CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Città di Spoleto
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA SU AREA PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
a) La presente gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli disposta a norma dell’art. 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, dal personale dipendente dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Spoleto durante lo svolgimento delle attività di competenza degli organi di polizia stradale.
b) La rimozione e la eventuale custodia dei veicoli, non oggetto di sequestro e/o fermo amministrativo, che a seguito di incidente stradale ingombrino la carreggiata ed i cui conducenti e/o proprietari non sono presenti in loco. Tale intervento rientra nell'ambito dell'attività disciplinata dallrt. 2028 Codice Civile (gestione affari altrui) ed esonera da qualsiasi atto di obbligo di carattere economico gli operatori di Polizia e l'Amministrazione dalla quale dipendono.
c) La rimozione e la eventuale custodia dei veicoli, non oggetto di sequestro e/o fermo amministrativo, che a seguito di incidente stradale e/o altra causa, ingombrino la carreggiata ed i cui conducenti e/o proprietari facciano espressa richiesta di intervento.
Il concessionario alla stipula del contratto dovrà avere la disponibilità di un’area idonea destinata a depositeria per i veicoli rimossi, ubicata nel Comune di Spoleto, completamente recintata.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di concessione ha validità di anni due, così come stabilito dall’art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, con decorrenza dalla stipula della convenzione ed è rinnovabile di ulteriori anni due, qualora ricorrano le condizioni di legge.
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La rimozione dei veicoli deve avvenire esclusivamente dietro segnalazione del Comando di Polizia Municipale e dovrà essere garantita con interventi tempestivi durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24. Il servizio deve essere svolto in tutto il territorio comunale. Il Concessionario deve trovarsi nel luogo indicato dalla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale entro il termine di 30 minuti dalla chiamata, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, fatta eccezione per interventi da effettuare in località distanti oltre 15 km dal centro.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di rimozione si articola nelle seguenti fasi:
a) richiesta di intervento da parte del Comando di Polizia Municipale (diritto di chiamata)
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo
c) trasferimento del veicolo al luogo di custodia (indennità chilometrica)
d) custodia.
Le prestazioni effettuate ai precedenti punti a), b) e c) sono considerate “diurne” se effettuate dalle ore 6,00 alle ore 22,00, notturne se effettuate dalle 22,00 alle 6,00, si fa riferimento all’ora in cui l’intervento ha avuto inizio.
I veicoli rimossi dovranno essere depositati presso il luogo di custodia.
La rimozione dei veicoli in sosta vietata deve avvenire alla presenza di un Agente della Polizia Municipale il quale provvede a compilare apposito verbale.
La ditta concessionaria della rimozione si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovesse conseguire ai veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi ivi compresi i danni derivanti da incendio o furto, sollevando il Comune di Spoleto da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, il concessionario avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del carro attrezzi (diritto di chiamata).
Qualora all'arrivo del proprietario sia già avvenuto l'agganciamento del mezzo, la Ditta concessionaria avrà diritto a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per l’operazione di rimozione.
ART. 5 - RICONSEGNA DEL VEICOLO
Il responsabile del luogo di deposito è tenuto ad effettuare la riconsegna del veicolo previa presentazione da parte dell’interessato, o di persona da lui delegata, di idoneo titolo alla restituzione, previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia, così come individuate nel successivo art. 6.
ART. 6 – REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE – IMPORTI UNITARI POSTI A BASE DI GARA
Il servizio per il concessionario è remunerato attraverso l’introito delle tariffe sotto riportate, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario, dai proprietari/conducenti dei veicoli rimossi. Per i veicoli non ritirati dagli utenti e per i quali il concessionario ha sostenuto spese di rimozione e di custodia fino alla data di comunicazione all’Agenzia del Demanio non verrà riconosciuto alcun compenso da parte del Comune. Per i veicoli di provenienza furtiva le spese saranno a carico del soggetto avente diritto al ritiro del mezzo e nulla potrà essere richiesto al Comune di Spoleto. Tali veicoli potranno essere riconsegnati solo previa autorizzazione della Polizia Municipale.
