ARPA LIGURIA
ARPA LIGURIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AUTOMATICO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Articolo 1 - Oggetto del Capitolato e Definizioni 3
Articolo 2 - Durata ed esecuzione del Servizio 3
Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio. 4
Articolo 3.1 - Manutenzione preventiva. 4
Articolo 3.2 - Manutenzione correttiva 5
Articolo 3.3 - Altre attività richieste 6
Articolo 3.4 - Attività opzionali 6
Articolo 4 - Interventi per eventi accidentali 6
Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti 9
Articolo 7 - Riconsegna dei Beni Oggetto del Servizio 10
Articolo 8 - Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito 11
Articolo 9 - Oneri a carico dell’Impresa 11
Articolo 10 - Proprietà degli elementi sostituiti 13
Articolo 11 - Obblighi per la Sicurezza 13
Articolo 12 - Criterio aggiudicazione 15
Articolo 12.1 - Punteggio tecnico 15
Articolo 13 - Clausola di riservatezza 18
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali 19
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari 19
Articolo 16 - Disposizioni finali e normativa di riferimento 19
Allegato 1 - Consistenza delle Rete
Allegato 2 - Anagrafica e dotazione sensoristica e componentistica della Rete Allegato 3 - Programmi e tempi della manutenzione preventiva
Allegato 4 - Criteri e tempi della manutenzione correttiva Allegato 5 - Altre attività richieste
Allegato 6 - Prezziario componentistica ed attività accessorie
Allegato 7 - DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze
Articolo 1 - Oggetto del Capitolato e Definizioni
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento ad un prestatore di servizi, d’ora innanzi indicato con l’abbreviazione Impresa, del servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio automatico in telemisura della qualità dell’aria, costituiti da postazioni fisse e mobili, strumentazione stand- alone per misura/campionamento del particolato e strumentazione di riferimento.
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), d’ora innanzi indicata anche come Amministrazione rappresenta L’Ente Appaltante che gestisce la Rete anche per conto della Regione Liguria e di altri Enti proprietari.
La localizzazione, le caratteristiche e la consistenza delle apparecchiature che costituiscono la Rete oggetto del presente Capitolato sono descritte negli Allegati 1 e 2.
Il Direttore del Dipartimento SATURN identifica i Referenti Tecnici Operativi di ciascun sistema di monitoraggio o matrice, a cui attiene l’attività di supervisione del Contratto, il controllo del funzionamento della Rete, l’attivazione del servizio di manutenzione correttiva e li comunicherà all’Impresa.
L’Impresa, entro 5 giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, dovrà fornire all’Amministrazione i nominativi e le referenze del Responsabile di commessa, in accordo con quanto già dichiarato in sede di offerta tecnica. Nel caso in cui l’aggiudicatario della gara di cui trattasi consista in un Raggruppamento o Associazione temporanea di imprese (RTI o ATI) o Consorzio dovrà essere indicato un unico Responsabile di commessa con cui l’Amministrazione dovrà interfacciarsi per qualsiasi esigenza relativa al Contratto in essere.
Articolo 2 - Durata ed esecuzione del Servizio
Il servizio di manutenzione oggetto del presente Capitolato avrà una durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contatto, con possibilità da parte dell’Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore triennio entro il termine di scadenza.
L’esercizio del diritto di opzione determinerà automaticamente l’obbligo dell’aggiudicatario di continuare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali per l’ulteriore durata del Contratto, alle medesime originarie condizioni contrattuali. All’atto del rinnovo del Contratto l’Amministrazione, dietro formale richiesta da parte dell’Impresa, adeguerà l’importo contrattuale secondo l’incremento dell’indice medio ISTAT dell’ultimo triennio contrattuale.
Nel caso in cui l’Amministrazione intenda esercitare il diritto di opzione le eventuali prestazioni aggiuntive su base triennale saranno in numero riproporzionate sul periodo di rinnovo.
Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio.
Il servizio richiesto è finalizzato all’ottenimento del massimo numero di dati validi in tempo reale nella banca dati del sistema, pertanto l’importo contrattuale pagato dall’Amministrazione potrebbe essere gravato dalle penali applicate anche in funzione dei dati effettivamente disponibili.
