ALL.1 ALLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
ALL.1 ALLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1. PREMESSA
1.1. Il presente documento è da considerarsi parte integrante delle Condizioni Generali di Appalto di ITALSACCI S.p.A..
1.2. Fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Committente e Appaltatore, si impegnano, in particolare, a seguire quanto riportato nei successivi articoli.
1.3. Le condizioni del presente documento si applicano a tutti i contratti di appalto lavori e servizi stipulati dalla Committente.
1.4. Valgono le definizioni già presenti nelle Condizioni Generali di Appalto di ITALSACCI S.p.A..
2. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
2.1. Fatto salvo quanto previsto nel Contratto, l'Appaltatore si obbliga a non impiegare nel processo delle attività oggetto del Contratto, sia diretto che indiretto, nessuna persona di età inferiore a quella minima stabilita dalla vigente legislazione italiana.
2.2. In ogni caso, qualunque tipo di lavoro affidato non deve compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore (il termine "minore" si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni).
2.3. L'Appaltatore dovrà assicurare ai lavoratori il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni sindacali di loro scelta nonché di divenire membri di queste organizzazioni nel rispetto degli statuti di quest'ultime.
2.4. L'Appaltatore si obbliga a trattare i suoi dipendenti con dignità e rispetto e a non adottare nei loro confronti alcuna forma, anche indiretta, di violenza fisica, morale, sessuale, psicologica o abuso verbale. Non dovrà inoltre discriminarli in base alla loro razza, età, sesso, orientamento sessuale, religione, nazionalità, origini sociali o etniche, invalidità, appartenenza sindacale o affiliazione politica.
Italsacci S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx, Xxxxxx
Tel. x00 000 000 000
Partita Iva 13643901005 REA C.C.I.A.A. di Bergamo 441482 Capitale Sociale Euro 40.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale 13643901005
xxx00xxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx
L'Appaltatore si obbliga a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, e adottare le misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute e all'ambiente che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio o in conseguenza di esso. Si obbliga, inoltre, ad applicare tutte le relative leggi e regolamenti in materia.
2.5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, fatta salva la sua autonomia decisionale ed operativa per tutto quanto attiene modi, tempi, mezzi ed attrezzature relativi ai Lavori e/o ai Servizi oggetto del Contratto, a rispettare rigorosamente le clausole successivamente riportate in tema di sicurezza sul lavoro:
• organizzare il cantiere all'interno dell'unità produttiva della Committente nel pieno rispetto di ogni norma di legge ed, in particolare, di quelle per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
• adottare, nell’esecuzione delle prestazioni, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio subappaltatori);
• osservare e far osservare al proprio personale o ai suoi subappaltatori ( e loro dipendenti), tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e comunque richiesti dalla natura dei Lavori e/o dei Servizi oggetto del Contratto;
• provvedere a sottoporre il proprio personale (o dei propri subappaltatori) in forza al cantiere a controlli sanitari da eseguirsi con le stesse modalità in vigore per il personale della Committente; a tali controlli dovranno essere sottoposti i lavoratori operanti in cantiere per periodi di tempo superiori a sei mesi all'anno anche se non continuativi;
• dare immediata (entro 2 giorni lavorativi successivi all’evento) comunicazione scritta per qualsiasi
infortunio in cui dovesse incorrere il personale dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori, precisando circostanze e cause, oltre che a tenere la Committente informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e l'esito delle attività delle autorità competenti qualora divulgabile ex lege;
Inoltre prima di iniziare i Lavori e/o i Servizi:
• effettuare, congiuntamente al personale dell'unità produttiva dove verrà svolto il lavoro oggetto del Contratto, un sopralluogo preliminare per acquisire le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella unità produttiva in relazione alla propria attività ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.. 81/2008;
• sottoscrivere apposito "Verbale di Sopralluogo" (redatto sulla base degli schemi generali predisposti
che Vi verranno consegnati dalla ns. Direzione locale) quale riscontro e presa d'atto delle informazioni generali e specifiche "sul campo" delle informazioni illustrate durante la riunione di coordinamento generale e necessarie per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 26 c. 1 lett.a) del D.Lgs.. 81/08.
