ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO, SCARICO E TRATTAMENTO, CON RECUPERO/SMALTIMENTO, DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI PRODOTTI NELLA CITTÀ DI ROMA CAPITALE – ECCEDENTI LE QUANTITÀ TRATTATE PRESSO I TMB DI AMA S.P.A. (ROCCA CENCIA E SALARIO) – E DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI AMA S.P.A. (SCARTI, FOS E CDR/CSS), PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 7
Articolo 4 Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici 14
Articolo 5 Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore 21
Articolo 6 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione 24
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 26
Articolo 8 Verifiche e controlli 27
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio 29
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 30
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 49
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 52
Articolo 18 Rischi da interferenze 53
Articolo 19 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito 53
Articolo 21 Foro competente 56
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 56
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 58
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 60
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 62
Articolo 27 Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 61
Articolo 28 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 65
Articolo 29 Clausola finale 67
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO, SCARICO E TRATTAMENTO, CON RECUPERO/SMALTIMENTO, DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI PRODOTTI NELLA CITTÀ DI ROMA CAPITALE – ECCEDENTI LE QUANTITÀ TRATTATE PRESSO I TMB DI AMA S.P.A. (ROCCA CENCIA E SALARIO) – E DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI AMA S.P.A. (SCARTI, FOS E CDR/CSS), PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via , telefono n. , C.F. , in persona del , xxxxxx i poteri conferiti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
la , con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro , iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F.
, P. IVA _, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. _ , (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via _ , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. _ ,
P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 24 Maggio 2018, ha ravvisato la necessità di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro, con più operatori economici, per l’affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto, scarico e trattamento, con recupero/smaltimento, dei rifiuti urbani residui prodotti nella città di Roma Capitale – eccedenti le quantità trattate presso i TMB di AMA S.p.A. (Rocca Cencia e Salario) – e dei rifiuti solidi prodotti dagli impianti di trattamento
di AMA S.p.A. (scarti, FOS e CDR/CSS), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (di seguito “Servizio”), attraverso una Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. del
e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del
(di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) il Fornitore è stato selezionato all’esito della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto dei singoli Appalti Specifici discendenti dal presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti anche con riferimento ai singoli appalti basati sul presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche “Appalti Specifici”);
d) che i singoli Appalti Specifici verranno aggiudicati all’esito dei confronti competitivi che a tal fine saranno esperiti da AMA attraverso l’invio di apposite richieste di presentazione di offerta rivolte a tutti gli operatori economici con cui verrà concluso il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche “Richiesta/e di Offerta”) secondo termini, modalità e condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati, come eventualmente precisati nelle singole Richieste di Offerta;
e) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione provvisoria per un importo di Euro
( ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
g) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “D” (Protocollo di Integrità), l’Allegato “E” (DUVRI) e l’Allegato “F” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti
presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro e/o i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati, che contiene e stabilisce i termini, le modalità e le condizioni relative all’affidamento degli Appalti Specifici per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro ed all’esecuzione dei relativi contratti;
d) Appalto/i Specifico/i: ciascun appalto basato sul presente Accordo Quadro che verrà aggiudicato da AMA a seguito del rilancio - ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs.50/2016 - del confronto competitivo tra tutti i Fornitori, in base ai criteri, alle modalità ed ai
termini indicati nell’Accordo Quadro e nel resto della documentazione ad esso allegata;
e) Contratto/i: la/e lettera/e di incarico compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nella/e stessa/e richiamati, sottoscritta/e in esito a ciascun Appalto Specifico;
f) Fornitore: ciascuna Impresa o Raggruppamento Temporaneo (o Consorzio) di Imprese selezionato e che conseguentemente conclude l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare ai singoli confronti competitivi per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici e ad eseguire i relativi contratti;
g) Servizio: il servizio di caricamento, trasporto, scarico e trattamento, con recupero/smaltimento, dei Rifiuti Urbani Residui prodotti nella città di Roma Capitale – eccedenti le quantità trattate presso i TMB di AMA S.p.A. (Rocca Cencia e Salario) – e dei rifiuti solidi prodotti dagli impianti di trattamento di AMA S.p.A. (scarti, FOS e CDR/CSS), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi;
h) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
i) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
j) Protocollo di Legalità: il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “C”;
k) Protocollo di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del giorno 27/02/2015 di cui all’Allegato “D”;
l) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’Allegato “E”;
m)Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “F”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro e il Capitolato Tecnico (Allegato “A”) definiscono e prescrivono le condizioni, le modalità ed i termini, che potranno essere precisati all’interno della documentazione relativa alle singole Richieste di Offerta, per l’affidamento da parte di AMA dei singoli Appalti Specifici e per l’esecuzione dei relativi contratti da parte dei Fornitori aggiudicatari dei medesimi Appalti Specifici.