Il Servizio si articola in diverse forme di prestazioni:
▪ la manutenzione preventiva che ha lo scopo di eseguire periodicamente tutte quelle operazioni finalizzate alla conservazione della Rete contribuendo al mantenimento delle condizioni di corretto funzionamento e di un adeguato livello di efficienza del sistema di monitoraggio stesso; comprende pertanto tutte le operazioni di periodica revisione, controllo, taratura e quant’altro serve ivi compreso il materiale di consumo;
▪ la manutenzione correttiva necessaria al fine di eliminare eventuali malfunzionamenti al sistema o ai singoli componenti costituitivi, in modo da ripristinare così le normali condizioni di funzionamento; comprende sia la manodopera che l’eventuale riparazione e/o sostituzione di parti od apparati come meglio specificato in seguito;
▪ ulteriori servizi volti a massimizzare l’efficienza complessiva del sistema.
Tutte le attività di manutenzione, preventiva o correttiva, e di garanzia QA/QC degli strumenti devono essere registrate dall’Impresa sul sistema informativo di documentazione messo a disposizione dall’Amministrazione, così come gli interventi legati ad eventi accidentali. La registrazione sul sistema deve essere effettuata dall’Impresa, sul sistema informatico messo a disposizione da Arpal entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data dell’intervento.
Al fine della corretta valutazione del lavoro eseguito e delle relative spettanze, Il buon esito delle attività effettuate sarà ratificato solo quando l’Agenzia darà il suo assenso.
Articolo 3.1 - Manutenzione preventiva.
Durante la manutenzione preventiva l’Impresa dovrà garantire l’effettuazione delle visite xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx secondo le modalità e le tempistiche riportate nell’Allegato 3 con le integrazioni ed i miglioramenti eventualmente proposti nell’ambito dell’offerta tecnica.
L’Impresa si impegna inoltre a fornire annualmente all’Agenzia il calendario degli interventi programmati. Le date di esecuzione degli interventi dovranno rispettare le tempistiche indicate nell’Allegato 3, salvo diverso preventivo accordo con l’Agenzia.
Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verranno applicate le penali come meglio specificato nel relativo paragrafo.
È fatto obbligo all’Impresa di segnalare immediatamente all’Agenzia le anomalie, le rotture o i malfunzionamenti degli strumenti e della centralina nel suo complesso rilevati durante gli interventi di manutenzione preventiva.
I materiali usurabili e i materiali di consumo (quali ad esempio batterie, interruttori differenziali / magnetotermici, campioni di lavoro) che dovranno essere sostituiti durante le attività manutentive sono a totale carico dell’Impresa.
Rientrano tra le attività previste dalla manutenzione preventiva gli interventi di derattizzazione degli ambienti confinati, nonché quanto necessario a limitare la presenza di insetti nella componentistica di stazione.
Articolo 3.2 - Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva si attiva quando l’Agenzia riscontra un’anomalia di funzionamento di una qualsiasi parte costitutiva del Sistema e segnala all’Impresa la necessità di intervenire mediante apposita comunicazione scritta.
La manutenzione correttiva può attivarsi altresì quando il personale dell’Impresa nel corso delle operazioni di manutenzione preventiva riscontra malfunzionamenti rientranti nelle prestazioni previste dal presente Capitolato. In questo caso il personale in questione comunicherà tempestivamente il malfunzionamento all’Agenzia.
L’Impresa deve portare a termine l’intervento di sostituzione di componenti, o di ripristino rispettando la tempistica indicata nell’Allegato 4.
Gli interventi di manutenzione correttiva sono da considerarsi in numero illimitato e sono a totale carico dell’Impresa.
Tutte le parti di ricambio dovranno avere caratteristiche pari o superiori a quelle originariamente installate e, laddove applicabile, andranno corredate da certificato di taratura in laboratorio.
Oltre a questo, nel caso in cui i componenti/apparati di ricambio installati siano differenti dai modelli attualmente presenti sulla Rete dovrà essere fornita dall'Impresa anche la relativa manualistica ed eventualmente il SW e HW necessari alla configurazione.
In caso di fornitura di nuovi materiali o apparecchiature anche di terzi il relativo canone di manutenzione correttiva sarà applicato al 50% per il periodo della garanzia.
Le attività che vengono eseguite al fine di eliminare i malfunzionamenti devono essere descritte e rendicontate utilizzando un apposito sistema informativo messo a disposizione dall’Amministrazione e sono comprese nel costo forfetario del Contratto.
