risultato;
•ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
•effetti dell’attività di promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
•formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;
•modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
•definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni;
•i programmi di riequilibrio delle risorse umane.
A livello di unità produttive:
•articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
•organizzazione del lavoro ed eventuali impatti a seguito di variazioni;
•effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, delle variazioni produttive e organizzative, nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
•linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Articolo 2 UNITA’ OPERATIVE
In applicazione dell’art. 45 50 punto 2 del CCNL a Mobilità-AF del 20 luglio 2014 si definiscono le seguenti Unità Operative:’
Torino, Milano, Bolzano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Villa S.Xxxxxxxx.
Le parti definiscono il sistema territoriale Campano composto dai 2 siti operativi di Napoli Centrale e Salerno Centrale come un'unica Area Operativa all’interno della quale, per ragioni di distanza (raggio < 50Km) ed opportunità logistica, il personale mobile potrà essere assegnato in regime ordinario ad una prestazione con inizio e termine in entrambe le località.
Allo stesso sarà in ogni caso garantito il rientro alla stazione di partenza a mezzo vettura o VCO graficata in turno.
Articolo 3 DECLARATORIA PROFESSIONALE
Le parti, in applicazione dell’art. 27 26 punto 1.6 1.5, e in considerazione delle peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno e delle premesse del presente Contratto, hanno individuato una nuova figura professionale che viene inserite in via sperimentale. A mero titolo esemplificativo di seguito si riporta la declaratoria della stessa:
Livello professionale C: TECNICI Area Manager
Lavoratori che svolgono analisi periodiche sull’andamento delle risorse e/o attività assegnate e fornisce feedback su problematiche che impattano sul clima organizzativo; propone suggerimenti per l’incremento delle vendite e collabora con la funzione “formazione” per valutare l’efficacia degli interventi formativi e propone eventuali ulteriori sessioni; contribuisce allo sviluppo del fatturato secondo le indicazioni di budget ricevute (p.e. illustrando le nuove iniziative promozionali); verifica che il personale operativo attui le procedure anche dal punto di vista comportamentale al fine di diffondere la cultura della soddisfazione del Cliente; verifica la conoscenza e l’applicazione delle procedure in materia di igiene dei prodotti (HACCP) e di prevenzione e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs
81/2004).
Articolo 4
ORARIO DI LAVORO PERSONALE VIAGGIANTE
Al personale si applicano, in materia di orario di lavoro, le previsioni di cui all’art. 28 27 del CCNL Mobilità AF 20.07.12, per il personale mobile vale quanto previsto al punto 2.7.F del predetto articolo.
a) I riposi Fuori Residenza potranno essere programmati sia in fascia notturna che non per un numero massimo complessivo di (diurni e/o notturni) programmabili per ogni lavoratore non potranno eccedere il numero di quattro nel mese, elevati a cinque previo accordo a livello di unità produttiva in fase di definizione turni.
b) L’assenza dalla residenza è elevabile sino a 27 48 ore come previsto dal punto 2.7 F.5 dell’art. 27 28 del CCNL . previo accordo a livello di unità produttiva. Tale elevazione non interviene in alcun modo nel computo delle giornate di ferie godute dal dipendente.
c) Il riposo giornaliero minimo in residenza, posto a seguito di un servizio programmato con una durata superiore a 13 ore, è riducibile fino a 16 ore previo accordo a livello unità produttiva, in fase di definizione turni.
d) In applicazione dell’art. 28 27 punto 2.7 F 3, in sede di contrattazione si concorda a livello aziendale che, in fase di definizione dei turni di servizio, è possibile elevare da 13 a 14 ore il limite massimo del periodo di lavoro giornaliero programmato per servizi di andata e ritorno . previo accordo a livello di unità produttiva.
e) Le elevazioni previste ai punti F.3 e F.5 del punto 2.7F dell’art. 28 27 del CCNL avverranno previo accordo aziendale in sede di definizione turni.
