CONVENZIONE URBANISTICA
CONVENZIONE URBANISTICA
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DELL'AREA DENOMINATA “EX CERAMICHE RAGNO” VIALE VIRGILIO ZONA ELEMENTARE 1620, AREA 02
L’anno
il giorno
il mese
, avanti a me
sono
comparsi i signori :
------------------------------------------------ che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena,
denominato di seguito Comune, come da deliberazione -----------------------------------------------
E
….…., in qualità di legale rappresentante di , proprietario di aree situate nel Comune, comprese nel
E
., in qualità di legale rappresentante di…………, proprietario di aree situate nel Comune, comprese nel
…...........
di seguito denominati soggetti attuatori,
P R E M E S S O
-che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
-che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 647 del 20/12/1976 è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata n. 174 A denominato “industriale speciale cittanova”, area Ex Ceramiche Ragno e relativa convenzione urbanistica;
-che in data 23/11/1979 a ministero Notaio Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, rep. 15819/4566 è stata stipulata la sopracitata convenzione urbanistica, regolarmente registrata e trascritta;
CONSIDERATO
che relativamente agli obblighi di cui alla sopracitate convenzioni urbanistiche, il soggetto attuatore, ha assolto a tutti gli obblighi di realizzazione e cessione gratuita delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento e relative aree di sedime (U1), nonché la cessione gratuita delle attrezzature e spazi collettivi (U2);
VISTO
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/02/2017, il Comune di Modena ha approvato specifico Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di medie strutture di vendita sul territorio comunale, successivamente pubblicato;
che le Societa' XXXXX XXXXXXX Xxx in qualità di proprietario di aree situate nel Comune viale Virgilio,30, Zona Elementare 1620, Area 02, identificate catastalmente al foglio 65, mappali 212-213-305- 310-318-319-321-322-331, congiuntamente all'operatore economico società Cosmo s.p.a , hanno presentato istanza di partecipazione (prot. n. 36018 del 08.3.2017) all’Avviso Pubblico sopra richiamato, richiedendo l’insediamento nel lotto di loro proprietà di una medio-grande struttura di vendita non alimentare;
- che con atto prot. 45654 del 27/03/2018, l'Amministrazione Comunale, ha comunicato ai proponenti che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 224 del 03/05/2017 e 108 del 21/03/2018 è stata accolta positivamente la domanda di adesione al bando suddetto;
che gli immobili oggetto di intervento,sono identificati al nuovo catasto terreni del Comune di Modena, al foglio 65, mappali 212-213-305-310-318-319-321-322-331;
che in data 17/07/2017, con atto a ministero notaio Xxxxx Xxxxxxx, rep. 24.447/14.031, la società Xxxxx Xxxxxxx Xxx, ha venduto alla società Levante Srl le seguenti unità immobiliari, identificate catastalmente al foglio 65, mappali: 212 sub: 2-3-5; mappale 213, sub. 5; mappale 331; mappale 305-310-318-319-321-322;
nonché foglio 65, mappali 213, sub 6 (BCNC);
che in data 21/07/2017, con atto a ministero notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, rep. 16.415/12.544, la società Xxxxx Xxxxxxx Xxx, ha venduto alla società Lafenice Sas le seguenti unità immobiliari, identificate catastalmente al foglio 65, mappale 212, sub. 4, graffato al mappale 213 sub. 4, xxx xx xxxxxxxxx x. 00 P. T-1, nonché quota del mappale 213, sub. 6 (BCNC);
che in data 29/06/2018 le società Lafenice Sas e la Sopcietà Levante Srl hanno presentato in modalità telematica, Domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 (prot. n.98847), comprensiva della richiesta di Permesso di costruire in deroga convenzionato n. 2002/2018 per l'intervento di “Ristrutturazione mediante demolizione di fabbricato esistente e d inserimento di medio grande struttura commerciale non alimentare (EX Area Ragno) nell'immobile sito in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx,00 identificato catastalmente al foglio 65,mappali 212-213-305-310-318-319-322-331;
che le aree oggetto d'intervento, sono classificate nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo: PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
VI - AMBITO POLIFUNZIONALE
a - Aree con funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione Zona Elementare N. 1620
Ex Zona Territoriale Omogenea: D
2) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO:
Area 02 Disciplinata dal RUE
Disciplinata da Piano particolareggiato. Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 647 del 20/12/76 e Convenzione urbanistica stipulata il 23/11/79;
che i Piani particolareggiati, approvati sulla base della normativa vigente in materia, disciplinano e conformano gli interventi edilizi e le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le
modalità e termini previsti dalle apposite convenzioni urbanistiche sottoscritte dai proprietari delle aree interessate ed il Comune;
che, l’art.28 della legge urbanistica n.1150/1942 e ss.mm.ii stabilisce che: “L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.”