Articolo 3.3 - Altre attività richieste
L’Allegato 5 “Altre attività richieste” riporta l’elenco degli ulteriori servizi/migliorie che l’Amministrazione intende richiedere, volti a massimizzare l’efficienza complessiva dell’intero sistema.
Articolo 3.4 - Attività opzionali
Sarà facoltà dell’Amministrazione effettuare nell’arco della durata del contratto attività opzionali che non sono vincolanti per l’Amministrazione e non sono oggetto ai fini della valutazione ma per le quali dovrà essere riportato il prezziario secondo lo schema di Allegato 6.
Nel dettaglio per la Rete di Qualità dell’Aria l’Amministrazione si riserva di affidare la manutenzione relativa alla ‘componentistica di acquisizione periferica in prima istanza in capo ad Arpal.
Articolo 4 - Interventi per eventi accidentali
Qualora effettuato un intervento e rilevato un danno l'Impresa ritenesse che lo stesso non rientri tra quelli previsti dal presente Capitolato (danni per eventi accidentali), sarà tenuta a segnalare tempestivamente la circostanza all’Agenzia.
L’Impresa dovrà comunque garantire provvisoriamente il ripristino delle condizioni operative per i danni per eventi accidentali relativi alle sole apparecchiature/componentistiche ma non per le parti strutturali; i materiali forniti, per un periodo massimo di 12 mesi al fine di consentire all’Amministrazione di procedere all’acquisto, dovranno avere caratteristiche pari o al più superiori a quelli sostituiti.
L’Impresa sarà poi tenuta a presentare celermente il progetto di ripristino complessivo comprensivo dei tempi di realizzazione e un preventivo di spesa redatto in accordo agli importi unitari riportati nell’offerta economica.
L’intervento dovrà essere autorizzato preventivamente dall’Amministrazione la quale potrà decidere se escludere l’apparecchiatura dal Contratto o se provvedere, anche con eventuali modifiche, al ripristino della piena operatività.
In quest’ultimo caso l’Amministrazione specificherà i tempi concessi per l’intervento; durante il periodo di fuori servizio e fino alla scadenza del tempo concesso non si darà luogo al calcolo delle penali.
Nessuna pretesa di compenso potrà essere avanzata:
▪ relativamente ai sopralluoghi finalizzati ad accertare la sussistenza di danni per eventi accidentali e a definire il preventivo per il ripristino;
▪ ove venissero effettuate attività di ripristino non comprese nel presente Capitolato senza previa autorizzazione.
Per maggior chiarezza si riportano di seguito le cause ed eventi in conseguenza dei quali il ripristino delle apparecchiature viene a considerarsi come intervento per eventi accidentali: furto, rapina, atti vandalici, incendio, danni da eventi atmosferici, danni accidentalmente provocati da terze persone o da animali, sisma, sabotaggio, tumulti, sommosse, atti di terrorismo.
Articolo 5 - Penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati per iscritto all’Impresa, la quale avrà 15 giorni solari per la presentazione delle relative controdeduzioni; decorso tale termine senza che l’Impresa abbia inviato alcuna comunicazione o che quest’ultima giunga oltre il termine indicato, ovvero nel caso di non accettazione delle controdeduzioni, la penale sarà comunque applicata.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è previsto.
Qualora non fosse possibile effettuare un determinato intervento di manutenzione per comprovate cause non dipendenti dall’Impresa, non verrà applicata alcuna penale.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo contrattuale annuo, poiché arrivati a questo limite l’Amministrazione potrà procedere, previo avvio del procedimento secondo quanto previsto dall’art. 108 dlgs 50/2016, alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.
Sono definite le seguenti penali generali:
1. manutenzione preventiva:
a. ritardo nell’intervento rispetto le tempistiche indicate euro 150,00 per ogni giorno di ritardo e per singolo intervento oltre la tolleranza prevista (vedasi Allegato 3);
b. carente esecuzione delle prestazioni (mancata verifica dell’integrità e della funzionalità della strumentazione, mancata sostituzioni di componenti guaste) euro 250,00 per singolo intervento.
