CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
tra
ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI GENOVA, con sede in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxx Xxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 00278900105, di seguito per brevità denominata “committente”, rappresentato dal sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Biella il 02\04\1954, che stipula il presente contratto nella sua qualità di Direttore
e
e la . , con sede in , codice fiscale/partita IVA , iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova con il numero R.E.A. , di seguito per brevità denominata “appaltatore”, rappresentata dal/la , nata a
, Xxxxxx Xxxxxxx che stipula il presente contratto nella sua qualità di Legale Rappresentante
si conviene e si stipula quanto segue: PREMESSE
I) Il committente svolge quale attività l'esercizio in Genova al Teatro Modena, alla Sala Mercato, al Teatro della Corte e al Teatro Duse.
II) Il committente intende affidare ad un soggetto terzo – vincitore del bando per l’affidamento del servizio di personale di sala - i servizi presso il Teatro Modena e la Sala Mercato e, se necessario, presso il Teatro della Corte e il Teatro Duse.
III) L’appaltatore svolge nell’ambito della propria attività principale tali attività ed è in grado di assicurare il servizio richiesto con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio, in piena conformità alle esigenze organizzative proprie del committente e agli standard di qualità del servizio richiesti quali emergono nel presente regolamento contrattuale e relativi allegati.
IV) L’appaltatore è un’associazione regolarmente costituita in forma di società a responsabilità limitata nel cui oggetto sociale rientrano, fra le altre, tutte le attività previste dal presente contratto come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova che si allega al presente contratto (cfr. allegato 1).
V) L’appaltatore dichiara:
- che la fornitura del servizio oggetto del presente contratto rientra tra quelle previste dal proprio statuto;
- di essere un operatore specializzato nelle attività oggetto del presente contratto eseguite con autonoma organizzazione di impresa e gestione a proprio rischio;
- di avere le competenze e l’esperienza necessaria per l’esecuzione a regola d’arte del servizio richiesto oltre che l’organizzazione e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del medesimo, nonché di disporre dei mezzi finanziari e di una struttura adeguata al pieno assolvimento di tutti gli impegni che derivano dall’esecuzione del presente contratto;
- di prendere visione, a mezzo sopralluogo, dell’attività che deve essere svolta presso il committente e di essere in grado di effettuarla, con le modalità previste nell’allegato capitolato, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano tale attività;
- di essere in possesso dei requisiti autorizzativi, nonché di essere regolarmente iscritto agli Albi e ai Registri, necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- che le prestazioni di cui al presente contratto verranno rese da proprio personale con adeguate caratteristiche professionali e di esperienza, regolarmente in forza ai sensi della vigente disciplina contrattuale e previdenziale e sotto la direzione di propri responsabili.
VI) L’appaltatore dichiara di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto secondo quanto risulta dal documento di autocertificazione redatto ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che si allega al presente contratto secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 e fornisce copia della visura camerale (cfr. allegati 2 e 3).
1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il committente affida all’appaltatore l’esecuzione dei servizi di "personale di sala" presso il Teatro Stabile di Genova, come specificati nel capitolato tecnico allegato (cfr. allegato 4), definito consensualmente dalle parti sulla base delle esigenze specifiche dell’organizzazione del committente.
L’oggetto del contratto come precedentemente individuato comprende tutto quanto necessario – anche in via accessoria e complementare, nulla escluso ed eccettuato – per la completa realizzazione ed esecuzione del servizio appaltato.
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolti presso il Teatro Stabile di Genova nei teatri Modena e Mercato e - se necessario - nei teatri Corte e Duse.
3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
3.1. L’appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in piena autonomia gestionale e organizzativa.
3.2. Le attività costituenti lo svolgimento del servizio dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto contenuto nella descrizione delle singole procedure e dei passaggi di attività contenuti nel capitolato e in conformità alla natura del servizio oggetto del contratto e degli standard di qualità da questo individuati e presupposti alla luce del presente regolamento contrattuale.
3.3. Il committente potrà ordinare eventuali interventi correttivi che a suo insindacabile giudizio non risultassero conformi alle regole di cui sopra.
3.4. Il committente si riserva, prima e durante l’esecuzione del servizio, il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune o necessarie; tali modifiche dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
3.5. Le modifiche in aumento o in diminuzione con riferimento alla quantità e tipologia del servizio, così come descritte nel capitolato, saranno pagate facendo riferimento ai costi e ai prezzi determinati concordemente dalle parti.
