Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura
MQ 4.4/01 ♣ Edizione 2 ♣ Revisione 0 ♣ 02/04/2013 ♣ pag. 1 di 2
1. I risultati di prova riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione consegnato in laboratorio.
2. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova.
3. I tempi di consegna dei Rapporti di Prova sono indicativi; sono definiti teoricamente sulla base della durata temporale della prova più lunga richiesta, salvo imprevisti tecnici di cui il Cliente sarà prontamente avvisato dal Laboratorio.
4. Il Laboratorio, qualora espressamente richiesto dal cliente, fornisce indicazioni per la corretta esecuzione del campionamento, indicando norme e documenti di riferimento necessari e fornendo linee guida attraverso il mod. PO 06/01. Sarà altrimenti il cliente ad assumersi qualunque responsabilità sul campionamento.
5. La quantità di campione da consegnare durante l'accettazione dello stesso è funzione della tipologia di analisi richieste. In generale si consiglia di consegnare per le analisi di routine le seguenti quantità minime:
- latte: per le analisi chimico-microbiologiche 100 mL, per le analisi residuali 500 mL
- prodotti ortofrutticoli: per le analisi microbiologiche 500 g, per le analisi residuali 1 Kg
- carne e derivati, derivati del latte, pasticceria, cioccolato e derivati, preparati alimentari, oli alimentari: per le analisi chimiche 200 g, per le analisi microbiologiche 250 g.
- sfarinati, mangimi, cereali: per le analisi microbiologiche 250 g, per le analisi chimiche-residuali 1 Kg
- acque: per le analisi chimiche e residuali 2 L, per le analisi microbiologiche 1 L in contenitore sterile
- rifiuti/fanghi/terreni: per le analisi chimiche, residuali, microbiologiche 1 Kg.
6. Per determinazioni diverse da quelle standard, la quantità di campione necessaria all'analisi verrà valutata nell'offerta formulata dal Laboratorio o alla consegna, in accordo con il personale tecnico operante.
7. Al momento dell'accettazione sarà ispezionata l'integrità del campione e la precisa identificazione dello stesso, la quantità necessaria per poter effettuare le determinazioni analitiche richieste.
8. Il laboratorio non si assume nessuna responsabilità sulla rappresentatività dei campioni non prelevati dai propri operatori.
9. Si consiglia che i campioni per i quali, da metodo di prova o da altre fonti, sia previsto il trasporto refrigerato, soprattutto con riferimento alle prove microbiologiche e alla determinazione delle sostanze organiche volatili siano riposti in contenitori isolati termicamente muniti di mattonelle di ghiaccio (polaretti), per mantenere la temperatura nel campo di temperature da 4 a 10°C, fino all’arrivo in laboratorio.
10. Un’aliquota di riserva del campione di laboratorio sarà conservata per un tempo massimo 3 giorni, a partire dalla data di emissione del Rapporto di Prova (eccetto i campioni di latte che non sono conservati), per l’eventuale ripetizione di prove, qualora ciò sia possibile, in conformità a quanto stabilito dal relativo metodo di prova.
11. Il Cliente, decorso il tempo ultimo per la conservazione dei campioni in laboratorio, si impegna al ritiro dei campioni ed al loro corretto smaltimento.
12. Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati all'attenzione del Responsabile Qualità del Laboratorio (è possibile richiedere la procedura di gestione dei reclami del Laboratorio e relativo modulo di registrazione).
13. Le registrazioni tecniche e i Rapporti di prova delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 48 mesi.
14. Per le analisi residuali, qualora siano riscontrati principi attivi diversi da quelli commissionati oppure dei picchi anomali, la loro presenza è segnalata preliminarmente a mezzo fax o e-mail e successivamente riportata nelle conclusioni al Rapporto di Prova. In particolare nel caso di picchi anomali, il Laboratorio non fornisce alcun dato quali/quantitativo degli stessi.
15. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione dal parte del Laboratorio. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente e sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.
16. Il Laboratorio informa la clientela della sussistenza di una convenzione con Accredia, l’ente di accreditamento dei laboratori di prova. Qualora sia richiesta l’emissione del Rapporto di Prova su carta intestata con il Marchio Accredia, il Laboratorio e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell’Ente. In particolare il Marchio Accredia e qualunque riferimento all’accreditamento possono essere riportati quando il Rapporto di Prova contiene almeno un risultato di prova eseguita nell’ambito dell’accreditamento ottenuto dal laboratorio, inoltre non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. L’accreditamento è l’attestazione del soddisfacimento da
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parte del Laboratorio dei requisiti espressi dai documenti di riferimento (vedi Manuale della Qualità); esso si riferisce alle prove e non al prodotto.
17. Di seguito illustriamo il significato dell’accreditamento Accredia.
Accredia (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori di Prova ) è un organismo di accreditamento dei laboratori di analisi. Il Laboratorio “GIEFFE” è un laboratorio accreditato dal Accredia al N. 0989 dal 16/12/2009. L'accreditamento rilasciato dal Accredia è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio ad effettuare le prove per le quali il Laboratorio ha richiesto e ottenuto l’accreditamento stesso. Le prove accreditate vengono registrate su schede rilasciate dal Accredia al Laboratorio insieme al certificato di accreditamento. L’elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile a vista presso la Segreteria del Laboratorio e il cliente può richiederne copia in distribuzione non controllata. L’accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI XXX XX XXX XXX 00000. Il Laboratorio “GIEFFE” ha stipulato una convenzione di accreditamento con Accredia in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l’accreditamento. Con tale accreditamento il Accredia assicura la competenza tecnica del personale, l’adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l’idoneità della struttura.
Accredia esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione per la qualità del Laboratorio. Il marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non venga riportata copia del Rapporto di Prova.
18. Il Laboratorio si impegna a pubblicizzare l’avvenuto accreditamento soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento è stato concesso. Il Laboratorio si impegna ad usare il marchio Accredia e/o fare riferimento all’accreditamento, in accordo a quanto prescritto nel documento Accredia RG-09. Il Laboratorio sorveglierà l’applicazione dei requisiti esposti ai §§ 17 e 18,di cui sopra, e l’utilizzo del Marchio Accredia o qualunque riferimento all’accreditamento da parte del Cliente.
19. Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.
20. L'orario di sportello per l’accettazione dei campioni e il ritiro dei risultati è: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.30.
21. Il Laboratorio “GIEFFE” è responsabile solo dei risultati contenuti nei Rapporti di Prova riferiti ai campioni analizzati. Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Bari.
Bitonto (BA), 02/04/2013 Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Chim. Xxxxxxx Xxxxx)