ESTERNALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI SEGRETERIA/ACCETTAZIONE E CASSA” PRESSO LA CLINICA ODONTOIATRICA DI VIA VENEZIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI
PADOVA
ESTERNALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI SEGRETERIA/ACCETTAZIONE E CASSA” PRESSO LA CLINICA ODONTOIATRICA DI VIA VENEZIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
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CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI
Art. n. 1
Oggetto e caratteristiche del servizio
Il presente Capitolato ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi:
1. Servizio di segreteria front-office (accettazione e/o prenotazione delle prestazioni afferenti all’odontoiatria, cup telefonico, informazioni e ritiro esami/referti) e back office (attività a sportello chiuso)
2. Servizio di supporto all’attività di cassa e recupero crediti in relazione con il DIEP dell’Azienda Ospedaliera delle prestazioni afferenti all’odontoiatria.
Art. n. 2 Finalità del servizio
L’obiettivo del servizio è quello di garantire, attraverso le prestazioni, le risorse e i mezzi necessari proposti dalla ditta aggiudicataria, l’espletamento del servizio richiesto presso il Dipartimento Interaziendale di attività integrata di Odontoiatria – Clinica di Via Venezia, nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
L’Amministrazione provvederà a mettere a disposizione i locali e i supporti atti ad effettuare le attività di cui all’art. 3 del presente capitolato, in particolare l’Azienda Ospedaliera provvederà ad effettuare le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie, a sostenere i costi telefonici, energetici e di riscaldamento, la messa a disposizione delle attrezzature informatiche (incluso il software di gestione).
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli altri costi relativi alla gestione del servizio.
Alla scadenza del presente appalto, i locali e le eventuali attrezzature dovranno essere lasciati in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario l’Amministrazione avrà diritto di trattenere, sulla cauzione e sugli eventuali crediti dell’impresa, le somme che riterrà necessarie per rimettere in efficienza i locali e le attrezzature utilizzate.
Nel caso in seguito ad una circostanza imprevista divengano necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, è consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006.
Art. n. 3 Attività richieste
Le singole azioni, attraverso cui si esplica tale attività, dovranno essere inserite in un programma globale di intervento che tenga conto delle necessità di garantire il servizio richiesto.
Gli orari e i turni di lavoro sono stabiliti, di regola, in relazione ai flussi di accesso degli utenti e alle esigenze organizzative della struttura interessata.
Il servizio richiesto presso il Dipartimento Interaziendale di attività integrata di Odontoiatria – Clinica di Via Venezia dovrà essere garantito dal Lunedì al Venerdì rispettando i seguenti orari: apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 8,15 alle 19,00.
E’ prevista la chiusura totale nel periodo natalizio (24 dicembre – 6 gennaio) e la chiusura al pubblico nel mese di agosto. Il sabato, nei giorni festivi e festivi infrasettimanali, il servizio non è richiesto.
Le attività da svolgere si articolano come segue:
1. Servizio di segreteria e accettazione
Il servizio riguarda tutte le attività di segreteria amministrativa, quali l’accettazione amministrativa agli sportelli dell’utenza, riceve gli utenti in appuntamento indirizzandoli al personale infermieristico,
fissa gli appuntamenti, prenota gli esami utilizzando le procedure informatiche già in uso e gestisce le telefonate di informazione all’utenza.
2. Attività di cassa e recupero crediti
Per quanto riguarda l’attività di cassa, il personale della ditta sarà responsabile del Fondo Cassa, dovrà gestire gli incassi e provvederà, all’inizio del turno, all’apertura della cassa, ad effettuare le operazioni di cassa attenendosi all’osservanza scrupolosa delle istruzioni operative che saranno successivamente fornite e che costituiranno parte integrante del contratto.
Il personale, inoltre, registra prestazioni di manufatti protesici, impiantologici e di apparecchi ortodontici, registra il pagamento sul cartellino ambulatoriale, imbusta i referti e provvede alla loro consegna.
Effettua poi anche attività di recupero credito e precisamente i controlli e le verifiche amministrative per mancati ritiri, tickets e fatture non pagate, per i quali provvederà all’invio del sollecito e alla successiva trasmissione al Diep per il successivo invio alla società di recupero del credito per le somme non riscosse.
Inoltre la ditta dovrà nominare un Responsabile del Servizio che avrà il compito di:
- coordinare tutta il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dalla Direzione Amministrativa di Presidio (DAP) e delle altre strutture aziendali.
- supervisionare tutta l’attività d’incasso assegnata.
Art. n. 4 Personale: titoli professionali
L’impresa aggiudicataria assicurerà il servizio in oggetto con propria organizzazione di mezzi e mediante personale alle proprie dipendenze.
Il personale addetto all’attività del presente capitolato dovrà possedere i requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste e dimostrare di essere a conoscenza delle diverse problematiche concernenti la realtà sanitaria.
