PER LA GESTIONE DI “LIGHTNET” –
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI “LIGHTNET” –
RETE IN FIBRA OTTICA PER
L’INTERCONNESSIONE
DI POLI SCIENTIFICI NELL’AMBITO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
INDICE
Art. 4 – Obblighi dei Partner 16
Art. 5 – Ulteriori obblighi e garanzie 17
Art. 6 – Modalità di gestione ed Ente Gestore 17
Art. 7 – Comitato tecnico – scientifico (CTS) 19
Art. 10 – Partecipazione agli oneri di gestione 23
Art. 11 – Gestione economica 25
Art. 13 – Estinzione anticipata 27
Art. 15 – Adesioni / Esclusioni 29
Art. 16 – Clausola di limitazione della responsabilità 30
Art. 17 – Clausola di segretezza 30
Art. 18 – Proprietà intellettuale dei risultati 31
Art. 19 – Trattamento dei dati 31
Art. 22 – Norme transitorie finali 32
Art. 23 – Diritti e privilegi di ICTP ed UNESCO 33
Art. 24 – Modifiche all’accordo 34
Art. 25 – Controversie e risoluzione che riguardano ICTP 34
Art. 26 – Uso del nome del marchio o del timbro ufficiale ICTP / UNESCO 35
Allegato A Piano annuo dei costi ricorrenti 37
Servizi di rete veicolati sull’infrastruttura alla data di sottoscrizione 38
Quote di partecipazione alla data di sottoscrizione (euro) 43
Costo aggiuntivo per utilizzo transitorio e/o sperimentale 44
Linee guida riguardanti i nodi della rete LightNet 45
Elenco dei rappresentanti nominati dai Partner nel CTS 59
Modello di Contratto per “Associato” alla Convenzione 60
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI “LIGHTNET” – RETE IN FIBRA OTTICA PER L’INTERCONNESSIONE DI POLI SCIENTIFICI NELL’AMBITO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Con la presente scrittura privata valida a ogni effetto di legge i sottoscrittori della presente convenzione, di seguito indicati anche quali “Partner”:
- Università degli Studi di Trieste, con sede legale a Trieste in Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, codice fiscale 80013890324 e partita IVA 00211830328, e qui di seguito indicata per brevità “Università di Trieste”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine, il 17 giugno 1965, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, e
- ICTP – Centro Internazionale di Fisica Teorica "Xxxxx Xxxxx", Istituto di categoria 1 dell’Agenzia specializzata dell’UNESCO, operante sotto l’accordo tripartito tra il Governo italiano, la Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) e l’UNESCO con sede legale a Trieste, Xxxxxx Xxxxxxxx, 00- 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 80033730328, in persona del suo Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Kolhapur, il
16 settembre 1963, domiciliato per la carica nella sede stessa, in seguito denominato "ICTP", e
- SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con sede legale in Trieste, xxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale n. 80035060328, e qui di seguito indicata per brevità “SISSA”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Imperia, il 9 ottobre 1967, domiciliato per
la sua carica presso la sede dell’Istituto “SISSA”, e
- Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, con sede legale in Trieste, Padriciano 99, codice fiscale e partita IVA 00531590391, qui di seguito indicata per brevità “Area di ricerca”, rappresentato dalla presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Venticano (AV), il 06/08/1960, domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Ente, e
- Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. già Sincrotrone Trieste
S.C.p.A. (ST) con xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, x.x. 00 - xx 000,0 xx Xxxx Science Park, 34149 Basovizza, Trieste, codice fiscale e partita IVA n. 00697920320, e qui di seguito indicata per brevità “Elettra”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente ed Amministratore Delegato, nato a Roma il 14 luglio 1955 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società, e
- GARR – Associazione Consortium GARR, con sede legale in Roma, Via dei Tizii n.6, codice fiscale n. 97284570583 e partita IVA n. 07577141000, e qui di seguito indicata per brevità “GARR”, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Loreto (AN) l’11/09/1955 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente, e
- OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, con sede legale in Sgonico (TS), Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/X, codice fiscale e partita IVA n. 00055590327, e qui di seguito indicato per brevità “OGS”, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Livorno, il 29/09/1965, domiciliato per la
sua carica presso la sede dell’Istituto, e
- INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede legale in Roma, in Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, codice fiscale n. 97220210583, e partita IVA n. 06895721006, e qui di seguito indicato per brevità “INAF”, rappresentato dal Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Roma, il 5 ottobre 1957, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Istituto, e
- INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Xxxxxxxx (Xxxx), Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale n. 84001850589, e partita IVA n. 04430461006, e qui di seguito indicato per brevità “INFN”, rappresentato dal Direttore della Sezione di Trieste, Xxxx. Xxxxxxx Xxx, nato a Orsago (TV), il 14 dicembre 1954, domiciliato per la sua carica presso la sede della sezione in via Xxxxxxx 2, a Trieste, e
- Conservatorio statale di musica “Xxxxxxxx Xxxxxxx”, con sede legale in Trieste, in Xxx Xxxxx 00, codice fiscale n. 80020940328, e qui di seguito indicato per brevità “Tartini”, rappresentato dal direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Ortona (CH), il 20 maggio 1963, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Istituto, e
- Consorzio MIB School of Management, con sede legale a Trieste, in Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale 00743150328, e qui di seguito indicato per brevità “MIB”, rappresentato dal Consigliere Delegato Prof. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Trieste, il 31 ottobre 1939, domiciliato per la sua carica a Trieste, presso la sede dell’Istituto, e
- I.R.C.C.S. Burlo – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, con sede legale in Trieste, in Via dell’Istria 65/1, codice fiscale e partita IVA n. 00124430323, e qui di seguito indicato per brevità “BURLO”, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2267 del 27/12/2019, domiciliato per la sua carica a Trieste, presso la sede dell’Istituto, e
- Università degli Studi di Udine - con sede legale a Udine, in xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx, codice fiscale 80014550307 e partita IVA 01071600306, e qui di seguito indicato per brevità “UNIUD”, rappresentato dal Rettore pro – tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Padova il 14/02/1956, domiciliato per la sua carica a Udine, presso la sede dell’Università, e
- Conservatorio statale di musica Xxxxxx Xxxxxxxx – con sede legale a Udine, in piazza 1° Maggio 29, codice fiscale 94005860302, e qui di seguito indicato per brevità “Tomadini”, rappresentato dal Direttore pro – tempore dott. xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Udine il 29/05/1958, domiciliato per la sua carica a Udine, presso la sede del Conservatorio,
premesso che
I. l’Università degli Studi di Trieste è centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti ed enti extra-universitari pubblici o privati;
II. ICTP – International Centre for Theoretical Physics è una Istituzione Scientifica Internazionale che appartiene alla famiglia delle Nazioni Unite, amministrata dall'UNESCO attraverso un accordo tripartito fra la Repubblica Italiana, l'UNESCO e la IAEA. Come stabilito dal suddetto Accordo Tripartito, la missione dell'ICTP è di: coltivare lo sviluppo di studi avanzati a ricerche nel campo delle scienze fisiche e matematiche, in particolare in appoggio all'eccellenza nei paesi in via di sviluppo; sviluppare programmi scientifici ad alto livello, con particolare attenzione alle necessità dei paesi in via di sviluppo, e fornire un forum internazionale for contatti scientifici fra scienziati di tutte le nazioni; guidare ricerca scientifica al più alto livello internazionale, e mantenere un ambiente atto a sviluppare ricerca scientifica;
III. SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati è una
scuola per l’alta formazione e la ricerca di base in Fisica, Matematica e Neuroscienze. Accanto all’elevato livello della ricerca, testimoniato da diversi finanziamenti europei e nazionali nonché da numerose citazioni, SISSA è impegnata nel campo del trasferimento tecnologico e nel promuovere ampie collaborazioni scientifiche;
IV. Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di favorire e promuovere la ricerca e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, l'innovazione e lo sviluppo del sistema economico, la creazione di nuove imprese innovative, operando a tali fini anche
in collaborazione con istituti ed enti extra-universitari pubblici o privati;
V. Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A è un centro di ricerca internazionale multidisciplinare di eccellenza specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elettroni liberi di alta qualità e nelle sue applicazioni nelle scienze dei materiali e della vita. La sua missione è di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica tramite la ricerca di base e applicata, il trasferimento tecnologico e della conoscenza, l'alta formazione tecnica, scientifica e gestionale e la creazione e il coordinamento di reti scientifiche nazionali e internazionali;
VI. GARR – Associazione Consortium GARR ha lo scopo di progettare, implementare e gestire una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca; fornire servizi per l’armonizzazione, l’implementazione e la gestione delle e-Infrastructure della comunità scientifica e accademica nazionale; sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l’accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le e-Infrastructure ai livelli degli standard internazionali; svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale. L'utilizzo della rete e dei servizi di accesso alle e-
Infrastructure è destinato prioritariamente alle attività istituzionali degli associati. Per attività istituzionali sono da intendere tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi Statuti, comprese le attività all'interno di Convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, l'attività di ricerca, la didattica, la teledidattica, la diffusione della conoscenza, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto di terzi. Il Consortium non persegue finalità di lucro.
VII. l’OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale è un ente pubblico nazionale di ricerca che opera e sviluppa la propria missione nell’Area Europea della Ricerca (E.R.A.) ed in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in Oceanografia (fisica, chimica e biologica), Geofisica e Geologia marina, Geofisica sperimentale e di esplorazione;
VIII. INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, è un ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio. L’INAF è il principale ente di ricerca pubblico italiano per l’astronomia e l’astrofisica. Raccoglie l’eredità culturale e storica degli osservatori astronomici e degli istituti già del CNR che vi afferiscono. L’INAF mantiene strette collaborazioni con gli organismi che svolgono ricerca astronomica in Italia e all’estero,
in particolare con INFN, ASI, ESO, ESA e NASA;
IX. il Conservatorio statale di musica “Xxxxxxxx Xxxxxxx” è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione;
X. il Consorzio MIB ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di ricerca e di formazione nelle aree economico - aziendali di interesse dei consorziati, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti economici e commerciali a livello internazionale. A tal fine il MIB provvederà ad istituire appositi corsi di formazione post
– universitaria a livello Master e, più in generale, a promuovere iniziative per lo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze di tipo manageriale, anche mediante l’attivazione di corsi di perfezionamento e di seminari per l’aggiornamento professionale del personale direttivo dei consorziati, di terzi, nonché di soggetti da avviare alla direzione aziendale;
XI. l’IRCCS Burlo è ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per l’area materno – infantile; svolge istituzionalmente attività di ricerca clinica traslazionale e gestionale nella medesima area; è sede di riferimento per il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste per l’ambito materno infantile e garantisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica, e ricerca contribuendo al raggiungimento delle finalità proprie dell’Università. La visione strategica dell’IRCCS è orientata a sviluppare il proprio ruolo nella rete scientifica regionale, nazionale
e internazionale anche al fine di confrontare e trasferire esperienze, attuando misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e d’assistenza sanitaria, partecipando a reti scientifiche nazionali e internazionali coerentemente con il proprio mandato istituzionale;
XII. l’Università degli Studi di Udine ha come obiettivi quelli della formazione superiore, ricerca e trasferimento tecnologico, interazione con il territorio, internazionalizzazione, l’uno in funzione dell’altro e in un reciproco flusso di conoscenze, esperienze e progetti;
XIII. il Conservatorio statale di musica “Xxxxxx Xxxxxxxx” è un istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale. Rilascia titoli accademici di I e II livello. Le attività istituzionali si articolano in didattica, produzione musicale, attività musicologica e di ricerca.
