COMUNE DI VENDROGNO
COMUNE DI VENDROGNO
schema di
CONTRATTO D’AFFITTO DELLA MALGA DI CAMAGGIORE PERIODO 15.05.2016 – 10.11.2022
Premesso che:
- il Comune Vendrogno, di seguito denominato proprietario, in data ha esperito l’asta pubblica per
selezionare l’impresa agricola cui concedere in affitto la propria malga di Camaggiore per il periodo 15.05.2016-10.11.2022;
- l’impresa/cooperativa agricola , di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultata
assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con
……………………………………, n. …. , in data ;
L’anno ………. il giorno ……. del mese di ………., presso gli uffici del Comune di Vendrogno, ubicati in Vendrogno, via Xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 10,
TRA
il Comune di Vendrogno, C.F./P.IVA 00651590135, nella persona di …………………….
Dirigente/Funzionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento n.…………., del
………………….,
E
il Sig. ………………, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (C.F.
……………………..) con sede in ……………….., via …………….. n / dell’Associazione temporanea di
scopo fra le imprese ……………… (C.F. ………………….. ) che per la stipula del presente atto la parte affittuaria ha richiesto l’assistenza della …………………………………………… di
…………………………….. alla quale è associata e nella quale si riconosce;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il Comune di Vendrogno affida in affitto all’impresa , che accetta, la malga di Camaggiore, i
cui terreni e gli immobili di pertinenza, ubicati in Comune censuario di Vendrogno, sono identificati nella seguente tabella:
Superficie | Qualità | ||||||||||
x. | xxxx. | catastale mappale | in affitto | Pascolo Arb | Pascolo | Inc. Ster. | Bosco Ceduo | Pasc. Cesp. | Bosc. Alto | Sup. Cat. comp. | |
1 | 11816 (in parte) | 1893320 | 1483320 | 1483320 | |||||||
2 | 12686 | 71356 | 71356 | 71356 | |||||||
3 | 8538 | 46700 | 46700 | 46700 | |||||||
4 | 8537 AA | 106800 | 106800 | 106800 | |||||||
8537 AB | 12535 | 12535 | 12535 | ||||||||
5 | 0000 | 000000 | 000000 | 148449 | |||||||
6 | 8782 AA | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
8782 AB | 7020 | 7020 | 7020 | ||||||||
7 | 10548 AA | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
10548 AB | 3070 | 3070 | 3070 | ||||||||
8 | 8501 | 72920 | 72920 | 72920 | |||||||
9 | 8500 | 89070 | 89070 | 89070 | |||||||
10 | 6273 | 33480 | 33480 | 33480 | |||||||
11 | 8534 | 163590 | 163590 | 163590 | |||||||
Totale | 2653710 | 2243710 | 12535 | 270390 | 10090 | 106400 | 1838895 | 5400 | 2243710 |
Le superfici sono state identificate in base ai dati risultanti al catasto, così come la qualità e la classe delle colture, ed espresse in m2. L’ente proprietario non è in alcun modo responsabile della corretta individuazione delle superfici pascolabili sopra descritte soprattutto al fine della presentazione di eventuali richieste di contributo da parte dell’affittuario.
Alle aree sopra descritte si aggiungono i fabbricati in essa ricompresi come di seguito descritti:
- N° 1 fabbricato adibito a ricovero temporaneo e vendita, lavorazione del latte/stagionatura prodotti – deposito;
- N. 1 fabbricato adibito a locale di lavorazioni e n. 1 sosta per il bestiame, identificati ai mappali nn. 10554-10555 quali fabbricati rurali rispettivamente di 250 e 120 metri quadrati;
ed ubicati all’interno della particella identificata al mappale n. 8537 nella parte bassa della malga a valle della strada agro silvo pastorale Camaggiore-Valle dell’Orso;
- N. 1 adibito a ricovero temporaneo di persone e sosta per il bestiame, all’interno della particella identificata al mappale n. 12686 nella parte alta della malga;
Non è concessa in affitto la strada comunale agro silvo pastorale per Camaggiore la quale non è catastalmente identificata e quindi ricompresa all’interno delle superfici catastali dei mappali nn. 11816- 12686-8538-8537-6272-8534-8500.
Gli stessi sono indicati ed identificati nella mappa catastale allegata, parte integrante del presente contratto (allegato 1).
Quanto sopra verrà più dettagliatamente elencato, unitamente ad impianti, attrezzature e viabilità di accesso e servizio, nello stato di consistenza che costituirà parte integrante del verbale di consegna.
Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza la proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.
Gli immobili sono concessi nel loro normale stato d’uso e manutenzione, a norma dell’art. 1575 del codice civile.
All’eventuale arredo dei fabbricati provvederà l’affittuario a sua cura e spese.
L’affittuario è autorizzato ad esercitare nel compendio della malga di cui al presente contratto l’attività di pascolamento dell’alpe comprensiva della trasformazione del latte prodotto, vendita diretta dei prodotti dell’azienda e occasionale ospitalità in malga, purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti per legge.
Art. 2 - Durata del contratto di affitto
In applicazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari”, la durata dell’affitto viene convenuta in 6 (sei) stagioni di monticazione nel periodo 15.05.2016 – 10.11.2022, con decorrenza dal
…/…/……(data di sottoscrizione del contratto) e scadenza al 10.11.2022.
Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte dell’affittuario.
In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di affitto siano stati rispettati gli impegni stabiliti dal capitolato, l’affitto potrà essere rinnovato per ulteriori anni 6 (sei) stagioni di monticazione, previa richiesta scritta da parte dell’affittuario, da inoltrare alla proprietà della malga entro 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto di affitto.
Il rinnovo fa salvo il diritto di ridefinire i termini contrattuali.
Eventuali finanziamenti previsti da leggi regionali, statali e comunitarie ricevuti dall’affittuario su sua richiesta o su richiesta dell'Ente proprietario, non daranno luogo agli effetti previsti dall’art.17 della Legge 203/1982 e successive modificazioni, come pure non comporteranno alcun automatismo nella concessione di eventuali rinnovi o proroghe.
In caso di mancata proroga o rinnovo l’affitto cesserà di diritto e di fatto il 10.11.2022 senza bisogno di alcun preavviso o disdetta, giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora.
Art. 3 - Canone di affitto
Il canone annuo di affitto, determinato in € .................... (in lettere € ……………/00) con le procedure di assegnazione dell’alpeggio, a partire dal secondo anno verrà aggiornato annualmente nella misura del 100% dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture, alla viabilità di servizio ed al cotico pascolivo che la proprietà potrà effettuare nel corso dell’affitto, come stabilito nel capitolato di affitto al successivo art. 10.
Il canone potrà essere ridotto di un importo da concordare tra le parti, qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali oppure adotti ed attui un piano di gestione della malga (alpeggio) da concordare e condividere tra le parti.
Art. 4 - Modalità di pagamento del canone
Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire entro il 1° agosto per ogni anno di affitto.
Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato al Comune di Vendrogno in seguito al ricevimento di reversale di incasso.
In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l’interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro 3 mesi dalla scadenza fissata produrrà ipso iure (legge 3.05.82 n. 203 art. 5), la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell’affittuario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dall’affittuario moroso, come pure lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo per l'avviamento di un eventuale attività agrituristica.
Art. 5 - Obblighi ed oneri dell’affittuario
L’affittuario si obbliga:
a) al regolare pagamento del canone di affitto entro le scadenze stabilite;
b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dal capitolato di affitto;
c) ad attuare gli impegni gestionali formulati nella proposta di gestione in sede di offerta;
d) a non attuare il subaffitto ovvero ogni altra forma di concessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione della proprietà;
e) a risarcire la proprietà di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora questa, per costringerlo alla osservanza degli obblighi derivanti dal capitolato e dal presente contratto, fosse costretta a ricorrere alle vie legali.
Gravi carenze o reiterati comportamenti irregolari rispetto al presente patto determineranno ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese dell’affittuario ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 6 - Garanzie
A garanzia dell’osservanza degli impegni derivanti dalla gestione delle attività oggetto del presente contratto e dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la proprietà dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile al conduttore a causa di inadempimento o cattivo svolgimento delle attività rurali e/o commerciali, l’affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di € pari ad una annualità e mezza
del canone offerto in sede di gara, stipulando in data ……………….. con la
polizza d’assicurazione per cauzione n° ………………………………… per la durata dal ……….…….
al riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario senza eccezioni.
La cauzione sarà oggetto di aggiornamento in caso di rinnovo dell’affitto.
Se l’affittuario non versa sul c/c n , intestato alla proprietà, il corrispettivo delle penalità previste dal
capitolato d’affitto, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del affittuario.
La cauzione sarà restituita, senza interessi, soltanto alla scadenza del presente contratto, previa verifica dello stato di conservazione ed efficienza delle strutture, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.
Con il ritiro della cauzione l’affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa o azione nei confronti della proprietà.
Resta salvo per la proprietà l’espletamento di ogni altra azione nel caso che la cauzione diventasse insufficiente.
Art. 7 - Responsabilità
L’affittuario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati ai fabbricati della malga, al terreno, alle piantagioni con l’esercizio dell’attività.
L’affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell’utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
La proprietà è sollevata da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente:
- danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell’attività in malga/alpe svolte dall’affittuario o dai suoi dipendenti;
- rapporto lavorativo del personale incaricato dall’affittuario;
- sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpe concessa come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;
- mancato utilizzo della malga/alpe per l’intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.
Si da atto che l’affittuario in data ……………. con……………….. ha provveduto ad attivare la polizza d’assicurazione n per la responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte
della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della proprietà e dei propri dipendenti.
Si da atto altresì che l’affittuario in data………….. con ha provveduto ad attivare la polizza
d’assicurazione n per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili e per
le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione, con vincolo a favore della proprietà.
La proprietà si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività oggetto del presente contratto.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
Sono motivi di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) il mancato pagamento di una rata dell’affitto alla scadenza prevista con conseguente necessità per la proprietà di avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 6;
b) nel caso in cui sia accertato un inadempimento dell’affittuario a uno degli obblighi previsti dal contratto e questi, diffidato per iscritto ad adempiere a tale obbligo, non vi provveda o non fornisca adeguate giustificazioni scritte nel termine indicato dalla diffida;
c) il mancato reintegro della cauzione di cui si sia avvalsa la proprietà per il mancato pagamento del canone di affitto o per cause diverse dal mancato pagamento di una rata dell’affitto alla scadenza prevista;
d) la ripetuta contestazione da parte della proprietà del mancato rispetto di quanto previsto e pattuito con il presente contratto;
e) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni affittati, la mutata destinazione dell’uso dei locali, l’instaurazione di rapporti di subaffitto, l’inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato d’affitto
Oltre ai casi sopra previsti l’affitto verrà automaticamente a risolversi:
- per morte dell’affittuario quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione dei rapporto con gli eredi diretti;
- per fallimento dell’affittuario, sia esso una persona fisica o una società.
La proprietà per quanto previsto nell’enunciato sopra espresso, fisserà un termine massimo di 60 giorni entro il quale il conduttore dovrà provvedere a rimuovere l’inadempienza, decorso inutilmente il quale, potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando l’eventuale pregiudizio economico derivante alla proprietà per il danno subito.
La risoluzione del contratto per causa della controparte comporta l'esclusione da future assegnazioni di malghe di proprietà dell’Ente concedente.
Art. 9 - Recesso del contratto
Durante il periodo dell’affitto, la proprietà ha facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito nell’art. 2, in caso di esigenze di pubblica utilità qualora vi sia un giustificato motivo d’interesse generale.
Il contratto viene inoltre sciolto di diritto e la proprietà, nella persona del rappresentante incaricato, può immettersi nel pieno possesso degli immobili, previo preavviso di dieci giorni notificato all’affittuario nelle forme di legge, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l’affittuario incorra in una situazione di insolvenza, rilevabile dal bollettino ufficiale dei protesti, o da sentenza civile passata in giudicato;
b) nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;
c) qualora non venga rispettato il carico minimo stabilito nel capitolato d’affitto, salvo cause di forza maggiore comunicate con congruo anticipo alla proprietà;
d) nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti dell’Autorità competente che comportino la chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ad un mese.
E' prevista la facoltà dell’affittuario di recedere anticipatamente dal contratto per:
- gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari. All'uopo l’affittuario dovrà comunicare alla proprietà, tramite PEC, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documento utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di
rescissione anticipata del contratto prevista da questo comma, l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso qualora non si riesca ad affittare la malga.
- un qualsiasi motivo personale e/o societario, in tal caso, l’affittuario dovrà comunicare tale intenzione alla proprietà, tramite PEC, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione. In questo caso, l’affittuario dovrà pagare l’intero canone di concessione dell’anno in corso a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, oltre ad una penale pari al 20% del canone annuo.
Per le ATI/ATS, in caso di recesso dell’azienda mandante, l’azienda capofila è tenuta a continuare l’esecuzione del contratto, da sola o previa sostituzione dell’impresa receduta con altro soggetto di gradimento della proprietà, fermo restando le medesime condizioni di aggiudicazione.
Art. 10 - Capitolato di affitto
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dal capitolato di affitto, (allegato 2) che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 11 - Controversie – Clausola arbitrale
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l’affittuario, qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della L. 203/82, saranno deferite ad un collegio di arbitri, che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la volontà espressa dalle parti nel presente contratto e nel capitolato d’affitto e, quindi, dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco. Le controversie potranno essere anche affrontate presso la camera arbitrale che ha sede nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ciascuna provincia. Il collegio o la camera arbitrale deciderà in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattiva, ed anche relativamente alle spese della commissione medesima.
Le parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare il verdetto del collegio o della camera arbitrale rinunciando alla controversia legale.
Art. 12 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, valgono le norme del codice civile, delle leggi e degli usi in materia.
Art. 13 - Spese contrattuali
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del conduttore, senza diritto di rivalsa nei confronti della proprietà.
Art. 14 - Allegati
Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti:
• allegato 1: planimetria delle particelle fondiarie dei locali
• allegato 2: capitolato di affitto
Letto, confermato e sottoscritto:
Luogo e data …………
Per il Comune di Vendrogno: Sig. ……………………
Per l’affittuario: Sig. ……………………
Sottoscrizione clausole onerose ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile
L’affittuario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:
2) Durata della concessione/affitto; 3) Canone di concessione/affitto; 4) Modalità del pagamento del canone; 5) Obblighi del concessionario/affittuario; 6) Garanzie; 7) Responsabilità; 9) Rescissione del contratto; 10) Capitolato di concessione/affitto; 11) Controversie.
L’ AFFITTUARIO
……………….……………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 03/05/82, n° 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell’affitto; 3) Canone di affitto; 4) Modalità di pagamento del canone; 5) Obblighi dell’affittuario; 9) Rescissione del contratto; 10) Capitolato di affitto. Approva inoltre espressamente la deroga all’art.4 bis della Legge203/82 introdotto dal D.Lgs 228/01, relativo al diritto di prelazione.
Per il Comune di Vendrogno: Sig. ……………………
Per l’affittuario: Sig. ……………………
Si attesta che per la stipula del presente atto l’affittuario è stato assistito dai Sigg.
……………………………………….e , nella loro qualità di funzionari della
……………………………………………. di i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della
Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuali.
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: Sig. …………………………………