Repertorio n.
Repertorio n.
COMUNE DI VARZO PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI AREA SITA IN LOCALITA' CAMPAGLIA DA DESTINARE ALLA COLTIVAZIONE DECENNALE PER L'ESTRAZIONE DI GNEISS
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno il giorno del mese di
alle ore nell'ufficio segreteria del Comune di Varzo, ubicato in P.zza Agnesetta n. 1, avanti me Dott. segretario comunale, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Varzo, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti tra loro d'accordo e con il mio consenso a mente di legge, sono personalmente comparsi i signori:
- nato a
il nella sua qualità di domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Varzo, il quale interviene in questo Atto in esecuzione del provvedimento di nomina del Sindaco n. in data prot. n. , non in proprio ma per conto, nell'interesse ed in rappresentanza organica del Comune di Varzo, partita I.V.A. 00270210032 (di seguito “Concedente”);
- nato a
il residente in che interviene in
questo Atto non in proprio ma per conto, in qualità di della società
, con sede legale in , Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
[oppure, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese]
capogruppo mandataria dell’associazione di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1. impresa , con sede in
via C.F..
2. impresa , con sede in
via C.F.
3. impresa , con sede in
via C.F.
nonché l’impresa , con sede in
via , C.F. ,
[in ogni caso]
e che nel proseguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”.
[oppure, nel caso l’Atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria]
- nato a
il residente in , il quale interviene in questo Atto in qualità di procuratore speciale [o generale] della società , con sede legale in C.F. , iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , che nel proseguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”, in forza della procura speciale [o generale] repertorio numero del autenticata nella firma dal dott.
Notaio in , che si trattiene agli atti. [oppure, nel caso di ditta individuale]
- nato a
il residente in il quale interviene in questo Atto in qualità di titolare della , con sede legale in
C.F. , iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , che nel proseguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”.
Detti comparenti, della cui identità personale io segretario sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto per far constare quanto segue:
PREMESSO
- Che il Comune di Varzo risulta intestatario di una cava sita in Loc. Campaglia sui mappali distinti al Catasto Terreni sul Foglio 102 Mappali 1 (parte) e 232 (parte);
- Che con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte-Direzione Risorse Umane e Patrimonio-Settore
Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi Civici n.489 del 16/4/2008, è stato Autorizzato il Mutamento di destinazione d'uso di porzione dei terreni sopraindicati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 in data 05/09/2012 è stata approvata perizia di stima del canone annuo per l'istituzione di servitù di passaggio su terreni di proprietà privata, per l'accesso carrabile e l'esercizio di attività estrattiva nella cava comunale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 14/09/2012 è stata approvata la valutazione dei corrispettivi per la Concessione in affitto,l'avvio della procedura mediante l'indizione di asta pubblica;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 28/09/2012 si è preso atto ed approvato l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della società concessionaria della cava, approvando al contempo la rideterminazione dei canoni;
- che con determinazione del responsabile del Servizio , n. in data , si stabiliva di procedere all’affidamento in concessione di area da destinare ad attività estrattiva sita in Loc.