2. Con la conclusione del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga nei confronti di AMA a partecipare ai confronti competitivi che saranno esperiti da AMA, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. c), del D.Lgs n. 50/2016, per
l’aggiudicazione degli Appalti Specifici e, conseguentemente, ad eseguire il Servizio nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di esecuzione determinata nel presente atto e relativi Allegati, come eventualmente precisata nella documentazione relativa alle singole Richieste di Offerta.
3. L’importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, della somma dei valori dei singoli Appalti Specifici che verranno indetti da AMA nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro, è pari ad Euro ad € ,00 ( ), IVA esclusa, come da Ordine n.
e di un quantitativo pari a tonnellate.
4. L’Accordo Quadro non è concluso con il Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di concludere l’Accordo Quadro anche con soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso dell’esecuzione dei singoli Contratti scaturenti dall’aggiudicazione degli Appalti Specifici la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
6. AMA si riserva di richiedere, nel corso dell’esecuzione dei singoli Contratti scaturenti dall’aggiudicazione degli Appalti Specifici e
limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di chiederne di più favorevoli.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua conclusione e/o dalla data di avvio delle attività.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMA rilancerà i confronti competitivi tra i Fornitori – tramite invio della Richiesta di Offerta – per l’aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.
3. In caso di impianti ubicati al di fuori della Regione Lazio, l’avvio del Servizio sarà subordinato alla sottoscrizione di appositi accordi interregionali.
4. In caso di impianti ubicati all’estero, l’avvio del Servizio sarà subordinato alle autorizzazioni e notifiche all’uopo prescritte.
5. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Accordo Quadro fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5.
6. E’ vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
Articolo 4
Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici
1. Ciascun Fornitore deve mantenere il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al paragrafo 7.1.1 del Disciplinare di Gara, ovverosia requisiti che hanno consentito al Fornitore medesimo di partecipare alla Procedura e di sottoscrivere il presente Accordo Quadro, per tutta la durata dell’Accordo Quadro stesso di cui al precedente articolo 3.
2. Ciascun Fornitore dovrà tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al paragrafo 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
3. In particolare, ciascun Fornitore ha l’obbligo di comunicare per iscritto ad AMA, a mezzo posta elettronica certificata:
a) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché al paragrafo 7.1.1 del Disciplinare di Gara;
b) entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive.
4. Qualora un Fornitore adempia anche ad uno soltanto degli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 3 ovvero in ritardo rispetto al
termine ivi previsto, AMA potrà procedere all’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Ciascun Fornitore è altresì obbligato a comunicare ad AMA qualsivoglia eventuale causa sopravvenuta che impedisca in modo definitivo di utilizzare uno degli impianti di recupero indicati/offerti in sede di partecipazione alla Procedura (di seguito anche solo “Causa Ostativa”). Tali comunicazioni devono avvenire tempestivamente e, comunque, appena il Fornitore abbia notizia della Causa Ostativa.
6. Si precisa che le Cause Ostative non saranno ritenute imputabili al Fornitore e, conseguentemente, quest’ultimo non potrà essere ritenuto responsabile del loro verificarsi, soltanto nelle ipotesi in cui le stesse siano determinate da forza maggiore. Pertanto, ai fini della valutazione da parte di AMA della imputabilità o meno al Fornitore di una Causa Ostativa e, quindi, della sussistenza o meno di una causa di forza maggiore che l’ha determinata, il Fornitore medesimo, unitamente alla comunicazione di cui al precedente comma 4, dovrà trasmettere ad AMA anche tutta la documentazione idonea ad attestare la non imputabilità al Fornitore stesso della Causa Ostativa; sarà, in ogni caso, AMA a valutare il ricorrere o meno di una causa di forza maggiore.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso fin da ora, che:
a) le singole Cause Ostative non devono essere imputabili al Fornitore medesimo;
b) qualora una Causa Ostativa non imputabile al Fornitore, si verificasse con riferimento ad uno o più degli – ma non a tutti gli –
impianti indicati/offerti da quest’ultimo in sede di partecipazione alla presente Procedura:
i) il Fornitore continuerà a dare esecuzione al presente Accordo Quadro - partecipando ai singoli Appalti Specifici ed eseguendo i relativi contratti - utilizzando gli altri impianti di trattamento indicati/offerti ai fini della partecipazione alla Procedura e potrà inoltre offrire in aggiunta a questi ultimi, anche in sostituzione degli impianti di trattamento non più utilizzabili, altro/i impianto/i di trattamento debitamente autorizzato/i, fermo restando, quale prezzo a base d’asta per i singoli Appalti Specifici, il prezzo unitario offerto dal Fornitore per la conclusione del presente Accordo Quadro;
ii) qualora il Fornitore non indicasse/offrisse impianti di trattamento in sostituzione di quello/i per il/i quale/i si è verificata la Causa Ostativa non imputabile, AMA potrà recedere, in parte qua, per giusta causa dal presente Accordo Quadro e/o dai contratti afferenti agli Appalti Specifici già stipulati con il Fornitore;
iii) nel caso in cui, invece, con riferimento ad uno o più degli – ma non a tutti gli – impianti indicati/offerti dal Fornitore in sede di partecipazione alla Procedura si verificasse una Causa Ostativa imputabile al Fornitore AMA potrà applicare le penali di cui al successivo articolo 11 ed il Fornitore continuerà a dare esecuzione al presente Accordo Quadro, partecipando ai singoli Appalti Specifici e dando esecuzione ai relativi contratti,
utilizzando soltanto gli altri impianti di trattamento indicati/offerti ai fini della partecipazione alla presente Procedura, senza poter aggiungere nuovi impianti;
iv) qualora una Causa Ostativa non imputabile al Fornitore si verificasse con riferimento all’unico impianto di trattamento ovvero a tutti gli impianti di trattamento indicati/offerti da quest’ultimo ai fini della partecipazione alla Procedura, AMA potrà recedere per giusta causa dal presente Accordo Quadro e da tutti i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici già stipulati con il Fornitore;
v) qualora una Causa Ostativa imputabile al Fornitore si verificasse con riferimento all’unico impianto di trattamento ovvero a tutti gli impianti di trattamento indicati/offerti da quest’ultimo ai fini della partecipazione alla Procedura, AMA potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e tutti i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici già stipulati tra AMA ed il Fornitore, con le conseguenze previste al successivo articolo 14 del presente Accordo Quadro.
8. L’affidamento di ciascun Appalto Specifico avverrà a seguito del rilancio del confronto competitivo tra tutti i Fornitori del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Ai fini dell’affidamento di ciascun Appalto Specifico AMA, tramite l’invio di apposita Richiesta di Offerta, inviterà tutti i Fornitori con i quali è stato concluso il presente Accordo Quadro a presentare offerta.
10. Nella Richiesta di Offerta relativa al singolo Appalto Specifico sarà, tra l’altro (i) previsto il termine entro e non oltre il quale dovranno essere presentate le offerte dei Fornitori, le modalità di presentazione delle offerte medesime, le dichiarazioni da rendere e le ulteriori regole di ciascun confronto competitivo; (ii) precisate puntualmente le condizioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nella documentazione afferente alla Procedura.
11. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, ogni Fornitore:
a) . ha l’obbligo, pena l’escussione della cauzione di cui al successivo articolo 12, di presentare la propria offerta confermando o migliorando la percentuale di sconto offerta ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro. Detta escussione della cauzione non sarà operata da AMA nel caso in cui il Fornitore sia impossibilitato a presentare offerta per il singolo Appalto Specifico per sopravvenuta temporanea indisponibilità degli impianti di trattamento indicati/offerti ai fini della partecipazione alla presente Procedura derivante da cause di forza maggiore che dovranno essere, in ogni caso, documentate dal Fornitore ad AMA e valutate tali da quest’ultima. Qualora il Fornitore non fosse in grado di documentare e dimostrare ad AMA la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha determinato la temporanea indisponibilità dei menzionati impianti di trattamento e con ciò gli ha impedito di presentare offerta per un Appalto Specifico o qualora AMA ritenga non sussistere una causa di forza maggiore, AMA procederà
all’escussione della menzionata cauzione. Inoltre, nel caso in cui Fornitore non fosse in grado di documentare e dimostrare la causa forza maggiore o qualora AMA ritenga non sussistere una causa di forza maggiore con riferimento a più di un Appalto Specifico, AMA considererà intervenuta una Causa Ostativa imputabile al Fornitore e, conseguentemente, troverà applicazione quanto previsto al precedente comma 7; i singoli Fornitori potranno offrire nuovi impianti in aggiunta di quelli originariamente offerti ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro, fermo restando, quale prezzo a base d’asta, il prezzo unitario offerto dal Fornitore per la conclusione del medesimo Accordo Quadro;
b). i singoli Fornitori dovranno confermare o migliorare i quantitativi offerti ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro, con riferimento alla data stimata di avvio del Servizio ed al periodo di durata dell’Appalto Specifico;
c) . ciascun Fornitore, qualora in sede di partecipazione alla Procedura, abbia indicato più impianti di trattamento presso i quali eseguire il Servizio, per i singoli Appalti Specifici dovrà impiegare i menzionati impianti fino a completa saturazione del fabbisogno indicato nella singola Richiesta di Offerta per la conclusione dell’Appalto Specifico.
12. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il Fornitore nella propria offerta dovrà pertanto indicare per ciascun confronto competitivo l’impianto o gli impianti di recupero destinati al singolo Appalto Specifico.
13. Nel caso in cui, con riferimento ai singoli Appalti Specifici, il Fornitore rendesse dichiarazioni mendaci, AMA potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e tutti i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici fino a quel momento già sottoscritti e provvederà all’adozione di ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente. Si precisa inoltre che, in ogni caso, con riferimento ai singoli Appalti Specifici, così come sarà peraltro precisato anche nelle singole Richieste di Offerta, troverà applicazione la menzionata normativa.
14. L’aggiudicazione di ciascun Appalto Specifico avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ciascun Fornitore dovrà migliorare o confermare la percentuale di sconto e la quantità offerte per la conclusione del presente Accordo Quadro nonché presentare Offerta Tecnica ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio, come indicato al paragrafo 10 del Disciplinare di Gara.
15. Si precisa che, con riferimento a ciascun Appalto Specifico, la relativa graduatoria verrà formulata con criterio «a scorrimento», ossia saturando il fabbisogno di AMA sulla base delle quantità offerte dai singoli Fornitori, partendo dalla migliore offerta e procedendo, secondo l’ordine decrescente della graduatoria, fino a completa saturazione dei fabbisogni. Nei confronti del/dei soggetto/i che risulterà/risulteranno aggiudicatario/i di ciascun Appalto Specifico, ferma restando la necessità di procedere alle verifiche tecniche e documentali necessarie, si procederà alle
comunicazioni relative all’aggiudicazione secondo la normativa vigente ed agli adempimenti per la stipula del relativo Contratto.
Articolo 5
Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli Appalti Specifici.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “B” (Offerta Economica), tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di quanto oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico,
nonché nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei Contratti relativi ai singoli Appalti Specifici.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla conclusione dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “B” (Offerta Economica) del presente Accordo Quadro, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nell’Accordo Quadro, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Accordo Quadro;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nell’Accordo Quadro;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile dell’Accordo Quadro.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l’espletamento delle attività contrattuali.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici ed
a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
12. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Articolo 6
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile dell’Accordo Quadro” il Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione dell’Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici. Al Responsabile dell’Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile dell’Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di
responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
2. I recapiti del Responsabile dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
• numero cellulare , numero telefono fisso ;
• indirizzo e-mail .
Il Fornitore indica per l’invio delle Richieste di Offerta relative ai successivi rilanci competitivi per la conclusione degli Appalti Specifici la seguente PEC .
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Appalti Specifici, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, il Sig.
, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
• numero cellulare , numero telefono fisso ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di conclusione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Verifiche e controlli
1. Il Servizio oggetto dell’Accordo Quadro e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre
che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte della corretta esecuzione del Servizio oggetto del Contratto afferente a ciascun Appalto Specifico, sono determinati moltiplicando il prezzo unitario offerto dal Fornitore per l’Appalto Specifico di riferimento – ottenuto applicando la percentuale di sconto definita nell’Offerta Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta, che dovrà essere confermata o migliorata in sede di Appalto Specifico – per le tonnellate di rifiuto (RUR
– SCARTI - FOS – CRD/CSS) per le quali il Servizio è stato effettivamente svolto.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio oggetto di Accordo Quadro e, conseguentemente, dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto e dal Capitolato Tecnico come eventualmente precisato nelle relative Richieste di Offerta.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Nella Richiesta di Offerta e relativa documentazione con la quale verrà indetto il singolo Appalto Specifico sarà disciplinato l’eventuale aggiornamento del relativo corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1.
7. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da
quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro, nei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa ai quantitativi di rifiuti effettivamente e correttamente caricati, trasportati, scaricati e trattati, recuperati/smaltiti, nel mese precedente. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmettere ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, copia della documentazione relativa alle attività di trattamento, recupero/smaltimento e caricamento, trasporto e scarico (anche transfrontaliero) dei rifiuti gestiti in forza dell’Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72” e la stessa dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il
riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Appalto Specifico, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta
prestazione/l’avanzamento dei lavori (operazione “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
5. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in
tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
6. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e s.m.e.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”.
7. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei successivi Appalti Specifici. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli Appalti Specifici di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Accordo Quadro e, conseguentemente, dei successivi Appalti Specifici un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità
Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Accordo Quadro a cui si riferisce.
11. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, co. 13, del D.Lgs n. 50/2016.
12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente
concordate.
13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a) nel caso in cui lo/gli aggiudicatario/i non rispetti/no i tempi per il perfezionamento delle autorizzazioni e notifiche per spedizioni transfrontaliere fissato in 90 (novanta) giorni antecedenti la data di avvio del Servizio, per inadempienza dello/degli aggiudicatario/i, l’affidamento del servizio si risolverà con diritto di AMA al risarcimento di ogni danno patito; laddove invece il mancato rispetto del summenzionato termine non fosse imputabile ad un inadempimento dello/degli aggiudicatario/i, l’affidamento del servizio si intenderà risolto senza obbligo per lo/gli aggiudicatario/i di risarcire danni eventualmente subiti da AMA come conseguenza della risoluzione;
b) nel caso in cui il Fornitore effettuasse le comunicazioni di cui al precedente articolo 4, comma 3 in ritardo rispetto ai termini ivi prescritti, AMA, con riferimento a ciascuna comunicazione tardiva,
potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
c) nel caso in cui si verificasse una Causa Ostativa imputabile al Fornitore di cui al precedente articolo 4, comma 7, AMA, con riferimento a ciascun impianto per il quale si sia verificata la Causa Ostativa imputabile al Fornitore, potrà (i) applicare al Fornitore medesimo una penale determinata in misura pari all’importo calcolato dividendo il valore della cauzione prestata per il singolo Appalto Specifico per il numero di impianti offerti ai fini della stipula del presente Accordo Quadro (ii) nonché escutere la cauzione di cui al successivo art. 12, con riferimento a tutti i contratti afferenti agli Appalti Specifici per i quali ciascun impianto cui si riferisce la Causa Ostativa sia utilizzato;
d) nel caso in cui il Fornitore non rispetti o, comunque, non consenta il rispetto del programma di conferimento giornaliero che verrà consegnato da AMA secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, AMA, per ciascun carico non ritirato e/o conferito, potrà applicare una penale di importo pari al 20% (venti per cento) del costo complessivo risultante per il carico in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra le quantità di rifiuto da ritirare e/o conferire ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto in sede di aggiudicazione dell’Appalto Specifico);
e) nel caso in cui il Fornitore venga meno all’obbligo di consentire, comunque, l’effettuazione dei conferimenti non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, la
penale di cui al precedente punto d) verrà aumentata al 35% (trentacinque per cento) del costo complessivo risultante per il carico in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra le quantità di rifiuto da ritirare e/o conferire ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto in sede di aggiudicazione dell’Appalto Specifico);
f) relativamente ai formulari di identificazione rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati i termini fissati per la trasmissione delle copie (tramite scansione ed invio mail entro 5 (cinque) giorni dall’effettuazione del conferimento dei rifiuti presso l’impianto/gli impianti di trattamento) e degli originali (entro 3 (tre) mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al/ai trasportatore/i) degli stessi, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 20% (venti per cento) del costo complessivo risultante per il viaggio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra le quantità del rifiuto da conferire oggetto del FIR ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto in sede di
aggiudicazione dell’Appalto Specifico);
g) qualora l’Aggiudicatario del servizio, in caso di richiesta da parte AMA di servizi nelle giornate semifestive/festive, non rispetti quanto offerto relativamente al punto A.1, della tabella dei punteggi tecnici, verrà applicata una penale rispettivamente pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di mancata apertura;
h) qualora l’Aggiudicatario del servizio, in caso di richiesta da parte AMA di servizi nelle giornate festive infrasettimanali, non rispetti quanto offerto relativamente al punto A.2, della tabella dei punteggi tecnici,
verrà applicata una penale rispettivamente pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora o frazione di ora di mancata apertura;
i) qualora l’Aggiudicatario del servizio, in caso di richiesta da parte AMA di servizi nelle giornate domenicali con apertura di almeno 5 (cinque) ore, non rispetti quanto offerto relativamente al punto A.3, della tabella dei punteggi tecnici, verrà applicata una penale rispettivamente pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di mancata apertura rispetto alle 5 (cinque) ore offerte;
j) qualora l’Aggiudicatario del servizio, in caso di presenza di picchi di domanda, non rispetti i quantitativi dichiarati in sede di aggiudicazione come extra capacità di trattamento (rispetto alle quantità offerte) e/o non rispetti il limite massimo di attivazione (entro 1 settimana) e/o non rispetti il periodo minimo di estensione (fino ad 1 mese) di tale extra capacità di trattamento, sarà applicata una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del costo complessivo risultante dal prodotto tra le quantità di rifiuto non assicurate ed il corrispondente prezzo unitario
– Euro/tonnellata – offerto dall’Aggiudicatario in sede di aggiudicazione;
k) nei casi di cui al punto j) (extra capacità di trattamento offerta in sede di gara), qualora il servizio extra venga attivato oltre il previsto periodo di 1 settimana, verrà applicata una penale pari ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
l) qualora l’Aggiudicatario del servizio, risulti in difformità rispetto a quanto offerto relativamente al numero di veicoli con classe ambientale Euro 4 nella misura di almeno la metà più uno dei mezzi impiegati;
verrà applicata una penale rispettivamente pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni mezzo di classe Euro inferiore e per giorno di suo impiego;
m) qualora l’Aggiudicatario del servizio, risulti in difformità rispetto a quanto offerto relativamente al numero di veicoli con classe ambientale Euro 5 nella misura di almeno la metà più uno dei mezzi impiegati; verrà applicata una penale rispettivamente pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni mezzo di classe Euro inferiore e per giorno di suo impiego;
n) qualora l’Aggiudicatario del servizio, risulti in difformità rispetto a quanto offerto relativamente al numero di veicoli con classe ambientale Euro 6 nella misura di almeno la metà più uno dei mezzi impiegati; verrà applicata una penale rispettivamente pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni mezzo di classe Euro inferiore e per giorno di suo impiego;
o) qualora vengano formalizzate almeno 3 (tre) contestazioni riguardanti eventuali inadempienze rispetto al Capitolato Tecnico, oppure violazioni delle procedure operative stabilite da AMA, anche in caso di assenza di perdite dirette di produzione (esempio: mancata o inadeguata rendicontazione, imperfetta esecuzione del servizio, mancato rispetto di norme specifiche, ecc.), AMA avrà la facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempienza o mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati
per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e, conseguentemente i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere
il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e, pertanto, a garanzia (i) dell’obbligo del Fornitore di presentare la propria offerta per i singoli Appalti Specifici, (ii) dell’obbligo del Fornitore di confermare o migliorare la percentuale di sconto e le quantità offerte per i singoli Appalti Specifici; (iii) della serietà delle offerte presentate per i singoli Appalti Specifici e (iv) dell’obbligo del Fornitore, in caso di aggiudicazione in proprio favore dei singoli Appalti Specifici, di stipulare il relativo Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione in favore di AMA per un importo di Euro
( /00), mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico di cui risulti aggiudicatario, il Fornitore deve altresì prestare, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione definitiva a garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore stesso con la stipula del relativo Contratto. Ciascuna di dette garanzie deve essere prestata mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario
Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara. L’importo di ciascuna di dette cauzioni definitive sarà determinato ai sensi del menzionato articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Tali cauzioni/garanzie sono rilasciate a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro e dai successivi Appalti Specifici.
4. In particolare, le cauzioni/garanzie rilasciate/costituite garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. Ciascuna garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla conclusione del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici e per tutta la durata degli stessi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la relativa garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, ciascuna garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici e, in ogni
caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici o all’eventuale risoluzione anticipata dei medesimi.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche
nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la conclusione del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e conseguentemente, i contratti afferenti gli Appalti Specifici anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici), 5 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Verifiche e Controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza),
17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Intesa e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
4. AMA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, si stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
5. La risoluzione di cui al precedente comma 4 è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai successivi Appalti Specifici, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di
compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
4. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di servizi.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Accordo Quadro, che durante l’eventuale permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dei medesimi Contratti. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro ed a ciascun Appalto Specifico, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza
assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate al precedente comma 3. Inoltre, il Fornitore dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza a copertura dei rischi RC Inquinamento, per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell’ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso. Tale copertura assicurativa dovrà essere vincolata ad AMA e riportare il massimale di garanzia di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Nella clausola di vincolo l’impresa assicuratrice, prima di recedere dall’Accordo Quadro, dovrà impegnarsi a chiedere il nullaosta ad AMA ed, inoltre, non potrà eccepire il mancato pagamento del premio in caso di sinistro.
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro e, conseguentemente, i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici, si risolveranno di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e, conseguentemente, i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 18 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 19
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e,
conseguentemente, i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 20 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, l’esecuzione dei seguenti servizi: , ai soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro ed ai successivi Appalti Specifici, non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente
previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono
intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 21 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro e/o ai successivi Appalti Specifici, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici e di essere a
conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE. AMA tratta i dati relativi all’Accordo Quadro in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché
tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà
nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al Contratto/Accordo Quadro.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge
n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Accordo Quadro si intenderà risolto di
diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n.
136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo,
anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge
n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. AMA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
Articolo 27
Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “D”).
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico
verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e, conseguentemente, i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici.
3. AMA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
4. La risoluzione di cui al precedente comma 3 è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell’Accordo Quadro da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di Titolare/Amministratore delegato/impresa mandataria capogruppo del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici); Articolo 5 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza e danni); Articolo 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito); Articolo 20 (Subappalto); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico,
Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 29 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico ALLEGATO “B” - Offerta Economica ALLEGATO “C” - Protocollo di Legalità ALLEGATO “D” - Protocollo di Integrità ALLEGATO “E” - DUVRI
ALLEGATO “F” - Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010