ANCE TOSCANA 9.3.2018
Studio Legale Manetti
ANCE TOSCANA 9.3.2018
HOTEL ALBANI – XXX XXXXX 00 - XXXXXXX
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INTRODUZIONE
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LA NORMATIVA VIGENTE – ART. 105 COMMA 4
D.LGS. 50/2016 ED IL RIFERIMENTO AL COMMA 2
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
LA COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEI SUB-CONTRATTI ART. 105 COMMA 2 DLGS 50/2016
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEL
SUBAPPALTO
1. LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare apposita richiesta alla Stazione Appaltante utilizzando – ove previsto - il modello predisposto dalla stessa.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere necessariamente presentata dall’impresa Mandataria.
Nel caso di Consorzio stabile la richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere necessariamente presentata dal Consorzio. Stessa cosa in caso di Consorzio ex art. 2602 c.c..
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E LA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO
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2. I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Precisazione: i termini indicati nell’art. 105 comma 18 D. Lgs. n. 50/2016 per il rilascio dell’autorizzazione decorrono dal momento in cui la Stazione Appaltante può istruire la richiesta, ovvero dal momento in cui tutta la documentazione richiesta e che sarà di seguito indicata viene ricevuta.
Si raccomanda di allegare alla richiesta di autorizzazione al subappalto la documentazione necessaria
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2.1 PER TUTTI I SUBAPPALTI INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO, ALLEGARE:
A) Fotocopia del documento di identità̀ del legale
rappresentante del subappaltatore;
B) Copia autentica ai sensi di legge (ovvero un originale) del contratto di subappalto o cottimo, la cui efficacia è condizionata al rilascio dell’autorizzazione, oppure schema di contratto di subappalto. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
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C) Dichiarazione sostitutiva dell’Appaltatore e di ciascuno degli operatori economici in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. (cfr. art. 105, comma 18, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
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D) Dichiarazione sostitutiva dell’Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sull’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore ai sensi del comma 3 dell’Allegato XVII del D.lgs. n.81/2008 s.m.i.
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E) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sull’iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (ovvero copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio).
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F) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sulla regolarità contributiva completa di tutte le informazioni necessarie per richiedere il D.U.R.C.
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G) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., circa la propria composizione societaria ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. n.187/1991 s.m.i. (solo per le Società di Capitali)
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H) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sull’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
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I) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n.68/1999 s.m.i., con espressa indicazione dell’Ente presso il quale condurre la verifica di tale dichiarazione, o in alternativa, di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i.
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L) Comunicazione del subappaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto al subappaltatore sui conti correnti indicati in tale comunicazione nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
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2.2. PER I SUBAPPALTI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 150.000,00 ALLEGARE:
A) Attestazione SOA in corso di validità in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dei lavori da sub-affidare;
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B) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., contenente le generalità di tutti i soggetti elencati all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i., con i relativi familiari conviventi, e di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 91 del medesimo D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi). DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
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2.3 PER I SUBAPPALTI DI IMPORTO UGUALE O
INFERIORE AD EURO 150.000,00
A) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., completa dei necessari documenti a comprova di tali requisiti.
OPPURE IN ALTERNATIVA
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B) Attestazione SOA con qualunque categoria in corso di validità in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dei lavori da sub-affidare.
LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, COMPLETA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E SOPRA ELENCATA, PUO’ ESSERE PRESENTATA ALLA STAZIONE APPALTANTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OPPURE TRAMITE POSTA RACCOMANDATA
(vedere lex specialis di gara ovvero disciplinare di gara, ovvero
contratto di appalto)
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3. ESAME DELLA RICHIESTA
L’esame della richiesta prevede oltre che il controllo della completezza e correttezza di tutta la documentazione presentata, una serie di verifiche.
L’autorizzazione al subappalto sarà rilasciata solo nell’ipotesi in cui tutte le verifiche espletate daranno esito positivo.
