DISTRETTO ROTARACT 2090
DISTRETTO ROTARACT 2090
REGOLAMENTO DISTRETTUALE
INDICE
LIBRO I - “Del Distretto” TITOLO I – Delle Nozioni Preliminari
ART. 1: Costituzione PAG. 1
ART. 2: Finalità e scopi PAG. 1
ART. 3: Anno Sociale PAG. 2
ART. 4: Soci del Distretto PAG. 2
ART. 5: Trasferimento di un socio effettivo PAG. 2
ART. 6: Aspiranti soci dei Club PAG. 3
ART. 7: Soci onorari del Distretto PAG. 3
ART. 8: Gestione e amministrazione del Distretto PAG. 4
TITOLO II – Degli Organi del Distretto
ART. 9: Gli organi del Distretto PAG. 4
CAPO I – Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei Suoi Organi
ART. 10: Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale PAG. 4
ART. 11: Competenze generali del Consiglio Direttivo Distrettuale PAG. 4
ART. 12: la Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale PAG. 5
ART. 13: Il Rappresentante Distrettuale (Governor) PAG. 5 ART. 14: Il Rappresentante Distrettuale Incoming (Incoming Governor) PAG. 6 ART. 15: Il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor) PAG. 6
ART. 16: La Segreteria Distrettuale PAG. 6
ART. 17: Il Segretario Generale PAG. 7
ART. 18: Gli altri Segretari Distrettuali PAG. 7
ART. 19: La Tesoreria Distrettuale PAG. 7
ART. 20: Il Prefetto distrettuale PAG. 8
ART. 21: I Consiglieri Distrettuali PAG. 8
ART. 22: I Delegati di Zona PAG. 8
ART. 23: Le Commissioni Distrettuali PAG. 9
CAPO II – Degli Altri Organi Distrettuali
ART. 24: Il Consiglio dei Presidenti PAG. 10
ART. 25: Le Zone PAG. 10
ART. 26: Le Riunioni di Zona PAG. 10
ART. 27: L’Assemblea Distrettuale PAG. 11
TITOLO III - Dei Rapporti tra il Distretto ed i Singoli Club CAPO I – Dei Rapporti tra i Presidenti di Club e il Distretto
ART. 28: Doveri dei Presidenti di Club PAG. 11
ART. 29: Provvedimenti nei confronti dei Club inadempienti PAG. 12
CAPO II – Degli Obblighi Finanziari dei Club verso il Distretto
ART. 30: Gli obblighi finanziari | PAG. 12 |
ART. 31: Le quote sociali distrettuali | PAG. 12 |
ART. 32: Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali distrettuali | PAG. 13 |
ART. 33: Pagamenti | PAG. 13 |
ART. 34: Fondi a favore dei Service Distrettuali | PAG. 13 |
ART. 35: Club di nuova costituzione | PAG. 13 |
ART. 36: Definizione di Club in regola | PAG. 14 |
LIBRO II Delle Procedure
TITOLO I – Del Consiglio Direttivo Distrettuale CAPO I – Delle Riunioni
ART. 37: Partecipazione | PAG. 14 |
ART. 38: Riunione | PAG. 14 |
ART. 39: Convocazione | PAG. 14 |
ART. 40: Validità | PAG. 15 |
ART. 41: Conduzione | PAG. 15 |
ART. 42: Seguito | PAG. 15 |
CAPO II – Della Segreteria Distrettuale
ART. 43: Redazione dei verbali PAG. 16
ART. 44: Custodia dei documenti PAG. 16
ART. 45: Corrispondenza PAG. 16
ART. 46: Buon andamento PAG. 16
CAPO III – Della Tesoreria Distrettuale
ART. 47: Il Fondo Distrettuale | PAG. 17 |
ART. 48: Versamenti | PAG. 17 |
ART. 49: Verifiche | PAG. 17 |
ART. 50: Resoconti | PAG. 17 |
ART. 51: Spese distrettuali | PAG. 17 |
ART. 52: Rimborsi spese | PAG. 18 |
ART. 53: Procedura per i rimborsi spesa | PAG. 18 |
TITOLO II – Dell’ Assemblea Distrettuale CAPO I – Delle Riunioni
ART. 54: Partecipazione | PAG. 20 |
ART. 55: Riunione | PAG. 20 |
ART. 56: Convocazione | PAG. 20 |
ART. 57: Validità | PAG. 21 |
ART. 58: Conduzione | PAG. 21 |
Art. 58bis: Mancata partecipazione di un Club alle Assemblee Distrettuali | PAG. 21 |
ART. 59: Votazioni | PAG. 22 |
ART. 60: Seguito | PAG. 22 |
CAPO II – Dell’Elezione del Rappresentante Distrettuale (e della Sfiducia)
ART. 61: Requisiti di eleggibilità passiva PAG. 23
ART. 62: Incompatibilità PAG. 23
ART. 63: Candidatura PAG. 23
ART. 64: Atti preliminari alla votazione PAG. 24
ART. 65: Votazione PAG. 24
ART. 66: Elezione PAG. 25
ART. 67: Impedimento del Rappresentante Distrettuale PAG. 25
ART. 68: Mozione di sfiducia PAG. 26
CAPO III – Dei Bilanci Distrettuali
ART. 69: Bilancio preventivo PAG. 26
ART. 70: Bilancio consuntivo PAG. 27
CAPO IV – Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale
ART. 71: Proposta PAG. 27
ART. 72: Approvazione PAG. 28
ART. 73: Comunicazione e custodia PAG. 28
ART. 74: Deroghe PAG. 28
TITOLO III – Delle Zone CAPO I – Delle Riunioni di Zona
ART. 75: Partecipazione | PAG. 28 |
ART. 76: Riunione | PAG. 29 |
ART. 77: Convocazione | PAG. 29 |
ART. 78: Validità | PAG. 29 |
ART. 79: Conduzione | PAG. 29 |
ART. 80: Votazioni | PAG. 30 |
ART. 81: Seguito | PAG. 30 |
TITOLO IV – Dell’interpretazione del Regolamento
ART. 82: Funzione e Interpretazione PAG. 30
TITOLO V – Disposizioni Finali
ART. 83: Osservanza del regolamento PAG. 31
ART. 84: Arrotondamenti PAG. 31
ART. 85: Entrata in vigore PAG. 31
DISTRETTO ROTARACT 2090° “ABRUZZO- MARCHE-MOLISE-UMBRIA” REGOLAMENTO DISTRETTUALE
LIBRO I
Del Distretto
TITOLO I
Delle Nozioni Preliminari
Art. 1: Costituzione
In conformità alle decisioni del Consiglio Centrale del Rotary International, i Club Rotaract delle regioni italiane Abruzzo, Marche, Umbria e Molise sono raggruppati in un Distretto denominato “Distretto Rotaract 2090” sotto il patrocinio del Distretto 2090 del Rotary International.
