PROCEDURE IN MATERIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INTERNAL DEALING
PROCEDURE IN MATERIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INTERNAL DEALING
ALTO GARDA SERVIZI
La Società ha emesso in data 15 luglio 2014 un prestito obbligazionario (il “Prestito Obbligazionario”) per il quale è stata richiesta nel mese di dicembre 2016 la quotazione presso il Second Regulated Market della Borsa di Vienna; a seguito della richiesta di quotazione la Società è soggetta tra l’altro al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
Si vuole in questa sede sottolineare che il Prestito Obbligazionario è stato sottoscritto integralmente da un
unico investitore, il quale ha come “mission” quella di mantenere gli investimenti effettuati fino alla scadenza naturale degli strumenti, pertanto è possibile ritenere che gli scambi delle quote del Prestito Obbligazionario nel mercato saranno limitati, se non addirittura nulli.
1. OBIETTIVO
Le presenti procedure descrivono i principi e le regole in materia di market abuse e internal dealing cui Alto Garda Servizi S.p.A. (in seguito, la “Società”) e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:
a) garantire un adeguato trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) relative alla Società da parte delle persone che ne siano in possesso;
b) regolamentare l’operatività sugli strumenti finanziari emessi dalla Società da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale (cosiddetto “internal dealing”); e
c) definire le modalità operative e l’ambito di applicazione del divieto imposto alla Società e ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società in merito all’esecuzione di operazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società in periodi predeterminati (“black out period”).
L’obiettivo della disciplina market abuse è quello di:
a) tutelare gli investitori, al fine di prevenire situazioni di asimmetria informativa e impedire che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non di dominio pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati; e
b) tutelare la Società, per le eventuali responsabilità in cui la medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili.
Le persone fisiche responsabili della commissione di illeciti in materia di market abuse (es. abuso di Informazioni Privilegiate ovvero manipolazione del mercato) possono incorrere in rilevanti sanzioni penali e amministrative.
Gli illeciti di cui sopra possono, inoltre, dar luogo alla responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 se commessi, nell’interesse o a vantaggio della Società stessa.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo
ALTO GARDA SERVIZI
The Company issued a corporate bond (the "Bond") on 15 July 2014 for which it has been requested in December 2016 the listing on the Second Regulated Market of the Vienna Stock Exchange; following the request for listing, the Company is subject moreover to Regulation (EU) 596/2014 on market abuse.
It is underlined that the Bond was fully subscribed by a single investor, whose "mission" is to hold the investments until maturity, therefore we can assume that there will be limited, if any, circulation of the Bond in the relevant stock exchange market.
1. OBJECTIVE
This procedures describes the principles and rules governing market abuse and internal dealing to which Alto Garda Servizi S.p.A. (following, the “Company”) and individuals operating on its behalf must comply in order to:
a) ensure adequate processing of Inside Information (as defined below) relating to the Company by those having access to it;
b) regulate operations on financial instruments issued by the Company conducted by specific individuals in senior management positions (so called, “internal dealing”); and,
c) define operating procedures and scope of application of the ban imposed upon the Company and individuals exercising administrative, surveillance or managerial functions in the Company concerning transactions on financial instruments issued by the Company during pre-determined periods (“black out period”).
The goal of the market abuse policy is to:
a) protect investors, in order to avoid situations of information asymmetry and prevent some individuals from availing themselves of information outside of public domain to speculate on the market; and,
b) protect the Company for any liability it may incur as the result of behavior of individuals acting on its behalf.
Natural persons committing market abuse offences (e.g., abuse of Inside Information or market manipulation) may be subject to substantial criminal and administrative penalties.
Any offence discussed above, moreover, may engender Company liabilities, pursuant to Legislative Decree 231/2001, if committed in the interest or for the advantage of the Company.
2. LAW REFERENCES
Regulation (EU) 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, on market abuse (“MAR”)
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016, which establishes technical implementation rules concerning the
agli abusi di mercato (il “Regolamento MAR”);
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (“Regolamento 2016/347”);
Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Regolamento Delegato 2016/522”);
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 2015 (“Regolamento Esecutivo 2016/523”);
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 20162015 (“Regolamento Esecutivo 2016/1055”);
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”);
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, il “Regolamento Emittenti”);
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, adottato da Consob con delibera n.16191 del 29 ottobre 2007 (di seguito, il “Regolamento Mercati”).
correct format for insider lists (“Regulation 2016/347”);
n Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Regulation 2016/522”);
n Commission Implementing Regulation 2016/253 of
10 March 2016 (“Implementing Regulation 2016/253”);
n Commission Implementing Regulation 2016/1055 of 29 June 2016 (“Implementing Regulation 2016/1055”);
Legislative Decree n. 58 of 24 February 1998 (hereinafter, “TUF”);
n Regulation Implementing Legislative Decree n. 58 of 24 February 1998, concerning the discipline of issuers, adopted by Consob with Resolution n. 11971 of 14 May 1999 (hereinafter, “Issuer Regulation”);
Regulation Implementing Legislative Decree n. 58 of 24 February 1998, concerning markets, adopted by Consob with Resolution n.16191 of 29 October 2007 (hereinafter, “Market Regulation”.
Sezione I
PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Section I
PROCEDURE FOR HANDLING WITH INSIDE INFORMATION
3. PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
3.1 Definizione di Informazione Privilegiata
I. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Regolamento MAR, la Società è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima, le Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) che riguardano direttamente la Società medesima.
II. Per Informazione Privilegiata si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (“Informazione Privilegiata”).
III. Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del Regolamento MAR, un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.
IV. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati all’art. 7 del Regolamento MAR riguardo alle Informazioni Privilegiate.1
3. PROCEDURE FOR HANDLING WITH INSIDE INFORMATION
3.1 Definition of Inside Information
I. Pursuant to article 17, paragraph 1, MAR, the Company is required to disclose to the public as soon as possible Inside Information (as defined below) concerning the Company.
II. Inside Information means an information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments (“Inside Information”).
III. Pursuant to article 7, paragraph 2, MAR an information shall be deemed to be of a precise nature if it indicates a set of circumstances which exists or which may reasonably be expected to come into existence, or an event which has occurred or which may reasonably be expected to occur, where it is specific enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect of that set of circumstances or event on the prices of the financial instruments or the related derivative financial instrument, the related spot commodity contracts, or the auctioned products based on the emission allowances. In this respect in the case of a protracted process that is intended to bring about, or that results in, particular circumstances or a particular event, those future circumstances or that future event, and also the intermediate steps of that process which are connected with bringing about or resulting in those future circumstances or that future event, may be deemed to be precise information.
IV. An intermediate step in a protracted process shall be deemed to be inside information if, by itself, it satisfies the criteria of Inside Information as referred to in article 7 MAR.2
1 Ai sensi del Considerando n. 16 del Regolamento MAR, “Se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate.” Inoltre, ai sensi del Considerando 17 del Regolamento MAR, in recepimento dell’orientamento già sancito a livello giurisprudenziale dalla sentenza CGUE nel caso Geltl/Daimler del 28 giugno 2012, “le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.”
