Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati
21 Aprile 2009
Addì 21 del mese di aprile d ell'anno duemilano ve, in Roma, presso la sede de lla UGL -Terziario si sono incontrati:
La Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - ASSOCED, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da una delegazione composta dai dirigenti Gia mmarino Ba ttistella, Xxxxxxxx Xxx xxxxxx, En za Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xx x Xxxxxxxx, Xx xxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx , Enz o Pa ssarella, Xxxx ne Poli, Donatella Rav aglioli, Da niela Rocatello, Xxxx Xxxxxxxx, Rober to Saia ni, con l'assistenza della Confterziario nella persona di P ier Xxxxxxx Xxxxxxx, della Direzione per le Relazioni Istituzionali ed Industriali.
UGL TERZIARIO - Federazione Nazionale rappresentata da: UGL Federazione Nazionale del Terziario, Rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Nazionale Servizi Privati Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Le quali hanno sottoscritto il presente contratto collettivo di lavoro per i Centri Elaborazione Dati ed i lavoratori dagli stessi dipendenti, composto da:
• 1 Premessa
• 35 Titoli
• 20 2 Articoli
• 1 Tabella
• 4 Allegati
In data 4 dicembre dell'anno duemilanove, in Roma, presso la sede della Assoced si sono incontrati:
La Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - ASSOCED, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente Gia ncarlo Ba dalin e da u na delegazione composta dai dirigenti Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, con l'assistenza della Confterziario nella persona di Xxxx Xxxxxxxxxx, della Direzione per le Relazioni Istituzionali ed Industriali.
UGL TERZIARIO - Federazione Nazionale rappresentata da: UGL Federazione Nazionale del Terziario, Rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e da una delegazione composta da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx.
Per la stesura d efinitiva del CCNL 21 aprile 20 09 per i Centri Elaborazione Dati ed i la voratori dagli stessi dipendenti e la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Le parti, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno deciso i seguenti interventi sul testo siglato il 21 aprile 2009:
• modifiche agli articoli 12, 29, 43, 68, 100, 116 e 167
• eliminazione degli articoli 6, 7, 8 e 204 (precedente numerazione)
• revisione e modifica del Protocollo contrattuale per la regolamentazione dell’apprendistato
Premessa
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Centri Elaborazione Dati coincide con due momenti focali per il nostro Paese: il primo è la crisi economica che, nata in ambito finanziario negli Stati Uniti, si è progressivamente spostata nell'economia reale ed ha assunto una dimensione globale; la seconda – di rilevanza nazionale – è il recente cambiamento del sistema di relazioni contrattuali che, dopo 16 anni, viene rinnovato nelle prassi e nella tempistica.
Non sfugge, quindi, alle Parti Sociali l'importanza di questa fase negoziale di rinnovo in quanto è necessario: da un lato, attivare un nuovo sistema contrattuale; dall'altro, la difficile fase dell'economia, rende l'intero sistema produttivo del Paese più fragile.
Infatti, il mondo dei servizi alle imprese ed ai privati subisce la crisi in ritardo rispetto alla committenza ed ad oggi non si è in grado di quantificare il reale livello di contrazione del fatturato atteso.
Pur nello scenario di difficoltà rappresentato dalla crisi economica, le Parti hanno comunque inteso avviare il nuovo sistema di relazioni industriali, sindacali e contrattuali al fine di dare al comparto uno strumento innovativo e completo per gestire l’attuale fase recessiva ed il successivo momento di ripresa dell’economia.
Nello specifico delle norme contrattuali le Parti sottoscrittrici hanno inteso operare le seguenti modifiche al testo del CCNL:
• estrapolazione dal testo del CCNL delle norme riguardanti il contratto di apprendistato e la sua contestuale normazione mediante un protocollo contrattuale che, pur collegato al testo contrattuale, sia autonomamente modificabile, ad opera della Commissione Paritetica Nazionale in seno all'Ente Bilaterale dei Centri Elaborazione Dati;
• revisione generale delle norme applicabili ai CED a dimensione industriale per quanto attiene alle indennità ed alla gestione delle relazioni sindacali aziendali;
• volontà di rilancio del welfare contrattuale mediante un'accresciuta attenzione all'Ente Bilaterale, al Fondo di assistenza Sanitaria – Fondo EASI – ed alle politiche di formazione continua con progetti di collaborazione e sinergie tra Parti Sottoscrittrici e Fondazienda.
Le Parti si danno, altresì, atto della necessità di attivare un momento di confronto interconfederale per la valutazione dello stato applicativo delle nuove norme contrattuali al fine di monitorare l'applicabilità delle norme e la loro rispondenza ai bisogni del settore dei CED.
Per rendere più facilmente accessibile il contratto collettivo ed i suoi strumenti applicativi le Parti hanno inteso attivare uno specifico portale internet, all'indirizzo xxx.xxxxxxx.xx, dove le imprese ed i lavoratori potranno trovare tutte le informazioni per applicare correttamente il contratto stesso. A tal proposito le Parti attribuiscono grande importanza a questo passo che vede per la prima volta l'attivazione di un portale internet, non gestito singolarmente dalle Associazioni sottoscrittrici ma pariteticamente affidato all'Ente Bilaterale.
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)
Il presente Co ntratto C ollettivo N azionale di Lavoro dis ciplina in m aniera unitaria, p er tu tto il territorio nazion ale, i rapporti di lavoro a te mpo ind eterminato, e, per quanto com patibile con le disposizioni d i le gge, i rapporti d i la voro a tempo d eterminato e d i somministrazione a te mpo determinato, tra tutti i Ce ntri Elab orazione Dati qu i di segu ito ele ncati e d il relativo pe rsonale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);
G) Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
H) Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;
I) Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care);
J) Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call – Center);
K) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.
TITOLO II CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 2 (Classificazione del personale)
Il pe rsonale addetto ai CED è clas sificato su nove livelli aventi ciascuno una declar atoria valida per tutto il settore.
Quadro di Direzione
Appartengono a questo livello i lavoratori che operano in assoluta autonomia, anche coordinando altri lavoratori, e che riferiscono, a livello di consuntivo, alla proprietà.
Quadro
A questo livello appartengono i lavoratori che con ducono operativamente e tecnicam ente il CED, assumendosi dirette responsabilità nella gestione delle procedure e nell a direzione del restante personale del CED.
Primo Livello
A qu esto livello a ppartengono i lavoratori che, muniti d i d iploma di la urea o di scu ola media superiore o di titolo di s tudio e quipollente lega lmente rico nosciuto, e splicano fu nzioni direttiv e sovrintendendo all'intera attività del CED con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
In dettaglio:
• Capo di ufficio tecnico;
• C apocentro EDP;
• Analist a sistemista;
• C apo ufficio amministrativo;
• R esponsabile commerciale;
• R esponsabile public relations;
• Responsabile ricerche statistiche;
• Direttore di logistica;
• Sy stem Manager;
• Lan Manager;
• Secur ity Manager;
• Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
• Prod uct manager;
• Esperto di sviluppo organizzativo;
• Call Center Manager.
Secondo Livello
A q uesto livello a ppartengono i la voratori che svolg ono ma nsioni di co ncetto con spe cifiche ed elevate cap acità tecnico -professionali con au tonomia d i iniziativa n ell'ambito d elle dir ettive generali d el Titolare del C ED nonc hé con event uali r esponsabilità di settor i che impli chino coordinamento e con trollo de ll'attività di altr i dipe ndenti ed a naloghe resp onsabilità p er quan to riguarda il rispetto di scadenze legislative o amministrative.
In dettaglio:
• Progr ammatore analista;
• Contabile con responsabilità di controllo delle procedure amministrative;
• Addetto alla segreteria di direzione;
• Addetto specializzato di EDP;
• C apo Servizio qualità;
• W eb Master;
• Sy stem Analyst;
• Addetto al servizio Paghe con conoscenze generali e complessive tecnico-legali sul diritto del
lavoro;
• Corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
• Addetto all'esecuzione di progetti o di parti di essi;
• Contabile con mansioni di concetto;
• Segretario di direzione con mansioni di concetto;
• Determinatore di costi;
• Progr ammatore analista;
• Assistente del product manager;
• ED P auditor;
• Specialista di controllo di qualità;
• Analista di procedure organizzative;
• Supervisor.
Terzo Livello Super
A questo livello appartengono i lav oratori che alle competenze e professionalità di cui al livello terzo agg iungono una ca pacità di svolg imento a utonomo delle p roprie m ansioni o d i s emplice coordinamento di gruppi elementari di lavoro.
In dettaglio:
• Programmatore Senior per applicativi SW;
• Contabile con competenze, comunque acquisite, in campo amministrativo e tributario;
• Impiegato ammin istrativo con co noscenza, c omunque a cquisita, de ll’intero p rocesso lavorativo;
• Responsabile del servizio paghe con competenze di diritto del lavoro;
• Steno-dattilografo in lingue estere;
• Operatore di elaboratore con controllo di flusso;
• S chedulatore flussista;
• Contabile/impiegato a mministrativo: pe rsonale che in condizioni di autonomia o perativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando p rocedure op erative comp lesse r elative al s istema contabile e/o a mministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere a titolo di esemplificazione n on esaustiva i seguenti co mpiti: r ilevare, r iscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili;
• Programmatore minutatore di programmi;
• T eam Leader.
Terzo Livello
A questo liv ello app artengono i lavoratori c he s volgono mansioni d i c oncetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite.
In dettaglio:
• Ope ratore/programmatore EDP;
• Im piegato amministrativo;
• Responsabile del servizio paghe;
• Xxxxxxxx, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
• T raduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
• Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni;
• Ope ratore meccanografico;
• S tenodattilografo;
• Addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
• Ope ratore Call Center senior.
Quarto Livello
A q uesto livello app artengono i la voratori che svolgono man sioni che xxxxxx dono spe cifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite.
In dettaglio:
• C ontabile d'ordine;
• D igitatore EDP;
• Addetto al controllo macchine EDP;
• Addetto alle paghe;
• Online assistant (Help Desk);
• Operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione;
• Operatore esperto di controllo per IP, con responsabilità sulla gestione del flusso dei dati;
• Fattur ista;
• Protoc ollista;
• Operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
• Operatore Call Center.
Xxxxxx Xxxxxxx
A q uesto livello a ppartengono i la voratori ch e svolgo no esclusivame nte m ansioni d i or dine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite.
• Addetto al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati connessi con il servizio paghe;
• D attilografo;
• S chedarista;
• Archivist a;
• C odificatore;
• Addetto di segreteria;
• Ope ratore di Call Center, in audio e/o video;
• Operatore di controllo per IP;
• Operatore Call Center junior.
Sesto Livello
A q uesto livello a ppartengono i la voratori ch e sv olgono esclusivame nte man sioni a usiliarie con conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.
A questo livello appartengono i lavori neoassunti con iter di carriera prefissati per i livelli Quarto e Xxxxxx secondo le modalità di cui al successivo articolo;
• C entralinista;
• P ortiere;
• C ustode;
• Fattor ino;
• Addetto allo smistamento delle pratiche.
Art. 3 (Deroghe alla classificazione – Lavoratori in servizio al 31.3.2005)
I lavoratori già in servizio alla data del 31 marzo 2005 con le seguenti mansioni:
• On line assistant (Help Desk);
• Operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione;
manterranno il livello terzo indipendentemente dalla nuova classificazione.
I lavoratori già in servizio alla data del 31 marzo 2005 con le seguenti mansioni:
• Dattilografo;
• Schedarista;
• Archivista;
• Codificatore;
• Addetto di segreteria.
manterranno il livello quarto indipendentemente dalla nuova classificazione.
Art. 4 (Automatismi di carriera)
Al fin e di garantire p er i lavoratori a ssunti a tempo in determinato con m odalità ordinaria, d i acquisire le necessarie comp etenze p rofessionali e le conoscenze s pecifiche s ulle procedure operative s eguite in azienda, è c onsentita pe r i neoassunti c on più di trenta anni di età, la possibilità di inquadramento nel sesto livello, se condo la tabella temporale riportata nel comma successivo.
I lavor atori as sunti al sesto livello con automa tismo di xxxx iera ( iter) av ranno la seguente progressione:
Livello d'approdo | 6° livello | 5° livello |
Quarto livello | 1-6 mesi | 7-18 mesi |
Quinto livello | 1-12 mesi | - |
Il trattamento econ omico e no rmativo sarà quello del livello d i tra nsito in c ui saranno progressivamente inquadrati.
NOTA A VERBALE
Superato il periodo d i prova, le progressioni di carriera n on sar anno s oggette a d alcuna valutazione e non potranno essere posticipate per nessuna causa.
Art. 5 (Mansioni di attesa)
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
• C ustode;
• P ortiere;
• C entralinista;
al fine della deter minazione dell’orar io settimanal e, s ono c onsiderati lavor atori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.
TITOLO III QUADRI
Art. 6 (Declaratoria)
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n . 1 90, i p restatori d i lavor x xxxxx dinato, esclusi i dirig enti, che s volgano con cara ttere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi del Centro Elaborazione Dati nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
La categoria Quadri è articolata in due livelli:
• Quadri di Direzione
• Quadri
CHIARIMENTO A VERBALE
La corretta interpretazione dell’articolo 6 è la seguente:
1) sono considerati quadri i lavoratori in possesso di tutte le competenze tecnico-professionali in grado di g estire nel suo complesso l’attività del CED, con la sola esclusione de lla direzione strategico e/o industriale di competenza della proprietà e/o dei Dirigenti;
2) il ra ggiungimento d elle cap acità di cui al punto 1 ) r ichiede p ertanto, oltre alla pr opria competenza pr ofessionale s pecifica, un a g enerica conosc enza d i tutte le ar ee produttivo/organizzative in cui si articola il CED, con la con seguente cap acità di ind irizzo e valutazione del lavoro svolto dagli altri dipendenti e con la cap acità, in sede straordinaria e di durata minima, di supplire a qualsiasi assenza del personale di regola assegnato alle diverse mansioni produttivo/organizzative;
3) in aggiunta ai precedenti punti, il quadro impiegato presso CED con più sedi operative, deve, se specificatamente delegato e formato al compito, essere in grado di gestire la totalità delle operazioni connesse con la corretta gestione dell’unità produttiva a lui assegnata.
Art. 7 (Orario part- time speciale per Quadri)
Per i Qu adri, in d eroga a l s uccessivo Art. 45, è c onsentita l'a ssunzione con contratto a tempo indeterminato Part-Time con il limite minimo di 16 ore mensili.
L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore men sili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
Art. 8 (Formazione e aggiornamento)
Al fine di garantire il mantenimento degli st andard qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, i Ce ntri Elaborazione Dati favo riranno l'accesso a specifici cor si d i f ormazione per le materie di diretta competenza dei Quadri.
Art. 9 (Assegnazione della qualifica)
L'assegnazione d el la voratore a lle m ansioni sup eriori di Qua dro, che no n sia avvenuta in sostituzione di lavor atori assenti c on diritto alla conservazione del posto, diviene def initiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.
Art. 10 (Polizza assicurativa)
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è t enuta altresì ad a ssicurare i Q uadri con tro il r ischio d i responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 11 (Indennità di funzione)
A decorrere da lla data d i a ttribuzione d ella categoria di Quadro d a parte de ll'azienda, ver rà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a:
• Quadri di Direzione Euro 224,00 (duecentoventiquattro/00 euro) lorde per 14 mensilità;
• Qua dri Euro 203,00 (duecentotre/00 euro) lorde per 14 mensilità.
TITOLO IV
ASSUNZIONE ORDINARIA E CON CONTRATTI ATIPICI
Art. 12 (Assunzione)
L'assunzione s arà ef fettuata con at to s critto dei due c ontraenti, in es so dovranno es sere specificate:
a) la data di assunzione;
b) il luogo di lavoro o indicazione che il lavoro verrà svolto in luoghi diversi;
c) la durata del periodo di prova;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
e) il trattamento economico iniziale.
In caso di assunzione a tempo determinato i contraenti dovranno specificare, espressamente, la durata del rapporto stesso e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine.
Per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista si rimanda al successivo Titolo V del presente CCNL.
Art. 13 (Documentazione)
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma de gli stud i comp iuti, op pure diploma o attestato di cor si di fo rmazione professionale o di addestramento frequentati,
c) attestato d i con oscenza d i u na o più lin gue estere per le ma nsioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazioni e dich iarazioni necessarie per l' applicazione delle leggi pre videnziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il n umero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di res ponsabilità per i lavorato ri as sunti c on contrat to a ter mine, dalla qual e risulti il n umero de lle g iornate lavor ate nei 1 2 m esi imme diatamente pr ecedenti la d ata d i assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638;
j) liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.
Il datore di lavoro è tenuto a r ilasciare ricevuta dei documenti r itirati ed a r estituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 14 (Periodo di Prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri (tutti) e Primo Livello 180 giorni
Secondo e Terzo Livello Super 120 giorni
Terzo e Quarto Livello 90 giorni
Quinto e Sesto Livello 30 giorni
Il periodo di prova si computerà per i Qua dri e Primo livello in giorni di calendario. Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi di lavoro effettivo.
TITOLO V CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Art. 15 (Definizione)
L’istituto dell’apprendistato è il percorso di istruzione, di formazione professionale e dell’accesso al lavoro secondo tre differenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
La regolamentazione dell’apprendistato è demandata al protocollo contrattuale per l’apprendistato allegato e parte integrante del presente CCNL (Allegato 3 .)
Le norme del protocollo contrattuale di cui sopra hanno la stessa vigenza del CCNL 01-04-2009 – 31.03.2012.
TITOLO VI CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 16 (Definizione)
Il cont ratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoz iale, ai sensi dell’ar t. 54 D. Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Art. 17 (Beneficiari)
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
• disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un’età compresa tra 29 e 32 anni;
• lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
• lavoratori che, per qualsiasi mo tivo, ab biano avu to una interruzione de lla propr ia attività lavorativa per un periodo superiore a 24 mesi;
• donne d isoccupate re sidenti ne lle a ree dichiarate, con apposito decreto m inisteriale, d i maggiore disoccupazione femminile;
• portatori di handicap.
Art. 18 (Aziende eleggibili)
Xxxxxxx assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente contratto collettivo, che rispondano al requisito di legge di a ver mantenuto in servizio, con trasformazione del contr atto di inser imento in un rapp orto di la voro a te mpo in determinato, a lmeno il 6 0% de i contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.
