CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI E DELLE PULIZIE DEGLI AMBIENTI DELLO STABULARIO DELL’IRCCS CRO DI AVIANO, INCLUSO IL MONITORAGGIO SANITARIO E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLE RELATIVE ATTIVITÀ DI RICERCA.
CIG 9656138129
SOMMARIO
art. 1 OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
art. 2 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E REVISIONE PREZZI art. 3 SPECIFICHE DEL SERVIZIO
art. 4 MODALITA’ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO art. 5 STRUTTURA E ATTREZZATURE
art. 6 PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE E RISCHI INTERFERENZIALI art. 7 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
art. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE art. 9 OBBLIGHI A CARICO DELL’ISTITUTO
art. 10 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO art. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
art. 12 GARANZIE
art. 13 SUBAPPALTO
art. 14 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE art. 15 CLAUSOLA PENALE
art. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE E RECESSO art. 17 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
art. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI art. 19 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
art. 20 VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’ art. 21 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
art. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 3, L. N. 136/2010 art. 23 RISERVE E CONTROVERSIE
art. 24 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI art. 25 SPESE CONTRATTUALI
art. 26 RINVIO AD ALTRE NORME
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è il servizio di gestione del mantenimento e cura degli animali e della pulizia degli ambienti dello stabulario dell’IRCCS CRO di Aviano (in seguito indicato Istituto o CRO o stazione/Amministrazione appaltante), incluso il monitoraggio sanitario e il supporto tecnico - specialistico alle relative attività di ricerca.
Il servizio in appalto comprende le attività descritte nel presente Capitolato speciale d’appalto (in seguito indicato CSA), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Il mantenimento e cura degli animali da laboratorio secondo le procedure operative interne e nel rispetto della vigente normativa in materia;
b) il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie adeguate mediante pulizia e sanificazione degli ambienti e dei materiali dello stabulario;
c) il fornire attività di supporto tecnico specialistico ai ricercatori;
d) il monitoraggio sanitario delle colonie murine secondo le specifiche tecniche riportate nel presente CSA;
e) la fornitura di mangimi, lettiera e altro materiale (es. attrezzi e materiali di pulizia, divise e dispositivi di protezione del personale stabularista, ecc.).
Le caratteristiche prestazionali del servizio in appalto sono descritte nel successivo articolo 3 “Specifiche della fornitura”.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara e soggetto a ribasso, per il periodo di 36 mesi è quantificato in € 432.000,00, più € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA nella misura di legge.
Nel corrispettivo suindicato si considerano interamente comprese tutte le attività ed oneri accessori connessi allo svolgimento del servizio indicati nei successivi articoli, inclusi:
⮚ Mantenimento e cura degli animali e pulizia degli ambienti
⮚ Fornitura di mangimi, lettiere e altro materiale
⮚ Monitoraggi sanitari
⮚ Supporto tecnico specialistico attività di ricerca
⮚ Ogni altra attività prevista dal presente CSA
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l’adozione di misure di prevenzione e protezione da rischi interferenziali riferiti all’attività oggetto del servizio, quantificati in € 250,00, più IVA, sono riferiti allo svolgimento di riunioni di coordinamento in materia di sicurezza. Sono stimate minimo due riunioni di coordinamento.
Nel prezzo offerto si intendono ricompresi i costi aziendali propri dell’operatore economico concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come indicati all’atto dell’offerta.
DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E REVISIONE PREZZI
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio.
Il servizio decorrerà, in ogni caso, dalla sottoscrizione del verbale di avvio.
La stazione appaltante si riserva di dare esecuzione in urgenza al contratto nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione e della sua sottoscrizione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.
OPZIONI
E’ prevista un’opzione di rinnovo del contratto fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, che potrà essere esercitata anche per singola annualità, in più soluzioni, entro il predetto limite massimo di 36 mesi.
Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 11 del Codice, ovvero, qualora richiesto dalla Stazione appaltante l’Appaltatore nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria all’espletamento delle procedure di gara e alle medesime condizioni tecniche ed economiche. E’ previsto il ricorso alla proroga tecnica per il periodo massimo di 6 mesi.
REVISIONE PREZZI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 4/2022, durante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice.
La revisione potrà essere consentita a partire dal secondo anno contrattuale una sola volta in ciascun anno in misura non superiore al 75% della variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile alla data di decorrenza.
L’eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario. Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.
Ai fini dell’evasione della richiesta e della conseguente compensazione prevista, l’effettiva maggiore onerosità subita dall’Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione.
In ogni caso è condizione necessaria e imprescindibile per il riconoscimento da parte della Stazione appaltante della compensazione di cui ai punti precedenti, il rispetto da parte dell’Appaltatore dei termini e delle modalità di esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal presente CSA.
SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Le modalità di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto sono di seguito riportate nel dettaglio, con riferimento alle singole attività coinvolte.
L’Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio oggetto della presente gara d’appalto, secondo le modalità e la periodicità di seguito indicate.
Le prestazioni potranno subire modifiche e/o variazioni sulla base di diverse disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche solo D.E.C.) e conseguenti a mutate/nuove necessità.
Si precisa che il servizio nei locali dell’Istituto dovrà essere garantito nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rispetto di tutte le norme interne all’Istituto.
