Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.T., Tutela Legale dedicato alle Costruzioni immobiliari destinate ad uso civile, quali Condomini, Uffici, Singole unità abitative, Chiese, Ricoveri, Scuole, nonché Fabbricati in corso di costruzione...
Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.T., Tutela Legale dedicato alle Costruzioni immobiliari destinate ad uso civile, quali Condomini, Uffici, Singole unità abitative, Chiese, Ricoveri, Scuole, nonché Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione
GLOBALE FABBRICATI
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “GLOBALE FABBRICATI”
Documento aggiornato a Giugno 2016
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni”.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00 00.0000.00. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di Assicurazione ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell’approvazione del bilancio 2015) ammonta a 217,71 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 121,71 milioni.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2015 è pari a 144,0%.
Questo indicatore fornisce un’informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo e tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza. Pertanto, come previsto dall’Art. 1.8 “Proroga dell’assicurazione”, delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” in mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Avvertenza
La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l’Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.
In tali casi la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, 2°comma del codice civile.
Laddove, fosse indicato nella Scheda di polizza “Tacito Rinnovo: NO” la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.
Indicizzazione
Il contratto è di norma indicizzato e tale indicazione è riportata sulla Scheda di polizza per cui, le somme assicurate, i premi ed i limiti di indennizzo (ad eccezione dei limiti di indennizzo espressi in percentuale) sono annualmente adeguati secondo le variazioni dell’Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole descritte all’Art. 2.1 “Adeguamento automatico - Indicizzazione”, delle “Altre Norme Comuni”.
È possibile escludere l’indicizzazione mediante il richiamo sulla Scheda di polizza della specifica Condizione Particolare prevista dall’Art. 2.4.1 delle “Altre Norme Comuni”.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.
Il contratto offre una garanzia assicurativa per le costruzioni immobiliari destinate ad uso civile, quali condomini, uffici, singole unità abitative, chiese, ricoveri, scuole, nonché fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione.
Avvertenza
Non sono assicurabili fabbricati nei quali esistano supermercati e/ o empori di superficie superiore a 1.000 mq, cinema, sale da ballo, discoteche, night club, industrie di qualsiasi tipo. L’assicurazione Incendio è prestata sulla base delle caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato (Art. 3.1 - Premessa, delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”) ed alla sua destinazione d’uso (Artt. 2.4.2 - Interamente civile; 2.4.3 – civile almeno al 50%; 2.4.4 – civile almeno al 25% delle Altre Norme Comuni).
Il contratto può contemplare, a scelta del Contraente e nel rispetto dell’autonomia assuntiva della Società, le seguenti garanzie: “Incendio”, “Cristalli”, “Responsabilità Civile” e “Tutela Legale”.
L’attivazione della garanzia Incendio è obbligatoria. Le altre garanzie, in abbinamento all’Incendio, possono essere acquistate separatamente.
Le coperture che si devono intendere operanti sono quelle le cui somme o massimali assicurati sono specificati nella Scheda di polizza con indicazione del relativo premio.
Garanzia Incendio
A titolo esemplificativo, nell’ambito della garanzia Incendio la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma; azione diretta del fulmine; esplosione e scoppio non causati da sostanze o ordigni esplosivi; fuoriuscita di fumo, gas o vapori a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini; caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Incendio si rimanda all’Art. 3.2 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia Base”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”.
La garanzia Incendio base può essere integrata mediante attivazione di diverse garanzie aggiuntive, disciplinate all’Art. 3.4 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”, che prevedono a titolo esemplificativo:
- i danni diretti causati da correnti o altri fenomeni elettrici agli impianti, ai motori ed altri apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato; il furto di fissi ed infissi di proprietà o di uso comune, o i guasti cagionati agli stessi dai ladri; la perdita delle pigioni o il mancato godimento del fabbricato locato o abitato dall’Assicurato per il periodo di un anno e rimasto danneggiato a seguito di un danno risarcibile a termini di polizza (Art. 3.4.1 “Estensioni di Garanzia”);
- i danni al fabbricato verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o atti dolosi di terzi; i danni al fabbricato causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, vento e cose da esso trasportate; i danni da bagnamento, e/o infiltrazione di acqua piovana a parti del fabbricato causati da pioggia o grandine attraverso rotture o brecce o lesioni provocate dalla violenza degli elementi al tetto, alle pareti o ai serramenti; i danni provocati da imbrattamento e deturpamento delle pareti perimetrali esterne del fabbricato (Art. 3.4.2 – Eventi Speciali).
- i danni al fabbricato causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, pluviali, grondaie installati nel fabbricato o posti al suo servizio (Art. 3.4.3 – Acqua Condotta);
- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi di pertinenza del fabbricato al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie; i danni causati al fabbricato conseguenti alla fuoriuscita d’acqua a seguito di traboccamento, intasamento,occlusione di grondaie o rigurgito di fognature; i danni causati dal gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici o condutture di pertinenza del fabbricato (Art. 3.4.4 – Danni da acqua).
Avvertenza
Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni – Valore intero – Valore a nuovo
Fermo quanto previsto all’Art. 7.7 “Limite massimo di indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”, la copertura incendio è prestata con i limiti di indennizzo e franchigie evidenziati all’Art. 3.7 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio. A mero titolo esemplificativo per i danni al fabbricato cagionati da eventi atmosferici o eventi socio-politici la garanzia è prestata con il limite di risarcimento dell’80% della somma assicurata e con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; i danni d’acqua condotta sono prestati sino a concorrenza del 10% del valore del fabbricato con il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 150.000,00 ed una franchigia per sinistro di € 200,00.
Esempio: a causa dello spargimento di acqua dovuto ad una rottura accidentale del tubo di un lavandino un appartamento assicurato subisce un danno che, a seguito della perizia, viene stimato e concordato tra le parti in € 1.000,00. Dal momento che la franchigia prevista in polizza per i danni da acqua condotta è pari a € 200,00, l’Assicurato si vedrà riconoscere un indennizzo di € 800,00, rimanendo l’importo della franchigia a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso in cui l’importo totale del danno sia stimato pari o inferiore a € 200,00, all’Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.
Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi dalla garanzia Incendio, quali, a titolo esemplificativo, i danni al fabbricato cagionati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, o i danni causati da crollo o cedimento strutturale del fabbricato. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall’assicurazione Incendio si rimanda all’Art. 3.8 “Esclusioni”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”.
L’assicurazione Incendio è prestata nella forma a “Valore intero” che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale così come stabilito dall’Art. 7.16 – Assicurazione parziale – Regola proporzionale, delle “Norme che regolano i Sinistri” e nella forma “Valore a nuovo” per cui l’ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo o per riparare le parti danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Esempio di regola proporzionale:
A) Valore del bene inteso come costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato € 110.000,00
B) Valore assicurato per il fabbricato a valore intero € 50.000,00
C) Deroga alla proporzionale pari al 10% di € 50.000,00 = € 5.000,00
D) Xxxxx accertato a seguito di sinistro incendio al fabbricato € 20.000,00
Indennizzo: proporzione tra (B+C)xD
A
Importo liquidato € 10.000,00
L’assicurato avendo richiesto la garanzia per il 50% del valore del bene riceverà l’indennizzo pari al 50% del danno da lui effettivamente subito.