2. ritardo nell’intervento di manutenzione correttiva per cause imputabili all’Impresa: euro 150,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo oltre la tempistica prevista se non
altrimenti preventivamente concordato con l’Agenzia (vedasi l’Allegato 4). Qualora l’Impresa accumuli nel corso di un’annualità del Contratto un ritardo complessivo superiore a giorni 45 (quarantacinque) l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il Contratto;
3. mancata o incompleta o ritardo annotazione sul sistema informativo proprietario delle operazioni effettuate dopo ogni intervento: euro 30,00 per ogni giorno di ritardo per ogni intervento per il quale non siano state riportate tutte le informazioni necessarie sul sistema;
4. mancato raggiungimento del rendimento mensile previsto per ogni parametro arrotondato all’intero; il rendimento mensile (Rmi) riferito a ciascuna tipologia di parametro monitorato della centralina i-esima si definisce come:
Rm = Ndi ×100
i Nt
i
dove:
Ndi = Numero mensile di dati validi acquisiti dalla centralina i-esima per ciascun parametro osservato
Nti = Numero mensile teorico di dati che la centralina i-esima dovrebbe produrre per lo specifico parametro osservato
Il calcolo del denominatore Nti dipenderà anche dalla frequenza di acquisizione che potrà essere diversa a seconda del parametro analizzato.
Saranno esclusi dal computo delle penali la perdita di dati dovuta a:
• ritardo nelle chiamate per interventi di manutenzione correttiva da parte dell’Amministrazione,
• danni per eventi accidentali, a meno dei tempi del ripristino provvisorio delle condizioni operative eventualmente proposti in sede di offerta.
Non saranno altresì conteggiate le ore lavorative a partire dalla richiesta di intervento secondo quanto definito in Allegato 4.
Il calcolo del valore del rendimento mensile sarà effettuato dall’Amministrazione e verrà comunicato all’Impresa nel caso di mancato raggiungimento del rendimento mensile previsto.
Con dato valido si intende quel dato che soddisfa i criteri di validazione, siano essi automatici e gestiti direttamente dalla centralina, siano essi manuali nei quali l’operatore deve intervenire direttamente.
Nel caso di rendimento mensile inferiore ad una prefissata soglia, l’Amministrazione applicherà una penale all’Impresa quantificata nella seguente tabella:
Rendimento mensile per parametro [%] | Importo penale per parametro [€] |
Superiore o uguale a 90% | Nessuna penale |
Compreso tra 80% e 89% | 100,00 |
Compreso tra 70% e 79% | 150,00 |
Compreso tra 60% e 69% | 200,00 |
Compreso tra 50% e 59% | 300,00 |
Inferiore o uguale a 49% | 500,00 |
In caso di proposta migliorativa tutti gli intervalli di soglie saranno riparametrizzati in funzione della differenza tra il valore massimo del rendimento indicato (90%) e quello offerto.
5. mancato spostamento di una stazione entro il termine previsto: euro 500,00 per ogni settimana di ritardo. Per il calcolo della penale anche il singolo giorno di ritardo verrà arrotondato alla settimana intera.
Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti; la fatturazione dovrà avere cadenza mensile e l’importo andrà mensilmente rimodulato a seconda delle variazioni della Rete occorse nel mese.
Dovranno essere inoltre esplicitati gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.
La fattura dovrà essere intestata, a Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0 (c.f. e P.IVA 01305930107) ed essere inviata esclusivamente al Sistema d’Interscambio, utilizzando il conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale verrà bonificato il pagamento (ARPA è soggetta allo “split payment“), il codice univoco (CU) e il codice identificativo gara (CIG) sotto indicati:
• CU: 1UOGO4, rete qualità dell’aria (UO Stato Qualità dell’Aria),
• CIG…………..
Nel caso d’installazione/disinstallazione di componenti o stazioni verrà corrisposto l’intero canone mensile se l’attività sarà eseguita entro il 15 del mese, altrimenti il canone verrà corrisposto a partire dal mese successivo.
Nel caso di errori in eccesso o in difetto, gli stessi verranno conguagliati nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione degli errori riscontrati.