Le specie animali che potranno essere presenti nello Stabulario sono topi da laboratorio ed occasionalmente dei ratti per brevi periodi (massimo 10 /anno), per finalità istituzionali.
Sono presenti circa 1000-1500 topi che fanno capo ai vari gruppi di ricerca, mediamente suddivisi in circa 450-550 gabbie distribuite in 5 locali di stabulazione.
Tale quantitativo deve intendersi esposto a puro titolo indicativo potendo lo stesso variare in aumento o in diminuzione in rapporto all’attività dell’Istituto; il numero di cui sopra potrà variare in eccesso o in difetto di 100 gabbie senza variazione del canone mensile offerto.
Il servizio dovrà essere svolto presso lo stabulario del CRO in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 xx Xxxxxx (XX). La struttura è descritta all’art. 5 del presente CSA.
a - MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI
Tale attività comporta l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
• Controllo giornaliero dei parametri ambientali (temperatura-umidità) e registrazione dei dati su check-list;
• Controllo giornaliero degli animali;
• Cure di base: alimentazione e pulizia degli animali con cambio di gabbie e lettiere indicativamente due volte per settimana (preparazione delle gabbie con le lettiere, trasferimento degli animali nelle stazioni di cambio in sterilità, rabbocco mangime e biberon o cambio totale una volta alla settimana, aggiunta di arricchimenti come tunnels o casette, riposizionamento gabbie, trasporto delle gabbie sporche in area lavaggio e svuotamento delle lettiere tramite cappa vuotatoio);
• Lavaggio delle gabbie mediante attrezzatura di proprietà della stazione appaltante in dotazione allo stabulario (capacità massima di carico 20 gabbie/ciclo, durata ciclo di lavaggio 25’, per circa 100- 140 gabbie al giorno);
• Lavaggio dei biberon, delle griglie e dei cappucci-filtro, mediante il sistema di lavaggio automatico di proprietà della stazione appaltante in dotazione allo stabulario (sostituzione dei biberon 1 volta a settimana e 1 volta ogni 3 settimane sostituzione di griglie e cappucci-filtro). La capacità massima di carico dell’apparecchiatura è di 90 biberon/ciclo +14 coperchi-filtro o circa 30-40 griglie nel caso di ciclo misto, oppure 21 filtri/ciclo o 50-60 griglie/ciclo;
• Occasionalmente, in situazioni di emergenza per eventuali malfunzionamenti dell’apparato lava- gabbie, potrebbe rendersi necessario il lavaggio manuale delle gabbie secondo le procedure interne (mediamente circa 3 giorni/anno);
• preparazione di gabbie, biberon e accessori da avviare alla sterilizzazione;
• lavaggio dei ferri di proprietà della stazione appaltante da utilizzare per piccola chirurgia e preparazione per la successiva sterilizzazione che verrà svolta ad opera del personale dell’Istituto dedicato a tale attività (mediamente 1-2 volte a settimana);
• Pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature con prodotti e modalità adeguate agli ambienti di stabulazione;
• Ricezione e movimentazione degli animali;
Si precisa che gli animali devono essere tenuti in condizioni di stabulazione conformi alla normativa vigente di settore (D.lgs. n. 26/2014).
b – PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
Relativamente alla pulizia e sanificazione della struttura si precisa che tale attività comporta l’esecuzione della pulizia delle zone di stabulazione e delle zone intermedie (entrata, bagni, corridoi, zona laboratorio, locali di deposito materiali, zona lavaggio, etc.), nonché aree esterne di pertinenza (esterne porte e vetrate, marciapiedi). L’Appaltatore dovrà utilizzare prodotti ed attrezzature per la pulizia adeguati in numero e tipologia e impiegare materiali di pulizia monouso per superfici e pavimenti.
Dovranno essere impiegati prodotti conformi alla normativa in materia ambientale.
Dovranno essere rese disponibili prima dell’avvio del servizio le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti, ed elenco attrezzature (ad esempio lavapavimenti con serbatoio) e materiale monouso, che verranno impiegati.
Frequenza delle operazioni di pulizia e disinfezione:
Prestazioni giornaliere: pulizia completa dei locali ed attrezzature dove viene eseguito il cambio animali (pavimento, porte e maniglie, cappa cambio, scaffali, armadi ventilati, ripiani), pulizia e disinfezione del corridoio “pulito”, del corridoio “sporco”, della zona lavaggio, dell’area di entrata e bagni.
Prestazioni periodiche: pulizia armadi, disinfezione di pareti, controsoffitti (almeno ogni 6 mesi o al bisogno); vetrate, locale-magazzino, marciapiedi e vetrate esterne (almeno 1 volta al mese o al bisogno). Si precisa che la struttura è dotata di strumentazione di pulizia aspirazione-vapore di proprietà della stazione appaltante che verrà messa a disposizione dell’Appaltatore.
La pulizia e sanificazione di pavimenti va effettuata con alternanza di prodotti di disinfezione e materiali usa e getta, per la spazzatura devono essere utilizzate attrezzature dedicate ai diversi locali di stabulazione. L’eventuale utilizzo di particolari prodotti chimici, non compresi nelle schede tecniche approvate dalla stazione appaltante prima dell’avvio del servizio, da utilizzarsi per la disinfezione di locali e/o attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto (in seguito DEC).
