Contract
15) CONTRATTO DI RICERCA TRA AGRITRE S.R.L. E “STAR*FACILITY CENTRE”
-OMISSIS-
Il Consiglio di Amministrazione, ,
CONSIDERATO che la Giunta del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, nella seduta del 27 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla sottoscrizione del contratto di ricerca tra AGRITRE s.r.l. e “STAR*Facility Centre”, alle condizioni e per le finalità descritte nel contratto e nell’allegato tecnico. Con la stessa delibera è stato individuato il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx come responsabile della perfetta e completa osservanza dell’accordo;
CONSIDERATO che il programma della ricerca consiste nella collaborazione tecnico- scientifica per la valutazione delle caratteristiche delle biomasse mediante la conduzione di analisi di laboratorio in accordo con i migliori standard internazionali da effettuarsi su campioni di biomasse che andranno ad alimentare l’impianto Agritre;
CONSIDERATO che il programma, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell’allegato tecnico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali;
CONSIDERATO che i responsabili per l’attuazione del presente contratto sono per il Laboratorio STAR* Facility Centre: il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, per Xxxxxxx Xxx: il responsabile del servizio approvvigionamento Xxxxx Xxxxxxx;
CONSIDERATO che il contratto di ricerca si intenderà valido ed efficace a partire dalla data della stipula e fino al 31.12.2020 e si intenderà automaticamente risolto alla scadenza;
PRESO ATTO che per l’esecuzione dell’attività di ricerca la Committente si impegna a versare al Dipartimento SAFE la somma di € 36.000,00 oltre I.V.A., dietro presentazione da parte dell’Università di regolare fattura, da emettersi su richiesta del responsabile scientifico;
PRESO ATTO che il pagamento avverrà in tre tranche:
- il 30% del corrispettivo pattuito entro il 31 maggio 2020;
- il 40% entro il 30 settembre 2020;
- il restante 30% del corrispettivo pattuito entro il 31 gennaio 2021;
CONSIDERATO che il contratto in parola disciplina all’art. 8 le norme relative alla segretezza e tutela della riservatezza stabilendo che entrambe le parti si obbligano a:
- adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle informazioni connesse all’esecuzione del contratto, assicurando la necessaria riservatezza del loro contenuto;
- non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo o, comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni e dati a terzi;
CONSIDERATO che gli obblighi di riservatezza vincoleranno le Parti non oltre 2 (due) anni dalla data di cessazione di efficacia del contratto;
CONSIDERATO che il contratto prescrive all’art. 9 le norme relative al codice etico di Agritre S.r.l. e del protocollo di legalità;
CONSIDERATO che il Laboratorio STAR* Facility Centre si impegna a provvedere alla copertura assicurativa del personale impiegato nell’attuazione del contratto in parola presso i locali del proprio laboratorio biomasse. Il personale della Committente, che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall’Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell’Università di Foggia;
PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta dell’11 marzo u.s., ha autorizzato la stipula del contratto di ricerca tra AGRITRE s.r.l. e “STAR*Facility Centre” individuando nel xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx il responsabile della perfetta e completa osservanza del contratto di cui trattasi;
PRESO ATTO che sarebbe opportuno apportare delle modifiche ad alcuni articoli del contratto per le motivazioni di seguite indicate;
CONSIDERATO che l’art. 9 riporta che […Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: mancato adempimento da parte dell’appaltatore …] ma potrebbe essere opportuno rettificare “appaltatore” con “laboratorio” in quanto l’oggetto del contratto fa riferimento a una «collaborazione tecnico-scientifica»;
CONSIDERATO che l’art. 9 verrebbe quindi riformulato nella seguente formulazione […Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: mancato adempimento da parte del Laboratorio…];
CONSIDERATO che l’art 9 riporta che: […L’appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il committente da eventuali responsabilità e pregiudizi patrimoniali che dovessero derivare dalla risoluzione del contratto, nonché da connesse pretese avanzate da terzi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo…]. Anche in questo caso sarebbe probabilmente opportuno rivedere tale articolo eliminando quanto riportato poiché aumenteremmo la responsabilità dell’Università di Foggia che pagherebbe anche nel caso di inadempimento o condotta pregiudizievole tenuta dal committente;
CONSIDERATO che potrebbe essere opportuno, inoltre, modificare anche l’art 11, il quale riporta che […Il Laboratorio dovrà dimostrare entro dieci giorni come intenda procedere e, nel caso in cui, non sussistano i presupposti per superare l’inadempimento, la stessa avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto. Di tale evento sarà fornita comunicazione scritta…]. Poiché l’Università di Foggia finirebbe per non avere potere decisionale in merito all’inadempimento la nuova riformulazione dell’art 11 potrebbe essere la seguente […Il Laboratorio dovrà dimostrare entro dieci giorni come intenda procedere e, nel caso in cui, ad insindacabile giudizio della Agritre, non sussistano i presupposti per superare l’inadempimento, la stessa avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto…];
CONSIDERATO che l’art 13 il quale riporta che: [Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano, qualsiasi controversia relativa al Contratto, alla sua validità, efficacia, esecuzione o interpretazione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Foggia, …], potrebbe essere revisionato poiché la norma sarebbe inapplicabile in questo modo se non si inserisse la dicitura “sempre che la legge non preveda l’attribuzione del giudizio alla giurisdizione o alla competenza funzionale di altra Autorità giudiziaria”. Pertanto, la riformulazione dell’art 13 sarebbe: [Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano, qualsiasi controversia relativa al Contratto, alla sua validità, efficacia, esecuzione o interpretazione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Foggia, sempre che la legge non preveda l’attribuzione del giudizio alla giurisdizione o alla competenza funzionale di altra Autorità giudiziaria],
DELIBERA
− di autorizzare la stipula del contratto di ricerca tra AGRITRE s.r.l. e “STAR*Facility Centre”, il cui testo si allega con il n. 10 al presente verbale;
− di proporre la modifica degli articoli 9,11,13 così come riportato nella bozza del
contratto allegato;
− di individuare il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx quale responsabile della perfetta e completa osservanza del suddetto contratto;
− di dare mandato alla prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, di sottoscrivere il contratto di cui trattasi.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
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Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:
- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti.
- C.C.: servizio contabilità e bilancio;
- direttore dipartimento safe;
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme all’originale del presente atto.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(dott.ssa Xxxxxx Xxxxx) (xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXX
CN = XXXXX XXXXXX C = IT
XXXXXX XXXXXXXXX 25.
05.2020 07:58:25 UTC
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005