Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020
Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020
In data 20 marzo 2020
si sono incontrati in videoconferenza
Ø l’Assessore alle Politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione Xxxxx Xxxxxxxx, assistita dal dott. Xxxxx Xxxxxx, Direttore dell’Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria, dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore della Direzione Lavoro e dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore di Veneto Lavoro.
Ø i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali: Confindustria Veneto
Confapi Veneto Confimi Veneto Assolavoro
Confartigianato Imprese Veneto Casartigiani Veneto
CNA Veneto Coldiretti Veneto CIA Veneto
Confagricoltura Veneto Confcommercio Veneto Confturismo Veneto Confesercenti Veneto FederClaai Veneto Confcooperative Veneto Legacooperative Veneto Confprofessioni Veneto
1. i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL Veneto
CISL Veneto UIL Veneto CISAL Veneto UGL Veneto Confsal Veneto
VISTI
• l’art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 13, n. 147
• il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
1
• l’art. 1 comma 304 della Legge, 28 dicembre 2015, n. 208
• il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
• il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 febbraio 2020
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
• il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 marzo 2020
• il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18
• il Decreto - Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26.
CONSIDERATO CHE
Con l'Accordo del 10 marzo 2020 le Parti hanno adottato le modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto-Legge n. 9/2020 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e indennità lavoratori autonomi.
L'Accordo del 10 marzo rinviava a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.
Il DL n. 9/2020 all’art. 17 ha stanziato risorse pari a 40 milioni di euro per il Veneto.
All’art. 15 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 7,3 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020.
All’art. 16 il DL n. 9/2020 ha stanziato risorse pari a 5,8 milioni di euro per i Comuni compresi nell’Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020.
Attualmente i residui a valere sulle risorse assegnate al Veneto e non utilizzate di cui al D.lgs.
n. 148/2015, art. 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a 58 milioni di euro, risultanti dalla scheda ufficiale di monitoraggio messa disposizione della Regione dal Sistema Informativo INPS.
Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 sono state dettate nuove e ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Il citato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18:
• disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali, che qui si intendono recepite;
• prevede, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il rafforzamento del sostegno ad imprese e lavoratori, prevedendo, a favore delle imprese su tutto il territorio nazionale, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD).
Il DL n. 18/2020 all’art. 22 ha stanziato risorse pari a 3.293,2 milioni di euro da ripartire tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si può altresì stimare un fabbisogno, anche alla luce di quanto previsto dai DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020, tenuto conto delle prime stime acquisite dalle parti datoriali e sindacali, molto più ampio rispetto alle risorse attualmente e complessivamente previste e destinate.
L’accordo interconfederale nazionale del 26 Febbraio 2020 sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiani (FSBA) attuato in Veneto con accordo interconfederale del 4 marzo 2020, ha previsto di erogare le prestazioni del Fondo a tutte le imprese artigiane con la causale “Covid – 19”.
La mancanza di un raccordo tra le previsioni del Decreto-Legge n. 9/2020 e del Decreto- Legge n. 18/2020 rende necessario introdurre, almeno in questo momento, due regimi diversi di applicazione della cig in deroga nel Veneto, con particolare riferimento alla modalità di computo dei periodi (mesi/settimane).
Xxx nel DL n. 9/2020 che nel DL n. 18/2020 viene data copertura ai lavoratori in forza al 23 febbraio, senza tenere conto dei lavoratori assunti dal 24 febbraio al 18 marzo, data di entrata in vigore del DL n. 18/2020.
RITENUTO
Di assicurare la CIG in deroga e l’indennità lavoratori autonomi di cui all'art. 16 del DL 9, per l’anno 2020, per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”, pur in mancanza di una norma di raccordo tra il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 ed il Decreto-Legge n. 18/2020,
Di adottare, pertanto, le seguenti modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del citato Decreto-Legge n. 18/2020.
Di rinviare a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.
LE PARTI CONVENGONO
Che i datori di lavoro privati richiedano l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Di chiedere al Governo l’integrale copertura del fabbisogno che si evidenzierà nei prossimi mesi in base all’evoluzione della crisi.