2 Pursuant to Recital n. 16 of the MAR, “where Inside information concerns a process which occurs in stages, each stage of the process, as well as the overall process, could constitute inside information. An intermediate step in a protracted process may in itself constitute a set of circumstances or an event which exists or where there is a realistic prospect that they will come into existence or occur, on the basis of an overall assessment of the factors existing at the relevant time. However, that notion should not be interpreted as meaning that the magnitude of the effect of that set of circumstances or that event on the prices of Financial Instruments concerned must be taken into consideration. An intermediate step should be deemed to be inside information if it, by itself, meets the criteria laid down in this Regulation for inside information.” Furthermore, pursuant to Recital n. 17 of the MAR, transposing guidelines previously incorporated at case law level by the CJEU ruling in the Geltl/Daimler case of 28 June 2012, “information which relates to an event or set of circumstances which is an intermediate step in a protracted process may relate, for example, to the state of contract negotiations, terms provisionally agreed in contract negotiations, the possibility of the placement of financial instruments, conditions under which financial instruments will be marketed, provisional terms for the placement of financial instruments, or the consideration of the inclusion of a financial instrument in a major index or the deletion of a financial instrument from such an index”.
V. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
VI. Possono essere individuate, in via non esaustiva, alcune Informazioni Privilegiate, come rappresentate nella tabella riportata in Allegato 1, tipicamente idonee a generare la relativa informativa.
3.2 Persone Informate
I. Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente Sezione I: i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Società, e delle società da quest’ultima controllate, nonché tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (“Persone Informate”).
II. Le Persone Informate sono tenute a mantenere assoluta riservatezza sulle Informazioni Privilegiate di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza.
III. Le Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela, affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse e in conformità alle disposizioni di cui al seguente Articolo 3.4, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura.
IV. È fatto assoluto divieto alle Persone Informate di rilasciare interviste a organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico
V. Le Persone Informate adottano misure idonee a impedire l’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di soggetti terzi. In particolare ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le regole della diligenza professionale richieste tenuto conto delle circostanze, al fine di garantire la massima riservatezza.
VI. La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate è consentita nei soli casi in cui esistono a carico della controparte impegni di riservatezza in relazione alla gestione delle Informazioni Privilegiate.
VII. Il Referente Informativo (come di seguito definito), o altro soggetto da questi incaricato nell’ambito delle strutture interne della Società, consegna copia della presente procedura alle Persone Informate, unitamente al modulo di cui all’Allegato 3, rispettivamente:
a) all’atto dell’accettazione della nomina, per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Società ed il Referente Informativo;
b) all’atto dell’assunzione, per quanto riguarda i
V. An information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments, derivative financial instruments, related spot commodity contracts, or auctioned products based on emission allowances shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his or her investment decisions.
VI. It is possible to identify, though not exhaustively, some events typically considered likely to trigger the requirement to disclose Inside Information as defined in the table reported in Annex 1.
3.2 Informed Persons
I. Members of administrative and control bodies of the Company, and of its subsidiaries, as well as all persons who have access to Inside Information and who are working for them under a contract of employment, or otherwise performing tasks through which they have access to inside information, such as advisers, accountants or credit rating agencies (“Informed Persons”) are required to comply with the provisions of this Section I.
II. Informed Persons are required to keep confidential any Inside Information of which they become aware in any way.
III. Inside Information must be handled adopting all necessary caution, so that its circulation within the company takes place without prejudice to the confidentiality of the information concerned and in compliance with the provisions referred to in Article 3.5 below, until the time when such Information is released to the market, in accordance with procedures provided for herein.
IV. Informed Persons shall not, under any circumstance, xxxxx interviews to the press or make statements of any kind containing Inside Information, unless such information is contained in documentation already released to the public
V. Informed Persons must take appropriate measures to prevent access to Inside Information by third parties. In particular, they shall obtain, manage and store Inside Information only if it is deemed strictly necessary to perform tasks assigned to them and, in any case, limitedly to the length of time required to complete such tasks. In handling Inside Information, Informed Persons must apply the rules of professional diligence required by the specific circumstances in order to ensure maximum confidentiality.
VI. Disclosure of Inside Information to third parties is permitted only in the cases in which such parties are under confidentiality obligations concerning the handling of Inside Information.
VII. The Disclosure Officer (as defined below) or any other person acting on its behalf within the Companies’ organization, shall deliver a copy of this Code to the Informed Person, together with the form attached to Annex 3, respectively:
a) once the appointment has been accepted, in reference with the members of the board of directors and supervisor and the Disclosure Officer (as defined below);
b) at the time of hiring, in reference with the
Dipendenti; ovvero
c) all’atto di conferimento dell’incarico per quanto riguarda le altre Persone Informate.
VIII. Ogniqualvolta la presente procedura sia modificata e/o integrata, il Referente Informativo, o altro soggetto da questi incaricato nell’ambito delle strutture interne della Società, provvede a trasmettere alle Persone Informate copia della presente procedura, come integrata e/o modificata.
IX. Le Persone Informate che hanno ricevuto copia della presente procedura sono tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire al Referente Informativo il modulo riportato nell’Allegato 3, al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione della presente procedura, restando tuttavia inteso che le disposizioni di cui alla presente procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del suddetto modulo.
X. Il Referente Informativo (come di seguito definito), con l’ausilio delle strutture interne della Società, conserva i moduli compilati, sottoscritti e restituiti ai sensi del precedente comma.
XI. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 184 e seguenti del TUF, nonché dagli articoli 14 e 15 del Regolamento MAR, le Persone Informate non possono: (a) acquistare, vendere o comunque compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) (ivi inclusi gli annullamenti o le modifiche di ordini quando l’ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate), per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, utilizzando Informazioni Privilegiate; (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni sub (a); (c) comunicare a terzi Informazioni Privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui alla lettera (b) si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate se la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.
XII. Per Strumenti Finanziari si intendono le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario emesse ed in circolazione della Società e gli altri strumenti descritti dall’articolo 1, comma 2, del TUF, eventualmente emessi dalla Società e:
(i) ammessi alla negoziazione - ovvero per i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione - su di un mercato regolamentato; (ii) negoziati - ovvero per i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione - su di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF); (iii) negoziati su di un sistema organizzato di negoziazione (OTF); oppure (iv) non contemplati dai punti (i), (ii) o (iii), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai suddetti punti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, i credit default swap e i contratti differenziali (“Strumenti Finanziari”).
3.3. Il Registro delle Persone Informate
I. In conformità al Regolamento MAR, Articolo 18, la Società ha istituito e mantiene regolarmente aggiornato, un registro (“Registro”) contenente l’elenco delle Persone
employees;
c) at the time of appointment, in reference with the other Informed Persons.
VIII. Every time that this Code is updated or integrated, the Disclosure Officer or any other persons acting on its behalf shall forward to the Informed Persons a copy of this Code as it has been updated or integrated.
IX. The Informed Persons that have received a copy of this Code are obliged to complete, undersign and give back to the Disclosure Officer the form reported in Annex 3, as to prove the full knowledge and acceptance of this Code, being understood that the provisions contained in this Code will be binding towards this parties anyway regardless the subscription by the same of the form.
X. The Disclosure Officer (as defined below), through the help of the Company’s internal structures, shall store the forms mentioned in the previous recital.
XI. Without prejudice to the provision of Article 114, TUF, and Article 14 and 15 MAR, the Informed Persons cannot
(a) buy, sell, or undertakes any operation on the Financial Instruments (as defined below) (together with the cancellations or modifications of orders, when the order has been forwarded before that the interested person kept in touch with the Inside Information) on their own or on someone else behalf, using Inside Information;
(b) recommend, on the basis of Inside Information, to undertake any of the operations sub (a); (c) communicate to third parties Inside Information out of their ordinary business. The communication to third parties of recommendations under (b) is to be deemed as an unlawful communication of Inside Information if the communicating person know or should know that this information are based on Inside Information.
