ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO
Municipio Roma VI delle Torri
Unità Organizzativa Tecnica
Prot. CH 60958 del 13/05/2015
DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico così come definito dall’art. 59, comma quarto del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi occorrenti, nel periodo di validità dell’accordo a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade e sulle infrastrutture stradali presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri per il triennio 2015 - 2017.
In relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni afferenti i lavori, ed eventuali forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi singoli ordinativi, redatti nella forma di scrittura privata non autenticata e debitamente controfirmati per accettazione da parte del rappresentante dell’impresa aggiudicataria, che andranno a far parte integrante del contratto dell’accordo quadro e saranno oggetto di registrazione in caso di uso e, cioè, solo quando ci sarà contestazione per la esecuzione delle disciplinate lavorazioni.
Il presente accordo quadro stabilisce:
− la tipologia di prestazioni affidabili;
− la durata dell’accordo quadro;
− il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’accordo quadro;
Le prestazioni affidabili, in base all’accordo quadro a stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nelle del Municipio Roma VI delle Torri.. L’accordo quadro si
estende automaticamente anche alle strade che dovessero entrare a far parte del patrimonio del municipio, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l’impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Le lavorazioni consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti applicativi.
Con il presente schema di accordo quadro la stazione appaltante affida all’esecutore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica delle strade ricadenti nel Municipio.
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni sia afferenti i lavori a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Nell’accordo quadro si intendono incluse indicativamente e salvo una più compiuta e puntuale descrizione tutte le attività di manutenzione ordinaria inerenti il territorio di competenza.
Le attività da espletare nell’ambito del presente accordo quadro, sono sommariamente individuate nell’ art. 6 (Manutenzione Ordinaria).
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno affidati entro il limite massimo di importo stabilito ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.
L’aggiudicazione dell’accordo quadro in parola, dovrà essere espletato ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs 163/2006 mediante offerta con l’unico ribasso percentuale sui prezzi unitari.
L'impresa nella formulazione della propria offerta dovrà tener presente di tutti gli oneri e obblighi contenuti nelle categorie di lavorazione, nel presente disciplinare di appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere sulla successiva esecuzione dei necessari lavori sulla viabilità urbana.
ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro fino all’esaurimento dell’importo disponibile e, comunque al massimo, sino al 30 giugno 2017.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo venga raggiunto in un termine inferiore.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la stazione appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse
economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.
ART. 3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l’importo massimo delle lavorazioni e dei servizi che potranno essere affidati, per il triennio 2015 - 2017 sulla base dell’Accordo Quadro a stipulare è definito in €. 195.039,88 al netto dell’IVA a norma di legge e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per un importo complessivo di € 237.948,66 ( IVA compresa ).
Al solo fine di poter espletare le procedure di scelta ed assegnazione dell’accordo, vista l’impossibilità di determinare anticipatamente le quantità delle singole lavorazioni e servizi e, di conseguenza, i costi relativamente alla manodopera e agli oneri per la sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta, si evidenzia di seguito il quadro economico di riferimento redatto sulla base di analoghe esperienze pregresse.
L’incidenza degli oneri della sicurezza è stata stimata al 6,75 % dell’importo totale dei lavori e dei servizi pari ad € 13.137,24, in base ad esperienze analoghe pregresse.
QUADRO ECONOMICO | ||||||
Voce | Importo | IVA 22% | TOTALE | |||
Lavori a base d’asta | € | 181.902,64 | € | 40.018,58 | € | 221.921,22 |
Oneri relativi la sicurezza | € | 13.137,24 | € | 2.890,20 | € | 16.027,44 |
Totale lavori | € | 195.039,89 | € | 42.908,77 | € 237.948,66 |
Categoria Generale OS 10 prevalente (Classifica I) | Importo | € 181.902,64 |
Oneri per la sicurezza | Importo | € 13.137,24 |
Torna l'importo lavori | Importo | € 195.039,89 |
In relazione ai lavori la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS 10 per la classifica rapportata all’importo lavori.
Il valore del precedente quadro economico indica l’importo presunto complessivo dei lavori che si intende affidare con l’accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base del presente accordo quadro medesimo.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.
Le prestazioni complessivamente oggetto dell’accordo quadro relative ai lavori, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso
d’asta, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
Il valore dell’accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell’importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
Ciascun affidamento di lavori non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di stima dei lavori specifici ad affidarsi.
ART. 4 CONTRATTI APPLICATIVI
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi (ordinativi), nonché essere riferiti a limitati periodi temporali, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
L’Amministrazione si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che l’impresa possa pretendere alcunchè.
Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta la esecuzione di urgenza dalla Direzione Lavori o dal Comando dei VV.UU., dovranno eseguirsi, anche su disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc. …, in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicatrice dell’accordo debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco di riferimento.
Questi ultimi interventi devono essere accertati dalla stazione appaltante con successiva disposizione di servizio all’impresa aggiudicataria dell’accordo.
Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo sotto forma di ordinativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
− l’oggetto degli interventi da eseguire;
− la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera e/o la descrizione del servizio;
− le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
− i luoghi presunti interessati dagli interventi;
− l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori, ai servizi e alla sicurezza;
− il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
− i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
− i documenti eventualmente previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza e il D.U.V.R.I.);
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle,
a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’accordo quadro.
L’esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 5 PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente accordo quadro è costituito dalle strade ed aree pubbliche e private aperte al pubblico passaggio esistenti all’interno del Municipio Roma VI delle Torri, non oggetto di altri contratti di manutenzione, di cui all’elenco allegato, relativamente alla:
− sede stradale e relative pertinenze;
− sedi carrabili;
− marciapiedi in materiali lapidei e in conglomerati bituminosi, se di proprietà pubblica o interessati dal passaggio pubblico;
− segnaletica verticale ed orizzontale;
− parapedonali, new jersey;
−
In ogni caso la direzione lavori ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato anche in zone fuori dei confini del presente appalto e/o su aree non in consegna per la manutenzione.
L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere, in qualsiasi momento, altre superfici di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, oltre a quelle già comprese nel presente appalto, oppure di escludere dall'appalto stesso strade ed accessori che vi siano già consegnate, senza che il compenso stabilito per le opere e gli altri oneri del presente contratto, abbia a subire aumenti o diminuzioni, purché la variazione dell’ammontare totale del patrimonio affidato non superi complessivamente, sia in positivo che in negativo, il 10% della superficie originariamente prevista nell’appalto.
Le aggiunte e le esclusioni di superficie saranno comunicate all'Impresa mediante appositi ordini di servizio impartiti dalla direzione lavori, vistati dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 152, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
Gli interventi cui si riferisce il presente accordo quadro possono interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente negli elenchi prezzi inerente ai lavori per la manutenzione ordinaria della segnaletica sulle strade e sulle infrastrutture stradali.
Fanno parte della Manutenzione Ordinaria anche tutti gli interventi di ripristino non aventi carattere d'urgenza, che devono, comunque essere ordinati dalla direzione lavori, quali, ad esempio:
1) sistemazione puntuali o estese di percorsi protetti con parapedonali;
2) posa in opera di new jersey per realizzazione di discipline di traffico provvisorie;
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3) posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza di centri attrattori quali ASL, Centri Anziani, luoghi di culto, scuole, centri commerciali, ecc.
Sono escluse le attività di ripristino su chiusini e manufatti delle Aziende di XX.XX. nel sottosuolo per i quali l'Appaltatore, ove riscontrasse eventuali difetti che possono arrecare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale sulle strade in consegna ha comunque l'obbligo di mettere in sicurezza l'area e di segnalare il pericolo adeguatamente.
L'Appaltatore dovrà poi immediatamente segnalare il difetto alla Centrale Operativa dell'Azienda XX.XX. proprietaria del manufatto comunicando il luogo del dissesto.
Nel caso di mancato intervento, la Direzione dei Lavori si riserva di ordinare, dopo 15 (quindici) giorni dall'attivazione della procedura di segnalazione all'Azienda, all'Appaltatore medesimo il ripristino con comunicazione preventiva alla direzione lavori della data dell'intervento e del relativo importo presunto.
L’appaltatore deve essere in possesso della necessaria autorizzazione per nolo mezzi per discarica. L’esecutore dovrà essere in grado di predisporre più cantieri autonomi e indipendenti contemporaneamente anche distanti fra di loro nell’ambito dell’area data in consegna.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati dalla direzione lavori.
ART. 7 PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEGLI STESSI
Ai sensi dell’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 i materiali devono corrispondere alle prescrizioni dell’accordo quadro secondo le indicazioni tecniche riportate nel relativo capitolato speciale d’appalto ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal relativo capitolato speciale d’appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuale trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta di ROMA CAPITALE l'esecutore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e 164 del
D.P.R. n. 207/2010.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal relativo capitolato speciale d’appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell’appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
ART. 8 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, in relazione a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d’appalto o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Se l'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario l'esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.
