Contract
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A - EX ART. 24, COMMA 3, LETT. A) LEGGE N. 240/2010.
Art. 1 Finalità e natura del contratto
Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 2 Fonti del finanziamento e attivazione delle procedure
Il finanziamento di posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipo A può avvenire in base alle modalità di seguito specificate.
2.1 Fondi dell’Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate.
2.2 Fondi esterni derivanti da:
- convenzioni stipulate tra l’Ateneo e soggetti finanziatori esterni contenenti la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale Settore concorsuale, l’importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento, nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie a copertura del finanziamento.
- Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tali tipologie di contratti.
- Progetti/programmi di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili.
- Residui/proventi derivanti da utili su progetti di ricerca (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili nel bilancio di Dipartimento/Ateneo. In tal caso è costituito nell’ambito del Bilancio Unico un Fondo Unico di Ateneo in cui far confluire le risorse.
Per l’attivazione delle procedure gravanti in tutto o in parte su fondi esterni è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di Scuola di Specializzazione. Sono altresì ammessi a partecipare, sino a 31.12.2015, i soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale unitamente ad un curriculum scientifico professionale che documenti la coerenza con lo svolgimento dell’attività di ricerca.
Art. 4 Bando
Il Dipartimento procede all’emanazione del bando e allo svolgimento della procedura concorsuale.
Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
a) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
b) l’oggetto del contratto;
c) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso ovvero la linea di ricerca, anche interdisciplinare ed intersettoriale su cui il Ricercatore dovrà applicarsi;
d) la specificazione del Settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari (possono essere indicati SSD sino ad un massimo di 3, dovendosi tra questi indentificare quello principale);
e) il tetto massimo di attività didattica frontale (non superiore al 60% del monte ore previsto dalla normativa vigente per il Professore Associato e comunque ricompreso nel limite orario consentito per lo svolgimento di attività didattica di cui all’art. 11);
f) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento;
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
h) la/e lingua/e straniera/e richiesta/e (fino ad un massimo di due) oggetto della prova orale;
i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
j) il trattamento economico e previdenziale;
k) il Dipartimento di afferenza;
l) la sede prevalente di lavoro;
m) la modalità di selezione;
n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
o) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
p) l’esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi;
q) per i settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la specifica della banca dati su cui il candidato deve autocertificare gli indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica;
r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
Il bando viene pubblicato sui siti web dell’Università e della struttura di riferimento, sui siti web del MIUR e dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami a cura del Dipartimento interessato.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio, senza che vi sia altro obbligo di avviso. Il candidato presenta per via telematica il curriculum vitae in formato standard europeo con allegato l’elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf oppure inviate per posta raccomandata A.R. al Dipartimento che ha promosso la procedura entro i termini stabiliti nel Bando. Il candidato può presentare ogni titolo da lui ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri.
Per i Xxxxxxx concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, il candidato deve autocertificare gli indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica in relazione alla banca dati indicata nel Bando.
Non possono partecipare alla selezione i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Non possono altresì partecipare coloro i quali abbiano già usufruito dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto da attivare, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 6 Commissione giudicatrice
La Commissione è composta da tre membri appartenenti al Settore scientifico- disciplinare, al Settore concorsuale o Macro-settore oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso l’Ateneo.
Le Commissioni possono essere composte da professori di I fascia, da professori di II fascia e da ricercatori a tempo indeterminato. E’ necessaria la partecipazione di un Professore di I fascia e di un Professore di II fascia.
Per le posizioni di cui all’articolo 2, comma 2.1, i membri della Commissione sono professori di I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato designati con delibera del Consiglio di Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.
La Commissione giudicatrice nella sua composizione dovrà tenere conto ove possibile, del principio dell’equilibrata composizione di genere. Hanno titolo a far parte delle Commissioni giudicatrici: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 2) I Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 3) i Ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010.
Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all’Amministrazione.
Per le posizioni di cui all’articolo 2.2 fa parte di diritto della Commissione il responsabile dei fondi. Gli altri due membri della Commissione giudicatrice sono Professori di I e II fascia, designati con delibera del Consiglio di Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.
La Commissione giudicatrice nella sua composizione dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell’equilibrata composizione di genere. Hanno titolo a far parte delle Commissioni giudicatrici: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 2) I Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 3) i Ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010.
Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all’Amministrazione.
La Commissione giudicatrice è nominata con dispositivo del Direttore del Dipartimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. Il termine di trenta giorni per la presentazione al Direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del dispositivo sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.
