CONTRATTO DI COMODATO
Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.)
CONTRATTO DI COMODATO
prot. n. di data
stipulato, in forma di scrittura privata,
A.S.I.S.
Il Presidente Avv. Xxxxxxx Divan
TRA
Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (in sigla e di seguito A.S.I.S.), codice fiscale e partita Iva 01591870223, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, Via 4 Novembre, n. 23/4, rappresentata dal legale rappresentante e Presidente, avv. Xxxxxxx Divan, nato a Trento il 16 giugno 1960, domiciliato per la sua carica presso la sede legale soprarichiamata;
E
Associazione sportiva dilettantistica (di seguito denominata anche
Comodataria), con sede in , Via , n. , partita Iva , rappresentata
Il Presidente
dal Presidente e Legale rappresentante signor , nato a , il ,
residente a , Via , codice fiscale , (eventuale)
iscritta al Registro nazionale delle Associazioni e delle Società sportive
dilettantistiche tenuto dal CONI al nr ,
Congiuntamente e disgiuntamente definite anche e rispettivamente “Parti” o “Parte”
PREMESSO CHE
1. A.S.I.S. ha in godimento dal Comune di Trento (proprietario) la porzione di immobile marcata nell’allegata planimetria al presente contratto - comunque ben nota alle Parti - ai sensi e per gli effetti del contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento stipulato tra Comune di
Trento e A.S.I.S. (atto rep. Comune di Trento racc. n. 28711, concluso in data 29.12.2017);
2. ai sensi dell’art. 8 comma 3 del citato contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S., A.S.I.S. ha facoltà di concedere in uso i locali degli impianti sportivi, non destinati allo svolgimento dell’attività sportiva, compatibilmente con il servizio pubblico gestito, prioritariamente ad associazioni sportive che gravitano sull’impianto nonché ad altri soggetti per far fronte a situazioni di emergenza, alle condizioni economiche di utilizzo stabilite da A.S.I.S. nel rispetto dei criteri definiti dal Comune per fattispecie analoghe;
A.S.I.S.
Il Direttore
ing- Xxxxxxx Xxxxxxxxx
3. il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., con verbale di deliberazione del …..
2019, ha approvato il “Regolamento per l’assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S.” (di seguito anche più brevemente “Regolamento”) conformemente ai criteri definiti dal Comune di Trento per fattispecie analoghe;
4. il citato Regolamento, pubblicato sul sito A.S.I.S., costituisce parte integrante del presente Contratto ancorchè non materialmente allegato;
5. è stato pubblicato il piano delle assegnazioni ordinarie/straordinarie anno …..
prot. n. ….., sul sito A.S.I.S. xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx-
t rasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/ e la porzione di
Il Presidente
immobile descritta all’art. 1 risulta affidabile in comodato alla suddetta
Comodataria, alle condizioni del citato Regolamento e del presente
6. viste la quota fissa e variabile di rimborso pubblicata in data prot. n.
per la partecipazione alle spese sostenute per la conduzione dell’immobile;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Oggetto)
1. A.S.I.S., come sopra rappresentata, concede all’a.s.d.
(Comodataria), che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, il
godimento della porzione dell’immobile di proprietà del Comune di Trento
denominato “ “, contraddistinto dalla p.ed. , p.m. , piano ….., sito in via
a Trento, individuata dagli spazi evidenziati nell’allegata planimetria che forma
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La Comodataria dichiara di ricevere la suddetta porzione di immobile in ottimo stato di conservazione. La consegna si intende effettuata con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 2 (Durata, rinnovo, recesso anticipato)
1. Il presente contratto ha durata di 6 (sei) anni decorrenti dal e scadenti il .
2. Con il consenso di A.S.I.S., il presente contratto potrà essere rinnovato per un triennio oltre il primo sessennio in forma espressa con l’assolvimento degli obblighi fiscali di registrazione e versamento della nuova imposta di registro. Sono esclusi la proroga o il rinnovo taciti o verbali.
3. Il presente contratto e l’eventuale atto di rinnovo potranno cessare anticipatamente per volontà di una delle Parti, salvo il preavviso di 3 (tre) mesi da manifestarsi con raccomandata ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
4. In caso di recesso anticipato da parte di A.S.I.S., la Comodataria non potrà avanzare nessuna richiesta di compenso, indennizzo o risarcimento danni.
