GLI ESITI DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA NELL’ANNO 2020
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
GLI ESITI DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA NELL’ANNO 2020
E LE MISURE CONSEGUENZIALI ADOTTATE DALLE AMMINISTRAZIONI
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
GLI ESITI DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA NELL’ANNO 2020
E LE MISURE CONSEGUENZIALI ADOTTATE DALLE AMMINISTRAZIONI
Relatore
Pres. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Correlatore
Cons. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Hanno collaborato: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
SOMMARIO
Pag.
Deliberazione 5
***
Relazione 11
Sintesi 13
CAPITOLO I – Oggetto e finalità 15
1. Considerazioni generali 15
2. Profili metodologici. 17
3. Il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze 18
4. Il confronto e le integrazioni in sede di adunanza pubblica 19
CAPITOLO II – Misure adottate dalle amministrazioni in esito alle criticità rilevate 23
1. Premessa 23
2. Indagini intersettoriali ed orizzontali 24
3. Ordinamento, garanzie e cooperazione internazionale 25
4. Servizi alla persona e beni culturali 31
5. Sviluppo economico e politiche agroalimentari 39
6. Infrastrutture e tutela dell’ambiente 44
7. Politiche fiscali, entrate e patrimonio delle amministrazioni 51
CAPITOLO III - Quadri sinottici dei rilievi e delle raccomandazioni espresse dalla Sezione e conseguenti misure adottate 53
1. Premessa 53
1.1. “La gestione degli acquisti di beni e servizi da parte del Ministero della difesa e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
Deliberazione n. 5/2020/G 56
1.2. “Il fondo per gli interventi a favore del settore dell’autotrasporto”
Deliberazione n. 6/2020/G. 57
1.3. “Il ricorso ai contratti di disponibilità nel quadro della nuova disciplina di
efficientamento delle amministrazioni” Deliberazione n. 7/2020/G. 66
1.4. “Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”
Deliberazione n. 8/2020/G. 67
1.5. “Il Fondo per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali
deboli (2015 – 2020)” Deliberazione n 9/2020/G 71
1.6. “Amministrazione degli archivi notarili” Deliberazione n. 11/2020/G. 78
1.7. “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (2016 –
2020)", Deliberazione n. 12/2020/G 89
1.8. “I finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (2015-2018)” .Deliberazione n. 13/2020/G 96
1.9. “La mobilità sanitaria: l’assistenza transfrontaliera” Deliberazione n.
14/2020/G 105
I.10. “Il fondo per la tutela del patrimonio culturale”. Deliberazione n.
15/2020/G. 108
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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1.11. “Il finanziamento delle borse di studio: il fondo integrativo borse di
studio” Deliberazione n. 16/2020/G 112
1.12. “Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa per i servizi energetici e ambientali (C.S.E.A.) anni 2016 – 2017”. Deliberazione n. 17/2020/G 116
1.13. “Interventi per l’ammodernamento delle strutture e dei mezzi della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”. Deliberazione n.
18/2020/G 121
1.14. “Le risultanze della gestione dell’intervento infrastrutturale strategico consistente nel “quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza nell’ambito dell’asse ferroviario Monaco-Verona: accesso sud alla galleria di base del Brennero” verifica del superamento delle criticità e delle patologie evidenziate nelle precedenti indagini (delibere 18/2010/G e
9/2017/G)”. Deliberazione n. 19/2020/G 125
1.15. “Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie”. Deliberazione n. 20/2020/G 130
1.16. “Aggiornamento della indagine di cui alla deliberazione 26 giugno 2009, n. 12, sullo stato di attuazione della rete ferroviaria Metrocampania nordest,
già ferrovia Alifana”. Deliberazione n. 21/2020/G 133
1.17. “La gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (anni 2012-2019)” Deliberazione n. 22/2020/G 138
1.18. “Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN)” Deliberazione n. 23/2020/G. 140
* * *
Indice dei quadri sinottici
Quadro sinottico n. 1 – Deliberazione n. 5/2020/G 55
Quadro sinottico n. 2 – Deliberazione n. 6/2020/G 58
Quadro sinottico n. 3 – Deliberazione n. 7/2020/G 66
Quadro sinottico n. 4 – Deliberazione n. 8/2020/G 68
Quadro sinottico n. 5 – Deliberazione n. 9/2020/G 72
Quadro sinottico n. 6 – Deliberazione n. 11/2020/G 78
Quadro sinottico n. 7 – Deliberazione n. 12/2020/G 90
Quadro sinottico n. 8 – Deliberazione n. 13/2020/G 97
Quadro sinottico n. 9 – Deliberazione n. 14/2020/G 105
Quadro sinottico n. 10 – Deliberazione n. 15/2020/G 109
Quadro sinottico n. 11 – Deliberazione n. 16/2020/G 113
Quadro sinottico n. 12 – Deliberazione n. 17/2020/G 116
Quadro sinottico n. 13 – Deliberazione n. 18/2020/G 122
Quadro sinottico n. 14 – Deliberazione n. 19/2020/G 126
Quadro sinottico n. 15 – Deliberazione n. 20/2020/G 131
Quadro sinottico n. 16 – Deliberazione n. 21/2020/G 134
Quadro sinottico n. 17 – Deliberazione n. 22/2020/G 138
Quadro sinottico n. 18 – Deliberazione n. 23/2020/G 140
Quadro sinottico riassuntivo 142
Legenda acronimi utilizzati nella relazione 147
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DELIBERAZIONE
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Deliberazione n.
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Collegi Congiunti
Adunanza del 2 dicembre 2021 Presieduta dal Presidente Xxxxx XXXXXXXXXXXX
Composta dai magistrati:
Presidente della Sezione: Xxxxx XXXXXXXXXXXX
Presidente aggiunto della Sezione: Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX
Consiglieri: Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxx XXXX, Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX XXXXX, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx X’XXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XX XXXXX, Xxxxxxxx XXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXXX; Referendari: Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX;
Primo Referendario: Xxxxxxx XXXXXXXXXX.
* * *
Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione in data 8 marzo 2021, n. 5/2021/G con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
vista la relazione, presentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxxx e dal Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che illustra gli esiti dell’indagine avente a oggetto “Gli esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2020 e le misure conseguenziali adottate dalle Amministrazioni”;
visto l’art. 85, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18/2020 e, in particolare, il comma 8-bis (convertito dalla legge n. 27/2020), così come modificato dall’art. 26-ter del d.l. 104/2020 (convertito dalla legge n. 126/2020) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;
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viste le “Indicazioni operative per lo svolgimento di adunanze, camere di consiglio e riunioni – ottobre 2020” adottate, in data 1° ottobre 2020 con prot. 2597/2020, dal Presidente della Sezione;
visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020 n. 287 “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudici innanzi alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”;
visti i decreti n. 2/2020 e n. 3/2020 del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;
vista l’ordinanza n. 19/2021 prot. n. 3192 del 25 novembre 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la stessa a Collegi congiunti per l’adunanza del 2 dicembre 2021;
vista la nota di convocazione n. 3208 del 26 novembre 2021 con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze, in attuazione della succitata ordinanza presidenziale n. 19/2021, ha dato avviso della convocazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato in adunanza per il giorno 2 dicembre 2021, ai seguenti uffici:
Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Ufficio del Segretario generale;
- Dipartimento della funzione pubblica;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo-Ufficio per le attività di indirizzo politico-amministrativo;
Ministero dell’economia e delle finanze:
- Ufficio di Gabinetto del Ministro;
- Dipartimento del tesoro;
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
uditi il relatore, Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxxx e il co-relatore Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
uditi, in rappresentanza delle Amministrazioni convocate:
per la Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Segretariato generale, Pres. Xxxxxxx Xxxxxxx, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cons. Xxxxxxx Xxxxx, Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero per il Sud e la coesione territoriale, avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Capo segreteria tecnica del Ministro, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, coordinatore del Servizio programmi strategici del Dipartimento per le politiche di coesione;
- Dipartimento della funzione pubblica, xxxx. Xxxx Xxxxxxx, dirigente del Servizio del rafforzamento della capacità amministrativa in materia di semplificazione;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Capo del Dipartimento, Cons. Xxxx Xxxxxxx, direttore dell’Ufficio investimenti strutturali;
per il Ministero dell’economia e delle finanze:
- Ispettorato Generale del Bilancio, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Ispettore generale capo.
DELIBERA
di approvare, con le indicazioni formulate in sede di Camera di consiglio, la relazione avente a oggetto “Gli esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2020 e le misure conseguenziali adottate dalle Amministrazioni”.
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La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati nonché alle seguenti amministrazioni:
- Presidenza del Consiglio dei ministri: Segretariato generale, Dipartimento della finzione pubblica, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento per il coordinamento amministrativo-Ufficio per le attività di indirizzo politico-amministrativo;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ufficio di Gabinetto del Ministro, Dipartimento del tesoro, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministeri e amministrazioni interessate dalle indagini di controllo concluse dalla Sezione nel 2020.
Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La relativa relazione è inviata, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.
Il Consigliere co-relatore Il Presidente relatore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
x.xx digitalmente x.xx digitalmente
Depositata in segreteria il
Il dirigente Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx x.xx digitalmente
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RELAZIONE
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Sintesi
La presente relazione riporta sinteticamente gli esiti dei controlli eseguiti da questa Sezione nel corso del 2020 e, in modo più analitico, le misure correttive conseguenzialmente adottate dalle Amministrazioni controllate e dalle stesse comunicate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, c. 6, della legge n. 20/19941.
La relazione non è solo ricognitiva delle misure adottate, ma costituisce un follow- up sulle gestioni esaminate attraverso il seguito dei rilievi e delle autocorrezioni.
Si è ritenuto utile fornire in via preliminare, nel capitolo secondo, uno sguardo d’insieme, suddiviso per politiche pubbliche, delle misure conseguenziali adottate, riportate poi analiticamente nel capitolo terzo, attraverso puntuali quadri sinottici delle osservazioni e delle risposte delle Amministrazioni.
Per ciascuna indagine viene dato conto delle eventuali posizioni divergenti delle Amministrazioni controllate, in modo da offrire al Parlamento, in linea con le migliori pratiche internazionali, un quadro chiaro e preciso delle verifiche svolte e della conseguente incidenza sulla continuità dell’azione amministrativa e del controllo nei settori delle indagini, in termini di superamento delle problematiche accertate.
La relazione riporta anche le osservazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, coinvolta nella sua funzione istituzionale di organo di coordinamento delle Amministrazioni pubbliche.
Va, inoltre, evidenziato che l’attuale contesto è stato fortemente influenzato dagli effetti sociali ed economici generati dalla pandemia da Covid-19, che hanno inciso anche sull’attuazione delle misure conseguenziali adottate dalle diverse Amministrazioni coinvolte nell’attività di controllo della Sezione nel periodo emergenziale.
1 Art. 3, c. 6, della legge n. 20/1994: “La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate”.
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L’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, in tale contesto, assume una rilevanza ulteriore alla luce delle esigenze di celerità connesse alla spendita delle risorse sia dovute alla legislazione emergenziale sia, principalmente, di provenienza europea, previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si può affermare che, all’esito delle attività di controllo, le Amministrazioni hanno, per lo più, condiviso le considerazioni svolte dalla Sezione e dato atto delle misure finalizzate ad eliminare le disfunzioni rilevate, consistenti, in talune ipotesi, in interventi che hanno una mera natura programmatica, stante la necessità di tempi più estesi affinché l’azione amministrativa esplichi la sua concreta efficacia.
Le misure predisposte, talora, si sono mostrate insufficienti, rappresentando solo interventi di natura formale, non efficaci ai fini del reale superamento delle criticità individuate dalla Sezione o hanno costituito soltanto un primo passo verso il raggiungimento di standards gestionali adeguati, così come indicato dalla Corte.
In definitiva, grazie all’azione sinergica tra esiti del controllo e misure auto- correttive poste in essere dalle amministrazioni, viene perseguito il duplice obiettivo di eliminazione dei fattori di scarsa efficacia della gestione e di raggiungimento dei risultati prefissati.
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CAPITOLO I
OGGETTO E FINALITA’
Sommario: 1. Considerazioni generali. – 2. Profili metodologici. - 3. Il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze. – 4. Il confronto e le integrazioni in sede di adunanza pubblica.
1. Considerazioni generali
La relazione ha ad oggetto le misure conseguenziali comunicate dalle Amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, c. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell’esercizio del controllo svolto dalla Sezione nel 2020 in conformità alla propria programmazione.
Le verifiche sulla legittimità e regolarità delle gestioni delle Amministrazioni pubbliche, condotte dalla Sezione ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del sopra richiamato articolo 3, hanno accertato anche la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonché il funzionamento dei controlli interni.
Ciò in quanto l’attività amministrativa, per espressa previsione dell’art. 1, c. 1, della legge 7 agosto 1990 n. 2412, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza alla luce dei principi dell'ordinamento comunitario.
In tale contesto si colloca l’obbligo per le amministrazioni controllate (art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994, rafforzato dall’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) di comunicare alla Corte le misure conseguenziali adottate o, qualora ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, di inviare, entro trenta giorni dalla ricezione degli stessi, un provvedimento motivato alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti (art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 2443).
2 La norma è stata integrata dall'art. 1, c. 1, lett. a), l. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 7, c. 1, lett. a), n. 1), l. 18 giugno 2009, n. 69.
3 Art. 3, c. 64, l. n. 244/2007: “A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non
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Come sottolineato dalla Corte Costituzionale (in primis dalla sent. n. 29/1995) la funzione svolta dalla Magistratura contabile quale garante degli equilibri di finanza pubblica deve tendere ad adeguamenti strutturali da parte delle Amministrazioni pubbliche mediante processi di autocorrezione quali:
a) semplificazioni normative e organizzative;
b) innovazioni sul piano gestionale;
c) efficientamento dei controlli interni.
Su di un più generale piano sistematico, il crescente rilievo degli effetti conformativi del controllo trova sicuro ancoraggio in detta giurisprudenza, laddove è precisato che il necessario seguito alle osservazioni formulate della Corte si incardina nel ruolo che l’Istituzione ricopre, quale Organo posto a tutela degli obiettivi della pubblica amministrazione. Rileva, infatti, la previsione di un compito, “posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza”.
In linea con i citati dettati normativi e giurisprudenziali, la presente relazione sugli esiti dell’attività di controllo del 2020, e sulle misure conseguenzialmente adottate, intende corrispondere all’esigenza di “offrire al Parlamento, in linea con le migliori pratiche internazionali, un quadro chiaro e preciso, da un lato, degli esiti del controllo eseguito, dall’altro, delle misure adottate o delle posizioni eventualmente divergenti dell’amministrazione controllata” (delib. SS.RR. n. 21/2018).
Questa prospettiva privilegia la diretta ed indipendente referenza nei confronti degli Organi Parlamentari (articolo 100 della Costituzione), rappresentando sia le principali criticità emerse nell'attività di controllo che le misure consequenzialmente adottate o le posizioni eventualmente divergenti dell’amministrazione controllata.
ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti”.
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2. Profili metodologici
Costituiscono oggetto della presente relazione tutte le deliberazioni approvate nel 2020, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti gli esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2018 (deliberazione n. 2/2020/G) e la programmazione annuale e triennale (deliberazione n. 4/2020/G).
Il presente documento raccoglie il contenuto delle note di risposta alle raccomandazioni formulate dalla Sezione, indicando le misure consequenziali adottate e le eventuali osservazioni rimaste inattuate o che richiedano più lunghi tempi di adeguamento. Occorre, infatti, tener conto che, in alcuni casi, le osservazioni formulate dalla Corte possono ricevere concreta attuazione e avere effetto solo con riguardo al futuro, non essendo possibile conseguire effetti migliorativi su gestioni già concluse, effetti che si proiettano su quelle da intraprendere. In altri casi le misure risultano avviate ed anche comunicate alla Sezione, ma richiedono di essere ulteriormente implementate dalle Amministrazioni affinché possano essere conseguiti i risultati programmati in base alla normativa di settore.
A tal fine, va considerato che le relazioni approvate dalla Sezione contengono sia specifici rilievi che richiedono puntuale attività auto-correttiva che più articolate osservazioni tese ad indirizzare l’amministrazione ad una più efficace gestione delle risorse pubbliche e, nel contempo, a rappresentare una idonea base conoscitiva e propositiva per le decisioni rese in autonomia dagli organi di direzione politica. In talune circostanze, in ragione della trasversalità degli argomenti trattati, le indagini della Sezione possono coinvolgere anche altre articolazioni dell’Istituto, a livello centrale o regionale, in un’ottica tesa ad analizzare unitariamente i fenomeni controllati, sempre più spesso facenti capo a politiche pubbliche alimentate da risorse statali, o europee, coinvolgenti molteplici livelli di governo e amministrazioni diverse.
In sintesi, l’obbligo per i soggetti controllati, in sede di adozione delle misure conseguenziali, consiste nel “riconsiderare” le situazioni ritenute meritevoli di nuova valutazione attraverso un riesame, in risposta alle segnalazioni, che porti alla rimozione delle criticità emerse. In tal senso le raccomandazioni formulate dalla
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Corte si fondono in un unico contesto dove vengono individuate le cause normative, amministrative e contabili delle disfunzioni accertate.
In questa prospettiva, la Sezione valuta di assolvere, con cadenza anche più ravvicinata, la funzione di ausilio alle pubbliche amministrazioni nella complessa articolazione degli interventi previsti dalla legge, in un’ottica di “prossimità temporale” alle misure adottate dalle amministrazioni.
Si tratta, anche sul versante operativo, di assicurare, da un lato, una continuità tra referto sugli esiti e nuova programmazione (anche attraverso l’enucleazione di monitoraggi incentrati su specifiche più consistenti problematiche); dall’altro, di sviluppare un costante confronto tra Organo di controllo ed amministrazioni, tenute a corrispondere alle osservazioni della Corte attraverso virtuose azioni amministrative cui conseguano concreti effetti migliorativi.
La verifica dei risultati conseguiti dalle deliberazioni adottate costituisce, dunque, la fase finale del circuito del controllo che, come noto, viene svolto in costante contraddittorio con le amministrazioni interessate.
3. Il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero
dell’economia e delle finanze
Gli esiti del controllo svolto dalla Sezione nel 2020 possono rappresentare un utile strumento a disposizione della Presidenza del Consiglio nella sua funzione istituzionale di organo di coordinamento delle Amministrazioni pubbliche, per adottare le iniziative ritenute più consone al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Invero la Sezione ha già segnalato il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri quale soggetto idoneo a “responsabilizzare le amministrazioni interessate dalle indagini attivate dalla Sezione centrale di controllo successivo sulla gestione (…) sensibilizzandole, nelle modalità che riterrà più opportune, a ottemperare a quanto ivi prescritto” (deliberazione n. 22/2016/G).
In tale contesto la Presidenza è stata coinvolta nell’esercizio del controllo, anche al di fuori delle fattispecie nelle quali è direttamente interessata alle indagini svolte, mediante l’invito a partecipare all’adunanza pubblica prodromica all’approvazione
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di ciascuna deliberazione in Camera di consiglio. Ciò sia al fine di acquisire ogni elemento utile alla Sezione per la comprensione delle gestioni esaminate, anche attraverso opportuni aggiornamenti della situazione ordinamentale e dei provvedimenti in corso di approvazione, che al precipuo scopo di promuovere l’adozione di ogni azione possibile per il superamento delle criticità rilevate.
La Sezione ritiene, inoltre, che anche il Ministero dell’economia e delle finanze possa essere coinvolto in questa fase peculiare di rappresentazione dell’effettivo impatto del controllo, con l’obiettivo di acquisire utili elementi di conoscenza sulle attività esaminate, soprattutto in presenza di criticità le quali necessitano di interventi mirati, in ragione delle specifiche competenze riconosciute ai rispettivi uffici, anche di controllo interno, in materia di gestione della spesa delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Il confronto e le integrazioni in sede di adunanza pubblica
Nel corso dell’adunanza pubblica, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha evidenziato l’importanza della relazione sugli esiti, la quale ha costituito un follow up puntuale e analitico sulle gestioni esaminate e ha fornito molteplici spunti di supporto alle attività di propria competenza. Ha inoltre rimarcato che i rilievi hanno contribuito ad instaurare un dialogo costruttivo tra la Corte dei conti e le Amministrazioni controllate, dimostrato anche dal fatto che nessuna di queste ultime ha deliberato di non volersi conformare alle indicazioni formulate dalla Sezione. Molte Amministrazioni, inoltre, grazie anche all’attività di responsabilizzazione svolta dalla Presidenza, hanno adottato misure che hanno comportato avanzamenti in diversi interventi.
Il Segretario ha espresso piena condivisione del ruolo riconosciuto dalla Sezione alla Presidenza del Consiglio attraverso la valorizzazione, nell’alveo dell’art. 95 della Costituzione, della funzione di coordinamento, il cui disegno originario è stato inciso nel tempo dall’affastellarsi di molteplici compiti gestionali. Tale ruolo, nell’attuale momento storico, va rafforzato anche attraverso l’azione sinergica tra Corte e Amministrazioni e tra Corte e Presidenza del Consiglio dei Ministri, proseguendo il
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percorso intrapreso già da diversi anni e facendo camminare tutte le Amministrazioni pubbliche nella medesima direzione, al fine di cogliere l’opportunità di riforma del Paese.
In modo particolare, il Segretario generale ha richiamato due indagini per gli importanti argomenti affrontati.
Con riferimento alla verifica sui “Contratti di disponibilità”, ha fatto presente che sulla materia è in corso un’interlocuzione con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
Per quanto concerne l’indagine su Xxxxxxx-Xxxxxxxx, ha precisato che con il recente decreto-legge di inizio novembre si è voluto ridisegnare la governance della bonifica ambientale, assegnando nuovi poteri al Commissario straordinario, individuato nel sindaco di Napoli, con l’auspicio che possano così essere superate le criticità messe in evidenza dalla Corte.
Il vice-Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel valutare positivamente la tempestività della nuova relazione sugli esiti delle indagini condotte nel 2020, ha evidenziato come sia importante dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Corte, come avvenuto, in particolare, per la verifica su Bagnoli Coroglio. Nel caso di specie è intervenuto il legislatore, introducendo una nuova formula che si spera sia decisamente più efficace e risolutiva rispetto alle problematiche accertate. La sintesi offerta al riguardo, in particolare, dal Dipe e gli spunti forniti dal MEF evidenziano come vengono recepite le indicazioni della Corte dei conti.
Ribadisce, infine, l’importanza, in questo momento, dell’attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, da svolgere anche con riferimento al PNRR, con l’auspicio che la Corte possa sempre di più essere un punto di riferimento per le Amministrazioni centrali.
Il rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito l’importanza dell’attività svolta dalla Corte dei conti e, in particolare, dei momenti di confronto in questa fase delicata.
I rappresentanti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica hanno puntualizzato alcuni aspetti su il “Quadruplicamento
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della linea ferroviaria Verona- Fortezza”, nell’ambito dell'asse ferroviario Monaco- Verona e la galleria di base del Brennero, precisando che sono state messe in campo diverse iniziative per l’accelerazione dell’attuazione dell’opera. E’ stato nominato un Commissario e parte dell’opera è stata inserita nel PNRR, con tutte le conseguenti semplificazioni, per un finanziamento pari a 930 milioni di euro (circonvallazione di Trento). Trattasi della prima delle dieci opere sottoposte alla nuova Commissione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, attualmente in corso di esame. Per quanto concerne, poi, i contratti di disponibilità, i rappresentanti del DIPE hanno confermato l’attività di assistenza tecnica fornita alle Amministrazioni pubbliche, più in generale, in materia di partenariato pubblico-privato, anche con riferimento al PNRR.