Nel caso in cui l’aggiudicatario della gara di cui trattasi consista in un Raggruppamento o Associazione temporanea di imprese (RTI o ATI) o Consorzio, per ogni singolo componente della Rete per cui è corrisposto un canone, nell’offerta tecnica dovrà essere specificato quale delle imprese facente parte dell’ATI/RTI/Consorzio svolga effettivamente il servizio di manutenzione su quello specifico componente. Quanto sopra al fine di poter quantificare il corretto compenso dovuto ad ognuna delle Imprese facenti parte dell’ATI/RTI/Consorzio. Alternativamente l’RTI/ATI/Consorzio potrà dichiarare nell’offerta tecnica la propria disponibilità a presentare fatturazione esclusivamente a carico dell’Impresa indicata come mandataria dell’ATI/RTI o di una sola delle imprese consorziate.
Considerata la sistematica evoluzione della Rete di monitoraggio in termini di posizionamento delle centraline, parco sensori e modalità di comunicazione, qualora, nel corso del periodo di validità del contratto di manutenzione, il Sistema dovesse subire modificazioni, in espansione od in riduzione, con conseguente aumento o diminuzione del relativo valore, l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni previste nel contratto. I prezzi applicati per le diverse tipologie di intervento saranno eventualmente soggetti all’applicazione dell’articolo 106, D.lgs. 50/2016 e ssmmi. L’importo dovuto sarà calcolato sulla base del numero di mesi a partire dall’inserimento/disinserimento in contratto fino alla scadenza dell’annualità.
In caso di interventi imprevisti non compresi nell’offerta ma resisi necessari (ad esempio per nuove disposizioni di legge), l’Impresa dovrà produrre dettagliata offerta e l’Ente Appaltante procederà ad un’analisi della stessa sulla base dei correnti valori di mercato ed in analogia con quelli pattuiti; questi nuovi prezzi rimarranno validi per il rimanente periodo di durata del servizio di manutenzione.
Articolo 7 - Riconsegna dei Beni Oggetto del Servizio
Al termine del contratto i sistemi di monitoraggio dovranno essere riconsegnati dalla Ditta aggiudicataria nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso.
Non oltre due mesi prima del termine della gestione ossia della scadenza finale del contratto, Xxxxx potrà provvedere, tramite un proprio tecnico verificatore/collaudatore, ad eseguire una verifica generale conclusiva dei sistemi di monitoraggio dati in consegna all’Impresa.
Articolo 8 - Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora l’aggiudicatario non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.
Il subappalto è condizionato all’accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.
L’aggiudicatario dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente Capitolato.
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Amministrazione copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L’Amministrazione non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
Articolo 9 - Oneri a carico dell’Impresa
La Ditta aggiudicataria, nell’ambito del servizio manutentivo oggetto dell’appalto, dovrà essere dotata di idonea strumentazione per la corretta esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato Tecnico.
L’Impresa è tenuta inoltre a:
a. assumere a proprio carico tutte le spese inerenti alla stipulazione del Contratto ed alla sua registrazione fiscale;
b. assumersi la completa responsabilità per danni a persone ed a cose, causati in pendenza dell’esecuzione di qualsivoglia intervento connesso al servizio di manutenzione;
c. eseguire a propria cura e spese eventuali lavori provvisionali e ciò anche se la relativa valutazione non risulta esplicitamente nell’offerta;
d. assumere a proprio carico le spese di assicurazione per furto e danni a terzi e le spese per le occupazioni temporanee di depositi, cantieri, baraccamenti ecc. in terreni di proprietà pubblica e/o privata nonché i costi per le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;
e. attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona e nel periodo dell’esecuzione dei lavori, e ciò anche qualora l’Impresa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse;
f. mettere a disposizione per tutta la durata del Servizio di manutenzione, il personale necessario alla sorveglianza dei lavori stessi ed i mezzi di trasporto idonei al raggiungimento delle località ove gli interventi si svolgono;
g. fornire personale, attrezzature e mezzi d’opera e quanto altro relativamente:
- alle verifiche in contraddittorio;
- ai sopralluoghi finalizzati ad accertare la sussistenza di danni per eventi accidentali e a definire il preventivo per il ripristino.