Il personale addetto prima di accedere ai locali di stabulazione deve attenersi scrupolosamente alle norme igieniche per la prevenzione della diffusione di patologie infettive negli animali, secondo i protocolli interni all’Istituto.
L’appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti e trasporto degli stessi nei luoghi dedicati di stoccaggio nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei regolamenti di Istituto.
c – ATTIVITÀ A SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DEI RICERCATORI
Relativamente al supporto tecnico specialistico dei ricercatori, stimata in circa 4 ore al giorno, si specificano di seguito le relative attività richieste:
• controllo giornaliero degli animali con registrazione e segnalazione secondo le procedure interne degli stati di dolore-sofferenza, malattia, morte;
• gestione accoppiamenti ove richiesto;
• segnalazione della presenza di nuove nidiate e di femmine gravide;
• sessaggio e svezzamento nidiate;
• supporto, su richiesta dei ricercatori, alle attività di xxxxxxx, prelievo, marcatura animali, taglio code per genotipizzazione, eutanasia, ecc.;
• trattamento preventivo antiacaro (almeno 2 volte l’anno) secondo le procedure interne;
• mantenimento secondo regole del protocollo d’Istituto degli animali sentinella;
• preparazione e spedizione dei campioni per il monitoraggio sanitario delle colonie (almeno 3 volte/anno);
• collaborare con il personale medico-veterinario nel controllo e monitoraggio animali. d - SERVIZIO DI MONITORAGGIO SANITARIO DELLE COLONIE MURINE
Il servizio comprende l’esecuzione di analisi microbiologiche conformi al pannello completo dei controlli FELASA annuali (sotto riportato) compreso di eventuali approfondimenti qualora necessari all’identificazione di patogeni. Nello specifico si chiedono n. 2 controlli annuali, con metodica PCR su 5 campioni ciascuno (Totale = 10 campioni/anno). Ogni campione deve comprendere:
• pool di feci (massimo 10 pellet)
• tampone orale (a secco) in pool di massimo 10 animali
• tampone cutaneo in pool di massimo 10 animali
Inoltre si chiede l’esecuzione di un controllo sierologico completo annuale (pari al pannello FELASA annuale o superiore) da effettuarsi in un periodo temporale intermedio ai due precedenti controlli su circa 10-15 campioni di sangue raccolti su apposite matrici, senza spedizione di animali vivi.
Si precisa che, con riferimento ai controlli sopra indicati, deve sussistere un intervallo temporale di circa 4 mesi.
e - FORNITURA MANGIMI, LETTIERE, MATERIALE
I prodotti, quali mangime-lettiera depolverata-detergenti/disinfettanti- strumenti di pulizia- dispositivi di protezione individuali ed attrezzature, necessari all'espletamento del servizio saranno a carico dell’Appaltatore.
La fornitura di prodotti che dovessero causare allergie agli operatori andrà tempestivamente sostituita. In particolare i prodotti per gli animali dovranno essere adeguati alla specie e certificati:
• lettiera depolverata di tipo granulare per roditori da laboratorio per mediamente 450-550 gabbie;
• mangime standard per roditori da laboratorio (indicativamente 80% del mangime totale);
• mangime arricchito in proteine e/o grassi per roditori da laboratorio (indicativamente 20% del mangime totale;)
• lettiera, acqua e mangime (arricchito in proteine e/o grassi) irradiati (sterili) per roditori immunodepressi NSG model (variabile per una media di 30 -50 gabbie circa);
• semi di girasole per arricchimento circa 20-30 Kg/anno;
• arricchimenti ambientali in materiali autoclavabili quali play tunnels o similari in cartone, arricchimenti in legno (legnetti rosicchiabili) ed in plastica (tipo casette-nido, tunnels, ecc..).
L’Appaltatore deve assicurare l’ordine e la fornitura di prodotti assolutamente uguali a quelli presentati mediante scheda tecnica in sede di offerta. In casi particolari potrà essere valutata da parte dell’Amministrazione Appaltante la fornitura di prodotti sostanzialmente equivalenti qualora quelli previsti non fossero più disponibili sul mercato.
L’Appaltatore dovrà inoltre:
- provvedere al controllo e alla gestione delle scorte di magazzino dei materiali di proprietà della Stazione Appaltante relativi allo stabulario (a titolo esemplificativo e non esaustivo dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, prodotti per la strumentazione di proprietà o ad uso del personale di ricerca, cancelleria e altri materiali utili alle attività dello stabulario).
- garantire le attività di cui alle voci di cui al presente articolo lettere a), b), c), tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08.00-16.00 e dovrà inoltre garantire l’esecuzione delle attività di controllo di cui alla lettera a) almeno 2 ore/giorno nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Per assicurare lo svolgimento delle attività sopraelencate si valutano necessarie circa 90 ore complessive di lavoro settimanali.
Art. 4
MODALITA’ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Appaltatore del servizio dovrà garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente CSA ed è tenuto ad eseguire il contratto, con precisione, cura e diligenza utilizzando pratiche, cognizioni e strumenti idonei.