-che l’art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n.98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 (D.L. del Fare) prevede che “il termine di validità nonché il termine di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla Legislazione regionale, stipulati sino al 31/12/2012, sono prorogati di tre anni.”;
-che il suddetto piano particolareggiato di iniziativa privata è attualmente scaduto per decorso del decennio di validita', ma, ai sensi dell' art. 17 della L. n.1150 del 1942, le aree e i fabbricati posti all'interno del piano non restano prive di regolamentazione urbanistica, in quanto rimane fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso;
che il Comune di Modena con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2014, ha approvato il Documento di indirizzo “Sblocca Modena - Riqualificazione e riuso per l'occupazione” cogliendo le potenzialità offerte da recenti modifiche normative sovraordinate in materia di governo del territorio tese alla semplificazione delle procedure amministrative e a sostenere iniziative di riqualificazione e recupero dell’esistente;
- che, nello specifico con il suddetto documento è stata delineata una cornice di riferimento per gli operatori privati e gli uffici comunali competenti, relativamente agli interventi oggetto di possibile deroga alle previsioni dello strumento urbanistico;
- che il ricorso al permesso in deroga al piano urbanistico, strumento proprio da utilizzarsi in regime straordinario, rappresenta uno degli strumenti per sostenere iniziative di trasformazione e riqualificazione dell’esistente, consentendo di adeguare in tempi congrui prescrizioni obsolete e/o rigide del piano urbanistico qualora si presentino iniziative con reali condizioni di operatività;
che con propria deliberazione n. 94 del 18/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale, ha approvato le modifiche al Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art.
14.1 del testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE, inserendo l' Art. 5bis Modalità di calcolo e di corresponsione della compensazione economica a interventi in deroga ai sensi del documento di indirizzo Sblocca Modena;
che il sopracitato Permesso di costruire convenzionato n. 2002/2018, risulta pertanto in deroga agli strumenti urbanistici comunali e in conformità al documento di indirizzo Sblocca Modena di cui alla
delibera 93/2014, nonché all'Avviso Pubblico per la realizzazione di medie strutture di vendita sul territorio Comunale;
che la deroga agli strumenti urbanistici riguarda esclusivamente uil cambio di destinazione d'uso da direzionale a commerciale, non ammessa dalla normativa del comparto;
VISTO
-il quadro economico (ALLEGATO A) e parte integrante alla presente convenzione urbanistica, di comparazione e sintesi dei contenuti economici oggetto del presente atto;
CONSIDERATO
che l'art. 28-bis del DPR 380/2001, introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q) della Legge n.164 del 2014- Sblocca Italia- disciplina che “Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. […];
che il quadro normativo è in evoluzione e che l'Art.28bis del DPR 380 del 2001 è direttamente efficace ed applicabile nel nostro territorio; in attesa di una Legge Regionale urbanistica di dettaglio che provveda a dare attuazione ai principi da essa desumibili, si procede con l'approvazione della convenzione urbanistica con deliberazione di Consiglio Comunale, così come disciplinato;
che occorre ora procedere a formalizzare in apposita Convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380/2001, dell'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e dell’art. 12.1 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE le obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l'attuazione dell'area;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
CAPO I
ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.
I soggetti attuatori assume gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
In caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione. I soggetti attuatori rimangono tuttavia obbligati in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.
