Contract
N. 27 REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: PRESA ATTO DEL SUBENTRO DI MAZAL GLOBAL SOLUTIONS NEL CONTRATTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI AFFISSIONI E TOSAP. PROROGA AL 31 12 2020 AI SENSI DELL’ART. 143 COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006
L’anno Duemilasedici questo giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- XXXXXXXXX | XXXXX | SINDACO |
- XXXXXX | XXXXXXXX | XXXX-SINDACO |
- XXXXXX | XXXXXXXX | ASSESSORE ESTERNO |
- XXXXXXXXXX | XXXXXXX | ASSESSORE ESTERNO |
- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- XXXXXXX XXXXX ASSESSORE ESTERNO
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Xxx Xxxxxxxx;
Il sig XXXXXXXXX XXXXX, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che sino a tutto il 31 12 2015, la società Aipa spa risultava concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Vista la comunicazione, agli atti, con la quale la MAZAL GLOBAL SOLUTION Srl (in breve, MAZAL) ha reso noto - anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 116 del D.lgs. 163/2006 - di aver stipulato con AIPA SpA un contratto d’affitto di ramo d’azienda
che include, a decorrere dal 1/7/2015, l’intero complesso delle attività svolte dalla stessa AIPA nel settore dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali ed entrate patrimoniali;
Considerato che la predetta nota era accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 116, commi 1 e 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed occorrente agli uffici comunali per verificare l’esistenza di presupposti di legge per il subentro dell’affittante MAZAL nella titolarità della contratto stipulato in origine tra AIPA ed il Comune di Castell’arquato;
Verificato che ai sensi dell’art. 116 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, è stata verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione, ivi compresi quelli di ordine generale ex art. 38
D. lgs. 163/2006, anche in capo alla società affittuaria MAZAL;
Ritenuto pertanto che nulla osta al subentro della predetta MAZAL nella titolarità del contratto;
Rilevato che:
alla data odierna, risulta che AIPA non abbia riversato al Comune di Castell’Arquato importi per un ammontare complessivo al 30 giugno 2015 pari a € 40.842,45 di cui € 8.083,19 per residuo compartecipazione anno 2014 ed € 32.759,26 per 1° e 2° trimestre
2015;
l’articolo 2560 Cod. Civ. comma 2, nel disporre l’accollo legale in capo al cessionario dei debiti anteriori al trasferimento d’azienda, è pacificamente inapplicabile al diverso caso dell’affitto d’azienda (cfr. in tal senso la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - oggi ANAC - n. 19/12 del 13 settembre 2012) dovendosi pertanto escludere che MAZAL - in assenza di clausole dal contratto d’affitto d’azienda che dispongano in senso contrario e salva l’ipotesi di cui all’articolo 2112 Cod. Civ. – possa essere chiamata a rispondere dei debiti e delle passività di AIPA;
le stesse conclusioni sono state raggiunte anche dalla giurisprudenza, secondo la quale “l’articolo 2560 cod. civ., che prevede la responsabilità per l'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti al suo esercizio, anteriori al trasferimento, non si applica all'ipotesi dell'affitto di azienda giacché, laddove il legislatore ha inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di cessione dell'azienda, come nell'ipotesi prevista dall'art. 2558 cod. civ., l'ha espressamente stabilito. All'affitto si applica quindi la norma da ultimo citata, che prevede il subentro dell'acquirente, dell'usufruttuario o dell'affittuario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, facendo salva una diversa pattuizione tra le parti. Tale diversa pattuizione, se può escludere il trasferimento all'affittuario della posizione contrattuale nella sua globalità, può ben limitarsi ad escludere il trasferimento dei soli debiti e dei crediti già sorti, disponendo che il subentro operi solo per il futuro” (Trib. Genova, 5 marzo 2007,
nonché in termini:Trib. Firenze, Sez. Lav., 30 maggio 2011; Cass. Civ. Sez. Lav. 29 gennaio 1992, n. 906; Cass. Civ., 8 maggio 1981, n. 3027 e Cass. Civ. 3 luglio 1958 n.