Atteso che la flessibilità di cui ai precedenti punti rientrano nelle previsioni di cui al DCPM 22 gennaio 2013 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a fronte dell’attivazione delle stesse scattano i riconoscimenti economici definiti al successivo art. 9 “Trattamento economico”.
Articolo 5
PERMESSI E SINDACALI – ISTITUZIONE E PREROGATIVE RSU/RLS
Ferme restando le previsioni della legge 300/70 nonché dell’art. 8 CCNL della Mobilità Area AF del 20.7.2012, convenendo sulla necessità di ridurre l’attuale numero di giornate da riconoscere per lo svolgimento delle attività sindacali. Al fine di adeguarlo all’evoluzione delle dinamiche occupazionali, in applicazione al punto 3 del predetto articolo, si conviene, per tutte le organizzazioni sindacali stipulanti, sulla seguente disciplina dei permessi giornalieri sindacali retribuiti:
1. I componenti le RSU o, fino alla costituzione, le RSA, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 nr. 300 e dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 del 20.12.1993, e s.m.i..
2. Il monte giornate mensile di permessi sindacali retribuiti riconosciuto complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale sarà pari al numero degli iscritti moltiplicato per il coefficiente 0,10 (zerovirgoladieci), con arrotondamento per eccesso. Eventuali decimali verranno arrotondati per eccesso. In caso di convocazione da parte dell’Azienda, ciascuna organizzazione sindacale avrà diritto ad un numero massimo di numero 3 permessi per evento, che non inficerà il totale permessi mensile. L’applicazione del coefficiente, qui previsto, al numero degli iscritti per ciascuna sigla avverrà nel mese di marzo di ogni anno.
Solo in fase di prima applicazione, verrà applicato sul numero degli iscritti del mese di ottobre 2014.
3. Le domande di fruizione del permesso dovranno pervenire alla Società datrice con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi. L’Azienda fornirà la comunicazione di risposta entro le 24 ore successive alla presentazione.
4. Le parti si impegnano a definire entro e non oltre 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo le modalità di costituzione, di funzionamento nonché le prerogative delle RSU e dei RLS e la data delle elezioni.
Articolo 6 PASTI AZIENDALI
Premesso che per il personale cui si applica il presente contratto valgono le previsioni dell’art. 51 48 CCNL Mobilità AF 20.07.2012, il valore del singolo ticket è pari a € 5,20.
Il personale impiegato in turno con riposo fuori residenza avrà diritto ad un ticket supplementare aggiuntivo al ticket di cui al punto precedente.
Articolo 7 Malattia
Per quanto attiene alla disciplina della Malattia e infortunio, le parti rinviano integralmente al dettato degli art.. 31 e 32 e 33 del CCNL Mobilità Ferroviaria AF 20.07.2012 ponendo l’accento sulla modifica contrattuale circa i doveri del sul fatto che al lavoratore è fatto obbligo che non può esimersi dal dovrà comunicare la propria assenza all’Azienda “prima dell’inizio del suo orario di lavoro”, ovvero giustificare l’eventuale impedimento occorso a mezzo idonea documentazione entro e non oltre il giorno di assenza così per come previsto dal primo comma dell’art. 31 del CCNL.
Articolo 8
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO EUROFER
Le parti, nel riconoscere l'applicazione dell'art. 37 54 del CCNL Mobilità AF 20.07.2012 al personale dipendente dalle società che applicano il presente contratto, individuano nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del suddetto personale.
Le parti provvederanno a disciplinare i dettagli tecnici dell’adesione al Fondo entro e non oltre 30 gg dalla firma del presente accordo.
Per le modalità di adesione e contribuzione al fondo si rimanda a quanto disciplinato nell’accordo sindacale del 18 dicembre 2014.
Articolo 9
TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE VIAGGIANTE
Le parti al fine di sviluppare la capacità produttiva delle aziende, che applicano il presente Contratto, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di sviluppo di nuove attività, in particolare, con l’adozione della nuova strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti convengono di istituire le seguenti indennità:
1. INDENNITA’ DI ASSENZA DA RESIDENZA
Al personale viaggiante viene riconosciuta l’indennità di assenza dalla residenza così come disciplinato dall'art. 77 punto 2) del CCNL Mobilità Ferroviaria, per quanto attiene al trattamento normativo.