L’elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, è solo esemplificativa e non esaustiva: conseguentemente, non vale in alcun modo a limitare la responsabilità dell’Appaltatore stesso in caso di mncato rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
2.6. La Committente inoltre, allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle Imprese appaltatici, fa obbligo all'Appaltatore di trasmettere il proprio "documento di valutazione dei rischi" di cui al D.Lgs 81/08 ( o stralcio di esso) o un piano di lavoro relativo all'organizzazione della struttura della sicurezza e alla valutazione dei rischi effettuate e dei provvedimenti adottati in ragione delle attività oggetto dell'appalto.
2.7. L’appaltatore si impegna a partecipare alla riunioni di coordinamento convocate dalla Committente ITALSACCI S.p.A., in particolare:
a) Riunione di coordinamento generale;
b) Riunione preventiva di coordinamento;
c) Riunione di coordinamento in corso d’opera.
Il numero delle riunioni di cui ai punti precedenti saranno stabiliti dalla Committente in funzione della complessità delle opere appaltate.
2.8. Tutte le attività eventualmente svolte in ambienti sospetti di inquinamento o c.d. “confinati” di cui al XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 00 settembre 2011, n. 177 - “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219)”, possono essere svolte unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze (in questi casi non è ammessa l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 di cui al DPR n. 445 del 28 dicembre 2000);
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi (in questi casi non è ammessa l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 di cui al DPR n. 445 del 28 dicembre 2000);
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività' di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
Inoltre si precisa che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
2.9. L'Appaltatore è tenuto a redigere il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Committente in ordine ai rischi specifici comunicategli. Tale piano dovrà rimanere in Sito a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo deicantieri e, in copia, dovrà essere trasmesso ai rappresentanti della Committente in Impianto prima dell'inizio delle attività.
3. CANTIERI ASSOGGETTATI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008
3.1. Il Contratto può prevedere sia l'esecuzione di lavori in cantieri temporanei in regime di Titolo I art 26 D.Lgs. 81/08 per i quali è fatto obbligo, per il Ddl dell’Impianto ove si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, di predisporre idoneo Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), sia l'esecuzione di lavori in cantieri temporanei in regime di Titolo IV D.Lgs. 81/08 per i quali sia stata predisposta, da parte della Committente/responsabile dei lavori, la nomina dei CSP e CSFE nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Di seguito sono indicati i principali adempimenti che l'Appaltatore è tenuto ad adempiere nell'uno e/o nell'altro caso.
4. CANTIERI CHE COMPORTANO LA REDAZIONE DEL DUVRI
4.1. La Committente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all’art. 26 c. 2 e 3 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non costituendo ingerenza nell'organizzazione del lavoro dell'impresa, applica, e l'Appaltatore è obbligato agli adempimenti nello stesso previsti, specifiche Istruzioni Operative differenziate in funzione della tipologia di impianto su cui devono essere eseguiti i lavori.
4.2. In caso quindi di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice/lavoratore autonomo da realizzare all’interno dell’unità produttiva/cantieri e/o comunque nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’unità produttiva medesima (sempre che abbia disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’attività oggetto dell’appalto o
la prestazione del lavoratore autonomo), la Committente dovrà, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per ogniimpresaappaltatrice/subappaltatrice/fornitore/lavoratore autonomo:
a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso le seguentimodalità:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
c) promuove la cooperazione e il coordinamento tra le attività affidate in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
In caso di redazione del documento esso è allegato al Contratto e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Dell’individuazione dell’incaricato di cui sopra o della sua sostituzione sarà data immediata evidenza nell’OdA.
4.3. L’obbligo della redazione del DUVRI, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini- giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del citato decreto. Rimane comunque l’obbligo da parte della C ommittente di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Ai fini del Contratto, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi o forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
4.4. Al Contratto verrà allegato il documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del Contratto, con la precisazione che, Il soggetto presso il quale saranno eseguite tutte le attività di cui al Contratto, avrà cura di integrare, prima dell’inizio dei lavori, il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel/i luogo/i in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integrerà gli atti contrattuali.
