PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona del
e
FEDERCHIMICA
Federazione Nazionale dell’Industria Chimica,
nella persona del
di seguito INAIL e Federchimica sono anche dette “Parti”
PREMESSO CHE
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l’Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione e di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi dell’articolo 9 del citato D.lgs. 81/2008, il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- la prevenzione e la ricerca caratterizzano le azioni fondamentali delle politiche attive dell’Istituto a tutela della salute dei lavoratori;
- Federchimica è la Federazione Nazionale dell’Industria Chimica aderente a Confindustria, e in ambito europeo al CEFIC (European Chemical Industry Council) ed ECEG (European Chemical Employers Group), che associa circa
1.400 imprese chimiche, per un totale di circa 90.000 addetti;
- Federchimica, in seguito alla conclusione del precedente accordo quadro di collaborazione volto a sviluppare iniziative prevenzionali, approvato con determinazione presidenziale INAIL n. 90 del 4 aprile 2013, e in relazione alle azioni messe in campo al riguardo, ha manifestato l’interesse a sottoscrivere con l’Istituto un nuovo Protocollo d’Intesa volto a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori del settore chimico, anche attraverso specifiche attività di ricerca;
- tra le attività sviluppate nella vigenza del precedente accordo quadro sono state elaborate le “Linee di indirizzo per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l’Industria Chimica”, la cui adozione ha permesso alle imprese della filiera chimica di accedere alla riduzione del premio assicurativo ex art. 24 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000 e s.m.i.;
- Federchimica gestisce per l’Italia il programma volontario dell’industria chimica mondiale precedentemente denominato “Responsible Care”, ora “Programma RC”, adottato in Italia dal 1992 e attualmente condiviso da 167 imprese associate di grande, media e piccola dimensione, nazionali ed estere, operanti in Italia; le imprese che aderiscono a questo programma sono impegnate a migliorare continuamente le prestazioni nelle aree della sicurezza e della salute dei dipendenti lungo la filiera chimica oltre che in quelle della protezione dell’ambiente, che ha consentito, tra l’altro, alle imprese della filiera chimica di richiedere la riduzione del premio assicurativo ex art. 24 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO CHE
- Federchimica amministra il SET (Servizio Emergenze Trasporti), un programma di cooperazione nazionale, con le autorità pubbliche, per prevenire e gestire gli incidenti nella logistica delle sostanze chimiche;
- La Federazione organizza Workshop insieme ai Vigili del Fuoco destinati all’aggiornamento delle competenze tecniche e delle esperienze operative in Europa in merito alla prevenzione e gestione delle emergenze nella logistica chimica;
- Federchimica intende garantire nell’ambito della filiera chimica qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro, in un quadro di misure che rafforzino la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
CONSIDERATO CHE
- le iniziative messe in campo nell’ambito della vigenza del precedente accordo quadro, hanno rivestito un carattere significativo nella diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le Parti concordano sull’opportunità di proseguire l’attività collaborativa volta a realizzare e sviluppare nuove future collaborazioni, anche sulla base delle Linee di mandato 2014-2017 e della Relazione Programmatica 2017-2019 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL, delle “Linee di indirizzo Operative per la Prevenzione”, approvate annualmente dal INAIL per lo sviluppo della funzione prevenzionale, delle “Linee di indirizzo per la Ricerca INAIL” deliberate dal CIV in data 18 giugno 2015 e della programmazione del nuovo Piano della ricerca 2016-2018;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, anche attraverso specifiche attività di ricerca;
- in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte secondo quanto previsto dal presente Protocollo, le sinergie tra l’Inail e Federchimica, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro della filiera chimica;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Con il presente Protocollo sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla ricerca e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti, nel proseguimento dei rispettivi fini
istituzionali, intendono realizzare congiuntamente. In particolare, le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
1) valorizzare gli studi, le soluzioni, le buone pratiche già sviluppate nei precedenti accordi quadro, anche al fine di realizzare interventi di informazione e formazione di specifico interesse per le imprese chimiche;
2) realizzare approfondimenti statistici – specifici per l’Industria Chimica - per migliorare la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico del settore e individuare soluzioni pratiche di miglioramento continuo delle prestazioni;
3) realizzare con specifiche convenzioni eventuali percorsi formativi da erogare secondo quanto stabilito dalla determinazione presidenziale Inail n. 121 del 23 aprile 2014;
4) valutare lo sviluppo di iniziative di diffusione della cultura della sicurezza nel mondo scolastico;
5) sperimentare, anche mediante esperienze pilota, strumenti gestionali già realizzati da INAIL e da Federchimica - quali ad esempio il software CO&SI, il software Agile 2.0, il progetto OBSERVER 2.0 - per condividere conoscenze e metodologie volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) valutare la partecipazione a progetti di R&S, anche finanziati dall’Unione Europea;
7) approfondire temi concernenti l’approccio alla sicurezza dei lavoratori esposti ai rischi emergenti connessi all’utilizzazione di macchine che sfruttano tecnologie additive in ambito industriale, e all’impiego di bioagrofarmaci e fertilizzanti di origine naturale in ambito agroalimentare.
Tali forme di collaborazione tra le Parti saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi adottati sulla base del presente Protocollo di Intesa.
ARTICOLO 3
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO
Le finalità previste all’art. 2 del presente Protocollo d’Intesa sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di Coordinamento composto da tre referenti di ciascuna Parte.
Il Comitato paritetico di Coordinamento predispone i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.
Il Comitato paritetico di Coordinamento nello sviluppo delle attività congiunte, può prevedere il coinvolgimento di esperti, nonché di referenti di altre Amministrazioni le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali secondo i criteri definiti dal Comitato paritetico di Coordinamento.
ARTICOLO 4 OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Inail e Federchimica, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d’intesa, in una logica di compartecipazione possibilmente paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
ARTICOLO 5 ACCORDI ATTUATIVI
Ciascun Accordo attuativo di cui all’art. 2 co. 2 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i referenti per le attività di prevenzione ed i responsabili scientifici per l’attività di ricerca;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Protocollo d’intesa;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell’immagine ed alle pubblicazioni;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’Intesa.
ARTICOLO 6 TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Nell’ambito dello sviluppo di attività prevenzionali, l’INAIL acquisisce ogni diritto – in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell’ambito della collaborazione de quo e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono - riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mette in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Nell’ambito dello sviluppo di attività di ricerca, ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente atto (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente atto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle Parti, e derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale (“Risultati Congiunti”), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti con apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”) per ciascuna degli accordi attuativi di cui all’art. 5, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell’Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 11 di seguito, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca e didattica.
ARTICOLO 8 COPERTURA ASSICURATIVA
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
ARTICOLO 9 DURATA
Il presente Protocollo d’Intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e non è a titolo oneroso per le Parti.
ARTICOLO 10 RECESSO UNILATERALE
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata A.R.
Art. 11
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
ARTICOLO 12 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d’Intesa, il Foro competente è quello di Roma.
ARTICOLO 13 REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Per FEDERCHIMICA Per l’INAIL
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)