Art. 2: Finalità e scopi
Il Distretto non persegue alcuno scopo di lucro e tende in particolare al conseguimento delle seguenti finalità:
➢ curare e vigilare sul rispetto degli obiettivi fondamentali del Rotaract International stabiliti dal Rotary International
➢ favorire il coordinamento delle attività di tutti i Club appartenenti al Distretto, indicando le eventuali iniziative comuni
➢ incrementare i rapporti di cooperazione e collaborazione con altri Distretti e Club Rotaract.
Le suddette finalità, in conformità allo Statuto del Rotary International, sono volte al raggiungimento dei seguenti scopi:
➢ sviluppare una costruttiva attitudine a funzioni direttive e la probità personale,
➢ incoraggiare e mettere in pratica il rispetto e la sollecitudine verso gli altri
➢ far capire sempre più l’importanza della casa e della famiglia ed educare al senso di lealtà verso il proprio Paese
➢ coltivare il rispetto per i diritti degli altri, basato sul riconoscimento della dignità di ogni individuo
➢ sottolineare la necessità di accettare le proprie responsabilità personali come base per il successo individuale, per il progresso della comunità e per utili attività di gruppo
➢ riconoscere la dignità e il valore di tutte le occupazioni quali mezzi utili per servire la società
➢ favorire il raggiungimento di una maggiore comprensione e conoscenza dei problemi locali, nazionali e mondiali
➢ aprire nuove strade all’azione personale del gruppo a favore della comprensione
➢ internazionale e della fratellanza fra tutti i popoli.
Art. 3: Anno Sociale
L’anno sociale coincide con l’anno sociale rotariano: inizia il 1° luglio di ogni anno per concludersi il 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 4: Soci del Distretto
Sono soci tutti i soci effettivi dei Club del Distretto, di età compresa tra 18 e 30 anni e che rispondono ai requisiti di cui all’art. 4 comma 1 e art. 4 comma 5 dello Statuto Tipo del Rotaract e al punto 2 della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International.
Chi al 30 giugno avrà compiuto i 30 anni di età, cesserà tassativamente lo stesso giorno di appartenere al Rotaract.
In caso di cessazione o revoca dell’appartenenza di un socio al suo Club, di cui all’art. 4 comma 6 dello Statuto Tipo del Rotaract, cessa automaticamente l’appartenenza dello stesso al Distretto. Questo non accade nei casi di trasferimento tra Club del Distretto e nei casi di congedo e di aspettativa: sono casi in cui permane l’obbligo del pagamento delle rispettive quote sociali distrettuali.
Art. 5: Trasferimento di un socio effettivo
Per trasferimento di un socio effettivo si intende la variazione diretta e immediata della sua iscrizione da un Club Rotaract a un altro, senza cioè che il socio
xxxxx rassegnare le proprie dimissioni dal Club d’origine e, in virtù del fatto che questo è da ritenersi già in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1 dello Statuto del Distretto Rotaract 2090 e al punto 2 della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International, senza che debba trascorrere il periodo di aspirantato presso il Club di destinazione. Può richiedere il trasferimento, per fondati e validi motivi, il socio effettivo che sia in regola con i propri oneri finanziari nei confronti del proprio Club fino all’anno sociale corrente.
La richiesta di trasferimento va presentata dal socio effettivo interessato in forma scritta al Presidente del Club di destinazione e al Presidente del Club di origine.
Tra Club di questo Distretto, il trasferimento di un socio effettivo avrà efficacia dopo che il Presidente del Club di destinazione, vincolato da delibera da parte dell'Assemblea dei Soci del proprio Club, avrà dato formalmente per iscritto risposta favorevole, comunicandola per conoscenza anche al Presidente del Club di provenienza. Il socio effettivo trasferito entro l’anno sociale per il quale è in regola presso il
Club di provenienza non dovrà corrispondere alcuna quota al Club di destinazione e sarà da considerarsi pertanto in regola anche presso quest’ultimo fino al termine dell’anno sociale in cui ha trovato efficacia il trasferimento.
Art. 6: Aspiranti soci dei Club
Gli aspiranti soci dei Club del Distretto sono tenuti a partecipare alle attività di Club per un periodo discrezionalmente e ragionevolmente stabilito di volta in volta dai rispettivi Club.
Art. 7: Soci onorari del Distretto
Possono essere nominati soci onorari del Distretto, su proposta del Rappresentante Distrettuale o dei 2/3 del Consiglio dei Presidenti, coloro che si sono contraddistinti per eccezionali meriti in attività distrettuali. I soci onorari sono eletti dal Consiglio Direttivo Distrettuale a maggioranza semplice. I soci onorari del Distretto hanno diritto a essere informati sulle attività distrettuali, cui possono prendere parte come osservatori. Eventuali presenze o partecipazioni ad attività distrettuali non graveranno sul bilancio del Distretto.
Art. 8: Gestione e amministrazione del Distretto
La gestione e l’amministrazione del Distretto sono affidate agli organi distrettuali, secondo le loro specifiche funzioni e competenze, secondo la struttura gerarchica distrettuale in cui sono inseriti e secondo le procedure disciplinate da questo Regolamento e dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore.
TITOLO II
Degli organi del Distretto
Art. 9: Gli organi del Distretto
Gli organi del Distretto sono: il Consiglio Direttivo Distrettuale e a loro volta i suoi organi individuali e collegiali, il Consiglio dei Presidenti, le Zone e le Riunioni di Zona, le Commissioni Distrettuali, l’Assemblea Distrettuale.
CAPO I
Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei Suoi Organi
Art. 10: Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale
Il Consiglio Direttivo Distrettuale – in prosieguo, per brevità, C.D.D. – si articola nei seguenti organi collegiali e individuali: la Presidenza, la Segreteria Distrettuale, i Consiglieri Distrettuali, la Tesoreria Distrettuale, la Prefettura Distrettuale, i Delegati di Zona, i Presidenti delle Commissioni Distrettuali. Ad eccezione dell’Incoming Rappresentante Distrettuale e del Past Rappresentante Distrettuale i membri del C.D.D. sono nominati dal Rappresentante Distrettuale tra i soci in regola del Distretto, almeno 15 giorni prima della sua entrata in carica. Sempre ad eccezione degli stessi l’appartenenza al C.D.D. cessa per dimissioni proprie o per revoca da parte del Rappresentante Distrettuale.
Art. 11: Competenze generali del Consiglio Direttivo Distrettuale
Il C.D.D. nel suo complesso è il principale organo consultivo e collaborativo del Rappresentante Distrettuale. Le sue generali competenze sono amministrative in materia di Segreteria e di Tesoreria Distrettuali, oltreché, nello specifico, in materia di gestione
dei rapporti tra gli organi distrettuali e tra Club interni al Distretto e in materia di rapporti con gli altri distretti Rotaract. Sul piano esecutivo, negli organi individuali e collegiali in cui è articolato, ha il compito di porre in essere le disposizioni del Rappresentante Distrettuale e le deliberazioni del Consiglio dei Presidenti.
Art. 12: la Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale
La Presidenza del C.D.D. è l’organo consultivo più diretto del Rappresentante Distrettuale. La sua principale funzione è di indirizzo in materia di gestione del Distretto. I suoi membri sono: il Rappresentante Distrettuale (Governor), l’Incoming Rappresentante Distrettuale (Incoming Governor), il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor).