XII. Financial Instruments are to be intended the Bond issued by the Company and the other instruments described under Art. 1, Paragraph 2, TUF eventually issued by the Company and: (i) admitted to trading – or for whom it has been requested an admission for trading
– on a regulated stock market; (ii) traded – or for whom it has been requested an admission for trading – on a multilateral trading system (MTF); (iii) traded on an organized trading system (OTF) or not falling under (i),
(ii) or (iii), but the price or value of which is dependent on a financial instruments falling under the abovementioned points, or it has an effect over this price or value (“Financial Instruments”).
3.3. Register of Informed Persons or Individuals
I. In compliance with MAR, Article 18, the Company has created and regularly update a register of informed persons or individuals (the “Register”), containing a list of all the Informed Persons.
II. The Register includes at least:
a) the identity of all individuals having access to Inside Information;
b) the reason for which such individuals are included in the Register;
c) date and time in which these individuals had access to Inside Information; and
d) date of completion of the Register.
Informate.
II. Il Registro include almeno:
a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
b) il motivo per cui tali persone sono incluse nel Registro;
c) data e ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e
d) la data di redazione del Registro.
III. Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente dal Referente Informativo (come di seguito definito), aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:
a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; e
c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
IV. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
V. Il Registro è tenuto su supporto informatico, tale da garantire in ogni momento: (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l’accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; (ii) l’esattezza delle informazioni riportate nel Registro; e (iii) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.
VI. La Società a mezzo del Referente Informativo (come di seguito definito) conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
VII. Il Referente Informativo (come di seguito definito), avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio ad iscrivere le Persone Informate nel Registro delle Persone Informate ed informa tempestivamente dette Persone Informate:
a) della loro iscrizione nel Registro delle Persone Informate e degli aggiornamenti che le riguardano mediante il modulo sub Allegato 4 alla presente procedura;
b) delle previsioni della presente procedura.
VIII. Il Registro delle Persone Informate è composto da due sezioni, una relativa alle Persone Informate che hanno accesso permanente alle Informazioni Privilegiata e l’altra relativa alle Persone Informate che hanno accesso occasionale a tali informazioni. Un modello di registro che riflette tale suddivisione e che riporta le informazioni che il Registro delle Persone Informate deve contenere è accluso quale Allegato 2 della presente procedura.
III. The Register shall be updated promptly by the Disclosure Officer (as defined below), including the date of the update, in the following circumstances:
a) where there is a change in the reason for including a person already on the Register;
b) where there is a new person who has access to Inside Information and needs, therefore, to be added to the Register; and
c) where a person ceases to have access to Inside Information.
IV. Each update shall specify the date and time when the change triggering the update occurred.
V. The Register shall be stored in a digital copy, such as to guarantee in every moment: (i) the confidentiality of the information contained therein, by ensuring that access to the List is limited to clearly identified individuals who, at the Company, must access it due to the nature of the respective duty or position; (ii) the accuracy of the information contained in the Register; and (iii) access and retrieval of previous versions of the Register.
VI. The Company through the Disclosure Officer (as defined below) shall retain the insider list for a period of at least five years after it is drawn up or updated.
VII. The Disclosure Officer (as defined below), availing himself of the internal structures of the Company, quickly enroll the Informed Persons in the Registers of the Informed Persons and keep informed the abovementioned Informed Persons:
a) about their enrollment into the Register of the Informed Persons and about the updates related to them;
b) about the provisions of this procedure.
VIII. The Register of the Informed Persons is composed by two sections, one relative to the Informed Persons who have a permanent access to the Inside Information and the other relative to the Informed Person who have occasionally access to the Inside Information. A model of Register containing this division and reporting the information that the Register on Informed Persons shall contain is attached to Annex 2 of this Code.
IX. Every time that a new Inside Information is identified, it is inserted a new section in the part of the Register of the Informed Persons dedicated to the enrolling of those persons who have access to such information occasionally.
X. The Register of Informed Persons is kept by the Disclosure Officer, availing himself of the support of the internal structures of the Company, with the specific task of guaranteeing its access, management, consultation and copy. In particular, the Informed Persons, or the party acting on its behalf, shall register the Informed Persons, the updating of the information related to them and their cancellation. Every updates shall contain the time in which the changing has happened.
XI. In order to facilitate the updating of the Register, the managers and supervisors of the Company shall communicate quickly to the Disclosure Officer – or to the party acting on its behalf – names and information of the Informed Persons, together with the updates to insert and
IX. Ogni volta che sia individuata una nuova Informazione Privilegiata, è inserita una nuova sezione nella parte del Registro delle Persone Informate dedicata all’iscrizione dei soggetti che abbiano accesso occasionale a tali informazioni.
X. Il Registro delle Persone Informate è tenuto dal Referente Informativo, avvalendosi del supporto delle strutture interne della Società, con lo specifico compito di assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa. In particolare, il Referente Informativo, ovvero il soggetto da questi designato, provvede all’iscrizione delle Persone Informate, al tempestivo aggiornamento dei relativi dati ed alla relativa cancellazione. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che lo ha reso necessario.
XI. Per rendere più efficace l’istituzione e l’aggiornamento del Registro, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché le competenti strutture interne, della Società comunicano tempestivamente al Referente Informativo - ovvero alle persone da questi incaricate - i nominativi ed i relativi dati delle Persone Informate, nonché gli aggiornamenti da apportare ovvero i nominativi o i dati da cancellare.
XII. Il Referente Informativo comunica alle Persone Informate (mediante invio del modulo sub Allegato 4 alla presente procedura) la loro iscrizione nel Registro delle Persone Informate, nonché la relativa cancellazione e gli aggiornamenti dei dati in esso contenuti. Il Referente Informativo provvede altresì ad informare le Persone Informate degli obblighi previsti dalla presente procedura.
3.4 Individuazione e comunicazione di Informazioni Privilegiate
I. Le Persone Informate devono procedere all’individuazione in concreto degli eventi idonei a determinare l’insorgere dell’obbligo di comunicare l’Informazione Privilegiata.
II. Nell’effettuare tale analisi, occorre valutare la materialità dell’Informazione Privilegiata tenuto conto dell’attività complessiva della Società, del settore in cui opera, dell’attendibilità della fonte di informazione nonché di ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sull’andamento dei prezzi dello strumento finanziario in oggetto o sullo strumento finanziario ad esso collegato.
3.4.1 Competenze e responsabilità
I. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo (“Referente Informativo”), definendone i relativi poteri e competenze - in conformità alla presente procedura - e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.
II. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:
a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali ed i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e
b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione
the data to be cancelled.
XII. The Disclosure Officer shall communicate to the Informed Persons (through forwarding of form under Annex 4) their registration in the Register of Informed Person, their cancellation and the update of the data contained into it. The Disclosure Officer keep updated the Informed Persons of the duties provided by this Code.
3.4 Individuation and communication of inside information
I. Informed Persons must identify concrete events likely to determine the existence of circumstances triggering the requirement to disclose Inside Information.
II. In performing this assessment, it is necessary to determine the materiality of the Inside Information, taking account of the overall activity of Company, the sector in which it operates, the reliability of the source of information, as well as any other market variables that, in the given circumstances, can influence the evolution of the prices of the financial instrument in question or on any financial instrument related to it.
3.4.1 Roles and responsibilities
I. The Board of Directors of the Company undertakes the appointment, revocation and replacement of the Disclosure Officer (“Disclosure Officer”), establishing the relative powers and duties in compliance with the procedure and in addition ensures their replacement in the case of the absence or impediment of the Disclosure Officer.