L’Istituto, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione che dovrà essere garantita dell’Appaltatore, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e appropriatezza del servizio svolto. L’esito positivo dei controlli non esonera l’Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
Art. 5
STRUTTURA E ATTREZZATURE
La struttura dello Stabulario, di tipo convenzionale, è articolata in aree definite “aree pulite” ed “aree sporche”, per una superficie utile di circa 220 m2 e si compone di:
• ingresso,
• bagno-spogliatoio e locali di servizio,
• n. 2 locali di stabulazione da circa 16 m2 dotati di cappe cambio (mod. CS48 Tecniplast),
• n.1 locale da 8 m2,
• n.1 locale per animali immunodepressi da 4 m2,
• n.1 locale quarantena,
• n.1 locale per l’esecuzione di procedure,
• n.1 locale laboratorio attrezzato con cappa di biosicurezza, incubatore CO2, microscopio e microscopio micromanipolatore,
• n.1 locale con dotazione di strumento per l’imaging in vivo,
• n.1 locale di lavaggio dotato di sistema automatizzato passante per il lavaggio delle gabbie, biberon e accessori (mod. DS1000 Steelco) e di una cappa vuotatoio (mod. DS36 Tecniplast) per la raccolta delle lettiere sporche,
• n.1 locale di ricezione e deposito materiale pulito,
• n.1 area magazzino.
Planimetria:
La stabulazione dei topi avviene in gabbie a norma 267x207x140 mm (Tecniplast mod.1264) che garantiscono una superficie di 000 xx0, protette da cappuccio filtro. Le gabbie sono posizionate in scaffali porta gabbie (Tecniplast) che hanno una capacità di 30 gabbie ciascuno.
Gli scaffali porta gabbie sono 22 per una capacità totale di 660 gabbie. Sono presenti anche n. 2 armadi ventilati (Tecniplast) per la stabulazione di animali che richiedono ambiente sterile e n. 4 scaffali a ripiano (nel locale da 4 m2 dedicato ai topi nude e in quarantena). Per la stabulazione si adottano misure per l’arricchimento a garanzia del benessere animale (abbondante lettiera, tovaglioli da sminuzzare affinché l’animale possa creare zone di privacy, più abbondanti nel caso di animali in procinto di partorire per consentire la preparazione del nido, casette-nido, tunnel vari).
La struttura è dotata anche di attrezzature per la stabulazione dei ratti, nella fattispecie gabbie che rispettano le condizioni di cui al D.lgs. n. 26/2014 allegato III, ovvero minimo 800 cm2 superficie calpestabile e 18 cm altezza (Tecniplast mod.1291H), complete degli accessori necessari e cappuccio filtro. Si precisa che i ratti potranno essere presenti solo occasionalmente in numero limitato a poche unità e alloggiati per brevi periodi in locale di stabulazione reso disponibile alla specie.
Le attrezzature di pulizia comuni (scope, lavapavimenti, ecc) ed i prodotti di pulizia/ igienizzazione sono a carico dell’Appaltatore.
La struttura è dotata inoltre di aspirapolvere e sistema aspirazione-vapore per la sanificazione delle superfici e purificazione dell’aria della Società GIOEL.
La manutenzione e assistenza tecnica delle attrezzature fornite direttamente dall’Appaltatore per essere impiegate nell’esecuzione dell’appalto sono a completo carico dello stesso e devono possedere caratteristiche tecnico-funzionali adeguate al loro impiego e alle norme in materia di sicurezza ed antinfortunistica, con manleva per la stazione appaltante in relazione a qualsiasi forma di responsabilità connessa al loro utilizzo.
Per quanto riguarda le attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà provvedere a garantirne la cura e la manutenzione ordinaria. La relativa manutenzione preventiva e straordinaria, rimane in capo alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore è tenuto a segnalare al DEC eventuali guasti o malfunzionamenti delle attrezzature che richiedano interventi di manutenzione straordinaria/ correttiva.
Art. 6
PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE E RISCHI INTERFERENZIALI
L’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.
Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e formato dall’Appaltatore in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e dovrà essere fornito di tutte le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi derivanti dall’attività da svolgere nelle aree della committente. Durante lo svolgimento delle attività il personale dell’Appaltatore dovrà portare in evidenza, applicato agli indumenti di lavoro, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia.
Prima della stipula del contratto il RUP, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto e con l’Appaltatore, aggiorna il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) posto a base di gara e allegato al presente CSA, unitamente al DVR.
Il personale dovrà indossare sempre i Dispositivi di Protezione Individuali adeguati all’attività (calzari, sovra camice di protezione in TNT, cuffia, FFP2 o FFP3, occhiali, guanti) ed operare nel rispetto delle indicazioni del DUVRI e del “Regolamento Core Facility Stabulario”.
La Stazione Appaltante ha l’obbligo di informare, formare e addestrare il personale dell’Appaltatore alle indicazioni di sicurezza, procedure e prescrizioni comprese loro eventuali modifiche per quanto riguarda:
• accedere alla sede di lavoro utilizzando i sistemi di accesso che verranno forniti;
• riconoscere il pericolo, anche potenziale, se eventualmente presente in specifici locali adeguatamente segnalati e adottare le misure preventive del caso;
• comprendere i pericoli potenziali connessi all’uso di sostanze chimiche pericolose, e la corretta gestione degli stessi applicando le misure e procedure previste dall’Istituto.