2386);
pur non essendovi tenuta, MAZAL con nota del 08.10.2015 inviata a mezzo pec, ha tuttavia manifestato la sua disponibilità- su base esclusivamente volontaria a farsi carico e riconoscere la somma pari ad € 40.842,45 sotto forma di ulteriore onere contrattuale, che consenta il recupero del debito maturato da AIPA nei confronti del Comune.
Mazal si impegna a garantire con polizza fideiussoria tale somma, e la polizza verrà progressivamente ridotta per gli importi annualmente liquidati;
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MAZAL ha peraltro segnalato che le anticipazioni economiche (con i connessi oneri finanziari) determinate da tale onere contrattuale aggiuntivo, sarebbero destinate ad alterare, compromettendolo, l’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio nel quale MAZAL è subentrata quale conseguenza dell’affitto d’azienda;
per tale ragione la stessa XXXXX ha chiesto che, per consentire il recupero dei maggiori investimenti sostenuti, il contratto in oggetto venisse prorogato di otto anni, mentre la Giunta decide di concedere una proroga di 5 anni, più eventuali ulteriori tre, qualora si rendesse necessario per raggiungere la somma di cui sopra, previo formale ed espresso atto deliberativo;
Dato atto che:
la richiesta di XXXXX risulta coerente con le previsioni dell’articolo 143 del D.lgs. 163/2006 laddove le stesse, con riferimento alle concessioni di servizio, stabiliscono che eventuali alterazioni “dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione... comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni”;
il subentro della stessa MAZAL nella titolarità del contratto con una contestuale proroga della durata di quest’ultimo risultano coerenti con le esigenze di ordinata e regolare esecuzione del servizio, riducendo i rischi di contenzioso legati al recupero del credito maturato dal Comune nei confronti di AIPA, che in data 05 agosto 2015 ha presentato al Tribunale di Milano il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo; Considerato che comunque si procederà all’insinuazione al passivo nell’ambito della suddetta procedura nei confronti di AIPA Spa;
Acquisito il parere favorevole in linea tecnico - contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1) di dare atto dell’intervenuto affitto di ramo d’azienda da parte della AIPA SpA a favore della MAZAL GLOBAL SOLUTIONS Srl con sede legale in Milano, via Cechov 50, P.IVA 09041540965, e - visti gli articoli 51 e 116 del D.lgs. 163/2006 - del subentro della stessa
MAZAL nella titolarità del contratto di concessione dei servizi di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, tosap;
2) di aderire alla proposta di riconoscimento, formulata da MAZAL, di un maggior onere contrattuale, pari al 41% dell’importo delle fatture che saranno emesse nei confronti del Comune per le competenze del concessionario, riferite al servizio in affidamento;
3) di prorogare - ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del D.lgs. 163/2006 - la durata del rapporto concessorio in essere con MAZAL srl sino alla data del 31.12.2020, più eventuali ulteriori tre anni, qualora si rendesse necessario per raggiungere la somma esattamente pari al credito del comune di € 40.842,45, previo formale ed espresso atto deliberativo
4) di subordinare tale accordo alla consegna, entro 20 giorni dall’approvazione di tale atto deliberativo, della polizza fideiussoria pari a € 40.842,45, che verrà progressivamente ridotta annualmente per l’importo liquidato in aggiunta all’ordinaria polizza fideiussoria per il contratto di concessione;
5) di dare atto che il presente subentro non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti nella determinazione dell’originale affidamento;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
OGGETTO: PRESA ATTO DEL SUBENTRO DI MAZAL GLOBAL SOLUTIONS NEL CONTRATTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI AFFISSIONI E TOSAP. PROROGA AL 31 12 2020 AI SENSI DELL’ART. 143 COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 13.02.2016
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx -
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, , 13.02.2016
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx -
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 27 del 13 2 2016
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE GEOM. XXXXXXXXX XXXXX DR. DE XXX XXXXXXXX
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …27 2 16………………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n ;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n ;
Addi …… Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Xxxxxx Xxxxxxxxx -
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ………………………………. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Xxxxxx Xxxxxxxxx -
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