ART. 8-BIS RESPONSABILE DELL’ACCORDO
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare a ROMA CAPITALE le generalità del “Responsabile dell’accordo” e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Il “Responsabile dell’accordo” rivestirà l’incarico di rappresentante dell’aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori di ROMA CAPITALE le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.
ART. 9 CAUZIONE PROVVISORIA
All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’accordo quadro.
ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.., l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente schema di accordo quadro.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
A norma dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 113, comma terzo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.
Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art.129, comma 1 del D.Lgs.n.163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l’esecutore è obbligato a stipulare, conseguentemente al presente accordo quadro le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo non inferiore all'importo del contratto conseguente al presente accordo quadro;
- una polizza assicurativa, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del primo contratto applicativo e/o ordinativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto applicativo per volontà dell’aggiudicatario.
ART. 12 GARANZIA ASSICURATIVA AGGIUNTIVA RELATIVA A DIFETTO DI MANUTENZIONE PREVISTI IN APPALTO.
È onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo, l'accensione di specifica garanzia aggiuntiva di assicurazione che copra la stazione appaltante per i sinistri occorsi a terzi a causa di stati di pericolo sulle aree in consegna, conseguenti a difetto di manutenzione previsti in appalto a cura dell'impresa appaltatrice.
Assicurazione che contempli l’obbligo della Manleva da parte dell’Impresa nell’intervento nel giudizio sia dell’Amministrazione Comunale che del Direttore Lavori, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, con l’obbligo altresì all’adesione alla procedura conciliativa.
Il massimale non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (un milione) e la franchigia non potrà essere superiore a € 2.500,00 per sinistro.
È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di intervenire nel giudizio nei confronti di ROMA CAPITALE per la manleva ed altresì l'obbligo all'adesione alla procedura conciliativa.
Le garanzie aggiuntive regolate dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell’art. 137, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 parte integrante del contratto anche se non materialmente allegate.
Le Polizze di cui ai precedenti commi e articoli dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e coprire l’intero periodo di validità dell’ accordo quadro e fino al completamento della consegna delle opere dell’ultimo contratto applicativo; dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato ed essere esibite all’appaltante prima dell’inizio dei lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
L'impresa appaltatrice, ove non provveda il fidejussore con l’apposita garanzia assicurativa, si obbliga a garantire e sollevare ROMA CAPITALE da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (mancata manutenzione) o colpa dell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell’affidamento dei contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro.
ART. 13 CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO
Su richiesta della direzione lavori, in relazione ad ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, all’esecutore, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun contratto applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo, che, in relazione alle specifiche lavorazioni affidate specifichi, ove possibile, ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate nel programma indicativo della stazione appaltante.
La direzione dei lavori d’intesa con il responsabile unico del procedimento comunicherà all'esecutore l'esito dell'esame della proposta di programma operativo; qualora questo non abbia conseguito l'approvazione, l'esecutore predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla direzione dei lavori previa intesa con il responsabile unico del procedimento.
La proposta approvata dalla direzione dei lavori sarà impegnativa per l'esecutore, che rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordato ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla direzione dei lavori.
ART. 14 PIANI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) DELL’ACCORDO QUADRO
Poiché gli interventi ad affidare con i vari ordinativi, generalmente, riguarderanno limitate entità di lavorazione e non dovranno interferire con altri interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, è fatto obbligo all’aggiudicatario dell’accordo quadro di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle lavorazioni, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
Tale piano dovrà tenersi dall’impresa presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel xxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xx verifichi la presenza di pluralità di imprese sarà redatto dal coordinatore della sicurezza, all’uopo individuato, il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. In questo caso le imprese che effettueranno le lavorazioni sono obbligate a presentare il proprio POS nel rispetto del redatto PSC.
Il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi, nonché il D.U.V.R.I. , ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.., formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati ai sensi dell’art. 137, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro nonché al D.U.V.R.I. loro trasmessi dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.
Una copia di tutti i Piani di Sicurezza e del D.U.V.R.I., conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante, sarà mantenuta presso il direttore dei lavori per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
ART. 15 DIREZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.
Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Capitolato.