La rappresentante del Ministro per il Sud e della coesione territoriale, per il Commissario straordinario per Xxxxxxx Xxxxxxxx, ha precisato che il decreto-legge, fortemente voluto dal Ministro e ovviamente coordinato con la Presidenza, è stato adottato nella consapevolezza delle criticità rilevate dalla Corte dei conti.
In particolare, al fine di permettere un miglior controllo della progressione dei lavori, si è inteso imporre una tempistica precisa al soggetto attuatore, il quale è tenuto a consegnare al nuovo Commissario un quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso, nonché dei relativi costi e fonti di finanziamento. Nel contempo si è voluto rafforzare il ruolo del Commissario straordinario, e della stessa Cabina di regia, prevedendo anche la possibilità, laddove gli adempimenti siano consistenti, di avvalersi di altri soggetti attuatori. La rappresentante precisa che allo stato il decreto di nomina del nuovo Commissario è in corso di approvazione.
L’Ispettore Generale Capo del bilancio, in rappresentanza del MEF, ha rammentato la partecipazione del Dipartimento alla fase di programmazione e di approvazione della spesa, a partire dai documenti di programmazione di finanza pubblica, oltre che alla fase del controllo sulla stessa, attraverso le varie articolazioni organizzative quali, anzitutto, gli uffici centrali di bilancio. Della relazione sugli esiti ha apprezzato, in particolare, l’allineamento, dal punto di vista della tempistica, dell’attività di controllo all’attività delle pubbliche Amministrazioni. La riduzione del tempo tra il momento della gestione della spesa rispetto e quello del controllo è
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un tassello importante, che va ad aggiungersi all’approccio metodologico usato, anch’esso molto positivo, proprio di un controllo di tipo collaborativo, ad esito del quale il cerchio si chiude con l’adozione di misure di autocorrezione da parte delle Amministrazioni.
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CAPITOLO II
MISURE ADOTTATE DALLE AMMINISTRAZIONI
IN ESITO ALLE CRITICITA’ RILEVATE
Sommario: 1. Premessa. - 2. Indagini intersettoriali ed orizzontali. - 3. Ordinamento, garanzie e cooperazione internazionale. – 4. Servizi alla persona e beni culturali. - 5. Sviluppo economico e politiche agroalimentari. – 6. Infrastrutture e tutela dell’ambiente. – 7. Politiche fiscali, entrate e patrimonio delle amministrazioni.
1. Premessa
In xxx xxxxxxxxxxx, x stato accertato che non risultano pervenuti, in esito alle deliberazioni approvate nel 2020, provvedimenti formali con i quali le Amministrazioni avrebbero potuto, ai sensi dell’art. 3, comma 64, della legge n. 244/2007, esercitare la facoltà di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
La Sezione ha inoltre verificato che tutte le Amministrazioni interessate hanno provveduto a fornire formale riscontro alla richiesta di comunicazione delle misure adottate a seguito delle osservazioni della Sezione, secondo quanto disposto dall’art. 3, c. 6, l. n. 20/1994.
Le risposte fornite dalle Amministrazioni hanno costituito quindi oggetto di valutazione analitica al fine di verificare se ed in quale misura le criticità rilevate dalla Sezione sono state superate, quanto meno in termini di avvio delle relative procedure.
Dette valutazioni sono riportate nell’ambito dei successivi paragrafi, nei quali le indagini sono organizzate per aree di intervento, nel tentativo di offrire una rappresentazione per politiche della disamina effettuata.
Nei casi in cui la verifica ha fatto emergere posizioni non in linea con le raccomandazioni espresse dalla Corte o, anche solo, non pienamente in aderenza alle stesse, la Sezione si è riservata la possibilità di valutare, in sede di nuova programmazione, le aree di intervento che richiedono ancora una specifica attenzione.
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2. Indagini intersettoriali ed orizzontali
Le indagini di carattere orizzontale ed intersettoriale hanno avuto l’obiettivo di valutare l’azione svolta da più Amministrazioni statali o da livelli di governo differenti.
Rientra tra dette analisi la deliberazione n. 5/2020/G ha esaminato “La gestione degli acquisti di beni e servizi da parte del Ministero della difesa e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” nel periodo 2014-2017.
Come già rilevato per altre amministrazioni statali, oggetto di precedenti indagini, anche per i Ministeri della difesa e dell’istruzione la ricostruzione degli acquisti di beni e servizi, limitata alle strutture centrali, si è rilevata complessa, risultando bisognosa di elaborazioni, pur dovendo essere invece, in base ai principi di trasparenza e di buon andamento, di immediata disponibilità.
In particolare, l’analisi dei dati ha evidenziato un alto numero delle stazioni appaltanti. Al riguardo, il Ministero della difesa si è impegnato ad avviare mirate riflessioni al fine di verificare la possibilità di procedere alla revisione dell’assetto organizzativo ed ordinamentale richiesta da un’eventuale rivisitazione del numero delle stazioni appaltanti. Il Ministero dell’Istruzione si è limitato a comunicare che le più rilevanti voci di costo sono affidati in gestione unificata. Sul punto la Sezione ribadisce l’importanza di una razionalizzazione del numero delle stazioni appaltanti, la quale concorrerebbe anche al rafforzamento della relativa competenza tecnica.
La relazione ha analizzato anche le modalità di ricorso ai servizi forniti da Consip, rilevando il grado di soddisfazione espresso dalle amministrazioni. Al riguardo, sono state riscontrate criticità riconducibili alla mancanza di continuità tra la scadenza delle convenzioni e il rinnovo delle stesse nonché a discordanze tra quanto previsto nelle condizioni generali e nella normativa. Inoltre, i contratti tipo sul portale Mepa, talvolta, sono risultati carenti di dettagli, richiedendo il completamento con clausole aggiuntive. La Consip, pur avendo assicurato, in sede di adunanza pubblica del 5 marzo 2020, di aver adottato misure atte a superare le criticità segnalate, non ha tuttavia fornito alcun elemento conoscitivo al riguardo.
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L’indagine su “Il ricorso ai contratti di disponibilità nel quadro della nuova disciplina di efficientamento delle amministrazioni” -Deliberazione n. 7/2020/G.
Oggetto dell’indagine è stato il ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, al contratto di disponibilità, contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, a fronte di un corrispettivo, la costruzione e la messa a disposizione, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, di un’opera, che rimane di proprietà privata, destinata all’esercizio di un pubblico servizio.
L’indagine condotta ha consentito di accertare che il contratto di disponibilità ha finora avuto una scarsissima applicazione e che diversi sono gli aspetti che potrebbero averne impedito l’applicazione.
Nell’ipotesi in cui si voglia rilanciare il contratto di disponibilità, la Sezione ha suggerito la previsione di adeguati correttivi all’attuale disciplina, volti a farne uno strumento effettivamente alternativo agli altri messi a disposizione dal vigente ordinamento. Su un piano generale, con riferimento alle diverse attività di partenariato tra soggetti pubblici e privati, è stato altresì auspicato lo svolgimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una funzione di osservatorio e di cabina di regia, eventualmente mediante strutture già presenti, con realizzazione di un’attività di coordinamento delle varie iniziative che potranno essere avviate anche a seguito delle cospicue risorse finanziarie immesse nel sistema economico per fronteggiare l’attuale periodo di emergenza, con particolare riferimento a quelle relative al settore delle infrastrutture.
Al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di riscontro alle osservazioni contenute nella deliberazione della Sezione, ha rappresentato la disponibilità del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) a collaborare allo svolgimento di funzioni di osservatorio e di cabina di regia ed alla realizzazione di attività di coordinamento rispetto ai contratti di disponibilità.
3. Ordinamento, garanzie e cooperazione internazionale
La Sezione ha condotto alcune analisi su aspetti concernenti la gestione dei
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Ministeri “istituzionali” e il funzionamento dei settori dell’amministrazione pubblica
ad essi affidati.
Rientra in quest’ambito la deliberazione n. 11/2020/G sull’“Amministrazione
degli archivi notarili”.
Nel comunicare le misure adottate, l’Amministrazione ha anzitutto dato atto di come l’indagine condotta, assieme alla produttiva interlocuzione che l’ha accompagnata, abbiano costituito per la stessa una significativa occasione di crescita. I notevoli volumi di reportistica acquisiti, elaborati e discussi hanno infatti consentito di radicare una approfondita riflessione sull’impiego delle risorse e sulle possibili linee di sviluppo organizzativo e tecnologico4.
Le osservazioni formulate nell’ambito della relazione sono state analiticamente riscontrate dall’Amministrazione, la quale ha comunicato di aver adottato molteplici misure attuative delle stesse. In particolare, in ordine alle riflessioni di taglio ordinamentale, è stata comunicata l’istituzione di un Tavolo tecnico incaricato di predisporre uno schema di progetto di riforma dell’Ordinamento del Notariato e degli Archivi notarli di cui alla legge n. 89/2013 nonchè avviati interventi di riordino su specifici ambiti.
Circa la necessità di accelerazione del processo di informatizzazione, sono state analiticamente rappresentate le attività in corso tese a portare a compimento il progetto di sviluppo tecnologico avviato, così come sono state puntualmente riportate, come richiesto, le procedure in corso per la certificazione delle strutture in uso dal punto di vista del rischio sismico.
In ordine alla richiesta di un incremento e di un miglioramento delle ispezioni periodiche presso gli archivi notarili, oltre a comunicare l’adozione di conseguenti misure organizzative, l’Amministrazione ha espresso la necessità di una ridefinizione della pianta organica dirigenziale e un’implementazione della relativa copertura. Più in generale, ha rappresentato che, al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico, non potendo azionare gli ordinari meccanismi assunzionali per mancanza
4 In particolare, all’esame della relazione conclusiva della Corte è stata dedicata un’apposita riunione tenutasi presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro e vari incontri di approfondimento tra i Dirigenti dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.
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dei prescritti DPCM di autorizzazione, non adottati né nel 2020 né nel 2021, ha attivato gli ulteriori istituti vigenti per assicurare la funzionalità dell’intero apparato.
Nell’ottica di un ripensamento del sistema archivistico notarile nazionale, l’Amministrazione ha comunicato di essersi attivata, infine, per una riduzione delle strutture sul territorio, verso la costituzione di “Poli archivistici”, come proposto anche da questa Corte. In attesa di concludere il processo in corso, l’Amministrazione ha chiesto, senza successo, la collaborazione degli Enti locali per la concessione di spazi in uso gratuito.
La “Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa per i servizi energetici e ambientali (C.S.E.A.) anni 2016 – 2017”, delibera n. 17/2020/G, ha avuto per oggetto la verifica della gestione della Cassa per i Servizi energetici e ambientali per gli anni 2016/2017, con aggiornamenti relativi agli esercizi successivi per le tematiche di maggior rilievo, in un contesto in evoluzione che ha visto la trasformazione della Cassa in ente pubblico economico.
L’ampliamento delle competenze della Cassa5 e l’estensione ad aspetti eterogenei rispetto all’originario core business dell’ente hanno indotto la Sezione a ritenere necessaria una verifica sull’adeguatezza dell’organizzazione del personale rispetto alle nuove attività che la stessa deve svolgere. È stata rilevata, altresì, un’eccessiva dilatazione nella tempistica di evasione delle pratiche amministrative e, conseguentemente, è stata ritenuta auspicabile una revisione dei processi interni.
L’incremento dell’organico disposto nell’anno corrente, così come comunicato dall’Amministrazione, dovrebbe concorrere a ridurre le tempistiche dei procedimenti, unitamente alle misure di medio periodo individuate nell’efficientamento dei processi, programmato attraverso apposite linee guida, e
5 I compiti istituzionali della C.S.E.A. riguardano numerosi settori e si sono evoluti, nel tempo, dall’originaria finalità di perequazione delle perdite delle imprese minori, derivanti dall’unificazione delle tariffe elettriche in tutto il territorio nazionale e dal rimborso dei maggiori oneri di produzione dell’energia gravanti sulle imprese termoelettriche per il rincaro degli olii combustibili, a nuove e differenti attività, in linea con l’evoluzione del quadro regolatorio, riguardanti la produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas, la ricerca di sistema, la tutela dei consumatori, la compensazione di perdite per morosità o furto di energia e l’erogazione dei vari bonus ai clienti in stato di disagio o coinvolti in eventi calamitosi.
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nello svolgimento di un’analisi del fabbisogno finalizzata ad assicurare maggiore efficienza nella definizione del piano di assunzioni. L’incremento dell’organico è stato altresì indicato dalla Cassa quale strumento che consentirà di assicurare un incremento dell’attività ispettiva, ritenuto necessario dalla Sezione.
Altra raccomandazione effettuata all’esito della verifica ha riguardato l’entità delle giacenze di cassa. Sul punto la C.S.E.A, consapevole dell’elevato livello delle stesse, ha rappresentato di non disporre di alcuno strumento per incidere su tale livello, peraltro ritenuto adeguato per affrontare la ciclicità annuale e le eventuali emergenze, e ha comunicato di avere comunque provveduto ad allocare la liquidità su due distinti istituti cassieri, al fine di garantire una maggiore protezione dai rischi.
L’indagine su “Interventi per l’ammodernamento delle strutture e dei mezzi
della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco” - Deliberazione
n. 18/2020/G ha inteso verificare i modi, i tempi e i risultati di gestione delle risorse ripetutamente assegnate, dal 2014 ad oggi, allo scopo di conseguire gli obiettivi di innovazione e potenziamento di alcune importanti articolazioni del Ministero dell’Interno.
I tempi dell’avvio e del perfezionamento dei programmi, sul piano dell’amministrazione attiva, si configurano adeguati ma, il ricorrere di plurimi interventi legislativi per attribuire ulteriori stanziamenti e la necessità di recepirli in numerosi decreti di assegnazione, ha finito, in qualche circostanza, per rallentare le attività e renderle eccessivamente frammentate nonché di complessa pianificazione.
I due Dipartimenti preposti alla diretta amministrazione dei fondi hanno individuato impieghi coerenti con le indicazioni legislative sul tema, ed hanno pianificato, e realizzato, molteplici e diversificati acquisti di beni e servizi riguardanti i mezzi, le attrezzature e le strutture in dotazione alle due articolazioni rispettivamente dipendenti, tutti in sintonia con gli obiettivi di ammodernamento e potenziamento.
Quanto emerso dall’indagine circa la gestione delle risorse finalizzate al potenziamento ed ammodernamento della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, svolta per il periodo dal 2014 al 2019, ha portato alla conclusione della complessiva,
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sostanziale regolarità della stessa; sono state comunque formulate alcune osservazioni, riguardo particolari tematiche, che presentano margini di possibile miglioramento.
Con riferimento specifico all’acquisizione dell’arma ad impulsi elettrici (originariamente definita Taser), congegno che blocca per alcuni secondi i movimenti di chi ne viene colpito, la Sezione aveva rilevato la lunga tempistica di attuazione del disposto normativo, risalente al 2014, evidenziando le possibili criticità in tema di reperimento di materiale affidabile. Al riguardo l’Amministrazione ha fornito, come richiesto, dati aggiornati e completi sullo stato delle relative procedure, comunicando che, in data 7 luglio 2021, è stata aggiudicata e contrattualizzata la fornitura e che, in data 27 ottobre 2021 l’intera fornitura è stata approntata dall’Operatore Economico, per le attività di verifica di conformità, concluse dalla Commissione interforze in data
12 novembre 2021, con trasmissione al RUP del relativo processo verbale con proposta di accettazione.
Il rapporto sulla “Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie” - Delibera n. 20/2020/G6 ha riguardato l’analisi dei principali aspetti della struttura amministrativa dell’Agenzia, nel periodo 2017-2019, e l’attività svolta nel campo della sicurezza, anche avuto riguardo alle relazioni annuali che vengono trasmesse all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La verifica ha evidenziato la necessità di un adeguamento della dotazione organica dell’Agenzia alle accresciute competenze della stessa. Le misure comunicate dall’Agenzia, relative alla definizione delle procedure concorsuali avviate e all’adozione del piano del fabbisogno del personale, appaiono idonee a consentire il
6 L’ANSF (Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie) e, dal 5 dicembre 2020, ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) è un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che, in posizione di indipendenza, svolge compiti di tipo normativo, autorizzativo ed ispettivo sul sistema ferroviario nazionale ed, in particolare, sulla rete concessa in gestione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e sulle Reti Regionali Interconnesse con l’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Quale Autorità preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, è intestataria di funzioni che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo del generale mantenimento e del costante miglioramento della sicurezza ferroviaria.
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superamento della criticità rilevata, soprattutto se supportate dalle assunzioni previste dall’ulteriore incremento della pianta organica di cui al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.
Il rapporto relativo all’ “Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)”, approvato dalla Sezione con delibera n. 23/2020/G, espone i risultati dell’indagine che ha esaminato l’attività svolta dall’Aran nel quadriennio 2016-2019, con particolare riferimento alle risultanze di bilancio e all’andamento della gestione finanziaria relativa al gettito della contribuzione cui è tenuta ciascuna amministrazione rappresentata.
L’Agenzia, che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, negli ultimi anni ha recuperato il periodo del blocco contrattuale del periodo 2010-2015, dando l’avvio ad una stagione di contrattazione in tutti i quattro settori del pubblico impiego.
La limitazione delle assunzioni e il mancato turn-over dei dipendenti pubblici, attuato da una serie di norme, ha prodotto una riduzione del numero complessivo dei dipendenti pubblici; nonostante ciò, i proventi dell’Agenzia sono diminuiti di poco perché, contemporaneamente, altri soggetti hanno goduto delle funzioni di rappresentanza dell’Agenzia, come gli Ordini e i Collegi professionali7.
Le raccomandazioni rivolte dalla Sezione all’esito delle indagini sono state accolte dall’Agenzia, la quale ha provveduto, in particolare, ad avviare le procedure necessarie per improntare a criteri di economicità la scelta della sede, attraverso un progetto di riduzione degli spazi e di ricerca di un nuovo immobile.
In ordine alla corretta applicazione dell’art. 40, comma 4 bis, del d.lgs. 165/20018,
7 Le spese sostenute dall’Agenzia per provvedere alla sua gestione sono rientrate, anche in ragione dei vincoli normativi, nel budget annuale disponibile, costituito dalle entrate ordinarie da contributo (per la quasi totalità) e straordinarie; il surplus accumulato negli anni ha determinato un avanzo di amministrazione, a fine esercizio 2019, di oltre 31 milioni di euro, dei quali circa 7 milioni accantonati per spese con vincolo di destinazione.
8 L’art. 40, comma 4 bis, d.lgs. 165/01, dispone che i contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole volte ad impedire incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità
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l’Agenzia ha comunicato di aver dato puntuale applicazione alla norma in tutti i contratti collettivi nazionali sottoscritti nel corso della tornata contrattuale 2016-2018 e di avere dato seguito alle raccomandazioni della Corte anche nello svolgimento delle funzioni di assistenza alle pubbliche amministrazioni rappresentate, fornendo specifici orientamenti alle stesse, pubblicati sul sito istituzionale.
4. Servizi alla persona e beni culturali
La Sezione ha approvato, nel 2020, alcune indagini concernenti i servizi alla persona e i beni culturali, con diversi approfondimenti riguardanti il lavoro, la scuola, la famiglia e la salute. Trattasi di settori dei quali va riconosciuto il valore sociale anche in un’ottica di sviluppo della persona e di competitività del Paese, come valorizzato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’indagine sui “Programmi e interventi per la lotta contro l’HIV e l’AIDS” Deliberazione n. 3/2020/G ha constatato che l’infezione da Hiv che causa l’Aids, rappresenta a tutt’oggi, nel mondo, un’emergenza sanitaria ancora lontana da una sua completa eradicazione.
Gli elementi emersi nel corso dell’indagine hanno evidenziato l’esigenza di un aggiornamento, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, della l. n. 135/1990 - come, peraltro, emerso dalla Conferenza unificata Stato-regioni del 2017 - e, allo stesso tempo, hanno consentito di formulare alcune considerazioni, quale l’opportunità di unificare la misurazione e valutazione dei dati concernenti i sistemi regionali di rilevazione dei casi di Hiv e Aids.
La Sezione ha rilevato che, per quanto la multifattorialità della patologia implichi una difficoltà di programmazione degli interventi e delle azioni, ciò nondimeno appare irrinunciabile una strategia di pianificazione nazionale nell’attuazione del Piano (Pinaids), da condividersi con le realtà territoriali e indirizzarsi verso la prevenzione, l’assistenza, l’accesso ai farmaci, il mantenimento alla cura e l’attività di
nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
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ricerca. A tal proposito, ha evidenziato che sia la l. n. 135/1990 che il Piano nazionale Aids prevedono soltanto l’istituzione di Commissioni regionali Aids.
Per quanto attiene al sistema di sorveglianza epidemiologica e dello screening della popolazione coinvolta, la Sezione ha rilevato che i dati raccolti dai 21 sistemi regionali di rilevazione dei casi di Hiv e Aids non consentono una lettura omogenea e tempestiva dei nuovi casi, rendendo meno efficace l’individuazione dei rischi, la messa a punto e la valutazione dell’impatto degli interventi a livello nazionale. A tal fine andrebbe accelerato il progetto di unificazione di questi sistemi in un apparato unico nazionale. È stato, inoltre, auspicato il superamento del fattore di criticità legato al ritardo nella notifica dei casi, che determina un’incertezza nella valutazione dei dati stessi e nella loro qualità informativa.
Gli elementi emersi nel corso dell’indagine, sinteticamente sopra riportati, richiedono interventi normativi e, a livello amministrativo, coinvolgono i sistemi sanitari regionali, i quali esulano dalla competenza di questa Sezione.
Anche il Ministero della salute9, a cui la deliberazione è stata a suo tempo inviata, ha dichiarato la propria incompetenza nella materia in quanto, a legislazione vigente, non partecipa dal 2014 all’attuazione della legge n. 135/1990, poiché la quota di finanziamento per il fabbisogno di personale e per la formazione, da tale data, è confluita nel fabbisogno sanitario standard nazionale ed è ripartito tra le Regioni senza vincolo di destinazione. L’Istituto Superiore di sanità, anch’esso destinatario della deliberazione, non ha fornito alcun riscontro.
La deliberazione n. 8/2020/G avente ad oggetto “Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica” ha esaminato la gestione, nel periodo 2015- 2019, delle risorse destinate al finanziamento statale della ricerca scientifica e tecnologica, che dal 2012 sono a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First). Dall’analisi sono emerse una serie di criticità del sistema di gestione delle risorse in esame le quali hanno riguardato, in particolare, la vastità e la complessità delle modalità procedurali che regolano la concessione delle
9 Nota prot. Corte conti n. 3043 del 16/11/2021.
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varie tipologie di finanziamenti, la dilatazione dei tempi, il non tempestivo utilizzo delle risorse stanziate, la conseguente formazione di residui passivi e la necessaria richiesta di reiscrizione in bilancio per quelli perenti, che in alcuni esercizi finanziari hanno prodotto nuovi residui, con ulteriore dilatazione dei tempi, o la loro trasformazione in economie.