Campaglia, mediante ai sensi , con il criterio
, rendendo atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma
e si procedeva all’approvazione del capitolato e dello schema di contratto;
- che con determinazione del responsabile del servizio area , n. in data
, si approvava il verbale di gara in data e si aggiudicava la concessione di area da destinare ad attività estrattiva sita in Loc. Campaglia in via definitiva alla società , con sede in , avendo offerto un rialzo del
derivandone per un importo netto complessivo di aggiudicazione di Euro ;
- [per le società di capitali] che il’ “Concessionario” ha presentato la comunicazione (acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. del ) di cui agli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e dell’art. 17, comma 3, ultima parte, della legge n. 55/90, come modificato dalla legge n. 415/1998;
- che il “Concessionario” ha presentato oppure che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di protocollo n. in data , dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un’area superficiaria, sita in Loc. Campaglia e meglio specificata al successivo Art.3, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto, salvo i limiti imposti dalle autorizzazioni che saranno ottenute e dal periodo di concessione,, al fine della valorizzazione della risorsa giacimentologica e dell'estrazione e sfruttamento dei litotipi presenti, la cui superficie e localizzazione è individuata nella planimetria allegata al presente atto (con superficie contrassegnata in tinta gialla), dietro corresponsione di un corrispettivo, sia fisso che determinato anche in funzione dei quantitativi estratti al netto delle coltri incoerenti di copertura e del cappellaccio di alterazione, così quantificato a base d'asta:
CANONI ANNUI A BASE D’ASTA:
Denominazione | Quantità | U.M. | Imp.unitario | Importo arr. | |
1 | Canone annuo mancati frutti | 18.000 | mq | € 0,0682 | € 1.230,00 |
2 | Canone annuo fisso occupazione | 18.000 | mq | € 0,45 | € 8.100,00 |
3 | Canone annuo fisso base estrazione | 2.000 | mc | € 8,40 | € 16.800,00 |
Per un corrispettivo annuo fisso di Euro 26.130,00 (per un ammontare complessivo di Euro 261.300 nel decennio) oltre ad un corrispettivo annuo variabile, calcolato detraendo, di anno in anno, dai quantitativi di materiale effettivamente estratto, i quantitativi di base (2.000 mc/anno) oltre ai quantitativi variabili eccedenti i 2000 mc/annui calcolati negli anni precedenti, moltiplicando il risultato per Euro 8,40 ogni mc. Resta inteso che il quantitativo non estratto rispetto al minimo previsto (mc. 2.000) potrà essere recuperato negli anni successivi, senza il pagamento di canoni ulteriori.
Per la determinazione del materiale effettivamente estratto occorre detrarre al quantitativo di materiali scavati, una percentuale predeterminata del 30% per cappellaccio e sfrido;
Art. 3. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI
Il lotto di cui all’art.2 è individuato sulla proprietà comunale ubicata in Località Campaglia e gravata da vincolo di uso civico, e interessa i beni censiti in Catasto Terreni sul Foglio 102 Mappali 1 (parte) e 232 (parte), per una superficie complessiva pari a 18.000 mq.
Art. 4. DESTINAZIONE URBANISTICA
Nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente l’area è identificata nel modo seguente:
“Aree per le attività di cava - Cave attive” prevalentemente e “Aree Agricole” per la residua parte.
I vincoli gravanti risultano: Vincolo Ambientale (D.Lgs. 42/2004) e Vincolo Idrogeologico (LR45/89), oltre agli Usi Civici.
Sono fatti salvi i diritti nascenti dalla demanialità dei rivi che attraversano l'area ed degli altri eventuali apparenti diritti demaniali.
Art. 5. SVINCOLO USI CIVICI
L'area in oggetto risulta gravata da Usi Civici per i quali la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici, con Determinazione n. 489 del 16/4/2008, ha emesso autorizzazione decennale per il mutamento di destinazione d'uso.
Art. 6. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
La durata è pari a 10 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e con possibilità di proroga fino ad un massimo di 1 anno, per il tempo che effettivamente intercorrerà tra la sottoscrizione del Contratto e l’ottenimento dell’Autorizzazione alla coltivazione.
In caso di regolare svolgimento delle attività di coltivazione e di verifica dello stato di attuazione degli interventi di sistemazione ambientale, previa proroga dell’autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso di terre gravate da uso civico ed ottenimento delle autorizzazioni previste e prescritte dalla vigente normativa, la Concessione potrà essere rinnovata per consentire la completa estrazione del materiale roccioso, dietro presentazione di istanza (da formalizzare nei sei mesi antecedenti la scadenza dell’Autorizzazione alla coltivazione) con una proposta di aggiornamento del canone annuo di concessione, previa indagine di mercato che attesti la convenienza dell’adeguamento proposto.
E’ comunque escluso il tacito rinnovo.
Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il canone costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all’art.2. Il canone annuo è fissato in € e dovrà essere corrisposto in due rate semestrali, di pari importo, con le seguenti scadenze:
- per la prima rata (50%):
- nel 1° anno, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto;
- nel 2° anno, entro 18 mesi dalla sottoscrizione del Contratto;
- dal 3° anno in poi, entro 30 gg. dalla ricorrenza annuale della data di sottoscrizione del Contratto;
- per la seconda rata (50%):
- entro 6 mesi dalla scadenza, della prima rata.