Solo qualora i soggetti attuatori procedano all’alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da esso assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
ART. 2
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
Ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380/2001, dell'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e dell’art. 12.1 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE, i soggetti attuatori si obbligano:
A) a cedere gratuitamente al Comune, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, tutte le aree necessarie per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento; Tali aree sono indicate nell'allegata planimetria (ALLEGATO B);
B) a realizzare a propria totale cura e spese e a cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale, tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, previste quali opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistico-edilizia dell'area, ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
Tali opere di urbanizzazione, come da computo metrico estimativo allegato al permesso di costruire, ammontano ad euro (importo comunicato dallo studio tecnico 138.848,84 € da verificare/aggiornare);
(Le parti convengono che gli importi stimati per le opere di urbanizzazione e contributo di costruzione, citati
nella presente convenzione potranno essere perfezionati in ragione dell'aggiornamento del progetto, in virtù della conclusione dell'iter istruttorio e del recepimento delle indicazioni contenute nei pareri degli enti
esterni di competenza).
Costituiscono opere di U1:
=gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
=la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas, teleriscaldamento ed altre forme di energia;
=gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione;
=le sottostazioni e le centraline delle reti tecnologiche;
=gli altri allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell’insediamento;
=la rete fognante per lo smaltimento delle acque bianche e nere in reti separate, gli impianti di depurazione e smaltimento e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche, le condutture di laminazione e le valvole dosatrici;
=gli spazi attrezzati e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
=le strade di distribuzione e di servizio e relativi svincoli, gli spazi e i percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, le piste ciclabili;
=i parcheggi pubblici da realizzare in continuità e a completamento del parcheggio pubblico esistente e relativi percorsi pedonali/ciclabili;
=il verde di arredo e di protezione degli spazi pubblici;
=le strutture sotterranee polifunzionali (nelle aree di nuovo insediamento, e quando previste dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, secondo la Direttiva del Ministero Lavori pubblici del 3 marzo 1999);
Tutte le sopracitate opere, verranno realizzate come da elaborati di cui al Permesso di costruire convenzionato n. 2002/2018, posto agli atti del Settore.
Rientrano tra le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti anche le opere da realizzare all’esterno del perimetro dell’area di intervento di cui alla presente convenzione urbanistica, in quanto trattasi di opere funzionalmente connesse al comparto di intervento, su aree di proprietà comunale.
Le aree e le opere di cui sopra sono indicate NELL’ALLEGATO B e meglio definite negli elaborati progettuali di cui al Permesso di Costruire n. 2002/2018 e sinteticamente di seguito descritte:
- rifacimento/ripristino della pavimentazione dei posti auto pubblici e del percorso ciclo-pedonale in accordo con i preposti uffici comunali; OPPURE la manutenzione /rifacimento del parcheggio esistente su via Virgilio prospiciente l'area di intervento e la realizzazione di nuovi posti auto in prosecuzione di quelli esistenti;
- sistemazione/manutenzione delle aiuole e delle alberature presenti;
- eventuale sostituzione/manutenzione di reti e manufatti afferenti l'area;
- le opere stradali da realizzare su via Xxxxxxxx, secondo le indicazioni fornite dal Settore Viabilità finalizzate al miglioramento dell'accessibilità carrabile dell'area;
Tutte le aree di cui al presente articolo verranno messe a disposizione del soggetto attuatore, tramite verbale di consegna del Servizio Patrimonio.
I soggetti attuatori realizzeranno le opere di cui sopra sotto la sua personale e completa responsabilità, tramite il proprio appaltatore.
La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché di proprietà comunale, resta a carico dei soggetti attuatori fino all’approvazione del collaudo e della presa in consegna delle opere da parte del Comune.
I soggetti attuatori si obbligano a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.
Le opere di che trattasi saranno realizzate sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) e di HERA s.p.a.
E' facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui sopra, ove tali opere, oltre che servire il comparto, possano rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile l'allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati, preesistenti o di progetto.
I soggetti attuatori sono altresì obbligati:
A) a ripristinare, al termine del programma edilizio, opere od infrastrutture esistenti eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
B) a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica contestualmente alla realizzazione delle altre infrastrutture per l’urbanizzazione, quando le canalizzazioni stesse siano previste sulle aree destinate a divenire di proprietà comunale;
C) a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l’urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o da HERA s.p.a.
ART. 3
MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di cui all’oggetto risulteranno definite nel progetto definitivo, sulla base del quale sarà rilasciato il Premesso di Costruire convenzionato n. 2002/2018 per la realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà risultare concordato e vistato da XXXX s.p.a. sia per quanto riguarda l'idonea collocazione dei cassonetti di raccolta rifiuti, che per gli impianti a rete e gli scarichi fognari, nonché con eventuali altri Enti interessati.
Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'UTC per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel
frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico dei soggetti attuatori, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
I soggetti attuatori si impegnano, pertanto, a soddisfare eventuali richieste del Comune in questo senso:
= Nel caso in cui le modifiche comportino un onere inferiore o pari al 5%, la proprietà si impegna a soddisfare le richieste del Comune, senza ulteriore scomputo degli oneri di urbanizzazione;
=Nel caso in cui le modifiche comportino un onere superiore al 5% e comunque fino al 15%, la proprietà si impegna a soddisfare le richieste del Comune, dietro riconoscimento di uno scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.
La realizzazione di tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento dovrà essere correlata all'attuazione del programma edilizio, nel rispetto del crono-programma allegato al progetto esecutivo.
Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di cui sopra, il Comune dovrà nominare uno o più tecnici collaudatori, con oneri a carico dei soggetti attuatori. I soggetti attuatori dovranno fornire, pertanto all'UTC una lista di tre nominativi idonei all'incarico di collaudatore e, tra questi, il Comune nominerà il collaudatore/i; Il collaudatore, dovrà dichiarare altresì l’inesistenza di cause di incompatibilità e la sua nomina dovrà essere conforme al Codice degli appalti. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera dovrà fissare in ogni caso le visite di collaudo durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale, o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale a norma dell’art. 194 del DPR n. 544/1999 e s.m. o report riepilogativo.
I soggetti attuatori dovranno altresì nominare, sempre prima dell’inizio dei lavori, con oneri a loro carico, e comunicandolo al Comune: il Direttore dei Lavori, da individuare tra i soggetti abilitati, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare, sull’apposita modulistica, la data di inizio lavori, così come previsto dall’art. 33.2 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, concordando altresì, con l’UTC, le modalità di comunicazione delle date di inizio delle singole principali lavorazioni, che devono pervenire in tempo utile affinché possano predisporsi i necessari controlli. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, infatti, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
Oltre a quanto sopra previsto, dovrà essere effettuata la comunicazione di inizio lavori con l’indicazione dell’impresa esecutrice per la quale dovrà essere fornito il documento unico di regolarità contributiva e la restante documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m., analoga comunicazione dovrà essere effettuata per tutte le eventuali imprese subappaltatrici per le quali dovrà essere altresì comprovato il possesso della qualificazione per eseguire lavori pubblici, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016.
Dovrà altresì essere installato, all’atto dell’inizio lavori e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la loro durata, un cartello di cantiere con le caratteristiche di cui all’art. 33.5 del Regolamento urbanistico edilizio;
I soggetti attuatori assume ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, causati a terzi, anche dipendenti o incaricati del Comune, o a cose, da propri dipendenti o da propri mezzi ed attrezzature o cause di forza maggiore durante tutta l’esecuzione dei lavori di tutte le opere di urbanizzazione e fino al collaudo e presa in consegna delle opere. All’uopo dovrà stipulare apposite polizze assicurative che tengano completamente indenne il Comune, così come dal codice degli appalti e normativa vigente in materia E’ inoltre tenuto al rispetto di tutte le normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altra prescrizione in materia di sicurezza contro gli incendi e di sicurezza nei cantieri per tutta la durata delle opere. In particolare dovranno essere rispettate tutte le norme in materia
di rispetto ambientale atte a ridurre i fattori di nocività e disturbo alla collettività, oltre che eventuali danni ed infortuni nei cantieri, nonché ogni altra norma inerente e pertinente.
Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, a causa dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.
ART. 4
CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il ritiro del Permesso di Costruire n. 2002/2018 è subordinato:
A) alla stipula della presente convenzione urbanistica, da stipularsi entro e non oltre 6 mesi dall'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale n , che ha approvato il presente atto, a pena di decadenza del permesso di costruire n. 2002/2018;
B) alla fornitura di apposita garanzia fideiussoria (prestata da un primario istituto di credito in ambito nazionale) bancaria o assicurativa, ai sensi degli artt. 1944 e segg. del codice civile, di importo pari al costo complessivo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, come risultante dai computi metrici estimativi del progetto esecutivo ricompreso nel citato permesso di costruire;
La garanzia è prestata maggiorata del 5% per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico, per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti verificatasi nel corso dei lavori e a copertura altresì del corretto ripristino delle opere danneggiate o distrutte.