Con riferimento alla parte economica, in applicazione dell’ultimo comma del punto 2.1 art. 77 del CCNL applicato. L’azienda corrisponderà un compenso per assenza dalla residenza secondo il seguente schema:
a far data dal 1 giugno 2018
- per servizi senza riposo fuori residenza : € 0,75 1,00
- per servizi con riposo fuori residenza : € 1,00 1,30
- per i servizi senza riposo fuori residenza, esteri : € 1,50 1,75
- per servizi con riposo fuori residenza esteri : 2,00 2,30
a far data dal 1° settembre 2019
- per servizi senza riposo fuori residenza: 1,30
- per servizi con riposo fuori residenza: 2,20
- per i servizi senza riposo fuori residenza, esteri :2,00
- per servizi con riposo fuori residenza esteri : 3,20
In caso di revisione da parte della committente Trenitalia del numero di servizi da espletare all’estero, le parti si obbligano a ridiscutere il valore della relativa indennità
2 DIARIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE.
In funzione degli incrementi economici definiti al precedente punto 1, Le parti condividono di abrogare il presente istituto normativo ed economico con effetto immediato.
Al personale di bordo che garantisce una quantità minima di nr. 100 ore di scorta, come da definizione ex art. 28 27 punto 2.1 lettera c) del CCNL applicato, maturate mensilmente, compete una diaria del valore di 0,60 Euro applicata per ciascuna ora di lavoro riferita all’orario stabilito dall’art. 28 27 punto 2.7 c.F2, CCNL applicato. I parametri di cui alla presente clausola verranno ridefiniti in base alla natura del contratto di lavoro del singolo dipendente (Part-time).
Le parti si danno reciprocamente atto che concorreranno al raggiungimento della soglia minima di cui al punto che precede, altresì
• i periodi di sosta fino ad un massimo di nr. 5 ore consecutive;
• le ore retribuite a titolo di formazione professionale;
• le ore di lavoro prestate per il servizio di caring ai FERCCIA CLUB;
• tutte le giornate di assenza dal servizio previste per legge.
3 INDENNITA’ MANEGGIO DENARO
l'indennità di cui all'art. 80 punto 1 del CCNL Mobilità /Attività Ferroviarie 20.7.2012 sarà erogata unicamente al personale con qualifica di responsabile dei servizi a bordo treno, nonchè al personale che, previa autorizzazione scritta dell’Azienda, avesse anche temporaneamente e per la sola durata dell’incarico, responsabilità e custodia delle casseforti aziendali e dei beni ivi tenuti in custodia.
4 INDENNITA’ DI FLESSIBILITA’ ORARIA
a) Al personale il cui turno prevede il superamento delle 13 ore del periodo di lavoro giornaliero sarà riconosciuta un’indennità pari a Euro 8,00 (art.83 punto 4.1 del CCNL).
b) Al personale il cui turno prevede il superamento delle 24 ore del periodo di assenza dalla residenza, sarà riconosciuta un’indennità pari a Euro 5,00.
Le indennità presenti in questo articolo sono tra loro cumulabili.
Al fine di consentire l’introduzione dei valori incrementali di cui al precedente punto 1, Le Parti concordano sul progressivo assorbimento fino a concorrenza dei valori orari erogati a titolo di scorta.
Articolo 9 BIS
TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE LOGISTICA
1. INDENNITA’ DI CELLA FRIGORIFERA
Viene istituita cosi come prevista dal vigente CCNL art 82 punto 2.2 l'indennità di cella frigorifera.
Al personale il cui turno prevede lavorazioni nelle celle frigorifere per almeno metà della prestazione lavorativa sarà riconosciuta una indennità pari ad 1,00 euro l'ora.
Articolo 10 PREMIO DI RISULTATO
In applicazione di quanto definito all’art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per come stabilito ai punti successivi:
Per tutto il personale a cui si applica il presente Contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale.
Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti territoriali di riferimento per consuntivarne i risultati e la misura media annuale del premio saranno definiti in uno specifico accordo nazionale che le parti si impegnano a stipulare entro il 31 gennaio 2015 30 settembre 2018.
1) PERSONALE VIAGGIANTE
Al personale di bordo che garantisce una quantità minima di 100 ore di scorta mese per un minimo di 10 mesi nell’anno e che alla fine del periodo abbia superato la soglia delle 1300 ore di scorta complessive, come da definizione dell’art. 27 punto 2.1 lettera c) del CCNL applicato, compete un importo di € 0,20 una diaria del valore di € 0,60 applicato per ciascuna ora di lavoro riferita all’orario stabilito dall’art. 27 punto 2.7 c. F2, CCNL applicato. I parametri di cui alla presente clausola verranno ridefiniti in base alla natura del contratto di lavoro del singolo dipendente (Part-time).
Le parti si danno reciprocamente atto che concorreranno al raggiungimento della soglia quantità minima di cui al primo capoverso del seguente punto che precede, altresì
• i periodi di sosta fino ad un massimo di 5 ore consecutive;
• le ore retribuite a titolo di formazione professionale;
• le ore di lavoro prestate per il servizio di caring ai FRECCIA CLUB;
• ELENCO VOCI
• tutte le giornate di assenza dal servizio previste per legge il cui godimento non fosse originato dall’espressa volontà dello stesso.
Il premio essendo di natura variabile, sarà erogato in 2 tranche di pari valore unitamente alle competenze del mese di Aprile e Ottobre di ogni anno a partire dall’anno 2019 ed al solo personale in forza alla data. effettuando il conteggio dei mesi in cui si è raggiunto il requisito di cui al primo capoverso e moltiplicato per l’importo economico stabilito dallo stesso capoverso.
2) PERSONALE LOGISTICA
Gli importi mensili del Pdr vengono fissati come segue:
• Per gli impianti Roma – Milano € 120,00;
• Napoli € 80,00;
• Per gli impianti Torino e Venezia € 70,00;
• Per tutti gli altri impianti € 40,00;
ll montante del PDR è determinato dagli importi, di cui sopra, moltiplicato il numero degli addetti a tempo indeterminato presenti sui rispettivi impianti. Ai fini del riconoscimento dello stesso vengono fissati i seguenti parametri:
1° indicatore: prestazione lavorativa resa per intero mese. Nel calcolo delle prestazioni rese rientreranno ferie autorizzate, permessi sindacali, ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro, permessi L. 104, congedi parentali e permessi donazione sangue;
2° indicatore: assenza nel mese di rilievi di "non conformità" e/o mancanze derivanti da negligenza, imperizia del lavoratore segnalate a fine prestazione e/o di procedimenti disciplinari chiusi che vadano oltre quanto previsto dall'art 59 del CCNL applicato Mobilità/Area AF del 20/07/2012, è (s'intende per chiusura la fase ante l'eventuale ricorso alla procedura di conciliazione ed arbitrato);
La mancanza del raggiungimento di anche uno dei 2 indicatori comporterà la decadenza del diritto all'intero importo, gli importi non erogati verranno interamente ridistribuiti sul singolo terminal tra il personale che ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
Per i terminal di Napoli, Roma e Milano viene ulteriormente concordato quanto segue:
Per l'impianto di Napoli: il premio potrà essere suscettibile di un aumento di € 20,00 al raggiungimento 95% delle prestazioni complessivamente rese da tutti gli addetti (Nel calcolo delle prestazioni rese rientreranno ferie autorizzate, permessi sindacali, ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro, permessi L. 104, congedi parentali e permessi donazione sangue). Le somme individuali non erogate per il non raggiungimento degli obbiettivi prefissati, saranno ridistribuite al personale avente diritto.
