Glossario
Glossario
A
Agente di Assicurazione - Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Assicuratore – vedere Impresa di Assicurazioni
Assicurazione della responsabilità civile generale - Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc..
Assicurazione furto - Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati.
Assicurazione incendio - Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio dei beni assicurati.
Assicurazione Kasko - Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti "guasti accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi.
Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.
Assicurazione obbligatoria R.C. Auto - Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).
Attestato di rischio - Nell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto è il documento consegnato all’assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Esso contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa CIP approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.
B
Beneficiario - Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.
Bonus / Malus - Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria R.C. Auto che prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito nella cd. classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni successivi, il premio varierà in aumento o in diminuzione a seconda che l’assicurato abbia o meno provocato sinistri.
Broker (mediatore) di assicurazione - Soggetto che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell’agente, non è vincolato da
impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ ISVAP.
C
Caricamenti - Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.
Carta verde - Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde. La carta verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto R.C. Auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa
Certificato di assicurazione - Nell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto è il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’adempimento dell’obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli.
Condizioni generali di assicurazione - Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Constatazione amichevole di incidente - Xxxxxx conosciuto con il nome di "Modulo Blu", è il documento con il quale è possibile effettuare la denuncia di un sinistro nell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto. Lo stesso modulo consente inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile, attraverso la procedura CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) qualora: 1. il sinistro coinvolga due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole); 2. dal sinistro non siano derivati danni alla persona oppure danni alle cose trasportate, indumenti ed effetti d’uso; 3. siano stati indicati i nomi delle parti (assicurato e/o conducente) e delle imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente; 4. risultino riportate le targhe dei veicoli; 5. siano state descritte le modalità dell’incidente; 6. il modulo sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti.
Contraente - Xxxxxxxx che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).
Contratto di assicurazione - Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
Contratto di assicurazione “in linea” - Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.
Convenzione indennizzo diretto - Convenzione stipulata dalle imprese operanti nel settore dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto con lo scopo di consentire all’automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del soggetto danneggiante. Tale procedura, che rende più rapido il risarcimento del danno, può essere applicata solo se nell’incidente siano stati coinvolti due veicoli (i ciclomotori e le macchine agricole sono esclusi dall’accordo) e non vi siano feriti oppure danni alle cose trasportate, indumenti ed effetti d’uso. Inoltre i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale devono compilare e sottoscrivere congiuntamente il cosiddetto "Modulo Blu", ossia la constatazione amichevole di incidente, indicando anche i nomi delle due imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente, le targhe dei veicoli coinvolti, le circostanze dell’incidente.
D
Danno - Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).
Denuncia di sinistro - Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
Dichiarazioni precontrattuali - Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Disdetta - Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
F
Fondo di garanzia per le vittime della strada - Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il fondo è gestito dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) – che si avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio - e viene alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo R.C. Auto. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta della misura di 500 Euro. In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona sia i danni alle cose. In tutte le ipotesi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro.
Franchigia assoluta - La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.
Franchigia relativa - In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Franchigia/Scoperto - Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
I
Impresa di assicurazione - Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità
di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi
dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.
Indennizzo - Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.
ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
L
Legge dei grandi numeri - Teorema tipico della scienza statistico-attuariale che sta alla base del calcolo delle probabilità. Essa consente all’assicuratore la previsione sull’andamento futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio. Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che la frequenza futura di un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pressochè uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di incendi di abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati).
Liquidatore - Collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
M
Massimale - Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.
Mutua assicurazione - Impresa di assicurazione che esercita l’attività assicurativa in forma di società mutualistica, il che vuol dire che solo gli assicurati possono assumere la qualità di socio.
N
Nota informativa - Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).
P
Periodo di assicurazione - Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito - In genere, libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Polizza di assicurazione - Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata
al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
Premi unici ricorrenti - Premi che presentano caratteristiche comuni sia ai premi periodici sia ai premi unici. Come i primi, essi vengono versati periodicamente; come i secondi, ogni versamento effettuato, di importo variabile, concorre a determinare la prestazione finale indipendentemente dagli altri versamenti.
Premio - Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.
Premio puro - Rappresenta quella componente del premio di tariffa che viene calcolata sulla base del rischio assunto dall’assicuratore. Nelle assicurazioni contro i danni, il premio puro viene calcolato sostanzialmente in base alle previsioni relative alla frequenza e al costo medio dei sinistri; nelle assicurazioni sulla vita esso viene determinato sulla base di ipotesi demografiche (probabilità di morte o di sopravvivenza degli assicurati) e di ipotesi finanziarie (rendimento ottenibile sui mercati finanziari).
Principio indennitario - Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Q
Quietanza - Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
R
Regola proporzionale - Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore dei beni assicurati risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza : in questi casi, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.
Risarcimento - Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Rischi esclusi - Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento dannoso (ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione dell’incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc..
Rischio - Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di corrispondere la propria prestazione.
S
Sinistro - Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata).
Somma assicurata - Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell’assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita.
Soprassicurazione - Si verifica soprassicurazione quando il valore dei beni assicurati (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell’assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.
Sottoassicurazione o assicurazione parziale - Si verifica sottoassicurazione quando il valore dei beni assicurati (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di assicurazione a primo rischio assoluto).
Subagente - Professionista che, con l’onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico, affidatogli da un agente, di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.
Surrogazione dell’assicuratore - Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell’assicuratore che abbia corrisposto l’indennizzo di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l’assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.
T
Terzo danneggiato - Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.
V
Valore a nuovo - Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.
Valore assicurabile - Rappresenta la misura dell’interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell’autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l’eccezione dell’assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l’applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.
Valore assicurato - Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.