XIV. INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è l’ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che li governano. Svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
XV. in data 23/06/2004, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trieste ha valutato e approvato l’opportunità di realizzare un progetto di infrastruttura fisica proprietaria di comunicazione in fibra ottica, utilizzabile quale rete di collegamento dei poli scientifici di eccellenza presenti sul territorio della Provincia di
Trieste, al fine di stimolare e favorire la condivisione e la reciproca conoscenza dei risultati della ricerca no-profit realizzata da tali enti;
XVI. in data 12/10/2006, è stata stipulata, con n. rep. 4629/30/31/32, apposita convenzione istitutiva di “Associazione temporanea di scopo e mandato speciale con rappresentanza progetto finalizzato alla concessione d’uso di una rete in fibra ottica per l’interconnessione dei poli scientifici della Provincia di Trieste”, avente lo scopo di istituire e gestire la struttura di rete di fibra ottica per la durata dell’A.T.S. xxxxxxxx, cui hanno aderito i Partner sopra citati dal punto I al punto X incluso. Detta infrastruttura è denominata “LightNet”;
XVII. in data 07/03/2018, è stata stipulata apposita “CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI “LIGHTNET” – RETE IN FIBRA OTTICA PER L’INTERCONNESSIONE DI POLI SCIENTIFICI NELL’AMBITO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, in vigore dal 1/1/2018 al 31/12/2020, tacitamente rinnovabile ed attualmente in vigore, avente lo scopo di gestire e implementare in modo condiviso “LightNet”, rete di telecomunicazioni a banda larga per garantire la connettività tra i Partner tra di loro e con la rete nazionale della ricerca gestita dal Consortium GARR e per sviluppare progetti di ricerca comuni sul tema delle infrastrutture, tecnologie e servizi ICT, cui hanno aderito i Partner sopra citati dal punto I al punto XI incluso, oltre al Partner CNR-ISMAR che ha però esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 14, lettera b), con effetto dal
30/04/2018;
XVIII. l’Università di Trieste, cui i Partner hanno concordato di attribuire il ruolo di Ente gestore della convenzione di cui al punto precedente, ha acquisito l'infrastruttura, alle cui spese di realizzazione e di manutenzione hanno contribuito i sopra citati Partner;
XIX. i Partner della convenzione LightNet si sono organizzati autonomamente e, attraverso il CTS (indicato nel seguito con la sigla CTS) previsto dallo statuto, hanno analizzato e adottato una soluzione tecnologica che potesse soddisfare i propri bisogni in termini di networking e fosse al contempo sostenibile, tecnicamente ed economicamente;
XX. l'infrastruttura LightNet è composta da una infrastruttura passiva (rete in fibra ottica) e da una infrastruttura attiva (apparati);
XXI. l’infrastruttura passiva è la rete in fibra ottica spenta; gran parte della medesima è stata acquisita in diritto d'uso irrevocabile (IRU) per 15 anni; alcune tratte sono state acquisite successivamente per 13 anni, per allineare la durata dell'intera rete al 2023, da diversi operatori - Telecom Italia, Acegas, - sulla base di gara pubblica o procedura negoziata per alcune singole tratte; tratti limitati (qualche kilometro) sono di proprietà esclusiva, in alcuni casi dell'Università che ha acquisito per conto dei Partner, in altri casi, di singoli Partner, laddove si tratti di raccordi interni alle proprietà;
XXII. al termine dei 15 anni, e precisamente il 31/08/2023, cesserà il
diritto d'uso e l'infrastruttura passiva ritornerà sotto la disponibilità degli operatori;
XXIII. tutti gli apparati trasmissivi - infrastruttura attiva - sono stati acquistati dall'Università di Trieste con gara pubblica nell’ambito della Convenzione vigente 2018-2020; la stima di vita degli apparati è stata calcolata approssimativamente su 4-5 anni; ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) ospita nei propri locali gli apparati di competenza LightNet e ne garantisce la funzionalità;
XXIV. i canoni di manutenzione delle fibre e degli apparati sono regolati da contratti stipulati dall'Università di Trieste per conto dei Partner; i Partner attualmente compartecipano alle spese di manutenzione e di funzionamento con un contributo, pattuito nella precedente, che l'Università richiede ogni anno ai singoli Partner sotto forma di nota di addebito;
XXV. coerentemente con gli obiettivi della Convenzione, è operativa una struttura di gestione e manutenzione della rete, denominata LightNOC – Network Operating Centre, attualmente ospitata nei locali dell’Area dei servizi ICT dell’Università di Trieste che fornisce logistica e strutture;
CONSIDERATO che trascorso il 31/12/2020 la Convenzione si è tacitamente rinnovata a tutto il 31/08/2023, come previsto all’art. 12 della stessa;
CONSIDERATO che hanno chiesto di partecipare alla vigente Convenzione l’Università degli Studi di Udine, il Conservatorio di Musica “Xxxxxx Xxxxxxxx” di Udine, e l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare e che il CTS, nelle riunioni del 20/11/2018, del 16/12/2020, e del 29/9/2021 ha espresso parere favorevole;
CONSIDERATO che gli organi dei Partner della Convenzione hanno approvato la decisione del CTS come previsto all’art. 15 della stessa; CONSIDERATO che si ritiene opportuno addivenire alla firma di una nuova Convenzione tra i Partner,
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
Art. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
La presente Convenzione sostituisce la precedente tacitamente rinnovatasi, con le durate previste al successivo art. 12.
Art. 2 – Oggetto
Con la presente Convenzione, i Partner si impegnano a gestire e implementare in modo condiviso “LightNet”, rete di telecomunicazioni a banda larga per garantire la connettività tra le entità associate tra di loro e con la rete nazionale della ricerca gestita dal Consortium GARR e per sviluppare progetti di ricerca comuni sul tema delle infrastrutture, tecnologie e servizi ICT.
La Convenzione ha inoltre lo scopo di coordinare e gestire i servizi condivisi che i Partner riterranno di mettere a disposizione sulla rete stessa. Detta attività rientra tra i servizi pubblici essenziali.
Art. 3 – Finalità
Con la presente Convenzione i Partner convengono di accordarsi su:
1) le modalità di gestione del servizio condiviso per l’operatività dell’infrastruttura metropolitana LightNet;
2) le modalità di partecipazione agli oneri di gestione;
3) le modalità di utilizzo della rete da parte dei Partner;
4) le modalità di programmazione e gestione delle spese straordinarie e degli investimenti.
Art. 4 – Obblighi dei Partner
Con la presente Convenzione, i Partner convengono di:
a) partecipare in maniera paritaria (una testa un voto) alla gestione del servizio condiviso;
b) mettere a disposizione dei Partner tutti i beni ed i diritti acquisiti
nell’ambito dell’esercizio della Convenzione LightNet;
c) nominare il proprio rappresentante nell’ambito del CTS di cui al successivo art. 7 ed assicurare la partecipazione ai lavori del medesimo;
d) partecipare alle spese necessarie alla gestione del servizio condiviso, sia per quanto riguarda i costi che per quanto riguarda gli investimenti, come previsto dal successivo art. 10;
e) rispettare le specifiche minime per un corretto housing del nodo di attestazione della rete ottica metropolitana, in particolare le norme di buona “custodia” delle parti condivise per evitare che manomissioni “meccaniche” o inadeguate condizioni ambientali possano implicare disservizio, così come stabilito dalle Linee Guida di cui all’Allegato C. Tali linee guida possono essere
periodicamente aggiornate e modificate dal CTS.
Art. 5 – Ulteriori obblighi e garanzie
Ciascun Partner garantisce:
a) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell’espletamento delle attività presso terzi;
b) una copertura assicurativa (INAIL o analoga) per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
Le persone afferenti ai Partner sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 – Modalità di gestione ed Ente Gestore
La gestione è affidata ad un Ente gestore individuato fra i Partner della presente Convenzione.
All’Ente gestore spetta in particolare:
a) elaborare entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle indicazioni fornite dal CTS, di cui al successivo art. 7, e avvalendosi del supporto del Direttore Tecnico di cui al successivo art. 8, un documento di programmazione strategica dello sviluppo della rete e dei servizi per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione del CTS stesso;
b) porre in essere tutti gli atti e i contratti necessari per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente
Convenzione;
c) porre in essere e sottoscrivere gli atti di adesione alla Rete LightNet da parte di Enti “Associati” ai sensi del successivo art. 15, secondo comma, previo parere favorevole del CTS e secondo il modello di cui all’allegato E;
d) sottoporre ad approvazione del CTS ogni scelta tecnica avente impatto economico;
e) provvedere all’attività amministrativo-contabile. A tale riguardo l’Ente gestore provvede ad elaborare i seguenti documenti da sottoporre all’approvazione del CTS:
I. entro il 30 settembre di ogni anno il documento di programmazione finanziaria pluriennale, comprensivo del Piano dei costi e dell’eventuale Piano degli investimenti; su questa base l’Ente gestore può proporre un aggiornamento dei contributi dei Partner;
II. entro il 30 giugno di ogni anno il rendiconto annuale delle spese di funzionamento;
e) garantire ed ospitare la presenza del presidio di gestione (LightNOC – Network Operating Centre) che opera con la necessaria diligenza al fine di assicurare il pieno e corretto funzionamento della rete, compatibilmente con l’orario di servizio standard del Gestore.
I Partner concordano di attribuire all’Università di Trieste il ruolo di Ente gestore.
L’Università di Trieste, in qualità di Ente gestore, mette a disposizione:
- le risorse uomo/anno necessarie per la direzione tecnica e di coordinamento con i Partner (ed eventuali “Associati”), la progettazione esecutiva, la direzione day-by-day del presidio LightNOC, eventuali interventi specialistici da parte dell’Area dei Servizi ICT, l’attività amministrativo-contabile, così come previsto di volta in volta dal documento di programmazione finanziaria annuale di cui all’art. 7.;
- due tecnici per l’attività di presidio della rete e quella sperimentale di ricerca e sviluppo;
- l’utilizzo delle strutture e dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività del presidio LightNOC.
Le risorse messe a disposizione da parte dell’Ente gestore sono contabilizzate nel Piano annuale dei costi ed il contributo indiretto è scomputato dal contributo annuo dovuto dall’Ente in quanto Partner.
I beni acquistati dall’Università di Trieste nell’ambito della presente convenzione sono acquisiti al patrimonio dell’Ente e registrati nell’inventario con modalità che li rendano riconducibili al servizio condiviso.
L’Università di Trieste non anticiperà somme per conto degli altri
Partner.
Art. 7 – Comitato tecnico – scientifico (CTS)
Viene istituito il CTS del quale fa parte un rappresentante per ciascun Partner, sottoscrittore della presente Convenzione, con funzioni di supervisione e controllo nonché di approvazione della programmazione finanziaria.
L’elenco iniziale dei rappresentanti viene riportato nell’Allegato D.
L’elenco dei rappresentanti in seno al CTS può essere suscettibile di variazione: in caso di nomina di un nuovo rappresentante, sarà cura dell’Ente di appartenenza darne tempestiva comunicazione scritta agli altri Partner.