La Sezione ha rappresentato l’esigenza di una più celere e accurata programmazione degli interventi, da sviluppare anche in un contesto pluriennale, previa valutazione delle idonee modalità di realizzazione, al fine di ridurre la formazione di residui e ottimizzare la gestione delle risorse di cassa, valorizzando altresì le potenzialità offerte dalla recente riforma della struttura del bilancio dello Stato. In tale ottica, è stato rilevato che il decreto di riparto non può intervenire a distanza di parecchi mesi o addirittura nell’anno successivo a quello di stanziamento delle risorse. Appare necessario, in particolare, implementare le misure necessarie per assicurare un maggiore indirizzo, raccordo e coordinamento delle strutture organizzative competenti per i finanziamenti sul First e il costante controllo e monitoraggio delle varie iniziative progettuali, sia nel corso della loro realizzazione sia ex post, avvalendosi di idonei e attendibili sistemi informativi tecnologicamente avanzati. Ciò al fine di valutare tempestivamente l’esistenza di criticità che possono ostacolare o rallentare l’azione amministrativa e procedere all’adozione delle necessarie misure correttive, garantendo il razionale ed efficace utilizzo delle risorse e il miglioramento della capacità di spesa. In tale ambito potrà essere valutata la possibilità di rendere più tempestive le attività di valutazione delle proposte progettuali, che potranno essere concluse in tempi celeri, garantendo anche con questa iniziativa il miglioramento dell’andamento della gestione del First.
Sulla base di quanto emerso nella relazione in esame, la competente Direzione generale della ricerca del Ministero d’università e della ricerca ha riferito che diverse misure sono in corso di attuazione per migliorare le criticità. In tale ambito, l’indirizzo dell’Amministrazione è già avviato alla completa informatizzazione delle procedure in capo a tutti gli uffici competenti per i finanziamenti del First per consentire, tra l’altro, un maggiore raccordo e l’immediatezza nel trasferimento delle informazioni. Tale orientamento troverà piena attuazione nella nuova prossima
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convenzione stipulata con il Cineca proprio per consentire l’ottimizzazione e l’implementazione dei sistemi già in uso che, unitamente all’adozione delle nuove procedure varate per rendere più spedite le erogazioni dei finanziamenti per i progetti di ricerca di cooperazione internazionale, ove applicabile, consentirà una maggiore speditezza dell’azione amministrativa.
L’indagine il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (2016
– 2020)" Deliberazione n. 12/2020/G, ha avuto ad oggetto la gestione delle risorse del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito ai sensi dell’art. 1 commi 199-202, l. 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. riferita all’analisi condotta per il periodo marzo 2017 - ottobre del 2020 (coincidente con l’intero arco del suo funzionamento fino al momento della chiusura dell’indagine), nei confronti dell’attività svolta dalla competente Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico, attraverso il supporto tecnico-amministrativo dell’Agenzia Invitalia spa (in forza di una Convenzione stipulata a giugno 2017).
Dalla lettura delle misure consequenziali comunicate dall’Amministrazione emerge chiaramente il sostanziale allineamento della stessa al giudizio espresso dalla Sezione in ordine al deficit di funzionamento della misura esaminata, che nel primo quadrimestre 2021 ha fatto registrare una sola istanza di accesso ai benefici, confermando, in senso gravemente peggiorativo, l’andamento in contrazione evidenziato nel quinquennio analizzato, in cui ha totalizzato meno di un centinaio di domande.
Alla luce di queste premesse vanno lette le intenzioni comunicate dall’amministrazione di adeguamento alle osservazioni formulate nella relazione conclusiva dell’indagine, sia con riferimento alle modalità di rendicontazione dell’attività svolta da parte della suddetta Società Invitalia, i cui rapporti con il Ministero necessitano di una sostanziale revisione della relativa regolamentazione convenzionale, sia con riguardo al contenimento dei costi ed, in particolare, della componente “personale” che riveste un rilievo principale e per la quale non si è riscontrata corrispondenza fra il programmato ed il rendicontato. Sul punto, pur prendendo atto di quanto asserito dall’Amministrazione in ordine alla prospettiva di
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una riduzione dei costi a seguito dell’ulteriore contrazione delle domande di accesso al beneficio, restano da considerare le modalità di regolazione delle attività residuali, che comunque sono a carico di Invitalia. A quanto detto deve aggiungersi l’ovvia considerazione che non è possibile conservare un misura che non produce i suoi effetti ma che continua a comportare i relativi costi di gestione dell’apparato amministrativo.
Nell’anzidetta direzione appare rivolta la stessa amministrazione, la quale, conclusivamente, a fronte di un eventuale ulteriore fallimento delle proposte dalla stessa formulate di modifica della disciplina del Fondo, tese a superare il presupposto della richiesta di rinvio a giudizio per l’erogazione del finanziamento oltre che ad eliminare il vincolo attualmente vigente della valutazione del requisito della capacità di rimborso sulla base dei soli dati di bilancio storici, si dichiara disposta a farsi promotrice della chiusura definitiva della misura.
Tuttavia, nelle more dell’auspicato accoglimento delle anzidette proposte di revisione sostanziale della disciplina del Fondo, l’amministrazione ha espresso la volontà di conformarsi alle osservazioni e raccomandazioni della Sezione, prendendo atto, al contempo, della dimostrata incapacità degli strumenti fino ad ora utilizzati (anche in termini di attività informativa e di supporto ai soggetti interessati e snellimento dell’iter procedimentale) di contrastare l’evidente azzeramento dell’interesse da parte delle imprese e dei professionisti nei confronti della misura analizzata
Ad esito dell’indagine su “La mobilità sanitaria: l’assistenza transfrontaliera”- Deliberazione n. 14/2020/G, la Sezione ha rilevato l’esigenza di coordinamento normativo e di armonizzazione della disciplina europea sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, contenuta nella direttiva 2011/24/Ue e nel regolamento 2004/833”, e ha verificato che le azioni intraprese dall’Ue, pur avendo accresciuto la collaborazione tra gli Stati membri, richiedono un miglioramento nella relativa gestione.
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A livello nazionale, sono state rivolte al Ministero della Salute alcune raccomandazioni finalizzate a migliorare l’informazione ai pazienti e i sistemi di monitoraggio.
Al riguardo l’Amministrazione, fermo restando che il rilascio delle autorizzazioni e dei rimborsi è demandata alle Regioni e, tramite loro, alle aziende sanitarie locali, ha comunicato di aver adottato alcune misure, le quali appaiono destinate a migliorare la fruibilità e l’accessibilità del cittadino alle informazioni relative ai trattamenti sanitari in esame. In questa direzione è stato rivisitato il sito istituzionale, aggiornandolo e rendendo maggiormente accessibili le indicazioni in esso contenute. È stato reso operativo, a dicembre 2020, lo Sportello unico digitale, creando un collegamento diretto tra il sito istituzionale del Ministero della Salute e la sezione del portale “Your Europe”, dedicata all’assistenza sanitaria in ambito europeo.
Con riferimento alle attività di monitoraggio, il Ministero ha comunicato di rilevare già, annualmente, le attività del Punto di contatto nazionale (NCP), le autorizzazioni preventive richieste dai cittadini e rilasciate dalle aziende sanitarie locali ai sensi della Direttiva 2011/24TUE e i relativi rimborsi e di monitorare il ricorso di cure all'estero attraverso l'analisi dei dati, estrapolati dal sistema informativo TECAS, "Trasferimenti all'estero per cure ad altissima specializzazione", individuando così le Regioni maggiormente interessate al fenomeno, con particolare riguardo alla branca specialistica, alla tipologia di prestazione oggetto di cura all'estero e ai tempi di rilascio delle autorizzazioni.
Dai riscontri forniti, inoltre, è emerso che sono state avviate molteplici iniziative le quali, una volta portate a compimento, potranno assicurare maggiore efficacia all’attività di monitoraggio demandata al Ministero della salute.
Rispetto alle modalità di trasferimento di cartelle cliniche, sono in atto diverse attività, sia a livello nazionale che a livello europeo, tra cui il progetto "Deployment of generic cross border ehealth services in Italy (NCPeH)", progetto che in Italia è coordinato dal Ministero della Salute e svolto in collaborazione con Agid, il Mef e alcune Regioni. Il progetto per interoperabilità dei dati sanitari prevede, in particolare, in questa fase, lo scambio del profilo sanitario sintetico (Patient Summary) tra i Paesi Europei nonché il riconoscimento delle ricette elettroniche (ePrescription). In
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collegamento con queste attività, il Ministero ha predisposto anche una proposta di decreto interministeriale che regolamenta l'emissione e il riconoscimento di ricette transfrontaliere.
È stato, infine, istituito un tavolo di confronto con le Regioni e sono stati analizzati e discussi i dati TECAS 2017-2018-2019 nonchè prevista l’istituzione di un tavolo di confronto permanente al fine di creare un aggiornamento costante tra i diversi livelli istituzionali e una maggiore uniformità nelle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni per rendere maggiormente trasparente il processo amministrativo, consentendo al cittadino di verificare la corretta adozione del provvedimento di assenso o diniego.
La deliberazione n. 15/2020/G avente ad oggetto “Il fondo per la tutela del patrimonio culturale”, ha avuto ad oggetto la programmazione e la distribuzione, per le annualità 2019 e 2020, delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono incluse in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE.
L’analisi ha evidenziato come l’operare dell’Amministrazione sia stata spesso guidato dalla logica dell’emergenzialità degli interventi e del loro carattere esclusivamente manutentivo dei beni culturali. E’ stato, pertanto, auspicato, sulla base di una visione strategica complessiva, il perseguimento della pianificazione pluriennale.
L’Amministrazione, nel riscontrare le osservazioni della Sezione, ha rappresentato che per poter attuare questo percorso virtuoso, superando la logica dell’emergenzialità, è necessario possedere gli strumenti adeguati in termini di risorse sia finanziarie che umane. La definizione dei procedimenti assunzionali in corso, e la conseguente disponibilità di personale, dovrebbe consentire un miglioramento nell’attività dell’Amministrazione, che è apparso necessario soprattutto nella fase di monitoraggio e controllo, al fine di garantire la pronta realizzazione degli interventi programmati.
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La Sezione ha rilevato altresì che, nei progetti degli interventi da effettuarsi, approvati con i decreti ministeriali, manca l’informazione sui tempi di realizzazione degli stessi (il c.d. cronoprogramma). Sul punto l’Amministrazione si è impegnata a richiedere il cronoprogramma agli Uffici promotori dei singoli interventi, attraverso apposite circolari, prima dell’inserimento degli interventi nelle future programmazioni. La Sezione ribadisce la necessità che l’indicazione del cronoprogramma costituisca condizione necessaria per l’approvazione dei progetti, anche ai fini di un efficace azione di monitoraggio.
L’indagine “Il finanziamento delle borse di studio: il fondo integrativo borse di studio” - Delibera n. 16/2020/G ha evidenziato che la legislazione in materia di diritto allo studio universitario (Dsu), nel nostro Paese, si è evoluta ma, a tutt’oggi, risulta ancora incompleto il coordinamento delle istituzioni coinvolte (Stato/Regioni/Università).
Lo Stato contribuisce annualmente al finanziamento delle borse di studio nelle varie Regioni tramite il Fondo integrativo statale, allocato nello stato di previsione del MIUR con uno stanziamento, per il 2020, di 307,8 milioni di euro.
La Sezione ha accertato molteplici criticità, relative principalmente all’erogazione delle borse di studio, agli alloggi e agli altri servizi/prestazioni che consentono di migliorare le condizioni di vita degli studenti (trasporti, materiale didattico, ristorazione accesso alla cultura etc) nonché alla frammentarietà e disomogeneità di erogazione dei servizi sul territorio, rilevando in conclusione che la finalità di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi economici, è possibile solo incrementando le risorse finanziarie sia statali che regionali.
L’Amministrazione, nel condividere le osservazioni espresse nell’ambito della deliberazione, ha rappresentato che le misure politiche di welfare studentesco dalla stessa auspicato, del quale ha analiticamente individuato il contenuto, necessitano di essere disposte da una norma di legge e ha indicato le proposte avanzate al riguardo, oltre alle misure già adottate con le risorse a disposizione nella direzione indicata dalla Corte.
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5. Sviluppo economico e politiche agroalimentari
Il sostegno allo sviluppo economico del settore industriale e agroalimentare ha assunto un’importanza ancora più strategica per il nostro Paese a seguito della crisi pandemica. L’attenzione della Sezione, anche da prima dell’evento pandemico, è stata improntata alle misure di sviluppo del settore imprenditoriale.
La deliberazione n. 10/2020/G concernente “L’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione metrica” ha riguardato la verifica dell’organizzazione e del funzionamento del sistema nazionale di metrologia pubblica, con riferimento all’assetto organizzativo e alla distribuzione dei compiti fra amministrazioni diverse, alla congruenza delle risorse – finanziarie e umane – rispetto alle funzioni pubbliche esercitate, alle esternalizzazioni in atto e alla capacità del sistema di soddisfare la domanda degli operatori e le esigenze dei consumatori.
La metrologia legale, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. r) è la parte della scienza delle misure (metrologia scientifica) che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura utilizzati per le transazioni commerciali, con la finalità di garantire, attraverso l’esattezza della misura finalizzata a interessi pubblici, la pubblica fede in ogni tipo di transazione commerciale. La materia è essenziale al buon funzionamento della concorrenza e del mercato, nell’ambito degli scambi economici tra imprese e tra esse e i consumatori, o per altre finalità cui l’ordinamento attribuisce una particolare tutela (comprese quelle fiscali). Per le stesse ragioni, la materia è anche d’interesse europeo, quale strumento per garantire il funzionamento del mercato unico e la libera circolazione delle persone e delle merci.
Sulla base dei dati acquisiti, la Sezione ha verificato che l’organizzazione e il funzionamento della metrologia legale in Italia non presenta, allo stato, elementi di criticità.
La delibera n. 13/2020/G concernente “I finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (2015- 2018)” ha avuto ad oggetto l’attività svolta dal soggetto attuatore Invitalia S.p.a. e dal
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Commissario straordinario sul sito d’interesse nazionale (Sin) di Bagnoli-Coroglio nel triennio 2015-2018, con dati finanziari aggiornati a ottobre 2020.
L’opera, decisa nel 1994 ed iniziata nel 1996, malgrado l’enorme onere finanziario
sostenuto nei 25 anni di attività, si è presentata ancora lontana dalla sua conclusione.
A giugno 2019 è stato adottato lo stralcio urbanistico del Piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (di seguito Praru), in relazione al quale sono state rilevate diverse criticità.
In particolare, è emersa la necessità che tutti i soggetti interessati operino nelle sedi competenti, quali la Cabina di regia e la Conferenza dei servizi, al fine di trovare un’intesa di carattere programmatico il più possibile condivisa. Sotto questo profilo, la Sezione ha auspicato un intervento di modifica nella composizione della Cabina di regia, nel senso di includervi il Ministro per i beni e le attività culturali o un suo rappresentante, sia per la competenza specifica in materia, sia poiché lo stesso, tramite le sue articolazioni territoriali, detiene un potere interdittivo. Le misure adottate al riguardo sono consistite in iniziative volte alla presentazione di proposte interpretative e di altre emendative dell’art. 33, comma 13, della legge n. 133/2014 che prevede l’istituzione della Cabina di regia.
La Sezione ha, altresì, richiesto la tempestiva adozione del DPCM previsto dal predetto art. 33, comma 12, al fine di definire la sostenibilità economica del programma qualora l’indennizzo da liquidare alla curatela fallimentare di Bagnolifutura per l’acquisizione delle aree eccedesse le disponibilità del soggetto attuatore. Sul punto, sono state fornite rassicurazioni, ma non è stata data comunicazione in merito all’adozione del DPCM.
Particolare preoccupazione hanno determinato i lavori di rimozione della colmata, così come la mancata individuazione dei siti nei quali destinare l’enorme quantità di materiali inquinati provenienti, in primo luogo, dalla rimozione della colmata stessa nonché dai sedimenti dei fondali marini e dall’amianto proveniente dall’area ex Eternit.
Sul punto, Invitalia ha comunicato di ritenere impossibile, sulla base delle molteplici variabili in gioco, una pianificazione vincolante nella fase ante- cantierizzazione delle operazioni di bonifica e ha indicato nell’appaltatore il soggetto
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a carico del quale è posto l’onere di identificazione dei siti di smaltimento e della conseguente trattativa economica, seppure sotto la stretta vigilanza della stazione appaltante. Quanto sopra non appare sufficiente a superare le preoccupazioni già espresse nella relazione a tutela della salute pubblica e della realizzazione del progetto.
Particolarmente complessa si è presentata la questione relativa alla Porta del parco, al Turtle point e alla Città dello sport, costruzioni realizzate da Bagnolifutura
S.p.A. all’interno del Sin con il cofinanziamento dell’UE, caratterizzate da elevati costi di manutenzione e gestione. Con riferimento specifico alla mancata rendicontazione dei Fondi europei, accertata nell’ambito della relazione, le iniziative utilmente avviate dal Commissario hanno evidenziato che due dei tre progetti sono stati decertificati e l’altro risulta sospeso a causa dei procedimenti giudiziari in corso. Per quanto concerne le iniziative finalizzate a mettere in esercizio le tre opere ex XxxxxxxXxxxxx, il Commissario ha comunicato lo stato di avanzamento delle relative
procedure.
Sulla materia è recentemente intervenuto il legislatore che, con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in corso di conversione, ha apportato importanti modificazioni all’art. 33 del DL n. 133/2014.
Secondo quanto disposto dall’art. 41, il Commissario straordinario, individuato fino al 31 dicembre 2025 nel Sindaco pro tempore di Napoli, è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce anche la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario.
Per la struttura di supporto, e per la realizzazione degli interventi previsti, è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate. Gli oneri relativi alle spese di personale della struttura sono finanziati nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
La struttura è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
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distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il Commissario può avvalersi, altresì, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in relazione a specifici interventi e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, mediante la stipula di apposite Convenzioni.
Il Commissario e il Soggetto attuatore operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all'Unione europea.
Il decreto dispone, altresì, la modifica della composizione della Cabina di regia, prevedendo la partecipazione anche di un rappresentante del Ministro della cultura, come auspicato da questa Corte.
Diverse sono le misure previste in funzione di accelerazione e semplificazione delle procedure, quali quelle che disciplinano le conseguenze di ritardi e inadempimenti del Soggetto attuatore fino ad arrivare all’esercizio di poteri sostitutivi. In tale direzione opera anche la previsione di un cronoprogramma delle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell’area, che deve essere annualmente redatto dal Soggetto attuatore e approvato dal Commissario in termini stringenti, e la previsione della riduzione dei compensi spettanti al Soggetto attuatore in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma e di mancato rispetto dello stesso.
Il decreto, inoltre, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area, ha ricompreso gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste dagli artt. 18 e 44 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 per le opere e le infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC e le
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semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto.
È previsto, infine, che entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il soggetto attuatore consegni al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.
L’indagine su “La gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (anni 2012-2019)” deliberazione n. 22/2020/G, ha riguardato una peculiare tipologia di gestione fuori bilancio, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai fini di facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di una garanzia pubblica confronti degli istituti erogatori del credito.
La Sezione ha effettuato un’analisi quantitativa dei dati inerenti all’utilizzazione stessa, con riferimento alle garanzie rilasciate, agli importi garantiti, ai finanziamenti che la garanzia del Fondo ha consentito di attivare, alle giacenze accantonate.
Il forte peggioramento della congiuntura economica, conseguente alla pandemia da COVID-19, ha indotto la Sezione a sottolineare la necessità di un attento monitoraggio dell’evoluzione della qualità dei crediti garantiti al fine di procedere tempestivamente ad accrescere gli accantonamenti che fronteggiano le garanzie concesse nell’eventualità di un aumento delle sofferenze dei crediti bancari per insolvenza delle PMI finanziate.
A quest’ultimo riguardo l’Amministrazione, in sede di riscontro alle raccomandazioni formulate nell’ambito della deliberazione, ha comunicato che il monitoraggio delle segnalazioni degli eventi di rischio e delle escussioni non ha evidenziato elementi di criticità rispetto alla significativa crescita delle garanzie concesse nel periodo emergenziale in corso. Tale dinamica è riconducibile anche alle
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vigenti moratorie sui debiti, che hanno mitigato gli effetti della pandemia da COVID- 19 e di conseguenza ridotto le comunicazioni di inadempienza delle imprese.
6. Infrastrutture e tutela dell’ambiente
Numerose sono le indagini, concluse nel 2020, attinenti alle politiche di sviluppo del nostro Paese e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi su infrastrutture, considerate di particolare rilevanza dalla Sezione in sede di programmazione dell’attività di controllo.
In particolare, nell’ambito della deliberazione n. 6/2020/G “Il fondo per gli interventi a favore del settore dell’autotrasporto”, la Sezione ha inteso verificare l’impiego delle risorse, analizzandone la ripartizione e l’utilizzo con i risultati conseguiti. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) al riguardo, con l’art. 1, comma 150, a decorrere dal 2015, ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro annui a sostegno del settore, iscrivendo le relative disponibilità sul cap. 1337 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, denominato “Fondo per gli interventi a favore dell’autotrasporto”.
Dall’analisi svolta è emerso che le misure applicate rispondono, per lo più, ad una logica di erogazione di sussidi “a pioggia” e sono ancora orientate, in prevalenza, verso forme di sostegno generalizzate e non vagliate sotto il profilo dell’impatto. Gli elementi forniti al riguardo dall’Amministrazione, relativi soltanto all’adesione del procedimento seguito per le erogazioni alle disposizioni normative, non sono apparsi conferenti all’osservazione della Sezione, lasciando impregiudicato il tema posto dalla stessa. Permane, pertanto, l’auspicio di una sollecita azione per la sostituzione dei modelli esistenti con nuovi modelli di sostegno di tipo "strutturale", rivolti alla massimizzazione dell’efficacia e dell’utilità dell’intervento, e l’adozione di un sistema di misurazione, articolato su indicatori concreti, che consenta un rilevamento della loro efficacia attraverso un riferimento ad obiettivi ben definiti.
Quanto alle attività affidate alla RAM S.p.A, dall’analisi svolta sono risultati parametri di costo migliorabili e possibilità di comprimere le relative spese. Al riguardo, l’Amministrazione si è limitata ad affermare la congruità dei costi dei
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servizi oggetto di affidamento. La Sezione ritiene che detta affermazione non faccia venir meno l’esigenza di riduzione dei costi e ribadisce la necessità di assicurare l’applicazione effettiva della clausola di neutralità finanziaria che è presupposto dell’esternalizzazione.
Dalla verifica è emerso, altresì, che i diversi benefici previsti dalla disciplina vigente vengono attribuiti a distanza di anni. Sul punto, la Sezione sottolinea che l’ipotesi di dimezzamento dei tempi di erogazione, che secondo l’Amministrazione si sarebbe dovuta produrre a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 2019, del c.d. “contatore”, non risulta attualmente validata; si ribadisce, di conseguenza, la necessità di una generale revisione e reingegnerizzazione degli attuali, numerosi adempimenti, coordinati con modifiche normative ed organizzative orientata alla semplificazione.
Nel corso della verifica è stato infine accertata la permanenza, nella suddivisione delle risorse assegnate al Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori, di una forte prevalenza della loro finalizzazione alla riduzione compensata dei pedaggi, pari al 90 per cento di quanto reso disponibile, a fronte del solo 10 per cento indirizzato al fondamentale tema della sicurezza della circolazione. Tale scarsità di finanziamenti può aver concorso, fra l’altro, a determinare lo stallo delle attività previste sin dal 2001 per le attività di realizzazione, adeguamento ed ampliamento di aree di sosta. Al riguardo la Corte ha espresso il convincimento che tali attività debbano essere quanto prima rivitalizzate e mandate a compimento, al pari delle previste cooperazioni di studio per l’incremento della sicurezza nei trasporti.
