PROTOCOLLO D’INTESA PROPEDEUTICO ALLA STIPULA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DI BERGAMO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA T2
PROTOCOLLO D’INTESA PROPEDEUTICO ALLA STIPULA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DI BERGAMO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA T2
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L’anno , addì del mese di
nel Palazzo della Provincia di Bergamo,
TRA
il Presidente della Provincia di Bergamo, autorizzato a quanto infra con deliberazione n.--- del -----------------------, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di Bergamo, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta comunale n.---- del --------
--------------, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di Almè, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta comunale n.---- del --------------
--------, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di Ponteranica, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta comunale n.---- del --------
--------------, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di Sorisole, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta comunale n.---- del --------
--------------, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di Villa d’Almè, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta comunale n.---- del --------
--------------, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Sindaco del Comune di Paladina, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta comunale n.---- del --------
--------------, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Presidente del Parco dei Colli di Bergamo, autorizzato a quanto infra con deliberazione del Consiglio di gestione n.-
--- del , esecutiva ai sensi di legge;
E
il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, autorizzata a quanto infra con deliberazione della Giunta esecutiva n.---- del ----------------------, esecutiva ai sensi di legge;
E
La società a totale capitale pubblico locale TEB s.p.a., che interviene a mezzo del proprio legale rappresentante, sig. , autorizzato a quanto infra con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del -------------
;
PER
la progettazione e la realizzazione del collegamento tramviario tra Bergamo e Villa d’Almè, denominato T2.
PREMESSO
- che nel xxxxx xxx 0000 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx un piano preliminare di interventi per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico a guida vincolata lungo il percorso delle ex ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana;
- che in data 20 luglio 2000 tra la Provincia di Bergamo ed il Comune di Bergamo (che ha poi ceduto l’intera propria partecipazione alla propria società controllata ATB Mobilità spa) venne costituita la società a totale capitale pubblico locale denominata TEB s.p.a. con il compito di realizzare il collegamento tramviario tra Bergamo ed Albino;
- che la realizzazione di detta infrastruttura fondamentale per decongestionare il traffico veicolare nella direttrice capoluogo - Valle Seriana, venne realizzata beneficiando del finanziamento di cui alla legge 26 febbraio 1992 n.211, perseguendo gli obiettivi posti dalla legislazione medesima, oltre che con il concorso di ulteriori risorse pubbliche regionali e locali;
- che la tratta venne aperta all’esercizio in data 24/04/2009, e da allora ha visto un costante incremento dell’utenza che ha superato nel 2016 i 3.600.000 passeggeri, valore che oltrepassa le previsioni trasportistiche che avevano motivato la realizzazione dell’opera, conseguendo ogni anno livelli elevati di soddisfazione dell’utenza, come testimoniati da rilevamenti con metodologia certificata;
- che in data 23 marzo 2012 tra la società TEB s.p.a., la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo ed il Comune di Bergamo, venne sottoscritta una specifica convenzione, con la quale gli enti pubblici territoriali si impegnavano, ciascuno per la quota di competenza, a concorrere alla
copertura dei costi di esercizio per lo svolgimento del servizio, e così fino all’affidamento della gestione, a soggetto terzo, a mezzo della gara di ambito;
- che la società TEB s.p.a. ha assunto la gestione dell’esercizio della linea tramviaria e così fino al subentro del gestore unico del bacino del trasporto pubblico locale della provincia di Bergamo;
- che la mission della società TEB s.p.a., anche in relazione agli sviluppi della legislazione in materia di trasporto pubblico locale, è destinata ad essere individuata nel mantenimento in efficienza della infrastruttura esistente, nonché nell’estensione del sistema tramviario bergamasco attraverso la progettazione e l’esecuzione delle opere necessarie, a tal fine anche ricorrendo alle forme di partenariato pubblico privato previste dal codice dei contratti pubblici;
- che, in particolare, gli enti soci intendono affidare a TEB
s.p.a. la realizzazione della nuova linea tramviaria T2 che mutua dalla linea T1 e ne condivide il primo tratto, oltre alle strutture di servizio alla rete, infrastrutture ed apparati che, per evidenti ragioni tecniche ed economiche, non devono essere replicate, tale per cui l’intervento di realizzazione della T2 non può che realizzarsi quale sviluppo dell’attuale linea con la quale deve necessariamente condividere i medesimi standard tecnologici e di funzionamento;