Art. 13: Il Rappresentante Distrettuale (Governor)
Il Rappresentante Distrettuale – in prosieguo, per brevità, R.D. –, eletto dal Consiglio dei Presidenti, ricopre la più alta carica elettiva distrettuale per un mandato la cui durata coincide con l’anno sociale. Egli, secondo la nozione, ha il compito di rappresentare il Distretto nelle attività distrettuali e sovra distrettuali rotaractiane e rotariane. Ha inoltre il compito di curare le relazioni con gli altri Distretti Rotaract, con il Distretto Rotary 2090, con il Distretto Interact 2090 e con la Sede Centrale del Rotary International. Stabilisce il programma annuale del Distretto e dispone, in subordine al Governatore del Distretto Rotary 2090, in materia di gestione del Distretto. Coordina l’attività dei Club, delle Zone e degli altri organi del Distretto per il raggiungimento delle finalità stabilite dal programma annuale, da questo Regolamento e dalle altre norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore. A questo scopo ha il compito di convocare, riunire e presiedere il C.D.D. e l’Assemblea Distrettuale, e di visitare per almeno una volta nel corso dell’anno sociale ogni Club del Distretto incontrandone il Consiglio Direttivo.
Redige collegialmente e solidalmente alla Tesoreria Distrettuale il bilancio di previsione per sottoporlo all’approvazione da parte del Consiglio dei Presidenti. Vigila sul comportamento, sull’operato e sull’osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei membri del C.D.D. e dei Presidenti dei Club del Distretto. Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’interesse del Distretto, può variare la composizione del
C.D.D., ad eccezione dell’Incoming R.D. e del Past R.D..
Gli competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento e secondo le norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore.
Il R.D., infine, rende conto dell’operato proprio e degli organi distrettuali ed in generale dell’attività del Distretto al Governatore del Distretto Rotary 2090.
La carica di R.D. è incompatibile con quella di Presidente di Club e con quella
di D.Z.
Art. 14: Il Rappresentante Distrettuale Incoming (Incoming Governor)
L’Incoming R.D. è, secondo la nozione, il R.D. designato per l’anno sociale successivo a quello corrente.
Egli è membro del C.D.D. e della sua Presidenza in preparazione al proprio mandato e ai fini della continuità gestionale del Distretto. La durata del suo mandato coincide con l’anno sociale.
La carica di Incoming R.D. è incompatibile con ogni altra carica distrettuale o di Club. Può sostituire il R.D. nei casi indicati dall'art. 67 del presente Regolamento.
Art. 15: Il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor)
Il Past R.D. è, secondo la nozione, il R.D. in carica nell’anno sociale precedente a quello corrente. Egli è membro del C.D.D. e della sua Presidenza ai fini della continuità gestionale del Distretto.
La durata del suo mandato coincide con l’anno sociale.
Nel caso il R.D. abbia compiuto 30 anni di età entro il proprio mandato, non potrà far parte del C.D.D. e, secondo quanto chiarito dalla Commissione mondiale per il Rotaract, l’organizzazione distrettuale Rotaract sarà da ritenersi validamente costituita anche senza tale presenza.
Art. 16: La Segreteria Distrettuale
La Segreteria Distrettuale è l’organo amministrativo del Distretto al servizio del
R.D. e degli altri organi del C.D.D.. I suoi membri sono il Segretario Generale, da cui è presieduta, ed eventualmente, qualora vi fossero, gli altri Segretari Distrettuali.
Essa ha nel suo complesso il compito di redigere i verbali delle riunioni del
C.D.D. e dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria, e di custodire tutti i documenti del Distretto ed i documenti dei Club di interesse distrettuale.
Sempre nel suo complesso cura la corrispondenza degli organi del C.D.D. in entrata e in uscita nei confronti dei singoli Club, degli altri Distretti e del Distretto Rotary 2090. Esegue inoltre le convocazioni per le riunioni del C.D.D. e dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria ed invia tutte le eventuali comunicazioni previste.
Le competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento ed è tenuta ad espletare ogni compito straordinario assegnatole dal R.D.
La carica di Segretario Generale può essere rivestita dai soci in regola presenti da almeno due anni in annuario e che abbiano già ricoperto una carica nel Consiglio Direttivo del proprio Club Tale carica è incompatibile con quella di Presidente di Club.
Art. 17: Il Segretario Generale
Il Segretario Generale, in quanto primo Segretario Distrettuale, presiede la Segreteria Distrettuale.
Egli ha il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della Segreteria Distrettuale su fedele base delle disposizioni del R.D.
Rende conto al R.D. dell’operato proprio, degli altri Segretari Distrettuali e della Segreteria Distrettuale nel suo complesso.
Art. 18: Gli altri Segretari Distrettuali
Gli altri Segretari Distrettuali svolgono le funzioni di Segreteria secondo le disposizioni del Segretario Generale, cui rendono conto del proprio operato.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente di Club e può essere rivestita dai soci in regola presenti da almeno due anni in annuario.
Art. 19: La Tesoreria Distrettuale
La Tesoreria Distrettuale è l’organo amministrativo che gestisce i fondi del Distretto, secondo la deliberazioni del Consiglio dei Presidenti e le disposizioni del
R.R.D. Essa è costituita da un solo Tesoriere Distrettuale, il quale è personalmente illimitatamente e solidalmente al R.D. responsabile della gestione dei fondi distrettuali e
delle obbligazioni contratte nel nome e per conto del Distretto.
Nello svolgimento delle proprie mansioni può nominare uno o più assistenti. Inoltre il Tesoriere Distrettuale prepara con il R.R.D. il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio dei Presidenti, redige il bilancio infrannuale e il bilancio consuntivo. Tale carica può essere rivestita dai soci in regola con il Distretto presenti in annuario almeno da due anni e che abbiano già ricoperto una carica nel Consiglio Direttivo del proprio Club.
La carica di Tesoriere Distrettuale è incompatibile con quella di Presidente di
Club.
Art. 20: Il Prefetto distrettuale
Il Prefetto Distrettuale è il responsabile del cerimoniale del Distretto,
sovrintende l’organizzazione delle Assemblee Distrettuali, cura l’accoglienza degli ospiti durante le occasioni ufficiali e custodisce i segni e le effigi del Distretto.
Tale carica può essere rivestita dai soci in regola con il Distretto presenti in annuario almeno da due anni e che abbiano già ricoperto una carica nel Consiglio Direttivo del proprio Club. La carica è incompatibile con quella di Presidente di Club.
Art. 21: I Consiglieri Distrettuali
I Consiglieri Distrettuali sono i membri del C.D.D. diversi da quelli predetti.
Essi possono avere funzione puramente consultiva oppure essere delegati a specifiche funzioni dal R.D., cui comunque rendono conto del proprio operato.
Art. 22: I Delegati di Zona
I Delegati di Zona – in prosieguo, per brevità, D.Z. – rappresentano il Distretto e la persona del R.D. presso i Club della propria Zona. Sono nominati dal R.D. tra i soci effettivi ed in regola con il Distretto che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Club. La durata del loro mandato coincide con l’anno sociale.