Sulla questione il Comitato ha rappresentato che le somme da destinare ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti sono individuate annualmente dal Ministro, con propria direttiva, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1330 PG1 dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse che, nel corso degli ultimi anni, hanno subito una notevole riduzione: da uno stanziamento previsto nel 2015 di euro 59.889.230,00 ad uno stanziamento, a partire dal 2019 e per i successivi 2020 e 2021, pari ad 8.541.587 euro. In termini percentuali, le risorse destinate alla sicurezza della circolazione (euro 2.500.000 dal 2019), sono passate dal
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10 per cento degli stanziamenti complessivi (negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018) ad oltre il 29 per cento negli anni successivi fino al 2021.
A livello territoriale, inoltre, le Direzioni generali coinvolte negli anni hanno evidenziato notevoli difficoltà nell’utilizzare le predette risorse ai fini del controllo dei veicoli pesanti, in ragione della situazione sempre più critica del personale da adibire a tali funzioni.
Per quanto riguarda le attività svolte in materia di sicurezza a valere sulle risorse in questione, la Direzione ha riferito che è attualmente in corso di definizione un accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990 con il Ministero dell’interno – Servizio di Polizia stradale, per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’effettuazione di controlli dei veicoli pesanti, anche congiuntamente con il personale delle articolazioni decentrate del MIMS.
Secondo quanto riportato, l’esiguità delle risorse disponibili non ha consentito comunque di programmare realizzazioni, ampliamenti o ammodernamenti delle aree di sosta.
Con riferimento alla richiesta di questa Sezione di porre in essere tutte le azioni necessarie a dare luogo ad una definitiva verifica di congruità dei lavori già commissionati, al conseguente recupero delle somme perenti ed all’eventuale pagamento alle ditte dei previsti corrispettivi contrattuali, il Comitato centrale ha dato atto delle attività poste in essere, in parte nell’anno 2020 ed in parte nell’anno 2021, al fine di definire la posizione di 11 aree di sosta, precisando che due sono giunte a definizione, per 3 sono state revocate le convenzioni per la relativa realizzazione ed è in corso la procedura di revoca di due ulteriori convenzioni. Allo stato risultano aperte ancora 4 posizioni.
Inoltre, l’Albo ha intrapreso una serie di azioni specifiche volte a sviluppare, a
livello nazionale, aree di parcheggio e sosta su standard europeo per veicoli pesanti.
Per ultimo, va evidenziato che l’invito della Sezione al competente dicastero ad interrogarsi circa l’opportunità di un rafforzamento della terzietà del soggetto preposto all’accreditamento degli enti di formazione non ha prodotto esiti; tanto a seguito di considerazioni, specie quelle riguardanti l’indicata evoluzione del Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori da organo di autogoverno,
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ovvero ente esponenziale della categoria, ad “articolazione ministeriale” che non
possono essere condivise.
Con la deliberazione n. 9/2020/G la Sezione ha approvato “Il Fondo per il
sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2015 – 2020)” .
L’indagine ha avuto ad oggetto la gestione delle risorse delle risorse del Fondo per il sostegno all’accesso all’abitazione in locazione, istituito dall’art. 11, c. 1 della l. 9 dicembre 1998, n. 431 e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito ai sensi dell’art. 6, c. 5 del d. l. 31 agosto 2013, n. 102, per il periodo 2014 - 2020, ad opera della Direzione Generale per l’edilizia statale e le politiche abitative dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel periodo 2014-2020. Le risultanze dell’istruttoria hanno evidenziato alcune criticità e carenze che richiedono indubbiamente un rinnovato impegno da parte dell’amministrazione in considerazione della scarsità delle risorse disponibili per il settore a fronte di un fabbisogno crescente e delle dimensioni del disagio abitativo, che potrebbero in un futuro non troppo lontano assumere i caratteri di una vera e propria emergenza a seguito della crisi generata dalla pandemia da Covid-19. Proprio in ragione della pandemia in atto, l’amministrazione ha ritenuto di voler rinviare, sulla base di quanto comunicato per le misure consequenziali, tutte le esigenze di revisione dei criteri di accesso ai benefici, nonché di modifica delle modalità procedurali al fine di rendere l’iter più snello ed efficace.
In fase di comunicazione delle misure consequenziali la Sezione ha potuto prendere atto dell’intenzione espressa dall’amministrazione di ripensare, sulla base dei suggerimenti forniti dalla Corte, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, provvedendo all’informatizzazione del sistema attualmente esistente, basato sulla raccolta di informazioni attraverso la compilazione e restituzione al Ministero di un modulo concernente una serie di dati che confluiscono all’interno di una banca dati, costruita dalla stessa amministrazione, ma in assenza di un efficace supporto nella fase di compilazione da parte delle Regioni e per questo passibile di errori e incongruenze.
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Risulta condivisa dall’amministrazione la necessità espressa dalla Sezione di implementare il sistema di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno e nello stesso tempo di riattivare l’organismo (Osservatorio nazionale della condizione abitativa) preposto anche al suo coordinamento ed istituito già da molti anni presso il Ministero
La deliberazione n. 19/2020/G su “Le risultanze della gestione dell’intervento infrastrutturale strategico consistente nel “quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza nell’ambito dell’asse ferroviario Monaco-Verona: accesso sud alla galleria di base del Brennero” ha avuto ad oggetto la verifica del superamento delle criticità e delle patologie evidenziate in precedenti indagini (delibere 18/2010/G e 9/2017/G)”.
La Sezione si è occupata, nel 2010 e nel 2017, dell’intervento infrastrutturale relativo al quadruplicamento della linea ferroviaria Verona–Fortezza nell’ambito dell’asse ferroviario Monaco-Verona: accesso sud alla galleria di base del Brennero. L’opera è articolata in quattro linee di intervento riguardanti le tratte Fortezza-Ponte Gardena, circonvallazione di Bolzano, circonvallazione di Trento e Rovereto e ingresso nel nodo di Verona, con un ammontare di spesa complessiva di euro 4.926 milioni.
Allo stato, ad eccezione delle opere propedeutiche relative alla tratta Fortezza- Ponte Gardena, per la quale risultano utilizzati 52,51 milioni di euro, pari al 3 per cento delle risorse disponibili, che ammontano a 1.521,60 milioni di euro, nessuno degli interventi è in fase di realizzazione.
La Sezione, nel rilevare le carenze delle varie progettazioni e le difficoltà di utilizzo a pieno delle risorse finanziarie disponibili, ha sollecitato le amministrazioni interessate all’adozione di iniziative “strutturate” sul piano organizzativo che favoriscano il regolare e costante raccordo fra i diversi soggetti che intervengono nei processi di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione dell’opera nella sua interezza. In particolare, l’amministrazione dovrà attivare ogni necessaria iniziativa volta ad assicurare che la fine dei lavori della tratta Fortezza-Ponte Gardena coincida con l’ultimazione di quelli della galleria di base del Brennero.
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Sulla base di quanto emerso nel rapporto in esame, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) ha sollecitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) ad accelerare le attività per la realizzazione dell'infrastruttura in questione e a riferire al Cipess in merito. Dall’informativa del Ministero presentata al Cipess il 9 giugno 2021, si evince che sono state impostate iniziative e misure correttive necessarie in termini di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività, al fine di garantire il rispetto dei tempi coerenti con la presunta data di ultimazione del tunnel di base del Brennero. Il Cipess ha, pertanto, rivolto al Mims la seguente raccomandazione: "Si raccomanda di adottare tutte le iniziative e misure necessarie ad accelerare il processo autorizzativo e realizzativo dell'intera opera, soprattutto rispettando la data limite della prevista apertura della galleria di base del Brennero. Si chiede di relazionare semestralmente al Cipess, in particolare al fine della tempestiva realizzazione delle parti dell'opera contenute nel PNRR." Una parte dell’opera (circonvallazione di Trento) è stata, infatti inserita nel PNRR, con un finanziamento pari a 930 milioni di euro, che ha permesso di superare le criticità connesse alla mancata copertura finanziaria.
Per gli interventi in esame è stato nominato un Commissario straordinario con Dpcm 16 aprile 2021, con lo specifico compito di monitorare e mettere in atto tutte le determinazioni per poter procedere celermente all’approvazione dei progetti e alla realizzazione delle opere.
La parte dell’opera oggetto di finanziamenti a carico del PNRR è sottoposta alle attività del neocostituito Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che dovrà accelerare l’iter autorizzativo di una ristretta lista di opere pubbliche del PNRR di particolare complessità e considerate prioritarie. La circonvallazione di Trento è la prima opera presentata da RFI al Comitato speciale.
Il rapporto “Aggiornamento della indagine di cui alla deliberazione 26 giugno 2009, n. 12, sullo stato di attuazione della rete ferroviaria Metrocampania nordest, già ferrovia Alifana” - Deliberazione n. 21/2020/G, fa seguito alle relazioni approvate con delibere del 26 giugno 2009, n. 12 e del 3 dicembre 2010, n. 25, in un
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fisiologico circuito tra analisi degli effetti dei precedenti controlli e rimodulazione programmatica, quale verifica delle misure adottate nell’ambito della gestione dell’ammodernamento della Ferrovia Alifana, ripercorrendo le vicende intercorse nell’ultimo decennio ed individuando, in particolare, criticità su costi e tempi della conclusione delle opere.
Nel merito, due vicende hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni. In primo luogo, la sospensione dei lavori disposta nel 2010 dalla Regione Campania la quale, in relazione ai vincoli del patto di stabilità interno, annullava in autotutela le deliberazioni di approvazione dei piani attuativi del programma generale degli interventi infrastrutturali nel settore trasportistico approvato nel 2002. Successivamente è intervenuto il finanziamento statale, di circa 600 milioni, di cui al
D.L. n. 193/2016, per risolvere la problematica del debito della Regione nei confronti di Xxx s.r.l. – società in house che gestisce l’infrastruttura ferroviaria - cui hanno fatto seguito gli accordi transattivi, di febbraio-giugno 2017 e aprile 2018.
Il rapporto ha individuato, in particolare, criticità su costi e tempi di conclusione delle opere e ha sottolineato l’incremento, negli anni, delle risorse occorrenti alla realizzazione ed ultimazione degli interventi.
Al 2020 le problematiche rilevate hanno riguardato, in primis, la mancata chiusura di un rapporto concessorio nonché il ritardo nella realizzazione delle opere, tuttora non ultimate per alcune tratte.
In risposta alle rilevazioni formulate dalla Sezione, la società E.a.v. ha reso noto ulteriori aggiornamenti dei lavori, segnalando che, anche a causa della sospensione dei lavori dovuta all’emergenza sanitaria da “Covid-19” (con i conseguenti tempi morti dovuti alle operazioni di verbalizzazione per il riavvio dei lavori) e per il ricorso a varianti derivanti da imprevisti tecnici, è stato previsto uno slittamento della chiusura delle attività già contrattualizzate ed oggetto di concessione per la tratta Piscinola – Aversa centro, con conclusione prevista per la fine del 2022 (e per alcuni lavori al 2023). Per la tratta Piscinola-Capodichino, in relazione alla sub-tratta Secondigliano-Xx Xxxxxxxx, la chiusura dei lavori è prevista per il primo semestre 2023; per l’appalto integrato nella medesima tratta sono previste diverse scadenze per i diversi lotti: al 2023, 2025 e 2027.
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7. Politiche fiscali, entrate e patrimonio delle amministrazioni
Nell’ambito delle relazioni riguardanti il settore delle politiche fiscali e delle entrate, la Sezione ha approvato il rapporto semplificato con deliberazione n. 1/2020/G avente per oggetto “La gestione delle entrate riassegnabili, anche derivanti da sanzioni, e le dinamiche del fondo per la riduzione della pressione fiscale”.
I tre focus relativi alle “Entrate riassegnabili”, alla “Gestione dei finanziamenti per iniziative a vantaggio dei consumatori” e al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, hanno riguardato l’utilizzo di entrate che, in base a particolari disposizioni normative, possono avere una specifica destinazione.
Con riferimento alle riassegnazioni di entrata10, la Sezione ha proceduto all’aggiornamento della relativa analisi, inserito nel “Rapporto annuale sulle entrate erariali finali (analisi degli andamenti e degli scostamenti rispetto alle previsioni)”, in apposito “quaderno11”.
Per quanto concerne la gestione dei finanziamenti per iniziative a vantaggio dei consumatori, la Sezione si è soffermata sulla riassegnazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i cui proventi sono destinati al MISE per finanziare iniziative a favore dei consumatori.
In particolare, per quanto concerne il primo, nel corso del 2020, nonostante le difficoltà rappresentate dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha intrapreso la strada, già indicata anche dalla Corte in precedenti occasioni, di modificare le modalità di programmazione delle iniziative finanziate a valere sulle risorse del Fondo, implementando e aggiornando i settori di intervento e diversificando le modalità operative, in modo adeguato anche alle necessità emerse nel 2020 a seguito della Pandemia da Covid-19. In dettaglio, con due provvedimenti l’Amministrazione
10Procedura amministrativa che consente l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata e nei pertinenti stati di previsione della spesa delle somme effettivamente incassate nell'esercizio in gestione, in relazione alle specifiche finalità disposte per via legislativa.
11 Cfr. delib. SS.RR. 16 dicembre 2020, n. 20 e, di questa Sezione, Programma di controllo per l’anno
2021 e nel contesto triennale, delib. 5/2021/G.
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ha provveduto ad indirizzare l’utilizzo delle risorse disponibili con un maggior livello di specificazione delle iniziative, registrando un significativo incremento dei pagamenti in conto competenza. Per il secondo fondo è stato verificato che la maggior parte dei pagamenti (pari a 3,44 mln di euro) è stata effettuata in conto residui, per un importo complessivo 2,37 mln di euro. I pagamenti effettuati complessivamente risultano intestati ad un unico beneficiario che è sempre l’organismo di riferimento per la realizzazione dei progetti approvati, ovvero l’attuale Cassa servizi energetici e ambientali, prima Cassa conguaglio elettrico.
Per ciò che attiene al Fondo per la riduzione della pressione fiscale12, permangono la criticità rilevate nel Rapporto, anche a causa della scelta dell'utilizzo delle relative risorse operata mediante variazione di bilancio la quale, ancorché formalmente corretta sotto un profilo di legittimità, priva di evidenza contabile una parte dei risultati delle politiche di governo in materia di riduzione della spesa e della pressione fiscale. L’art. 1, c. 3, della legge di bilancio 2021-2023, ha introdotto un nuovo dispositivo di alimentazione del Fondo speciale; conseguentemente, il comma 6 ha abrogato i commi da 431 a 435 dell’articolo 1, l. 27 dicembre 2013, n. 147, che avevano istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” esaminato nel Rapporto.
A differenza del previgente meccanismo di alimentazione del fondo, il nuovo “Fondo speciale” verrà alimentato con le sole entrate generate dal miglioramento dell’adempimento spontaneo dei contribuenti (tax compliance) e potrà essere destinato al finanziamento di interventi di riduzione della pressione fiscale, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra il recupero di entrate derivante dal contrasto all’evasione e la diminuzione del carico fiscale sui contribuenti “onesti”.
12 Il Fondo utilizza le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale.
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CAPITOLO III
QUADRI SINOTTICI DEI RILIEVI E DELLE RACCOMANDAZIONI ESPRESSE DALLA SEZIONE E CONSEGUENTI
MISURE ADOTTATE
Sommario: 1. Premessa. - 1.1. “La gestione degli acquisti di beni e servizi da parte del Ministero della difesa e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” Deliberazione n. 5/2020/G. - 1.2. “Il fondo per gli interventi a favore del settore dell’autotrasporto” Deliberazione n. 6/2020/G. – 1.3. “Il ricorso ai contratti di disponibilita’ nel quadro della nuova disciplina di efficientamento delle amministrazioni” Deliberazione n. 7/2020/G. - 1.4. ”Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica” Deliberazione n. 8/2020/G. – 1.5. Il Fondo per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2015 – 2020)” Deliberazione n. 9/2020/G. - 1.6. “Amministrazione degli archivi notarili” Deliberazione n. 11/2020/G. – 1.7. “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (2016–2020)" Deliberazione n. 12/2020/G. – 1.8. “I finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli- Coroglio (2015-2018)” Deliberazione n. 13/2020/G. - 1.9. “La mobilità sanitaria: l’assistenza transfrontaliera” Deliberazione n. 14/2020/G. - 1.10. “Il fondo per la tutela del patrimonio culturale”. Deliberazione n. 15/2020/G. - 1.11. “Il finanziamento delle borse di studio: il fondo integrativo borse di studio” Deliberazione n. 16/2020/G. - 1.12. “Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa per i servizi energetici e ambientali (C.S.E.A.) anni 2016 – 2017”. Deliberazione n. 17/2020/G. - 1.13. “Interventi per l’ammodernamento delle strutture e dei mezzi della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”. Deliberazione n. 18/2020/G. - 1.14. “Le risultanze della gestione dell’intervento infrastrutturale strategico consistente nel “quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza nell’ambito dell’asse ferroviario Monaco- Verona: accesso sud alla galleria di base del Brennero” verifica del superamento delle criticità e delle patologie evidenziate nelle precedenti indagini (delibere 18/2010/G e 9/2017/G)”. Deliberazione n. 19/2020/G. - 1.15. “Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie” Deliberazione n. 20/2020/G. -
1.16. “Aggiornamento della indagine di cui alla deliberazione 26 giugno 2009, n. 12, sullo stato di
attuazione della rete ferroviaria Metrocampania nordest, già ferrovia Alifana”. Deliberazione n. 21
/2020/G - 1.17. “La gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (anni 2012- 2019)”Deliberazione n. 22/2020/G. - 1.18. “Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)” Deliberazione n. 23/2020/G.
1. Premessa
Gli esiti delle indagini approvate dalla Sezione nel 2020 vengono analizzati, nell’ambito del presente capitolo, a partire da una preliminare sintesi delle relazioni e delle raccomandazioni nelle stesse contenute.
L’analisi riporta, per ciascuna indagine, le risposte fornite dalle Amministrazioni, dettagliatamente in ordine di criticità rilevate, in modo da evidenziare anche gli aspetti rimasti privi di riscontri.
Nei singoli quadri sinottici è contenuta la rappresentazione analitica di tutte le raccomandazioni conclusive formulate dalla Sezione e delle risposte pervenute; si è
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così inteso fornire una rappresentazione degli effetti conformativi dell’azione amministrativa conseguenti al controllo effettuato, riportando sia le iniziative positivamente intraprese a seguito delle criticità emerse, sia le fattispecie in cui le osservazioni formulate dalla Sezione non hanno ricevuto positivo e/o completo riscontro.
1.1. “La gestione degli acquisti di beni e servizi da parte del ministero della difesa e del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Deliberazione n. 5/2020/G
La relazione ha esaminato la gestione degli acquisti di beni e servizi da parte del Ministero della difesa e di quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca e segue due precedenti indagini svolte nei confronti di altre amministrazioni statali per valutare le modalità della spesa, così da garantire che l’uso delle risorse pubbliche sia non solo legittimo ma anche proficuo.
La tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate ai due Ministeri presi in considerazione e le riposte pervenute. Non risulta fornito riscontro, da parte della Consip, alle raccomandazioni formulate dalla Sezione13.
13 Ministero della difesa-Segretariato generale della Difesa e direzione nazionale degli armamenti nota
n. 85356 del 17 dicembre; n. 39577 del 25 giugno 2020. Ministero dell’istruzione n. 1098 del 5 ottobre
2021.
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Quadro sinottico n. 1 – Deliberazione n. 5 /2020/G
“LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA”. Deliberazione n. 5/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
Un disallineamento notevole fra quanto comunicato dai Ministeri e quanto riportato nel Sicr per i consumi intermedi che, anche se chiarito dai Ministeri, non rende immediata l’analisi della materia in indagine. | Il Ministero della Difesa ha comunicato che sono in corso di definizione le modalità mediante le quali allineare l’attività evolutiva del sistema informativo finanziario della Difesa al sistema informatico integrato (contabilità finanziaria, economico- patrimoniale e analitica) di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) in corso di implementazione da parte del Mef -a supporto del ciclo attivo e passivo del bilancio- da realizzarsi, nel triennio, nell’ambito degli studi condotti dalla Ragioneria generale dello Stato. -Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che nei capitoli di bilancio della categoria economica confluiscono anche le risorse concernenti il funzionamento amministrativo didattico delle istituzioni scolastiche, la formazione del personale scuola, il funzionamento delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le spese per missioni e il funzionamento di comitati e consigli, i trasferimenti a favore del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili assegnati nonché per quelli in uso, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare, altri interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica e per l’innovazione digitale e didattica laboratoriale (capitoli 1521-2007). |
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Si richiede alle amministrazioni interessate, una razionalizzazione delle stazioni appaltanti mediante una loro riduzione, anche al fine di rafforzarne la competenza tecnica, poiché in fase di indagine, si è rilevato molto alto il numero delle strutture che gestiscono gli acquisti. | Il Ministero della difesa ha comunicato che una eventuale rivisitazione del numero delle stesse richiede la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo del Dicastero, e che verranno avviate riflessioni con le competenti Autorità di Vertice. -Il Ministero dell’Istruzione ha rappresentato che, sebbene il Ministero rappresenti un’unica stazione appaltante, per alcune procedure ciascuna direzione generale provvede sia all’approvvigionamento che al pagamento delle relative fatture attraverso un codice IPA (es. buoni pasto, organizzazione di eventi, ecc.). Ha tuttavia sottolineato che le voci di costo di primaria rilevanza, come gli acquisti relativi ai servizi per l’informatica e quelli per l’acquisto di beni e servizi relativi al funzionamento dell’amministrazione, sono affidati in gestione unificata. |
Il ricorso alle procedure aperte e ristrette, anche per i contratti sopra soglia, è risultato poco rilevante. Inoltre, va rilevato che la recente normativa ha previsto per gli acquisti sottosoglia il ricorso all’affidamento diretto, preceduto dal confronto fra almeno 5 operatori economici; l’elevato numero di affidamenti che rientrano nell’ambito di tale valore può produrre il rischio di sottrarre al mercato una percentuale significativa dei contratti, a discapito della libera concorrenza. | Il Ministero della Difesa ha comunicato di fare ricorso a procedure aperte, previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento dei lavori e/o servizi di ingegneria (da parte del Direzione dei Lavori e del Demanio) e alle procedure ordinarie, aperte e ristrette, utilizzando la piattaforma CONSIP S.p.a. quale il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa), per acquisti di beni e forniture di servizi logistici (da parte della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali). -Il Ministero dell’istruzione ha riferito che, alla luce del recente Decreto del Ministro dell’istruzione n. 6 del 5 gennaio 2021, è stata istituita la nuova Direzione generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti, al cui interno è individuato un apposito ufficio contratti con compiti di gestione di tutte le procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell’amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete, nonché di quanto stabilito in materia di servizi generali dell’amministrazione centrale del Ministero. |
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Persistono criticità nell’uso dello strumento Consip. In particolare, si rileva la mancanza di continuità tra le scadenze delle convenzioni e il rinnovo delle stesse; la presenza di discordanze tra quanto previsto nelle condizioni generali e nella normativa; inoltre, i contratti tipo del portale Mepa, talvolta, risultano carenti di alcuni elementi e richiedono il completamento con clausole aggiuntive. | La Consip, pur avendo assicurato, in sede di adunanza del 5 marzo 2020, di aver adottato misure atte a superare le criticità segnalate, non ha tuttavia fornito alcun elemento conoscitivo al riguardo. |
Non sempre le modalità e le prassi applicative di taluni istituti sono conformi alle disposizioni legislative, come evidenziato, ad esempio, dalla lentezza nell’adeguamento alla disciplina prevista per la determinazione a contrarre. | Il Ministero dell’Istruzione ha rappresentato di effettuare, con cadenza annuale, una ricognizione dei contratti stipulati e delle relative procedure di scelta del contraente adottate. Un documento di riepilogo è anche pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, anche in formato xml. La fase di acquisizione di beni, servizi e forniture è preceduta di norma e comunque sempre nelle procedure di particolare rilevanza economica, quali quelle per i servizi informatici, da una fase di determinazione dei fabbisogni, che inizia già nel mese di gennaio, quando vengono rilevate le esigenze delle direzioni generali, e viene redatto un piano dei fabbisogni. Quindi, compatibilmente con le risorse assegnate, vengono stabilite delle priorità di intervento che tengono conto della necessità di garantire quanto previsto da nuovi obblighi di legge (ad esempio disposizioni in materia di sicurezza informatica, procedure di selezione straordinaria di personale docente), delle priorità politiche e dal programma ICT dell’amministrazione. |
1.2. “Il fondo per gli interventi a favore del settore dell’autotrasporto”
Deliberazione n. 6/2020/G
La presente indagine è stata finalizzata a verificare l’impiego delle risorse appostate dalla citata legge n. 190/2014, analizzandone la ripartizione e l’utilizzo con i risultati conseguiti. Diverse sono state le criticità incontrate, che già in sede di contraddittorio le amministrazioni convocate hanno ulteriormente riferito e chiarito, riservandosi di produrre, con memorie postume, ulteriore documentazione a supporto. A tal proposito, la tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le risposte pervenute dalle amministrazioni: Ministero
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delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili- Dipartimento per la mobilità sostenibile14; Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica i sistemi infrastrutturale di trasporto a rete informativi e statistici15; Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato16; Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili - Comitato centrale per l’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per terzi17; Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili- Dipartimento per la mobilità sostenibile18
Quadro sinottico n. 2 – Deliberazione n. 6/2020/G
“IL FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO” Deliberazione N. 6/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
Le misure applicate rispondono, per lo più, ad una logica di erogazione di sussidi "a pioggia” anche se il Ministero competente ha affermato di averle sottoposte a revisione; in relazione a ciò è stato espresso l’auspicio di una sollecita azione per l’effettiva sostituzione degli stessi con nuovi modelli di sostegno di tipo "strutturale", rivolti alla massimizzazione dell'efficacia e dell’utilità dell'intervento, considerato che le misure attualmente in vigore sono ancora orientate, in prevalenza, verso forme di sostegno generalizzate e non risultano vagliate sotto il profilo dell’impatto, si auspica l’adozione di un sistema di misurazione, articolato su indicatori concreti, che consenta un rilevamento della loro efficacia attraverso un riferimento ad obiettivi ben definiti. | Il Dipartimento per la mobilità sostenibile- Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto19 al riguardo ha riferito che le erogazioni avvengono solo al termine di una istruttoria che verifica i requisiti dei beneficiari del pagamento, sulla base delle disposizioni normative e regolamentari di accesso alle misure – e non ha valutazioni da fornire nel merito. La risposta non è conferente all’osservazione e lascia impregiudicato il tema posto dalla Sezione. |
14 Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili- Dipartimento per la mobilità sostenibile nota n. 21554 del 7 ottobre 2021.