NOTA A VERBALE
Nel comp uto d ella soglia del 60 % v anno r icompresi a nche i lavor atori assunti co n con tratto d i inserimento ch e, success ivamente alla lo ro assunzione a te mpo ind eterminato, a bbiano da to le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 19 (Norma di salvaguardia)
In considerazione d elle es igue d imensioni caratteristiche della tipologia media d elle imprese operanti nel terziario ed inquadrate dal presente contratto collettivo, resta comunque garantita la facoltà per le Aziende di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi tre lavoratori assunti con tale strumento.
Art. 20 (Progetto formativo)
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inser imento è il pu ntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
• sottoscrizione da p arte del lavoratore della let tera di assunzione e dell’alleg ato progetto formativo;
• progetto formativo, redatto secondo le dispo sizioni di legge, indicante: la du rata del progetto stesso, la man sione e la q ualifica pr ofessionale di approdo alla conclusione dello stess o, il numero de lle or e de stinate a lla fo rmazione teor ica e le mo dalità del lo ro svolgimento, le coperture as sicurative c he l’azien da riconoscerà al lavorato re nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
• la certificazione da parte dell’Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.
Art. 21 (Durata del progetto)
La dur ata del con tratto d i inserimento è, a s econdo d ei pr ogetti e de l livello professionale d i approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
Xx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx , xx r alcun m otivo, esse re mo dificata estendendone il periodo.
In qu alsiasi mome nto l’a zienda può , v iceversa, p assare il lavor atore nel ru olo a tempo indeterminato.
Art. 22 (Deroghe per i portatori di handicap)
Per i sog getti po rtatori di ha ndicap p sichici, men tali o fis ici il co ntratto d i inserimento, x xxxxx certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fa ttispecie le o re d edicate alla formazione teorica d el lavoratore dovranno e ssere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Art. 23 (Norme contrattuali)
Ai lavor atori con c ontratto di ins erimento s i applicherà int egralmente il p resente contratto collettivo con la sola esclusion e d el titolo r iguardante il trattamento di malattia ed info rtunio non sul lavo ro do ve, con an alogia a quanto già p revisto pe r i Contratti di Fo rmazione e Lavo ro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.
In con siderazione delle caratteristiche intr inseche d el livello VI n on è co nsentito assumere lavoratori con c ontratto di ins erimento che prev eda alla fine del percorso formativo il sud detto livello.
Art. 24 (Modelli Formativi )
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, sono formulati utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE utilizzabili dal sito xxx.xxxxxxx.xx, previa iscrizione all’Ente stesso seguendo le procedure indicate.
Art. 25 ( Ente Bilaterale )
L’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE si incarica, in merito al precedente articolo, di svolgere la funzione di redigere tutte le fasi del progetto formativo, la sua durata e il campo di applicazione nonché l’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, di assistenza e supervisione dei contratti di certificazione.
Art. 26 (Rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente e agli orientamenti ministeriali ch e dovessero emergere e che stabiliscono di delegare all’Ente Bilater ale Nazionale Centri Elaborazione Dati – EBCE ulteriori compiti e funzioni.
TITOLO VII
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 27 (Premessa)
Nel p resente Titolo trov ano luogo a lcuni fra i p rincipali istituti introdotti dall a “ Riforma Biagi” (D.Lgs. 1 0 s ettembre 20 03, n. 2 76) e s uccessive in tegrazioni e m odificazioni, c on p articolare riferimento alle sol uzioni contra ttuali che gara ntiscono, al c ontempo, m aggiore f lessibilità strutturale e or ganizzativa all’impresa e miglio re o ccupabilità d ei lavoratori in occupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Art. 28 (Richiami normativi)
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
• per la somministrazione di lavoro: artt. 29, 30, 31, 32 del presente CCNL;
• per il lavoro intermittente: artt. 33 e 34 del presente CCNL;
• per il lavoro ripartito: art. 35 del presente CCNL.
Art. 29 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Ferme re stando le ragioni di in staurazione di con tratti di sommin istrazione a tempo de terminato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare le soglie individuate nel successivo art. 36 , ad esclusion e de i contratti conclusi pe r la fa se di avvio di nu ove attivi tà e p er la sostituzione di lavor atori assen ti con dir itto a lla co nservazione del p osto. Per fase di avvio si intende il te mpo n ecessario per la mes sa a re gime de ll'organizzazione a ziendale e comunq ue fino ad un massimo di 12 mesi.
Art. 30 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il c ontratto di somm inistrazione d i lavo ro a tempo ind eterminato p uò ess ere stipulato c on u na delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritt e alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a)per servizi di consulenza e assistenza n el set tore info rmatico, comp resa la progettazione e manutenzione d i r eti i ntranet e e xtranet, si ti i nternet, s istemi informatic i, sviluppo di sof tware applicativo, caricamento dati;
b)per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo st abilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d)per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e)per attività di c onsulenza dir ezionale, assis tenza alla cer tificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e s elezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g)per la gestio ne d i c all-center, no nché pe r l'a vvio d i nu ove iniziative imp renditoriali n elle aree Obiettivo 1 di cui al re golamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h)per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smont aggio di impianti e macchinari, per p articolari attiv ità produttive, con s pecifico rifer imento all' edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lav orazione, l'im piego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavor o a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le la vorazioni e/o a ttività che saranno dettagliate dall’Ente Bilat erale Nazionale Cent ri Elaborazione Dati - EBCE, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Art. 31 (Obblighi di informazione)
L'impresa utilizzatrice, con più di 15 dipendenti, comunica alle R.S.U e, in mancanza, alle XX.XX. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del rico rso alla sommin istrazione di lavor o pr ima de lla s tipula de l contratto di somministraz ione di cui agli ar tt. 29 e 30 del pres ente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di ur genza e neces sità di stipul are il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga c omunicazione andrà ef fettuata en tro il 1° ma rzo di ciascun anno all’Ente Bilater ale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE.
Art. 32 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 29 e 30 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i d iritti previsti ne l presente CCNL, salvo le aree di e sclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Con riferimento a lle erogazioni economiche co rrelate ai risultati co nseguiti nella realizzazione di programmi con cordati tra le p arti o colleg ati all'andamento econ omico dell'impresa la contrattazione d i s econdo livello do vrà p revedere la q uantificazione e le mod alità d i corresponsione per le categorie di la voratori somministrati pr esenti in a zienda. In m ancanza d i previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda.
I lavor atori s omministrato hanno di ritto ad esercitare pres so l'impresa ut ilizzatrice, per tutt a la durata dell a somministrazione, i diritti d i libertà e di attività sindacale, nonc hé a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
Con riferimento al go dimento dei pe rmessi retribuiti per lo svolg imento delle attiv ità sindacali, i l lavoratore somministrato ch e n e fa xxxxxx sta du rante l’esecuzione de l contr atto d i somministrazione conserva il posto presso l’impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavorator i somministrat i non sono comput ati ne ll'organico dell’impresa ut ilizzatrice ai f ini dell'applicazione di n ormative di le gge o de l pr esente CC NL, fatta eccezione per q uelle r elative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Art. 33 (Lavoro intermittente)
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi.
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavor o straordinario come evidenziati nel successivo art. 52;
b) per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
c) per pre stazioni da rendersi ne i fine settiman a, ne i perio di delle fer ie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno in dividuati d alle parti e ntro sei mesi d alla firma del presente CCNL.
Successivamente l’aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell’Ente bilaterale.
Ai f ini della stipula dei c ontratti di lavoro i ntermittente d i cui al pr ecedente comma 1 , le tt. c )
s’intende:
• per “fine settimana” il periodo che va dall’apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;
• per “ferie estive” il periodo che va dall’ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre;
• per “vacanze natalizie” il periodo che v a dal sabato precedente all’8 dicembre al sab ato successivo al 6 gennaio;
• per “vacanze pasquali” il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il contratto di lavor o inte rmittente pu ò esser e stipulato a tempo inde terminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
L’azienda, con più di 1 5 d ipendenti, è t enuta a in formare c on ca denza a nnuale la R. S.U. e in mancanza, le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.
Art. 34 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Ai lavoratori assunti c on contratto di lavoro intermittente sono r iconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CC NL, salvo le ar ee di e sclusione dirett amente d erivanti da lla natu ra del r apporto d i lavoro.
Se nel c ontratto di lavoro intermittente è prev isto l’obbligo per il lavorato re di rispondere alla chiamata del datore di lav oro, è altresì stabilita la corresponsione di un'ind ennità mensil e d i disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa d i u tilizzazione, nella mis ura del 25 % della retribuzione me nsile, c alcolata ai sensi dell’art. 112 del CCNL. In ogni caso s i tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 de l Ministero del lavor o e delle politiche sociali. L'indennità di dis ponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cu i de riva la te mporanea impossibilità di r ispondere alla chiamata, il lavoratore int ermittente è tenuto a in formare il datore di lavoro secondo le modalità previste da ll’art. 88 d el pre sente CC NL, n el p eriodo di temp oranea indisponibilità n on matura il diritto all'indennità di dis ponibilità. Se il lavoratore non infor ma il dat ore di lavor o nei termini anzidetti perde il diritto a ll'indennità di disponibilità per un p eriodo di 15 gi orni, salv a diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ing iustificato di r ispondere alla chia mata, nelle ipo tesi di cui al p recedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie dell'assenza ingiustificata.
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in p roporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 35 (Lavoro ripartito)
Il contratto di lavor o r ipartito è un o speciale contr atto di lavoro mediante il q uale du e lavoratori assumono in solid o l'ad empimento di un'unica e id entica ob bligazione lavo rativa, pe r cui o gni lavoratore rest a p ersonalmente e direttamente re sponsabile de ll'adempimento dell'in tera obbligazione. Ai lavoratori assunti con cont ratto di l avoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti n el pre sente CCNL, s alvo le a ree d i esclusion e d irettamente derivan ti d alla n atura de l rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di lor o, nonché di mod ificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.
Eventuali sost ituzioni da p arte di t erzi, nel cas o di imposs ibilità di uno o e ntrambi i lavor atori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo c ontrattuale, salvo c he il dato re di lavo ro c hieda al la voratore s uperstite, c he s i renda disponibile, d i ad empiere l'obbligazione la vorativa, in t al caso il cont ratto di l avoro ripartito si
trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.
In c aso di licenziamento per m otivi disciplinari di uno dei lavorato ri coob bligati il lav oratore superstite potrà, entro 7 giorni dall’e vento, pr oporre al dator e di lavor o un candidato alla sostituzione del lavor atore licenziato. I n caso d i man cato sup eramento de l period o di prov a da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell’art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L’azienda, co n più di 15 d ipendenti, è ten uta ad informare con cade nza ann uale la R.S.U. e , in mancanza, le XX.XX. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga c omunicazione andrà ef fettuata en tro il 1° ma rzo di ciascun anno all’Ente Bilater ale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE.
Art. 36 (Soglie numeriche)
I la voratori dipendenti d elle Agenzie d i som ministrazione, che vengono somministrati p resso un’impresa utilizzatrice che adott a il presente CCNL, impiegat i per le fatti specie di cui ai precedenti artt. 29 e 30, nonché i lavoratori di cui agli artt. 33 (lavoro intermittente) e 35 (lavoro ripartito) non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti | da 0 a 5 | da 6 a 10 | da 11 a 15 | da 16 a 30 | da 31 a 50 | da 51 a 100 | per ogni scaglione di 100 |
Contratti Flessibili | 1 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ulteriori 10 |
La base di computo per il calcolo dei lavoratori assunti nell’impresa con tali tipologie contrattuali, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal num ero dei lavoratori assunti co n con tratto di inser imento a ll'atto dell'at tivazione dei singoli contrat ti di somministrazione, di lavoro ripartito e intermittente. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via c onvenzionale dal presente C CNL ed è c ostituita da l numero dei lavoratori s ubordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti.
La cont rattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specif ica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 37 (Gestione delle controversie)
In caso di cont roversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o s ull’applicazione sulle t ipologie contrattuali di cui a l presente titolo, le Pa rti, fermi re stando i le gittimi dir itti delle p arti in lite , valutano conforme allo spirito bila terale che u niforma il pre sente CCNL, di individuare q uale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a)per controversie sui contenuti dei cont ratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale N azionale Centri Elabor azione Da ti - EBCE all a Commis sione di conc iliazione istituita, com e da n orma, da tre ar bitri un o de ll'associazione dei da tori d i lavoro, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente – nominato dalla locale DPL;
b)per controversie sull’applicazione dei contratti stipulat i: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli att i all’Ente Bila terale Nazionale Cent ri Elabor azione Dati - EBCE, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
TITOLO VIII ORARIO DI LAVORO
Art. 38 (Orario normale settimanale)
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere pr estazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro e ffettivo si inte nde o gni la voro c he richiede un'a pplicazione assid ua e co ntinuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
Art. 39 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
I Centri Elaborazione Dati per la copert ura di em ergenze tecniche occor renti fuor i dall’or ario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiest a dell’aziend a deve ess ere pr esentata in forma scritta al dipendente, che se ac cetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di x xxxx, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
a) con un assegno ad perso nam di impor to pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’art. 113, p er i dipendenti c he con tinuativamente si rendano reperibili per l e esige nze di emergenza;
b) con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l’ef fettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del p resente contratto sul lavoro straor dinario, strao rdinario nottu rno, stra ordinario festiv o o straordinario festivo notturno.
Art. 40 (Flessibilità dell'orario)
Per far fr onte a lle var iazioni de ll'intensità la vorativa dell'azienda, q uesta po trà re alizzare dive rsi regimi di o rario, r ispetto all'articolazione prescelta, con il sup eramento dell'orario con trattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavorator i interessati, nel c orso dell'anno ed in periodi di mino re intensità lav orativa, dei p ari entità d i o re d i r iduzione, con la stes sa articolazione per se ttimana pre vista per i periodi d i superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda provvederà a comunicare p er isc ritto ai lavoratori inte ressati il programma a nnuale di applicazione della flessibilità, le event uali var iazioni xxx xxxxx essere t empestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 41 (Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede)
Qualora il lavoratore sia com andato per la voro fuori della sede o ve egli pres ta n ormalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In t ale ipotes i, ove gli venga r ichiesto di rientrare i n s ede alla fine della gio rnata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è s trettamente necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la sede.
Le spe se di trasporto sa ranno r imborsate dal dato re di lavoro secon do le n orme contenute
nell'ultimo comma del successivo art. 84.
Art. 42 (Fissazione dell'orario)
Xxxxx i limiti di durat a ma ssima e le disposizioni del pr esente cont ratto in materia, il dator e di lavoro fiss erà gli o rari d i lav oro armonizzando le ist anze del p ersonale con le esig enze dell'azienda.
Ai s ensi de ll'art. 12, R.D . 10 s ettembre 1 923, n. 1955 , l'a rticolazione de ll'orario d i lav oro d eve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Art. 43 (Lavoratori discontinui)
La durata norma le de l lavoro per il s eguente personale disc ontinuo o di s emplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di:
1) uscier i
2) inser vienti
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli è fissata nella misura di 40 ore settimanali.
TITOLO IX PART-TIME
Art. 44 (Premessa)
L'esigenza di accre scere la b ase lavor ativa de i Centri Elab orazione D ati, di concerto con la riduzione del monte or e annuo di straordinari pro capite possibili, r ende per le Par ti stipulanti il presente CCNL di primaria importanza il corretto utilizzo dello strumento dei part time.
A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto della valenza sociale della diffusione dei contratti a tempo rid otto al fin e di con tribuire all'abbattimento de lla disoccup azione e delle ne cessità di flessibilità necessariamente connesse con la tipologia produttiva dei Centri Elaborazione Dati.
Art. 45 (Rapporto a tempo parziale)
Così come disciplinato dall'art. 5 de lla Legge 863/84, il con tratto di lavor o a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. Nel contratto dovrà essere indicato:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la du rata d ella prestazione la vorativa ridotta e le r elative modalità da r icondurre ai regimi di orario esistenti in a zienda. L a prestazione individuale sarà fissat a tra datore d i la voro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12 a 25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1300 ore;
3) il tra ttamento econ omico e normativo secon do criter i di pr oporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
All'atto della s tipulazione del contratto a tempo p arziale i CED infor meranno il lavor atore sugli eventuali rifle ssi in m ateria prev idenziale, s ia pe r qu anto at tiene alle pres tazioni IN PS sia pe r quanto conn esso con le con tribuzioni a i fon di pensione di cui a lla Legge 335/95, derivante dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La prestazione lavorativa giornaliera fin o a 4 o re non p otrà essere fra zionata ne ll'arco della giornata.
La prestazione lavorativa a temp o ridotto p otrà esse re svolta per tutti i giorni di n ormale attività del CED (part-time orizzontale) o solo per alcuni - definiti - giorni (part-time verticale).
Inoltre viene recepito quanto previsto nel testo del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 61 coordinato con il decreto legislativo 26 febbraio 2001 n. 100 che prevede: il “rapporto di lavoro a tempo p arziale di tip o mis to” oss ia qu ello che si s volge se condo u na co mbinazione d elle due modalità ind icate n el ra pporto di la voro a t empo p arziale o rizzontale e al rapporto di la voro a tempo parziale di tipo verticale.
Art. 46 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da t empo p arziale a t empo pien o in r elazione alle es igenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quant o com patibili con la natura d el rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
Art. 47 (Riproporzionamento)
Al lavoratore con contratto part time saranno garantite le previsioni di cui al presente CCNL, con i seguenti meccanismi:
A) riproporzionamento d el tratt amento e conomico e norma tivo de l la voratore assunto a te mpo parziale determinato sulla base del rappor to fra or ario settiman ale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto;
B) la retribuzione, sia normale che di fatto, dei lavoratori assunti a tempo parziale, fatto salvo il caso di lavor o s upplementare, è in misur a fis sa m ensile; la quo ta gio rnaliera di e ssa si ottiene, in t utti i c asi, div idendo l'importo m ensile deter minato ai sen si d ell'art. 114, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, altresì la quota oraria della retribuzione si ottie ne dividendo la retribuzione mensile c he sarebb e sp ettata in caso di svolgimento del r apporto a temp o p ieno p er il divis ore co nvenzionale orario previsto all'art . 116;
C) in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 65 con una domenica o con diverso giorno di riposo s ettimanale, in aggi unta all a r etribuzione me nsile s arà c orrisposto ai lavoratori occupati a tempo p arziale un ult eriore importo p ari alla quota gi ornaliera de lla retribuzione di fatto di cui all'art. 113;
D) fermo rest ando il computo per dodicesimi dei p ermessi r etribuiti d i cu i a ll'art. 68 con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dall’art. 115;
E) conformemente a quanto previsto all'ar t. 76 i lavoratori a tempo p arziale han no diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 gio rni lavorat ivi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale c he sia la dis tribuzione de ll'orario di lav oro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va co mmisurata alla prestazione di lavoro ordina rio riferita al p eriodo di maturazione delle ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il pe riodo di ferie sar à calco lato proporzionalmente in relazione ai me si lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera;
F) per i lav oratori occupati a tempo p arziale il nu mero di ore di permesso retribuito di cui ag li artt. 69 e 71 è determinato utilizzando i criteri previsti dal presente articolo.