Il prezzo e le tariffe devono riferirsi alle prestazioni richieste ed eseguite, conteggiato per ogni tipo di servizio. Tali prezzi sono comprensivi di tutte le retribuzioni del personale e relativi oneri riflessi, nonchè di materiale, attrezzature e quant'altro occorrente all'impresa concessionaria per la rimozione. Per ogni intervento di rimozione il concessionario dovrà applicare le tariffe previste dal Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n° 401, così come rivalutate in base al coefficiente ISTAT, nonché rivalutate anche con Delibera di Giunta n° 29 del 24.02.2009 riportate nello schema di seguito indicato:
TARIFFE | Euro | RIVALUTA ZIONE ISTAT 2008 | 20% D.G. 24/09 | |
fino a 1,5 t. | ||||
diritto di chiamata | 10,32 | 12,67 | 15,21 | |
operazioni connesse al carico e scarico | 15,49 | 19,02 | 22,82 | |
indennità chilometrica | 2,22 | 2,73 | 3,27 | |
custodia area recintata scoperta | 1,55 | dal 1° al 90 giorno | 1,90 | 2,28 |
0,98 | per il periodo successivo | 1,20 | 1,44 | |
area recintata coperta | 2,32 | dal 1° al 90 giorno | 2,85 | 3,42 |
1,03 | per il periodo successivo | 1,26 | 1,52 | |
da 1,5 a 3,5 t. | ||||
diritto di chiamata | 12,91 | 15,85 | 19,02 | |
operazioni connesse al carico e scarico | 25,82 | 31,70 | 38,04 | |
indennità chilometrica | 2,58 | 3,17 | 3,80 |
custodia area recintata scoperta | 2,06 | dal 1° al 90 giorno | 2,53 | 3,04 |
1,29 | per il periodo successivo | 1,58 | 1,90 | |
area recintata coperta | 3,09 | dal 1° al 90 giorno | 3,79 | 4,55 |
1,80 | per il periodo successivo | 2,21 | 2,65 | |
0,00 | ||||
da 3,5 t. | 0 | |||
diritto di chiamata | uguale a B+10% per ogni t. | |||
operazioni connesse al carico e scarico | ||||
indennità chilometrica | ||||
custodia area recintata scoperta | 2,58 | dal 1° al 90 giorno | 3,17 | 3,80 |
1,65 | per il periodo successivo | 2,03 | 2,43 | |
area recintata coperta | 4,6 | dal 1° al 90 giorno | 5,65 | 6,78 |
2,48 | per il periodo successivo | 3,04 | 3,65 |
Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe delle rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicola da rimuovere
Per i ciclomotori e i motocicli si applicano le tariffe previste per i veicoli sino a 1,5 t.
Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:
1. operazioni di intervento con un unico veicolo e con prelevamento contemporaneo, nello stesso luogo o zone continue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il “diritto di chiamata” e l’“indennità chilometrica” devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico, invece, deve essere corrisposta per ciascun veicolo rimosso;
2. se l’interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione del veicolo è consentita, ai sensi dell’art. 397, comma 2 del D.P.R. 495/1992, come modificato dall’art. 224 del D.P.R. n° 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione del veicolo stesso.
3. intervento/rimozione in orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste. Oltre le tariffe stabilite, il depositario nulla può pretendere per la custodia, per le prime ventiquattro (24) ore, nè dal Comune di Spoleto, nè da terzi.
Dopo le prime (24) ore di custodia, il concessionario ha la facoltà di applicare, a titolo di supplemento, le tariffe concordate per la custodia dei veicoli, facendo fede, quale inizio della custodia, la data e l'ora indicate sul verbale redatto dall’agente della Polizia Municipale.
In nessun caso qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell’Amministrazione concedente: le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.
ART. 7 - RIMOZIONI PER ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITA’
Negli eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli, regolarmente in sosta, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nonché per lo spostamento di veicoli che espongono un contrassegno da invalidi, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi né da parte dell’Amministrazione concedente. In tal caso il concessionario dovrà intervenire secondo le modalità di cui al precedente art. 3, anche per rimozioni effettuate in orario notturno o in giorno festivo, sia per interventi limitati nel numero, sia per interventi rilevanti per numero e per percorso chilometrico e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Il rifiuto o il ritardo nell’adempimento di tale obbligo comporterà l’applicazione delle penali
di cui al successivo art. 16 calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo art. 13.
ART. 8 - PRESCRIZIONI GENERALI
Impianti e Attrezzature:
Il concessionario dovrà essere dotato di almeno un adeguato ed efficiente veicolo, con le caratteristiche tecniche definite agli artt. 10 e 159 del D. Lgs. 285/1992 ed all'art. 12 del D.P.R. 495/1992, onde provvedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di custodia dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a Kg. 3.500. L'area ove troveranno ricovero o verranno custoditi gli autoveicoli soggetti a rimozione deve essere opportunamente recintata per tutta la sua estensione.
Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso alla depositeria in qualsiasi momento al personale della Polizia Municipale, per motivate esigenze di controllo.
ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI
La Polizia Municipale potrà svolgere accertamenti e controlli in qualsiasi momento sui mezzi impiegati e sul personale, sulle modalità operative e sui risultati delle operazioni di rimozione, trasporto e deposito. Il personale della Polizia Municipale inoltre controllerà affinché il servizio previsto nel presente capitolato sia eseguito nel tempo e nei modi prescritti segnalando per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate.
Il concessionario ha l’obbligo di inviare alla Polizia Municipale, entro una settimana dal giorno dell’avvenuta rimozione, l’elenco aggiornato di tutti i veicoli giacenti presso la ditta suddetta, al fine di consentire agli operatori suddetti l’adozione immediata di tutti gli atti necessari.
L’inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l’applicazione di penali.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA:
L’Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 16, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Spoleto al risarcimento del maggior danno.
ART. 11 - DANNI
Il Concessionario tiene indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant’altro possa aver causa direttamente o indirettamente dalle attività di cui alla presente concessione. Durante l’esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente dell’Amministrazione e/o cose di loro proprietà, causati dall’operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni di cui alla presente concessione.
A tal fine, prima dell'inizio del contratto il concessionario dovrà esibire regolare polizza assicurativa stipulata con compagnia di assicurazione con evidenziati i massimali assicurativi a copertura dei rischi conseguenti lo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara, previsti dall’art. 4 del D.M. 401/1998.
ART. 12 – ASSICURAZIONI PERSONALE
Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, ecc. riguardanti il personale adibito al servizio in concessione sono a carico del concessionario ed in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni; pertanto il concessionario terrà sollevato il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio oggetto della presente gara.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. Vista la particolare natura delle prestazioni da rendersi, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare il Concessionario ad adempiere immediatamente con l'avvertenza che, qualora il Concessionario non adempia, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) Frode nell’esecuzione del servizio;
b) Inadempimento alle disposizioni contrattuali o alle disposizioni impartite dalla Direzione PMS circa i tempi di esecuzione;
c) Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
d) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) Sospensione del servizio senza giustificato motivo;
f) Cessione anche parziale del contratto;
g) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per causa del concedente o per cause naturali e questi non provveda, entro breve termine, alla loro sostituzione;
h) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 10.
In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario originario, salvo l’eventuale danno ulteriore.
Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso il concessionario non avrà diritto al riconoscimento ad alcun onere a qualsiasi titolo richiesto.
ART. 14 – SUB AFFIDAMENTO
Il concessionario deve svolgere direttamente i servizi oggetto di concessione. E’ concesso il solo subaffidamento della rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a Kg. 3.500. Il sub-affidamento è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-affidatari e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
ART. 15 - RECESSO
Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunziare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine di cui all'art. 2. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il concedente sia posto in grado di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione. In ogni caso il concessionario è tenuto a svolgere il servizio fino alla individuazione del nuovo gestore.
ART. 16 - PENALI
Per ogni singola inadempienza della ditta aggiudicataria ad una delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) che verrà versata direttamente dal concessionario o prelevata dalla cauzione di cui al precedente art. 10 con relativo obbligo da parte della ditta di reintegrare detto fondo entro 10 giorni dalla data del prelievo, o trattenuta sulle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dall’Amministrazione concedente al concessionario.
Resta salva la facoltà dell’amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell’inadempienza contestata e del danno subito e della ripetitività della mancanza.
In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute.
La contestazione dell’addebito viene inviata tramite PEC al concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni ed in casi d’urgenza entro 24 ore.
Qualora il concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.
L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
ART. 17 - SPESE
Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico del concessionario.
ART. 18 - REVOCA
La concessione potrà essere revocata, indipendentemente dalle scadenze di cui all'art. 2, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
L’Aggiudicatario o il subaffidatario che ha notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: Z9A1B951C8.
ART. 20 – CLAUSOLA DI LEGALITA'
1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alle Amministrazioni Concedenti e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
2. Le Amministrazioni concedenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte delle Amministrazioni concedenti Comune è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all’art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.
ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art.32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento-, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 01.02.2016, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Spoleto.
Il Dirigente sostituto del Comandante della Polizia Municipale Arch. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.