3.6. I servizi oggetto dell’appalto non potranno in nessun caso essere modificati o ridotti dall’appaltatore senza il consenso espresso del committente.
3.7. Il committente si impegna a fornire all’appaltatore ogni informazione necessaria, utile ed opportuna, ai fini del corretto espletamento dei servizi da parte di quest’ultimo; si impegna altresì a comunicare in forma scritta all’appaltatore ogni riscontrata irregolarità concernente l’esecuzione dei servizi conferiti in appalto.
3.8. Con riferimento all’organizzazione del servizio l’appaltatore eserciterà in via esclusiva, e in conformità alle disposizioni specifiche previste negli artt. 4 e ss. del presente regolamento contrattuale, pieno potere organizzativo, direttivo e disciplinare sui propri dipendenti. Resta, pertanto, escluso qualsivoglia potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte del committente nei confronti del suddetto personale.
4. OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO
4.1. Per l’esecuzione del presente contratto l’appaltatore utilizzerà lavoratori regolarmente in forza con contratto di lavoro subordinato e/o soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, in conformità con le vigenti norme in materia di lavoro e previdenza, provvisti di adeguata professionalità ed esperienza e corrispondente inquadramento contrattuale, che opereranno seguendo le direttive del/i referente/i del servizio nominato/i dall’appaltatore senza ingerenza alcuna da parte del committente.
4.2. L’appaltatore eserciterà, in via esclusiva, pieno potere organizzativo, direttivo e disciplinare sui propri dipendenti.
4.3. L’appaltatore si impegna a far rispettare da parte del personale addetto le norme di buon comportamento che siano consone al prestigio ed alla categoria del luogo in cui si svolge il servizio e a recepire le indicazioni fornite dal committente.
4.4. È vietato al personale dell’appaltatore l’accesso alle aree dove non sia previsto l’espletamento dei servizi.
4.5. Eventuali mancanze saranno segnalate dal committente o da suoi incaricati al/i referente/i del/i servizio/i, al fine dell’opportuna valutazione circa l’attivazione dell’azione disciplinare da parte dell’appaltatore.
4.6. Le parti convengono che il ripetuto mancato rispetto di tali norme di buon comportamento da parte del personale, ovvero gravi episodi in questo senso da parte
del personale alle dipendenze dell’appaltatore, debitamente comunicati ai responsabili da questo individuati, costituisce un grave inadempimento del presente contratto e potrà essere valutato anche ai fini della risoluzione del contratto stesso.
4.7. In caso di sciopero del personale dell’appaltatore, lo stesso ne darà immediata comunicazione al committente e collaborerà con esso per concordare i livelli minimi di servizio.
4.8. Resta in ogni caso escluso ogni diritto dell’appaltatore al corrispettivo ove il servizio non sia effettivamente svolto, per fatto imputabile all’appaltatore.
4.9. L’appaltatore si impegna a osservare tutti gli obblighi in materia fiscale e di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, derivanti da disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore, e ad assicurare al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, pena la risoluzione immediata del contratto e conseguente risarcimento dei danni.
4.10. L’appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro.
4.11. L’appaltatore mantiene la completa discrezionalità in relazione agli orari di lavoro, compresi eventuali orari notturni, garantendo comunque la soddisfazione delle esigenze preventivamente segnalate in termini quantitativi e qualitativi dal committente.
5. COORDINAMENTO E REFERENTE DEL SERVIZIO
5.1. L’appaltatore si impegna a comunicare il nominativo/i del referente/i del servizio/i, al quale/i i referenti del committente potranno rivolgersi per ogni ragguaglio, informazioni o richieste particolari inerenti il servizio.
5.2. Il referente/i del servizio/i dell'appaltatore coordina e sovrintende le attività degli operatori, adeguatamente selezionati e formati in modo da garantire il corretto e continuo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.
5.3. In nessun modo il committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al referente/i del servizio/i, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione dell’incarico.
5.4. L’appaltatore garantisce la presenza quotidiana e costante del referente/i del servizio/i durante i periodi temporali di esecuzione del medesimo/i.
6. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO - INDUMENTI DI LAVORO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
6.1. L’appaltatore si impegna a comunicare al committente, con le modalità e i tempi previsti dal successivo § 11.3 i nominativi del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. Il relativo elenco deve essere redatto e aggiornato in conformità a quanto previsto dai §§ 11.4, 11.5, 11.6.
6.2. Per poter accedere al teatro e durante il tempo in cui presta l’attività, il personale dell’appaltatore dovrà essere munito di idonei indumenti di lavoro e di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla legge nonché di apposito cartellino nominativo identificativo con le caratteristiche di cui all’art. 26, comma 8, d.lgs. n. 81/2008.
6.3. I dipendenti dell’appaltatore dovranno, inoltre, essere muniti dall’appaltatore stesso di apposite divise - di gradimento del committente - al fine di consentire una pronta identificazione dei lavoratori e della organizzazione imprenditoriale di appartenenza.
7. SORVEGLIANZA
7.1. Il committente potrà effettuare, in qualunque momento, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi ed ispezioni per verificare il puntuale adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi assunti con il presente contratto.
7.2. Su richiesta del committente e/o qualora si rendesse necessario per verificare lo stato delle attività e la conformità delle prestazioni, l’appaltatore sarà tenuto a fornire eventuali report e/o a fornire informazioni di dettaglio sull'attività prestata.
7.3. Qualora dovesse emergere che le prestazioni dell’appaltatore non siano conformi al capitolato, il committente si riserva il diritto di comunicare all’appaltatore un termine perentorio entro il quale adempiere il servizio in conformità a quanto concordato. Decorso inutilmente tale termine, senza alcun esito, il committente ha facoltà di recedere dal contratto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
7.4. Il committente non interferirà in alcun modo con le attività svolte dall’appaltatore se non ai fini di tale verifica.
7.5. Ogni contestazione, formale o sostanziale, dovrà essere comunicata per iscritto al referente del servizio ed inviata al Legale Rappresentante.
8. MATERIALI – STRUMENTI - ATTREZZATURE
8.1. Il materiale, gli strumenti e tutto ciò che è necessario per il compimento del servizio sono a carico dell’appaltatore.
8.2. Il committente potrà pretendere la sostituzione di materiali o prodotti che non corrispondessero alle caratteristiche e ai requisiti presupposti dalla natura del servizio e dalla disciplina specificata nel capitolato allegato.
8.3. Le medesime attrezzature di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni dettate dalla legislazione vigente con riferimento alla sicurezza, agli obblighi di scelta, ai vincoli di informazione e formazione sui rischi cui sono esposti i lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro.
9. SICUREZZA SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IGIENE
9.1. L’appaltatore dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla legge in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro applicabili tra cui in primo luogo il d.lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza.
9.2. L’appaltatore si impegna in particolare a:
- attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche;
- informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi alle lavorazioni affidate in appalto, consegnando loro adeguati dispositivi di protezione individuale;
- pretendere l’osservanza delle norme predette da parte dei propri dipendenti, impegnandosi a sanzionarne disciplinarmente l’eventuale inosservanza;
- usare attrezzature e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente, curando che gli stessi, con adeguata manutenzione, continuino a rispondere alle caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa;
- segnalare tempestivamente al committente ogni situazione di potenziale rischio rilevata nell’esecuzione dell’appalto;
- cooperare con il committente e con ogni eventuale altro appaltatore che operi nei luoghi di lavoro per l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare con il committente e con ogni eventuale altro appaltatore che operi sul luogo di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche attraverso una informazione reciproca volta ad eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori del committente o di eventuali altre imprese che operino nei luoghi di lavoro.
9.3. L’appaltatore sarà responsabile dell’osservanza delle norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele relativamente ai lavori appaltati.
9.4. In caso di inosservanza degli obblighi predetti il committente può recedere dal contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento di danni.
9.5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni il committente, preso atto del documento di valutazione dei rischi inerenti la specifica attività dell’appaltatore oggetto del presente contratto, e delle misure ivi indicate, dichiara di aver elaborato il documento unico di valutazione dei rischi, che si allega al presente contratto, e che porta indicazione dei rischi esistenti negli ambienti in cui l’appaltatore è chiamato ad operare, delle misure adottate per farvi fronte, nonché delle misure adottate per eliminare le interferenze tra lavoratori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’appalto.