15 Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica i sistemi infrastrutturale di trasporto a rete informativi e statistici nota n. 16976 del 5 ottobre 2021.
16 Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato note nn. 34675 del 18 ottobre 2021, 275931 del 2 novembre 2021 , 35675, del 15 ottobre 2021 e 3 novembre 2021 e
n. 64420 del 5 novembre 2021.
17 Ministero delle Infrastrutture e della della mobilita’ sostenibili - Comitato centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per terzi nota n. 4121 del 9 novembre 2021.
18 Ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - nota n. 7933 del 23 novembre 2021.
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Con riguardo alle risorse stanziate sul capitolo di spesa n. 3825 - e da impiegare per il parziale rimborso del contributo al servizio sanitario nazionale - andate in economia, è emerso che “ciò è avvenuto in quanto non ne è stata tempestivamente segnalata la disponibilità. | |
Quanto alle attività affidate alla RAM, la Sezione ritiene che, dall’analisi svolta, risultano parametri di costo migliorabili e possibilità di comprimere le relative spese; la raccomandazione è rivolta verso l’esame delle possibilità di riportare tali spese nell’alveo dell’organizzazione ministeriale ovvero riducendone i costi e parametrandoli a quelli del Dicastero, al fine di assicurare l’applicazione effettiva della clausola di neutralità finanziaria che è presupposto dell’esternalizzazione stessa. | Il Dipartimento per la mobilita’ sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale subentrato, a seguito del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” approvato nel 2021, in virtù del quale sono state trasferite alla ex Direzione Generale per la sicurezza stradale – ora Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto le misure degli Investimenti e della Formazione professionale, con propria nota n. 21554 del 7 ottobre 2021, prot. Cdc n. 2585 dell’8 ottobre 2021, al riguardo ha riferito che le attività affidate a RAM SpA sono ad alto contenuto specialistico e che il soggetto gestore ha sempre disimpegnato con notevole livello di professionalità nel corso degli ultimi anni, e che difficilmente l'Amministrazione, stante l’attuale situazione di organico, potrebbe svolgerle con analoga efficacia. I costi appaiono congrui, con riferimento alla qualità e quantità dei servizi oggetto di affidamento secondo le procedure del “in house providing” e dei parametri legati all'attività ed alle risorse umane impiegate, tenuto conto che nel tempo è stata operata una riduzione anche dei termini percentuali rispetto alle risorse globalmente assegnate alla misura di aiuto “Investimenti” e “Formazione. Secondo questo Ufficio, il tema della congruità dei costi non significa che essi non siano riducibili. |
Sono ancora eccessivamente lunghi i tempi necessari per l’accertamento del diritto a percepire i diversi contributi; ciò comporta il fenomeno del formarsi di residui sempre più consistenti, potendosi, in tale situazione, determinare ulteriori rallentamenti e discrasie; l’auspicio espresso è rivolto verso una generale revisione e reingegnerizzazione degli attuali, numerosi adempimenti, eventualmente coordinati con le modifiche normative ed organizzative necessarie a conseguire l’obiettivo finale di una significativa riduzione del periodo complessivamente necessario alla erogazione, ai singoli, di ciascun beneficio previsto che, oggi, può interessare anche tre esercizi finanziari, determinando evidenti complicazioni contabili, ed un rilevante incremento dell’attività burocratica con la conseguente possibilità di ulteriori ritardi, con la conseguenza di nuovi disservizi. | Il Dipartimento per la mobilita’ sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale , ha riferito che considerata la lunga tempistica di erogazione dei benefici, a decorrere dal 2019 è stato introdotto, nelle norme regolamentari, il c.d. “contatore”, con un’ipotesi di riduzione dei tempi di liquidazione di circa un 50 per cento (da tre ad un anno e mezzo e circa), in considerazione dell’elevato numero di Imprese che hanno inoltrato istanza consentendo - ove sarà possibile - l’impegno e il pagamento contemporaneo. La Sezione sottolinea che l’ipotesi di dimezzamento dei tempi di erogazione non risulta attualmente validata. |
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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Gli enti di formazione accreditati presso il Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori sono una diretta o indiretta emanazione delle associazioni di categoria, ponendosi così il tema di un eventuale rafforzamento della terzietà del soggetto preposto alla gestione del relativo accreditamento; al riguardo si ritiene opportuna una riflessione volta ad inserire, nell’organo collegiale preposto a concederlo, soggetti estranei e di comprovata, specifica professionalità. | Il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, interpellato al riguardo, ha comunicato che la gestione dell’accreditamento degli enti di formazione non rientra tra le competenze del Comitato medesimo le cui attribuzioni sono individuate all’art. 9 del d.lgs. n. 284/2005. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali, ai sensi del D.P.R 29 maggio 2009, n. 831, devono essere in grado di documentare lo svolgimento di attivita' formativa nel settore dell'autotrasporto e produrre apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono. In tale contesto la procedura coinvolge non solo le associazioni di categoria presenti in seno all’Albo nazionale degli autotrasportatori, ma anche, e soprattutto, un organismo come il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori che, a seguito della legge di stabilità del 2014 ha visto aumentate le competenze, nell’ottica della realizzazione di un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica. A tal fine ne è uscita profondamente mutata la natura stessa dell’organo che da organo di “autogoverno” dell’autotrasporto con il ruolo preponderante delle associazioni di categoria, ha finito per divenire, nella sostanza, una vera e propria Direzione generale del Ministero con un dirigente di prima fascia posto a capo della struttura. Ne consegue, anche in questo caso, che sussistono i requisiti di imparzialità e terzietà in capo all’organo deputato a pronunciarsi sull’accreditamento degli enti di formazione. Quanto all’accreditamento ed autorizzazione degli enti di formazione ai fini dello svolgimento dei corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di merci per conto di terzi e dell'attestato di frequenza per gestori di imprese con veicoli fino a 3,5 t., si evidenzia che la procedura di accreditamento è posta in capo ad un organismo (il Ministero) avente i necessari requisiti di terzietà e di professionalità per definire la presenza, in capo ai soggetti richiedenti, dei requisiti per ottenere l’accreditamento degli enti di formazione. |
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede all’accreditamento degli Enti di Formazione interessati alla realizzazione di corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore. Nello specifico la formazione riguarda la preparazione dei candidati al conseguimento dell’attestato di capacità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci. Per accreditarsi gli enti di formazione devono aver maturato un’ampia esperienza nel settore della formazione professionale oltre che possedere adeguata struttura ed attrezzature didattiche per lo svolgimento dei corsi per cui viene richiesta l’autorizzazione. | |
L’attività di controllo e monitoraggio della misura per la formazione risulta svolta in una percentuale modesta rispetto al totale dei corsi finanziati, mentre il numero di irregolarità rilevate è comunque considerevole; la raccomandazione indirizzata al dicastero è rivolta al potenziamento ad un migliore orientamento dell’attività di controllo accentuando i conseguenti profili sanzionatori in via amministrativa. | Il Dipartimento per la mobilita’ sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto al riguardo ha assicurato che l’Amministrazione si adopererà affinché l’attività di controllo svolta da RAM SpA risulti maggiore rispetto a quanto riscontrato. |
Permane, nella suddivisione delle risorse assegnate al Comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori, una forte prevalenza della loro finalizzazione alla riduzione compensata dei pedaggi, pari al 90 per cento di quanto reso disponibile, a fronte del solo 10 per cento indirizzato al fondamentale tema della sicurezza della circolazione; tale scarsità di finanziamenti può aver concorso, fra l’altro, a determinare lo stallo delle attività previste sin dal 2001 per la realizzazione, adeguamento ed ampliamento di aree di sosta; al riguardo la Corte conclude ritenendo che quest’ultima ultima debba essere quanto prima rivitalizzata e mandata a compimento, al pari delle previste cooperazioni di studio per l’incremento della sicurezza nei trasporti. | Al riguardo il Comitato ha rappresentato che il Ministro, con propria direttiva, al fine di rendere strutturale l’attività di controllo svolta sul territorio, prevede annualmente nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1330 PG1 dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- le somme da destinare ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, anche in attuazione degli obiettivi individuati dal Protocollo d’intesa del 27 dicembre 2010, ivi compresi studi promossi da organismi internazionali relativi al trasporto di merci su strada. I conseguenti adempimenti gestionali sono definiti con specifiche intese dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (ora Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto ), dalla Direzione generale per la motorizzazione civile (ora Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione) ed dal Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori; tuttavia le risorse finanziarie stanziate sul capitolo 1330 PG1 hanno subito nel corso degli ultimi anni una notevole riduzione, da uno stanziamento previsto nel 2015 (primo anno di rilevazione dell’indagine in oggetto) di euro 59.889.230,00 ad uno stanziamento, a partire dal 2019 e per i successivi 2020 e 2021 pari ad 8.541.587 euro, con conseguente riduzione anche delle risorse finanziarie destinate alla sicurezza della circolazione. Dal 2019 le risorse destinate alla sicurezza sono state pari ad euro 2.500.000. |
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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Con riguardo alla rilevata scarsa percentuale assegnata per i profili di sicurezza della circolazione, la medesima direzione fa presente che, in termini percentuali, le risorse effettivamente destinate alla predetta finalità sono passate dal 10% (negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 calcolate su stanziamenti superiori ai 50 mln) ad oltre il 29% (riferite agli 2019, 2020 e 2021 sullo stanziamento ridotto a 8,5 mln). Le risorse finanziarie destinate alla sicurezza sono state assegnate, in accoglimento di specifiche richieste, alle Direzioni generali territoriali per lo svolgimento delle attività di controllo su strada dei mezzi pesanti. Le richieste avanzate dalle predette Direzioni sono state integralmente soddisfatte.
Tuttavia le Direzioni generali territoriali, in particolare quelle del Nord Ovest e del Nord Est, negli anni hanno evidenziato notevoli difficoltà nell’utilizzare le predette risorse ai fini del controllo dei veicoli pesanti, in ragione della situazione sempre più critica del personale da adibire a tali funzioni di controllo (personale ridotto numericamente e con età media crescente, data l’assenza di turnover). Per quanto riguarda le attività svolte in materia di sicurezza a valere sulle risorse in questione, la direzione riferisce che è attualmente in corso di definizione un accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990 con il Ministero dell’interno – Servizio di Polizia stradale, per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’effettuazione di controlli dei veicoli pesanti, anche congiuntamente con il personale delle articolazioni decentrate del MIMS.
L’esiguità delle risorse disponibili non ha consentito di programmare realizzazioni, ampliamenti o ammodernamenti delle aree di sosta; inoltre, con riferimento all’invito della Corte a porre in essere tutte le azioni necessarie a superare l’inerzia e a dare luogo ad una definitiva verifica di congruità dei lavori già commissionati, al conseguente recupero delle somme perenti ed all’eventuale pagamento alle ditte dei previsti corrispettivi contrattuali, il Comitato centrale ha provveduto, in parte nell’anno 2020 ed in parte nell’anno 2021, a riavviare le attività per definire la posizione di 11 aree di sosta. Riguardo ad esse, sono giunte a definizione due aree di sosta:
- nel 2020 è stato erogato il contributo di euro 165.269,23, quale unica rata, per la realizzazione dell’area di sosta “Interporti siciliani”;
- nel 2021 è stata erogata l’ultima rata del contributo spettante per la realizzazione dell’area di sosta “Orbassano-Torino”.
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Sono state revocate le convenzioni per la realizzazione di 3 aree di sosta ed è in corso la procedura di revoca di due ulteriori convenzioni per la realizzazione di altrettante aree di sosta.
Allo stato risultano aperte ancora 4 posizioni; per una di queste le procedure tecnico amministrative di verifica del completamento dei lavori sono state espletate da un funzionario del Provveditorato alle Opere Pubbliche ed è attualmente in via di attivazione la procedura di pagamento.
Inoltre, l’Albo ha intrapreso una serie di azioni specifiche volte a sviluppare a livello nazionale aree di parcheggio e sosta su standard europeo per veicoli pesanti . Ciò per dare applicazione alla normativa europea ed alle raccomandazioni della Commissione Europea volte alla definizione di uno standard comune di aree di parcheggio e di sosta sicure e protette in Europa (Safe and secure truck parking areas - SSTPA) enunciate nel marzo 2019 nello studio MOVE/C1/ 2017-5001 e delle numerose istanze pervenute all’Albo da parte di operatori pubblici e privati nazionali, a partire dal 2019 .
E’ stata coordinata una proposta progettuale denominata “PASS4CORE-ITA - Parking Areas implementing Safety and Security FOR (4) CORE network corridors in ITALY”, aggiudicata sul bando CEF Transport 2019 “Reflow Call” priorità Safe and Secure Parkings e finalizzata allo sviluppo ed upgrading di una rete di parcheggi sicuri e protetti per l’autotrasporto sulla base degli standard e certificazioni previste a livello europeo sulla rete TEN-T core autostradale italiana.
Il progetto, di durata temporale prevista dal 01.04.2020 al 30.06.2024 è cofinanziato dal programma europeo CEF-T,ed è coordinato dal Consorzio ZAI (Interporto Quadrante Europa Verona).
In qualità di beneficiario, il Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori ha il compito di sviluppare, a partire da gennaio 2022, un’applicazione/portale informatico per la gestione complessiva dell’informazione relativa all’offerta di stalli per gli autotrasportatori ed in grado di fornire informazioni statiche e dinamiche alle pubbliche autorità.
L’Albo ha inoltre intrapreso in materia altre due
azioni specifiche, che risultano attualmente in corso:
- è stato stipulato un protocollo di intesa in data 03.08.2021 tra il Comitato centrale per l’Albo, Rete Autostrade Mediterranee Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.a. (RAM) e Sogesid S.p.a., per la realizzazione di un percorso integrato per lo sviluppo delle SSTPA in Italia;
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- a seguito della pubblicazione del bando CEF- T (Connecting Europe Facility -Transport) da parte della European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) il 16 settembre 2021, che prevede una linea di finanziamento di 100 milioni di euro per iniziative di mobilità sicura, ivi incluse le aree di sosta e parcheggio per veicoli pesanti (SSTPA), il Comitato realizzerà una campagna di informazione e di disseminazione delle opportunità previste dal bando rivolte ai propri stakeholders. La finalità è quella di garantire la massima partecipazione di operatori nazionali ad una proposta progettuale che, sulla scorta di PASS4CORE-ITA, possa trovare un apporto di finanziamenti comunitari per lo sviluppo delle SSTPA in Italia.
Per quanto attiene le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, con riferimento all’ipotesi formulata, dalla Corte, che porti ad una ulteriore riduzione della tempistica del procedimento, quale quella di stipulare accordi con i gestori dei sistemi di telepedaggio per anticipare a fine gennaio – ove possibile - il flusso dei dati relativi al fatturato delle imprese, il Comitato ritiene utile specificare quanto segue.
In primo luogo, l’auspicabile anticipo al mese di gennaio del flusso di fatturazione attraverso accordo con i gestori del sistema di tele pedaggio risulta di difficile applicazione, in quanto i tempi di fatturazione restano deferiti ad accordi commerciali tra privati, di solito registrabili nel settore in 30-60-90 giorni da fine mese. Tale dilazione dei tempi di fatturazione, e quindi di pagamento, assicura comunque liquidità all’impresa.
Il Comitato centrale comunque, malgrado l’emergenza dettata dalla pandemia, ha ridotto i tempi decisionali e di erogazione per la riduzione compensata dei transiti effettuati nell’anno 2019. Infatti è stata disposta l’apertura della procedura per la presentazione delle domande in data 20 aprile 2020 con delibera del Comitato n. 1/2020 del 10 aprile 2020 e la chiusura della procedura in data 24 maggio 2020 con delibera n. 2/2020 del 24 aprile 2020. Tutte le risorse, pari ad euro 166.565.491,63, sono state pagate in due soluzioni: acconto con decreto prot. n. 56 del 15 giugno 2020 per euro 146.451.174,72 ed il saldo per il restante, con decreto prot. n. 103 del 7 settembre 2020.
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L’anno 2020 ha visto l’ingresso di due nuovi fornitori di servizi di tele pedaggio, nel dettaglio la DKV Gmbh e la Axxes SaS. Entrambi i providers in parola hanno svolto fatturazione utile alla riduzione dei pedaggi nell’anno 2020; il Comitato ha dovuto tenere conto di tale novità, sia nella delibera del Comitato centrale (n. 4/2021 del 10 giugno 2021) sia nel sistema di prenotazione e gestione della domanda di rimborso da parte delle imprese ed ha impiegato i mesi antecedenti la delibera nell’aggiornamento dell’applicativo PEDAGGI presente sul sito istituzionale dell’Albo, al fine di renderlo coerente con i sistemi informatici di tutti i service provider e non soltanto con quelli della Telepass SpA.
La procedura di presentazione delle domande da parte delle imprese si è chiusa in data 2 settembre 2021.
Una ulteriore conseguenza dell’ingresso dei nuovi fornitori è che per la prima volta i pagamenti dovranno essere fatti dal Comitato centrale per ogni singolo istante avente diritto; ciò in quanto deve prima essere aggregato il dato fornito da ciascun service provider e successivamente calcolato l’eventuale abbattimento percentuale in base alle disponibilità del capitolo 1330.
Sarebbe stato impossibile pagare (come invece è stato in passato) attraverso accordi con i service provider (Telepass), in quanto si sarebbe consegnato il dato riguardante la totalità del mercato ad un soggetto in concorrenza con gli altri.
Tale nuova modalità di pagamento ha comportato un notevole aggravio di incombenze per il Comitato centrale, dato l’aumento cospicuo delle attività contabili derivante dalla nuova procedura. I pagamenti agli istanti aventi diritto avranno luogo nell’anno in corso.
La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i Progetti internazionali informa che la comunicazione della Corte, indirizzata al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, pervenuta al suo indirizzo pec è stata inoltrata alla Struttura Tecnica di Missione presso la quale, per quanto noto, risulta, attualmente, istituito il Nucleo di valutazione in argomento e che all’esito delle opportune verifiche interne all’uopo effettuate, non sussistono profili di competenza della Struttura in ordine alle richieste misure consequenziali.
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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1.3. “Il ricorso ai contratti di disponibilita’ nel quadro della nuova disciplina di
efficientamento delle amministrazioni” Deliberazione n. 7/2020/G
La Sezione, considerato tutto quanto emerso a seguito dell’istruttoria effettuata, ha rilevato diversi aspetti che potrebbero avere impedito l’applicazione dell’istituto in esame. Nell’ipotesi in cui si voglia rilanciare l’istituto contrattuale esaminato che, fino a questo momento, è rimasto sostanzialmente privo di applicazione, le considerazioni esposte in relazione suggeriscono la necessità di adeguati correttivi all’attuale disciplina volti a rendere il contratto di disponibilità uno strumento effettivamente alternativo agli altri messi a disposizione dal vigente ordinamento.
La tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le riposte pervenute dalla Presidenza del consiglio dei Ministri:20
Quadro sinottico n. 3 – Deliberazione n. 7 /2020/G
“IL RICORSO AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA’ NEL QUADRO DELLA NUOVA DISCIPLINA DI EFFICIENTAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI” Deliberazione n. 7/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
Su un piano generale, con riferimento alle diverse attività di partenariato tra soggetti pubblici e privati, appare auspicabile lo svolgimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una funzione di osservatorio e di cabina di regia, eventualmente mediante strutture già presenti, con realizzazione di una attività di coordinamento delle varie iniziative che potranno essere avviate anche a seguito delle cospicue risorse finanziarie immesse nel sistema economico per fronteggiare l’attuale periodo di emergenza, con particolare riferimento a quelle relative al settore delle infrastrutture. | La Presidenza del Consiglio dei ministri ha rappresentato che, a seguito della richiesta di elementi, le proprie strutture hanno comunicato di non aver stipulato, né di avere in corso di sottoscrizione, contratti di disponibilità, ad eccezione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, svolge attività in materia di Partenariato Pubblico e Privato, occupandosi anche di contratti di disponibilità e, più specificatamente, di: |
20 PCM – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx generale - nota del 1 ottobre 2021 n. 9787;
PCM nota del 13 ottobre 2021 n. 10131+1all. prot. n. 5387 del 5 ottobre 2021.