4.5. Nel Contratto sono specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi che la Committente riconosce all’Appaltatore per le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
5. PIANI DI SICUREZZA PER ATTIVITÀ IN REGIME DI XXXXX
5.1. L'Appaltatore, ai fini della stesura dei Piani di Sicurezza, si impegna a tenere conto delle informazioni indicate dalla Committente nella sezione DUVRI ricognitivo standard, nonché alla sezione specifica del DUVRI dell’Impianto dove si svolgeranno le attività oggetto del Contratto, con cui sono
comunicati alla impresa appaltatrice, i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro dove verrà espletato l’appalto e che possono causare rischi interferenziali, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008.
5.2. L'Appaltatore è tenuto a trasferire/fornire tali informazioni alle eventuali ulteriori Imprese sub appaltatrici e lavoratori autonomi dallo stesso a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori.
5.3. L'Appaltatore si impegna, nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, a coordinare le proprie attività in materia di sicurezza con quelle delle altre imprese, eventualmente ed a qualunque titolo coinvolte nella realizzazione dei lavori, cooperando con le stesse per ciò checoncernel'attuazione dellerispettivemisure di prevenzione e partecipando, su richiesta della Committente, alle eventuali riunioni indette ai fini della promozione del coordinamento necessario (riunione di coordinamento generale, riunioni preventive di coordinamento, riunioni di coordinamento in corso d’opera).
5.4. Gli adempimenti inerenti la prevenzione dei rischi specifici legati alle singole lavorazioni, in base alle informazioni ricevute, devono essere indicati, a cura dell'Appaltatore e delle imprese terze, nei rispettivi Piani di Sicurezza di competenza relativi ad ogni cantiere.
5.5. Nessun lavoro può essere eseguito senza che l'Appaltatore e le altre Imprese esecutrici abbiano preventivamente redatto i Piani di Sicurezza di competenza.
5.6. I Piani di Xxxxxxxxx redatti dall'Appaltatore e dalle imprese esecutrici devono essere trasmessi in copia ai responsabili della Committente nell’Impianto prima dell'inizio delle attività e devono essere presenti in cantiere per la loro applicazione, nonché per essere esibiti, su richiesta, al personale della Committente preposto ai controlli in corso d'opera, nonché alle Autorità preposte alla vigilanza sulla sicurezza dei cantieri. Ogni formale contestazione che venisse elevataall’appaltatore/sub- appaltatrici, per inadempienze sarà considerata alla stregua di una "non conformità" rilevata direttamente dal personale della Committente in corso d'opera.
6. XXXXXXXX CHE COMPORTANO LA DESIGNAZIONE DEI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E DELLA REDAZIONE DEL PSC
6.1. I cantieri che, nel corso di esecuzione del Contratto, possano comportare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in quanto sottoposti all'applicazione del D.Lgs. del 9/04/2008 Titolo IV Capo I n. 81, saranno affidati alla ditta appaltatrice titolare del Contratto (impresa affidataria), rispettando gli adempimenti previsti, successivamente riepilogati.