La carica di D.Z. è incompatibile con quella di Presidente di Club.
Il D.Z. ha il compito di coordinare l’attività dei Club della propria Zona in armonia con le attività distrettuali. A questo scopo ha il compito di visitare per almeno una volta nel corso dell’anno sociale ogni Club della propria Zona. Egli ha altresì il compito di convocare, riunire e presiedere, almeno su base mensile, le Riunioni di Zona
per esaminare la situazione delle attività e programmare eventuali azioni comuni ivi inclusa l'organizzazione di interclub. Il D.Z. ha inoltre il compito di vigilare sul comportamento e di relazionare al R.D. in merito alle attività ed allo status generale dei suddetti Club. Ciascun D.Z. opera sulla base delle disposizioni del R.D. al quale deve rendere conto del proprio operato.
Art. 23: Le Commissioni Distrettuali
Il R.D. deve nominare le seguenti Commissioni permanenti:
1. Azione Interna. Questa Commissione ha la responsabilità della frequenza, dell'effettivo, dei programmi, delle amicizie, delle pubbliche relazioni e di tutte le materie ritenute di competenza.
2. Azione Internazionale. Questa Commissione ha la responsabilità di promuovere la conoscenza e la comprensione di esigenze, problemi e opportunità a livello mondiale e di sviluppare attività di servizio per promuovere la comprensione internazionale e lo spirito di fratellanza tra tutti i popoli.
3. Azione Pubblico Interesse. Questa Commissione ha la responsabilità di promuovere la conoscenza e la comprensione di esigenze, problemi e opportunità a livello locale e di formulare e di sviluppare attività adeguate per servire la comunità (inclusa la comunità universitaria).
4. Azione Professionale. Questa Commissione ha la responsabilità di sviluppare un programma mirato a fornire informazione su un ampio spaccato di attività e professioni e di stimolare la consapevolezza e il rispetto di elevati principi etici negli affari e nella vita professionale.
5. Finanze. Questa Commissione ha la responsabilità di indicare vie e metodi per finanziare ogni attività del Distretto che necessiti di fondi, ha il compito di redigere la relazione sul bilancio infrannuale e sul rendiconto consuntivo.
Il R.D. ha altresì la facoltà di costituire ulteriori Commissioni per fini specifici.
Ciascuna Commissione è presieduta da un Presidente nominato dal R.D.
I Presidenti delle Commissioni Distrettuali hanno il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della propria commissione su fedele base delle disposizioni del R.D.. Essi rendono conto al R.D. dell’operato proprio e della propria commissione.
CAPO II
Degli Altri Organi Distrettuali
Art. 24: Il Consiglio dei Presidenti
Il Consiglio dei Presidenti – in prosieguo, per brevità, C.P. – è il principale organo deliberante del Distretto: è costituito dai Presidenti in carica di tutti i Club in regola del Distretto o dai loro delegati e si riunisce unicamente in sede di Assemblea Distrettuale.
Esso delibera in merito alle proposte del C.D.D. in materia di gestione e destinazione dei fondi distrettuali a mezzo della votazione dei bilanci e dei service distrettuali e secondo quanto previsto al punto 25 lettera “c” della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International. Delibera anche in materia di riforme e deroghe al Regolamento Distrettuale.
E’ inoltre l’organo elettivo e di controllo del R.D., cui può anche votare la sfiducia.
Art. 25: Le Zone
Le Zone sono le entità territoriali in cui è diviso il Distretto. Ognuna di esse comprende un gruppo di Club.
Le Zone, in riferimento ai Club in queste compresi, sono:
□ Zona 1: Abruzzo
□ Zona 2: Marche
□ Zona 3: Molise
□ Zona 4: Umbria
Ogni Zona è coordinata da un proprio D.Z..
Art. 26: Le Riunioni di Zona
Le Riunioni di Zona – in prosieguo, per brevità, R.Z. – sono le riunioni dei Presidenti dei Club in regola, o loro delegati, di ogni rispettiva Zona alla presenza del relativo D.Z., che le presiede e le convoca con cadenza mensile.
Art. 27: L’Assemblea Distrettuale
L’Assemblea Distrettuale – in prosieguo, per brevità, A.D. – è l’organo distrettuale complesso che comprende il C.D.D. e il C.P., i quali si riuniscono contemporaneamente con l’eventuale presenza del Governatore del Distretto Rotary 2090 o di un suo delegato.
L’A.D. ricomprende in sé rispettivamente le competenze e le funzioni degli organi da cui è costituita e ha inoltre il compito di indirizzare e coordinare complessivamente i singoli Club del Distretto, le Zone e il C.D.D. in materia di scopi, attività e service.
All’Assemblea distrettuale possono presenziare, senza diritto di voto e su invito del R.D., i soci effettivi, i soci onorari dei Club del Distretto e chiunque sia funzionale alla riunione. Se invitati o autorizzati dal R.D., possono prendere la parola per propri interventi.
TITOLO III
Dei Rapporti tra il Distretto e i Singoli Club
CAPO I
Dei Rapporti tra i Presidenti di Club ed il Distretto
Art. 28: Doveri dei Presidenti di Club
In materia di gestione del Distretto i Presidenti di Club sono tenuti a porre in essere le disposizioni del R.D., del proprio D.Z. e degli altri organi del C.D.D. e le deliberazioni del C.P. e della R.Z..
In materia di gestione interna di Club gli stessi Presidenti sono tenuti a porre in essere le predette disposizioni e deliberazioni entro i limiti rappresentati dalla competenza del Distretto Rotary 2090 e del proprio rispettivo Rotary Club padrino. Hanno inoltre il compito di vigilare sul comportamento, sull’operato e sull’osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei soci del proprio Club e di relazionarne al proprio D.Z.
In materia di amministrazione distrettuale i Presidenti sono tenuti a comunicare
alla Segreteria Distrettuale all’inizio dell’anno sociale la relazione programmatica ed entro l'ultima Assemblea Distrettuale, la relazione di fine anno; garantire la puntuale esecuzione da parte del Tesoriere del proprio Club del versamento delle quote sociali distrettuali e dei versamenti relativi a tutti gli altri obblighi finanziari verso il Distretto; partecipare personalmente o inviare un proprio rappresentante delegato alle riunioni dell’A.D. e alle R.Z. ed a quant’altre riunioni venissero convocate dai membri del C.D.D.; indire e presiedere le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo del proprio Club designati per l’anno sociale successivo entro il 1° marzo dell’anno sociale in corso e comunicarne tempestivamente l’esito alla Segreteria Distrettuale; aggiornare in tempo reale l’annuario digitale; quant’altro previsto da questo Regolamento.
Nel caso di dimissioni da parte di un Presidente di Club, questo ha il dovere di comunicarlo tempestivamente al R.R.D.