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto negli atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
In caso di ATI l’appaltatore è tenuto ad attenersi a quanto dichiarato nel programma circa le quote di partecipazione delle singole imprese.
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art. 152 del Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.
L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 29 punto 2
L'Appaltatore e' obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita' ed adeguato anche numericamente alle necessita'.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
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L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc.
I lavori si svolgeranno generalmente nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
L'Appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n° 22/97 e s.m.i. e conseguente alla produzione dei rifiuti così come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, xxx comprese le rimozioni dei vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel contratto d'appalto.
A tal fine l'Appaltatore prima della maturazione di ogni stato avanzamento lavori ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulti l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti durante l'esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non abbia ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente. È vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree di pertinenza del Committente.
Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.
Il Committente provvederà al recupero degli importi anticipati a titolo di indennità per occupazione temporanea delle aree del cantiere, per la viabilità di servizio dei cantieri, per aree di sistemazione materiali, del corrispettivo maturato dall'Appaltatore secondo modalità decise dalla Direzione dei Lavori.
Qualora l'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto o in parte, delle aree individuate e previste dal Committente per la cantierabilità dell'opera di cui al comma precedente, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando l'obbligo di detenere tutte le autorizzazioni e di rispettare tutte le prescrizioni secondo la normativa vigente.
Tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
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In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o
G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro,si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di appalto.
ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula del presente accordo quadro, il responsabile unico del procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell’articolo 154 del D.P.R. n. 207/2010 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
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Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
ART. 17 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Ai sensi dell’art. 158 del D.P.R. n. 207/2010, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010, l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro,nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
ART. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei singoli lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza dell’ultimo contratto applicativo dell’accordo quadro , si darà atto, mediante “certificato di ultimazione lavori generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.
ART. 19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nell’accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara. Tale elenco prezzi è costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013 e, in carenza, dell’elenco prezzi speciali.
Le modalità di misurazione saranno quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 20 SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, solo ed esclusivamente con riferimento ai lavori, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può
provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:
1) che l’aggiudicatario dell’accordo quadro, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
Ai sensi dell’art.118, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti applicativi in corso conseguenti al presente accordo quadro, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13.
L'Appaltatore e' tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.
L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio comunale sugli appalti, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’attestazione della qualificazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore. L’Appaltatore e tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) prima dell’inizio dei lavori e presentarle all’approvazione del coordinatore per la sicurezza.
ART. 21 VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, nelle fattispecie previste dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno valutate con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d’intesa con il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.163 del D.P.R. n. 207/2010.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell’importo del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.
Ai sensi dell’articolo 132, comma 3, primo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto individuate nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, e che non comportino un aumento dell’importo del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (“presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”) la descrizione del responsabile unico del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la stazione appaltante durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente al presente accordo quadro, aumentato dell’importo
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degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs n. 163/2006.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.
ART. 22 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n. 207/2010 nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto non inferiori a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.
Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria. L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro negativo per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’esecutore con l’elenco di tutti i subcontratti relativi al singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro per il presente lotto, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’esecutore.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’esecutore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.. Ai sensi dell’ art. 142,comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 l’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Il CIG e il CUP, ove presenti, saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni S.A.L.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 136/2010.
ART. 23 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE
Oltre agli oneri afferenti il “Responsabile dell’accordo” di cui all’art. 8-BIS, l'esecutore, sono a carico dell'esecutore in considerazione dell’entità e dimensione dei lavori, delle relative forniture i seguenti oneri e obblighi:
- di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla direzione lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.
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- di fornire e posizionare la segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico;
- di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali;
- di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso;
- comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori conseguente al presente accordo quadro, con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni.
Sono altresì a carico dell’esecutore gli oneri:
- per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, guardrails, recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
- le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
L'esecutore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell’accordo quadro. Sono a carico dell'esecutore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni parte dell’accordo quadro, di cui l'esecutore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’esecutore per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
Sono inoltre a carico dell’esecutore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale e dal documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) generale di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.
Sono inoltre a carico dell’esecutore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate dall’esecutore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l’esecutore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.
L’esecutore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.n.81/2008 e s.m.i.
A norma dell’art.131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’esecutore è tenuto a consegnare, prima della consegna dei lavori il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato X.Xxx.n. 81/2008 e s.m.i.