Il personale assegnato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• attitudine ai rapporti con il pubblico
• essere in grado di utilizzare la posta elettronica, fax, internet e telefono
• deve conoscere ed utilizzare i principali applicativi e software grafici,
• deve avere la conoscenza almeno elementare di una lingua straniera (inglese, francese..)
• corsi di formazione attinenti
• documentata esperienza in area contabile di almeno due anni (solo per il Lotto 1)
La ditta dovrà indicare i corsi di formazione che ha svolto il personale che intende mettere a disposizione per il servizio.
Tutto il personale dovrà essere informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (L. n. 626/94 e sue modifiche) e copertura responsabilità civile nei confronti di terzi e soci.
L’Azienda Ospedaliera potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione del personale assegnato. In caso di inserimento di nuove unità per turn-over od altro nulla sarà dovuto all’appaltatore fintantoché la nuova unità non sarà in grado di espletare autonomamente le funzioni richieste dal servizio.
Il personale assegnato dovrà essere intercambiabile e quindi in grado di ricoprire i diversi ruoli. In base alla normativa in essere gli addetti alle casse assumono il ruolo di agente contabile.
Art. n. 5 Obblighi della ditta
La ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale proprio e applicherà ai lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato il Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del Settore terziario e Distribuzione dei Servizi del Comparto Regioni Autonomie Locali Nazionale e Decentrato in vigore durante il periodo di esecuzione dell’appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà essere disposta a garantire, se richiesto, per la durata dell’appalto il posto di lavoro al personale già formato, ed attualmente in servizio, con contratto di lavoro subordinato (attualmente circa n.4 unità complessive), utilizzato dalla ditta del precedente appalto.
Tale applicazione deve essere prevista in ogni caso anche se la ditta non aderisce alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.
Inoltre la ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di prevedere a propria cura e spese ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale in questione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità civile verso i terzi in caso di sinistro.
A tal fine la ditta aggiudicataria deve presentare mensilmente, allegata alla fattura, apposita autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 20 della Legge 15/68, attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente a quelle periodicamente previste nei contratti ed accordi di cui sopra, nonché il regolare versamento dei citati contributi previdenziali, assistenziali e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La ditta aggiudicataria garantisce all’Azienda Ospedaliera la non applicazione dell’art.1676 del c.c., impegnandosi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri dipendenti crediti vantati, escludendo la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l’Azienda Ospedaliera medesima.
Dopo l’aggiudicazione ciascuna parte contraente deve nominare due responsabili per le problematiche attinenti all’espletamento del servizio.
La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare i nominativi del proprio personale addetto all’esecuzione delle prestazioni, al Responsabile dell’Unità Operativa presso la quale è in servizio, mediante elenco nominativo da aggiornare in caso di variazioni e si impegna ad osservare tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare e far osservare, dai propri dipendenti, le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall’Amministrazione.
ll personale della ditta in servizio dovrà mantenere un contegno xxxxxxxxxx e corretto. Dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, la cui spesa è a carico della ditta.
La ditta si impegna a garantire momenti di aggiornamento – formazione specifica del proprio personale da realizzarsi al di fuori dell’attività di servizio richiesta.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire che tutto il personale addetto alle attività di cui al presente capitolato conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico. Il personale resta quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del codice penale. L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, l’obbligo della stessa di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, preavvertendo l’Amministrazione.
Art. n. 6 Durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione (prevedibilmente l’1.12.2009) e fino al 30.11.2014.
L’Azienda Ospedaliera in relazione a futuri imprevisti e imprevedibili mutamenti nell’organizzazione dei servizi, all’indisponibilità delle risorse, all’intervenuta evoluzione tecnologica del mercato, al verificarsi di situazioni che rendano impossibile la permanenza di condizioni economiche di convenienza o al livello insoddisfacente del servizio, si riserva il diritto potestativo
di recedere unilateralmente dal contratto, in ogni momento, con preavviso di 6 mesi, decorsa la 3° annualità.
Se allo scadere del termine naturale del contratto l’Azienda Ospedaliera non avrà ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di continuarla alle condizioni convenute per un periodo di un anno dalla data di scadenza del contratto per consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova gara.
L’Azienda Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, per area vasta o Consip.
Art. n. 7
Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
Alle ditte partecipanti alla gara è richiesto al momento della presentazione dell’offerta un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, con validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale cauzione deve essere versata nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale provvisorio, in qualsiasi modo costituito, potrà essere incamerato, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda a stipulare il relativo contratto entro 30 gg, dall’invito alla firma del medesimo (ad iniziare il servizio entro la data stabilita dalla lettera di aggiudicazione)
La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Ospedaliera abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione del servizio, dovrà costituire presso l’Azienda Ospedaliera un deposito cauzionale definitivo.
La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta dell’Azienda Sanitaria.
L’ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 13 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Le polizze e le fidejussioni dovranno riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto.
La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale, o essere sostituita da dichiarazione della
ditta aggiudicataria da cui risulti autorizzazione all’Azienda Ospedaliera a trattenere una somma pari o superiore all’importo della cauzione, sui crediti per fatture non ancora pagate.