Al CTS spetta in particolare:
a) promuovere e organizzare possibili forme di collaborazione tra i Partner dell’accordo al fine di formulare progetti di ricerca d’interesse comune e legati allo scopo della presente convenzione;
b) esprimere un parere non vincolante sulla nomina del Direttore Tecnico di cui all’art. 8 designato dall’Ente gestore;
c) designare al suo interno un Presidente, senza rilevanza esterna, con il compito di convocare il Comitato e vigilare sull’esecuzione delle delibere adottate dal CTS;
d) approvare il documento di programmazione strategica, proposto dall’Ente gestore, dando mandato al Direttore tecnico di darvi attuazione;
e) sovrintendere e periodicamente approvare le scelte tecniche, proposte dall’Ente gestore, soprattutto quelle aventi impatto economico;
f) di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, acquisite le eventuali necessarie approvazioni da parte dei Partner e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, approvare a maggioranza dei due terzi dei componenti il documento di programmazione finanziaria pluriennale, che contenga le previsioni di spesa per l’esercizio finanziario successivo, nel cui ambito sia evidenziato il piano dei costi e il piano
degli investimenti, e deliberare a maggioranza dei due terzi dei componenti in merito ad un eventuale aggiornamento dei contributi dovuti dai Partner;
g) approvare il rendiconto annuale delle spese di funzionamento;
h) valutare preventivamente a maggioranza dei due terzi le ulteriori richieste di adesione alla presente convenzione, da parte di altri Partner, alle condizioni di cui alla medesima nonché le eventuali richieste di adesione alla presente convenzione, da parte di altri Enti in qualità di “Associati”;
i) esercitare tutte le altre funzioni attribuite e previste dalla presente Convenzione.
Art. 8 – Direttore Tecnico
Il Direttore Tecnico è nominato dall’Ente gestore, sentito il parere del CTS, tra persone di provata competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente convenzione, con mandato di durata triennale, rinnovabile.
Il Direttore Tecnico attua le delibere del CTS, alle cui sedute partecipa con voto consultivo.
Al Direttore Tecnico spetta, in particolare:
a) la direzione tecnico/strategica del progetto;
b) operare per l’attuazione del mandato conferito all’Ente gestore dal
CTS;
c) sovrintendere all’elaborazione, da parte dell’Ente gestore, del documento di programmazione strategica dello sviluppo della rete e dei servizi;
d) illustrare al CTS le istanze e le proposte dell’Ente gestore, previste all’art. 6.
Art. 9 – Utilizzo di rete
L’utilizzo di “LightNet” è destinato esclusivamente alle attività istituzionali deli Partner. Per attività istituzionali sono da intendere tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi Statuti, comprese le attività all’interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti. Rientrano, in particolare, nelle attività istituzionali: l’attività di ricerca, la didattica, la teledidattica, la diffusione della conoscenza, la fornitura di servizi (a esempio, quelli relativi a calcolo e storage distribuito), le funzioni amministrative, e le attività di ricerca e innovazione per conto di terzi.
L’utilizzo della rete in fibra ottica, da parte dei Partner aderenti alla presente convenzione, viene garantito dalla stipula di contratti con una o più controparti proprietarie di infrastrutture e a favore di ciascun Partner aderente alla presente convenzione. I Partner incaricano l’Ente gestore di porre in essere tutti gli atti necessari alla stipula e si impegnano a finanziare la spesa prevista, con il contributo di cui all’articolo 4, punto d).
L’operatività della rete è assicurata dal presidio di gestione LightNOC, che provvede ad assicurare al meglio un servizio trasmissivo e di gestione, nei limiti di quanto previsto dagli adempimenti contrattuali degli addetti al presidio.
I Partner danno manleva all’Ente gestore per ogni responsabilità derivante da eventuali danni subiti dai Partner (ed eventuali “Associati”)
nell’utilizzo corrente della rete o per interruzioni di servizio per fatti oggettivi non imputabili al gestore medesimo.
Sono fatti oggettivi non imputabili al gestore:
- mancato rispetto, da parte degli operatori, dei livelli di servizio contrattualizzati per la manutenzione della fibra e degli apparati;
- mancato rispetto, da parte dei Partner (ed eventuali “Associati”), delle
“linee guida riguardanti i nodi della rete LightNet”, di cui all’Allegato C.
Art. 10 – Partecipazione agli oneri di gestione
I Partner convengono di partecipare agli oneri di gestione dell’infrastruttura nella misura indicata nella tabella che segue (tabella 1). La quota di partecipazione annua di ciascun Partner (ed eventuali “Associati”) è commisurata all’utilizzo da parte di ciascun soggetto dell’infrastruttura di rete e dei servizi ad essa connessi, misurata sulla base dei circuiti utilizzati e della loro capacità trasmissiva, pesati in ragione dell’impegno richiesto per la loro realizzazione e gestione, come riportato nella tabella 2.
Organizzazione | Percentuale ripartizione |
TARTINI | 2,3188% |
TOMADINI | 0,8964% |
AREA | 4,6005% |
GARR | 10,6288% |
ICTP | 4,4376% |
INAF | 3,9486% |
INFN | 2,1558% |
BURLO | 2,1558% |
MIB | 0,4930% |
OGS | 6,1407% |
ELETTRA | 3,9079% |
SISSA | 5,3340% |
Università degli Studi di Udine | 5,4154% |
Università degli Studi di Trieste (incluso il contributo indiretto) | 47,5667% |
TOTALE | 100,00% |
Tabella 1
Capacità | Peso |
N/A | 0 |
80M HDx-Scuola | 0 |
1G-Scuola | 0 |
1G-Scuola-Backup | 0 |
80M HDx | 0,5 |
100M | 4 |
300M | 6 |
1G | 10 |
10G | 20 |
100G | 26 |
Correttivo alien lambda | 40 |
correttivo dark fiber | 20 |
80M HDx-Backup | 0,05 |
100M-Backup | 0,4 |
300M-Backup | 0,6 |
1G-Backup | 1 |
10G-Backup | 2 |
100G-Backup | 2,6 |
1G-InterEnti | 2 |
10G-InterEnti | 4 |
100G-InterEnti | 5,2 |
Tabella 2
Sono previsti costi ulteriori per l’eventuale utilizzo temporaneo e/o sperimentale dell’infrastruttura, su base mensile, secondo quanto indicato nell’Allegato B3.
I Partner prendono visione ed approvano anche le tabelle che elencano, per ciascun Partner, i servizi di rete veicolati sull’infrastruttura sulla cui base sono state commisurate le quote di partecipazione (Allegati B1 e B2).
Le quote di partecipazione potranno essere riviste al mutamento della compagine partenariale ovvero a modifiche dell’infrastruttura trasmissiva limitatamente a quanto previsto all’articolo 11.
Art. 11 – Gestione economica
I Partner convengono di approvare il Piano annuo dei costi per la gestione dei servizi condivisi, Allegato A alla presente convenzione.
I Partner condividono altresì che gli avanzi di gestione rimangano vincolati a favore del servizio condiviso per essere impiegati in spesa d’investimento ovvero in interventi una tantum che di volta in volta fossero approvati dai Partner.
Il Piano dei costi potrà essere aggiornato in ragione degli investimenti realizzati a favore del servizio condiviso o a favore di singoli Partner in base al documento di programmazione pluriennale di cui al precedente art. 7, punto f), ovvero in ragione di eventuali costi ed interventi
eccezionali.
Sulla base del Piano annuo dei costi e delle quote di partecipazione di cui al precedente art. 10 si determina l’importo annuo minimo che ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) si impegna a versare al soggetto gestore del servizio condiviso.
Detto importo viene calcolato comprensivo dei costi generali, nella misura pari al 20% delle voci di costo relative al personale, sostenuti dall’Ente gestore per il funzionamento e la gestione della presente Convenzione (quali a titolo non esaustivo: energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, pulizia locali, vigilanza fuori orario di servizio, materiali di consumo, ecc.). La quota per i costi generali è trattenuta dall’Ente gestore a titolo di rimborso per le spese di funzionamento sostenute su base annua.
Detto importo potrà essere rivalutato in ragione degli eventuali investimenti realizzati a favore del singolo Partner, quando non coperti da un contributo straordinario del Partner medesimo. In ogni caso il Partner a favore del quale l’investimento viene realizzato deve assicurare al gestore la necessaria disponibilità di cassa.
Nel caso degli interventi di investimento realizzati dal gestore ed autorizzati da Partner sulla base del Piano pluriennale di cui all’art. 7, i Partner sono tenuti a mettere a disposizione del gestore gli importi pro quota in termini di cassa necessari a realizzare la spesa.
In prima applicazione l’importo da corrispondere da parte di ciascun Partner è indicato nell’art. 10. I Partner (ed eventuali “Associati”) si impegnano a versare un ulteriore contributo per l’eventuale utilizzo
transitorio e/o sperimentale dell’infrastruttura, computato su base mensile, su indicazione del CTS e secondo quanto previsto nell’Allegato B3. Detti contributi devono essere versati all’Ente gestore entro novanta giorni dalla richiesta.
In caso di inadempimento di uno o più Partner, le rispettive quote annue di contributo saranno a carico degli altri Partner, in proporzione ai contributi vigenti. I Partner conservano il diritto di procedere al recupero di dette somme.
Art. 12 – Durata
La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2021, e termina con la scadenza del diritto d’uso delle fibre, indicata ai punti XXI e XXII delle Premesse.
Nel caso i Partner intendessero addivenire ad una continuazione del rapporto, il CTS, acquisite le necessarie approvazioni da parte dei Partner aderenti e nei limiti delle autorizzazioni ricevute può disporre una proroga tecnica della stessa a maggioranza dei 2/3, per evitare l’interruzione dei servizi erogati nel periodo di transizione.
Art. 13 – Estinzione anticipata
In caso di estinzione anticipata della Convenzione, i Partner si obbligano a concorrere alle spese e agli oneri da essa derivanti, in quota proporzionale, come da tabella all’art. 10.
Art. 14 – Recesso
Il recesso può esercitarsi solo in caso di:
a) aumento degli oneri tale da rendere l’adesione alla rete impegno non
compatibile con le risorse finanziarie del Partner o, comunque, se tale
aumento è superiore al 40% della quota stabilita;
b) sopravvenuta ragione di interesse pubblico oggettivo che rende impossibile la partecipazione alla convenzione (quale a titolo di esempio il trasferimento della sede dai locali attualmente occupati ad altri);
c) inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle finalità istituzionali del Partner.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) il recesso può essere esercitato con preavviso di 45 giorni, mentre nell’ipotesi di cui alla lettera b) può essere esercitato con il preavviso richiesto dalla natura della ragione che lo determina. In quest’ultimo caso il recedente corrisponderà gli oneri percentuali connessi al Piano annuo dei costi e delle quote di partecipazione di cui al precedente art. 10, fino alla data di recesso effettivo. Il recesso non comporterà oneri aggiuntivi per il Partner recedente che si intenderà libero dagli impegni e obblighi assunti con la presente Convenzione.
In ogni altro caso, il recedente non ha diritto a ottenere la restituzione delle somme versate; gli altri Partner si riservano di trattenere tutte le somme versate dal recedente.
Con il recesso, il Partner perde il diritto alla fruizione della rete e dei servizi.
Nel caso di recessi multipli che comportino un aumento degli oneri per i Partner rimanenti di un importo superiore al 40% della quota stabilita, il CTS può proporre agli organi deliberanti dei Partner di dichiarare
l’avvenuta estinzione della convenzione.
In caso di recesso dell’Ente gestore, competerà al CTS individuare uno dei Partner quale nuovo Ente gestore, ai sensi dell’articolo 6 della presente convenzione.
Art. 15 – Adesioni / Esclusioni
Compete al CTS valutare preventivamente a maggioranza dei due terzi le ulteriori richieste di adesione alla presente convenzione, da parte di altri Enti, alle condizioni di cui alla medesima. L’approvazione delle richieste è deliberata dagli organi dei singoli Partner.
