Acc. 1 aprile 1999.
Acc. 1 aprile 1999.
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al bi- xxxxx economico 1998-1999 del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" (1).
AGGIORNATA AL 31/12/2008.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1999, n. 95, S.O.
PARTE PRIMA TITOLO I
Disposizioni generali Capo I
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali di cui all'accordo quadro del 2 giugno 1998, dal Comune di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgo- no prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai dipendenti degli enti lo- cali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), come mo- dificato, integrato o sostituito dal X.Xxx. 4 novembre 1997, n. 396, dal D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387; sono riportati come X.Xxx. n. 29 del 1993.
Art. 2. Xxxxxx, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4 Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla da- ta di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrispo- sta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del ne- goziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva inter- venuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 1993.
TITOLO II
Relazioni sindacali Capo I
Art. 3. Obiettivi e strumenti.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incre- mentare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'in- teresse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6 luglio 1995 (1);
d) concertazione ed informazione.
(1) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
Art. 4. Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. l7.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti mate- rie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso Art. l7;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i crite- ri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i crite- ri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lettera a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazio- ne e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conse- guenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del D.P.R. 3 ago- sto 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla u- tilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993;
m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31 marzo 1999.
4. Xxxxx restando i princìpi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dal- l'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispetti- ve prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lettere d), e), f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risul- tanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5. Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.
1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di ne- goziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in se- de di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente con- tratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del nego- ziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrati- va con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di con- tratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della dele- gazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione defini- tiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. (1)
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 4 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004 e poi dall'art. 4 del CCNL di cui all'Accordo 22 febbraio 2006.
Art. 6. Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.
1. Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superio- re a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territo- riale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territo- riali firmatarie del presente contratto; l'iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazio- nali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazio- ne decentrata integrativa.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresen- tanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;
d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si in- tendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incari- cato dei relativi adempimenti;
d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina del presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio. (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004
Art. 7. Informazione.
1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incon- trano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le li- nee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998. 4. Nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626 del 1994 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettua- ta nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
Art. 8. Concertazione.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi del- l'art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione si effettua per le materie previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposi- zioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla da- ta di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro compor- tamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordi- namenti. (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004.
Capo II - I soggetti sindacali
Art. 9. Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dal- l'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dal- l'art. 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e per- messi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall'art. 10, comma 1, del mede- simo accordo.
Art. 10. Composizione delle delegazioni.
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del pre- sente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell'assi- stenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti Art. 11. Clausole di raffreddamento.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai princìpi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il perio- do in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
PARTE SECONDA TITOLO III
Trattamento economico
Art. 12. Incrementi tabellari.
1. Gli stipendi tabellari derivanti dalla applicazione dell'art. 1 del CCNL del 16 luglio 1996 (1) sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL del 31 marzo 1999, sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente con- tratto.
(1) Approvato con Provv.P.C.M. 12 giugno 1996.
Art. 13. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all'art. 12 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del co- dice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 6 luglio 1995 (1), gli incrementi dello sti- pendio tabellare previsti dall'art. 12 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
3. Al personale della ex ottava qualifica che ne abbia già beneficiato, è conservato, negli at- tuali importi, nell'ambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 268 del 1997.
(1) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
Art. 14. Lavoro straordinario.
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destina- te, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del CCNL del 6 luglio 1995 (1), per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazio- ne delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6 luglio 1995 e succes- sive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art. 15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni
che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni inter- venti di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazio- ne al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limi- te massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I ri- sparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del perso- nale.
5. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici au- torizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (2).
(1) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
(2) Per l'integrazione della disciplina contenuta nel presente Art. vedi gli artt. 38 e 39 del CCNL di cui al- l'Acc. 14 settembre 2000.
Art. 15. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31 marzo 1999 (1), nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in ba- se alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. n. 662 del 1996, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico acces- sorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 (2) e dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1996 (3) nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 se- condo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 (2) e dell'art. 3 del CCNL del 16 luglio 1996 (3), qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un in- cremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;
d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'àmbito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associa- zioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazio- ni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispon- denti risparmi;
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, ver- so terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali (4);
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662 del 1996
(15) e successive integrazioni e modificazioni;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993;
g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996 (3);
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 (2);
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di orga- nico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lettera c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regio- ni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
j) un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla diri- genza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trat- tamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo;
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17;
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14;
n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non supe- riore a quello stabilito al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del CCNL del 6 lu- glio 1995 (2).
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la rela- tiva capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° apri- le 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispon- dente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla diri- genza.
3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. Gli importi previsti dal comma 1, lettera b), c) e dal comma 2, possono essere resi dispo- nibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un ac- crescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle ri- sorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per soste- nere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (5).
(1) Approvato con Accordo 31 marzo 1999.
(2) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
(3) Approvato con Provv.P.C.M. 12 giugno 1996.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 4 del CCNL di cui all'Acc. 5 ottobre 2001.
(5) Vedi, anche, l'art. 4 del CCNL di cui all'Acc. 5 ottobre 2001.
Art. 16. Norme programmatiche.
1. A decorrere dal 1° giugno 1999 (1), le risorse finanziarie destinate alla contrattazione col- lettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive di- sponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in pos- sesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le parti del presen-
te CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l'ARAN convoca le organiz- zazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione.
2. Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi dell'art. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del 31 marzo 1999 (2), a decorrere dal 1° gennaio 2001, il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso econo- mico di sviluppo non può superare il valore medio del percorso dello stesso (3) (4).
(1) Termine prorogato al 15 novembre 2000 dall'art. 48 del CCNL di cui all'Acc. 14 settembre 2000.
(2) Approvato con Accordo 31 marzo 1999.
(3) Vedi, anche, l'art. 5 del CCNL di cui all'Acc. 5 ottobre 2001.
(4) Per la disapplicazione della disciplina del presente comma vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004.
Art. 17. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produt- tività.
1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi migliora- menti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei ser- vizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, at- traverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31 marzo 1999 (1);
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999 (1); l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di con- trattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progres- sione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio;
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la di- sciplina dell'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999 (1), con esclusione dei Comuni di minori di- mensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fon- do, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni or- ganizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31 marzo 1999 (1) e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del CCNL del 31 marzo 1999 (1), resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri;
d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario nottur- no, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lettere f) g) ed h) del D.P.R. n. 268 del 1987 , dall'art. 28 del D.P.R.
n. 347 del 1983 , dall'art. 49 del D.P.R. n. 333 del 1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;
f) compensare in misura non superiore a Euro 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di com- piti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non ri- sulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli ar- ticoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. La contrattazione decentrata stabilisce le mo- dalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei com- pensi previsti dalla presente lettera (2);
g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indi- cate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizza- zione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzan- do le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera n), destinate in via esclusiva a tali finalità;
i) compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Uf- ficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi (3).
3. Le risorse di cui al comma 2 lettera c) sono incrementate della somma necessaria al pa- gamento della indennità di Lire 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 (4) a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazio- ne del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 (5). Tale importo viene ricompreso nella retribu- zione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31 marzo 1999 (5).
4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera b) sono destinate al pagamento degli incre- menti economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CCNL del 31 marzo 1999 (5).
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attua- zione della disciplina dell'art. 24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del 31 marzo 1999 (5).
7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall'art. 44 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei men- silità di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse cor- relate alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 333 del 1990.
(1) Approvato con Accordo 31 marzo 1999.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 7 del CCNL di cui all'Accordo 9 maggio 2006.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 36 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004.
(4) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
(5) Approvato con Accordo 31 marzo 1999.
Art. 18. Collegamento tra produttività ed incentivi.
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente cor- relata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risul- tato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono es- sere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valuta- zione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adotta-
to nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiet- tivi è certificato dal servizio di controllo interno.
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
5. Per le Camere di Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la di- sciplina dell'art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL del 1° aprile 1999, devono essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata al risultato e alla valutazione della presta- zione. Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti l'incidenza degli oneri del personale connessi a tali iniziative (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 22 gennaio 2004.
Art. 19. Finanziamento degli oneri di prima attuazione.
1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art. 12, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999 (1), si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL del 16 luglio 1996 (2). Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e succes- sivi sono ridotte in misura proporzionale.
2. Agli oneri derivanti dal pagamento delle prime tre mensilità degli incrementi tabellari pre- visti dall'art. 12, comma 1, del presente contratto, con decorrenza dal 1° luglio 1999, si fa fronte con le risorse finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno già destinato alle spese per il trattamento economico del personale per l'anno 1999, secondo la programmazione triennale dei fabbisogni, e senza necessità di ulteriori integrazioni.
(1) Approvato con Accordo 31 marzo 1999.
(2) Approvato con Provv.P.C.M. 12 giugno 1996.
Art. 20. Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posi- zioni organizzative.
1. La disciplina dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 e dell'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 268 del 1987, trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle fun- zioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 (1).
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti classificati nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribu- zione di posizione può variare da un minimo di 6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e co- munque nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'art. 17, comma 2 lettera c).
3. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, continua a trovare ap- plicazione, dalla data di conferimento dell'incarico, nei confronti del personale dell'area di vigi- xxxxx incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 8-11 del CCNL del 31 marzo 1999 (2).
(1) Approvato con Accordo 31 marzo 1999.
(2) Comma aggiunto dall'art. 35 del CCNL di cui all'Acc. 14 settembre 2000.
Art. 21. Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul tratta- mento economico.
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti am- ministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o con- fermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per
il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art. l2; la eventuale differenza viene mantenuta ad per- sonam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art. 15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane se- condo la disciplina dell'art. 17.
3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inqua- drato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle dispo- sizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge n. 253 del 1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
TITOLO IV
Art. 22. Riduzione di orario.
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programma- zione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 6 luglio 1995 (1), finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entra- ta in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a rag- giungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente Art. devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell'ambito delle competenze loro at- tribuite dall'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di sco- stamento.
3. La articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6 luglio 1995 (1) è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all'art. 4. 4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente Art. alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
(1) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
Art. 23. Sviluppo delle attività formative.
1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta an- che al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l'evoluzione pro- fessionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'ac- crescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità inno- vativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i per- corsi di carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incre- mento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea ed il vin- colo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubbli- co del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente Art. di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del perso-
nale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
3. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una quota delle risorse di cui al comma 2 può essere destinata alle finalità previste dall'art. 35-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 6 possono associarsi per realizzare iniziative formative di comune interesse.
TITOLO V
Norme finali e transitorie Art. 24. Norma di rinvio.
1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la regolamentazione delle procedure di concilia- zione in sede sindacale nonché quelle di arbitrato relative alle controversie individuali di lavoro.
2. Le parti si impegnano altresì a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipu- lazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la regolamentazione dei seguenti istituti:
a) forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 4 della legge n. 191 del 1998, in coerenza con i princìpi desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel lavoro privato;
b) il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- l'integrale rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 1993, dalla L. n. 335 del 1995, dalla L. n. 449 del 1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni in favore del personale assunto dal 1° gennaio 1996 nonché di quello che abbia optato per l'applicazione della stessa disciplina;
- la trasformazione dell'indennità premio di fine servizio in TFR; le trattenute attualmente operate ai lavoratori ai fini dell'indennità premio di fine servizio; la quota del TFR da destinare alla previdenza integrativa; la possibilità di erogare anticipazioni sul TFR;
- modalità di finanziamento della previdenza complementare;
c) turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, reperibilità ed altri istituti aventi riflesso sul trattamento economico accessorio, ivi compreso quello del per- sonale educativo degli asili nido;
d) nell'assoluto rispetto della quantità dei servizi erogati e senza aggravi di costo, l'orario:
- del personale docente delle scuole materne; del personale docente, di sostegno e per atti- vità integrative delle scuole di ogni ordine e grado;
- del personale educativo degli asili nido;
- dei docenti della formazione professionale dipendenti dagli enti del comparto;
e) le problematiche del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità d servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del D.P.R. n. 268 del 1987 ovvero anche successivamente, a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, fermo restando quanto previsto nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 (1);
f) il completamento della disciplina delle mansioni superiori prevista dall'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, per la parte demandata alla contrattazione; g) il trattamento economico del per- sonale in distacco sindacale.
3. Le parti si impegnano a ridefinire entro il 30 aprile 1999 la regolamentazione di tutti gli al- tri istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro per i quali si appli- ca, in via transitoria, l'art. 26.
(1) Approvato con Accordo 31 marzo 1999. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 29 del CCNL di cui all'Acc. 14 settembre 2000.
Art. 25. Monitoraggio e verifiche.
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizza- zione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere co- stituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relati- vi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nel- l'art. 9 del CCNL del 6 luglio 1995 (1), svolgono i compiti previsti dal presente comma. 2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE, l'UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in ma- teria di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull'andamento della contrattazione e delle controversie individuali.
(1) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
Art. 26. Disposizioni transitorie e particolari.
1. In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nell'art. 24, la regola- mentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993 degli istituti e delle materie non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi dello stesso decre- to legislativo, è quella contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge n. 93 del 1983.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 24, resta confermata la disciplina delle in- dennità previste dai commi 1, lettere b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL del 6 luglio 1995 (1).
3. Il personale degli enti del comparto, assegnato alle segreterie della Conferenza Stato- Regioni, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, conserva la titolarità a fruire integralmente della disciplina sul trattamento economico fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di pari categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza anche per le quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di missione.
4. Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono inserire clausole peggiorati- ve delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
(1) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
Art. 27. Norma di collegamento alla legislazione regionale.
1. I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti disposi- zioni delle leggi regionali di recepimento dei medesimi accordi.
Art. 28. Disapplicazioni.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in data 31 marzo 1999 (1) sono inapplicabili, nei con-
fronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
- artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del D.P.R. n. 333 del 1990; tabelle
1, 2 e 3 allegate al D.P.R. n. 333 del 1990;
- artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62, comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del D.P.R.
n. 268 del 1987;
- allegato A al D.P.R. n. 347 del 1983 ed al D.P.R. n. 665 del 1984;
- art. 10, 27 del D.P.R. n. 347 del 1983;
- art. dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6 luglio 1995 (2);
- artt. 27-bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6 luglio 1995 (2), come integrati e modificati dal CCNL del 16 luglio 1996 (3);
- artt. 35 e 36 del CCNL del 6 luglio 1995 (2), art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16 luglio 1996 (3), con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
- artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16 luglio 1996 (3); la disciplina del co. 3 dell'art. 4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
- art. 16, comma 3, della legge n. 253 del 1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del com- parto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1.
(1) Approvato con Accordo 31 marzo 1999.
(2) Approvato con Provv.P.C.M. 6 aprile 1995.
(3) Approvato con Provv.P.C.M. 12 giugno 1996.
Tabella A
Aumenti mensili (Omissis)
Tabella B
Categoria e posizioni economiche dal 1° novembre 1998 (Omissis)
Tabella C
Categorie e posizioni economiche dal 1° luglio 1999 (Omissis)
Tabella B-bis
Tavole esemplificativa del trattamento economico complessivo delle posizioni economiche al 1° novembre 1998
(Omissis)
Tabella C-bis
(Omissis)