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4. CONDIZIONI DI CUI ALLA PROCEDURA DI
GARA
Per quanto riguarda la procedura di gara dei lavori oggetto di appalto, la richiesta di subappalto puo’ essere avanzata dall’appaltatore solamente nelle ipotesi in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
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1 - ai sensi della lett. c) del comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore abbia indicato già nell’offerta in gara i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo
2 - ai sensi della lett. a) del comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il subappaltore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
3 - ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nel caso di appalto di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. o, indipendentemente dall’importo, nel caso l’appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dal comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i., il subappaltatore sia stato inserito dall’Appaltatore nella terna riferita alla specifica categoria nella quale rientrano le lavorazioni da sub-affidare indicata in sede di offerta.
In mancanza anche di una sola delle condizioni sopra elencate, l’autorizzazione al subappalto potrebbe non essere rilasciata.
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IL PROBLEMA DEL SUBAPPALTATORE – INDICATO ALL’INTERNO DELLA TERNA IN
SEDE DI GARA – CHE NON PUO’ PIU’ (O NON VUOLE PIU’) ESEGUIRE IL SUBAPPALTO
IL PROBLEMA DEL SUBAPPALTATORE INDICATO IN UNA TERNA DA UN
CONCORRENTE CHE NON SI E’ AGGIUDICATO
L’APPALTO CHE VUOLE OPERARE COME SUBAPPALTATORE PER L’AGGIUDICATARIO CHE NON LO HA INDICATO NELLA TERNA
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5. I TERMINI PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
Ai sensi del comma 18 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, al netto delle eventuali interruzioni dei termini necessarie per l’acquisizione di documentazione integrativa, che l’Appaltatore deve produrre per consentire il completamento dell’istruttoria, e degli eventuali tempi necessari per l’acquisizione della documentazione antimafia e del D.U.R.C.. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini sopra indicati (30 giorni) sono ridotti della metà (15 giorni).
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Inoltre, in applicazione della citata disposizione, considerato che il termine di 30 giorni concesso alla Stazione Appaltante per il rilascio dell’autorizzazione può essere prorogato, una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, si evidenzia che detta facoltà di proroga può essere esercitata anche in presenza di subappalti di valore inferiore alle suindicate soglie economiche. Ai sensi del comma 18 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., unicamente se l’Appaltatore ha trasmesso tutta la documentazione richiesta di cui al punto 2.2 che precede e sussistano le condizioni di legge, trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
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6.TERMINI PREVISTI PER L’EMISSIONE DEL DURC. PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MANCATA EMISSIONE DEL DURC.
Il D.M. 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede le tempistiche per l’emissione del
D.U.R.C. da parte degli Istituti previdenziali ed assicurativi competenti che, di norma, risultano compatibili con i termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto o cottimo.
Si precisa, comunque, che la Stazione appaltante non rilascerà l’autorizzazione amministrativa al subappalto o cottimo in assenza di D.U.R.C. o in presenza di D.U.R.C. irregolare.
In ogni caso, si rammenta che l’autorizzazione al subappalto o cottimo potrà essere revocata qualora la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativa.
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7. TERMINI PREVISTI PER IL RILASCIO DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA E PROBLEMATICHE RELATIVE AL MANCATO O TARDIVO RILASCIO DELLA INFORMATIVA ANTIMAFIA.
L’art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. prevede che il Prefetto rilasci l’informazione antimafia entro 30 giorni dalla data della richiesta, da parte della Stazione appaltante. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Stazione appaltante e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni.
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Decorso questo termine la Stazione appaltante procede anche in assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva in caso di successivo rilascio da parte del Prefetto di informazione antimafia interdittiva.
Tale disciplina non si applica nei riguardi delle attività imprenditoriali, di cui all’art 53, Legge n. 190/12 s.m.i. (c.d. “White list”).
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IL SILENZIO ASSENSO:
- ISTITUTO DA UTILIZZARE CON PRECAUZIONE.
REQUISITO IMPRESCINDIBILE:
- LA CERTEZZA DI AVER INVIATO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E CHE IL SUBAPPALTATORE SIA IN REGOLA CON DURC E ANTIMAFIA
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LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE
DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL SUBAPPALTATORE
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IL DISPOSTO NORMATIVO
L’ART. 105 COMMA 8 E COMMA 9 D.LGS. 50/2016
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 32
IL DISPOSTO NORMATIVO
L’ART. 105 COMMA 10D.LGS. 50/2016
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
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IL COMMITTENTE (PUBBLICO E PRIVATO) È RESPONSABILE ALTRESI’ SECONDO LE NORME
ORDINARIE DEL CODICE CIVILE
Il Committente è tenuto in solido con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per quanto è dovuto ai dipendenti dell'appaltatore per l'attività eseguita nell'appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
IL PROBLEMA DELL’APPLICABILITA’ DELL’ART. 1676 C.C. ANCHE AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
- VEDI Cass. 12048/2003 e più recentemente Cass.: 24368/2017
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Il PRINCIPIO ENUNCIATO DALLE SENTENZE
“La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass. n. 12048/2003)”.
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APPLICABILITA’ DELL’ART. 1676
C.C. ALLE STAZIONI APPALTANTI
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione sono unanimi nel ritenere applicabile l’art. 1676 cc a tutte le Stazioni Appaltanti.
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(IN)APPLICABILITA’ DELL’ART.29 D.LGS 276/2003 AGLI APPALTI
PUBBLICI ?
La giurisprudenza della Cassazione ha statuito che l’art. 29
NON si applica agli appalti pubblici:
Cass. 15432/2014
”Dall'insieme di tali disposizioni si desume che a garanzia dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impegnati negli appalti - o nei subappalti - pubblici sono previsti specifici strumenti che, se attivati nei tempi e nei modi prescritti, consentono agli interessati di avere direttamente dall'amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dal loro datore di lavoro anche in corso d'opera.
Al contempo, con l'attivazione di tale tutela speciale, il lavoratore può consentire al committente di applicare le opportune sanzioni (se crede) al datore di lavoro inadempiente ed ottenere un ristoro pieno del proprio credito per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori, obiettivo raggiungibile anche "detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art. 37, comma 11, ultimo periodo e art. 118, comma 3, primo periodo, del codice".
Conforme: Cass. 20327/2016
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LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI DIPENDENTI E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:
Il D.Lgs. 50/2016 (art. 217) ha abrogato gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 che prevedevano l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
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LA NORMATIVA VIGENTE.
ART. 30 COMMI 5, 5 BIS E 6 D.LGS. 50/2016
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
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IN SINTESI:
IL CONTRAENTE PRINCIPALE (APPALTATORE)
È RESPONSABILE:
a) in solido con il Subappaltatore, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per quanto è dovuto ai dipendenti per l'attività eseguita nell'appalto (retribuzioni, indennità, rimborsi, etc.), nei limiti del debito che il committente/appaltatore ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma senza limitazione di tempo;
b) in solido con il subappaltatore, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, per il pagamento dei trattamenti retributivi e per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, con il limite temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto, ma senza limitazione di importo.
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I CASI DEL PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI
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IL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006
Art. 118.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
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… seconda parte del comma 3)..
Xxx ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’articolo 118, comma 3, è stato modificato dall’art. 13 comma 10,
legge n. 9 del 2014.
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Art. 118 comma 3-bis.
E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo
93 del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta
procedura.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari. (comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)
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IL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 – IL PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE
Art. 105. Subappalto
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e'
una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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LE DIFFERENZE FRA “SUBAPPALTATORE” E
“FORNITORE DI BENI E SERVIZI”
Legge n. 180 del 11.11.2011 STATUTO DELLE IMPRESE
Art. 15 Contratti di fornitura con posa in opera
“La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.”
Tale disposizione normativa ha esteso l’applicazione dell’art. 118 comma 3, SECONDA PARTE, anche ai fornitori.
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E’ ANCORA IN VIGORE L’ART. 15 DELLA LEGGE N. 180/2011, VISTO CHE L’ART. 13 DELLA CITATA LEGGE E’ STATO ABROGATO DAL D. LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 56/2017?
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LE DIFFERENZE FRA “SUBAPPALTATORE” E
“FORNITORE DI BENI E SERVIZI”
INCONGRUENZA DELLA NORMATIVA?
PERCHE’ I FORNITORI NON SONO PARIFICATI AI SUBAPPALTATORI?
E CHE DIFFERENZA PASSA FRA SUBAPPALTATORI E “FORNITORI DI LAVORI”?
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CONCLUSIONI
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