E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 18,75%.
Art. n. 8 Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Ospedaliera da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere di diritto per la propria parte il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il contratto che consegue all’aggiudicazione di gara esclude in modo esplicito e formale il subappalto.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata (art. 1260 C.C.)
Art. n. 9 Revisione prezzi – Rinnovo
I prezzi unitari dei prodotti offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di fornitura. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs 163/2006.
La revisione del prezzo avverrà d’ufficio o su richiesta del fornitore, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.
La variazione in aumento non potrà superare per ciascun anno in ogni caso il 75% dell’indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi riferito al mese antecedente la richiesta di variazione.
Art. n. 10
Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
Spetta al Responsabile del DAP accertare, con periodicità, il regolare andamento del servizio oggetto del presente Capitolato ed il controllo rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall’ offerta-progetto.
In caso di reiterato accertamento di una non corretta esecuzione del servizio o comunque non rispondente, per caratteristiche tecniche al progetto tecnico del servizio presentato, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., di risolvere di diritto il contratto. L’Azienda Ospedaliera ha inoltre il diritto di rivalersi sulla ditta inadempiente mediante escussione diretta della cauzione definitiva di cui all’art. 7 del presente capitolato.
Art. n. 11 Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali e di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria ed a terzi nell’espletamento del servizio anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno derivante al committente ed a terzi nell’adempimento del servizio appaltato; provvederà pertanto a rifondere direttamente a terze persone o cose di altrui i danni dallo stesso procurati.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di stipulare con oneri a proprio carico apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale, con massimali di € 500.000,00 per sinistro e copertura distinta di danni a persona, animali o a cose.
La ditta aggiudicataria deve depositare, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione del servizio, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che prevede la copertura dei danni che possono derivare da fatto suo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a persone, animali o cose; si intende terzo anche l’Azienda Ospedaliera e le cose di sua proprietà, i propri dipendenti e collaboratori nonché i pazienti.
La ditta si impegna a produrre quietanza del pagamento del premio relativo all’intero periodo o frazione annuale di esso, con possibilità in tal caso di produrre copia delle quietanze delle frazioni annuali successive all’inizio di ognuno dei tre anni di contratto.
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
La ditta dovrà sottoscrivere un formale impegno che in caso di xxxxxxxx o di sottrazione dolosa o colpevole dei suoi collaboratori, si impegna a risarcire l’Azienda Ospedaliera, sollevandola da qualsiasi danno economico.
Il reintegro delle somme sottratte dovrà avvenire sulla base della rilevazione effettuata dall’Azienda e/o dai competenti organi di controllo.
Art. n. 12 Pagamento del corrispettivo
Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e non contestati, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura, intestata all’Azienda Ospedaliera ai sensi della normativa vigente.
Il Responsabile del DAP, provvederà al controllo, verifica e liquidazione delle fatture corredate dai documenti previsti dall’art. 5 del presente capitolato. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera
In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse.
L’Azienda Ospedaliera può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Qualora nel corso dell’appalto venissero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposita convenzione a parte, nell’ambito massimo del 50% del limite contrattuale.
Art. n. 13 Contestazioni e controversie-Penali
Il committente si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto del presente appalto.
In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla ditta aggiudicataria il pagamento di una penale fino alla eliminazione del comportamento omissivo o irregolare.
In particolare è previsto il pagamento di una penale giornaliera in caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio pari al 2% del valore del canone annuo concordato.
Le penalità verranno comunicate alla ditta dal Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi mediante raccomandata A.R. e successivamente trattenute in sede di liquidazione fatture.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dall’esecuzione del servizio regolato dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’ Azienda Ospedaliera, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Ospedaliera.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. n. 14
Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa
L’Azienda Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
L’Azienda Ospedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
• in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
L’Azienda Ospedaliera potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Ospedaliera e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 15
Scioperi e causa di forza maggiore
Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere soppresso. In base a quanto stabilito dalla Legge 146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di
forza maggiore, la ditta si impegna a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all’assolvimento del servizio come previsto dagli art. 2 e 3 del presente capitolato.
Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso; in tali casi dal corrispettivo mensile verrà detratta una somma proporzionale al servizio non svolto.
Art. n. 16 Contratto
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. n. 17 Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ospedaliera e per le specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. n. 18 Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è il Dirigente Responsabile del Dipartimento Acquisizione e Gestione Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda Ospedaliera a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. n. 19 Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d’oneri, valgono le “Condizioni Generali di contratto” visionabili sul sito aziendale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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L’impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d’oneri e di averne compreso la portata e gli effetti.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)
Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:
Art. 5 - Obblighi della ditta; Art. 6 - Durata del contratto;
Art. 9 - Revisione prezzi - Rinnovo;
Art. 10 - Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto; Art. 12 - Pagamento del corrispettivo;
Art. 13 - Contestazioni e controversie – Penali;
Art. 14 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa; DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)