AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DISCIPLINARE DI GARA
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
XXXXXX-ROMAGNA
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI DI VENTILATORI POLMONARI PER I VARI AMBITI E REPARTI DELL’AUSL ROMAGNA ED IRST, INCLUSI GLI ACCESSORI E COMPONENTI USURABILI, DI CONSUMO/MONOPAZIENTE DEDICATO NECESSARI PER L’UTILIZZO, I SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA ED IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA PARI A 36 MESI-IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA EURO 1.018.097,00 IVA ESCLUSA-.
NUMERO GARA7225215
ALLEGATO 1: CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI:
ALLEGATO A) SCHEDA FORNITORE ALLEGATO B) PATTO DI INTEGRITA’
ALLEGATO C) DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) ALLEGATO D) DUVRI
ALLEGATO F2) CONDIZIONI DI ASSISTENZA E FORNITURA ALLEGATO G) SCHEDA OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO H) CONTRATTO POST GARANZIA
ALLEGATO I) MODULO COLLAUDO
INDICE
ARTICOLO | DESCRIZIONE | PAGINA |
1 | PREMESSE | 3 |
2 | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI | 4 |
3 | OGGETTO E NATURA GIURIDICA DELL'APPALTO, IMPORTO | 4 |
4 | DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI | 5 |
5 | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 6 |
6 | REQUISITI GENERALI | 7 |
7 | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA | 7 |
8 | AVVALIMENTO | 10 |
9 | SUBAPPALTO | 10 |
10 | GARANZIA PROVVISORIA | 11 |
11 | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 13 |
12 | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 13 |
13 | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 14 |
14 | CONTENUTO DELLA PARTE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 15 |
15 | CONTENUTO DELLA PARTE B – OFFERTA TECNICA | 21 |
16 | CONTENUTO DELLA PARTE C – OFFERTA ECONOMICA | 22 |
17 | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 22 |
18 | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 24 |
19 | COMMISSIONE GIUDICATRICE | 24 |
20 | APERTURA DELLE PARTI B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 25 |
21 | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 26 |
22 | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 26 |
23 | ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | 27 |
24 | OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE, SICUREZZA SUL LAVORO | 28 |
25 | MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA | 29 |
26 | AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI – ACQUISIZIONE DI PRODOTTI AFFINI | 30 |
27 | RITARDI, CONTESTAZIONI, PENALI | 31 |
28 | CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DEI PREZZI | 31 |
29 | FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 31 |
30 | LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI | 33 |
LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI | ||
31 | DANNI DA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO | 33 |
32 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 34 |
33 | INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 34 |
34 | RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI | 35 |
35 | NORME DI RINVIO | 35 |
ART. 1 – PREMESSE
Con determina a contrarre del Direttore dell’Unità Operativa Acquisti Aziendali n. 3359 del 25/10/2018 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di “VENTILATORI POLMONARI” per l'Azienda USL della Romagna e IRST, secondo le caratteristiche tecniche ed in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato A).
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La gara è indetta dall’Azienda USL della Romagna che opera come “stazione appaltante” conformemente alla Legge Regionale n. 22 del 21/11/2013 che ha costituito l’Azienda Unica della Romagna a partire dal 01/01/2014, per un importo presunto complessivo di Euro 1.018.097,00 (ie) comprensivo di servizio triennale di manutenzione e eventuali opzioni.
Il presente affidamento è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.
Il luogo di consegna della fornitura è tutto il territorio dell'Ausl della Romagna (Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) – codici NUTS: ITH57, ITH58, ITH59; secondo quanto indicato all'art.25 del presente disciplinare.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Xxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxx dipendente dell'Ausl della Romagna addetta all'U.O. Acquisizione Beni e Servizi. I riferimenti sono i seguenti: mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Telefono: 0547/352236.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del Codice, è individuato nel Direttore Aziendale del servizio di Fisica Medica e Ingegneria Clinica.
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto – SATER/IntercentER, ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n. 2194/2016, accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
• la registrazione al Sistema, che è elemento indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito SATER/IntercentER, dovranno selezionare la voce ”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 - DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende, oltre al presente disciplinare e al capitolato tecnico ed ai bandi di gara pubblicati nelle forme legislativamente previste, i seguenti allegati:
ALLEGATO A) PATTO DI INTEGRITA’(Busta amministrativa)
ALLEGATO B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE (Busta amministrativa) ALLEGATO C) DUVRI(Busta amministrativa)
ALLEGATO D) CONDIZIONI DI ASSISTENZA E FORNITURA(Busta Tecnica) ALLEGATO E) SCHEDA OFFERTA ECONOMICA(Busta Economica) ALLEGATO F) CONTRATTO POST GARANZIA(Busta Tecnica)
ALLEGATO G) MODULO COLLAUDO(Busta Tecnica)
La documentazione di gara ed ogni altra informazione inerente il procedimento di gara fino alla sua conclusione sono pubblicati esclusivamente sui seguenti siti: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx.
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/IntercentER è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.
2.2 - CHIARIMENTI
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx entro e non oltre il 15/11/2018. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla stazione appaltante almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno consultabili a Sistema e, inoltre, pubblicate sul sito istituzionale dell’Ausl Romagna all'indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx.
2.3 – COMUNICAZIONI
Fatta eccezione per quanto indicato al paragrafo 2.2 (chiarimenti), tutte le comunicazioni, incluse quelle effettuate ai sensi dell'art. 76 del Codice, saranno effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC dichiarato dall'Operatore Economico in fase di registrazione e, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati Membri, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di offerta.