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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segue Quadro sinottico n. 3 (delib. 7/2020/G)
-promozione e diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato; -supporto gratuito alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti; -supporto al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ed alle decisioni del CIPESS nei procedimenti, attraverso contratti dì PPP, di infrastrutture strategiche; -raccolta dei dati e monitoraggio delle operazioni in PPP ai fini della stima dell'impatto sul bilancio pubblico (deficit e debito) delle operazioni in PPP; -attivazione di rapporti di collaborazione con Istituzioni, anche a livello internazionale, Enti ed Associazioni operanti nei settori di interesse per l'azione del DIPE in materia di PPP e Finanza di Progetto. Ciò posto, qualora ritenuto di interesse, il DIPE ha rappresentato la disponibilità a collaborare in relazione allo svolgimento di "funzioni di osservatorio e di cabina di regia" ed alla "realizzazione di attività di coordinamento" rispetto ai contratti di disponibilità. |
1.4. ”Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica” Deliberazione n. 8/2020/G
L’indagine, sulla scorta della nuova disciplina normativa che regola la materia, ha esaminato la gestione delle risorse destinate al finanziamento statale della ricerca scientifica e tecnologica, nel periodo 2015-2019.
Sono emerse una serie di criticità del sistema di gestione delle risorse in esame, in un quadro che ha visto fino al 2017 la progressiva e importante riduzione delle risorse destinate al First e dal 2018 una netta inversione di tendenza con stanziamenti di bilancio crescenti (da ultimo l’art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34 ha previsto un incremento per l'anno 2021 di 250 milioni di euro e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro).
La Sezione ha formulato una serie di considerazioni e raccomandazioni volte ad assicurare il buon andamento, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, a migliorare la programmazione e a garantire la corretta e sana
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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gestione contabile delle risorse finanziarie nello strategico settore dei finanziamenti alla ricerca scientifica e tecnologica di preminente interesse nazionale.
La tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le riposte pervenute dalle seguenti Amministrazioni: Ministero dell’università e della ricerca- Segretariato generale – Direzione generale della ricerca21; Organismo indipendente di valutazione della performance presso il Ministero dell’università e della ricerca22.
Quadro sinottico n. 4 – Deliberazione n. 8/2020/G
“LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA” Deliberazione n. 8/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
La Sezione raccomanda di valutare la necessità | La Direzione generale per la ricerca ha |
di adottare, nell’ambito del processo di | rappresentato che diverse misure sono in corso di |
riorganizzazione in atto, tutte le iniziative | attuazione per migliorare le criticità, ben note agli |
necessarie al fine di razionalizzare l’assetto | operatori, discendenti dal complessivo impianto |
organizzativo-funzionale delle strutture | normativo e burocratico a presidio dei |
competenti nel rilevante settore dei | finanziamenti alla ricerca. |
finanziamenti per la ricerca scientifica e | Infatti, l’ambito in questione, stante la sua |
tecnologica, per migliorare l’andamento della | peculiarità ed eccezionalità, per certi aspetti, |
gestione e rendere ottimale il flusso delle | rispetto alle norme generali, risente della |
attività, contribuendo anche in tal modo a | costrizione delle stesse, soprattutto in rapporto alle |
smaltire gradualmente i residui passivi esistenti | omologhe esperienze europee ed alla necessità di |
e a evitare o a ridurre la formazione di nuovi | applicare norme comunitarie dirette che mal si |
residui passivi. | conciliano con la vigente legislazione contabile e in |
materia di concorrenza (tra tutte ad esempio: | |
norme sulla perenzione amministrativa dei fondi, | |
estensione delle norme sugli appalti agli aiuti di | |
stato ecc.). |
21Ministero dell’università e della ricerca- Segretariato generale – Direzione generale della ricerca nota
n. 2606 del 18 febbraio 2021.
22 Organismo indipendente di valutazione della performance presso il Ministero dell’università e della
ricerca nota n. 145 del 6 novembre 2020.
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. 22/2021/G
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Al fine di ovviare alle più comuni problematiche, la Direzione generale si è fatta carico, nel tempo, di prospettare diverse riforme normative al fine di semplificare le procedure e prevenire rallentamenti derivanti proprio dalla rigidità delle disposizioni di diritto e contabili, dal coinvolgimento di più uffici e da onerosi sistemi di verifiche e controllo, cui, spesso, non è stato dato seguito dal legislatore. In occasione del processo di riorganizzazione del Ministero, la stessa Direzione ha fornito ai vertici politici dell’Amministrazione il supporto necessario al fine di poter attuare la migliore strutturazione dell’assetto organizzativo- funzionale, anche attraverso la razionalizzazione che sarà ritenuta più opportuna per assicurare l’azione ottimale delle strutture competenti nel settore dei finanziamenti per la ricerca scientifica e tecnologica. L’Organismo indipendente di valutazione della performance ha provveduto ad inviare una nota al Segretario generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, suggerendo di valutare l’opportunità di adottare, nell’ambito del processo di riorganizzazione in atto, tutte le iniziative necessarie per razionalizzare l’assetto organizzativo-funzionale delle strutture coinvolte e assicurare così un maggiore indirizzo, raccordo e coordinamento delle stesse e il costante controllo e monitoraggio delle varie iniziative progettuali. | |
Appare necessario, in particolare, implementare le misure necessarie per assicurare un maggiore indirizzo, raccordo e coordinamento delle strutture organizzative competenti per i finanziamenti sul First e il costante controllo e monitoraggio delle varie iniziative progettuali, sia nel corso della loro realizzazione sia ex post, avvalendosi di idonei e attendibili sistemi informativi tecnologicamente avanzati. Ciò al fine di valutare tempestivamente l’esistenza di criticità che possono ostacolare o rallentare l’azione amministrativa e procedere all’adozione delle necessarie misure correttive, garantendo il razionale ed efficace utilizzo delle risorse e il miglioramento della capacità di spesa. In tale ambito potrà essere valutata la possibilità di rendere più tempestive le attività di valutazione delle proposte progettuali, che potranno essere concluse in tempi celeri, garantendo anche con questa iniziativa il miglioramento dell’andamento della gestione del First. | La competente Direzione generale ha riferito che l’indirizzo dell’Amministrazione è già avviato alla completa informatizzazione delle procedure in capo a tutti gli uffici competenti per i finanziamenti del First per consentire, tra l’altro, un maggiore raccordo e l’immediatezza nel trasferimento delle informazioni. Tale orientamento troverà piena attuazione nella nuova prossima convenzione stipulata con il Cineca proprio per consentire l’ottimizzazione e l’implementazione dei sistemi già in uso che, unitamente all’adozione delle nuove procedure varate per rendere più spedite le erogazioni dei finanziamenti per i progetti di ricerca di cooperazione internazionale, ove applicabile, consentirà una maggiore speditezza dell’azione amministrativa. |
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Le disposizioni introdotte dall’art. 238, comma 7, del d. l. n. 34/2020 hanno previsto alcune deroghe alla disciplina vigente, al fine di rendere più spedite le procedure per l’erogazione dei finanziamenti per i progetti di ricerca di cooperazione internazionale. Al riguardo, l’amministrazione, in sede di adunanza del 17 giugno 2020 e con successiva nota del 18 giugno 2020, ha fatto presente di aver elaborato delle “note operative per l’Ufficio II” della Direzione generale, per l’attuazione della suddetta procedura derogatoria relativamente ai progetti internazionali. Il suddetto documento, come riferisce l’amministrazione, è finalizzato, in particolare, a adottare alcune cautele dispositive, in ambito provvedimentale e contrattuale, che consentano - in qualsiasi momento – di tutelare l’Amministrazione e l’Erario. L’amministrazione evidenzia inoltre la necessità che tutti i controlli prescritti per legge vengano eseguiti ex post, tanto al fine di rispettare le norme europee e nazionali in tema di aiuti di stato e garantire parità di trattamento e concorrenzialità, dalle stesse previste. Si raccomanda all’amministrazione, in sede di verifica delle misure adottate in esito alla presente relazione, di riferire in ordine all’attuazione della nuova disciplina derogatoria sopra citata. | La Direzione generale conferma che il citato documento, già trasmesso alla Corte dei conti, è stato reso operativo in atti nell’ambito del procedimento di valutazione dei richiamati progetti, prevedendo l’attuazione delle cautele dispositive di natura provvedimentale e contrattuale ivi contenute, che consentono - in qualsiasi momento - di tutelare l’Amministrazione e l’Erario. Ciò, al fine di contemperare sia la necessità della velocizzazione della procedura, sia di tutelare l’interesse pubblico prevalente con riferimento alla regolarità della gestione dei finanziamenti, nonostante l’introduzione di tale nuova procedura comporti maggiori oneri di esecuzione nello svolgimento delle attività da parte dell’Ufficio preposto. Infatti, tra l’altro, laddove le istruttorie ex post dovessero risultare difformi dal decretato, si dovrà provvedere con l’emanazione di decreti di rettifica, e conseguenti eventuali azioni di recupero delle somme erogate, non più spettanti. La Direzione generale conferma che è stata avviata la decretazione dei progetti per i quali è confermato l’impegno di spesa sul relativo fondo di bilancio, avviando alla suindicata procedura anche i progetti in deroga. |
Le risorse del First che, fino al 2017, hanno subito una costante e importante riduzione mentre dal 2018 hanno registrato una notevole inversione di tendenza con stanziamenti di bilancio crescenti (da ultimo l’art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto un incremento per l'anno 2021 di 250 milioni di euro e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro), vengono utilizzate per una pluralità di interventi eterogenei, individuati sia sulla base di specifiche previsioni di legge, sia nell’ambito della ripartizione effettuata dal Ministero che gestisce il fondo. A tale caratteristica si associa la peculiare difficoltà di gestione delle spese in conto capitale, quali sono le risorse del First, che necessitano di una disponibilità delle risorse in bilancio al fine di consentirne l’impegno e l’erogazione sulla base dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca. | Le citate disposizioni normative in materia di bilancio se da un lato hanno facilitato, attraverso la dilazione dei tempi di perenzione, la gestione corrente delle risorse FIRST, dall’altro non hanno però risolto le problematiche relative alla gestione delle corpose risorse cadute ormai in perenzione amministrativa sulla base della precedente disciplina normativa ed a seguito di una serie di variabili indipendenti (lunghi periodi di sperimentazione, verifiche amministrative/contabili e tecnico/scientifiche) che hanno impedito previsioni di spesa certe a livello temporale da parte della scrivente direzione. La gestione di tali risorse perenti risulta, per la Direzione, ancora alquanto macchinosa in quanto richiede il passaggio attraverso richieste di reiscrizioni in bilancio formulate al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato- IGB, per il tramite dell’UCB, la cui valutazione e riassegnazione in bilancio, tramite Decreti del Ragioniere Generale dello Stato, richiede tempi difficilmente inferiori a 3 mesi e comunque non preventivabili. |
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In tale contesto, nel corso degli anni si è formata una consistente quantità di residui passivi, con la conseguente necessaria richiesta della reiscrizione in bilancio di quelli andati in perenzione, che provoca un dilatamento della tempistica per la definizione della procedura, o la loro trasformazione in economie. Al riguardo, occorre rilevare che dette spese beneficiano in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, di una speciale disciplina normativa per la conservazione dei residui passivi, volta a garantire la sussistenza in bilancio delle disponibilità delle risorse finanziarie di competenza e di cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni e l’erogazione tempestiva dei pagamenti, in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori. L’applicazione di tali disposizioni normative dovrebbe consentire all’Amministrazione di migliorare per il futuro l’andamento della gestione del First. In tale contesto è emersa, poi, la criticità relativa alla dilatazione dei tempi per ciascuna fase procedurale afferente alle diverse tipologie di finanziamento che contribuisce a determinare un temporaneo immobilizzo delle risorse disponibili.” | Inoltre, il dover ricorrere al coinvolgimento di differenti Uffici di Amministrazioni esterne, quali l’Ufficio Centrale di Bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero Economia e Finanze - rende anche difficile qualsiasi possibile monitoraggio dell’iter amministrativo/contabile da parte della Direzione generale della ricerca. |
1.5. “Il Fondo per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali
deboli (2015–2020)” Deliberazione n. 9/2020/G
Le osservazioni scaturite all’esito dell’indagine avente ad oggetto la gestione delle risorse del Fondo per il sostegno all’accesso all’abitazione in locazione, istituito dall’art. 11, c. 1 della l. 9 dicembre 1998, n. 431 ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito ai sensi dell’art. 6, c. 5 del d. l. 31 agosto 2013, n. 102, sono riferite all’analisi condotta per il periodo 2014 - 2020, nei confronti della Direzione Generale per l’edilizia statale e le politiche abitative dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nel corso dell’istruttoria sono emerse alcune criticità legate, fra l’altro, alle tempistiche e alle attività propedeutiche all’adozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio, oltre che alla non
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soddisfacente organizzazione dell’attività di monitoraggio affidata dalle norme all’Amministrazione centrale, alla quale spettano anche funzioni di coordinamento e di indirizzo delle attività svolte a livello territoriale per l’utilizzo dei Fondi statali.
La tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le riposte pervenute dall’amministrazione Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili - Dipartimento delle opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche, e le risorse urbane strumentali - 23
Quadro sinottico n. 5 – Deliberazione n. 9/2020/G
“IL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE PER LE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI (2015 – 2020)” Deliberazione n 9/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
La Sezione ha sottolineato il mancato aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, nonostante la legge ne fissasse il termine al 27 giugno 2014 (attualmente individuati dalle regioni con riferimento ad una soglia di popolazione fissata per l’intero territorio nazionale a 31.390.224 abitanti). Tale mancato aggiornamento oltre a rappresentare un’inadempienza alle citate disposizioni, comporta evidenti ricadute sul sistema di attribuzione delle risorse di entrambi i Fondi. Infatti, le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli sono attribuite proprio a tali comuni, come pure nella distribuzione delle risorse del Fondo per il sostegno uno dei parametri di riferimento (il cui valore ponderale è pari al 25 per cento) per la quantificazione della quota da attribuire a ciascuna regione è costituito proprio dalla popolazione presente nei comuni ad alta tensione abitativa. |
23 Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili - Dipartimento delle opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche, e le risorse urbane strumentali – nota n. 10671 del 5 novembre 2021:
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Con riferimento alla gestione la relazione ha sottolineato che la ripartizione fra le regioni delle risorse di entrambi i Fondi è stata attuata attraverso l’adozione di appositi provvedimenti ministeriali predisposti dalla Direzione generale della condizione abitativa del Mit e sottoposti, oltre che ai necessari controlli, al parere della Conferenza Unificata per l’acquisizione della preventiva intesa. Sul punto è stato osservato, pur tenendo nella dovuta considerazione la complessità della procedura, che i provvedimenti di riparto degli ultimi anni sono stati adottati, per lo più, non nei primi mesi dell’anno, come richiesto dalle norme, ma nella seconda metà, rendendo, di fatto, più difficile l’utilizzo delle risorse disponibili nel corso dello stesso esercizio ed, in definitiva, contribuendo ad un loro impiego non propriamente efficiente. Al contempo la Sezione ha preso atto dell’accelerazione impressa, proprio in costanza dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, alla gestione dei due Fondi in esame. Sulla scia dell’efficientamento avviato dalle disposizioni recate dalla legge di bilancio 2018 (art.1, c. 21), che avevano già provveduto a dirottare le risorse del Fondo inquilini morosi non spese nel quinquennio 2014-2018 al Fondo di sostegno, il legislatore dell’emergenza ha proseguito l’iter di velocizzazione della spesa, derogando alle ordinarie procedure per il riparto annuale delle risorse, rivelatesi decisamente poco efficienti. La relazione ha sottolineato la previsione, in quest’ottica, dell’assegnazione delle quote 2020, attraverso l’adozione, in tempi brevissimi, di un decreto ministeriale, che tenesse conto dei criteri già individuati dalla Conferenza unificata del giugno 2019 e utilizzati per il riparto delle risorse di quell’anno, intervenuta con provvedimento del 4 luglio 2019. Inoltre, in quella stessa sede è stata data la possibilità agli enti locali di accelerare le procedure di spesa per l’erogazione dei benefici anche attraverso il ricorso a strumenti contabili più snelli. | Sul punto l’amministrazione ha fatto presente che per entrambi i Fondi, le risorse disponibili per il 2021 (210 mln per il Fondo 431 e 50 mln per il Fondo inquilini morosi incolpevoli) sono state interamente trasferite alle Regioni rispettivamente in data 3 settembre 2021 e 13 ottobre 2021. Stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica e quindi la necessità di provvedere in tempi brevi al trasferimento delle risorse, in accordo con le Regioni si è ritenuto, al fine di evitare ritardi nella emanazione dei decreti di riparto, di rinviare momentaneamente la revisione dei criteri di accesso nonché l’individuazione di modalità procedurali tese ad un più agevole utilizzo di dette risorse. Ancora in ordine alle criticità riscontrate in termini di ritardo nell’assegnazione delle risorse alle Regioni, l’Amministrazione ha ribadito che le bozze dei decreti di riparto sono state tempestivamente predisposte dall’Ufficio competente. Gli eventuali ritardi sono conseguenza delle numerose interlocuzioni con le Regioni e l’ANCI, preliminari alla sottoposizione delle citate bozze alla Conferenza Unificata per la prevista intesa, e per la conclusione del previsto iter procedurale. Aggiungendo che le risorse sono state sollecitamente trasferite alle Regioni ad avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo. |
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Con riferimento specifico al Fondo di sostegno la Sezione ha stigmatizzato la mancata applicazione delle previsioni che impongono alle regioni la comunicazione al Ministero delle risorse aggiuntive, destinate anche da parte dei comuni alle finalità del Fondo.
Inoltre, è stato osservato che non risultano essere state rispettate, per tutte le annualità considerate, le disposizioni che impongono, a partire dal 2005, alle regioni la comunicazione (prima entro 1 anno e poi entro sei mesi) delle risorse erogate agli enti locali, quale condicio sine qua non al fine di poter scomputare dalle quote ripartite nei successivi anni le somme non trasferite ai comuni.
Sul punto, è stato sottolineata, altresì, l’importanza del rispetto delle regole dettate dalla vigente disciplina in materia, giacché la ripartizione delle risorse fra le regioni non può prescindere da un momento ricognitivo degli esiti della precedente distribuzione, al fine di meglio calibrare la quota spettante a ciascuna realtà territoriale delle risorse divenute via via sempre più scarse, a fronte di un fabbisogno crescente negli anni.
Dall’analisi condotta è emersa chiaramente la necessità di un’attenzione specifica da parte dell’Amministrazione alla regolamentazione adottata a livello locale, come peraltro richiesto dalla vigente disciplina e ampiamente sperimentato a livello europeo da parte di altri Paesi ed organismi internazionali che sovraintendono alle politiche sociali in generale ed a quelle abitative in particolare.
Ciò, per quanto acclarato dall’indagine, almeno per un duplice ordine di ragioni che attengono, da una parte, alla necessità di una verifica della rispondenza delle norme adottate dalle regioni alla disciplina nazionale ed ai canoni del diritto internazionale (considerata la presenza, in alcune leggi regionali, di disposizioni riguardanti requisiti per l’ammissione ai benefici di persone non dotate di cittadinanza europea e degli apolidi contrastanti con le leggi nazionali - nello specifico il riferimento è all’art. 11, c. 13 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 166 del 2018) e dall’altra parte, alle difficoltà incontrate dai comuni nell’utilizzo delle risorse, proprio a causa dei criteri dettati a livello nazionale per l’accesso ai benefici e non derogabili, se non in senso più stringente dalle realtà locali.
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In questa direzione, appare quanto mai necessaria l’attività di coordinamento affidata all’Osservatorio nazionale, quale luogo privilegiato di raccolta e di studio delle esperienze maturate sul territorio, oltre che stanza di compensazione delle istanze emergenti a livello locale. Entrambi i Fondi prevedono la partecipazione delle regioni e degli enti locali attraverso l’apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci, che rappresenta un criterio di premialità nella distribuzione annuale delle risorse e, nonostante ciò, il relativo dato ha dimostrato una diffusione non particolarmente ampia a livello regionale. La consistenza delle risorse aggiuntive destinate alle finalità perseguite dai due Fondi è andata via vi assottigliandosi, tranne alcune rare eccezioni, a fronte di una riduzione delle risorse stanziate a livello nazionale, con un rapporto di proporzionalità diretta fra le due variazioni di segno negativo. | |
Sulla base delle risultanze emerse nel corso dell’indagine, la Sezione ha evidenziato come il monitoraggio della gestione dei Fondi rivesta un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche abitative nazionali, ma le modalità con le quali è stato condotto sino ad ora dalla competente struttura ministeriale non appaiono adeguate. L’attività di monitoraggio è stata affidata esclusivamente alla struttura ministeriale competente per la gestione dei due Fondi, che l’ha svolta, fino ad ora, in modo non soddisfacente o, quanto meno, non in grado di consentire una valutazione piena del conseguimento degli obiettivi perseguiti dai due strumenti analizzati e, soprattutto, l’ha implementata, rispetto all’ordinaria strumentazione informativa, propedeutica all’adozione stessa degli annuali provvedimenti di riparto, al dichiarato fine di riferire alla Corte dei conti per la presente indagine. | In ordine alla questione del monitoraggio della gestione delle risorse l’amministrazione ha fatto presente che esso è stato finora effettuato mediante dati contenuti in apposite schede, predisposte dal competente Ufficio ministeriale, e trasmesse dalle Regioni debitamente compilate. In considerazione della disomogeneità dei dati forniti e della difficoltà di elaborazione degli stessi nonché in attuazione di quanto raccomandato dalla Corte, si stanno valutando le modalità di realizzazione di un sistema di monitoraggio informatico, nel quale opereranno sia le Regioni che i Comuni, che possa consentire un puntuale aggiornamento dei dati e un’immediata verifica da parte della competente Direzione generale. In tal modo, secondo l’auspicio dell’amministrazione, sarà possibile accertare, in tempo reale, l’efficienza dei sopracitati Enti nell’utilizzo delle risorse disponibili volta a garantire una concreta risposta all’emergenza abitativa accentuatasi anche a seguito della crisi pandemica. |
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Sul punto, pertanto, la Sezione ha sottolineato all’attenzione dell’amministrazione la necessità di perfezionare le modalità con le quali fino ad ora, pur nella limitatezza delle risorse a disposizione della competente struttura, le informazioni sono state raccolte, oltre all’opportunità di fornire agli enti territoriali un adeguato supporto per la compilazione delle schede. Un supporto di tipo collaborativo che sarebbe stato presumibilmente utile a scongiurare i fraintendimenti e gli errori nei quali sono incorsi alcuni degli enti monitorati nel riferire i dati, in particolare, riguardanti le risorse aggiuntive per il Fondo di sostegno e che hanno determinato un disallineamento di quelli raccolti e analizzati. Inoltre, la Sezione ha rilevato che molti dei dati monitorati attualmente, in realtà, fanno parte dell’ordinaria strumentazione informativa, propedeutica all’adozione stessa degli annuali provvedimenti di riparto ed è stata auspicata un’ulteriore implementazione delle informazioni richieste da parte del Mit alle amministrazioni territoriali. Per esigenze valutative, si rende necessaria la formalizzazione di una griglia di indicatori e parametri che consenta di finalizzare il monitoraggio alla valutazione del grado di conseguimento, nelle diverse realtà del territorio nazionale, degli obiettivi perseguiti dai due strumenti di politica abitativa analizzati, anche in vista del superamento dell’attuale situazione distributiva dei benefici a macchia di leopardo. Al fine di inquadrare gli esiti dell’indagine nell’ambito dell’andamento degli sfratti eseguiti nelle diverse realtà del territorio nazionale, che rappresenta, come è noto, uno dei principali sintomi del livello di disagio abitativo raggiunto, la relazione ha potuto fare riferimento ai dati raccolti dal Ministero dell’Interno e in parte tramite il monitoraggio svolto dall’Amministrazione riguardanti. |
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I suddetti dati hanno condotto alla considerazione espressa in sede di relazione conclusiva che, se da una parte appare incoraggiante il trend in diminuzione registrato complessivamente a livello nazionale nel confronto fra il 2014 (erano 77.278 i provvedimenti emessi) ed il 2018 (56.140) ed altrettanto apprezzabile tale contrazione in molte regioni d’Italia, tuttavia, il fenomeno osservato trova eccezioni importanti che segnano addirittura un’inversione di tendenza, facendo registrare incrementi degli sfratti in alcune regioni d’Italia. All’inadeguatezza delle risorse in termini umani e strumentali messe a disposizione per le finalità di monitoraggio e coordinamento, si è accompagnata la mancata operatività dell’Osservatorio Nazionale della condizione abitativa, giustificata nel corso dell’istruttoria in ragione dell’assenza di risorse specificamente destinate al suo funzionamento. Tale organismo, infatti, previsto dalla legge n. 431 del 1998 (art.12), istituito ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 presso il Mit. Esso è stato espressamente soppresso, a seguito dei tagli operati dal d. l. n. 223 del 2006, con d. p. r. n. 92/2007, determinando una carenza funzionale, relativa tanto allo svolgimento del monitoraggio delle politiche abitative realizzate a livello locale, quanto al coordinamento con gli omologhi organismi regionali, per i quali, nella maggior parte dei casi, la disciplina istitutiva prevede proprio un’attività di scambio di informazioni e dati con l’Osservatorio nazionale. In considerazione della rinnovata attenzione rivolta al problema casa ed alla centralità dei bisogni abitativi, ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la valenza di diritti sociali che attengono alla dignità e alla vita stessa di ogni individuo, la Sezione ha sollecitato una riflessione approfondita da parte dell’amministrazione sulle criticità emerse dall’analisi condotta in merito ai due Fondi, al fine di adottare le conseguenti misure. |
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1.6. “Amministrazione degli archivi notarili” Deliberazione n. 11/2020/G
L’indagine ha avuto lo scopo di valutare l’attività svolta e le iniziative intraprese negli anni dal 2015 al 2017 sotto i profili della regolarità, efficienza ed efficacia rivolta all'Amministrazione degli archivi notarili, che per come risulta dall’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), è un ente produttore di servizi economici del Ministero della giustizia, le cui missioni principali sono l’ispezione degli atti notarili, la loro conservazione presso le strutture presenti su tutto il territorio nazionale ed il rilascio di copie di tali atti all’utenza privata.
La tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le riposte pervenute dal Ministero della giustizia24.
Quadro sinottico n. 6 – Deliberazione n. 11 /2020/G
“AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI” Deliberazione n. 11/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
Valutare di riunire in un testo unico tutta la normativa | L’amministrazione ha segnalato che la |
riguardante gli Archivi notarili, nonché, con le | rivisitazione di tutta la normativa |
opportune modifiche legislative, di accentrare nella | riguardante il Notariato e gli Archivi |
Cassa nazionale del notariato le funzioni di riscossione | Notarili è stata assunta dal vertice politico |
dei contributi dei notai che oggi sono svolte, per suo | del Ministero che, con D.M. 7 marzo 2019, |
conto, dalla predetta amministrazione oggetto di | ha dedicato al tema l'istituzione di un |
controllo. | Tavolo Tecnico, incaricato di predispone |
uno schema di progetto di riforma delle | |
previsioni della Legge n. 89/1913 su | |
"Ordinamento del Notariato e degli Archivi | |
Notarili". | |
L’Amministrazione si sta comunque | |
spendendo per realizzare degli interventi di | |
riordino e di aggiornamento normativo, | |
anche su singoli ambiti. |
24 Ministero della giustizia – uffici centrali degli Archivi notarili - nota n. 26546 del 8 ottobre 2021
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Sulla base delle informazioni raccolte con la presente indagine si suggerisce una riflessione di taglio ordinamentale, nel senso di valutare l’opportunità che gli Archivi notarili vengano ricompresi, come un normale dipartimento, all’interno del ministero. | L’amministrazione ha rappresentato come, anche con interventi normativi relativamente recenti (DPCM 15 giugno 2015 n.84 e DM 17 giugno 2016), si sia inteso valorizzare la salda collocazione dell'UCAN all'interno del Ministero della Giustizia, pur nel rispetto della peculiare autonomia di tale Amministrazione. L'Ucan opera quindi "nell'ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, sotto la vigilanza ed il controllo del Capo del Dipartimento". A meglio esplicitare la collocazione dell'Ucan, rispetto alla concreta vita del Ministero, va rappresentato come il Direttore generale dell'Ucan venga direttamente convocato in occasione di tutte le riunioni interdipartimentali (assieme ai Capi dei Dipartimenti), come sia parte della delegazione di parte pubblica nelle relazioni sindacali, e sia destinatario -in via diretta- delle note e delle richieste ordinariamente rivolte ai Capi delle varie articolazioni del Ministero. |
Accelerazione del processo di informatizzazione, a partire dai notai, in quanto appare ormai anacronistico che la maggior parte degli atti da loro prodotti sia tuttora su supporto cartaceo. All’uopo appare urgente che il Ministero emani i relativi decreti attuativi per rendere operativa la legge n. 205/2017 che, per la specifica materia, ha modificato l’art. 65 della legge notarile. Nel prendere atto delle iniziative assunte anche dal legislatore, si riafferma dunque la valenza strategica del processo di informatizzazione nella prospettiva di un archivio notarile nazionale digitale. | Circa la necessità dell'accelerazione del processo di informatizzazione, si evidenzia che l'Amministrazione ha in corso una intensa attività, assieme alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (e una serrata interlocuzione con il Consiglio Nazionale del Notariato e la società Notartel) tesa a portare a compimento i maggiori progetti di sviluppo tecnologico su cui è impegnata. Con particolare riguardo alla considerevole e complessa attività propedeutica all'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 205/2017 per la trasmissione in via telematica degli estratti repertoriali notarili mensili e nella prospettiva di un archivio notarile nazionale digitale, l'Amministrazione ha promosso l'attivazione di un tavolo tecnico cui partecipano direttamente anche il Direttore Generale Xxx, il Direttore Generale Ucan, il Presidente di Notartel. |
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Il Tavolo tecnico è chiamato a realizzare quanto segue: a) definire il modello logico e dell'architettura (modulare) del sistema informativo, individuando le diverse aree del sistema e le tipologie di interfaccia che soddisfano le diverse funzioni da assicurare, nonché le strutture coinvolte e i relativi compiti; b) individuare i requisiti tecnici di massima per adottare le soluzioni più appropriate per la realizzazione del progetto; c) definire le porzioni del progetto che possono essere realizzate subito, anche ricorrendo, nel caso, al temporaneo supporto del Notariato, distinguendo i segmenti per i quali occorra procedere con la predisposizione di uno o più capitolati; d) predisporre tutti gli elementi da mettere a disposizione dell'Ufficio Legislativo per la redazione dei provvedimenti previsti dall'articolo
65 L.N. esaminando, in particolare, gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici.
Anche per il progetto di acquisizione telematica delle schede testamentarie inviate dai notai per l'iscrizione alla banca dati del Registro Generale dei Testamenti, è stato avviato un tavolo di lavoro con la Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati, al fine di stabilire le regole tecniche che saranno emanate con provvedimento del Direttore generale degli Archivi notarili, e di verificare eventuali aggiornamenti con i quali implementare l'applicativo precedentemente sviluppato per l'invio telematico, in formato xml, delle schede testamentarie.
A supporto del processo di digitalizzazione in atto, oltre ad un rinnovo delle dotazioni hardware e software in uso al personale, questa Amministrazione ha inoltre intrapreso una serie di azioni volte a migliorare i servizi all'utenza ed a semplificare i processi di lavoro. In particolare:
-è in fase di avvio l'adesione all'Accordo Quadro Consip per il Cloud al fine di valutare, in forma sperimentale, tramite la digitalizzazione dei volumi dei 5 notai maggiormente richiesti all'Archivio di Roma, l'impatto che lo sviluppo di modalità in conservazione tramite cloud può avere sulla riduzione dei tempi di erogazione del servizio, dei carichi di lavoro e degli spazi fisici necessari alla conservazione;
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-è allo studio la realizzazione di un Portale dei servizi all'utenza, sia per le richieste inoltrate al Registro Generale dei Testamenti sia per quelle destinate agli Archivi notarili, che consentirà di accedere online a tutti i servizi offerti dall'Amministrazione in modo da ridurre l'afflusso allo sportello fisico. Tale progetto è consequenziale allo sviluppo di modalità di pagamento telematiche, già introdotte da quest'Amministrazione con l'adesione alla piattaforma PagoPA; -è allo studio lo sviluppo di un sistema di contabilità integrato, con base unica nazionale, per la gestione delle entrate e delle uscite. Allo stato attuale si attende il rilascio, ormai prossimo, del software di gestione delle entrate (SIGE), reingegnerizzato a cura della DGSIA, per integrarlo con un sistema evoluto di gestione delle uscite. Ciò consentirà anche di affiancare all'attuale contabilità finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, la banca dati unica a livello nazionale, consentirà di far fronte a temporanee carenze di organico che dovessero verificarsi presso gli Archivi con un supporto a distanza da parte del personale degli altri Archivi. Lo sviluppo del sistema di contabilità integrato andrà, infine, sviluppato nell'ottica di una progressiva adesione al sistema INIT (evoluzione dell'attuale SICOGE), in modo da semplificare anche le fasi di rendicontazione e di assicurare una maggiore tempestività e trasparenza dei processi. Va aggiunto che, a livello normativa, dopo le innovazioni del periodo emergenziale relative ai verbali di assemblea societaria, già segnalate alla Corte, la tendenza sembrerebbe quella di ampliare l'utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, per cui sono in corso di perfezionamento iniziative legislative per adottare nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (per le Srl e Srls, con riferimento alla Direttiva 2019/1151/UE la cui attuazione nel nostro ordinamento è oggetto della delega conferita con Legge 53/2021, e per gli atti che si riferiscono alle startup). |
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Certificare le strutture detenute anche dal punto di vista del rischio sismico, con assoluta priorità, proprio per adeguare e mettere in sicurezza quegli immobili che insistono in aree dove venga accertata la possibilità di forti o fortissimi terremoti. | L’Amministrazione ha comunicato i dati della ricognizione effettuata sulla base dei quali è impegnata a conseguire le certificazioni delle strutture. Al riguardo ha anzitutto richiamato la classificazione sismica dei Comuni nei quali sono ubicati gli Archivi notarili: Zona I (la probabilità che si verifichi un forte terremoto è alta): Belluno, Benevento, Cosenza, Messina, Palmi, Potenza e Reggio Calabria; Zona 2 (forti terremoti sono possibili): Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Xxxxxx, Avellino, Brescia, Campobasso, Cassino, Catania, Catanzaro, Chieti, Enna, Foggia, Forti, Frosinone, Gorizia, Macerata, Napoli, Palermo, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa con sede in Modica, Roma, Salerno, Sanremo, Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Siracusa, Teramo, Terni, Trapani, Udine e Viterbo. È omessa l'elencazione relativa alle zone 3 e 4 in quanto il rischio è più lieve. Come già rappresentato, l'acquisizione delle certificazioni del rischio sismico comporta la necessità di distinguere le sedi degli Archivi notarili in: demaniali, edifici autonomi, condominiali e condotti in locazione passiva". Gli Archivi notarili di Brescia, Foggia, Napoli, Pesaro e Reggio Calabria hanno le loro sedi in immobili demaniali. L'Agenzia del demanio nel punto 12) delle "Linee Guida Sistema accentrato delle manutenzioni (D.L. n. 98/2011, art. 12)", aggiornate il 28 febbraio 2018, ha precisato che: "Le indagini di valutazione dei rischi connessi alla vulnerabilità sismica devono essere considerate fattispecie escluse dal Sistema del Manutentore Unico, in quanto rientranti nell'ambito della valutazione di tutti i rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, obbligo non delegabile del datore di lavoro". Pertanto, può essere affidata ai competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche l'attività di certificare la vulnerabilità sismica delle sedi degli Archivi notarili di Brescia, Foggia, Napoli, Pesaro e Reggio Calabria. |
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Gli Archivi notarili di Agrigento, Ascoli Xxxxxx, Forlì, Palmi, Roma, Salerno, Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, Trapani, Udine e Viterbo hanno le loro sedi in edifici autonomi e, quindi, può essere conferita ai cennati Provveditorati l'attività di certificare la vulnerabilità sismica di tali sedi- Gli Archivi notarili di Cassino, Pordenone, Ragusa con sede in Modica e Siracusa hanno le loro sedi il primo in un immobile condotto in locazione passiva e gli altri tre in immobili occupati di fatto. Si ritiene che l'attività di certificazione in questione spetti ai rispettivi proprietari. Gli Archivi notarili di Ancona, Arezzo, Avellino, Belluno, Benevento, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Frosinone, Gorizia, Macerata, Messina, Palermo, Perugia, Potenza, Sanremo, Teramo e Terni hanno le loro sedi in porzioni immobiliari condominiali. L'attività di certificazione da rischio sismico comporta, in questo caso, la necessità di verificare le strutture dell'intero edificio, per cui i singoli condomini dovrebbero contribuire pro-quota alla relativa spesa. | |
Dotarsi di un sistema organizzativo che permetta, con possibili sostituti, di evitare disfunzioni nelle ispezioni ordinarie degli atti notarili nei casi in cui manchi il conservatore titolare della sede. | L’Amministrazione, posto che l'attività ispettiva può essere svolta soltanto all'interno dell'Archivio, ha adottato un modello organizzativo che, attraverso il flessibile impiego dei Conservatori sul territorio, consente di sopperire alla mancanza del titolare negli Archivi notarili assicurando, pur in un contesto di risorse sempre più scarse, tale importante funzione. A questo fine sono stati complessivamente n. 117 i provvedimenti di reggenza adottati nel 2020 per complessivi n.3.338 giorni d'impiego e n. 46 quelli finora adottati nel corrente anno, per complessivi n. 3.242 giorni. Inoltre, nonostante una ristretta minoranza di attività possa essere svolta da remoto, l'Amministrazione ha inteso, da ultimo, sviluppare la realizzazione in modalità agile e di co-working di quei processi di lavorazione che possono essere compiuti non in sede (ad esempio la predisposizione dei verbali ispettivi). |
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Anche per far fronte alle esigenze di razionalizzazione prospettate dalla Corte, sono state diramate, con Circolare n. 3 del 2 agosto 2021, prime "Linee guida per la razionalizzazione e ottimizzazione dell'attività ispettiva ordinaria sull'attività notarile". Come affermato nella Circolare n. 3/2021, le Linee guida sono state predisposte per assicurare una maggiore omogeneità dell'attività ispettiva sul territorio nazionale, per orientare e coordinare con più incisività il controllo ispettivo degli Archivi notarili e dei capi delle circoscrizioni ispettive. Il coordinamento dell'attività degli Archivi notarili e l'obiettivo di dare puntuale attuazione all'inserimento dell'attività ispettiva in vari contesti (trasparenza, anticorruzione, performance, etc.), sono stati perseguiti mediante la definizione di principi uniformi, di indicazioni procedurali e comportamentali, in ordine alle varie attività collegate allo svolgimento delle ispezioni. In generale, uno degli obiettivi principali perseguito con le Linee guida vuole essere quello della riduzione dei costi delle ispezioni, mantenendo buoni standard di efficacia e assicurando trasparenza ed imparzialità. | |
Migliorare il coordinamento svolto dall’Ufficio centrale | L’Amministrazione ha rappresentato che |
ai fini di un incremento delle ispezioni periodiche | appare poco realistico poter sostenere un |
biennali presso gli Archivi notarili. | incremento di questo tipo di ispezioni |
gravante esclusivamente su figure | |
dirigenziali, considerato che attualmente è | |
coperto un solo Ispettorato (quello di | |
Bologna), il cui Dirigente Ispettore cesserà | |
dal servizio il primo gennaio 2022, e che, a | |
seguito della riduzione del numero dei | |
dirigenti, la copertura nelle posizioni | |
dirigenziali corrisponderà ad appena 9 sulle | |
17 previste. | |
Al riguardo l'Amministrazione sta | |
perseguendo, d'intesa con il vertice del | |
Ministero, una ridefinizione della pianta | |
organica ed un’implementazione della sua | |
copertura, in modo da dedicare alcune | |
risorse funzionariali a coadiuvare l'attività | |
ispettiva affidata al Dirigente. |
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Allo scopo di limitare il ricorso alle missioni per sopperire alle esigenze operative degli Archivi distrettuali, appare necessario che l’Amministrazione si avvalga di ogni possibilità offerta dall’ordinamento per l’utilizzo di personale in disponibilità, anche di altre amministrazioni, secondo gli istituti vigenti. | A seguito di ricognizione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, questa Amministrazione ha recentemente manifestato la propria disponibilità al passaggio nei propri ruoli di un ausiliario. La relativa procedura è in via di definizione. Avuto riguardo ad analoga ricognizione per la ricollocazione di segretari comunali in disponibilità, nello scorso mese di agosto si è prospettata al Dipartimento della Funzione pubblica la possibilità, ove d'interesse degli stessi, di una ricollocazione in sedi in cui risulti vacante la posizione di conservatore (categoria più elevata prevista dal sistema di classificazione dell'Amministrazione degli Archivi notarili) in applicazione dell'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2004, n.311. Per far fronte alle gravi scoperture di organico di cui si è dato dettagliatamente conto alla magistratura contabile, questa Amministrazione, non potendo azionare gli ordinari meccanismi assunzionali per mancanza dei prescritti DPCM di autorizzazione, non adottati nel 2020 e nel 2021, ha attivato gli ulteriori istituti vigenti per assicurare la funzionalità dell'intero apparato. In applicazione dell'art.30, comma 2 sexies, del d.1gs.165/2001 ha fatto ampio ricorso a personale proveniente da altre Amministrazioni attraverso l'istituto del comando. Sono attualmente n. 70 le unità assegnate temporaneamente all'Amministrazione. Ulteriore strategia messa in campo è stata l'assunzione del personale comandato mediante bandi di mobilità allo stesso riservati, che ha consentito di non vanificare le procedure di assegnazione temporanea. Sono stati n.11 gli assistenti amministrativi assunti in esito a tali procedure nel 2020, n. 11 gli assistenti amministrativi assunti nel corrente anno (di cui tre in via di definizione) ed è in corso analoga procedura per l'assunzione di 19 assistenti amministrativi, di n.1 operatore e di n.1 ausiliario, parte dei quali in applicazione della L.56/2019 che consente di operare in deroga al previsto DPCM di autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica, come detto, ad oggi non ancora intervenuto. |
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Per evidenti risparmi di risorse pubbliche, al fine di limitare il ricorso allo strumento dell’appalto dei servizi di archiviazione e nell’ottica di un ripensamento del sistema archivistico notarile nazionale, potrebbe essere opportuno che venga valutata la possibilità di realizzare, con la collaborazione degli Enti locali, un accorpamento in “poli archivistici” delle attuali strutture esistenti, secondo il “modello” già positivamente sperimentato dal Mibact. | Nell'ottica di un ripensamento del sistema archivistico notarile nazionale, come proposto dalla Corte, l'Amministrazione si sta attivando per una riduzione delle strutture sul territorio. Non appare più giustificabile, alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche, degli attuali mezzi comunicazione nonché della modestissima domanda di servizi richiesti dall'utenza in diversi contesti territoriali, la sopravvivenza di alcune strutture dal modestissimo ruolo. Peraltro, gli effetti negativi dell'eccessiva frammentazione degli uffici sul territorio si sono aggravati con la riduzione del personale in servizio. Si è quindi provveduto, dopo il mese di luglio 2020, alla soppressione dell'Archivio notarile sussidiario di Lanciano e sono in corso altre istruttorie per la chiusura di ulteriori archivi notarili sussidiari (Massa, Lagonegro). Inoltre, è stato avviato l'iter per la soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Palmi, senza la previa soppressione del distretto notarile di riferimento (si tratta di un "caso pilota" al quale dovrebbe seguire la soppressione di altri Archivi notarili distrettuali). Si auspica che alla prima soppressione di un Archivio notarile distrettuale in assenza della soppressione di Distretto notarile, segua la proposta del Notariato di sopprimere Distretti notarili (anche per ridurre le spese per la gestione dei Consigli notarili). Con tali interventi si persegue, tra l'altro, l'obiettivo di accorpare il materiale documentario in un numero minore di immobili e di uffici, riducendo i costi ed anche le applicazioni del personale e il disagio per lo stesso. |
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Nel caso in cui l'immobile appartenga al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, lo stesso rimane — nel breve medio periodo -, dopo la soppressione dell'Archivio sussidiario, a disposizione dell'Archivio notarile distrettuale competente, come "deposito esterno" (non aperto al pubblico), per la conservazione di materiale documentario di regola non consultato (vi si conservano copie di atti notarili, scritture private non autenticate consegnate a suo tempo dagli Uffici del Registro, atti pubblici amministrativi, ...). In tali depositi, all'occorrenza, può essere conservato anche materiale proveniente da altri Archivi notarili distrettuali viciniori. Prima di disporre la soppressione degli archivi sussidiari, si procede di regola allo scarto dei documenti di cui sia consentita l'eliminazione ed al versamento all'Archivio di Stato secondo le disposizioni di legge, sempreché quest'ultimo abbia spazio disponibile. Tali iniziative, appaiono finalizzate a favorire anche una politica di costituzione di "Poli archivistici", come proposto anche dalla Corte. In attesa di ridurre la frammentazione delle strutture di archiviazione sul territorio e di realizzare la piena digitalizzazione dell'attività notarile (che, ad ogni modo, non potrà portare ad una sostituzione degli attuali archivi cartacei con archivi informatici, visto che gli atti notarili non possono essere oggetto di conservazione sostitutiva — d.p.c.m. 21 marzo 2013 — ma solo di delocalizzazione), l'Amministrazione, ove ricorra carenza di spazio, ha chiesto agli Enti locali la disponibilità di spazi da concedere in uso gratuito, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del d.l. 6 luglio 2012, ma senza buon esito. |
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Appare necessario che il Ministero si attivi affinché venga conosciuto esattamente il numero degli ex archivi notarili comunali che sono stati trasferiti agli archivi di Stato, sotto la competenza del Mibact (ex art. 3, c. 4, della l. n. 629/1952), in quanto i relativi spazi inutilizzati potrebbero essere attualmente usati come depositi, senza dover ricorrere ad ulteriori acquisizioni o locazioni di immobili sul mercato che comportano aggravi di spese a carico dell’Erario. | A livello di microstrutture comunali, va peraltro segnalato che l'Amministrazione da anni persegue la riduzione degli archivi notarili mandamentali (arti. 118 e ss. della Legge notarile), in considerazioni delle difficoltà che sempre maggiormente si manifestano nella loro gestione da parte degli Enti locali interessati. L'Ufficio centrale, a suo tempo, aveva proposto la soppressione per legge di tutti gli archivi mandamentali, che talvolta, anche per mancanza di fondi, non vengono gestiti adeguatamente dagli Enti locali interessati. Tali archivi, nel corso del tempo (anche a seguito degli interventi degli Archivi notarili), si sono ridotti a 77, dei quali la maggioranza non svolge attività al pubblico (66 archivi mandamentali non hanno emessa bollette di incasso nell'ultimo rendiconto inviato). Appare del tutto condivisibile che si apra una riflessione con il MIBACT, per come proposto dalla Corte, per eventuali iniziative comuni, anche con la partecipazione degli Enti locali e di altri soggetti, alla costituzione di Poli archivistici. L'Amministrazione si è attivata presso il Mibact per acquisire informazioni circa gli Archivi notarili comunali a loro trasferiti. Non si può, tuttavia, non segnalare che le risposte ricevute dagli Enti locali in merito alla richiesta di spazi concedibili per l'archiviazione non fanno ben sperare. Tale soluzione, inoltre, utile per lo più nel breve periodo ed in presenza di situazioni emergenziali, propone tuttavia delle incoerenze rispetto alla politica di questa Amministrazione, tesa alla riduzione di sedi ed immobili da destinare all'archiviazione. |
Si raccomanda, infine, un maggiore approfondimento da parte dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), poiché i documenti pubblicati sono risultati, relativamente all’Amministrazione degli archivi notarili, disomogenei in termini di contenuti e carenti nelle valutazioni, soprattutto per l’anno 2017. |
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1.7. “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (2016–2020)" Deliberazione n. 12/2020/G
L’indagine ha avuto ad oggetto la gestione delle risorse del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito ai sensi dell’art. 1 commi 199-202,
l. 28 dicembre 2015, n. 208, con lo scopo di sostenere le piccole e medie imprese che versino in situazione di potenziale crisi di liquidità (ovvero imprese che registrino crediti non incassati pari al 20 per cento del totale dei crediti verso clienti ex art. 2424 c.c.), a causa dei mancati pagamenti da parte di creditori imputati dei delitti previsti dalle norme vigenti.