Art. 48 (Lavoro supplementare)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella m isura d i 6 0 ore annue, con r iferimento a lle seguenti specifiche esigenze organizzative:
• compilazione de gli inve ntari e dei bilanci o di ana loghe brevi necessità di inte nsificazione dell'attività lavorativa aziendale;
• particolari difficoltà organizzative de rivanti da con comitanti assenze pe r malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lav oro supplementare verranno retribuite con la -quota oraria della retribuzione di fa tto di cui all'art. 113 secondo le modalità previste dall'art. 116, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente de terminata nella misura del 25%, da calcola re sulla quota o raria della retribuzione di fatto di cui all'art. 113.
Tale m aggiorazione, c he non rie ntra nella retribuzione di fatto di cu i all' art. 1 13, e sclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella qu ota annua della retribuzione u tile ai fin i del calco lo de l trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Cod. Civ.
Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accord i aziendali già esistenti.
Xxxxxxx va lide a ltresì int ese a livello aziendale o di u nità che , alla lu ce di ulteriori spe cifiche esigenze organizzative, si milari a q uelle di cui sopra , prevedano quantità sup eriori a quelle indicate al secondo comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a disciplinare in occasione del prossimo rinnovo contrattuale le clausole flessibili e/o elastiche che possono essere inserite nel contratto di lavoro a tempo parziale in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche, concordando sin d'ora che sarà compito della contrattazione nazionale individuare i limiti all'inserimento di tali clausole, le modalità di esercizio dello ius variandi del datore di lavoro e le percentuali minime di maggiorazione per le prestazioni effettuate in tale regime.
Parte della disciplina della materia potrà essere affidata alla contrattazione di secondo livello, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Art. 49 (Registro lavoro supplementare)
Le o re di lavoro su pplementare saranno cro nologicamente ann otate a cura d ell'azienda su apposito registro.
Le Or ganizzazioni sind acali r egionali o p rovinciali fir matarie del p resente CC NL po tranno consultarlo o pres so la s ede de l C entro E laborazione D ati s tesso o ppure presso la s ede de lla ASSOCED.
Il re gistro di cu i al presente ar ticolo può essere sostituito da altr a id onea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Art. 50 (Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Per i lav oratori a tempo parziale, in c aso di trasformazione del rapporto nel c orso dell'anno, l'importo della tredicesim a e dell a q uattordicesima mens ilità è determinat o per dodic esimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dall’art. 115.
Ogni do dicesimo è calcol ato s ulla b ase de lla r etribuzione di fatt o, di cui a ll'art. 113 spettante all'atto della corresponsione.
Art. 51 (Preavviso)
I term ini di pr eavviso per i la voratori occupati a tempo parziale han no la stess a d urata di q uelli previsti pe r i lavoratori a t empo pieno e s i c alcolano in gio rni di c alendario i ndipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
TITOLO X LAVORO STRAORDINARIO
Art. 52 (Norme generali lavoro straordinario)
Le mansioni di ciascun la voratore debbono essere svolte du rante il no rmale or ario di la voro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clauso le c ontenute n el p resente a rticolo ha nno valo re di a ccordo perm anente fr a le p arti a i sensi e pe r g li ef fetti d ell'art. 5, R.D.L. 15 ma rzo 1923, n . 692, e d ell'art. 9 d el relativo regolamento.
Art. 53 (Maggiorazioni lavoro straordinario)
Ai sen si delle vige nti disposizioni di le gge, le ore di lavo ro straordinario, in tendendosi co me tali quelle eccedenti l'o rario normale di la voro previsto da ll'art. 38, del presente contratto, verranno retribuite co n la q uota oraria della retribuzione di fa tto d i cui all'art. 113 e con le segue nti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 112:
• 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48° ora settimanale;
• 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
Salvo qu anto dis posto d al s uccessivo art. 66 le ore s traordinarie di lavoro p restato ne i g iorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'ar t. 113 e con la maggiorazione d el 30 % (tre nta p er c ento) s ulla quota o raria d ella no rmale retribuzione di c ui all'art. 112.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con quota or aria d ella retribuzione di fatto d i c ui a ll'art. 1 13 e c on la maggiorazione del 50 % (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 112.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verr à c omputata sulla quota oraria d ella retribuzione di fa tto d i cui all'a rt. 113 tenendo conto , pe r il c alcolo de lle pro vvigioni, della media dell'ultimo seme stre s olare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Art. 54 (Registro lavoro straordinario)
Le ore d i la voro straordinario sa ranno cron ologicamente a nnotate, a cura de ll'azienda, su apposito re gistro, la cui te nuta è o bbligatoria, e ch e do vrà ess ere esib ito in v isione, a richie sta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il re gistro di cu i al precedente capo verso pu ò essere sostitu ito da altra idonea d ocumentazione nei Centri Elaborazione Dati che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liqu idazione del la voro str aordinario dovr à e ssere e ffettuata non oltre il m ese s uccessivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Art. 55 (Lavoro ordinario notturno - divieto)
E’ vietata la prestazione notturna ordinaria per i dipendenti dei CED che applicano il presente Contratto ad esclusione dei CED ad organizzazione di tipo industriale, di cui al TITOLO XI.
TITOLO XI LAVORO A TURNI
Art. 56 (Definizione del campo di applicazione)
La presente normativa si applica ai Centri Elaborazione Dati che rientrano nelle seguenti tipologie di orario di lavoro:
• lungo: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
• lunghissimo: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
• h24: per i CED che non operano mai interruzioni nell'attività.
Art. 57 (Orario di Lavoro)
I Centri Elaborazione Dati ricompresi nel campo di applicazione possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time.
Art. 58 (Reperibilità)
I Centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici,possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell'azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un'apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
a) con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all'art. 113, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
b) con un importo del 15% della retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.
Art. 59 (Sostituzione del lavoratore turnista)
Al fine di garantire la copertura del servizio in caso di improvvisa mancanza di un turnista con un preavviso inferiore a 12 ore, l’azienda potrà richiedere al lavoratore del turno precedente e al lavoratore del turno successivo, l’effettuazione di una fascia di lavoro straordinario pari all’intero turno mancante.
Fermo restando il divieto di richiedere una prestazione lavorativa superiore alle 12 ore consecutive.
I lavoratori che effettueranno la copertura straordinaria del turno avranno diritto al pagamento dello straordinario ed al riconoscimento di un permesso retribuito di 8 ore da fruirsi in accordo con l’azienda entro i successivi 4 mesi.
Art. 60 ( Indennità)
I lavoratori ricompresi nel campo di applicazione del presente titolo, a compensazione dei disagi derivanti dallo svolgimento dell’attività a turnazione, hanno diritto alle seguenti maggiorazioni:
a) Per tutti i lavoratori che effettuano lavoro a turni un'indennità pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’articolo 113;
b) Per i soli lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa a turno fisso notturno e/o festivo (per festivo si intendono le domeniche e le festività di cui all’articolo 65), un’indennità pari al 20% della retribuzione di fatto di cui all’articolo 113.
In caso di prestazione lavorativa a turni solo per brevi periodi, meno di 6 settimane nel corso dell’anno, al lavoratore non spetterà alcuna indennità e andrà retribuito secondo le norme di cui agli artt.112 e seguenti.
In caso di prestazione lavorativa a turni per un periodo superiore alle 6 settimane ma inferiore alle 26 settimane, il lavoratore dovrà optare, nella forma scritta, all’atto della richiesta di copertura temporanea del turno da parte dell’azienda, tra l’indennità forfettaria prevista nel presente articolo o il pagamento delle maggiorazioni contrattuali ( straordinario e notturno).
Per turni di sostituzione di durata superiore alle 26 settimane, ai lavoratori sarà attribuita l’indennità forfettaria.
Art. 61 (Cumulo delle indennità)
I lavoratori turnisti possono percepire anche l’indennità di reperibilità di cui all’articolo 58.
Art. 62 (Deroghe contrattuali)
Le Parti stipulanti il presente CCNL considerano le norme previste per i lavoratori turnisti complessivamente migliorative rispetto all’applicazione degli ordinari istituti contrattuali.
Art. 63 (Partecipazione dei lavoratori)
Le aziende per l'applicazione di quanto previsto nel presente titolo, in particolar modo per la definizione dell’articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU, ove questa non sia presente o nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la contrattazione andrà effettuata direttamente con i lavoratori interessati dal lavoro a turni.
Nel caso di accordi raggiunti direttamente con i lavoratori gli stessi potranno essere spediti per la certificazione all’ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.
TITOLO XII
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI
Art. 64 (Riposo settimanale)
Il lavor atore ha diritto al r iposo settimanale nella giorn ata della dome nica o in altra gio rnata se comunicato dall’aziend a per is critto all’atto dell’assunzione nei modi pre visti dalle vi genti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Art. 65 (Festività)
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
1) il 1° giorno dell'anno;
2) l'Epifan ia;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
5) il 1° maggio - Festa dei lavoratori;
6) il 2 giugno;
7) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro, per Roma il 29 giugno;
8) il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
9) il 1° novembre – Ognissanti;
10) l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre – Natale;
12) il 26 dicembre - S. Xxxxxxx.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza continuità.
Nulla è do vuto a d alcu n titolo a l pr estatore d 'opera - qu alunque sia la misur a e d il sis tema d i retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in con seguenza di provvedimenti disc iplinari o di asse nza ingiu stificata e comunq ue derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coin cidenza di una delle fes tività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 113.
Per la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge 5 marzo 1977, n. 54 ( 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 66 (Retribuzione prestazioni festive)
Le ore di la voro, a qualsiasi titolo rich ieste, pr estate nei gio rni festivi indicati nel pr ecedente art. 68 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 53 e dall'art. 116 del presente contratto.
Art. 67 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno ess ere retribuite con la sola maggiorazione de l 30% sulla quota ora ria della normale retribuzione di cui all'ar t. 1 12 fermo res tando il diritto del lavoratore di godere il r iposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 68 (Permessi retribuiti – R.O.L.)
Ai lavo ratori sp ettano g ruppi di q uattro o di otto o re di p ermesso individuale r etribuito, in sostituzione delle quattro festività abolite da combinato disposto della legge 54/1977 e del D.P.R. 792/85.
Sono ricono sciute altre sì a titolo di riduzion e ann ua d ell'orario di lavor o 5 6 (cinquantasei) o re annue di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti da aziende che occupano fino a 15 dipendenti e 72 (settantadue) ore ai lavoratori dipendenti da aziende che occupano oltre 15 dipendenti.
I suddetti permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori c he no n implichi assenze tali da ostacolare il norma le andamen to dell’attività produttiva.
I permessi non goduti entro la data del 31 dicembre di ogni anno saranno pagati con le spettanze del mese s uccessivo, sal vo ac cordo a ziendale che ne deter mini la fruibilità a nche oltre la fine dell’anno.
Interpretazione autentica
Le parti, per prevenire eventuali conflitti interpretativi e dandosi atto che nell'art. 87 del CCNL 14/4/2005 e nell'art. 71 del CCNL 21/4/2009 è stato riportato a causa di un errore materiale un numero di ore di permessi per Rol diverso da quanto concordato con i CCNL 4/4/1997 e 1/6/2001, hanno modificato il testo del presente articolo con la conseguenza che:
• nelle aziende fino a 15 dipendenti devono essere riconosciuti permessi complessivi a titolo di ROL e per festività soppresse pari a 88 ore annue;
• nelle aziende oltre 15 dipendenti devono essere riconosciuti permessi complessivi a titolo di ROL e per festività soppresse pari a 104 ore annue.
Restano salvi i diritti acquisiti dai lavoratori già in forza al 21/4/2009 per effetto di interpretazioni di maggior favore da parte delle aziende.
TITOLO XIII
CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVA
Art. 69 (Congedi retribuiti)
In casi s peciali e giustific ati il d atore di lavoro po trà con cedere in qu alunque epo ca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 m aggio 1970, n. 3 00 h anno d iritto ad u sufruire d i p ermessi giornalieri retribuiti, i Centri Elaborazione Dati conce deranno altri c inque gior ni retribuiti, p ari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
I pe rmessi di cui al pre cedente com ma sara nno re tribuiti previa pre sentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 70 (Congedo matrimoniale)
Al lavor atore che no n sia in perio do di pr ova comp ete, p er c ontrarre matrim onio, u n co ngedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.
Compatibilmente con le e sigenze de ll'azienda, il d atore di la voro do vrà conc edere il conge do straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'o bbligo d i esibire al dato re di lavoro, alla fine d el congedo, reg olare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il pe riodo d i con gedo stra ordinario p er matrimonio, il lav oratore è con siderato a d ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 113.
I lavoratori extracomunitari cittadini di Paesi dove sia legale la poligamia potranno beneficiare del congedo nuziale per un solo matrimonio.
Art. 71 (Diritto allo studio)
Al fine di c ontribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai l avoratori non in pro va c he inten dono frequentare corsi di stu dio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti pr esso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
I lavor atori p otranno richie dere pe rmessi r etribuiti pe r u n ma ssimo di 1 50 ore p ro c apite in un triennio e n ei limiti di u n monte or e glo bale p er tu tti i d ipendenti d ell'unità p roduttiva che s arà determinato all'inizio di ogn i tr iennio moltiplica ndo le 1 50 or e per un fa ttore p ari a l decimo de l numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavor atori che po tranno assentarsi co ntemporaneamente da ll'unità produttiva p er fre quentare i corsi d i s tudio non do vranno sup erare il du e p er c ento della for za occup ata alla d ata di cui a l precedente comma.
Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgim ento de lla normale a ttività. Il lavoratore ch e chie derà di assentarsi con permessi retr ibuiti ai sensi del p resente a rticolo dovrà s pecificare il c orso di studio a l q uale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lav oratore interessato dovrà presentare la domanda s critta all'azienda nei te rmini e con le mo dalità che s aranno c oncordate con il datore di lavor o. Tali termini, di no rma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il nu mero d ei r ichiedenti sia t ale da comportare il supe ramento d ella med ia a nnua de l monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con
la Rap presentanza sind acale ove esiste nte nell'azienda, e ferm o re stando qu anto pre visto ai precedenti terzo e q uinto comma, pr ovvederà a rid urre proporzionalmente i dir itti individuali sul monte ore co mplessivo in base ai criter i obiettivi (quali: età, anzianit à di servizio, car atteristiche dei corsi di studio) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavor atori d ovranno fornire a ll'azienda un c ertificato di iscrizione al c orso e succ essivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Dei permessi di cui a l secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
E' de mandato a lle O rganizzazioni ter ritoriali a derenti alle Organizzazioni n azionali con traenti d i svolgere congiuntamente le a zioni più op portune affinché dagli o rganismi competenti siano predisposti co rsi d i s tudio che, g arantendo le fin alità d i cui a l pr imo com ma, favor iscano l'acquisizione di più elevati valori profes sionali e sia no appropriati a lle caratteris tiche de ll'attività commerciale.
Art. 72 (Chiamata alle armi)
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva è disciplinata dal d.lg.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 30 3 e sue successive mo dificazioni, a no rma d el q uale il rapporto di la voro n on viene risolto, ma s i considera sospeso pe r il periodo del servizio militare di leva , c on dir itto alla conservazione del posto.
Al termine del serviz io milit are di leva per c ongedo o per invio i n licenz a illimit ata in atte sa di congedo, il la voratore en tro trent a g iorni dal conge do o dall'invio in licen za de ve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.
Il period o tr ascorso in ser vizio milit are va comp utato nell'anzia nità di servizio ai soli ef fetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982 e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fin e rapp orto, ai soli fin i dell'applicazione del t asso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° ap rile 1987, durante il pe riodo trascorso in servizio militare d eve e ssere comp utato nella retribuzione u tile ai fin i de l calcolo del trattamento d i fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 112 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il p eriodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a ter mine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 77 2, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987,
n. 4 9, sulla c ooperazione d ell'Italia co n i Paesi in via d i svilu ppo, a i la voratori ai qu ali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
Art. 73 (Richiamo alle armi)
In caso di r ichiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va comp utato nell'anzianità di ser vizio ai soli ef fetti dell'in dennità di an zianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1 982, fin o al 31 ma rzo 19 87, il periodo di richiamo alle ar mi è considerato utile per il trattamento di fin e rapp orto, ai soli fin i dell'applicazione del t asso di rivalutazione di cui all'art.2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 10 aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo de l tra ttamento di fine rapporto
l'equivalente della no rmale r etribuzione di cui a ll'art. 112 alla qu ale il lavor atore a vrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il la voratore deve porsi a disposizione del dator e di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto dura ta non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se h a avuto durata sup eriore a sei me si. Nel caso che, se nza giustificato imp edimento, il lavoratore non si po nga a dispo sizione de l datore di lavor o n ei ter mini s opra ind icati, s arà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del r ichiamo, e il per iodo trascorso in servizio militare non è comput ato agli ef fetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso di rix xxxxx xurante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è con servato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 74 (Funzioni pubbliche elettive)
In c onformità alla v igente le gge 21 m arzo 1 990, n. 53 , in o ccasione d i tu tte le c onsultazioni elettorali disciplinate da leggi della R epubblica o d elle R egioni, co loro ch e a dempiono fu nzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di can didati nonché, in occasione d i Refer endum, i rappresentanti d ei p artiti o gr uppi p olitici e d ei p romotori de l Referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
Art. 75 ( Volontariato civile)
I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
TITOLO XIV FERIE
Art. 76 (Ferie)
Il p ersonale di c ui al p resente c ontratto h a d iritto a un pe riodo d i fe rie an nuali n ella m isura di ventisei gio rni lavor ativi, fer mo restando ch e la settimana lav orativa - qua le che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal com puto del pr edetto periodo di ferie van no escluse le domeniche e le fe stività nazionali e infrasettimanali cad enti nel pe riodo stesso, e pertanto il pe riodo di fe rie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all’art.113.
Art. 77 (Determinazione periodo di ferie)
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate i centri di elaborazione di dati contabili che potranno fissare i turni di feri e in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in d eroga a quanto sopra, la d eterminazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turn i di ferie n on potranno aver e inizio di do menica, né di gio rno festi vo e ne ppure n el giorno antecedente alla d omenica o a que llo festivo a d ec cezione d ei tur ni a venti in izio il 1° o il 16° giorno del mese.
Per i lavoratori stranieri si rimanda alla speciale previsione di cui al successivo art. 181.