E' onere dell'Operatore Economico concorrente provvedere tempestivamente a comunicare al RUP la variazione del suddetto recapito e modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/ guide_operatori_economici; si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni o in caso di mancato aggiornamento dei recapiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltori indicati.
ART. 3 – OGETTO E NATURA GIURIDICA DELL'APPALTO, IMPORTO
3.1 – OGGETTO DELL'APPALTO
La fornitura di tali sistemi si inquadra nel progetto dell’ammodernamento del DEA di Rimini e nell’obiettivo di uniformare le modalità operative e le strumentazioni dell’AUSL della Romagna.
Per le caratteristiche tecniche di minima e la modalità di esecuzione della suddetta fornitura (intesa come oggetto principale e secondario) si rimanda interamente al capitolato tecnico, ivi compreso e allegato quale parte integrante.
L’importo complessivo posto a base d’asta per la fornitura oggetto è di EUR 1.047.000,00
(Iva esclusa), così suddiviso per lotto singolarmente aggiudicabile:
⮚ LOTTO 1 cig 7658820234 base d’asta 350.000 euro (ie)
⮚ LOTTO 2 cig 76588234AD base d’asta 117.000 euro (ie)
⮚ LOTTO 3 cig 765882999F base d’asta 440.000 euro (ie)
⮚ LOTTO 4 cig 7658832C18 base d’asta 140.000 euro (ie)
L’Azienda Sanitaria della Romagna si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere od interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologie stabiliti dall'Azienda.
Inoltre, durante la vigenza del contratto di fornitura l’Azienda USL potrà acquistare dal fornitore aggiudicatario, per necessità di completamento debitamente motivate dal punto di vista clinico e/o tecnologico, dispositivi diversi da quelli indicati nel Capitolato Tecnico Allegato A e presenti nel listino allegato all'offerta economica (con indicazione anche della percentuale di sconto offerta), entro i limiti stabiliti dall'art. 106 c.2 del Codice.
3.2 – IMPORTO
Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto posto a base d'asta è di Euro 1.047.000,00 al netto di iva, inclusivo delle opzioni, del contratto di manutenzione post garanzia triennale, così come indicato al successivo articolo 4.
Resta salva la possibilità per la stazione appaltante dell'aumento o della diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.106 c.1 lett
e) e c.12 del Codice.
Ciascun concorrente non può presentare, a norma dell’art. 32 comma 4 del Codice più di un’offerta.
Saranno ammesse solo offerte con importo complessivo inferiore all’importo a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 59 comma 4 lett. c) del Codice.
Si precisa altresì che i prezzi unitari al netto dell’IVA offerti per ciascun riferimento componente il lotto devono corrispondere ad un importo inferiore al prezzo posto a base di gara per ogni singolo riferimento componente il lotto.
La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura qualora, a norma degli artt. 30, 94 e 95 del Codice, le offerte presentate risultassero non convenienti, non congrue o tecnicamente non idonee in relazione all’oggetto del contratto.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.
ART.4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto è di 3 anni decorrenti dalla stipula contrattuale durante i quali la scrivente Amministrazione, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva, in caso di necessità, l’esercizio dell’opzione di acquisto di ulteriori dispositivi come meglio descritto nella tabella sottostante::
LOTTO | QUANTITA’MINIMA | QUANTITA’MASSIMA |
LOTTO 01 | 8 | 9 |
LOTTO 02 | 8 | 9 |
LOTTO 03 | 6 | 19 |
LOTTO 04 | 1 | 4 |
BASE ASTA COMPLESSIVA (FORNITURA CERTA + OPZIONALE)
Pertanto, la base d’asta complessiva per la fornitura certa e opzionale oltre i servizi accessori il materiale di consumo e la manutenzione triennale post garanzia risulta pari a Euro 1.047.000,00 IVA esclusa.
Si precisa, infine, che solo la quantità minima è vincolante per l’Azienda USL della Romagna in quanto corrispondente alle reali esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto di ulteriori ventilatori e connsessi nei tempi sopra indicati, è da ritenersi non impegnativa per l’Azienda USL, essendo il suo esercizio subordinato e condizionato da circostanze al momento non prevedibili.
L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori quantità oggetto dell’opzione, alle medesime condizioni offerte, fino alla scadenza dei termini indicati, nel caso in cui l’Azienda USL si avvalga della facoltà di esercitare il “diritto di opzione”.
Alla scadenza iniziale del contratto o alla scadenza dell’eventuale periodo di rinnovo, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 c.11 del Codice (proroga tecnica di 12 mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell'art. 35 c.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad euro 1.047.000,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza, importo calcolato sommando importo originario del contratto (tre anni), importo eventuale di rinnovo del contratto (tre anni), importo eventuale di proroga del contratto (un anno).
Conformemente a quanto espresso all’art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - e tenuto altresì conto degli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Xxxxxx-Romagna 24 maggio 2011 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza -, i committenti risolvono il contratto stipulato qualora durante la sua validità temporale le sopraddette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa) rendano disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identico e/o analoga fornitura.
Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente appalto, i committenti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli O.E., anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
⮚ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
⮚ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
⮚ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
A tale fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del X.X. 00 marzo 1942 n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
ART. 6 – REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (allegato D) costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l.190/2012.
ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ed ai sensi degli articoli 81, comma 1 e 2, nonché 216 comma 13 del Codice.
Ai sensi dell'art. 59 comma 4 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 – REQUISITI DI XXXXXXXX'
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.
7.2 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83 c. 1 lett. c)
Le ditte concorrenti devono avere realizzato, presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando G.U.E. della presente procedura, forniture analoghe, per un numero complessivo, non inferiore a 3 VENTILATORI POLMONARI, a pena di esclusione. Pertanto la ditta dovrà elencare le forniture analoghe effettuate e fatturate nel periodo indicato, fino alla concorrenza del numero minimo richiesto, indicando per ciascuna fornitura: l’esatta ragione sociale del committente, l’oggetto della fornitura, ed il numero di VENTILATORI forniti, la data in cui esse sono state effettuate (possibilmente indicare gli estremi delle fatture). In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 3 anni il requisito sopra richiesto è ridotto del 50%.
In caso di RTI/Consorzio il requisito deve essere posseduto cumulativamente, fermo restando che la mandataria o il consorzio/consorziata (almeno una) deve possedere almeno il 51% del requisito richiesto.
7.2.1 iscrizione del concorrente presso il Ministero della Salute a norma dell'art.11 comma 6 e 7 e dell'art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 46/1997. La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione (articolo 15 Contenuto della Busta B – offerta tecnica);
7.2.2 per i dispositivi su misura: dichiarazione della Ditta attestante che i dispositivi su misura rispondono alle condizioni prescritte dal D.Lgs. 46/1997 di recepimento della
direttiva 1993/42/CE e X.Xxx. 37/2010 di recepimento della direttiva 2007/47/CE. Si evidenzia che dal 25/05/2017 è entrato in vigore il Regolamento 2017/745 dell'Unione Europea relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento CE n. 178/2002 e il regolamento CE n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio; tale regolamento si applica a partire dal 26/05/2020, pertanto da questa data i dispositivi medici dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute. La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione (articolo 15 Contenuto della Busta B – Offerta tecnica);
7.2.3 per i dispositivi medici con marcatura CE (componentistica): indicazione del numero di iscrizione al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici. La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione (articolo 15 Contenuto della Busta B – Offerta tecnica);
7.3 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
α. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
β. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi, alle reti di impresa e ai Geie.
7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
ART. 8 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara di cui all'art. 83 comma 1 lett.
b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89 c.7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, fermo restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del contratto, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART. 9 - SUBAPPALTO
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
− l'omessa dichiarazione della terna;
− l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiori a tre;
− l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.
ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata da:
• una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a euro 20.940,00, corrisponde al 2% del prezzo base dell'appalto (contratto originario triennale). L’importo della garanzia può essere ridotto con le modalità e le percentuali di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in corso di validità e accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale.
• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico o in assegni circolari;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
• avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
• prevedere espressamente:
◦ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
◦ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
◦ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
◦ contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
◦ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati
già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
ART. 11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo del contributo è pari a euro 140,00.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
L'offerta dovrà essere collocata, pena esclusione dalla gara, sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio del:
04/12/2018 ORE 10.00
così come indicato sul portale.
L'offerta è costituita da tre parti:
A - documentazione amministrativa B - offerta tecnica
C - offerta economica
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parti A e/o B, è causa di
esclusione.
La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Usl ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda Usl e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER/IntercentER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; in questo caso, prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico sottoporrà una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara. Non sono accettate offerte alternative.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, quali la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione, il Patto di integrità, l’informativa consegne, il modello offerta economica e le altre dichiarazioni richieste dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx.,
ovvero prevedendo la compilazione direttamente a sistema (DGUE, modello offerta economica ) all'indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART.14 - CONTENUTO DELLA PARTE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema i documenti amministrativi nel seguito descritti. Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.
I file dovranno essere in formato PDF e/o altri formati normalmente utilizzabili con gli strumenti di Office Automation più diffusi sul mercato,con attiva la possibilità di ricerca testuale e di stampa.
1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 2 – DGUE;
3 – Patto di integrità. 4- Duvri
5- Pagamento ANAC/ Avcpass/ Passoe
14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato B, e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ivi riportate.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente secondo il modello Domanda di Partecipazione - Allegato B, con le quali:
• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f- bis) e f-ter) del Codice;
• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolta la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
• accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
• dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale Ausl della Romagna n.56/2014 e integrato con Deliberazione del Direttore Generale Ausl della Romagna n.701/2014. Il Codice di Comportamento è pubblicato sul sito internet dell'Azienda Usl xxx.xxxxxxxxxxx.xx alla sezione “Amministrazione Trasparente”. L'O.E. si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
• indica i seguenti dati: ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, riferimenti Ufficio gare;
• autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al Regolamento medesimo;
• per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di riferimento, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale ditta mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
• digitalmente dal legale rappresentante ovvero da soggetto diverso munito di procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente, che deve essere allegata alla domanda;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
🗶 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
🗶 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
🗶 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
• copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema all'indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
Le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice (Parte I) sono acquisiste automaticamente dal Sistema.
Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico
Tutte le informazioni devono essere inserite dall'Operatore Economico, limitandosi alla compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della Parte II sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
• PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
• dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma
3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
• DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
• PASSOE del subappaltatore. Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80 commi 1, 2 e 5 lett.l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art.80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80 commi 1, 2 e 5 lett.l) del Codice allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
• la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all'articolo 7.1 del presente disciplinare;
• la sezione B non è da compilare;
• la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 7.3 del presente disciplinare;
• la sezione D non è da compilare in quanto nella presente procedura di gara non è previsto il possesso di requisiti relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati
Non è da compilare in quanto nella presente procedura di gara non sono previste limitazioni relative al numero di candidati.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 - Documentazione a corredo
Il concorrente allega i seguenti documenti:
• patto di integrità Allegato D della documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012), sottoscritto per accettazione, scaricabile dal sito istituzionale all’indirizzo internet
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento è immodificabile e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;
• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
• documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
• limitatamente agli O.E. che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
• ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
• DUVRI
14.3.2 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
• dichiarazione attestante:
◦ l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
◦ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
• le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
ART.15 - CONTENUTO DELLA PARTE B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
La parte B – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti descritti nel capitolato tecnico allegato.
