Contract
Schema di contratto per l’affidamento della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2020 il giorno del mese di in Xxxxx Xxxxxxxxxx (Fi)
- il Consorzio LaMMA, codice fiscale 94152640481 con sede legale a Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, x. 00, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 4.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n.
108 del 20.06.2018 autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del .0 .2020, esecutivo a norma di legge;
- (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede legale in via n. – ( ), codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di , rappresentata da , nato a il C.F. , domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio.
PREMESSO
- che con decreto n. del .05.2020 veniva indetta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura concorrenziale per l’affidamento della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- che con il suddetto decreto venivano approvati: l’avviso, lo schema di manifestazione d’interesse, lo schema del presente contratto e la restante
documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con decreto n. del .0.2020 dell’Amministratore Unico si è provveduto ad aggiudicare in maniera non efficace la fornitura all’Appaltatore;
- che con decreto n. del .0.2020, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’aggiudicazione di cui al decreto n. del .0.2020, ha acquisito efficacia;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1– OGGETTO
Il Consorzio LaMMA, nella persona dell’Amministratore Unico, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx affida la prestazione della fornitura di immagini satellitari per il monitoraggio della linea di costa all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante dell’Impresa , Sig. , accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:
- nel presente contratto;
- nella Relazione Tecnica (in seguito indicato, per brevità, come “Relazione”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “A”,
- nell’offerta economica predisposta così come presentata in sede di gara su START ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e termina il 15.09.2020.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (Euro/00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dall’ Offerta Economica, che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “B”.
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite l’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per
l’intera durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Modalità di fatturazione:
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un’unica soluzione a completamento delle prestazioni.
La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 8320114745. Per effetto della L. 190/2014 vige l’applicazione del regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Consorzio LaMMA vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da
parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli
agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria del Consorzio da estinguersi mediante accreditamento sul x/x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxxxx xx ( ) , , codice IBAN IT .
o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Sig. esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriera Banco BPM verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.
Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 8320114745.
Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale “Allegato C” sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE
L’xxx. Xxxxx Xxxxxxxx è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.
ART. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
A completamento della prestazione, il Direttore dell’esecuzione redigerà il certificato di regolare esecuzione.
ART. 10– SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
E/Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne/ne ha fatto richiesta in sede di gara.
L’Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo.
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8320114745. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo.
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
L’Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la
località in cui viene eseguita la prestazione.
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.
Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
L’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’Appaltatore, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana che il LaMMA ha adottato come atto proprio si applica quanto previsto dal successivo articolo.
L’Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del subappaltatore, e ad inviare al Consorzio LaMMA comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Ente;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall’Ente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
- resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l’Appaltatore - che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento di dati personali - Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto che comportano il trattamento di dati personali per conto del titolare.
Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste dal presente appalto.
3. L’Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli con il presente appalto tratta i seguenti tipi di dati:
- dati anagrafici, Posta Elettronica, Recapiti Telefonici relativi alle seguenti categorie di interessati:
- Dipendenti e referenti tecnici ed amministrativi
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il
periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
5. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
ART. 16 – RECESSO
Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R.
n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA, mentre l’imposta di bollo e di registro è a carico dell’Appaltatore. È altresì a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.
ART. 18 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 20 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: -Art. 6 Fatturazione e pagamenti, - Art. 14 Risoluzione del contratto, -Art. 12 Obblighi e responsabilità dell’appaltatore, Art. 16 - Recesso e Art. 19- Foro competente.