Art. 78 (Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all’art. 66)
Ai lavor atori che , con c ongruo a nticipo, comu nichino p er is critto la rich iesta di fer ie p er partecipare a cele brazioni r eligiose d iverse da quelle in dividuate da l precede nte art. 65, le aziende cercheranno, nei l imiti delle esigenze di funzionalità interna e di r ispetto delle richiest e complessive, di accordare una via preferenziale.
Art. 79 (Insorgenza della malattia durante il periodo feriale)
Il decorso d elle fe rie r esta in terrotto nel caso d i sopravvenienza, durante il p eriodo ste sso, d i malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Art. 80 (Normativa per cessazione rapporto)
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Art. 81 (Rixxxxxx xavoratore in ferie)
Per ragioni di s ervizio il dato re di lavoro po trà richiamare il lavoratore pri ma del termi ne del periodo di fe rie, fexxx xe stando il dir itto del lavorator e a c ompletare detto p eriodo in epoca successiva e il diritto al rimbor so delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 82 (Irrinunciabilità)
Le ferie so no irrinunciabili e p ertanto ne ssuna indennità è dovuta al la voratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 83 (Registro ferie)
Per le fe rie v errà is tituito pres so i C entri ela borazione D ati u n a pposito re gistro c on l e s tesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 54 per il lavoro straordinario.
Il re gistro di cu i al precedente capo verso pu ò essere sostitu ito da altra ido nea d ocumentazione nei CED che abbiano la gestione del personale informatizzata.
TITOLO XV MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 84 (Missioni)
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio:
2) il rimborso delle spese effettive per il vitto e l’alloggio;
3) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 113; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
In a lternativa al la voratore che com pia un min imo di 1 5 missioni a ll’anno, con almeno 10 pernottamenti, l’azienda potrà corris pondere, in luogo delle diari e di c ui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, un’indennità mensile, per quattordici, pari al 10 % della retribuzione mensile.
Art. 85 (Trasferimenti)
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimb orso d ell'eventuale pe rdita di pig ione qu alora non s ia stato po ssibile s ciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una dia ria ne lla misur a fissat a pe r il p ersonale in mis sione temporanea pari a qu ella prevista da l precedente art. 84 ovver o un r imborso a p iè di list a con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il r imborso delle spe se effettive di viag gio pe r la via più breve pe r se e p er le per sone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rim borso dell'e ventuale perdita di pigione ove n on sia st ato poss ibile sc iogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misu ra fissata per il p ersonale in missione te mporanea, p er se e p er ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre q uinti. In luogo d i d etta x xxxxx il d atore d i la voro pu ò c orrispondere il rim borso a piè di lista de lle spese di vitto ed alloggio sostenute dal la voratore per se e per i familiar i a car ico componenti il nucleo familiare.
Le dia rie o i rimborsi di cui a l pr esente articolo s aranno corrisp osti pe r il te mpo strett amente necessario a l tr asloco. Quand o il trasf erimento comporta anche il tr asporto d el m obilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rim borsi di c ui al pre sente articolo fino a 8 giorni
dopo l'arrivo del mobilio.
Il tras ferimento dei lav oratori con responsabilità di di rezione esecutiva che deter mini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 me si, il r imborso de ll'eventuale dif ferenza d el can one effettivo di lo cazione pe r un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Art. 86 (Disposizioni per i trasferimenti)
A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
TITOLO XVI MALATTIE E INFORTUNI
Art. 87 (Malattia)
Nell'ambito d ella norm ativa del Se rvizio s anitario nazionale il datore di lavo ro ha l' obbligo di rilasciare ai propri d ipendenti, a ll'atto de ll'assunzione, la cer tificazione e ventualmente prescritta dalle vige nti disposizioni di le gge o di regolamento ai fini dell'isc rizione del lavoratore stes so al Servizio sanitario nazionale.
Art. 88 (Normativa)
Salvo il caso di g iustificato e c omprovato impedimento e fer mi re stando gli o bblighi d i cui a l successivo art. 90, il lavoratore ha l'o bbligo d i da re immed iata notizia d ella pro pria ma lattia a l datore di lavoro; in c aso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 152 e 155 del presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di present arsi in s ervizio alla dat a i ndicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certif icato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 142 e 143 del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavo ratore ha l'obblig o di dare imm ediata notizia della contin uazione s tessa all'a zienda da cui dipende; in caso d i mancata c omunicazione, trascorso un gio rno da ll'inizio d ell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le con seguenze previste dagli artt. 152 e 155 del presente contratto.
Ai sen si dell'art. 5 d ella legge 20 maggio 1 970, n. 300, il d atore di la voro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istitu ti competenti nonché da i medici d ei Se rvizi sanitari in dicati dalla Reg ione. Il da tore di lavoro o c hi ne fa le veci ha inoltr e la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 89 (Obblighi del lavoratore)
Il lavor atore assente pe r mala ttia è te nuto a rispettare sc rupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amminist rativo o su dec isione dell'En te prepos to ai cont rolli di malat tia, in or ari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giust ificata e comprovata necessità di as sentarsi dal domicilio per le visit e, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei qua li ultimi il lavo ratore ha l'o bbligo di da re immediat a no tizia all'azienda da cui dipende, il m ancato r ispetto d a p arte del la voratore de ll'obbligo di cui a l secondo comm a de l presente artic olo co mporta comunque l'applicazione de lle sa nzioni pr eviste da ll'art. 5 , legge 11 novembre 1983, n . 638, q uattordicesimo comm a, n onché l'o bbligo d ell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 152 e 155 del presente contratto.
Art. 90 (Periodo di comporto)
Durante la malattia, il lavor atore non in pr ova ha diritt o alla conservazione del post o p er u n periodo mas simo d i 18 0 giorni in u n anno solare , trascorso il qua le, perd urando la m alattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli
artt. 142 e 143 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 96.
Il periodo di malattia è co nsiderato utile ai fin i d el computo delle indennità di prea vviso e di licenziamento.
Nei c onfronti dei lavoratori assunt i con contratto a temp o de terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al tra ttamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 91 (Trattamento economico di malattia)
Durante il per iodo di mala ttia, pr evisto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà dir itto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad u na indennità pari al cinquanta per c ento d ella re tribuzione gio rnaliera per i giorni di malattia dal q uarto a l vente simo e p ari a d ue te rzi della r etribuzione stessa p er i giorni d i malattia dal ve ntunesimo in po i, posta a c xxxxx d ell'INPS ai se nsi dell'art. 74, le gge 23 dicembre 1978 , n.833, secon do le m odalità st abilite pe r i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal d atore d i la voro a i s ensi de ll'art. 1 , leg ge 29 fe bbraio 1980 , n . 33. L 'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal da tore di lavor o, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in po i della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore av rebbe avut o diritto in c aso di normale sv olgimento del rappo rto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota gi ornaliera de lla re tribuzione di fatto di c ui all'art. 113.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi d ell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezz o raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e l a durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al mo mento d ella risoluzione d el rapporto, il dato re di la voro è ob bligato a r ilasciare u na dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le ind ennità a c xxxxx d el datore di l avoro non s ono dovute se l'IN PS non corrisponde pe r qualsiasi motivo l'in dennità d i cui alla letter a a) del presente articolo; s e l' indennità st essa è corrisposta dall'INPS in mis ura ridot ta; il da tore di la voro no n è tenu to a d in tegrare la p arte d i indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 93 e 97.
Art. 92 (Infortunio)
Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infor tuni sul lavo ro ch e comportano un a assenz a dal lavo ro di almeno un giorno.
Per la cope rtura a ssicurativa de i lavor atori da infortuni sul lavoro e le malattie pr ofessionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavor atore de ve dare im mediata notizia di qu alsiasi in fortunio, anche di lieve entità, al pr oprio datore di lav oro; quan do il la voratore abbia tra scurato di ottem perare all'obbligo p redetto e il datore di la voro, n on ess endo v enuto altrimenti a c onoscenza dell'in fortunio, non a bbia potuto inoltrare la prescritt a d enuncia all'INAIL , il da tore di la voro re sta eson erato da ogni e qualsiasi responsabilità de rivante dal ritardo s tesso, il presentarsi di quest a fattispecie costituisce violazione del successivo art.150.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme
di cui agli art. 90 e 96.
Art. 93 (Trattamento economico di infortunio)
Ai sen si dell'art. 73 , DPR 30 giugno 1 965, n. 1 124, il d atore di lav oro è tenuto a corrispondere l'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 113 per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decor rere dal pr imo giorno successivo a quello dell'infor tunio, verrà corrisposta dal dator e di lavoro al l avoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione d ell'indennità co rrisposta dall'INAIL fino a r aggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% ( cento per cen to) per i giorn i dal 4° in poi della retrib uzione gio rnaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 113.
L'indennità a carico d el d atore di lavo ro no n è do vuta se l' INAIL n on corr isponde per q ualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Art. 94 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Durante i pe riodi di malat tia ed infortunio la quot a giornaliera d ella retribuzio ne di fatto di c ui all'art. 113 st ante la sua natura integrativa, s i ot tiene ap plicando i criteri ado ttati dall'INPS e dall'INAIL.
Art. 95 (Festività)
Ai sensi della legg e 3 1 marzo 1954, n. 90 , p er le festività c adenti nel perio do di mala ttia o infortunio, il l avoratore ha diritto ad un'indennità integ rativa d i quella a car ico rispe ttivamente dell'INPS e d ell'INAIL, d a corrispondersi a car ico de l da tore d i lavoro, in modo d a r aggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 113.
Art. 96 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Nei confronti dei lavor atori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del post o, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 90 e 92 del presente contratto, sarà prolungata, a r xxxxxxxx del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e n on superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori c he intendano be neficiare del perio do di aspettativa di cui al prece dente c omma dovranno presentare richiesta a mezzo ra ccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore d i lavor o darà riscontr o alla richie sta di cui al p recedente comm a, co municando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il d atore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 90; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 97 (Tubercolosi)
I lavoratori af fetti da tub ercolosi, che si ano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a ca rico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della ma lattia tubercolare; nel caso d i dimissione per dichiarata guar igione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a s ei m esi do po la data di dimission e da l luogo di c ura per a vvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il dir itto alla con servazione de l p osto cessa comunque o ve s ia dichiarata l'in idoneità fisic a permanente al po sto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all'idoneità
stessa de cide in via d efinitiva il Direttore del Pr esidio sanit ario antit ubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sen si de ll'ultimo comma d ell'art. 10 , leg ge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricover o in lun go di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 98 (Sicurezza sul lavoro)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n.626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato 2 del presente contratto.
Art. 99 (Rimando alla vigente normativa)
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.
TITOLO XVII GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 100 (Congedo di maternità e paternità)
Durante lo stato d i gravidanza e pue rperio (congedo di mater nità) la lavor atrice ha dir itto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi p recedenti la data p resunta del parto in dicata nel cer tificato medico d i gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori gior ni no n goduti prima del p arto, qualora il p arto avve nga in dat a anticipata rispetto a quella pr esunta. Tali gio rni sono aggiunti al per iodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151 /2001, e fe rma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alter nativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal m ese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il me dico specialista del Ser vizio sanitario nazionale o con esso con venzionato e il med ico c ompetente ai fini de lla p revenzione e tute la de lla salu te ne i luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arre chi pregiudizio alla salute della gestante e de l nascituro.
Il diritto di cui alla lettera c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di:
• morte o di grave infermità della madre;
• abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
I pe riodi di congedo di maternità dal lavor o devono esser e compu tati ne ll’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facolt ativa la lav oratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente a ll'80% ed a l 30 % della re tribuzione, post a a c xxxxx dell'INPS da ll'art. 7 4, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi d ell'art. i della leg ge 29 fe bbraio 1 980, n. 33 . L'importo an ticipato d al d atore d i lavor o è posto a conguaglio con i c ontributi dovuti a ll'INPS, secondo le modalità di cui ag li articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni d i maternità agli aven ti diritto, ai sensi de l s esto comma dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confr onti de lle la voratrici che ab biano adottato b ambini o c he li abb iano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Art. 101 (Congedo parentale)
Ciascun ge nitore ha diritto di asten ersi da l lavoro (congedo p arentale), s econdo le moda lità stabilite dal presente ar ticolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/200 1, per ogni
bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo p arentale, ciascun genitore è tenuto a dar e al dat ore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto da l precedente c omma 0, x xx xxxx xx x xx xxxxxxx rich ieste frazioni di du rata inferiore a 15 giorni continuativi nell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà esser e p resentata con cade nza men sile u nitamente ad u n p rospetto d elle giornate di congedo.
I congedi p arentali dei genitori no n possono comp lessivamente e ccedere il limite d i die ci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e all’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla mad re la voratrice, tra scorso il p eriodo di con gedo di mater nità p er un p eriodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla na scita de l fig lio, pe r un periodo con tinuativo o fr azionato non superiore a sei mesi eleva bile a sett e nel cas o di cui al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 151/2001.
Qualora il p adre lavoratore eserciti il dir itto di astenersi d al lavoro p er un periodo co ntinuativo o frazionato no n inf eriore a tr e mesi, il limite complessivo d ei c ongedi p arentali dei ge nitori è elevato a undici mesi.
Ai sensi dell’art. 34 del T.U. (D.Lgs. n. 151/2001), per i periodi di congedo parentale è do vuta, a carico dell’INPS, alle lavor atrici e ai lavor atori fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è d ovuta u n’indennità p ari a l 3 0% della retribuzione, a condizione che i l r eddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2, 5 volte l’impor to del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
I pe riodi di congedo parentale sono com putati n ell’anzianità d i s ervizio e sclusi g li ef fetti re lativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
Art. 102 (Permessi per assistenza)
Il da tore di la voro deve c onsentire al le lav oratrici madre, du rante il primo anno di vit a del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giorn ata il riposo è uno solo quan do l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all’esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di c ui al precedente c omma hanno la d urata di un'ora ciascuno e s ono considerati ore lavor ative ag li effetti d ella dura ta del lavor o, essi c omportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le
ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è a nticipata d al datore ed è po rtata a con guaglio c on g li impo rti contributivi do vuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
Entrambi i genitor i, alte rnativamente, hann o di ritto di ast enersi dal lavoro per i per iodi corrispondenti alle mala ttie di ciascun figlio d i e tà n on sup eriore a tr e a nni. Ciascun gen itore, alternativamente, ha alt resì diritto di as tenersi dal l avoro, nel li mite di cinqu e giorni lavo rativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001 e al trattamento di fine rapporto.
Art. 103 (Normativa)
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato a un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° gi orno successiv o al parto, il ce rtificato di nascita del ba mbino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 21 28. Nel caso di dimissioni presentate durante il pe riodo antecedente il parto per cui è pr evisto il divieto di licen ziamento la la voratrice ha dir itto a l trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 143.
Ai sen si d ella legge 31 mazzo 1954, n. 9 0, per le fe stività ca denti n el periodo di assenza obbligatoria e fa coltativa, la lavor atrice ha d iritto a d un 'indennità inte grativa di qu ella a c xxxxx dell'INPS, da corrispondersi a c xxxxx del da tore di la voro in mo do d a r aggiungere complessivamente il 10 0% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 113.
Per qu anto non previsto dal pr esente c ontratto in materia di gravidanza e puerperio valg ono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 104 (Apprendistato e maternità)
Le norme previste d alle leggi e dal presente contratto colle ttivo in tutela de lla m aternità han no valore p er tutte le categorie di d ipendenti r egolati dal p resente c ontratto collettivo na zionale d i lavoro.
TITOLO XVIII SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 105 (Sospensione)
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 113 per tutto il periodo della sospensione.
La n orma di cu i a l p recedente comma non si a pplica nel caso d i p ubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
TITOLO XIX ANZIANITA' DI SERVIZIO
Art. 106 (Decorrenza anzianità di servizio)
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell’azienda, quali che sian o le mansioni ad esso af fidate, r esta valida la norma tiva per il ricon oscimento dell’anzianità convenzionale così come previsto dalla legislazione vigente.
Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Art. 107 (Computo anzianità frazione annua)
Ad e ccezione deg li ef fetti de rivanti d alla nor mativa su gli sc atti d i anzia nità, le fra zioni d i a nno saranno computate, a tu tti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).
TITOLO XX PASSAGGI DI QUALIFICA
Art. 108 (Mansioni del lavoratore)
Il pr estatore di lavo ro de ve esser e xxxx xxx alle man sioni pe r le quali è st ato assunto o a quelle corrispondenti a l liv ello s uperiore ch e a bbia successiv amente a cquisito o vvero a ma nsioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di as segnazione a mansi oni superiori il prest atore ha diritto al tratt amento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 109 (Modificazioni tecnologiche)
La p revisione di cui al s econdo comma de ll’art. 1 08, ferma r estando la validità per i casi individuali, trov a d iversa ap plicazione nel c aso del C entro E laborazione D ati c he u tilizzando i futuri miglior amenti di har dware e/o software, ed a seguit o di ev idente, rilevante ed innov ativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
Ove q uesta ricon figurazione d elle ma nsioni coin volga più de lla me tà de i dipend enti, p rima de l decorrere dei tre mes i dell’avvio delle nuove pr ocedure lavor ative, il CE D pot rà f ormulare uno schema retr ibutivo sia c ollettivo che in dividuale che pur ricon oscendo i miglio ramenti di professionalità dei dip endenti non dovrà necessariamente p ortare ad un dive rso inquadramento contrattuale.
La p roposta a ziendale tro verà applicazione so lo se sottoscritta in a ccordo a ziendale, o ve, diversamente, non si raggiungesse l’a ccordo aziendale, si r icorrerà a lla co mmissione Par itetica nazionale di cui al successivo art. 170.
La presen te fattispecie è con sentita so lo p er qu elle mansioni che og gi n on tro vano corrispondenza nella classificazione di cui all’art. 2 e solo se le mansioni di partenza dei lavoratori cesseranno di esistere tra il personale interessato dalle innovazioni.
Art. 110 (Passaggi di livello)
Il lavoratore promosso a l ivello superiore ha diritto alla retribuzio ne contrattuale del nuovo livello; qualora il lav oratore percepisca, all'atto della promozione, un a re tribuzione s uperiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e c aratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà ess ere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.
Il lavor atore app artenente a qualifica non im piegatizia ai sen si di le gge, in caso di passaggio a categoria im piegatizia, conse rva l' anzianità maturata nelle r ispettive qu alifiche di im piegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Art. 111 (Scatti di anzianità)
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale ha diritto a cinque scatti biennali. Ai f ini della maturazione d egli sc atti, l'anzianità di servizio decorr e dall a dat a di assunzione.