La garanzia dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza obbligo di messa in mora o preventiva diffida, ma con il solo rilievo dell’inadempimento.
La costituita garanzia verrà ridotta, tramite comunicazione scritta del Comune, a seguito di collaudo provvisorio e di presa in carico delle opere, o a seguito di presa in carico anticipata di opere, nella misura massima del 75% dell’importo delle opere collaudate.
Il rimanente importo (25%) verrà svincolato, tramite comunicazione scritta del Comune, una volta ultimati tutti gli interventi edilizi e a collaudo definitivo e presa in carico di tutte le opere.
Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi, per quanto compatibili, le norme in materia di cauzioni per i lavori pubblici contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.
Su detta garanzia l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico.
C) all'avvenuta presentazione del frazionamento, inoltrato al Ministero delle Finanze- Ufficio del Territorio di Modena, con l'identificazione delle aree per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento e del lotto edificabile, coerentemente con il progetto delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.
ART. 5
POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN
CONSEGNA DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
I soggetti attuatori si obbligano a comunicare la data di fine lavori, nel rispetto delle norme del regolamento edilizio vigente, specificando, in particolare, la data di ultimazione degli impianti eseguiti (rete di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica ecc.).
A seguito delle comunicazioni di cui sopra, i soggetti attuatori devono inoltrare all’UTC:
Il collaudo tecnico delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e della presente convenzione urbanistica;
la planimetria di aggiornamento degli impianti realizzati con descrizione delle relative caratteristiche e stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori. Tutte le opere dovranno essere contabilizzate dividendo le diverse categorie di lavoro. In particolare saranno da evidenziarsi le opere relative a:
reti di media e bassa tensione, comprendendo anche le opere accessorie quali le cabine di trasformazione, gli scavi, ecc.,
reti e pozzetti per telecomunicazioni,
illuminazione pubblica, comprendenti pali, polifore, ecc., reti del gas,
fognature, condotti di laminazione ed opere connesse, rete dell’acqua potabile,
opere stradali e marciapiedi,
verde pubblico e il verde di arredo urbano;
gli elaborati grafici di tutti gli impianti eseguiti (elettrici, di sicurezza, antincendio, termici, di ricambio d’aria, idro-sanitari, fognari, trasmissione dati, ecc.), nonché dell’eseguito architettonico, con relativi particolari costruttivi, debitamente sottoscritti dall’Impresa esecutrice dei lavori, in formato informatico compatibile Autocad ed in copie su carta;
la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della DM 37/2008, comprensive di tutti gli allegati obbligatori; dovranno essere comunque allegati le planimetrie e gli schemi degli impianti relativi allo stato di fatto a fine lavori, controfirmate dalla ditta esecutrice;
i verbali di effettuazione di tutte le misure, prove, collaudi e certificazioni sugli impianti, a firma del legale rappresentante soggetto attuatore ove richiesto;
il rilievo dei confini tra le aree pubbliche di urbanizzazione e i lotti privati per l'edificazione; eventuali rettifiche ai frazionamenti delle aree pubbliche che il Comune prenderà in consegna e agli atti di rogito con i quali è stata trasferita la proprietà al Comune saranno a totale carico dei soggetti attuatori;
Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato, il collaudo provvisorio diventerà automaticamente definitivo qualora, decorsi due anni dalla data della relativa emissione, qualora, non sia intervenuto l’atto formale di approvazione e, nel frattempo, il Comune non accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle opere che il soggetto attuatore si obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a propria a cura e spese. Resta ferma la responsabilità del soggetto attuatore ai sensi dell’art.1669 del codice civile.
Espletati i predetti adempimenti, comprensiva anche della cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree di sedime, il Comune, verificata la completa e regolare esecuzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento libererà la garanzia e prenderà in consegna tutte opere di cui sopra così come indicato negli elaborati del progetto. Tutti gli impianti passeranno in gestione a XXXX s.p.a., che provvederà alla relativa manutenzione.
La presa in consegna di tali opere è comunque subordinata alla redazione di apposito verbale nel quale si darà atto dell’avveramento delle seguenti condizioni:
A) che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
B) che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali.
Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione che il Comune prenderà in consegna sarà eseguito a totale cura e spese dei proprietari.
Tutte le opere di che trattasi dovranno, in ogni caso, risultare complete e perfettamente funzionanti al momento dell'ultimazione del 100% del programma edificatorio. Tale ultimazione e il perfetto funzionamento costituiscono condizione necessaria per la presentazione delle segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità (SCCEA) del fabbricato.
In caso di rifiuto, da parte della proprietà, dei successori e/o aventi causa, a realizzare le opere di cui il Comune avesse richiesto l'anticipata esecuzione, quest’ultimo ha diritto di utilizzare a tale fine, la somma versata quale garanzia.
Il Comune, su richiesta dei soggetti attuatori, si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente parte delle opere di urbanizzazione previste, previa redazione di apposito verbale nel quale si dia atto della sicurezza e della funzionalità delle opere stesse; in tal caso verranno liberate, in proporzione, le garanzie prestate.
ART. 6
CONDIZIONI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA’
1. Il Permesso di Costruire n. 2002/2018 dovrà contenere le seguenti condizioni:
A) obbligo, a carico del titolare del permesso di costruire, di ripristinare le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento esistenti, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
B) divieto, a carico del titolare del permesso, di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle infrastrutture per l’urbanizzazione; la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l'UTC, solo in casi eccezionali;
C) obbligo di cessione gratuita al Comune, entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, di tutte le aree necessarie per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, di cui all'art. 2 della presente convenzione;
2. La presentazione della Segnalazione Certificata di conformità edilizia ed agibilità, per l' edificio, è subordinata:
A) all'esistenza e al perfetto funzionamento di tutte le reti ed impianti necessari alla funzionalità dell'edificio;
B) al ripristino di infrastrutture per l’urbanizzazione eventualmente danneggiate;
C) alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste nel progetto e alla cessione gratuita delle relative aree di sedime;
ART. 7
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato:
A) per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria, dovranno essere corrisposti integralmente sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire. I soggetti attuatori, inoltre, si obbligano a realizzare a totale cura e spese le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (art. 2 delle presente convenzione);
B) per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione secondaria, dovranno essere corrisposti integralmente sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire.
C) Anche il costo di costruzione deve essere integralmente corrisposto, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative.
(Le parti convengono che gli importi stimati per le opere di urbanizzazione e contributo di costruzione, citati
nella presente convenzione potranno essere perfezionati in ragione dell'aggiornamento del progetto, in virtù della conclusione dell'iter istruttorio e del recepimento delle indicazioni contenute nei pareri degli enti
esterni di competenza).
ART. 8 SANZIONI
Oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, in caso di parziale o totale mancata attuazione di infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, il Comune potrà concedere, per la relativa regolarizzazione, altri 180 giorni calcolati dal termine previsti dal cronoprogramma, della presente convenzione urbanistica e comunque entro il termine di cui al successivo art. 9, trascorsi i quali si procederà a far ultimare, correggere o realizzare quanto incompleto o mal eseguito, utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare, sui soggetti attuatori, l'eventuale maggior spesa.
ART. 9
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni dieci (10), con decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione urbanistica.
ART. 10 SPESE
Sono a carico del soggetto attuatore le spese le spese del presente atto, nonché quelle degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree ed ogni altra spesa inerente e dipendente.
CAPO II
ART. 1
OBBLIGHI REALI DA TRASCRIVERE NEI SUCCESSIVI ROGITI DI VENDITA
1.Nel caso di trasferimento frazionato della proprietà degli immobili inclusi nel piano particolareggiato di che trattasi a terzi, i soggetti attuatori si obbligano a non trasferire le obbligazioni della presente convenzione;
2. I soggetti attuatori si obbligano altresì ad istituire a sua cura e spese e ad includere nei rogiti di vendita eventuali servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli enti preposti, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi, che interessassero il comparto come infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento;
3. In ogni atto di alienazione dell'immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione urbanistica, l'acquirente dovrà dichiarare:
A) di essere pienamente consapevole che l'immobile acquistato è soggetto al PdC n. 2002/2018 e alla relativa convenzione urbanistica;
B) di conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza alla presente convenzione urbanistica.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL SOGGETTO ATTUATORE