Sono, inoltre, a carico dell’esecutore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
- nella fase prevista per la cantierizzazione l’esecutore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;
- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
- sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza e al D.U.V.R.I.;
- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del direttore lavorio di ROMA CAPITALE nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
- la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità de i lavori,per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene;
- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali, con segnaletica di cantiere per circoscrivere le zone d’intervento
- il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’esecutore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
-il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso de lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;
-il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
-il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione;
- il mettere a disposizione dei funzionari della direzione lavori, se richiesto, adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti ,utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;
-la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione od in corso di ultimazione;
- l’adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'esecutore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
-il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi e da tutte le opere provvisionali;
-denunciare a ROMA CAPITALE le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'esecutore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
-la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi l'esecutore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
-il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l'esecutore non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
- il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
-la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali.
ART. 24 CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE
In corrispondenza del raggiungimento di mesi due di attività il direttore dei lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
− numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
− non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d’appalto relativo l’accordo quadro del presente lotto;
− numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di trenta giorni;
− esiti negativi dei controlli del presente articolo;
− numero degli infortuni verificatisi nel corso di trenta giorni;
− numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dello schema di accordo quadro.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
ART. 25 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori.
La penale di cui alla lettera a) e lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al alla lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo quadro e del D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla ROMA CAPITALE a causa dei ritardi.
Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o perle incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti,in particolare del presente schema di accordo quadro, dei successivi eventuali contratti applicativi,delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori, l’esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari a Euro 500,00 per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio della direzione lavori.
Questo,fra l’altro,anche per inadempienze del tipo:
•omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;
•omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
•rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del procedimento;
•fornitura di dati insufficienti od errati;
•vestiario indecoroso del personale operativo;
•mancato rispetto delle norme di sicurezza;
•ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dal responsabile unico del procedimento;
•insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
•omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi;
•mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.
Esecuzione d’ufficio delle prestazioni afferenti i lavori.
L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti,
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o procedere all’esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’esecutore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l’esecuzione degli interventi oli conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. n. 207/2010, qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e nel limite di importo non superiore a 200.000,00 euro previsto all’articolo 125, comma 5 del D.Lgs.
n. 163/2006 medesimo.
ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
Ai sensi dell’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 l’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini di giorni due, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore
o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 27 DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art.2del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000,all’atto della stipulazione del contratto l'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini,o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
L’ Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art.2,comma 2,del D.M.n.145/2000,tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a
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mani proprie del legale rappresentante dell’esecutore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
ART. 28 SPESE DI CONTRATTO,DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7, dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario dell’accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro,per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione inserire la fattispecie ricorrente.
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicheranno le fattispecie previste dagli artt.135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché, in relazione alle modalità, gli artt. 138 e 139 del medesimo D. Lgs. n.163/2006.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni di del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art.145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all’art.136 del D.Lgs. 163/2006.
La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell’intero accordo quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Al soggetto individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 40 dello “schema di accordo quadro” del presente lotto da parte dell’appaltatore ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, ROMA CAPITALE, ai sensi dell’art. 153, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
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che l'esecutore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni di programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro del presente lotto, il responsabile unico del procedimento assegna all’esecutore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’esecutore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso diventi giorni che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura-UTG di Roma e ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31 luglio 2011.
In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 31 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 30 INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 140 DEL D. LGS. N.
163/2006 E SS.MM.II.
Ai sensi dell’art.140 del D. Lgs. n.163/2006, successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro o alla stipula dei successivi eventuali contratti applicativi in conseguenza del presente accordo quadro (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli contratti applicativi), in caso di fallimento dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i in conseguenza del presente accordo quadro per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta.
ART. 31 RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell’accordo quadro del presente lotto, ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in
conseguenza dell’accordo quadro del presente lotto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro del presente lotto, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 32 PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011
Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura– U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; le verifiche e le cautele antimafia sono estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
ART. 33 CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO
Il conto finale dei lavori dell’intero accordo quadro verrà compilato dal direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del
D.P.R.n. 207/2010 in relazione ai reclami dell’esecutore sul conto finale e sulla relazione del responsabile unico del procedimento sul conto finale.
ART. 34 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro sarà emesso, ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro.
Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro in conseguenza del presente accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 35 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'impresa appaltatrice in relazione allo schema di accordo quadro , si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 24 giugno 1996 – successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 9 aprile 2008- che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L'impresa medesima è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente, dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'impresa non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'impresa vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.