5. Alla scadenza del presente contratto ed in ipotesi di recesso anticipato del presente contratto, A.S.I.S. avrà diritto alla restituzione della porzione d’immobile nel termine massimo di tre mesi e la Comodataria dovrà restituire la
porzione di immobile oggetto del presente contratto nello stesso stato di conservazione, salvo il normale deperimento d’uso.
Art. 3 (Oneri a carico della Comodataria)
1. Il presente contratto è essenzialmente a titolo gratuito. Sono a carico della Comodataria gli oneri fiscali indicati all’art. 10 del presente contratto.
A.S.I.S.
Il Direttore
ing- Xxxxxxx Xxxxxxxxx
2. Per l’occupazione degli spazi, la Comodataria si impegna a versare annualmente ad A.S.I.S. il contributo spese comunicato a mezzo corrispondenza.
3. La Comodataria verserà ad A.S.I.S. detto contributo spese in via posticipata in una rata annuale. La Comodataria deve effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data emissione fattura. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Comodataria.
4. In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori preavvisi o di messa in mora, saranno applicati gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 9.10.2002,
n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4 (Attività della Comodataria. Uso della porzione di immobile)
Il Presidente
1. La Comodataria si impegna ad usare la porzione di immobile ricevuta con la dovuta cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, custodendola e conservandola in buono stato, obbligandosi a non concederne il godimento a terzi, in tutto o in parte, né a sublocarla, in tutto o in parte.
2. La Comodataria si obbliga ad utilizzare il bene unicamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale e di non destinarlo ad uso o attività diverse da quella indicata.
3.
Alla Comodataria è fatto divieto di adibire i locali a esercizi pubblici, allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o a attività commerciali,
industriali e artigianali di qualsiasi genere, (eventuale) fatto salvo e previa
autorizzazione lo spaccio di alimenti e bevande condotto da associazioni
sportive o società sportive e rivolto ai propri associati.
4. La Comodataria non potrà apportare alla porzione di immobile oggetto del presente contratto modifiche, innovazioni o migliorie. Resta inteso che le eventuali modifiche, innovazioni o migliorie, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità o rimborso alcuni alla Comodataria da parte di A.S.I.S. né nel corso né al termine del contratto.
5. A.S.I.S. non assume nessun obbligo e responsabilità in relazione all’attività della Comodataria; ogni autorizzazione necessaria per l’attività posta in essere dalla Comodataria è a cura e spese della Comodataria.
6. L’utilizzo della porzione di immobile da parte della Comodataria deve avvenire secondo le modalità previsto nel “Regolamento per l’assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S.”, nonché di eventuali modalità di accesso e uso definite da A.S.I.S. in corso di contratto e comunicate alla Comodataria mediante corrispondenza.
7. La Comodataria si impegna a verificare che coloro che usufruiscono dei locali dati in comodato rispettino la segnaletica presente sull’impianto e che non accedano ad altre aree dell’immobile, salvo il percorso necessario per giungere agli spazi oggetto del presente contratto. A.S.I.S. si riserva la facoltà di imporre unilateralmente ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in merito all’uso dell’immobile.
Art. 5 (Obbligazioni della Comodataria)
1. La Comodataria è custode e responsabile dei beni anche propri depositati nei locali dati in comodato. In caso di deposito di beni mobili, la Comodataria dovrà riferirsi all’Ufficio tecnico sicurezza di A.S.I.S. per la verifica rispetto all’idoneità degli stessi con il carico incendio ammesso nell’edificio e la destinazione d’uso dei locali del medesimo. La richiesta di verifica all’Ufficio competente di A.S.I.S. e l’esito della verifica dovranno essere espressi in idonea comunicazione scritta.
2. La Comodataria rinuncia a rivalersi su A.S.I.S. e sul Comune di Trento per i danni ai beni mobili di sua proprietà o di proprietà di terzi depositati nei locali oggetto del presente contratto.
Art. 6 (Spettanza spese manutenzione ordinaria e straordinaria)
1. Le spese per la manutenzione ordinaria della porzione di immobile, nonché quelle relative alla sua gestione ed ogni onere per servirsi del bene (quali a titolo di esempio imbiancatura, riparazioni a infissi, porte e rubinetterie, utenza
fornitura delle utenze di energia elettrica, gas metano ed acqua calda/fredda,
(eventuale)eccezione fatta solo per la
telefonica, pulizia e smaltimento rifiuti),
saranno sostenute dalla Comodataria, senza diritto ad alcun rimborso da parte di A.S.I.S..
2. La manutenzione straordinaria e migliorativa della porzione di immobile è a carico di A.S.I.S.. E’ cura della Comodataria comunicare ad A.S.I.S. la necessità di manutenzione straordinaria e migliorativa della porzione di immobile oggetto del presente contratto e garantire ad A.S.I.S. l’accesso ai locali in comodato al fine di consentire le verifiche agli impianti e al sistema antincendio, nonché le eventuali manutenzioni straordinarie e comunque per consentire tutti i controlli ritenuti opportuni o necessari.
Art. 7 (Risoluzione)
1. In caso di:
grave inottemperanza agli obblighi previsti dal presente contratto e dall’art.
8 del Regolamento;
mancato rispetto della destinazione d’uso dei locali nonché mancato obbligo di custodia e di conservazione indicati all’art. 4 del presente contratto,
violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 2 dell’articolo 6 del Regolamento,
A.S.I.S. ha diritto di procedere all’immediata risoluzione di diritto del contratto, unicamente comunicando alla Comodataria la propria decisione, senza ulteriori avvisi formalità o eccezione alcuna, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, senza con ciò rinunciare al diritto al risarcimento dei danni.
2. In caso di risoluzione, la Comodataria non potrà avanzare nessuna richiesta di compenso, indennizzo o risarcimento danni.
3. In ipotesi di risoluzione del presente contratto, A.S.I.S. avrà diritto alla restituzione della porzione d’immobile entro il termine massimo di tre mesi e la Comodataria dovrà restituire la porzione di immobile oggetto del presente contratto nello stesso stato di conservazione, salvo il normale deperimento d’uso.
Art. 8 (Responsabilità)
1. La Comodataria dovrà costantemente avere cura di non creare danni o pregiudizi alla proprietà del Comune di Trento, all’attività del gestore A.S.I.S. e all’attività di terzi e utenti presenti nell’edificio.
2. La Comodataria è responsabile di tutti i danni a persone, cose o animali che possono derivare a terzi, a utenti, al proprietario Comune di Trento e ad A.S.I.S. in dipendenza del presente contratto di comodato e della attività svolta nei locali dati in comodato con il presente contratto e nelle aree di transito.
Art. 9 (Modifiche al contratto)
1. Qualunque modifica al presente contratto di comodato non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Art. 10 (Spettanza oneri fiscali e spese)
2. Il presente contratto di comodato di bene immobile è soggetto all’imposta di registro in misura fissa secondo la Tariffa I, parte prima, art. 5, comma 4, del
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, con registrazione da effettuarsi in termine fisso (venti giorni dalla data di stipula ai sensi dell’art. 13, comma 1, del citato D.P.R. 131/1986).
3. L’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sono a carico della Comodataria.
4. Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico della Comodataria.
Art. 11 (Autorizzazione al trattamento dei dati)
1. Ciascuna Parte autorizza l’altra a trattare e comunicare a terzi e a pubblicare sul sito A.S.I.S., in relazione agli adempimenti di legge e del presente contratto, i propri dati - eventualmente anche personali - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.
Art. 12 (Foro competente)
1. Per ogni controversia inerente all’esecuzione, all’interpretazione e all’applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.
Art. 13 (Domicilio legale)
1. Per ogni effetto del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso la propria sede. Qualsiasi modifica alla sede, per essere ritenuta valida ai fini del presente contratto, dovrà essere comunicata all’altra Parte con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e avrà efficacia dalla data dell’effettivo ricevimento della comunicazione.
Art. 14 (Disciplina applicabile)
1. Per quanto non espressamente dichiarato nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Regolamento per l’assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. e alle norme del Codice civile sul comodato (articoli da 1803 a 1812).
Trento, 2020
Redatto in due esemplari. Letto, approvato e sottoscritto.
La Comodataria
A.S.I.S.
Il Presidente Il Presidente
avv. Xxxxxxx Divan
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti approvano specificatamente le clausole inserite nei seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
La Comodataria
A.S.I.S.
Il Presidente Il Presidente
avv. Xxxxxxx Divan
Allegato: planimetria.