Per gli impianti di Roma e Milano: il premio potrà essere suscettibile di un aumento di € 30,00 al raggiungimento del 95% delle prestazioni complessivamente rese da tutti gli addetti per singolo terminal (Nel calcolo delle prestazioni rese rientreranno ferie autorizzate, permessi sindacali, ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro, permessi L. 104, congedi parentali e permessi donazione sangue).
Le Parti convengono che il Premio di risultato, avendo le caratteristiche di variabilità ed indeterminabilità rientra nel regime di detassazione dei premi di risultato, e pertanto potrà beneficiare del regime fiscale e detassazione previsto dalla vigente normativa.
3) RESTANTE PERSONALE.
In base all’andamento economico dell’Azienda, il personale di staff sarà fatto oggetto di una valutazione individuale della performance ed eventualmente indirizzato verso in sistema di incentive di gruppo.
L’AZIENDA IN RAGIONE DEI RISULTATI DI BILANCIO SI RISERVA LA FACOLTA’ DI RIVEDERE LE PERCENTUALI DI EROGAZIONE DEI PREMI IVI DEFINITI PREVIA MOTIVATA INFORMATIVA.
Articolo 11 WELFARE AZIENDALE
In considerazione del particolare momento di disagio economico, le Partii convengono che la personale dipendente è concessa la possibilità di accedere a delle formule di assistenza sanitaria integrativa e assicurativa inerente l’erogazione di prestazioni in ambito odontoiatrico, quale supporto alle spese sanitarie sostenute dalle famiglie. Le strutture odontoiatriche selezionate sono distribuite su tutto il territorio nazionale; suddivise per distretti sanitari, e garantiscono tariffe contenute e accessibili, nel rispetto delle linee guida nazionali emanate dal Ministero della Salute.
Si allega al presente accordo brochure esplicativa con il dettaglio dei servizi offerti (Allegato B).
Articolo 12 ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:
- ALLEGATO A: Allegato tecnico
- ALLEGATO B: brochure esplicativa servizi odontoiatrici
Articolo 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti stipulanti si danno atto che – a fronte di esplicita richiesta anche di una sola delle due parti del
presente accordo – sarà attivato un tavolo di monitoraggio periodico allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all’applicazione di cui al precedente art. 9 (Trattamento Economico).
Articolo 14 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Le parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione del punto 9 art. 22 bis del CCNL applicato, si
potrà far ricorso all’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante per i profili professionali di cui ai livelli B, C, D, E ed F della propria struttura organizzativa.
In particolare potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie della figura di
Addetto ai servizi di bordo treno
1. DISPOSIZIONI IN TURNO
Allegato tecnico A
Stesse regole di ingaggio ma nuovo accordo per corretto inserimento in turno
2. RISERVA
La composizione del Team di scorta è quella concordata in sede di accordo sui turni di servizio. La Società Elior Ristorazione S.p.A- Divisione Itinere, al fine di rispettare la composizione concordata, stabilito il fabbisogno tecnico necessario e il relativo coefficiente di sostituzione assenti, prevedranno nei Terminal ove necessario un turno di “Riserva”.
Le giornate di riserva saranno caratterizzate da un orario di inizio effettivo e da uno di termine teorico, ove l’eventuale prestazione assegnata non potrà comunque superare le 13 ore programmate e garantirà la durata dei riposi minimi giornalieri e/o settimanali.
L’Azienda potrà programmare in turno un numero massimo di due giornate in riserva per operatore al mese.
Al personale in posizione di Xxxxxxx a cui non dovesse essere assegnato un servizio ai treni, saranno attribuite, per la giornata di mancata utilizzazione, la media delle competenze accessorie del Presidio di appartenenza.
NOTA
Qualora non fosse possibile assegnare al personale RSB con turno programmato in DISPOSIZIONE o RISERVA, un servizio in linea con il proprio inquadramento professionale lo stesso sarà tenuto a svolgere la propria prestazione come ALL solo se nel Team è già presente un Capo Servizio di Ruolo, viceversa (anche in Gestione Operativa) l’eventuale Facente Funzioni in turno cederà il ruolo all’RSB subentrante.