ART. 36 TRACCIABILITA’DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della
L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo dell’accordo quadro del presente lotto.
L’esecutore dell’accordo quadro del presente lotto, in relazione a ciascun contratto applicativo,si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro del presente lotto,siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.,il presente contratto di accordo quadro si intende risolto di diritto,secondo quanto previsto dall’art.3,comma8,della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga,altresì,ad inserire nei relativi eventuali contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro sottoscritti con gli eventuali subappaltatori io subcontraenti,a pena di nullità assoluta,una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro afferente il presente lotto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto,restano ferme le disposizioni di cui alla L.13agosto2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.
ART. 37 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2010, il contratto non può essere ceduto,a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 38 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE
Per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro solo ove necessario, e fino alla capienza massima stabilita nel relativo quadro economico dell’accordo quadro, le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Quindi il responsabile unico del procedimento, su proposta della direzione lavori, con preciso ordine di servizio annotato sul giornale dei lavori di cui all’art. 182 del D.P.R. n. 207/2010, impartirà all'esecutore le necessarie e compiute indicazioni per l'effettuazione dell'intervento/somministrazione del materiale, delle opere, dei mezzi (ovvero di quant'altro forma oggetto del successivo rimborso).
Successivamente il responsabile unico del procedimento, d’intesa con la direzione lavori, valuterà, sulla scorta di mirate indagini di mercato ovvero dei preventivi richiesti, la coerenza della proposta dell’esecutore rispetto alle prescrizioni contenute nel progetto a base di gara.
L'autorizzazione alla liquidazione delle fatture da parte del responsabile unico del procedimento avverrà a seguito dell'esito positivo del rigoroso controllo in ordine alla corretta e concreta esecuzione dell'intervento/somministrazione ritenuta funzionale al completamento del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
ART. 39 COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. ROMA CAPITALE informa tempestivamente gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione dell’accordo quadro.
Ai sensi dell’art.11, comma 10 – bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nel caso degli eventuali contratti applicativi basati sull’accordo quadro di cui all'articolo 59 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
In ogni caso ROMA CAPITALE comunicherà di ufficio la decisione di non concludere il presente accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. talune informazioni relative alla conclusione dell’accordo quadro potranno essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
ART. 40 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dallo “schema di accordo quadro”,nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
ART. 41 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE
Ai sensi dell’art.141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Ai sensi dell’art. 141, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la stazione appaltante può esercitare l’azione per rilevare i vizi e la difformità dell’opera entro due anni dal giorno della consegna “definitiva” dell’opera.
L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 42 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti :
1) L’offerta dell’impresa;
2) Il presente Capitolato Speciale di Appalto;
3) L’elenco Prezzi speciali;
4) La Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2012 n. 412 adottata con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013;
5) L’elenco delle aree di pubblica circolazione denominate costituenti il patrimonio oggetto dell’accordo quadro.
L’APPALTATORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE U.O.T.
EQUIPAGGIAMENTO STANDAR SQUADRA TIPO
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1
ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 2
ART. 3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 3
ART. 4 CONTRATTI APPLICATIVI 4
ART. 5 PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 5
ART. 6 MANUTENZIONEORDINARIA DELLE STRADE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 5
ART. 7 PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEGLI STESSI 6
ART. 8 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 7
ART. 8-BIS RESPONSABILE DELL’ACCORDO 7
ART. 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 9
ART. 12 GARANZIA ASSICURATIVA AGGIUNTIVA RELATIVA A DIFETTO DI MANUTENZIONE PREVISTI IN APPALTO. 10
ART. 13 CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO 10
ART. 14 PIANI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) DELL’ACCORDO QUADRO 11
ART. 15 DIREZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 12
ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI 14
ART. 17 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 15
ART. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE 16
ART. 19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 16
ART. 21 VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO 18
ART. 22 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 20
ART. 23 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE 21
ART. 24 CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE 24
ART. 25 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 24
ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 26
ART. 28 SPESE DI CONTRATTO,DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 27
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 27
ART. 30 INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 140 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. 28
ART. 31 RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO 28
ART. 32 PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 29
ART. 33 CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO 30
ART. 34 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 30
ART. 35 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 30
ART. 36 TRACCIABILITA’DEI FLUSSI FINANZIARI 31
ART. 37 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 31
ART. 38 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE 32
ART. 39 COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. 32
ART. 41 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE 33