Art. 29: Provvedimenti nei confronti dei Club inadempienti
I Presidenti di Club che non adempieranno ai propri doveri sanciti dall’art. 28 di questo Regolamento vedranno il proprio Club deferito per mano del R.D. dinnanzi alla Commissione Distrettuale per il Rotaract del Distretto Rotary 2090 per gli opportuni provvedimenti. Tra questi c’è lo scioglimento, secondo i modi previsti dall’art. 13 dello Statuto del Distretto Rotaract 2090.
CAPO II
Degli Obblighi Finanziari dei Club verso il Distretto
Art. 30: Gli obblighi finanziari
Gli obblighi finanziari dei Club verso il Distretto consistono nel versamento delle quote sociali distrettuali ed in ogni altro obbligo deliberato dal C.P. su proposta del R.D..
Art. 31: Le quote sociali distrettuali
Ogni Club del Distretto è tenuto a versare una quota annuale, sulla base del numero dei soci effettivi risultanti in annuario, secondo la deliberazione del C.P. in merito al bilancio preventivo per l’anno sociale in corso.
I termini per i versamenti sono previsti in due rate, ognuna pari al 50% del totale. La prima rata deve essere corrisposta entro il 30 novembre di ogni anno sociale e la seconda entro il 30 marzo.
In caso di diminuzione dell'effettivo nel corso dell'anno, il Club interessato deve versare una quota non inferiore al numero dei soci dichiarati all'inizio dell'anno sociale risultanti in annuario.
I Club non possono pretendere, in caso di scioglimento o ristrutturazione, la restituzione delle quote versate.
Art. 32: Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali distrettuali
Come predetto le quote sociali distrettuali vanno versate in due rate: in caso di ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza di ciascuna rata verrà applicata una sanzione pari al 10%; in caso di ritardo superiore a trenta giorni e inferiore a sessanta dalla scadenza di ciascuna rata verrà applicata una sanzione pari al 50%; se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente il Club verrà sospeso.
Se il pagamento non verrà effettuato entro i successivi 20 giorni dalla sospensione il R.D. avanzerà la proposta di chiusura del Club moroso al Rotary Padrino.
Art. 33: Pagamenti
I pagamenti vanno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Distretto: in merito alla valutazione delle scadenze fa fede la data riportata sulla ricevuta.
Art. 34: Fondi a favore dei Service Distrettuali
La disciplina che regola i versamenti di fondi a favore dei service distrettuali, la loro entità e la relative scadenze è interamente affidata al C.P. In nessun caso saranno previste sanzioni per gli eventuali ritardi.
Art. 35: Club di nuova costituzione
I Club che si costituiscono in corso d'anno devono corrispondere le quote sociali distrettuali relative ai propri soci in misura proporzionale al numero dei giorni rimanenti nell'anno sociale. Le scadenze e le sanzioni per gli eventuali ritardi si ricavano
applicando quelle previste dall’art. 32 di questo Regolamento alla data di costituzione da parte del Rotary Padrino.
Art. 36: Definizione di Club in regola
Un Club di questo Distretto è in regola quando non è in ritardo nei confronti del Distretto con i versamenti relativi agli obblighi finanziari dell’anno sociale corrente e dei precedenti.
LIBRO II
Delle Procedure
TITOLO I
Del Consiglio Direttivo Distrettuale
CAPO I
Delle Riunioni
Art. 37: Partecipazione
Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni del C.D.D. tutti i suoi membri. Ne ha inoltre facoltà chiunque tra i soci del Distretto, nell’interesse del Distretto per il compimento di specifiche funzioni, venga all’occasione convocato dal R.D.
Art. 38: Riunione
Il C.D.D. è riunito dal R.D. in forma ordinaria ragionevolmente prima e durante le riunioni dell’A.D. Può inoltre essere riunito dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria, ove se ne ravvisi la necessità.
Art. 39: Convocazione
Il R.D., a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 15 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che
straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione l’ordine del giorno del C.D.D.
Art. 40: Validità
Perché il C.D.D. sia validamente riunito è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri comprensiva del R.D. e di almeno un Segretario Distrettuale.
Art. 41: Conduzione
La conduzione della riunione del C.D.D. è interamente affidata al R.D., presidente di quest’organo.
La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa.
Nella fase di apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 40 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del giorno da parte del R.D..
Durante lo svolgimento della riunione il R.D. gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi e secondo quant’altre disposizioni da parte del R.D..
Al termine dello svolgimento il R.D. chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del C.D.D..
Art. 42: Seguito
A seguito delle riunioni del C.D.D. la Segreteria Distrettuale è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle disposizioni del R.D. in forma scritta a tutti i Presidenti dei Club del Distretto, agli eventuali interessati ed ai membri stessi del C.D.D., per i quali soltanto si allega un riepilogo di verbale.
CAPO II
Della Segreteria Distrettuale
Art. 43: Redazione dei verbali
La redazione dei verbali di sua competenza è affidata al Segretario Generale, o, su sua delega, ad un altro Segretario Distrettuale. In ogni caso la struttura generale dei verbali deve seguire le disposizioni del R.D.
Art. 44: Custodia dei documenti
La custodia dei documenti del Distretto e dei documenti dei Club di interesse distrettuale è affidata al Segretario Generale, senza possibilità di deleghe in materia.
Il Segretario Generale dovrà, al termine del proprio mandato, trasmettere al nuovo segretario generale, tutta la documentazione relativa al proprio anno sociale ed ai precedenti. Egli dovrà inoltre conservare per almeno due anni sociali dalla fine del suo mandato copia delle lettere e circolari ricevute ed inviate.
Art. 45: Corrispondenza
Il Segretario Generale è tenuto a dare visione al R.D. di tutte le comunicazioni pervenute alla Segreteria Distrettuale. E’ inoltre tenuto a dare visione al Tesoriere Distrettuale di tutte le comunicazioni pervenute inerenti la situazione finanziaria del Distretto o relative nello specifico alla Tesoreria Distrettuale.
Art. 46: Buon andamento
Nell’interesse del buon andamento della burocrazia distrettuale il Segretario Generale è tenuto a coordinare la Segreteria Distrettuale in modo tale da ridurre al minimo i tempi di adempimento alle sue funzioni di cui in questo Regolamento.
CAPO III
Della Tesoreria Distrettuale
Art. 47: Il Fondo Distrettuale
Il fondo Distrettuale è costituito dalle quote distrettuali che ogni Club è tenuto a versare al Distretto per ciascun socio, da tutti gli altri conferimenti di provenienza conforme alle norme del R.I.
Il Fondo Distrettuale è destinato a finanziare le attività del Distretto e ad assicurare i rimborsi spese previsti da questo regolamento ai suoi organi. Per nessun motivo può essere diviso tra i Club o destinato per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo.
Art. 48: Versamenti
Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a versare i fondi eventualmente consegnati direttamente alla sua persona su conto corrente bancario del Distretto intestato all'associazione “Distretto Xxxxxxxx 0000”. In nessun caso può accettare pagamenti in contanti. Nelle operazioni di versamento e nelle transazioni il Tesoriere Distrettuale è tenuto alla massima tempestività.
Art. 49: Verifiche
Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a verificare con ragionevole assiduità le variazioni al conto corrente bancario del Distretto, anche in relazione alle comunicazioni pervenute da parte dei Club.
