Contract
IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
- GUIDA OPERATIVA -
Si riportano di seguito i dieci principali aspetti legali di un contratto di distribuzione commerciale ai quali riservare particolare attenzione nella fase negoziale, sia che si intenda sottoscrivere l’accordo come parte concedente sia che si operi come distributore della merce o dei servizi.
1. LA RISERVA DI PROPRIETA’
La vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli artt. 1523-1526 del codice civile, costituisce una deroga al principio generale dei contratti di compravendita, secondo cui tale contratto costituisce un contratto consensuale ad effetti reali tale per cui il trasferimento della proprietà della cosa avviene nel momento in cui la proposta del compratore/venditore e l’accettazione del venditore/compratore vengono a coincidere.
La vendita con riserva di proprietà prevede, invece, che il compratore acquisti il possesso del bene fin dal momento della consegna ma la proprietà dello stesso solo ad avvenuto integrale pagamento dei corrispettivi e, pertanto, solo ad avvenuto pagamento dell’ultima rata del prezzo.
Nonostante il passaggio della proprietà avvenga in un momento successivo rispetto alla consegna del bene, il compratore si assume però i rischi sul prodotto, ivi compreso il rischio di perimento fortuito dello stesso, fin dal momento della consegna stessa.
Ciò significa, inoltre, che il compratore non potrà disporre del bene fino all’avvenuto integrale pagamento del prezzo del bene e non potrà quindi venderlo, donarlo, alienarlo, costituire pegno o in alcun modo alterare o vincolare il prodotto.
Punto di attenzione della previsione contrattuale:
Il distributore dovrà prestare particolare attenzione a tale richiesta del produttore negoziando l’eliminazione di tale clausola ovvero la deroga al divieto di non alienazione del bene al fine di poter procedere con la vendita dei beni oggetto di riserva.
Si segnala inoltre che la riserva di proprietà ha spesso un impatto contabile relativo alla registrazione degli acquisti dei beni con riserva di proprietà da parte del distributore.
2. LIMITAZIONI GEOGRAFICHE ALLE VENDITE
Il contratto di distribuzione può prevedere una clausola di limitazione alle vendite di carattere “geografico” ossia un impegno da parte del distributore a non rivendere i prodotti al di fuori di determinate aree geografiche.
Tali previsioni soggiacciono all’applicazione della normativa antitrust applicabile ai contratti di distribuzione. Il contratto di distribuzione costituisce infatti uno dei modelli contrattuali di intesa verticale più diffuso e pertanto soggetto alle disposizioni della normativa europea sulla concorrenza nel mercato che censura le restrizioni verticali idonee a ridurre la concorrenza.
Punto di attenzione della previsione contrattuale:
NON sono valide le clausole che impongono al distributore il divieto di vendite passive nel territorio concesso in esclusiva al concessionario. Per vendite passive si intendono le richieste di ordini di acquisto provenienti da clienti che spontaneamente si rivolgono a lui.
Sono, invece, valide le clausole che vietano al distributore le vendite attive ossia quelle che avvengono in conseguenza della promozione commerciale.
3. CLAUSOLE DI ESCLUSIVA
Il patto di esclusiva viene spesso inserito all’interno dei contratti di distribuzione quando il produttore intende vietare al distributore di assumere incarichi di distribuzione di prodotti concorrenti.
L’esclusiva può essere anche pattuita a favore del distributore comportando, in tale caso, il divieto per il produttore di avvalersi di altri distributori.
Punto di attenzione della previsione contrattuale:
Il diritto di esclusiva deve essere oggetto di apposita pattuizione.
Qualora il distributore svolga la propria attività commerciale per conto di più produttori dovrà, ovviamente, prestare attenzione e negoziare eventualmente l’eliminazione di tale clausola o eventuali deroghe per le categorie merceologiche di proprio interesse.
4. OBBLIGO DI NON CONCORRENZA
Il patto di non concorrenza ha la funzione di regolare l’attività del distributore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. Se non diversamente pattuito, infatti, alla cessazione del rapporto il distributore è libero di distribuire nel territorio anche prodotti di società concorrenti a quelli del precedente concessionario.
Punto di attenzione della previsione contrattuale:
Il patto di non concorrenza deve essere espressamente pattuito e non può superare il limite di cinque anni. La previsione di un termine di durata superiore sarebbe pertanto inefficace.
Si ricorda infine che OGNI contratto dovrà riportare, in testata o in coda, il luogo e la data di sottoscrizione quale elemento INDISPENSABILE del contratto stesso.
5. I RISCHI DELLA COSA E GLI INCOTERMS
Normalmente, nelle ordinarie relazioni commerciali, specie se internazionali, ricorrono principalmente due grosse peculiarità:
1) tra il luogo in cui si trova il venditore ed il luogo in cui si trova il compratore vi è grande distanza “fisica”;
2) tra il momento di conclusione del contratto ed il momento di materiale consegna della cosa compravenduta intercorre solitamente un periodo di tempo piuttosto significativo.
Dalla prima condizione, discende dunque l’esigenza di stipulare un contratto di trasporto per la consegna della cosa compravenduta.
Dalla seconda condizione, discende invece la necessità di comprendere quale sia il soggetto che si accolla i rischi per il caso di danneggiamento o perdita della cosa compravenduta nel periodo di tempo intercorrente fino alla materiale consegna della cosa.
Con il crescere del volume e della complessità delle vendite internazionali infatti aumentano le possibilità di malintesi e di costose controversie. Con il riferimento in un contratto di vendita agli Incoterms, le regole ufficiali della Camera di Commercio per l’interpretazione dei termini commerciali, si stabiliscono chiaramente le rispettive obbligazioni delle parti e si riduce il rischio di complicazioni legali.
E’ infatti frequente, nella prassi, che le parti pattuiscano un corrispettivo da riconoscere dal compratore al venditore che tenga conto delle spese per il trasporto e l’assicurazione, o comunque che le parti disciplinino modalità/tempi/rischi del trasporto della cosa compravenduta.
A tal fine, è possibile rinvenire nei testi dei contratti alcuna delle seguenti formule: EXW – FCA – FAS – FOB – CFR – CIF – CPT – CIP – DAF – DES – DEQ – DDU – DDP
Tali formule costituiscono l’oggetto dei c.d. Incoterms, “regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l’interpretazione dei termini commerciali” i quali, per quanto estremamente importanti, non disciplinano però né il trasferimento della proprietà, né le conseguenze degli inadempimenti del contratto di vendita, in quanto non mirano a sostituire l’insieme delle clausole contrattuali che sono invece necessarie per la redazione di un completo contratto di compravendita.
Punto di attenzione:
L’utilizzo degli Incoterms nel contratto di vendita va coordinato con i contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento per regolare al meglio una vendita internazionale.
6. DISTRIBUZIONE SELETTIVA
Il produttore potrebbe voler creare un sistema di distribuzione selettiva tale per cui intende limitare la distribuzione dei suoi prodotti solo a quei rivenditori che possiedono le qualificazioni che egli reputa meglio corrispondere alla sua politica di vendita. Tale scelta può essere dettata dal fatto di voler assicurare il prestigio del proprio marchio, la razionalizzazione dei costi di vendita o da altre motivazioni legate alla qualità dei servizi di vendita.
Ciò che distingue un sistema di distribuzione selettiva, destinato a prodotti di alta qualità, di lusso o fortemente tecnologici, dalla distribuzione con vincoli di esclusiva è il fatto che le restrizioni imposte alla rivendita non sono restrizioni di vendite c.d. attive (proposte quindi attivamente dal distributore in un territorio assegnato) ma un divieto di una qualsiasi vendita a rivenditori non autorizzati.
Punto di attenzione:
L’eventuale sistema distributivo in selettiva richiede un’approfondita analisi dal punto di vista della normativa sulla concorrenza nel mercato. La normativa antitrust europea impone infatti alcune restrizioni quali l’assenza, in tali sistemi, di clausole che limitino il distributore alla vendita agli utenti finali o all’acquisto dei prodotti da altri distributori della rete.
7. CLAUSOLE SUI PREZZI DI RIVENDITA
Il tema dei prezzi che il distributore deve applicare ai propri clienti è sicuramente un tema cruciale nell’ambito della disciplina antitrust che si applica agli accordi di distribuzione.
L’imposizione del prezzo di rivendita al pubblico da parte del produttore comprime la libertà del distributore nel determinare il prezzo finali di rivendita.
Punto di attenzione:
Le clausole di imposizione dei prezzi di rivendita al pubblico devono essere valutate attentamente. In particolare, non è possibile per il produttore indicare al distributore i prezzi di rivendita da applicare. Allo stesso modo, non è lecito per il produttore trasmettere al distributore listini di prezzi raccomandati o consigliati prevedendo un sistema di monitoraggio o prevedere penali, riduzione di margini, attuare politiche di sconti minori, ridurre le quantità delle forniture per i rivenditori che non seguono i prezzi di rivendita.
In linea generale, mentre la fissazione dei prezzi minimi è sempre vietata, la fissazione dei prezzi massimi è lecita a meno che essa non possa essere intesa come un mezzo per facilitare il coordinamento dei prezzi finali nella rete distributiva.
8. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’ordinamento italiano ha previsto che le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell’altro contraente se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso, continua la norma, non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto clausole che sono ritenute particolarmente pressanti e onerose per la controparte.
Con specifico riferimento ai contratti di distribuzione, bisogna tener presente che possono essere imposti al distributore contratti “standard” contenenti condizioni generali di contratto. Questi sono accordi predisposti alla stregua di formulari che non prevedono per la loro stesura una preventiva negoziazione tra le parti ma vengono “imposti” nella loro formulazione definitiva alla controparte, senza che questa abbia la facoltà di chiederne la modifica e/o l’integrazione.
Punto di attenzione:
È fondamentale che alcune clausole, come elencate all’articolo 1341 del codice civile, vengano espressamente approvate per iscritto dalla parte più debole (colui al quale viene imposto il contratto), pena la nullità delle clausole stesse.
9. LEGGE APPLICABILE
Di regola la regolamentazione della legge applicabile viene affidata alle parti ed alla giurisprudenza. È importante ricordare che al contratto, nel caso in cui le parti non abbiano sottoposto lo stesso ad una legislazione specifica, sarà applicabile la legge del paese di residenza abituale del distributore ai sensi del Regolamento comunitario n. 593/2008.
Punto di attenzione:
Va verificata con attenzione la legge applicabile al contratto per l’analisi dell’eventuale impatto della normativa del paese applicabile agli accordi di distribuzione.
10. MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E POTERI DI FIRMA
La prassi italiana vuole che tutte le pagine di un contratto vengano sottoscritte da entrambe le parti, o perlomeno che venga sottoscritta per esteso l’ultima pagina e siglate le rimanenti, a differenza di quanto avviene secondo la prassi estera (specialmente quella americana) che richiede che venga sottoscritta per esteso soltanto l’ultima pagina.
Ancorché questo rischio non possa essere evitato a priori, una soluzione intermedia potrebbe essere quella di chiedere che, in calce, si indichi il numero totale delle pagine con una formula del tipo “il presente contratto si compone di n. totali”.
Nella sottoscrizione dei contratti, si pone la questione circa la verifica dei poteri di chi firma il contratto a impegnare la società per la quale lo stesso sottoscrive l’accordo.
Nell’ ordinamento giuridico italiano vige la regola del falsus procurator, vale a dire la regola secondo la quale il rappresentante agisce senza essere munito dei poteri necessari perché ne è sprovvisto o perché gli sono stati revocati o modificati, ovvero in quanto ha consapevolmente ha esorbitato i limiti fissati nella procura/delega.
In tale caso vi è necessità di tutelare il terzo che in buona fede ha contratto un impegno con il falsus procurator. Il contratto si considera pertanto validamente concluso ed impegna dunque la società nei confronti della controparte. Xxxxx che ha contratto come falsus procurator senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, sarà dunque responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato in buona fede nella validità del contratto.
Punto di attenzione:
La sola firma per esteso dei legali rappresentanti in calce è sufficiente, anche se, cautelativamente, sarebbe opportuna la sottoscrizione o almeno la sigla di ciascuna delle parti su ogni pagina, onde evitare l’insorgere di qualsivoglia problematica in merito.
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Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
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