9.6. L’appaltatore dichiara di aver effettuato il sopralluogo delle zone in cui si svolgerà il lavoro e di essere informato dei rischi specifici dell’ambiente e delle misure di prevenzione ed emergenza da adottare e, pertanto, solleva il committente da qualsiasi responsabilità relativa a rischi e difficoltà che dovessero insorgere durante il periodo di validità del contratto, sia nello svolgimento del servizio che nell’approntamento dei mezzi necessari.
9.7. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, all’appaltatore vengono consegnati i seguenti documenti:
- copia del documento di valutazione dei rischi;
- copia dei piani di evacuazione;
- Duvri da compilare e firmare.
9.8. L’appaltatore si impegna a far conoscere i documenti sopra indicati al proprio responsabile della sicurezza, a tutti i lavoratori dipendenti e a tutti i soci lavoratori dell’appaltatore e/o delle società consorziate e/o di eventuali subappaltatori.
9.9. Il responsabile della sicurezza dell’appaltatore, in piena autonomia operativa, dovrà controllare il rispetto e l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, antinfortunistica, delle norme di prevenzione degli infortuni stabilite dal committente e valide all’interno dei locali e/o degli spazi di proprietà della stessa, così come delle prescrizioni e/o delle raccomandazioni che il responsabile della sicurezza del committente vorrà adottare all’interno dei locali del committente.
9.10. Il responsabile della sicurezza dell’appaltatore, inoltre, si occuperà dei rapporti tra l’appaltatore ed il responsabile della sicurezza del committente, per garantire il pieno rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza.
9.11. È allegata al presente contratto una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza dell’appaltatore avente ad oggetto gli adempimenti di cui ai punti che precedono (cfr. allegato 9). In caso di sostituzione del responsabile della sicurezza, l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nuovo nominativo al committente e trasmettere copia di un’analoga dichiarazione sottoscritta dal nuovo responsabile della sicurezza, pena la risoluzione di diritto del contratto.
9.12. Le parti dichiarano di aver specificatamente e puntualmente individuato i costi della sicurezza relativi all’appalto in esame e che gli stessi risultano altresì specificati all’interno del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
10. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
10.1. L’appaltatore non potrà subappaltare o affidare a terzi, anche mediante cessione contrattuale, l’esecuzione anche solo di singole fasi del servizio oggetto del presente contratto senza autorizzazione ovvero consenso scritto del committente.
10.2. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, il contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e secondo quanto previsto dal § 17 del presente regolamento contrattuale, purchè preceduto dal richiamo previsto al § 17.2.
10.3. Ove autorizzato, l’efficacia del subappalto sarà in ogni caso condizionata alla adesione del subappaltatore a tutte le clausole del presente contratto ed ai relativi adempimenti.
11. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
11.1. L’appaltatore si impegna a fornire al committente, contestualmente alla firma del presente contratto, la seguente documentazione, che viene allegata al presente contratto:
- certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- documento di autocertificazione redatto ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 relativo ai requisiti di idoneità tecnico-professionale per l’esecuzione dell’incarico oggetto dell’appalto;
- partita IVA;
- codice fiscale;
- posizione INPS;
- posizione INAIL;
- statuto sociale;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’appaltatore attestante il Ccnl di categoria applicato;
- copia di polizza di assicurazione RC terzi;
- documentazione attestante la fideiussione a garanzia;
11.2. Eventuali variazioni saranno comunicate dall’appaltatore al committente entro dieci giorni dal loro verificarsi.
11.3. L’appaltatore si impegna a fornire al committente, tre giorni prima dell’inizio dell’appalto, sia con riferimento alla propria impresa sia con riferimento ad eventuali subappaltatori, l’elenco dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto secondo quanto previsto dal precedente § 6.1.
11.4. Tale elenco sarà corredato di nominativo, codice fiscale, inquadramento, attestazione, ove necessario, dell’effettiva sussistenza in capo al lavoratore del titolo di studio e/o abilitazione richiesta per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
11.5. Eventuali nominativi di ulteriori lavoratori saranno comunicati prima della ammissione al lavoro, corredati dei suddetti documenti e delle suddette informazioni.
11.6. In caso di urgenza, fermo l’obbligo dell’appaltatore di comunicare il nominativo dei lavoratori, i documenti e le informazioni di cui ai paragrafi che precedono potranno essere comunicati al committente entro i successivi cinque giorni.