Art. 50: Resoconti
Sulla base delle verifiche, di cui all’art. 49 di questo Regolamento, il Tesoriere Distrettuale è tenuto a redigere dei resoconti che farà pervenire alla Segreteria Distrettuale.
Art. 51: Spese distrettuali
Le spese a carico del Distretto, devono limitarsi agli oneri dell'ordinaria amministrazione, nei limiti indicati da bilancio preventivo approvato dal CP.
Art. 52: Rimborsi spese
Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dal bilancio preventivo, le seguenti cariche distrettuali: il R.D., il R.D. Incoming, il Segretario Distrettuale, il Tesoriere Distrettuale, il Prefetto Distrettuale, i Delegati XXXX Nazionale e Distrettuale, i Delegati di Zona e le Commissioni Distrettuali.
Il R.D. ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni e delle quote di partecipazione alle A.D., agli eventi nazionali e agli incontri degli R.D. Per le visite ai Club e per le altre manifestazioni o incontri cui il R.D. partecipa in veste ufficiale, le spese di vitto o di ingresso sono a carico del Club organizzatore.
Il Vice R.D. ha diritto al rimborso in relazione alle attività effettivamente presenziate in sostituzione del R.D.
Il R.D. Incoming ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni e delle quote relative agli incontri nazionali degli R.D. Incoming.
Il Tesoriere Distrettuale e il Segretario Generale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, della quota di partecipazione alle
A.D. e al Congresso Nazionale.
Il Prefetto Distrettuale ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni e della quota di partecipazione alle A.D.
Il D.Z. ha diritto ad un rimborso proporzionale al numero dei Club che dovrà coordinare.
Le Commissioni hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute in relazione al raggiungimento dell'obiettivo assegnato in seguito alla valutazione congiunta del
R.D. e del T.D.
Art. 53: Procedura per i rimborsi spesa
Competente a corrispondere i rimborsi spese è esclusivamente il Tesoriere Distrettuale, a cui sono indirizzate le relative richieste.
Gli aventi diritto devono pertanto effettuare la richiesta mediante lettera al T.D. contenente una dettagliata distinta delle spese effettuate coperte dal rimborso (scopo, ammontare e beneficiario della spesa). Il rimborso può essere corrisposto solo a fronte
della contestuale presentazione, da parte del soggetto richiedente, della ricevuta o della fattura ovvero, quando non disponibili per causa conosciute, del documento giustificativo sottoscritto da colui che ha ricevuto il pagamento.
Il Tesoriere Distrettuale, portata a conoscenza del R.D. la richiesta ricevuta ed ottenutone l'assenso, provvede a rimborsare quanto dovuto tramite bonifico bancario.
Se la richiesta è irregolare o incompleta il T.D. invita l'interessato a perfezionarla: il rimborso non può essere effettuato qualora la distinta delle spese non sia completa e verosimile sotto ogni aspetto, formale o di merito. Le spese sprovviste di documentazione giustificativa, secondo quanto sopra, si considerano effettuate a titolo personale e, come tali, non rimborsabili. Sono tassativamente escluse dalla procedura di rimborso le spese non riconducibili all'espletamento delle mansioni da parte dei membri del C.D.D.
I rimborsi possono essere ritardati, o esclusi, dal Tesoriere Distrettuale, allorché il Fondo Distrettuale sia insufficiente.
Il termine ultimo per le richieste di rimborso spese è il 30 giugno.
Competente a conoscere eventuali questioni o controversie in materia di rimborsi è la Commissione Finanze.
TITOLO II
Dell’Assemblea Distrettuale
CAPO I
Delle Riunioni
Art. 54: Partecipazione
Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni dell’A.D. tutti i Presidenti dei Club del Distretto ed i membri del C.D.D..
Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente, questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal R.D., T.D, S.G. In caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti di un Club a due riunioni dell’Assemblea il R.D., solleciterà opportunamente il Club alla partecipazione tramite la Segreteria Distrettuale.
Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club ed i soci onorari del Distretto.
Art. 55: Riunione
L’A.D. è riunita dal R.D. in forma ordinaria in occasione degli appuntamenti previsti dal calendario che il R.D. avrà fatto pervenire all’inizio dell’anno sociale a tutti i membri del C.D.D. ed a tutti i Presidenti dei Club del Distretto; detto calendario deve prevedere almeno cinque appuntamenti.
Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il R.D. vi è tenuto se richiesto su istanza motivata dalla maggioranza assoluta dei Presidenti dei Club in regola del Distretto.
Art. 56: Convocazione
Il R.D., a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 15 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione l’ordine del giorno.
All’ordine del giorno vengono inseriti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da un Club con comunicazione pervenuta al Rappresentante Distrettuale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Distrettuale.
In caso di particolare urgenza, almeno un sesto dei Club del Distretto può richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di particolari argomenti fino al quinto giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea Distrettuale.
Art. 57: Validità
Perché l’A.D. sia validamente costituita è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei Club attivi del Distretto, o loro delegati, unitamente alla presenza del R.D., di un Segretario verbalizzante e del Tesoriere Distrettuale o di un suo delegato.
Art. 58: Conduzione
La conduzione della riunione dell’A.D. è interamente affidata al R.D., presidente di quest’organo.
La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa.
Nell’apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 57 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del giorno da parte del R.D..
Durante lo svolgimento delle riunioni il R.D. presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il C.P. ha facoltà di interrogazione nei confronti del R.D. e degli altri organi del C.D.D., i quali sono tenuti a rispondere.
Nello svolgimento la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi e secondo quant’altre disposizioni da parte del R.D.. All'Assemblea hanno diritto di intervento i Presidenti di Club o i loro sostituti.
Art. 58 bis: Mancata partecipazione di un Club alle Assemblee Distrettuali
Nel caso in cui un Club del Distretto non partecipi ai lavori dell'Assemblea Distrettuale attraverso il suo Presidente, o un Socio da lui stesso delegato, per due
Assemblee Distrettuali consecutive, il Rappresentante Distrettuale, per il tramite della Segreteria Distrettuale provvederà a segnalare la situazione direttamente al Club interessato anche al fine di individuare eventuali problematiche che hanno portato il Club a non partecipare ai lavori distrettuali.
Nel caso in cui un Club del Distretto non partecipi ai lavori dell'Assemblea Distrettuale attraverso il suo Presidente, o un Socio da lui stesso delegato, per tre Assemblee Distrettuali consecutive e la segnalazione di cui al primo comma non abbia sortito alcun effetto, il Rappresentante Distrettuale provvederà a segnalare la situazione al Rotary Padrino del Club interessato ed al Delegato Rotary per il Rotaract Distretto Rotary 2090°, sempre al fine di individuare e risolvere eventuali problematiche che hanno portato il Club a non partecipare ai lavori distrettuali.
Art. 59: Votazioni
Salvo quelle istituzionali, le votazioni sono indette dal R.D. o su istanza di richiesta da parte di almeno un terzo dei Presidenti, o loro delegati, presenti ed aventi diritto di voto.
Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club del Distretto in regola, o i loro delegati. Ogni Club ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe a favore di altri Club. I Presidenti, o loro delegati, dei Club che si costituiscono dopo il 28 febbraio, sempreché siano in regola, non partecipano all’elezione del R.D. ma hanno diritto di voto nelle A.D.. Eccetto quelle relative all’elezione del R.D., le votazioni avvengono a scrutinio palese, eseguito da un Segretario Distrettuale.
Al termine delle votazioni il R.D. procede al computo dei voti ed alla proclamazione del risultato: è assunta come deliberazione la proposta che ottiene favorevolmente la metà più uno dei voti espressi.
Art. 60: Seguito
A seguito delle riunioni dell’A.D. la Segreteria Distrettuale è tenuta a far pervenire a tutti Presidenti dei Club del Distretto e al C.D.D. copia del verbale.
CAPO II
Dell’Elezione del Rappresentante Distrettuale (e della Sfiducia)
Art. 61: Requisiti di eleggibilità passiva
Si possono candidare alla carica di R.D. i soci in regola del Distretto, che non compiano 30 anni di età prima dell’inizio del loro mandato e che:
1. siano soci del Distretto 2090 da almeno tre anni risultanti da annuario
2. abbiano presieduto un Club del Distretto 2090 per almeno un intero anno sociale
3. siano stati membri del C.D.D. per almeno un intero anno sociale
4. non abbiano già ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione.
Nel caso in cui non ci sia un candidato con i suddetti requisiti sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto 2090 che non compiano 30 anni di età prima dell’inizio del loro mandato e che:
1. siano soci del Distretto 2090 da almeno tre anni risultanti da annuario
2. abbiano presieduto un Club del Distretto o, in alternativa, abbiano ricoperto una carica distrettuale per almeno un intero anno sociale
3. non abbiano già ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione.
Qualora anche in quest'ultimo caso non ci sia un candidato con i suddetti requisiti sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto che non compiano 30 anni di età prima dell’inizio del loro mandato e che non abbiano già ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione.
Art. 62: Incompatibilità
La carica di R.D. è incompatibile con quella di Presidente di Club e con ogni altra carica di Club e Distrettuale, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.
Art. 63: Candidatura
Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro l'A.D. precedente a quella prevista per le elezioni, e comunque non oltre il 31 gennaio, al R.D. in carica a cura del Presidente in carica del Club proponente o, nel caso in cui il Presidente in carica sia il candidato, dal vice-presidente. Alla lettera di presentazione della candidatura vanno
allegati una dichiarazione da parte del candidato di conoscenza delle norme rotaractiane di ordine distrettuale e superiore, un suo programma di massima per l’anno sociale in cui sarebbe in carica, un'autocertificazione della propria età e il curriculum rotaractiano.
Il R.D. in carica dà comunicazione delle candidature pervenute e ritenute valide ai sensi dell'art. 61 a tutti i Presidenti di Club, durante l’A.D. immediatamente precedente a quella delle elezioni per la presentazione delle candidature.
Ogni Club può presentare al più una candidatura per anno sociale.
In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui sopra sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva.
Art. 64: Atti preliminari alla votazione
Prima della votazione il R.D. deve dare all’Assemblea comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, non votanti ed alle motivazioni di merito, e comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, votanti. Deve inoltre presentare i candidati e concedere loro la parola perché espongano il proprio programma di massima.
In prosieguo di ciò la Segreteria Distrettuale passerà alla consegna delle schede elettorali.
Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal R.D., che lo presiede, e da due scrutatori nominati dal R.D. dando la priorità, se presenti, all’Incoming R.D. ed al Past R.D.
Art. 65: Votazione
Il C.P. procede alla votazione entro e non oltre il 15 maggio dell’anno in corso. Ogni presidente di Club in regola al momento della votazione, o il suo delegato,
ha diritto ad un voto. La votazione avviene a scrutinio segreto su schede controfirmate dal R.D..
Ogni Presidente di Club, o suo delegato, avente diritto di voto ha a disposizione una scheda elettorale. Ultimata l’espressione del voto si passerà allo spoglio delle schede: il R.D. leggerà ad alta voce il voto espresso su ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo dei voti e la proclamazione del risultato.
Art. 66: Elezione
Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto R.D., designato per l’anno sociale successivo a quello immediatamente seguente, il candidato che abbia ottenuto favorevolmente i 2/3 dei voti espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni.
Se, a seguito della prima votazione, non venga eletto alcun candidato, si procederà ad una seconda votazione nella quale verrà eletto R.D. il candidato che abbia ottenuto la metà più uno dei voti favorevoli. Se, anche a seguito della seconda votazione, nessun candidato risulti eletto si procederà al ballottaggio tra i due candidati, o più in caso di parità di voti, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, secondo la procedura che regola la precedente votazione.
Nel caso in cui, anche a seguito del ballottaggio, non venga eletto alcun candidato per esatta parità di preferenze o non venga eletto il candidato, se unico, nella prima o seconda votazione, si procederà a nuove elezioni in occasione della successiva
A.D. dell’anno sociale. Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire al X.X. xxxxx 00 giorni prima della data fissata per l’A.D. in questione e secondo le modalità già previste.
Se anche a seguito di ciò non venga eletto alcun candidato, si procederà secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2090.
Art. 67: Impedimento del Rappresentante Distrettuale
Nel caso in cui il R.D. Incoming, per sopravvenute fondate ragioni, non sia in grado di ricoprire la carica alla quale è stato eletto, il R.D. in carica procederà a nuove elezioni.
Nel caso in cui il R.D. in carica si trovi nell’impossibilità di portare a termine il proprio mandato o si veda costretto a rassegnare le proprie dimissioni a seguito di sfiducia da parte del C.P., può subentrare, nel pieno delle prerogative di cui al presente regolamento, il R.D. Incoming.
Qualora il R.D. Incoming accetti di subentrare al R.D. uscente, egli dovrà altresì decidere e comunicare al S.G., quanto prima, se mantenere la carica per l'anno successivo.
Se il R.D. Incoming decide di limitare il suo mandato all'anno in cui subentra al
R.D. uscente si dovrà procedere quanto prima all'elezione di un nuovo R.D. per l'anno sociale immediatamente successivo, secondo le disposizioni relative all'elezione del RRD.
Nel caso in cui il R.D. Incoming non accetti di subentrare al R.D. uscente, il past
R.D. indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di R.D. presiedendo il medesimo C.D.D. fino alla nuova designazione.
Qualora il candidato lo ritenga opportuno avrà facoltà di variare ragionevolmente nell'interesse del Distretto la composizione del C.D.D.
Art. 68: Mozione di sfiducia
La mozione di sfiducia al R.D. in carica può essere presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e sufficienza decide il Governatore del Distretto Rotary 2090, da almeno la metà più uno dei Club del Distretto nel corso di una riunione dell’A.D..
Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della successiva riunione dell’A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria, sempreché prima di allora il Governatore del Distretto Rotary 2090 abbia dato il proprio nullaosta a procedere. La votazione avverrà a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, dopoché il R.D. avrà proceduto alla propria difesa.