6.2. Gli importi dei costi della sicurezza intrinseci e specifici indicati nell'eventuale PSC sono corrisposti all'Appaltatore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6.3. Nel caso sopra citato, è fatto obbligo all'Appaltatore e, per suo tramite alle ulteriori Imprese che possono essere coinvolte dall'Appaltatore stesso nell'esecuzione dei lavori nei singoli cantieri, di:
a) attenersi scrupolosamente e di dare attuazione a quanto regolamentato e disposto nel Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81 ed in particolare per quanto riguarda la "comunicazione dei rischi alle imprese esecutrici", "idoneità del personale preposto alla sicurezza in cantiere dell'appaltatore" e verifica e consegna dei documenti predisposti ai fini della sicurezza alle imprese esecutrici dei lavori prima dell'esecuzione degli stessi;
b) trasmettere alla Committente le proprie proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Xxxxxxxxxxxxx ricevuto ove ritenga di poter meglio garantire, in base alla propria organizzazione ed esperienza, una maggiore sicurezza nel cantiere interessato; in mancanza della proposta di
integrazione deve rilasciare alla Committente una dichiarazione di integrale accettazione di quanto riportato nel PSC;
c) trasmettere il PSC predisposto dalla Committente alle altre imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi che possono essere coinvolti dall'Appaltatore stesso nell'esecuzione dei lavori; dell'adempimento di tale obbligo l'Appaltatore deve rilasciare ai Committente specifica dichiarazione scritta;
d) applicare correttamente le disposizioni di propria pertinenza contenute nei PSC nonché di operare in conformità a quanto indicato nei relativi POS;
e) proporre al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori le misure che, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, siano atte a migliorare la sicurezza in cantiere e di adeguare, se necessario, i propri POS;
f) sospendere le singole lavorazioni, in caso di specifico ordine impartito dal Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori a seguito di pericolo grave e imminente da questo direttamente riscontrato, fino all'adozione degli adeguamenti necessari e all'ottenimento del benestare scritto, da parte del predetto Coordinatore, rilasciato a fronte di specifica richiesta di verifica di avvenuto adempimento;
g) indicare, nel cartello di cantiere, il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori che gli vengono comunicati dalla Committente;affiggere in maniera ben visibile presso ogni cantiere copia della notifica che la Committente ha presentato agli Organi di vigilanza per quello specifico cantiere e di custodirla per la messa a disposizione di questi ultimi;
h) partecipare a tutte le azioni di coordinamento che siano promosse da! Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori;
i) attuare quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; dell'avvenuta attuazione di quanto previsto deve rilasciare specifica dichiarazione al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
7. PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS) PER XXXXXXXX CHE COMPORTANO LA REDAZIONE DI PSC:
7.1. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, per la verifica dell'idoneità da parte del Coordinatore per l'Esecuzione cui compete il rilascio del benestare all'inizio dei lavori, i Piani Operativi di Sicurezza (POS) propri e quelli delle altre Imprese dallo stesso coinvolte nell'esecuzione dei lavori, redatti in relazione ai rischi specifici legati alle singole lavorazioni e alle indicazioni contenute nei PSC relativi ai rispettivi cantieri.
7.2. Valutazione del "rischio rumore" e "rischio vibrazioni": i POS devono esserecorredati, se delcaso, del "Rapporto di valutazione de! rischio rumore" e "rischio vibrazioni" redatto secondo le disposizioni contenute nel titolo VIII rispettivamente all'art. 189 (e successivi) e all'art. 199 (e successivi) del D.Lgs. del 9/04/2008 n. 81.
7.3. Nessun lavoro può essere eseguito senza la preventiva trasmissione alla Committente da parte dell'Appaltatore del proprio POS, e di quelli predisposti dalle ulteriori Imprese dallo stesso coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori e senza l'approvazione degli stessi da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
7.4. La Committente è tenuta, su richiesta dell'Appaltatore, ad esibire la documentazione
concernente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione riferita ai luoghi di lavoro dove verrà espletato l’appalto, e di collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore al fine di esperire quanto previsto dalla Normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro.
7.5. L'Appaltatore (ditta affidataria) deve individuare un "Preposto" per la sicurezza, ne deve comunicare il nominativo alla Committente e deve comunicare tempestivamente a quest'ultimo ogni variazione del nominativo stesso.
8. ATTIVITÀ IN REGIME DI D.LGS 624/94 (DSS COORDINATO)
8.1. In caso di attività affidate ad imprese appaltatrici all’interno di pertinenze estrattive come già definite all'art. 1 del DPR n. 128/59, compresi i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima e di seconda categoria di cui all’art. 2 del R.D. 1443/27, ed in particolare:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 26 del D.lgs 81/08, si applica limitatamente al comma 1, lettera a):
• verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
8.2. Nei casi sopra citati, prima dell’inizio di qualsivoglia lavoro:
a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 17 c. 1 lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10 del D.lgs 624/96, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;
c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.
9. DIRETTORELAVORI
9.1. La Committente può prevedere espressamente la nomina di un Direttore dei Lavori.
9.2. Se esplicitamente richiesto, l'Appaltatore deve compilare un resoconto (redatto secondo un modello ed una cadenza temporale prescritti/approvati dalla Committente) contenente le
informazioni richieste dalla Committente sulle attività svolte. La Committente si riserva in qualsiasi momento il diritto alla lettura ed alla verifica di tale resoconto ed ha diritto alla compilazione in contraddittorio di esso nelle giornate in cui abbia compiuto ispezioni, verifiche e controlli.