L’Appaltatore impiegherà personale dipendente di sicura moralità che dovrà mantenere nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari.
L’Appaltatore trasmetterà per iscritto l’elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l’indicazione completa delle generalità, delle qualifiche, delle mansioni ricoperte e si impegna a comunicare al DEC variazioni del personale impiegato nel corso del contratto.
L’Appaltatore è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale dipendente nell’adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico
- sanitaria, ecc.
Art. 7
REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
Il personale dell'Appaltatore deve operare sotto la responsabilità piena e diretta del medesimo.
A tal fine dovrà essere individuata dall’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, la persona Responsabile per l’esecuzione, la supervisione e il coordinamento del contratto.
Il personale dell'Appaltatore dovrà essere in possesso di:
• attestato di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
• certificato di idoneità fisica alla mansione di operatore di stabulario rilasciata dal Medico Competente dell’Appaltatore;
• attestazione di effettuazione di profilassi antitetanica;
• dichiarazione di non essere obiettore di coscienza nei confronti della sperimentazione animale (L. 413/93);
• requisiti di formazione relativamente all’attività di stabulazione con particolare riferimento alla corretta manipolazione e assistenza delle specie animali stabulate, in rispondenza a quanto stabilito dal DM 05.08.2021(Decreto Formazione) per le funzioni c) e d), e almeno una persona anche per le funzioni a).
In particolare l’Appaltatore si impegna, a proprie spese, a formare, istruire e aggiornare adeguatamente il personale incaricato nello svolgimento del servizio. L’Appaltatore si impegna inoltre a fornire all’Istituto e ad aggiornare le schede relative alla formazione di tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio.
Il personale dell’Appaltatore dovrà:
• conoscere le disposizioni legislative sugli animali da sperimentazione e sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali;
• conoscere le modalità di trasmissione di patologie tra uomo/animale, animale/animale e animale/uomo.
In ogni caso almeno un operatore dovrà avere esperienza pregressa nel settore superiore a due anni.
Inoltre il personale dell'Appaltatore dovrà:
• custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di apertura consegnati; è vietata la cessione o la duplicazione delle chiavi;
• non far accedere ai locali persone non espressamente autorizzate dal Responsabile del Benessere Animale o suo delegato;
• mantenere il segreto d’ufficio e la massima riservatezza su informazioni, fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere divulgate all’esterno usando qualsiasi mezzo, anche i social network. E’ vietato effettuare riprese (foto, video, audio) all’interno dei locali dell’Istituto se non specificamente autorizzato dall’Amministrazione;
• rispettare le consuete norme d’educazione, che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
Al fine di consentire alla stazione appaltante un efficace monitoraggio delle attività svolte dall’appaltatore è richiesta la produzione di apposita reportistica legata a:
• presenza in servizio mediante un sistema di rilevazione delle presenze, con relativa trasmissione al DEC per consentire l’attività di verifica;
• attività giornaliera mediante piano di lavoro ove giornalmente dovranno essere indicate e sottoscritte le attività effettuate.
L’IRCCS CRO di Xxxxxx ha la facoltà di richiedere all’appaltatore la sostituzione del personale che, a suo motivato giudizio, non risulti in grado di svolgere le mansioni assegnate ovvero tenga un comportamento non idoneo. In tal caso l’appaltatore dovrà procedere alla immediata sostituzione del personale.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, sia nei confronti dell’Istituto che di terzi. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a sollevare e tenere indenne il CRO da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso i terzi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Troverà comunque applicazione la disciplina di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50 /2016.
Art. 8
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve individuare all’interno della propria organizzazione aziendale un Responsabile del Servizio, in grado di implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi richiesti nonché il rispetto delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato in sede di avvio dell’esecuzione del servizio al D.E.C.
Il Responsabile del Servizio dovrà recepire ogni comunicazione o notizia inerenti al servizio stesso e gestire eventuali segnalazioni provenienti dal D.E.C.
L’Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto affinché questi agisca nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente CSA.
L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i propri operatori mantengano la più assoluta riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento del servizio.
L’Appaltatore si impegna ad erogare il servizio rispettando le seguenti condizioni:
• disponibilità di risorse umane adeguate al servizio stesso;
• disponibilità di mezzi d’opera, attrezzature, arredi e materiali necessari all’esecuzione del contratto;
• adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità fisica dei dipendenti e collaboratori e dei terzi;
• presentare all’Ente l’elenco dei nominativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio e ogni eventuale variazione;
• ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio;
Al termine del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare le attrezzature messe a disposizione da parte della stazione appaltante in buono stato di conservazione e manutenzione.
L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in loco, arrecati sia al personale proprio o di altra società
o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi.
La suddetta responsabilità solleva la Stazione Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza del servizio da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni a persone, animali e/o cose, derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o al proprio personale o ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa.
In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore di norme di legge e delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all’Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l’inadempimento dovrà essere sanato.
Tutte le spese derivanti alla Stazione Appaltante dai suddetti inadempimenti saranno addebitate all’Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi del servizio, eseguito in difformità alle prescrizioni contrattuali
o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nelle aree o negli edifici del personale di direzione e di sorveglianza della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della materiale esecuzione delle attività, con assoluto sollievo della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.