In nessun caso la Società può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata in polizza al netto delle franchigie e/ o scoperti eventuali, come stabilito all’Art. 7.7 “Limite massimo dell’indennizzo”, delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Garanzia Cristalli
Nell’ambito della sezione Cristalli, in via sintetica, sono garantiti i danni materiali e diretti subiti a seguito di rottura di lastre di cristallo mezzo cristallo, vetro e policarbonato pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato.
L’assicurazione Cristalli è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”, per cui, in caso di sinistro, non sarà prevista l’applicazione della Regola Proporzionale.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Cristalli si rimanda all’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Cristalli”.
Avvertenza
I limiti di indennizzo, le franchigie e le esclusioni sono riportate agli Artt. 4.4 e 4.5 delle “Norme che regolano l’assicurazione Cristalli”.
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi
Nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi la Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, delle somme che questi sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Responsabilità Civile si rimanda agli Artt. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – “Garanzia base” e 5.2 – Oggetto dell’assicurazione - “Garanzia Estesa per il Fabbricato IN” in cui la società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore delle strutture accessorie quali in via esemplificativa: strade private purché non gravate da servitù pubblica, marciapiedi di pertinenza, parchi, giardini alberi di alto fusto; compresi i danni ai veicoli in sosta o in transito sulle suddette aree.
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà del fabbricato, è compresa nell’assicurazione la responsabilità civile di ciascun condomino quale proprietario del fabbricato verso gli altri condomini e verso la proprietà comune (Art. 5.3 – Fabbricati in condominio).
La garanzia di responsabilità civile può essere integrata mediante l’attivazione delle Garanzie Aggiuntive di cui all’Art. 5.5 delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”, che prevedono a titolo esemplificativo:
- i danni subiti dai prestatori di lavoro (Art. 5.5.1 - Responsabilità Civile verso i dipendenti - R.C.O. - con estensione al danno biologico;
- i danni materiali e diretti a cose di terzi derivanti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e/o igienici di pertinenza del fabbricato assicurato (Art. 5.5.2 – Danni da acqua a cose di terzi);
- i danni a terzi in relazione alla conduzione degli appartamenti del fabbricato adibiti a civile abitazione (Art.
5.5.3 – Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili);
- i danni a terzi in relazione alla committenza di lavori edili (Art. 5.5.4 – Responsabilità Civile per la committenza dei lavori);
- i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi riconducibili alla responsabilità dell’amministratore del condominio assicurato nell’espletamento del mandato conferitogli (Art. 5.5.5 – Responsabilità Civile dell’Amministratore di Condomino).
Avvertenza
Il contratto prevede l’applicazione di limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, il cui dettaglio è riportato all’Art.
5.8 delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”.
Esempio: a seguito della rottura accidentale di una tubatura di pertinenza del fabbricato assicurato, vengono provocati danni a terzi. Il danneggiato richiede il risarcimento per i danni subiti che, a seguito dalla perizia, vengono stimati in € 2.500,00. Dal momento che il contratto prevede una franchigia per danni a terzi da spargimento d’acqua pari ad € 200,00, il danno a carico della Società assicuratrice ammonterà ad € 2.300,00, restando l’importo della franchigia a carico dell’Assicurato.
Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi dalla garanzia di responsabilità civile, quali, a titolo esemplificativo, i danni da furto, i danni derivanti dall’esercizio, nel fabbricato, di industrie, commerci o attività professionali dell’Assicurato; degli inquilini o condomini e loro familiari; in generale tutti i danni conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall’assicurazione di Responsabilità Civile si rimanda agli Artt. 5.6 “Persone non considerate terzi”; 5.8 “Limiti di indennizzo” – scoperti
- franchigie e 5.9 “Esclusioni” delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”.
Garanzia Tutela Legale
Nell’ambito della Tutela Legale la Società garantisce, nei casi espressamente descritti in polizza e nel limite del massimale convenuto, le spese occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte.
Per la descrizione completa delle garanzie previste nell’ambito della sezione Tutela Legale si rimanda agli Artt. 6.1 “Oggetto dell’assicurazione” e 6.4 “Prestazioni Garantite - Linea base” delle “Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale per fabbricati in Condomino”.
La garanzia Tutela Legale può essere integrata mediante l’attivazione delle garanzie aggiuntive previste agli Artt.
6.5 “Condizione Aggiuntiva” “Controversie con Condòmini morosi” e 6.6 “Condizione aggiuntiva pacchetto sicurezza”.
Per la garanzia Tutela Legale, la Società affida la gestione dei sinistri ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, così come previsto alla Premessa ed all’Art.
6.1 delle Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
Avvertenza
La garanzia Tutela Legale è attivabile solo se la polizza è stipulata a garanzia di un fabbricato in Condominio, che presenti le seguenti caratteristiche:
- Fabbricato interamente civile (così come definito all’Art. 2.4.2 delle Altre Norme Comuni);
- Fabbricato adibito ad abitazione civile per almeno il 50% dell’intera superficie dei piani (così come definito all’Art. 2.4.3 delle Altre Norme Comuni).
Le garanzie sono operanti sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00.
Le delimitazioni e le esclusioni relative alla garanzia Tutela Legale sono specificati agli Artt. 6.2, 6.3 e 6.7 delle”Norme che regolano l’assicurazione Tutela Legale”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza ed è regolato per tutte le garanzie dall’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Avvertenza
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile, così come disposto all’Art. 1.1 “Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio”, delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società. La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4, 1.5 ed 1.6 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” alle quali si rinvia.
Esempio per la garanzia Incendio:
nel caso in cui al di sotto del fabbricato assicurato fossero presenti esercizi commerciali di barbiere, macellaio e negozio di alimentari ed i tre negozi cessassero l’attività ed al posto degli stessi venisse aperto una discoteca. Tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società, a pena decadenza delle garanzie.
6. Premi
Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali e tale indicazione è specificata nella Scheda di polizza. In caso di frazionamento, il premio annuo è maggiorato di un importo pari al:
- 3% per rateazione semestrale;
- 4% per rateazione quadrimestrale.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente o l’Assicurato dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 39,01%, di cui la quota parte percepita in media dall’intermediario ammonta al 25 % dei premi imponibili annui.
Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 565,00, i costi a carico del Contraente ammontano a € 220,41, di cui la quota parte percepita dall’intermediario ammonta a € 141,25.
Avvertenza
Per le polizze stipulate connesse a mutui o altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/ Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/ Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Forme di Pagamento previste
La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.
7. Rivalse (Surrogazione)
In caso di pagamento dell’indennità l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile). La Società, limitatamente alla garanzia “Incendio” e “Cristalli”, rinuncia al diritto di rivalsa nei termini di cui all’Art. 3.3.4 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” e Art. 4.3 delle “Norme che regolano l’assicurazione Cristalli”.
8. Diritto di Recesso
Avvertenza
Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell’Art. 1.7 “Recesso in caso di sinistro”.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l’Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto , senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente, come indicato all’Art. 1.9 – Oneri fiscali, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’imposta attualmente in vigore è così stabilita:
- Incendio 22,25%;
- Cristalli 21,25%;
- Responsabilità Civile Terzi 22,25%;
- Tutela Legale 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza
L’Assicurato deve dare avviso all’assicuratore in caso di sinistro nei termini e modalità previsti ai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione:
- Art. 7.3 – Obblighi in caso di sinistro, per i sinistri relativi alle sezioni Incendio e Cristalli;
- Art. 7.12 – Obblighi in caso di sinistro, per i sinistri relativi alla sezione Responsabilità Civile;
- Art. 7.20 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, per i sinistri relativi alla sezione Tutela Legale.