h. provvedere, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, al reperimento, fornitura e trasporto dell’energia elettrica, acqua potabile o industriale, gas, ecc., occorrente per l’esecuzione degli interventi oggetto del presente Capitolato, sollevando l’Amministrazione da ogni onere e responsabilità;
i. assicurare la riservatezza di tutte le operazioni al fine di garantire che i dati restino di esclusiva proprietà e disponibilità dell’Amministrazione;
j. farsi carico di tutti gli oneri relativi allo smaltimento, secondo la vigente normativa in materia, delle apparecchiature e dei materiali di consumo esausti, fuori uso o non più sostituibili, di eventuali sorgenti radioattive, dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi prodotti durante le operazioni previste nel presente Capitolato. La documentazione attestante l’avvenuto corretto smaltimento dovrà essere trasmessa all’Amministrazione;
k. farsi carico di tutti gli oneri inerenti il prelievo e la riconsegna delle attrezzature;
l. svolgere, a nome e per conto dell’Ente Appaltante, tutte le pratiche occorrenti per il rilascio delle eventuali concessioni, autorizzazioni o nulla osta che si rendessero necessari per l’esecuzione delle operazioni e degli interventi previsti nel servizio di manutenzione (ad esempio pulizia sito da vegetazione che ostacola il funzionamento di una stazione o la lettura asta idrometrica in alveo).
Non sono a carico dell’Impresa tutte le spese relative al pagamento dei:
a. canoni di ospitalità di stazioni;
b. canoni dei consumi energetici;
c. canoni di trasmissione dati se non altrimenti specificato.
Articolo 10 - Proprietà degli elementi sostituiti
I materiali forniti in sostituzione definitiva si intendono resi in permuta delle parti sostituite e si intendono ceduti ad Arpal.
L’Impresa, salvo diversi accordi con l’Agenzia, dovrà consegnare all’Amministrazione i componenti residuati da interventi di manutenzione correttiva o per eventi accidentali al fine di consentire le necessarie procedure inerenti il fuori uso dei beni inventariati ovvero le altre registrazioni di natura contabile conseguenti alla sostituzione dell’intero bene. Le componenti restituite dovranno obbligatoriamente recare un’etichetta che permetta di risalire alla loro collocazione originaria.
Una volta conclusa questa procedura, se richiesto da Arpal, l’Impresa, a suo onere e spese, dovrà procedere allo smaltimento dei componenti di cui trattasi e produrre la documentazione attestante l’avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti a norma di legge.
Articolo 11 - Obblighi per la Sicurezza
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’Impresa fornirà tutta la documentazione necessaria in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente compreso l’elenco dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) e delle misure di prevenzione e protezione da adottare per svolgere tutte le attività previste dal presente Capitolato.
Per l’espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi da interferenze per i quali è allegato al presente Capitolato il DUVRI (Allegato 7 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) il quale costituisce specifica tecnica ai sensi all’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e pertanto è parte integrante della documentazione predisposta per la formulazione dell’offerta, in quanto fornisce ai soggetti partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività, l’individuazione e la valutazione dei rischi derivanti da interferenze e la stima dei relativi costi per la gestione delle interferenze stesse.
È consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al DUVRI. L’aggiudicatario ha l’obbligo di compilare tutta la modulistica relativa alla sicurezza allegata al presente documento:
▪ compilare quanto riportato nel MOD APPR 01 AR REV07 (Requisiti dell’operatore economico);
▪ leggere, far proprio e firmare quanto riportato nel Contratto di Sicurezza (MOD-DVDR-05- AR);
▪ ai soli fini degli obblighi previsti dall’art. 26, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, l’operatore economico dovrà leggere, far proprio, firmare ed eventualmente integrare quanto riportato nel MOD-DVDR-07-AR in relazione alle esigenze di coordinamento e informazione;
▪ confermare in modo esplicito la stima degli oneri della sicurezza e indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Impresa dovrà reperire all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx (→ Agenzia → bandi e avvisi → di gara → cerca documento) i seguenti moduli che dovranno essere stampati, compilati, firmati e trasmessi contestualmente all’offerta:
1. MOD-FORN-03-AR Requisiti del contraente
2. MOD-DVDR-02-AR Elenco attrezzature del contraente
3. MOD-DVDR-03-AR Elenco del personale del contraente
4. MOD-DVDR-05-AR Contratto di sicurezza (firmato per accettazione).
I seguenti documenti, presenti sul sito, dovranno essere compilati durante la riunione di coordinamento tra Arpal e il contraente:
1. VER-DVDR-01-AR Atto di coordinamento
2. MOD-DVDR-04-AR Elenco attrezzature Arpal usate dal contraente.
Per ulteriori informazioni in materia di Prevenzione e Protezione le ditte partecipanti potranno rivolgersi formalmente al Servizio di Prevenzione e Protezione di Arpal.