Il CTS valuta altresì preventivamente e a maggioranza dei due terzi eventuali richieste di adesione alla presenta convenzione, da parte di altri Enti, in qualità di “Associati”; la qualifica di “Associato” comporta il diritto all’utilizzo della Rete LightNet secondo le condizioni previste all’interno della presente convenzione, con esclusione del diritto di partecipazione al CTS, e secondo i costi determinati dai pesi indicati nella Tabella 2 di cui all’art. 10 e nel caso di utilizzo transitorio secondo la tabella dell’allegato B3. Per l’utilizzo dell’infrastruttura da parte degli “Associati” eventuali modifiche infrastrutturali e relativi costi saranno a carico dell’ “Associato” stesso.
Compete altresì al CTS valutare a maggioranza dei due terzi l’esclusione
di uno o più Partner, nei seguenti casi:
- gravi e/o reiterati inadempimenti che pregiudichino il raggiungimento dello scopo della Convenzione;
- situazione finanziaria di un Partner, tale da pregiudicare
l’adempimento degli obblighi che ad essa derivano dalla Convenzione;
- il reiterato mancato versamento del contributo.
L’esclusione è deliberata dagli organi dei singoli Partner.
Il CTS deciderà anche, in relazione al singolo caso, se richiedere al Partner una penale, fino al 70% dell’importo annuo dei costi, per ciascun anno, fino alla scadenza della convenzione.
Con l’esclusione, il Partner perde il diritto alla fruizione della rete e dei servizi.
Art. 16 – Clausola di limitazione della responsabilità Ciascun Partner della presente Convenzione non si assume le obbligazioni degli altri Partner né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.
È esclusa ogni garanzia di un Partner per le obbligazioni contratte dagli altri Partner, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia degli altri Partner, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte soltanto da una di esse.
Ciascun Partner si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti su di sé.
Gli oneri sono esclusivamente quelli stabiliti e concordati in questa convenzione o nei suoi allegati che potranno essere modificati solo di comune accordo tra i Partner.
Art. 17 – Clausola di segretezza
I Partner si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti gli altri Partner di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta
nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della
presente Convenzione.
Art. 18 – Proprietà intellettuale dei risultati
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Partner e regolati da specifici accordi tra i Partner in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Art. 19 – Trattamento dei dati
I Partner si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell’ambito delle attività conseguenti al presente Convenzione verranno effettuati da ciascun Partner in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal
D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
Ciascun Partner riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle
persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza dei Partner sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascun Partner si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne. Ciascun Partner rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web.
Art. 20 – Foro competente
Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per la sola ICTP si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 di cui appresso.
Art. 21 – Registrazione
La presente convenzione di collaborazione viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986 Tariffa parte II art. 4.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico del Partner
richiedente.
Art. 22 – Norme transitorie finali
Il Consortium GARR verserà all’Ente Gestore, oltre al contributo annuo ordinario previsto all’art. 10, un ulteriore importo una tantum complessivo pari a 10.000.00 €.
Con tale cifra si intenderà estinto l’impegno assunto dal Consortium
GARR di farsi carico dei costi per i servizi di connettività assicurati a INFN- TS pari a 100.000,00 €, previsti in occasione del possibile ingresso di INFN-TS all’ATS (mai avvenuto), e suddivisa in 10 rate annuali da 10.000,00 € da corrispondere a decorrere dal 2012 fino al 2021.
Resta inteso che l’importo versato rimarrà vincolato a favore del servizio
condiviso, per le finalità di cui all’art. 11, comma 2.
I Partner prendono atto che, nella fase di proroga della Convenzione sostituita dalla presente, i contributi dovuti sono stati calcolati sulla base delle pregresse tabelle, e si impegnano pertanto a corrispondere eventuali conguagli dovuti a seguito delle modifiche intervenute in base alla presente Convenzione.
Gli avanzi di gestione allo scadere della Convenzione saranno distribuiti proporzionalmente come da tabella 1 di cui all’art. 10, tenendo conto dell’effettivo apporto dei partecipanti alla Convenzione nella formazione dei relativi avanzi. Nel caso i Partner, o alcuni di essi, decidessero di addivenire alla sottoscrizione di una nuova Convenzione, le relative quote saranno vincolate a favore della stessa.
Art. 22bis – Codici etici e di comportamento
I Partner si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.
Art. 23 – Diritti e privilegi di ICTP ed UNESCO
Nulla in relazione al presente Accordo dovrà essere interpretato come una rinuncia a un qualunque diritto e/o privilegio di cui l’ICTP o l’UNESCO possono godere in virtù: (i) dell’Accordo tra l’ICTP e la Repubblica
Italiana; (ii) dell’Accordo Tripartito che stabilisce l’ICTP; (iii) qualunque
altra norma consuetudinaria di diritto internazionale o altra norma. Inoltre, nulla contenuto nel presente Accordo o ad esso collegato può conferire alcun privilegio o immunità ai Partner, ai suoi funzionari o ai suoi appaltatori.
Art. 24 – Modifiche all’accordo
I Partner possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Art. 25 – Controversie e risoluzione che riguardano ICTP
Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità dell’ICTP, per tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, i Partner si impegnano a risolvere amichevolmente e con spirito di collaborazione ogni problematica con negoziati e trattative dirette.
La presente Convenzione ed i relativi diritti e obblighi dei Partner dalla stessa derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto nell’Accordo di sede.
Ogni controversia o rivendicazione che dovesse sorgere in relazione all’Accordo, a meno che non venga trovata una soluzione amichevole tramite negoziazione diretta entro 60 (sessanta) giorni, dovrà essere sottoposta a un arbitrato in conformità con le norme UNCITRAL in vigore alla data in cui la disputa sorga. Il numero degli arbitri sarà tre (3) e la sede dell’arbitrato sarà Trieste.
La lingua da usare nella procedura arbitrale sarà l’italiano e gli arbitri
decideranno secondo la legge italiana.
I Partner si impegnano ad accettare qualunque lodo arbitrale, in accordo con il presente articolo, come risoluzione definitiva della controversia.
Art. 26 – Uso del nome del marchio o del timbro ufficiale ICTP / UNESCO
I Partner non possono utilizzare il nome, il marchio ed il timbro ufficiale di ICTP/UNESCO anche in forma abbreviata del nome, per motivi di promozione od altri scopi, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di ICTP/Unesco.
Letto, sottoscritto e approvato
Date e luoghi delle firme digitali
Università degli Studi di Trieste ICTP
Il Rettore Il Direttore
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx DabhoFlkiramrato digitalmente da:
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:16/12/2021 15:07:57
Xxxxx Xxxxxxxxx Director
The Xxxxx Xxxxx International Centre for Theoretical Physics
Firmato il_2021/12/22 19:09
Seriale Certificato: 445596
Valido dal 05/11/2019 al 04/11/2022
TI Trust Technologies CA
SISSA Area Science Park
Il Direttore La Presidentessa Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Digitally signed by: XXXXXX XXXXXXXX
Date: 23/03/2022 16:45:03
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXX
C=IT
Elettra S.c.p.A. GARR
Il Presidente Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXX
Firmato il 17/03/2022 15:25
108720918462882485864791254072698860418
Valido dal 27/07/2020 al 27/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale Certificato:
Digitally signed by: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Reason: Presidente e Amministratore delegato Date: 24/03/2022 11:11:07
OGS INAF
Il Presidente Il Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX Data: 28/12/2021 10:36:06
Firmato dPigroitfa.lmMeanrtceodTaa: vMaanrico Tavani Data: 17/03/2022 15:54:42
INFN Conservatorio “Xxxxxxxx Xxxxxxx”
Il Direttore-Sezione di Trieste Il Direttore
FirmaPtorodf.igRitianlamldeontReudia: Xxxxxxx Xxx Data: 24/03/2022 14:23:11
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:
XXXXXXXXXX XXXXXX
Firmato il 28/01/2022 19:24 Seriale Certificato: 900339
Valido dal 10/11/2021 al 10/11/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Consorzio MIB I.R.C.C.S. Burlo
Il Consigliere delegato Il Direttore Generale
Prof. Xxxxxxx Sambri Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = SAMBRI XXXXXXX C = IT
Università degli Studi di Udine Conservatorio “Xxxxxx Xxxxxxxx”
Il Rettore La Direttrice
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXX
_Data: 2022.01.24 11:19:39 +01'00'
PINTON
_ROBERTO
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXX Data: 04/04/2022 13:09:03
Allegato A
Piano annuo dei costi ricorrenti
Previsione di spesa ricorrente | €/annuo, con IVA |
Manutenzione fibra ottica Telecom | 32.000,00 |
Manutenzione fibra ottica ACEGAS/GORIZIA | |
Housing apparati presso centrali Telecom | 13.600,00 |
Spese di funzionamento (missioni, ecc.) | 12.000,00 |
Tecnici del presidio di gestione (2 unità) | 75.700,00 |
Interventi di ammodernamento e manutenzione ordinaria | 64.260,00 |
Contributo indiretto Università | 48.000,00 |
Costo totale | 245.560,00 |
Quotaparte costi del personale | 123.700,00 |
Overhead 20% computato sul costo del personale | 24.740,00 |
Totale inclusi costi generali (overhead) | 270.300,00 |
Allegato B1
Servizi di rete veicolati sull’infrastruttura alla data di sottoscrizione
A | Descrizione | Spesa | ENTE | Site A | Site B | Tipo servizio | Capacità | Peso | Contributo (€) |
A1 | Accesso GARR OGS | OGS | OGS | OGS Sgonico | PoP XXXX XX0 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
X0 | Xxxxxxx XXXX XXXX | XXXX | XXXX | XXXX Padriciano | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A3 | Accesso GARR ICTP | ICTP | ICTP | ICTP Miramare | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A4 | Accesso GARR Tartini | TARTINI | TARTINI | Conservatorio Tartini | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A5 | Accesso GARR PoP TS2: ELETTRA+Gruppo CNR+LAN GARR | ELETTRA | ELETTRA | ELETTRA Basovizza | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A6 | Accesso GARR INAF-Trieste | INAF | INAF | INAF Tiepolo | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A7 | Accesso GARR SISSA | GARR | SISSA | SISSA Santorio | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A8 | Accesso GARR UniTS | GARR | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | N/A | 0 | - |
A9 | Accesso GARR INFN-Trieste e ICGEB | GARR | INFN | AREA Padriciano | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A10 | Accesso GARR INFN-Udine | GARR | INFN | UniUD Xxxxx | PoP GARR UD1 | Accesso GARR | N/A | 0 | - |
A11 | Accesso GARR UniUD | GARR | UniUD | UniUD Xxxxx | PoP GARR UD1 | Accesso GARR | N/A | 0 | - |
A12 | Accesso GARR Burlo Xxxxxxxx 1° link | GARR | BURLO | Ospedale Burlo Xxxxxxxx | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A13 | Accesso GARR Burlo Xxxxxxxx 2° link | GARR | BURLO | Ospedale Burlo Xxxxxxxx | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A14 | Accesso GARR CRO Aviano | GARR | CRO | Ospedale CRO Aviano | PoP GARR UD1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A15 | Accesso GARR Tomadini | TOMADINI | TOMADINI | Conservatorio Tomadini | PoP GARR UD1 | Accesso GARR | 1G | 10 | 2.202,70 |
A16 | Accesso GARR Liceo Scientifico Oberdan | Scuola | Scuola | LSS Oberdan | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 80M HDx-Scuola | 0 | - |
A17 | Accesso GARR Liceo Scientifico Galilei | Scuola | Scuola | LSS Galilei | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 80M HDx-Scuola | 0 | - |
A18 | Accesso GARR Istituto Malignani + scuole UD | Scuola | Scuola | ISIS Malignani + 3 Scuole UD | PoP GARR UD1 | Accesso GARR | 1G-Scuola | 0 | - |
A19 | Accesso GARR Biblioteca Statale Crise | UniTS | Biblioteca | Biblioteca Statale Crise | UniTS Pluricomprensorio | Accesso GARR via X0 | 000X | 4 | 881,08 |
A20 | Accesso GARR Fondazione ITS Volta Trieste | UniTS | ITS Volta | ELETTRA Basovizza | UniTS Pluricomprensorio | Accesso GARR via L3 | 1G | 10 | 2.202,70 |
A21 | Accesso GARR MIB Radio1 | MIB | MIB | MIB | Ospedale Cattinara | Accesso GARR | 300M | 6 | 1.321,62 |
A22 | Accesso GARR MIB Radio2 | MIB | MIB | MIB | UniTS Pluricomprensorio | Accesso GARR Secondo link | 80M HDx-Backup | 0,05 | 11,01 |
A23 | Accesso GARR ICTP Radio | ICTP | ICTP | ICTP Miramare | UniTS Pluricomprensorio | Accesso GARR via UniTS | 300M | 6 | 1.321,62 |
A24 | Accessi GARR SSE e TCC (secondo link) | INTER-ENTI | SSE/TCC | SottoStazione Elettrica e TCC | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 10G | 20 | 4.405,40 |
