Sintesi disposizioni Decreto Agosto 3 di 6
Dallo Studio Amato di Roma, 26 agosto 2020
Sintesi disposizioni Decreto Agosto 3 di 6
L’atteso decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
L’attesa pubblicazione ha atteso il giorno precedente la festività estiva ed è stato promulgato con alcune modifiche rispetto alle note circolate, proponiamo una rapida sintesi delle disposizioni.
ARTICOLO 10 - Indennità lavoratori marittimi
Ai lavoratori marittimi, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennità di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
Tale indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa di 26,4 milioni di euro per il 2020 senza possibilità di altri provvedimenti concessori. La stessa non concorre alla formazione del reddito.
ARTICOLO 12 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Per il mese di giugno 2020 è erogata un’indennità pari a 600 euro ai lavoratori sportivi, attivi alla data del 23 febbraio 2020 che hanno, in conseguenza dell’emergenza, cessato o ridotto la loro attività.
Il predetto emolumento, erogato dalla società Sport e Salute S.p.A., non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.
Anche in questo caso ci sarà un click day poiché le risorse sono limitate, mentre i percettori della medesima indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, l’indennità verrà erogata senza necessità di domanda ulteriore.
ARTICOLO 13 – Reddito di ultima istanza
I soggetti già beneficiari dell’indennità riceveranno la medesima anche per il mese di maggio 2020 e solo per tale mese l’indennità è elevata a 1.000 euro.
I professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria che non abbiano beneficiato delle precedenti indennità, possono vedere riconosciuto il loro diritto con i medesimi criteri già fissati, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data in vigore del presente decreto (14 settembre).
ARTICOLO 14 - Proroga disposizioni in tema di licenziamento
Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito dei trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Alle stesse condizioni sospeso anche il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tali sospensioni non si applicano nel caso di fallimento o di cessazione definitiva dell’impresa, o di accordo sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 22 - Fondo per la formazione personale delle casalinghe
Istituito il nuovo Fondo, con minima dotazione di 3 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all’incremento delle opportunità culturali e partecipative delle donne che svolgono attività domestiche senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.
Un decreto da emanarsi entro il 31 dicembre stabilirà criteri e modalità.
ARTICOLO 23 – Reddito di emergenza
Ferme le erogazioni concesse il REM è riconosciuto anche per una quota soglia (400 euro per il corrispondente parametro) ai nuclei familiari che posseggano cumulativamente:
un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia come
sopra definita; |
assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito indennità per lavoratori marittimi o per l’arsenale militare di Taranto; |
possesso dei requisiti già in essere e di cui all’art. 82 del DL 34/2020. |
La domanda per tale quota di REM è presentata all’INPS entro il 15 ottobre 2020.
ARTICOLO 27 – Decontribuzione sud
Ai datori di lavoro privati (sempre esclusione per agricoli e domestici) per i rapporti di lavoro dipendente in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 e comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, è concesso un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% di quelli dovuti (con esclusione di quelli dovuti all’INAIL).
Tale agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.
Saranno individuate con decreto interministeriale, entro il prossimo 30 novembre misure agevolative di decontribuzione per obiettivi indicatori di svantaggio onde accompagnare, per il periodo 2021-2029 gli interventi di coesione territoriale.
ARTICOLO 29 – Liste di attesa
Per recuperare le prestazioni non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica e allo scopo di ridurre le liste di attesa, Regioni e Province autonome e gli enti del SSN dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 possono avvalersi, anche in deroga dei vincoli, degli strumenti straordinari fissati da questo articolo.
Nel successivo articolo il decreto dispone incentivi in favore del personale sanitario.
ARTICOLO 32 – Edilizia scolastica e attività didattico anno 2020-2021
Viene incrementato di 400 milioni per il 2020 e di 600 milioni per il 2021 l’apposito Fondo. Per consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico al personale scolastico e al personale coinvolto non si applicano le modalità di lavoro agile.
I successivi articoli del decreto sono indirizzati alla continuità del sistema della formazione superiore, al rifinanziamento del Commissario Straordinario, all’operazione Strade sicure, alle misure per il personale civile operante nel Genio dell’Aeronautica
militare, alle misure per le Forze di polizia, Prefetture e della polizia penitenziaria, all’impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile italiano.
ARTICOLO 39 – Incremento del Fondo enti locali
Per compensare la perdita di gettito e al netto delle maggiori spese la dotazione dell’apposito Fondo viene incrementata di 1.670 milioni per l’anno 2020 (1.220 milioni per i comuni e 450 milioni per province e città metropolitane).
Gli enti locali beneficiari, entro il 30 aprile 2021 dovranno inviare al MEF una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che esclude le iniziative autonomamente assunte.
Qualora omettessero detta certificazione saranno assoggettati ad una riduzione dei fondi assegnati.
I successivi articoli riguardano:
⮚ l’incremento di ristoro imposta di soggiorno (art. 40),
⮚ l’incremento per le funzioni delle Regioni (art. 41),
⮚ la sospensione della quota capitale dei mutui autonomie speciali (art. 42),
⮚ la disposizioni in materia di contenzioso regionale (art. 43),
⮚ l’incremento a sostegno del Traporto pubblico locale (art. 44),
⮚ l’incremento risorse per progettazione enti locali (art. 45),
⮚ l’incremento risorse sicurezza edifici e territorio (art. 46),
⮚ l’incremento risorse per piccole opere (art. 47),
⮚ l’incremento risorse per le scuole (art. 48),
⮚ le risorse per ponti e viadotti (art. 49),
⮚ l’aggiornamento dei termini per la rigenerazione urbana (art. 50),
⮚ piccole opere e interventi contro l’inquinamento (art. 51),
⮚ la semplificazione degli adempimenti dei tesorieri degli enti locali (art. 52),
⮚ il sostegno agli enti in deficit strutturale (art. 53),
⮚ i termini per gli equilibri degli enti locali (art. 54),
⮚ l’estensione dei termini per anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti (art. 55),
⮚ le disposizioni per gli enti in dissesto confinanti con paesi extra UE (art. 56),
⮚ le disposizioni in materi di eventi sismici (art. 57).