Si precisa che:
− i documenti tecnici richiesti costituiscono elementi essenziali dell’offerta, pertanto la loro mancanza determina l’esclusione dalla gara e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante, o in ogni caso da persona legalmente abilitata ad impegnare definitivamente l’operatore economico;
− I file dovranno essere in formato PDF e/o altri formati normalmente utilizzabili con gli strumenti di Office Automation più diffusi sul mercato,con attiva la possibilità di ricerca testuale e di stampa;
- la documentazione tecnica deve essere priva – pena esclusione, di indicazioni/riferimenti (diretti e/o indiretti) ai prezzi contenuti nell’Offerta Economica;
ART.16 - CONTENUTO DELLA PARTE C – OFFERTA ECONOMICA
La ditta concorrente dovrà inserire a sistema le offerte economiche, compilando sia le apposite sezioni direttamente sulla piattaforma Intercent-er, sia gli Allegati G – OFFERTA ECONOMICA, in ogni sua parte.
Ciascun partecipante ha l’obbligo di produrre all’interno della busta C “Offerta Economica”:
a) l’Offerta economica, (a pena esclusione) redatta in lingua italiana – firmata digitalmente da persona dotata di idonei poteri di firma, utilizzando l’allegato G).
L’offerta economica deve riportare tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste negli allegati G che qui si intendono totalmente richiamate.
b) specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, indicante i costi relativi alla sicurezza propri dell’offerente (Allegati G); questi devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura, ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto devono essere superiori a € 0,00 e non meramente simbolici (rif. Art. 16 del presente Disciplinare). In caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i costi relativi alla sicurezza, propri dell’impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte dell’appalto di loro specifica competenza.
c) Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito alle spiegazioni sui prezzi proposti nell’offerta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:
• l'economia del processo di fabbricazione delle attrezzature e del metodo di prestazione del servizio di assistenza;
• le soluzioni tecniche adottate;
• le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire le attrezzature e per prestare il servizio di assistenza;
• l'originalità della fornitura e del servizio di assistenza offerti;
⮚ l’indicazione del CCNL applicato;
⮚ lo schema riepilogativo inerente l’incidenza percentuale delle voci componenti il prezzo offerto per la fornitura di cui trattasi e del relativo servizio di manutenzione, come sotto indicato a mero titolo esemplificativo:
Nr. | Descrizione | % |
1 | Spese per mano d’opera e forza lavoro impiegata | |
2 | Spese inerenti le attrezzature (ammortamenti, canoni manutentivi, materiale consumo, ecc.) | |
3 | Spese per materie prime | |
4 | Spese generali di gestione organizzativa e amministrativa | |
5 | Spese per sicurezza sul lavoro nel rispetto del T.U. D.Lgs. 81/2008 (compatibili con quanto indicato nell’apposita dichiarazione) | |
6 | Altri oneri (eventuale) | |
7 | Utile d’esercizio | |
8 | PREZZO TOTALE (come da scheda offerta) | 100% |
Le suddette informazioni saranno utilizzate nell’eventualità in cui si verifichi la condizione di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Solo nel caso in cui non le si ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta saranno richieste per iscritto, ai sensi dell’art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 ulteriori precisazioni ritenute pertinenti.
Nella busta C non deve essere inserito alcun altro documento.
Si precisa che:
− l’offerta economica deve essere formulata in euro. Tutti i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; in caso di offerta con numero
di decimali superiore a due (2), la stazione appaltante ignora i decimali successivi al secondo.
− il totale per la fornitura dovrà comprendere tutto quanto previsto nella configurazione richiesta e il relativo di assistenza tecnica e manutenzione “full risk”, non dovrà superare la relativa base d’asta, (saranno ammessi solo importi inferiori);
− La validità dell’offerta non può essere inferiore a diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
− La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implicano l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E’ nulla ogni altra clausola difforme eventualmente inserita dal concorrente nell’offerta stessa.
− La sottoscrizione dell’offerta equivale ad esatta cognizione di ogni circostanza che possa aver influito o possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del contratto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito.
− Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire l’appalto, in conformità a quanto indicato nella documentazione tecnica e nella documentazione contenuta all’interno della Busta C. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
− Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta (divieto di offerta plurima/alternativa).
− Non è ammessa la presentazione di offerte incomplete o condizionate, pena la nullità dell’intera offerta presentata.
ART. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 75 |
Offerta economica | 25 |
TOTALE | 100 |
17.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico Allegato A, secondo la relativa ripartizione dei punteggi.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 51 punti sul punteggio tecnico complessivo di 75. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel
caso in cui consegua, successivamente alla procedura di riparametrazione, un punteggio inferiore alla predetta soglia.
EVENTUALI PROVE E DIMOSTRAZIONI
In sede di esame delle offerte tecniche, su insindacabile richiesta della Commissione deputata alla valutazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento potrà convocare tutte le ditte offerenti per una presentazione dimostrativa, indicando gli argomenti oggetto della dimostrazione (“demo”); inoltre qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga opportuno – e a suo insindacabile giudizio- al fine della completa e migliore valutazione delle attrezzature offerte, le stesse nella configurazione completa offerta potranno essere soggette a prove, presso l’Azienda USL della Romagna.
Per l’esecuzione delle prove le ditte offerenti dovranno fornire in prova n.1 sistema completo (stesso modello, stessa configurazione e con le medesime caratteristiche di quello offerto in gara, dotato di materiale di consumo-vetrini- usurabili) per ogni lotto e per un periodo minimo di 7 giorni lavorativi.
I sistemi dovranno essere forniti con tutti i componenti ed accessori necessari al completo utilizzo.
La ditta dovrà inoltre:
⮚ sostenere tutte le spese di consegna e ritiro e spostamento nella sede indicata, necessarie allo svolgimento delle prove;
⮚ garantire gratuitamente adeguata e preventiva formazione ed assistenza tecnica di tipo full-risk;
⮚ non richiedere alcun indennizzo per danni di qualunque natura subiti dall’apparecchiatura nel suo normale utilizzo in sede di prova;
⮚ fornire gratuitamente gli eventuali accessori richiesti e materiali di consumo per tutta la durata della prova.
La data d’inizio del periodo di prova (la cui durata sarà di minimo 7 gg. lavorativi per ogni ditta offerente) sarà comunicata da parte del Responsabile del Procedimento con almeno 5 gg di anticipo all’indirizzo pec fornito dalla ditta in sede di gara.
La modalità della consegna e del ritiro delle apparecchiature oggetto della prova dovrà essere concordata con l’ Unità Operativa che effettuerà le prove.
Al termine delle prove i sistemi saranno consegnati alle Ditte, con specifica bolla di reso.
Le prove verranno eseguite alla presenza di alcuni membri deputati a giudicare le offerte, costituiti in sotto commissioni.
La Commissione Giudicatrice, nel suo plenum, acquisiti gli esiti di natura accertativa delle prove, procederà a riportarne i risultati nel verbale di gara e ad esprimere, sulla base di tutta la documentazione prodotta, nonché in base agli elementi accertativi emersi dalle prove stesse, le proprie valutazioni conclusive di idoneità e di qualità delle attrezzature offerte. (Tar Lazio, Roma, sent. 7 marzo 2013, n. 2456).
LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE NEI MODI E NEI TEMPI RICHIESTI COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE IMMEDIATA DAL SEGUITO DELLA GARA.
17.2 - Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica
L’attribuzione del punteggio qualitativo avverrà secondo i parametri di valutazione e relativi criteri riportati nel Capitolato Tecnico Allegato A, solo in relazione alle offerte tecniche risultate idonee, in quanto in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico Allegato X. Xxxxxxx nell’attribuzione del punteggio qualità l’esito delle eventuali demo e/o prove funzionali.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale secondo quanto previsto nell'allegato A – Capitolato Tecnico, è attribuito un coefficiente utilizzando il metodo aggregativo compensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. Pertanto a ciascun offerente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
P(i) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
P(i) = Punteggio dell’offerta i-esima;
Σ = sommatoria; n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nel Capitolato Tecnico - allegato A;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
La determinazione dei coefficienti V(a)i per ogni criterio, avverrà attraverso l'attribuzione collegiale da parte della Commissione giudicatrice dei giudizi riportati nella tabella sottostante:
• non valutabile | 0,00 |
• scarso | 0,25 |
• insufficiente | 0,50 |
• sufficiente | 0,60 |
• discreto | 0.70 |
• buono | 0,80 |
• ottimo | 1.00 |
I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.
La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non è unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.
17.3 - Riparametrazione e soglia di sbarramento
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri qualitativi, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
La somma dei punteggi definitivi di tutti gli elementi costituisce il punteggio complessivo definitivo, a questo punteggio si applicherà la soglia di sbarramento pari a 51 su 75 punti qualità; pertanto saranno escluse dal prosieguo della gara le ditte che, a seguito della procedura di riparametrazione sui singoli criteri, otterranno un punteggio complessivo di qualità inferiore a 51 punti.
In caso di esclusione per inidoneità motivata del prodotto o per mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo sopra indicato, non si procederà all’apertura ed alla lettura dell’offerta economica.
17.4 - Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica
La formula per l’attribuzione del punteggio economico prescelta è stata individuata tra quelle proposte nelle linee guida n. 2 di attribuzione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n.1005 del 21 settembre 2016. Il prezzo di riferimento ai fini dell’aggiudicazione, in base al quale calcolare il ribasso % offerto (con al massimo due decimali per troncamento), sarà quello risultante dall’offerta economica complessivadi cui all’Allegato “G”(scheda offerta economica), alla voce “da riportare su SATER” in relazioneall'importo a base di gara (esempio: base gara € 100, offerta € 90: corrisponde ad uno sconto del 10%- il sistema SATER prende in considerazione automaticamente il ribasso offerto dai concorrenti in valore assoluto).
Il punteggio massimo per l'offerta economica è di punti 25.
E' attribuito all’elemento prezzo un coefficiente (=esponente), variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “Non lineare”, ossia il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla
seguente formula di tipo non lineare:
Vi = (Ri / Rmax)α
Dove
Vi = Coefficiente assegnato all’offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Ri = ribasso % offerto dal concorrente i-esimo(i), calcolato come sopra indicato. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso Vi assume il valore di 1.
Rmax = ribasso % dell’offerta più conveniente
α = 0,4
La ditta partecipante dovrà indicare quotazioni che risultino inferiori alla base d’asta.
17.5 - Metodo per il calcolo dei punteggi finali
La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto (punti prezzo + punti qualità).
Si precisa che:
1. Il valore offerto che verrà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio economico è l’importo complessivo offerto riportato su SATER (v. sopra,
lett. a), salvo il caso di rettifica qualora si rilevassero errori di calcoli all’interno dell’Allegato “E”,
2. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta,
3. Gli ulteriori valori economici indicati in scheda di offerta economica potranno essere utilizzati per esercitare opzioni di riscatto, proseguire con servizi di assistenza tecnica, ecc. dopo la scadenza del contratto, ovvero eventualmente acquisire elementi/articoli opzionali
ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE A
– VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le date per l'apertura/sblocco dell'offerta amministrativa, tecnica e della successiva offerta economica saranno comunicate ai concorrenti ESCLUSIVAMENTE con avviso pubblicato sul sito internet della ASL committente xxx.xxxxxxxxxx.xx – sezione bandi e gare d’appalto, con un preavviso di 3 giorni.
Alle sedute pubbliche vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega (a cui deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Gli eventuali cambiamenti delle sedute pubbliche, che si dovessero rendere necessari saranno comunicati ai concorrenti tramite apposito avviso pubblicato sul sito: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx
a tal fine i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente il profilo committente.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate a Sistema e procederà allo sblocco ed alla verifica della completezza della documentazione amministrativa allegata, verificherà la ricezione della campionatura richiesta.
Successivamente il Responsabile del Procedimento procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
• attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Si precisa che la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
ART. 20 - APERTURA DELLE PARTI B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Il Presidente della commissione giudicatrice e il seggio di gara procederanno in seduta pubblica allo sblocco delle parti contenenti le offerte tecniche caricate a sistema (parte B) ed alla presa d'atto della documentazione tecnica presentata. Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame delle offerte tecniche, inclusive della campionatura, ed alla loro valutazione ed attribuzione dei punteggi tecnici applicando i criteri e le formule indicati nel Capitolato tecnico allegato A e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente articolo 17. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all'articolo 17 e li comunica al Responsabile del Procedimento che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Non si procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Terminati i lavori della Commissione giudicatrice, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi di qualità ottenuti e per lo sblocco della parte C – Offerta economica.
La data e l'orario della seduta pubblica per l'apertura delle parti B e C sono comunicate agli operatori economici partecipanti mediante avviso sul Sistema con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
In occasione della 3° seduta pubblica il soggetto che presiede la gara:
• dichiara l’eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e pertanto la loro esclusione dalla gara;
• relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, dà lettura dei punteggi assegnati e procede allo sblocco delle offerte economiche (parte C), verifica la presenza della documentazione richiesta e quindi dà lettura dell’importo economico del lotto offerto;
• procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 17.4, ed all'attribuzione del punteggio complessivo secondo quanto previsto all'articolo 17.5;
• redige la graduatoria provvisoria e formula la proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente ex art. 95 c.3 del Codice. E' fatta salva in ogni caso la verifica di anomalia ex art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa;
• adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una Ditta concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno custoditi dall’Azienda USL nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. In questa ipotesi tutta la documentazione (amministrativa e tecnica) e la busta chiusa dell’offerta economica saranno conservate agli atti. La Ditta offerente potrà richiedere la restituzione integrale del plico, decorsi i termini per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, con lettera a firma del legale rappresentante.
A tutela della “par condicio” delle ditte concorrenti non è ammessa la presentazione di offerte alternative, pena la nullità dell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli previsti dal Codice.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento - che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
ART.22 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
🗶 richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
🗶 richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) la comunicazione di cui sopra vale come svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del Codice e per i lotti che rispettano le condizioni previste, si riserva la facoltà di prevedere l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 980(giornali)+ €2500 pubblicazioni di legge. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione sostenute non preclude alla stipula del contratto, ma in ogni caso, in occasione del primo pagamento eseguito dalla stazione appaltante a favore dell’aggiudicatario, è effettuata una ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
ART. 23 – ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del Codice, ai sensi del quale la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell’approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante accorda l’accesso nel rispetto dell’art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).
In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l’accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall’art. 53 del Codice e dal D.P.R. 184/2006.
ART. 24 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE, SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria risponde dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l’Azienda USL da qualsiasi azione che al riguardo le venisse mossa.
L’aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata all’Azienda USL per l’inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed il personale da esso dipendente.
La ditta aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
SICUREZZA SUL LAVORO
Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. E' parte integrante della documentazione di gara l’Informativa consegne dell’Ausl della Romagna (allegato E) redatta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il modello descrive i rischi specifici dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara. L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a
quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all’affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a zero.
Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell’esecuzione (DEC) - prima dell’avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l’efficacia e l’efficienza delle azioni di coordinamento.
ART. 25 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
OBBLIGHI E LUOGHI DI CONSEGNA
La consegna di prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda USL negli ordini di fornitura. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore, pertanto questi deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.
Per le prescrizioni specifiche di consegna si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico Allegato A, paragrafo “Consegna dei manufatti e spese di trasporto”, con particolare riferimento ai tempi, ai luoghi e alle modalità di consegna dei manufatti.
DOCUMENTO DI TRASPORTO:
L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia è consegnata all’Azienda Sanitaria. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:
- numero di ordine emesso dall’Azienda USL;
- luogo di consegna;
- elenco del materiale consegnato;
- quantità consegnata distinta per lotto e scadenza;
- temperatura di conservazione (solo nei casi di consegna di materiale la cui conservazione presupponga una temperatura diversa dalla temperatura ambientale).
Nel caso in cui il DDT non riporti tutte le informazioni obbligatorie sopra elencate, sono applicate le penali previste in apposito articolo del presente documento. La firma sul DDT, all’atto di ricevimento della merce, indica la mera corrispondenza dei colli inviati dal fornitore;
pertanto, l’Azienda USL si riserva la facoltà di accertare quantità e qualità della merce in un momento successivo alla consegna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23-quarter, x. 0, xxxxx X.X. Xxxxxx-Xxxxxxx 24/05/2004, n. 11 e s.m.i, nonché della conseguente D.G.R. 23 marzo 2015, n. 287, le Aziende e gli enti del SSR a partire dal 30 giugno 2016, sono tenuti ad emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema Regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti (SiCiPa-ER), pertanto l’operatore economico si impegna a ricevere ordini elettronici e ad inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER, secondo le modalità previste dalle disposizioni inerenti alle modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (NoTI-ER) e per la sua utilizzazione (art. 23–ter,
c. 3, L.R. 11/2004 e D.G.R. 1484/2014) e, comunque, ad adempiere tempestivamente alle linee guida che potranno essere impartite a livello regionale e/o nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale.
L’aggiudicatario, dovrà fornire agli uffici ordini aziendali, indicazione sull’Access Point provider di cui intende avvalersi per la gestione del ciclo passivo informatizzato riferito al ricevimento di ordini elettronici ed alla emissione di DDT informatizzati verso l’AUSL della Romagna. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare se intende avvalersi delle modalità semplificate di ricezione ordini e invio DDT tramite la piattaforma di e-Procurement e in questo caso dovrà fornire il Partecipant ID ottenuto al termine della registrazione al servizio.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
• Accettazione della merce in caso di arrivo di DDT solo elettronico: tutti i DDT elettronici devono essere considerati accettati con riserva;
• Riferimento Amministrazione: i fornitori dovranno acquisire, quando valorizzato, il valore che potranno trovare nell’ordine indicato come “Riferimento Amministrazione” e riportarlo nella susseguente fattura. Il Riferimento Amministrazione potrà essere valorizzato sia nell’ordine tradizionale, cartaceo, sia nell’ordine informatico secondo specifiche PEPPOL. Per quest’ultimo caso si rimanda al sito dell’Agenzia Intercent- ER: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx- elettronica/supportoalluso, dove alla sezione “FAQ” e descritta questa possibilità di compilazione del tracciato dell’ordine secondo specifiche PEPPOL. Tale valore, quando presente, dovrà essere riproposto dal fornitore in fattura nel “tag XML” 1.2.6
<Riferimento Amministrazione> del tracciato fattura PA.
ART. 26 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI - ACQUISIZIONE DI PRODOTTI AFFINI
Le ditte aggiudicatarie si impegnano a comunicare a questa stazione appaltante eventuali innovazioni tecnologiche inserite nel catalogo degli anni successivi durante il periodo di vigenza del contratto (3 anni dalla stipula del contratto), compreso l’eventuale periodo di estensione del medesimo e a proporre a questa Stazione Appaltante di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche senza variazione del prezzo di gara.
Nel rispetto delle condizioni di seguito specificate, sono oggetto del presente appalto, e quindi della connessa acquisizione:
• gli aggiornamenti tecnologici dei sistemi/prodotti/dispositivi elencati nell’allegato A) Capitolato tecnico, messi in commercio dagli operatori economici durante la validità del contratto. Detti aggiornamenti sono intesi come revisioni strumentali, miglioramenti qualitativi e/o nuove release (anche di software) che rappresentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità rispetto ai
sistemi/prodotti/dispositivi offerti, anche in presenza di una denominazione commerciale diversa;
• gli ampliamenti della gamma dei sistemi/prodotti/dispositivi elencati nell’allegato A) Capitolato Tecnico, messi in commercio dagli OE durante la validità del contratto derivante dalla presente procedura di gara. Detti ampliamenti sono intesi come nuovi prodotti non commercializzati dall’OE al momento della formulazione dell’offerta, e tuttavia complementari in analogia e per gli effetti di cui all’art. 63 c. 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
Qualora durante la validità del contratto l’OE immetta in commercio aggiornamenti tecnologici dei sistemi/prodotti/dispositivi offerti, questi deve darne pronta comunicazione al Responsabile del Procedimento ed alla segreteria dell'U.O. Acquisti Aziendali. Il RUP provvederà alle dovute verifiche avvalendosi di personale tecnico competente e, una volta ottenuta una risposta positiva in relazione all'aggiornamento, provvederà a darne comunicazione al fornitore. I prodotti aggiornati devono essere forniti alle stesse condizioni economiche e di fornitura del contratto stipulato.
Qualora durante la validità del contratto l’OE immetta in commercio nuovi prodotti che costituiscano ampliamento della gamma (intesi come nuovi prodotti non commercializzati dall’OE al momento della formulazione dell’offerta), questi deve comunicare prontamente al RUP e alla segreteria dell’U.O. Acquisti Aziendali i codici dei nuovi prodotti disponibili ed i relativi prezzi. Qualora espressamente richiesto e previo insindacabile giudizio del committente, il fornitore potrà fornire prodotti che costituiscano ampliamento della gamma alle condizioni di seguito specificate e secondo una delle seguenti modalità:
1. in caso il sistema/prodotto/dispositivo “offerto in ampliamento” abbia oggetto identico e/o analogo, e/o comunque comparabile con altro oggetto del contratto stipulato:
◦ previa eventuale precisazione e/o integrazione tecnica e/o economica dell’offerta sopraggiunta, in proporzionato allineamento alle condizioni (tecniche e/o economiche) rispetto ad altro oggetto incluso nel contratto stipulato, e comunque nel rispetto delle prescrizioni fissate dal presente documento; oppure
◦ alle medesime condizioni (anche economiche) di fornitura offerte dal medesimo OE, anche eventualmente in sostituzione del dispositivo precedentemente offerto e per il quale è in corso l’esecuzione del contratto stipulato;
2. in caso il sistema/prodotto/dispositivo “offerto in ampliamento” abbia oggetto non comparabile con altro oggetto del contratto stipulato:
• previa eventuale precisazione e/o integrazione (tecnica e/o economica) dell’offerta sopraggiunta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento.
Il mancato rispetto da parte dell’OE contraente della prescritta procedura costituisce causa di risoluzione espressa del contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
Eventuali sostituzioni o variazioni dei prodotti rispetto a quelli aggiudicati devono essere sempre preventivamente comunicati e saranno consegnati solo previa autorizzazione dell’A.U.S.L.
La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a mantenere invariati per tutta la durata del contratto, comprese eventuali estensioni e proroghe, il listino prezzi prodotto in sede di gara e la relativa percentuale di sconto offerto, impegnandosi a soddisfare, alle stesse condizioni di fornitura ed applicando il suddetto sconto/listino, eventuali esigenze di acquisto dell’Azienda Usl della Romagna in ordine a prodotti diversi da quelli oggetto della gara.
ART. 27 – RITARDI, CONTESTAZIONI, PENALI
Vedi cap 5 capitolato tecnico
ART. 28 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Il prezzo offerto in gara - sulla cui base si è conseguita l’aggiudicazione definitiva - resta invariato per tutta la durata del contratto e per l'eventuale esercizio da parte della stazione appaltante dell’opzione di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura aggiudicata, oltre che per l’eventuale proroga.
I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, ecc.) per merce allocata nei magazzini ubicati nei diversi luoghi di consegna. Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed e oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
ART. 29 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
- numero dell’ordine aziendale (nel caso di specie l'ordine si identifica con la prescrizione del Medico Specialista, di cui una copia deve essere allegata alla fattura);
- numero e data del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
- il codice codice identificativo di gara (CIG).
Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.
Al fine di potere procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. distinti per sede operativa:
- BILANCIO CESENA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
- BILANCIO FORLI': codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX
- BILANCIO RAVENNA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ
- BILANCIO RIMINI: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) XJ0LO4
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell'Azienda Sanitaria afferenti il SAM contattare:
Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000-000000), Rimini (tel. 0000-000000), Ravenna ( 0544-
286527).
Qualora la modalità di fatturazione dovessero variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato
dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:
Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione; Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:
· Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione;
· Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario;
· Per pagamenti oltre 10.000,01: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario.
Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, cosi come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", cosi come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
ART. 30 – LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI
Prima dell'inizio dell’esecuzione contrattuale, l'impresa deve richiedere e ottenere tutte le prescritte licenze e autorizzazioni per l’espletamento di quanto richiesto dal presente documento. L'impresa deve altresì osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che sopravvenga in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.
Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all’impresa, questa deve provvedere all’immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista.
Nell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art 30 del Codice.
La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L’esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per l’ ipotesi di esclusione individuate dall’apposito decreto attuativo.
In ottemperanza all’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 241/1990. Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell’eventuale subappaltatore, che attesti l’avvenuto assolvimento, nel corso dell’anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti all’RTI/consorzio. Il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.
ART. 31- DANNI DA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO
Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi in virtù dei beni oggetto del contratto di fornitura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Fornitore, dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.
In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda Usl, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonchè i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell’esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda Usl e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ex art. 209, comma 3 del Codice.
ART. 33 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Ausl della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ausl della Romagna individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela dell’Ausl della Romagna in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ausl della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Ausl della Romagna UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 00000 Xxxxxxx, oppure al Direttore della UO Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 00000 Xxxxxx (XX).
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall’Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
L’Ausl della Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, email: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx;
Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ART. 34 – RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Le notizie ed i dati, comunque venuti a conoscenza dell’O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell’O.E. aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.
Il trattamento dei dati da parte dell’O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Dovrà inoltre essere conforme alla Legislazione Nazionale in materia di sicurezza dei dati e protezione vigente ed in fase di emissione.
Eventuali modifiche correzioni che dovessero rendersi necessarie in seguito a dettati legislativi emanati in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx gli oneri di adeguamento del “prodotto” compresi nel contratto di fornitura.
Nel caso di nomina di responsabile esterno del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR, all’O.E. aggiudicatario sarà richiesta la sottoscrizione della modulistica predisposta dall’Az. USL della Romagna ai sensi del Regolamento UE e della normativa nazionale in materia.
ART. 35 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella presente lettera d’invito si intendono richiamati:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
• il Codice Civile;
• la normativa vigente in materia di attività contrattuale.
Il Direttore ad interim U.O. Acquisti Aziendali |
Xxxx.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx |
Il Responsabile del Procedimento Xxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
L’OPERATORE ECONOMICO
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante dell’Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
L’OPERATORE ECONOMICO Letto, approvato e sottoscritto per accettazione |
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante) |