Gli impo rti degli scatti in ci fra fis sa sono determin ati per ciascun livello di in quadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Inquadramento | 3/97 | 3/01 3 | /03 | 4/05 4/07 | 4/09 | |
Quadri di Direzione | --------- - | -------- | --------- | 44.00 | 49.00 | 52.00 |
Quadri | 26.85 € | 29.00 € | 31.00 € | 40.00 | 44.00 | 47.00 |
1 livello | 25.56 € | 27.00 € | 29.00 € | 37.00 | 41.00 | 44.00 |
2 livello | 24.00 € | 25.50 € | 27.00 € | 34.00 | 37.00 | 40.00 |
3 livello Super | --------- | --------- | --------- | 31.00 | 34.00 | 36.00 |
3 livello | 22.72 € | 23.50 € | 25.00 € | 28.00 | 31.00 | 33.00 |
4 livello | 21.43 € | 22.25 € | 23.00 € | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
5 livello | 20.14 € | 20.50 € | 21.00 € | 22.00 | 24.50 | 27.00 |
6 livello | --------- - | -------- | --------- 20 | .00 | 22.00 | 24.00 |
L'importo de gli scatti deter minati secondo i cr iteri di cui ai comm i preced enti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
L’importo degli scatti di anzianità maturati va aggiornato sempre al valore attuale.
TITOLO XXI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 112 (Normale retribuzione)
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (vedi tabella A, allegata al CCNL);
b) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 111;
c) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
d) eventuali indennità contrattuali.
Art. 113 (Retribuzione di fatto)
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui a l precedente art. 112 nonché da tutti g li altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per la voro stra ordinario, de lle g ratificazioni stra ordinarie o una t antum, e d i og ni elemento espressamente escluso da lle p arti d al calcolo di singo li istituti con trattuali ovv ero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Art. 114 (Retribuzione mensile)
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misur a fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di r iposo settiman ale di legg e ca denti ne l perio do di p aga e, fatte salve le cond izioni di mig lior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Art. 115 (Quota giornaliera)
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 94.
Art. 116 (Quota oraria)
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 168.
Art. 117 (Paga base nazionale conglobata)
Ai nove livelli previsti dalla classificazione del personale dei Ce ntri di Elabo razione Dati di cui al presente contratto corrisponde un a paga base nazionale con globata ne lle misure ind icate nella tabella A allegata, che fa parte integrante del presente contratto.
LIVELLO P | AGA BASE CONTRATTUALE AL 31/3/2009 | PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/4/2009 | PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/4/2010 | PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/4/2011 |
Quadri di direzione | € 2.205,41 * | € 2.293,00 * | € 2.327,00 * | € 2.362,00 * |
Quadri | € 2.004,00 ** | € 2.084,00 ** | € 2.115,00 ** | € 2.147,00 ** |
I | € 1.720,00 | € 1.789,00 | € 1.816,00 | € 1.843,00 |
II | € 1.540,00 | € 1.602,00 | € 1.626,00 | € 1.650,00 |
III S | € 1.477,00 | € 1.536,00 | € 1.559,00 | € 1.582,00 |
III | € 1.382,00 | € 1.437,00 | € 1.459,00 | € 1.481,00 |
IV | € 1.287,00 | € 1.338,00 | € 1.358,00 | € 1.378,00 |
V | € 1.225,00 | € 1.274,00 | € 1.293,00 | € 1.312,00 |
VI | € 1.035,00 | € 1.076,00 | € 1.092,00 | € 1.108,00 |
* indennità funzione Quadro di Direzione pari a € 224,00.
** Indennità Funzione Quadro pari a € 203,00.
Art. 118 (Assorbimenti)
In caso di a umenti di t abelle, gli a umenti d i mer ito concessi d alle azien de, non ché g li a umenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di m erito devono intendersi gli as segni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che n on siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle azien de indipendentemente dai co ntratti colle ttivi stipu lati in sede sind acale, possono ess ere assorbiti in tutto o in p arte, in caso di aumento di t abella, s olo s e l'a ssorbimento s ia s tato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Art. 119 (Prospetto paga)
La retr ibuzione corrisposta al la voratore do vrà risult are d a a pposito pr ospetto p aga n el quale dovrà essere specificato il p eriodo d i lavoro a cui la retribuzio ne s i rifer isce, l'impor to della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
TITOLO XXII
MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13a e 14a)
Art. 120 (Tredicesima mensilità)
In coinc idenza con la vigilia di Nat ale di ogni a nno i C entri Elabo razione Dati xxx xxxxx corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 113 (esclusi gli assegni familiari).
In c aso di pr estazione lav orativa x xxxxxx, rispe tto all'inte ro periodo di 12 mesi pre cedenti alla suddetta data, il lavoratore av rà diritto a t anti dodicesimi dell'ammontare d ella 13a me nsilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata cor risposta da l da tore di la voro la r etribuzione per una d elle c ause pre viste dal presente contratto.
Per i p eriodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cu i al precedente ar t. 100 la lavoratrice ha diritto a percepire dal dat ore di lav oro la tredicesima mensilità limit atamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 113.
Art. 121 (Quattordicesima mensilità)
Al pe rsonale compreso nella sfer a d i applicazio ne del pr esente co ntratto sar à corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art.113 in atto al 30 giugno immedi atamente p recedente (quattordicesima mens ilità), esc lusi gli as segni familiari.
In c aso di pr estazione lav orativa x xxxxxx, rispe tto all'inte ro periodo di 12 mesi pre cedenti alla suddetta data, il lavoratore av rà diritto a t anti dodicesimi dell'ammontare d ella 14a me nsilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Per qu anto r iguarda tutte le alt re mo dalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Titolo riguardanti la tredicesima mensilità.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 120.
TITOLO XXIII
INDENNITA’ DISAGIO E PRESTAZIONI SPECIALI
Art. 122 (Campo di applicazione)
Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutti i CED che occupino più di 10 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
Le indennità saranno pagate per dodici mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di mese.
I lavoratori in malattia, inf ortunio, ferie, per messo, recupero, aspettativa, mater nità, sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennità.
Art. 123 (Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale)
I C ED c on meno d i 10 d ipendenti p otranno p revedere, con ap posita c ontrattazione inte grativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al presente titolo.
Art. 124 (Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti)
I CED ch e r xxxxxxxxx al proprio personale di r ecarsi al la voro con me zzi di t rasporto propri, sia per ef fettuare eventuali missioni, s ia per l’o rario di inizio o termine dell’attività lav orativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di 5,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimb orso c on le t abelle ACI deg li even tuali c hilometri percor si p er c ausa d i servizio.
Art. 125 (Indennità Trasporto Comuni con più di 500.000 di abitanti)
I CED ch e r xxxxxxxxx al proprio personale di r ecarsi al la voro con me zzi di t rasporto propri, sia per ef fettuare eventuali missioni, s ia per l’o rario di inizio o termine dell’attività lav orativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di 3,50 Euro al giorno.
Fermo restando il rimb orso c on le t abelle ACI deg li even tuali c hilometri percor si p er c ausa d i servizio.
Art. 126 (Indennità Trasporto Comuni con più di 100.000 di abitanti)
I CED ch e r xxxxxxxxx al proprio personale di r ecarsi al la voro con me zzi di t rasporto propri, sia per ef fettuare eventuali missioni, s ia per l’o rario di inizio o termine dell’attività lav orativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di 2,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimb orso c on le t abelle ACI deg li even tuali c hilometri percor si p er c ausa d i servizio.
Art. 127 (Indennità Trasporto Comuni con più di 10.000 di abitanti)
I CED ch e r xxxxxxxxx al proprio personale di r ecarsi al la voro con me zzi di t rasporto propri, sia per ef fettuare eventuali missioni, s ia per l’o rario di inizio o termine dell’attività lav orativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di 1,00 Euro al giorno.
Fermo restando il rimb orso c on le t abelle ACI deg li even tuali c hilometri percor si p er c ausa d i servizio.
Art. 128 (Indennità sotterranei)
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attiv ità lavorativa in locali sott erranei o p rivi di illuminazione natur ale, percepiranno un’indennità giornaliera di 0.50 Euro.
Art. 129 (Indennità mensa)
I CED, con più di 10 dipendenti, che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cd. “ticket restaurant” pari a
5,30 Euro giornalieri.
Nota a verbale
Le p arti r ichiamano la giurisprudenza e la no rmativa sull’a ssoluto car attere n on re tributivo dell’indennità sostitutiva della mensa.
Art. 130 (Indennità mezzi pubblici)
I CED che ab biano la loro sede nelle zon e a tra ffico limit ato attribuiranno ai dip endenti una indennità d i trasporto p ari al c osto me nsile de ll’abbonamento a l tr asporto p ubblico pe r il solo territorio comunale.
Art. 131 (Indennità locali rumorosi)
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la mag gior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a 0,25 Euro.
Art. 132 (Indennità valori)
Ai lavoratori cui sia att ribuito, senza carattere di continuità, la res ponsabilità di conservazione o trasporto di valori, di im porto superiore a 250,00 Euro, sarà attribuita un’indennità pari allo 0,1% del valore consegnato.
Art. 133 (Indennità vestiario – Divisa di lavoro)
I C ED che ric hiedano a l loro personale di in dossare un de terminato v estiario s aranno ten uti a fornirlo ai dipendenti senza alcuna partecipazione alle spese da parte dei dipendenti.
I costi delle riparazioni di sartoria, per un importo forfetario di 30,00 euro all’anno per gli uomini e di 60,00 euro all’anno per le donne saranno erogati direttamente dal CED ai lavoratori.
I capi saranno sostituiti una volta l’anno e dovranno prevedere indumenti estivi ed invernali.
Art. 134 (Indennità vestiario – Codice di abbigliamento)
I CED che richiedano al prop rio personale di vestire secondo determinate regole, (cd. Codice di abbigliamento) erogheranno ai dipendenti nei mesi di Aprile e Settembre una specia le indennità pari a 120,00 Euro.
TITOLO XXIV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 135 (recesso ex art. 2118 cod. civ.)
Ai s ensi de ll'art. 2 118 cod. c iv. ciascuno de i c ontraenti p uò re cedere dal con tratto di lavor o a tempo indetermin ato dando p reavviso s critto a mezzo d i lettera raccomandata con r icevuta d i ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 141.
Art. 136 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza de l termine se il c ontratto è a te mpo de terminato, o s enza prea vviso s e il contratto è a tem po in determinato, qu alora si v erifichi un a causa c he no n con senta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comu nicazione del re cesso d eve essere e ffettuata per iscrit to, a mezzo di le ttera raccomandata con ricevut a di r itorno o altro mezzo id oneo a cer tificare la dat a di r icevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
• il diverbio lit igioso seguit o da vie di fatto in s ervizio a nche f ra d ipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
• l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
• l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
• l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
• il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
• l'esecuzione, senza permesso di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi;
• il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
Se il c ontratto è a temp o ind eterminato, al pr estatore che recede p er g iusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 142.
Art. 137 (Normativa)
Nei Centri Elaborazione Dati compresi nella sf era di ap plicazione della le gge 15 lu glio 196 6, n. 604, e d ell'art. 35 , le gge 20 ma ggio 1 000, x . 000 , xxx xx xxxxxxx xx x xx rsonale c ui s i a pplica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 155 de l presente c ontratto) o per gius tificato moti vo c on pr eavviso, intendendosi per t ale il licenziamento determinato da un no tevole ina dempimento d egli obblighi contrattuali de l prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavor o deve comunicare il lice nziamento per iscritto, a mezzo di lett era raccomandata con ricevuta di ritorno altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In ca so di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavo ratore può chiedere entro 8 giorni dalla c omunicazione de l lic enziamento i mo tivi che lo h anno de terminato; in t al ca so il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.
Il lic enziamento intimato senza l' osservanza d elle nor me di cui a l s econdo e ter zo c omma de l presente articolo è inefficace.
Sono e sclusi d alla s fera d i ap plicazione d el p resente articolo i lavor atori in p eriodo d i prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 138 (Nullità del licenziamento)
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali
è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 139 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Ai sensi dell'art. 1, legg e 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavor o ha fa coltà di p rovare che il lic enziamento della lavoratrice verificatos i nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi pr eviste da lle le ttere a) , b) e c) del ter zo co mma d ell'art. 2, le gge 30 dicembre 1971 , n. 1204, e c ioè: lic enziamento pe r giu sta causa, cess azione de ll'attività dell'azienda, ultima zione della prestazione per la quale la lavoratrice è st ata assunta o cessazione del rap porto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per qu anto attiene a lla disciplin a d elle dimissioni r assegnate da lla la voratrice n el pe riodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 147.
Art. 140 (Licenziamento simulato)
Il lice nziamento d el la voratore segu ito da nuova a ssunzione p resso la stessa d itta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenzia mento si pr esume co munque simu lato - sa lvo pr ova del contr ario - se la nuo va assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Art. 141 (Preavviso)
I t ermini d i preavviso, a d ecorrere da l primo o d al sedicesimo g iorno di c iascun m ese, s ono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri (tutti) e 1 Liv 60 giorni di calendario 2 e 3 S 45 giorni di calendario
3 e 4 30 giorni di calendario
5 e 6 20 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri (tutti) e 1Liv 90 giorni di calendario 2 e 3 S 60 giorni di calendario
3 e 4 45 giorni di calendario
5 e 6 30 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Quadri (tutti) e 1Liv 120 giorni di calendario 2 e 3 S 90 giorni di calendario
3 e 4 60 giorni di calendario
5 e 6 45 giorni di calendario
Art. 142 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Ai sen si del se condo comma d ell'art. 2118 cod. civ . in caso di mancato prea vviso al la voratore sarà corrispos ta un 'indennità e quivalente all'im porto della retribuzione di fatto d i cui all' art. 113 corrispondente al pe riodo di cui all' articolo pr ecedente, c omprensiva dei r atei d i tr edicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 143 (Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge
29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del c alcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
• i rimborsi spese;
• le som me co ncesse o ccasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie n on contrattali e simili;
• i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
• l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 103, 142 e 144;
• l'indennità sostitutiva di ferie;
• le in dennità di trasferta e diarie non a venti ca rattere continuativo nonché, q uando le ste sse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
• le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore:
• gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi d el ter zo comma art. 21 20 c od. civ., co me modificato d alla leg ge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, I NAIL), d xxx e ssere computato nella quo ta ann ua d ella retribu zione utile al calcolo de l trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
I lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti ad un fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a pe rcepire gli importi previsti dal presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano, nell'arco della vigenza del presente CCNL, ad istituire una Commissione, costituita p ariteticamente d a ra ppresentanti di Assoced e U gl-Terziario, con il compito d i approfondire le tematiche sulla previdenza complementare per i lavoratori del settore e di valutare la fattibilità e formulare proposte in merito alla creazione di un apposito fondo di categoria.
Art. 144 (Decesso del dipendente)
In c aso di d ecesso de l dipendente, il tra ttamento di fine r apporto e l'in dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 145 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trat tamento di fine rapporto deve es sere c orrisposto all'a tto della cessazione da l servizio, dedotto quanto even tualmente fosse d ovuto dal dip endente, ne i temp i tecnici ne cessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di r itardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo cosi dete rminato si inten de x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx r c rediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Art. 146 (Dimissioni)
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fi ne rapporto di cui all'art. 143.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idone o a certificare la dat a di ricevimento e con rispetto dei ter mini di preavviso stabiliti dall'art. 141 del presente contratto.
Ove il d ipendente n on a bbia d ato il preavviso, il datore di la voro ha fa coltà di r itenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 142.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del pr eavviso, ne a vrà fa coltà, ma d ovrà corr ispondere al lavoratore l'indennità sostitutiv a per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 147 (Dimissioni per matrimonio)
In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presen tate dalla lavo ratrice ne l pe riodo inter corrente f ra il gior no della r ichiesta delle pubblicazioni d i matrimonio in qu xxxx s egua la ce lebrazione, e la s cadenza di un an no dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni pe r contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 143 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni de xxxx esse re rasseg nate p er iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 141 e confermate, a p ena di nullità, all'ufficio del lavoro entro il termine di un mese.
La previsione di cui al secondo c omma del presente articolo no n v ige pe r le lavor atrici, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ra tei maturati di TFR per l’attivazione del fondo pensionistico integrativo.
Art. 148 (Dimissioni per maternità)
Per il tratt amento spett ante a lla lavora trice che rassegna le dimissioni in occasion e della maternità, valgono le norme di cui all'art. 103 del presente contratto.
Art. 149 (Xxxxxx per dimissioni)
Per la comunicazione delle dimissioni, i lavoratori dovranno utilizzare l’apposito modulo previsto dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2007.
TITOLO XXV
DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
Art. 150 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Il lavor atore ha l'obbligo di osser vare nel mo do più sc rupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare mod i cortesi con la clie ntela, di rispettare scrupolosamente le scadenze a mministrative di legge ed assegnate dai superiori e di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lav oratore ha l'ob bligo di conservare diligentem ente le dot azioni strumentali e i materi ali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
E’ altre sì ob bligatorio il rispetto de lla leg ge 675/96 pe r i dipe ndenti che per motivi d i lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.
Art. 151 (Divieti)
E' vietato al personale ritornare nei lo cali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di se rvizio e con l'a utorizzazione d ell'azienda. No n è consentito al personale d i allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavor atore, previa e spressa au torizzazione, p uò a llontanarsi da l la voro an che per rag ioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con a ltrettante ore di lavo ro normale n ella m isura ma ssima d i un 'ora a l giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di la voro, prima che sia dato il segnale di uscita, è a ssolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art. 152 (Giustificazioni delle assenze)
Salvo i casi d i legittimo impedimento, di cui se mpre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo r estando l' obbligo di d are imm ediata n otizia de ll'assenza al d atore di lavo ro, le ass enze devono e ssere giustificate per iscrit to presso l'a zienda entro 48 or e, p er g li eve ntuali accertamenti.
Nel caso d i assenze non giu stificate s arà opera ta la tra ttenuta di t ante q uote gio rnaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 113 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 155.
Art. 153 (Rispetto orario di lavoro)
I lavoratori hanno l'obbligo di r ispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 155.
Art. 154 (Comunicazione mutamento di domicilio)
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale h a altresì l'o bbligo d i ris pettare ogni a ltra disposizione e manata d all'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contra sti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme d ovranno esser e rese n ote al personale con comunicazione s critta o me diante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 155 (Provvedimenti disciplinari)
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i se guenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art.112;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
• ritardi ne ll'inizio de l lavoro s enza giu stificazione, per un imp orto pari all'ammontare della trattenuta;
• esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
• si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
• non dia im mediata notizia all'azienda di og ni mutamento de lla propria dimora , sia du rante il servizio che durante i congedi;
• non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.