A25 | Accesso GARR Immaginario scientifico | Scuola | Immaginario Scientifico | SottoStazione Elettrica e TCC | PoP GARR TS1 | Accesso GARR | 1G-Scuola | 0 | - |
A26 | Accesso GARR OGS Backup | OGS | OGS | OGS Sgonico | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A27 | Accesso GARR ICTP Backup | ICTP | ICTP | ICTP Miramare | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A28 | Accesso GARR Tartini Backup | TARTINI | TARTINI | Conservatorio Tartini | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A29 | Accesso GARR Tomadini Backup | TOMADINI | TOMADINI | Conservatorio Tomadini | PoP GARR TS1 | Accesso GARR Secondo link | 1G-Backup | 1 | 220,27 |
A30 | Accesso GARR PoP TS2 Backup: ELETTRA+Gruppo CNR+LAN GARR | ELETTRA | ELETTRA | ELETTRA Basovizza | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A31 | Accesso GARR INFN-Trieste e ICGEB Backup | GARR | INFN | AREA Padriciano | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A32 | Accesso GARR INAF Tiepolo Backup | INAF | INAF | INAF Tiepolo | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A33 | Accesso GARR SISSA Backup | GARR | SISSA | SISSA Santorio | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A34 | Accesso GARR UniTS Backup | GARR | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A35 | Accesso GARR UniUD Backup | GARR | UniUD | UniUD Xxxxx | PoP GARR TS1 | Accesso GARR Secondo link | 10G-Backup | 2 | 440,54 |
A36 | Accesso GARR Liceo Scientifico Oberdan Backup | Scuola | Scuola | LSS Oberdan | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 80M HDx-Scuola | 0 | - |
A37 | Accesso GARR Liceo Scientifico Galilei Backup | Scuola | Scuola | LSS Galilei | PoP GARR UD1 | Accesso GARR Secondo link | 80M HDx-Scuola | 0 | - |
A38 | Accesso GARR Istituto Malignani + scuole UD Backup | Scuola | Scuola | ISIS Malignani + 3 Scuole UD | PoP XXXX XX0 | Accesso GARR Secondo link | 1G-Scuola- Backup | 0 | - |
E1 | Tartini TEST LOLA 1 e 2 + LOLA Lab | TARTINI | TARTINI | Conservatorio Tartini | XxX XXXX XX0 | X0X | 10G-Consumo | 0 | - |
E2 | E2E Cluster CBM - Genetica Medica Burlo Xxxxxxxx | BURLO | BURLO | Ospedale Burlo Xxxxxxxx | XXXXXXX Basovizza | E2E | 10G | 20 | 4.405,40 |
E3 | E2E Cluster CBM - Genetica Medica Estensione AREA | AREA | AREA | ELETTRA Basovizza | AREA Padriciano | E2E | 1G | 10 | 2.202,70 |
E4 | Centro Congressi Stazione Marittima | INTER-ENTI | INTER-ENTI | Centro Congressi Stazione Marittima | Polo Umanistico Lazzaretto Vecchio | E2E | 1G-InterEnti | 2 | 440,54 |
E5 | Trieste Convention Center TCC e SottoStazione Elettrica (FIT) | INTER-ENTI | INTER-ENTI | SottoStazione Elettrica e TCC | Polo Linguistico Filzi | E2E | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
E6 | Eventi scientifici presso Museo Revoltella | INTER-ENTI | INTER-ENTI | Museo Revoltella xxx Xxxxxx | XXXXX Xxxxxxxx | X0X | 80M HDx | 0,5 | 110,14 |
E7 | Trasporto RPR Centro Didattico Naturalistico | INTER-ENTI | INTER-ENTI | Centro Didattico Naturalistico Basovizza | UniTS Pluricomprensorio | E2E | 80M HDx | 0,5 | 110,14 |
E8 | Trasporto ASUGI | UniTS | ASUGI | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | X0X | 10G | 20 | 4.405,40 |
I1 | Intranet INFN | INFN | INFN | UniTS Pluricomprensorio | AREA Padriciano | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I2 | Intranet INAF-Trieste | INAF | INAF | INAF Tiepolo | INAF Basovizza | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I3 | Intranet SISSA | SISSA | SISSA | SISSA Santorio | ICTP Miramare | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I4 | Intranet OGS | OGS | OGS | OGS Sgonico | ICTP Miramare | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I5 | Intranet OGS | OGS | OGS | ICTP Miramare | OGS Udine | Intranet | 300M | 6 | 1.321,62 |
I6 | Intranet OGS | OGS | OGS | OGS Udine | OGS Sgonico | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I7 | Intranet OGS sede Biologia Marina Path A | OGS | OGS | ICTP Miramare | OGS Biologia Marina | Intranet | 80M HDx | 0,5 | 110,14 |
I8 | Intranet OGS sede Biologia Marina Path B | OGS | OGS | ICTP Miramare | OGS Biologia Marina | Intranet | 100M-Backup | 0,4 | 88,11 |
I9 | Intranet ICTP sede via Coroneo | ICTP | ICTP | ICTP Coroneo | ICTP Miramare | Intranet | 80M HDx | 0,5 | 110,14 |
X00 | Xxxxxxxx XXXX | XXXX | XXXX | XXXX Padriciano | ELETTRA Basovizza | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I11 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Medicina Valmaura | Ospedale Cattinara | Intranet | 1G | 10 | 2.202,70 |
I12 | Intranet UniTS sede Polo ex OPP primo link | UniTS | UniTS | Polo ex OPP | UniTS Pluricomprensorio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I13 | Intranet UniTS sede Polo ex OPP secondo link | UniTS | UniTS | Polo ex OPP | UniTS Pluricomprensorio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I14 | Intranet UniTS sede Polo ex OPP Backup radio | UniTS | UniTS | Polo ex OPP | UniTS Pluricomprensorio | Intranet | 100M-Backup | 0,4 | 88,11 |
I15 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | ICTP Miramare | UniTS Pluricomprensorio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I16 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | Polo Linguistico Filzi | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I17 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Linguistico Filzi | Ospedale Burlo Xxxxxxxx | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I18 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Ospedale Burlo Xxxxxxxx | Polo Universitario Gorizia | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I19 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Universitario Gorizia | ELETTRA Basovizza | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I20 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | ELETTRA Basovizza | Consorzio Universitario PN | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I21 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Consorzio Universitario PN | ICTP Miramare | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I22 | Intranet UniTS Polo universitario goriziano Backup via ARNES | UniTS | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | Polo Universitario Gorizia | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I23 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | INAF Tiepolo | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I24 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | INAF Tiepolo | Polo Umanistico Tigor | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I25 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Umanistico Tigor | Polo Umanistico Montfort | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I26 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Umanistico Montfort | Polo Umanistico Baciocchi | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I27 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Umanistico Baciocchi | UniTS Pluricomprensorio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I28 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | Polo Umanistico Lazzaretto Vecchio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I29 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Umanistico Lazzaretto Vecchio | Polo Umanistico Campo Marzio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I30 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Umanistico Campo Marzio | UniTS Pluricomprensorio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I31 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | Ospedale Cattinara | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I32 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Ospedale Cattinara | Polo Umanistico Lazzaretto Vecchio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I33 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | UniTS Pluricomprensorio | Polo Medicina Manzoni | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I34 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Polo Medicina Manzoni | Ospedale Maggiore | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I35 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | Ospedale Maggiore | ex Ospedale Militare | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I36 | Intranet UniTS | UniTS | UniTS | ex Ospedale Militare | UniTS Pluricomprensorio | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I37 | Intranet UniTS sede Polo ex OPP link radio interno | UniTS | UniTS | Ex OPP palazzina G | Ex OPP palazzina W | Intranet | 80M HDx | 0,5 | 110,14 |
I38 | Intranet UniTS Pluricomprensorio link radio interno | UniTS | UniTS | Microscopia (ME1) | Fondazione Callerio | Intranet | 80M HDx | 0,5 | 110,14 |
I39 | Intranet UniTS Pluricomprensorio link radio interno | UniTS | UniTS | Microscopia (ME1) | Palazzina R-RA | Intranet | 80M HDx | 0,5 | 110,14 |
I40 | Intranet UniUD | UniUD | UniUD | UniUD Xxxxx | Consorzio Universitario PN | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I41 | Intranet UniUD | UniUD | UniUD | Consorzio Universitario PN | Polo Universitario Gorizia | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
I42 | Intranet UniUD | UniUD | UniUD | Polo Universitario Gorizia | UniUD Xxxxx | Intranet | 10G | 20 | 4.405,40 |
P1 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | UniTS Pluricomprensorio | INAF Tiepolo | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P2 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | INAF Tiepolo | Conservatorio Tartini | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P3 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | Conservatorio Xxxxxxx | XXXXXXX Basovizza | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P4 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | ELETTRA Basovizza | Ospedale Burlo Xxxxxxxx | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P5 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | Ospedale Burlo Xxxxxxxx | AREA Padriciano | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P6 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | AREA Padriciano | OGS Sgonico | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P7 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | OGS Sgonico | SISSA Santorio | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P8 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | SISSA Santorio | ICTP Miramare | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P9 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | ICTP Miramare | UniUD Xxxxx | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P10 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | UniUD Xxxxx | Protezione Civile Palmanova | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
P11 | Rete E-LAN Inter-Enti | INTER-ENTI | INTER-ENTI | Protezione Civile Palmanova | UniTS Pluricomprensorio | Inter-Enti | 10G-InterEnti | 4 | 881,08 |
H1 | Collegamento 100G HPC | HPC | HPC | SISSA Xxxxxxxx | XXXXXXX Basovizza | HPC | 100G | 26 | 5.727,03 |
H2 | Collegamento 100G HPC | HPC | HPC | ELETTRA Basovizza | ICTP Miramare | HPC | 100G | 26 | 5.727,03 |
H3 | Collegamento 100G HPC | HPC | HPC | ICTP Miramare | SISSA Santorio | HPC | 100G | 26 | 5.727,03 |
X0 | X0X XXXXX PoP Nova Gorica (SLO) - PoP Sežana (SLO) | UniTS | UniTS | Polo Universitario Gorizia | UniTS Pluricomprensorio | Servizio CBF UniTS- ARNES | correttivo alien lambda | 40 | 8.810,81 |
Dark fiber | LHCONE GARR-ARNES L3VPN + Backup PoP- TS1-GARR + Backup PoP LJ-ARNES + Peering GARR-ARNES + GN4–JRA1 Alien λ | GARR | GARR | AREA Padriciano | Confine Fernetti | Servizio CBF GARR-ARNES | correttivo dark fiber | 20 | 4.405,40 |
Allegato B2
Quote di partecipazione alla data di sottoscrizione (euro)
TARTINI | 6.267,69 |
TOMADINI | 2.422,97 |
AREA | 12.435,25 |
GARR | 28.729,72 |
ICTP | 11.994,71 |
INAF | 10.673,09 |
INFN | 5.827,15 |
BURLO | 5.827,15 |
MIB | 1.332,63 |
OGS | 16.598,36 |
ELETTRA | 10.562,96 |
SISSA | 14.417,69 |
Università degli Studi di Udine | 14.637,96 |
Università degli Studi di Trieste | 128.572,66 |
TOTALE | 270.300,00 |
Allegato B3
Costo aggiuntivo per utilizzo transitorio e/o sperimentale
Capacità transitoria | Costo (€/mese) |
80M HDx-Scuola | 0 |
1G-Scuola | 0 |
1G-Scuola-Backup | 0 |
80M HDx | 18 |
100M | 147 |
300M | 220 |
1G | 367 |
10G | 734 |
100G | 955 |
80M HDx-Backup | 2 |
100M-Backup | 15 |
300M-Backup | 22 |
1G-Backup | 37 |
10G-Backup | 73 |
100G-Backup | 95 |
1G-InterEnti | 73 |
10G-InterEnti | 147 |
100G-InterEnti | 191 |
Allegato C
Linee guida riguardanti i nodi della rete LightNet Introduzione
La rete regionale LightNet è stata realizzata con l’acquisizione in IRU da
operatore commerciale nonché la cessione in uso gratuito da parte della Regione Friuli Venezia Giulia di un insieme di collegamenti in fibra ottica spenta, terminati all’interno delle sedi afferenti al progetto e prevalentemente realizzati in una topologia ad anello. I link di dorsale vengono utilizzati mediante apparati che utilizzano la tecnologia di multiplazione ottica per divisione di lunghezza d’onda (lambda WDM) e di tempo (TDM) unitamente alle tecnologie di trasporto MPLS-TP e frame switching Ethernet, per realizzare una rete di comunicazione regionale sotto il diretto controllo dei Partner.
Per le sedi dove non vi è una necessità di ampiezze di banda estremamente elevate o dove non si prevede un’allocazione di lambda nell’immediato futuro, è presente solo un accesso “non colorato” mediante switch 10 Gigabit Ethernet interconnessi dalla fibra regionale. Tali collegamenti sono poi trasportati sull'infrastruttura di dorsale mediante circuiti MPLS dedicati.
Per ragioni di convenienza economica e le ridotte richieste in termini di prestazioni, per alcune sedi sono stati allestiti degli appositi ponti radio punto-punto che utilizzano frequenze in banda libera. Altri ponti radio sono stati usati per garantire una ridondanza di collegamento ad alcune sedi i cui accessi in fibra risultano non sufficientemente ridondati (collegamenti singoli o “collassamento” delle due vie dell'anello su medesimo cavo per tratti molto lunghi).
L’immagine che segue illustra la topologia di rete (alla data del 1/1/2021).
Sulla rete sono configurati diversi tipi di collegamento, con differenti livelli di tecnologia utilizzata e prestazioni fornite a seconda delle diverse esigenze e possibilità tecniche ed economiche:
− collegamenti dedicati alle risorse HPC (100Gbps su collegamenti puramente ottici)
− collegamento della sede principale di ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) al PoP più vicino della rete GARR (tipicamente 10Gbps su collegamento puramente ottico)
− collegamento di backup della sede principale di ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) all'altro PoP regionale della rete GARR (tipicamente 10Gbps su circuito MPLS)
− collegamento “privato” (intranet) tra tutte le proprie sedi per i Partner (ed eventuali “Associati”) presenti sul territorio con più di una sede (tipicamente 10Gbps su e-LAN MPLS)
− collegamento fra le sedi principali di tutti i Partner (ed eventuali “Associati”) partecipanti (rete di scambio locale, tipicamente 10Gbps su e-LAN MPLS)
Sulla rete non “colorata” è presente un singolo canale con capacità di 10
Gbps, ulteriormente suddiviso mediante la tecnologia delle VLAN.
I ponti radio hanno diverse capacità di trasmissione a seconda del tipo di apparato utilizzato; in generale sono utilizzati 2 “classi” di apparati, uno con prestazioni comparabili al Fast Ethernet (“bassa capacità”), e uno che offre prestazioni comparabili al Gigabit Ethernet (“alta capacità”).
Anche in questo caso il traffico viene suddiviso mediante VLAN.
Gli apparati che costituiscono i nodi della rete sono ospitati presso le sedi dei Partner stessi (ed eventuali “Associati”), in locali tecnici adeguatamente attrezzati; le antenne degli apparati radio eventualmente presenti sono collocati all'esterno dell'edificio in posizione idonea al collegamento verso il corrispondente punto di collegamento (visibilità ottica).
Mediante uno stesso anello fisico vengono connesse sedi di natura diversa ed i flussi afferenti a ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) possono attraversare diversi nodi dell’anello prima di giungere a destinazione.
La multiplazione delle frequenze ottiche e la tecnologia MPLS permettono di mantenere separati i flussi di traffico di ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) ed assicura un adeguato livello di privacy. Sullo strato ottico la separazione è realizzata sia mediante dispositivi ottici passivi (filtri OADM, che non necessitano di un’alimentazione elettrica e pertanto presentano un’alta affidabilità intrinseca), sia mediante dispositivi ottici attivi (filtri ROADM, che necessitano di alimentazione). Sullo strato MPLS la separazione è realizzata configurando opportunamente i circuiti sugli apparati attivi MPLS. In generale in quasi tutti i casi è comunque presente
una amplificazione dei segnali ottici in transito, mediante apparati che necessitano di una alimentazione elettrica ed una temperatura ambientale non eccedente a determinate soglie per il loro funzionamento corretto.
A ciò si aggiunga che, per i Partner (ed eventuali “Associati”) che lo desiderino, è configurata una comunicazione locale reciproca (peering inter-ente) basata sull’utilizzo di una rete 10 Gigabit Ethernet dedicata allo scopo e realizzata sugli apparati MPLS, attraverso la quale viene anche reinstradato il traffico verso il PoP GARR nel caso il collegamento principale del Partner (ed eventuale “Associato”) dovesse essere interrotto.
Le garanzie di funzionamento e di protezione dei circuiti in questo caso sono basate sulle funzionalità dei dispositivi attivi (switch e/o router) connessi alla rete ed alloggiati nei locali dei Partner (ed eventuali “Associati”).
Per quanto sopra esposto, risulta quindi opportuno definire e condividere un insieme di norme di buona “custodia” delle parti comuni da mettere in atto fin dall'installazione per evitare che manomissioni “meccaniche”, mancanza di alimentazione elettrica o di condizionamento ambientale possano implicare disservizio.
1 – Scopo del presente documento
Questo documento fornisce ai Partner (ed eventuali “Associati”) le specifiche minime per un corretto housing del nodo di attestazione degli apparati costitutivi la rete regionale LightNet.
I Partner (ed eventuali “Associati”) sono tenuti a rispettare le indicazioni seguenti che garantiranno reciprocamente il livello di servizio atteso, consentendo il funzionamento corretto delle protezioni previste nel progetto.
Lo scrupolo deriva dalle caratteristiche di funzionamento dell’intera struttura, che presuppone la massima flessibilità ed autonomia di esercizio da parte dei Partner (ed eventuali “Associati”) partecipanti, ma, nel contempo, implica una dipendenza reciproca per alcune sue funzionalità.
È dunque richiesta particolare attenzione nella cura delle connessioni in fibra e nella gestione dei dispositivi di accesso installati nei propri locali, perché il loro non corretto funzionamento potrebbe comportare un disservizio non solo per sé stessi ma anche per gli altri Partner (ed eventuali “Associati”) adiacenti, i cui flussi transitano attraverso il proprio nodo.
2 - Parti della rete
Gli aspetti descritti nel presente documento riguardano esclusivamente le parti della rete che costituiscono l’infrastruttura LightNet. Non sono presi in esame i dispositivi (border gateway, switch o router) che ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) utilizza per accedere alla rete stessa, né tantomeno le reti interne delle sedi cui viene offerta connettività. Per ogni nodo, si distinguono le seguenti tipologie di apparati ed infrastrutture presenti:
a) Elementi attivi di accesso L2 alla rete “non colorata”.
b) Elementi passivi di accesso alla rete in fibra ottica, comprendenti:
- Le strutture che ospitano il cavo in fibra ottica e che diramano il cavo stesso dal punto di consegna da parte dell’operatore della fibra fino al punto di installazione del nodo all’interno dei locali del Partner (ed eventuale “Associato”).
- Il cassetto ottico in cui è attestata la fibra.
- L’armadio di rete che ospita il cassetto ottico ed i dispositivi del nodo.
- Eventuali dispositivi multiplatori ottici OADM o MUX/DEMUX dal quale vengono estratte (drop) le lambda che afferiscono al Partner (ed eventuale “Associato”) e tramite il quale sono inoltrate ai nodi successivi (pass) le lambda dirette verso gli altri Partner (ed eventuali “Associati”).
- I cavi ottici “patch” utilizzati per le connessioni degli elementi di cui sopra e per connettere le interfacce di rete e d’utente dell’apparato WDM.
c) Elementi attivi di accesso alla rete in fibra ottica di dorsale che include i dispositivi WDM e di switching Ethernet e MPLS responsabili delle funzionalità di protezione dei circuiti.
d) Elementi attivi e passivi (quali parabole, staffe, supporti, cablaggio...) di collegamento tramite ponte radio.
La tabella che segue riporta la dislocazione delle parti comuni presso le sedi dei Partner (ed eventuali “Associati”) con l’evidenza della tipologia di dispositivi (a/b/c/d). Va osservato che:
- Nei nodi dove sono presenti solo parti passive, è sufficiente prevedere un’adeguata protezione da possibili manomissioni meccaniche, garantendo una forma di controllo dell’accesso fisico ai locali dove sono alloggiati i dispositivi e proteggendo le strutture di posa all’esterno degli stessi.
- Nei nodi dove sono presenti anche parti attive, oltre ai precedenti requisiti, devono essere garantite in aggiunta la continuità elettrica
agli apparati ed un condizionamento dei locali tecnici che li ospitano, secondo quanto descritto nei capitoli successivi.
- Nei nodi dove è presente un ponte radio, vi sono ulteriori requisiti specifici anch'essi descritti in seguito.
Nodo LightNet | Tipologia |
Università degli studi di Trieste (UniTS), pluricomprensorio xxx X. Xxxxxxx 00, Xxxxxxx | b, c, d |
Polo Medicina UniTS, xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx | a, b |
Polo Umanistico UniTS, xxx Xxxxx 00, Xxxxxxx | a, b |
Polo Linguistico UniTS, xxx Xxxxx 00, Xxxxxxx | b, c, d |
Polo ex OPP UniTS, xxx Xxxxx 0, Xxxxxxx | b, c, d |
Polo Umanistico UniTS, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 0 - xxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx | a, b, d |
Polo Umanistico UniTS, xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx | a, b, d |
Polo Umanistico UniTS, androna Xxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxxx | x, x |
Polo Umanistico UniTS, xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx | a, b |
Polo Medicina UniTS, xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx | a, b |
ex Ospedale Militare, xxx Xxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxxx | a, b |
Ospedale di Cattinara, xxxxxx xx Xxxxx 000, Xxxxxxx | b, c, d |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx 0/0, Xxxxxxx | x, x |
IRCCS Burlo Xxxxxxxx, via dell’Xxxxxx 00/0, Xxxxxxx | b, c |
AREA di ricerca, Padriciano 99, Trieste | b, c |
Elettra, Basovizza, XX 00 Xx 000,0, Xxxxxxx | b, c, d |
ICTP Miramare, xxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx | b, c, d |
Conservatorio Tartini, xxx Xxxxx 00, Xxxxxxx | b, c |
InOGS, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x, Xxxxxxx (XX) | b, c |
INAF OAT, xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx | b, c |
INAF OAB, Basovizza 302, Trieste | b, c |
SISSA ex Sanatorio Santorio, xxx Xxxxxxx 000, Xxxxxxx | b, c, d |
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx | a, b |
InOGS ex Biologia Marina, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx | d |
housing TIM, xxx xxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx | b, c |
housing TIM, xxx Xxxxxx xx Xxx 0, Xxxxxxx | b, c |
MIB, X.xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxx | a, b, d |
Liceo Scientifico Statale Oberdan, xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx | d |
Liceo Scientifico Statale Galilei, xxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx | d |
Biblioteca Statale Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX 0, Xxxxxxx | d |
Guesthouse ICTP, xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxxx | d |
Polo universitario Gorizia, xxx X'Xxxxxxx 00, Xxxxxxx | b, c, d |
Fernetti - Confine di stato Slovenia | b |
Università di Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, 0000 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx | b1 |
PoP Arnes, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx 0X, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx | b2, c |
Università degli studi di Udine, polo Xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx 000, Xxxxx | b, c |
Consorzio universitario di Pordenone, xxx Xxxxxxxx 0/x, Xxxxxxxxx | b, c |
Protezione Civile FVG, xxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx (XX) | b, c |
Conservatorio Tomadini, xxxxxx 0x xxxxxx 00, Xxxxx | b, c |
InOGS – CRS, xxx Xxxxxxx 00, Xxxxx | b, c |
XXXXX XXX, xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx (XX) | b, c |
Sottostazione Elettrica, X. Xxxxxx Xxxxxxx, Trieste | b, c |
TCC magazzino 28, xxxxx Xxxxxxxx 00/0, Xxxxxxx | a |
Polo Museale magazzino 00, X. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx | a |
Nodo INSIEL Pordenone, xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxxxx | b |
PoP INSIEL Sabbadini, xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxx | b |
Come già indicato, le norme che seguono sono obbligatorie quando implicano dipendenza reciproca fra Partner (ed eventuali “Associati”) diversi. Va altresì fatto presente che l’utilizzo da parte del Partner (ed eventuale “Associato”) dei circuiti di connettività avviene sempre e comunque tramite apparati attivi e, anche nel caso in cui la loro operatività interessi solo ed esclusivamente il Partner (ed eventuale “Associato”) stesso, è raccomandabile rispettare le norme riportate.
3 – Nozione di punto di presenza.
1 cavo e terminazione di competenza ARNES, filtri ottici di competenza LightNet
2 cavo e terminazione di competenza ARNES, filtri ottici e apparati WDM di competenza LightNet
Le fibre ottiche della rete regionale LightNet sono terminate all’interno delle sedi dei Partner (ed eventuali “Associati”) afferenti al progetto in locali opportunamente individuati ed attrezzati, di seguito chiamati punto di presenza.
Dipendentemente dagli accordi specifici in atto con i partner fornitori della fibra regionale, è possibile che il punto di consegna non coincida con i locali adibiti a punto di presenza. In questo caso, d’intesa con il partner fornitore o con la ditta che ha avuto in appalto i lavori per esso, sono stati indicati o realizzati ad hoc opportuni passaggi da utilizzare per raggiungere la locazione scelta. È cura del Partner (ed eventuale “Associato”) vigilare che le infrastrutture di posa utilizzate siano adeguatamente protette in modo da ridurre al massimo la possibilità di un danno accidentale alle fibre.
Un punto di presenza è un'area destinata ad ospitare apparecchiature di trasmissione dati.
Per assicurare il servizio migliore possibile, il funzionamento deve essere garantito 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana con condizioni di temperatura, alimentazione elettrica e sicurezza definite e costanti.
I criteri di scelta della locazione di un punto di presenza potranno dar luogo a risparmi economici e di gestione rilevanti, in funzione della sua baricentricità rispetto agli utenti del bacino che serve.
Non vi sono particolari richieste sulla locazione fisica precisa del punto di presenza, salvo la scelta logistica di un punto che permetta un facile ed economico accesso alle fibre provenienti dalla dorsale (in caso di trasloco, si valutino eventuali difficoltà nel predisporre i passaggi diversificati delle fibre regionali dalla locazione attuale fino al nuovo punto di presenza).
La locazione deve soddisfare comunque i requisiti di spazio, accessibilità e servizi dettagliati di seguito e deve rappresentare una scelta il più possibile definitiva. Eventuali modifiche che comportino interruzione (anche breve) della connessione sono assolutamente da evitare e potranno rappresentare casi del tutto eccezionali.
È necessario rispettare le leggi vigenti in materia di infortunistica, incendi e sicurezza sul lavoro.
4 - Specifiche sullo spazio fisico
Lo spazio di un punto di presenza deve essere un'area chiusa e dotata dei servizi essenziali (si veda di seguito).
Non è necessario che l'area sia abitabile, ma deve essere coperta ed essere collocata in un edificio in muratura. Deve permettere un facile ed esclusivo accesso al personale attraverso un percorso definito ed un ingresso al punto di presenza preferibilmente indipendente.
L'area minima richiesta per la sola parte di apparecchiature è relativamente ridotta. Tale area corrisponde ad uno spazio che ospiti un rack per apparecchiature da 19'' (fornito dal Partner (ed eventuale “Associato”) stesso), con sufficiente spazio intorno per l'accesso, montaggio e manutenzione di apparecchiature e cavi. Nel caso in cui il sistema di condizionamento, il quadro elettrico e l’eventuale controllo accessi siano interni, l'area deve essere corrispondentemente ampliata, tenendo conto degli spazi liberi per la loro manutenzione. Il modello di rack consigliato è quello con dimensioni di base 800x800 (larghezza x profondità in mm), che permette uno spazio adatto al passaggio cavi.
Le dimensioni in altezza consigliate per un Partner (ed eventuale “Associato”) con accesso alla dorsale su lambda sono di 1000 mm, fatte salvo esigenze di maggiore spazio dello specifico nodo.
Per i Partner (ed eventuali “Associati”) che intendono utilizzare i medesimi armadi per installare propri dispositivi di switching o routing, specie se condivisi, sarà necessario ampliare gli spazi dipendentemente dalla dimensione delle apparecchiature scelte.
Nel posizionamento delle apparecchiature e del rack e riguardo la loro configurazione deve essere considerato:
− l’efficienza del raffreddamento delle apparecchiature. Il flusso d’aria da queste generato e quello entrante non devono avere ostacoli, né avere in ingresso in un’apparecchiatura il flusso d’aria generato da un’altra.
− l’arrivo e la distribuzione dei cavi di trasmissione dati e di corrente,
possibilmente ciascuno su percorsi diversi.
Ogni oggetto e collegamento dentro il punto di presenza deve essere chiaramente identificabile attraverso etichette e possibilmente deve essere disponibile sul luogo uno schema riassuntivo dei collegamenti.
5 - Distribuzione elettrica e relativa continuità
Il locale deve prevedere un sistema di distribuzione elettrica a norma, possibilmente con quadro e sezionamento separati.
Dal quadro elettrico è preferibile siano diramate due linee distinte e
sezionabili individualmente verso l’armadio.
La tensione fornita alle apparecchiature di LightNet deve essere alternata monofase 230 V.
L'alimentazione deve essere soggetta a gruppo/i di continuità di potenza adeguata alle apparecchiature servite e garantire il servizio per almeno
20 minuti di almeno una delle linee in caso di mancanza dell'alimentazione esterna. È preferibile che le due linee non siano dipendenti dal medesimo gruppo di continuità: nel caso sia presente un unico gruppo di continuità centralizzato, è opportuno che la seconda linea ne sia indipendente, e dovrà essere consentito sganciarsi manualmente dal gruppo per agganciarsi direttamente alla rete elettrica.
In ogni caso il Partner (ed eventuale “Associato”) deve manutenere correttamente il/i gruppo/i di continuità (in particolare per quanto riguarda la sostituzione periodica delle batterie) in modo da garantire nel tempo l'efficienza e la durata richiesta di mantenimento dell'alimentazione agli apparati.
Ove possibile, andrebbe concordata con il presidio di gestione LightNOC la possibilità di monitorare via rete lo stato dell’alimentazione elettrica e l’autonomia degli UPS presenti.
È richiesta una connessione a terra efficiente del quadro e degli armadi, preferibilmente dedicata.
Il sistema di illuminazione deve essere preferibilmente separato dal quadro di distribuzione elettrica al sistema di trasmissione dati e può allacciarsi al sistema generale dell'edificio ospitante.
Il sistema di condizionamento dovrebbe essere alimentato da un quadro elettrico separato da quello delle apparecchiature di rete (vedi paragrafo successivo) a causa dei disturbi e picchi di assorbimento che un sistema di condizionamento genera durante il normale funzionamento.
Il passaggio dei cavi elettrici deve essere a “norma delle leggi vigenti” e, preferibilmente, dentro canalina tecnica metallica, provvista di relativa messa a terra, aperta superiormente ed adatta a contenere cavi elettrici di bassa tensione.
Ogni intervento di manutenzione sull’impianto elettrico che preveda uno stacco di tensione fornita all’armadio dovrà essere annunciato e concordato col personale del presidio di gestione LightNOC al fine di consentire la predisposizione di eventuali protezioni.
6 - Condizionamento
Il condizionamento deve essere dimensionato per assicurare una temperatura costante compresa tra 15 e 26 gradi centigradi. La potenza deve essere adeguata al consumo previsto.
Si consiglia un tipo di condizionamento che soffi aria sotto il pavimento e che preveda griglie in posizioni opportune vicine alle ventole di aspirazione delle apparecchiature. Nel caso di utilizzo di altri tipi di impianto, ad esempio che soffi l'aria dall'alto, è necessario valutare
attentamente la dinamica dei flussi d’aria, nell’ottica di permettere una totale ventilazione del locale. Eventuali correzioni possono essere apportate con l’installazione di ventole.
I filtri antipolvere devono essere accessibili per una pulitura da effettuarsi almeno ogni 6-8 mesi.
Le macchine dovrebbero prevedere un efficiente scarico d’acqua di condensa e non dovrebbero mai lavorare ininterrottamente per evitare la formazione di ghiaccio al loro interno.
Il sistema di condizionamento dovrebbe essere alimentato da un quadro elettrico separato da quello delle apparecchiature di rete (si veda il relativo capitolo 5).
7 - Sicurezze
Tutti i sistemi installati devono rispettare le leggi vigenti pertinenti, in particolare per quanto riguarda le sicurezze antincendio, antiallagamento ed elettriche relative a locali con apparecchiature sotto tensione.
Essendo l'ambiente un luogo in cui personale può occasionalmente lavorare, deve essere conforme anche alle leggi vigenti su tali luoghi di lavoro.
8 - Accesso ai locali
L'accesso ai locali deve essere ristretto al personale autorizzato e ove possibile preferibilmente 24 ore al giorno, con percorso definito e semplice, attraverso ingresso dedicato. Preferibilmente l'accesso dovrebbe essere attraverso tessera con memorizzazione del passaggio (o con firma su logbook).
Laddove ciò non possa essere realizzato per motivi strutturali, deve comunque esserne garantito l’accesso secondo un protocollo d’intesa tra le parti. In ogni caso potrà essere concordato un protocollo che definirà in dettaglio sia le modalità per accedere (orari d’accesso, apertura locali, ecc…) sia la lista delle persone autorizzate.
Se l’area adibita a punto di presenza dovesse trovarsi in un locale di libero accesso, è necessario proteggere tutte le parti sia attive che passive alloggiandole all’interno di un armadio chiuso a chiave, addossato alla parete, e/o protetto opportunamente da una griglia.
Se il locale è dotato di finestre, sarebbe preferibile che queste fossero antisfondamento. Nel caso l’affaccio sia su una strada od uno spazio di pubblico accesso, sarà preferibile oscurare la finestra.
In genere la costruzione e la locazione fisica del locale devono essere tali da proteggersi ragionevolmente da ogni tentativo di intrusione e furto.
9 - Definizione della frontiera di un punto di presenza
Nella realizzazione del punto di presenza deve essere chiaramente
definita l’area di responsabilità delle parti coinvolte.
All’interno del rack predisposto, sarebbe preferibile non vi sia alcuna promiscuità di apparecchiature LightNet con apparecchiature non- LightNet.
Per ogni sede l'accesso fisico ai dispositivi di rete, alle porte degli apparati stessi nonché ai pannelli di cablaggio, è ristretto al personale tecnico nominato dal Partner (ed eventuale “Associato”) della sede stessa, al personale dedicato al presidio di gestione XxxxxXXX, o al personale munito di apposita autorizzazione.
Analoghe restrizioni sono applicate anche all’accesso da remoto a tutti i
dispositivi a servizio LightNet (apparati WDM, L2, router, UPS…)
10 – Requisiti per i ponti radio
Nei nodi dove sia presente un collegamento tramite ponte radio, sarà cura del Partner (ed eventuale “Associato”) individuare, in coordinamento con il presidio di gestione LightNOC, un luogo idoneo all'installazione esterna dell'antenna.
Tale luogo verrà individuato tenendo conto di vari aspetti, tra cui ad esempio:
− visibilità ottica del rispettivo nodo di collegamento radio
− possibilità di installazione sicura e duratura
− facilità di accesso per installazione e manutenzione
ed ogni altro vincolo eventualmente presente (ad esempio vincoli paesaggistici o di sicurezza).
Nel caso il luogo individuato non consenta l'accesso in autonomia da parte del personale del presidio di gestione LightNOC per le attività di installazione e manutenzione, il Partner (ed eventuale “Associato”) deve concordare con il presidio di gestione una modalità di accesso e intervento.
Il necessario cablaggio dall'antenna esterna verso il punto di presenza LightNet (o di consegna del collegamento) viene altresì predisposto in coordinamento con il presidio di gestione in modo da garantire i requisiti di protezione e sicurezza dalle manomissioni.
Nel caso nel sito non sia presente un punto di presenza LightNet ma solo la consegna del collegamento tramite ponte radio, tale punto di consegna deve essere individuato ed allestito in modo da:
− garantire una ragionevole protezione da intrusioni e manomissioni
− fornire una alimentazione alternata monofase a 230V ragionevolmente protetta e affidabile (in particolare, l'alimentazione non deve mai essere intenzionalmente tolta senza giustificati motivi e dandone comunicazione al presidio di gestione)
Non sono previsti requisiti particolari per quanto riguarda il condizionamento.
Il Partner (ed eventuale “Associato”) che ospiti un apparato radio di LightNet è tenuto a dare comunicazione al presidio di gestione su ogni altra installazione permanente o temporanea, interna o esterna, propria o altrui, presente o in fieri di cui sia a conoscenza e che possa produrre interferenze o contenziosi alla propria installazione sulle porzioni di spettro interessate.
11 - Precauzioni
Qualsiasi intervento programmato che il Partner (ed eventuale “Associato”) si trovasse costretto ad effettuare all’interno delle proprie strutture tale da interessare le parti comuni e comportare un possibile disservizio o comunque influenzare il normale funzionamento della rete LightNet, dovrà essere comunicato con adeguato anticipo al personale del presidio di gestione al fine di predisporre congiuntamente eventuali misure di protezione.
A maggior ragione, qualsiasi evento accidentale dovesse coinvolgere le parti comuni causato dal personale del Partner (ed eventuale “Associato”) o constatato dallo stesso, tale da interessare le parti comuni e comportare un possibile disservizio o comunque influenzare il normale funzionamento della rete LightNet dovrà essere tempestivamente comunicato al personale del presidio di gestione LightNOC.
12 – Punti di contatto e riferimenti per le comunicazioni
Il rappresentante di ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) in CTS è tenuto a indicare almeno un nominativo di un referente tecnico per le comunicazioni, gli interventi e gli altri aspetti legati all’evoluzione dell’infrastruttura. La lista di tali nominativi viene periodicamente aggiornata a cura del Gestore, che la utilizza quale punto di contatto con i Partner (ed eventuali “Associati”) per qualsiasi problematica di natura tecnica.
In aggiunta a tali referenti tecnici, è consigliabile che i Partner (ed eventuali “Associati”) forniscano anche ulteriori nominativi di personale fisicamente presente presso ogni sede del Partner (ed eventuale “Associato”) connessa a LightNet, che possano essere guidati dal presidio di gestione ad effettuare semplici interventi sugli apparati in caso di necessità, come ad esempio accensione/spegnimento/riavvio di un
dispositivo, riarmo di un interruttore, collegamento o disconnessione di un cavo.
È compito del Gestore garantire ed ospitare la presenza del presidio di gestione LightNOC (Network Operating Centre) secondo le specifiche riportate nella presente convenzione.
Il presidio è attualmente reperibile ai seguenti contatti:
e-mail: xxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx Tel: 000 000 0000
Skype: lightnoc
Vengono forniti i seguenti recapiti in caso di escalation:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx Tel: 000 000 0000
Cell: 000 0000000
Skype: giorgettigiorgio
Il gestore mantiene attive le seguenti Mailing List:
xxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx - Lista del Comitato Tecnico Scientifico LightNet, utilizzata dai membri dello stesso per le comunicazioni reciproche.
xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx - Lista dei tecnici di rete LightNet, utilizzata dal Gestore per condividere con il personale tecnico nominato dai Partner (ed eventuali “Associati”) gli aspetti legati all’evoluzione dell’infrastruttura.
xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx - Lista per i messaggi sull'operatività dell'infrastruttura LightNet, utilizzata dal presidio per comunicare eventuali disservizi dovuti ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Allegato D
Elenco dei rappresentanti nominati dai Partner nel CTS
Università di Trieste: Xxxxx Xxxxxxx ICTP: Xxxxxx Xxxxx
SISSA: Xxxxxxx Xxxxx
Area di Ricerca: Xxxxx Xxxxxxxx Elettra: Xxxxxxx Xxxxxxxx GARR: Xxxxxxx Xxxxxxx
OGS: Xxxxx Xxxxxxxx INAF: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX: Xxxx Xxxxxx
BURLO:
Università di Udine: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxx
INFN: Xxxxxxxxxx Xxxxx
Allegato E
Modello di Contratto per “Associato” alla Convenzione
Tra
Il dott. , in rappresentanza dell’Ente Gestore della CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI “LIGHTNET” – RETE IN FIBRA OTTICA PER L’INTERCONNESSIONE DI POLI SCIENTIFICI NELL’AMBITO
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (da qui in avanti “Convenzione Lightnet”), ed ai sensi dell’art. 6, lettera c) della medesima, da qui in avanti indicato anche come “il gestore”
e
Il sig./dott. , in rappresentanza dell’Ente XXXXXXXXXXXXX con sede in che agisce ai sensi , da qui in avanti indicato anche come “l’Associato”,
PREMESSO che l’Ente XXXXXXXXXXXXX ha manifestato l’interesse ad aderire, in qualità di “ASSOCIATO” alla succitata Convenzione Lightnet, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera c) e 15, comma 2 della medesima;
PREMESSO che in data il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso all’unanimità/a maggioranza parere favorevole all’adesione in questione;
PREMESSO che l’Ente XXXXXXXXXXXXX ha preso visione e piena conoscenza dei contenuti della Convenzione Lightnet, che viene allegata al presente atto e del quale forma parte integrante,
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2 - Oggetto
Con la sottoscrizione del presente atto, l’Ente XXXXXXXXXXXXX intende
usufruire dei servizi della Rete Lightnet in qualità di “Associato” alla
Convenzione di cui alle premesse, con i contenuti ed i limiti indicati nella stessa, che si impegna a rispettare, e l’Ente Gestore si impegna a fornire i servizi pattuiti.
Art. 3 – Obblighi delle parti
Il Gestore si impegna a consentire all’Associato la fruizione della Rete
Lightnet con le seguenti specifiche:
L’Associato si impegna a corrispondere, per la fruizione della Rete, la somma di Euro , conformemente a quanto previsto nella tabella 2 dell’art. 10 della Convenzione LightNet. Il pagamento di quanto dovuto avverrà a cadenza annuale a seguito di invio di fattura da parte del Gestore.
L’Associato si impegna altresì al rispetto, per quanto di sua competenza, delle norme presenti nella Convenzione Lightnet, ed in particolare, a titolo non esaustivo, dell’art. 4, lettera e), dell’art. 5, dell’art. 9 e dell’allegato C (linee guida relative ai nodi) nonché a tutte le indicazioni tecniche che dovessero pervenirgli dal Gestore.
Il tratto finale in fibra di accesso di collegamento tra la più vicina struttura della Rete e quella dell’Associato verrà posto in essere a cura del Gestore, previo anticipo delle spese previste da parte dell’Associato; il tratto di infrastruttura rimarrà di proprietà dell’Associato, e saranno a suo carico eventuali costi di manutenzione nel corso dell’utilizzo.
Art. 4 – Referenti
Per il Gestore il referente cui l’Associato deve far riferimento per tutte le
comunicazioni e necessità derivanti dal presente accordo è
Per l’Associato, il referente cui il Gestore farà riferimento per tutte le
comunicazioni e necessità derivanti dal presente accordo è
Art. 5 – Durata
Il presente accordo ha la durata di mesi/anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Il mancato rispetto delle regole di utilizzo della rete, ovvero il mancato
pagamento di quanto dovuto da parte dell’Associato costituiscono giusta
causa di risoluzione dell’accordo da parte del Gestore.
Salvo il mutuo consenso, è ammesso il recesso dall’Accordo solo per
giusta causa.
Art. 6 – Clausola di segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione.
Art. 7 – Trattamento dei dati
Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell’ambito delle attività conseguenti al presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal
D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web.
Art. 8 – Foro competente
Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Art. 9 – Registrazione
Il presente accordo viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione
Le spese di registrazione sono a carico dell’Associato.
Art. 10 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio alle norme della Convenzione Lightnet, in quanto applicabili, ed in mancanza alle norme del Codice civile.