II. The Chief Executive Officer or the Chairman of the Board of Directors of the Company:
a) oversees the handling of Insider Information, in addition to relations between the Company and institutional investors and with the press, utilizing the relevant internal structures; and
b) approves the communications submitted by the Disclosure Officer.
III. Any interactions with the press or other media for the circulation of Insider Information should be expressly authorized by the Chief Executive Officer of the Company, or parties appointed by this latter.
IV. The Disclosure Officer:
a) ensures, with the assistance and support of the internal Company structures, the fulfilment of the disclosure obligations concerning Insider Information under the present procedure and the applicable regulation;
b) utilizing the internal Company structures, oversees relations with the disclosure bodies and prepares the communications concerning Insider Information.
V. Informed Persons who consider it appropriate to announce to the market Insider Information of which they have become aware concerning operating events of the Company or its subsidiaries, and which has not yet already been announced to the market, should promptly communicate such to the Disclosure Xxxxxxx.XX. The Disclosure Officer thereafter promptly reports to the Chief Executive Officer of the Company each advisory received in accordance with the preceding paragraph
da parte del Referente Informativo.
III. Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, o da diverso soggetto da esso incaricato.
IV. Il Referente Informativo:
a) assicura, con l'assistenza ed il supporto delle strutture interne della Società, il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dalla presente procedura e dalla disciplina applicabile;
b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.
V. Qualsiasi Persona Informata che ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui sia venuto a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società o delle società da questa controllata, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.
VI. Il Referente Informativo deve senza indugio informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in merito a ciascuna segnalazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo (la "Segnalazione").
VII. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero - su richiesta di quest'ultimo - il Consiglio di Amministrazione:
a) valuta, con il supporto del Referente Informativo e delle strutture interne della Società, se l'informazione oggetto della Segnalazione possa effettivamente qualificarsi come Informazione Privilegiata; e
b) stabilisce se procedere ad effettuare una comunicazione al mercato, ovvero se ritardare tale comunicazione, in conformità alle disposizioni della disciplina applicabile dalla presente procedura.
VIII. La Società:
a) tramite il Referente Informativo, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate;
b) garantisce che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido ed una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico;
c) comunica le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni;
d) pubblica e conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico.
IX. La comunicazione di cui al precedente paragrafo VIII avviene tramite un mezzo elettronico che consente di
(the “Advisory”).
VII. The Chief Executive Officer, or - on his/her request – the Board of Directors:
a) assesses, with the support of the Disclosure Officer and the internal Company structures, if the information contained in the Advisory may be effectively considered as Insider Information; and
b) considers whether to communicate such to the market or to delay such communication in accordance with the applicable regulation provided by this procedure.
VIII. The Company:
a) through the Disclosure Officer, communicates to the public, as soon as possible, the Insider Information;
b) guarantees that the Insider Information is made public according to a manner which allows quick access and a complete, correct and timely assessment by the public;
c) communicates the Insider Information, directly or through third parties, to media which is reasonably trusted by the public for the proper circulation of such information;
d) publishes and maintains on its website, for a period of at least 5 years, all Insider Information communicated to the public.
IX. The communication at the previous Paragraph VIII is made through electronic means which maintains the completeness, integrity and confidentiality of the information being sent and clearly indicates:
a) the inside nature of the information communicated;
b) the identity of the issuer (complete company name);
c) the identity of the notifying party: name, surname, position at the issuer;
d) the subject of the Insider Information;
e) the date and time of communication to the media.
X. The company website, on which the Insider Information is published in accordance with previous Paragraph VIII letter (d):
a) enables users to access the Insider Information published without discrimination and free of charge;
b) allows users to access Insider Information in an easily identifiable section of the website;
c) ensures that the Inside Information published clearly indicates the date and time of circulation and is presented in chronological order.
XI. Where Inside Information is accessed by a third party not held to a confidentiality obligation (independently of the fact of whether this obligation is of a legal, regulatory, statutory or contractual nature), as a result of intentional or unintentional circulation by the company or a party acting in its name or on its behalf in the course of ordinary professional activities or the
preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
a) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
b) l'identità dell'emittente (ragione sociale completa);
c) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
d) l'oggetto dell'Informazione Privilegiata;
e) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
X. Il sito internet della Società, sul quale vengono pubblicate le Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente paragrafo VIII lett. (d):
a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.
XI. Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.
XII. In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire quanto prima.
XIII. Quanto previsto dal precedente paragrafo XII trova applicazione anche nelle ipotesi di rumour sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.
3.4.2 Ritardo
I. La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
execution of their position or, however, the confidentiality of Insider Information is breached, the company is required to re-establish fair access to information through the circulation to the public of the Insider Information. This circulation takes place (i) contemporaneously, where such circulation was intentional, and (ii) in a timely manner, where such circulation was not intentional.
XII. In the case of breach of confidentiality, circulation to the public of Insider Information should take place as soon as possible.
XIII. Paragraph XII is applied also in the case of sufficiently accurate rumors which would indicate that the confidentiality of the Insider Information is no longer guaranteed.
3.4.2 Delay
I. The Company may, on its own responsibility, delay disclosure to the public of inside information provided that all of the following conditions are met:
a) immediate disclosure is likely to prejudice the legitimate interests of the issuer or emission allowance market participant;
b) delay of disclosure is not likely to mislead the public;
c) the Company is able to ensure the confidentiality of that information.
II. In the case of a protracted process that occurs in stages and that is intended to bring about, or that results in, a particular circumstance or a particular event, the Company may on its own responsibility delay the public disclosure of inside information relating to this process, subject to points a), b) and c) of the subparagraph I.
III. The responsibility of the decision to delay the issuance of the Inside Information, and thus not to comply with the duty of prompt communication, is completely upon the obliged party. The Company shall thus assess both the impact of the derogation over the correct information of the public and the degree of confidentiality that might be ensured to the Inside Information.
IV. In the event the Company is intended to authorize a delay, the Disclosure Officer shall prepare and storage a document that ensure the accessibility, readability, and maintenance in a durable medium of the following elements:
a) date and time:
(i) of the first appearance of the Inside Information at the Company;
(ii) of the taking of the decision to delay the issuance of the Inside Information;
(iii) of the likely issuance of the Inside Information by the Company;
b) Identities of parties that in the Company are in charge with:
(i) taking the decision to delay the issuance and the decision setting the commencement of the delay period and its likely termination;
(ii) the monitoring of the condition permitting the
II. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) di cui al precedente paragrafo I.
III. La responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell’informazione privilegiata, e quindi di derogare all’obbligo di immediata comunicazione, ricade integralmente sul soggetto obbligato. La Società dovrà quindi valutare sia l’impatto della deroga sulla corretta informazione del pubblico, sia il grado di riservatezza che è possibile assicurare all’Informazione Privilegiata.
IV. Nei casi in cui la Società decida di valutare di autorizzare un ritardo, il Referente Informativo dovrà predisporre e conservare un documento che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
a) data e ora:
(i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
(ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
(iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
(i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
(ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
(iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
(iv) della comunicazione all’Autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.
c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento MAR (indicate ai precedenti paragrafi I e II) e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
Il Referente Informativo deve curare qualsiasi modifica successiva delle informazioni contenute in tale documento.
delay;
(iii) taking the decision to communicate to the public the Inside Information;
(iv) communicating to competent Authority the information requested over the delay and the written explanation of the reasons of the delay.
c) evidence of the initial fulfilment of the conditions referred to in Article 17, paragraph 4, of MAR (as described above under subparagraphs I and II), and of any change of this fulfilment during the delay period, including:
(i) the information barriers which have been put in place internally and with regard to third parties to prevent access to Inside Information by persons other than those who require it for the normal exercise of their employment, profession or duties within the issuer or emission allowance market participant;
(ii) the arrangements put in place to disclose the relevant Inside Information as soon as possible where the confidentiality is no longer ensured.
The Disclosure Officer shall treat every modification of the information contained in this document.
V. In case of delay of the information to the public, the Company is anyhow obliged to keep the confidentiality of the Inside Information and, whereby this confidentiality shall fail, restore equal information.
VI. Where the Company has delayed the disclosure of inside information under this Article 3.4.2, it shall inform the competent Authority that disclosure of the information was delayed and shall provide a written explanation – through the electronic means specified by the competent - of how the conditions set out in Article 17, paragraph 4, of MAR (as described above under subparagraphs I and II) were met (“Notice”), immediately after the information is disclosed to the public.
VII. The Notice has the purpose to furnish the competent Authority with information over the object of the delay, the reason of the delay, the time where the information has become an Inside Information and every other circumstance that the Company considers to be relevant, in order to guarantee the competent Authority to undertake a full evaluation of the behaviors indicated, and to undertake appropriate oversight measures with reference to the Financial Instruments.
VIII. The electronic means used for the Notice shall ensure the inclusion, at least, of the following information:
a) the existence of the circumstances and requirements by which the conditions for the delay referred to in Article 17 (4) of the MAR Regulation (as set out in paragraphs 1 and 2 above) have been met;
b) the identity of the issuer (full legal name);
V. In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, la Società è comunque tenuta a garantire il mantenimento della confidenzialità dell’Informazione Privilegiata e, ove questa confidenzialità sia venuta meno, a ristabilire la parità informativa.
VI. Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del presente Articolo 3.4.2, la Società notifica tale ritardo all’Autorità competente e fornisce per iscritto - usando il mezzo elettronico indicato dall'Autorità competente - una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento MAR (illustrate ai precedenti paragrafi I e II) (“Notifica”), immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.
VII. La Notifica ha lo scopo di fornire all’Autorità competente le informazioni oggetto del ritardo, le motivazioni del ritardo, la data e l’ora in cui l’informazione è divenuta privilegiata ed ogni altra circostanza che la Società ritenga rilevante, al fine di consentire all’Autorità competente una compiuta valutazione della condotta segnalata, nonché di intraprendere con tempestività le opportune misure di vigilanza in ordine agli Strumenti Finanziari.
VIII. Il mezzo elettronico utilizzato per la Notifica assicura che siano riportate almeno le seguenti informazioni:
a) la sussistenza delle circostanze e dei requisiti con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento MAR (illustrate ai precedenti paragrafi I e II);
b) identità dell'emittente (ragione sociale completa);
c) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
d) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
e) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;
f) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
g) data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico;
h) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.
Tale documento deve essere conservato dalla Società su un mezzo durevole.
c) the identity of the person making the notification: name, surname, position within the issuer;
d) the contact details of the person making the notification: professional e-mail address and phone number;
e) identification of the publicly disclosed inside information that was subject to delayed disclosure: title of the disclosure statement; the reference number where the system used to disseminate the inside information assigns one; date and time of the public disclosure of the Inside Information;
f) date and time of the decision to delay the disclosure of Inside Information;
g) date and time of disclosure to the public of Inside Information;
h) the identity of all persons responsible for the decision to delay the public disclosure of Inside Information.
Such document shall be stored by the Company through a long-lasting device.
Sezione II
PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Section II
INTERNAL DEALING PROCEDURE
4. PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
I. La disciplina dell’internal dealing, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate, è contenuta nell’articolo 19 del Regolamento MAR.
II. Ai sensi del Regolamento MAR, i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e le Persone Strettamente Associate (come di seguito definite) sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti (come di seguito definite)
III. Sono “Soggetti Rilevanti”:
a) i componenti dell’organo di amministrazione o di controllo della Società;
b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettiva della Società;
c) ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione all’attività da essi svolta o all’incarico ad essi assegnato; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Referente Informativo, il quale provvederà all’invio delle dovute comunicazioni ai sensi della presente procedura.
IV. Sono “Persone Strettamente Associate” ai Soggetti Rilevanti:
a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante, i parenti dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i “Familiari Rilevanti”);
b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
c) le persone giuridiche, le società di persone e i trust controllati direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti;
d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
e) le persone giuridiche, le società di persone e i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.
V. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare e pubblicare le operazioni aventi ad oggetto le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad esse collegati, rispettivamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate,
4. INTERNAL DEALING PROCEDURE
I. Governing internal dealing, i.e. the transparency on operations relating to financial instruments issued by the Company carried out by representatives of the Companies themselves and by closely connected to them, is contained in Article 19 of the MAR Regulation.
II. Pursuant to the MAR Regulation, Relevant Parties (as defined below) and Person Closely Associated (as defined below) shall inform Consob and the Company of all Relevant Transactions (as defined below).
III. “Relevant Parties” are:
a) a member of the administrative, management or supervisory body of the Company;
b) other Senior Executives who, while not members of bodies referred to in letter a) above, have regular access to Inside Information relating, directly or indirectly, to the Company and power to take managerial decisions affecting the future developments and business prospects of the Company;
c) further parties, as individuated by the Board of Directors of the Company with reference to the activities they conduct or the task assigned to them; of this information shall be furnished prompt communication to the Disclosure Officer, that will forward duly communications under this procedure.
IV. “Relevant Associated Persons” to Relevant Parties are:
a) a spouse, or a partner considered to be equivalent to a spouse in accordance with national law, a dependent child, in accordance with national law, and a relative who has shared the same household for at least one year on the date of the transaction concerned (collectively, the “Relevant Family Members”);
b) legal persons, trusts or partnerships, the managerial responsibilities of which are discharged by a Relevant Party or one of the Relevant Family Members, alone or jointly;
c) legal persons, trusts or partnerships which are directly or indirectly controlled by a Relevant Party or by one of the Relevant Family Members;
d) legal persons, trusts or partnerships the economic interests of which are substantially equivalent to those of a Relevant Party or one of the Relevant Family Members;
e) legal persons, trusts or partnerships set up for the benefit of a Relevant Party or of one of the Relevant Family Members.
V. Relevant Parties and Relevant Associated Persons to Relevant Parties shall notify and publish transactions dealing with the Bond or financial instruments connected to it, respectively, by Relevant Parties or Relevant Associated Persons, whether directly or through intermediaries, fiduciaries or subsidiary companies “Relevant Transactions”). The Relevant Transactions comprehend the transactions under Article 19 MAR and under Article 10 of the Delegated Regulation 522/2016
direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate (le “Operazioni Rilevanti”). Le Operazioni Rilevanti includono le operazioni di cui all’art. 19 del Regolamento MAR e all’art.
10 del Regolamento Delegato 522/2016 (elencate all’Allegato 7) una volta che si è raggiunto l’importo complessivo di euro 20.000 nell’arco di un anno. Tale soglia si calcola sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti. VI. Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Referente Informativo le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante.
VII. Il Referente Informativo effettua le comunicazioni alla Consob ed al pubblico per conto dei Soggetti Rilevanti, anche avvalendosi di persone esterne alla Società e ad essa legate da rapporti di consulenza, entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante.
VIII. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Referente Informativo riceva la comunicazione di cui al precedente paragrafo VI e che le comunicazioni alla Consob ed al pubblico siano effettuate tempestivamente. E’ fatta salva la facoltà per i Soggetti Rilevanti e per le Persone Strettamente Associate di comunicare direttamente alla Consob l’effettuazione dell’Operazione Rilevante entro i termini di legge.
IX. Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all’Allegato 5, tramite, trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” ed indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
X. Le comunicazioni al pubblico sono effettuate in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
XI. Il Referente Informativo provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all’Allegato 6 alla presente procedura, unitamente a copia della procedura stesso.
XII. A loro volta, i Xxxxxxxx Rilevanti trasmettono alle Persone Strettamente Associate ad essi riconducibili la comunicazione di cui all’Allegato 6, unitamente a copia della presente procedura, ad essa allegato.
XIII. All’atto del ricevimento della presente procedura, i Soggetti Rilevanti: sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 6, attestante l’impegno - ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Associate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico.
XIV. I Soggetti Rilevanti provvedono tempestivamente ad inviare la suddetta dichiarazione al Referente Informativo, allegando copia dell’avvenuta notifica alle Persone Strettamente Associate di cui al precedente comma XIV.
XV. Il Referente Informativo redige ed aggiorna l’elenco
(indicated under Annex 7) once the total amount of transactions has reached euro 20.000 within a calendar year.3 Such threshold shall be calculated by adding without netting all the Relevant Transactions.
VI. Relevant Parties are obliged to communicate to the Disclosure Officer the information relative to the Relevant Transactions carried out by them and by the Relevant Associated Persons to them associated within two days of open market starting from the carrying out the Relevant Transaction.
VII. The Disclosure Officer communicates to Consob and the public on behalf of the Relevant Parties, even through the help of parties external to the Company within three days of open market starting from the carrying out of the Relevant Transaction.
VIII. Relevant Parties and the Relevant Associated Persons are anyhow obliged to ascertain that the Disclosure Office receive the information pursuant to Paragraph VI and that the Consob and the public are informed in time. With no prejudice to the faculty of the Relevant Parties and the Relevant Associated Persons to directly communicate to Consob the carrying out of the Relevant Transactions within the legal deadlines.
IX. The communication to Consob are conducted through the sending of the form attached in Annex 5, by sending to the following e-mail address: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, specifying as addressee “Ufficio Informazione Mercati” and indicating at the beginning of the object “MAR internal dealing”.
X. The communication to the public are carried out in way permitting a prompt access to such information in not a discriminatory way.
XI. The Disclosure Officer shall forward to the Relevant Parties the communication provided by Annex 6 of this procedure, together with a copy of the procedure itself.
XII. Relevant Parties shall forward to the Relevant Associated Persons the communication under Annex 6, coupled with a copy of this procedure, attached to it.
XIII. Once the Relevant Parties received this procedure: they shall subscribe a declaration of knowledge and acceptance, formed following the form under Annex 6, attesting their commitment – pursuant to article 1381 civil code – that the Relevant Associated Person properly fulfill their duties of communication of the Relevant Transaction.
XIV. The Relevant Parties timely forwards the abovementioned declaration to the Disclosure Officer, attaching a copy of the notification to the Relevant Associated Parties pursuant to Paragraph XIV.
XVI. The Disclosure Officer forms and keeps updated a list of the Relevant Parties and of the Relevant Associated Persons that have received and accepted the compliance code, and keeps stored the relative declaration of knowledge and acceptance.
XVII. The Disclosure Officer shall:
a) verifying and attesting the correct application of the internal procedure aimed ad identifying the
3
nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate che hanno ricevuto ed accettato il Codice di Comportamento e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.
XVI. Il Referente Informativo provvede a:
a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al precedente paragrafo;
b) curare l’informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente paragrafo;
c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a qualsiasi altra autorità competente a cui, a norma della presente procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
d) vigilare sull’applicazione della presente procedura e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell’eventuale opportunità di apportare al presente procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori standard della prassi nazionale.
5. BLACK-OUT PERIOD
I. Xxxxx restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato (articoli 14 e 15 del regolamento MAR), ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Associate è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente - nei 30 giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare le relazioni finanziarie intermedie e le relazioni di fine anno, che la Società è tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari cui la stessa è soggetta (il “Black-Out Period”).
II. È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Presidente, di:
a) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l’effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Referente Informativo;
b) fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, consentire ad un Soggetto Rilevante, laddove quest’ultimo dimostri che l’operazione non possa essere compiuta in altro momento, l’effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso del Black-Out Period:
(i) in caso di situazioni eccezionali di necessità, adeguatamente motivate dall’interessato, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano l’immediato compimento della vendita degli strumenti finanziari, da valutarsi caso per caso;
Relevant Parties, forming and keeping updated the list of such Relevant Parties and storing the declaration of knowledge and acceptance under the previous paragraph;
b) informing the Relevant Parties under the previous paragraph;
c) carrying out, on behalf of the Company, every communication to Consob, to the public and to whatever other competent authority to whom, pursuant to this procedure o to the relevant laws and regulations, the Company is requested to;
d) oversight on the application of this procedure and report to the Board of Directors of the Company of the opportunity to modify or integrate this procedure and the relative annex in order to ensure their constant compliance with the relevant body of laws and the worldwide best practices.
5. BLACK-OUT PERIOD
I. Without prejudice to the prohibition of abusing and communication of Inside Information and of market manipulation (articles 14 and 15 of MAR), the Relevant Parties and the Relevant Associated Persons are forbidden from undertaking Relevant Operations, for them or on behalf of third parties, directly or indirectly – in the thirty calendar days before the meeting of the Board of Directors convened to approve the intermediary and annual financial relations, that the Company is obliged to publish under the applicable provisions of law (the “Black-Out Period”).
II. It is without prejudice the faculty of the Board of Directors or, in the case of emergency, of the Executive Officer to:
a) identify further periods or circumstances under which the carrying out of Relevant Transactions by the Relevant Parties and by the Relevant Associated Persons is subjected to limits and conditions, giving prompt communication to the Relevant Parties and to the Disclosure Officer;
b) without prejudice to the prohibition of abusing and communication of Inside Information and of market manipulation, allow a Relevant Party, whereby it proved that the operation cannot be executed in other moments, to carry out the Relevant Transactions during the Black-Out Period:
(i) in case of exceptional situations of necessity, properly motivated by the interested party, such as financial difficulties that require to be dealt with the prompt undertaking of the sale of the financial instruments, to be assessed on a case-by-case basis; or
(ii) with reference to the characteristics of the negotiation, in the event of operation contextually conducted or in relation with a share ownership plane for the employees or with a saving plan.
Provisions under Articles 7 (Trading during a closed period), 8 (exceptional circumstances) and 9 (characteristics of the trading during a closed period) of Delegated Regulation 2016/522 are also applicable and the Board of Directors, in order to adopt the
ovvero
(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente ovvero in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o ad un programma di risparmio ovvero operazioni in cui l’interesse economico nel titolo in questione non è soggetto a variazioni.
Trovano applicazione altresì le disposizioni di cui agli articoli 7 (negoziazione durante un periodo di chiusura),
8 (circostanze eccezionali) e 9 (caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura) del Regolamento Delegato 2016/522 alle quali il Consiglio di Amministrazione nell’assunzione delle determinazioni di cui sopra e i Soggetti Rilevanti dovranno attenersi.
III. Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo II(b)(i), prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i Soggetti Rilevanti devono rivolgere al Presidente del Consiglio di Amministrazione una richiesta scritta di autorizzazione a vendere immediatamente i propri Strumenti Finanziari Collegati durante il Black-Out Period, indicando:
a) le operazioni che intendono effettuare;
b) i motivi per cui tali operazioni devono essere svolte in un Black-Out Period e non in un diverso momento;
c) i motivi per i quali l’Operazione Rilevante rappresenta per il Soggetto Rilevante l’unica soluzione possibile per ottenere le risorse finanziarie allo stesso necessarie.
IV. A fronte dell’istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo III, il Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, il Presidente, valutano, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l’autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l’estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell’operazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, il Presidente , valutano se ed in quale misura il Soggetto Rilevante:
a) al momento della richiesta deve operare in esecuzione di un obbligo giuridico;
b) è soggetto ad un obbligo giuridico venuto ad esistenza prima dell’inizio di un Black-Out Period che non può essere adempiuto se non mediante l’immediata vendita dei propri Strumenti Finanziari.
V. L’autorizzazione potrà essere negata pur in presenza delle condizioni di cui al precedente comma nel caso in cui vi sia il rischio che l’esecuzione delle operazioni nel Black- Out Period possa determinare una violazione dei divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato.
abovementioned resolutions, and the Relevant Parties will have to comply with them.
III. In the circumstances described under Paragraph II(b) (i), before undertaking whatever operation during the Black-Out Period, the Relevant Parties must present to the President of the Board of Directors and to the Executive Officer a written request of authorization to immediately sell their Financial Instruments during the Black-Out Period, identifying:
a) the operations intended to be carried out;
b) the reasons explaining why these operations shall be carried out during a Black-Out Period and not during a different moment;
c) the reasons explaining why the Relevant Operation represents for the Relevant Party the only solution available for obtaining the financial resources needed.
IV. With reference to the application proposed under the previous paragraph, the Board of Directors or, in case of emergency, the Executive Officer assess, on a case-by- case basis, whether granting the requested authorization, considering the extreme urgency of the circumstances of the operation. In particular, the Board of Directors or, in case of urgency, the Executive Officer, assess whether and to what extent the Relevant Party:
a) at the moment of the request has to execute a juridical duty;
b) is subject to a juridical duty coming at existence before the commencement of a Black-Out Period that can be fulfilled through the prompt sale of its Financial Instruments.
V. The authorization might be denied even at the occurrence of the condition of the previous paragraph, in the event there is a risk that the execution of the operation during the Black-Out Period might determine a violation of the prohibition of abusing and communication of Inside Information and market manipulation.
Sezione III DISPOSIZIONI GENERALI
Section III GENERAL PROVISIONS
6. DISPOSIZIONI GENERALI
6.1 Sanzioni
I. Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alle presenti procedure siano dipendenti della Società, essi saranno passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendosi anche conto dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
II. Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
III. La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione delle procedure e della disciplina applicabile.
6.2 Modifiche ed integrazioni
IV. Le disposizioni di cui alle presenti procedure saranno aggiornate e/o integrate a cura del Referente Informativo e successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
V. Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Referente Informativo, apporta alle presenti procedure le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, le procedure saranno tempestivamente modificate e/o integrate a seguito dell’adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni di cui Regolamento 596/2014 (e dei successivi atti delegati e di esecuzione emessi dalla Commissione Europea ad integrazione dello stesso) e del recepimento della Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.
VI. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni delle procedure in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, le presenti procedure potranno essere modificate e/o integrate a cura del Referente Informativo e approvate dal Presidente, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
VII. Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari delle presenti procedure le modifiche e/o le integrazioni apportate alle procedure stesse.
6.3 Comunicazioni
VIII. Qualsiasi comunicazione ai sensi delle presenti
6. GENERAL PROVISIONS
6.1 Sanctions
I. With no prejudice to the responsibilities and sanctions provided by the relevant body of laws, in the event the Relevant Parties that does not properly fulfill with the duty of these procedures are employees of the Company, they might be sanctioned to the disciplinary actions provided by the national collective agreement applicable to them, to be inflicted proportionally to the violation committed.
II. In the event one of these violations is committed by members of the bodies of the Company, the Board of Directors of the Company might undertake every action permitted by the relevant law.
III. The Company reserves the faculty to recoup its losses, in the limits and the ways permitted by the relevant body of laws, towards the Relevant Parties, for every damages or responsibilities stemming from conducts in violation of the code.
6.2 Integration and modification
IV. Provision of these procedures will be updated and integrated by the Disclosure Officer and then approved by the Board of Directors.
V. The Board of Directors of the Company, upon proposal of the Disclosure Officer, modifies and integrates the procedures that should be necessary following organizational change of the Company or of change in the body of laws applicable. In particular, the procedures will be promptly updated and integrated following the adjustment of Italian law to the provisions of MAR (and of its delegated and executive regulations) and of the transposition of the EU Directive 57/2014 relative to the criminal sanctions in case of market abuse.
VI. In the event will be necessary updating or integrating single provisions of the procedures following modification of the relevant body of laws, or as a consequence of specific requests made by the oversight authority, and in the event of emergency, the procedures might be modified and integrated by the Disclosure Officer and approved by the Executive Officer, through subsequent ratification by the Board of Directors in their first subsequent meeting.
VII. The Disclosure Officer shall by written notice communicate to all the parties interested by the procedures the modifications and integrations made on the procedures themselves.
6.3 Notice
VIII. Whatever notice under these procedures must be put into writing as follows:
a) If channeled to the Disclosure Officer, through its e- mail address
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx or through registered letter to the following address:
Alto Garda Servizi S.p.A.
Xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx xxx Xxxxx XX (x)
b) if channeled to the Relevant Parties, to their
procedure dovrà essere effettuata per iscritto come segue:
a) se indirizzata al Referente Informativo, alla sua attenzione xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Alto Garda Servizi S.p.A.
Xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx xxx Xxxxx XX (x)
b) se ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all’Allegato 6 delle presenti procedure;
c) ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.
address indicated in Annex 6 here attached;
c) or to the different address that shall be timely communicated (i) by the Disclosure Officer to the Relevant Parties; or (ii) by each of the latter to the Disclosure Officer.
ALLEGATO 1
Informativa su:
Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura.
Emissione di warrant, obbligazioni e altri titoli di debito.
Acquisizioni e cessioni significative di partecipazioni, altre attività o rami d’azienda.
Modifiche dello statuto.
Provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 - 2447 del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite.
Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt. 2447-bis e ss. del codice civile.
Acquisto e alienazione di azioni proprie.
Adesione a codici di comportamento
Situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni (salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi) ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza.
Deliberazioni con le quali l’organo competente approva il progetto di bilancio e la proposta di distribuzione del dividendo.
Relazione finanziaria annuale approvata dagli organi competenti, relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
ANNEX 1
Information on:
Mergers, demergers, and capital increases by transfer of assets in kind.
Issuance of warrants, bonds and other debt securities.
Significant acquisition or disposal of equity investments, and other assets or business units.
Changes to the Articles of Association.
Measures pursuant to Articles 2446-2447 of the Italian Civil Code governing the reduction of share capital due to losses.
Establishment of separate financial provisions for a specific transaction, pursuant to Article 2447-bis et al. of the Civil Code
Shares buybacks;
Compliance with codes of conduct;Accounting positions to be posted on annual financial statements, consolidated financial statements, when such positions are disclosed to external individuals (unless such individuals are bound by confidentiality obligations and disclosure is compliant with all applicable legal requirements), or as soon as they have acquired a reasonable degree of certainty.
Resolutions by which the relevant body approves draft financial statements, dividend distribution proposals and consolidated financial statements.
Annual financial reports and consolidated financial statements approved by the relevant bodies.
Allegato 2
MODELLO 1
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)] Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Nome del titolare dell'access o | Cognome del titolare dell'access o | Cognome di Nascita del titolare dell'ac• cesso (se diverso) | Numeri di telefono professionali (linea telefo• nica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impresa | Funzione e motivo dell'ac• cesso a informazioni privilegiate | Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a infor• mazioni privilegiate) | Xxxxxxx (data e ora in cui il tito• lare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate) | Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | [aaaa-mm- gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm- gg, hh:mm UTC] | [aaaa- mm- gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato] |
MODELLO 2
Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)] Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Nome del titolare dell'accesso | Cognome del titolare dell'accesso | Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impresa | Funzione e motivo dell'ac• cesso a informazioni privilegiate | Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi perma• nenti) | Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare perso• nale) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/ commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | [aaaa-mm-gg, hh: mm UTC] | [aaaa- mm- gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato] |
Il sottoscritto/La sottoscritta , nella propria qualità di
- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro delle Persone Informate di Alto Garda Servizi S.p.A.;
- attestato di aver preso visione del Compliance Code disponibile sul sito internet di Alto Garda Servizi S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) inerente le procedure “informazioni privilegiate” e “internal dealing” e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi posti a suo carico dal Compliance Code e dalle applicabili disposizioni normative (ivi incluso quanto previsto dagli articoli 184 e seguenti del D.Lgs. 58/1998)
TUTTO CIÒ PREMESSO
(i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Compliance Code e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
(ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel , n. fax e indirizzo e- mail .
(Data) (Firma)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto/la sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell’adempimento alle previsioni del Codice e della disciplina applicabile richiamata dal Codice.
(Data) (Firma)
Schema 1 – Lettera di iscrizione nel Registro delle Persone Informate
Gentile
nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, come riflesse nel Compliance Code inerente le procedure “informazioni privilegiate” e “internal dealing di Alto Garda Servizi S.p.A. (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), La informo che i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro delle Persone Informate di Alto Garda Servizi S.p.A. per la seguente motivazione .
Le ricordiamo che: (a) i soggetti in possesso di Informazioni Privilegiate (come definite dal Compliance Code) devono attenersi a quanto disposto dal Compliance Code; e (b) l’inosservanza delle applicabili disposizioni di legge in materia di informazioni privilegiate può configurare illeciti penali o amministrativi (incluso, in particolare, quanto previsto dagli articoli 184 e seguenti del D.Lgs.
58/1998) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (ex. D.Lgs. 231/01).
Con i migliori saluti,
Il Referente Informativo di Alto Garda Servizi S.p.A.
(firma)
(luogo), (data)
Gentile ,
nel rispetto delle applicabili disposizioni normative, come riflesse nel Compliance Code inerente le procedure “informazioni privilegiate” e “internal dealing di Alto Garda Servizi S.p.A. (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), La informo che in data abbiamo proceduto all’aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro delle Persone Informate) per la seguente ragione:
Con i migliori saluti,
Il Referente Informativo di Alto Garda Servizi S.p.A.
(firma)
(luogo), (data)
Schema 3 – Lettera di cancellazione dal Registro
Gentile ,
nel rispetto delle applicabili disposizioni normative, come riflesse nel Compliance Code inerente le procedure “informazioni privilegiate” e “internal dealing” di Alto Garda Servizi S.p.A. (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), La informo che in data è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro delle Persone Informate. Pertanto, i suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati ai sensi delle disposizioni delle presenti procedure.
Con i migliori saluti,
Il Referente Informativo di Alto Garda Servizi S.p.A.
(firma)
(luogo), (data)
ALLEGATO 5
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a | Posizione / qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all’interno dell’emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta, del sorvegliante d’asta.] [Per le persone strettamente associate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b | Notifica iniziale/ modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta, o al sorvegliante d’asta | |
a | Nome | [Nome completo dell’entità.] |
b | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] | |||
4 | Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | ||||
a | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [Indicare la natura dello strumento: - un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito. - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |||
b | Natura dell’operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | |||
c | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i | ||
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
d | Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo | I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: - si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; - sono della stessa natura; - sono effettuate lo stesso giorno e - sono effettuate nello stesso luogo; |
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: - nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; - nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | ||
e | Data dell’operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f | Luogo dell’operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
ALLEGATO 6
Schema 1 - Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti e dai Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Associate
Gent.
La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della Procedura di comportamento in materia di “internal dealing” di Alto Garda Servizi S.p.A. e allegata alla presente.
Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Compliance Code e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa.
La preghiamo di voler confermare la ricezione del Compliance Code inviando l’allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati all’articolo 6.3, paragrafo VIII del Compliance Code .
Con i migliori saluti,
Il Referente Informativo di Alto Garda Servizi S.p.A.
(firma)
, (luogo) (data)
Schema 2 - Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)
Io sottoscritto/a nella mia qualità di
prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell’elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Procedura di comportamento in materia di internal dealing” di Alto Garda Servizi S.p.A.;
- dichiaro di aver ricevuto il Compliance Code e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Compliance Code , ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili gli obblighi di comunicazione ivi previsti nonché a far sì - ai sensi dell’art. 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Associate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Compliance Code e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione come sopra previsti potrà comportare sanzioni a carico dello scrivente.
- indico i seguenti recapiti personali: n. tel. , n. fax e indirizzo e- mail
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Compliance Code sono raccolti e trattati da Alto Garda Servizi S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx xxx Xxxxx (XX), in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing.
Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Alto Garda Servizi S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.
Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali.
(luogo) (data)
(firma)
Schema 3 - Presa di conoscenza e accettazione (persone giuridiche)
Io sottoscritto/a
rappresentante legale pro-tempore di
quale rappresentante legale pro-tempore di
- prendo atto che è stata inclusa nell’elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di comportamento in materia di internal dealing” di Alto Garda Servizi S.p.A. ;
- dichiaro di aver ricevuto il Compliance Code e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Compliance Code all’interno di ed a far sì che
rispetti tutti gli obblighi previsti dal Compliance Code , ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essa riconducibili, gli obblighi di comunicazione IVI previsti dall’articolo;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti potrà comportare sanzioni a carico della scrivente società
- indico i seguenti recapiti: n. tel. , n. fax e indirizzo e-mail .
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Compliance Code sono raccolti e trattati da Alto Garda Servizi S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx xxx Xxxxx (XX), in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing.
Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Alto Garda Servizi S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.
Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali.
(luogo) (data)
(firma)
ALLEGATO 7
Operazione Rilevante
L’articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento MAR specifica che:
“Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.”
L’articolo 10 del Regolamento Delegato 2016/522 ulteriormente specifica che:
“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
Relevant Transaction Article 19, paragraph 7, MAR specifies that:
“For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:
a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;
b) transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council ( 1 ), where: (i) the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, (ii) the investment risk is borne by the policyholder, and (iii) the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.”
Article 10 of the Delegated regulation 2016/522 further specifies that:
“1.Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
2.Those notified transactions shall include the following:
a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;
b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or
a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di
employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;
c) entering into or exercise of equity swaps;
d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;
e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;
f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;
g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;
h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;
i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;
j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;
k) gifts and donations made or received, and inheritance received;
l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council (1), insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;
p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto.”
amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.”