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea) con sede in: Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Tel. 045 – 00.00.000
Fax 045 - 00.00.000
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:
A mezzo fax al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx |
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a: | |
Rivolgendosi alla propria Agenzia | |
I sinistri Tutela Legale e Assistenza possono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri | |
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: | 000.00.00.00 oppure alla propria Agenzia |
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefax 06 4210 3583, e-mail xxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell’IVASS.
Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all’IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato: arbitrato irrituale
Limitatamente alla garanzie Incendio e Cristalli è previsto l’arbitrato irrituale così come contemplato dagli Artt. 7.5
- Procedura della valutazione del danno e 7.6 - Mandato dei periti.
Avvertenza
A prescindere da quanto previsto è comunque facoltà delle parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata
È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all’Area Clienti dalla home page del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le credenziali per l’accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell’Assicurato e/o del Contraente all’Intermediario assicurativo.
* * *
HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
HDI Assicurazioni S.p.A. Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Addetti
I titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, gli apprendisti ed i dipendenti iscritti a libro paga, i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97 ed i lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.
Assicurazione a “Primo rischio assoluto”
L’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.
7.16 “Assicurazione parziale”.
Assicurazione a “Valore intero”
L’assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7.16 “Assicurazione parziale” allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Copertura
Il complesso degli elementi del tetto del fabbricato esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose
Agli effetti delle garanzie:
• Incendio: gli oggetti materiali;
• Responsabilità Civile: gli oggetti materiali e gli animali.
Costo di ricostruzione
La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l’integrale ricostruzione del fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell’area.
Danno biologico (Danno alla salute)
Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.
Dipendenze
Le soffitte, le cantine, le autorimesse ad uso privato, i box, i cortili, i giardini con presenza massima di cinque alberi ad alto fusto, gli edifici minori che completano, anche se separati, l’edificio principale.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) danno luogo ad esplosione a contatto con l’acqua o l’aria in condizioni normali;
b) esplodono per azione meccanica o termica.
Sono comunque considerati tali anche gli esplosivi di cui all’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fabbricato
Complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, situato nell'ubicazione riportata in polizza, escluso solo il valore dell'area.
Sono compresi:
• fissi ed infissi;
• opere di fondazione od interrate;
• dipendenze;
• recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
• tinteggiature, tappezzerie, moquettes;
• ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;
• decorazioni che non abbiano valore artistico;
• antenna e parabola radiotelericevente centralizzata.
Fabbricato “IN”
Complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, situato nell'ubicazione riportata in polizza, escluso solo il valore dell'area.
Sono compresi:
• fissi ed infissi;
• opere di fondazione od interrate;
• dipendenze;
• recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, parchi e giardini con presenza di alberi ad alto fusto;
• tinteggiature, tappezzerie, moquettes, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa;
• ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;
• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
• antenna e parabola radiotelericevente centralizzata.
Fissi ed infissi
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
L’importo che viene dedotto dal danno indennizzabile a termini di polizza e che resta a carico dell’Assicurato.
Implosione
Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
Incendio
La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Si considerano incombustibili anche i “pannelli sandwiches” composti con superficie esterna in lamiera ed isolamento interno in poliuretano espanso.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili sostanze pericolose ad eccezione delle sostanze idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Limite di indennizzo o risarcimento
L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Liquidazione del danno
Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.
Massimale
La somma fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione.
Occlusioni
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.
Onda sonica
L’onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Polizza - Scheda di polizza
Il documento che prova l’assicurazione. Si compone del presente fascicolo contenente le Condizioni di assicurazione, della Scheda di polizza, ovvero il documento, sottoscritto dal Contraente, che riporta tutti gli estremi dell’assicurazione, nonché degli eventuali allegati ivi richiamati.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scoperto
La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono da considerarsi scoppio.
Serramento
Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.
Sinistro o Caso assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per Tutela Legale, per il quale è prestata l’assicurazione.
Somma assicurata
Valore in base al quale è stipulata l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
Territorio nazionale
Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Terrorismo o sabotaggio
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa
l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo interrato
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Tutela Legale
L’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 - 164 – 173 - 174 e correlati.
Unico caso assicurativo (relativamente all’assicurazione Tutela Legale)
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Unità immobiliare
La porzione di fabbricato, costituente l’abitazione assicurata, come identificata nella Scheda di polizza, compresa la rispettiva quota delle parti del fabbricato stesso che contiene l’unità immobiliare, costituenti proprietà comune.
Valore a nuovo
La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.
Valori
Il denaro, i titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle per medicinali, buoni pasto, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari, ecc.).
Vetrocemento armato
Struttura edilizia costituita da lastra di vetro molto resistente inserita in un’armatura di cemento armato.
Vivo di cotto
Xxxxxxx, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione.
GLOBALE FABBRICATI
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Giugno 2016
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3
ALTRE NORME COMUNI pag. 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO pag. 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CRISTALLI pag. 12
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 13
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FABBRICATI IN CONDOMINIO pag. 17
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 19
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 25
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE RILEVANZA pag. 28
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.2 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 7.2 “Assicurazione presso diversi assicuratori” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 1.8 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Nel caso di contratto di durata poliennale l’Assicurato, trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Art. 1.11 Deroga al patto di tacita proroga
In deroga a quanto previsto all'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", se espressamente indicato sulla Scheda di polizza “Tacito Rinnovo: NO”,
l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta pertanto non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.
ALTRE NORME COMUNI
Art. 2.1 Adeguamento automatico – Indicizzazione
Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo espressi in cifra e non in percentuale sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’“Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già Indice del costo della vita)” pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:
• alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di settembre dell’anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
• ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo adeguamento) e l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in aumento rispetto all’indice iniziale o a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione;
• l’aumento decorre dalla data di scadenza annuale e verrà riportato su apposita quietanza da rilasciare al Contraente.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.
Art. 2.2 Titolarità dei diritti nascenti in polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.3 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.4 Condizioni particolari comuni
(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)
- Per CP si intende Condizione Particolare -
Art. 2.4.1 Esclusione clausola di indicizzazione – (CP1)
L’Art. 2.1 ”Adeguamento automatico - Indicizzazione” si intende nullo e privo di effetto e pertanto la presente polizza non è soggetta ad indicizzazione.
Art. 2.4.2 Destinazione del fabbricato – Interamente Civile - (CP2)
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che l’intero immobile costituente il fabbricato assicurato o in cui è posta l’unità immobiliare assicurata è adibito interamente ad abitazioni civili. Possono esistere anche uffici e studi professionali che non debbono comunque occupare più di ¼ dell’intera superficie dei piani. Non possono esistere attività commerciali e/ o artigianali in genere, discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie.
Art. 2.4.3 Destinazione del fabbricato – Civile almeno al 50% - (CP3)
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che l’intero immobile costituente il fabbricato assicurato o in cui è posta l’unità immobiliare assicurata è adibito ad abitazioni civili per almeno il 50% dell’intera superficie dei piani e nella restante porzione non esistono discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie; nonché grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.
Art. 2.4.4 Destinazione del fabbricato – Civile almeno al 25% - (CP4)
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che l’intero immobile costituente il fabbricato assicurato o in cui è posta l’unità immobiliare assicurata è adibito ad abitazioni civili per almeno il 25% dell’intera superficie dei piani e nella restante porzione non esistono discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie; nonché grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.
Art. 2.5 Condizioni Particolari comuni
(valide solo in caso di contratto connesso a mutuo / contratto di finanziamento)
Art. 2.5.1 Estinzione anticipata - Clausola di portabilità per i contratti vincolati
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/ Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/ Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 3.1 Premessa
La presente assicurazione è prestata:
• in base alle dichiarazioni del Contraente e/ o dell’Assicurato che l’intero fabbricato assicurato o l’immobile contenente l’unità immobiliare assicurata é costruito;
• per almeno 9/ 10 con strutture portanti verticali e con pareti e coperture in materiali incombustibili;
• con strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili.
• nei limiti, scoperti e franchigie previsti dall’Art. 3.7.
Art. 3.2 Oggetto dell’assicurazione – “Garanzia base”
La Società si obbliga a indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto nella Scheda di polizza, causati da:
a) incendio;
b) azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
c) esplosione e scoppio non causati da sostanze ed ordigni esplosivi ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti nel fabbricato;
d) implosione;
e) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini ed il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti non assicurati;
f) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti;
anche se gli stessi sono stati cagionati con colpa grave dell’Assicurato e/o suoi familiari e/o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere e ciò a deroga dell’art. 1900 del codice civile;
g) scoppi esterni causati da esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività svolte nel fabbricato assicurato, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
h) onda sonica;
i) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti esclusi ordigni esplosivi;
j) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l’incendio, o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze, dai mezzi adoprati per ordine:
• dell’Autorità,
• dell’Assicurato, o nel suo interesse,
purché tali mezzi non siano stati adoprati inconsideratamente;
k) urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via,
l) le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/ 64.
Art. 3.3 Garanzie complementari (sempre valide ed operanti)
Art. 3.3.1 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale.
Art. 3.3.2 Buona fede
A parziale deroga dell’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3.3.3 Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.
L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 3.3.4 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore, loro parenti od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 3.4 Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza e con l’indicazione del relativo premio)
Art. 3.4.1 Estensioni di garanzia Art. 3.4.1.1 Fenomeni elettrici
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (da qualsiasi motivo determinati) agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici al servizio del fabbricato assicurato.
La Società non indennizza i danni:
• causati da usure o da carenza di manutenzione;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
• dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/ o fornitore delle cose assicurate;
• a lampade, valvole, resistenze.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.4.1.2 Furto o guasti di fissi ed infissi
La Società si obbliga a indennizzare i danni di furto di fissi ed infissi di proprietà compresi quelli di uso comune, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.4.1.3 Perdita delle pigioni
La Società si obbliga a indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato da eventi per i quali é prestata l’assicurazione, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
I locali occupati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Art. 3.4.1.4 Rimpiazzo combustibile
La Società si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile impiegato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento condominiali, in caso di perdita a seguito di guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia.
Art. 3.4.1.5 Onorari a periti
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle “Norme che regolano i Sinistri”.
Art. 3.4.1.6 Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese di riprogettazione del fabbricato (sempre che l’importo delle parcelle non eccedano quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo), nonché i costi ed oneri, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ma escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro.
Art. 3.4.2 Eventi speciali
La Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della somma assicurata per il Fabbricato, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato stesso causati da:
Art. 3.4.2.1 Eventi socio-politici
1) Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse.
2) Persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
Fermo quanto previsto all’Art. 3.8 “Esclusioni”, la Società non risponde dei danni:
• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento;
• imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/ o elaborazione del sistema informativo e/ o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
• di imbrattamento;
• di cui al precedente punto 2) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.
Art. 3.4.2.2 Eventi atmosferici
1) Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati e non.
2) Bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana a parti del fabbricato assicurato, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
Fermo quanto previsto all’Art. 3.8 “Esclusioni”, la Società non risponde dei danni: causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
• sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;
• valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
subiti da:
• insegne, antenne, cavi aerei, camini, ciminiere, serramenti in genere, tende ed installazioni esterne in genere, salvo serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• tettoie, vetrate e lucernari in genere;
• lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
• recinzioni, cancelli, alberi, cespugli e coltivazioni in genere;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
• capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica.
Art. 3.4.2.3 Estensione danni ad enti all’aperto
Trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare, a:
• cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati.
La presente garanzia è prestata a parziale deroga della garanzia “Eventi atmosferici” di cui all’Art. 3.4.2.2 e se la stessa è operante.
Art. 3.4.2.4 Xxxxx da grandine
Grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento. La presente garanzia è prestata a parziale deroga della garanzia “Eventi atmosferici” di cui all’Art. 3.4.2.2 e se la stessa è operante.
Art. 3.4.2.5 Sovraccarico di neve sui tetti
Sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo totale o parziale del fabbricato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero a parti del fabbricato stesso.
Fermo quanto previsto all’Art. 3.8 “Esclusioni”, la Società non risponde dei danni:
• ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché a quanto in essi contenuto;
• causati da valanghe o slavine;
• causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
• subiti dai fabbricati in costruzione od in corso di ristrutturazione (a meno che quest’ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro), nonché a quanto in essi contenuto;
• subiti dai capannoni pressostatici, tensiostatici e dal loro contenuto;
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve, fermo restando l’esclusione per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali.
Art. 3.4.2.6 Imbrattamento
Imbrattamento e deturpamento delle pareti perimetrali esterne.
La presente garanzia è prestata a parziale deroga della garanzia “Eventi socio-politici” di cui all’Art. 3.4.2.1 e se la stessa è operante.
Art. 3.4.2.7 Ordigni esplosivi
Esplosione o scoppio di ordigni esplosivi verificatisi a seguito di eventi diversi da quelli previsti all’Art. 3.2 “Oggetto dell’assicurazione-Garanzia base”.
Art. 3.4.2.8 Guasti da ladri al fabbricato
Guasti o rotture causati al fabbricato dai ladri in occasione di furto o rapina, esclusi fissi, infissi e serramenti in genere assicurati a norma dell’Art. 3.4.1.2 “Furto o guasti di fissi ed infissi”.
Art. 3.4.3 Acqua condotta
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali subiti dal fabbricato direttamente causati da spargimento di acqua, anche piovana, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o comunque posti al servizio dello stesso.
La Società non risponde dei danni:
• derivanti da umidità, stillicidio, gelo;
• derivanti da traboccamenti o rigurgito di fogne;
• derivanti da occlusione di grondaie o pluviali;
• derivanti da agenti atmosferici in genere comprese infiltrazioni di acqua piovana;
• provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
• derivanti da corrosione od usura. Sono inoltre escluse le spese:
• sostenute per ricercare il guasto;
• sostenute per riparare il guasto o sostituire le tubazioni, condutture, impianti o parti di essi.
Art. 3.4.4 Danni da acqua
Art. 3.4.4.1 Ricerca e riparazione del guasto – Tubazioni del gas
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.4.3. “Acqua condotta”, la garanzia è estesa alle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi di pertinenza del Fabbricato al solo scopo
di eliminare la rottura od il guasto od occlusione che ha originato lo spargimento dell’acqua, nonché quelle per demolire e\o ripristinare le parti murarie.
La garanzia è operante a condizione che le spese suddette siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia di cui all’Art. 3.4.3 “Acqua condotta” o delle garanzie 3.4.4.2 “Xxxxxxxxx, rigurgiti e occlusioni” e\o 3.4.4.3 “Gelo” , ovvero a sinistro risarcibile ai sensi della garanzia RCT, se prestata.
La garanzia è operante anche per riparare o sostituire le tubazioni del gas a servizio del fabbricato assicurato, in caso di dispersione del gas stesso dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Sono escluse le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni esterne interrate e relativi raccordi.
La presente garanzia è prestata previa applicazione della franchigia indicata all’Art. 3.7 “Limiti di indennizzo - Franchigie” per “danni da acqua in genere”. Tale franchigia verrà applicata una sola volta se il sinistro ha interessato entrambe le garanzie di cui agli Artt. 3.4.3 “Acqua condotta” e 3.4.4.1. “Ricerca e riparazione del guasto - Tubazioni del gas”.
Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero più reperibili i materiali di rivestimento dei pavimenti e/o delle pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società indennizzerà a titolo di “mancata rispondenza del materiale” un supplemento di indennizzo forfetario, pari al 20% dell’importo del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo il massimo di indennizzo previsto per l’assicurazione “Ricerca e riparazione del guasto – Tubazioni del gas”.
Art. 3.4.4.2 Xxxxxxxxx, rigurgiti e occlusioni
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.4.3. “Acqua condotta”, la garanzia è estesa anche ai danni direttamente causati al Fabbricato da spargimento di acqua a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione,rigurgito di condutture, grondaie, serbatoi, fognature ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza del fabbricato;
Fermo quanto disposto all’Art. 3.8 “Esclusioni”, per la presente garanzia sono inoltre esclusi i danni:
a) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica non di pertinenza del fabbricato;
b) verificatisi a seguito di accumulo, raccolta e deflusso dell’acqua piovana per cause diverse da quelle sopra descritte
Art. 3.4.4.3 Gelo
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.4.3. “Acqua condotta”, la garanzia è estesa anche ai danni direttamente causati al Fabbricato da spargimento d’acqua derivante da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o condutture in genere di pertinenza del Fabbricato stesso.
Fermo quanto disposto all’Art. 3.8 “Esclusioni”, per la presente garanzia sono inoltre esclusi i danni causati da condutture installate all’esterno del Fabbricato o da tubazioni interrate, nonché i danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l’impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Art. 3.4.5 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/ o affine se con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
Art. 3.5 Condizioni particolari
(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)
- Per CP si intende Condizione Particolare -
Art. 3.5.1 Garanzia limitata per il fabbricato (CP5)
A parziale deroga dell’Art. 3.2 “Oggetto dell’assicurazione – garanzia base”, l’assicurazione per il “Fabbricato” indicato in polizza si intende limitata alle sole garanzie di cui alle lett. a) “Incendio”, b) ”Azione del fulmine”, c) “Esplosione e scoppio”, d) implosione, ed alla garanzia di cui all’Art. 3.4.2.1 “Eventi socio-politici”.
Art. 3.5.2 Franchigia su tutte le garanzie Incendio operanti (CP6)
Tutte le garanzie operanti, sono prestate con la franchigia espressa sulla Scheda di polizza per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/ o franchigie di ammontare inferiore all’importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione della franchigia suddetta.
La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/ o franchigie di ammontare superiore.
Art. 3.5.3 Estensione per “tolleranza caratteristiche costruttive” (CP7)
A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 3.1 “Premessa”, si dà e si prende atto che il fabbricato assicurato ha pareti esterne e/o copertura del tetto in materiali combustibili nella misura rispettivamente non superiore al 25% del totale.
Art. 3.5.4 Estensione per garanzia “terrorismo e sabotaggio” (CP8)
Ad integrazione della garanzia complementare “Eventi socio-politici” di cui all’Art. 3.4.2.1 lett. a) e sempre che la stessa sia operante, la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.
Xxxxx quanto escluso allo stesso Art. 3.4.2.1, la Società non risponde dei danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/ o biologiche e/ o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Art. 3.5.5 Estensione per garanzia “ricerca del guasto” a tubi interrati (CP9)
La garanzia “Ricerca e riparazione del guasto – Tubazioni del gas” di cui all’Art. 3.4.4.1 viene estesa, a parziale deroga di quanto ivi previsto, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato assicurato, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale allo stesso Fabbricato assicurato.
Art. 3.5.6 Estensione per somma assicurata garanzia “fenomeni elettrici” (CP10)
La somma assicurata di cui all’Art. 3.4.1.1 “Fenomeni elettrici”, si intende incrementata, per sinistro e per anno assicurativo, dell’ulteriore somma assicurata espressamente con la presente “Condizione particolare”.
Art. 3.5.7 Fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione o vuoto ed inoccupato (CP11)
Le condizioni di copertura sono state convenute sulla specifica dichiarazione del Contraente che il Fabbricato assicurato è in “corso di costruzione” od in “corso di ristrutturazione con manutenzione straordinaria” o che è “vuoto ed inoccupato”.
Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società nonché a pagare l’aumento di premio, se dovuto, in conformità a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio per i suddetti fabbricati. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 3.6 Forma dell’assicurazione
L’assicurazione é prestata nella forma a “Valore intero” sulla base delle somme assicurate riferite al “Valore a nuovo” del Fabbricato ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7.16 “Assicurazione parziale – regola proporzionale”.
Art. 3.7 Limiti di indennizzo – Franchigie
Fermo quanto previsto all’Art. 7.7 “Limite massimo d’indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri” l’assicurazione è prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie.
Partite o Garanzie | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti |
Garanzia Base Urto di veicoli stradali Spese di demolizione e sgombero | 100% della somma assicurata Limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 10% dell’indennizzo, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e/ o anno assicurativo | ==== |
Estensioni di garanzia Fenomeni elettrici Furto o guasti di fissi ed infissi Perdita delle pigioni Rimpiazzo del combustibile Onorari a periti Spese di riprogettazione – oneri di urbanizzazione | 3% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 3% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Limite del 15% del valore di competenza di ciascuna unità immobiliare danneggiata Limite di € 2.500,00 per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per sinistro Limite del 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per sinistro | Franchigia € 200,00 ==== ==== ==== ==== ==== |
Eventi speciali Eventi socio-politici Eventi atmosferici Estensione danni enti all’aperto Danni da grandine Sovraccarico di neve Ordigni esplosivi Guasti da ladri al Fabbricato | Limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Limite di € 5.000,00 per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 50% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite di € 3.000,00 per sinistro e/ o anno assicurativo | Scoperto del 10% con minimo di € 250,00 ==== ==== |
Imbrattamento | Limite di € 1.000,00 per sinistro e di € 1.500,00 per anno assicurativo | Scoperto del 10% con minimo di € 500,00 |
Acqua Condotta e Danni da acqua Acqua condotta Ricerca e riparazione del guasto- Tubazioni del gas Trabocchi, rigurgiti, occlusioni Gelo | 10% della somma assicurata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 3% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e di € 20.000,00 per anno assicurativo 3% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 3% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia €200,00 |
Terrorismo e sabotaggio | Limite del 50% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo | Scoperto del 10% con minimo di € 250,00 |
Ricorso Terzi | Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: limite del 10% del massimale | ==== |
Art. 3.8 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia aggiuntiva 3.4.2.1 “Eventi socio-politici”;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;
d) cagionati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni, inondazioni ed allagamenti, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate;
f) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate; salvo quanto previsto, qualora operanti, dalle garanzie 3.4.2.2 “Eventi atmosferici” e 3.4.2.3 “Grandine”;
g) causati da sovraccarico di neve salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia 3.4.2.4 “Sovraccarico di neve sui tetti”;
h) alle macchine ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento é determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, salvo quanto previsto, qualora operante, dalla Estensione di garanzia 3.4.1.3 “Perdita delle pigioni”, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
j) causati da ritardi nel ripristino del Fabbricato assicurato dovuti a cause eccezionali;
k) a quadri, dipinti, affreschi, mosaici e statue aventi valore artistico, d’affezione e/ o d’antiquariato;
l) causati da crollo e/ o cedimento strutturale del fabbricato;
m) da muffe;
n) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.
Art. 3.9 Facoltà di recesso
Art. 3.9.1 Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio di cui all’Art.
3.5.4 “Estensione per garanzia terrorismo e sabotaggio” e se la garanzia è operante, le parti si riservano la facoltà di recedere da detti atti assicurati in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In questo caso la Società rimborserà il premio imponibile pagato e non goduto previsto per detta garanzia.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CRISTALLI
Art. 4.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, fino alla concorrenza delle somme convenute, dei danni materiali e diretti subiti per la rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e policarbonato pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato assicurato, insegne condominiali non al servizio di singole unità abitative e/ o attività commerciali/ artigianali in genere.
L’assicurazione comprende la spesa relativa alla posa in opera ed è operante quando:
a) la rottura è dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi;
b) si verifica in occasione di dimostrazioni popolari, sciopero, serrata e tumulti popolari;
c) sia conseguente ad uragani, cicloni, trombe d’aria e grandine.
In ogni caso l’assicurazione é prestata a condizione che alla data di entrata in vigore dell’assicurazione le cose danneggiate fossero integre ed esenti da difetti.
Art. 4.2 Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto”.
Art. 4.3 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i condomini, gli inquilini, l'amministratore, loro parenti od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 4.4 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie
L'assicurazione è prestata nei limiti ed alle condizioni indicate sul frontespizio della Scheda di polizza.
Art. 4.5 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di traslochi, ovvero di rimozioni o riparazioni effettuate sui beni assicurati o nei locali ove gli stessi esistono;
b) da rigature, screpolature, scheggiature;
c) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, gelo;
d) determinati da crollo od assestamento del Fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
e) verificatisi in occasione di lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni o cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
f) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché a lastre che alla data di effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;
g) di natura estetica;
h) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio;
i) a lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;
j) determinati od agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato e/ o dei suoi familiari.
k) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
l) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione – “Garanzia base”
A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e nei limiti di cui all’Art. 5.8 “Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie”, delle somme che questi, nella sua qualità di proprietario del Fabbricato assicurato, sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del Fabbricato stesso. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
B) Rivalsa I.N.P.S.
L’assicurazione R.C.T. è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 5.2 Oggetto dell’assicurazione – “Garanzia estesa per il Fabbricato IN”
Oltre quanto assicurato all'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione-Garanzia base", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale convenuto e nei limiti di cui all'Art. 5.8 “Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie”, delle somme che questi sia tenuto a pagare, per i danni materiali e diretti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore delle strutture accessorie relative al Fabbricato IN assicurato quali, in via esemplificativa ma non limitativa:
a) strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica. Sono compresi i danni ai veicoli in sosta o in transito nelle aree suddette;
b) parchi e giardini, alberi di alto fusto anche in qualità di committente di lavori di potatura e abbattimento di piante così come disciplinato al successivo Art. 5.5.4 "Responsabilità Civile per la committenza dei lavori (R.C.T. committenza lavori)" e nei limiti dello stesso, nonché attrezzature sportive e per giochi, purché di pertinenza del fabbricato ma ad uso esclusivo dei condomini e loro eventuali ospiti.
L'assicurazione è operante sempreché i campi di calcio o calcetto, di tennis e/ o piscine ad uso condominiale non siano superiori a n. 3 unità e, limitatamente ai danni alle persone, dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del codice penale. Sono esclusi i danni riconducibili direttamente o indirettamente all'assenza, anche se temporanea, di personale autorizzato regolarmente abilitato ed addetto alla sorveglianza/ assistenza, nonché alla mancata o carente segnaletica.
Art. 5.3 Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un Condominio per l’intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità civile di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Art. 5.4 Garanzie complementari (sempre valide e operanti)
Art. 5.4.1 Interruzione o sospensione di attività di terzi
A parziale deroga dell’Art. 5.9 “Esclusioni” lett. e) l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 5.4.2 Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’Art. 5.9 “Esclusioni” lett. i) l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture a servizio del Fabbricato assicurato.
Art. 5.5 Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza e con indicazione del relativo premio)
Art. 5.5.1 Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) con estensione al danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.
L’assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
Art. 5.5.2 Danni da acqua a cose di terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, delle somme che questi nella sua qualità di proprietario del Fabbricato assicurato, sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti a cose di terzi derivanti da spargimenti di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del Fabbricato assicurato.
Art. 5.5.3 Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili
Premesso che l’assicurazione è stipulata da un Condominio per l’intera proprietà, la Società si obbliga, nel limite del massimale pattuito, a tenere indenni i conduttori degli appartamenti del Fabbricato assicurato adibiti esclusivamente a civile abitazione, compresi i rispettivi familiari con essi conviventi, di quanto gli stessi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, debbano corrispondere a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza della conduzione degli appartamenti stessi e dello svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni del Fabbricato delle normali attività familiari.
I conduttori delle singole unità immobiliari sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto a ciascun conduttore è il Condominio.
Sono compresi i danni da “spargimento di acqua” non dovuto a rottura degli impianti e non indennizzabile, qualora assicurato, ai sensi dell’Art. 5.5.2 “Danni da acqua”.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni conseguenti a qualsivoglia attività lavorativa.
Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti del massimale pattuito.
Art. 5.5.4 Responsabilità Civile per la committenza dei lavori (R.C.T. committenza lavori)
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla committenza di lavori edili:
a) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione.
Tale estensione di garanzia opera sempreché:
• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/ 96;
• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del codice penale.
Art. 5.5.5 Responsabilità Civile dell’Amministratore del Condominio (R.C.T. Amministratore)
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Amministratore del Condominio assicurato, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il Condominio stesso) nell'espletamento del mandato affidatogli dalla proprietà del Fabbricato assicurato nella sua qualità di Amministratore del Condominio in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dall’art. 1130 del codice civile.
La garanzia comprende:
a) le sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio assicurato per errori imputabili all’amministrazione con esclusione di quelle di qualsiasi altra natura;
b) i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non vale:
1) per i danni conseguenti a furto, rapina, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro;
2) per omissione o ritardi nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;
3) per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge;
4) per xxxxx conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori o sostituti dell'Amministratore;
5) per danni conseguenti a multe, ammende, sanzioni di natura fiscale e/ o pecuniarie in genere inflitte direttamente all’Amministratore, dovuti ad omissioni o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi;
6) per danni derivanti da trattamento di dati personali.
La garanzia è prestata a condizione che l’Amministratore risulti professionista regolarmente abilitato salvo che non sia un condomino stesso.
Qualora esista altra polizza in capo all'Amministratore per i medesimi rischi ed a contraenza del medesimo, la presente assicurazione opera in eccedenza a quanto dovuto dalla coesistente assicurazione.
Art. 5.6 Persone non considerate terzi
Ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.3 :
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) nel caso l’Assicurato non sia persona fisica;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione o pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi;
d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione;
e) le società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 5.7 Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)
- Per CP si intende Condizione Particolare -
Art. 5.7.1 Franchigia per danni a cose su tutte le garanzie R.C.T. operanti (CP12)
Limitatamente ai danni a cose, tutte le garanzie operanti sono prestate con la franchigia espressa sulla Scheda di polizza per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/ o franchigie di ammontare inferiore all’importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione della franchigia suddetta.
La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/ o franchigie di ammontare superiore.
Art. 5.7.2 Franchigia di € 5.000,00 per R.C.O. “danno biologico” (CP13)
A modifica di quanto previsto all’Art. 5.8 “Limiti di indennizzo-Scoperti- Franchigie”- R.C.O., la garanzia “danno biologico” di cui all’Art. 5.5.1 è prestata con una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro indennizzabile.
Art. 5.8 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie
L’assicurazione è prestata con i seguenti limiti e/o percentuali di indennizzo e franchigie:
Partite o Garanzie | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti |
Garanzie particolari: Interruzione o sospensione attività di terzi Inquinamento accidentale | Limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto del 10% con minimo di € 1.500,00 |
Garanzie aggiuntive: Danni da acqua Conduzione appartamenti | Limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati, il limite si intende ridotto ad € 50.000,00 Limite del 50% del massimale assicurato per la R.C.T. per ciascuna unità immobiliare | Franchigia € 200,00 |
Garanzia estesa per il Fabbricato IN | Limite di € 50.000,00 relativamente ai danni alla persona e di € 15.000,00 relativamente ai danni a cose, compresi i veicoli, per sinistro e per anno assicurativo. Per ciascun veicolo danneggiato il limite massimo per sinistro si intende stabilito in € 2.000,00 | Per danni a cose: Scoperto del 10% con minimo di € 300,00 |
Garanzia aggiuntiva: R.C.T. committenza lavori | Limite del 50% del massimale assicurato per la R.C.T. per sinistro e per anno assicurativo con xxxxxxx xxxxxxxxxx per persona danneggiata pari ad € 100.000,00 | ==== |
Garanzia aggiuntiva R.C.T. amministratore | Limite del 25% del massimale assicurato per la R.C.T. e fino all’indennizzo massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto del 10% con minimo di € 1.000,00 |
Garanzia aggiuntiva R.C.O. | Limite del 50% del massimale assicurato per la R.C.T. per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia € 2.500,00 |
Art. 5.9 Esclusioni
Dall’assicurazione sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) derivanti da spargimento d’acqua, salvo quanto previsto, qualora operanti, dalla garanzie 5.5.2 “Danni da acqua” e 5.5.3 “Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili”;
c) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
d) alle cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
e) derivanti da interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio salvo quanto previsto dalla garanzia 5.4.1 “interruzione o sospensione di attività di terzi”;
f) derivanti dall’esercizio, nel fabbricato, di industrie, commerci, arti e professioni o da attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
g) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, nonché quelli derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia 5.5.4 “R.C.T. committenza lavori”;
h) derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
i) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo salvo quanto previsto, dalla garanzia 5.4.2 “Inquinamento accidentale”;
j) conseguenti ad interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d’acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari, ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
k) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
l) a cose da incendio, esplosione e scoppio;
m) derivanti dalla proprietà o conduzione di parchi e giardini, strade private e aree scoperte, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura; salvo quanto previsto, qualora operante, la garanzia 5.2 “Garanzia estesa per il Fabbricato IN”;
n) derivanti da rigurgito di fogna;
o) conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza;
p) relativi a “responsabilità contrattuale”;
q) afferenti “perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/ o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/ o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/ o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi”;
r) direttamente o indirettamente riconducibili alla produzione e/ o uso in genere di tabacco;
s) causanti “pure” perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;
t) causanti “puri” danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche;
u) derivante dalla conduzione degli appartamenti e/ o uffici salvo quanto previsto, qualora operante, dalla garanzia 5.5.3 “Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili”;
v) derivanti da campi elettromagnetici e muffe tossiche;
w) z) derivanti da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
x) direttamente od indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendente mente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
y) derivanti da o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PER FABBRICATI IN CONDOMINIO
Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea), con sede in: Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000;
fax per invio nuove denunce di sinistro: 000.0000000;
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
Art. 6.1 Oggetto dell’assicurazione
1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel frontespizio della Scheda di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
▪ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell’art. 7.22 comma 4;
▪ le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’art. 7.22 comma 5;
▪ le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
▪ le spese di giustizia;
▪ il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
3. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 7.20 comma 3.
Art. 6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto a:
▪ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
▪ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di :
▪ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
▪ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 6.3 Estensione territoriale
La copertura assicurativa vale esclusivamente per Condomini ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di san Marino.
Condizioni Particolari di polizza “Condominio”
Art. 6.4 Prestazioni garantite – Linea Base
Le garanzie previste all’Art. 6.1 “Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate a tutela dei ditti del Condominio (art. 1117 e segg. codice civile) indicato in polizza.
Le garanzie valgono per:
▪ sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
La garanzia viene prestata all’amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
▪ sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all’amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
▪ sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00;
▪ sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;
▪ sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
▪ sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente – Assicurato.
Art. 6.5 Condizione aggiuntiva “Controversie con Condòmini Morosi”
Valida solo se acquistata in abbinamento alla Linea BASE e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo
Ad integrazione dell’Art. 6.4 “Prestazioni garantite”, si conviene che le garanzie previste all’Art. 6.1 “Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.) per:
▪ sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00.
Art. 6.6 Condizione aggiuntiva “Pacchetto Sicurezza”
Valida solo se acquistata in abbinamento alla Linea BASE e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo
D.Lgs. 626/94 e X.Xxx. 494/96 per come recepite ed aggiornate dal Testo unico D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro
Le garanzie previste all’Art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di assicurazione vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:
• Responsabile dei lavori;
• Coordinatore per la progettazione;
• Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Committenza Lavori
Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96.
Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. 626/94, a tutela dei diritti dei propri:
• Legali Rappresentanti;
• Dirigenti;
• Preposti;
• Medico Competente;
• Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
• Lavoratori Dipendenti.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94
- D.Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:
• sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
• sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 codice penale);
• proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/ impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
Art. 6.7 Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
i) per controversie tra Assicurati;
l) per controversie contro Arag e/ o HDI Assicurazioni.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Sinistri relativi a tutte le Sezioni
Art. 7.1 Franchigie
Gli indennizzi verranno corrisposti detraendo dagli stessi l’importo delle franchigie indicate sul frontespizio di polizza o nel libretto delle Condizioni Generali di assicurazione.
Art. 7.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore eventualmente insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/ o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Sinistri relativi alle sezioni “Incendio” e “Cristalli”
Art. 7.3 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli é possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del codice civile;
b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 7.4 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 7.5 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.6 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 7.3 “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 7.9 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 7.5 “Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 7.7 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, in nessun caso la Società può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/ o scoperti eventuali.
Art. 7.8 Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al “Valore a nuovo” del fabbricato escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione é stipulata per una sola parte del condominio, essa copre anche le relative parti di proprietà comune.
Art. 7.9 Somme assicurate per unità immobiliare e fabbricato unifamiliare
Se l'assicurazione riguarda un'unità immobiliare o un singolo fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare l'evento garantito “furto e guasti di fissi ed infissi” di cui all'Art. 3.4.1.2 di cui alla sezione Incendio e l'assicurazione di cui sezione Cristalli, se prestata, riguardano soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.
Art. 7.10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art. 7.10.1 Incendio fabbricato
Premesso che:
1) il “Valore a nuovo” del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato stesso, escludendo soltanto il valore dell’area;
2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
l’ammontare del danno sarà determinato come segue:
3) si stima:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a “Valore a nuovo” non esistesse, secondo quanto indicato al precedente punto 2);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “Valore a nuovo”;
4) il supplemento di indennità di cui sopra qualora la somma assicurata del fabbricato risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “Valore a nuovo”, é dato dall’intero ammontare del supplemento stesso;
b) inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “Assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
5) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata con le assicurazioni stesse;
6) in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per il fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore stimato come al precedente punto 2);
7) il pagamento del supplemento é subordinato alla ricostruzione ed avverrà, ogni sei mesi e sino alla concorrenza del supplemento, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall’Assicurato, purché l’inizio dei lavori avvenga, salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato, entro dodici mesi dalla data di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
8) la ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche in area diversa del territorio nazionale, purché di proprietà dell’Assicurato, se non ne derivi aggravio per l’assicuratore;
9) nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte dell’indennizzo verrà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che sulla stessa area sia stata effettuata la ricostruzione o la riparazione, sempre che la stessa sia stata effettuata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.
Art. 7.10.2 Cristalli
Si stima la spesa necessaria per l’integrale rimpiazzo delle lastre con altre dello stesso tipo.
L’ammontare del danno si determina deducendo il valore dei residui dalla stima di cui al punto precedente.
Art. 7.11 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e determinato l’ammontare del danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro i 30 giorni successivi a quello nel quale le sia pervenuta la necessaria documentazione e ne abbia riscontrata la regolarità, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari, ove sia stata aperta una procedura giudiziaria, non si evidenzi alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.8 lett. d) e 4.5 lett. j) “Esclusioni”.
Sinistri relativi alla sezione “Responsabilità Civile”
Art. 7.12 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 7.13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato é tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 7.14 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento
Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta é considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 7.15 Tolleranza del numero degli addetti
Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile Operai” è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa.
Art. 7.16 Assicurazione parziale – Regola proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme di cui al precedente Art. 7.9 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulti che il valore del Fabbricato (in base al quale sono stati calcolati i premi relativi alle assicurazioni “Incendio e rischi accessori” e “Responsabilità Civile”), eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata,
maggiorata del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato alla partita “incendio fabbricato” e quello al momento del sinistro.
Art. 7.17 Tolleranza del numero degli appartamenti – Regola proporzionale
Il premio dell’assicurazione Responsabilità Civile relativo alla “Conduzione di appartamenti”, di cui all’Art. 5.5.4, è determinato in base al numero degli appartamenti dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza ed espressamente riportato sulla Scheda di polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell’indennizzo della tolleranza concessa.
Art. 7.18 Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite sino ad un massimo di € 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’importo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse; trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei valori al momento della richiesta.
Sinistri relativi alla sezione “Tutela Legale”
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
Art. 7.19 Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell’Art. 7.20 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 7.20 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/ o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad Arag contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.
Art. 7.21 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 7.22 Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag.
6. La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 7.23 Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 7.24 Insorgenza del caso assicurativo - “Pacchetto Sicurezza”
A parziale deroga dell’Art. 7.19 - Insorgenza del caso assicurativo, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al “Pacchetto Sicurezza”, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/ o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/ o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/ o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/ qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Sinistri relativi a tutte le assicurazioni
Art. 7.25 Indicazioni generali
In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando é avvenuto il fatto o da quando se ne é avuta la possibilità.
È comunque necessario indicare:
• numero di polizza;
• generalità del Contraente;
• generalità dell’Assicurato;
• generalità dei danneggiati;
• data e ora del sinistro;
• circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).
Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all’espletamento della pratica.
Art. 7.26 Assicurazione “Incendio”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• precisare il tipo di sinistro avvenuto ed i danni subiti sia dalle cose assicurate, sia da altre cose non assicurate;
• indicare i tipi di interventi ed i mezzi che si sono resi necessari per limitare i danni (intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia o di altre autorità, ecc.);
• tenere a disposizione della Società le tracce ed i residui del sinistro occorso;
• completare eventualmente la denuncia con la documentazione delle spese sostenute per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro nonché le altre spese per le quali è assicurato il rimborso.
Art. 7.27 Assicurazione “Cristalli”
Seguire quanto indicato precedentemente per incendio e rischi accessori.
Art. 7.28 Assicurazione “Responsabilità Civile”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato;
• inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione.
Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società:
• non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione;
• non trattare con i danneggiati;
• non concordare l’ammontare del danno;
• non pagare somme a titolo di risarcimento.
Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l’Assicurato riceva “avvisi di garanzia” o altre comunicazioni giudiziarie:
• trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l’interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società).
Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all’Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società:
• rilasciare mandato al legale designato dalla Società;
• trasmettere tempestivamente l’originale dell’atto di citazione, con la relativa delega;
• fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa.
Art. 7.29 Legenda (riferita all’esempio di denuncia di sinistro)
(1)
• Incendio
• Esplosione
• Scoppio
• Eventi speciali (socio-politici, atmosferici, sovraccarico di neve sui tetti, imbrattamento, ordigni esplosivi)
• Acqua condotta
• Ricerca e riparazione del guasto
• Cristalli
• Responsabilità civile verso terzi
• Responsabilità civile per danni da acqua condotta
• Responsabilità civile per danni da incendio
• Pertinenze
• Conduzione appartamenti
(2)
• Indicare la data certa o presunta in cui si é verificato il sinistro
(3)
• Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.
(4)
• Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le parti.
Art. 7.30 Esempio di denuncia di Xxxxxxxx
Mittente:
Cognome e Nome Indirizzo
C.A.P. Località Provincia
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A.
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: denuncia di sinistro
Il/la sottoscritto/a , nato/a a _ in data _ di professione
con domicilio tel. Assicurato/a con polizza n.
denuncia di sinistro di
(1)
con/senza danni a Terzi verificatosi alle ore del _ (2)
nell’immobile ubicato in Via con presumibile importo di danno di euro
(3)
(4)
Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito: per fissare un appuntamento si può rivolgere
al Sig. tel.
Si allega (ove necessario):
□ preventivi o fatture per riparazioni;
□ attestato denuncia Autorità Giudiziaria;
□ descrizione particolareggiata del sinistro;
□ altro (specificare)
Luogo e data _
Firma
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
DI PARTICOLARE RILEVANZA PER CONTRAENTE ED ASSICURATO
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
[I]. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
[II]. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391, 1932).
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.