L'eventuale conguaglio, concernente il canone variabile (da calcolarsi detraendo, di anno in anno, dai quantitativi di materiale effettivamente estratto, al netto del 30% per cappellaccio e sfrido, i quantitativi di base -2.000 mc/anno- oltre ai quantitativi variabili eccedenti i 2000 mc/annui calcolati negli anni precedenti moltiplicando il risultato per l’importo fissato a base d’asta in Euro ogni mc), sarà richiesto dal Concedente al termine di ogni anno contrattuale, non appena in possesso degli elementi tecnici di stima.
Il canone dovrà comunque essere corrisposto indipendentemente dalle quantità e qualità di materiali estratti ed anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi circostanza.
Art. 8. RITARDATO PAGAMENTO
I pagamenti si intenderanno regolarmente effettuati se eseguiti entro i termini di gg. 15 dalla richiesta o dalle naturali scadenze.
In caso di ritardato pagamento, sulla somma scaduta e non pagata, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori pari al "Prime Rate" comunicato dall'Associazione Bancaria Italiana, vigente alla data dell'inadempimento. In caso di mancato pagamento delle rate il Comune potrà rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione la quale dovrà essere immediatamente reintegrata entro 30 gg..
Art. 9. SUPERFICIE ESCAVABILE
Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito delle superficie assegnata, individuata all’art.3 cartografata indicativamente nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale del presente contratto, che sarà materializzata e delimitata dal concedente con appositi capisaldi.
Il Concessionario non avrà alcuna limitazione in ordine alla quantità di materiale litoide da estrarre sulla predetta superficie, né avrà limitazioni in ordine alla qualità del materiale estratto, potendo anche utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi che riterrà opportuni, con la condizione che, oltre a quanto previsto al successivo art.10, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione amministrativa per la coltivazione di cave.
Art. 10.ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE
Ogni autorizzazione (ad es. coltivazione cave, V.I.A., paesaggistica, idrogeologica, urbanistica, sanitaria, ambientale) dovrà essere richiesta ed ottenuta a cura e spese dell'aggiudicatario in base alle vigenti disposizioni di Xxxxx e regolamentari, prima di dar corso all'attività estrattiva.
Lo sfruttamento ai fini di escavazione della cava dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'Autorità amministrativa competente in materia di coltivazione e sfruttamento di cave ed, in particolare, l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità con le prescrizioni normative, le indicazioni grafiche e le scadenze temporali del piano di coltivazione.
Inoltre l'aggiudicatario dell'asta, successivamente alla stipula del Contratto, al fine di provvedere all'avvio dell'attività dovrà previamente sottoscrivere con i soggetti terzi interessati regolare atto di costituzione di servitù/occupazione, relativamente alla xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx ed esercizio dell’attività estrattiva, facendosi carico di ogni onere connesso.
Il piano di coltivazione dovrà indicare la superficie annua oggetto di lavorazione, con possibilità di coltivare la superficie residuale dell’anno precedente, se non completata.
La superficie annua oggetto di coltivazione non ha rilevanza alcuna rispetto agli obblighi di cui all’art.7 e potrà variare nella misura massima del 20%, rispetto a quella indicata nel piano di coltivazione, previa approvazione da parte del Comune su richiesta opportunamente motivata e con l'impegno che tale maggiore superficie escavata venga compensata nell'anno successivo, in modo da riportare la superficie coltivata al valore riportato nel piano di coltivazione.
Il progetto di coltivazione dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla
L.R. 69/78 e ss.mm.ii..
Il progetto di coltivazione dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla
L.R. 69/78 e ss.mm.ii..
Art. 11.CONTROLLO DEL MATERIALE ESTRATTO
AI fine di verificare l'andamento dell'escavazione, il Comune potrà adottare sistemi di controllo e verifica sulle quantità e qualità dei materiali estratti. Il Concessionario accetta l'espletamento di controlli e verifiche da parte del Concedente, con preavviso e con le modalità che verranno comunicate.
