REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVINCIA DI SASSARI
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVINCIA DI SASSARI
COMUNE DI OSSI
FSC 2014-2020 – PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II “RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina i rapporti tra il Comune di Ossi (in seguito denominato anche “Stazione appaltante” o “Amministrazione”) e l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato anche Appaltatore o Fornitore o Ditta appaltatrice), descrivendo le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura degli arredi di cui all’Art. 2, a seguito di Bando di gara a procedura aperta.
L’Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia, della disciplina contenuta nel presente capitolato, nel contratto di appalto e in ogni altro atto in qualunque modo destinato a disciplinare la materia oggetto del rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e l’Appaltatore medesimo.
ART. 1 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
Determina di aggiudicazione: il provvedimento con cui l’Amministrazione aggiudica la gara per l’appalto delle forniture oggetto di bando;
Contratto: l’Atto sottoscritto tra l’Amministrazione ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Fornitore - Appaltatore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il Contratto con il Comune, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
Amministrazione/i - Contraente/i - Stazione appaltante: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano il Contratto di stipulata con il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell’importo massimo stabilito dal Contratto medesimo;
Istituzione scolastica: l’istituzione scolastica alla quale l’Amministrazione Contraente può delegare le funzioni di sottoscrizione della distinta di consegna di cui all’art. 7 e di verifica della conformità della fornitura di cui all’art. 12;
Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di arredi per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Ossi comprensiva di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, consegna al piano ove l’arredo va collocato, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta, comprensivo lo smontaggio ed il trasporto dei vecchi arredi in luogo indicato dall’Amministrazione. Tale fornitura dovrà avere le caratteristiche e le quantità
descritte nell’Allegato ”A” al presente Capitolato Tecnico e dovrà essere conforme alle normative strutturali e di sicurezza UNI EN vigenti ed applicabili.
Le forniture dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ed ss.mm.ii., pena il recesso del contratto.
La ditta aggiudicataria è responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi secondo tutte le norme nazionali ed europee vigenti, in particolare ai sensi del DPR n. 224 del 24/5/88, del D.Lgs. 206 del 06/09/2005 (con ss.mm.ii.) e del Codice Civile.
Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara per descrizione, forma, dimensioni principali, specifiche tecniche, etc., ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.
Sono compresi nell’appalto tutti gli oneri, ancorché non esplicitati nel presente capitolato e negli atti di gara, che si rendessero necessari a rendere i beni oggetto della presente gara perfettamente funzionanti e pronti all’uso. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi gli oneri:
- di trasporto e scarico necessari per collocare i beni al piano di utilizzo;
- di montaggio secondo le norme tecniche di riferimento e secondo le esigenze indicate dalla Stazione Appaltante;
- di allacciamento dei dispositivi ai vari impianti;
- di scollegamento e collegamento elettrico di punti luci/prese/tv/lan;
- rimozione dei materiali di risulta e degli imballaggi, trasporto a rifiuto e smaltimento degli stessi;
- di pulizia di mantenimento dei locali durante l’esecuzione del contratto;
- di pulizia approfondita dei locali e dei beni a ultimazione del contratto;
- per la redazione di schede tecniche, di ogni singolo elemento di arredo, recante:
l'indicazione delle specifiche caratteristiche dei materiali costruttivi;
le dimensioni;
l’elenco delle norme tecniche a cui il bene è conforme;
tutto ciò che necessita al fine della quantificazione del carico d’incendio;
- per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;
- per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;
- i servizi di garanzia;
ART. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Al fine di disporre di ambienti funzionali, modulari, adattabili, etc. gli arredi proposti dovranno avere caratteristiche tecnico-qualitative ed estetiche in armonia con tutta la struttura, in modo da creare un ambiente confortevole e piacevole. Da qui la necessità di attribuire una maggiore rilevanza alla qualità dell’offerta rispetto al prezzo. Quindi, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione avverrà in base al
critrerio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, determinata dalla somma totale del punteggio attribuito all’offerta tecnica (PUNTEGGIO MASSIMO 80 punti) , all’offerta economica (PUNTEGGIO MASSIMO 10 punti) e al tempo (PUNTEGGIO MASSIMO 10 punti).
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire.
ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA
L'ammontare della fornitura a base d'asta è il seguente: € 221.219,00 (diconsi euro duecentoventunmiladuecentodiciannove/00 euro) oltre IVA.
I prezzi unitari offerti si intendono fissi e invariabili ed offerti dall'Appaltatore secondo i propri criteri di calcolo, a sua discrezione e convenienza, assumendosi lo stesso Appaltatore le responsabilità ed il rischio d’impresa. I prezzi unitari elencati sono quindi invariabili ed indipendenti sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali.
Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell’Appaltatore.
ART.5 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO - STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l’incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa con l'aggiudicatario. Si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio preposto dall’Ente, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede del Comune di Ossi, sita ad Ossi in via Roma n. 50, nella data che verrà indicata dall’Ufficio preposto dall’Ente, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’affidamento del servizio all'operatore economico che segue in graduatoria.
Il Comune di Ossi si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione, con emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto.
ART. 6 - CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE
Il fornitore si obbliga ad eseguire le consegne a norma del successivo art. 7, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel bando di gara, con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l’utilità perseguita con il presente affidamento.
Il fornitore potrà effettuare cambiamenti di ordine qualitativo rispetto a quanto descritto nell’Allegato “A” del presente Capitolato Tecnico solo se l’offerta è migliorativa o se rientra nei parametri di premialità.
La qualità, la quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati e corrispondenti a quanto offerto nella Gara di Aggiudicazione, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall’Amministrazione Contraente/istituzione scolastica, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.
Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all’atto della consegna, possono essere rifiutati dall’Amministrazione/istituzione scolastica, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione medesima.
La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall’Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
Consegne parziali, rispetto ai quantitativi previsti in contratto, sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.
Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.
ART. 7 - LUOGHI DI CONSEGNA
La consegna degli arredi deve avvenire presso le strutture scolastiche indicate dall’ Amministrazione Contraente nel Bando di Gara oggetto di aggiudicazione.
Le scuole soggette ad intervento sono così ubicate:
scuola dell’infanzia Xxx Xxxxxx;
x xxxxxx xxxxxxxx Xxx Xxxxxx;
scuola primaria Piazza Matteotti;
scuola secondaria di 1° grado e dell’infanzia Via Europa;
ART. 8 - TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA
La consegna della fornitura, nonché il completamento delle operazioni di montaggio, installazione e allacciamento, compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione e pulizia dei locali, dovranno essere conclusi complessivamente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o in base al minor tempo indicato in fase di gara. Al termine del suddetto termine tutti i beni e i relativi complementi dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all’impiego specifico e all’uso pieno e incondizionato.
Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell’edificio in cui l’arredo va collocato, e devono essere comprensive di trasporto, facchinaggio, montaggio, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta.
Gli orari di consegna devono essere concordati con ciascuna istituzione scolastica e devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività scolastiche.
Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.
E’ onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l’accesso ai centri storici.
Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti delle Amministrazioni Contraenti, in tempo utile alla consegna.
La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall’Amministrazione Contraente/istituzione scolastica e riportante, di norma e salvo diverso accordo:
- l’indicazione dell’Amministrazione Contraente;
- l’indicazione della struttura scolastica (nome, sede);
- l’esatta indicazione degli articoli consegnati e, se del caso, la loro ripartizione in colli;
- le relative quantità;
- il numero e la data del Contratto di fornitura;
- la data di consegna;
- l’assenza di vizi apparenti;
Una copia della distinta è trattenuta dall’Amministrazione Contraente/istituzione scolastica. La sottoscrizione della distinta non equivale ad accettazione incondizionata della merce.
La consegna di arredi composti con pannello truciolare, multistrato di faggio, delle sedute di plastica e di quelle di tessuto deve essere accompagnata da idonea certificazione intestata al produttore di detti composti circa l’omologazione in classe 1 o 2 di reazione al fuoco.
ART. 9 - IMBALLAGGI
Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili. Non sono consentiti imballaggi e materiali di confezionamento contenenti cloro. Qualora tale caratteristica non risulti dall’imballaggio, il Fornitore deve accompagnare ciascuna consegna da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’arti. 47 del DPR
n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice e attestante il possesso di tale caratteristica.
Il Fornitore deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio.
Egli deve altresì essere dotato di un piano per la gestione degli imballaggi nelle seguenti fasi: progettazione del prodotto, trasporto, ritiro post consegna. Le Amministrazioni Contraenti possono richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, di prendere visione di detto piano.
ART. 10 - SMONTAGGIO E TRASPORTO DEI VECCHI ARREDI
Sono a carico del Fornitore i lavori di smontaggio e trasporto a luogo indicato dall’amministrazione dei vecchi arredi presenti nelle scuole oggetto dell’appalto, su indicazione del direttore dell’esecuzione.
ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei beni, nonché dopo l’avvenuto completamento dell’installazione e montaggio, la ditta aggiudicataria dell’appalto, anche per mezzo del soggetto dalla stessa incaricato del trasporto e dell’installazione e montaggio dei beni, dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei beni consegnati e della corretta installazione e montaggio.
Il verbale dovrà contenere i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale- Partita IVA), i dati relativi alla stazione appaltante, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei beni oggetto del verbale di consegna.
Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
Il fornitore dovrà rendersi disponibile per permettere l'adeguato svolgimento della verifica di conformità definitiva e di eventuali verifiche di conformità in corso d'opera, fornendo tutta l'assistenza necessaria, anche di tipo strumentale.
Il Fornitore dovrà notificare per iscritto l'avvenuta verifica di conformità per gli arredi installati, producendo debita documentazione.
Della verifica di conformità positiva verrà redatto verbale sottoscritto da entrambe le parti.
La verifica di conformità dovrà accertare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla documentazione di gara, con particolare riguardo al capitolato tecnico degli arredi e all’Allegato “A”.
In caso di esito negativo della stessa, il Fornitore si impegna a porre rimedio a proprio esclusivo onere e nel minor tempo possibile a tutti gli inconvenienti e difformità riscontrate senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.
La fornitura risulterà accettata dal Comune solo ad esito di verifica di conformità definitiva favorevole.
Qualora l'esito della stessa risulti negativo, la fornitura non si considererà conclusa e riprenderanno i termini da cui far decorrere le eventuali penali previste dall’art. 19.
All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di
pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 12 - CONTROLLI E RECLAMI
Le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di eseguire nel corso della fornitura e delle eventuali lavorazioni (comprese le fasi di consegna ed installazione) le seguenti verifiche e controlli:
_ verifica dei materiali legnosi sia strutturali che di finitura e delle relative caratteristiche di struttura e aspetto;
_ verifica dei materiali per guarnizione, per il fissaggio e per accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque risultare nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti;
_ verifica delle dimensioni;
_ verifica di tutte le parti costruttive degli arredi e degli accessori;
_ verifica della regolarità del montaggio;
_ verifica delle colle;
_ verifica delle impiallacciature e delle placcature;
_ verifica delle lucidature e delle laccature, che devono risultare uniformi, senza macchie e striature;
_ verifica sui tessuti.
Per lo svolgimento delle suddette verifiche e delle eventuali prove a tal fine occorrenti, l’Azienda ha facoltà di procedere allo smontaggio e disfacimento di strutture o componenti già eseguiti, nonché al prelievo di campioni per sottoporli ad analisi sia diretta, sia presso il fornitore, se attrezzato allo scopo, sia presso laboratori specializzati, senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta. Tutti gli oneri derivanti dalle suddette verifiche e prove restano a carico dell’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa.
In tal caso i campioni da sottoporre a prove sono identificati congiuntamente da rappresentanti del Fornitore e dell’Amministrazione Contraente e, qualora possibile, le prove si svolgono alla loro presenza. Delle prove e dei relativi risultati viene redatto apposito verbale.
Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel Contratto, nel Capitolato tecnico e suoi allegati o nell’Offerta tecnica, le Amministrazioni Contraenti ne danno informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da esse indicato.
I costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore, nel caso l’esito dimostri la non conformità degli arredi rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel Contratto, nel Capitolato tecnico e suoi allegati o nell’Offerta tecnica e vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.
Le Amministrazioni Contraenti/istituzioni scolastiche, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di fornitura, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.
ART. 13 - GARANZIA
L’aggiudicatario è tenuto a garantire, da vizi e difetti di funzionamento o di montaggio, tutti i prodotti e relativi accessori, oggetto della fornitura, ai sensi delle normative vigenti (tra cui art.1490 c.c, 1497 c.c., 1512 c.c., etc.) per un periodo di cinque anni (come prescritto dal D.M. Ambiente dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara, dalla data del certificato di verifica di conformità, di cui all’Art. 12.
La Stazione appaltante esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dei beni forniti. Nel periodo di garanzia la Stazione Appaltante ha diritto alla riparazione e/o alla sostituzione gratuite ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei beni ovvero ogniqualvolta la Stazione Appaltante rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o dei requisiti minimi e/o migliorativi offerti.
L’Appaltatore deve:
– intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento o vizio entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte della Stazione Appaltante;
– ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni mediante riparazione o sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di constatazione, da parte sua, del difetto. Se l’intervento di riparazione non fosse sufficiente a rimuovere la problematica, l’Appaltatore è tenuto a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta comunicazione. Nei casi in cui i beni presentino vizi o difetti che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, la Stazione Appaltante potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1492 c.c.
La garanzia non si applica ai danni imputabili a:
comportamenti dolosi o colposi degli utenti e dipendenti scolastici;
incendi, terremoti ed altre calamità naturali;
normale usura nel tempo;
uso improprio e manomissione, uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione;
stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti;
interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni; La garanzia riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla.
Se entro i suddetti termini il Fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, la Stazione Appaltante applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste all’art. 18 e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone, maggiorati del 20%, tutti i costi debitamente documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.
La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.
Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.
ART. 14 - ASSISTENZA
Il Fornitore è tenuto a prestare un servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli arredi, per un periodo di tre mesi, successivo alla consegna.
Il servizio di manutenzione deve essere garantito entro cinque giorni dalla relativa richiesta, da eseguire anche a mezzo fax o e-mail.
Tale servizio è prestato senza alcun onere per l’Amministrazione Contraente.
ART. 15 - PEZZI DI RICAMBIO
Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per tutto il corso della produzione e per i 5 anni successivi alla fine della produzione; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.
I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione.
ART. 16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è obbligato ad eseguire la fornitura con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
L’appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti ed alla scrupolosa osservanza delle clausole indicate nel presente capitolato.
ART. 17 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
L’appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant’altro applicabile alla prestazione richiesta.
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – P.O.S.
Tutte le attività di rimozione e messa in opera di arredi, elettrodomestici, forniture, etc., dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. E’ onere dell’appaltatore la predisposizione del piano operativo di sicurezza (POS) per le proprie maestranze e per eventuali interferenze con altre attività presenti nei locali oggetto della fornitura.
L’appaltatore, fra l'altro, dovrà:
redigere il DVR-Documento sulla Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed eventualmente il DUVRI - Documento unico per la valutazione rischi da interferenze;
individuare le figure previste dal X.Xxx. 81/2008, quali il RSPP, medico competente, il responsabile delle emergenze, gli addetti all'evacuazione, gli addetti ai mezzi antincendio, gli addetti al pronto soccorso, gli addetti alla chiamata soccorsi (titolari e vicari;
controllare il rispetto del proprio personale delle norme di legge in materia del divieto di fumo;
dotare il personale dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza;
munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
comunicare, almeno con sette giorni di anticipo, l’elenco dei nominativi del personale impiegato e le relative informazioni (anagrafica, CCNL applicato, qualifica, inquadramento, orario settimanale, data assunzione, strutture e orari in cui opera ecc…). L’Appaltatore ha altresì l'obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione intercorrente all’interno dell'organigramma.
Per la movimentazione verticale dei mobili ed elettrodomestici, non potranno essere utilizzati gli ascensori presenti nella struttura.
ART. 19 - REFERENTI
Il Fornitore deve comunicare all' Amministrazione Contraente, al momento della firma del contratto, il nominativo di un Responsabile della fornitura a cui è conferita formalmente la delega a rappresentare l’Appaltatore stesso e a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte al Referente designato dall’Appaltatore si intendono come fatte direttamente all’Appaltatore. Il Referente dovrà mantenere un contatto continuo con il Direttore tecnico (DD.LL).
In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto. Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura. Le Amministrazioni Contraenti possono altresì delegare proprie funzioni a rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche, dandone informazione al Fornitore.
ART. 20 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE
In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato di Appalto e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’Offerta Tecnica, l’Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto.
Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell’inadempienza. L’appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall’Amministrazione, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto di massimo 5 gg , termine ridotto, in casi di urgenza, in base al caso specifico, l’Appaltatore non produce alcuna comprovata giustificazione, l’Amministrazione applicherà le penali previste dal presente capitolato.
In caso di recidiva nell’arco di 5 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. Le penali non si applicano nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento
dell'Appaltatore sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili.
Gli inadempimenti che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'Amminitrazione entro 2 giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
In ogni caso per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. In caso di forza maggiore, l’Appaltatore deve avvisare senza indugio e nel più breve tempo possibile la Stazione Appaltante, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.
Pertanto si stabilisce quanto segue:
Qualora la consegna e l'installazione avvengano con ritardo rispetto al termine stabilito, l'Amministrazione applicherà una penale pari all' 1% per ogni giorno maturato di ritardo calcolata sull'importo della fornitura non eseguita puntualmente, fatte salve eventuali proroghe accordate dall'Amministrazione per eventi eccezionali debitamente motivati;
In caso di ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei materiali, ovvero nella eliminazione delle difformità accertate in sede di collaudo, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari al 2% per la prima decade di ritardo, calcolata sull'importo corrispondente alla fornitura non sostituita o risultata difforme o viziata, fino ad un massimo di due decadi;
Per qualsiasi disservizio e/o danno causati dalla ditta in occasione dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante potrà avvalersi, a sua scelta, mediante trattenuta, calcolata in base alla gravità dell'evento, sui crediti dell'aggiudicataria per le consegne effettuate ovvero sulla cauzione;
Fatto salvo quanto disposto nei precedenti commi, in caso di reiterate irregolarità o gravi ritardi negli adempimenti degli obblighi contrattuali, nonché in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con proprio atto comunicato alla ditta senza necessità di atti giudiziari e di affidare la fornitura ad altro concorrente che segue nell’ordine in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione.
Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall’art.108 del Dlgs 50/16 con le modalità ivi indicate, le parti convengono che, oltre anche a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) apertura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore o a carico della ditta capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;
b) messa in liquidazione, cessione illegittima del contratto o ogni diversa ipotesi di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;
c) subappalto non autorizzato;
d) impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore;
e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art.3 e ss. Della L.136/2010;
f) ritardo nell’ultimazione di tutte le prestazioni previste dal contratto per oltre 15gg rispetto ai termini indicati all’art. 9;
g) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’art.14;
i) qualora l’ammontare delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto (esclusa l’IVA);
j) gravi danni prodotti alla struttura, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature;
k) ripetute (oltre 3) difformità nell’esecuzione delle prestazioni rispetto quanto indicato in fase di offerta e dal presente capitolato;
l) mancato rispetto degli adempimenti contrattuali associati ai punteggi, riconosciuti dalla commissione giudicatrice in base all'offerta tecnica, accertati e contestati dall’Amministrazione, per più di due volte nel corso del periodo contrattuale;
m) violazione delle norme in materia di sicurezza e prevenzione;
n) mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente capitolato;
o) In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l’Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata;
p) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente;
q) In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale della Stazione Appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi all’Appaltatore o il recesso anticipato rispetto alla durata del contratto, l’Amministrazione provvederà all’incameramento della cauzione a titolo di penale, se presente, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui la Ditta appaltatrice sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che la Stazione appaltante dovesse sostenere per il completamento della fornitura a mezzo di altre imprese.
Sono fatte salve in favore della Stazione appaltante le ipotesi di revoca o recesso ai sensi degli articoli 21 quienquies (Revoca del provvedimento) e 21 sexies (Recesso dai contratti) della legge
n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
ART. 21 - CORRISPETTIVO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
ART. 22 - PREZZO – PAGAMENTI
Il prezzo della fornitura, al netto dell’IVA, è quello offerto dall’appaltatore. Il pagamento delle somme dovute avverrà, in un'unica soluzione, entro 30gg dal ricevimento della fattura, corredata dall’elenco analitico dei beni forniti e dall’indicazione dei prezzi unitari, previo:
- esito positivo della verifica di conformità di cui all’Art. 12; la fattura non può essere emessa in data anteriore a quella del rilascio del certificato di conformità (ai sensi dell’art.4 c.2 lett d) del Dlgs 231/2002);
- esito positivo della verifica contabile, diretta a verificare che gli importi fatturati siano rispondenti alle prestazioni erogate;
- esito positivo della verifica di regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore, dei subappaltatori e delle imprese ausiliarie se presenti;
- esito positivo della verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art.48- bis del DPR n. 602/1973 e della verifica della regolarità fiscale prevista dall’art.80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- (in caso di subappalto) certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore (anche secondo le disposizioni della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010); resta ferma quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs n.50/2016;
- (in caso di avvalimento) certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore all’impresa ausiliaria secondo quanto previsto dal relativo contratto di avvalimento;
- rispetto di ulteriori eventuali obblighi normativi;
L’Appaltatore ha l'obbligo di inserire in fattura i dati preventivamente comunicati dall'Amministrazione (codice CIG, contratto, etc....), nonché i dati richiesti dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e dal sistema di fatturazione elettronica della PA. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sul conto corrente dedicato intestato all’Appaltatore.
Eventuali spese sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Per quanto concerne il subappalto, che dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione, si richiamano le norme di cui all'art.105 del D.Lgs. 150/2016.
In caso di subappalto la ditta dovrà indicare, già in sede di presentazione dell'offerta, le parti di fornitura che eventualmente intende subappaltare a terzi. L’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’ Amministrazione stessa, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia della fattura quietanzata relativa ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il subappalto non autorizzato fa sorgere il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
E' fatto divieto di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione dello stesso, salvo quanto previsto nel D.Lgs.50/2016.
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto. Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Pubblica Amministrazione contraente, pena la revoca dell’aggiudicazione.
ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’appaltatore dovrà stipulare o dimostrare di possedere, su richiesta dell’Amministrazione, una polizza assicurativa RCT/O, con primario istituto del ramo assicurativo, a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa derivare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.
La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale e dovrà, altresì, prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
L’esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per l’Amministrazione, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento detta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
ART. 26 - DOCUMENTI VINCOLANTI
Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti e per l’aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:
il bando di gara
il capitolato speciale d’appalto
allegato “A”, capitolato tecnico
il disciplinare di gara
la modulistica
le schede tecniche
il DUVRI
ART. 27 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla pubblica amministrazione, le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come da ultimo modificato, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
L'appaltatore indicherà il responsabile della privacy e si impegna a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Si informa, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che questo Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali dell’Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse all’espletamento dell’appalto.
I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno al Tesoriere, al Ministero delle Finanze, all’avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.
ART. 28- CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Ove dovessero insorgere controversie tra l'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione della fornitura, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per
iscritto all'Amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.
Competente a conoscere di eventuali controversie sarà l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per il Comune di Ossi.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.
ART. 29 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 50/2016, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.
Il professionista