11.7. L’appaltatore si impegna a fornire al committente, con cadenza bimestrale la seguente documentazione:
- elenco consuntivo del personale impiegato nell’appalto;
- estratto dal libro unico con i dati retributivi e contributivi dei lavoratori addetti all’appalto con dichiarazione di conformità alle registrazioni del libro unico;
- copia mensile dei modelli DM10 e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali versate;
- documento unico di regolarità contributiva mensilmente rinnovato;
- copia del registro infortuni;
- documentazione attestante l’intervenuto pagamento delle retribuzioni;
- dichiarazione che i lavoratori sono regolarmente retribuiti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
12. RESPONSABILITÀ E OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
12.1. L’appaltatore, operando in modo autonomo e a proprio totale rischio, assume su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, derivante dall’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
12.2. In particolare, si impegna a manlevare il committente nel caso in cui questi sia chiamato a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni per ogni fatto imputabile all’appaltatore.
12.3. L’appaltatore assume in via esclusiva la responsabilità per danni e gli oneri derivanti dal fatto illecito dei propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2049 c.c., sia che tali danni colpiscano beni mobili o immobili del committente ovvero persone alle dipendenze del committente o comunque persone esplicanti attività per conto del medesimo, ovvero terzi autorizzati dal committente ad accedere alle proprie strutture ed alle loro cose; sia che tali danni colpiscano cose dell’appaltatore o persone dipendenti o esplicanti attività per lo stesso, sia che colpiscano terzi o cose di terzi.
12.4. L’appaltatore manleva ed esonera il committente da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni sul lavoro di cui rimanessero vittima i propri dipendenti e collaboratori per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto salvo che essi siano di responsabilità del committente.
12.5. Le parti convengono espressamente che ove il committente sia chiamato - anche in sede stragiudiziale - a rispondere solidalmente delle obbligazioni contributive, retributive e assicurative dell'appaltatore ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 26, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, dell'art. 1676 c.c. o di ogni altra eventuale disposizione, egli avrà in ogni caso diritto a chiedere all’appaltatore il rimborso immediato delle somme erogate maggiorato degli interessi legali, e sarà autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo dell'appalto, trattenendo le relative somme fino alla concorrenza dell'importo dell'azionata responsabilità solidale.
13. GARANZIE
13.1. L’appaltatore è tenuto a prestare idonea garanzia per tutti i danni a terzi, inclusi i dipendenti del committente, che dovesse causare nell’esecuzione delle lavorazioni
oggetto di contratto. Tale garanzia potrà consistere in una fideiussione, in una copertura assicurativa oppure, a discrezione del committente, in una cauzione.
13.2. L’appaltatore dichiara a tal fine sin d’ora di essere assicurato con primaria compagnia assicurativa per i danni che dovessero essere causati a persone o cose (dipendenti del Committente o terzi) nell’esecuzione dei servizi oggetto di appalto.
13.3. L’appaltatore si impegna a mantenere attiva la polizza per tutta la durata del contratto, ivi compresi eventuali proroghe o rinnovi.
13.4. In caso di danni in misura eccedente il massimale, l’appaltatore si impegna a farsi carico della quota eccedente.
13.5. In caso di operatività di franchigie previste dalla polizza assicurativa, l’appaltatore si impegna ad integrare eventuali liquidazioni di danni lasciati scoperti dalla compagnia assicurativa.
13.6. L’appaltatore, a fronte di specifica richiesta da parte del committente in forma scritta e senza ulteriori formalità, si impegna a fornire al committente tutta la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi della polizza.
14. CORRISPETTIVO
14.1. Per i servizi oggetto del presente contratto, il committente riconoscerà all’appaltatore il corrispettivo come determinato nel relativo documento allegato (cfr. allegato 5).
14.2. In aggiunta potrà essere riconosciuto esclusivamente l’eventuale corrispettivo pattuito tra le parti a fronte di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle convenute nel presente contratto che dovessero essere richieste dal committente.
14.3. I prezzi concordati si intendono fissi e invariabili e l’appaltatore si impegna irrevocabilmente a mantenerli per tutta la durata del contratto. Essi si intendono altresì comprensivi dei periodi di sospensione del servizio, per qualsiasi ragione, e indipendentemente da qualsiasi variazione dei costi dei materiali, dei prodotti e della manodopera.
14.4. Il committente ha la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di comunicazione di cui ai
§§ 11.2-11.7 fino a quando la relativa documentazione non sarà prodotta dall’appaltatore.
15. CESSIONE DEL CREDITO
15.1. In caso di cessione del credito l’appaltatore ne darà notizia al committente.
16. DURATA DEL CONTRATTO
16.1. Il presente contratto avrà efficacia dal 1 marzo 2019 e avrà durata fino al 31 dicembre 2019.
17. RISOLUZIONE DI DIRITTO
17.1. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui l’appaltatore:
- sia sprovvisto ovvero gli vengano revocate le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative previste dalla legge per l’espletamento dei servizi previsti in contratto (cfr. Premesse);
- si avvalga, per l’esecuzione dei servizi previsti in contratto, di lavoratori senza regolare rapporto di lavoro (cfr. §§ 4.1 e 4.9);
- conceda anche solo parte dei lavori in subappalto ovvero affidi a terzi anche solo parte dei lavori in violazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al § 10.
- rifiuti di esibire al committente la documentazione individuata nelle disposizioni di cui al § 11;
- rifiuti di manlevare ed esonerare totalmente il committente in adempimento degli obblighi relativi secondo le disposizioni di cui ai §§ 12 e 13;
- risolva ovvero faccia risolvere ovvero non rinnovi ovvero non stipuli le polizze assicurative;
- non fornisca nel termine previsto dal presente contratto ovvero non rinnovi, la fideiussione bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal § 13;
- non si attenga al regolamento di sicurezza interno del committente ovvero non esegua, senza giustificato motivo, ogni altra eventuale disposizione in materia di sicurezza che venga segnalata dal committente medesimo o dal suo personale con riferimento ai rischi c.d. interferenziali ovvero derivante dal rispetto degli obblighi in tema di cooperazione e coordinamento per la prevenzioni degli infortuni;
- ometta di comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile della sicurezza o di consegnare la dichiarazione sottoscritta dal nuovo responsabile;
- sia soggetto a procedure esecutive ovvero a protesti ovvero a procedure concorsuali.
17.2. La risoluzione è esercitata mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con efficacia entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell’inadempiente e in assenza di adempimento in detto termine.
18. DIRITTO DI RECESSO
18.1. Fermo quanto previsto dal § 20, fermo il diritto al risarcimento del danno, il committente può recedere dal presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento regolarmente contestato all’appaltatore e non sanato nel termine perentorio specificamente fissato dal committente e comunque non superiore a 30 giorni.
19. SGOMBERO DEI LOCALI
19.1. Nell’ipotesi di risoluzione del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta, l’appaltatore si impegna all’immediato sgombero delle eventuali attrezzature depositate presso i locali del committente, fermo restando, peraltro, il diritto di quest’ultimo a richiedere il pagamento dei danni subiti e degli oneri sostenuti.
20. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
20.1. Durante l’esecuzione del lavoro affidato e anche successivamente l’appaltatore si impegna a trattare i dati personali, comunque acquisiti, dell'appaltante o di terzi, al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.
20.2. In virtù delle caratteristiche dei servizi appaltati, inoltre, l’appaltatore si impegna per sé e per il personale dipendente ai seguenti vincoli comportamentali:
- assoluto riserbo, nei confronti di qualsiasi persona, ditta o società in merito a nomi o indirizzi dei clienti del committente, oltre che di qualsiasi altra informazione ad essi pertinente e/o riferita al presente contratto;
- divieto di uso diretto ed indiretto, nell’interesse proprio o altrui, di informazioni aziendali conosciute dall’appaltatore per effetto dell’espletamento dell’attività concordata e più in generale della frequentazione della sede e/o unità operative del committente.
20.3. L’appaltatore si impegna ad estendere gli obblighi di cui alle disposizioni che precedono ai lavoratori dipendenti e/o ai soci lavoratori (propri, delle società subappaltatrici, delle società consorziate), mediante opportuni accordi scritti, al fine di vincolarli al segreto relativamente alle informazioni riservate, nonché in merito al rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, soprattutto in merito ai dati trattati per l’esecuzione del presente contratto.
20.4. L’appaltatore si impegna a restituire al committente, entro 10 giorni dalla cessazione per qualunque causa del presente contratto, tutti gli atti e documenti dal medesimo forniti.
