Contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 c.c. - art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015
CONSORZIO DEL MUSEO TERRITORIALE DELL’AGRO FORONOVANO
Torri in Xxxxxx
Xxxxxxxxx di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2222 c.c. - art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015
PER L'INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL “MUSEO TERRITORIALE DELL’AGRO FORONOVANO”
L'anno 2017, il giorno del mese di , nella sede del Consorzio del Museo Territoriale dell’Agro Foronovano in Torri in Sabina sono presenti:
Il Dr. Xxxxx Di Xxxxx, nato a Forano (RI) il 17-09-1957, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Segretario, il quale agisce in nome e per conto del Consorzio del Museo Territoriale dell’Agro Foronovano con sede legale in Torri in Sabina in Via
che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, C.F.:
in seguito per brevità anche definito “Committente”, in esecuzione della determinazione n. del
La D.ssa Xxxxx Xxxxx, nata a Roma il 15 marzo 1983 e residente a Fara in Sabina in Xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx x. 00/0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in seguito per brevità anche definito “Collaboratore”.
PREMESSO
Che con deliberazione dell’assemblea consorziale n. del 26-10-2016 è stato quale è stato approvato il programma annuale degli incarichi esterni;
Che con determinazione n. del
è stato approvato l’avviso per
l’avvio di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Direttore del Museo;
Che detto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line dei Comuni consorziati e che entro il termine del sono pervenute n. 16 istanze di partecipazione alla selezione;
Che con determinazione n. del è stata nominata la commissione tecnica per l’esame e la valutazione delle istanze di partecipazione;
Che con determinazione n. del sono stati approvati verbali della commissione tecnica e la graduatoria finale di merito:
Che la predetta determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Torri in Sabina in data ;
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si stipula e conviene quanto segue.
Art. 1) – Valore della premessa
La Premessa è parte integrante del presente contratto.
Art. 2) - Oggetto del contratto.
Il Collaboratore, in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, s’impegna a svolgere attività di Direttore Scientifico del Museo Territoriale dell’Agro Foronovano
Il Direttore scientifico, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo del Consorzio, sarà pienamente responsabile nei seguenti ambiti:
1. Formulazione dei piani e dei programmi di carattere tecnico-scientifico;
2. Ricerca scientifica nell’ambito territoriale del museo per conto del Consorzio;
3. Raccolta di istanze direttamente sul territorio da porre all’attenzione degli organi del Consorzio;
4. Coordinamento dei progetti culturali stabiliti dagli organi del Consorzio;
5. Collaborazione con la struttura amministrativa per il conseguimento dei risultati stabiliti dagli organi del Consorzio;
6. Ispezione periodica delle singole sedi territoriali del Museo;
7. Calendario delle presenze nella sede centrale del Museo;
8. Vigilanza sul personale eventualmente designato dagli enti associati affinché adempia con diligenza alle mansioni assegnate;
9. Parere tecnico-scientifico sull’acquisto di beni mobili ed immobili e loro destinazione e per lo spostamento di beni mobili concernenti tutto il patrimonio culturale territoriale;
10.Aggiornamento degli strumenti di informazione e comunicazione; 11.Cura dei rapporti con l’utenza, sia individuale, sia organizzata;
12.Coordinamento delle visite guidate sul territorio in collaborazione con guide ed accompagnatori turistici nonché enti pubblici o privati;
13.Supervisione dei progetti didattici negli istituti scolastici del territorio; 14.Compilazione della relazione annuale tecnico-scientifica delle attività svolte dal
Museo.
Art. 3) Natura dell’incarico
L’incarico oggetto del presente avviso non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì di prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice civile. Il Direttore scientifico del Museo si impegna a svolgere la sua attività nei tempi e nei modi compatibili con le esigenze di funzionamento della struttura, in autonomia e senza vincolo di orario. La prestazione non determina costituzione di alcun rapporto dipendente di impiego e subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Consorzio. Art. 4) Luogo e modalità di svolgimento della prestazione
L’incarico prevede un impegno di circa 8 ore settimanali da prestarsi prevalentemente presso la sede del Museo e/o dei Comuni consorziati, senza comunque alcun vincolo di subordinazione e/o obbligo di orario
Art. 5) Durata del contratto
L’incarico avrà una durata di 36 mesi dal 1° febbraio 2017.
Art. 6) Compenso stabilito
Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto è fissato in € 5000,00 (cinquemila/00) annui, al lordo delle ritenute fiscali a carico del collaboratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti fuori sede nonché dal luogo di residenza alla sede del consorzio, debitamente documentate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in rate trimestrali posticipate ed il pagamento avverrà, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, mentre la liquidazione dell’ultima rata è subordinata alla verifica della prestazione in ordine al regolare ed esaustivo assolvimento delle obbligazioni assunte con il presente contatto.
Art. 7) - Cessazione del rapporto.
a) Il rapporto cessa naturalmente alla scadenza del termine di cui all’art. 5 senza necessità di disdetta e con espressa esclusione del tacito rinnovo
b) Il Committente e il Collaboratore convengono, altresì, che la cessazione del rapporto possa avvenire anche anticipatamente alla scadenza di cui all’art. 5, previa disdetta da comunicare alla controparte con un preavviso di almeno trenta giorni; in questo caso il Collaboratore nulla potrà pretendere, a nessun titolo, soprattutto a titolo risarcitorio, se non i soli compensi relativi all’attività regolarmente svolta.
c) Qualora il Collaboratore non esegua la prestazione conformemente allo stipulante accordo, il Committente ha facoltà di fissare un termine, da
comunicarsi in forma scritta, entro il quale lo stesso Collaboratore dovrà rendere conforme la propria prestazione. Trascorsa inutilmente tale scadenza, il Committente potrà recedere dal contratto esercitando i diritti di cui al successivo comma.
d) Xxxxxxx, anche dopo aver dato corso alle azioni di cui al precedente punto c), l’esecuzione del lavoro non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero l’attività venga condotta con negligenza od imperizia, o vengano ravvisate ipotesi esemplificative ma non esaustive, quali “sospensione ingiustificata della prestazione”, “danneggiamento o furto di beni strumentali e/o manomissione di strutture in proprietà o con diritto d’uso in capo al Committente”, “reati tra quelli previsti dall’art. 15 L. 55/1990 (abrogato e sostituito dall’art. 274 del D.lgs. 267/2000) e successive modificazioni, e crimini di qualsiasi entità e natura”, il rapporto è da intendersi risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile. In quest’ultimo caso il Collaboratore nulla potrà pretendere, a nessun titolo ed in particolare a titolo risarcitorio, se non i soli corrispettivi relativi all’attività regolarmente svolta, secondo quanto concordato al precedente art. 6, fatto salvo il diritto del Committente alla restituzione di eventuali anticipi già erogati rispetto a corrispettivi non maturati, oltre al risarcimento di eventuali danni subiti e di una penale pari ad una quota parte del corrispettivo già maturato e percepito, fino ad un tetto massimo pari al 30% dell’importo stabilito contrattualmente.
Art. 8) – Foro competente.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’applicazione, interpretazione, risoluzione o cessazione della presente scrittura privata, ovvero ai rapporti da essa derivanti, sarà devoluta al foro di Rieti.
Art. 9) - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (testo unico sulla Privacy) il Collaboratore autorizza il committente al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità istituzionali derivanti dal presente contratto.
Art. 10) -Registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1985, art. 10 parte seconda della tariffa e le spese sono a carico del richiedente.
Art. 10) -Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è fatto espresso rinvio alle norme del x.x. x xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx.