Al Sindaco e Assessori Comune di Vicchio
Al Presidente e ai Consiglieri
Comune di Vicchio
Al Sindaco e Assessori Comune di Vicchio
Oggetto: Convenzione per la definizione delle misure compensative da proporre in sede di conferenza dei servizi in favore dei comuni di Vicchio e Dicomano conseguenti alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Monte giogo di Villore”
Spettabile Sindaco e colleghi del Consiglio Comunale, con la presente vi invito a riflettere sull’opportunità di votare questa convenzione che è stata voluta solo dalla Giunta, la quale non ha voluto coinvolgere per tempo la Commissione Consiliare e ora vuole scaricare sul Consiglio Comunale l’onere di approvazione.
Un atto che non trova legittimazione (come si può constatare dagli allegati) in questo momento dell’iter procedurale del PAUR sia nella tempistica che nel contenuto.
Inoltre pongo la vostra attenzione su come politicamente ci è stata presentata la necessità di tale atto facendo uso di argomentazioni non fondate sotto il profilo amministrativo (“è un atto da approvare entro il 31-12-2021, ce lo chiede la Regione” ).
Visto che era necessario solo individuare le eventuali opere di compensazione da proporre alla conferenza dei Servizi la suddetta convenzione poteva essere redatta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico con la supervisione del Segretario Comunale risparmiando così soldi pubblici.
A seguito di quanto esposto con l’ausilio di quanto allego a supporto, vi chiedo di adoperarvi per il ritiro dall’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale del 28-12-2021 della suddetta convenzione.
in allegato:
- ALLEGATO 1 - D.M.10/09/2010 “Allegato” punto 14.15 Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.
- ALLEGATO 2 - note giuridico amministrative sulla proposta di convenzione avente per oggetto: convenzione per la definizione delle misure compensative da proporre in sede di conferenza di servizi in favore dei comuni di Vicchio e Dicomano conseguenti alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – eolica denominato “Monte Giogo di Villore”. Le note sono state redatte dal xxx Xxxxx Xxxxxxxxx giurista ambientale
- ALLEGATO 3 - la Convenzione con relative annotazioni in verde, da me eseguite, che puntualizzano le anomalie
Cordialmente
Xxxxx Xxxxx – Consigliere Comunale M5S a Vicchio
D.M. 10/09/2010 “Allegato” punto 14.15 Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all' Allegato 2 delle presenti lineeguida.
Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5)
Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative
1. Ai sensi dell' articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003 , l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente (7);
b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione (8);
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004 , le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004 ;
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all' allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle
misure
compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure
compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.
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ALLEGATO 2
NOTE GIURIDICO AMMINISTRATIVE SULLA PROPOSTA DI CONVENZIONE AVENTE PER OGGETTO “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE DA PROPORRE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI IN FAVORE DEI COMUNI DI VICCHIO E DICOMANO CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE – EOLICA DENOMINATO “MONTE GIOGO DI VILLORE”
Una prima frase contestabile della proposta di Convenzione è a pagina 5 e 6 della proposta di convenzione: “- per quest’ultima ragione i Comuni di Dicomano e Vicchio, da un lato, e La Società, dall’altro, intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la popolazione e per renderla consapevole della rilevanza e della necessità pubblica ed ambientale della realizzazione di impianti per la 5 produzione di energia da fonti rinnovabili quale azione necessaria nel contesto del processo di decarbonizzazione finalizzato al raggiungimento del target “emissioni nette zero al 2050”, e per favorirne, di conseguenza, l’accoglienza e l’accettazione;”
In sostanza le misure di compensazione previste come dimostra la suddetta frase non sono mirate a verificare sulla base della conclusione del procedimento di PAUR e delle relative necessarie misure di mitigazione degli impatti rilevati dalla relativa istruttoria, misure compensative a favore del territorio comunale in generale. In realtà l’obiettivo della convenzione è chiaramente quello di utilizzare la stessa come strumento di persuasione affinché la popolazione interessata accetti il progetto. Non casualmente la frase sopra riportata è preceduta dalla seguente: “- parte della popolazione percepisce le opere da realizzarsi come modifiche permanenti, con conseguente percezione di impatti di grande rilievo, rischiando di sottovalutare l’importante valenza ambientale collettiva dell’impianto;”. Qui in realtà si fa riferimento alla popolazione direttamente colpita nelle aree interessate dal progetto. Popolazione in questo caso interessata attualmente dalle procedure di espropriazione che, come è noto, hanno un percorso anche sotto il profilo dell’indennizzo diverso da quello delle c.d. misure di compensazione.
Non solo ma la Convenzione appare anche datata rispetto alla giurisprudenza costituzionale citata. Infatti recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n°46 del 23 Marzo 2021 (QUI) che precisato la natura delle misure di compensazione in materia di impianti da fonti rinnovabili ricostruendo la ratio e gli indirizzi delle linee guida nazionale del 2010 nonché della giurisprudenza amministrativa.
Non casualmente sono state ritenute illegittime anche una convenzione non seguita poi dal rilascio dell'autorizzazione unica (TAR Puglia, sezione distaccata di Lecce, sentenza 7 giugno 2013, n. 1361 - QUI) ovvero superata da una successiva
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convenzione in sede di conferenza di servizi (TAR Puglia, sezione distaccata di Bari, sentenza 24 maggio 2018, n. 737 - QUI), tutte le sentenze del TAR Puglia citate non sono state appellata. Questo a dimostrazione che per una Convenzione come quella in oggetto occorre attendere le conclusioni della Conferenza dei Servizi il cui verbale viene poi tradotto nel PAUR, questo perché solo a conclusione della stessa si potranno misurare tutti gli aspetti di impatto ambientale potenzialmente prodotti dal progetto e le misure di mitigazione necessarie tanto che come afferma la stessa giurisprudenza sopra citata potrebbe essere necessario rivedere la stessa Convenzione rendendo illegittima o comunque superata quella deliberata in precedenza. Tutto questo è coerente con la natura non patrimoniale ma strettamente ambientale delle misure di compensazione per questi impianti come peraltro riconosciuto dalla stessa proposta di Convenzione.
Non solo ma la necessità di attendere la conclusione della Conferenza dei Servizi deriva dalle stesse linee guida del 2010 e dai principi che le stesse affermano in materia di misure compensative o di mitigazione:
Infatti le linee guida affermano in primo luogo che non da luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente. Quindi è chiaro che caratteristiche e dimensioni dell’impatto del progetto sull’ambiente potranno essere definite solo a conclusione del procedimento. Infatti aggiungono le Linee Guida che le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale.
La Corte nella sentenza n° 46 del 23 Marzo 2021 ricorda che non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, ma l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, «a carattere non meramente patrimoniale», a favore degli stessi Comuni. Tali misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali,
Aggiunge la Corte che le misure devono essere miste, in parte specifiche e in parte per equivalente.
In realtà la proposta di Convenzione alla voce misure specifiche fa riferimento a generici interventi “che riguarderanno la molteplicità di esigenze territoriali, urbanistiche, ambientali, sociali (es. impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, efficientamento energetico immobili, etc.)”. In questo modo da un lato non si rispetta il principio della specificità delle misure, si lascia la decisione ad eventuali richieste dei Comuni slegandolo quindi di fatto dalla conclusioni della conferenza dei
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Servizi e susseguente PAUR dai quali, come afferma la stessa Corte Costituzionale sopra citata, potranno rilevare le misure realmente necessarie al territorio. Votare ora una delibera siffatta significa produrre una delega in bianco alle Amministrazioni Comunali in trattativa con il proponente su cosa è necessario per il territorio interessato dal progetto per mitigarne gli impatti, cosa vietata dalle Linee Guida.
Ad ulteriore dimostrazione della illegittimità della proposta di Convenzione c’è la decisione di definire in termini percentuali la ripartizione delle misure tra i due Comuni interessati. La ripartizione deriva dall’atto del 10 marzo 2021 sottoscritto dai Sindaci dei due Comuni ed è fondata su un principio per cui il Comune che avrà la maggiore percentuale è quello con il maggior numero di aereogeneratori sul proprio territorio, principio valido in termini di mera occupazione di spazi urbanistici ma che non ha alcun riscontro sotto il profilo ambientale visto che l’impatto di un parco eolico deve essere valutato in termini di area vasta e non limitata ai punti specifici di localizzazione dei singoli aereogeneratori. Solo con la conclusione della Conferenza dei Servizi si potrà stabilire anche la suddetta ripartizione che peraltro viene considerata non definitiva dalla stessa proposta di Convenzione dove a pagina 7 si afferma: “ii. Il contributo di cui al comma i. (“Importo annuo complessivo”) verrà ripartito tra i Comuni in misura del 64% in favore di Vicchio e per il restante 36% in favore di Dicomano, salva diversa determinazione dei Comuni.”
Quanto sopra non è inficiato da quanto viene riportato a pagina 3 della proposta
“- il progetto, come ratificato dalla conferenza interna regionale del 3/9/2021 ex art 26-ter, comma 3, della L.R.T. n. 40/2019 con proposta alla Giunta Regionale di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e con le relative prescrizioni,”
Premesso che il progetto non è stato ratificato, termine assolutamente improprio sotto il profilo normativo, visto che per ora è stato espresso solo il giudizio di compatibilità ambientale che è comunque interno al procedimento di PAUR unico atto titolato a “ratificare” il progetto in questione che ad oggi non risulta ancora autorizzato non casualmente si attende una nuova riunione della Conferenza dei Servizi per il prossimo 10 gennaio.
Non solo ma in termini prescrittivi il procedimento di PAUR prevede ancora il passaggio della Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 12 del DLgs 387/2003 e
s.m.i. secondo il quale: “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,…”
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx giurista ambientale
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Risulta quindi con chiarezza che detta Autorizzazione Unica potrebbe integrare le prescrizioni di VIA, peraltro espresse in una conferenza interna non prevista dalla disciplina di legge in materia, visto che potrebbe interessare ulteriori modifiche impiantistiche con possibili ulteriori impatti che potrebbero essere oggetto di ulteriori prescrizioni poi riassunte nel PAUR finale insieme con quelle espresse nel giudizio di VIA.
Non casualmente a conferma di quanto sopra espresso il Consiglio di Stato con recentissima sentenza n° 6245 del 10 settembre 2021 (QUI) “la struttura del procedimento e gli effetti propri del P.A.U.R. inducono quindi a ritenere che le relative funzioni amministrative - in quanto “integrano” la VIA “nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti” (così l’art. 1, par. 2, della direttiva 2014/52/UE) - siano espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all’Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale.”
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra espresso si chiede di ritirare la proposta di Convenzione fino alla eventuale approvazione definitiva del progetto secondo le ordinarie procedure di legge
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx 24-12-2021
CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE DA PROPORRE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI IN FAVORE DEI COMUNI DI VICCHIO E DICOMANO CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE EOLICA DENOMINATO “MONTE GIOGO DI VILLORE”
Per definire le misure compensative non si passa da una convenzione, non sancita da nessuna norma di legge e con la quale sono stati spesi inutilmente soldi pubblici, ma dalla definizione dettagliata di progetti che rientrano tra quelli dettati dal D.M. 10/09/2010 allegato 2 (Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative ) da proporre in conferenza dei servizi a carico della Ditta Proponente il Progetto.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventuno (2021), il giorno del mese di avanti a me Dott.
, quale Segretario comunale del Comune di
e come tale abilitato a ricevere e a rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, di cui l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., senza assistenza dei testimoni ai quali le parti, concordemente e con il mio consenso, rinunciano, sono comparsi:
a) il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, nato a , il , C.F. , domiciliato per la carica ricoperta presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vicchio (FI), in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. del , in nome e per conto del quale agisce;
b) il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a , il , C.F. , domiciliato per la carica ricoperta presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Dicomano (FI), in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.
del , in nome e per conto del quale agisce;
c) il Sig. , nato a , il , C.F. , in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore della società AGSM AIM S.p.A., con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, CAP 37133, C.F. 00215120239, REA , ed ivi domiciliato per la carica, qui di seguito indicata come “La Società”.
Tutti i comparenti, non parenti in linea retta, della identità personale e della piena capacità e rappresentanza, io Ufficiale rogante mi sono accertato a termine di legge, dichiarano di essere qui convenuti per stipulare il presente contratto.
Premesso che:
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ha tra le proprie finalità, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigenti, quella di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- l’art. 12 del citato X.Xxx. n. 387/2003, concernente la semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate ai sensi del comma 3, ivi comprese le opere connesse e quelle indispensabili alla costruzione e all’esercizio;
- La Società ha depositato, con nota acquisita al Protocollo regionale n. 0481473 del 31.12.2019 presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) per il “Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore”, ai sensi degli artt. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e 73-bis della L.R. n. 10/2010, con relativa documentazione depositata in data 23.12.2019 e acquisita al protocollo n. 477587;
- il procedimento comprende anche la Valutazione di Impatto Ambientale e la contestuale Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito VIncA) sui seguenti siti della Rete Natura 2000, localizzati nel territorio toscano: ZSC IT5140005 Muraglione Acquacheta, ZSC IT514004 Giogo- Colla di Casaglia e ZSC IT5180002 Foreste Alto Bacino dell’Arno (ricadenti nella Città Metropolitana di Firenze) e sui seguenti siti localizzati in Xxxxxx Xxxxxxx: ZSC-ZPS IT408002 Acquacheta e SIC-ZPS XX000000 Xxxxx Xxxxxxx–Monte Xxxxxxx (ricadenti nella provincia di Forlì-Cesena);
- nell’ambito del PAUR, La Società ha richiesto, oltre alla VIA, anche il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001;
- il progetto ricade territorialmente nei Comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI), per quanto riguarda l’impianto eolico e nel Comune di Dicomano (FI), per la maggior parte delle opere necessarie ad accedere al sito;
- il progetto, come ratificato dalla conferenza interna regionale del 3/9/2021 ex art 26-ter, comma 3, della L.R.T. n. 40/2019 con proposta alla Giunta Regionale di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e con le relative prescrizioni, prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” composto da n. 7 aerogeneratori di altezza massima all’hub pari a 99 m e potenza complessiva pari a 29,6 MW, nonché da opere accessorie necessarie all’allaccio alla rete elettrica nazionale, che avverrà mediante un cavidotto interrato di lunghezza di circa 20 km con tensione di 30 kV, che congiungerà l’impianto eolico alla sottostazione (CP) esistente gestita dalla società e.distribuzione, in adiacenza della quale verrà realizzata una nuova cabina utenza grazie alla quale la tensione verrà elevata a 130 kV per poter essere immessa nella rete di Alta Tensione;
- Agsm Aim si è detta disponibile, sin dal deposito del Progetto avvenuto il 23/12/2019, a realizzare quale misura compensativa, un Ponte sul Torrente Moscia in luogo dell’attuale guado fuori Norma; La Società ha anche, successivamente, illustrato in Conferenza di Servizi la proposta avvalendosi di un Progetto Preliminare; la CdS è oggi orientata, su indicazione specifica della VIA, a prescrivere alla Società di eseguire la progettazione definitiva del Ponte e ad avviare la richiesta di Autorizzazione, con separato iter, dello stesso, e, in caso di autorizzazione, la sua realizzazione;
- il procedimento amministrativo per il rilascio dell’Autorizzazione Unica è attualmente in corso;
- l’art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che “l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province”;
- l’art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 239/2004, a sua volta prevede che lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia
nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: “f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la disposizione di cui all’art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 387/2003, si estende anche nei confronti di tutti gli Enti Locali, ivi inclusi i Comuni, sulla base di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Sezione Terza del 14.10.2008, in merito all’interpretazione della suddetta norma, in combinato disposto con l’art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 239/2004, alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 383/2005 secondo cui la predetta norma “va intesa nel senso che possono essere imposte misure compensative carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f)” e che “comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della Regione, in sede di conferenza di servizi, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune”;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 1/04/2010, ha specificato che “la legge statale vieta tassativamente l’imposizione di un corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l’art. 12, comma 6, del D.Lgs. 387 del 2003”;
- il combinato disposto dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, unitamente alle Linee Guida D.M. 10/09/2010, punti 14.15 e 16.5, prevede che l’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo determini in sede di “conferenza di servizi” eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni di carattere territoriale ed ambientale e non meramente patrimoniali ed economiche;
- tali misure compensative, in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 delle Linee Guida D.M. 10/09/2010, possono consistere in interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, in interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti da fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente;
b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) secondo l’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non
meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004;
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell’applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l’esecuzione delle misure di mitigazione di cui all’allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto;
- la realizzazione sul territorio dei comuni di Vicchio e Dicomano delle Opere del progetto “Impianto Eolico Monte Giogo di Villore” comporta un impegno territoriale, anche avuto riguardo all’attuale configurazione fisica dei luoghi, particolarmente in fase di costruzione dell’impianto, significativo per la quantità di opere da realizzare in un lasso temporale molto ristretto;
- parte della popolazione percepisce le opere da realizzarsi come modifiche permanenti, con conseguente percezione di impatti di grande rilievo, rischiando di sottovalutare l’importante valenza ambientale collettiva dell’impianto;
- per quest’ultima ragione i Comuni di Dicomano e Vicchio, da un lato, e La Società, dall’altro, intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la popolazione e per renderla consapevole della rilevanza e della necessità pubblica ed ambientale della realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quale azione necessaria nel contesto del processo di decarbonizzazione finalizzato al raggiungimento del target “emissioni nette zero al 2050”, e per favorirne, di conseguenza, l’accoglienza e l’accettazione;
- il Consiglio Comunale di Dicomano, con proprio atto di indirizzo n. del , esecutivo ai sensi di legge, ha recepito detta manifestazione di volontà, approvando in schema il presente atto;
- il Consiglio Comunale di Vicchio, con proprio atto di indirizzo n. del ,
esecutivo ai sensi di legge, ha recepito detta manifestazione di volontà, approvando in schema il presente atto;
- il Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Delegato de La Società ha approvato il presente atto nella seduta del ;
- con il presente documento, il Comune di Dicomano, il Comune di Vicchio e La Società intendono individuare misure compensative e di valorizzazione e riequilibrio territoriale di carattere non meramente patrimoniale, ai fini del loro inserimento nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ai sensi delle Linee Guida D.M. 10/09/2010;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
LE PREMESSE SONO INECCEPIBILI È LA LORO APPLICAZIONE CHE VA IN UN'ALTRA DIRIEZIONE
ART. 1
Premesse
i. Tutto ciò di cui in premessa indicato costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Oggetto della Convenzione
ART. 2
i. Oggetto della Convenzione è la determinazione delle misure compensative e partecipative, correlate al progetto di realizzazione dell’Impianto Eolico denominato “Monte Giogo di Villore”, che La Società intende impegnarsi a corrispondere in favore dei Comuni nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010.
ART. 3
Misure di compensazione
i. Le misure compensative che La Società si impegna a porre in essere a beneficio dei Comuni di Vicchio e Dicomano, salvo diversa indicazione da parte della Conferenza dei Servizi e subordinatamente al definitivo ed irrevocabile ottenimento dell’Autorizzazione Unica in relazione al Progetto Eolico sopra indicato, consistono in Misure Specifiche e Misure Equivalenti, entrambe riconosciute per l’intera vita utile dell’Impianto. La Vita Utile dell’Impianto è intesa come il periodo di tempo intercorrente dall’avvio commerciale (immissione del primo kWh in rete) dello stesso sino all’ultimo giorno di funzionamento dell’Impianto, come risultanti dalla cessione dell’Energia alla Rete di Trasmissione Nazionale.
La Società si impegna a riconoscere un “Importo annuo complessivo” a copertura delle Misure Specifiche e delle Misure Equivalenti, meglio definite ai punti a) e b) successivi.
L’“Importo annuo complessivo” sarà pari, ogni anno, al valore che a fine anno risulterà maggiore fra il “Valore garantito” (A) ed il “Valore pari al 2,65% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta nell’anno medesimo” (B).
Il “Valore garantito” (A) è fissato:
nel primo e nell’ultimo anno di esercizio dell’Impianto: dal prodotto tra la quota giornaliera del costo fisso (€ 150.000,00 / 365 gg) ed il numero di giorni effettivi di vita dell’Impianto;
in € 150.000,00 per tutti gli altri anni di vita utile dell’Impianto (eccetto il primo e l’ultimo anno di esercizio da determinarsi come sopra).