20.5. L’appaltatore si impegna a comunicare con la massima tempestività in forma scritta al committente l’eventuale smarrimento di documenti contenenti le informazioni stesse.
20.6. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e comunque della normativa vigente in materia.
20.7. I dati personali dell’appaltatore, degli eventuali subappaltatori o delle imprese consorziate nonché del personale addetto, forniti al committente nel corso dell’esecuzione del presente contratto, saranno raccolti e registrati esclusivamente per le finalità contrattuali ovvero per l’adempimento degli obblighi di legge.
20.8. Il trattamento dei suddetti dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla legge, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.
20.9. L’appaltatore attesta con dichiarazione allegata al presente contratto (cfr. allegato 10) e debitamente sottoscritta di aver ricevuto dai soggetti interessati e di poter in ogni caso documentare, il valido consenso alla comunicazione di tali dati per le finalità contrattuali e per l’adempimento degli obblighi di legge.
21. VALIDITÀ DEL CONTRATTO
21.1. Il Contratto incorpora l’intero regolamento contrattuale fra le Parti in relazione all’esecuzione dei Servizi, e pertanto sostituisce integralmente e risolve ogni eventuale precedente o separata pattuizione al riguardo.
21.2. Xxxxxxxxxxxx modifica al contratto dovrà rivestire forma scritta e dovrà risultare da un documento sottoscritto da entrambe le parti.
21.3. L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di alcuna delle disposizioni di cui al Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre disposizioni contenute nello stesso, salvo quanto previsto dal primo comma dell’art. 1419 c.c.
In ogni caso le Parti faranno quanto possibile per negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che abbiano effetti equivalenti.
22. ONERI FISCALI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le imposte, tasse e spese di bollo dovute o che dovessero essere dovute per il presente contratto d’appalto.
23. NEGOZIAZIONE
Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto del fatto che il presente contratto, così come tutti i suoi allegati, sono il risultato di specifica ed articolata negoziazione.
24. RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio alla disciplina di cui agli artt. 1655 c.c. e ss. e all’art. 1677 c.c. in quanto non derogata dal presente accordo.
25. COMUNICAZIONI
25.1. Tutte le comunicazioni, notifiche o avvisi tra le parti saranno inviati agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati o successivamente comunicati:
per il committente:
per l’appaltatore:
- sig.ra Xxxxx Xxxxxxx
- mail x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- telefono 010 5342.305
26. DISPOSIZIONI FINALI
26.1. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun modo il presente contratto istituisce (ovvero può essere interpretato nel senso di istituire), un rapporto di lavoro subordinato tra il committente e alcuno degli addetti all’esecuzione dell’appalto così come dal presente accordo non deriva nessun tipo di rapporto fiduciario, associazione, società di fatto, rappresentanza o di qualsiasi altra natura rispetto al rapporto contrattuale di appalto che in questa sede è stato regolato.
26.2. Nessun ritardo, omissione, rinuncia espressa di una delle parti all’esercizio di un qualsiasi diritto o facoltà derivante dal presente contratto potrà essere interpretato come rinuncia a far valere tale diritto o facoltà per il futuro ovvero a far valere per il futuro una qualsiasi successiva violazione degli obblighi contrattuali.
27. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente contratto, o comunque con essa connessa o collegata, sarà esclusivamente competente il foro di Genova.
Genova,
Il Committente L’Appaltatore
TEATRO STABILE DI GENOVA
Si approvano specificamente le seguenti clausole;
4.6; 4.9.; 7.3.; 9.4. casi di risoluzione per inadempimento:
10.1 divieto di subappalto e cessione del contratto e penali;
12.4 esonero di responsabilità dell'appaltante e manleva per danni a terzi
12.5 casi di sospensione del pagamento del corrispettivo
15. divieto cessione credito
17. casi di risoluzione del contratto
18. diritto di recesso dell'appaltante
27. foro competente Genova,
Il Committente L’Appaltatore
TEATRO STABILE DI GENOVA
Allegati al contratto
1. certificato iscrizione alla camera di commercio;
2. dichiarazione di idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore;
3. visura camerale appaltatore;
4. capitolato tecnico;
5. condizioni commerciali;
6. copia del documento di valutazione dei rischi;
7. copia dei piani di evacuazione;
8. Duvri da compilare e firmare;
9. dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza dell’appaltatore;
10. attestazione sottoscritta da parte dell’appaltatore in merito al ricevuto consenso alla comunicazione dei dati dei lavoratori;
§
Allegato 4
Capitolato e specifiche del servizio
1. Modalità di prestazione del servizio:
(1) Il contratto ha ad oggetto l'attività di assistenza al pubblico da parte del personale di sala, prima, durante e dopo ciascuna rappresentazione.
(2) Per ciascuna rappresentazione deve essere garantita la presenza nella sala Modena fino a un massimo di n. 7 lavoratori addetti allo svolgimento del servizio, nella sala Mercato fino a un massimo di n. 3 lavoratori addetti allo svolgimento del servizio, nella sala della Corte fino a un massimo di n. 8 lavoratori addetti allo svolgimento del servizio, nella sala Duse fino a un massimo di n. 4 lavoratori addetti allo svolgimento del servizio.
(3) La presenza in teatro deve essere garantita da 45 minuti prima dell'inizio programmato della rappresentazione, fino al completo deflusso del pubblico.
(4) Il committente comunicherà all'appaltatore il numero delle rappresentazioni e/o delle giornate in cui il servizio deve essere reso e degli orari indicativi con un anticipo di giorni 3.
(5) Nessun compenso sarà dovuto per prestazioni di servizio disdette in caso di annullo dello spettacolo per cause di forza maggiore.
(6) Nel caso in cui in una o più rappresentazioni teatrali il servizio, tempestivamente richiesto, non venga prestato o sia prestato con un numero insufficiente di persone, l’appaltatore sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
(7) Il committente potrà controllare la qualità del servizio reso ed il numero delle persone impiegate.
(8) Il personale di sala nell'esecuzione del servizio appaltato dovrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- accogliere il pubblico;
- fornire informazioni e consegnare brochure;
- verificare i biglietti;
- accompagnare il pubblico al posto assegnato;
- controllare che le uscite ed i corridoi non siano ostruiti da persone e cose;
- controllare che gli spettatori non disturbino la rappresentazione;
- controllare che non vengano effettuate riprese video o registrazioni audio durante le rappresentazioni in cui ciò non è consentito;
- agire al fine di garantire la miglior fruizione della rappresentazione;
- vigilare rispetto al divieto di fumo in tutte le aree del teatro;
- controllo del pubblico affinché non acceda alle sale con cibo e bevande e che durante lo svolgimento dello spettacolo non venga disturbato da rumori molesti provenienti anche dalle zone prossime alla sala impegnata dalla manifestazione.
§
Allegato 5 Condizioni commerciali
1. Corrispettivo
(1) Per l’esecuzione dei servizi specificati nel capitolato tecnico (allegato 4), l’appaltatore riceverà un compenso pari ad euro 55,27 (cinquantacinque/27) più iva di legge per ogni lavoratore chiamato per ogni spettacolo in cui il servizio sarà effettuato.
(2) Il corrispettivo unitario sopra individuato è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri afferenti l’espletamento del servizio come dedotto in contratto.
(3) Il corrispettivo è erogato con riferimento alle sole rappresentazioni per le quali il servizio è richiesto ed effettivamente svolto, con un massimale di quattro ore.
Il corrispettivo unitario subirà variazioni in relazione alla durata di ciascuna rappresentazione – qualora quest’ultima superi le 4 ore. – con la corresponsione di un importo aggiuntivo non superiore ad Euro 14,00 (quattordici/00) per ciascuna rappresentazione.
Sulla base dell’attenta valutazione di tutti i possibili costi dell’appalto, le Parti convengono che, in deroga alle disposizioni dell’articolo 1664 del codice civile, il Corrispettivo pattuito non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.
(4) I servizi richiesti dal committente e non espressamente previsti nel presente contratto dovranno essere preventivamente concordati tra le parti.
2. Modalità di pagamento
(1) La liquidazione del corrispettivo, determinato sulla base di quanto previsto ai punti che precedono, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che l'appaltatore emetterà a seguito dell'autorizzazione del committente.
(2). Prima del pagamento delle fatture, l’appaltatore dovrà presentare al Teatro la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori, compreso il DURC. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’appaltatore non risultasse idonea, il committente non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.