E’ deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. La mozione deve essere inoltrata al Governatore Rotary 2090 per la verifica della motivazione e per l'eventuale accettazione o rigetto .
La sfiducia ha come effetto l’obbligo per il R.D. in carica di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni.
CAPO III
Dei Bilanci Distrettuali
Art. 69: Bilancio preventivo
Il T.D., in accordo con il R.D., è tenuto a presentare il bilancio preventivo, un prospetto indicativo del quale deve essere stato allegato al relativo avviso di convocazione dei Presidenti dei Club del Distretto, in occasione della seconda riunione
ordinaria dell’A.D. dell’anno sociale per sottoporlo al voto del C.P.
Il suddetto bilancio deve chiudere in pareggio, ovvero i componenti positivi (entrate) e i componenti negativi (spese) devono risultare di pari importo.
Qualora il C.P. non approvasse in quella sede il bilancio preventivo, questo, opportunamente modificato, dovrà essere ripresentato dal T.D. in occasione della successiva riunione dell’A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.
Art. 70: Bilancio consuntivo
Il Past T.D. è tenuto a presentare il bilancio consuntivo, una copia del quale deve essere stata allegata al relativo avviso di convocazione dell'Assemblea Distrettuale, in occasione della seconda riunione dell’A.D. per sottoporlo al voto del C.P., prima della presentazione del bilancio preventivo da parte del T.D. in carica.
Nel caso di non approvazione del bilancio consuntivo in quella sede, il Past T.D. dovrà ripresentarlo in occasione della successiva riunione dell’A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.
In ogni caso, fino all’approvazione del bilancio consuntivo non è possibile procedere alla votazione del bilancio preventivo dell’anno sociale in corso.
Ove il bilancio consuntivo distrettuale si chiuda in attivo, questo potrà essere destinato, su proposta del R.D. e con successiva votazione dell’A.D., ad un particolare scopo di servizio (service) rotaractiano, ovvero a disposizione della gestione entrante.
CAPO IV
Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale
Art. 71: Proposta
Gli emendamenti al presente Regolamento Distrettuale, perché si possa procedere alla loro votazione, devono essere proposti in sede di A.D. da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in regola del Distretto, o loro delegati, o da un organo del C.D.D.
Art. 72: Approvazione
La proposta di emendamento al Regolamento Distrettuale dovrà essere votata dal C.P. in occasione della successiva riunione dell’A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.
Gli emendamenti sono approvati se ottengono i due terzi dei voti espressi.
Se approvati, dovranno essere sottoposti all’esame del Governatore del Distretto Rotary 2090; Questi approverà tali emendamenti o li respingerà fornendo un indirizzo sulle correzioni da apportare. Nel secondo caso si ripeterà tale procedura fino alla loro approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2090, a seguito della quale gli emendamenti avranno efficacia.
Art. 73: Comunicazione e custodia
Una volta emendato in linea definitiva il presente Regolamento Distrettuale, la Segreteria Distrettuale è tenuta ad inviarne copia aggiornata ai membri del C.D.D. e a tutti i Presidenti dei Club del Distretto.
Ogni Club del Distretto è tenuto a custodirne copia aggiornata presso la propria Segreteria.
Art. 74: Deroghe
Nei limiti imposti dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore sono eccezionalmente possibili in atti distrettuali deroghe alle norme di questo Regolamento se approvate dal C.P. a maggioranza semplice su proposta del R.D.
TITOLO III
Delle Zone
CAPO I
Delle Riunioni di Zona
Art. 75: Partecipazione
Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle R.Z. tutti i Presidenti dei Club della rispettiva Zona.
Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal D.Z.. Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club della Zona ed i membri del C.D.D.
Art. 76: Riunione
La R.Z. è riunita dal D.Z. in forma ordinaria a tutti i presidenti dei Club della Zona e deve prevedere un appuntamento al mese.
Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il D.Z. è tenuto a riunire la R.Z. in forma straordinaria se richiesto su istanza motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei Club della Zona.
Art. 77: Convocazione
Il D.Z. è tenuto a convocare gli aventi diritto in forma scritta almeno 10 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione l’ordine del giorno della R.Z..
Art. 78: Validità
Perché la R.Z. sia validamente riunita è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei Club della Zona, o loro delegati, unitamente alla presenza del D.Z.
Art. 79: Conduzione
La conduzione della R.Z. è interamente affidata al D.Z., presidente di quest’organo, secondo le disposizioni del R.D.. La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa.
Nell’apertura il D.Z. procede al computo dei presenti cui segue la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del giorno da parte sua.
Durante lo svolgimento delle riunioni il D.Z. presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai
presenti. In questa fase il D.Z. è tenuto alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi.
Al termine dello svolgimento il D.Z. chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato salvo diversa richiesta da parte di Presidenti di Club della Zona o loro delegati.
Art. 80: Votazioni
Salvo quelle istituzionali le votazioni sono eventualmente indette dal D.Z. relativamente a questioni che intende demandare consultivamente alla R.Z..
Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club in regola della Zona, o i loro sostituti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo,
eseguito dal D.Z..
Art. 81: Seguito
A seguito delle R.Z. il D.Z. è tenuto a far pervenire entro 10 giorni alla Segreteria Distrettuale e a tutti i Presidenti della Zona interessata copia del verbale dettagliato.
TITOLO IV
Dell'interpretazione del Regolamento
Art. 82: Funzione e Interpretazione
Il presente Regolamento disciplina i compiti e le prerogative degli Organi Distrettuali, nonché i rapporti tra il Distretto e gli altri Club.
L'Assemblea Distrettuale è l'unico organo competente a dare autentica interpretazione del presente Regolamento, nonché a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione dello stesso.
Le relative decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, dopo aver sentito il parere del Presidente della Commissione Regolamento e Risoluzione Controversie.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 83: Osservanza del regolamento
Tutti i soci del Distretto 2090 Rotaract sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento, le decisioni e le interpretazioni rese in forza di esso.
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza delle disposizioni dettate da questo regolamento.
Del regolamento e delle interpretazioni rese dalla Commissione per il Regolamento, all’inizio di ogni anno sociale deve essere consegnata copia ai Presidenti di Club e ai membri degli organi distrettuali.
Art. 84: Arrotondamenti
Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a norme del presente Regolamento si faranno alla cifra unitaria inferiore per le frazioni di punto minori di 0,5 e alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo 0,5.
Art. 85: Entrata in vigore
Il presente Regolamento, come anche le sue future modifiche, entreranno in vigore, previa approvazione del Governatore Rotary in carica, dal 1° luglio dell’Anno Sociale successivo a quello di approvazione.
Il Governatore
Distretto Rotary International 2090 a.s. 2013-2014
Xxxxx Xxxxxxx
Il Delegato Rotary per il Rotaract Distretto Rotary International 2090 a.s. 2013-2014
Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx
Il Rappresentante Distrettuale Distretto Rotaract 2090
a.s. 2013-2014
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente
Commissione Regolamento e Risoluzione Controversie a.s. 2013-2014
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx