Contract
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE
Il giorno 22 dicembre 2004, alle ore 12, presso la Sovrintendenza Scolastica Provinciale in Trento fra le delegazioni composte da:
per la parte pubblica:
- Xxxxxxxxxx Xxxxx
- Xxxxxxxxx Xxxxxx
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
- Xxxxxxxxxx Xxxx
per la parte sindacale:
- C.G.I.L.: Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
- C.I.S.L.: Xxxxxxxx Xxxxx
- U.I.L.: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Dalla Torre Xxxxxx
- S.N.A.L.S.: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
- GILDA
degli Insegnanti : Iorfida Xxxxx
si concorda e si sigla
il seguente Contratto Collettivo Decentrato Provinciale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente.
Premesso che:
- l’articolo 5, comma 2 lettera g) del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente – individua la Sovrintendenza Scolastica Provinciale quale sede di contrattazione decentrata sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- l’articolo 56 del Collettivo Provinciale di Lavoro 2002-2005 prevede che i permessi spettano anche al personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;
le delegazioni convengono quanto segue.
ARTICOLO 1
Campo di applicazione e durata
1. Il presente contratto collettivo decentrato provinciale di lavoro si applica agli insegnanti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
2. Il presente accordo rimane in vigore fino a quando non sia sostituito da successive norme di contrattazione collettiva ed è soggetto a verifica in ordine a modifiche normative che rendano la stessa necessaria.
3. Al termine della verifica l'accordo potrà essere modificato con un'intesa fra le parti.
ARTICOLO 2
Interpretazione autentica dei contratti
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, relativamente alle disposizioni oggetto di contrattazione decentrata, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi applicativi ed interpretativi di rilevanza generale.
3. L' eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza dell'accordo decentrato.
ARTICOLO 3
Determinazione del contingente annuo
1. Il personale docente di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto alla fruizione di 150 ore annue per motivi di studio nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre.
2. Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva (organico di fatto) a livello provinciale con arrotondamento all'unità superiore, determinata al 1 ottobre di ogni anno precedente a quello della fruizione.
ARTICOLO 4
Presentazione delle domande e documentazione
1. Le domande per la concessione dei permessi per motivi di studio sono inoltrate nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno precedente a quello della fruizione alla Sovrintendenza scolastica per il tramite dell’istituto scolastico. La presentazione tardiva delle domande ne comporta l’irricevibilità.
2. La domanda, redatta in carta semplice, oltre all’esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve contenere:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) motivo di richiesta dei permessi, con specificazione del corso di studio frequentato e della sua durata legale;
c) ordine, grado di scuola e sede di servizio;
d) tipo di contratto -a tempo indeterminato o determinato-: per il personale a tempo indeterminato indicare la decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo (il conteggio dell’anzianità complessiva di ruolo, compreso il servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, viene effettuato dall’ufficio competente);
e) anzianità di servizio per il personale a tempo determinato ossia il numero di anni scolastici di insegnamento con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche con servizio prestato per almeno 180 giorni in ogni anno scolastico (escluso l’anno scolastico in corso);
f) gli eventuali anni di permessi già fruiti.
3. Per il personale assunto a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande cui al comma 1, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di assunzione, intendendosi tale termine come perentorio. Al medesimo personale i permessi per motivi di studio saranno proporzionati in relazione alla data di assunzione. Per il personale assunto a tempo determinato eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione purché presentate prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento. In ogni caso resta ferma la possibilità di accoglimento secondo la disponibilità nel contingente come determinato all’articolo 3 comma 2.
4. Scaduto il termine di presentazione delle richieste, entro il 15 dicembre di ogni anno sono pubblicati all’Albo e su Internet i nominativi del personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio. Eventuali osservazioni in merito all’esclusione dal diritto possono essere inviate in forma scritta all’Ufficio competente entro 5 giorni dalla pubblicazione. Entro il 31 dicembre di ogni anno viene data comunicazione ai dirigenti scolastici dell’autorizzazione ad emettere i relativi provvedimenti formali di concessione dei permessi per il diritto allo studio.
5. Relativamente ai permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2005 i nominativi del personale beneficiario verranno pubblicati all’Albo e su Internet entro il 31 dicembre 2004.
ARTICOLO 5
Natura dei corsi e modalità di concessione dei permessi
1. I permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore annue, sono concessi per il conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari, post-universitari con durata almeno annuale per il conseguimento di diplomi di specializzazioni e perfezionamento o corsi di specializzazione sull’handicap attivati dalle Istituzioni Universitarie.
2. I permessi studio concessi possono essere usufruiti solo per la frequenza del corso di studio indicato nella richiesta di concessione. Non sarà possibile utilizzarli nel caso di variazione del corso durante l’anno solare di fruizione.
3. Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all’orario settimanale di cattedra.
4. La concessione del permesso per motivi di studio agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di due esami (in caso di frequenza dell’università secondo l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria) o il conseguimento di almeno 15 crediti (nuovo ordinamento) in ciascun anno solare, e comunque non possono essere concessi complessivamente permessi per più di dieci anni solari. A tal fine si terrà conto anche dei periodi già fruiti presso altri Centri Servizi Amministrativi da parte del personale transitato mediante processi di mobilità.
5. E’ possibile usufruire dei permessi oltre che per frequentare le lezioni del corso di studi, anche per attività di studio dirette al sostenimento di esami e per preparare tesi di laurea. Nel caso di preparazione della tesi i permessi vengono concessi per un solo anno solare. Le eventuali ore di permesso studio residue non possono essere utilizzate dopo la discussione della tesi.
ARTICOLO 6
Formazione delle graduatorie
1. Qualora il numero delle domande dovesse superare il 3% della dotazione organica complessiva, saranno formate due graduatorie, una per il personale a tempo indeterminato ed una per il personale a tempo determinato, individuando, per ognuna delle due graduatorie, i posti disponibili in proporzione al rapporto fra il numero del personale a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato, con riferimento alla data di definizione della dotazione organica provinciale di cui all’articolo 3 comma 2.
2. In primo luogo sarà data priorità ai docenti che hanno usufruito di permessi nell’anno solare precedente per la continuazione dello stesso percorso di studi.
3. A parità di condizioni, è data precedenza, secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai docenti in corso rispetto ai docenti fuori corso;
b) ai docenti con maggiore anzianità di servizio, come da articolo 4 lettere d) ed e);
c) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o titolo equipollente;
d) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
e) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
f) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (ad esempio seconda laurea).
ARTICOLO 7
Fruizione dei permessi
1. L'utilizzo dei permessi per motivi di studio è consentito soltanto nel caso di iscrizione ai corsi previsti nel presente contratto. I provvedimenti formali di concessione devono essere predisposti dai relativi dirigenti scolastici.
2. I permessi per motivi di studio possono essere fruiti secondo le seguenti modalità:
a) giornata= giornata piena pari a 6 ore;
1. fino a tre ore di permesso per motivi di studio fruite in modo continuativo, le stesse vengono portate in diminuzione dal monte ore annuo previsto;
la fruizione di tre ore fruite in modo discontinuo o la fruizione di un numero di ore di permesso per motivi di studio superiore alle tre comporta una diminuzione del monte ore annuo pari a 6 ore.
b) periodo superiore alla giornata= assenze a giornata piena;
1. I permessi per motivi di studio possono essere fruiti anche in forma cumulativa per periodi non inferiori alla settimana e per un massimo di quattro settimane. La fruizione cumulativa dei permessi per motivi di studio non può avvenire nei periodi coincidenti con le operazioni di scrutini ed esami. Nel periodo ricompreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre la fruizione cumulativa non può superare le due settimane.
2. La fruizione dei permessi per motivi di studio in forma cumulativa comporta la diminuzione convenzionale del monte ore annuo previsto dall'articolo 3, comma 1 del presente contratto secondo la seguente tabella:
una settimana | 36 ore |
due settimane | 72 ore |
tre settimane | 108 ore |
quattro settimane | 144 ore |
3. La richiesta di fruizione dei permessi per motivi di studio deve essere comunicata dal docente al dirigente scolastico almeno 3 giorni prima, con esclusione dal computo dei giorni festivi, nel caso di assenza per un periodo fino alla settimana. Per i periodi di assenza superiori alla settimana il preavviso è di 5 giorni, con esclusione dal computo dei giorni festivi. I termini di cui al presente comma si intendono perentori.
4. Il tempo necessario per il raggiungimento della sede dei corsi è ricompreso nelle ore di permesso per motivi di studio.
3. L’esercizio del diritto allo studio deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione. E’ prevista la possibilità di sostituzione degli insegnanti che fruiscono del permesso per il diritto allo studio in maniera cumulativa (ossia per periodi non inferiori alla settimana) attraverso la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato. Per periodi inferiori alla settimana il dirigente scolastico sopperirà alla temporanea assenza del personale attraverso l’utilizzo di personale a disposizione.
ARTICOLO 8
Certificazione dei permessi fruiti
1. La certificazione relativa al sostenimento degli esami (certificazione rilasciata dall’autorità competente o dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, salvo il controllo da parte dell’amministrazione) va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio entro l’anno solare di fruizione. Nel caso di cambio di scuola di servizio per trasferimento o per stipula di altro contratto a tempo determinato, sarà di competenza dell’istituto ove sono stati richiesti e concessi i permessi certificare, entro l’inizio del nuovo anno scolastico, al dirigente scolastico della nuova sede, le ore già utilizzate dall’insegnante.
2. La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami universitari o la mancata valutazione finale di altri esami, se non giustificate da reali motivi d'impedimento, comporta l'addebito dei permessi fruiti dal dipendente in misura pari a 1/30 delle voci stipendiali di cui all’art. 81, c. 1, - trattamento fondamentale – del
C.C.P.L. sottoscritto il 29.11.2004. A tale scopo i dirigenti scolastici dell’istituto ove sono stati richiesti e concessi i permessi o del nuovo istituto scolastico devono comunicare alla Sovrintendenza scolastica entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di fruizione i nominativi degli insegnanti che rientrano in tali situazioni.