Fatte salve eventuali conseguenze penali, l’eventuale risoluzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
Art. 9
OBBLIGHI A CARICO DELL’ISTITUTO
Sono a carico dell’Istituto gli oneri:
• delle utenze energetiche (riscaldamento, elettricità) dei locali destinati all’attività del servizio;
• di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (struttura e impianti);
• di manutenzione preventiva e straordinaria delle apparecchiature di proprietà della Stazione Appaltante;
Art. 10 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il prezzo offerto dall’Appaltatore, al netto dell’IVA, si intende quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutte le relative attività contrattuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• le spese e, in generale, gli oneri per la sicurezza propri aziendali;
• ogni onere e spesa inerente all’espletamento del servizio, ogni onere relativo alla manodopera, trasferte, viaggio, vitto ed alloggio, materiali e attrezzature necessari;
• tutti i servizi connessi;
• tutte le altre imposte, oneri fiscali (esclusa l’IVA a carico dell’Ente appaltante), le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto.
Il corrispettivo contrattuale a canone verrà determinato sulla base del prezzo forfetario offerto dall’Appaltatore nell’ambito della procedura di affidamento, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dal presente CSA in materia di revisione prezzi.
La spesa derivante dal presente contratto è finanziata con fondi dei competenti bilanci di gestione corrente dell’Istituto.
Art. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato sulla base di canoni riferiti a ciascun trimestre di attività di importo costante pari ad 1/12 del prezzo forfetario offerto per 36 mesi. I pagamenti verranno effettuati con cadenza trimestrale posticipata.
Il pagamento sarà subordinato alla verifica e attestazione da parte del D.E.C. e del Verificatore della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore nel periodo al quale si riferisce il canone per il quale è richiesto il pagamento.
Gli oneri della sicurezza verranno liquidati dopo l’effettuazione di ciascuna riunione di coordinamento della sicurezza, per l’importo a riunione di € 125,00, più IVA (sono previste due riunioni di coordinamento). Tale importo andrà incluso nella fattura del canone trimestrale riferito al periodo comprendente la data di effettuazione della riunione.
Pertanto entro il mese successivo al trimestre di riferimento il D.E.C., acquisito nulla osta del Verificatore, effettuate le verifiche di competenza comunicherà all’Appaltatore l’autorizzazione all’emissione della fattura elettronica che dovrà pervenire mediante “Sistema Di Interscambio (SDI)” - Codice Univoco Ufficio: UF21VO, entro i successivi 30 giorni.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo da corrispondere all’Appaltatore. A tal fine l’Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture elettroniche emesse sono soggette alla normativa dello “split payment” e dovranno riportare il numero di ordine elettronico-contabile che verrà trasmesso obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema NSO (Nodo Smistamento ordini), unitamente al CIG.
La Stazione Appaltante, accertata la regolarità del servizio e la corretta esecuzione delle prestazioni, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo, con mandato della Tesoreria, entro
30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Istituto del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
Qualora si verificassero contestazioni il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza. Non è autorizzata alcuna cessione dei crediti.
Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere il servizio.
Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Istituto da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente Capitolato.
Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell’O.E. aggiudicatario e i sub- contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 12 GARANZIE
GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione appaltante una fideiussione, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio e del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Amministrazione appaltante, per un importo pari al 10% del valore contrattuale, IVA e imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto e scadenza dopo 6 mesi dalla fine del rapporto contrattuale.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 93, del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’impresa sia in possesso delle certificazioni di cui al medesimo articolo di legge, la cauzione può essere presentata di importo ridotto.
Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all’originale depositato a norma di legge, sottoscritta dal legale rappresentante con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante.
La fideiussione prodotta dovrà contenere l’indicazione dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta dell’Amministrazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 D.lgs. n. 50/2016 da parte dell’Amministrazione Appaltante, che aggiudica la procedura all’offerente che segue in graduatoria.
In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Istituto, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal contratto e dal presente Capitolato incluso il rimborso delle somme che l’Istituto dovesse pagare a seguito di inadempienza dell’Appaltatore.
In caso di escussione della fideiussione l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.
La garanzia definitiva potrà essere svincolata solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza.
COPERTURA ASSICURATIVA
Con la stipula del contratto, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
L’Appaltatore si obbliga a tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A tal fine l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di adeguata polizza di responsabilità civile prestatori di lavoro. La durata di tali garanzie dovrà essere almeno pari a tutta la durata del contratto; a tale scopo le polizze dovranno essere rinnovate con continuità almeno sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a produrre, prima dell’avvio del servizio, copia di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell’avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 13 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui alla disciplina vigente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che l’Appaltatore potrà affidare in subappalto, per una quota di cui alla disciplina vigente, esclusivamente le attività indicate in sede di offerta.
A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni.
L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, con la clausola che ne sospende l’efficacia fino all’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio di esecuzione della relativa prestazione;
c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ovvero dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento della prestazione;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.
Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla richiesta.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’Appaltatore è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge.
Ai sensi del comma 14, art. 105, D.Lgs. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Con riferimento ai pagamenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla liquidazione del relativo SAL/documento equivalente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Amministrazione Appaltante provvederà, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
Pertanto, in occasione di ciascun pagamento, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con la proposta motivata di pagamento.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.
Subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all’osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14
NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Appaltatore, dalla sottoscrizione del contratto, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del CRO che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto nei confronti del medesimo Appaltatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell’art.
2 del Codice di comportamento dei dipendenti del CRO, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
Art. 15 CLAUSOLA PENALE
Eventuali inadempienze e/o violazioni degli obblighi contrattuali, comunque accertati, da parte dell’Appaltatore saranno soggetti all’applicazione delle seguenti penali:
⮚ interruzione temporanea del servizio per cause imputabili all’Appaltatore: applicazione di una penale pari a € 5.000,00 per ogni inadempimento;
⮚ difformità delle forniture di mangimi e lettiere dalla campionatura presentata: applicazione penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento;
⮚ mancato rispetto dei tempi e delle modalità previste in merito a tutte le richieste ufficiali pervenute all’Appaltatore da parte dell’Amministrazione Appaltante: applicazione penale pari a € 500,00 per ogni inadempimento;
⮚ mancato rispetto da parte del personale addetto delle norme di sicurezza e di tutela degli ambienti e degli animali: applicazione penale pari a € 5.000,00 per ogni inadempimento;
⮚ mancato rispetto da parte del personale addetto della riservatezza in merito alle informazioni acquisite nello svolgimento del servizio: applicazione penale pari a € 5.000,00 per ogni inadempimento.
In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell’infrazione da parte dell’Amministrazione, quest’ultima potrà provvedere a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
In tale ultimo caso, l’Appaltatore dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione.
Resta comunque salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. Si applica l’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016. L’importo massimo della penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale previsto per il periodo di 24 mesi. Raggiunto tale limite si procederà alla risoluzione in danno del contratto.
Saranno in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito dal CRO conseguente al ritardo e/o inadempimento imputabile all’Appaltatore.
Art. 16
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE, RECESSO
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo per inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all’Appaltatore il maggior onere derivante alla stazione appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi. La valutazione della gravità dell’inadempienza è di esclusiva competenza dell’Amministrazione appaltante.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Istituto potrà inoltre procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456
c.c. alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente CSA, nei seguenti casi:
a) due contestazioni del DEC di inadempimento nell’esecuzione di prestazioni previste in contratto che determinino uno scadimento in termini qualitativi e/o di sicurezza del servizio;
b) violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet dell’Istituto;
c) sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Istituto (organo di vertice, Direttore della Strutture aziendali interessate all’appalto, RUP, DEC) ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
d) violazione delle norme del Patto di integrità;
e) inottemperanza delle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i.
Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC.
Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all’Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l’inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia sanato l’inadempimento o nel caso in cui l’Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
L’appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento, modificazione o mancato rinnovo delle autorizzazioni rilasciate all’Appaltatore dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Sarà preciso obbligo dell’Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l’Amministrazione appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:
⮚ l’Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell’inadempienza contrattuale contestata;
⮚ l’Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui, dalla richiesta dell’Istituto;
⮚ l’applicazione delle penali previste, raggiunga un importo superiore al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale al netto di IVA;
⮚ il documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
⮚ l’Appaltatore reiteri l’inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità nel corso dell’anno;
⮚ l’Appaltatore ceda il medesimo contratto;
⮚ l’Appaltatore per tre volte fornisca dei mangimi e lettiere di cui si è accertata la non conformità in relazione a quanto previsto dal presente CSA;
⮚ l’Appaltatore incorra nella reiterata mancata sostituzione dei mangimi e lettiere di cui si è accertata la non conformità ai campioni prodotti in sede di offerta;
⮚ l’Appaltatore incorra in una violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet dell’Istituto;
⮚ si accerti la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Istituto (organo di vertice, Direttore della Strutture aziendali interessate all’appalto, RUP, DEC) ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
⮚ l’Appaltatore incorra in una violazione delle norme del Patto di integrità;
⮚ si accerti l’inottemperanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i.
La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 D. Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 D.lgs. 50/2016 da parte dell’Amministrazione appaltante.
La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC o raccomandata A.R.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Amministrazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.
Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l’Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.
In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e resta comunque salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti.
L'Istituto potrà attivare autonomamente tutti i meccanismi di controllo che riterrà opportuni per verificare l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
In caso di risoluzione l’Appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite di cui sia stata accertata la regolare esecuzione da parte del DEC.
Il C.R.O. si riserva ogni ulteriore azione per eventuali maggiori danni derivanti da gravi inadempienze contrattuali.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Istituto avrà facoltà di affidare a terzi le attività oggetto del presente CSA, in danno dell’Appaltatore inadempiente. In tal caso all’Appaltatore inadempiente saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute dall’Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Istituto si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Appaltante.
In caso di recesso dell’Appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Si richiama in materia di recesso dal contratto l’art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
Art. 17
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di successione, cessione o cambio della ragione sociale dell’Appaltatore, lo stesso ed i suoi aventi causa sono tenuti alla continuità dell’appalto; in tali casi è facoltà dell’Istituto dichiarare sciolto il contratto. La Società subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione sia alle condizioni economiche che di servizio, salvo che non risultino più vantaggiose per l’Azienda.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, trova applicazione l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 18
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatto salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 19
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’artt. 101 e 111 del D.lgs. n.50/2016, l’Istituto verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Istituto. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il controllo delle prestazioni eseguito dall’Istituto ha lo scopo di verificare l’efficacia del servizio offerto in termini di qualità e di accertare, nel contempo, la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni.