Xxxxxx previsione sarà attuata in occasione dei turni di SPINTA.
Entro e non oltre la data del 5 novembre 2014, le parti concorderanno il piano formativo di dettaglio relativo ai profili professionali oggetto dell’apprendistato.
Composizione del TEAM
Alla luce dell’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato l’appalto sia nel campo del puro materiale ferroviario e del conseguente incremento della capillarità/quantità e rapidità del servizio offerto, sia nella dotazione di bordo sviluppata per consentire il necessario adeguamento dell’attività di caaring, sono state introdotti e testati nel tempo numerosi modelli organizzativi che hanno portato al sostanziale superamento del concetto di brigata ed alla definizione del seguente modello di equipaggio:
1. Ogni convoglio ferroviario su cui si presta il servizio di caaring/ristorazione deve prevedere un Capo Servizio (RSB) ed un numero di Addetti alla ristorazione (ALL) variabile da 1 a 5 in funzione dei servizi erogati sulla tratta e del coefficiente di frequentazione della stessa.
2. Prerogativa del Capo Servizio è il coordinamento del Team ed il presidio delle attività di rendicontazione dei corrispettivi dovuti alla vendita dei prodotti a bordo treno.
Attività, questa, verso la quale è unico responsabile circa le quadrature fiscali e di cassa e della formazione/consegna delle relative bustine portavalori presso le casseforti aziendali.
Per tale ragione la posizione predefinita in turno è al BAR, postazione che oggi sviluppa il maggior numero di incassi e che funge da cerniera per il contatto/controllo delle attività del team.
Resta invariata la responsabilità del RSB di assegnare al Team le attività ritenute più idonee al svolgimento dei servizi previsti sulla tratta, fatta eccezione per il ruolo di Executive la cui assegnazione in turno resta nella sola discrezionalità dell’Azienda.
“In omogeneità con la polifunzionalità tipica del servizio erogato a bordo treno” (cit. Verbale Accordo nazionale 19/06/2015) in via episodica e mai prevalente e nei soli turni di Riserva – Disposizione e Spinta, sarà possibile assegnare al Capo Servizio attività differenti.
Detto differente utilizzo, sarà esigibile solo in presenza di altro RSB di ruolo (no FF) e vedrà la prioritaria assegnazione dello stesso al ruolo di Executive ove presente.
Tempi Accessori
Con l’obbiettivo di concentrare l’impegno del personale di bordo verso il lavoro “pregiato” (scorta treno) e con espresso riferimento agli indicatori di cui al precedente Art.10.1, le Parti convengono di introdurre le seguenti azioni modificative:
1. Presso i presidi operativi, ove si effettuano le operazioni di controllo del carico, si prevede di individuare un turno di lavoro specializzato per lo svolgimento della suddetta attività, circa la quale sarà dispensato il Team di bordo che dovrà quindi presentarsi direttamente al treno per la ricezione della merce e della dotazione.
2. Tale specializzazione consentirà la banalizzazione dei tempi accessori in turno che resterà fissata in 30 minuti per il Capo servizio e 15 minuti per tutti gli altri componenti del Team.
3. Xxxxx restando i limiti di programmazione del turno di lavoro ed i conseguenti riposi minimi giornalieri e settimanali, ed al mero fine di rendere valorizzabili gli effetti delle modifiche introdotte ai precedenti punti, si conviene di eliminare il vincolo della sosta turno per gli impianti ove era stato introdotto a livello di contrattazione territoriale.
Per quanto concerne l’assegnazione al turno specializzato di cui al punto 1), le Parti convengono nel prioritario utilizzo delle risorse che anche temporaneamente non fossero più in possesso delle idoneità fisiche/tecniche necessarie all’attività di bordo e, a seguire, il personale che per ragioni personali ne facesse espressa e motivata richiesta.
Circa i criteri di accoglimento di queste ultime domande le parti concordano di definirle in apposito accordo entro il prossimo mese di Settembre 2018.
Letto, confermato e sottoscritto