Art. 12.CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE
Il Comune, fatta salva la concorrente attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione Provinciale, o chi per essa, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 22.11.1978, n. 69 e ss.mm.ii., potrà sempre far controllare dai propri
dipendenti comunali, tecnici appositamente incaricati o commissioni appositamente costituite, le modalità di lavorazione delle cave e l'osservanza delle clausole contrattuali. La Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alle cave alle persone incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte del Comune al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone. Verrà eseguito inizialmente, in contradditorio tra le parti, rilievo topografico, di cui sarà tenuto conto per tutto il periodo di escavazione per gli accertamenti delle quantità estratte. Il Comune ha facoltà di eseguire sopralluoghi e verifiche anche con frequenza pari ad ogni singola volata, che l'azienda si impegna a comunicare con sufficiente preavviso (7 giorni). Le verifiche saranno eseguite in contradditorio con il Concessionario e le risultanze saranno tempestivamente trasmesse al medesimo. In caso di contestazione dell'Azienda, da pervenire entro 15 gg. dalla trasmissione di cui al comma precedente, si procederà a verifica immediata a campione e sulle conclusioni l'Azienda non potrà opporre contestazioni, se non in caso di valutazione comprovata dolosa. Al fine di consentire l'esecuzione dei rilievi il Concessionario è impegnato a fornire la necessaria assistenza tecnica e ad eseguire quelle mansioni che il tecnico richiederà quali il posizionamento dei capisaldi, ecc.
Art. 13.REVISIONE DEL CANONE
I canoni annui (fissi e variabili) di concessione verranno proporzionalmente rivalutati all'inizio di ciascuna nuova annualità contrattuale, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) rilevato a decorrere dall’anno e mese di decorrenza della Concessione.
In presenza di elementi perturbativi del mercato che determinino sensibili e documentate variazioni con oscillazioni, sia del costo di estrazione che del valore della produzione (determinata dal prezzo di mercato del materiale estratto, anche in funzione della sua qualità), con scarti annui superiori al 10% in aumento, l’Ente concedente procederà, a partire dall’anno successivo a quello della variazione accertata, alla rideterminazione proporzionale del canone dovuto. In tal caso è data facoltà al Concessionario, in caso di mancata accettazione, di recedere dal Contratto. In caso di oscillazioni in diminuzione e di pari entità, il canone non subirà variazioni ISTAT, ma è data facoltà al Concessionario di recedere dal Contratto.
Art. 14.APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE
L’aggiudicatario dell’asta, dovrà provvedere alla regolarizzazione con i soggetti terzi interessati della servitù/occupazione, facendosi carico degli oneri relativi alla costituzione ed alla liquidazione di servitù rispetto all'accesso carrabile ed all'area di occupazione per l'attività di cava, senza nulla avere a pretendere
dall'Ente Concedente.
L'aggiudicatario dovrà farsi carico, della manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso all'area, mantenendo altresì la responsabilità nella gestione e nei confronti di chi vi transita, con facoltà di rivalsa nei confronti di terzi fruitori.
Dovrà essere comunque riconosciuto diritto di passaggio gratuito al Comune di Varzo, sulle strade di accesso esistenti/da realizzare, così come diritto di passaggio, dovrà essere riconosciuto senza limitazioni, sia per eventuali ulteriori Concessionari individuati dal Comune di Varzo, che per fini agricoli, ai proprietari di tutti i fondi interessati, salva la necessità di eventuale previo accordo con le società fruitrici, sia pure limitatamente alla necessità di risoluzione di eventuali problemi di pubblica incolumità.
Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e potrà asportare tutti i macchinari di sua proprietà. Le porzioni di strada eventualmente ricadenti su terreni di proprietà comunali, rimarranno al concedente, senza che questi sia tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del Concessionario. Art. 15.MANUFATTI REALIZZATI SULL'AREA IN CONCESSIONE
La ditta aggiudicataria alla scadenza del periodo di mutamento provvisorio di uso del terreno, si impegna a restituirlo al Comune con quanto sopra costruito (ove richiesto dall'ente, senza possibilità di alcun risarcimento) e ripristinare, per gli eventuali danni dal punto di vista paesaggistico-ambientale con rimozione delle rimanenti opere, ove richiesto, secondo le previsioni e prescrizioni del piano di ripristino approvato dalle competenti autorità, a cura e spese della Ditta affittuaria.
Art. 16.MATERIALE DI SCARTO
Il materiale di scarto, se non destinato all’effettivo utilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l’uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa. Allo scadere dell'affitto, nessun materiale di rifiuto dovrà trovarsi sui piazzali di escavazione o di lavorazione, o altrove, nel comprensorio della cava e l'area dovrà essere convenientemente sistemata secondo le prescrizioni dell'autorità competente.
Art. 17.TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA
Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.
Art. 18.RECESSO
Il recesso da parte del concessionario, dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con almeno 18 (diciotto) mesi di anticipo e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell’effettiva efficacia del recesso.
In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il recesso è consentito con preavviso di soli dodici mesi e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell’effettiva efficacia del recesso.
Il Concessionario deve presentare in allegato alla suddetta comunicazione una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell’area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino ambientale previsti dall’atto originario anche in relazione alle interferenze con l’eventuale prosecuzione dell’attività da parte di nuovo concessionario.
Nel caso in cui la richiesta di recesso avvenga oltre il settimo anno contrattuale, sarà comunque dovuto al Comune, oltre a quanto previsto al primo paragrafo del presente articolo, un indennizzo pari al 50% del canone residuo alla scadenza naturale del contratto, da versarsi in unica soluzione entro il 31 marzo dell’annualità successiva alla comunicazione di cui al primo paragrafo del presente articolo.
Art. 19.UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA
Tutto il materiale lapideo, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente sui beni comunali, allo scadere della presente concessione, rimarrà di proprietà del Comune, che potrà commerciarlo liberamente. Art. 20.CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti la ditta assegnataria ha provveduto, ai sensi del Capitolato, a costituire cauzione definitiva dell’importo di Euro (in cifre) (in lettere ) mediante
pari ad una annualità del canone fisso.
Detta garanzia fideiussoria, assicurerà all'ente concedente risorse equivalenti all'importo del mancato o ritardato pagamento delle rate dei canoni, dei conguagli dovuti, degli interessi legali maturati tra la data delle obbligazioni ed i pagamenti, nonché per l'applicazione di eventuali penali. In caso di escussione, parziale o totale, della cauzione in vigenza di Contratto, la stessa dovrà essere prontamente stabilità nella misura inizialmente prestata.
La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva viene svincolata in unica soluzione contestualmente allo svincolo della cauzione prestata ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 69/78.
Art. 21. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO.
E' esclusa ogni ipotesi di sub-concessione, anche parziale o temporanea, del Contratto. La sub-concessione ad altre imprese delle attività che saranno localizzate nel contesto della cava comunale comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto di concessione.
E' ammesso il trasferimento a terzi del Contratto, sottoposto ad accettazione da parte dell'ente concedente, una volta verificato il possesso di tutti i requisiti da parte della società subentrante, richiesti nel bando e dalle normative vigenti, previa presentazione di idonee garanzie assicurative e finanziarie, nonché previa corresponsione dei canoni maturati sino alla variazione.
Art. 22.PENALI
Per l'inosservanza degli obblighi inerenti la superficie massima coltivabile annualmente di cui all' art.9, si applicherà una penale pari ad Euro 5.165,00. Le parti espressamente fanno salva la risarcibilità di danni ulteriori.
Art. 23.SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA
A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata r/r da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale.
Art. 24.SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, il Comune, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei lavori, fino al cessare delle cause, fermo restando l’obbligo di versamento del canone contrattuale, nei casi in cui la prosecuzione dell’attività:
- possa pregiudicare la stabilità del suolo
- possa costituire pericolo alla salute
- possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-artistico
- possa causare gravi danni ambientali ovvero in caso di:
- accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione
- gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavori
- mancato rispetto del piano di coltivazione e delle prescrizioni formulate dalle autorità competenti;
- altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità terze o del Comune, la sospensione dell’attività
In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata notizia dell’avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.
Comporteranno inoltre la risoluzione del contratto “ipso iure”, con una penale a carico del concessionario pari ad una annualità del canone, oltre ai casi previsti dall'art. 1453 del codice civile previa diffida:
- il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all’art.8;
- l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa di cui all'art.1;
- la violazione dell'art.21 (divieto di sub-concessione e modalità di trasferimento del contratto).
Art. 25.SUBENTRO
Per garantire continuità alla ricaduta economica dell’affidamento sulla programmazione finanziaria dell’ente in termini di entrate, in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al soggetto concessionario, l’Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 26.SPESE E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali, le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, spese per la stipula e registrazione del presente Contratto, ed ogni onere ed imposta connessa e conseguente alla gara, nonché eventuali spese per la pubblicazione, sono totalmente a carico del Concessionario, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
A carico dell’aggiudicatario sono inoltre:
- i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione documentazione relativa all’approvazione e sfruttamento della cava redatti in conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni;
- Eventuale documentazione di legge da allegare da parte del Comune per il rinnovo all’Istanza di svincolo degli usi civici;
- Spese inerenti e conseguenti la costituzione di servitù/occupazione, sulla proprietà di terzi, relativamente alla xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx ed esercizio dell’attività estrattiva;
- gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, unitamente agli altri soggetti fruitori, ciascuno per i singoli tratti di competenza, della strada di accesso all'area, saranno totalmente a carico della/e ditta/e concessionaria/e; tali oneri, andranno ripartiti tra i diversi fruitori in relazione all'effettivo utilizzo (quintali di materiale trasportato e numero di trasporti effettuati). Si intende comunque come tratto di competenza quello fino all'area oggetto di Concessione.
- la nomina di un proprio direttore dei lavori, il quale avrà anche responsabilità relativamente all’applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza
- i picchettamenti e le misurazioni che potranno essere richiesti dall’amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione per verificare la regolarità delle superfici
- il deposito delle cauzioni
- polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica con massimale minimo di € 1.000.000,00.
Art. 27.ESONERO RESPONSABILITA’
Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere, durante l'esercizio della cava.
ART. 27 Bis. RICONSEGNA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
Decorsi i termini di validità del Contratto, qualora l'Amministrazione comunale, richieda la riconsegna del bene sarà applicata, in caso di mancata riconsegna, una penale pari all'annualità di canone concessorio in corso al momento per ogni mese di ritardo nella consegna.
Art. 28.RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 29.CONTROVERSIE
Le parti danno atto che il presente contratto non contiene alcuna clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Le controversie, sono devolute esclusivamente al Tribunale Civile di Verbania.
Art. 30. POLIZZA ASSICURATIVA
Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell’art. 27 del Capitolato apposita polizza di assicurazione, dell’importo di Euro per la copertura civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del presente contratto, emessa in data da .
Art. 31. OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
[per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000] Le Parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
[per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000] Le Parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Art. 31 Bis. Tracciabilità flussi finanziari
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale della Provincia del VCO, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell’Art. 3 – comma 1 – della L. 136/2010 e s.m.i.
il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 46585640A1
Art. 32.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Varzo, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Per tutti gli effetti anche esecutivi del Contratto il Concessionario elegge il proprio domicilio in Varzo.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Richiesto io Segretario ricevo il presente atto da me redatto e scritto in parte da me ed in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia su numero pagine complete e su QUANTO DELLA
scritta fino a questo punto.. Del presente Atto io Segretario rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario, in segno di piena ed incondizionata adesione, (nel caso di allegati al contratto inserire anche il seguente periodo) dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto
PER IL COMUNE CONCEDENTE:
PER LA SOCIETA' CONCESSIONARIA:
IL SEGRETARIO:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 , comma 2 del codice civile, l’Appaltatore approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:
articolo 7 (canone e modalità di pagamento) - articolo 18 (recesso) – articolo 22 (penali) - articolo 23 (sospensione o annullamento giurisdizionale di atti procedura di gara) - articolo 24 (sospensione della concessione e risoluzione del contratto) - articolo 25 (subentro) - articolo 26 (spese e oneri a carico dell’aggiudicatario) - articolo 27 (esonero responsabilità)
Il Concessionario Il Segretario