REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SCANDIANO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SCANDIANO
Provincia di Reggio nell’Emilia
REP. N.
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
“Interventi di riqualificazione energetica con sostituzione di infissi nella scuola Primaria “Spallanzani di ” di Scandiano ”.
(CIG: ) (CUP I65I17000030004)
L’anno duemiladici (201_), il giorno del mese di
, alle ore , nella Residenza Municipale Ufficio Segreteria, Avanti a me dott. , segretario generale del Comune di Scandiano, a ciò autorizzato in forza di legge, sono personalmente comparsi:
- ing. nato a il domiciliato
per la sua carica di Dirigente del III Settore presso la Residenza municipale in Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 a Scandiano, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Scandiano codice fiscale/partita IVA 00441150356;
- sig. nato a il , residente in
Via n. , che agisce nel presente atto nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta con sede in
Via
.
, n. , codice fiscale/partita IVA
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza di testimoni a questo atto, essendo in possesso dei requisiti di legge.
PREMESSO
- CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. del 2017 questo
Comune ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo agli “interventi di riqualificazione energetica con sostituzione infissi nella Scuola Primaria ”Spallanzani “ di Scandiano “ sita in xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx (XX)” per l’importo complessivo di € 107.376,10 di cui Euro 105.034,98 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 2.641,12 per oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso;
- CHE l’opera è finanziata mediante fondi propri di bilancio;
- CHE con determinazione dirigenziale del III Settore n. del
. .2017 l’ente committente è addivenuto alla determinazione di eseguire i lavori in oggetto affidandone l’esecuzione a mezzo di procedura negoziata / procedura aperta (cancellare la parte che non interessa)
- CHE ha provveduto ad esperire la gara mediante procedura negoziata /procedura aperta ai sensi dell'art. D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - CIG: ;
- CHE a seguito di gara svoltasi il . . è risultato aggiudicatario l'operatore economico - Via , n. – c.f./p.IVA per l’importo di €. , al netto del ribasso d’asta del , %, oltre gli oneri di sicurezza di €. , s per un totale di €. , oltre IVA di legge;
- CHE l’Ente Committente Comune di Scandiano con propria determinazione dirigenziale III° Settore n. del . . ha dato atto della intervenuta aggiudicazione definitiva all'operatore economico all'operatore economico - Via , n. – c.f./p.IVA per l’importo di €. , al netto del ribasso d’asta del , %, oltre gli oneri di sicurezza di €. , per un totale di €. , oltre IVA di legge;
- CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Ente committente ha
proceduto a richiedere il CIG n. da utilizzarsi nei
pagamenti con l'appaltatore e tra l'appaltatore e i propri subappaltatori/fornitori;
- CHE essendo il valore complessivo del contratto di importo inferiore a €. 150.000, ai fini della legislazione antimafia non è stata acquisita alcuna documentazione ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011 e che comunque la società . risulta iscritta nella “White
list” della Prefettura di
con provvedimento n. /
dal
. . , validità fino al ;
- CHE l’appaltatore ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante fideiussione n. rilasciata da
s.p.a. (agenzia di ) in data per l’importo
di Euro , ;
- CHE l’appaltatore ha accompagnato all’offerta la dichiarazione con cui attesta di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di aver effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- CHE il responsabile del procedimento e l’esecutore, con verbale da entrambi sottoscritto in data , hanno concordemente dato atto del
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, e pertanto l’esecutore da atto della accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, della assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto, della conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Con la stipulazione del presente atto l'esecutore conferma altresì le dichiarazioni sopra riportate rese in sede di partecipazione alla procedura di gara.
L’appaltatore inoltre accetta tutte le condizioni previste nel bando di gara o lettera d’invito e non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di condizioni contrattuali o la mancata conoscenza di atti progettuali.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti come sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO
il contratto d’appalto nel rispetto dei seguenti patti e condizioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Conferma delle premesse
La narrativa che precede, fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - Oggetto dell’appalto
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato “Interventi di riqualificazione energetica con sostituzione infissi nella scuola primaria “Spallanzani “ di Scandiano” sita in via della Rocca a Scandiano.
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
f) le polizze di garanzia;
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto , i documenti di seguito specificatamente precisati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- la lista delle lavorazioni e forniture con i prezzi unitari offerti dall’appaltatore e il computo metrico estimativo in essa contenuto.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., con i relativi allegati. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
ART. 3 - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta a Euro
(diconsi Euro ) così dedotto:
a) Importo dei lavori a base d'asta | Euro | 105,034,98 |
b) a dedurre ribasso di gara (- %) | Euro | |
c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | Euro | 2.641,12 |
d) Importo complessivo del contratto: | Euro |
Per la parte di opere a corpo l’importo è fisso e invariabile e, pertanto non si darà luogo ad alcuna verifica sulle misure o sui valori attribuiti alle quantità e qualità dei lavori.
Per la parte di opere a misura i prezzi unitari offerti dall’appaltatore costituiscono i prezzi contrattuali.
ART. 4 - Capitolato speciale d'appalto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'art. 14 del presente contratto. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.
ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore
L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio nel luogo nel quale ha sede la società stessa.
Tutte le intimazioni, e assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI E ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
ART. 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 giorni dalla presente stipula.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende
integralmente riportato.
2. Ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto nel termine stabilito di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
3. L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori.
L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a seguito di formale comunicazione da parte dell’esecutore di intervenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall’art. 199 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
ART. 7 - Proroghe
L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016, può richiederne la proroga, che dovrà essere formulata entro 10 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la proroga non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
ART. 8 - Penali
Per il ritardo nella esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo rispetto a quanto stabilito all’art. 6, è applicata una penale che rimane stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, pari ad una somma di
Euro , per ogni giorno di ritardo. Detta somma si intende
automaticamente ricalcolata nel caso di modifica negoziale dell’importo netto contrattuale per effetto di intervenuta perizia di variante.
Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Ai sensi dell’art. 108, co. 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore lavori assegna un termine che, salvo i casi di urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è de- terminato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al pro- gramma esecutivo dei lavori, di cui all'art. 43 del DPR 207/2010 s.m.i., e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
ART. 9 - Sospensione e ripresa dei lavori
L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, non rispettando così il cronoprogramma e il programma esecutivo.
Per quanto riguarda la disciplina inerente la sospensione e la ripresa dei lavori si fa espresso riferimento all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Nel caso in cui l’appaltatore sospenda o rallenti l’esecuzione dei lavori non rispettando le procedure e gli ordini del Direttore dei Lavori, la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari al 1 ‰ come specificato all’art. 8.
ART. 10
ONERI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Oneri dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna a trasmettere all’ente appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi .
L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,
accertata dall’ente appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, ovvero dagli enti previdenziali e assicurativi e dalle casse edili, l’ente appaltante medesimo comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni all’ente appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’appaltatore venga accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.
L’appaltatore si impegna a predisporre prima dell’inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti. L’appaltatore si impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
2. Spese varie
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente contratto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore:
- la spesa per denuncie, approvazioni, licenze, le spese per allacciamenti e forniture di acqua ed energia elettrica ad uso cantiere, ecc.;
- le spese di certificazione e collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore, o il direttore dei lavori, o il responsabile del procedimento, riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini.
- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza dei cantieri;
- le spese di trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio
o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e alla buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
3. Spese del contratto
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (tasse di registro, spese di bollo principali e complementari, copie esecutive ecc.) e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell’appaltatore.
Se al termine dei lavori l’importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal presente atto, è obbligo dell’appaltatore assolvere agli oneri tributari relativi mediante il pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se al contrario, al termine dei lavori, il valore del contratto risulti inferiore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
ART. 11 - Contabilizzazione
I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle prescrizioni dell’art. 184 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
I lavori a misura sono contabilizzati dal direttore dei lavori, con l’intervento dell’appaltatore. Il direttore dei lavori provvede alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall’art. 185 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
ART. 12
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1. Modalità di pagamento degli acconti e del saldo All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importi non inferiori al 40% (quaranta per cento) dell’importo contrattuale al netto della ritenuta del 0,5% di cui all’art. 30, comma 5, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice si dispone mediante mandato di pagamento che ordini alla tesoreria comunale di provvedere con bonifico bancario.
I documenti di spesa, oltre al codice CIG, dovranno riportare il riferimento al Codice Unico di Progetto (C.U.P. I65I17000030004); inoltre le spese stesse dovranno essere specificate per la tipologia di intervento di cui al punto 4.12.b) della deliberazione della Giunta Regionale Xxxxxx–Romagna n. 610/2016 (sostituzione di chiusure
trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato).
Il pagamento della rata di saldo viene disposto dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura di saldo da parte dell’appaltatore, è rilasciato non oltre il sessantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, co. 2, del codice civile. Il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia di cui all’art. 103, co. 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto versamento da parte dell’appaltatore delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui l’importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal presente atto ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.P.R. 145/2000 s.m.i. Resta fermo quanto disposto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
2. Invariabilità del corrispettivo
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità possono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazioni appaltante.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016, per i contratti relativi a lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all’art. 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e
comunque in misura pari alla metà.
ART. 13
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
3 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 14 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo
1. Per la disciplina riguardante la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia si segue la disciplina dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti, mediante il verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 32, comma 1 e 2, D.P.R. 207/2010 s.m.i.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
4. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 1-e), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non sono considerate modifiche sostanziali le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, ovvero varianti disposte dal direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenute entro il cinque per cento dell’importo originario del contratto.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 15 - Modalità e termini di collaudo
Le modalità e i termini per il collaudo sono quelli stabiliti all'articolo 46 del capitolato speciale d'appalto.
1. Consegna anticipata dell’opera
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, la stazione appaltante procederà come indicato dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. ai fini di ottenere la consegna anticipata dell’opera.
2. Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, il quale è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo ovvero l'accertamento della regolare esecuzione, si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
4. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattasi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiederne la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ART. 16 - Esecuzione d’ufficio – Rescissione del contratto
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Si applicano comunque le disposizioni e le normative vigenti in materia.
ART. 17 - Controversie
Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento), si esperisce la procedura per l’accordo bonario.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria.
ART. 18 - Direzione dei lavori
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha affidato l'incarico di direttore lavori all'ing. Stefano Amnzillotti di Reggio Xxxxxx .
Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Al direttore lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso
demandati dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e segnatamente all'art. 101 dello stesso, e al Regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore.
La stazione appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l’appaltatore possa opporre nulla al riguardo.
ART. 19 - Consegna dei lavori
I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Resta comunque salva per la stazione appaltante sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori appaltati, sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata, senza che al riguardo l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.
ART. 20 - Programma di esecuzione dei lavori
L’appaltatore deve fare riferimento, per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.
L’impresa appaltatrice ha l’obbligo, prima dell’inizio dei lavori, di presentare un programma esecutivo come indicato dall’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
Esecuzione
L’esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto
al quale si allegano.
L’appaltante non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
ART. 21 - Piani di sicurezza
1) L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs 81/2008;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo.
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano della sicurezza e coordinamento cui alla precedente lettera b);
2) Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 22 - Controlli
La stazione appaltante procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato esecuzione. Si applica quanto disposto dall’art. 19 del D.M. 145/2000 s.m.i. Il direttore lavori potrà inoltre procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; e lo stesso dovrà perfezionarle a sue spese.
Nel caso in cui si accerti grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori o ritardi per negligenza dell’appaltatore si agirà secondo quanto indicato dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
ART. 23 - Difetti di costruzione
L’appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertati dal direttore dei lavori nel corso dell’opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell’opera.
Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 18 del D.M. 145/2000 s.m.i..
ART. 24 - Svincolo cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la cauzione provvisoria prestata dall’appaltatore a corredo dell’offerta è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
ART. 25 - Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha
costituito la cauzione, ai sensi del’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. di €.
, , pari al , % dell’importo contrattuale (ridotto del 50%) ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da agenzia di in data . . .
La predetta cauzione è svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, la stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
ART. 26 - Garanzie e coperture assicurative
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i e con le modalità previste dal D.M. 123/2004, ha stipulato polizza assicurativa n.
rilasciata da s.p.a. agenzia di in data
. . .
ART. 27 - Cessione dei crediti
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il
cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
ART. 28 - Danni di forza maggiore
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Il direttore lavori procede, mediante redazione di verbale in presenza dell’esecutore, ad accertare lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente, alle cause dei danni, della eventuale negligenza, dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore lavori, dell’omissione delle cautele necessarie per prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.
ART. 29 - Cessioni ed affitto di azienda
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l’affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) 2) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
ART. 30 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto, ovvero la possibili- tà di stipulare per l’esecuzione dell’appalto sub-contratti che non sono subap- palti, secondo la disciplina prevista dal suddetto articolo 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Si dà atto che in sede di offerta l’appaltatore ha fatto presente che provvederà a subappaltare o affidare in cottimo le seguenti lavorazioni:
che rappresentano solo parte dell’intera opera e, comunque, sono contenute entro il 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente com- mittente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risar- cimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i la- vori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del- la stazione appaltante.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso l’Amministrazione Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo sia in termini prestazionali che economici.
L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile con il titolare del subappalto.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva dei confronti della Amministrazione Committente. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, salvo il caso di cui all’art. 50, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Comune committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa edile, ove presente, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità dell’affidatario e ai subappaltatori.
L’affidatario è tenuto a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al
venti per cento.
L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’appaltatore si impegna:
1) a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta e, in caso di varianti a indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano prestato dall’appaltatore;
3) a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici ;
4) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti dalle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al comma 1 dell’art . 3 della legge 136/2010 s.m.i., a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
ART. 31 - Riservatezza del contratto
Il contratto, e quanto allegato, deve essere considerato riservato fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere in oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.
ART. 32 - Cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, come disposto dall’articolo 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ART. 33 - Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 la Stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 19, comma 1, della legge citata.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 34 - Riferimenti normativi
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con mezzo
elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono. Consta di fogli.
Il rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore sig. Il segretario rogante dott.