Tale Importo annuo complessivo sarà utilizzato a copertura delle spese delle Misure specifiche e dei versamenti relativi alle Misure per equivalente, come di seguito definite:
a) Misure specifiche: prestazioni consistenti in finanziamenti e/o realizzazione di opere che saranno proposte dal Comune e che riguarderanno la molteplicità di esigenze territoriali, urbanistiche, ambientali, sociali (es. impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, efficientamento energetico immobili, etc.). L’importo dedicato alle Misure specifiche non potrà, in ogni anno, essere inferiore al 40% dell’“Importo annuo complessivo”;
b) Misure per equivalente: un contributo annuo economico pari alla rimanente parte dell’“Importo annuo complessivo” detratto quanto utilizzato per le Misure specifiche.
ii. Il contributo di cui al comma i. (“Importo annuo complessivo”) verrà ripartito tra i Comuni in misura del 64% in favore di Vicchio e per il restante 36% in favore di Dicomano, salva diversa determinazione dei Comuni. Il suddetto contributo verrà corrisposto da La Società nelle modalità indicate di volta in volta da ciascun Comune.
iii. La Società si impegna, qualora richiesto da uno o da entrambi i Comuni, ad anticipare, ai fini di finanziare opere di una certa entità, sino a 7 annualità dell’importo dedicato alle Misure specifiche di cui al comma i., punto a). Oltre a ciò la Società riconoscerà ai Comuni una annualità di “Importo annuo garantito” da corrispondersi all’avvio dei lavori come da comunicazione di legge.
Art. totalmente illegittimo in quanto:
- vengono monetizzate le misure di compensazione
- NON SONO INDIVIDUATI GLI INTERVENTI DA REALIZZARE
- i comuni si accollano la realizzazione di lavori vietati secondo l’articolo di legge di seguito riportato CON IL QUALE E’ LA DITTA PROPONENTE SI ASSUME L’ONERE DI ESEGUIRE LE OPERE DI COMPENSAZIONE , FISSATE IN CONFERENZA DEI SERVIZI, PENA LA DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE.
D.M. 10/09/2010 allegato 2 comma 3) L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.
Interventi AMMESSI: di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili
ART. 4
Durata della Convenzione
i. La durata della Convenzione è pari alla durata dell’Autorizzazione Unica, con impegno delle Parti a rinegoziarla e rinnovarla in caso di proroga o rinnovo dell’Autorizzazione Unica stessa, sino al termine della vita utile dell’Impianto.
ii. Il completamento di quanto previsto nell’art. 7, comma v, punto III) (percorso didattico dedicato alle energie rinnovabili mediante l’installazione di segnaletica e cartellonistica e con la costruzione di un nuovo bivacco) dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di avvio commerciale dell’impianto.
iii. Il ripristino della strada di cui all’art. 7, comma v, punto V), dovrà essere completato entro 6 mesi dall’avvio commerciale dell’impianto, salvo diverse indicazioni del Comune di Dicomano.
iv. Le Parti accettano e riconoscono che tutte le scadenze indicate nella presente Convenzione per la realizzazione delle opere e degli interventi da parte de La Società sono state individuate assumendo che l’entrata in esercizio dell’impianto eolico intervenga entro il Novembre 2023, a meno dell’insorgenza di problematiche legate alla Autorizzazione stessa e ai tempi di immissione in possesso delle Aree interessate.
v. La Società, ove ciò sarà possibile, inserirà nelle procedure competitive per la acquisizione di forniture e/o servizi, criteri di aggiudicazione o negoziazione che valorizzino l’utilizzo di risorse locali. Per gli affidamenti diretti saranno preferibilmente incaricati fornitori di beni e servizi operanti nei territori limitrofi all’Impianto.
Art. 5
Inizio dei lavori dell’impianto eolico
i. I lavori di realizzazione dell’impianto eolico avranno inizio a seguito della sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto necessarie ad addivenire alla legittima apertura del cantiere, ivi inclusi, senza limitazione, il definitivo e irrevocabile provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e saranno ultimati entro i termini previsti dai provvedimenti autorizzativi.
ii. La Società avrà diritto di utilizzare, con i mezzi propri, tutte le vie e le strade dei Comuni per la costruzione e l’accesso all’impianto eolico, nonché per la posa dei cavi, secondo un piano condiviso con i Comuni; tale diritto spetta a La Società per tutta la durata della presente Convenzione. Gli eventuali danni causati durante la costruzione delle infrastrutture dovranno essere comunicati per iscritto ai Comuni di Vicchio e di Dicomano ed eliminati.
ART. 6
Obblighi dei Comuni
i. Le Amministrazioni comunali per tutta la durata della Convenzione si impegnano a:
a) farsi carico di un’azione di sensibilizzazione presso la cittadinanza, finalizzata a sottolineare la valenza ambientale degli impianti da realizzare, a promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili quale contributo essenziale allo sviluppo eco-sostenibile e al rispetto ambientale, con il coinvolgimento delle varie realtà politiche, ambientali e sociali presenti sul territorio;
punto illegittimo perché comporta una spesa per l’amministrazione che dovrebbe spettare al proponente qualora lo richiedesse ai senti della L.R. 46/ sulla partecipazione
b) non compiere attività che possano ostacolare l’esecuzione dei lavori e delle opere concorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed al funzionamento dell’impianto eolico, opere accessorie e collegamenti inclusi;
punto illegittimo perché le amministrazioni non si possono impegnare ad omettere qualsiasi tipo di controllo in quanto potrebbe andare ad ostacolare l’esecuzione dei lavori
c) inserire nel proprio sito web un’apposita pagina di informazione rivolta particolarmente ai cittadini che illustri e aggiorni sulla produzione di energia dell’impianto. Si impegnano, inoltre, a rendere manifesta e pubblica la provenienza dei finanziamenti de La Società mediante apposita cartellonistica, uso del logo de La Società o altra modalità da concordare per ciascuno degli interventi finanziati.
ART. 7
Misure partecipative de La Società.
i. La necessità di contrastare l’Emergenza Climatica con una completa decarbonizzazione dell’attività umana sul pianeta nell’arco di pochi decenni, i conseguenti impegni e obbiettivi postisi dall’Europa con il Green Deal, con la Legge Clima, e con la REDII, pongono ai singoli Stati la necessità di decarbonizzare in 20-30 anni l’intero sistema energetico del Paese.
ii. Per ottemperare ai propri impegni l’Italia dovrà installare nei prossimi 9 anni ben 80.000 MW di impianti da Fonte Rinnovabili, di cui la grande maggioranza da fonte fotovoltaica ed eolica, nonché più del doppio nei 20 anni successivi.
iii. La transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili richiederà quindi la installazione di un grande numero di impianti da fonte rinnovabile su tutti i territori.
iv. In tale contesto di trasformazione è, quindi, fondamentale - da un lato - che gli impianti siano progettati e realizzati con grande attenzione e qualità tecnica e - dall’altro - che sia cura delle Amministrazioni e delle società che intendono realizzare tali impianti accompagnare la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza e la necessità della transizione energetica.
v. Pertanto, al fine di garantire ed assicurare una più ampia possibile sensibilizzazione delle famiglie residenti sui territori comunali ai temi della sostenibilità ambientale e rendere queste consapevoli della rilevanza pubblica e ambientale dell’impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per favorire l’accoglienza e l’accettazione, La Società si impegna a:
I) Vendita EE alle famiglie e agli Enti del territorio.
La Società si impegna ad offrire la possibilità di acquistare EE da La Società stessa al prezzo (relativamente alla componente energia) di borsa senza alcun ricarico economico a tutte le famiglie e agli enti pubblici o no profit o attività commerciali o artigianali il cui contatore è installato all’interno dei Comuni di Vicchio e di Dicomano, e il cui contatore abbia potenza nominale sino a 3,3 kW. Analogamente per tutte le utenze, anche superiori a 3,3 kW, intestate ai comuni di Vicchio e Dicomano.
II) Offerta PPA (Power Purchase Agreement) alle imprese.
La Società si impegna ad offrire la possibilità di aderire ad un contratto di fornitura di energia elettrica pluriennale a prezzo fisso per la durata di 5 anni, a tutte le imprese con punto di fornitura nei due Comuni che lo richiedessero, indipendentemente dalla potenza nominale.
III) Valorizzazione della sentieristica (Sentiero Didattico dedicato alle rinnovabili) e realizzazione e manutenzione del Bivacco.
La Società si impegna, come già previsto nel Progetto Definitivo, a realizzare un percorso didattico dedicato alle energie rinnovabili mediante valorizzazione della sentieristica, l’installazione di segnaletica e cartellonistica e con la costruzione di un nuovo bivacco, nel rispetto di eventuali prescrizioni definite nella Conferenza di Servizi; oltre a ciò, La Società si impegna ad integrare il medesimo su indicazioni e con la fattiva collaborazione dell’Ufficio Tecnico dei due Comuni.
IV) Posa in opera della fibra ottica e fornitura del servizio di banda ultralarga.
La Società si impegna a realizzare, a proprie spese, la posa in opera della fibra ottica e a mettere a disposizione gratuitamente la medesima fibra ottica a operatori di telecomunicazione che possano offrire la fornitura del servizio di banda ultralarga per l’abitato di Corella (Dicomano), come da proposta emersa in fase di Inchiesta Pubblica e depositata agli atti del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale quale ulteriore opera con le integrazioni progettuali del 30.12.2020.
V) Ripristini stradali.
La Società si impegna al rifacimento complessivo del manto stradale, ed opere connesse, nel tratto comunale della strada di Corella, a garanzia della piena funzionalità della stessa a valle della realizzazione dell’impianto eolico, essendo stato concordato che i ripristini stradali prescritti per la compatibilità ambientale del progetto - dati lo stato dei luoghi e l’uso previsto in fase di cantierizzazione - non possano avere carattere puntuale. Per le specifiche si veda l’allegato 1 alla presente convenzione.
Il cronoprogramma dei lavori sarà redatto nell’intento di evitare i lavori sulla strada di Corella dal 20 giugno al 15 settembre.
Qualora ciò non fosse possibile e risultasse necessario effettuare i lavori da ACC1 a ACC 12 nel periodo sopra indicato, AGSM AIM si rende disponibile a ristorare le strutture ricettive di Corella in misura pari alla metà del calo dei ricavi fiscalmente certificati fra il periodo oggetto dell’intervento e lo stesso periodo dell’anno precedente.
QUESTE OPERE SONO FATTE DA AGSM PER PROPRIA INIZIATIVA O RIENTRANO NELLE OPERE DI COMPENSAZIONE – ALTRIMENTI SONO DISCUTIBILI
ART. 8
Cessione della Convenzione
i. In caso di alienazione/cessione in qualsiasi forma dell’impianto eolico, La Società dovrà rendere noto e trasmettere agli acquirenti/subentranti gli oneri di cui alla presente Convenzione, con l’obbligo fin da ora di inserire negli eventuali atti di trasferimento, tutti i contenuti della presente Convenzione.
ii. In detti atti di trasferimento dovrà essere riportata la seguente dizione:
“l’acquirente/subentrante dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con i Comuni di Dicomano e Vicchio in data al n. di repertorio, accettandone i relativi effetti formali, sostanziali, ed obbligandosi pertanto ad osservare dette norme ed inserire le clausole di convenzione in eventuali atti di trasferimento/cessione dell’impianto eolico, con le stesse modalità e procedure sopra esposte”.
ART. 9
Spese contrattuali e registrazione
i. Tutte le spese ed i costi inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico de La Società.
ii. Le Parti, essendo le prestazioni previste dalla presente Convenzione sottoposte ad IVA, chiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
ART. 10
Disposizioni finali
i. La presente Convenzione non potrà essere modificata in tutto o in parte salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
ii. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato la presente Convenzione a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.
iii. A tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso la propria sede indicata in epigrafe.
iv. L’eventuale nullità o annullabilità di uno o più clausole del presente contratto, non comporterà l’annullamento dello stesso, ma obbliga le Parti a modificare o integrare, in buona fede, le clausole stesse, nel rispetto della legge al fine di rendere possibile, in forma adeguata, legittima e
compatibile, il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi che le Parti intendono perseguire con la sottoscrizione del presente contratto.
v. Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si richiamano le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.
ART. 11
Trattamento dei dati personali
i. I Comuni di Dicomano e Vicchio, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informano La Società che tratteranno i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione e delle attività connesse, nonché per l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 12
Foro competente
i. Per tutte le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione, comprese quelle riguardanti la sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.
Io Segretario Comunale ho ricevuto il presente contratto, dandone lettura alle Parti sopra convenute e che lo trovano conforme nel testo alla loro volontà, e insieme a me lo sottoscrivono.
La presente Convenzione è costituita da n. fogli di carta legale.
AGSM AIM S.p.A. Il Sindaco del Comune di Vicchio
Il Sindaco del Comune di Dicomano
Il Segretario Comunale di