Art. 20
VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’ VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al termine del servizio il D.E.C. del contratto redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore e contestualmente certifica l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
VERIFICA DI CONFORMITA’
Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n.50/2016 il Soggetto all’uopo incaricato dall’Istituto (in seguito indicato Verificatore) effettua la verifica di conformità dei servizi secondo le previsioni di Legge.
Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Per la tipologia del servizio oggetto del presente CSA il Verificatore effettuerà nel corso dell’appalto verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle previsioni contrattuali.
Il Verificatore dovrà tempestivamente avvisare l’Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità, alle quali dovrà presenziare anche il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Sulla base di quanto rilevato, il Verificatore indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l’applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Verificatore, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.
Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Il Verificatore rilascia il certificato di conformità finale quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.
Il certificato di conformità finale, emesso dal Verificatore e sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal RUP, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Verificatore.
Art. 21
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza qualora nell’esecuzione del contratto medesimo venga a conoscenza di dati personali, anche di natura particolare, riferiti a soggetti che ricevono o hanno ricevuto prestazioni sanitarie presso il CRO.
In forza di tale impegno l’Appaltatore dovrà considerare le informazioni relative a tali tipologie di dati, quando riferite a soggetti identificati, strettamente confidenziali e riservate e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali. Utilizzerà soltanto i dati strettamente necessari a portare a termine il proprio compito e li tratterà in forma aggregata o comunque non riconducibile in alcun modo a soggetti identificati o identificabili che stiano ricevendo o che abbiano ricevuto in passato prestazioni presso il CRO.
Non userà tali dati in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti interessati, né per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento del suo compito nel contratto summenzionato.
Questo obbligo di non divulgazione e confidenzialità è a tempo indeterminato e rimane valido anche dopo la conclusione della sua attività. Qualsiasi violazione degli obblighi di tutela dei dati personali imposti dal Regolamento Europeo e dalla legge italiana può causare danni a persone fisiche e comportare l'imposizione di rilevanti sanzioni, ai sensi dell'art. 83 del GDPR. L’Appaltatore pertanto con l’assunzione dell’appalto manleva e tiene indenne la stazione appaltante da qualsiasi pretesa avanzata da terzi o sanzione imposta nei suoi confronti a causa di un suo inadempimento colposo all'obbligo di non divulgazione e confidenzialità.
Art. 22
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 3, L. N. 136/2010
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l’Appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’Appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione appaltante e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente per territorio della notizia dell’inadempienza della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente:
1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. relativi al presente appalto;
2. si impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente per territorio della notizia dell’inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l’Appaltatore si impegna ad inviare all’Istituto copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione.
Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.
Art. 23
RISERVE E CONTROVERSIE
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP e/o del Direttore dell’Esecuzione e del Verificatore, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivamente all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono comunicate a mezzo comunicazione PEC inviata al RUP entro quindici giorni naturali, successivi e continui dal verificarsi o dal cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Trova inoltre applicazione la disciplina di cui all’art. 205 D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile, ai sensi dell’art. 206 D.Lgs. 50/2016.
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto d’appalto sarà competente il Foro di Pordenone.
Art. 24
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).
Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal C.R.O., nell’ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto, il C.R.O. effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dal C.R.O. quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.
Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
È onere dell’Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell’esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.
I dati personali saranno trattati per:
• permettere la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture di beni o servizi;
• l’instaurazione e l’esecuzione dei contratti e delle convenzioni;
• la gestione delle correlate attività amministrative.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per partecipare alle procedure di affidamento o convenzionamento nonché per la gestione ed esecuzione dei rapporti che ne derivano, ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare qualsiasi tipo di rapporto giuridico con il C.R.O.
Le attività di trattamento dei dati personali sono svolte dal C.R.O. per la stipula del rapporto contrattuale e per dar seguito agli obblighi previsti dalla legge.
Il C.R.O. tratta i dati personali, con modalità cartacea e/o elettronica, limitatamente a quanto strettamente necessario, avvalendosi di soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del G.D.P.R., previa adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.
Ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
Il C.R.O. non trasferirà i dati personali a Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali, ma li comunicherà a soggetti terzi, che li tratteranno in qualità di autonomi Titolari, nei soli casi previsti dalla legge, o previa esplicita richiesta.
In ogni momento sarà possibile contattare il Data Protection Officer del C.R.O. per esercitare il diritto di accedere ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, e, nei casi stabiliti da legge o regolamento, la loro cancellazione o limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail dedicato xxx@xxx.xx, o depositata per scritto all'Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del C.R.O.
Con le stesse modalità possono essere presentate anche le richieste di chiarimento o approfondimento relative al trattamento dei dati personali, mentre ulteriori informazioni sulle politiche di trattamento dei dati del C.R.O. sono disponibili sul sito web istituzionale.
Qualora si ritenga che i dati personali siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La presentazione di tale ricorso non pregiudica l'esercizio dei diritti nelle ordinarie sedi giudiziarie.
Art. 25
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.
Art. 26
RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme riportate nel bando e nelle norme di partecipazione alla gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.