Contract
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121
Il giorno ……. , alle ore ……, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii..
La delegazione di parte pubblica è presieduta da ….., ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Xxxxx Xxxx, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Xxx. Xxxxx Xxxxxx, dal Direttore Centrale …. dal Dirigente della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie, …...
La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” firmatarie dell’accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 17/06/2022.
PREMESSO
- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del CNVVF e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l’articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che gli articoli 11 e 12 del d.P.R. n. 121 del 17/06/2022. di recepimento dell’accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2019-2021, per il personale non direttivo e non dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Amministrazione e le relative utilizzazioni;
- che, in particolare, il comma 1, lett. b), del citato articolo 12 prevede che a valere sulle risorse del fondo di amministrazione si provvede alla corresponsione dei compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilità nel limite di euro 3.000.000 annui;
- che l’articolo 10 del citato d.P.R. n. 121 del 17/06/2022 ha istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali;
- che, in particolare, il comma 3 del suddetto articolo 10 dispone che con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le modalità di svolgimento del servizio di pronta disponibilità, nonché le misure del
compenso per l’effettuazione del servizio medesimo nel limite di cui al predetto articolo 12, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 121/2022;
LE PARTI
- atteso che la pronta disponibilità è stata istituita in relazione all’esigenza di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità o emergenze e garantire maggiore efficienza e flessibilità al modello organizzativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con particolare riferimento alle componenti che espletano attività specialistiche e specializzate.
- atteso che il personale da destinare al servizio di pronta disponibilità deve essere individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e rotazione, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 10;
- atteso che il comma 3, del medesimo articolo 10, prevede il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l’osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e pronta disponibilità di almeno 12 ore;
- attesa la necessità di procedere, come previsto dall’articolo 10, comma 3, del d.P.R. 17 giugno 2022,
n. 121, alla definizione delle modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta funzioni specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e del personale dei ruoli tecnico-professionali, nonché delle misure del compenso per l’effettuazione del servizio medesimo;
- attesa l’esigenza di avviare il nuovo servizio della pronta disponibilità a decorrere dal 2023
e che, pertanto, è necessario definire preventivamente le relative modalità di contatto e di svolgimento;
- ritenuto di procedere alla definizione della specifica misura del compenso da riconoscere al personale per l’effettuazione del servizio di pronta disponibilità a decorrere dal 2023, non appena approvata la legge di bilancio per il medesimo anno;
al termine del confronto
CONVENGONO
Articolo 1
Individuazione del personale incaricato del servizio di pronta disponibilità
Come previsto dal comma 2, dell’articolo 10 del d.P.R. 121/2022, l’individuazione del personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico professionale da incaricare del servizio di pronta disponibilità avviene prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e rotazione.
Lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità è incompatibile con lo svolgimento contemporaneo di altri servizi istituzionali a pagamento, nonché con le giornate in cui il dipendente svolga attività extra-istituzionali autorizzate dall’Amministrazione ai sensi di legge.
E’ inoltre incompatibile con lo stato di malattia; nel caso in cui il personale incaricato non possa più svolgere il servizio di pronta disponibilità per sopraggiunto stato di malattia, lo stesso ha l’obbligo di avvertire tempestivamente la Sede di appartenenza per consentire la necessaria sostituzione.
Qualora non risultasse possibile l’individuazione su base volontaria del personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto da incaricare per il servizio di pronta disponibilità, l’individuazione sarà effettuata dal Dirigente, prioritariamente tra il personale in salto turno, nel rispetto del periodo di riposo psico-fisico di almeno 12 ore tra i turni di servizio e di pronta disponibilità.
Il personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in servizio operativo 12/24 12/48 svolgerà il servizio di pronta disponibilità nelle giornate in cui risulta di salto turno.
Il personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto a servizio nei nuclei TLC, Cinofili e Sommozzatori ad orario giornaliero differenziato svolgerà il servizio di pronta disponibilità nei giorni festivi e nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8
Il personale dei ruoli tecnico professionali svolgerà il servizio di pronta disponibilità nei giorni prefestivi e festivi e nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8.