Art.1
(Ambito di applicazione)
1. Art. 15, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per le unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020
La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nel Comune del Veneto (Vo' Euganeo) individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
3
La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di tre mesi, pari a 13 settimane.
2. Art.17, DL n. 9/2020 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni del Veneto.
La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo,con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. e), DPCM 8 marzo 2020, il datore di lavoro deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019).
La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di un mese, pari a 4 settimane.
3. Art. 22, DL n. 18/2020
Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
L'accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, previste dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, ivi compreso l’accesso al FSBA secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale citato in premessa.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. e), DPCM 8 marzo 2020, il datore di lavoro deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019).
L'accesso alla CIG in deroga avviene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
Il riconoscimento del trattamento è subordinato al rispetto della procedura sindacale, con le modalità previste nel successivo art. 5.
La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di ulteriori nove settimane.
I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS.
4. Art.16, DL n. 9/2020 – Riconoscimento indennità lavoratori autonomi individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020
Per i lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori automi o professionisti, ivi compresi i titolari di
attività d’impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che svolgono attività lavorativa nel Comune (Vo' Euganeo) individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché per i lavoratori autonomi residenti o domiciliati nello stesso Comune (Vo' Euganeo), è previsto il riconoscimento di un‘indennità mensile pari a 500 euro per un periodo massimo di tre mesi parametrata all’effettivo periodo di sospensione.
Gli interessati devono svolgere l’attività lavorativa o devono risultare residenti o domiciliati nel Comune (Vo' Euganeo) individuato nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 alla data del 23 febbraio 2020.
Art. 2
(Condizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 1)
1. I datori di lavoro privati ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla CIGD sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previste dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020.
2. Possono accedere alla CIGD, inoltre, i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e agli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
3. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavori che hanno presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, respinte dall'INPS per carenza di risorse.
4. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
5. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la cigs per la causale Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.lgs n. 148/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero.
6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro con unità produttive esterne al Veneto limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Veneto nei casi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
7. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.
Art. 3
(Lavoratori beneficiari della CIGD )
1. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento) aventi, 5
alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente Accordo:
· operai
· impiegati
· quadri
· apprendisti
· soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
· lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
· lavoranti a domicilio monocommessa
· lavoratori intermittenti
· i lavoratori agricoli
Per i lavoratori intermittenti e i lavoratori agricoli potranno essere definite ulteriori ed eventuali modalità di calcolo nelle Linee Guida.
Art. 4
(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai punto 1 dell'art. 1 del presente Accordo)
I datori di lavoro privati di cui al punto 1 dell'art. 1 (Vo' Euganeo) e i lavoratori autonomi di cui al punto 4 dell'art. 1 sono dispensati dall'obbligo di avvio della procedura di consultazione sindacale.
Art. 5
(Accordo sindacale per datori di lavoro diversi da quelli indicati all'art. 4)
1. I datori di lavoro diversi da quelli indicati al precedente art. 4 del presente Accordo possono accedere all’integrazione salariale previo accordo con le XX.XX. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
2. Procedura semplificata: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle XX.XX. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIGD allegando l’evidenza dell’informativa data alle XX.XX, fatta salva l’entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall’entrata in vigore delle stesse.
3. L’informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD.
0.Xx trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima prevista dalle norme vigenti, a partire dal 23.02.2020.
Art. 6 (Monitoraggio risorse finanziarie)
1. Con riguardo agli interventi previsti dal presente Accordo, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.
2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.
Art. 7 (Clausola finale)
1. Per le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di CIGD e indennità lavoratori autonomi si rinvia ad un successivo Accordo tra le parti di approvazione di apposite Linee guida.
2. Nelle Linee Guida si dovrà prevedere che il decreto regionale autorizzatorio dei trattamenti sarà emanato solo a seguito della presentazione da parte del datore di lavoro, tramite CO Veneto, del consuntivo mensile.
le Organizzazioni Sindacali le Associazioni Datoriali
L’Assessore alle politiche del lavoro Xxxxx Xxxxxxxx
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