• utilizzi per sc opi impropr i e/o estr anei al serviz io gli ac cessi alla r ete del CED, indipendentemente dal carico di lavoro presente.
Il pr ovvedimento de lla sospe nsione d alla re tribuzione e dal se rvizio si ap plica n ei co nfronti de l lavoratore che:
• arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
• commetta recidiva, o ltre l a te rza volt a nell' anno so lare, in qu alunque d elle manca nze che prevedono la multa, salvo il c aso d ell'assenza in giustificata e per la seconda mancanza d i diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
• utilizzi senz a s pecifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/ o t elefoniche a tariffazione speciale.
Salva ogni altr a az ione legale, il provvedimento di cui al punt o 5 (licenziamento dis ciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
• assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
• recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la x xxxxx volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
• grave violazione degli obblighi di cui all'art. 150;
• infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
• l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
• l'esecuzione, in con correnza con l'a ttività dell'azienda, di lavor o per con to proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
• la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella cons egna di valo ri dei clienti se nell'anno i n corso è gi à stata comminata la sospensione per analogo motivo;
• l’utilizzo per fini diver si da quelli d’uf ficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del dator e di lavoro, degl i archiv i sui d ati sens ibili dei c lienti raccolt i ai sensi della vigent e normativa sulla privacy e connessi con l’attività del CED.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il la voratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 156 (Codice disciplinare)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli
articoli di cui a l pr esente Titolo n onché q uelle conte nute nei rego lamenti o ac cordi az iendali in materia di sanzioni disciplinari dev ono es sere por xxxx a conos cenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il q uale intend a impu gnare la le gittimità de l provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, leg ge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 157 (Normativa provvedimenti disciplinari)
L'eventuale ad ozione d el pr ovvedimento disciplin are d ovrà essere comunicata al la voratore con lettera r accomandata entro 15 giorni dalla scad enza de l ter mine assegnato al lavo ratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di de cisione nel merito, il te rmine d i cui sopra p uò e ssere prorogato d i 30 g iorni, purché l'a zienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
TITOLO XXVI RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI
Art. 158 (Assistenza legale)
Ai lavor atori con res ponsabilità di di rezione esec utiva, nei c asi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità c ivili o pen ali, a nche in p resenza di apposite d eleghe nei rapp orti con le pubbliche a mministrazioni per con to dei c lienti, è riconosciuta l'a ssistenza le gale e la copertura di eventuali spe se connesse, in ca so d i procedimenti civili o penali per cause non dip endenti da colp a grave o dolo e relative a fat ti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 159 (Normativa su procedimenti penali)
Ove il dip endente sia privato de lla lib ertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di p rocedimento penale per reato non colposo, ove il lav oratore abbia ottenuto la libe rtà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comu nque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
Nell'ipotesi di s entenza definitiva di assoluzione con formula piena il lav oratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda, al lavoratore che non sia riammes so in s ervizio spet terà il tratt amento pre visto da l pr esente contr atto pe r il caso d i dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
TITOLO XXVII RELAZIONI SINDACALI
Art. 160 (Relazioni Nazionali)
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A t al p roposito l'ASSO CED e la UGL Xxxxxxxxx si inco ntreranno, en tro sei m esi da lla firm a de l presente co ntratto, pe r un a valu tazione con giunta sull'a ndamento d el settor e e d ei tre nd occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le pr oposte avanzate da ll’Osservatorio Paritetico Nazionale ex Commissione Paritetica Nazionale al fin e di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già de finite nel testo contrattuale ma inter essate da profondi mutamenti inerenti alle tecnologie di applicazione.
Art. 161 (Relazioni Regionali)
Le p arti c onsapevoli d elle differenziazioni pr esenti n elle tip ologie d ei Cen tri Elaborazione Dati operanti n elle d iverse realtà re gionali, si riu niranno - s u richie sta di un a delle p arti - s u ba se regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al pre cedente comma si intende rapportata a liv ello provinciale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.
Art. 162 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Le Organizzazioni Sindacali fir matarie de l presente CCNL costitu iranno nei luo ghi di lavoro con più di 15 dipend enti le R appresentanze Sind acali Unitarie - R SU - così c ome d elineate negli accordi interconfederali vigenti.
L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 163.
Art. 163 (Regolamento elettorale RSU)
Per la regolamentazione dell'e lezione delle RSU la ASSOCED e la UGL Terziario sottoscrivono l'allegato Re golamento Elettor ale p er le RSU rubricato all’all egato 1, che costituisce p arte integrante del presente contratto.
Art. 164 (Assemblea)
Nei C entri Elaborazione Dati con più di 1 5 dip endenti, la RSU e le Or ganizzazioni Sindacali firmatarie del p resente C CNL potr anno in dire Assemblee retribuite de i la voratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La c omunicazione di ind izione dell' assemblea d ei lavoratori dov rà esser e n otificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui no minativi va nno co municati con testualmente alla r ichiesta di assemb lea, e d a mettere a disposizione un locale idoneo.
Art. 165 (Delegato Provinciale)
Al fin e di g arantire la tut ela de gli inte ressi de i lavoratori d ipendenti da C ED con me no di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sin dacali firma tarie del p resente CCNL n omineranno un Dele gato Sindacale Territoriale (DST).
Al Dele gato Sindacale Territoriale sar anno ricon osciuti i d iritti di informazione presso i CED con meno d i 15 dipendenti presen ti nel territor io di compe tenza, oltre all'e sercizio d ella tute la de i lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L'attivazione del Delegato Sin dacale Territoriale av verrà med iante la riscossione da parte d elle Organizzazioni Sind acali fir matarie del presente CCN L di un a tr attenuta - a carico de l da tore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente.
La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale.
Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle 00.XX. firmatarie
del presente CCNL.
Art. 166 (Deleghe Sindacali)
I la voratori potr anno r ilasciare de lega a l datore d i lavor o p er effettuare la trattenuta sind acale dalla propria retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente CCNL, a cui aderiscano.
Le deleghe sindacali si inten deranno rinnovate di a nno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
L'importo delle deleghe sarà pari all'1% della paga base conglobata, per quattordici mensilità.
Le deleghe dovranno contenere la spe cifica libe ratoria rilasciata d al lavor atore inte ressato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L’assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l’azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico - organizzativa.
TITOLO XXVIII
ENTE BILATERALE E FORMAZIONE CONTINUA
Art. 167 (Ente Bilaterale)
Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, delegano l’ENTE BILATERALE NAZIONALE CENTRI ELABORAZIONE DATI - EBCE1 a svolgere
le seguenti finalità:
• promuovere e attiv are le iniziative necessar ie al f ine di fa vorire l 'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• sviluppare studi e pubblicazioni specifiche per particolari materie (lavoro delle donne, orari di lavoro, sicurezza e ambiente);
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle a ssociazioni territoriali g li accordi co llettivi te rritoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiest a, alla loro trasmissione al C.N.E.L . come pr evisto dalla legge;
• emanare parere di con gruità su lle d omande p resentate da i da tori d i lavo ro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire un comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziat ive in mater ia di for mazione continua, fo rmazione e riqua lificazione professionale, an che in collaborazione c on le i stituzioni na zionali, europee, inte rnazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le p ari op portunità per le d onne, in v ista de lla piena attuazione della leg ge 125/91 , n onché fa vorire il loro rein serimento ne l mer cato d el la voro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla mate ria dell a salute e della sic urezza sul lav oro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• istituire un Oss ervatorio per il monitoraggio de lle dinamiche del lavoro al livello aziendale e territoriale;
• progettare e valutare l 'opportunità d i c reare forme di s ostegno a l red dito e altri s ostegni previdenziali e assistenziali;
• svolgere tutti gli alt ri c ompiti allo st esso de mandati dalla contrat tazione c ollettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bila terale Nazio nale Cen tri Elabor azione Dati – EBCE - è d otato di un a commission e di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli o rgani di gestione d ell’Ente Bila terale Nazion ale Centri Ela borazione D ati – EBCE - s ono composti su base p aritetica tr a le associazioni sind acali d ei da tori di lavo ro e le associazion i sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente Bila terale Na zionale – EBCE - promuove tutte quelle iniziative ch e r ispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
E’ cura dell’Ente Bilaterale la distribuzione del presente CCNL su tutto il territorio nazionale.
1 Dalla data del 21/12/2006, il nome dell’Ente Bilaterale Nazionale Terziario – EBCE è cambiato in Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati – EBCE, verbale di assemblea autenticato dal Notaio Corigliano repertorio n° 43231 Raccolta n° 12555.
Art. 168 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale)
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati – EBCE è garantito mediante contribuzione fissa pari a 5.00 € mensili, di cui a carico dell’azienda 3,5 € e 1,5 € a carico del lavoratore. La quota va pagata trimestralmente, per 14 mensilità, attraverso il mod. F/24 inserendo la voce EBCE alla “ sezione INPS”.
La quota a carico dell’azienda è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari a 3,5 € mensili.
Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE”.
L’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE non persegue fini di lucro.
TITOLO XXIX COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 169 (Composizione delle controversie)
In sede di soluzione amichevole di eventuali vertenze inerenti l'applicazione del presente CCNL, l'ASSOCED e le 0 0.XX. fir matarie del Contratto si impe gnano, p rima d i a dire le vie leg ali, ad intraprendere il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
La pratica attuazione del presente articolo avverrà con le seguenti modalità:
a) accertamento della vertenza;
b) raccolta del materiale inerente la vertenza;
c) comunicazione della vertenza ed invio del materiale raccolto alla controparte;
d) incontro tra OS p romotrice ed ASSOCED entr o il ter mine di 1 5 g g. di cale ndario dall'invio della comunicazione con raccomandata R.R.
In caso di esito positivo della conciliazione in sede sindacale, le parti provvederanno alla notifica presso il competente Ufficio del lavor o per l'a pplicazione di qu anto previsto dalla vige nte norma per le conciliazioni.
Art. 170 (Commissione Paritetica Nazionale)
La Comm issione Paritetica Nazion ale è co mposta da q uattro com ponenti de signati da ASSOCED, d a q uattro comp onenti designati d alla 00 .SS. firmatarie d el p resente CCNL, d a un Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni della Commissione Paritetica Nazionale sono:
• preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente articolo 160;
• valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;
• definizione di st andard applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;
• istruttoria dell e prat iche in erenti le vert enze collet tive diret tamente collegate con l'autentic a interpretazione contrattuale;
• istruttoria de lle pratiche connesse co n le n uove figure professionali o con qu elle in teressate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale ai sensi del precedente art. 167.
La Commissione Paritetica Nazionale è organizzata e finanziata dall’ente bilaterale –EBCE.
Art. 171 (Procedure)
Le procedure di c onvocazione della C ommissione Paritetica Nazion ale saranno le me desime previste p er gli in contri na zionali tra ASSOCED e 00 .SS. fir matarie del presente CC NL di cui al precedente art. 169, i costi diretti d i attivazion e e attiv ità de lla Comm issione sa ranno soste xxxx mediante l'utilizzo dei fondi di cui all’Art.168.
Dei lavo ri d ella Commissione Par itetica N azionale d ovranno e ssere re datti tre verbali p er l'esperimento delle procedure previste ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 411, 3° c omma e 41 2 C.P.C.; 2113, 4° c omma, c.c., come modificati dalla Legge 11 agosto
1973, numero 533.
Art. 172 ( Organismi Paritetici)
L'Assoced e le 0 0.XX. firm atarie del p resente CCNL, pr omuoveranno la costitu zione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
• For mazione professionale;
• F ormazione Continua.
Art. 173 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Su richiesta del la voratore licen ziato, fatto sa lvo il ca so di licenziamento per giusta cau sa derivante da procedimento disciplinare, e per iniziativa dell'0.S. a cui venga conferito mandato, si riunirà – a livello regionale - apposita commissione di conciliazione composta da tre componenti: un ra ppresentante di ASSOCED, u n r appresentante d ella 0.S. dele gata e d un ter zo ele mento, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le Parti.
Della riu nione verrà re datto verbale in triplice copia di cui una inviata presso il competente DPL per la registrazione ai sensi della normativa vigente per la conciliazione in sede sindacale.
Art. 174 (Contributi di assistenza contrattuale per Assoced)
Al fine di garantire il fu nzionamento d i qu anto previsto nel pr esente CC NL è attiv ata u na trattenuta pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei soli datori di lavoro.
L'attivazione del pr esente ar ticolo avvien e, ai se nsi de lla Le gge n.3 1 1/73, mediante la convenzione con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Le indicazioni per il versamento delle quote sono riportate in allegato.
TITOLO XXX
ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
Art. 175 (Accordi integrativi regionali)
In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 161 ASSOCED e le XX.XX. firmatarie del presente C CNL potranno stipulare a ppositi c ontratti in tegrativi regionali p er le materie ch e g li Accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione di secondo livello.
Analogamente in questa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di co mpetenze tr a l’am ministrazione c entrale d ello Stato e le Regio ni a utonome ed ordinarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad individuare con il prossimo rinnovo contrattuale le linee guida per la contrattazione di secondo livello e a definire elementi retributivi incentivanti in attuazione dell'accordo interconfederale 15 aprile 2009.
TITOLO XXXI
TUTELA DELLA DIGNITA' E PARITA' DEI LAVORATORI
Art. 176 (Tutela delle lavoratrici madri)
Per le lavo ratrici - o i lav oratori - che eserciti no la p atria p otestà s u minori e no n a bbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altr o genitore, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
Art. 177 (Pari Opportunità)
In armonia con qu anto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, nu mero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta ap plicazione alle p revisioni della legge s xxxx Xx ri Opportunità Uo mo - Donna , con particolare riguardo all'eccesso alla form azione e d alle mansioni direttive e di rim uovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art. 178 (Azioni Positive)
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di La voro, adotte ranno misure concrete per dare attua zione al dir itto di acces so alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali az ioni po sitive si indirizzer anno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la freq uenza di c orsi esterni che richiedano trasferte oltre il no rmale orario di lavoro.
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale l’individuazione di azioni positive per l’eliminazione di ogni possibile discriminazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri o appartenenti ad altre matrici culturali.
Art. 179 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Le aziende si a dopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Le Parti richiamano la massima attenzione sul fenomeno dello Stalking, così come identificato dal
D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.
Art. 180 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 7 0 x xx x xxxxxxx X XXX xx r l'a ccesso a corsi d i form azione p er il c onseguimento di un a conoscenza di base della lingua italiana.
Art. 181 (Lavoratori stranieri)
Nella programmazione delle ferie, le a ziende che oc cupino lav oratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di o rigine, favoriranno il raggruppamento dei gio rni di ferie al fin e di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
Art. 182 (Aspettativa per tossicodipendenza)
I la voratori di cui vien e accertato lo st ato di tossicodipendenza, che in tendono accedere a i programmi terapeutici e di ria bilitazione p resso i s ervizi s anitari de lle u nità sa nitarie lo cali o d i altre strut ture terapeutico-riabilitative e soc io-assistenziali, se as sunti a tempo indet erminato hanno dir itto alla conse rvazione de l p osto d i lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni l avorative è dovuta all 'esecuzione d el t rattamento riabilit ativo e, comunq ue, un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al prog ramma ter apeutico e s ocio-riabilitativo del t ossicodipendente
qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di id onea do cumentazione redatta dai servizi sanitario da lle a ltre s trutture sop ra indicate.
Art. 183 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap)
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di tra sformazione del regime orario del rapporto di lavoro.
TITOLO XXXII TELELAVORO
Art. 184 (Definizione)
Si definisce tele lavoro l’attiv ità lavorativa svolta da l dipendente senza la sua presenza fisic a all’interno dei locali aziendali.
Non è telelavoro lo s volgimento di mansioni c he richiedono, per la l oro int rinseca n atura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
• autisti;
• lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
• ogni altra m ansione che pre veda, p er il suo sv olgimento, u na pr esenza fis ica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
Art. 185 (Campo di applicazione)
Il telelavoro può essere concesso dall’azienda o richi esto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non rich iedano o il contatto co n il pubblico/clientela o attività d i con trollo s ul lavo ro di a ltri dipendenti o l’accesso a ma teriali e/o in formazioni che per na tura o per lo gistica no n poss ono essere posti fuori dall’azienda stessa.
A titolo di s emplice esemplificazione non è po ssibile concedere il telelavor o per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
• personale direttivo, tutto;
• gestione del personale;
• impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
• personale ausiliario di vigilanza e controllo;
• ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
La con cessione come l’accettazione della mod alità di tele lavoro non può in a lcun modo e ssere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
Art. 186 (Dotazioni strumentali)
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall’azienda e resteranno di proprietà aziendale.
Gli one ri der ivanti dall’uso delle s tesse, c ome ad esempio i consumi telef onici e/o elettrici, saranno ogg etto di s pecifici a ccordi scritti da ra ggiungersi al m omento della c oncessione de l telelavoro.
Art. 187 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)
In caso d i xxx xxxxxxxxxxx in volontario o d i gu asto de lle dot azioni s trumentali fornite a l lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all’azienda che potrà inviare presso il domicilio de l lavoratore, dur ante l’orari o di la voro, un pro prio te cnico o u n t ecnico di una d itta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiu to d i far a ccedere un tecn ico, ove no n configuri comport amenti p iù gr avi, comporterà l’automatica e stinzione del ra pporto di tele lavoro ed il ripristino della nor male attività pr esso la sede aziendale.
Art. 188 (Furto di dotazioni strumentali)
In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dall’azienda per lo sv olgimento del telelavoro, il lavoratore d ovrà darne immediata com unicazione all’a zienda forne ndo, entro il termine di u n giorno lavorativo copia della denuncia presentata presso l’autorità di Polizia giudiziaria.
Art. 189 (Orario di lavoro)
L’orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa l’orario di inizio e la p ausa di me tà gior nata po tranno essere o ggetto di s pecifico accordo tra l’azienda ed il lavoratore.
L’azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell’av venuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.
Art. 190 (Durata)
L’accordo tra l’Azienda ed il lavoratore interessato a svolgere i pr opri compiti con la modalità di telelavoro dovrà prevedere anche la dur ata che potr à essere o a te mpo de terminato o a te mpo indeterminato.
Nel caso di a ccordo a temp o in determinato ciascuna de lle d ue parti p otrà, con preavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell’accordo ed il ritorno allo svolgimento presso l’azienda dell’attività lavorativa.
Gli accor di a tempo det erminato pot ranno ess ere disdet tati dall’aziend a s olo in caso di comprovate motivazioni funzionali/organizzative.
Gli accor di p er ef fettuare il telelavoro s ottoscritti da lav oratrici, o da la voratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio do po l’astensione obbligatoria per m aternità e c on du rata pref issata s ino al compimento d i u n a nno d i v ita de l b ambino no n potranno essere disdettati dall’azienda.
Art. 191 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni)
L’azienda dovrà farsi r ilasciare da l la voratore, pr ima dell’inizio della pr estazione co n mo dalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicure zza ed igiene co nnesse con lo svolgim ento del la voro e con gli str umenti c he d ovrà utilizzare.
Art. 192 (Infortuni)
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comu nicazione all’azienda for nendo una de ttagliata re lazione su lle mo dalità che hanno portato all’incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.
Art. 193 (Santo patrono)
Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell’azi enda, i l giorno di festività c onnesso con la s olennità d el S anto P atrono res terà s empre qu ello d el c omune ov e opera l’Azienda.
Art. 194 (Comunicazione dell’Accordo di telelavoro)
L’azienda do vrà entr o il t ermine di una settimana dall’at tivazione del t elelavoro, for nirne comunicazione al’EBCE per i soli fini statistici sull’estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità.
La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavorat ore, dur ata dell’accordo. Ne ssun dato sen sibile do vrà e ssere inviato all’EBC E che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge 196/2003.
Art. 195 (Ricercatori delocalizzati)
La modalit à del telelav oro può essere utiliz zata anche per i r icercatori che, olt re all’attività lavorativa in favore dell’a zienda, continuino a svol xxxx attiv ità di studio o r icerca pr esso c entri universitari o assimilabili.
In qu esta f attispecie, s e il r apporto di lavo ro è stato sin da ll’instaurazione nella modalità de l telelavoro, la sua eventuale modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Azienda e lavoratore.
Art. 196 (Rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all’Ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.
TITOLO XXXIII
Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 197 (Ente Assistenza Sanitaria Integrativa)
E’ costituito l’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati, in sigla EASI.
L’Ente for nirà, secondo le disposizioni d ello Statuto e de l Regolamento, le pre stazioni san itarie integrative p er tutti i dip endenti c on con tratto a te mpo in determinato o d eterminato con dur ata superiore a 12 mesi e per gli apprendisti.
Art. 198 (Iscrizione)
I Centri Elaborazione Dati iscriveranno tutti i dipendenti entro il mese successivo all'assunzione.
NOTA A VERBALE
Per i dipendenti già in forza alla data del 31/03/2007 la data di iscrizione è fissata entro il termine massimo del 30 giugno 2007.
Art. 199 (Quota associativa)
La q uota associativa annuale per o gni d ipendente a te mpo inde terminato o determinato con durata superiore a 12 mesi e per gli apprendisti è pari a euro 120.00 (CENTOVENTI/00) suddivisi in 12 rate mensili da euro 10.00 (dieci/00).
Il versamento andrà effettuato, secondo le modalità stabilite dallo S tatuto e dal Regolament o di EASI.
NOTA A VERBALE
Per i dipendenti già in forza alla data del 31/03/2007 la prima rata sarà quella di ottobre 2007.
CHIARIMENTO A VERBALE
Vista la fas e d i av vio d el Fondo, i l avoratori assunti da l 01 /04/2007 e rientranti ne lle categorie previste dal secondo comma dell’artico lo 200, andr anno iscritti entro l’ultim o giorno del mese in cui hanno terminato il periodo di prova.
Il versamento del premio decorrerà da ottobre 2007 come per i dipendenti già in forza alla data del 31/03/2007.
TITOLO XXXIV ARCHIVIO CONTRATTI
Art. 200 (Deposito contratto collettivo)
In ot temperanza a qua nto prev isto dalle dir ettive sull’O rganizzazione dell’ Archivio della Contrattazione Selettiva ed ai sensi dell’art. 17 della L. 36/86, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL il presente contratto CCNL e successivi rinnovi o integrazioni.
TITOLO XXXV DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 201 (Decorrenza e durata)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, entra in vigore il 1 aprile 2009 e scadrà il 31 marzo 2012.
Il con tratto dovrà intendersi t acitamente r innovato di anno in a nno in m ancanza di disdetta comunicata con raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della sua scadenza.
In caso di d isdetta il p resente contratto re sterà in vigo re fino a che no n sia stato sosti tuito da l successivo contratto nazionale.
La pia ttaforma p er il rin novo de l con tratto sa rà presentata, per consentire le tra ttative in te mpo utile, sei mesi prima della sua scadenza.
La parte che avrà ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza d el con tratto e c omunque per un p eriodo p ari c omplessivamente a sette me si d alla data di prese ntazione d ella piattaforma r ivendicativa, le Par ti n on a ssumeranno in iziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Decorsi sette mesi dalla presentazione della piattaforma, per ogni successivo mese cadente oltre la scad enza del p recedente con tratto e l'ad empimento sop ra c itato, le a ziende e rogheranno a i lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.
Le Parti concordano che i futuri contratti avranno durata triennale.
Art. 202 ( Contrattazione integrativa aziendale)
La contrattazione Integrativa aziendale ha validità triennale e segue la stessa tempistica prevista al precedente articolo.
TABELLA A
LIVELLO P | AGA BASE CONTRATTUALE AL 31/3/2009 | PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/4/2009 | PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/4/2010 | PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/4/2011 |
Quadri di direzione | € 2.205,41 * | € 2.293,00 * | € 2.327,00 * | € 2.362,00 * |
Quadri | € 2.004,00 ** | € 2.084,00 ** | € 2.115,00 ** | € 2.147,00 ** |
I | € 1.720,00 | € 1.789,00 | € 1.816,00 | € 1.843,00 |
II | € 1.540,00 | € 1.602,00 | € 1.626,00 | € 1.650,00 |
III S | € 1.477,00 | € 1.536,00 | € 1.559,00 | € 1.582,00 |
III | € 1.382,00 | € 1.437,00 | € 1.459,00 | € 1.481,00 |
IV | € 1.287,00 | € 1.338,00 | € 1.358,00 | € 1.378,00 |
V | € 1.225,00 | € 1.274,00 | € 1.293,00 | € 1.312,00 |
VI | € 1.035,00 | € 1.076,00 | € 1.092,00 | € 1.108,00 |
* indennità funzione Quadro di Direzione pari a € 224,00.
** Indennità Funzione Quadro pari a € 203,00.
ELENCO ALLEGATI
1 - REGOLAMENTO ELETTORALE R.S.U.
2 - PROTOCOLLO 626
3 - Allegato contrattuale per il Contratto di Apprendistato 4 - Tabella storica delle retribuzioni
Allegato 1
REGOLAMENTO ELETTORALE R.S.U.
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 22 dicembre 1994 e recepito da ASSOCED in data odierna.
Modalità di costituzione e di funzionamento Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sind acali un itarie possono esser e c ostituite nei Cen tri Elaborazione Dati ne i
quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 22 dicembre 1994.
Hanno potere d i iniziativa an che le as sociazioni s indacali fir matarie del CCN L CED o vvero le associazioni sind acali abilitate a lla pre sentazione de lle liste e lettorali ai sen si del pu nto 4, p arte seconda, a condizione che a bbiano c omunque espresso a desione fo rmale al co ntenuto del presente accordo.
L'iniziativa di cui al pr imo comma d eve essere esercitata, con giuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà pe r l' esercizio dell'iniziativa entr o il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La s tessa iniziativa, pe r i successiv i r innovi, p otrà e ssere a ssunta a nche d alla R.S.U . e d ovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Art. 2 Composizione
Alla co stituzione d ella R.S.U. si procede, p er due ter zi de i seg gi, me diante elezione a suffragio universale ed a sc rutinio segreto tra lis te concorrenti. Il re siduo terzo viene assegnato alle lis te presentate dalle associa zioni sind acali fir matarie d el con tratto co llettivo na zionale di la voro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella co mposizione d elle liste s i pe rseguirà u n'adeguata r appresentanza d i ge nere, a ttraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie e sulle Pari Opportunità.
Art. 3 Numero dei componenti
Fermo rest ando quanto pre visto nel Pr otocollo d'intesa del 22 d icembre 1 994, sotto il titol o rappresentanze sind acali, al p unto B (vin colo della parità di co sti per le aziende), il n umero de i componenti le R.S.U. sarà pari almeno a:
a) 3 comp onenti p er la R.S.U. costituita nelle u nità p roduttive che o ccupano fino a 1 00 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 200 o frazione di 200 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 1.000 dipendenti;
c) 3 comp onenti ogni 5 00 o fra zione d i 500 dipendenti ne lle unità p roduttive d i ma ggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.
In t ale occasione, sempre nel risp etto dei principi s opra con cordati, le p arti definir anno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di migli or favore dovranno permettere
alle organizzazioni sindacali con le quali si eran o convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale am bito son o fa tti s alvi in favore de lle o rganizzazioni ad erenti alle a ssociazioni sindacali stipulanti il CCNL CED, i seguenti diritti:
a) diritto ad indir e, singolarm ente o congiunt amente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavor o, p er 3 de lle 10 ore a nnue re tribuite, spe ttanti a ciascun lavoratore ex art 2 0, L. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. a 300/1970.
c) diritto di affissione di cui all'art 25, L. n. 300/1970.
Art. 5 Compiti e funzioni
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai lor o dirigenti nella titolarità dei po xxxx e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contr atto collettivo n azionale di lavoro, p ossono s tipulare il c ontratto xxxxxxx xxx aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei CED.
Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
II componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimission i e con seguenti s ostituzioni de i compo nenti le R.S.U. non po ssono c oncernere u n numero superiore al 50% degli stessi, pena la decaden za della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Art. 7 Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in ba se ai criteri pr evisti da intese definite d alle orga nizzazioni sind acali dei lavoratori stipula nti il presente accordo.
Art. 8 Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all' art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
PARTE SECONDA DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
Art. 1 Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 0, x xxxx x xxxx, xx x x resente accordo, congiuntamente o d isgiuntamente, o la R .S.U. uscente, pr ovvederanno ad indire le elezioni me diante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'a zienda me tterà a d isposizione de lla R.S. U. e da inviare a lla Dire zione azien dale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
Art. 2 Quorum per la validità delle elezioni
Le or ganizzazioni sinda cali dei la voratori stipulanti il pr esente accordo favorirann o la più ampia partecipazione de i lavor atori alle o perazioni ele ttorali. L e ele zioni son o valid e ove a lle ste sse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum
non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della con sultazione in re lazione alla situazione ven utasi a determinare nell'unità produttiva.
Art. 3 Elettorato attivo e passivo
Hanno d iritto d i vot are tu tti i d ipendenti n on in pr ova in forza all' unità produttiva alla dat a delle elezioni.
Ferma rest ando l'elegg ibilità d ei dipen denti no n in pro va in fo rza all'u nità produttiva, can didati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione regolerà limiti ed esercizio de l d iritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
Art. 4 Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sin dacali firmatarie del presente accordo e del contratto colle ttivo nazionale di lavoro CED;
b) associazioni s indacali f ormalmente c ostituite c on u n pro prio s tatuto ed a tto costitutivo a condizione che: accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; d) la lista sia corredata da un numero di firme d i lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non p ossono esser e can didati c oloro che ab biano p resentato la list a ed i mem bri della Commissione elettorale.
Xxxxxxx candidato p uò pr esentarsi in un a sola lista. O ve, n onostante il divieto di cu i a l precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto S, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
11 numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.
Art. 5 Commissione elettorale
Al fine di a ssicurare u n ordin ato e co rretto s volgimento d ella c onsultazione, n elle sing ole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione dell a s tessa ogni or ganizzazione abilit ata alla pres entazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
Art. 6 Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la p resentazione delle liste, rimettendo im mediatamente d opo la sua com pleta integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elez ioni, co municando gl i stess i a tutti i soggett i int eressati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
Art. 7 Affissioni
Le lis te dei ca ndidati dovra nno esser e por xxxx a c onoscenza d ei lavora tori, a cur a della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 8 Scrutatori
È in facoltà dei pr esentatori di c iascuna lista d i designare u no scru tatore pe r ciasc un s eggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La de signazione deg li sc rutatori de ve esser e e ffettuata n on oltre le ventiq uattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.
Art. 9 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e dir xxxx e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 10 Schede elettorali
La votazione ha luogo a me zzo di scheda unica, comprendente tutte le li ste disposte in ord ine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da a lmeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la v otazione devono av venire in m odo d a ga rantire la segretezza e la regolarità de l v oto. L a scheda de ve esser e conse gnata a ciascun elettor e a ll'atto de lla vot azione dal Pre sidente de l seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la sc heda no n è q uella predisposta o s e presenta tracce di s crittura o analoghi s egni di individuazione.
Art. 11 Preferenze
L'elettore p uò m anifestare la pr eferenza solo pe r un cand idato de lla list a d a lui vo tata. Il vo to preferenziale sa rà e spresso da ll'elettore med iante u na cro cetta appo sta a fia nco del nome del candidato preferito, ovvero seg nando il no me d el ca ndidato prefer ito ne ll'apposito s pazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a lis te differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 12 Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora l'ubicazione degli impia nti e il numero dei vot anti lo dovesser o ric hiedere, p otranno essere st abiliti più luo ghi di votazione, e vitando peraltro ecce ssivi frazionamenti anche p er conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle a ziende con p iù un ità pro duttive le votazioni a vranno lu ogo di no rma c ontestualmente. Luogo e c alendario di vot azione do vranno essere po rtate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 gio rni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 13 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è comp osto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare vot azione, chius a e sig illata s ino all' apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 15 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di r iconoscimento p ersonale. In mancan za d i d ocumento p ersonale essi dovr anno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di t ale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 16 Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
Art. 17 Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere d ato atto a nche d elle even tuali conte stazioni, ver rà con segnato -unitamente al materiale della v otazione (s chede, ele nchi, ecc.) - alla Commissione elettorale c he, in ca so di p iù seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di c ui al c omma precedente procederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la d efinitiva con valida de lla R.S .U. sarà c onservato se condo a ccordi tr a la Co mmissione elettorale e la D irezione aziendale in modo d a ga rantirne l 'integrità e c iò alm eno p er tr e mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
Art. 18 Attribuzione dei seggi
Ai fini d ell'elezione dei due ter zi de i co mponenti della R.S .U., il nu mero d ei seggi sarà r ipartito, secondo il c riterio p roporzionale, in relazione a i v oti perseguiti da lle sing ole list e conco rrenti. Il residuo te rzo de i s eggi s arà attribuito in ba se al c riterio d i co mposizione de lla R.S.U. pr evisto dall'art 2, 1° comma, parte prima, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste c he a vranno conseguito u n numero di v oti s ufficiente all'a ttribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e a lla r edazione d i un verb ale sulle operazioni e lettorali, che de ve esser e sottoscritto d a tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei r isultati degli scrutini senza che sia no stati presentati rico rsi da parte dei soggetti inte ressati, si inte nde con fermata l'a ssegnazione dei se ggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di t ale verb ale e dei ver bali d i segg io d ovrà esser e no tificata a ciasc un r appresentante delle associazioni sindacali che a bbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stes so, sempre a cura del la Commis sione ele ttorale, all'Associazione in dustriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
Art. 20 Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comit ato è composto, a livello provinciale, da un mem bro desig nato da ciasc una delle organizzazioni s indacali, p resentatrici di lis te, int eressate a l ricor so, da un r appresentante dell'associazione industriale locale di a ppartenenza, ed è presieduto dal Dir xxxxxx dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seg uito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imp renditoriale d'appartenenza a cu ra delle organizzazioni sind acali di r ispettiva appartenenza dei componenti.
Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione azien dale me tterà a d isposizione de lla C ommissione ele ttorale l' elenco de i dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 23 Clausola finale
Il presente ac cordo p otrà c ostituire og getto d i d isdetta ad o pera d elle p arti fi rmatarie, pr evio preavviso pari a 4 mesi.
Allegato 2
Norme per l'applicazione del Dlgs 626/94 e s.m.i.
Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.
TITOLO I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI -
Art. 1 Sfera di applicazione
L'individuazione del Ra ppresentante dei Lavoratori p er la Sicur ezza (RLS) a vverrà mediante elezione tr a tu tti i dip endenti de ll'azienda du rante un'a ssemblea ap positamente con vocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Art. 2 Elezioni del RLS
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono d el dir itto a l voto tutti i la voratori indipendentemente d al con tratto di lavoro ad essi applicato - a temp o d eterminato, ind eterminato, f ormazione lavor o. Son o e leggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.
Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione de i RLS nelle aziende s ino a 15 dip endenti valgono le norme di c ui al successivo Titolo III.
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.
Per la for mazione basica il RLS a vrà a disp osizione 50 o re ann ue d i perme sso re tribuito. N el caso di successive rielezioni il RLS non potrà usufruire del presente articolo.
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di c ui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.
Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
E' prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RL ST), che sv olgerà le medesime at tribuzioni d i le gge de l R LS pe r u n insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.
Art. 8 - Applicazione DLgs 626/94
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico ( OP) per l' applicazione del D.Lgs. 626/94 per il settore dei Centri Elaborazione Dati.
Accedono all' OP le XX.XX. stipulanti il CCNL CED e sottoscrittrici del presente protocollo.
Art. 9 Dimensioni del territorio
L' OP desi gnerà o gni RL ST in ragi one o del rapporto 1 R LST ogni 1. 000 ( mille) ad detti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.
Art. 10 Durata del mandato
La dur ata de l ma ndato d i no mina dei RLST avrà base tr iennale c on p ossibilità di suc cessive nuove designazioni.
Art. 11 Clausola estensiva
E' concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge. Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.
TITOLO II - ORGANISMO PARITETICO -
Art. 12 - Costituzione
L'OP per l'applicazione del D . Lg s. 626 /94 per i Centri Elabo razione Dati è c ostituito pariteticamente dalle XX.XX. di cui all'art. 7 e da ASSOCED.
Art. 13 - Territorialità
L'OP si ar ticola su due liv elli: nazional e e territoria le. Il liv ello te rritoriale cor risponderà a quello regionale.
Art. 14 - Funzionamento OP
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari a 50 ,00 € (ci nquanta/00 euro) per d ipendente, in clusi gli ap prendisti, a c xxxxx d elle azien de s ino a 15 dip endenti, fatt a salva l'opzione prevista dall'articolo 11.
Il pagamento, in un ica s oluzione, av verrà al momento dell 'iscrizione dell 'azienda, i s uccessivi rinnovi annuali andranno effettuati nel mese di gennaio di ciascun anno.
I pagamenti andranno effettuati sul x/x xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Agenzia Roma 4, Via Xxxxxxxxx XXX , 2 0 0185 Roma, IBAN I T 91 D 0 1030 03204 000 001530242 in testato a E BCE - Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazioni Dati.