Articolo 12 - Criterio aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, previo accertamento della rispondenza dell’offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato. Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nei seguenti criteri:
▪ tecnici (qualità): max punti 70, suddivisi nei sub-criteri e sub-pesi ponderali di seguito specificati;
▪ economici (prezzo): max punti 30.
Il Punteggio Totale attribuito a ciascuna offerta è PTOT = PT + PE
ove:
PT = punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica;
PE = punteggio complessivo attribuito all’offerta economica.
La valutazione della congruità dell’offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Articolo 12.1 - Punteggio tecnico
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà assegnato da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che avrà facoltà di richiedere ai soggetti concorrenti tutti i chiarimenti ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni (resta inteso in ogni caso che non sarà possibile soccorso istruttorio sull’offerta tecnica). La Commissione Giudicatrice sarà selezionata analizzando le competenze tecnico-scientifiche specifiche dei suoi componenti in relazione all’oggetto della gara, al fine di assicurare che il giudizio espresso dai membri della Commissione risulti pertinente in relazione al contenuto specifico delle offerte presentate.
Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica (PT ) è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub criteri presenti nell’offerta tecnica. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione dei punteggi si applicherà il “metodo aggregativo compensatore” secondo la seguente formula:
PT (a) = Σn [ Wi * V(a)i ] ove:
PT(a) = punteggio tecnico complessivo dell’offerta (a);
∑n= sommatoria;
n = numero totale degli elementi di valutazione;
Wi = peso o punteggio attribuito all’elemento di valutazione (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento variabile tra zero e uno.
Di seguito si fornisce una tabella dei “criteri” con la descrizione completa delle valutazioni attribuibili e dei relativi coefficienti.
Valutazione | Descrizione | Coefficiente attribuito V(a)i |
Nessuno | La soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l’utilità generale dell’offerta | 0 |
Limitato | La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l’utilità generale dell’offerta. | 0.25 |
Significativo | La soluzione proposta è trattata in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese. | 0.50 |
Buono | La soluzione proposta è trattata in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo migliorativo alle attese. | 0.75 |
Ottimo | La soluzione proposta è trattata in modo più che esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese. | 1.00 |
Per ciascun sub criterio individuato nella “Tabella criteri” ciascun Commissario determina la valutazione attribuibile ad ogni concorrente (offerta) come riportato nella “Tabella Valutazione Coefficienti” individuando il relativo coefficiente (compreso tra 0 ed 1).
Successivamente per ogni sub criterio viene determinata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario.
Per ciascuna offerta si procede a calcolare il punteggio di ciascun sub criterio moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti determinata al punto precedente per il punteggio massimo attribuito al medesimo sub criterio .
Si procede a determinare il punteggio relativo a ciascun criterio sommando i punteggi così ottenuti dei relativi sub criteri. A questo punto si procede alla riparametrazione di ciascun criterio attribuendo il punteggio massimo al concorrente che ha conseguito il punteggio più elevato per il criterio in questione e proporzionando ad esso il punteggio conseguito dagli altri concorrenti. Il punteggio tecnico totale verrà dato dalla somma dei punteggi dei criteri come sopra determinati. Successivamente la Commissione procederà alla verifica dell’eventuale presenza di offerte tecniche con punteggio inferiore a 35 punti ai fini della non ammissione alle successive fasi della procedura. Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione. Il risultato di ogni calcolo verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.