- che la Provincia di Bergamo ed i Comuni sottoscrittori del presente accordoprotocollo, vista anche la conferma dei valori delle previsioni di trasporto su cui si è fondata la linea T1, che hanno portato ad una significativa riduzione del traffico veicolare locale dell’ambito interessato, condividono la necessità di collegare con ulteriori e più efficaci sistemi di trasporto pubblico, ed in particolare
attraverso la realizzazione e la messa in esercizio della linea T2, le aree della Valle Brembana e della Valle Imagna con il capoluogo, riducendo in tal modo il traffico veicolare, conseguendo obiettivi di risanamento ambientale nonché di riqualificazione del contesto urbano di tutta la zona interessata dal tracciato a beneficio dell’intera comunità locale;
- che a seguito della realizzazione della linea T2 sarà possibile valutare anche la sua possibile estensione verso la Valle Brembana in coerenza alla pianificazione provinciale;
- che obiettivo principale dell’Accordo di Programma sarà di migliorare la mobilità e la riqualificazione urbana nel capoluogo e nel territorio dei comuni interessati, oltre che dei territori che gravitano sull’area urbana, completando la realizzazione del Sistema Tranviario, costituito da due linee: la Bergamo – Albino, già in esercizio, denominata linea T1 e la Bergamo – Villa d’Almè, oggetto del presente accordoprotocollo, denominata T2, infrastrutture che saranno poi gestite da TEB s.p.a., mentre il servizio di TPL dal soggetto individuato attraverso procedure di gara, a cui l’Agenzia per il Trasporto pubblico di Bergamo, istituita ai sensi dell’art.7 della legge regionale 4 aprile 2012 , n. 6, e partecipata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo, assegnerà la gestione del trasporto pubblico locale per l’intero ambito di riferimento, integrando il trasporto su gomma con quello su ferro;
- che l’area interessata è soggetta alle competenze pianificatorie della Provincia di Bergamo, dei Comuni sottoscrittori del presente accordo protocollo e del Parco dei Colli di Bergamo, oltreché oggetto delle previsioni programmatiche della Comunità Montana Valle Brembana,
e si è quindi ritenuto opportuno disciplinare con apposito Accordo di Programma (di seguito AdP) lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso di realizzare un sistema di collegamento tranviario nonché la realizzazione delle opere connesse, disciplinando le attività da svolgere nonché ripartendo i relativi oneri;
- che al fine inoltre di rafforzare la nuova dorsale di trasporto pubblico i comuni intendono favorire negli intorni urbani dell’opera interventi di rigenerazione urbana sia di carattere minuto che di interi comparti oggi sottoutilizzati o inutilizzati, laddove presenti, inserendo nella propria strumentazione urbanistica misure di compartecipazione finanziaria di tali trasformazioni private anche al fine di garantire la sostenibilità economica degli interventi previsti dall’AdP, contribuendo, di tal guisa, agli apporti del finanziamento pubblico delle opere;
- che le aree interessate dalla nuova tratta tramviaria sono per la gran parte nella disponibilità della Provincia e degli enti locali interessati;
- che in alcuni tratti il percorso previsto per la linea T2 è già utilizzato come pista ciclabile, o percorso pedonale, sicché nella progettazione dell’opera si ritiene opportuno salvaguardare anche tale utilizzo e la sua eventuale valenza di spazio pubblico di relazione
- che gli interventi previsti dall’Accordo di Programma rivestono un rilevante interesse pubblico, essi possono essere approvati in variante o in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sulla base delle diverse disposizioni legislative; tuttavia, per garantire il migliore coordinamento possibile fra i soggetti interessati alla realizzazione del progetto, si ritiene opportuno procedere tramite Accordo di Programma in
variante, laddove necessario, agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 34 “Accordi di programma” del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico enti locali” e dell’art. 6 “Accordo di programma” della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2;
- che a mezzo dell’Accordo di Programma è possibile procedere alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere oggetto del presente protocolloll’accordo e per l’effetto procedere, laddove necessario, all’acquisizione delle aree, in ditta dei privati, a mezzo della procedura di espropriazione;
- che la società TEB s.p.a., con il contributo del Parco dei Colli di Bergamo e della Comunità Montana Valle Brembana, ha predisposto la un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione della nuova tratta tramviaria per aggiornare il progetto preliminare già redatto nel 2009;
- gli elaborati grafici allegati alla relazione saranno oggetto di ulteriore sviluppo in sede di progettazione definitiva propedeuticamente alla stipula dell’Accordo di Programma che sarà sottoscritto a valle della presente intesa;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica evidenzia una spesa per la realizzazione della nuova infrastruttura quantificata complessivamente in euro 145.105.465/00.
- che gli enti interessati condividono i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera oggetto del presente accordo protocollo e ritengono opportuno avviare un percorso conseguente di comunicazione e partecipazione pubblica affinché il successivo Accordo di Programma recepisca le indicazioni utili al migliore inserimento e valorizzazione dell’opera nel contesto territoriale, sia in riferimento alle aree di riconosciuta valenza naturalistica che in riferimento a quei contesti in cui l’opera interferisce con utilizzi pubblici consolidati;
- che la realizzazione dell’opera trova conferma della propria previsione nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, in fase di aggiornamento e nel Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli, anch’esso in aggiornamento;
- che l’art.34 del T.U.E.L., consente, per la realizzazione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione coordinata di due o più soggetti pubblici, la stipula di accordi di programma, promossi dal soggetto avente la competenza primaria sull’opera;
- che, allo stesso modo, l’art.6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 in materia di accordi di programma e di programmazione negoziata, consente l’azione coordinata di due o più soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi di infrastrutture di interesse pubblico, anche con l’intervento di Regione Lombardia;
- che l’art.15 della Legge 8 agosto 1990 n.241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che la società TEB s.p.a. è ente aggiudicatore a mente dell’art.3 del decreto legislativo n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.
La presente intesa ha per oggetto il miglioramento della mobilità e la riqualificazione urbana nel capoluogo e nel territorio dei comuni interessati, oltre che dei territori che gravitano sull’area urbana, da perseguire attraverso il completamento della realizzazione del Sistema Tranviario, costituito da due linee: la Bergamo – Albino, già in esercizio denominata linea T1 e la Bergamo – Villa d’Almè, oggetto del presente accordoprotocollo, denominata T2.
Con il presente accordo protocollo si persegue in particolare l’obiettivo di realizzare il collegamento con ulteriori e più efficaci sistemi di trasporto pubblico delle aree della Valle Brembana e della Valle Imagna, con il capoluogo, riducendo il traffico veicolare, conseguendo obiettivi di risanamento ambientale e di riqualificazione del contesto urbano di tutta la zona interessata dal tracciato a beneficio dell’intera comunità provinciale.
L’infrastruttura oggetto del presente accordo protocollo sarà realizzata e gestita da TEB s.p.a., mentre il servizio di TPL dal soggetto individuato attraverso procedure di gara, a cui l’Agenzia per il Trasporto pubblico di Bergamo, istituita ai sensi dell’art.7 della legge regionale 4 aprile 2012 , n. 6, e partecipata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo, assegnerà la gestione del trasporto pubblico locale per l’intero ambito di riferimento, integrando il trasporto su gomma con quello su ferro.
Art. 2 - Impegni della Provincia e del Comune di Bergamo La Provincia di Bergamo, quale ente con funzioni di area vasta, esercita, tra le altre, a mente della legge di riordino n.56/2014, le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale.
Per l’effetto la Provincia di Bergamo si impegna a coordinare l’azione degli enti partecipanti sottoscrittori all’accordo al fine di conseguire l’obiettivo comune come sopra declinato.
A tal fine si impegna a mantenere la previsione della realizzazione dell’opera nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, in fase di aggiornamento.
La Provincia si impegna altresì a curare la procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora necessaria e non esclusa, propedeutica alla messa in gara dell’opera, contenendo i tempi del relativo procedimento amministrativo.
La Provincia (azionista di TEB) ed il Comune di Bergamo (azionista di TEB per il tramite di ATB mobilità) si impegnano altresì a coordinare le iniziative finalizzate alla presentazione presso la Regione Lombardia e presso il Ministero competente dell’istanza e di quant’altro necessario per ottenere le risorse necessarie al finanziamento dell’opera, per la parte non coperta dal capitale pubblico locale o dall’eventuale capitale privato.
Art. 3 – Impegni di TEB s.p.a.
La società TEB s.p.a. si impegna a supportare i Comuni nel processo di comunicazione e partecipazione finalizzato al recepimento nel successivo Accordo di Programma di eventuali ulteriori indicazioni utili al perfezionamento del progetto ed al migliore inserimento e valorizzazione dell’opera nel contesto territoriale, in particolare perseguendo un adeguato inserimento nelle aree a valenza naturalistica e la valorizzazione degli usi pubblici preesistenti delle aree interessate dal progetto.
La società TEB s.p.a. si impegna inoltre a sviluppare, entro un
(1) anno dal suo completo finanziamento, la progettazione dell’opera ad un livello di dettaglio necessario per procedere,
nelle forme previste dal Codice dei Contratti pubblici, alla indizione della gara per la realizzazione delle opere e degli impianti e l’acquisizione del materiale rotabile; la società TEB
s.p.a. curerà la fase di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto.
Art. 4 - Conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità.
I Comuni interessati dal tracciato dell’infrastruttura si impegnano al mantenimento della previsione dell’opera pubblica oggetto del presente protocollo nei rispettivi Piani di governo del territorio. Laddove il progetto allegato prevede una variazione di tracciato essa sarà compiutamente definita con l’approvazione del successivo Accordo di Programma.
Il Parco dei Colli si impegna al mantenimento della previsione dell’opera oggetto del presente accordo protocollo nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento in fase di aggiornamento, nel quale, in ulteriore affinamento del progetto allegato, saranno precisate le condizioni di compatibilità ambientale e paesaggistica della realizzazione definitiva dell’opera principale e di quelle connesse, da recepire nel successivo Accordo di Programma. L'approvazione dell'Accordo di programma comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste.
Art. 5 - Ulteriori impegni
Il finanziamento dell’opera avverrà attraverso l’apporto di capitale pubblico a fondo perduto, e per la parte non coperta dalla contribuzione pubblica comunitaria, statale, regionale, e nel limite che sarà indicato in sede di accordo di programma, ricorrendo all’apporto di capitale privato.
I Comuni e la Provincia firmatari del presente accordo protocollo si impegnano inoltre a concorrere al finanziamento dell’investimento per la parti relative alle opere di urbanizzazione ad essa necessarie (viabilità, ciclopedonalità, parcheggi) nelle modalità che saranno di seguito specificate dall’Accordo di Programma in relazione alle specificità dei territori interessati ed all’impatto dell’infrastruttura sulle funzioni già insediate, e, per ciò che concerne i Comuni, ad integrare la disciplina degli ambiti di trasformazione urbanistica individuati nel progetto di fattibilità tecnico economica allegato, specificando il gravare su di essi di standard di qualità o di altre forme di monetizzazione equivalente necessarie alla realizzazione delle infrastrutture di fermata e viabilità a quegli ambiti correlati, come più specificamente precisati dall’Accordo di Programma.
Si impegnano inoltre a concordare tra essi, con il recepimento di tali disposizioni nel PTC provinciale, discipline urbanistiche adatte a promuovere la rigenerazione urbana, in coerenza agli obiettivi del Piano Territoriale Regionale, delle aree urbane limitrofe, entro una distanza dalle fermate oggetto di successiva valutazione, affinché parte degli oneri eventualmente correlati ad operazioni di significativo incremento di carico urbanistico vengano finalizzati alla riduzione dei costi di gestione del servizio tranviario.
Il Parco dei Colli e la Comunità Montana Valle Brembana si impegnano a coordinare allo sviluppo dell’opera la propria programmazione, valutando anche l’opportunità di eventuali specifici approfondimenti del progetto al fine di valorizzarne le previsioni.
Art. 6 - Collegio di vigilanza
La vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell’accordo di programma saranno esercitati da un Collegio composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Parco dei Colli e dai Sindaci dei comuni interessati, od assessori loro delegati, da un rappresentante della TEB.
Al Collegio di vigilanza saranno attribuite le seguenti competenze:
vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’accordo di programma;
individuare gli ostacoli che si frapponessero all’attuazione dell’aAccordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
dirimere, in xxx xxxxxxx, xx controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione e attuazione del presente accordoprotocollo.
Art. 7 – Segreteria tecnica.
In vista delPer il perfezionamento dell’accordo di programma è sarà costituita una struttura di supporto tecnico, composta da funzionari individuati dagli enti sottoscrittori dell’ presente accordo di programma.
Art. 8 - Forme di consultazione
La presente intesa è soggetta a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento, da parte degli enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino nel corso dell’attuazione.
Art. 9 - Durata
Gli effetti della presente intesa, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa.
Le attività programmate nella presente intesa sono vincolanti per i soggetti attuatori, che assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.
Le parti rinunciano, ad ogni effetto, alla facoltà di recesso unilaterale dal presente accordoprotocollo.
La mancata sottoscrizione dell’Accordo di programma, cui la presente intesa è preordinata, entro il 30/06/2018, né comporta la risoluzione di diritto, senza la necessità di ulteriori atti.
Letto, confermato e sottoscritto. Allegati:
- Progetto di fattibilità tecnico – economica.
- Analisi economico-finanziaria
- Planimetria ed inquadramento urbanistico.
Il Presidente
della Provincia di Bergamo
Il Sindaco
del Comune di Bergamo
Il Sindaco
del Comune di Ponteranica
Il Sindaco
del Comune di Sorisole
Il Sindaco
del Comune di Villa d'Almè
Il Sindaco
del Comune di Almè
Il Sindaco
del Comune di Paladina
Il Presidente
del parco dei Colli di Bergamo
Il Presidente
della Comunità Montana Valle Brembana
Il Presidente
della società TEB s.p.a.