Le osservazioni scaturite all’esito dell’indagine avente ad oggetto la gestione delle risorse del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito ai sensi dell’art. 1 commi 199-202, l. 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. sono riferite all’analisi condotta per il periodo marzo 2017 - ottobre del 2020 (coincidente con l’intero arco del suo funzionamento), nei confronti della Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico, competente per le attività di gestione dello stesso, attraverso il supporto tecnico-amministrativo dell’Agenzia Invitalia ( in forza di una Convenzione stipulata a giugno 2017). Le risorse del Fondo sono state gestite con un’apposita contabilità speciale creata come sezione ad hoc nell’ambito del conto di tesoreria 1201, destinato alla gestione del Fondo Crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83.
La tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le risposte pervenute dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese -25.
25 Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese - nota n. 176842 del 25 maggio 2021.
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Quadro sinottico n. 7– Deliberazione n. 12/2020/G
“Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (2016 – 2020)" Deliberazione N. 12/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
Sotto il profilo nomofilattico la Sezione ha osservato che: Alla luce delle criticità rilevate in sede di prima applicazione dei finanziamenti, il legislatore è intervenuto nel 2019 con lo scopo di migliorare l’operatività della misura, che aveva fatto registrare nei primi due anni di funzionamento un numero davvero esiguo di istanze prodotte al sistema (30 nel 2017 e 12 nel 2018) ed un importo complessivo di finanziamenti concessi (come risultanti dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. Crescita) assai contenuto (806.318,51 euro) a fronte degli stanziamenti autorizzati e delle somme versate sulla citata sezione separata della contabilità speciale 1201 (30 mln di euro). Con l’entrata in vigore delle novelle, introdotte dal d. l. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto Crescita), è stata modificata la denominazione del Fondo, divenuto per il credito alle vittime di mancati pagamenti, in ragione dell’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari. Da un primo inquadramento della tematica trattata è emersa una constatazione di carattere generale relativa al fatto che il Fondo non ha funzionato come auspicato e non ha realizzato le finalità per le quali era stato originariamente istituito con uno stanziamento di 30 mln di euro per il triennio 2016-2018. Pertanto, la Sezione ha espresso l’auspicio di un ripensamento della misura ed un intervento del legislatore sulla disciplina della specifica misura. | L’Amministrazione ha evidenziato, in via preliminare, che il generale deficit di funzionamento della misura ha portato a un ripensamento in merito agli stringenti requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore per l’accesso ai finanziamenti agevolati, con particolare riferimento al requisito di imputato in procedimento penale per il debitore insolvente della PMI. Inoltre, la suddetta si è fatta promotrice, nelle competenti sedi, di una modifica della disciplina tesa a superare il presupposto – previsto per la concessione ed erogazione del finanziamento – della richiesta di rinvio a giudizio o di altro atto che, ai sensi dell’articolo 60 del codice di procedura penale, sia necessario per l’assunzione in capo al debitore (del soggetto richiedente il finanziamento) della qualità di imputato. Tale modifica normativa è stata più volte proposta in passato senza successo. Inoltre, l’Amministrazione ha auspicato e proposto di superare il vincolo attualmente in vigore della valutazione del requisito della capacità di rimborso sulla base dei soli dati di bilancio storici, estendendola ai dati contabili previsionali. Di conseguenza, il finanziamento agevolato sarebbe accessibile anche a quei soggetti richiedenti che – a causa dei mancati pagamenti – abbiano subito perdite di bilancio o comunque notevoli riduzioni degli utili di esercizio, tali da non consentire il soddisfacimento del requisito della sufficiente capacità di rimborso. Infatti, una valutazione del predetto requisito sulla base dei dati contabili previsionali permetterebbe di tenere in considerazione pro futuro anche gli effetti positivi che il finanziamento agevolato produce sull’assetto patrimoniale ed economico del soggetto richiedente. |
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Con riferimento alla gestione la Sezione ha rilevato che il numero complessivo delle istanze presentate fino ad ottobre 2019 era stato di 76 (rispettivamente: 30 nel 2017, 12 nel 2018 e 34 nel 2019), a giugno 2020 era stato registrato un incremento di 14 istanze, presentate al sistema, delle quali 7 negli ultimi due mesi del 2019 e 7 nei primi 5 mesi del 2020, in costanza di emergenza Covid-19. Questi ultimi dati, unitamente a quelli relativi al numero complessivo di istanze rigettate (33) nel corso del periodo di funzionamento del Fondo, inducono ad una riflessione necessaria da parte dell’Amministrazione circa la necessità di una più efficace attività di assistenza, tanto di tipo amministrativo quanto di tipo tecnico- informatico, ai soggetti che formulano istanza di accesso ai finanziamenti, in sede di compilazione, onde evitare fraintendimenti circa il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti richiesti e scongiurare altresì carenze documentali che impediscono il buon esito delle pratiche. Alla luce dell’analisi condotta, l’esiguità del numero delle istanze prodotte a fronte delle imprese e dei soggetti potenziali beneficiari dei finanziamenti agevolati, appare, a giudizio della Sezione, verosimilmente imputabile alla mancata conoscenza dello strumento, fattore che si va ad aggiungere all’estrema complessità e farraginosità dell’iter istruttorio previsto dalle vigenti disposizioni. La Sezione ha auspicato una più capillare informazione dei potenziali beneficiari, la cui platea è stata significativamente ampliata dalle novelle del 2019, in modo coerente con gli esiti delle prime analisi condotte dal legislatore, in occasione del decreto Crescita. Ciò al fine di rendere edotti, in modo corretto, tutti coloro che si trovino nelle condizioni per poter accedere ai finanziamenti ed evitare la proposizione di istanze destinate ad essere respinte. | L’Amministrazione ha evidenziato le consistenti attività informative e di supporto fornite ai soggetti richiedenti nonché i vari interventi, adottati a normativa immutata, volti allo snellimento e alla semplificazione dell’iter procedimentale che non sono riusciti a contrastare il progressivo calo dell’interesse mostrato dalle aziende e dai professionisti nei confronti della misura de qua. |
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In ordine alle tempistiche impiegate per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte dell’Agenzia Invitalia, incaricata dal Mise, la Sezione ha osservato che esse appaiono mediamente non in linea con quanto previsto dalla vigente disciplina (concessione/erogazione entro 60 giorni dal completamento della domanda). Infatti, sebbene per i finanziamenti concessi nell’ultimo periodo osservato siano stati impiegati tempi decisamente più contenuti, ed in un caso addirittura soli 17 giorni, tuttavia, la media registrata nel triennio è pari a 71 giorni e cioè superiore alle tempistiche dettate dalle norme ed in alcuni casi anche di molto superiore (175 giorni). | L’Amministrazione, nelle more dell’accoglimento della proposta di revisione sostanziale della normativa di riferimento, ha provveduto, in osservanza delle indicazioni fornite dalla Corte, alla conclusione degli iter istruttori delle singole istanze, nei tempi strettamente necessari. |
Per quanto concerne i costi sostenuti dall’Amministrazione per la gestione del Fondo in esame, connessi principalmente alla Convenzione in essere con Invitalia dal giugno 2017, essi sono stati rendicontati relativamente alle annualità 2017-2019 per un ammontare complessivo pari a 411.885,88 euro, di poco superiore a quello previsto ed approvato nel Piano dei conti (pari a 407.692 euro). Da quanto ricostruito nel corso dell’indagine ne deriva che il costo della singola istanza istruita nel corso del biennio rendicontato e saldato (2017-2018) risulta pari a 8.837,06 euro, mentre corrisponde a 46.394,6 euro il costo medio per pratica pervenuta alla concessione del relativo finanziamento. L’elevato importo dei costi per pratica appare addebitabile principalmente agli oneri sostenuti per le risorse umane. Le risorse umane impiegate nel triennio rendicontato dall’Agenzia nelle relazioni tecnico-amministrative 2017-2019 presentate al Mise annualmente sono state calcolate in termini di giornate/uomo che assommano a 949, per un costo di euro 272.910, a fronte dei 199.950 euro preventivati per lo stesso periodo nella Convenzione. La mancata coincidenza fra quanto preventivato in Convenzione e quanto rendicontato in sede di relazione tecnico amministrativa deve considerarsi il portato di una non compiuta programmazione delle risorse umane necessarie. | Relativamente al contenimento dei costi per l’assistenza tecnica di Invitalia, l’Amministrazione ha rappresentato che il corrispettivo concordato – a carico delle risorse stanziate per la misura – è previsto per le attività svolte dalla stessa Invitalia fino alla scadenza della convenzione fissata al 31/12/2022. |
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La Sezione ha paventato che i costi della Convenzione, che sono composti principalmente dalla voce “personale”, potrebbero, in un futuro non troppo lontano, aumentare rispetto a quelli autorizzati, al fine di consentire il proseguimento delle attività di gestione. | La sostanziale riduzione dell’operatività della misura – dovuta alla scarsità di nuove domande (una sola domanda pervenuta finora nell’anno in corso) e all’avvenuta, quasi totale, conclusione delle istruttorie in corso – permette di non nutrire preoccupazioni in merito alla copertura dei costi che dovrà sostenere Invitalia per l’adempimento delle attività residuali, assicurata dai corrispettivi previsti per le annualità 2021 e 2022. |
In ordine alla rendicontazione delle attività svolte per la gestione del Fondo da parte di Invitalia, proprio in considerazione di quanto emerso in ordine allo scarso funzionamento del Fondo, soprattutto nelle annualità 2017 e 2018, è apparsa evidente la necessità di una verifica costante da parte del Mise delle attività poste in essere per l’attuazione della Convenzione, che peraltro, diversamente da altre convenzioni stipulate con la stessa Agenzia per analoghe gestioni, non prevede sanzioni né l’applicazione di penali nel caso di inadempienza o di mancato conseguimento degli obiettivi programmati. Conclusivamente sul punto, la Sezione ha sottolineato l’importanza di un’approfondita riflessione in merito alle condizioni che regolano i rapporti fra l’Amministrazione e Invitalia, volta ad un confronto più stretto oltre che ad una collaborazione più efficace, nell’ottica del contenimento dei costi per lo svolgimento delle attività residuali della Convenzione in essere, connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo ancora presenti nella citata contabilità speciale, oltre che al recupero dei finanziamenti erogati fino ad ora, secondo i piani di ammortamento approvati in uno con i provvedimenti di concessione. | Con riferimento ai rapporti esistenti tra questa Amministrazione e Invitalia S.p.a. in sede di misure consequenziali l’amministrazione ha rappresentato che: l’attività istruttoria di ciascuna istanza nel suo complesso – richieste di integrazione documentale e di chiarimenti, decreti di concessione, provvedimenti di erogazione, preavvisi di revoca, decreti di revoca – è sottoposta, all’esame e all’approvazione della stessa Amministrazione, che concede i finanziamenti agevolati, mediante adozione di un decreto direttoriale. Pertanto, l’Amministrazione ritiene di avere ampia informazione e pieno controllo di quanto da essa stessa approvato e concesso oppure rigettato. |
La Sezione ha sottolineato che la previsione di una relazione semestrale sull’attività svolta, contenuta nel testo dell’art. 3, co. 8 della vigente Convenzione, non risulta essere stata, in alcun modo, modificata, men che meno con un atto aggiuntivo che sarebbe stato necessario a tal fine per manifestare formalmente la volontà delle parti contraenti convergente verso una modifica in tal senso. Infatti, come argomentato dall’amministrazione, proprio la continuità del controllo, la sua tempestività ed un maggiore grado di approfondimento avrebbero potuto, presumibilmente, scongiurare gli andamenti gestionali non certo soddisfacenti registratisi, soprattutto, nei primi due esercizi. | A proposito della cadenzazione delle attività di rendicontazione da parte di Invitalia, l’amministrazione, già nel corso dell’istruttoria, aveva avuto modo di evidenziare che le relazioni semestrali sull’attività svolta, previste dall’articolo 3, comma 8, della Convenzione conclusa con Invitalia S.p.a., sono state incluse nelle rendicontazioni annuali delle spese sostenute dalla stessa Agenzia, in considerazione della quasi concomitanza dei tempi di presentazione alla competente DG dei due documenti oltre che del fatto che l’attività istruttoria di ciascuna istanza è inoltrata alla stessa DG e che, a seconda dell’esito, vengono adottati decreti di concessione o provvedimenti di diniego. |
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Nella relazione è stato, altresì, stigmatizzato l’approccio valutativo da parte del Ministero che ha avuto carattere eminentemente, se non esclusivamente, finanziario-contabile. Molto importante sarebbe stata, invece, la conoscenza delle attività svolte per la gestione del Fondo, come pure delle difficoltà operative incontrate e, soprattutto, delle ricadute della misura e, quindi, della sua stessa efficacia. Circa il contenuto delle relazioni tecnico- amministrative, la Sezione osserva che quelle predisposte da Invitalia per le annualità 2017, 2018 e 2019 riferiscono in modo ripetitivo (vengono usate esattamente le stesse parole) dello svolgimento delle attività come elencate nella Convenzione del giugno 2017 ed, in alcuni casi, descrivono compiti per il cui adempimento il dispendio di risorse umane è da presumersi nullo – come, ad esempio per la funzione di accreditamento delle imprese richiedenti, consistente nel rilascio ad opera del sistema ICT di un’attestazione di avvenuta ricezione. | Tuttavia, al fine di attuare un sistema di reportistica più efficace che consenta una rendicontazione maggiormente dettagliata delle voci di spesa, in uno con l’efficientamento della collaborazione con Invitalia S.p.a., l’Amministrazione ha fatto presente che è sua intenzione introdurre una reportistica semestrale attestante: a) il numero delle pratiche pervenute, accolte, rigettate, revocate, rinunciate o per le quali sia stato necessario un approfondimento istruttorio, con indicazione dell’importo dei finanziamenti richiesti e concessi, delle date di presentazione e di completamento delle domande, di concessione ed erogazione dei finanziamenti; b) l’andamento del rimborso dei finanziamenti erogati, con evidenziazione delle eventuali varianti ai piani di ammortamento. |
In ordine, poi, al monitoraggio sull’efficacia della misura analizzata, da attuarsi anche attraverso i dati raccolti dalle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati, allo stato attuale tali profili non risultano approfonditi da parte dell’Amministrazione, che non ha provveduto, né direttamente né avvalendosi di soggetti esterni, alla redazione di specifici studi sul funzionamento del Fondo, nonostante l’importanza dallo stesso rivestita come strumento di sostegno alle piccole e medie imprese. Sul punto la Sezione, nel rammentare che per altri Fondi, fra cui il Fondo Crescita sostenibile, sono previste piste di monitoraggio per i singoli interventi da realizzare tramite una piattaforma condivisa fra il Mise ed il soggetto gestore della misura (Invitalia) ed estrinsecantesi in relazioni semestrali, la Sezione ha sottoposto alla riflessione dell’Amministrazione, soprattutto in considerazione dell’auspicata ripresa del funzionamento del Fondo vittime mancati pagamenti, la possibilità di avvalersi della stessa piattaforma, già condivisa con Invitalia per la gestione di altre misure di sostegno, adeguandola alle caratteristiche precipue della misura in esame, che al momento non prevede piste di monitoraggio connesse a singoli progetti finanziati. | In merito alle ricadute della misura sul sistema delle PMI – anche in relazione alle altre misure messe in campo per affrontare la crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Amministrazione ha rappresentato che la evidenziata ridotta operatività dello strumento – rivolto esclusivamente a ripristinare la liquidità di creditori nei confronti di debitori già rinviati a giudizio – non consente di individuare l’efficacia dell’impatto positivo. |
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La Sezione ha sottolineato come gli andamenti osservati nella gestione del Fondo debbano costituire motivo di attenta riflessione da parte dell’Amministrazione, particolarmente in questo momento storico, in cui la grave crisi determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, richiede che tutte le risorse destinate al sostegno delle pmi siano utilizzate al meglio per consentire la ripresa dell’economia nazionale. Perciò, nonostante la recente inversione di tendenza ed il significativo incremento dei finanziamenti concessi e delle risorse erogate, appare necessaria un’approfondita valutazione della misura in termini di analisi costi-benefici. | Sul punto l’Amministrazione ha evidenziato che, a sostegno delle imprese nell’attuale periodo di pandemia, è stata prevista la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati (moratoria) concessi ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2016 in coerenza con quanto previsto dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono chiedere, ai sensi del citato articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020 ed in virtù della proroga di cui all’articolo 1, comma 248 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento della rata del finanziamento, ottenendo una dilazione del piano di rimborso. Pertanto, tutte le rate successive, secondo l’originario piano di rimborso, saranno conseguentemente dilazionate a partire dal 31 dicembre 2021. |
Alla luce dell’analisi condotta è emerso che deve costituire ulteriore motivo di riflessione approfondita la modalità fino ad ora impiegata per l’utilizzo delle risorse del Fondo, troppo complessa e articolata nella fase istruttoria e resa a monte poco trasparente dal ricorso ad una contabilità speciale. In ordine alla trasparenza della gestione del Fondo come attualmente condotta, attraverso il ricorso a una sezione separata di una contabilità speciale destinata ad altro Fondo (quello per la crescita sostenibile), nonostante le rassicurazioni fornite, la relazione ha constatato che tale modalità gestionale non ha giovato in termini di snellezza e trasparenza delle operazioni. Inoltre, sebbene la principale utilità del ricorso alla contabilità speciale, che, vale la pena ricordare, si differenzia dalle ordinarie regole della gestione del bilancio dello Stato, dovrebbe essere proprio quella di agevolare un’attribuzione quanto più possibile rapida dei benefici a vantaggio dei soggetti destinatari, nel caso di specie tale utilità non si è di fatto concretizzata, non essendosi prodotto alcun effetto propulsivo nell’utilizzo della misura, ingessata da altri aspetti procedurali. |
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Gli accennati interventi, da attuarsi alla luce di un’approfondita analisi costi benefici, per lo snellimento dell’utilizzo delle risorse del Fondo in esame potrebbero ottenere un positivo impatto sulla sua funzionalità, sbloccando le risorse non ancora utilizzate ed in grado di produrre ricadute importanti sul tessuto produttivo nazionale in un settore così rilevante come quello delle piccole e medie imprese ed in una contingenza come quella attuale di grave crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19. | |
Infine, alla luce delle criticità emerse nel corso dell’analisi la Sezione ha concluso sottoponendo all’Amministrazione la necessità di una riflessione approfondita in merito alle ragioni stesse della permanenza di una misura di tal fatta. | Conclusivamente, in ragione di quanto esposto, qualora la proposta modifica normativa non dovesse essere accolta, l’Amministrazione ha espresso l’intenzione di valutare l’opportunità di farsi promotrice di un intervento legislativo volto a disporre la chiusura della misura con conseguente assegnazione delle risorse residue a beneficio di altri interventi agevolativi di competenza di questa Amministrazione stessa oppure all’entrata del bilancio dello Stato |
1.8. “I finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (2015-2018)” Deliberazione n. 13/2020/G
L’indagine ha riguardato la bonifica del Sito d'interesse nazionale (di seguito Sin)
xi Bagnoli-Coroglio.
La tabella che segue rappresenta le raccomandazioni formulate dalla Sezione e le risposte pervenute dalle amministrazioni: Presidenza del consiglio dei Ministri - Segretariato generale dipartimento per il coordinamento amministrativo, Ufficio per le attività di indirizzo politico-amministrativo-;26 Presidenza del consiglio dei Ministri - Commissario straordinario del governo per la bonifica ambientale e
26 Presidenza del consiglio dei Ministri - Segretariato generale dipartimento per il coordinamento amministrativo ufficio per le attivita' di indirizzo politico-amministrativo- nota n. 3401 del 8 febbraio 2021.
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rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli‐Coroglio27;
INVITALIA28; OIV29; Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -30
Quadro sinottico n. 8 – Deliberazione n. 13 /2020/G
“I FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA BONIFICA AMBIENTALE E ALLA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPRENSORIO BAGNOLI-COROGLIO (2015-2018)” Deliberazione n. 13/2020/G | |
Osservazioni della Corte | Misure conseguenziali adottate |
La Sezione, in ordine alla valutazione | Con riferimento al D.P.C.M. da emanare ai sensi |
economica dell'area del Sin, ha sottolineato | dell’art. 33 del d.l. 133/2014, il Dipartimento per il |
l’importanza di dare piena esecuzione al | coordinamento amministrativo (DICA) ha |
disposto dell’art. 33 del d.l. 133/2014 emanando | comunicato, in data 8 febbraio 2021, la propria |
il previsto d.p.c.m., al fine di dare compiuta | disponibilità a convocare una riunione o |
regolazione a due profili fondamentali della | parteciparvi (ove la riunione fosse convocata dal |
vicenda in esame. | Ministro per il Sud e la Coesione territoriale), con le |
Il primo, teso a regolamentare la sostenibilità | amministrazioni ed i soggetti interessati, al fine di |
economica, e, in definitiva, la possibilità di | approfondire i possibili contenuti del |
completare il programma di bonifica e di | provvedimento volto a definire le modalità per |
recupero delle aree, quantomeno con le | l’esercizio del diritto da parte del soggetto |
modalità attuali e a prescindere da eventuali | attuatore all'incasso delle somme rinvenienti dagli |
ulteriori vicende societarie, qualora l’indennizzo | atti di disposizione delle aree e degli immobili ad |
da liquidare alla curatela di Bagnolifutura S.p.a. | esso trasferiti, nonché per concordare i tempi di |
per l’acquisizione delle aree eccedesse le | sollecita adozione dello stesso. |
disponibilità di Invitalia S.p.a.. |
27 Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario del governo per la bonifica
ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli‐Coroglio -nota
n. 50 del 3 giugno 2021+ 3 all
28 INVITALIA, nota n.1728 del 30 giugno 2021.
29 OIV nota n. 382 del 7 ottobre 2021.
30 Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - nota n. 264118 del 11 ottobre 2021:
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