Nella causale del bonifico andrà inserita la seguente dicitura:
• Quota iscrizion e O P azien da (nome azien da) p er n umero d ipendenti (ins erire numero complessivo dipendenti comprensivo degli apprendisti);
• Quota rin novo O P a zienda (nome azien da) per numero dipendenti ( inserire numero complessivo dipendenti comprensivo degli apprendisti).
Art. 15 Retribuzione RLST
L'OP provvedere alla retribuzione dei RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali. ai sensi dell'art . 30 della L. 300/70.
Art. 16 - Notifica nominativi RLST
L'OP provvedere a notificare i nominativi dei RLST a tutte le aziende associate, alle Associazioni datoriali e d alla DPL com petente territor ialmente, unit amente con l'attrib uzione a i RLST di un documento di riconoscimento.
TITOLO III - AZIENDE CON PIÙ' DI 15 DIPENDENTI -
Art. 17 Sfera di applicazione
Per le aziende e/o unità produttive c on p iù di 15 dipendenti l'individuazione d el RLS av verrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.
Art. 18 Numero dei RLS
Il numero dei RLS da eleggere sarà di:
• aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
• aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
• aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.
Art. 19 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a: aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.
Art. 20 Garanzie per i RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.
Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU.
TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST -
Art. 22 Formazione RLS/RLST
La formazione dei RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
E' pr evista la facoltà p er le azien de di integ rare le mate rie individu ate d all'OP c on spe cifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.
Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il r aggiungimento dei pr evisti livelli formativi co nsentirà alle XX.XX. di designare a RL ST i propri dirigenti indicati.
Art. 24 RLS
La fo rmazione de i RLS ele tti p otrà avven ire o presso TOP, con le mo dalità di cu i all'art 25, o presso l'azienda ste ssa. Le materie e la rip artizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.
Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione dei RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere d el proprio mand ato il RLS r isultasse rie letto n on s i a vrà e rogazione de l monte ore per la prima nomina.
TITOLO V-PERCORSO FORMATIVO -
Art. 26 Materie formative
La fo rmazione, fermi re stando i n aturali mutamenti ed agg iornamenti che d ovessero rendersi necessari, s arà suddivisa in tre aree cono scitive: nor mativa d i Legge; norm ative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.
Art. 27 Criteri valutativi
L'OP elabo rerà sulle materie di cui al precedente articolo me todi for mativi e valutativi t ali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dai RLS/RLST.
Art. 28 Riconoscimento RLS
Qualora un lavo ratore eletto RLS, successivamente al p ercorso formativo, non r aggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare al RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le or e fo rmative co ncesse in s urplus sar anno p oste p er metà a car ico dir etto d ell'azienda p er l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.
TITOLO VI- ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS/RLST avranno dir itto di accesso a i lu oghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzion e Aziendale, da comu nicarsi anc he all' OP nel caso di RLST . Unici limiti al diritto d i accesso ai l uoghi di lav oro sarann o quelli di legge. L'azienda potrà r ichiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.
Art. 30 Modalità di consultazione
Per i dir itti d i infor mazione previsti d al Decr eto Leg islativo 626/94 l'azie nda p rovvedere a consultare il/i R LS/RLST in un appo sito incontro c onvocato - c on ind icazione s pecifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel ver bale d ella r iunione d ovranno r isultare le oss ervazioni che il/i R LS/RLST po rteranno alle comunicazioni aziendali.
II ver xxxx, in dipendentemente dall'approvazione della ma teria presentata in info rmativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dai RLS/RLST.
Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La do cumentazione inerente a lle assicurazioni sociali ob bligatorie p otrà, altr esì, ess ere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.
Art. 32 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza. E' fatto, com unque, e splicito divieto a l RLS/RLST di co municare ad ester ni con oscenze o d ati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.
Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o azienda le potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.
TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 Sostituzione RLS
In ca so d i de cadenza, per q ualsiasi mo tivo, dall'incarico d i R LS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.
Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Ai RLS subentrati si applica il disposto dell'art 25.
Art. 37 Sostituzione RLST
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/ o integrazioni dei RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art 16.
Art. 38 Clausola di salvaguardia
I RLST sosti tuiti re steranno a ca rico d elle O.S. di a ppartenenza mediante utilizz o de ll'art 30 L. 300/70 con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza d ell'anno solare. D al 1 gennaio successivo o r iprenderanno ser vizio presso l'a zienda in cui sono occup ati o resteranno a tot ale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.
Art. 39 Decorrenza e durata
Il pr esente accordo en trerà in vigo re 30 gio rni dopo la firm a per la parte n ormativa e 90 gio rni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il pr esente accordo p otrà essere disdetto in qu alsiasi m omento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.
Allegato 3
PROTOCOLLO CONTRATTUALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’APPRENDISTATO NEI CENTRI ELABORAZIONE DATI
Addì 21 del mese di Aprile dell'anno duemilanove, in Roma, pr esso la sede della UGL - Terziario si sono incontrati:
La Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - ASSOCED, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da una delegazione composta dai dirigenti Gia mmarino Ba ttistella, Xxxxxxxx Xxx xxxxxx, En za Co stantino, Xxxxxx Xx x Xxxxxxxx, Xx xxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx , Enz o Pa ssarella, Ivon ne Poli, Donatella Rav aglioli, Da niela Rocatello, Xxxx Xxxxxxxx, Rober to Saia ni, con l'assistenza della Confterziario nella persona di P ier Xxxxxxx Xxxxxxx, della Direzione per le Relazioni Istituzionali ed Industriali.
UGL TERZIARIO - Federazione Nazionale rappresentata d a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, d al S egretario Nazionale S ervizi Xxxxxxx Xx rco Xxxx , Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx , Xxxxxxxx X xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx ti, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Le quali hanno sottoscritto il presente accordo contrattuale per la regolamentazione dell’apprendistato nei Centri Elaborazione Dati, composto da:
• 1 Premessa
• 4 Titoli
• 24 Articoli
In data 4 dicembre dell'anno duemilanove, in Roma, presso la sede della Assoced si sono incontrati:
La Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - ASSOCED, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da una delegazione composta dai dirigenti Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, con l'assistenza della Confterziario nella persona di Xxxx Xxxxxxxxxx, della Direzione per le Relazioni Istituzionali ed Industriali.
UGL TERZIARIO - Federazione Nazionale rappresentata da: UGL Federazione Nazionale del Terziario, Rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e da una delegazione composta da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx.
Per la stesura d efinitiva del CCNL 21 aprile 20 09 per i Centri Elaborazione Dati ed i la voratori dagli stessi dipendenti e la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Le parti, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno deciso i seguenti interventi sul testo siglato il 21 aprile 2009:
• modifiche agli articoli 12, 29, 43, 68, 100, 116 e 167
• eliminazione degli articoli 6, 7, 8 e 202 (precedente numerazione)
• revisione e modifica del Protocollo contrattuale per la regolamentazione dell’apprendistato
Premessa
Assoced e UGL – Terziario hanno inteso disciplinare la regolamentazione dell’apprendistato separatamente dal testo contrattuale stante la specificità della materia ed il frequente intervento del Legislatore sulle norme di riferimento.
Pertanto le Parti reputano più utile svincolare la normativa sull’apprendistato dalle rigidità intrinsecamente connesse con lo strumento del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Altresì le Parti rilevano come il ruolo e le competenze dell’Ente Bilaterale Centri Elaborazione Dati – EBCE – vengano maggiormente esaltate dalla possibilità di determinare le norme attuative in aggiunta alla già prevista capacità autorizzatoria ad esso riconosciuta.
Le Parti rinnovano l’auspicio che lo strumento dell’apprendistato venga ulteriormente valorizzato dal legislatore e che finalmente ne venga compresa la funzione di strumento di elezione per il primo inserimento nel mondo del lavoro.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Assoced e U gl_Terziario s i da nno r eciprocamente a tto c he la s eguente disciplina dà c oncreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
La disciplina de ll'apprendistato pr ofessionalizzante di cui al pr esente accordo s i ap plica ag li apprendisti assunti dal 4 dicembre 2009.
Art. 1 (Definizione)
L'apprendistato pr ofessionalizzante è uno spe ciale rap porto d i la voro a cau sa mist a, fina lizzato all'acquisizione d i una qu alifica pr ofessionale attr averso u na fo rmazione s ul lavor o e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Art. 2 (Percentuale di conferma)
Le impre se non p otranno a ssumere ap prendisti qualora non abbiano mantenuto in se rvizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi prec edenti. A t ale fine no n s i c omputano g li ap prendisti i lavoratori c he s i s xxxx xxxxxxx, quelli licen ziati p er giu sta ca usa, qu xxxx che , a l t ermine d el rappor to di a pprendistato, ab xxxxx rifiutato la prop osta di rim anere in s ervizio con rapporto di lav oro a te mpo inde terminato e i rapporti di lavoro r isolti nel corso o a l te rmine de l p eriodo di pr ova. La limit azione d i cui al presente co mma no n si ap plica q uando ne l bie nnio pr ecedente sia ven uto a s cadere u n solo contratto di apprendistato.
Art. 3 ( Procedure di applicabilità )
I da tori di la voro che in tendano assumere apprendisti, d ebbono presentare domanda, corredata dal piano formativo all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La commis sione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale N azionale, esprimerà il proprio parere di confo rmità in ra pporto alle norme pr eviste da l C CNL in mater ia di apprendistato, a i programmi for mativi indi cati dall’azienda ed ai contenuti del piano form ativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
La richiesta si in tenderà accolta qualora la commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 4 (Limiti di età)
Possono e ssere assunti con con tratto d i a pprendistato professionalizzante i gio vani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della L. n. 28 marzo 2003 n. 53.
Art. 5 (Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova che non potrà superare i seguenti limiti:
Apprendisti 2° e 3° livello super 60 giorni
Apprendisti 3° e 4° livello 45 giorni
Apprendisti 5° livello 30 giorni
Al termine del periodo stabilito le due parti sono libere di recedere dal contratto o di c ontinuare il rapporto di lavoro: in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio.
Durante la prov a l'appren dista ha diritto ai trat tamenti di legge e del cont ratto pr evisti per i dipendenti d i u guale q ualifica: i r atei maturati di ferie, d i m ensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e di trattamento di fine rapporto (TFR).
È am messo in terrompere la pr ova in qualu nque momento senza ob bligo d i preavviso e di una specifica motivazione.
E’ facoltà dell’impr esa sos pendere il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, nel c aso di malattia.
In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non è rifiutabile, nel limite massimo di 60 giorni.
Art. 6 ( Inquadramento)
Il c ontratto di apprendistato pu ò essere st ipulato pe r i giovani d a in serirsi nelle ma nsioni comprese nel secon do, terzo super, terzo, q uarto e quinto livello del CC NL per i dipendenti de i Centri Elaborazione Dati.
I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 24 mesi ed una durata massima di 48 mesi.
Art. 7 (Durata)
Nello specifico i limiti minimi e massimi sono:
GRUPPO A
• Addetto al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati connessi con il servizio paghe;
• D attilografo;
• S chedarista;
• Archivist a;
• C odificatore;
• Addetto di segreteria.
• Operatore di controllo per IP
• Operatore di call center, in audio e/o video
La durata del contratto di apprendistato per il presente Gruppo è di mesi 24. GRUPPO B
• C ontabile d'ordine;
• D igitatore EDP;
• Addetto al controllo macchine EDP;
• Addetto alle paghe;
• On line assistant (Help Desk);
• Operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione
• Fattur ista;
• Protoc ollista;
• Operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
La durata del contratto di apprendistato per il presente Gruppo è di mesi 24. GRUPPO C
• Operatore/programmatore EDP;
• Impiegato amministrativo;
• Xxxxxxxx, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
• Traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
• Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni;
• Operatore meccanografico;
• Stenodattilografo;
• Addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
La durata del contratto di apprendistato per il presente Gruppo è di mesi 30.
GRUPPO D
• Steno-dattilografo in lingue estere;
• Operatore di elaboratore con controllo di flusso;
• S chedulatore flussista;
• C ontabile/impiegato amministrativo
• Programmatore minutatore di programmi;
Per ap prendisti, mu niti d i diploma di R agioneria e /o e quipollente – dip loma d i c inque a nni – la durata di 36 mesi.
GRUPPO E
• Programmatore analista;
• Contabile con responsabilità di controllo delle procedure amministrative;
• Web Master
• System Analyst
• Addetto al servizio Paghe c on c ompetenze complessive e c onoscenze tecnico- legali s ul diritto del lavoro;
• Corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
• Addetto all'esecuzione di progetti o di parti di essi;
• Contabile con mansioni di concetto;
• Determinatore di costi;
• Programmatore analista;
• Assistente del product manager;
• EDP auditor;
• Analista di procedure organizzative;
Per appr endisti mu niti di diploma di Ragioneria e/o eq uipollente – cor so di studi q uinquennale - laurea– la durata è di 48 mesi.
Art. 8 (Proporzione numerica)
Ai sensi del'art. 47, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
E' con sentita a ltresì l’assu nzione d i un apprendista per i C.E.D. che occupin o co n con tratto d i lavoro a tem po in determinato un solo dipendente, comprendendo n el com puto an che il tit olare e/o il socio.
TITOLO II
DIRITTO ALLA FORMAZIONE
Art. 9 (Obbligo formativo)
L'impegno formativo dell'apprendista sarà pari a centoventi ore annue.
Al 2° livello di co ntrattazione po trà essere stabilito un differente imp egno formativo e spe cifiche modalità d i s volgimento della for mazione interna ed ester na, in c oerenza c on le cad enze de i periodi la vorativi, ten endo conto d elle e sigenze d eterminate d alle fluttuazioni st agionali dell'attività.
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge. Le attiv ità f ormative sv olte presso gli Is tituti di f ormazione o gli E nti bilater ali c osì come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in parte le ore di for mazione pr eviste pe r gli a nni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 10 (Formazione: contenuti)
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano alle EBCE, la definizione di regole condivise per l’individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell’obbligo formativo.
Le attiv ità fo rmative s ono articolate in contenuti a c arattere tr asversale e co ntenuti a c arattere professionalizzante.
In particolare sia i co ntenuti a carattere tra sversale sia q uelli a car attere professionalizzante andranno predisposti pe r g ruppi di profili om ogenei d ella categoria in m odo da conse ntire l'acquisizione d elle con oscenze e com petenze necessarie d i base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività for mative a carattere tra sversale di ba se do vranno perseguire gli obiettivi for mativi articolati nelle seguenti 5 aree di contenuti:
• accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
• c ompetenze relazionali;
• o rganizzazione ed economia;
• disciplina del rapporto di lavoro;
• s icurezza sul lavoro.
Le o re de dicate a lla s icurezza de vono es sere erog ate n ella prim a p arte de l c ontratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
I contenuti e le co mpetenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di la voro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
• conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
• conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
• c onoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro:
• conoscere e xxxxx utilizzare s trumenti e tecnologie di lav oro (attrezzature, macchinar i e strumenti di lavoro);
• conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
• conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Art. 11 (Tutor)
Le p arti s 'impegnano ad attivare iniziative c ongiunte pr esso le Istitu zioni al fi ne di o ttenere le agevolazioni per i la voratori impegnati in qualità di “Tutor”, ai sen si dell'art. 49 , c. 5, lett. e) de x X.Xxx. 10 settemb re 2003, n. 27 6, c omprendendo fra questi anche i tit olari, o i loro familiari coadiutori, dei CED con meno di 15 dipendenti.
Art. 12 (Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) Impartire o far e im partire n ella s ua azie nda, all'a pprendista a lle su e dip endenze, l'insegnamento nece ssario al fine di co nseguire la c apacità per diventare la voratore qualificato;
b) Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) Non ad ibire l'a pprendista a la vori d i manovalanza e d i n on sottoporlo comunq ue a lavor i superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
d) Accordare i permessi re tribuiti nece ssari per g li esami r elativi a l con seguimento d i titoli d i studio;
e) Accordare all'apprendista, s enza op erare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i pe rmessi occorrenti p er la fre quenza o bbligatoria dei cor si di inseg namento comp lementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno.
Agli e ffetti di quanto ric hiamato alla p recedente le tt. c ), non sono c onsiderati la vori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualific ato sotto la cui gui da l'app rendista è addes trato, quelli di r iordino del post o di lavoro e quelli relativ i a mansioni n ormalmente affidate al sesto livello del pr esente CC NL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 13 (Doveri dell'apprendista)
L'apprendista deve:
a) Xxxxxxx le istr uzioni del tuto r, d el dato re di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione p rofessionale e seguir e col massimo impegno gli in segnamenti che g li vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Frequentare assiduamente e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è te nuto a frequentare i corsi di cui a lla le tt. c) del presente articolo, a nche se in possesso di un titolo di studio.
TITOLO III
DIRITTI DEGLI APPRENDISTI
Art. 14 (Diritti dell’apprendista)
All’apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L’apprendista ha dir itto a ricevere la for mazione e all’assistenza pr evista per il suo percor so professionale nei vari cicli produttivi.
L’apprendista non potrà essere adibito a:
• lavor o straordinario;
• lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna);
• lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore;
Art. 15 (Inquadramento e retribuzione)
Il livello di inquadramento di ingresso dell'apprendista sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La re tribuzione sar à corrispondente a q uella minima contrattuale prevista p er il livello in iziale d i inq uadramento n el pr imo per iodo. Nel secon do pe riodo, l'in quadramento s arà inferiore di un liv ello r ispetto a quello di dest inazione e la retr ibuzione c orrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Alla fine dell’ apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispo ndente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
Gruppo A | Vedi articolo 7 | Livello di inquadramento finale V |
Periodo di apprendimento | Mesi 01-24 | - |
Retribuzione corrispondente al livello | VI - | |
Gruppo B | Vedi articolo 7 | Livello di inquadramento finale IV |
Periodo di apprendimento | Mesi 01-12 | Mesi 13-24 |
Retribuzione corrispondente al livello | VI V | |
Gruppo C | Vedi articolo 7 | Livello di inquadramento finale III |
Periodo di apprendimento | Mesi 01-15 | Mesi 16-30 |
Retribuzione corrispondente al livello | V IV | |
Gruppo D | Vedi articolo 7 | Livello di inquadramento finale III S |
Periodo di apprendimento | Mesi 01-18 | Mesi 19-36 |
Retribuzione corrispondente al livello | IV III | |
Gruppo E | Vedi articolo 7 | Livello di inquadramento finale II |
Periodo di apprendimento | Mesi 01-24 | Mesi 25-48 |
Retribuzione corrispondente al livello | III III | Super |
Art 16 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nu ova, ai fini del comp letamento de l perio do pr escritto d al presente con tratto, p urché l'a ddestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore