Assicurazione R.C. Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 100030
Le iPnrfoodrmotatzoio:n“iDpirmeceonnstiroantteuaAliuetoco”ntrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri docu-
menti
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Re- stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo- gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
La Società ha il diritto di recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:
! conducente non abilitato alla guida;
! per autoveicoli scuola guida, se durante la guida dell’allievo non vi è al suo fianco un istruttore abilitato;
! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sporti- ve;
! nel caso di veicolo con targa prova, per circolazione non in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, in polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.
Che cosa è assicurato?
La Società tiene indenne l’Assicurato, quale responsabile civile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).
Sono assicurati:
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo o na- tante;
✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo o natante;
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi pos- sono involontariamente causare durante la circolazione;
✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo a motore guidato, illecita- mente, da figli minori;
✓ Autovetture adibite a scuola guida: danni causati all’allievo conducente in presenza di istruttore abilitato, tranne che durante l’esame;
✓ Xxxxx a cose di terzi trasportati: su taxi, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone;
SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI
La Società risarcisce i danni a terzi fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un mas- simale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose, indipenden- temente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di seguito elencate e descrit- te nel DIP aggiuntivo, qualora prestabili in base alla tipologia di veicolo assicurato:
- Incendio;
- Furto e rapina;
- Danni accidentali (Kasko), Danni da collisione (Mini Kasko) x Xxxxx in piedi;
- Urto con animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Eventi socio politici;
- Rottura cristalli;
- Altri rischi (Danni alla tappezzeria, Ripristino degli airbag, ecc.);
- Indennità recupero punti;
- Tutela legale;
- Infortuni del guidatore;
- Assistenza.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprie- tario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del loca- tario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
🗶 se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illi- mitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private. Inoltre, il prodotto prevede ulteriori garanzie accessorie a tutela dei danni al veicolo ed al conducente.
Dove vale la copertura? ✓ Per i veicoli a motore, l’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati ade- renti all’Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, , Serbia e Svizzera. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde. ✓ Per i natanti, L’assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei. |
Che obblighi ho? ─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di co- municare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. ─ In caso di sinistro darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. In base alla tipologia del veicolo, puoi chiedere il frazionamento semestrale o quadrimestrale, con una maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali o quadrimestrali stabilite. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o simila- re, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione e si intende non a taci- to rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno suc- cessivo alla scadenza del presente contratto. Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate. Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esporta- zione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN. Come posso disdire la polizza? Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. |
Natanti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. Prodotto: “Dimensione Auto”
Data di realizzazione: maggio 2020 (ultima versione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informati- vo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, X. Xxx Xxxxxx 00000000000, X.X. / Xxxxxxxx Xx- prese di Belluno 00000000000; telefono: (x00) 0000-000000 – (x00) 0000-000000 - Fax: (x00) 0000-000000.
Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all’albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.
Il patrimonio netto ammonta a 33 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 23 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 14 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’SCR sono pari a 47 milioni di euro; il loro rapporto determina l’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 343%. Inoltre, il requisito patrimo- niale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’MCR sono pari a 47 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | I massimali convenuti in polizza, sono espressi convenzionalmente in massimale uni- co per sinistro: per tale massimale l’Assicurato è coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi di legge attualmente in vigore, ossia € 6.070.000,00 per danni a persone e € 1.220.000,00 per danni a cose (art. 128 del Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). Pagando un premio più elevato è possibile concordare con l’Impresa un massimale superiore al minimo di legge ed entro al massimo ritenibile dall’Impresa. |
Garanzie estese (sempre operanti) | - Rinuncia dell’Impresa alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti L’Impresa non effettua la rivalsa che le competerebbe nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacen- ti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento. - Hovercraft (aeronatante su cuscino d’aria mosso a propulsione aerodinamica) L’assicurazione opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell’acqua. |
Tipo di guida | Non sono previste personalizzazioni della polizza in base al conducente. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Attività idrosciatoria - traino di paracadute o deltplano | La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino. |
Estensione dei limiti di navigazione | Puoi estendere la validità dell’assicurazione anche per il Mar Nero e le coste orienta- li dell’Atlantico fra Porto (Oporto) e Casablanca, incluse le Isole Canarie. |
Regate veliche | Puoi estendere l’operatività dell’assicurazione alle regate veliche. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se
espressamente richiamate in polizza e laddove prestabili.
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzia di base | L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Comprende le spese processuali e di giustizia, le spese per l’intervento dei legali, dei consulenti tecnici, dei periti. |
Ulteriori garanzie con pre- mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri- valse | La garanzia non è valida: - in materia fiscale ed amministrativa; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di gui- da con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i re- quisiti per il rinnovo; - se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli ob- blighi di cui al Codice delle Assicurazioni private; - nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'in- fluenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - per controversie con la Società. L’Impresa non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese per controversie con l’Impresa. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti nega- tivi. |
Che cosa NON è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, l’assicurazione non è operante: - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è gui- dato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida. - Nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle dispo- sizioni vigenti. - in tutti i casi in cui il Contraente ha disatteso l’impegno preso di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certifica- to, l’ eventuale contrassegno e la Carta Verde (nelle ipotesi di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto). |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: R.C. Auto Non è prevista l‘applicazione della procedura di risarcimento diretto, pertanto la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private. La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Ami- chevole di Incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla poliz- za ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla ci- tata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i docu- menti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o co- munque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’Impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’Impresa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’Impresa deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomanda- ta con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Si fa rinvio al sito internet dell’Impresa per l’indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri. In caso di sinistro con natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP S.p.A. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: non applicabile per questo tipo di tarif- fa. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni (art. 2947 c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’Impresa indica una congrua offerta di risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formula- re tale offerta: - nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le cose, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al sinistro (termine che si ridu- ce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro); - nel caso di danni riguardanti lesioni, novanta giorni dalla ricezione della docu- mentazione. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’Impresa provvede al pa- gamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsa- bile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L’Impresa, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del gior- no del pagamento. E’ fatto salvo il diritto dell’Impresa di esigere il pagamento dei premi scaduti. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Anche con riferimento alle garanzie opzionali ovvero altro contratto stipulato contestualmente all’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il contratto si intende non a tacito rinno- vo, ossia cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdet- ta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto sia collocato a distanza, è previsto il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal- la stipula del contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Prodotto rivolto a coloro che intendono navigare con natanti in acque pubbliche o private, per la copertura della Responsabilità Civile per i danni causati a terzi. |
Quali costi devo sostenere? |
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 13,75% (al 30.11.2019). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere se- gnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx; Fax: 0000 000 000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qua- li: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giusti- zia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in mate- ria di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedu- re arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, ca- po I, del Codice di Procedura Civile). Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivol- gendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo con ANIA istitutivo di tale procedu- ra (xxx.xxxx.xx – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero compe- tente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: - garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%; - garanza Tutela Legale: 12,50%; |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CON- TRATTO MEDESIMO.