Il servizio di pronta disponibilità è programmato mensilmente e tempestivamente comunicato al personale interessato con disposizioni di servizio.
Articolo 2
Modalità di contatto e di svolgimento del servizio di pronta disponibilità diurna e notturna
Per lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità, il personale incaricato dovrà garantire per l’intero turno di disponibilità la costante contattabilità al recapito telefonico (cellulare o rete fissa) precedentemente comunicato a tal fine.
Il personale incaricato del servizio di pronta disponibilità deve assicurare il raggiungimento della propria sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un’ora dalla convocazione; qualora l’arrivo in sede sia tardivo rispetto al predetto termine e si sia proceduto alla sostituzione dell’interessato al fine di garantire la necessaria implementazione del dispositivo di soccorso, viene meno il diritto alla corresponsione del compenso di cui al successivo articolo 3, salvo eventuali provvedimenti disciplinari.
Il personale in pronta disponibilità sarà chiamato a prestare la propria opera solo nei casi in cui si renda necessario integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità.
Ai sensi del comma 2, dell’articolo 10 del d.P.R. n.121 del 2022, il personale convocato è considerato in orario straordinario dall’ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.
Articolo 3
Misura del compenso per il servizio di pronta disponibilità
La determinazione della misura del compenso spettante al personale che partecipa ai turni di pronta disponibilità, per ogni turno di 12 ore, sia diurno che notturno, è demandata ad un ulteriore accordo integrativo da adottarsi successivamente all’emanazione della legge di bilancio per l’anno finanziario 2023 e il triennio 2023-2025, previa adozione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di amministrazione per l’anno 2023.
La misura del compenso unitario resta correlata al finanziamento di cui dall’articolo 12, comma 1, lettera b) del d.P.R. n.121/2022 e al numero complessivo di turni di pronta disponibilità come quantificati all’articolo 4.
Articolo 4
Organizzazione del servizio di pronta disponibilità
Il numero complessivo di turni di pronta disponibilità, a livello nazionale, è pari a 250.000 turni/annui.
Nelle Direzioni Regionali ed Interregionali, la ripartizione dei turni di servizio di pronta disponibilità è determinata, per il personale in turno 00-00 00-00, in proporzione all’organico teorico in turno di servizio.
Il personale in turno 00-00 00-00 svolgerà il servizio nelle giornate di salto turno programmato.
Per tener conto delle oggettive difficoltà legate alla specifica collocazione geografica della regione nonché delle criticità strutturali dei collegamenti stradali e ferroviari che potrebbero ritardare l’arrivo dei convogli di soccorso provenienti dal resto del territorio nazionale, nelle regioni Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia il numero del personale in disponibilità sarà incrementato di una valore doppio rispetto alla proporzione derivante dall’organico teorico in turno di servizio.
Le Direzioni Regionali ed Interregionali organizzano i servizi di pronta disponibilità assegnando, tramite i Comandi dipendenti, i turni al personale in modo da ottimizzare la costituzione del proprio dispositivo di Colonna Mobile Regionale nonché per garantire la presenza in orario notturno e nei giorni festivi di personale specialista e per garantire la operatività H24 di apparati o strumentazioni strategici per la gestione ordinaria della Struttura.
Il suddetto personale sarà prontamente utilizzato in tutte le emergenze che rientrano tra quelle definite nell’art. 7 del dlvo 1/2018 nonché di contingenti stati di allerta locali per tipologie emergenziali come definite dall’art. 21 del d.P.R. n. 121/2022.
Le Direzioni Centrali organizzano il servizio di pronta disponibilità per il proprio personale in considerazione delle specifiche esigenze legate ai compiti delle suddette Direzioni nei casi di mobilitazione del sistema di risposta nazionale nonché per garantire la operatività H24 di apparati o strumentazioni strategici per la gestione ordinaria della Struttura.
Articolo 5
Clausola di neutralità finanziaria
Dal presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che con successivo accordo integrativo nazionale del personale non direttivo e non dirigente sarà definita la misura del compenso spettante al personale per singolo turno di pronta disponibilità, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del d.P.R. n.121/2022.
Ai sensi dell’articolo 32, del d.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall’articolo 41 del d.P.R. n.121/2022, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per l’accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.