I componenti della Commissione in servizio presso La Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo possono usufruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo.
La Commissione, pena decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre). La Commissione
dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Direttore del Dipartimento una proroga per un massimo di 60 gg.
Art. 7 Selezione
La Commissione giudicatrice effettua una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una “lista breve”, che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e comunque non meno di 6 concorrenti. Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6 i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva.
Nella seduta preliminare la Commissione stabilisce la percentuale dei candidati che intende adottare per la compilazione di tale lista.
La Commissione redige quindi una relazione contenente il profilo curriculare di ciascun candidato con: una breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, una valutazione della produttività scientifica ed una valutazione bibliometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Xxxxxx in relazione all’età accademica del candidato).
I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato; il seminario verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.
Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione contenente:
- la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando;
- il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando;
- l’indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.
Art. 8 Conclusione dei lavori
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Direttore del Dipartimento può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine, per la conclusione dei lavori.
L’approvazione degli atti della selezione è formalizzata, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di riferimento.
Art. 9 Chiamata del Dipartimento
Il Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione entro i successivi trenta giorni dall’approvazione degli atti (escluso il periodo 1 agosto-15 settembre). La delibera di chiamata deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (Professori di I e II Fascia), così come previsto dall’art. 24, comma 2, lett d), della Legge n. 240/2010, e trasmessa all’Amministrazione tramite la competente Facoltà, per essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 Stipula del contratto
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stilato secondo lo schema - tipo pubblicato sul sito di Ateneo, che si instaura con il vincitore è sottoscritto dal Direttore del Dipartimento, all’uopo delegato, e deve contenere le seguenti indicazioni:
- la data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- la struttura di afferenza;
- il Settore scientifico disciplinare di riferimento;
- l’impegno orario (tempo pieno o definito);
- l’indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- l’obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e della rendicontazione dell’attività didattica entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- l’eventuale attività assistenziale.
Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore al sito “Servizi adempimenti on line” (SAOL).
Il contratto deve essere trasmesso all’Area Risorse Umane per il completamento della procedura.
Art. 11 Attività del Ricercatore a tempo determinato
Nell’ambito del Programma di Ricerca viene definita l’attività dei destinatari dei contratti di cui al presente regolamento il cui impegno orario complessivo dovrà essere pari a 1500 ore annue per i contratti che prevedono il regime a tempo pieno, di cui 350 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, e pari a 750 ore per il regime a tempo definito, di cui 200 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Il Ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, ad una struttura delle Facoltà di Medicina, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e sia inquadrato in un Settore scientifico- disciplinare coerente all’attività clinica o sia in possesso di diploma di specializzazione dell’area medica, potrà svolgere, nell’ambito dell’attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, espletando la stessa nel rispetto degli accordi tra Ente convenzionato ed Università. In tal caso, resta inteso che eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività saranno a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti.
Al termine di ciascun anno il ricercatore è tenuto a compilare e trasmettere al Direttore di Dipartimento una relazione di rendicontazione dell’attività didattica e di ricerca, per essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. La delibera di approvazione deve essere trasmessa all’Area Risorse Umane.
Art. 12 Modalità di valutazione dell’attività svolta ai fini della proroga
Nell'ambito delle risorse disponibili e secondo le modalità previste all’art. 2, il Dipartimento che ha bandito il posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A può, con il consenso dell'interessato, richiedere, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per soli due anni e per una sola volta, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
La richiesta motivata del Dipartimento è valutata da una Commissione nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da due professori di prima fascia e da un professore di seconda fascia del Settore scientifico-disciplinare o del Settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
La Commissione provvede a valutare, secondo criteri e parametri stabiliti dal
D.M. n. 242/2011, l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica già svolta dal ricercatore ai fini della concessione della proroga. La richiesta di proroga del Dipartimento, se valutata positivamente dalla Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
La procedura deve essere conclusa entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
Art. 13 Trattamento economico
Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all’art. 10 è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.
Art.14 Incompatibilità
Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post- lauream. La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e
3 del D. Lgs. n. 297/1999. L’esercizio dell’attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 517/1999.
Art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.
Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell’Università la mancata presentazione della relazione, nonché la grave violazione degli obblighi di cui all’art. 11.
Art. 16 Responsabile del procedimento
Ogni Dipartimento individua un Responsabile del procedimento relativo alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.