9.3. Qualora competenti Autorità dispongano l'interruzione dei lavori in aree circoscritte senza pregiudizio alla realizzazione o al completamento di altri, l'Appaltatore, datane tempestiva comunicazione alla Committente e fatto salvo quanto previsto nel contraddittorio, è tenuto a proseguire i lavori nelle altre aree provvedendo al loro completamento nei termini previsti nei documenti contrattuali. In tali casi, la Committente si riserva il diritto di stralciare dalla relativa partita i lavori fermati da Pubbliche Autorità informandone l'Appaltatore.
10. ESECUZIONE DI OPERE, LAVORI E INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE
10.1. L'esecuzione di opere, lavori e interventi può avvenire in vicinanza di, e/o comportare interferenze con, impianti (elettrici, telefonici, del gas, delle acque potabili e reflue, ecc.) e/o infrastrutture (strade, canali, linee ferroviarie e simili) di proprietà della Committente o di terzi.
10.2. In tali casi, l'Appaltatore, prima di iniziare i lavori, deve farsi parte diligente per integrare e verificare le informazioni, planimetrie, basi cartografiche ricevute dalla Committente reperendo quanto necessario e utile in relazione alla presenza e ai percorsi di impianti e infrastrutture e deve inoltre individuare quelli totalmente o parzialmente interrati.
10.3. L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni ricevute di volta in volta nonché alle procedure in atto presso la Committente, in conformità alle vigenti normative e alle direttive impartite dagli Enti preposti. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza necessari e deve rispettare i tempi di intervento ed i programmi prestabiliti che la Committente gli dovesse impartire in relazione alle rispettive necessità di esercizio.
11. MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUREZZA DI IMPIANTI DELLA COMMITTENTE O DI TERZI
11.1. Qualora gli impianti della Committente debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio e in sicurezza, l'Appaltatore, a sua cura, deve:
a) accertarsi delle modalità/procedure in uso presso la Committente per la richiesta dell'interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
b) realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritta dai proprietari;
c) intervenire solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione di effettiva messa fuori servizio ed in sicurezza;
d) dare comunicazione alla Committente di aver ultimato opere e lavori secondo le disposizioni ricevute;
e) riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dalla Committente;
f) riconsegnare gli impianti nei minimi tempi tecnici qualora essi debbano essere urgentemente rimessi in esercizio per esigenze di servizio.
11.2. L'Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nei rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari ed alla Committente.
12. INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI IN SERVIZIO
12.1. L'Appaltatore deve impiegare personale idoneo ed adottare ogni cautela per eseguire in
sicurezza opere, lavori e interventi in prossimità di impianti e/o parti di essi in servizio della Committente. Deve inoltre attenersi, oltre che alle prescrizioni di Legge sulle distanze di rispetto dei cantieri da impianti in servizio {ed in particolare elettrodotti), alle eventuali ulteriori prescrizioni della Committente emanate ai fini della sicurezza (ivi compreso il rispetto di tempi, realizzazione di opere provvisionali e di quant'altro necessario per garantire il rispetto del mantenimento in servizio degli impianti e la sicurezza del cantiere).
13. DEENERGIZZAZIONE PREVENTIVA DI TUTTE LE FONTI DI ENERGIA DELLE MACCHINE E/O IMPIANTI
13.1. Lo stesso Appaltatore deve, infine, assicurare una adeguata e sufficiente formazione del Personale Dedicato su eventuali procedure di sicurezza vigenti all’interno dell’Impianto. In particolare, premesso che tutti i lavoratori che partecipano all'attività appaltata sono obbligati - ai fini della deenergizzazione preventiva di tutte le fonti di energia delle macchine e/o impianti interessati dall’attività stessa - al bloccaggio, previa apposizione di lucchetto personale, dei dispositivi di Logout (utilizzati per assicurare che le energie non siano inavvertitamente ripristinate mentre le attività sono ancora in corso), l’Appaltatore assume, di conseguenza, l’obbligo di:
• fornire a ciascun lavoratore che accede c/o le unità produttive della Committente, un lucchetto
personale (apribile con una sola chiave) taggato con il nome dello stesso lavoratore;
• fornire alla Committente evidenza della consegna dei lucchetti personali mediante invio di verbali di consegna cumulativi (già consegnato all’Appaltatore) sottoscritti dagli stessi lavoratori;
• escludere, dalle attività programmate o in corso, i lavoratori non dotati di lucchetto personale.
14. PATTO PER LA SICUREZZA
L’Appaltatore si impegna ad aderire al “Patto per la Sicurezza” accettando di impegnarsi in prima persona per la sua applicazione. In particolare:
- Tutti i lavoratori, prima dell’ingresso nel sito parteciperanno ad una sessione informativa (Safety
Induction) a cura dello Staff Sicurezza dello stesso sito che avrà validità triennale. Al termine del periodo di scadenza o in caso di modifiche sostanziali nell’organizzazione aziendale la suddetta attività di Safety Induction verrà ripetuta.
- Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere effettuata da parte dell’Appaltatore una sessione formativa ai propri lavoratori sulle base dei contenuti del POS/Piano di Lavoro di cantiere di durata consona alla complessità dei lavori.
- La formazione di legge, di sito e di cantiere dovrà essere effettuata puntualmente e la stessa dovrà essere adeguatamente e costantemente controllata.
- Qualora la durata del cantiere sia di almeno 15 gg consecutivi, l’Appaltatore dovrà effettuare riunioni periodiche con i lavoratori del cantiere. I contenuti dovranno riguardare almeno l’analisi ed il commento di quanto accade in cantiere, eventuali infortuni/incidenti avvenuti in altri contesti o in altre realtà che possano essere di interesse al fine di evitare il ripetersi di eventi simili in cantiere; richiamo di procedure, buone prassi, norme comportamentali. Tutti i lavoratori devono essere coinvolti in quest’attività.
- Tutto il personale dell’Appaltatore dovrà partecipare alle eventuali assemblee/attività della sicurezza organizzate dal sito per le quali verrà invitato da parte del Datore di Lavoro del sito stesso.
- Qualora la durata del cantiere sia di almeno 15 gg consecutivi, l’Appaltatore dovrà garantire tramite la sua organizzazione interna l’effettuazione di attività di auto-controllo in cantiere (sopralluoghi con frequenza da stabilire a seconda delle caratteristiche e dei rischi legati alle attività in corso ed alla forza-lavoro impiegata) al fine di verificare il rispetto della normativa, delle procedure aziendali e delle norme comportamentali vigenti nei siti della Committente,
verificare l’efficacia della formazione erogata ed accrescerne nei lavoratori l’importanza degli aspetti legati alla Safety.
- L’Appaltatore si rende disponibile a supportare attività di auditing sul campo da parte della Committente o suoi incaricati al fine di verificare il rispetto della normativa, delle procedure e norme comportamentali in cantiere. Qualora dovessero risultare anomalie e/o carenze lo stesso Appaltatore potrà essere oggetto di specifica sanzione (allontanamento dall’area di lavoro, sospensioni del cantiere, etc). Gli esiti degli audit saranno comunque comunicati all’ Appaltatore che si impegnerà a redigere specifico piano di azione per la risoluzione delle eventuali segnalazioni/non conformità.
- Prima dell’inizio delle attività il Datore di Lavoro dell’Appaltatore si impegna a consegnare un calendario con le attività previste per tutta la durata del cantiere (Riunioni sicurezza e sopralluoghi periodici). Qualsiasi variazione al programma dovrà essere tempestivamente segnalata.
- In caso di subappalti sarà il Datore di lavoro dell’Appaltatore a garantire per l’applicazione del “patto per la sicurezza” anche per la ditta subappaltatrice. Il personale della ditta in subappalto sarà considerato alla stessa stregua del personale del contraente principale nel caso in cui si verifichino violazioni al patto o alla normativa di sicurezza e salute sul lavoro.