Griglia valutazione offerte tecniche
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà i 70 punti massimi raggiungibili come descritto di seguito:
Criteri di valutazione | Punteggio max sub criterio | Punteggio max criterio | |
A | Efficacia della proposta nel suo complesso in riferimento agli obiettivi dell’Amministrazione ed alla specificità del sistema con particolare attenzione alla adozione di soluzioni volte a minimizzare l’impatto ambientale | 24 | |
a1) grado di approfondimento ed accuratezza della proposta presentata in riferimento alla specificità del sistema; | 4 | ||
a2) miglioramento delle prestazioni di affidabilità e continuità operativa delle apparecchiature esistenti e del sistema nel suo complesso; | 6 | ||
a3) organizzazione adottata per l’esecuzione (organigramma, ruoli e compiti di responsabilità, anzianità di servizio, meccanismi di relazione interna all’apparato organizzativo e di relazione con l'Amministrazione) e la rendicontazione dei servizi svolti (modalità organizzative ed operative, tempistiche di aggiornamento dei rapporti di intervento); | 6 | ||
a4) qualità della formazione proposta per il personale dell’Amministrazione delegato alla gestione del sistema; | 4 | ||
a5) adeguatezza della struttura organizzativa proposta per lo specifico appalto (strumentazione anche sostitutiva, mezzi, attrezzature comprese caratteristiche del parco automezzi dedicati al contratto e numero sedi operative sul territorio regionale). | 4 | ||
B | Qualità del know-how e dello staff specifico relativo allo svolgimento di servizi di manutenzione per reti di monitoraggio operative in tempo reale come quello in oggetto: | 16 | |
b1) livello di conoscenza di sistemi analoghi per architettura, tecnologie delle componenti e dei sistemi di comunicazione, connesse con la gestione di tutte le problematiche inerenti la sua manutenzione; | 5 | ||
b2) consistenza (numero) postazioni con almeno tre parametri chimici manutenute con continuità per la rete qualità aria in 3 anni nell'ultimo quinquennio oltre quelle previste dai requisiti (20 stazioni) fino ad un massimo di 50 stazioni (3 punti), anche per conto di soggetti diversi. | 6 | ||
b3) certificazioni UNI-ISO connesse al servizio | 5 | ||
C | Manutenzione preventiva, in riferimento alle modalità operative offerte che assicurino: | 10 | |
c1) miglioramenti proposti rispetto all’insieme di misure e controlli previsti in Capitolato tecnico; | 5 | ||
c2) garanzia della continuità operativa del sistema e della miglior qualità funzionale delle apparecchiature | 5 |
Criteri di valutazione | Punteggio max sub criterio | Punteggio max criterio | |
D | Manutenzione correttiva, e fornitura e installazione di componenti di ricambio in riferimento alle modalità operative offerte che concorrano ad assicurare le migliori garanzie di qualità del servizio: | 20 | |
d1) riduzione dei tempi di ripristino delle apparecchiature in sito per gli interventi correttivi; | 5 | ||
d2) modalità operative degli interventi per eventi accidentali, in riferimento alle specificità del sistema con particolare riferimento alle tempistiche di ripristino provvisorio delle condizioni operative | 5 | ||
d3) modalità di gestione del magazzino ricambi/strumenti sostitutivi dedicati al contratto per garantire la reperibilità e pronta disponibilità dei componenti di ricambio ed al fine di ottimizzare il tempo di intervento. | 6 | ||
d4) disponibilità ad effettuare interventi correttivi nelle giornate di Sabato e Domenica, incluse festività. | 4 |
La Relazione Tecnica dovrà essere al più di 80 facciate A4 (carattere arial 11, interlinea 1,5, orientamento verticale, margine normale). Nel computo delle pagine non verranno conteggiate quelle relative alle eventuali certificazioni.
Sarà facoltà della Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, richiedere chiarimenti e precisazioni in relazione ad eventuali ambiguità o punti oscuri. Si segnala, inoltre, che i singoli aspetti delle proposte saranno valutati con riferimento ad un solo fattore di valutazione, onde si sconsiglia la ripetitività e sovrabbondanza, o la presentazione di contenuti non strettamente attinenti all’oggetto di valutazione.
La proposta tecnica dovrà essere articolata seguendo i contenuti della tabella relativa ai criteri di valutazione di cui sopra.
Articolo 13 - Clausola di riservatezza
La ditta aggiudicataria è tenuta all’obbligo di riservatezza e segretezza riguardo ai documenti e/o informazioni e/o notizia di cui venisse, anche casualmente, a conoscenza o in possesso nell’esercizio delle sue attività e servizi secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Articolo 16 - Disposizioni finali e normativa di riferimento
L’aggiudicatario è parimenti tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di riferimento. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per tutto quanto non espressamente normato si fa espresso rinvio al diritto italiano.
Per ogni eventuale controversia non risolvibile in xxx xxxxxxx x competente il Foro di Genova. È escluso l’arbitrato.